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       FUNZIONI CENTRALI
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            IPOTESI
      DI ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI IN CASO
      DI SCIOPERO.    Il giorno 16 luglio 2003
      alle ore 11,00, presso la sede dell’Aran, ha avuto luogo l’incontro
      tra:   L' ARAN nella
      persona del Presidente avv. Guido Fantoni ______________________________    e
      le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali :   Organizzazioni sindacali :                                   
      Confederazioni :  FP/CGIL
      ______________________                             
      CGIL ___________________  FPS/CISL
      _____________________                             
      CISL___________________ 
      UIL/PA
      ______________________                               
      UIL _____________________  CISAL
      INTESA ___________________                      
        CISAL ___________________  CONFSAL/
      UNSA ________________                         
      CONFSAL ________________  RDB/PI
      _________________________                        
      RDB – CUB _________________  FLP
      _____________________________                       
      UGL _______________________     Al termine della riunione le parti sottoscrivono, l’allegata ipotesi di Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero. COMPARTO MINISTERI 
          IPOTESI
        DI ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA  DEI
        SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI  IN CASO DI SCIOPERO  16-07-2003      Art. 1 Campo di applicazione e
      finalità 
        1.
        Le norme contenute nel
      presente accordo si applicano a tutto il personale con rapporto a tempo
      indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dalle
      amministrazioni del comparto di cui all’art. 8 del CCN Quadro sulla
      definizione dei comparti di contrattazione collettiva stipulato il 18
      dicembre 2002 per il quadriennio 2002-2005.  2.
        Il presente accordo attua le disposizioni contenute nella legge
      12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile
      2000, n. 83, in materia di servizi pubblici essenziali in caso di
      sciopero, indicando le prestazioni indispensabili e fissando i criteri per
      la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle.  3.   Nel presente accordo vengono altresì indicate tempi e
      modalità per l'espletamento delle procedure di raffreddamento e
      conciliazione dei conflitti, secondo le indicazioni stabilite nel
      Protocollo d'intesa sulle linee guida per le suddette procedure, firmato
      in data 31 maggio 2001 tra Aran e Confederazioni Sindacali.  4. Le norme del presente accordo si applicano alle azioni sindacali relative alle politiche di riforma, rivendicative e contrattuali, a livello di comparto, a livello nazionale di amministrazione e a livello decentrato. Le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei valori e dell'ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.   Art.
      2 Servizi
      pubblici essenziali  1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge n. 146 del 1990, come modificata dagli articoli 1 e 2 della legge n. 83 del 2000, i servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto del personale dipendente dai Ministeri sono i seguenti:   a)
      produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché
      gestione e manutenzione dei relativi impianti, per quanto attiene alla
      sicurezza degli stessi; b)
      amministrazione della giustizia; c)
      attività di tutela della libertà e
      della sicurezza della persona d)
      igiene, sanità ed attività assistenziali; e)
      attività connesse al servizio doganale ove previsto; f)
      trasporti; g)
      protezione ambientale e vigilanza sui beni culturali; h)
      servizio elettorale; i)
      protezione civile; l)
      erogazione di assegni e indennità con funzioni di sostentamento; m)
      istruzione pubblica.   2. Nell’ambito dei servizi essenziali di cui ai commi 1 e 3 è garantita, con le modalità di cui all’articolo 3, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili; ove non siano indicati i Ministeri, ciascuna Amministrazione provvede secondo le proprie competenze:   a)
      salvaguardia dell’integrità degli impianti nonché
      sicurezza e funzionamento
      degli impianti a     
      ciclo continuo: - custodia del patrimonio artistico, archeologico e monumentale, dei natanti, dei depositi munizioni e carburanti; b)
      attività giudiziaria: -
                  Ministero
      della giustizia e Ministero della difesa: limitatamente all’assistenza  c) ordine pubblico, sicurezza e relazioni internazionali: - Ministero della giustizia: Amministrazione penitenziaria e giustizia minorile, limitatamente alle attività amministrative relative alla custodia dei detenuti ed alla confezione e distribuzione dei pasti; - Ministero dell’interno: Ufficio di Gabinetto del prefetto, cifrario e archivio generale della questura; -
      Ministero degli affari esteri: centro cifra e telecomunicazioni in Italia
      e all’estero,  d)
      attività sanitaria: -
      Ministero della salute: sanità marittima ed aerea e  -
      Ministero della giustizia: assistenza sanitaria ai detenuti; -
      Ministero della difesa - enti della sanità militare: servizio di pronto
      soccorso e pronto intervento e) Ministero delle attività produttive: attività di propria competenza connessa allo sdoganamento di merce rapidamente deperibile non conservabile in frigorifero, medicinali salvavita ed animali vivi, ove previsto; f)
      attività di sorveglianza idraulica di fiumi e altri corsi d’acqua e dei
      bacini idrici: -
       g)
      attività di segnalazione costiera, marittima, terrestre ed aerea; h)
      servizio elettorale:  -
      attività indispensabili nei giorni precedenti alla scadenza dei termini
      previsti dalla normativa vigente, per assicurare il regolare svolgimento
      delle consultazioni elettorali; i) informazioni e notizie per il servizio meteorologico, per gli avvisi ai naviganti e per la viabilità, anche ai fini del soccorso aereo, marittimo e stradale; l)
      servizio attinente alla protezione civile:  -
      attività relative ai piani di protezione civile da svolgere anche
      con personale in
      reperibilità qualora previste in via ordinaria anche nei giorni festivi; m)
      erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento: -
      attività del servizio personale limitatamente all’erogazione degli
      emolumenti retributivi sopra citati, alla compilazione ed al controllo
      delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali, in
      coincidenza con le scadenze di legge; n)
      attività di supporto al funzionamento dei servizi scolastici
      durante lo svolgimento
      degli scrutini, degli
      esami di
      idoneità e di ciclo conclusivo.  3. Eventuali modifiche o integrazioni dei servizi essenziali e delle prestazioni indispensabili, indicati nel presente articolo, potranno essere individuate a seguito di verifica annuale con un ulteriore accordo nazionale, correlate con i processi di riforma in atto nelle Amministrazioni.   Art. 3Contingenti di personale 
      
 1.
