CONTRATTO
  INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL COMPARTO
  MINISTERI
Il
  contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto ministeri sottoscritto
  il 16 maggio 1995, e di seguito denominato " CCNL ", è integrato
  dalle seguenti disposizioni:
Art.
  1
1. Nel CCNL
  Ministeri, Parte prima, Titolo II, Capo III, dopo l'art. 12 è aggiunto il
  seguente art. 12 bis:
"Art.
  12 bis"
Contributi
  sindacali
1. I dipendenti hanno
  facoltà di rilasciare delega, a favore dell'organizzazione sindacale da loro
  prescelta, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio per il
  pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti
  organi statutari. La delega è rilasciata per iscritto ed è trasmessa
  all'amministrazione a cura del dipendente o dell'organizzazione sindacale
  interessata.
2. La delega ha
  effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio.
3. Il dipendente può
  revocare in qualsiasi momento la delega rilasciata ai sensi del comma 1
  inoltrando la relativa comunicazione all'amministrazione di appartenenza e
  all'organizzazione sindacale interessata. L'effetto della revoca decorre dal
  primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della
  stessa. 
4. Le trattenute
  devono essere operate dalle singole amministrazioni sulle retribuzioni dei
  dipendenti in base alle deleghe ricevute e sono versate mensilmente alle
  organizzazioni sindacali interessate secondo modalità concordate con
  l'amministrazione.
5.Le
  amministrazioni sono tenute, nei confronti dei terzi, alla segretezza sui
  nominativi del personale delegante e sui versamenti effettuati alle
  organizzazioni sindacali. 
Art.
  2
1. Nel CCNL
  Ministeri, Parte prima, Titolo III, Capo I, dopo l'art. 14 è aggiunto il
  seguente art. 14 bis:
"Art.
  14 bis
Periodo
  di prova
1. Il dipendente
  assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova
  la cui durata è stabilita come segue; 
- 2 mesi per le
  qualifiche fino alla quarta; 
- 6 mesi per
  le restanti qualifiche. 
In base a criteri
  predeterminati dall'Amministrazione, sentite le OO.SS., possono essere
  esonerati dal periodo di prova i dipendenti che lo abbiano già superato nella
  medesima qualifica e profilo professionale presso altra amministrazione
  pubblica. 
Sono esonerati dal
  periodo di prova i dipendenti appartenenti ai ruoli della medesima
  amministrazione che siano stati inquadrati in qualifica superiore a seguito di
  processi di riqualificazione che ne abbiano verificato l'idoneità.
2. Ai fini del
  compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del servizio
  effettivamente prestato.
3. Il periodo di
  prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi
  espressamente previsti dalla legge o dai regolamenti vigenti ai sensi
  dell'art. 72 del d.lgs n. 29 del 1993. In caso di malattia il dipendente ha
  diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi,
  decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul
  lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 22 del
  presente CCNL.
4. Le assenze
  riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 3, sono soggette
  allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova. 
5. Decorsa la metà
  del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in
  qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del
  preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 3. Il recesso
  opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso
  dell'amministrazione deve essere motivato. 
6. Decorso il periodo
  di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si
  intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal
  giorno dell'assunzione a tutti gli effetti. 
7. In caso di
  recesso, la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo
  servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati; spetta
  altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie
  maturate e non godute.
8. Il periodo di
  prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
9. Il dipendente
  proveniente dalla stessa o da altra amministrazione del comparto, durante il
  periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto senza retribuzione,
  e in caso di mancato superamento della prova, o per recesso dello stesso
  dipendente rientra, a domanda, nella qualifica e profilo di provenienza."
10.
  Al dipendente già in servizio a tempo indeterminato presso un'amministrazione
  del comparto, vincitore di concorso presso amministrazione o ente di altro
  comparto, è concesso un periodo di aspettativa senza retribuzione e
  decorrenza dell'anzianità, per la durata del periodo di prova.
Art.
  3
1. I commi 7 e 8
  dell'art.18 sono soppressi e sostituiti dal seguente articolo:
Art.18
  bis
Tutela
  della maternità
1. Ai dipendenti si
  applicano le disposizioni della legge 30/12/1971, n.1204, con le integrazioni
  apportate dalla legge 9/12/1977, n.903 e con le specificazioni contenute nei
  commi che seguono.
