| PERSONALE DIRIGENTE DELL'ENAC
 Contratto collettivo nazionale di lavoro
 Quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999
 
 
 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI 3Art. 1 Campo di applicazione, durata, decorrenza del presente contratto
        3
 
 TITOLO II RELAZIONI SINDACALI 5
 Capo I Disposizioni Generali 5
 Art. 2 Obiettivi e strumenti 5
 Art. 3 Contrattazione collettiva integrativa 6
 Art. 4 Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto
        collettivo integrativo 7
 Art. 5 Informazione 8
 Art. 6 Concertazione 8
 Art. 7 Consultazione 9
 Art. 8 Altre forme di partecipazione 9
 Art. 9 Interpretazione autentica dei contratti 10
 Capo II I soggetti sindacali 11
 Art. 10 Soggetti sindacali nei luoghi di lavoro 11
 Art. 11 Composizione delle delegazioni 11
 Art. 12 Pari opportunità 12
 
 TITOLO III IL RAPPORTO DI LAVORO 14
 Capo I Svolgimento del rapporto 14
 Art. 13 Impegno di lavoro 14
 Art. 14 Congedi parentali 14
 Art. 15 Congedi per motivi di famiglia e di studio 16
 Art. 16 Congedi per la formazione 16
 Art. 17 Aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di studio 17
 Art. 18 Assenza per malattia 17
 Art. 19 Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio 18
 Art. 20 La formazione dei dirigenti 19
 Capo II Incarichi dirigenziali e valutazione 21
 Art. 21 Conferimento incarichi dirigenziali 21
 Art. 22 Incarichi aggiuntivi 22
 Art. 23 Verifica e valutazione dei risultati dei dirigenti 23
 Art. 24 Comitato dei Garanti 24
 Art. 25 Mobilità 25
 Capo III Estinzione del rapporto 26
 Art. 26 Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro 26
 Art. 27 Conciliazione e arbitrato 27
 Art. 28 Integrazione della disciplina su responsabilità civile e
        patrocinio legale 28
 
 TITOLO IV TRATTAMENTO ECONOMICO 29
 Art. 29 Struttura della retribuzione 29
 Art. 30 Incrementi tabellari 30
 Art. 31 Effetti dei nuovi trattamenti economici 30
 Art. 32 Incremento della retribuzione di posizione in godimento 31
 Art. 33 Retribuzione di posizione dei dirigenti 31
 Art. 34 Retribuzione di risultato dei dirigenti 32
 Art. 35 Personale dirigente in distacco sindacale 33
 Art. 36 Trattamento di trasferta 33
 Art. 37 Previdenza complementare 34
 TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI 35
 Art. 38 Conferma discipline precedenti e disapplicazioni 35
   TITOLO IDISPOSIZIONI GENERALI
 Art. 1
 Campo di applicazione, durata, decorrenza del presente contratto
 1. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato ai
        sensi dell'art. 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
        165 si applica a tutti i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo
        indeterminato dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (d'ora in
        avanti: "ENAC").
 2. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 1998 - 31
        dicembre 2001 per la parte normativa ed il periodo 1 gennaio 1998 - 31
        dicembre 1999 per la parte economica.
 3. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione, salvo
        diverse decorrenze previste dal presente contratto. La stipulazione si
        intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte
        dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di
        cui agli artt. 47 e 48 del D. Lgs. n. 165/2001.
 4. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere
        vincolato ed automatico sono applicati dall'ENAC entro 30 giorni dalla
        data di stipulazione ai sensi del comma 5.
 5. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno
        in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera
        raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di
        disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando
        non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. Limitatamente
        al presente CCNL, le parti convengono che il termine per la disdetta sia
        stabilito in tre mesi dalla sottoscrizione del CCNL.
 6. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono
        presentate con un anticipo di almeno tre mesi rispetto alla data di
        scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo
        alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative
        unilaterali né danno luogo ad azioni conflittuali. Limitatamente al
        presente CCNL, le parti convengono che il termine per la presentazione
        delle piattaforme sia stabilito in due mesi dalla sottoscrizione del
        CCNL.
 7. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di
        scadenza della parte economica del presente contratto, o a tre mesi
        dalla data di presentazione della piattaforma, se successiva, ai
        dirigenti di cui al presente contratto sarà corrisposta la relativa
        indennità, secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del
        lavoro del 23 luglio 1993. Per l'erogazione di detta indennità l'ARAN
        stipula apposito accordo ai sensi degli artt. 47 e 48 del D. Lgs. n.
        165/2001.
 
 TITOLO II
 RELAZIONI SINDACALI
 Capo I
 Disposizioni Generali
 Art. 2
 Obiettivi e strumenti
 1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli
        e responsabilità delle parti, è definito in modo coerente con
        l'obiettivo di contemperare l'esigenza di incrementare l'efficienza,
        l'efficacia, la tempestività e l'economicità dei servizi erogati alla
        collettività con quella di valorizzare la centralità della funzione
        dirigenziale nella gestione dei processi di innovazione in atto e nel
        governo dell'ente, assecondando l'interesse al miglioramento delle
        condizioni di lavoro ed alla crescita professionale dei dirigenti sia di
        prima che di seconda fascia.
 2. La condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessità di un
        sistema di relazioni sindacali stabile, che tenga conto del ruolo
        attribuito a ciascun dirigente in base alle leggi e ai contratti
        collettivi e individuali, nonché della peculiarità delle funzioni
        dirigenziali, improntato alla correttezza dei comportamenti delle parti
        ed orientato alla prevenzione dei conflitti oltre che in grado di
        favorire la piena collaborazione della dirigenza al perseguimento delle
        finalità individuate dalle leggi, dai contratti collettivi e dai
        protocolli tra Governo e parti sociali.
 3. Il sistema di relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli
        relazionali:
 a) contrattazione collettiva a livello nazionale;
 b) contrattazione collettiva integrativa, che si svolge a livello di
        ente sulle materie e con le modalità indicate dal presente contratto;
 c) concertazione, consultazione ed informazione, nonché gli istituti
        della partecipazione;
 d) interpretazione autentica dei contratti collettivi.
 Art. 3
 Contrattazione collettiva integrativa
 1. La contrattazione integrativa si svolge sulle seguenti materie:
 A) individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono
      assicurare le prestazioni indispensabili secondo le previsioni di cui
      all'art. 2 della legge 146 del 1990 e successive modifiche ed
      integrazioni;
 B) criteri generali per:
 a) la verifica della sussistenza delle condizioni per l'acquisizione delle
      risorse finanziarie da destinare all'ulteriore potenziamento del fondo per
      la retribuzione di posizione e di risultato;
 b) le modalità di determinazione dei valori retributivi collegati ai
      risultati e al raggiungimento degli obiettivi assegnati e alla
      realizzazione di specifici progetti;
 c) l'attuazione della disciplina concernente la retribuzione direttamente
      collegata ai risultati e alla realizzazione di specifici progetti;
 C) pari opportunità, con le procedure indicate dall'art. 7, anche per le
      finalità della legge 10 aprile 1991, n. 125 e quelle di cui all'art. 12;
 D) implicazioni derivanti dagli effetti delle innovazioni organizzative,
      tecnologiche e dei processi di esternalizzazione, riqualificazione e
      riconversione dei servizi sulla qualità del lavoro, sulla
      professionalità e mobilità dei dirigenti;
 E) linee generali per la realizzazione di programmi di formazione e
      aggiornamento.
 2. Fermi restando i principi dell'autonomia negoziale e quelli di
      comportamento indicati dall'art. 2, comma 1, decorsi trenta giorni
      dall'inizio delle trattative, le parti riassumono, nelle materie indicate
      nella lettera D) del comma 1, le rispettive prerogative e libertà di
      iniziativa e decisione.
