CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER LE LAVORATRICI ED I LAVORATORI DIPENDENTI DALL'AVIS 1 GENNAIO 1998 - 31 DICEMBRE 2001 VERBALE DI ACCORDO Il giorno 17 maggio 1999 tra l'AVIS Associazione Volontari Italiani del Sangue - Sede nazionale - nelle persone del Vice Presidente nazionale Giuseppe Marescotti, del Segretario Nazionale Andrea Tieghi, dell'Amministratore Nazionale Francesco Bosello, del Presidente Collegio sindacale Mauro Danè, come da delibera del Consiglio Nazionale del 08 maggio 1999 e la FP-CGIL nazionale nelle persone di Mauro Alboresi, Dario Canali, Franco Manunta la FIST-CISL nazionale nella persona di Graziano Treré, Gabrio Maria Tonelli, Velio Alia, Giampaolo Farris, Marco Lombardo, Luigi Gentili la UIL-SANITA' nazionale nella persona di Francesco Lo Grasso la CGIL - Medici nazionale nella persona di Roberto Polillo la CISL - Medici nazionale nella persona di Giuseppe Garraffo la UIL - Medici nazionale nella persona di Armando Masucci la SNABI - SDS nazionale nella persona di Franco Azzario, Paolo Levoni si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dell'AVIS TITOLO I VALIDITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, che fa parte del settore associazionistico e socio-sanitario-assistenziale-educativo si applica a tutto il personale assunto alle dipendenze dell'AVIS (Associazione Volontari Italiani del Sangue) in ogni sua struttura organizzativa. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina la regolamentazione del trattamento economico e normativo e deve essere indistintamente applicato a tutto il personale dipendente Le parti contraenti si impegnano a favorire la costituzione di un CCNL di settore attraverso la definizione di una parte normativa ed economica comune ed il mantenimento delle specificità evidenziate nei singoli contratti. ART. 2 DISPOSIZIONI GENERALI Per quanto non previsto dal presente contratto, o solo parzialmente regolato, si fa espresso riferimento alle norme di Legge in vigore per i rapporti di lavoro di diritto privato, nonchè allo Statuto dei diritti dei lavoratori, in quanto applicabili. Le prestatrici e i prestatori d'opera debbono inoltre osservare le norme regolamentari emanate dalla Associazione Nazionale, ove esistenti, di cui all'art. 1 e dalle singole strutture purchè non siano in contrasto con il presente contratto e/o con norme di Legge. ART. 3 INSCINDIBILITA' DELLE NORME CONTRATTUALI Le norme contrattuali devono essere considerate sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun trattamento previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. ART. 4 CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE Sono conservate, ad esaurimento, le condizioni di miglior favore in atto per gli istituti contrattuali che non siano stati espressamente regolamentati dal presente accordo. TITOLO II RELAZIONI SINDACALI ART.5 DIRITTO DI INFORMAZIONE E CONFRONTO TRA LE PARTI Le parti si impegnano alla più ampia diffusione di dati e conoscenze, nel rispetto della legislazione vigente, che consentano l'utilizzo di strumenti corretti per la definizione e la applicazione degli accordi di lavoro e per un sempre più responsabile e qualificato ruolo di tutte le componenti contrattuali. Le sedi di informazione e confronto sono: A)LIVELLO NAZIONALE Annualmente, di norma entro l'autunno, su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare per: -analizzare l'andamento del settore; -verificare i programmi ed i progetti di sviluppo; -verificare gli andamenti occupazionali in termini quantitativi e qualitativi; -valutare lo stato di applicazione del presente CCNL; -assumere le opportune iniziative presso gli organi competenti dello Stato affinchè, nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze, si tenga conto, nei regimi di convenzione, dei costi connessi con l'applicazione del presente CCNL; -promuovere iniziative anche volte agli organi competenti dello Stato finalizzate a formare la crescita e la qualificazione dei servizi del settore nonchè una sempre più adeguata utilizzazione delle risorse disponibili, con particolare attenzione a quelle rappresentate dal volontariato. B)LIVELLO REGIONALE E/O TERRITORIALE Annualmente di norma entro l'anno, su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare per: -analizzare l'andamento del settore, ai diversi livelli, con particolare attenzione all'assetto dei servizi ed al dato occupazionale; -verificare i programmi ed i progetti di sviluppo; -assumere le opportune iniziative nei confronti degli organi competenti dello Stato affinchè vengano attivati e/o potenziati i corsi di qualificazione, aggiornamento e riqualificazione professionale per il personale delle realtà interessate dal presente CCNL, nonchè definite forme di valorizzazione dell'attività di volontariato. C)LIVELLO AZIENDALE Fermo restando le competenze proprie delle amministrazioni queste garantiranno, ove richiesto, una tempestiva informazione riguardante il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, quanto relativo ai rapporti diretti e/o di convenzione con gli Enti Pubblici, ai progetti e programmi di sviluppo nonchè quant'altro previsto nei singoli punti del presente CCNL. Le parti convengono sulla necessità di sviluppare idonee iniziative, ai diversi livelli, finalizzate alla determinazione ed all'utilizzo di strumenti di sostegno al governo di processi di riorganizzazione che dovessero evidenziarsi come necessari ed a tal fine si sentono impegnate in sede di confronto nazionale, regionale e/o territoriale nonchè aziendale. ART. 6 CONTRATTAZIONE La contrattazione di cui al presente CCNL si suddivide in due livelli: -nazionale; -regionale o aziendale. Sono titolari della contrattazione aziendale le rappresentanze sindacali secondo quanto previsto dal regolamento confederale del marzo '91 e dall'accordo 23 luglio 1993 e dall'accordo 22 dicembre 1998. Costituiscono oggetto della contrattazione a livello nazionale le seguenti tematiche: -validità ed ambito di applicazione del contratto; -relazioni sindacali; -diritti sindacali; -attivazione e risoluzione del rapporto di lavoro; -norme comportamentali e disciplinari; -ordinamento professionale; -orario di lavoro; -permessi, aspettative e congedi; -formazione professionale; -trattamento economico. Costituisce oggetto della contrattazione regionale o aziendale quanto espressamente rinviatovi dai singoli articoli del presente CCNL, nonchè quanto definito nelle piattaforme contrattuali integrative regionali o aziendale. La contrattazione regionale o aziendale riguarda materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL. Le erogazioni del livello di contrattazione regionale o aziendale sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità e altri elementi di competitività di cui la Associazione dispone, nonchè ai risultati legati all'andamento economico della stessa. La contrattazione regionale o aziendale si svolge in un tempo intermedio nell'arco di vigenza del CCNL. Per la vigenza del presente CCNL non potrà avvenire prima del 1° giugno 1999. La parte datoriale convocherà la parte sindacale per l'avvio del confronto di merito entro un mese dalla data di ricevimento della specifica piattaforma contrattuale integrativa. In mancanza di tale convocazione potrà essere richiesta alla Commissione Paritetica Nazionale, di cui all'art. 84, la convocazione delle parti per l'avvio del negoziato entro il termine perentorio di 15 giorni. ART. 7 GARANZIA DEL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI ESSENZIALI In ottemperanza a quanto previsto dalla legge 12 giugno 1990 n. 146, le parti individueranno a livello locale le tipologie di servizio ritenute essenziali e gli appositi contingenti di personale da garantire in servizio. ART. 8 PARI OPPORTUNITA' TRA UOMO E DONNA Ai fini di una piena e puntuale applicazione della legge 10 aprile 1991 n.125 sarà costituito a livello nazionale il Comitato per le Pari Opportunità tra uomo e donna composto da una componente designata da ognuna delle OO.SS. maggiormente rappresentative e da un pari numero di componenti in rappresentanza dell'Associazione, tra le quali individuare la figura con funzioni di Presidente. Possono inoltre essere istituiti Comitati per le Pari Opportunità tra uomo e donna presso singole realtà territoriali aventi dimensioni e caratteristiche rilevanti verificate a livello nazionale nell'ambito del rapporto tra le parti. L'Associazione assicura le condizioni e tutti gli strumenti per il loro funzionamento. Le finalità del Comitato per le Pari Opportunità tra uomo e donna sono quelle definite dalla legge di riferimento e gli stessi opereranno sulla base delle indicazioni che perverranno dal Comitato per le Pari Opportunità tra uomo e donna nazionale che verrà istituito entro sei mesi dalla data della stipula del presente CCNL ART. 9 TUTELA DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI IN PARTICOLARI CONDIZIONI PSICOFISICHE Alle lavoratrici ed ai lavoratori per le quali o per i quali sia stata attestata, da una struttura pubblica o da struttura convenzionata prevista dalle leggi vigenti, la condizione di persona affetta da tossicodipendenza, alcoolismo cronico e grave debilitazione psicofisica, e che si impegnino ad un progetto terapeutico di recupero e riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, si applicano le misure a sostegno di cui alla legge 26 giugno 1990 n.162. Si conviene altresì che durante i periodi afferenti ai permessi e/o aspettative non maturerà a favore della lavoratrice e del lavoratore alcun beneficio derivante dagli istituti previsti dal presente contratto. ART. 10 TUTELA DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI PORTATRICI E PORTATORI DI HANDICAP Per quanto concerne la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori portatrici o portatori di handicap si fa riferimento alla legge 5 febbraio 1992 n.104. La friuizione dei permessi di cui ai commi 2, 3 dell'art. 33 della stessa non comporta una contestuale riduzione proporzionale delle ferie e della tredicesima. ART. 11 ATTIVITA' DI VOLONTARIATO Le lavoratrici ed i lavoratori che fanno parte di organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991 n. 266 ai fini dell'espletamento di attività di volontariato hanno diritto ad usufruire, ai sensi dell'art. 17 della stessa, compatibilmente con le esigenze di servizio, a tutte le forme di flessibilità di orario e/o turnazioni previste dal presente CCNL. In sede aziendale, nell'ambito del rapporto tra le parti, saranno definite le modalità di esercizio del diritto in questione e potranno determinarsi anche forme e criteri particolari finalizzati a consentire di svolgere attività di volontariato. TITOLO III DIRITTI SINDACALI ART. 12 RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE Sono riconosciute le rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) elette sulla base dell'apposito regolamento sottoscritto dalle OO.SS. presentatrici delle liste che concorrono alle elezioni delle stesse. Per l'espletamento dei compiti e delle funzioni in sede aziendale delle rappresentanze sindacali delle OO.SS. firmatarie del CCNL è riconosciuto alle stesse un monte ore retribuito in ragione di 2 ore annue per addetto a livello di singole realtà lavorative; tale monte ore non potrà comunque essere inferiore a 50 ore annue nelle realtà che occupano meno di 25 addetti. Per l'espletamento dei compiti e delle funzioni delle R.S.U. è garantito un monte ore retribuito nella misura di 1 ora annua per dipendente nelle realtà lavorative fino a 200 dipendenti e di 8 ore annue per dipendente oltre tale limite. ART. 13 ASSEMBLEA Le lavoratrici ed i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro nonchè durante lo stesso nei limiti di 15 ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. L'Associazione dovrà destinare di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle assemblee. Le stesse possono riguardare la generalità o gruppi di dipendenti e sono indette nella misura di 10 ore annue dalle R.S.U. di cui all'art. 12 del presente CCNL e nella misura di 5 ore annue dalle OO.SS. firmatarie del presente CCNL. Della convocazione della riunione deve essere data all'Amministrazione tempestiva comunicazione, con preavviso di almeno 48 ore. Alle riunioni possono partecipare, nel rispetto di quanto sopra, dandone comunicazione, dirigenti esterne o esterni dei sindacati firmatari del presente CCNL. Lo svolgimento delle assemblee dovrà essere effettuato senza recare pregiudizi alle esigenze proprie dell'utenza. ART. 14 PERMESSI PER CARICHE SINDACALI Le lavoratrici ed i lavoratori componenti i Comitati Direttivi delle organizzazioni sindacali nazionali, regionali, comprensoriali o zonali (per comprensorio o zona deve intendersi quella in cui è insita la presenza delle strutture sindacali confederali - Camera del Lavoro - Unione Sindacale Territoriale - Camera Sindacale Territoriale) di categoria e confederali, hanno diritto per l'espletamento delle attività sindacali, a permessi retribuiti per partecipare a convegni a livello nazionale indetti dalle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto. Inoltre hanno diritto a permessi retribuiti fino ad un massimo di 10 ore al mese non cumulabili quando l'assenza del lavoro venga espressamente richiesta per iscritto almeno 48 ore prima dalla responsabile o dal responsabile territoriale delle organizzazioni sindacali sopra indicate, salvo il verificarsi di impedimenti derivanti da inderogabili esigenze di servizio di cui deve essere data comunicazione alle OO.SS. firmatarie del presente contratto. I nominativi delle lavoratrici e dei lavoratori di cui al 1^ comma e le eventuali variazioni dovranno essere comunicati per iscritto dalle OO.SS. predette alla Amministrazione in cui lavoratrice od il lavoratore presta servizio. Non si computano le assenze dal servizio per la partecipazione a trattative sindacali convocate dalla Amministrazione. ART. 15 ASPETTATIVA SINDACALE Fermo restando i distacchi sindacali eventualmente già concessi in forza di precedenti accordi, le parti si impegnano a reincontrarsi, al fine della compiuta definizione della materia, entro sei mesi dalla firma del presente CCNL. ART.16 CONTRIBUTI SINDACALI Le dipendenti ed i dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega, esente da imposta di bollo e di registrazione, a favore della propria organizzazione sindacale, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio, paga o retribuzione per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessata o dall'interessato entro la data del 31 ottobre. La revoca della delega deve essere inoltrata, in forma scritta, all'Associazione di appartenenza ed alla organizzazione sindacale interessata. Le trattenute mensili operate dalle singole Sezioni sulle retribuzioni delle dipendenti e dei dipendenti in base alle deleghe presentate dalle organizzazioni sindacali sono versate entro il decimo giorno del mese successivo alle stesse secondo le modalità comunicate dalle organizzazioni sindacali con accompagnamento, ove richiesta, di distinta nominativa. La Associazione è tenuta, nei confronti dei terzi, alla segretezza dei nominativi del personale che ha rilasciato la delega e dei versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali. TITOLO IV ASSUNZIONE E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ART. 17 ASSUNZIONE DEL PERSONALE L'assunzione del personale deve essere effettuata con l'osservanza delle norme di Legge vigenti in materia di rapporto di diritto privato. L'assunzione deve risultare da atto scritto e contenere la data della medesima, la durata del periodo di prova, la qualifica alla quale viene assegnata la lavoratrice o il lavoratore ed il relativo trattamento economico. ART. 18 DOCUMENTI DI ASSUNZIONE Nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 31 Dicembre 1996 n. 675 e dalla Legge 4 Giugno 1968 n. 15 e successive modificazioni e/o integrazioni la lavoratrice ed il lavoratore, all'atto dell'assunzione, sono tenute/i a presentare o consegnare i seguenti documenti: -il libretto di lavoro o documento equipollente; -codice fiscale; -carta d'identità o documento equipollente; -libretto sanitario, ove richiesto, a norma di Legge; -titolo di studio o professionale (diploma, certificato di abilitazione, patente ecc.) in relazione alla qualifica; -qualsiasi altro documento previsto dalla vigente normativa; -certificato penale di data non anteriore a tre mesi. La lavoratrice ed il lavoratore sono altresì tenute/i a presentare certificato di residenza di data non anteriore a tre mesi, deve inoltre comunicare anche l'eventuale domicilio, ove questo sia diverso dalla residenza, nonchè tutti gli eventuali successivi spostamenti di residenza e di domicilio. ART. 19 VISITE MEDICHE Prima dell'assunzione in servizio (e cioè prima dell'effettivo instaurarsi del rapporto di lavoro che si perfeziona all'atto della ricezione del nulla osta da parte dell'ufficio di collocamento e della presentazione in servizio della lavoratrice e del lavoratore), l'Associazione potrà accertare la idoneità fisica della prestatrice e del prestatore d'opera e sottoporla/o a visita medica da parte di organi sanitari pubblici. Successivamente alla assunzione la lavoratrice ed il lavoratore, nel rispetto della legislazione vigente, potranno essere sottoposte/i ad eventuali accertamenti solo ad opera degli organi sanitari pubblici; gli oneri per gli eventuali accertamenti periodici di prevenzione ove previsti dalla Legge vigente non ricadranno a carico della dipendente e del dipendente. ART. 20 PERIODO DI PROVA L'assunzione in servizio della lavoratrice e del lavoratore avviene secondo i seguenti periodi di prova che debbono risultare da atto scritto: - 60 gg. di calendario per le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti inquadrati nelle posizioni economiche A1, A2; - 90 gg.di calendario per le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti inquadrati nelle posizioni economiche A3, A4; - 120 gg. per tutte le altre lavoratrici e gli altri lavoratori. Durante tale periodo di prova è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento, senza preavviso. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, ovvero alla fine dello stesso, alla lavoratrice ed al lavoratore spetta la retribuzione relativa alle giornate e alle ore di lavoro compiuto nonchè ai ratei di ferie e della tredicesima mensilità ed il trattamento di fine rapporto di lavoro maturato. Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella stabilita contrattualmente per la qualifica, cui appartengono le lavoratrici ed il lavoratore interessato. Ove il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia la lavoratrice ed il lavoratore sarà ammessa/o a completare il periodo di prova stesso ove sia in grado di riprendere il servizio entro novanta giorni; in caso contrario il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effetti con la data di inizio della assenza. Trascorso il periodo di prova stabilito, senza che si sia proceduto alla disdetta del rapporto di lavoro, la lavoratrice ed il lavoratore si intenderà confermata/o in servizio. ART. 21 RAPPORTI DI LAVORO PART-TIME Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la funzione di: -favorire la flessibilità della prestazione di lavoro in rapporto all'attività dell'Associazione; -consentire il soddisfacimento di esigenze individuali delle lavoratrici e dei lavoratori, ferme restando le esigenze dell'Associazione. Il rapporto a tempo parziale, di cui alla legge 19 dicembre 1984 n.863, all'art. 19 della legge 23 luglio 1991 n.223 e all'art. 13 della legge 24 giugno 1997 n.196, sarà applicato nelle singole Associazioni secondo i seguenti principi: -volontà di entrambe le parti; -in caso di assunzione del personale a tempo pieno è riconosciuto il diritto di precedenza, per le medesime mansioni o mansioni similari, nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori con contratto a tempo parziale, con priorità per chi, già dipendente, aveva trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. L'Associazione risponderà entro 30 (trenta) giorni alle richieste di trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa. L'eventuale risposta negativa dovrà essere motivata e comunicata anche alle rappresentanze sindacali. Le lavoratrice ed i lavoratori interessate/i alla trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a tempo pieno o viceversa dovranno esprimere la propria opzione entro 15 giorni dalla richiesta ricevuta. Inoltre il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato come segue: A)nella lettera di assunzione dovranno essere specificati: 1)l'eventuale periodo di prova; 2)l'orario settimanale; 3)la qualifica assegnata. Il minimo settimanale dell'orario di lavoro non può essere inferiore a 10 ore. Qualora non sia possibile il raggiungimento di detto minimo in un'unica ubicazione di servizio le parti si danno atto che il rispetto dello stesso è possibile solo a fronte della disponibilità della lavoratrice e del lavoratore ad operare su più ubicazioni ove l'impresa ne abbia nello stesso ambito territoriale e non si oppongano impedimenti di natura tecnico-produttiva ed organizzativa derivanti da criteri e modalità di esecuzione dei servizi. Nel caso in cui la lavoratrice ed il lavoratore con rapporto a tempo parziale presti l'attività lavorativa in due o più ubicazioni nell'ambito del territorio comunale, per il raggiungimento del minimo settimanale, per lo spostamento da un posto all'altro di lavoro spetta il rimborso delle spese per tragitti inferiori ai Km 10 sulla base di criteri definiti dalla contrattazione aziendale. Nei casi di disponibilità di nuove prestazioni derivanti dalla acquisizione di nuovi servizi, dalla vacanza di posti derivanti da cessazioni di rapporti di lavoro in atto, le Associazioni, in relazione alle esigenze tecnico produttive, ricercheranno, dandone comunicazione alle rappresentanze sindacali, soluzioni per un aumento delle ore settimanali del personale part-time. B)E' ammesso il ricorso al lavoro supplementare nella misura massima del 50% dell'orario settimanale della lavoratrice e del lavoratore assunto con contratto part-time purchè giustificato da specifiche esigenze organizzative. C)La variazione con carattere di continuità dell'orario settimanale, di cui alla lettera di assunzione, dovrà essere comunicata per iscritto alla lavoratrice ed al lavoratore interessata/o e contestualmente alle Rappresentanze Sindacali ed all'Ispettorato del Lavoro. D)Il personale assunto a tempo parziale è retribuito in base alle ore prestate nel mese. In ogni caso la retribuzione non potrà essere inferiore a quella corrispondente all'orario settimanale risultante dalla lettera di assunzione o dalla comunicazione di cui al punto C) che precede. E)La retribuzione oraria si ottiene come stabilito all'art.46. F)I corrispondenti trattamenti economici relativi all'indennità di fine rapporto, alla 13^ mensilità, ai compensi stabiliti dagli accordi integrativi, alle ferie e alle festività troveranno applicazione proporzionale alle ore lavorate. Per il trattamento di fine rapporto si applicano le disposizioni di Legge vigenti. Il trattamento di malattia ed infortunio e quello relativo alle lavoratrici madri e qualsiasi altro trattamento contrattuale e di Legge sarà garantito in proporzione alla durata della prestazione di cui ai punti A) e C) che precedono. I ratei di retribuzione globale mensili relativi a tutti gli altri istituti contrattuali nell'anno di passaggio dal rapporto a tempo parziale al rapporto a tempo pieno e viceversa saranno calcolati in misura