2. Alle lavoratrici
  madri in astensione obbligatoria dal lavoro, ai sensi degli artt.4 e 5 della
  legge 1204/71 e agli altri soggetti indicati agli artt.6 e 7 della legge
  903/77, spetta l'intera retribuzione, compresa l'indennità di amministrazione
  di cui all'art.34 del CCNL.
3. Nell'ambito del
  periodo complessivo di astensione facoltativa dal lavoro, della durata massima
  di sei mesi previsto per le lavoratrici madri o, in alternativa, per i
  lavoratori padri, dall'art.7 comma 1 della legge 1204/71 integrata dalla legge
  903/77, i primi trenta giorni, fruibili anche frazionatamente, sono
  considerati assenze retribuite per le quali spetta l'intera retribuzione,
  compresa quella di cui all'art.34 del CCNL. Per il restante periodo di cinque
  mesi dell'astensione facoltativa, alle lavoratrici madri, o in alternativa, ai
  lavoratori padri, spetta il 30% dell'intera retribuzione, compresa quella di
  cui all'art.34 del CCNL.
4. Dopo il compimento
  del primo anno di vita del bambino e sino al compimento del terzo anno, nei
  casi previsti dall'art.7 comma 2 della legge 1204/71, la madre, o in
  alternativa il padre, hanno diritto ad un massimo di trenta giorni di assenza
  retribuita per ciascun anno di età del bambino. Per le assenze retribuite
  previste dal presente comma spetta l'intera retribuzione, compresa quella di
  cui all'art.34 del CCNL.
5. Le assenze di cui
  ai precedenti commi possono essere fruite nell'anno solare cumulativamente con
  quelle previste dall'art.18, non riducono le ferie e sono valutate agli
  effetti dell'anzianità di servizio.
6.
  Ferma restando l'applicazione dell'art.3 della legge 1204/71, qualora durante
  il periodo della gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto si accerti che
  l'espletamento dell'attività lavorativa comporti una situazione di danno o di
  pericolo per la gestazione o la salute della lavoratrice madre,
  l'amministrazione provvede al temporaneo impiego della medesima in altre
  attività che comportino minore aggravio psicofisico.
Art.
  4
1. Nel CCNL
  Ministeri, Parte prima, Titolo III, Capo III, dopo l'art. 22 sono aggiunti i
  seguenti articoli:
"Art.
  22 bis
Lavoratori
  disabili
1. Al fine di
  valorizzare pienamente le capacità e le potenzialità dei lavoratori
  disabili, per ciascuna amministrazione verrà costituito, entro 30 giorni
  dalla stipula del presente contratto, un comitato paritetico, nell'ambito
  delle forme di partecipazione di cui all'art.11, avente anche compiti di
  vigilanza sull'applicazione della normativa in materia, ed in particolare
  sulla applicazione dell'art.24 della legge n. 104 del 1992 per quel che
  riguarda l'abbattimento delle barriere architettoniche.
2. I permessi
  retribuiti per garantire il diritto allo studio, di cui all'art. 3 del DPR n.
  395 del 1988, possono essere concessi dalle amministrazioni anche per la
  partecipazione a corsi di formazione in materia di integrazione dei soggetti
  socialmente svantaggiati sul piano lavorativo. 
Tali
  permessi vengono concessi nel rispetto del limite del 3% delle unità in
  servizio e dell'ordine di priorità di cui all'art. 17 del DPR n. 44 del 1990.
Art.
  22 ter
Mutamento
  di mansioni per inidoneità psico-fisica 
1. Fatte salve le
  eventuali normative più favorevoli esistenti nei confronti del dipendente
  riconosciuto non idoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni del
  proprio profilo professionale, l'Amministrazione non potrà procedere alla
  dispensa dal servizio per inidoneità fisica o psichica prima di aver esperito
  ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari
  settori e con le disponibilità organiche dell'Amministrazione, per
  recuperarlo al servizio attivo, in mansioni diverse, purché compatibili con
  le attitudini personali ed i titoli posseduti, appartenenti alla stessa
  qualifica o, in caso di mancanza di posti, previo consenso dell'interessato,
  alla qualifica inferiore. 
2. L'eventuale
  ricollocazione del dipendente riconosciuto permanentemente non idoneo alle
  mansioni proprie del profilo rivestito, previo corso di riqualificazione, in
  altro profilo professionale appartenente alla medesima qualifica funzionale, o
  anche a qualifica inferiore, è regolata da appositi criteri stabiliti
  dall'Amministrazione d'intesa con le organizzazioni sindacali. 