 3. I contratti collettivi integrativi non possono essere in contrasto con
      i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o comportare oneri
      non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale del
      bilancio dell'ente. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere
      applicate.
 Art. 4
 Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto
      collettivo integrativo
 
      1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale e si
      riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello, da
      trattarsi in un'unica sessione negoziale. Sono fatte salve le materie
      previste dal presente CCNL che, per loro natura, richiedano tempi diversi
      o verifiche periodiche.2. l'ENAC provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata
      alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo
      alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare la
      delegazione sindacale di cui all'art. 11 per l'avvio del negoziato, entro
      trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme.
 3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione
      integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dall'organo preposto
      al controllo interno secondo le vigenti disposizioni. A tal fine l'ipotesi
      di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante
      è inviata all'organo di controllo entro 5 giorni, corredata dall'apposita
      relazione tecnico finanziaria illustrativa. Trascorsi 15 giorni senza
      rilievi, il contratto collettivo integrativo viene sottoscritto. Per la
      parte pubblica la sottoscrizione è demandata al presidente della
      delegazione trattante. In caso di rilievi da parte del predetto organo di
      controllo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni.
 4. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole
      circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi
      conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi
      contratti collettivi integrativi, a meno di modifiche introdotte dal
      successivo CCNL e fatto salvo quanto previsto al comma 1, secondo periodo.
 5. L'ENAC trasmette all'ARAN, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il
      testo contrattuale con la specificazione delle modalità di copertura dei
      relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di
      bilancio.
 
 Art. 5
 Informazione
 1. L'ENAC allo scopo di rendere trasparente e costruttivo il confronto tra
      le parti a tutti i livelli delle relazioni sindacali, informa
      periodicamente e tempestivamente i soggetti sindacali di cui all'art. 11
      sugli atti organizzativi di valenza generale, anche di carattere
      finanziario, concernenti il rapporto di lavoro dei dirigenti
      l'organizzazione degli uffici, la gestione complessiva delle risorse umane
      e la costituzione del fondo previsto dal presente contratto.
 2. Nelle materie per le quali il presente CCNL prevede la contrattazione
      collettiva integrativa o la concertazione e la consultazione,
      l'informazione è preventiva. Il contratto integrativo individua le altre
      materie in cui l'informazione deve essere preventiva o successiva.
 3. Ai fini di una più compiuta informazione, le parti, su richiesta, si
      incontrano comunque con cadenza almeno annuale ed, in ogni caso, in
      presenza di iniziative concernenti le linee di organizzazione degli uffici
      e dei servizi ovvero per l'innovazione tecnologica nonché per eventuali
      processi di dismissione, esternalizzazione e trasformazione degli stessi.
 4. L'informazione è data, in particolare, sui criteri generali inerenti
      le seguenti materie:
 a) sistemi di valutazione dell'attività dei dirigenti;
 b) articolazione delle posizioni organizzative, delle funzioni e delle
      connesse responsabilità ai fini della retribuzione di posizione dei
      dirigenti, secondo la disciplina di cui all'art. 33;
 c) tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei
      luoghi di lavoro;
 d) condizioni, requisiti e limiti per il ricorso alla risoluzione
      consensuale.
 Art. 6
 Concertazione
 1. La concertazione è attivata sui criteri generali relativamente alle
      seguenti materie:
 a) sistemi di valutazione dell'attività dei dirigenti;
 b) articolazione delle posizioni organizzative, delle funzioni e delle
      connesse responsabilità ai fini della retribuzione di posizione dei
      dirigenti;
 c) tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei
      luoghi di lavoro;
 d) condizioni, requisiti e limiti per il ricorso alla risoluzione
      consensuale.
 2. La richiesta di concertazione deve essere formulata con atto scritto
      entro cinque giorni dal ricevimento dell'informazione di cui all'articolo
      precedente, da parte dei soggetti sindacali di cui all'art. 11.
 3. La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro il
      quarto giorno dalla richiesta; durante la concertazione le parti si
      adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità,
      correttezza, buona fede e trasparenza.
 4. La concertazione si conclude nel termine massimo di quindici giorni
      dalla relativa richiesta. Dell'esito della stessa è redatto specifico
      verbale dal quale risultino le posizioni delle parti e gli eventuali
      impegni assunti. Decorso infruttuosamente tale termine, le parti
      riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.
 Art. 7
 Consultazione
 1. La consultazione dei soggetti sindacali di cui all'art. 11, prima
      dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul
      rapporto di lavoro è facoltativa. Essa si svolge, obbligatoriamente, su:
 a) organizzazione e disciplina di strutture ed uffici, nonché la
      consistenza e la variazione delle dotazioni organiche;
 b) casi di cui all'art. 19 del D. Lgs. n.. 19 settembre 1994, n. 626.
 Art. 8
 Altre forme di partecipazione
 1. Allo scopo di assicurare una migliore partecipazione dei dirigenti alle
      attività dell'ENAC, è prevista la possibilità di costituire a
      richiesta, e senza oneri aggiuntivi per l'ente, commissioni bilaterali
      ovvero osservatori per l'approfondimento di specifiche problematiche, in
      particolare concernenti l'organizzazione del lavoro in relazione ai
      processi di riorganizzazione dell'ENAC stesso nonché l'ambiente, l'igiene
      e sicurezza del lavoro e le attività di formazione. Tali organismi, ivi
      compreso il Comitato per le pari opportunità per quanto di sua
      competenza, hanno il compito di raccogliere dati relativi alle predette
      materie - che l'ente è tenuto a fornire - e di formulare proposte in
      ordine ai medesimi temi. La composizione dei citati organismi, che non
      hanno funzioni negoziali, è di norma paritetica e deve comprendere una
      adeguata rappresentanza femminile.
 
 Art. 9
 Interpretazione autentica dei contratti
 1. In attuazione dell'art. 49 del D. Lgs. n. 165/2001, quando insorgano
      controversie sull'interpretazione del contratto collettivo nazionale,
      integrativo e decentrato, le parti che li hanno sottoscritti si
      incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta, per definire consensualmente
      il significato della clausola controversa. La procedura deve concludersi
      entro 30 giorni dalla data del primo incontro.
 2. Al fine di cui al comma 1 la parte interessata invia all'altra apposita
      richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere
      una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali
      si basa; essa deve comunque far riferimento a problemi interpretativi ed
      applicativi di rilevanza generale.
 3. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio
      della vigenza del contratto collettivo nazionale, integrativo e
      decentrato.
 Capo II
 I soggetti sindacali
 Art. 10
 Soggetti sindacali nei luoghi di lavoro
 1. I soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono le rappresentanze
      sindacali aziendali costituite espressamente per l'area della dirigenza
      dalle organizzazioni sindacali ammesse alle trattative per la
      sottoscrizione del presente CCNL ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. n.
      165/2001.
 2. La disciplina del comma 1 ha carattere transitorio e trova applicazione
      fino alla costituzione delle specifiche rappresentanze dei dirigenti ai
      sensi dell'art. 42, comma 9, del D. Lgs. n. 165/2001.
 Art. 11
 Composizione delle delegazioni
 1. Ai fini della contrattazione collettiva integrativa la delegazione di
      parte pubblica è composta dal titolare del potere di rappresentanza o da
      un suo delegato, nonché dai dirigenti espressamente nominati dall'ENAC.