proporzionale all'effettiva durata della prestazione lavorativa nei due distinti periodi. Nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro o di assunzione nel corso dell'anno i trattamenti derivanti dalle norme che precedono trovano applicazione in rapporto al periodo lavorato. L'utilizzo complessivo del lavoro a tempo parziale e le sue modalità di attuazione saranno argomento di informazione e confronto tra le parti a livello aziendale in particolar modo per quanto concerne l'andamento dell'utilizzazione del lavoro supplementare. ART. 22 CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO Le assunzioni di personale con contratto di formazione lavoro avverranno secondo le norme della Legge 19 dicembre 1984 n. 863 e della Legge 29 dicembre 1990 n. 407 e della Legge 19 luglio 1994 n. 451, dell'art. 15 della legge 24 giugno 1997 n.196. Le parti verificato l'andamento delle assunzioni con contratto di formazione e lavoro nel contesto di cui trattasi e nell'intento di potenziare gli strumenti in grado di favorire le occasioni di impiego secondo le esigenze rispettive delle Associazioni/e delle lavoratrici e dei lavoratori, intendono razionalizzare con il presente accordo la utilizzazione dei contratti di formazione e lavoro nel settore. Obiettivo condiviso è quello di valorizzare le potenzialità produttive ed occupazionali del mercato del lavoro mediante interventi che facilitino l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro. Le parti in relazione alla nuova normativa concernente le assunzioni con contratto di formazione e lavoro sottolineano la possibile utilizzazione delle seguenti tipologie: a1) aquisizione di professionalità intermedie; a2) acquisizione di professionalità elevate; b) inserimento professionale mediante esperienze lavorative che consentano un'adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo aziendale. Le parti individuano quali professionalità intermedie quelle collocate nelle posizioni economiche B2 - C1 - C2 - D1, quali professionalità elevate quelle collocate nelle posizioni economiche D2 - D3 - D4. Possono essere assunti con contratto di formazione e lavoro soggetti di età compresa tra i 16 ed i 32 anni. La durata massima del contratto di formazione e lavoro non può superare i 24 mesi per i contratti di tipo a) ed i 12 mesi per i contratti di tipo b). Il contratto di formazione e lavoro può prevedere una posizione economica di ingresso inferiore a quella di destinazione. I contratti di tipo a1) dovranno prevedere almeno 80 ore di formazione; i contratti di tipo a2) dovranno prevedere almeno 130 ore di formazione. Per quanto concerne i contratti di tipo b) la formazione minima prevista non dovrà essere inferiore a 20 ore. Tale formazione è da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa. Qualora i progetti di cui sopra prevedano ore di formazione aggiuntive le stesse verranno retribuite. Le parti convengono di escludere dai contratti di formazione e lavoro le professionalità per il cui espletamento è prevista l'obbligatorietà dell'iscrizione ad albi, ordini e collegi professionali o il possesso di titoli abilitanti alla professione e le professionalità elementari. Le assunzioni programmate nei progetti per i quali sia stata espletata con esito favorevole la procedura di verifica della conformità presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e Massima Occupazione dovranno essere di norma effettuate entro 6 mesi dalla notifica della sussitenza delle condizioni per la richiesta del nullaosta. Nel caso di rapporti di formazione e lavoro che siano stati risolti nel corso o al termine del periodo di prova, ovvero prima della scadenza, a iniziativa della lavoratrice e del lavoratore o per fatto a loro imputabile, è consentita la stipulazione di contratti di formazione e lavoro in sostituzione di quelli per i quali sia intervenuta la risoluzione del rapporto. Alle lavoratrici ed ai lavoratori assunte/i con contratto di formazione e lavoro verranno applicate le normative del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Alle lavoratrici ed ai lavoratori assunte/i sarà corrisposto un trattamento retributivo pari a quello previsto per le lavoratrici ed i lavoratori di pari qualifica assunte/i a tempo indeterminato per quanto spettante alle lavoratrici ed ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro. Il periodo di prova per le lavoratrici ed i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro è uguale a quello previsto per l'assunzioni delle lavoratrici e dei lavoratori della qualifica di riferimento assunte/i a tempo indeterminato. In ogni caso di interruzione continuativa della prestazione, dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro, la lavoratrice ed il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo uguale a quello previsto per le lavoratrici ed i lavoratori della qualifica di riferimento assunte/i a tempo indeterminato. Per quanto concerne gli infortuni sul lavoro resta valido quanto previsto dalle norme di Legge e dal presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. L'Associazione corrisponderà a tutte le lavoratrici ed i lavoratori, per un periodo massimo pari a quello della conservazione del posto, con esclusione dei giorni di carenza del trattamento a carico dell'INPS, un trattamento economico corrispondente a quello previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato, proporzionato alla retribuzione relativa al contratto di formazione e lavoro. Nei casi in cui il rapporto di formazione e lavoro venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la lavoratrice ed il lavoratore dovrà essere utilizzata/o in attività corrispondenti alla formazione conseguita e il periodo di formazione e lavoro verrà computato nell'anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla Legge a norma di quanto previsto dall'art. 3, quinto comma, della Legge 19 dicembre 1984, n. 863, ai fini di tutti gli istituti introdotti e disciplinati da accordi interconfederali e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. I contratti di formazione e lavoro devono essere notificati dal datore di lavoro, all'atto dell'assunzione, all'Ispettorato provinciale del lavoro territorialmente competente. Al termine del rapporto il datore di lavoro è tenuto, relativamente ai contratti di tipo a1, a2, a trasmettere, alla sezione circoscrizionale per l'impiego competente per territorio, idonea certificazione dei risultati conseguiti dalla lavoratrice e dal lavoratore. Per i contratti di tipo b, alla scadenza, il datore di lavoro rilascia alla lavoratrice ed al lavoratore un'attestato sull'esperienza svolta. ART. 23 RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO In tutte le strutture comprese nell'ambito di applicazione (art. 1) del presente contratto, ai sensi dell'art. 23 della legge del 28 febbraio 1987 n. 56, l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro - oltre che nell'ipotesi di cui all'art. 1 della legge 18 aprile 1962 n. 230, all'art. 12 della legge 24 giugno 1997 n.196 e successive modifiche ed integrazioni, è consentita, in relazione alle particolari esigenze della Associazione ed al fine di evitare eventuali carenze del servizio, nelle seguenti ipotesi: a) esecuzione di lavori stagionali di cui al DPR 7 ottobre 1963 n.1525 e all'art. 8 Bis del DL. 29 gennaio 1993 n.17 convertito nella legge 25 marzo 1983 n.79 e successive integrazioni e/o modificazioni; b)per garantire le indispensabili necessità dei servizi assistenziali e la totale funzionalità di tutte le strutture di cui all'art. 1 del presente contratto durante il periodo annuale programmato di ferie; c)per l'esecuzione di progetti di ricerca nell'ambito dei fini istituzionali della Associazione anche in collaborazione con Ministeri ed altre istituzioni pubbliche o private; d)per l'effettuazione di attività socio-sanitaria, psico-pedagogica o assistenziale, anche in collaborazione con A.S.L., Province, Regioni, Comuni, o Ministeri, ed inoltre per l'espletamento di corsi di formazione o di specializzazione in collaborazione con gli Enti di cui sopra; e)per sostituzioni di lavoratrici e/o lavoratori assenti per permesso straordinario non retribuito concesso dall'Amministrazione; f) in caso di assenza prolungata dal servizio per ragioni di carattere giuridico (arresto, sospensione in attesa di giudizio, ecc.) nonchè in caso di impugnativa di licenziamento da parte della lavoratrice e del lavoratore sino alla definizione del giudizio; g)per sostituzione della lavoratrice e del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto (malattia, maternità, aspettativa facoltativa, infortunio, permessi, servizio militare ecc.). Ulteriori casistiche potranno essere definite nell'ambito del confronto tra le parti in sede decentrata. La percentuale delle lavoratrici e dei lavoratori assunte/i con contratto a tempo determinato non può essere superiore al 10% del personale assunto a tempo indeterminato, ad esclusione di quanto riferito al punto a. Si precisa che l'istituto del contratto a tempo determinato non deve sopperire a carenze stabili dell'organico, previste dalle norme convenzionali. ART. 24 LAVORO TEMPORANEO Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo disciplinato dalla Legge 24 giugno 1997 n.196, oltre che nei casi previsti dal comma 2 dell'art.1 let. b) e c) della stessa, può essere concluso anche nelle seguenti fattispecie: - per particolari punte di attività; - per l'effettuazione di servizi definiti o predeterminati nel tempo; - per l'esecuzione di servizi che per le loro caratteristiche richiedano l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate dall'Associazione o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti a livello locale. Le prestatrici ed i prestatori di lavoro temporaneo impiegate/i per le fattispecie sopra individuate dalle parti non potranno superare per ciascun trimestre la media dell'8% delle lavoratrici e dei lavoratori occupati dalla Associazione utilizzatrice con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In alternativa è consentita la stipula di contratti di fornitura di lavoro temporaneo sino ad un massimo di 5 (cinque) prestatrici o prestatori di lavoro temporaneo, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nella Sezione dell'Associazione. Le qualifiche di esiguo contenuto professionale per le quali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 4 let. a) della Legge 24 giugno 1997 n.196, è vietato il ricorso al lavoro temporaneo sono quelle non rientranti tra le "professionalità intermedie" di cui all'art.22 del presente CCNL. Le lavoratrici ed i lavoratori con contratti di fornitura di lavoro temporaneo sono oggetto delle erogazioni derivanti dal livello di contrattazione aziendale ai sensi del punto 2 dell'art.6 del presente CCNL nei termini definiti in tale ambito. L'Associazione comunicherà preventivamente alle RSU, od in loro assenza alle OOSS territoriali firmatarie del presente CCNL, il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo da stipulare ed il motivo del ricorso agli stessi. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro i 3 (tre) giorni successivi alla stipula del contratto in questione. Annualmente l'Associazione utilizzatrice di tale prestazione lavorativa è tenuta a fornire ai destinatari di cui sopra il numero ed i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica delle lavoratrici e dei lavoratori interessate/i. ART. 25 APPRENDISTATO Le assunzioni di personale con contratto di apprendistato avverranno secondo le norme di cui alla legge 24 giugno 1997 n.196. Possono essere assunte/i come apprendiste/i i giovani di età non inferiore ai 16 anni e non superiore ai 24 anni, ovvero ai 26 anni nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n.2081 del Consiglio del 20 luglio 1993 e successive modificazioni e/o integrazioni. Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni previste dalla legge sulla tutela del lavoro delle fanciulle e dei fanciulli, delle adolescenti e degli adolescenti. Qualora l'apprendista sia portatrice o portatore di handicap i limiti di età sono elevati di due anni; le assunzioni di portatrici o di portatori di handicap sono computate nelle quote di cui alla legge 2 aprile 1968 n.482 e successive modificazioni e/o integrazioni. Il rapporto di apprendistato si estingue, trasformandosi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, alla scadenza del termine di 18 mesi per i profili compresi nelle posizioni economiche A1, A2, A3 e A4 e di 24 mesi per i profili delle posizioni economiche B1 e B2. Agli apprendisti e alle apprendiste sono garantiti, senza operare ritenuta alcuna sulla retribuzione, i periodi occorrenti per la frequenza obbligatoria ai corsi di insegnamento formativo normalmente pari ad almeno 120 ore medie annue e di 3 ore settimanali per le apprendiste e gli apprendisti in possesso di titolo di studio post obbligo o di attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all'attività da svolgere. Al termine del periodo di apprendistato dovrà essere rilasciata alle interessate ed agli interessati idonea certificazione della avvenuta formazione. Alle apprendiste ed agli apprendisti spetta il 90% della retribuzione di cui all'art. 67 per i primi 6 mesi, il 95% per i successivi 6 mesi ed il 100% di tale retribuzione a partire dal tredicesimo mese. Nota Le Parti, in considerazione dei cambiamenti intercorsi ed intercorrenti in materia di governo del mercato del lavoro e di quanto definito al riguardo con il presente titolo, convengono di reincontrarsi, entro sei mesi dalla firma del presente CCNL, al fine di determinare, relativamente al rapporto "libero professionale" ed a quello di "collaborazione coordinata e continuativa", nel rispetto delle peculiari caratteristiche che gli sono proprie, una possibile ed opportuna regolazione, funzionale anche a qualificare il rapporto tra soggetti gestori presenti nel settore considerato. Le parti si impegnano, in tale contesto, a definire anche quanto relativo alla tipologia del telelavoro. ART. 26 INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE SOCIALMENTE SVANTAGGIATE L'Associazione fornirà alle rappresentanze sindacali, semestralmente, copia dei dati dallo stesso trasmessi all'Ufficio Provinciale del Lavoro relativamente al collocamento obbligatorio dei soggetti di cui alla Legge 2 Aprile 1968 n.482 e successive modificazioni. Sulla base di tali dati ed al fine della piena copertura delle percentuali d'obbligo previste dalla legislazione vigente, le parti concorderanno, anche in raccordo con la Commissione Circoscrizionale e/o le Commissioni Provinciali per l'impiego ed i servizi degli enti locali (Comuni, ASL, Province, ecc.) e le Commissioni Regionali per l'Impiego, la predisposizione dei progetti di inserimento lavorativo mirato. Tali progetti potranno essere supportati dall'utilizzo di risorse economiche, formative o di altra natura discendenti dal quadro legislativo vigente o da interventi diretti anche degli Enti Locali, promossi anche congiuntamente dalle parti. Al rapporto tra le parti in sede locale è demandata anche la attivazione di progetti di inserimento lavorativo mirato per le persone con handicap e per i soggetti del cosiddetto "svantaggio sociale" (tossicodipendenze , alcolismo, detenute/i in regime di misure alternative alla carcerazione o ex detenute/i, ecc. ...) utilizzando al riguardo quanto previsto dall'art. 16 della legge 28 Febbraio 1987 n.56 e più in generale dalla legislazione vigente . ART. 27 PREAVVISO Il preavviso di licenziamento o di dimissioni, al quale é tenuto il solo personale assunto a tempo indeterminato e che abbia superato il periodo di prova, nei casi in cui è dovuto ai sensi di Legge, è fissato nella misura appresso specificata: A1 - A2 - A3 - A4 gg. 30 e 60 giorni per le altre posizioni economiche. Rimane fermo il periodo di 30 giorni per coloro che siano vincitori di pubblici concorsi. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione del periodo di mancato preavviso. La lavoratrice ed il lavoratore dimissionaria/o in costanza di malattia è esonerata/o dal preavviso. In caso di licenziamento, il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, è computato nell'anzianità di servizio agli effetti dell'indennità di anzianità. E' in facoltà della parte che riceve la disdetta di cui al primo comma del presente articolo di troncare il rapporto di lavoro sia all'inizio che nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo e maturazione di indennità per il periodo di preavviso totalmente o parzialmente non effettuato. ART. 28 RILASCIO DEI DOCUMENTI E DEL CERTIFICATO DI LAVORO All'atto dell'effettiva cessazione del rapporto di lavoro la struttura associativa interessata riconsegnerà alla lavoratrice ed al lavoratore, regolarmente aggiornati, i documenti dovutigli, e di essi la lavoratrice ed il lavoratore rilascerà regolare ricevuta. All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro la struttura associativa interessata dovrà rilasciare a richiesta della lavoratrice e del lavoratore un certificato con l'indicazione della durata del rapporto di lavoro e delle mansioni svolte. ART. 29 CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Il rapporto di lavoro cessa nei seguenti casi: a)per licenziamento della lavoratrice e del lavoratore, ai sensi delle leggi vigenti per i rapporti di diritto privato; b)per dimissioni della lavoratrice e del lavoratore; c)per morte della lavoratrice e del lavoratore; d)per collocamento a riposo per raggiunti limiti di età. ART. 30 INDENNITA' IN CASO DI DECESSO In caso di decesso della lavoratrice e del lavoratore, le indennità di cui agli artt.68 e 78 del presente contratto devono essere liquidate agli aventi diritto, giuste le disposizioni contenute nell'art.2111 del Codice Civile. Agli aventi diritto verrà erogata, in aggiunta alle indennità di cui sopra, una somma pari alla retribuzione che sarebbe stata corrisposta fino al termine nel mese in cui si verifica il decesso. ART. 31 MOBILITA' L'istituto della mobilità concerne solo la utilizzazione temporanea del personale, in presidi, servizi, uffici di pertinenza della struttura in sedi diverse da quella di assegnazione, rientrando invece nel potere organizzativo della struttura e non soggetto ai vincoli di cui all'art. 13 della Legge 20 Maggio 1970 n.300 l'utilizzazione del personale nell'ambito dei servizi, uffici, presidi di pertinenza cui originariamente è stato assegnata/o la dipendente o il dipendente. L'istituto della mobilità che comporta la utilizzazione anche temporanea del personale in sedi di pertinenza della struttura diverse da quella di assegnazione, sarà utilizzato dalla struttura in relazione alle esigenze di servizio, nel rispetto della Legge 20 maggio 1970 n. 300 art. 13, secondo criteri concordati con le rappresentanze sindacali. ART. 32 TRASFERIMENTO La lavoratrice ed il lavoratore può essere trasferita/o da una realtà operativa ad un'altra gestita dalla stessa stuttura, anche in Comuni diversi, nel rispetto delle sue mansioni e della sua posizione giuridico-economica, secondo l'art. 13 della legge 20 maggio 1970 n. 300 e previo accordo sindacale definito a livello aziendale. TITOLO V NORME COMPORTAMENTALI E DISCIPLINARI ART. 33 RITARDI ED ASSENZE La lavoratrice ed il lavoratore deve osservare il proprio orario di lavoro, controfirmando il registro delle presenze e/o l'orologio marcatempo. I ritardi devono essere giustificati e comportano la perdita dell'importo della retribuzione corrispondente al ritardo stesso. E' fatto salvo il recupero se possibile. Qualora il ritardo giustificato sia eccezionale, non comporta la perdita della retribuzione. Le assenze debbono essere segnalate prima dell'inizio del turno di lavoro alle persone o all'Ufficio a tanto preposto. Esse devono essere giustificate immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore, salvo legittimo e giustificato impedimento. In ogni caso comportano la perdita della retribuzione corrispondente alla durata dell'assenza stessa: è fatto salvo il recupero, se possibile. ART. 34 DOVERI DEL PERSONALE Le lavoratrici ed i lavoratori sono tenuti ad un corretto comportamento nell'espletazione delle mansioni sia in ordine alle disposizioni ricevute dai superiori sia a quanto previsto dalle vigenti leggi in materia di responsabilità. Sono obblighi della lavoratrice e del lavoratore: 1)usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione e nell'interesse dell'utenza; 2)osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite da superiori ivi comprese quelle di seguito elencate in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro: - osservare le misure disposte ai fini della sicurezza individuale collettiva e dell'igiene; - usare con cura i dispositivi di sicurezza, quelli tecnici-sanitari e gli altri mezzi di protezione predisposti e forniti; - segnalare immediatamente alle preposte ed ai preposti le deficienze dei dispositivi dei mezzi di sicurezza e di protezione suddetti, nonchè le altre eventuali condizioni di pericolo, adoperandosi direttamente in caso di urgenza e nell'ambito delle competenze e possibilità ad eliminare o ridurre dette deficienze o pericoli; - non rimuovere o modificare i dispositivi o gli altri mezzi di sicurezza e di protezione suddetti senza averne ottenuta l'autorizzazione; - non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che esulino dall'ambito delle rispettive competenze e che possano compromettere la sicurezza della lavoratrice e del lavoratore e/o dei soggetti assistiti; 3)uniformarsi, nell'ambito del rapporto di lavoro, oltre che alle disposizioni contenute nel presente contratto, alle altre norme di Legge. ART. 35 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI I provvedimenti disciplinari da parte dell'Amministrazione debbono essere adottati in conformità all'art. 7 della Legge del 20 maggio 1970 n. 300, e nel pieno rispetto delle procedure ivi stabilite (necessità della contestazione per iscritto, obbligo di assegnare al lavoratore un termine di almeno cinque giorni per presentare le proprie deduzioni, facoltà della lavoratrice e del lavoratore di essere ascoltata/o di persona e/o di essere assistita/o dalla rappresentante o dal rappresentante delle OO.SS. firmatarie del presente contratto), nonchè nel rispetto da parte della datrice o datore di lavoro dei principi generali di diritto vigenti in materia di immediatezza, contestualità ed immodificabilità della contestazione disciplinare. Al riguardo si conviene che comunque la contestazione disciplinare deve essere inviata alla lavoratrice ed al lavoratore non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dal momento in cui gli organi direttivi delle Amministrazioni di cui all'art. 1 del presente contratto hanno avuto effettiva conoscenza della mancanza commessa. Si conviene altresì che il provvedimento disciplinare non possa essere adottato dalla datrice o datore di lavoro oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla presentazione della deduzione da parte della lavoratrice e del lavoratore. Le mancanze della dipendente o del dipendente possono dar luogo all'adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari: 1)richiamo verbale; 2)richiamo scritto; 3)multa non superiore all'importo di quattro ore della retribuzione; 4)sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a dieci giorni. Esemplificativamente, a seconda della gravità della mancanza e nel rispetto del principio della proporzionalità, incorre, nei provvedimenti di cui sopra, la lavoratrice ed il lavoratore che: a)non si presenti al lavoro omettendo di darne comunicazione e giustificazione ai