3. La domanda di
  reinquadramento di cui ai commi precedenti può essere presentata dal
  dipendente dichiarato inidoneo dai competenti organi , entro trenta giorni
  dalla data di notifica del giudizio di inidoneità.
4.
  Nel caso in cui il dipendente venga collocato nella qualifica inferiore,
  conserva ad personam il trattamento retributivo già in godimento senza
  riassorbimento dello stesso.
Art.
  22 quater
Servizio
  militare
1. La chiamata alle armi per adempiere gli obblighi di leva, l'arruolamento
  volontario allo scopo di anticipare il servizio militare obbligatorio, il
  servizio civile sostitutivo sospendono il rapporto di lavoro, anche in periodo
  di prova, ed il dipendente ha titolo alla conservazione del posto senza
  diritto alla retribuzione fino ad un mese dopo la cessazione del servizio.
2. Entro trenta giorni dal congedo o dall'invio in licenza illimitata in
  attesa di congedo, il dipendente deve presentarsi all'amministrazione per
  riprendere il lavoro. Superato tale termine il rapporto di lavoro è risolto,
  senza diritto ad alcuna indennità di preavviso nei confronti del dipendente,
  salvo i casi di comprovato impedimento.
3. Il periodo di servizio militare produce sul rapporto di lavoro tutti gli
  effetti previsti dalle vigenti disposizioni di legge, compresa la
  determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento di fine
  rapporto. 
4. I dipendenti richiamati alle armi hanno diritto alla conservazione del
  posto per tutto il periodo di richiamo, che viene computato ai fini
  dell'anzianità di servizio. Al predetto personale l'amministrazione
  corrisponderà l'eventuale differenza fra lo stipendio in godimento e quello
  erogato dall'amministrazione militare. 
Alla
  fine del richiamo il dipendente deve porsi a disposizione dell'amministrazione
  per riprendere la sua occupazione entro il termine di cinque giorni se il
  richiamo ha avuto durata non superiore a un mese, di otto giorni se ha avuto
  durata superiore a un mese ma inferiore a sei mesi, di quindici giorni se ha
  avuto durata superiore a sei mesi. In tale ipotesi, il periodo tra la fine del
  richiamo e l'effettiva ripresa del servizio non è retribuito. 
Art.
  22 quinquies
Aspettativa
1. Al dipendente con
  rapporto di lavoro a tempo indeterminato che ne faccia formale richiesta
  possono essere concessi periodi di aspettativa, per comprovati motivi
  personali o di famiglia, per un periodo massimo di dodici mesi in un
  quadriennio.
2. L'aspettativa di
  cui al comma precedente comporta la perdita dell'intera retribuzione e non è
  utile ai fini del computo dell'anzianità di servizio.
3. Alla lavoratrice
  madre e al lavoratore padre possono inoltre essere concessi periodi di
  aspettativa per l'educazione e l'assistenza dei figli fino al sesto anno di
  età in ragione di 170 giorni per ciascun figlio. Tali periodi non sono utili
  ai fini della retribuzione, della carriera e dell'aumento economico. I
  medesimi periodi sono utili ai fini degli accrediti figurativi per il
  trattamento pensionistico, ai sensi dell'art. 1, comma 40, lettera a) della
  legge n. 335 del 1995 e delle successive modificazioni ed integrazioni. 
4. I periodi di
  aspettativa di cui ai commi 1 e 3 non si cumulano con le assenze per malattia
  previste dagli artt. 21 e 22 del presente contratto.
5. L'amministrazione,
  qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno
  giustificato la concessione, può invitare il dipendente a riprendere servizio
  con un preavviso di dieci giorni. Il dipendente, per le stesse motivazioni e
  negli stessi termini, può riprendere servizio di propria iniziativa.
6. Il rapporto di
  lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di
  preavviso, nei confronti del dipendente che, salvo i casi di comprovato
  impedimento, non si presenti a riprendere servizio alla scadenza del periodo
  di aspettativa o del termine di cui al comma 5.
7.
  E' comunque fatta salva l'applicazione della legge 476/84 e le altre
  fattispecie di aspettative e permessi non retribuiti previsti da altre
  specifiche disposizioni di legge.