 2. Per le organizzazioni sindacali, fino alla costituzione delle
      specifiche rappresentanze di cui all'art. 10, comma 2, la delegazione è
      composta:
 a. dalle rappresentanze sindacali aziendali espressamente costituite, per
      l'Area della dirigenza, dalle organizzazioni sindacali ammesse alle
      trattative per la sottoscrizione del presente CCNL;
 b. dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria
      firmatarie del presente CCNL.
 3. Il dirigente che sia componente di una delle rappresentanze sindacali
      di cui al comma 2 non può essere soggetto di relazioni sindacali in nome
      dell'ente per l'area della dirigenza.
 Art. 12
 Pari opportunità
 1. Al fine di consentire una reale parità uomini-donne, è istituito il
      Comitato per le pari opportunità con il compito di proporre misure adatte
      a creare effettive condizioni di pari opportunità, secondo i principi
      definiti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, con particolare riferimento
      all'art. 1.
 Il Comitato è costituito da un componente designato da ognuna delle
      organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, nonché da un pari
      numero di rappresentanti dell'ENAC. Il presidente del Comitato è nominato
      dall'ENAC. Per ogni componente effettivo è previsto un componente
      supplente.
 2. Il Comitato svolge i seguenti compiti:
 a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che
      l'amministrazione è tenuta a fornire;
 b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della
      contrattazione integrativa;
 c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per
      l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonché a
      realizzare azioni positive, ai sensi della legge n. 125/1991;
 d) analisi dei percorsi di carriera nella dirigenza di prima e di seconda
      fascia nella pubblica amministrazione.
 3. Nell'ambito dei vari livelli di relazioni sindacali devono essere
      sentite le proposte formulate dal Comitato pari opportunità, per ciascuna
      delle materie sottoindicate, al fine di prevedere misure che favoriscano
      effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo
      professionale delle lavoratrici:
 a) percorsi di formazione mirata dei dirigenti sulla cultura delle pari
      opportunità in campo formativo ed alle politiche di riforma con
      particolare riguardo allo sviluppo della cultura di genere nella Pubblica
      Amministrazione;
 b) azioni positive, con particolare riferimento alle condizioni di accesso
      al corsi di formazione e aggiornamento e all'attribuzione d'incarichi o
      funzioni più qualificate;
 c) iniziative volte a prevenire o reprimere molestie sessuali nonché
      pratiche discriminatorie in generale;
 d) flessibilità degli orari di lavoro;
 e) fruizione del part-time;
 f) processi di mobilità.
 4. L'ENAC assicura l'operatività del Comitato e garantisce tutti gli
      strumenti idonei e le risorse necessarie al suo funzionamento in
      applicazione dell'art. 57 del D. Lgs. n. 165/2001. In particolare,
      valorizza e pubblicizza con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i
      risultati del lavoro svolto dallo stesso. Il Comitato è tenuto a svolgere
      una relazione annuale sulle condizioni delle donne dirigenti, di cui deve
      essere data la massima pubblicizzazione.
 5. Il Comitato per le pari opportunità rimane in carica per la durata di
      un quadriennio e comunque fino alla costituzione del nuovo. I componenti
      del Comitato possono essere rinnovati nell'incarico per un solo mandato.
 6. In sede di contrattazione integrativa, le parti coinvolte nella
      istituzione dei comitati pari opportunità possono convenire la
      costituzione di un unico Comitato pari opportunità che operi sia nei
      confronti dell'area dirigenziale sia nei confronti del restante personale,
      in considerazione della sostanziale unitarietà della sua azione. Nella
      stessa sede, viene regolata la partecipazione della componente
      dirigenziale e non dirigenziale all'interno dell'unico comitato.
 TITOLO III
 IL RAPPORTO DI LAVORO
 Capo I
 Svolgimento del rapporto
 Art. 13
 Impegno di lavoro
 1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'ENAC, il dirigente
      organizza la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro
      correlandoli in modo flessibile alle esigenze della struttura cui è
      preposto ed all'espletamento dell'incarico affidato alla sua
      responsabilità, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare.
 2. Qualora, in relazione ad esigenze eccezionali, si determini una
      interruzione od una riduzione del riposo fisiologico giornaliero o
      settimanale o comunque derivante da giorni di festività, al dirigente
      deve essere comunque garantito, una volta cessate tali esigenze
      eccezionali, un adeguato recupero del tempo di riposo fisiologico
      sacrificato alle necessità del servizio.
 Art. 14
 Congedi parentali
 1. Ai dirigenti si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela
      della maternità contenute nel D. Lgs. n. 151/2001 (T.U. di cui all'art.
      15 della legge n. 53/2000) che riunisce e coordina le disposizioni
      previste dalla legge n.1204/1971, come modificata ed integrata dalle leggi
      n.903/1977 e n.53/2000.
 2. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi
      dell'art. 16 e 17 del D. Lgs. n. 151/2001 anche nell'ipotesi di cui
      all'art. 28 del D. Lgs. n. 151/2001 spetta l'intera retribuzione compresa
      la retribuzione di posizione fissa e variabile.
 3. In caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi
      di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia
      necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera
      pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante
      periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il restante periodo
      ante-parto non fruito, possano decorrere in tutto o in parte dalla data di
      effettivo rientro a casa del figlio; la richiesta viene accolta qualora
      sia avallata da idonea certificazione medica dalla quale risulti che le
      condizioni di salute della lavoratrice consentono il rientro al lavoro.
      Alla lavoratrice rientrata al lavoro spettano in ogni caso i periodi di
      riposo di cui all'art. 39 del D. Lgs. n. 151/2001.
 4. Nell'ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall'art. 32,
      comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 151/2001, per le lavoratrici madri o, in
      alternativa, per i lavoratori padri, i primi trenta giorni di assenza
      fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai
      fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti secondo la disciplina
      del comma 2.
 5. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 2 e sino al
      compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall'art.
      47 del D. Lgs. n. 151/2001 alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri
      sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati
      complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le
      modalità indicate nello stesso comma 2.
 6. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5, nel caso di
      fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che
      ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova
      applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi
      di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o
      della lavoratrice.
 7. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione
      dal lavoro, di cui all'art. 32, comma 1, del D. Lgs. n. 151/2001, la
      lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda,
      con la indicazione della durata, all'ufficio di appartenenza di norma
      quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione.
      La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di
      ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo
      di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di
      proroga dell'originario periodo di astensione.
 8. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che
      rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente
      comma 7, la domanda può essere presentata entro le ventiquattro ore
      precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.
 9. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo di cui all'art. 39 del D.
      Lgs. n. 151/2001 sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle
      previste dal comma 1 dello stesso art. 39 possono essere utilizzate anche
      dal padre.
 Art. 15
 Congedi per motivi di famiglia e di studio
 1. Il dirigente può chiedere, per documentati e gravi motivi familiari,
      un periodo di congedo continuativo o frazionato, non superiore a due anni,
      in conformità a quanto disposto dall'articolo 4, commi 2 e 4, della legge
      n. 53/2000.
 2. I periodi di congedo di cui al comma 1 non si cumulano con le assenze
      per malattia previste dagli articoli 20 e 21 del CCNL RAI del personale
      dirigente stipulato il 14/7/1997.
 Art. 16
 Congedi per la formazione
 1. I congedi per la formazione dei dirigenti, disciplinati dall'art. 5
      della legge n. 53/2000, sono concessi salvo comprovate esigenze di
      servizio.
 2. Ai dirigenti, con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso
      l'ENAC possono essere concessi a richiesta congedi per la formazione nella
      misura percentuale complessiva del 10% del personale con qualifica
      dirigenziale in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il
      numero complessivo dei congedi viene verificato annualmente sulla base
      della consistenza del personale al 31 dicembre di ciascun anno. La
      contrattazione integrativa definisce i criteri per la relativa
      utilizzazione.
