ACCORDO
  SUCCESSIVO PER IL PERSONALE DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 4, 3° ALINEA DEL CCNL DEL
  COMPARTO MINISTERI
Art.1
Art2: Durata,
  decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto 
Art3: Obiettivi e
  strumenti 
Art4: Tempi e
  procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo decentrato
  
Art5: Livelli di
  contrattazione. Materie e limiti della contrattazione decentrata. 
Art6: Composizione
  delle delegazioni 
Art7:
  Informazione 
Art8:
  Esame 
Art9: Pari
  opportunità 
Art10: Consultazione 
Art11: Forme di
  partecipazione 
Art12: Rappresentanze
  sindacali nei luoghi di lavoro 
Art13:
  Interpretazione autentica dei contratti 
Art.23: Doveri del
  dipendente 
Art.24: Sanzioni e
  procedure disciplinari 
Art.25: Codice
  disciplinare 
Art.26: Sospensione
  cautelare in corso di procedimento disciplinare 
Art.27:
  Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
2. Il Ministero degli
  Affari Esteri, nella stipulazione dei contratti di cui al comma precedente,
  applicherà inoltre le norme di cui agli articoli seguenti del presente
  accordo, che modificano gli articoli del CCNL di comparto dei Ministeri,
  indicati tra parentesi nella titolazione, per adattare la regolamentazione dei
  singoli istituti alle particolari condizioni di impiego del personale
  destinatario dell'accordo . 
3.
  Nel testo, il Ministero Affari Esteri è indicato come
  "amministrazione"; il personale destinatario dell'accordo è
  indicato come "categoria"
Art.2
Il
  contratto individuale di lavoro
(Art.
  14 CCNL Ministeri)
1. Il rapporto di
  lavoro a tempo indeterminato è costituito e regolato da contratti individuali
  e dal presente contratto. nel rispetto delle disposizioni di legge e della
  normativa comunitaria. 
2. Nel contratto di
  lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque
  indicati: 
a) tipologia del
  rapporto di lavoro; 
b) data di inizio del
  rapporto di lavoro; 
c) inquadramento
  professionale, mansioni e livello retributivo iniziale; 
d) sede di servizio.
3. Il contratto
  individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dalla disciplina
  del vigente contratto collettivo anche per le cause che costituiscono
  le condizioni risolutive del contratto di lavoro. E', in ogni modo, condizione
  risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della
  procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. 
4. Il contratto
  individuale di cui al comma 1, con decorrenza dalla data di applicazione del
  presente contratto, sostituisce i provvedimenti di nomina dei candidati da
  assumere. In ogni caso produce i medesimi effetti dei provvedimenti di nomina
  previsti dalla normativa sinora vigente.
5.
  Le disposizioni di cui al presente contratto si applicano anche ai
  rapporti contrattuali di la-voro a tempo indeterminato in atto, per i quali
  restano comunque salve tutte le clausole non modificate da tali disposizioni.
Art.
  3
Ferie
(Art.
  16 CCNL Ministeri)
1. Il dipendente ha
  diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. 
Durante tale periodo
  al dipendente spetta la normale retribuzione. 
2.La durata delle
  ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste
  dall'articolo 1, comma 1, lettera "a", della L. 23 dicembre 1977, n.
  937. Sono fatti salvi, per i rapporti contrattuali in atto all'entrata in
  vigore della legge n. 662 del 23/12/1996, gli aumenti di sei e di dodici
  giornate previste all'art. 163, comma 1, del DPR n.18/1967, rispettivamente
  per le sedi disagiate e particolarmente disagiate.
3.I dipendenti
  assunti dopo la stipulazione del presente contratto hanno diritto a 30 giorni
  lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2. 
4.Dopo 3 anni di
  servizio, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti
  nel comma 2. 
5.In caso di
  distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, il sabato è
  considerato non lavorativo ed i giorni di ferie spettanti ai sensi dei commi
  2, 3 e 4 sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26, comprensivi delle due
  giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera "a", della L. 23
  dicembre 1977, n. 937. Conseguentemente, gli aumenti di ferie di cui
  all'art. 163 , comma 1 , del DPR n. 18 del 1967 sono ridotti, rispettivamente,
  a cinque e a dieci giorni.
6.A tutti i
  dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno
  solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937/77.
7.Nell'anno di
  assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata
  in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese
  superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese
  intero. 
8.Il dipendente che
  ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 18 conserva il diritto
  alle ferie.