Art.
  22 sexties
Formazione
1 Le parti
  individuano nella formazione continua un fondamentale strumento di
  aggiornamento e di crescita professionale del personale in servizio e di
  inserimento nei processi lavorativi del personale di nuova assunzione, al fine
  di promuovere l'innalzamento del livello qualitativo dei servizi e delle
  attività di istituto. 
2 L'attività
  formativa si realizza attraverso programmi di addestramento, aggiornamento e
  qualificazione. In ragione della distribuzione del personale in aree
  professionali la formazione si articola in formazione di base, formazione
  specifica, riqualificazione, riconversione e specializzazione.
3 Le Amministrazioni,
  sulla base della direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica relativa
  alla formazione e del Protocollo d'intesa sul lavoro pubblico siglato da
  Governo e Parti Sociali, nell'ambito dei propri piani di sviluppo e sulla base
  delle risorse disponibili, definiscono e realizzano, in base all'art.5 del
  CCNL Ministeri, i programmi delle attività formative avvalendosi, secondo le
  norme di legge in vigore, della collaborazione della Scuola Superiore della
  P.A., degli Istituti e Scuole di formazione esistenti presso le
  Amministrazioni stesse, delle Università e di altri soggetti pubblici e
  società private specializzate nel settore.
4 La formazione del
  personale di nuova assunzione si realizza mediante corsi teorico-pratici di
  intensità e durata rapportate alle attività da svolgere, in base a programmi
  definiti dall'Amministrazione ai sensi del comma precedente.
5 Le iniziative di
  formazione riguardano tutto il personale a tempo indeterminato; i programmi
  definiscono quali iniziative abbiano carattere obbligatorio e quali
  facoltativo. I programmi dei corsi di aggiornamento sono finalizzati
  all'obbiettivo di far conseguire agli operatori il più alto grado di
  operatività ed autonomia in relazione alle funzioni da svolgere, e tengono
  conto: 
- della normativa
  vigente da applicare; 
- delle
  caratteristiche tecnologiche ed organizzative dell'ambiente di lavoro 
- delle innovazioni
  introdotte nell'utilizzo delle risorse umane, organizzative e tecnologiche;
6 Le attività di
  aggiornamento, qualificazione, riqualificazione, riconversione e
  specializzazione si concludono con l'accertamento dell'avvenuto accrescimento
  della professionalità del singolo dipendente, attraverso l'attribuzione di un
  apposito titolo.
7 Il personale che
  partecipa alle attività di formazione organizzate dall'Amministrazione è
  considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico
  dell'Amministrazione. I corsi sono tenuti, di norma, durante l'orario di
  lavoro. Qualora i corsi si svolgano fuori dalla sede di servizio al personale
  spetta il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio, ove
  ne sussistano i presupposti. I corsi si svolgono di regola a livello
  regionale, anche allo scopo di favorire la partecipazione dei dipendenti, in
  particolare delle donne.
8 L'Amministrazione
  individua i dipendenti che partecipano alle attività di formazione sulla base
  di criteri generali definiti ai sensi dell'art.5 del CCNL e verificati ai
  sensi dell'art.7 dello stesso CCNL, in relazione alle esigenze tecniche,
  organizzative e produttive dei vari uffici, nonché di riqualificazione
  professionale del personale in mobilità, tenendo conto anche delle attitudini
  personali e culturali degli interessati e garantendo a tutti pari opportunità
  di partecipazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 61, lettera c)
  del d.lgs. n. 29 del 1993.
9
  Per figure professionali elevate e/o particolari ed in caso di materie
  attinenti la specifica mansione svolta, è prevista la possibilità , per i
  dipendenti, di frequentare corsi specifici, anche non previsti dai programmi
  dell'Amministrazione, su richiesta motivata dello stesso dipendente, con
  permessi non retribuiti.
ART.
  5
1. Nel Titolo III
  del CCNL Ministeri, dopo il Capo IV è aggiunto il Capo V- Mobilità, con il
  seguente art. 28 bis: 
"Art.
  28 bis
Accordi
  di mobilità
1. In applicazione
  dell'art. 35, comma 8 del d.lgs. n. 29/1993, e dei principi previsti dalla
  legge n. 59/1997 e del Protocollo d'intesa sul lavoro pubblico in data
  12/3/1997 tra le amministrazioni del comparto e le organizzazioni sindacali,
  possono essere stipulati accordi per disciplinare la mobilità dei dipendenti
  tra le stesse amministrazioni.