 3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i dirigenti
      interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono presentare
      all'ENAC una specifica domanda, contenente l'indicazione dell'attività
      formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata
      prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno 30
      giorni prima dell'inizio delle attività formative.
 4. Le domande vengono accolte in ordine progressivo di presentazione, nei
      limiti di cui al comma 2, e secondo la disciplina dei commi 5 e 6.
 5. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con
      l'interesse formativo del dirigente, qualora la concessione del congedo
      possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, l'ENAC
      può differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei
      mesi. Su richiesta del dirigente tale periodo può essere più ampio per
      consentire la utile partecipazione al corso.
 6. Al dirigente durante il periodo di congedo si applica l'art. 5, comma
      3, della legge n.53/2000. Nel caso di infermità previsto dallo stesso
      articolo 5, comma 3, relativamente al periodo di comporto, alla
      determinazione del trattamento economico, alle modalità di comunicazione
      all'ENAC ed ai controlli si applicano le disposizioni contenute nell'art.
      20 del CCNL RAI del personale dirigente stipulato il 14/7/1997 e, ove si
      tratti di malattie o infortuni dovuti a causa di servizio, nell'art 21
      dello stesso CCNL.
 7. Il dirigente che abbia dovuto interrompere il congedo formativo ai
      sensi dei commi 5 e 6 può rinnovare la domanda per un successivo ciclo
      formativo con diritto di priorità.
 Art. 17
 Aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di studio
 1. ll dirigente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della
      legge 13 agosto 1984, n. 476 oppure che usufruisca delle borse di studio
      di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398 è collocato, a domanda, in
      aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di
      durata del corso o della borsa di studio.
 Art. 18
 Assenza per malattia
 1. L'art. 20 del CCNL RAI del personale dirigente stipulato il 14/7/1997
      del personale dirigente è integrato con l'aggiunta del seguente comma:
 "10 bis. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita
      ed altre assimilabili come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia, il
      trattamento riabilitativo per soggetti affetti da AIDS, ai fini del
      presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per
      malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day - hospital ed
      i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati
      dalla competente Azienda sanitaria locale o struttura convenzionata. In
      tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all'intera
      retribuzione ivi compresa la retribuzione di posizione fissa e
      variabile."
 2. Il comma 6 dell'art. 20 del CCNL RAI del personale dirigente stipulato
      il 14/7/1997 del personale dirigente è sostituito come segue:
 "6. Il trattamento economico spettante al dirigente che si assenti
      per malattia è il seguente:
 a) intera retribuzione mensile di cui all'art. 29, comma 1 lettere a), b),
      c), d) ed e) del CCNL dirigenza ENAC relativo al quadriennio normativo
      1998-2001 per i primi nove mesi di assenza;
 b) 90% della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi tre mesi
      di assenza;
 c) 50% della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori sei
      mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1."
 Art. 19
 Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio
 1. Il comma 1 dell'art. 21 del CCNL RAI del personale dirigente stipulato
      il 14/7/1997 è sostituito come segue:
 "1. In caso di assenza per invalidità temporanea causata da
      infortunio avvenuto in occasione di lavoro ovvero da malattia riconosciuta
      dipendente da causa di servizio, il dirigente ha diritto alla
      conservazione del posto fino alla guarigione clinica e comunque non oltre
      il periodo previsto dall'articolo 20, commi 1 e 2. In tale periodo, al
      dirigente spetta l'intera retribuzione di cui all'art. 29, comma 1 lettere
      a), b), c), d) ed e) del CCNL dirigenza ENAC relativo al quadriennio
      normativo 1998-2001".
 Art. 20
 La formazione dei dirigenti
 1. Nell'ambito dei processi di riforma della Pubblica Amministrazione
      verso obiettivi di modernizzazione e di efficienza/efficacia al servizio
      dei cittadini, la formazione costituisce un fattore decisivo di successo e
      una leva strategica fondamentale per gli apparati pubblici. Con
      riferimento alla risorsa dirigenziale, tale carattere diviene più
      pregnante per la criticità del ruolo della dirigenza nella realizzazione
      degli obiettivi predetti.
 2. In relazione alle premesse enunciate al comma 1, la formazione e
      l'aggiornamento professionale dei dirigente sono assunti dall'ENAC come
      metodo permanente teso ad assicurare il costante adeguamento delle
      competenze manageriali allo sviluppo del contesto culturale, tecnologico e
      organizzativo di riferimento e a favorire il consolidarsi di una cultura
      di gestione orientata al risultato e all'innovazione.
 3. Gli interventi formativi, secondo le singole finalità, hanno sia
      contenuti di formazione al ruolo, per sostenere processi di mobilità o di
      ordinaria rotazione, sia contenuti di formazione allo sviluppo, per
      sostenere processi di inserimento in funzioni di maggiore criticità
      ovvero emergenti nell'evoluzione dei processi di trasformazione.
 4. L'aggiornamento e la formazione continua costituiscono l'elemento
      caratterizzante l'identità professionale del dirigente, da consolidare in
      una prospettiva aperta anche alla dimensione ed alle esperienze europee ed
      internazionali. Entro tale quadro di riferimento culturale e
      professionale, gli interventi formativi hanno, in particolare, l'obiettivo
      di curare e sviluppare il patrimonio cognitivo necessario a ciascun
      dirigente, in relazione alle responsabilità attribuitegli, per l'ottimale
      utilizzo dei sistemi di gestione delle risorse umane, finanziarie,
      tecniche e di controllo, al fine di accrescere l'efficienza/efficacia
      della struttura e di migliorare la qualità dei servizi resi.
 5. L'ENAC, secondo le previsioni di bilancio e le specifiche esigenze di
      autonomia e di flessibilità organizzativa ed operativa, definisce
      annualmente la quota delle risorse da destinare ai programmi di
      aggiornamento e di formazione dei dirigenti, in misura comunque non
      inferiore all'1% della spesa complessiva del personale dirigenziale,
      tenendo conto delle direttive governative in materia di formazione, delle
      finalità e delle politiche che le sottendono, nonché delle eventuali
      risorse aggiuntive dedicate alla formazione stessa in attuazione del Patto
      sociale per lo sviluppo e l'occupazione del 22-12-1998.
 6. Le politiche formative della dirigenza sono definite dall'ENAC in
      conformità alle proprie linee strategiche e di sviluppo. Le iniziative
      formative sono realizzate, singolarmente o d'intesa con altri enti, anche
      in collaborazione con università, soggetti pubblici (quali la Scuola
      Superiore della Pubblica Amministrazione, la Scuola centrale tributaria
      ecc.) o società private specializzate nel settore. Le attività formative
      devono tendere, in particolare, a rafforzare la sensibilità innovativa
      dei dirigenti e la loro attitudine a gestire iniziative di miglioramento,
      volte a caratterizzare le strutture pubbliche in termini di dinamismo e
      competitività.
 7. Nella gestione delle attività formative, l'ENAC si attiene agli
      indirizzi sulle politiche di formazione del personale contenute nella
      Direttiva del Ministro della Funzione pubblica sulla formazione e la
      valorizzazione del personale delle pubbliche amministrazioni del
      13/12/2001, curando in particolare l'attuazione dei principi guida per la
      qualità della formazione nelle diverse fasi in cui si articola il
      processo formativo.
 8. La partecipazione alle iniziative di formazione, inserite in appositi
      percorsi formativi, anche individuali, viene concordata dall'ENAC con i
      dirigenti interessati ed è considerata servizio utile a tutti gli
      effetti.