9.Le ferie sono un
  diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Esse sono fruite nel corso di
  ciascun anno solare, in periodi compatibili con le oggettive esigenze
  di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente. 
10. Compatibilmente
  con le oggettive esigenze del servizio, l'Amministrazione assicura comunque al
  dipendente il frazionamento delle ferie in più periodi. La fruizione delle
  ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti
  garantendo al dipendente che ne faccia richiesta il godimento di almeno 2
  settimane continuative di ferie nel periodo 1 giugno - 30 settembre o nel periodo
  corrispondente nell' emisfero australe. 
11. Qualora le ferie
  già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il
  dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di
  rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie,
  nonchè all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio. Il
  dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate per il
  periodo di ferie non goduto.
12. In caso di
  indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento
  delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il 30
  giugno dell'anno successivo. 
13. Compatibilmente
  con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere
  personale , il dipendente dovrà fruire delle ferie eventualmente residue al
  31 dicembre entro il mese di aprile dell' anno successivo a quello di
  spettanza.
14. Le ferie sono
  sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato
  luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. 
L'amministrazione
  deve essere stata posta in grado di accertarle con tempestiva informazione.
15 Il periodo di
  ferie non è riducibile per assenze per malattia o infortunio, anche se tali
  assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento
  delle ferie deve essere previamente autorizzato dal dirigente in relazione
  alle esigenze di servizio.
16.
  Fermo restando il disposto del comma 9, all'atto della cessazione dal rapporto
  di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per
  documentate esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo delle
  stesse.
Art.
  4
Festività
  
(Art.
  17 CCNL Ministeri)
1. Sono considerati
  giorni festivi le domeniche nonchè gli altri giorni festivi del calendario
  delle festività osservate dal personale di ruolo in servizio nella sede in
  cui il dipendente presta la sua opera; una di tali ulteriori festività viene
  computata tra i giorni di ferie di cui al precedente art. 3.
2. Il riposo
  settimanale cade normalmente di Domenica e non deve essere inferiore alle
  ventiquattro ore. Per i dipendenti turnisti il riposo può essere fissato in
  altro giorno della settimana. 
3.
  Ai lavoratori appartenenti alle chiese cristiane avventiste ed alla religione
  ebraica è riconosciuto il diritto di fruire, a richiesta, del riposo
  sabbatico in luogo di quello settimanale domenicale, nel quadro della
  flessibilità dell'organizzazione del lavoro, ai sensi delle leggi del 22
  novembre 1988, n.516 e dell' 8 marzo 1989, n.101. Le ore lavorative non
  prestate il Sabato sono recuperate la Domenica o in altri giorni lavorativi
  senza diritto ad alcun compenso straordinario o maggiorazioni.
Art.
  5
Permessi
  retribuiti
(Art.
  18 del CCNL)
1. A domanda del
  dipendente sono concessi permessi retribuiti per i seguenti casi da
  documentare debitamente: 
- partecipazione a
  concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove: giorni
  otto all'anno; 
- lutti
  per coniuge, parenti entro il secondo grado ed affini di primo grado: giorni
  tre per evento;
2. A domanda del
  dipendente possono inoltre essere concessi, nell'anno, tre giorni di permesso
  retribuito per particolari motivi personali o familiari, debitamente
  documentati.
3. Il dipendente ha
  altresì diritto ad un permesso di 15 giorni consecutivi in occasione del
  matrimonio.
4. I permessi dei
  commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nell'anno solare; gli
  stessi permessi non riducono le ferie e sono valutati agli effetti
  dell'anzianità di servizio. 
5. Durante i predetti
  periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione .
6. I permessi di cui
  all' art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 non sono computati
  ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non
  riducono le ferie.
7.
  Il dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri
  permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.
Art.
  6
Permessi
  brevi
(Art.
  20 del CCNL Ministeri)
1. Previa valutazione
  del dirigente o funzionario responsabile dell'unità organizzativa, può
  essere concesso al dipendente che ne faccia richiesta il permesso di
  assentarsi per brevi periodi durante l'orario di lavoro. I permessi concessi a
  tale titolo non possono essere in nessun caso di durata superiore alla metà
  dell'orario di lavoro giornaliero e non possono comunque superare le 36 ore
  nel corso dell'anno.
2. La richiesta del
  permesso deve essere formulata in tempo utile per consentire al dirigente di
  adottare le misure organizzative necessarie.
3.
  Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese
  successivo, secondo le disposizioni del dirigente o funzionario responsabile.