2. Gli accordi di
  mobilità di cui al comma 1, sono stipulati: 
- in occasione di
  processi di ristrutturazione e di riordino delle Amministrazioni; 
- per prevenire la
  dichiarazione di eccedenza, favorendo la mobilità volontaria; 
- dopo la
  dichiarazione di eccedenza, per evitare i trasferimenti di ufficio o la
  dichiarazione di messa in disponibilità. 
3. A decorrere dalla
  data della richiesta scritta di una delle parti di cui al comma 1, intesa ad
  avviare la stipulazione degli accordi citati, i procedimenti di mobilità di
  ufficio o di messa in disponibilità sono sospesi per 60 giorni. La mobilità
  a seguito degli accordi stipulati resta comunque possibile anche dopo tale
  termine, sino all'adozione definitiva dei provvedimenti di mobilità di
  ufficio o di messa in disponibilità da parte dell'amministrazione, ai sensi
  delle vigenti disposizioni.
4. Per la
  stipulazione degli accordi di mobilità di cui al comma 1, la delegazione di
  parte pubblica è composta dai titolari del potere di rappresentanza di
  ciascuna delle amministrazioni che vi aderiscono, o loro delegati, nonché da
  rappresentanti dei titolari dei rispettivi uffici interessati. La delegazione
  di parte sindacale di ciascuna amministrazione è composta dalle
  organizzazioni sindacali individuate dall'art. 6 del CCNL Ministeri, 
5. Gli accordi di
  mobilità stipulati ai sensi dei commi precedenti, devono contenere le
  seguenti indicazioni minime: 
a) le amministrazioni
  riceventi ed i posti messi a disposizione dalle medesime; 
b) le amministrazioni
  cedenti e le posizioni e profili professionali di personale eventualmente
  interessato alla mobilità in previsione della dichiarazione di eccedenza o
  già dichiarato in esubero; 
c) i requisiti
  culturali e professionali nonché le abilitazioni necessarie per legge e le
  eventuali discipline di appartenenza, richiesti al personale per
  l'assegnazione dei posti nelle amministrazioni riceventi. 
d) il termine di
  scadenza del bando di mobilità; 
e) le necessarie
  attività di riqualificazione ed addestramento professionale occorrenti; 
f) le forme di
  pubblicità da dare all'accordo medesimo. In ogni caso, copia dell'accordo di
  mobilità deve essere affissa in luogo accessibile a tutti.
6. Gli accordi di
  mobilità sono sottoscritti dai titolari del potere di rappresentanza di
  ciascuna amministrazione interessata, o loro delegati, e dalle organizzazioni
  sindacali di cui al comma 4 e sono sottoposti al controllo preventivo dei
  competenti organi, ai sensi dell'art. 51, comma 3, del d.lgs. n. 29 del 1993.
7. La mobilità è
  disposta nei confronti dei dipendenti a seguito di adesione scritta degli
  stessi, da inviare entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando
  di mobilità all'amministrazione di appartenenza ed a quella di destinazione,
  unitamente al proprio curriculum.
8. Il
  dipendente è trasferito entro il quindicesimo giorno successivo, purché in
  possesso dei requisiti richiesti. In caso di più domande, per i dipendenti
  inquadrati nelle posizioni funzionali dal I al VI livello la scelta avviene
  mediante compilazione di graduatorie sulla base dell'anzianità di servizio
  complessiva nella posizione di appartenenza nonché della situazione personale
  e familiare e della residenza anagrafica. Per i dipendenti di livello
  superiore, l'amministrazione di destinazione opera le proprie scelte motivate
  sulla base di una valutazione comparata del curriculum professionale e di
  anzianità di servizio presentato da ciascun candidato in relazione al posto
  da ricoprire.
9. Il rapporto di
  lavoro continua, senza interruzioni, con l'amministrazione di destinazione e
  al dipendente sono garantite la continuità della posizione pensionistica e
  previdenziale nonché la posizione retributiva maturata in base alle vigenti
  disposizioni, 
10. Ove si tratti di
  profili dichiarati in esubero ai sensi delle vigenti disposizioni, la
  mobilità del dipendente può riguardare anche posti di profilo professionale
  diverso da quello di appartenenza - ma dello stesso livello retributivo - di
  cui il dipendente possieda i requisiti previsti per l'accesso mediante
  concorso ovvero posti di posizione funzionale inferiore. Dal momento del nuovo
  inquadramento il dipendente segue la dinamica retributiva della nuova
  posizione senza riassorbimento del trattamento economico in godimento, ove
  superiore. 