sensi dell'art. 32 o abbandoni anche temporaneamente il posto di lavoro senza giustificato motivo; b)ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza giustificato motivo; c)commetta grave negligenza in servizio, o irregolarità nell'espletamento dei compiti assegnati; d)non esegua le mansioni connesse alla qualifica assegnata dalla Amministrazione; non si attenga alle disposizioni terapeutiche impartite: non si attenga alle indicazioni assistenziali e/o educative; e)ometta di controfirmare il registro delle presenze e/o di marcare l'orologio marcatempo; f)compia insubordinazione nei confronti di superiori gerarchici, esegua il lavoro affidatogli negligentemente o non ottemperando alle disposizioni impartite; g)tenga un contegno scorretto od offensivo verso l'utenza, il pubblico e le altre o altri dipendenti, compia atti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona; h)violi il segreto professionale e di ufficio; non rispetti l'impostazione e la fisionomia propria delle Associazioni, non attui metodologie assistenziali, educative, didattiche o riabilitative proposte dalla équipe direttiva; i)compia in genere atti che possono arrecare pregiudizio alla economia, all'ordine e all'immagine delle Associazioni; l)ometta di comunicare all'Amministrazione ogni mutamento di domicilio, anche di carattere temporaneo. Semprechè si configuri un notevole inadempimento e con il rispetto delle norme della legge 15 luglio 1966 n. 604, è consentito il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo: a)nei casi previsti dal capoverso precedente qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità; b)assenza ingiustificata superiore a 3 (tre) giorni consecutivi o assenze ingiustificate ripetute per tre volte in un anno in un giorno precedente o seguente alle festività ed alle ferie; c)recidiva in qualunque mancanza quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione disciplinare nell'arco di un anno; d)assenza per simulata malattia; e)introduzione di persone estranee nell'azienda stessa senza permesso dell'amministrazione; f) abbandono del posto di lavoro durante il turno di lavoro; g)alterazione o falsificazione delle indicazioni del registro delle presenze o dell'orologio marcatempo o compia, comunque, volontariamente annotazioni su questi anche per conto di colleghi; h)per uso dell'impiego ai fini di interessi personali; i)per violazione del segreto professionale di ufficio per qualsiasi atto compiuto per negligenza che abbia prodotto grave danno agli utenti e alla Amministrazione; l)per tolleranza di abusi commessi da dipendenti; m)per svolgimento di attività continuativa privata e comunque per conto terzi con esclusione dei rapporti di lavoro a tempo parziale; n)per i casi di concorrenza sleale posto in essere dalla dipendente o dal dipendente, secondo i principi generali di diritto vigente (art. 2105 CC). E' in facoltà dell'Amministrazione di provvedere alla sospensione cautelare onde procedere ad accertamenti preliminari in caso di adozione di licenziamento. Alla dipendente e al dipendente sospeso cautelativamente è concesso un assegno alimentare nella misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre agli assegni per carichi di famiglia. La predetta elencazione ha carattere indicativo ed esemplificativo e non esaustivo dei casi che potranno dar luogo alla adozione del provvedimento del licenziamento per mancanze. ART. 36 PATROCINIO LEGALE DELLE DIPENDENTI E DEI DIPENDENTI PER FATTI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DEI COMPITI DI UFFICIO L'Amministrazione nella tutela dei propri diritti ed interessi ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti della dipendente e del dipendente per fatti e/o atti direttamente connessi all'adempimento dei compiti di ufficio ed allorquando non sussista accertata negligenza o colpa della dipendente o del dipendente che comportino l'adozione di provvedimenti disciplinari o di risoluzione del rapporto di lavoro, assumerà a proprio carico, ove non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa fino all'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere la dipendente o il dipendente da un legale. L'Amministrazione potrà esigere dalla dipendente o dal dipendente, eventualmente condannata/o con sentenza passata in giudicato per fatti a lei o a lui imputati per averli commessi per dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa. ART. 37 RESPONSABILITA' CIVILE DELLE DIPENDENTI E DEI DIPENDENTI NEI RAPPORTI CON L'UTENZA La responsabilità civile delle dipendenti o dei dipendenti nei loro rapporti con l'utenza di cui all'art. 5 della legge 13 maggio 1985 n. 190 verrà coperta da apposita polizza di responsabilità civile stipulata dalle singole Amministrazioni. ART. 38 RITIRO PATENTE Alla lavoratrice o al lavoratore assunta/o come autista che, per motivi che non comportano il licenziamento in tronco, sia dall'autorità ritirata la patente per condurre autoveicoli, é riconosciuto il diritto alla conservazione del posto per un periodo di 12 mesi senza percepire retribuzione alcuna ne maturare altra indennità. L'autista in questo periodo, potrà essere adibita/o, previo accordo tra le parti in sede locale, ove ve ne sia la possibilità, ad altri lavori ed in questo caso percepirà la retribuzione del livello nel quale verrà a prestare servizio. Qualora il ritiro della patente si prolungasse oltre i termini suddetti, oppure l'autista non accettasse di essere adibita/o al lavoro cui l'impresa lo destinasse, si darà luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro. In tal caso verrà corrisposta all'autista l'indennità di anzianità e le altre indennità eventualmente spettanti secondo il salario percepito al tempo del ritiro della patente stessa. ART. 39 COPERTURA ASSICURATIVA NELL'UTILIZZO DI MEZZI PROPRI DI TRASPORTO Qualora la dipendente o il dipendente per ragioni di servizio venga espressamente autorizzata/o per iscritto all'utilizzo di mezzi propri di trasporto, le Sezioni dovranno stipulare idonea polizza di copertura assicurativa (KasKo) rispettando le disposizioni di Legge vigenti. TITOLO VI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE Art. 40 DECLARATORIA DELLE POSIZIONI ECONOMICHE E CONSEGUENTI INQUADRAMENTI Posizione economica A1 Comprende posizioni di lavoro relative all'esecuzione di attività semplici ed elementari di tipo manuale. L'autonomia operativa si limita all'esecuzione dei compiti assegnati nell'ambito di istruzioni ricevute. L'attività si svolge nell'ambito dell'area dei servizi con particolare riferimento alle pulizie ed all'effettuazione di lavori semplici. Posizione economica A2 Comprende posizioni di lavoro che comportano l'esecuzione di mansioni relative ad attività di tipo manuale, tecnico-manuale, lo svolgimento delle quali presuppone l'uso, la manutenzione, la conduzione di strumenti e macchinari, la conoscenza adeguata di procedure tecniche non specializzate. I compiti attribuiti comportano: -attività manuali di carattere ripetitivo o semiripetitivo, di pulizia degli ambienti di tutta la struttura anche con l'uso di apparecchiature e mezzi meccanici, di piccola manutenzione; -utilizzo di strumenti, telefoni o consolle fino a quattro linee telefoniche, apparecchiature e macchinari semplici anche collegati ad aperture automatiche, nonchè l'esecuzione delle elementari norme connesse con il loro impiego; -prestazioni di sorveglianza e custodia dei locali compresa la relativa piccola pulizia, di assolvimento di piccole commissioni, di espletamento di anticamera e disciplina dell'accesso del pubblico; -collaborazione con il personale di cucina anche per la pulizia dei locali, utensili ecc.; -lavaggio, asciugatura e preparazione del materiale da inviare alla sterilizzazione, stiratura e conservazione. La dipendente ed il dipendente opera in base a istruzioni dettagliate ed in esecuzione di prassi e metodologie definite, dispone di autonomia operativa nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni proprie che sono soggette a controllo diretto. La responsabilità è limitata alla corretta esecuzione delle prestazioni nell'ambito delle istruzioni ricevute e dell'autonomia riconosciutagli. Posizione economica A3 Comprende posizioni di lavoro che comportano attività esecutive di natura tecnica, tecnica-manuale, assistenziali richiedenti una specifica preparazione tecnica e professionale anche approfondibile con esperienze di lavoro, possesso, se del caso, di particolari abilitazioni, qualificazione o patente. Le posizioni di lavoro sono caratterizzate da: -pulizia degli ambienti in relazione allo svolgimento della terapia, ivi comprese le apparecchiature, strumentazioni ed attrezzi, compreso il loro riordino anche a fine lavoro; -conduzione e piccola manutenzione e pulizia di autoveicoli; -trasporto di materiale economale, sanitario e biologico; -trasporto disabili in barella o in carrozzella; -accompagnamento e custodia delle stesse e degli stessi, anche se deambulanti, compreso il prelevamento e riaccompagnamento, dalle/alle abitazioni, accompagnamento nei locali di terapia ed a tutte le attività riabilitative ed educative, comprese le aule scolastiche pubbliche, ecc.; -collaborazione con il personale di cucina per la preparazione del cibo; -aiuto al personale infermieristico; -trasporto, distribuzione ed ausilio nell'assunzione del cibo; -preparazione e rigoverno del refettorio. -assistenza alla persona e prestazioni di supporto anche a livello domiciliare o in strutture residenziali e/o tutelari per favorire l'autosufficienza giornaliera; aiuto nelle attività personali quali: alzarsi dal letto, pulizie personali, vestizione o svestizione, assunzione dei pasti, corretta deambulazione, uso di protesi, manovre di posizionamento di aiuto nelle attività riabilitative interne ed esterne, ecc. L'attività lavorativa comporta responsabilità della corretta esecuzione dei compiti che sono stati affidati, contributo della lavoratrice e del lavoratore alla programmazione e gestione dei servizi. Lo svolgimento delle suddette mansioni presuppone conoscenze specifiche nel rispettivo ramo di attività acquisiti anche attraverso corsi teorico-pratici di formazione e qualificazione. Titolo di studio per l'accesso dall'esterno: scuola dell'obbligo. Posizione economica A4 Comprende posizioni di lavoro che comportano attività di natura amministrativa d'ordine, di vigilanza e controllo, e/o di carattere assistenziale, tecnico e/o di specializzazione tecnologica di sostegno. Le funzioni di lavoro sono caratterizzate da: -assistenza diretta alla persona anche tendente a ridurre i rischi di isolamento e di emarginazione ed a favorire l'autonomia nel proprio ambiente di vita e di relazione con l'esterno e di tramite con servizi e risorse sociali; -apporto individuale finalizzato al miglioramento ed alla semplificazione delle procedure anche con l'utilizzo di apparecchiature elettroniche; -conduzioni, uso e manutenzione di macchinari, strumenti ed impianti anche complessi, per cui occorre una formazione tecnica e professionale, che comporta anche abilitazione, qualificazione o patente; -funzioni di sostegno alla persona, assistenza socio-sanitaria, profilassi, prevenzione, igiene della persona; -conduzione e manutenzione di strumenti elettronici, elettromedicali connessi con le attività riabilitative ed elettromeccanici; -conduzione delle cucine, preparazione dei cibi anche secondo prestabilite tabelle dietetiche; -inserimento ed elaborazione dati, archiviazione ed esecuzione di semplici procedure, trasmissione in dattilografia; -conduzione piccola manutenzione e pulizia di pulmini ed automezzi che richiedono la patente D/K. Le posizioni di lavoro sono caratterizzate da autonomia vincolata da prescrizioni tecniche di carattere generale, ovvero da prestazioni particolareggiate nell'ambito di procedure o prassi definite; la posizione conferisce piena responsabilità dei propri compiti e delle singole operazioni, i cui risultati sono soggetti a verifiche complete, periodiche oppure immediate. Titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno: diploma di scuola secondaria di primo grado e/o corso di qualificazione professionale; patente. Posizione economica A5 Comprende posizioni di lavoro concernenti le attività di diversa natura di cui alla posizione economica precedente fatte oggetto di processi di riorganizzazione e/o dell'introduzione di nuove tecnologie per l'espletamento delle quali alle interessate ed agli interessati è richiesto un bagaglio di conoscenza e/o la acquisizione di procedure comportanti l'arricchimento dei riferimenti propri della posizione economica di appartenenza. Posizione economica B1 Comprende posizioni di lavoro che comportano la esecuzione di funzioni tecniche, amministrative-contabili, di vigilanza, educative e di supplenza alla disabile ed al disabile che richiedono, pertanto, conoscenze indispensabili per l'espletamento dei propri compiti. Le posizioni lavorative comportano: -conoscenze specifiche proprie della qualificazione professionale di base richiesta; -apporto individuale e nel lavoro di gruppo in funzione dei compiti assegnati; coordinamento nei confronti di unità operative cui si è preposti; -vigilanza, con attuazione di interventi educativi e riabilitativi complementari, in sale di rotazione, come attività integrative scolastiche, prescolastiche e ludiche, volte a promuovere e contribuire al pieno sviluppo della potenzialità di crescita personale e di inserimento e partecipazione sociale integrativi e/o sostitutivi degli interventi familiari, anche con la conduzione di esperienza di vita quotidiana, di stimolo ad operare scelte autonome, di ricreazione e di impiego del tempo libero; -attività motorie in acqua con funzioni di insegnamento di nozioni natatorie e di attività riabilitative idromotorie nei riguardi delle disabili e dei disabili, tendenti anche alla valorizzazione funzionale e motoria; -funzioni di istruttore per l'avviamento delle attività delle disabili e dei disabili, anche in laboratori; -attività finalizzate alla gestione del tempo libero, mediante tecniche specifiche di animazione, attività ludiche, motorie, espressive, nell'ambito del programma di intervento riabilitativo; -mansioni esecutive senza valutazione di merito, anche impiegando metodi di lavoro prestabiliti; -disimpegno mansioni di collaborazione alla segreteria secondo le istruzioni delle superiori o dei superiori, disimpegno compiti di collaborazione di natura contabile. La lavoratrice ed il lavoratore inquadrata/o in questa posizione economica collabora alla redazione della programmazione delle attività e risponde del proprio operato alle figure tecniche responsabili del servizio e/o dell'area. Titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno: diploma di scuola media superiore o qualifica professionale triennale di stato. Posizione economica B1 bis E' caratterizzata da posizioni di lavoro concernenti le funzioni di varia natura proprie della posizione economica precedente ricoperte da personale che attraverso processi formativi ha maturato un più elevato bagaglio di conoscenze relativo all'espletamento dei propri compiti. Posizione economica B2 Comprende posizioni di lavoro che comportano la esecuzione di funzioni tecniche, educative, di insegnamento, funzioni di natura amministrativa con svolgimento di mansioni tecniche, amministrative e contabili, che presuppongono una applicazione concettuale ed una valutazione di merito dei casi concreti, ed inoltre di programmazione, di studio. La funzione comporta attività di informazione e ricezione di documenti, disimpegno di mansioni di segreteria e di collaborazione con figure professionali più elevate. Le posizioni lavorative si concretizzano per: -particolare e personale competenza per operazioni su attrezzature o apparati complessi che presuppongono la conoscenza della tecnologia specifica del lavoro e del funzionamento degli apparati stessi; -apporto individuale e nel lavoro di gruppo, in funzione di compiti assegnati, finalizzato al miglioramento del servizio; -uso complesso di dati per l'espletamento di prestazioni lavorative impegnative; -collaborazione, composizione di lavoro a più elevato contenuto professionale; -uso di apparecchiature elettroniche anche complesse, mediante programmazione strutturata, produzione di software, ecc.; -predisposizione di interventi socio-riabilitativi di tipo educativo volti all'integrazione sociale delle portatrici e dei portatori di handicaps, sulla base di una programmazione a medio e lungo termine che deve sviluppare, verificare e valutare, con la collaborazione di colleghe e di colleghi e la supervisione del personale tecnico coinvolto nelle diverse esperienze. La lavoratrice ed il lavoratore inquadrata/o in questa posizione economica ha responsabilità nell'attuazione dei programmi di lavoro e delle attività direttamente svolte. Titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno: diploma di scuola media superiore. Posizione economica B2 bis Si riferisce a posizioni di lavoro concernenti funzioni di diversa natura proprie della posizione economica precedente ricoperte da personale che ha acquisito, mediante processi formativi successivi alla assunzione, una preparazione ed una capacità professionale connotante un più elevato livello di autonomia e responsabilità nel proprio ambito di intervento. Posizione economica C1 Comprende posizioni di lavoro che comportano l'esecuzione di funzioni riabilitative, educative e sociali, prestazioni che richiedono preparazione e capacità professionali per la disposizione di provvedimenti o di interventi diretti all'attuazione di piani di lavoro cui è richiesta la collaborazione nell'ambito di un lavoro in equipe, nonchè funzioni educative mirate al recupero e reinserimento di soggetti portatrici/portatori di menomazioni psicofisiche. Le posizioni lavorative si concretizzano per: -la conoscenza di tecniche rieducative-funzionali particolari; -l'impiego di apparecchiature, anche delicate e complesse, nell'esercizio delle attività; -la partecipazione in equipe al piano di trattamento e di riabilitazione, esteso all'integrazione scolastica; -lo svolgimento di attività didattica, nonchè attività finalizzata alla propria formazione ed interventi di servizio sociale previsti dai piani di lavoro cui si partecipa con autonomia operativa; -la responsabilità diretta delle attività alle quali si è preposti. Tutte le posizioni di lavoro possono comportare compiti di indirizzo, guida, coordinamento e controllo nei confronti di unità operative a minor contenuto professionale o dell'unità operativa cui si è preposti. Le funzioni implicano responsabilità nell'attuazione dei programmi di lavoro, delle attività direttamente svolte, delle istruzioni emanate, nell'attività di indirizzo dell'eventuale unità operativa. Le prestazioni esercitate sono soggette a controlli periodici. Titolo di studio richiesto dall'esterno: diploma di scuola secondaria superiore e diploma abilitante all'esercizio della professione. Posizione economica C1 bis Comprende posizioni di lavoro riguardanti l'esecuzione delle funzioni proprie della posizione economica precedente ricoperte da personale che ha acquisito, mediante specifici processi formativi, aggiuntivi a quelli richiesti per l'accesso alla stessa, una preparazione e capacità professionale connotante un maggiore livello di autonomia e responsabilità nel contesto dato. Posizione economica C2 Comprende posizioni di lavoro che comportano l'esecuzione di funzioni amministrative direttive, didattiche e di coordinamento il cui svolgimento presuppone competenza, capacità e responsabilità professionale da esplicarsi nel settore in cui operano, nonchè in équipes interdisciplinari ed in generale nell'organizzazione del lavoro, attuazione di programmi e collaborazione alla loro formulazione, coordinamento dei servizi, con particolare riferimento alla attuazione dei programmi riabilitativi, al raggiungimento della ottimizzazione dei servizi nonchè al mantenimento dei rapporti esterni ed interni conformemente al ruolo ricoperto, secondo le direttive ricevute. Può comportare, altresì, responsabilità organizzative, indirizzo e coordinamento di una unità non complessa o gruppo di lavoro. Le attività esercitate sono sottoposte a controlli periodici. Titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno: diploma di laurea o diploma di scuola media superiore e diploma abilitante all'esercizio della professione. Posizione economica D1 Comprende posizioni di lavoro che comportano l'esecuzione di funzioni amministrative direttive, tecniche, di coordinamento, di indirizzo delle attività, di programmazione e verifica dei programmi educativi, di formazione permanente del personale, di facilitazioni del lavoro di equipes, il cui svolgimento presuppone una elevata, qualificata ed approfondita competenza e capacità professionale, nonchè un costante aggiornamento nella propria disciplina. L'attività comporta autonomia decisionale, in relazione alla specificità e complessità dei servizi di cui si è responsabili, nell'osservanza delle direttive impartite dall'amministrazione. La posizione di lavoro può, altresì, comportare la supervisione e il controllo di una serie di funzioni operative, di unità operative complesse. Tale posizione è caratterizzata dal rilevante apporto per il miglioramento dell'organizzazione del lavoro, di cui si ha la piena responsabilità. L'attività esercitata è soggetta a controlli periodici. Titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno: diploma di laurea. Posizione economica D2 Comprende posizioni di lavoro relative all'attuazione dei programmi in conformità agli indirizzi generali formulati dall'amministrazione comportanti: -specifica ed approfondita competenza e capacità professionale, nonchè costante aggiornamento nella propria disciplina; -svolgimento di compiti amministrativi, tecnici e sociali complessi, studio ed elaborazione di programmi operativi e di ricerca caratterizzati da rilevante apporto al miglioramento dell'organizzazione del lavoro anche mediante il coordinamento interdisciplinare. L'attività si svolge in tutti gli ambiti di interesse dell'amministrazione. Titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno: diploma di laurea. Posizione economica D2 bis E' relativa a posizioni di lavoro concernenti le funzioni di varia natura proprie della posizione economica precedente ricoperte da personale esprimente un maggiore livello di autonomia e responsabilità nel contesto dato. Posizione economica D3 Comprende posizioni di lavoro relative a funzioni comportanti capacità professionale, competenza progettuale e gestionale, nonchè pianificazione e previsione nell'ambito di sole direttive generali. Titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno: diploma di laurea. Posizione economica D3 bis Concerne posizioni di lavoro relative a funzioni di varia natura proprie della posizione economica precedente ricoperta da personale esprimente un maggiore livello di autonomia e responsabilità relativamente al proprio contesto di interventi. Posizione economica D4 Comprende posizioni di lavoro relative a funzioni necessitanti un insieme di capacità e competenze, comprensiva anche del coordinamento e/o della direzione di figure di elevata professionalità finalizzate all'applicazione degli indirizzi formulati dall'amministrazione. I profili professionali non specificatamente collocati nelle diverse posizioni economiche su indicate, saranno inquadrati, previa verifica tra le parti in ambito aziendale, sulla base dell'insieme di capacità professionale, autonomia, responsabilità ed eventuali titoli di studio o professionali richiesti, individuate dai profili professionali già previsti per ogni singola posizione economica di inquadramento. Titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno: diploma di laurea. ART. 41 MANSIONI E VARIAZIONI TEMPORANEE DELLE STESSE La lavoratrice ed il lavoratore deve essere adibita/o alle mansioni inerenti alla categoria e qualifica di assunzione oppure a mansioni equivalenti a norma dell'art. 13 della Legge del 20 maggio 1970 n. 300. La lavoratrice ed il lavoratore, purchè in possesso dei necessari titoli professionali previsti dalla Legge, in relazione alle esigenze di servizio verificate tra le parti e fatte salve le attribuzioni del personale responsabile del servizio, può essere temporaneamente assegnata/o a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria o qualifica, sempre che ciò non comporti alcun mutamento sostanziale della posizione economica e professionale della dipendente o del dipendente medesimo. Alla lavoratrice ed al lavoratore chiamate/i a svolgere mansioni inerenti a categoria o qualifica superiore, deve essere corrisposto in ogni caso e per tutta la durata della loro esplicazione, una retribuzione non inferiore a quella percepita, maggiorata della differenza di posizione economica fra la qualifica superiore medesima e quella di inquadramento, semprechè tali mansioni siano svolte per non meno di 30 giorni continuativi. L'assegnazione di mansioni superiori, per periodi inferiori a 30 giorni deve risultare da atto scritto da inserire nel fascicolo personale dell'interessata/o. I periodi relativi non sono cumulabili. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, che devono risultare da atto scritto, la lavoratrice ed il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente alla attività svolta e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo di tre mesi consecutivi, e sempre secondo quanto disposto dall'art. 13 della legge di cui al primo comma, ove applicabile. ART. 42 CUMULO DELLE MANSIONI Alle lavoratrici ed ai lavoratori che sono assegnati alla esplicazione di più mansioni di diverse categorie e qualifica deve essere attribuito, ai sensi dell'articolo precedente, il trattamento economico ed eventualmente la categoria e la qualifica corrispondente alla mansione superiore, semprechè questa ultima abbia carattere di prevalenza nel tempo. In caso di non prevalenza di tempo della mansioni superiori, per le ore di lavoro in dette mansioni eccezionalmente effettuate, oltre la retribuzione percepita, dovrà essere corrisposta al lavoratore la differenza tra il livello pertinente alla mansione superiore e quella di inquadramento. ART. 43 PASSAGGIO AD ALTRA FUNZIONE PER INIDONEITA' FISICA Le amministrazioni nel caso in cui la dipendente o il dipendente venga riconosciuto fisicamente inidonea/o in via permanente all'espletamento delle funzioni inerenti alla propria qualifica dall'ufficio sanitario a tanto preposto, fatta salva la inidoneità derivante da infortunio sul lavoro, esperiranno nel rispetto del potere organizzatorio delle aziende, ogni utile tentativo per il loro recupero, dietro loro richiesta, in funzioni diverse da quelle proprie della qualifica rivestita, ove esista in organico la possibilità di tale utilizzo, in relazione alle coperture dei posti vacanti e comunque compatibilmente con le capacità residuali della lavoratrice e del lavoratore. Dal momento del nuovo inquadramento la lavoratrice ed il lavoratore seguirà la dinamica retributiva della nuova qualifica rivestita conservando le eventuali differenze a titolo di condizione di miglior favore fino ad esaurimento. TITOLO VII ORARIO DI LAVORO ART. 44 ORARIO DI LAVORO L'orario di lavoro ordinario settimanale, per tutte le dipendenti e tutti i dipendenti è fissato in 36 ore, da articolare di norma su 6 giorni, e laddove l'organizzazione aziendale lo consenta, anche su 5 giorni. Per i dipendenti inquadrati nelle qualifiche dirigenziali l'orario settimanale ordinario è di 38 ore. L'orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dall'amministrazione con l'osservanza delle norme di Legge in materia, ripartendo l'orario settimanale in turni giornalieri, sentite le rappresentanze sindacali. I criteri per la formulazione dei turni di servizio e l'organizzazione del lavoro sono stabiliti, entro il primo trimestre di attività di ciascun anno, dalle amministrazioni di intesa con le rappresentanze sindacali fermo restando la salvaguardia dell'assistenza dell'utente e la necessità di considerare la problematicità del rapporto diretto con lo stesso. Agli effetti del presente articolo sono considerate ore di lavoro quelle comprese nei turni di servizio, fermo restando, quanto previsto dal successivo articolo 45 del presente contratto. Riduzione di orario Viene concordato un pacchetto di riduzione di orario di lavoro pari a 30 (trenta) ore lavorative annue, assimilate convenzionalmente a 5 (giornate), a decorrere dal 1 gennaio 2000. Tali riduzioni verranno assorbite, fino a concorrenza, nel caso di sezioni dell'Associazione e/o lavoratrici e lavoratori non a tempo parziale che eventualmente attuino orari lavorativi inferiori a 36 (trentasei) ore settimanali. L'utilizzo delle riduzioni di orario, così come previsto, sarà definito in sede aziendale nell'ambito del rapporto tra le parti. Le parti convengono che qualora intervengano disposizioni legislative in materia di durata dell'orario di lavoro si rincontreranno al fine di rapportare alle stesse i contenuti del presente articolo. ART.45 RIPOSO SETTIMANALE Tutte le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto ad una giornata di riposo settimanale, in un giorno che normalmente deve coincidere con la domenica. Per il personale in turno il riposo settimanale è successivo alla giornata di smonto turno. Comunque nel caso di mancata coincidenza del giorno di riposo con la domenica, questa verrà considerata come una normale giornata di lavoro e la relativa retribuzione non subirà alcuna maggiorazione ad eccezione della corresponsione della indennità festiva. Il riposo settimanale è irrinunciabile e non potrà essere monetizzato. ART. 46 PAGA GIORNALIERA E ORARIA La paga di una giornata lavorativa è determinata sulla base di 1/26 delle sotto elencate componenti della retribuzione: - retribuzione come da quote economiche; - retribuzione individuale di anzianità; - indennità per mansioni superiori; - elemento integrativo derivante dalla contrattazione integrativa regionale e/o aziendale; - ogni altro elemento retributivo corrisposto alla lavoratrice o al lavoratore. L'importo della paga oraria è determinato dividendo la paga giornaliera come sopra calcolata per 6. In presenza di eventuali assenze non retribuite (sciopero, permessi a proprio carico, assenze ingiustificate ecc.) la retribuzione mensile sarà decurtata in rapporto e nella misura della durata della prestazione lavorativa non esplicata, facendosi riferimento ai parametri retributivi e orari giornalieri come innanzi determinati. ART. 47 PRONTA DISPONIBILITA' Il servizio di pronta disponibilità è del tutto eccezionale ed è caratterizzato dalla immediata reperibilità della dipendente o del dipendente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel più breve tempo possibile dalla chiamata. La valutazione in ordine alla opportunità ed alla misura di adozione di tale istituto nonchè le modalità dello stesso sono demandate al rapporto tra le parti in sede aziendale. Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in giorno programmato come giorno di riposo, o nelle festività infrasettimanali di cui all'art. 48 del presente CCNL, spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. Il servizio di pronta disponibilità va limitato a periodi al di fuori del normale orario di lavoro programmato, ha durata massima di 12 ore e minima di 4 ore, dà diritto ad un compenso di lit. 40.000 lorde per ogni 12 ore. Qualora il turno di pronta disponibilità sia articolata in orari di minima durata la predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%. In caso di chiamata l'attività prestata viene retribuita come lavoro straordinario o compensata con recupero orario in relazione alle esigenze di servizio ed a richiesta dell'interessata/o. Non possono essere previste per ciascuna dipendente o ciascun dipendente più di 8 turni mensili di pronta disponibilità. TITOLO VIII FESTIVITA' E FERIE ART. 48 FESTIVITA' Tutte le lavoratrici ed i lavoratori devono fruire di un giorno di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festività: 1) Capodanno (1^ gennaio) 2) Epifania (6 gennaio) 3) Anniversario della Liberazione (25 aprile) 4) Lunedì di Pasqua (mobile) 5) Festa del Lavoro (1^ maggio) 6) Assunzione della Madonna (15 agosto) 7) Ognissanti (1^ novembre) 8) Immacolata Concezione (8 dicembre) 9) S. Natale (25 dicembre) 10) S. Stefano (26 dicembre) 11 )Santo Patrono (mobile) In occasione delle suddette festività decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di cui al precedente art.46. Le lavoratrici ed i lavoratori che, per ragioni inerenti al servizio dovranno tuttavia prestare la propria opera nelle suddette giornate, avranno comunque diritto ad un corrispondente riposo da fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita, in giornata stabilita dall'Amministrazione sentito l'interessata/o. In occasione di coincidenza di una delle festività predette con il giorno di riposo settimanale o con la domenica, la lavoratrice ed il lavoratore ha diritto di fruire di un ulteriore giorno di riposo, in altro giorno feriale stabilito dalla Amministrazione in accordo con l'interessata/o. In caso ciò non fosse possibile verrà riconosciuto 1/26 della retribuzione mensile. ART. 49 FERIE Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno diritto ad un periodo di ferie di trenta giorni lavorativi per anno solare. Per i casi in cui l'orario di servizio non sia distribuito su sei giorni lavorativi settimanali, il computo dei giorni feriali deve essere sempre effettuato con riferimento a sei giornate lavorative settimanali. In occasione del godimento del periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione . Alla lavoratrice ed al lavoratore che all'epoca delle ferie non abbia maturato il diritto all'intero periodo di ferie, per non aver compiuto un anno intero di servizio, spetterà, per ogni mese di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale agli stessi spettante, a norma del 1^ comma del presente articolo. Le frazioni superiori a 15 giorni sono considerate mese intero. La dipendente ed il dipendente hanno diritto per ciascun anno, in sostituzione delle festività soppresse, a cinque giornate da aggiungersi alle ferie, da fruirsi entro l'anno solare. L'epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dall'Amministrazione e dalle rappresentanze sindacali sulla base dei criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno di attività, garantendo possibilmente a tutte/i un periodo estivo, non inferiore a giorni 15, sentita/o l'interessata/o. Le rimanenti ferie devono essere godute su richiesta della lavoratrice e del lavoratore e sono assegnate dall'Amministrazione in qualunque momento dell'anno in relazione alle esigenze di servizio. Le chiusure annuali dei presidi, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve le cinque giornate di cui ai commi precedenti, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dalla dipendente o dal dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio e della Sezione. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle ferie. L'insorgenza della malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture pubbliche competenti per territorio interrompe il decorso delle ferie. TITOLO IX PERMESSI, ASPETTATIVE E CONGEDI ART.50 PERMESSI E RECUPERI Alla lavoratrice ed al lavoratore possono essere concessi dall'azienda, per particolari esigenze personali, ed a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero per un massimo di 36 ore nel corso dell'anno e comunque dopo aver utilizzato i permessi retribuiti, pari a 5 (cinque) giornate di cui all'art. 49 del presente CCNL. Entro i due mesi successivi a quello della fruizione del permesso, la lavoratrice ed il lavoratore sono tenute/i a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. Nei casi in cui non sia stato possibile effettuare i recuperi, l'azienda provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante alla lavoratrice ed al lavoratore per il numero di ore non recuperate. ART. 51 CONGEDO MATRIMONIALE La lavoratrice ed il lavoratore non in prova, in occasione del matrimonio, ha diritto ad un periodo di permesso, con decorrenza della retribuzione, della durata di 15 giorni consecutivi di calendario, decorrenti dal primo giorno lavorativo immediatamente successivo al matrimonio stesso, se la cerimonia avviene in giornata non lavorativa, ovvero dal giorno stesso del matrimonio se questo avviene in giorno feriale. ART. 52 TUTELA DELLA MATERNITA' Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si fa riferimento alla legge 30 dicembre 1971 n. 1204, alla legge 9 dicembre 1977 n. 903. L'Associazione integrerà, fino a concorrenza, l'eventuale differenza tra il trattamento economico previsto dalla legislazione vigente e la retribuzione di fatto prevista dal presente CCNL. ART. 53 DONAZIONE SANGUE O SUOI COMPONENTI La lavoratrice ed il lavoratore che donano sangue o suoi componenti hanno diritto al permesso retribuito secondo la normativa di Legge vigente. ART. 54 CHIAMATA E RICHIAMO ALLE ARMI, OBIEZIONE DI COSCIENZA IN SERVIZIO CIVILE. Il lavoratore chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva, ha diritto alla conservazione del posto, con decorrenza della anzianità di servizio (ai soli fini del TFR e degli scatti di anzianità) semprechè si sia messo a disposizione dell'azienda nel termine di 30 gg. di cui all'art. 3 del d.l.c.p.s. 13 settembre 1946 n. 303. Gli obiettori di coscienza in servizio civile secondo le norme vigenti hanno diritto, conformemente alle leggi in vigore, alla conservazione del posto secondo le disposizioni del citato d.l.c.p.s. 13 settembre 1946 n.303. ART. 55 ASPETTATIVA NON RETRIBUITA Alla lavoratrice ed al lavoratore che ne faccia richiesta è concessa, fermo restando la salvaguardia delle esigenze di servizio, una aspettativa senza retribuzione per un periodo massimo di 6 (sei) mesi rinnovabile per una sola volta nell'arco della vigenza contrattuale e nella misura massima del 5% del totale dei dipendenti in organico. La lavoratrice ed il lavoratore in aspettativa non retribuita con diritto alla conservazione del posto sarà sostituita/o fatta salva la verifica tra le parti in sede locale. La lavoratrice ed il lavoratore che entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del periodo di aspettativa non si presenta per riprendere servizio è considerato dimissionario. ART. 56 PERMESSI PER GRAVI MOTIVI Per gravi e documentate ragioni alla lavoratrice ed al lavoratore possono essere concessi permessi straordinari retribuiti per un massimo di 5 giorni nell'arco dell'anno. ART. 57 PERMESSI PER LUTTO DI FAMIGLIA In caso di decesso della moglie, del marito, della convivente o del convivente risultante dallo stato di famiglia, della figlia, del figlio, della sorella, del fratello, dei genitori, della nonna, del nonno, dei suoceri, spetta alla lavoratrice o al lavoratore un permesso retribuito fino ad un massimo di 5 (cinque) giorni consecutivi. ART. 58 TRATTAMENTO SPETTANTE ALLE LAVORATRICI ED AI LAVORATORI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI E/O REFERENDUM Per il trattamento della lavoratrice e del lavoratore impegnato nei seggi elettorali in qualità di presidente, scrutatrice, scrutatore o segretaria/o di seggio si fa riferimento alla normativa vigente in materia. Per l'esercizio del diritto di voto alle lavoratrici ed ai lavoratori con residenza extraregionale sarà concesso un permesso non retribuito di giorni 1 (uno). ART.59 PERMESSI PER CARICHE ELETTIVE La lavoratrice ed il lavoratore hanno diritto ai permessi previsti dalla normativa vigente in materia. TITOLO X DIRITTO ALLO STUDIO E FORMAZIONE PROFESSIONALE ART. 60 DIRITTO ALLO STUDIO Le lavoratrici studentesse ed i lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria, universitaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto, su loro richiesta, compatibilmente con le esigenze di servizio, ad essere ammesse/i in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi o la preparazione degli esami. Sempre su loro richiesta saranno esonerate/i dal prestare lavoro straordinario e durante i riposi settimanali. Le lavoratrici ed i lavoratori, compresi quelle/i universitarie/i, che devono sostenere prove di esame usufruiscono, su richiesta, di permessi retribuiti giornalieri per sostenere le prove d'esame. Per usufruire dei permessi di cui al precedente comma la lavoratrice ed il lavoratore dovrà esibire la documentazione ufficiale degli esami sostenuti (certificato, dichiarazione o altro idoneo mezzo di prova). I permessi non saranno retribuiti per gli stessi esami universitari che siano stati sostenuti per più di 2 volte nello stesso anno accademico. Il limite massimo di tempo per il diritto allo studio è di 150 ore annue individuali retribuite. Tali ore, fermo restando il limite individuale di cui sopra, sono utilizzate annualmente in ragione di un massimo del 3% del personale in servizio e, comunque, di almeno una unità, per la frequenza necessaria al conseguimento di titoli di studio o di abilitazione in corsi universitari, in scuole statali o istituti legalmente riconosciuti. ART. 61 CORSI FINALIZZATI Nel rispetto delle quote, percentuali e modalità di cui all'art. precedente le lavoratrici ed i lavoratori hanno diritto alla partecipazione a corsi qualificanti finalizzati alla conoscenza delle problematiche relative alle persone socialmente svantaggiate definiti anche con il concorso delle OO.SS. ART. 62 QUALIFICAZIONE, RIQUALIFICAZIONE, AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE Le parti convengono sulla necessità di predisporre condizioni tali da favorire la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori ai corsi di qualificazione, riqualificazione o aggiornamento necessari ad una sempre migliore qualificazione delle prestazioni. A tal fine per la formazione e l'aggiornamento del personale la struttura reperisce annualmente una quota di risorse da destinarsi a iniziative specifiche, attraverso apposito fondo. La struttura nell'ambito dei propri obiettivi di sviluppo realizza iniziative di formazione e aggiornamento. Al personale dell'area amministrativa, tecnica, socio-sanitaria-assistenziale-educativa, nella misura massima annua del 10% delle addette e degli addetti in servizio, competono permessi retribuiti individuali fino ad un massimo di 150 ore annue. Al personale dell'area sanitaria competono permessi retribuiti fino ad un massimo di 94 ore annue. Al personale dell'area medica competono permessi retribuiti fino ad un massimo di 110 ore annue. Ove l'Amministrazione, per sua necessità, invii il proprio personale a corsi come sopra descritti, gli stessi saranno integralmente retribuiti. In sede di confronto aziendale verranno individuate le priorità in base alle quali programmare la qualificazione, riqualificazione e aggiornamento del personale, compatibilmente con le esigenze di servizio. Verranno, inoltre, individuati i criteri obiettivi per l'identificazione delle priorità per l'accesso ai corsi indicando i criteri di riparto all'interno delle singole qualifiche. In tale ambito le parti potranno altresì definire idonei processi formativi prevedendo anche la possibilità del superamento dei tetti indicati. Le lavoratrici ed i lavoratori che usufruiscono dei suddetti permessi retribuiti dovranno fornire alla direzione aziendale il certificato di iscrizione al corso, il calendario delle lezioni, e, successivamente, i certificati di regolare frequenza. Le parti firmatarie si faranno carico ai diversi livelli di sollecitare agli organismi istituzionali competenti la predisposizione di adeguati processi formativi. TITOLO XI TRATTAMENTO DELLE ASSENZE PER MOTIVI DI SALUTE, AMBIENTE DI LAVORO ART. 63 TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA ED INFORTUNIO In caso di assenza per malattia ed infortunio la lavoratrice ed il lavoratore deve informare immediatamente, di norma prima dell'inizio del turno di servizio, l'Amministrazione secondo le rispettive competenze e trasmettere l'attestazione di malattia entro due giorni dalla data di rilascio. La parte datoriale è tenuta ad anticipare per conto dell'INPS le indennità previste dalla Legge a partire dal primo giorno di malattia, inoltre, se la malattia è riconosciuta ed assistita dall'INPS, e l'infortunio dall'INAIL, la stessa è tenuta ad integrare le prestazioni economiche assicurative sino a raggiungere: a) il 100% della retribuzione globale sino al 365^ giorno di assenza per malattia nell'arco di tre anni precedenti ad ogni inizio di malattia, computando altresì la malattia in corso. Si fa salva ogni eventuale modifica che potrà avvenire a livello legislativo o di accordi interconfederali in materia. Il trattamento stesso non compete in caso di accertata trasformazione della malattia in invalidità pensionabile. Detto trattamento non deve comunque essere superiore a quello che la lavoratrice ed il lavoratore avrebbe percepito al netto se avesse lavorato, a titolo di emolumenti, stipendiali fissi e non variabili. La corresponsione della integrazione va corrisposta in base alle norme di Legge.La parte datoriale può recedere dal rapporto allorquando la lavoratrice o il lavoratore si assenti oltre il limite di diciotto mesi complessivi nell'arco di un triennio. b) Il 100% della retribuzione globale fino al 365^ giorno di assenza per infortunio. La parte datoriale è tenuta ad anticipare il 40% della retribuzione, salvo conguaglio con quanto erogato dall'INAIL con conseguente obbligo della lavoratrice e del lavoratore di rimborsare quanto percepito a titolo di anticipazione. Detto trattamento non deve essere comunque superiore a quello che la lavoratrice ed il lavoratore avrebbe percepito al netto se avesse lavorato a titolo di emolumenti stipendiali fissi e non variabili. Non si cumulano i periodi di malattia con quelli di infortunio. Nel caso in cui l'infortunio o malattia sia ascrivibile a responsabilità di terzi, resta salva la facoltà dell'Amministrazione a recuperare dal terzo responsabile le somme da essa corrisposte a titolo di retribuzione e contributi subentrando nella titolarità delle corrispondenti azioni legali nei limiti del danno subito. Per i lavoratori affetti da TBC si richiamano espressamente le disposizioni legislative che regolano la materia. ART.64 ASSICURAZIONI ED INFORTUNI SUL LAVORO L'Amministrazione è tenuta ad assicurare le lavoratrici ed i lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali secondo le norme di Legge vigenti. ART. 65 TUTELA DELLA SALUTE ED AMBIENTE DI LAVORO Per l'applicazione dei contenuti del Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n.626 "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute delle lavoratrici e dei lavoratori sul luogo di lavoro" e successive integrazioni e/o modificazioni, si fa riferimento al protocollo d'intesa sottoscritto tra le Organizzazioni Sindacali e l'AVIS in data 23 settembre 1997. ART. 66 SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE In attuazione dell'art. 24 della legge 5 Febbraio 1992 n.104 le singole AVIS valuteranno con le rappresentanze sindacali la fattibilità di progetti conformi alla normativa e finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche. Nell'ambito delle compatibilità la possibile fattibilità dei singoli interventi dovrà essere realizzata entro 1 anno dalla concessione edilizia. TITOLO XII RETRIBUZIONE ART. 67 INQUADRAMENTI E CONSEGUENTI RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA Attuali posizioni economiche Attuali profili Valori tabellari conglobati (1) Incremento 1998 (2) Incremento annuo a regime (3) A2 A4 A5 B1 B1bis B2 C2 D1 D2 D2bis D3 D3bis D4 Commessa/o Imp. d'ordine Imp. tecn. amm.va/o Imp. concetto Collab. direttiva/o Coad. amm.va/o Resp. di area amm.va Dirett. amministrativa/o Dirett. amministrativa/o Dirett. amministrativa/o 22.526.415 25.971.777 26.737.031 27.824.343 28.521.336 29.934.676 32.427.124 34.839.065 41.589.163 45.074.137 54.749.537 60.557.827 70.461.003 405.475 467.491 481.266 500.838 513.384 538.824 583.688 627.103 748.604 811.334 985.491 1.090.040 1.268.298 749.453 864.081 889.540 925.715 948.904 995.926 1.078.850 1.159.095 1.383.670 1.499.616 1.821.516 2.014.758 2.344.237 Note: (1) quote economiche annue comprensive della retribuzione tabellare, dell'E.D.R. (Elemento Distinto Retribuzione), della contingenza, delle indennità professionali di cui all'art. 63 del C.C.N.L. 10 febbraio 1995 e dell'accordo 1 marzo 1996; (2) incremento pari all'1,8% dei valori tabellari conglobati decorrente dal 1 gennaio 1998; (3) incremento comprensivo dell'1,8% relativo al 1998 e dell'1,5% relativo al 1999 dei valori tabellari conglobati decorrente dal 1 gennaio 1999; (4) i passaggi nelle posizioni economiche A5, B1bis, saranno oggetto di confronto tra le parti in sede aziendale. In tale contesto se ne definiranno le modalità considerando anche i titoli posseduti ed i percorsi lavorativi e formativi effettuati. I passaggi dalla posizione economica D2 a D2bis, da D2bis a D3, da D3 a D3bis avvengono rispettivamente a fronte della maturazione di 5, 7, 10 anni di anzianità di servizio nella struttura, previa valutazione dei titoli e dei percorsi lavorativi nonchè di quelli formativi operata da una apposita commissione definita nell'ambito del rapporto tra le parti entro un mese dalla firma del presente CCNL. AREA TECNICA Attuali posizioni economiche Attuali profili Valori tabellari conglobati (1) Incremento 1998 (2) Incremento annuo a regime (3) A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 Addetta/o pulizie Operaia/o generica/o Portiera/e Addetta/o lav. Addetta/o guard. Addetta/o cucine Operaia/o qualificata/o Autista pat. B/C Operaia/o specializzata/o Autista pat. D/K Centralinista Cuoca/o Operaia/o tecn. Capa/o serv. oper. Resp.le serv. tecnici 20.742.799 22.526.415 24.441.463 25.971.777 26.737.031 27.824.343 29.934.676 373.370 405.475 439.946 467.491 481.266 500.838 538.824 690.114 749.453 813.167 864.081 889.540 925.715 995.926 Note: (1) quote economiche annue comprensive della retribuzione tabellare, dell'E.D.R. (Elemento Distinto Retribuzione), della contingenza, delle indennità professionali di cui all'art. 63 del C.C.N.L. 10 febbraio 1995 e dell'accordo 1 marzo 1996; (2) incremento pari all'1,8% dei valori tabellari conglobati decorrenti dal 1 gennaio 1998; (3) incremento comprensivo dell'1,8% relativo al 1998 e dell'1,5% relativo al 1999 dei valori tabellari conglobati decorrente dal 1 gennaio 1999; (4) i passaggi nella posizione economica A5 saranno oggetto di confronto tra le parti in sede aziendale. In tale contesto se ne definiranno le modalità considerando anche i titoli posseduti ed i percorsi lavorativi e formativi effettuati. AREA SOCIO-SANITARIA-ASSISTENZIALE-EDUCATIVA Attuali posizioni economiche Attuali profili Valori tabellari conglobati (1) Incremento 1998 (2) Incremento annuo a regime (3) A2 A3 A4 A5 B1 B1bis B2 B2bis C1 C1bis C2 D1 D2 D3 D4 Ausil. socio san., bagnina/o Aus. socio san. spec. Addetta/o ass. persona Ass. domic. e serv. tutelari non form Massaggiatrice/ore Ass. domic. e serv. tutelari formata/o Operat. tecn. addetta/o raccolta Educatrice/ore senza titolo (esaurimento) Insegnante senza titolo (esaurimento) Animatrice/ore senza titolo (esaurimento) Istruttrice/ore laboratorio Istruttrice/ore nuoto Assistente (vigilatrice/ore infanzia) Insegnante titolo superiore Educatrice/ore Massaggiatrice/ore non vedente Animatrice/ore con titolo Fisioterapista, Terapista ccupazionale, Psicomotricista, Logopedista, Assistente sociale Educatrice/ore profess. titolo abilitante Massiofisiot. non vedente Responsabile didattica Infermiera/e professionale Tecnica/o laborat. biomedic. Coord. resp. unità op. semplice Coord. (ass. soc., educ., ecc..) Dirett. corsi formazione prof.le Coord. resp. unità op. complessa Resp. area tecnica soc. Psicol. sociol. pedag. Coord. psicol. sociol. pedag. Dir. psicol. sociol. pedag. 22.526.415 24.441.463 25.971.777 26.737.031 27.824.343 28.521.336 29.934.676 30.460.276 30.573.586 31.337.425 32.427.124 34.839.065 41.589.163 46.119.630 56.271.308 73.667.051 405.475 439.946 467.491 481.266 500.838 513.384 538.824 548.284 550.325 564.073 583.688 627.103 748.604 830.153 1.012.883 1.326.006 749.453 813.167 864.081 889.540 925.715 948.904 995.926 1.013.412 1.017.184 1.042.595 1.078.850 1.159.095 1.383.670 1.534.399 1.872.145 2.450.901 Note: (1) quote economiche annue comprensive della retribuzione tabellare, dell'E.D.R. (Elemento Distinto Retribuzione), della contingenza, delle indennità professionali di cui all'art. 63 del C.C.N.L. 10 febbraio 1995 e dell'accordo 1 marzo 1996; (2) incremento pari all'1,8% dei valori tabellari conglobati decorrente dal 1 gennaio 1998; (3) incremento comprensivo dell'1,8% relativo al 1998 e dell'1,5% relativo al 1999 dei valori tabellari conglobati decorrente dal 1 gennaio 1999; (4) Per le I.P. e per gli I.P. già in servizio alla data del 25 febbraio 1997 la quota di lire 840.000 annue risultante dalla differenza tra l'indennità professionale conglobata e quella in godimento, così come la maggiorazione prevista all'ex art.37 (indennità della professione infermieristica) punti A, B, C, di cui al C.C.N.L. 3 marzo 1991 vengono mantenute. (5) i passaggi nelle posizioni economiche A5, B1bis, B2bis, C1bis, saranno oggetto di confronto tra le parti in sede aziendale. In tale contesto se ne definiranno le modalità considerando anche i titoli posseduti ed i percorsi lavorativi e formativi effettuati. AREA MEDICA TEMPO PIENO Nuove posizioni economiche Profili Vecchie posizioni economiche Vecchi profili Valori tabellari conglobati (1) Incremento 1998 (2) Incremento annuo a regime (3) 1 2 D2 D2BIS D3 D3BIS D4 Medico I liv. fascia B Medico I liv. fascia B Medico I liv. fascia A Medico I liv. fascia A Medico II livello D2 D2bis D3 D3bis D4 Assistente e Collaboratore Assistente e Collaboratore Aiuto e Coaudiutore Aiuto e Coaudiutore Primario e Dirigente 53.554.241 57.545.207 68.027.288 74.880.174 82.123.921 963.976 1.035.813 1.224.491 1.347.843 1.478.230 1.781.749 1.914.528 2.263.267 2.491.263 2.732.262 TEMPO DEFINITO Nuove posizioni economiche Profili Vecchie posizioni economiche Profili Valori tabellari conglobati (1) Incremento 1998 (2) Incremento annuo a regime (3) 1 2 D2 D2BIS D3 D3BIS D4 Medico I liv. fascia B Medico I liv. fascia B Medico I liv. fascia A Medico I liv. fascia A Medico II livello D2 D2bis D3 D3bis D4 Assistente e Collaboratore Assistente e Collaboratore Aiuto e Coaudiutore Aiuto e Coaudiutore Primario e Dirigente 32.377.214 35.412.482 40.887.464 46.045.711 48.441.926 582.789 637.424 735.974 828.822 871.954 1.077.189 1.178.172 1.360.325 1.531.940 1.611.662 Note: 1) quote economiche annue comprensive della retribuzione tabellare, dell'E.D.R. (Elemento Distinto Retribuzione), dell'indennità integrativa speciale, dell'indennità specialistica e dirigenza, dell'indennità di tempo pieno quando spettante di cui all'art. 63 del CCNL 10 febbrio 1995 e dell'accordo 1 marzo 1996; 2) incremento pari all'1,8% dei valori tabellari conglobati decorrente dal 1 gennaio 1998; 3) incremento comprensivo dell'1,8% relativo al 1998 e dell'1,5% relativo al 1999 dei valori tabellari conglobati decorrente dal 1 gennaio 1999; 4) per la posizione funzionale di medico di secondo livello (posizione economica D4) si prevedono inoltre le seguenti indennità differenti a seconda del grado di responsabilità, tipologia del servizio diretto e complessità, determinate come segue: - Lit. 5.955.425 indennità primariale; - Lit. 8.483.512 apicali con contratto a termine quinquennale (solo a tempo pieno); - Lit. 3.845.859 apicali che non hanno esercitato l'opzione per il contratto a termine; - Lit. 3.958.972 apicali con gli incarichi di direzione e/o coordinamento di uno o più dipartimenti ospedalieri e territoriali (solo a tempo pieno). 5) L'indennità di direzione dipartimentale è cumulabile sia con l'indennità primariale che con l'indennità di contratto a termine. 6) I passaggi dalla posizione economica D2 a D2bis, da D2bis a D3, da D3 a D3bis avvengono rispettivamente a fronte della maturazione di 5, 7, 10 anni di anzianità di servizio nella struttura, previa valutazione dei titoli e dei percorsi lavorativi nonchè di quelli formativi operata da una apposita commissione definita nell'ambito del rapporto tra le parti entro un mese dalla firma del presente CCNL. AREA SANITARIA Nuove posizioni economiche Attuali profili Vecchie posizioni economiche Vecchi profili Valori tabellari conglobati (1) Incremento 1998 (2) Incremento annuo a regime (3) 1 2 D2 D2bis D3 D3bis D4 Biol, Chim, Fisico I liv. fascia B Biol, Chim, Fisico I liv. fascia B Biol, Chim, Fisico I liv. fascia A Biol, Chim, Fisico I liv. fascia A Biol, Chim, Fisico II liv. D2 D2bis D3 D3bis D4 Collaboratore Collaboratore Coaudiutore Coaudiutore Dirigente 46.119.640 48.106.064 57.665.298 61.724.436 72.273.060 830.153 865.909 1.037.975 1.111.039 1.300.915 1.534.399 1.600.488 1.918.524 2.053.571 2.404.524 Note: 1) quote economiche annue comprensive della retribuzione tabellare, dell'E.D.R. (Elemento Distinto Retribuzione), dell'indennità integrativa speciale, delle indennità professionali di cui all'art. 63 del CCNL 10 febbraio 1995 e dell'accordo 1 marzo 1996; 2) incremento pari all'1,8% dei valori tabellari conglobati decorrente dal 1 gennaio 1998; 3) incremento comprensivo dell'1,8% relativo al 1998 e dell'1,5% relativo al 1999 dei valori tabellari conglobati decorrente dal 1 gannaio 1999; 4) per la posizione funzionale di biologo, chimico, fisico di secondo livello (posizione economica D4) si prevedono inoltre le seguenti indennità differenti a seconda del grado di responsabilità, tipologia del servizio diretto e complessità, determinate come segue: - Lit. 5.955.425 indennità di dirigenza; - Lit. 8.483.512 apicali con contratto a termine quinquennale; - Lit. 3.845.859 apicali che non hanno esercitato l'opzione per il contratto a termine; - Lit. 3.958.972 apicali con gli incarichi di direzione e/o coordinamento di uno o più dipartimento ospedalieri e territoriali; 5) L'indennità di direzione dipartimentale è cumulabile sia con l'indennità di dirigenza che con l'indennità di contratto a termine. 6) I passaggi dalla posizione economica D2 a D2bis, da D2bis a D3, da D3 a D3bis avvengono rispettivamente a fronte della maturazione di 5, 7, 10 anni di anzianità di servizio nella struttura, previa valutazione dei titoli e dei percorsi lavorativi nonchè di quelli formativi operata da una apposita commissione definita nell'ambito del rapporto tra le parti entro un mese dalla firma del presente CCNL. NORMA TRANSITORIA In attesa delle norme di modifica della Legge 107/90, in particolare dell'art. 19, al personale operante in servizi trasfusionali gestiti direttamente sia dalle ASL sia dalle AO o sotto il loro diretto controllo, fatte salve in ogni caso le condizioni di miglior favore, si applica il trattamento economico, compreso il salario accessorio, previsto dal CCNL per i lavoratori della sanità pubblica. ART. 68 RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' Si confermano gli importi in godimento corrisposti a titolo di anzianità. ART. 69 LAVORO SUPPLEMENTARE, STRAORDINARIO, FESTIVO, NOTTURNO Il tetto annuo di ore supplementari e straordinarie non può superare le 50 ore annue per dipendente. Il lavoro supplementare e straordinario non può essere utilizzato come fattore di programmazione del lavoro. Le prestazioni di lavoro supplementare e straordinario hanno carattere eccezionale e devono rispondere ad effettive esigenze di servizio. Il tetto annuo di ore supplementari e straordinarie è utilizzabile secondo criteri definiti nell'ambito del confronto tra le parti in sede di struttura. In tale contesto le parti potranno prevedere deroghe relative ai limiti individuali di cui al primo comma per le figure operanti a supporto degli organi direttivi dell'Associazione. E' considerato lavoro supplementare quello effettuato rispettivamente oltre le 36 o le 38 ore settimanali. Viene invece considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre le 40 ore settimanali. Il lavoro supplementare e straordinario può a richiesta della lavoratrice e del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio, essere compensato con un riposo sostitutivo entro i successivi 90 gg. Ferma restando la facoltà di cui sopra il lavoro supplementare e quello straordinario saranno compensati da una quota oraria della retribuzione in atto maggiorata del 20%. Per il lavoro supplementare o straordinario prestato in orario notturno o nei giorni considerati festivi per Legge la quota di retribuzione oraria è maggiorata del 30%. Per il lavoro supplementare o straordinario prestato in orario notturno nei giorni considerati festivi per legge la maggiorazione è del 50%. Si considera lavoro in orario notturno quello eseguito tra le ore 22 e le ore 6. Si considera lavoro in orario festivo quello eseguito nelle festività di cui all'art. 48 o nelle giornate programmate come riposo settimanale. Il lavoro supplementare e straordinario deve essere autorizzato preventivamente per iscritto, espressamente dall'Amministrazione. ART. 70 TRATTAMENTO ECONOMICO CONSEGUENTE A PASSAGGIO ALLA POSI-ZIONE ECONOMICA SUPERIORE Nel caso di passaggio a posizione economica superiore il nuovo inquadramento retributivo verrà effettuato con la attribuzione della retribuzione in godimento maggiorata della differenza tra il valore iniziale delle nuova posizione economica ed il valore iniziale di quella di provenienza. ART. 71 ASSEGNI FAMILIARI O AGGIUNTA DI FAMIGLIA Gli assegni familiari o le quote aggiunte di famiglia sono erogate/i secondo le norme di legge vigenti. ART.72 INDENNITA' Alla lavoratrice ed al lavoratore, ove ne ricorrano i requisiti, spetta la seguente indennità lorda: - indennità per servizio notturno e festivo. Dal 1^ gennaio 1994 al personale dipendente il cui turno di servizio si svolga durante le ore notturne spetta una "indennità notturna" nella misura unica uguale per tutti di £ 4.500 lorde per ogni ora di servizio prestato fra le ore 22.00 e le ore 06.00. Dalla stessa data per il servizio di turno prestato in giorno festivo compete una indennità di L. 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiori alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta più di una indennità festiva per ogni singolo dipendente. ART. 73 CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE E RECLAMI SULLA BUSTA PAGA La retribuzione deve essere corrisposta alla lavoratrice ed al lavoratore in una data stabilita, comunque non oltre il 7^ giorno successivo alla fine di ciascun mese, il pagamento della retribuzione deve essere effettuato a mezzo busta paga in cui devono essere distintamente specificati il nome dell'Associazione, il nome e la qualifica della lavoratrice e del lavoratore, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, l'importo dei singoli elementi che concorrono a formarla e la elencazione delle trattenute di Legge e di contratto. Qualsiasi reclamo sulla rispondenza della somma pagata con quella indicata nella busta-paga nonchè sulla qualifica della moneta, deve essere fatta all'atto del pagamento. In caso di ritardo nella corresponsione della retribuzione l'amministrazione è tenuta a corrispondere anche gli interessi legali maturati. Resta comunque la possibilità da parte della lavoratrice e del lavoratore di avanzare eventuali reclami in qualsiasi momento per irregolarità riscontrate. ART. 74 TREDICESIMA MENSILITA' A tutto il personale in servizio spetta una tredicesima mensilità da corrispondersi alla data del 16 dicembre di ogni anno, composta dai valori tabellari conglobati come da inquadramento diviso dodici e dalla retribuzione individuale di anzianità, di cui all'art. 68. La tredicesima mensilità non spetta per il periodo di tempo trascorso in aspettativa senza assegni per motivi di famiglia o in altra posizione di stato che comporti la sospensione dello stipendio o salario. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il personale ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di anzianità di servizio. La frazione di mese superiore a 15 giorni va considerata a questi effetti come mese intero. ART. 75 MENSA E VITTO Hanno diritto alla mensa tutte/i le dipendenti ed i dipendenti il cui orario di lavoro non preveda una interruzione superiore a 2 ore. Il personale distaccato all'interno dell'ospedale fruirà, ove possibile, della struttura ospedaliera per il servizio mensa, utilizzando le apposite convenzioni stipulate dall'Amministrazione. Gli Enti provvederanno, ove possibile, ad istituire il servizio di mensa o, in mancanza, a garantire l'esercizio del diritto con modalità sostitutive. Qualora tra le modalità sostitutive venisse individuato l'uso di un TICKET il valore facciale dello stesso viene definito in sede locale nell'ambito del rapporto tra le parti con un valore minimo di £ 8.000. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro e la interruzione va rilevata con i normali mezzi di controllo. la dipendente ed il dipendente è tenuta/o a corrispondere il costo del pasto, fissato nella misura di Lit. 2.000 per la durata del presente contratto, ove fruisca del servizio mensa. ART. 76 ABITI DI SERVIZIO Al personale cui durante il servizio è fatto obbligo di indossare una divisa o indumenti di lavoro e calzature appropriate in relazione al tipo delle prestazioni, verranno forniti gli indumenti stessi esclusivamente a cura e spese dell'amministrazione. La spesa relativa compresa quella della manutenzione ordinaria, è a carico dell'ammi-nistrazione. Alle dipendenti ed ai dipendenti addette/i a particolari servizi debbono inoltre essere forniti tutti gli indumenti protettivi contro eventuali rischi o infezioni, tenendo conto delle disposizioni di Legge in materia antinfortunistica e di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. ART. 77 MISSIONI E TRASFERTE Alle dipendenti ed ai dipendenti che per ragioni di servizio devono essere inviate/i fuori dalla sede di lavoro, spetta una indennità di trasferta nella misura di £ 20.000 per ogni 24 ore di assenza dalla sede (compreso il tempo occorrente per il viaggio). In caso di brevi trasferimenti l'indennità sarà proporzionata al numero di ore di assenza. Alle dipendenti ed ai dipendenti saranno inoltre rimborsate le spese vive sostenute e documentate sulla base di criteri concordati tra le parti in sede aziendale. Non viene riconosciuta alcuna indennità per trasferta inferiore a Km. 20 e con meno di 4 ore di assenza. Nel caso di utilizzo preventivamente autorizzato del mezzo proprio spetta un rimborso sulla base delle tariffe chilometriche ACI relative ad una percorrenza media annua di 20.000 Km e ad una cilindrata di 1300 cc. ART. 78 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO In caso di risoluzione del rapporto di lavoro dipendente con la qualifica impiegatizia deve essere corrisposta una indennità di anzianità sino al 31 maggio 1982 nella misura pari ad una mensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio. Per il personale non impiegatizio, ferma restando la liquidazione della anzianità precedente sulla base di criteri previsti dai precedenti contratti collettivi, il diritto alla indennità di anzianità nella misura di una mensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio prestato, verrà raggiunto con la seguente gradualità: 1) 15/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31.12.71 al 30.12.72; 2) 20/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31.12.72 al 29.11.73; 3) 25/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 30.11.73 al 30.12.73; 4) 30/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31.12.73. Per il personale impiegatizio l'indennità di anzianità dovuta è commisurata per ogni anno intero di servizio ad una mensilità dal 31 dicembre 1973 al 31 maggio 1982. Le frazioni di anno, anche nel corso del primo anno di servizio, si computano per dodicesimi. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni si computano come mese intero. Per tutto il personale per il periodo successivo al 31 maggio 1982 si applica la Legge 29 maggio 1982 n. 297. Le voci che rientrano nel T.F.R. sono le seguenti: -retribuzione come da inquadramento; -retribuzione individuale di anzianità; -indennità per mansioni superiori; -superminimi; -assegni ad personam; -premio di incentivazione; -tredicesima mensilità; -indennità sostitutiva del preavviso. ART. 79 PREMIO DI INCENTIVAZIONE A tutto il personale a partire dal 1° gennaio 1998 compete un premio di incentivazione di Lit.785.000 annue lorde, dal 1 gennaio 1999 tale premio è elevato a Lit. 800.000 annue lorde. Tale premio è ripartito per giornate di effettiva presenza con decorrenza mensile. Ai fini del computo delle presenze non incidono le giornate relative a ricovero ospedaliero documentato, infortunio sul lavoro riconosciuto ed assistito dall'INAIL. Eventuali condizioni alternative potranno essere mantenute previe trattative locali per quelle strutture che abbiano in atto specifiche convenzioni con Enti.Le quote economiche non corrisposte alle lavoratrici ed ai lavoratori in quanto relative a giorni di non presenza concorrono alla costituzione di un fondo da gestire in sede di contrattazione di secondo livello. TITOLO XIII PROCEDURE PER L'ESAME DELLE CONTROVERSIE ART. 80 TENTATIVO FACOLTATIVO DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE Per le controversie individuali che dovessero sorgere in ordine al trattamento economico e normativo della lavoratrice e del lavoratore, stabilito dalla legge, da accordi e dal presente contratto, l'Organizzazione sindacale regionale o provinciale a cui la lavoratrice ed il lavoratore aderisce o a cui ha conferito mandato, potrà chiedere un incontro ai fini dell'esperimento del tentativo di conciliazione. Entro 15 giorni dall'inoltro della richiesta si svolgerà la procedura nella sede stabilita in comune accordo. Ove il tentativo di conciliazione riuscisse, sarà formato processo verbale, sottoscritto dalle parti interessate e dai rappresentanti delle OO.SS. delle lavoratrici e dei lavoratori e della parte datoriale cui le parti aderiscono o a cui abbiano conferito il mandato, per la procedura di conciliazione. Si applicano per il deposito del processo verbale di avvenuta conciliazione le disposizioni di cui all'art. 411 ultimo comma del Codice di procedura Civile (Legge 11 Agosto 1973 n. 533). Ove non dovesse riuscire il tentativo, le parti saranno libere di seguire le procedure che riterranno più opportune. ART. 81 TENTATIVO FACOLTATIVO DI CONCILIAZIONE PRESSO LA COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE DELL'UFFICIO DEL LAVORO In caso di mancato accordo nel tentativo di conciliazione in sede sindacale, l'Organizzazione sindacale regionale e provinciale a cui il lavoratore aderisce o a cui abbia conferito il mandato potrà assistere il lavoratore interessato. Ove questo intenda promuovere un tentativo facoltativo di conciliazione presso l'Ufficio del Lavoro competente, ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 del Codice di procedura civile (Legge 11 Agosto 1973 n. 533). ART. 82 CLAUSOLE COMPROMISSORIE ED ARBITRATO IRRITUALE 1)Tutte le controversie che dovessero sorgere in ordine al trattamento economico e normativo della lavoratrice e del lavoratore stabilito dalla Legge, dagli accordi e dal presente contratto, potranno essere decise da arbitrati rituali o da arbitrati irrituali, ferma restando in un caso come nell'altro la facoltà della lavoratrice e del lavoratore e della parte datoriale di adire l'Autorità Giudiziaria. 