 9. Il dirigente può, inoltre, partecipare, senza oneri per l'ENAC, a
      corsi di formazione ed aggiornamento professionale che siano, comunque, in
      linea con le finalità indicate nei commi che precedono. A tal fine, al
      dirigente può essere concesso un periodo di aspettativa non retribuita
      per motivi di studio della durata massima di tre mesi nell'arco di un
      anno.
 10. Qualora l'ENAC riconosca l'effettiva connessione delle iniziative di
      formazione e aggiornamento svolte dal dirigente ai sensi del comma 8 con
      l'attività di servizio e l'incarico affidatogli, può concorrere con un
      proprio contributo alla spesa sostenuta e debitamente documentata.
 Capo II
 Incarichi dirigenziali e valutazione
 Art. 21
 Conferimento incarichi dirigenziali
 1. Tutti i dirigenti hanno diritto ad un incarico. Gli incarichi
      dirigenziali, comportanti o non comportanti direzione di struttura, sono
      conferiti a tempo determinato; l'affidamento e l'avvicendamento degli
      incarichi avvengono, nel rispetto di quanto previsto dall'art.19, comma
      .1, del D.Lgs.n.165/2001 in base ai seguenti criteri generali:
 a) natura e caratteristiche degli obiettivi da realizzare;
 b) attitudini e capacità professionale del singolo dirigente;
 c) risultati conseguiti anche rispetto ai programmi e agli obiettivi
      precedentemente assegnati ed alle posizioni organizzative precedentemente
      ricoperte;
 d) rotazione degli incarichi, la cui applicazione è finalizzata a
      garantire la più efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse in
      relazione ai mutevoli assetti funzionali ed organizzativi e ai processi di
      riorganizzazione, nonché a favorire lo sviluppo della professionalità
      dei dirigenti.
 2. L'atto bilaterale di natura privatistica di definizione dell'incarico
      deve precisare, contestualmente o attraverso il richiamo delle direttive
      emanate dall'organo di vertice, la natura, l'oggetto, i programmi da
      realizzare e gli obiettivi da conseguire, le risorse umane, finanziarie e
      strumentali a disposizione, i tempi di loro attuazione, la durata
      dell'incarico ed il trattamento economico complessivo.
 3. La durata dell'incarico non può essere inferiore a due anni né
      superiore a sette anni e può essere rinnovato; il rinnovo in via
      eccezionale può essere di durata inferiore a due anni nel caso di
      collocamento a riposo del dirigente in data antecedente ai predetti due
      anni; è fatta salva la possibilità di revoca anticipata rispetto alla
      scadenza dell'incarico nei casi previsti dall'art. 21 del D.Lgs. n.
      165/2001.
 4. L'ENAC effettua con le procedure di cui all'art. 23, entro tre mesi
      dalla scadenza naturale del contratto individuale, una valutazione
      complessiva dell'incarico svolto. Qualora l'Ente non intenda confermare lo
      stesso incarico precedentemente ricoperto e non vi sia una espressa
      valutazione negativa ai sensi del citato art. 23, è tenuto ad assicurare
      al dirigente un incarico almeno equivalente.
 5. Per incarico equivalente si intende l'incarico cui corrisponde una
      retribuzione di posizione complessiva di pari fascia ovvero una
      retribuzione di posizione il cui importo non sia inferiore del 10%
      rispetto a quello precedentemente percepito. Nelle ipotesi di
      ristrutturazione e riorganizzazione che comportano la modifica o la
      soppressione delle competenze affidate all'ufficio o una loro diversa
      valutazione, si provvede ad una nuova stipulazione dell'atto di incarico,
      assicurando al dirigente l'attribuzione di un incarico equivalente.
 6. Nella ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, in alternativa alla
      garanzia prevista dallo stesso comma, sussistendone le condizioni, il
      dirigente può avvalersi delle dimissioni per giusta causa, ai sensi
      dell'art. 2119 del codice civile, o richiedere la risoluzione consensuale
      del rapporto di lavoro, secondo le previsioni dell'art. 26.
 7. L'incarico di direzione di uffici dirigenziali ai dirigenti è
      conferito dal soggetto individuato nell'ordinamento dell'ENAC.
 8. I criteri generali relativi all'affidamento, al mutamento ed alla
      revoca degli incarichi di direzione di uffici dirigenziali sono oggetto
      d'informazione preventiva di cui al precedente articolo 5; deve essere,
      altresì, assicurata, dall'Ente la pubblicità ed il continuo
      aggiornamento degli incarichi conferiti e dei posti dirigenziali vacanti e
      ciò anche al fine di consentire agli interessati l'esercizio del diritto
      a produrre eventuali domande per l'accesso a tali posti dirigenziali
      vacanti.
 Art. 22
 Incarichi aggiuntivi
 1. Trova applicazione l'art. 24, comma 3, del D. Lgs. n. 165/2001.
      Conseguentemente, i compensi per incarichi aggiuntivi conferiti ai
      dirigenti in ragione del loro ufficio o comunque conferiti dall'ENAC o su
      designazione dello stesso, sono corrisposti dai terzi direttamente all'ENAC
      ed afferiscono al fondo per la retribuzione di posizione e di risultato
      che sarà istituito nel CCNL relativo al biennio economico 2000-2001, per
      essere utilizzati secondo la disciplina che sarà dettata per il predetto
      fondo.
 2. Allo scopo di remunerare il maggiore impegno e responsabilità dei
      dirigenti che svolgono gli incarichi aggiuntivi di cui al comma 1, viene
      loro corrisposta, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di
      risultato di cui all'art. 29, comma 1, una quota, in ragione del proprio
      apporto, non inferiore al 40% della somma che confluisce al fondo in
      attuazione del principio di onnicomprensività.
 3. Nell'attribuzione degli incarichi aggiuntivi di cui al comma 1, l'ENAC
      adotta criteri che tengono conto degli obiettivi, priorità e programmi
      assegnati al dirigente, del relativo impegno e responsabilità, delle
      capacità professionali dei singoli, assicurando altresì il criterio
      della rotazione.
 4. In relazione alla disciplina transitoria prevista dall'art. 52, comma
      69 della legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), ove la contrattazione
      integrativa non sia definita entro il 30 giugno 2002, la disciplina della
      onnicomprensività retributiva di cui al presente articolo si applica in
      ogni caso a partire dalla predetta data.
 Art. 23
 Verifica e valutazione dei risultati dei dirigenti
 1. L'ENAC, in base al proprio ordinamento, con gli atti da questo
      previsti, autonomamente assunti in relazione anche a quanto previsto
      dall'art. 1 del D. Lgs. n. 286/1999, definisce - privilegiando nella
      misura massima possibile, l'utilizzazione di dati oggettivi - meccanismi e
      strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
      risultati dell'attività svolta dai dirigenti, in relazione ai programmi e
      obiettivi da perseguire correlati alle risorse umane, finanziarie e
      strumentali effettivamente rese disponibili.
 2. Le prestazioni, l'attività organizzativa dei dirigenti e il livello di
      conseguimento degli obiettivi assegnati sono valutati con i sistemi, le
      procedure e le garanzie individuate in attuazione del comma 1 sulla base
      anche dei risultati del controllo di gestione, o con i sistemi
      eventualmente previsti dall'ordinamento dell'ENAC.
 3. L'ENAC adotta preventivamente i criteri generali che informano i
      sistemi di valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative
      dei dirigenti nonché dei relativi risultati di gestione. Tali criteri,
      che devono tener conto in modo esplicito della correlazione delle
      direttive impartite, degli obiettivi da perseguire e delle risorse umane,
      finanziarie, e strumentali effettivamente poste a disposizione degli
      stessi dirigenti, sono oggetto di informazione preventiva, seguita, a
      richiesta, da concertazione.