11. Le
  amministrazioni che intendono stipulare accordi di mobilità possono avvalersi
  dell'attività di rappresentanza ed assistenza dell'A.RA.N., ai sensi
  dell'art. 50, comma 7 del d.lgs. n. 29/1993. 
12.
  Nel caso che gli accordi di mobilità ex art. 35 c.8 riguardino
  Amministrazioni di comparti diversi, per il comparto Ministeri si applicano le
  norme di cui al presente articolo.
Art.
  6 
1. L'art. 28 del
  CCNL Ministeri è soppresso e sostituito dal seguente art. 28 ter . Nel titolo
  III del CCNL Ministeri, dopo il Capo V, è aggiunto il Capo VI- Estinzione del
  rapporto di lavoro, comprendente l'art. 28 ter ed i successivi artt. 28 quater
  e 28 quinquies.
"Art.
  28 ter
Termini
  di preavviso
"1. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione
  del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva
  dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue: 
- 2 mesi per
  dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni; 
- 3 mesi per
  dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni; 
- 4 mesi per
  dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni.
2. In caso di
  dimissioni del dipendente i termini di cui al comma 1 sono ridotti alla metà.
3. I termini di
  preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese.
4. La parte che
  risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di cui ai commi 1
  e 2 è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo
  della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso.
  L'Amministrazione ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al
  dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di
  preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per l'esercizio di
  altre azioni dirette al recupero del credito. 
5. E' in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del
  rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all'inizio, sia
  durante il periodo di preavviso, con il consenso dell'altra parte. In
  tal caso non si applica il comma 4.
6. L'assegnazione
  delle ferie non può avvenire durante il periodo di preavviso. Pertanto, in
  caso di preavviso lavorato si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse
7. Il periodo di
  preavviso è computato nell'anzianità a tutti gli effetti. 
8. In caso di decesso
  del dipendente , l'amministrazione corrisponde agli aventi diritto
  l'indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall'art. 2122
  del c.c. nonché una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non
  goduti. 
9.
  L'indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando la
  retribuzione fissa e le stesse voci di trattamento accessorio riconosciute in
  caso di malattia superiore a 15 giorni secondo l'allegato A ,Tabella n. 1, di
  cui al presente contratto. 
Art.
  28 quater
Cause
  di cessazione del rapporto di lavoro
1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oltre che
  nei casi di risoluzione già disciplinati negli artt. 21, 22 e 24 del presente
  CCNL, ha luogo: 
a) al compimento del
  limite di età , ai sensi delle norme di legge in vigore; 
b) per dimissioni del
  dipendente; 
c)
  per decesso del dipendente.
Art.
  28 quinquies 
Obblighi
  delle parti
1. Nel primo caso di
  cui alla lettera a) dell'art. 28 quater, la risoluzione del rapporto di lavoro
  avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal
  primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età prevista.
  L'amministrazione comunica comunque per iscritto l'intervenuta risoluzione del
  rapporto.
2.
  Nel caso di dimissioni del dipendente, questi deve darne comunicazione scritta
  all'amministrazione rispettando i termini di preavviso. 
Art.