      Ai fini di cui all’art. 2, mediante regolamenti di servizio delle
      singole amministrazioni adottati sulla base di appositi protocolli di
      intesa, stipulati in sede di negoziazione decentrata di livello nazionale
      o locale tra le amministrazioni stesse e le organizzazioni sindacali
      rappresentative in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi
      dell’art. 43 del d.lgs. 30/3/2001 n. 165, vengono individuati appositi
      contingenti di personale, distinti per area e profilo professionale, da
      adibire ai servizi pubblici essenziali e quindi esonerati dallo sciopero
      per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai
      servizi medesimi.  2. I protocolli d’intesa di cui al comma 1, da stipularsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente accordo e comunque prima dell’inizio del quadriennio di contrattazione integrativa, individuano: a) le professionalità di cui al presente accordo; b) i contingenti suddivisi per professionalità; c) i criteri e le modalità da seguire per l’articolazione dei contingenti a livello di singolo ufficio o sede di lavoro.   3. Nel caso in cui non si
      raggiunga l'intesa sul protocollo sono attivate, da parte delle
      organizzazioni sindacali, le procedure di conciliazione presso i soggetti
      competenti indicati nell’art. 5, comma 3. 
 4.
      In conformità con i Regolamenti di servizio di cui al comma 1, i
      dirigenti responsabili del funzionamento dei singoli uffici, in occasione
      di ogni sciopero, individuano, ove possibile con criteri di rotazione, i
      nominativi del personale incluso nei contingenti come sopra definiti,
      tenuto all’erogazione delle prestazioni necessarie e perciò  5. Nelle more della
      definizione dei regolamenti di servizio sulla base dei protocolli di
      intesa, le parti assicurano comunque i servizi minimi essenziali e le
      prestazioni di cui all’art. 2, anche attraverso i contingenti già
      individuati dalla precedente contrattazione decentrata. Art.
      4 Modalità
      di effettuazione degli scioperi   
 1.
      Le strutture e le rappresentanze sindacali che proclamano azioni di
      sciopero che coinvolgono i    2. La proclamazione e la
      revoca degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto e
      coinvolgenti servizi essenziali deve essere comunicata alla Presidenza del
      Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica 3.
      I tempi e la durata delle azioni di
      sciopero sono così articolati:  a)     
      il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non può
      superare, anche nelle strutture complesse ed organizzate per turni, la
      durata massima di un'intera giornata (24 ore); b) gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza non supereranno le 48 ore consecutive; c) gli scioperi di durata inferiore alla giornata si svolgeranno in un unico periodo di ore continuative, all'inizio o alla fine di ciascun turno, secondo l'articolazione dell'orario prevista nell'unità operativa di riferimento; d)     
      in caso di scioperi
      distinti nel tempo, sia della stessa che di altre organizzazioni
      sindacali, incidenti sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di
      utenza tra l'effettuazione di un'azione di sciopero e la proclamazione
      della successiva deve intercorrere un intervallo minimo di tempo pari a 48
      ore, cui segue il preavviso di cui al comma 1.  4.
      Il bacino di utenza può essere nazionale e locale. La comunicazione
      dell'esistenza di scioperi che insistono sul medesimo bacino di utenza è
      fornita, nel caso di scioperi nazionali, dal Dipartimento della Funzione
      Pubblica e, negli altri casi, dalle amministrazioni competenti per
      territorio, entro 24 ore dalla comunicazione delle organizzazioni
      sindacali interessate allo sciopero.  5.
      Non possono
      essere proclamati scioperi coinvolgenti i servizi essenziali nel mese di
      agosto, nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio e nei giorni dal giovedì
      antecedente la Pasqua al martedì successivo, limitatamente ai servizi:   -
      di fruizione del patrimonio artistico, archeologico e monumentale; -
      connessi allo sdoganamento di cui all’art. 2, comma 2, lettera e); -
      di sanità;  6.