 4. I criteri di valutazione sono comunicati ai dirigenti prima dell'inizio
      dei relativi periodi di riferimento.
 5. La valutazione dei dirigenti deve essere improntata ai principi di
      trasparenza e pubblicità dei criteri e dei risultati: deve essere
      osservato il principio della partecipazione al procedimento del valutato,
      anche attraverso la comunicazione ed il contraddittorio da realizzare in
      tempi certi e congrui.
 6. La valutazione è ispirata alla diretta conoscenza dell'attività del
      valutato da operare da parte dell'organo proponente o valutatore di prima
      istanza ai sensi del D. Lgs. n. 286/1999.
 7. Le procedure ed i principi sulla valutazione della dirigenza, dettati
      dal D. Lgs. n. 286/1999, si applicano a tutti i tipi di responsabilità
      dirigenziale previsti dal D. Lgs. n. 165/2001.
 8. La revoca anticipata rispetto alla scadenza può avere luogo solo per
      motivate ragioni organizzative e gestionali oppure in seguito
      all'accertamento dei risultati negativi di gestione o della inosservanza
      delle direttive impartite ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 165/2001.
      Per la revoca anticipata rispetto alla scadenza resta comunque fermo
      quanto previsto dall'art. 21, comma 4, ultimo capoverso e comma 6.
 9. La valutazione può essere anticipata, anche ad iniziativa del
      dirigente interessato, nel caso di evidente rischio grave di risultato
      negativo della gestione che si verifichi prima della scadenza annuale.
 Art. 24
 Comitato dei garanti
 1. L'ENAC, con gli atti previsti dal proprio ordinamento, istituisce,
      entro 60 giorni dalla stipulazione del presente CCNL, ove non vi abbia
      già provveduto, il comitato dei garanti di cui all'art. 22, del D. Lgs.
      n. 165/2001, e ne disciplina la composizione ed il funzionamento,
      prevedendo in ogni caso la partecipazione di un rappresentante eletto dai
      dirigenti.
 2. I provvedimenti previsti dall'art. 21, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001
      sono adottati previo conforme parere del comitato dei garanti che deve
      esprimersi entro trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine si
      prescinde dal parere.
 Art. 25
 Mobilità
 1. Ai dirigenti destinatari del presente contratto, si applicano gli artt.
      30, 31, 32, 33 e 34 del D. Lgs. n. 165/2001.
 2. In relazione a quanto previsto dall'art. 33, comma 6, del D. Lgs. n.
      165/2001, conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5 dello stesso
      articolo, allo scopo di facilitare il passaggio diretto dei dirigenti
      dichiarati in eccedenza ad altri enti e di evitare il collocamento in
      disponibilità di personale che non sia possibile impiegare diversamente
      nell'ambito dell'ENAC, quest'ultimo comunica a tutti gli enti o
      amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001
      presenti a livello provinciale, regionale e nazionale, l'elenco dei
      dirigenti in eccedenza richiedendo la loro disponibilità al passaggio
      diretto, in tutto o in parte, di tale personale.
 3. Gli enti destinatari della richiesta di cui al comma 2, qualora
      interessati, comunicano, entro il termine di 30 giorni, l'entità dei
      posti vacanti nella rispettiva dotazione organica per i quali, tenuto
      conto della programmazione dei fabbisogni, sussiste l'assenso al passaggio
      diretto dei dirigenti in eccedenza.
 4. I posti disponibili sono comunicati ai dirigenti in eccedenza che
      possono indicare le relative preferenze e chiederne le conseguenti
      assegnazioni, con la specificazione di eventuali priorità. L'ENAC dispone
      i trasferimenti nei quindici giorni successivi alla richiesta.
 5. Qualora si renda necessaria una selezione tra più aspiranti allo
      stesso posto, l'ENAC forma una graduatoria sulla base dei seguenti
      criteri:
 a) dipendenti portatori di handicap;
 b) dipendenti unici titolari di reddito nel nucleo familiare;
 c) situazione di famiglia, privilegiando il maggior numero di familiari a
      carico;
 d) maggiore anzianità lavorativa presso la pubblica amministrazione;
 e) particolari condizioni di salute del lavoratore, dei familiari e dei
      conviventi stabili; la stabile convivenza, nel caso qui disciplinato e in
      tutti gli altri casi richiamati nel presente contratto, è accertata sulla
      base della certificazione anagrafica presentata dal dipendente;
 f) presenza in famiglia di soggetti portatori di handicap.
 La ponderazione dei criteri viene definita in sede di contrattazione
      integrativa.
 6. La contrattazione integrativa può prevedere specifiche iniziative di
      formazione e riqualificazione da parte dell'ENAC, al fine di favorire la
      ricollocazione e l'integrazione in nuovi contesti lavorativi dei dirigenti
      trasferiti, anche in attuazione dell'art. 34, commi 2 e 6, del ripetuto D.
      Lgs. n. 165/2001.
 Capo III
 Estinzione del rapporto
 Art. 26
 Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
 1. L'ENAC o il dirigente possono proporre all'altra parte la risoluzione
      consensuale del rapporto di lavoro.
 2. Ai fini di cui al comma 1, l'ENAC, previa disciplina delle condizioni,
      dei requisiti e dei limiti, può erogare un'indennità supplementare
      nell'ambito della effettiva disponibilità del proprio bilancio. La misura
      dell'indennità può variare fino ad un massimo di 24 mensilità,
      comprensive della quota della retribuzione di posizione fissa e variabile
      in godimento. L'indennità di cui trattasi ha pieno effetto sia ai fini
      del trattamento di pensione che della buonuscita.
 3. Per il periodo di erogazione della predetta indennità non può essere
      conferito ad altro dirigente l'incarico per un posto di funzioni
      equivalenti a quello del dirigente per cui si è verificata la risoluzione
      consensuale.
 4. I criteri generali relativi alla disciplina delle condizioni, dei
      requisiti e dei limiti in relazione alle esigenze dell'Ente per la
      risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, prima della definitiva
      adozione, sono oggetto di concertazione ai sensi dell'art. 6.
 Art. 27
 Conciliazione e arbitrato
 1. Ferma restando, in ogni caso, la possibilità di ricorso
      giurisdizionale, previo esperimento del tentativo obbligatorio di
      conciliazione, avverso gli atti applicativi dell'art. 24, commi 1, 2 e 3
      del CCNL RAI del personale dirigente stipulato il 14/7/1997, il dirigente
      può attivare le procedure di conciliazione ed arbitrato previste e
      disciplinate dal CCNQ in materia di conciliazione ed arbitrato,
      sottoscritto in data 23/1/2001, ai sensi degli artt. 55, 65 e 66 del D.
      Lgs. n. 165/2001.
 2. Il dirigente, ove non ritenga giustificata la motivazione posta a base
      del recesso o della revoca dell'ente può, comunque, chiedere il
      deferimento della controversia ad un arbitro unico in applicazione
      dell'art. 2 del CCNQ in materia di conciliazione ed arbitrato nel rispetto
      delle procedure e dei termini stabiliti negli artt. 3 e 4 dello stesso
      CCNQ.
 3. Ove si pervenga alla conciliazione, ai sensi dell'art 4, comma 5, del
      CCNQ del 23/1/2001 ed in tale sede l'ente si obblighi a riassumere il
      dirigente, il rapporto prosegue senza soluzione di continuità.
 4. Qualora l'arbitro, con motivato giudizio, accolga il ricorso, dispone a
      carico dell'ente una indennità supplementare determinata, in relazione
      alla valutazione dei fatti e delle circostanze emerse, tra un minimo pari
      al corrispettivo del preavviso maturato, maggiorato dell'importo
      equivalente a 2 mensilità, ed un massimo pari al corrispettivo di 24
      mensilità.