  7
1. Al testo del
  presente contratto integrativo del CCNL del comparto ministeri è accluso
  l'Allegato A, riguardante l'applicazione della disciplina in materia
  di: 
- part-time; 
- festività del
  Santo Patrono; 
- permessi retribuiti
  ; 
- orario di lavoro; 
- assenze per
  malattia; 
- indennità di
  amministrazione; 
- sanzioni
  disciplinari
2. A correzione di
  errori materiali, nell'allegato B- Tabella 1 del CCNL ministeri : 
comma 3:
  
- al primo capoverso
  l'espressione "procedimento disciplinare" va sostituita con
  "procedimento penale"; 
- al secondo
  capoverso l'espressione " il compenso per lavoro straordinario nonché i
  due Fondi non competono in alcuna delle fattispecie di cui al comma 1" va
  sostituita con la seguente : "Il compenso per lavoro straordinario non
  compete in alcuna delle fattispecie di cui al comma 1; i due Fondi competono ,
  in misura proporzionale, in caso di rapporto di lavoro part-time" 
comma
  6 : - l'espressione "In caso
  di malattia di durata inferiore a quindici giorni lavorativi" va
  sostituita con "In caso di malattia di durata pari o inferiore a quindici
  giorni lavorativi"
3. Le tabelle
  contenute nell'allegato B tabella 2 del CCNL ministeri relative alle
  indennità della Corte dei Conti, Consiglio di Stato e TAR, Avvocatura
  Generale dello Stato, Ministero di Grazia e Giustizia - Amministrazione
  giudiziaria e del personale dei Tribunali militari del Ministero della Difesa
  sono modificate secondo quanto previsto dalla legge 10 ottobre 1996 n.525. 
Alle
  tabelle così rideterminate non si applicano gli incrementi di cui all'art.3
  comma 1 del CCNL-parte economica, biennio 1996-1997. 
Art.
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(Disapplicazioni)
1. In attuazione di quanto stabilito dall'art.72 del d.lgs. n.29 del 1993,
  comma 1, dalla data della stipula del presente accordo integrativo al CCNL del
  contratto ministeri, sono inapplicabili, nei confronti del personale del
  comparto, le disposizioni di legge ed i regolamenti che siano in contrasto con
  quelle definite nell'accordo. In particolare sono inapplicabili le seguenti
  norme: 
- con riferimento
  all'art.1 (Art. 12 bis Contributi sindacali): art.50 della legge n.249 del
  1968. 
- con riferimento
  all'art.2 (Art.14 bis Periodo di prova): art.10 del DPR n.3 del 1957. 
- con riferimento
  all'art.4 (Art.22 ter Mutamento di mansioni 
per inidoneità psico
  fisica): art.29 del DPR n.266 del 1987 
- con riferimento
  all'art.4 (Art.22 quater Tutela 
della maternità):
  art.15 del DPR n.335 del 1990 
- con riferimento
  all'art.4 (Art.22 quinquies Servizio militare): art.67 del DPR n.3 del 1957 
- con riferimento
  all'art.4 (Art.22 sexties Aspettativa): art.69 e 70 del DPR n.3 del 1957 
- con riferimento
  all'art.4 (Art.22 septies Formazione): art.31 del DPR n.266 del 1987 
- con riferimento
  all'art.5 (Art.28 bis Accordi di mobilità): art.21 del DPR n.335 del 1990; 
artt.14, 15 e 16 del
  DPR n.269 del 1987. 
- con riferimento
  all'art.6 (Art.28 ter Termini di preavviso): art.124 del DPR n.3 del 1957. 
-
  con riferimento all'art.7 comma 3: art.1 della L.15/1/91 n.14; art.1 della
  L.525 del 1996.
  
  
  
  
Allegato A
1. Applicazione
  dell'art. 15 del CCNL: 
- le riduzioni di
  orario di cui al comma 7 dell'art.15 non comprendono i permessi brevi, la
  flessibilità ed altre simili fattispecie di modifica dell'orario di lavoro.
2. Applicazione
  dell'art.17 del CCNL : 
- la festività del
  Santo Patrono, dopo l'esame previsto dagli artt.7 e 8 del CCNL, ove non
  goduta per esigenze di servizio, viene recuperata secondo le modalità
  previste dalla legge n.937/77 per le festività soppresse.
3. Applicazione
  dell'art.18 del CCNL: 
- i tre giorni di
  permesso retribuito di cui al comma 2 possono essere rifiutati esclusivamente
  per ragioni di servizio; in particolare, possono riguardare anche visite
  mediche specialistiche o esami clinici. 
4. Applicazione
  dell'art.19 del CCNL : 
- a) il diritto del
  dipendente ad usufruire o meno della pausa prevista nell'ambito dell'orario
  giornaliero, quando questo superi le sei ore, va esercitato in un quadro di
  programmazione generale dell'orario di servizio e di lavoro, definito in sede
  di esame congiunto tra le parti a livello locale, come previsto dalle norme
  contrattuali; 
- b) la prestazione
  lavorativa, quando esercitata nell'ambito di un orario di lavoro giornaliero
  superiore alle sei ore, può non essere interrotta dalla pausa in presenza di
  attività obbligatorie per legge (es. in corso di udienze giudiziarie, di
  operazioni di sdoganamento, ecc.) 