  Nel caso in cui il recupero non venga effettuato, la retribuzione viene
  proporzionalmente decurtata. 
Art.
  7
Assenze
  per malattia
(Art.
  21 del CCNL Ministeri)
3. Prima
  di concedere l' ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, su richiesta
  del dipendente l'amministrazione procede all'accertamento delle sue condizioni
  di salute per il tramite di strutture sanitarie pubbliche ove
  possibile o, in alternativa, di un medico di fiducia, al fine di stabilire la
  sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a
  svolgere qualsiasi proficuo lavoro. 
4.Superato il periodo
  di conservazione del posto previsto dal comma 1, oppure nel caso che, a
  seguito di accertamento delle condizioni di salute da parte dell'
  amministrazione, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a
  svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Amministrazione può procedere, salvo
  particolari esigenze, a risolvere il rapporto
5. I periodi di
  assenza per malattia salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo
  non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli
  effetti.
6. Sono fatte salve
  le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC.
7. Il trattamento
  economico spettante al dipendente che si assenti per malattia è il seguente: 
a) intera
  retribuzione fissa mensile , per i primi 45 giorni di assenza; 
b) quota di
  retribuzione fissa mensile, corrispondente alla retribuzione iniziale
  spettante nella stessa sede a parità di mansioni ai contrattisti
  regolati dalla legge locale, e comunque non inferiore alla quota
  sulla quale vengono pagati i contributi INPS, fino al nono mese di assenza; 
c) 90% della
  retribuzione di cui alla lettera "b" per i successivi 3 mesi di
  assenza; 
8. L'assenza per
  malattia deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e
  comunque all'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica, anche
  nel caso di eventuale prosecuzione dell'assenza, salvo comprovato impedimento.
9. Il dipendente è
  tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
  il certificato medico di giustificazione dell'assenza entro i due giorni
  successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della
  stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al
  primo giorno lavorativo successivo. 
10. L'amministrazione
  dispone il controllo della malattia ai sensi delle vigenti disposizioni di
  legge fin dal primo giorno di assenza, attraverso strutture sanitarie
  pubbliche ove possibile o, in alternativa, medico di fiducia.
11. Il dipendente,
  che durante l'assenza , per particolari motivi, dimori in luogo diverso da
  quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione, precisando
  l'indirizzo dove può essere reperito. 
12. Il dipendente
  assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico
  curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato
  all'amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle
  ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.
13. La permanenza del
  dipendente nel proprio domicilio durante le fasce orarie come sopra definite
  può essere verificata nell'ambito e nei limiti delle vigenti disposizioni di
  legge. 
14. Qualora il
  dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità,
  dall'indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti
  specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta,
  documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione,
  eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimento. 
15. Nel caso in cui
  l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia causata da
  responsabilità di terzi, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all'
  amministrazione, la quale ha diritto di recuperare dal terzo responsabile le
  retribuzioni da essa corrisposte durante il periodo di assenza ai sensi del
  comma 7, lettere "a", "b" e "c", compresi gli
  oneri riflessi inerenti.
16.
  Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle assenze per
  malattia iniziate successivamente alla data di stipulazione del presente
  accordo, dalla quale si computa il triennio previsto dal comma 1. Alle assenze
  per malattia in corso alla predetta data si applica la normativa vigente al
  momento dell'insorgenza della malattia per quanto attiene alle modalità di
  retribuzione, fatto salvo il diritto alla conservazione del posto ove più
  favorevole. 
DICHIARAZIONE
  CONGIUNTA N. 1
Le
  parti affermano I' esigenza del più rigoroso rispetto della corrispondenza
  tra le mansioni formalmente contemplate dai contratti individuali e quelle
  effettivamente svolte.
DICHIARAZIONE
  CONGIUNTA N. 2
Le
  parti si danno atto che l'applicazione del presente accordo ai dipendenti di
  nazionalità italiana degli Istituti italiani di cultura all'estero può
  avvenire esclusivamente nelle fattispecie di rapporti contrattuali sicuramente
  regolati dalla legge italiana, anche a seguito di pronunce giurisdizionali
  passate in giudicato, restando escluso che l'applicazione dell'accordo stesso
  possa comportare la trasformazione di rapporti in atto a legge locale in
  rapporti a legge italiana
DICHIARAZIONE
  CONGIUNTA N. 3
Le
  parti si danno atto che gli adattamenti di cui al comma 1 dell'art. 1 del
  presente contratto saranno definiti dall'Amministrazione previo confronto con
  le OO.SS: a livello nazionale decentrato.