 5. L'indennità supplementare di cui al comma precedente è
      automaticamente aumentata, ove l'età del dirigente sia compresa fra i 46
      e i 56 anni, nelle seguenti misure:
 - 7 mensilità in corrispondenza del 51^ anno compiuto;
 - 6 mensilità in corrispondenza del 50^ e 52^ anno compiuto;
 - 5 mensilità in corrispondenza del 49^ e 53^ anno compiuto;
 - 4 mensilità in corrispondenza del 48^ e 54^ anno compiuto;
 - 3 mensilità in corrispondenza del 47^ e 55^ anno compiuto;
 - 2 mensilità in corrispondenza del 46^ e 56^ anno compiuto.
 6. Le mensilità di cui ai commi 4 e 5 sono comprensive di tutti gli
      elementi fissi della retribuzione con esclusione di quella di risultato.
 7. In caso di accoglimento del ricorso, l'ente non può assumere altro
      dirigente nel posto precedentemente coperto dal ricorrente, per un periodo
      corrispondente al numero di mensilità riconosciute al medesimo ai sensi
      dei commi 4 e 5.
 8. Il dirigente il cui licenziamento sia stato ritenuto ingiustificato da
      parte dell'arbitro, per un periodo pari ai mesi cui è correlata la
      determinazione dell'indennità supplementare e con decorrenza dalla
      pronuncia dell'arbitro, può avvalersi della disciplina di cui all'art.
      28, comma 10 del CCNL RAI del personale dirigente del 14/7/1997, senza
      obbligo di preavviso. Qualora si realizzi il trasferimento ad altra
      Amministrazione, il dirigente ha diritto ad un numero di mensilità
      risarcitorie pari al solo periodo non lavorato.
 Art. 28
 Integrazione della disciplina su responsabilità civile e patrocinio
      legale
 1. L'art. 32 del CCNL RAI del personale dirigente stipulato il 14/7/1997
      è integrato con l'aggiunta dei seguenti commi:
 "6. La società di assicurazione sarà scelta, sentite le OO.SS.
      legittimate, con apposita gara che dovrà prevedere comunque la
      possibilità per il dirigente di aumentare massimali e 'area' di rischi
      coperta con versamento di una quota individuale.
 7. In attesa dell'attuazione di quanto previsto al comma 6, ivi compresa
      la copertura assicurativa del patrocinio legale, l'Amministrazione assume
      a proprio carico le eventuali spese legali affrontate dai dirigenti.
 8. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il
      procedimento sia stato attivato su iniziativa dell'ENAC o nel caso in cui
      lo stesso ENAC sia controparte nel procedimento".
 
 TITOLO IV TRATTAMENTO ECONOMICO
 Art. 29
 Struttura della retribuzione
 1. La struttura della retribuzione della qualifica unica dirigenziale si
      compone delle seguenti voci:
 a) stipendio tabellare;
 b) retribuzione individuale di anzianità, assegno ad personam, ove
      acquisiti e spettanti in applicazione dei previgenti contratti collettivi
      nazionali di categoria;
 c) indennità integrativa speciale
 d) retribuzione di posizione parte fissa;
 e) retribuzione di posizione parte variabile;
 f) retribuzione di risultato.
 2. Il trattamento economico di cui al comma precedente remunera tutte le
      funzioni, i compiti e gli incarichi attribuiti ai dirigenti.
 3. Al dirigente ove spettante è corrisposto l'assegno per il nucleo
      familiare ai sensi della legge 13 maggio 1988, n. 153 e successive
      modificazioni.
 4. La retribuzione base giornaliera si determina dividendo quella mensile
      per 22.
 5. Al dirigente sarà corrisposta nella prima decade del mese di dicembre,
      una tredicesima mensilità costituita dalle voci di retribuzione di cui al
      comma 1, lettere a), b) e c).
 6. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di impiego in corso d'anno
      il dirigente ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della
      tredicesima mensilità quanti sono i mesi di anzianità maturata.
 7. La frazione di mese pari o superiore a quindici giorni viene
      considerata mese intero; la frazione inferiore viene trascurata.
 8. La retribuzione deve essere corrisposta entro il 25 di ogni mese.
 9. Qualora il ritardo del pagamento superi i dieci giorni, decorrono di
      pieno diritto gli interessi nella misura del tasso legale.
 Art. 30
 Incrementi tabellari
 1. Lo stipendio tabellare della qualifica di dirigente derivante dalla
      applicazione dell'art. 2 del CCNL RAI per il personale dirigente stipulato
      il 14/7/1997, relativo al biennio economico 1996-1997, è incrementato
      nelle seguenti misure lorde mensili con decorrenza dalle date
      sottoindicate:
 - dal 1.11.1998 € 68,17 (corrispondenti a L. 132.000)
 - dal 1.6.1999 € 56,81 (corrispondenti a L. 110.000)
 Art. 31
 Effetti dei nuovi trattamenti economici
 1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione degli artt. 29 e 30 hanno
      effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza, normale e
      privilegiato, sull'indennità di buonuscita o di fine servizio,
      sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute
      assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di
      riscatto
 2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione
      nella componente fissa e variabile in godimento.
 3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno
      effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza
      dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel
      periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica
      alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamante nel
      presente articolo. Agli effetti dell'indennità di buonuscita,
      dell'indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista
      dall'articolo 2122 del codice civile si considerano solo gli
      scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la
      retribuzione di posizione percepita fissa e variabile provvedendo al
      recupero dei contributi non versati a totale carico degli interessati.
 4. All'atto dell'attribuzione della qualifica dirigenziale, è conservata
      la retribuzione individuale di anzianità in godimento.
 Art. 32
 Incremento della retribuzione di posizione in godimento
 1. Le ulteriori disponibilità derivanti dalla rivalutazione del
      trattamento economico dei dirigenti in misura pari ai tassi di inflazione
      programmati, a valere sul biennio economico 1998-1999, sono riconosciuti a
      ciascun dirigente attraverso la corresponsione con decorrenza dal 1/6/1999
      di un incremento sulla retribuzione di posizione in godimento determinato
      in misura fissa, di importo pari a € 1.535,00 (corrispondenti a L.
      2.972.174) in ragione d'anno.
 Art. 33
 Retribuzione di posizione dei dirigenti
 1. L'ENAC determina i valori economici della retribuzione di posizione
      delle funzioni dirigenziali previste dal proprio ordinamento, previa
      informazione alle organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 5, comma 4,
      lett. b), tenendo conto di parametri connessi alla ampiezza della
      struttura, alla collocazione della posizione nell'ambito
      dell'organizzazione dell'ente, alle responsabilità interne ed esterne
      implicate dalla posizione, ai requisiti richiesti per lo svolgimento delle
      attività di competenza.
 2. Nell'ENAC l'individuazione e la graduazione delle retribuzione di
      posizione viene operata sulla base delle risorse disponibili ed
      all'interno dei seguenti parametri:
 a) il rapporto tra la retribuzione di posizione massima e quella minima
      attribuite non può comunque essere inferiore ad 1,4 né superiore a 3,5;
 b) la retribuzione della o delle posizioni intermedie deve essere
      collocata in modo proporzionato all' interno delle retribuzioni massima e
      minima, di cui alla lettera precedente.
 3. La retribuzione di posizione è definita, per ciascuna funzione
      dirigenziale, nell'ambito del 85% delle risorse complessive del Fondo di
      cui al comma 4, entro i seguenti valori annui lordi per tredici
      mensilità: da un minimo di € 10.330 (corrispondenti a L. 20.001.669),
      che costituisce la parte fissa di cui all'art. 29, comma 1, lettera d), a
      un massimo di € 42.350 (corrispondenti a L. 82.001.034), che ricomprende
      la parte fissa.