- c) le assenze per
  l'intera giornata non possono essere calcolate in ore , quale che sia la
  durata dell'orario di lavoro della giornata di assenza. 
5. Applicazione
  dell'art.21 del CCNL : 
- a) ai fini del
  computo dell'assenza per malattia, i quindici giorni lavorativi, citati al
  punto 6 dell'allegato B tabella 1, sono comprensivi della giornata del Sabato
  anche nei casi in cui l'orario di lavoro settimanale sia articolato su cinque
  giorni; ai fini , invece, della decurtazione dell'indennità, il conteggio
  delle spettanze economiche va comunque fatto dividendo l'importo
  dell'indennità per 1/30 e moltiplicando per i giorni prescritti dal
  certificato medico. 
b) in presenza di due
  certificati di malattia consecutivi con il primo che termina il Sabato ed il
  secondo che inizia il Lunedì, la Domenica intercorrente deve essere
  considerata assenza per malattia; lo stesso criterio è valido in coincidenza
  di giornate pre-festive e post-festive. 
c) l'Amministrazione
  è abilitata a disporre il controllo in ordine alla sussistenza della malattia
  del dipendente fin dal primo giorno di assenza, sulla base delle proprie
  esigenze funzionali ed organizzative. 
d) il caso di
  ricovero ospedaliero citato alla lettera a) del comma 7 dello stesso art.21 si
  riferisce anche al ricovero in day-hospital. 
e) gli obblighi del
  dipendente in malattia sono soltanto quelli espressamente previsti dall'art.21
  del CCNL; 
f) i controlli
  previsti dal comma 10 non sono estensibili alla fattispecie della assenza
  della madre o del padre per malattia del bambino, prevista dall'art.18 del
  CCNL, comma 7, convertito in art.4 del presente accordo.
6. Applicazione
  art.24 del CCNL : 
- la sanzione
  disciplinare del rimprovero verbale deve essere comminata dal dirigente
  dell'ufficio entro il termine di venti giorni da quando è venuto a conoscenza
  del fatto.
7. Applicazione
  art. 34 del CCNL : 
a) le indennità di
  amministrazione istituite dal CCNL vanno erogate esclusivamente secondo le
  modalità previste dal CCNL; 
b)
  il personale che presta servizio in struttura della stessa amministrazione non
  coincidente con quella di appartenenza ed avente diversa indennità di
  amministrazione, percepisce l'indennità della struttura ove presta servizio,
  purché vi sia stato assegnato con atto formale e legittimo, in base alla
  normativa in vigore.
DICHIARAZIONE
  CONGIUNTA N.1
Le parti prendono
  atto delle situazioni di grave ritardo nell'effettuazione della trattenuta
  sindacale rispetto al momento del rilascio della relativa delega da parte del
  dipendente, presso alcune amministrazioni. 
In
  relazione a tale ritardo, le parti si impegnano ad esperire ogni utile
  intervento presso le diverse amministrazioni interessate perché la trattenuta
  venga attivata al più tardi entro sessanta giorni dalla data del rilascio.
DICHIARAZIONE
  CONGIUNTA N. 2
Le
  parti si impegnano ad assumere ogni utile iniziativa perché le
  Amministrazioni adottino atti organizzativi e procedimenti tempestivi ed
  idonei ad assicurare la corretta applicazione di quanto previsto dal presente
  accordo in materia di aspettativa non retribuita.
DICHIARAZIONE
  CONGIUNTA N.3
Le
  parti si danno reciprocamente atto che, con l'art.43 del CCNL del comparto
  ministeri e con l'art.9 del presente contratto integrativo, le stesse parti
  hanno inteso facilitare l'opera di individuazione delle normative che
  risultano inapplicabili a seguito delle nuove regole stabilite dai contratti,
  in virtù di quanto dispone l'art.72, 1° comma del d.lgs.29/1993. Le clausole
  hanno dunque una funzione meramente ricognitiva, in quanto l'inapplicazione
  delle normative preesistenti discende automaticamente dall'art.72, 1° comma
  del d.lgs. 29/1993 e riguarda anche norme sfuggite alla ricognizione dei
  contratti, una volta che i contratti stessi abbiano disciplinato l'istituto
  del rapporto di lavoro.