      Inoltre le azioni di sciopero non saranno effettuate: a) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie nazionali; b) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali e referendarie regionali, provinciali e comunali, per i rispettivi ambiti territoriali, nonché nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le elezioni amministrative che interessino almeno il 30% dell’elettorato nazionale.   7. Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali. Art. 5Procedure
      di raffreddamento e di conciliazione   1.
      Sono confermate le procedure di raffreddamento dei conflitti previste dai
      contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale del Comparto dei
      Ministeri.  2.
      In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla
      proclamazione di uno sciopero, vengono espletate le procedure di
      conciliazione di cui ai commi seguenti.  3.
      I tentativi di conciliazione, in caso di conflitto sindacale di rilievo
      nazionale, si svolgono presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche
      Sociali, ivi compresi quelli inerenti alla contrattazione integrativa
      nazionale a livello di amministrazione. Il tentativo di conciliazione si
      svolge presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
      per la Funzione Pubblica, qualora il conflitto sindacale relativo alla
      contrattazione integrativa nazionale a livello di amministrazione riguardi
      il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Se la controversia è
      locale, i soggetti competenti a svolgere l’attività di 
      conciliazione sono quelli previsti dall’art. 2, comma 2, della
      legge n. 146 del 1990 come modificata dalla legge n. 83 del 2000.  4.
      Nel caso di insorgenza di una controversia sindacale nazionale che possa
      portare alla proclamazione di uno sciopero, i soggetti di cui al comma 3,
      entro tre giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta
      che chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della formale proclamazione
      dello stato di agitazione e della richiesta conciliativa, provvedono a
      convocare le parti in controversia, al fine di tentare la conciliazione
      del conflitto. I medesimi soggetti di cui al comma 3 possono chiedere alle
      organizzazioni sindacali e alle amministrazioni pubbliche coinvolte,
      notizie e chiarimenti per la utile conduzione del tentativo di
      conciliazione. Il tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di
      tre giorni lavorativi dall'apertura del confronto, decorso il quale il
      tentativo si considera comunque espletato, ai fini di quanto previsto
      dall'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990 come modificata dalla
      legge n. 83 del 2000.   5.
      Con le stesse procedure e modalità di cui al comma precedente, nel caso
      di controversie a livello di amministrazioni periferiche, i soggetti di
      cui al comma 3, ultimo periodo, provvedono alla convocazione delle
      organizzazioni sindacali per l'espletamento del tentativo di conciliazione
      entro un termine di tre giorni lavorativi. Il tentativo deve esaurirsi
      entro l'ulteriore termine di cinque giorni dall'apertura del confronto.  6.
      Il tentativo si considera altresì espletato ove i soggetti di cui al
      comma 3 non abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro
      il termine stabilito per la convocazione, che decorre dalla comunicazione
      scritta della proclamazione dello stato di agitazione.  7.
      Il periodo complessivo della procedura conciliativa di cui al comma 4 ha
      una durata complessivamente non superiore a sei giorni lavorativi dalla
      formale proclamazione dello stato di agitazione; quello del comma 5, una
      durata complessiva non superiore a dieci giorni.  8.
      Del tentativo di conciliazione di cui al comma 4 viene redatto verbale
      che, sottoscritto dalle parti, è inviato alla Commissione di Garanzia. Se
      la conciliazione riesce, il verbale dovrà contenere l'espressa
      dichiarazione di revoca dello stato di agitazione proclamato e tale revoca
      non costituisce forma sleale di azione sindacale ai sensi dell'art. 2,
      comma 6, della legge n. 146 del 1990 come modificata dalla legge n. 83 del
      2000. In caso contrario, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni
      del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo
      le consuete forme sindacali nel rispetto delle vigenti disposizioni
      legislative e contrattuali.  9.
      Le revoche, le sospensioni ed i rinvii dello sciopero non costituiscono
      forma sleale di azione sindacale, qualora avvengano nei casi previsti
      dall'art. 2, comma 6 della legge n. 146 del 1990 come modificata dalla
      legge n. 83 del 2000. Ciò, anche nel caso in cui siano dovute ad
      oggettivi elementi di novità nella posizione di parte datoriale.  10.
      Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra
      individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non
      possono adire l'autorità giudiziaria sulle materie oggetto della
      controversia.  11.
      In caso di proclamazione di una ulteriore iniziativa di sciopero,
      nell'ambito della medesima vertenza, da parte del medesimo soggetto, ed
      entro 120 giorni dall’effettuazione o revoca della precedente azione di
      sciopero, esclusi i periodi di franchigia di cui all'art. 4, commi 5 e 6,
      non sussiste obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi precedenti.
          Art.
      6 Sanzioni   1. In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel presente accordo e riferite ai servizi pubblici essenziali, si applica quanto previsto dagli artt. 4 e 9 della legge n. 146 del 1990 come modificata dalla legge n. 83 del 2000. 
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