 4. La disciplina di cui al presente articolo troverà attuazione
      nell'ambito delle risorse dell'apposito Fondo per la retribuzione di
      posizione e di risultato, che sarà istituito nel CCNL relativo al biennio
      economico 2000-2001.
 Art. 34
 Retribuzione di risultato dei dirigenti
 1. Al fine di sviluppare, all'interno dell'ENAC, l'orientamento ai
      risultati anche attraverso la valorizzazione della quota della
      retribuzione accessoria ad essi legata, al finanziamento della
      retribuzione di risultato per tutti i dirigenti sono destinate parte delle
      risorse complessive del fondo di cui al comma 6, comunque in misura non
      inferiore al 15% del totale delle disponibilità.
 2. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato
      devono essere integralmente utilizzate nell'anno di riferimento. Ove ciò
      non sia possibile, le eventuali risorse non spese sono destinate al
      finanziamento della predetta retribuzione di risultato nell'anno
      successivo.
 3. L'ENAC definisce i criteri per la determinazione e per l'erogazione
      annuale della retribuzione di risultato ai dirigenti anche attraverso
      apposite previsioni nei contratti individuali di ciascun dirigente.
 4. Nella definizione dei criteri di cui al comma 3, l'ENAC deve prevedere
      che la retribuzione di risultato possa essere erogata solo a seguito di
      preventiva, tempestiva determinazione degli obiettivi annuali, nel
      rispetto dei principi di cui all'art. 14, comma 1, del D. Lgs. n.165/2001,
      e della positiva verifica e certificazione dei risultati di gestione
      conseguiti in coerenza con detti obiettivi, secondo le risultanze della
      valutazione con i sistemi di cui all'art. 23.
 5. L'importo annuo individuale della componente di risultato di cui al
      presente articolo nei limiti delle risorse disponibili non può in nessun
      caso essere superiore a tre mensilità e mezza riferita alle componenti
      fisse del trattamento economico.
 6. La disciplina di cui al presente articolo troverà attuazione
      nell'ambito delle risorse dell'apposito Fondo per la retribuzione di
      posizione e di risultato, che sarà istituito nel CCNL relativo al biennio
      economico 2000-2001.
 Art. 35
 Personale dirigente in distacco sindacale
 1. Ai dirigenti in distacco sindacale compete il trattamento economico in
      godimento ivi compresa la retribuzione di posizione fissa e variabile
      corrispondente all'incarico attribuito al momento del distacco, o altra di
      pari valenza in caso di individuazione o rideterminazione delle posizioni
      dirigenziali successivamente al distacco. Ai predetti dirigenti compete
      anche la retribuzione di risultato nella misura media prevista dall'ENAC.
 Art. 36
 Trattamento di trasferta
 1. Oltre al rimborso delle spese documentate di viaggio corrispondenti ai
      normali mezzi di trasporto aereo, marittimo, ferroviario e su strada e di
      vitto e alloggio, secondo i criteri stabiliti dal consiglio di
      amministrazione, al dirigente in trasferta è dovuto un importo
      aggiuntivo, per il rimborso delle spese non documentabili, di € 72,30
      (corrispondenti a L. 140.000) giornalieri.
 2. Il suindicato importo di € 72,30 (corrispondenti a lire 140.000)
      giornalieri compete per missioni di durata non inferiore alle otto ore e
      fino a 24 ore ed è ridotto di un terzo qualora il dirigente in missione
      chieda il rimborso delle spese di alloggio e/o vitto.
 3. In caso di uso del mezzo proprio o di cui il dirigente abbia la
      disponibilità e con esclusione dell'auto di servizio, viene corrisposto
      un rimborso chilometrico secondo le tabelle periodicamente pubblicate
      dall'A.C.I. riferite ad una percorrenza annua di Km. 20.000 e ad un'auto
      di media cilindrata, nonché il rimborso della spesa sostenuta per il
      parcheggio dell'auto presso le aree aeroportuali nell'ipotesi di missioni
      che prevedono l'utilizzo del mezzo aereo.
 4. Al dirigente è altresì consentito l'uso del taxi e di altri mezzi
      pubblici nelle aree urbane e per i trasferimenti da e per aeroporti,
      stazioni ferroviarie, ecc. e nei casi di svolgimento di attività di
      rappresentanza.
 5. Per il tempo strettamente necessario alle prestazioni di servizio rese
      dai dirigenti con l'uso del mezzo proprio, l'ente provvede alla relativa
      copertura assicurativa per i soli rischi aggiuntivi rispetto
      all'assicurazione obbligatoria.
 6. In caso di missione di lunga durata (intendendosi come tali quelle che
      superano i trenta giorni calendariali) in sostituzione delle spese di
      vitto e di alloggio potrà essere stabilito un trattamento forfetario,
      concordato direttamente con il dirigente interessato, e che comunque non
      potrà superare le spese di cui al comma 1. Per le missioni all'estero
      sarà corrisposto il trattamento stabilito per le missioni interne con la
      maggiorazione del 50% per rimborso spese non documentabili.
 Art. 37
 Previdenza complementare
 1. Le parti convengono di procedere alla costituzione di un Fondo
      nazionale pensione complementare ai sensi del D. Lgs n. 124/1993, della
      legge n. 335/1995, della legge n. 449/1997 e successive modificazioni e
      integrazioni, dell'Accordo quadro nazionale in materia di trattamento di
      fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici del
      29 luglio 1999, del DPCM del 20 dicembre 1999.
 2. Al fine di garantire un numero di iscritti più ampio che consenta di
      minimizzare le spese di gestione, le parti competenti potranno definire
      l'istituzione di un Fondo pensione unico con i lavoratori appartenenti ai
      comparti Enti pubblici non economici e Ministeri, a condizione di
      reciprocità.
 3. Il Fondo pensione viene finanziato ai sensi dell'art. 11 del predetto
      accordo quadro e si costituisce secondo le procedure previste dall'art. 13
      dello stesso accordo. Le parti esprimono sin d'ora l'orientamento comune
      che la quota di contribuzione da porre a carico del datore di lavoro e da
      destinare al predetto Fondo sia determinata nella misura non inferiore
      all'1% dell'ammontare dei compensi presi a base di calcolo per la
      determinazione del trattamento di fine rapporto (T.F.R.).
 4. L'ente assicura il conferimento al fondo pensione del montante
      maturato, secondo le modalità stabilite dall'art. 2 comma 6 del DPCM del
      20 dicembre 1999.
 TITOLO V
 DISPOSIZIONI FINALI
 Art. 38
 Conferma discipline precedenti e disapplicazioni
 1. Nei confronti dei dirigenti dell'ENAC continua a trovare applicazione
      la disciplina degli articoli 1 e 2 della legge n. 336/1970 e successive
      modificazioni e integrazioni, in particolare, il previsto incremento di
      anzianità viene equiparato ad una maggiorazione della retribuzione
      individuale di anzianità pari al 2,50% dello stipendio tabellare, per
      ogni biennio considerato o in percentuale proporzionalmente ridotta, per
      periodi inferiori al biennio.
 2. Per quanto non previsto nel presente CCNL restano ferme, in quanto
      compatibili, le disposizioni contenute nei CCNL dei dirigenti RAI relativi
      al quadriennio 1994-1997.
 3. Dalla data di stipulazione del presente CCNL, ai sensi dell'art. 69,
      comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001, cessano di produrre effetti nei
      confronti del personale con qualifica dirigenziale le norme generali e
      speciali del pubblico impiego ancora vigenti, limitatamente agli istituti
      del rapporto di lavoro.
 
   |