2)Per l'arbitrato rituale è esclusa la pronuncia degli arbitri secondo equità. Sempre per l'arbitrato rituale gli arbitri donne e uomini in numero di tre saranno nominati come segue: a)una o uno su nomina dell'Organizzazione Sindacale Territoriale a cui è iscritta/o la lavoratrice od il lavoratore o a cui abbia conferito il mandato; b)una o uno nominata/o dall'Amministrazione; c)una terza o un terzo nominata/o consensualmente dalle prime o dai primi. In caso di mancato accordo si svolgerà la procedura di cui al seguente n. 3. 3)Per l'arbitrato irrituale, gli arbitri donne e uomini saranno nominate/i come segue: a)una o uno su nomina dell'Organizzazione Sindacale Territoriale a cui è iscritta/o la lavoratrice od il lavoratore o a cui abbia conferito il mandato. b)una o uno nominata/o dall'Amministrazione; c)una terza o un terzo, eventualmente, che potrà essere nominato dai due di cui sopra, soltanto in caso di disaccordo sulla decisione. Ove non si raggiungesse un accordo sulla nomina della terza arbitro o del terzo arbitro, le parti richiederanno la nomina della terza arbitro o del terzo arbitro ad un ordine professionale o alla Presidente o al Presidente del Tribunale; d)la decisione dovrà essere emessa nel termine di 30 giorni dall'accettazione dell'incarico da parte delle arbitro e degli arbitri; e)le spese dell'arbitrato e di compenso delle arbitro o degli arbitri saranno regolati dalle Amministrazioni e dalle OO.SS. che hanno nominato le stesse e gli stessi. ART. 83 FACOLTA' DELLE PARTI DI ADIRE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA E' sempre fatta salva la facoltà delle parti di adire all'Autorità Giudiziaria senza esperire le procedure di cui ai punti 1-2-3 dell'art. 82. ART. 84 COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE L'AVIS e le OO.SS. firmatarie del CCNL per le dipendenti e i dipendenti dell'Associazione, concordano la costituzione della Commissione Paritetica Nazionale, con sede presso l'AVIS - Sede Nazionale - formata dai rappresentanti delle stesse con il compito di dirimere eventuali controversie interpretative derivanti dall'applicazione in sede di struttura dei diversi istituti contrattuali. Le due parti contraenti sono abilitate a chiedere, a mezzo di lettera raccomandata, la convocazione della Commissione Paritetica Nazionale che si riunirà entro 15 giorni dalla data della richiesta previo accordo con l'altra parte. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa. L'eventuale accordo sull'interpretazione della norma sostituisce la clausola controversa fin dall'inizio della vigenza del contratto. NORMA PROGRAMMATICA Le parti, preso atto delle norme previste dal D.lgs. del 21 aprile 1993 n. 124 e successive integrazioni e/o modificazioni in materia di previdenza complementare si impegnano ad assumere tutte le iniziative necessarie per la costituzione di un fondo di previdenza complementare, in coerenza con i principi contenuti nelle disposizioni citate. A tal fine convengono sulla ncessità di compiere una ampia disamina dei problemi relativi alla costituzione di detto fondo, approfondendone tutti gli aspetti tecnico-normativi ed economici. Le parti concordano quindi di costituire, entro 1 mese dalla firma del presente CCNL, un gruppo di lavoro paritetico che potrà avvalersi dell'apporto di esperti competenti in materia. DECORRENZA E DURATA Il C.C.N.L. entra in vigore il 1° gennaio 1998 e scade il 31 dicembre 2001. Gli effetti normativi decorrono dal 1° gennaio 1998 e scadono il 31 dicembre 2001. Gli effetti economici decorrono dal 1° gennaio 1998 e scadono il 31 dicembre 1999. Le parti si incontreranno entro il 31 dicembre 1999 al fine della definizione delle quote economiche relative al periodo 1° gennaio 2000 - 31 dicembre 2001. INDICE TITOLO I VALIDITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO ART. 1 PAG. 3 AMBITO DI APPLICAZIONE ART. 2 PAG. 3 DISPOSIZIONI GENERALI ART. 3 PAG. 3 INSCINDIBILITA' DELLE NORME CONTRATTUALI ART. 4 PAG. 3 CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE TITOLO II RELAZIONI SINDACALI ART.5 PAG. 4 DIRITTO DI INFORMAZIONE E CONFRONTO TRA LE PARTI ART. 6 PAG. 5 CONTRATTAZIONE ART. 7 PAG. 5 GARANZIA DEL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI ESSENZIALI ART. 8 PAG. 6 PARI OPPORTUNITA' ART. 9 PAG. 6 TUTELA DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI IN PARTICOLARI CONDIZIONI PSICOFISICHE ART. 10 PAG. 6 TUTELA DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI PORTATRICI E PORTATORI DI HANDICAP ART. 11 PAG. 6 ATTIVITA' DI VOLONTARIATO TITOLO III DIRITTI SINDACALI ART. 12 PAG. 7 RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE ART. 13 PAG. 7 ASSEMBLEA ART. 14 PAG. 7 PERMESSI PER CARICHE SINDACALI ART. 15 PAG. 8 ASPETTATIVA SINDACALE ART. 16 PAG. 8 CONTRIBUTI SINDACALI TITOLO IV ASSUNZIONE E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ART. 17 PAG. 9 ASSUNZIONE DEL PERSONALE ART. 18 PAG. 9 DOCUMENTI DI ASSUNZIONE ART. 19 PAG. 9 VISITE MEDICHE ART. 20 PAG. 10 PERIODO DI PROVA ART. 21 PAG.10 RAPPORTI DI LAVORO PART-TIME ART. 22 PAG. 12 CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO ART. 23 PAG. 13 RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO ART. 24 PAG. 14 LAVORO TEMPORANEO ART. 25 PAG. 15 APPRENDISTATO ART. 26 PAG. 15 INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE SOCIALMENTE SVANTAGGIATE ART. 27 PAG. 16 PREAVVISO ART. 28 PAG. 16 RILASCIO DEI DOCUMENTI E DEL CERTIFICATO DI LAVORO ART. 29 PAG. 16 CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ART. 30 PAG. 17 INDENNITA' IN CASO DI DECESSO ART. 31 PAG. 17 MOBILITA' ART. 32 PAG. 17 TRASFERIMENTO TITOLO V NORME COMPORTAMENTALI E DISCIPLINARI ART. 33 PAG. 18 RITARDI ED ASSENZE ART. 34 PAG.18 DOVERI DEL PERSONALE ART. 35 PAG. 19 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ART. 36 PAG. 20 PATROCINIO LEGALE DELLE DIPENDENTI E DEI DIPENDENTI PER FATTI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DEI COMPITI DI UFFICIO ART. 37 PAG. 21 RESPONSABILITA' CIVILE DELLE DIPENDENTI E DEI DIPENDENTI NEI RAPPORTI CON L'UTENZA ART. 38 PAG. 21 RITIRO PATENTE ART. 39 PAG. 21 COPERTURA ASSICURATIVA NELL'UTILIZZO DI MEZZI PROPRI DI TRASPORTO TITOLO VI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE ART. 40 PAG. 22 DECLARATORIA DELLE POSIZIONI ECONOMICHE E CONSEGUENTI INQUADRAMENTI ART. 41 PAG. 27 MANSIONI E VARIAZIONI TEMPORANEE DELLE STESSE ART. 42 PAG. 28 CUMULO DELLE MANSIONI ART. 43 PAG. 28 PASSAGGIO AD ALTRA FUNZIONE PER INIDONEITA' FISICA TITOLO VII ORARIO DI LAVORO ART. 44 PAG. 29 ORARIO DI LAVORO ART. 45 PAG. 29 RIPOSO SETTIMANALE ART. 46 PAG. 30 PAGA GIORNALIERA E ORARIA ART. 47 PAG. 30 PRONTA DISPONIBILITA' TITOLO VIII FESTIVITA' E FERIE ART. 48 PAG. 31 FESTIVITA' ART. 49 PAG. 31 FERIE TITOLO IX PERMESSI, ASPETTATIVE E CONGEDI ART. 50 PAG. 33 PERMESSI E RECUPERI ART. 51 PAG. 33 CONGEDO MATRIMONIALE ART. 52 PAG. 33 TUTELA DELLA MATERNITA' ART. 53 PAG. 33 DONAZIONE SANGUE O SUOI COMPONENTI ART. 54 PAG. 33 CHIAMATA E RICHIAMO ALLE ARMI, OBIEZIONE DI COSCIENZA IN SERVIZIO CIVILE ART. 55 PAG. 34 ASPETTATIVA NON RETRIBUITA ART. 56 PAG. 34 PERMESSI PER GRAVI MOTIVI ART. 57 PAG. 34 PERMESSI PER LUTTO DI FAMIGLIA ART. 58 PAG. 34 TRATTAMENTO SPETTANTE ALLE LAVORATRICI ED AI LAVORATORI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI E/O REFERENDUM ART.59 PAG. 34 PERMESSI PER CARICHE ELETTIVE TITOLO X DIRITTO ALLO STUDIO E FORMAZIONE PROFESSIONALE ART. 60 PAG. 35 DIRITTO ALLO STUDIO ART. 61 PAG. 35 CORSI FINALIZZATI ART. 62 PAG. 35 QUALIFICAZIONE, RIQUALIFICAZIONE, AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE TITOLO XI TRATTAMENTO DELLE ASSENZE PER MOTIVI DI SALUTE, AMBIENTE DI LAVORO ART. 63 PAG. 37 TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA ED INFORTUNIO ART. 64 PAG. 37 ASSICURAZIONI ED INFORTUNI SUL LAVORO ART. 65 PAG. 38 TUTELA DELLA SALUTE ED AMBIENTE DI LAVORO ART. 66 PAG. 38 SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE TITOLO XII RETRIBUZIONE ART. 67 PAG. 39 INQUADRAMENTI E CONSEGUENTI RETRIBUZIONI ART. 68 PAG. 45 RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' ART. 69 PAG. 45 LAVORO SUPPLEMENTARE, STRAORDINARIO, FESTIVO, NOTTURNO ART. 70 PAG. 45 TRATTAMENTO ECONOMICO CONSEGUENTE A PASSAGGIO ALLA POSIZIONE ECONOMICA SUPERIORE ART. 71 PAG. 45 ASSEGNI FAMILIARI O AGGIUNTA DI FAMIGLIA ART. 72 PAG. 46 INDENNITA' ART. 73 PAG. 46 CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE E RECLAMI SULLA BUSTA PAGA ART. 74 PAG. 46 TREDICESIMA MENSILITA' ART. 75 PAG. 47 MENSA E VITTO ART. 76 PAG. 47 ABITI DI SERVIZIO ART. 77 PAG. 47 MISSIONI E TRASFERTE ART. 78 PAG. 48 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ART. 79 PAG. 48 PREMIO DI INCENTIVAZIONE TITOLO XIII PROCEDURE PER L'ESAME DELLE CONTROVERSIE ART. 80 PAG. 49 TENTATIVO FACOLTATIVO DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE ART. 81 PAG. 49 TENTATIVO FACOLTATIVO DI CONCILIAZIONE PRESSO LA COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE DELL'UFFICIO DEL LAVORO ART. 82 PAG. 49 CLAUSOLE COMPROMISSORIE ED ARBITRATO IRRITUALE ART. 83 PAG. 50 FACOLTA' DELLE PARTI DI ADIRE L'AUTORITA' GIUDIZIARIA ART. 84 PAG. 50 COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE * NORMA PROGRAMMATICA PAG. 51 * DECORRENZA E DURATA PAG. 51 CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER LE LAVORATRICI ED I LAVORATORI DIPENDENTI DALL'AVIS 1 GENNAIO 1998 - 31 DICEMBRE 2001 TITOLO I VALIDITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, che fa parte del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo - associazionistico si applica a tutto il personale assunto alle dipendenze dell'AVIS (Associazione Volontari Italiani del Sangue) in ogni sua struttura organizzativa. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina la regolamentazione del trattamento economico e normativo e deve essere indistintamente applicato a tutto il personale dipendente Le parti contraenti si impegnano a favorire la costituzione di un CCNL di settore attraverso la definizione di una parte normativa ed economica comune ed il mantenimento delle specificità evidenziate nei singoli contratti. ART. 2 DISPOSIZIONI GENERALI Per quanto non previsto dal presente contratto, o solo parzialmente regolato, si fa espresso riferimento alle norme di Legge in vigore per i rapporti di lavoro di diritto privato, nonchè allo Statuto dei diritti dei lavoratori, in quanto applicabili. Le prestatrici e i prestatori d'opera debbono inoltre osservare le norme regolamentari emanate dalla Associazione Nazionale, ove esistenti, di cui all'art. 1 e dalle singole strutture purchè non siano in contrasto con il presente contratto e/o con norme di Legge. ART. 3 INSCINDIBILITA' DELLE NORME CONTRATTUALI Le norme contrattuali devono essere considerate sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun trattamento previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. ART. 4 CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE Sono conservate, ad esaurimento, le condizioni di miglior favore in atto per gli istituti contrattuali che non siano stati espressamente regolamentati dal presente accordo. TITOLO II RELAZIONI SINDACALI ART.5 DIRITTO DI INFORMAZIONE E CONFRONTO TRA LE PARTI Le parti si impegnano alla più ampia diffusione di dati e conoscenze, nel rispetto della legislazione vigente, che consentano l'utilizzo di strumenti corretti per la definizione e la applicazione degli accordi di lavoro e per un sempre più responsabile e qualificato ruolo di tutte le componenti contrattuali. Le sedi di informazione e confronto sono: A)LIVELLO NAZIONALE Annualmente, di norma entro l'autunno, su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare per: -analizzare l'andamento del settore; -verificare i programmi ed i progetti di sviluppo; -verificare gli andamenti occupazionali in termini quantitativi e qualitativi; -valutare lo stato di applicazione del presente CCNL; -assumere le opportune iniziative presso gli organi competenti dello Stato affinchè, nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze, si tenga conto, nei regimi di convenzione, dei costi connessi con l'applicazione del presente CCNL; -promuovere iniziative anche volte agli organi competenti dello Stato finalizzate a formare la crescita e la qualificazione dei servizi del settore nonchè una sempre più adeguata utilizzazione delle risorse disponibili, con particolare attenzione a quelle rappresentate dal volontariato. B)LIVELLO REGIONALE E/O TERRITORIALE Annualmente di norma entro l'anno, su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare per: -analizzare l'andamento del settore, ai diversi livelli, con particolare attenzione all'assetto dei servizi ed al dato occupazionale; -verificare i programmi ed i progetti di sviluppo; -assumere le opportune iniziative nei confronti degli organi competenti dello Stato affinchè vengano attivati e/o potenziati i corsi di qualificazione, aggiornamento e riqualificazione professionale per il personale delle realtà interessate dal presente CCNL, nonchè definite forme di valorizzazione dell'attività di volontariato. C)LIVELLO AZIENDALE Fermo restando le competenze proprie delle amministrazioni queste garantiranno, ove richiesto, una tempestiva informazione riguardante il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, quanto relativo ai rapporti diretti e/o di convenzione con gli Enti Pubblici, ai progetti e programmi di sviluppo nonchè quant'altro previsto nei singoli punti del presente CCNL. Le parti convengono sulla necessità di sviluppare idonee iniziative, ai diversi livelli, finalizzate alla determinazione ed all'utilizzo di strumenti di sostegno al governo di processi di riorganizzazione che dovessero evidenziarsi come necessari ed a tal fine si sentono impegnate in sede di confronto nazionale, regionale e/o territoriale nonchè aziendale. ART. 6 CONTRATTAZIONE La contrattazione di cui al presente CCNL si suddivide in due livelli: -nazionale; -regionale o aziendale. Sono titolari della contrattazione aziendale le rappresentanze sindacali secondo quanto previsto dal regolamento confederale del marzo '91 e dall'accordo 23 luglio 1993 e dall'accordo 22 dicembre 1998. Costituiscono oggetto della contrattazione a livello nazionale le seguenti tematiche: -validità ed ambito di applicazione del contratto; -relazioni sindacali; -diritti sindacali; -attivazione e risoluzione del rapporto di lavoro; -norme comportamentali e disciplinari; -ordinamento professionale; -orario di lavoro; -permessi, aspettative e congedi; -formazione professionale; -trattamento economico. Costituisce oggetto della contrattazione regionale o aziendale quanto espressamente rinviatovi dai singoli articoli del presente CCNL, nonchè quanto definito nelle piattaforme contrattuali integrative regionali o aziendale. La contrattazione regionale o aziendale riguarda materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL. Le erogazioni del livello di contrattazione regionale o aziendale sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità e altri elementi di competitività di cui la Associazione dispone, nonchè ai risultati legati all'andamento economico della stessa. La contrattazione regionale o aziendale si svolge in un tempo intermedio nell'arco di vigenza del CCNL. Per la vigenza del presente CCNL non potrà avvenire prima del 1° giugno 1999. La parte datoriale convocherà la parte sindacale per l'avvio del confronto di merito entro un mese dalla data di ricevimento della specifica piattaforma contrattuale integrativa. In mancanza di tale convocazione potrà essere richiesta alla Commissione Paritetica Nazionale, di cui all'art. 84, la convocazione delle parti per l'avvio del negoziato entro il termine perentorio di 15 giorni. ART. 7 GARANZIA DEL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI ESSENZIALI In ottemperanza a quanto previsto dalla legge 12 giugno 1990 n. 146, le parti individueranno a livello locale le tipologie di servizio ritenute essenziali e gli appositi contingenti di personale da garantire in servizio. ART. 8 PARI OPPORTUNITA' TRA UOMO E DONNA Ai fini di una piena e puntuale applicazione della legge 10 aprile 1991 n.125 sarà costituito a livello nazionale il Comitato per le Pari Opportunità tra uomo e donna composto da una componente designata da ognuna delle OO.SS. maggiormente rappresentative e da un pari numero di componenti in rappresentanza dell'Associazione, tra le quali individuare la figura con funzioni di Presidente. Possono inoltre essere istituiti Comitati per le Pari Opportunità tra uomo e donna presso singole realtà territoriali aventi dimensioni e caratteristiche rilevanti verificate a livello nazionale nell'ambito del rapporto tra le parti. L'Associazione assicura le condizioni e tutti gli strumenti per il loro funzionamento. Le finalità del Comitato per le Pari Opportunità tra uomo e donna sono quelle definite dalla legge di riferimento e gli stessi opereranno sulla base delle indicazioni che perverranno dal Comitato per le Pari Opportunità tra uomo e donna nazionale che verrà istituito entro sei mesi dalla data della stipula del presente CCNL ART. 9 TUTELA DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI IN PARTICOLARI CONDIZIONI PSICOFISICHE Alle lavoratrici ed ai lavoratori per le quali o per i quali sia stata attestata, da una struttura pubblica o da struttura convenzionata prevista dalle leggi vigenti, la condizione di persona affetta da tossicodipendenza, alcoolismo cronico e grave debilitazione psicofisica, e che si impegnino ad un progetto terapeutico di recupero e riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, si applicano le misure a sostegno di cui alla legge 26 giugno 1990 n.162. Si conviene altresì che durante i periodi afferenti ai permessi e/o aspettative non maturerà a favore della lavoratrice e del lavoratore alcun beneficio derivante dagli istituti previsti dal presente contratto. ART. 10 TUTELA DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI PORTATRICI E PORTATORI DI HANDICAP Per quanto concerne la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori portatrici o portatori di handicap si fa riferimento alla legge 5 febbraio 1992 n.104. La friuizione dei permessi di cui ai commi 2, 3 dell'art. 33 della stessa non comporta una contestuale riduzione proporzionale delle ferie e della tredicesima. ART. 11 ATTIVITA' DI VOLONTARIATO Le lavoratrici ed i lavoratori che fanno parte di organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991 n. 266 ai fini dell'espletamento di attività di volontariato hanno diritto ad usufruire, ai sensi dell'art. 17 della stessa, compatibilmente con le esigenze di servizio, a tutte le forme di flessibilità di orario e/o turnazioni previste dal presente CCNL. In sede aziendale, nell'ambito del rapporto tra le parti, saranno definite le modalità di esercizio del diritto in questione e potranno determinarsi anche forme e criteri particolari finalizzati a consentire di svolgere attività di volontariato. TITOLO III DIRITTI SINDACALI ART. 12 RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE Sono riconosciute le rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) elette sulla base dell'apposito regolamento sottoscritto dalle OO.SS. presentatrici delle liste che concorrono alle elezioni delle stesse. Per l'espletamento dei compiti e delle funzioni in sede aziendale delle rappresentanze sindacali delle OO.SS. firmatarie del CCNL è riconosciuto alle stesse un monte ore retribuito in ragione di 2 ore annue per addetto a livello di singole realtà lavorative; tale monte ore non potrà comunque essere inferiore a 50 ore annue nelle realtà che occupano meno di 25 addetti. Per l'espletamento dei compiti e delle funzioni delle R.S.U. è garantito un monte ore retribuito nella misura di 1 ora annua per dipendente nelle realtà lavorative fino a 200 dipendenti e di 8 ore annue per dipendente oltre tale limite. ART. 13 ASSEMBLEA Le lavoratrici ed i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro nonchè durante lo stesso nei limiti di 15 ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. L'Associazione dovrà destinare di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle assemblee. Le stesse possono riguardare la generalità o gruppi di dipendenti e sono indette nella misura di 10 ore annue dalle R.S.U. di cui all'art. 12 del presente CCNL e nella misura di 5 ore annue dalle OO.SS. firmatarie del presente CCNL. Della convocazione della riunione deve essere data all'Amministrazione tempestiva comunicazione, con preavviso di almeno 48 ore. Alle riunioni possono partecipare, nel rispetto di quanto sopra, dandone comunicazione, dirigenti esterne o esterni dei sindacati firmatari del presente CCNL. Lo svolgimento delle assemblee dovrà essere effettuato senza recare pregiudizi alle esigenze proprie dell'utenza. ART. 14 PERMESSI PER CARICHE SINDACALI Le lavoratrici ed i lavoratori componenti i Comitati Direttivi delle organizzazioni sindacali nazionali, regionali, comprensoriali o zonali (per comprensorio o zona deve intendersi quella in cui è insita la presenza delle strutture sindacali confederali - Camera del Lavoro - Unione Sindacale Territoriale - Camera Sindacale Territoriale) di categoria e confederali, hanno diritto per l'espletamento delle attività sindacali, a permessi retribuiti per partecipare a convegni a livello nazionale indetti dalle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto. Inoltre hanno diritto a permessi retribuiti fino ad un massimo di 10 ore al mese non cumulabili quando l'assenza del lavoro venga espressamente richiesta per iscritto almeno 48 ore prima dalla responsabile o dal responsabile territoriale delle organizzazioni sindacali sopra indicate, salvo il verificarsi di impedimenti derivanti da inderogabili esigenze di servizio di cui deve essere data comunicazione alle OO.SS. firmatarie del presente contratto. I nominativi delle lavoratrici e dei lavoratori di cui al 1^ comma e le eventuali variazioni dovranno essere comunicati per iscritto dalle OO.SS. predette alla Amministrazione in cui lavoratrice od il lavoratore presta servizio. Non si computano le assenze dal servizio per la partecipazione a trattative sindacali convocate dalla Amministrazione. ART. 15 ASPETTATIVA SINDACALE Fermo restando i distacchi sindacali eventualmente già concessi in forza di precedenti accordi, le parti si impegnano a reincontrarsi, al fine della compiuta definizione della materia, entro sei mesi dalla firma del presente CCNL. ART.16 CONTRIBUTI SINDACALI Le dipendenti ed i dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega, esente da imposta di bollo e di registrazione, a favore della propria organizzazione sindacale, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio, paga o retribuzione per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessata o dall'interessato entro la data del 31 ottobre. La revoca della delega deve essere inoltrata, in forma scritta, all'Associazione di appartenenza ed alla organizzazione sindacale interessata. Le trattenute mensili operate dalle singole Sezioni sulle retribuzioni delle dipendenti e dei dipendenti in base alle deleghe presentate dalle organizzazioni sindacali sono versate entro il decimo giorno del mese successivo alle stesse secondo le modalità comunicate dalle organizzazioni sindacali con accompagnamento, ove richiesta, di distinta nominativa. La Associazione è tenuta, nei confronti dei terzi, alla segretezza dei nominativi del personale che ha rilasciato la delega e dei versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali. TITOLO IV ASSUNZIONE E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ART. 17 ASSUNZIONE DEL PERSONALE L'assunzione del personale deve essere effettuata con l'osservanza delle norme di Legge vigenti in materia di rapporto di diritto privato. L'assunzione deve risultare da atto scritto e contenere la data della medesima, la durata del periodo di prova, la qualifica alla quale viene assegnata la lavoratrice o il lavoratore ed il relativo trattamento economico. ART. 18 DOCUMENTI DI ASSUNZIONE Nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 31 Dicembre 1996 n. 675 e dalla Legge 4 Giugno 1968 n. 15 e successive modificazioni e/o integrazioni la lavoratrice ed il lavoratore, all'atto dell'assunzione, sono tenute/i a presentare o consegnare i seguenti documenti: -il libretto di lavoro o documento equipollente; -codice fiscale; -carta d'identità o documento equipollente; -libretto sanitario, ove richiesto, a norma di Legge; -titolo di studio o professionale (diploma, certificato di abilitazione, patente ecc.) in relazione alla qualifica; -qualsiasi altro documento previsto dalla vigente normativa; -certificato penale di data non anteriore a tre mesi. La lavoratrice ed il lavoratore sono altresì tenute/i a presentare certificato di residenza di data non anteriore a tre mesi, deve inoltre comunicare anche l'eventuale domicilio, ove questo sia diverso dalla residenza, nonchè tutti gli eventuali successivi spostamenti di residenza e di domicilio. ART. 19 VISITE MEDICHE Prima dell'assunzione in servizio (e cioè prima dell'effettivo instaurarsi del rapporto di lavoro che si perfeziona all'atto della ricezione del nulla osta da parte dell'ufficio di collocamento e della presentazione in servizio della lavoratrice e del lavoratore), l'Associazione potrà accertare la idoneità fisica della prestatrice e del prestatore d'opera e sottoporla/o a visita medica da parte di organi sanitari pubblici. Successivamente alla assunzione la lavoratrice ed il lavoratore, nel rispetto della legislazione vigente, potranno essere sottoposte/i ad eventuali accertamenti solo ad opera degli organi sanitari pubblici; gli oneri per gli eventuali accertamenti periodici di prevenzione ove previsti dalla Legge vigente non ricadranno a carico della dipendente e del dipendente. ART. 20 PERIODO DI PROVA L'assunzione in servizio della lavoratrice e del lavoratore avviene secondo i seguenti periodi di prova che debbono risultare da atto scritto: - 60 gg. di calendario per le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti inquadrati nelle posizioni economiche A1, A2; - 90 gg.di calendario per le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti inquadrati nelle posizioni economiche A3, A4; - 120 gg. per tutte le altre lavoratrici e gli altri lavoratori. Durante tale periodo di prova è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento, senza preavviso. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, ovvero alla fine dello stesso, alla lavoratrice ed al lavoratore spetta la retribuzione relativa alle giornate e alle ore di lavoro compiuto nonchè ai ratei di ferie e della tredicesima mensilità ed il trattamento di fine rapporto di lavoro maturato. Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella stabilita contrattualmente per la qualifica, cui appartengono le lavoratrici ed il lavoratore interessato. Ove il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia la lavoratrice ed il lavoratore sarà ammessa/o a completare il periodo di prova stesso ove sia in grado di riprendere il servizio entro novanta giorni; in caso contrario il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effetti con la data di inizio della assenza. Trascorso il periodo di prova stabilito, senza che si sia proceduto alla disdetta del rapporto di lavoro, la lavoratrice ed il lavoratore si intenderà confermata/o in servizio. ART. 21 RAPPORTI DI LAVORO PART-TIME Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la funzione di: -favorire la flessibilità della prestazione di lavoro in rapporto all'attività dell'Associazione; -consentire il soddisfacimento di esigenze individuali delle lavoratrici e dei lavoratori, ferme restando le esigenze dell'Associazione. Il rapporto a tempo parziale, di cui alla legge 19 dicembre 1984 n.863, all'art. 19 della legge 23 luglio 1991 n.223 e all'art. 13 della legge 24 giugno 1997 n.196, sarà applicato nelle singole Associazioni secondo i seguenti principi: -volontà di entrambe le parti; -in caso di assunzione del personale a tempo pieno è riconosciuto il diritto di precedenza, per le medesime mansioni o mansioni similari, nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori con contratto a tempo parziale, con priorità per chi, già dipendente, aveva trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. L'Associazione risponderà entro 30 (trenta) giorni alle richieste di trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa. L'eventuale risposta negativa dovrà essere motivata e comunicata anche alle rappresentanze sindacali. Le lavoratrice ed i lavoratori interessate/i alla trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a tempo pieno o viceversa dovranno esprimere la propria opzione entro 15 giorni dalla richiesta ricevuta. Inoltre il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato come segue: A)nella lettera di assunzione dovranno essere specificati: 1)l'eventuale periodo di prova; 2)l'orario settimanale; 3)la qualifica assegnata. Il minimo settimanale dell'orario di lavoro non può essere inferiore a 10 ore. Qualora non sia possibile il raggiungimento di detto minimo in un'unica ubicazione di servizio le parti si danno atto che il rispetto dello stesso è possibile solo a fronte della disponibilità della lavoratrice e del lavoratore ad operare su più ubicazioni ove l'impresa ne abbia nello stesso ambito territoriale e non si oppongano impedimenti di natura tecnico-produttiva ed organizzativa derivanti da criteri e modalità di esecuzione dei servizi. Nel caso in cui la lavoratrice ed il lavoratore con rapporto a tempo parziale presti l'attività lavorativa in due o più ubicazioni nell'ambito del territorio comunale, per il raggiungimento del minimo settimanale, per lo spostamento da un posto all'altro di lavoro spetta il rimborso delle spese per tragitti inferiori ai Km 10 sulla base di criteri definiti dalla contrattazione aziendale. Nei casi di disponibilità di nuove prestazioni derivanti dalla acquisizione di nuovi servizi, dalla vacanza di posti derivanti da cessazioni di rapporti di lavoro in atto, le Associazioni, in relazione alle esigenze tecnico produttive, ricercheranno, dandone comunicazione alle rappresentanze sindacali, soluzioni per un aumento delle ore settimanali del personale part-time. B)E' ammesso il ricorso al lavoro supplementare nella misura massima del 50% dell'orario settimanale della lavoratrice e del lavoratore assunto con contratto part-time purchè giustificato da specifiche esigenze organizzative. C)La variazione con carattere di continuità dell'orario settimanale, di cui alla lettera di assunzione, dovrà essere comunicata per iscritto alla lavoratrice ed al lavoratore interessata/o e contestualmente alle Rappresentanze Sindacali ed all'Ispettorato del Lavoro. D)Il personale assunto a tempo parziale è retribuito in base alle ore prestate nel mese. In ogni caso la retribuzione non potrà essere inferiore a quella corrispondente all'orario settimanale risultante dalla lettera di assunzione o dalla comunicazione di cui al punto C) che precede. E)La retribuzione oraria si ottiene come stabilito all'art.46. F)I corrispondenti trattamenti economici relativi all'indennità di fine rapporto, alla 13^ mensilità, ai compensi stabiliti dagli accordi integrativi, alle ferie e alle festività troveranno applicazione proporzionale alle ore lavorate. Per il trattamento di fine rapporto si applicano le disposizioni di Legge vigenti. Il trattamento di malattia ed infortunio e quello relativo alle lavoratrici madri e qualsiasi altro trattamento contrattuale e di Legge sarà garantito in proporzione alla durata della prestazione di cui ai punti A) e C) che precedono. I ratei di retribuzione globale mensili relativi a tutti gli altri istituti contrattuali nell'anno di passaggio dal rapporto a tempo parziale al rapporto a tempo pieno e viceversa saranno calcolati in misura proporzionale all'effettiva durata della prestazione lavorativa nei due distinti periodi. Nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro o di assunzione nel corso dell'anno i trattamenti derivanti dalle norme che precedono trovano applicazione in rapporto al periodo lavorato. L'utilizzo complessivo del lavoro a tempo parziale e le sue modalità di attuazione saranno argomento di informazione e confronto tra le parti a livello aziendale in particolar modo per quanto concerne l'andamento dell'utilizzazione del lavoro supplementare. ART. 22 CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO Le assunzioni di personale con contratto di formazione lavoro avverranno secondo le norme della Legge 19 dicembre 1984 n. 863 e della Legge 29 dicembre 1990 n. 407 e della Legge 19 luglio 1994 n. 451, dell'art. 15 della legge 24 giugno 1997 n.196. Le parti verificato l'andamento delle assunzioni con contratto di formazione e lavoro nel contesto di cui trattasi e nell'intento di potenziare gli strumenti in grado di favorire le occasioni di impiego secondo le esigenze rispettive delle Associazioni/e delle lavoratrici e dei lavoratori, intendono razionalizzare con il presente accordo la utilizzazione dei contratti di formazione e lavoro nel settore. Obiettivo condiviso è quello di valorizzare le potenzialità produttive ed occupazionali del mercato del lavoro mediante interventi che facilitino l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro. Le parti in relazione alla nuova normativa concernente le assunzioni con contratto di formazione e lavoro sottolineano la possibile utilizzazione delle seguenti tipologie: a1) aquisizione di professionalità intermedie; a2) acquisizione di professionalità elevate; b) inserimento professionale mediante esperienze lavorative che consentano un'adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo aziendale. Le parti individuano quali professionalità intermedie quelle collocate nelle posizioni economiche B2 - C1 - C2 - D1, quali professionalità elevate quelle collocate nelle posizioni economiche D2 - D3 - D4. Possono essere assunti con contratto di formazione e lavoro soggetti di età compresa tra i 16 ed i 32 anni. La durata massima del contratto di formazione e lavoro non può superare i 24 mesi per i contratti di tipo a) ed i 12 mesi per i contratti di tipo b). Il contratto di formazione e lavoro può prevedere una posizione economica di ingresso inferiore a quella di destinazione. I contratti di tipo a1) dovranno prevedere almeno 80 ore di formazione; i contratti di tipo a2) dovranno prevedere almeno 130 ore di formazione. Per quanto concerne i contratti di tipo b) la formazione minima prevista non dovrà essere inferiore a 20 ore. Tale formazione è da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa. Qualora i progetti di cui sopra prevedano ore di formazione aggiuntive le stesse verranno retribuite. Le parti convengono di escludere dai contratti di formazione e lavoro le professionalità per il cui espletamento è prevista l'obbligatorietà dell'iscrizione ad albi, ordini e collegi professionali o il possesso di titoli abilitanti alla professione e le professionalità elementari. Le assunzioni programmate nei progetti per i quali sia stata espletata con esito favorevole la procedura di verifica della conformità presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e Massima Occupazione dovranno essere di norma effettuate entro 6 mesi dalla notifica della sussitenza delle condizioni per la richiesta del nullaosta. Nel caso di rapporti di formazione e lavoro che siano stati risolti nel corso o al termine del periodo di prova, ovvero prima della scadenza, a iniziativa della lavoratrice e del lavoratore o per fatto a loro imputabile, è consentita la stipulazione di contratti di formazione e lavoro in sostituzione di quelli per i quali sia intervenuta la risoluzione del rapporto. Alle lavoratrici ed ai lavoratori assunte/i con contratto di formazione e lavoro verranno applicate le normative del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Alle lavoratrici ed ai lavoratori assunte/i sarà corrisposto un trattamento retributivo pari a quello previsto per le lavoratrici ed i lavoratori di pari qualifica assunte/i a tempo indeterminato per quanto spettante alle lavoratrici ed ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro. Il periodo di prova per le lavoratrici ed i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro è uguale a quello previsto per l'assunzioni delle lavoratrici e dei lavoratori della qualifica di riferimento assunte/i a tempo indeterminato. In ogni caso di interruzione continuativa della prestazione, dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro, la lavoratrice ed il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo uguale a quello previsto per le lavoratrici ed i lavoratori della qualifica di riferimento assunte/i a tempo indeterminato. Per quanto concerne gli infortuni sul lavoro resta valido quanto previsto dalle norme di Legge e dal presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. L'Associazione corrisponderà a tutte le lavoratrici ed i lavoratori, per un periodo massimo pari a quello della conservazione del posto, con esclusione dei giorni di carenza del trattamento a carico dell'INPS, un trattamento economico corrispondente a quello previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato, proporzionato alla retribuzione relativa al contratto di formazione e lavoro. Nei casi in cui il rapporto di formazione e lavoro venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la lavoratrice ed il lavoratore dovrà essere utilizzata/o in attività corrispondenti alla formazione conseguita e il periodo di formazione e lavoro verrà computato nell'anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla Legge a norma di quanto previsto dall'art. 3, quinto comma, della Legge 19 dicembre 1984, n. 863, ai fini di tutti gli istituti introdotti e disciplinati da accordi interconfederali e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. I contratti di formazione e lavoro devono essere notificati dal datore di lavoro, all'atto dell'assunzione, all'Ispettorato provinciale del lavoro territorialmente competente. Al termine del rapporto il datore di lavoro è tenuto, relativamente ai contratti di tipo a1, a2, a trasmettere, alla sezione circoscrizionale per l'impiego competente per territorio, idonea certificazione dei risultati conseguiti dalla lavoratrice e dal lavoratore. Per i contratti di tipo b, alla scadenza, il datore di lavoro rilascia alla lavoratrice ed al lavoratore un'attestato sull'esperienza svolta. ART. 23 RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO In tutte le strutture comprese nell'ambito di applicazione (art. 1) del presente contratto, ai sensi dell'art. 23 della legge del 28 febbraio 1987 n. 56, l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro - oltre che nell'ipotesi di cui all'art. 1 della legge 18 aprile 1962 n. 230, all'art. 12 della legge 24 giugno 1997 n.196 e successive modifiche ed integrazioni, è consentita, in relazione alle particolari esigenze della Associazione ed al fine di evitare eventuali carenze del servizio, nelle seguenti ipotesi: a) esecuzione di lavori stagionali di cui al DPR 7 ottobre 1963 n.1525 e all'art. 8 Bis del DL. 29 gennaio 1993 n.17 convertito nella legge 25 marzo 1983 n.79 e successive integrazioni e/o modificazioni; b)per garantire le indispensabili necessità dei servizi assistenziali e la totale funzionalità di tutte le strutture di cui all'art. 1 del presente contratto durante il periodo annuale programmato di ferie; c)per l'esecuzione di progetti di ricerca nell'ambito dei fini istituzionali della Associazione anche in collaborazione con Ministeri ed altre istituzioni pubbliche o private; d)per l'effettuazione di attività socio-sanitaria, psico-pedagogica o assistenziale, anche in collaborazione con A.S.L., Province, Regioni, Comuni, o Ministeri, ed inoltre per l'espletamento di corsi di formazione o di specializzazione in collaborazione con gli Enti di cui sopra; e)per sostituzioni di lavoratrici e/o lavoratori assenti per permesso straordinario non retribuito concesso dall'Amministrazione; f) in caso di assenza prolungata dal servizio per ragioni di carattere giuridico (arresto, sospensione in attesa di giudizio, ecc.) nonchè in caso di impugnativa di licenziamento da parte della lavoratrice e del lavoratore sino alla definizione del giudizio; g)per sostituzione della lavoratrice e del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto (malattia, maternità, aspettativa facoltativa, infortunio, permessi, servizio militare ecc.). Ulteriori casistiche potranno essere definite nell'ambito del confronto tra le parti in sede decentrata. La percentuale delle lavoratrici e dei lavoratori assunte/i con contratto a tempo determinato non può essere superiore al 10% del personale assunto a tempo indeterminato, ad esclusione di quanto riferito al punto a. Si precisa che l'istituto del contratto a tempo determinato non deve sopperire a carenze stabili dell'organico, previste dalle norme convenzionali. ART. 24 LAVORO TEMPORANEO Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo disciplinato dalla Legge 24 giugno 1997 n.196, oltre che nei casi previsti dal comma 2 dell'art.1 let. b) e c) della stessa, può essere concluso anche nelle seguenti fattispecie: - per particolari punte di attività; - per l'effettuazione di servizi definiti o predeterminati nel tempo; - per l'esecuzione di servizi che per le loro caratteristiche richiedano l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate dall'Associazione o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti a livello locale. Le prestatrici ed i prestatori di lavoro temporaneo impiegate/i per le fattispecie sopra individuate dalle parti non potranno superare per ciascun trimestre la media dell'8% delle lavoratrici e dei lavoratori occupati dalla Associazione utilizzatrice con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In alternativa è consentita la stipula di contratti di fornitura di lavoro temporaneo sino ad un massimo di 5 (cinque) prestatrici o prestatori di lavoro temporaneo, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nella Sezione dell'Associazione. Le qualifiche di esiguo contenuto professionale per le quali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 4 let. a) della Legge 24 giugno 1997 n.196, è vietato il ricorso al lavoro temporaneo sono quelle non rientranti tra le "professionalità intermedie" di cui all'art.22 del presente CCNL. Le lavoratrici ed i lavoratori con contratti di fornitura di lavoro temporaneo sono oggetto delle erogazioni derivanti dal livello di contrattazione aziendale ai sensi del punto 2 dell'art.6 del presente CCNL nei termini definiti in tale ambito. L'Associazione comunicherà preventivamente alle RSU, od in loro assenza alle OOSS territoriali firmatarie del presente CCNL, il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo da stipulare ed il motivo del ricorso agli stessi. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro i 3 (tre) giorni successivi alla stipula del contratto in questione. Annualmente l'Associazione utilizzatrice di tale prestazione lavorativa è tenuta a fornire ai destinatari di cui sopra il numero ed i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica delle lavoratrici e dei lavoratori interessate/i. ART. 25 APPRENDISTATO Le assunzioni di personale con contratto di apprendistato avverranno secondo le norme di cui alla legge 24 giugno 1997 n.196. Possono essere assunte/i come apprendiste/i i giovani di età non inferiore ai 16 anni e non superiore ai 24 anni, ovvero ai 26 anni nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n.2081 del Consiglio del 20 luglio 1993 e successive modificazioni e/o integrazioni. Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni previste dalla legge sulla tutela del lavoro delle fanciulle e dei fanciulli, delle adolescenti e degli adolescenti. Qualora l'apprendista sia portatrice o portatore di handicap i limiti di età sono elevati di due anni; le assunzioni di portatrici o di portatori di handicap sono computate nelle quote di cui alla legge 2 aprile 1968 n.482 e successive modificazioni e/o integrazioni. Il rapporto di apprendistato si estingue, trasformandosi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, alla scadenza del termine di 18 mesi per i profili compresi nelle posizioni economiche A1, A2, A3 e A4 e di 24 mesi per i profili delle posizioni economiche B1 e B2. Agli apprendisti e alle apprendiste sono garantiti, senza operare ritenuta alcuna sulla retribuzione, i periodi occorrenti per la frequenza obbligatoria ai corsi di insegnamento formativo normalmente pari ad almeno 120 ore medie annue e di 3 ore settimanali per le apprendiste e gli apprendisti in possesso di titolo di studio post obbligo o di attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all'attività da svolgere. Al termine del periodo di apprendistato dovrà essere rilasciata alle interessate ed agli interessati idonea certificazione della avvenuta formazione. Alle apprendiste ed agli apprendisti spetta il 90% della retribuzione di cui all'art. 67 per i primi 6 mesi, il 95% per i successivi 6 mesi ed il 100% di tale retribuzione a partire dal tredicesimo mese. Nota Le Parti, in considerazione dei cambiamenti intercorsi ed intercorrenti in materia di governo del mercato del lavoro e di quanto definito al riguardo con il presente titolo, convengono di reincontrarsi, entro sei mesi dalla firma del presente CCNL, al fine di determinare, relativamente al rapporto "libero professionale" ed a quello di "collaborazione coordinata e continuativa", nel rispetto delle peculiari caratteristiche che gli sono proprie, una possibile ed opportuna regolazione, funzionale anche a qualificare il rapporto tra soggetti gestori presenti nel settore considerato. Le parti si impegnano, in tale contesto, a definire anche quanto relativo alla tipologia del telelavoro. ART. 26 INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE SOCIALMENTE SVANTAGGIATE L'Associazione fornirà alle rappresentanze sindacali, semestralmente, copia dei dati dallo stesso trasmessi all'Ufficio Provinciale del Lavoro relativamente al collocamento obbligatorio dei soggetti di cui alla Legge 2 Aprile 1968 n.482 e successive modificazioni. Sulla base di tali dati ed al fine della piena copertura delle percentuali d'obbligo previste dalla legislazione vigente, le parti concorderanno, anche in raccordo con la Commissione Circoscrizionale e/o le Commissioni Provinciali per l'impiego ed i servizi degli enti locali (Comuni, ASL, Province, ecc.) e le Commissioni Regionali per l'Impiego, la predisposizione dei progetti di inserimento lavorativo mirato. Tali progetti potranno essere supportati dall'utilizzo di risorse economiche, formative o di altra natura discendenti dal quadro legislativo vigente o da interventi diretti anche degli Enti Locali, promossi anche congiuntamente dalle parti. Al rapporto tra le parti in sede locale è demandata anche la attivazione di progetti di inserimento lavorativo mirato per le persone con handicap e per i soggetti del cosiddetto "svantaggio sociale" (tossicodipendenze , alcolismo, detenute/i in regime di misure alternative alla carcerazione o ex detenute/i, ecc. ...) utilizzando al riguardo quanto previsto dall'art. 16 della legge 28 Febbraio 1987 n.56 e più in generale dalla legislazione vigente . ART. 27 PREAVVISO Il preavviso di licenziamento o di dimissioni, al quale é tenuto il solo personale assunto a tempo indeterminato e che abbia superato il periodo di prova, nei casi in cui è dovuto ai sensi di Legge, è fissato nella misura appresso specificata: A1 - A2 - A3 - A4 gg. 30 e 60 giorni per le altre posizioni economiche. Rimane fermo il periodo di 30 giorni per coloro che siano vincitori di pubblici concorsi. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione del periodo di mancato preavviso. La lavoratrice ed il lavoratore dimissionaria/o in costanza di malattia è esonerata/o dal preavviso. In caso di licenziamento, il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, è computato nell'anzianità di servizio agli effetti dell'indennità di anzianità. E' in facoltà della parte che riceve la disdetta di cui al primo comma del presente articolo di troncare il rapporto di lavoro sia all'inizio che nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo e maturazione di indennità per il periodo di preavviso totalmente o parzialmente non effettuato. ART. 28 RILASCIO DEI DOCUMENTI E DEL CERTIFICATO DI LAVORO All'atto dell'effettiva cessazione del rapporto di lavoro la struttura associativa interessata riconsegnerà alla lavoratrice ed al lavoratore, regolarmente aggiornati, i documenti dovutigli, e di essi la lavoratrice ed il lavoratore rilascerà regolare ricevuta. All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro la struttura associativa interessata dovrà rilasciare a richiesta della lavoratrice e del lavoratore un certificato con l'indicazione della durata del rapporto di lavoro e delle mansioni svolte. ART. 29 CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Il rapporto di lavoro cessa nei seguenti casi: a)per licenziamento della lavoratrice e del lavoratore, ai sensi delle leggi vigenti per i rapporti di diritto privato; b)per dimissioni della lavoratrice e del lavoratore; c)per morte della lavoratrice e del lavoratore; d)per collocamento a riposo per raggiunti limiti di età. ART. 30 INDENNITA' IN CASO DI DECESSO In caso di decesso della lavoratrice e del lavoratore, le indennità di cui agli artt.68 e 78 del presente contratto devono essere liquidate agli aventi diritto, giuste le disposizioni contenute nell'art.2111 del Codice Civile. Agli aventi diritto verrà erogata, in aggiunta alle indennità di cui sopra, una somma pari alla retribuzione che sarebbe stata corrisposta fino al termine nel mese in cui si verifica il decesso. ART. 31 MOBILITA' L'istituto della mobilità concerne solo la utilizzazione temporanea del personale, in presidi, servizi, uffici di pertinenza della struttura in sedi diverse da quella di assegnazione, rientrando invece nel potere organizzativo della struttura e non soggetto ai vincoli di cui all'art. 13 della Legge 20 Maggio 1970 n.300 l'utilizzazione del personale nell'ambito dei servizi, uffici, presidi di pertinenza cui originariamente è stato assegnata/o la dipendente o il dipendente. L'istituto della mobilità che comporta la utilizzazione anche temporanea del personale in sedi di pertinenza della struttura diverse da quella di assegnazione, sarà utilizzato dalla struttura in relazione alle esigenze di servizio, nel rispetto della Legge 20 maggio 1970 n. 300 art. 13, secondo criteri concordati con le rappresentanze sindacali. ART. 32 TRASFERIMENTO La lavoratrice ed il lavoratore può essere trasferita/o da una realtà operativa ad un'altra gestita dalla stessa stuttura, anche in Comuni diversi, nel rispetto delle sue mansioni e della sua posizione giuridico-economica, secondo l'art. 13 della legge 20 maggio 1970 n. 300 e previo accordo sindacale definito a livello aziendale. TITOLO V NORME COMPORTAMENTALI E DISCIPLINARI ART. 33 RITARDI ED ASSENZE La lavoratrice ed il lavoratore deve osservare il proprio orario di lavoro, controfirmando il registro delle presenze e/o l'orologio marcatempo. I ritardi devono essere giustificati e comportano la perdita dell'importo della retribuzione corrispondente al ritardo stesso. E' fatto salvo il recupero se possibile. Qualora il ritardo giustificato sia eccezionale, non comporta la perdita della retribuzione. Le assenze debbono essere segnalate prima dell'inizio del turno di lavoro alle persone o all'Ufficio a tanto preposto. Esse devono essere giustificate immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore, salvo legittimo e giustificato impedimento. In ogni caso comportano la perdita della retribuzione corrispondente alla durata dell'assenza stessa: è fatto salvo il recupero, se possibile. ART. 34 DOVERI DEL PERSONALE Le lavoratrici ed i lavoratori sono tenuti ad un corretto comportamento nell'espletazione delle mansioni sia in ordine alle disposizioni ricevute dai superiori sia a quanto previsto dalle vigenti leggi in materia di responsabilità. Sono obblighi della lavoratrice e del lavoratore: 1)usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione e nell'interesse dell'utenza; 2)osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite da superiori ivi comprese quelle di seguito elencate in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro: - osservare le misure disposte ai fini della sicurezza individuale collettiva e dell'igiene; - usare con cura i dispositivi di sicurezza, quelli tecnici-sanitari e gli altri mezzi di protezione predisposti e forniti; - segnalare immediatamente alle preposte ed ai preposti le deficienze dei dispositivi dei mezzi di sicurezza e di protezione suddetti, nonchè le altre eventuali condizioni di pericolo, adoperandosi direttamente in caso di urgenza e nell'ambito delle competenze e possibilità ad eliminare o ridurre dette deficienze o pericoli; - non rimuovere o modificare i dispositivi o gli altri mezzi di sicurezza e di protezione suddetti senza averne ottenuta l'autorizzazione; - non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che esulino dall'ambito delle rispettive competenze e che possano compromettere la sicurezza della lavoratrice e del lavoratore e/o dei soggetti assistiti; 3)uniformarsi, nell'ambito del rapporto di lavoro, oltre che alle disposizioni contenute nel presente contratto, alle altre norme di Legge. ART. 35 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI I provvedimenti disciplinari da parte dell'Amministrazione debbono essere adottati in conformità all'art. 7 della Legge del 20 maggio 1970 n. 300, e nel pieno rispetto delle procedure ivi stabilite (necessità della contestazione per iscritto, obbligo di assegnare al lavoratore un termine di almeno cinque giorni per presentare le proprie deduzioni, facoltà della lavoratrice e del lavoratore di essere ascoltata/o di persona e/o di essere assistita/o dalla rappresentante o dal rappresentante delle OO.SS. firmatarie del presente contratto), nonchè nel rispetto da parte della datrice o datore di lavoro dei principi generali di diritto vigenti in materia di immediatezza, contestualità ed immodificabilità della contestazione disciplinare. Al riguardo si conviene che comunque la contestazione disciplinare deve essere inviata alla lavoratrice ed al lavoratore non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dal momento in cui gli organi direttivi delle Amministrazioni di cui all'art. 1 del presente contratto hanno avuto effettiva conoscenza della mancanza commessa. Si conviene altresì che il provvedimento disciplinare non possa essere adottato dalla datrice o datore di lavoro oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla presentazione della deduzione da parte della lavoratrice e del lavoratore. Le mancanze della dipendente o del dipendente possono dar luogo all'adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari: 1)richiamo verbale; 2)richiamo scritto; 3)multa non superiore all'importo di quattro ore della retribuzione; 4)sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a dieci giorni. Esemplificativamente, a seconda della gravità della mancanza e nel rispetto del principio della proporzionalità, incorre, nei provvedimenti di cui sopra, la lavoratrice ed il lavoratore che: a)non si presenti al lavoro omettendo di darne comunicazione e giustificazione ai sensi dell'art. 32 o abbandoni anche temporaneamente il posto di lavoro senza giustificato motivo; b)ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza giustificato motivo; c)commetta grave negligenza in servizio, o irregolarità nell'espletamento dei compiti assegnati; d)non esegua le mansioni connesse alla qualifica assegnata dalla Amministrazione; non si attenga alle disposizioni terapeutiche impartite: non si attenga alle indicazioni assistenziali e/o educative; e)ometta di controfirmare il registro delle presenze e/o di marcare l'orologio marcatempo; f)compia insubordinazione nei confronti di superiori gerarchici, esegua il lavoro affidatogli negligentemente o non ottemperando alle disposizioni impartite; g)tenga un contegno scorretto od offensivo verso l'utenza, il pubblico e le altre o altri dipendenti, compia atti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona; h)violi il segreto professionale e di ufficio; non rispetti l'impostazione e la fisionomia propria delle Associazioni, non attui metodologie assistenziali, educative, didattiche o riabilitative proposte dalla équipe direttiva; i)compia in genere atti che possono arrecare pregiudizio alla economia, all'ordine e all'immagine delle Associazioni; l)ometta di comunicare all'Amministrazione ogni mutamento di domicilio, anche di carattere temporaneo. Semprechè si configuri un notevole inadempimento e con il rispetto delle norme della legge 15 luglio 1966 n. 604, è consentito il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo: a)nei casi previsti dal capoverso precedente qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità; b)assenza ingiustificata superiore a 3 (tre) giorni consecutivi o assenze ingiustificate ripetute per tre volte in un anno in un giorno precedente o seguente alle festività ed alle ferie; c)recidiva in qualunque mancanza quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione disciplinare nell'arco di un anno; d)assenza per simulata malattia; e)introduzione di persone estranee nell'azienda stessa senza permesso dell'amministrazione; f) abbandono del posto di lavoro durante il turno di lavoro; g)alterazione o falsificazione delle indicazioni del registro delle presenze o dell'orologio marcatempo o compia, comunque, volontariamente annotazioni su questi anche per conto di colleghi; h)per uso dell'impiego ai fini di interessi personali; i)per violazione del segreto professionale di ufficio per qualsiasi atto compiuto per negligenza che abbia prodotto grave danno agli utenti e alla Amministrazione; l)per tolleranza di abusi commessi da dipendenti; m)per svolgimento di attività continuativa privata e comunque per conto terzi con esclusione dei rapporti di lavoro a tempo parziale; n)per i casi di concorrenza sleale posto in essere dalla dipendente o dal dipendente, secondo i principi generali di diritto vigente (art. 2105 CC). E' in facoltà dell'Amministrazione di provvedere alla sospensione cautelare onde procedere ad accertamenti preliminari in caso di adozione di licenziamento. Alla dipendente e al dipendente sospeso cautelativamente è concesso un assegno alimentare nella misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre agli assegni per carichi di famiglia. La predetta elencazione ha carattere indicativo ed esemplificativo e non esaustivo dei casi che potranno dar luogo alla adozione del provvedimento del licenziamento per mancanze. ART. 36 PATROCINIO LEGALE DELLE DIPENDENTI E DEI DIPENDENTI PER FATTI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DEI COMPITI DI UFFICIO L'Amministrazione nella tutela dei propri diritti ed interessi ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti della dipendente e del dipendente per fatti e/o atti direttamente connessi all'adempimento dei compiti di ufficio ed allorquando non sussista accertata negligenza o colpa della dipendente o del dipendente che comportino l'adozione di provvedimenti disciplinari o di risoluzione del rapporto di lavoro, assumerà a proprio carico, ove non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa fino all'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere la dipendente o il dipendente da un legale. L'Amministrazione potrà esigere dalla dipendente o dal dipendente, eventualmente condannata/o con sentenza passata in giudicato per fatti a lei o a lui imputati per averli commessi per dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa. ART. 37 RESPONSABILITA' CIVILE DELLE DIPENDENTI E DEI DIPENDENTI NEI RAPPORTI CON L'UTENZA La responsabilità civile delle dipendenti o dei dipendenti nei loro rapporti con l'utenza di cui all'art. 5 della legge 13 maggio 1985 n. 190 verrà coperta da apposita polizza di responsabilità civile stipulata dalle singole Amministrazioni. ART. 38 RITIRO PATENTE Alla lavoratrice o al lavoratore assunta/o come autista che, per motivi che non comportano il licenziamento in tronco, sia dall'autorità ritirata la patente per condurre autoveicoli, é riconosciuto il diritto alla conservazione del posto per un periodo di 12 mesi senza percepire retribuzione alcuna ne maturare altra indennità. L'autista in questo periodo, potrà essere adibita/o, previo accordo tra le parti in sede locale, ove ve ne sia la possibilità, ad altri lavori ed in questo caso percepirà la retribuzione del livello nel quale verrà a prestare servizio. Qualora il ritiro della patente si prolungasse oltre i termini suddetti, oppure l'autista non accettasse di essere adibita/o al lavoro cui l'impresa lo destinasse, si darà luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro. In tal caso verrà corrisposta all'autista l'indennità di anzianità e le altre indennità eventualmente spettanti secondo il salario percepito al tempo del ritiro della patente stessa. ART. 39 COPERTURA ASSICURATIVA NELL'UTILIZZO DI MEZZI PROPRI DI TRASPORTO Qualora la dipendente o il dipendente per ragioni di servizio venga espressamente autorizzata/o per iscritto all'utilizzo di mezzi propri di trasporto, le Sezioni dovranno stipulare idonea polizza di copertura assicurativa (KasKo) rispettando le disposizioni di Legge vigenti. TITOLO VI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE Art. 40 DECLARATORIA DELLE POSIZIONI ECONOMICHE E CONSEGUENTI INQUADRAMENTI Posizione economica A1 Comprende posizioni di lavoro relative all'esecuzione di attività semplici ed elementari di tipo manuale. L'autonomia operativa si limita all'esecuzione dei compiti assegnati nell'ambito di istruzioni ricevute. L'attività si svolge nell'ambito dell'area dei servizi con particolare riferimento alle pulizie ed all'effettuazione di lavori semplici. Posizione economica A2 Comprende posizioni di lavoro che comportano l'esecuzione di mansioni relative ad attività di tipo manuale, tecnico-manuale, lo svolgimento delle quali presuppone l'uso, la manutenzione, la conduzione di strumenti e macchinari, la conoscenza adeguata di procedure tecniche non specializzate. I compiti attribuiti comportano: -attività manuali di carattere ripetitivo o semiripetitivo, di pulizia degli ambienti di tutta la struttura anche con l'uso di apparecchiature e mezzi meccanici, di piccola manutenzione; -utilizzo di strumenti, telefoni o consolle fino a quattro linee telefoniche, apparecchiature e macchinari semplici anche collegati ad aperture automatiche, nonchè l'esecuzione delle elementari norme connesse con il loro impiego; -prestazioni di sorveglianza e custodia dei locali compresa la relativa piccola pulizia, di assolvimento di piccole commissioni, di espletamento di anticamera e disciplina dell'accesso del pubblico; -collaborazione con il personale di cucina anche per la pulizia dei locali, utensili ecc.; -lavaggio, asciugatura e preparazione del materiale da inviare alla sterilizzazione, stiratura e conservazione. La dipendente ed il dipendente opera in base a istruzioni dettagliate ed in esecuzione di prassi e metodologie definite, dispone di autonomia operativa nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni proprie che sono soggette a controllo diretto. La responsabilità è limitata alla corretta esecuzione delle prestazioni nell'ambito delle istruzioni ricevute e dell'autonomia riconosciutagli. Posizione economica A3 Comprende posizioni di lavoro che comportano attività esecutive di natura tecnica, tecnica-manuale, assistenziali richiedenti una specifica preparazione tecnica e professionale anche approfondibile con esperienze di lavoro, possesso, se del caso, di particolari abilitazioni, qualificazione o patente. Le posizioni di lavoro sono caratterizzate da: -pulizia degli ambienti in relazione allo svolgimento della terapia, ivi comprese le apparecchiature, strumentazioni ed attrezzi, compreso il loro riordino anche a fine lavoro; -conduzione e piccola manutenzione e pulizia di autoveicoli; -trasporto di materiale economale, sanitario e biologico; -trasporto disabili in barella o in carrozzella; -accompagnamento e custodia delle stesse e degli stessi, anche se deambulanti, compreso il prelevamento e riaccompagnamento, dalle/alle abitazioni, accompagnamento nei locali di terapia ed a tutte le attività riabilitative ed educative, comprese le aule scolastiche pubbliche, ecc.; -collaborazione con il personale di cucina per la preparazione del cibo; -aiuto al personale infermieristico; -trasporto, distribuzione ed ausilio nell'assunzione del cibo; -preparazione e rigoverno del refettorio. -assistenza alla persona e prestazioni di supporto anche a livello domiciliare o in strutture residenziali e/o tutelari per favorire l'autosufficienza giornaliera; aiuto nelle attività personali quali: alzarsi dal letto, pulizie personali, vestizione o svestizione, assunzione dei pasti, corretta deambulazione, uso di protesi, manovre di posizionamento di aiuto nelle attività riabilitative interne ed esterne, ecc. L'attività lavorativa comporta responsabilità della corretta esecuzione dei compiti che sono stati affidati, contributo della lavoratrice e del lavoratore alla programmazione e gestione dei servizi. Lo svolgimento delle suddette mansioni presuppone conoscenze specifiche nel rispettivo ramo di attività acquisiti anche attraverso corsi teorico-pratici di formazione e qualificazione. Titolo di studio per l'accesso dall'esterno: scuola dell'obbligo. Posizione economica A4 Comprende posizioni di lavoro che comportano attività di natura amministrativa d'ordine, di vigilanza e controllo, e/o di carattere assistenziale, tecnico e/o di specializzazione tecnologica di sostegno. Le funzioni di lavoro sono caratterizzate da: -assistenza diretta alla persona anche tendente a ridurre i rischi di isolamento e di emarginazione ed a favorire l'autonomia nel proprio ambiente di vita e di relazione con l'esterno e di tramite con servizi e risorse sociali; -apporto individuale finalizzato al miglioramento ed alla semplificazione delle procedure anche con l'utilizzo di apparecchiature elettroniche; -conduzioni, uso e manutenzione di macchinari, strumenti ed impianti anche complessi, per cui occorre una formazione tecnica e professionale, che comporta anche abilitazione, qualificazione o patente; -funzioni di sostegno alla persona, assistenza socio-sanitaria, profilassi, prevenzione, igiene della persona; -conduzione e manutenzione di strumenti elettronici, elettromedicali connessi con le attività riabilitative ed elettromeccanici; -conduzione delle cucine, preparazione dei cibi anche secondo prestabilite tabelle dietetiche; -inserimento ed elaborazione dati, archiviazione ed esecuzione di semplici procedure, trasmissione in dattilografia; -conduzione piccola manutenzione e pulizia di pulmini ed automezzi che richiedono la patente D/K. Le posizioni di lavoro sono caratterizzate da autonomia vincolata da prescrizioni tecniche di carattere generale, ovvero da prestazioni particolareggiate nell'ambito di procedure o prassi definite; la posizione conferisce piena responsabilità dei propri compiti e delle singole operazioni, i cui risultati sono soggetti a verifiche complete, periodiche oppure immediate. Titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno: diploma di scuola secondaria di primo grado e/o corso di qualificazione professionale; patente. Posizione economica A5 Comprende posizioni di lavoro concernenti le attività di diversa natura di cui alla posizione economica precedente fatte oggetto di processi di riorganizzazione e/o dell'introduzione di nuove tecnologie per l'espletamento delle quali alle interessate ed agli interessati è richiesto un bagaglio di conoscenza e/o la acquisizione di procedure comportanti l'arricchimento dei riferimenti propri della posizione economica di appartenenza. Posizione economica B1 Comprende posizioni di lavoro che comportano la esecuzione di funzioni tecniche, amministrative-contabili, di vigilanza, educative e di supplenza alla disabile ed al disabile che richiedono, pertanto, conoscenze indispensabili per l'espletamento dei propri compiti. Le posizioni lavorative comportano: -conoscenze specifiche proprie della qualificazione professionale di base richiesta; -apporto individuale e nel lavoro di gruppo in funzione dei compiti assegnati; coordinamento nei confronti di unità operative cui si è preposti; -vigilanza, con attuazione di interventi educativi e riabilitativi complementari, in sale di rotazione, come attività integrative scolastiche, prescolastiche e ludiche, volte a promuovere e contribuire al pieno sviluppo della potenzialità di crescita personale e di inserimento e partecipazione sociale integrativi e/o sostitutivi degli interventi familiari, anche con la conduzione di esperienza di vita quotidiana, di stimolo ad operare scelte autonome, di ricreazione e di impiego del tempo libero; -attività motorie in acqua con funzioni di insegnamento di nozioni natatorie e di attività riabilitative idromotorie nei riguardi delle disabili e dei disabili, tendenti anche alla valorizzazione funzionale e motoria; -funzioni di istruttore per l'avviamento delle attività delle disabili e dei disabili, anche in laboratori; -attività finalizzate alla gestione del tempo libero, mediante tecniche specifiche di animazione, attività ludiche, motorie, espressive, nell'ambito del programma di intervento riabilitativo; -mansioni esecutive senza valutazione di merito, anche impiegando metodi di lavoro prestabiliti; -disimpegno mansioni di collaborazione alla segreteria secondo le istruzioni delle superiori o dei superiori, disimpegno compiti di collaborazione di natura contabile. La lavoratrice ed il lavoratore inquadrata/o in questa posizione economica collabora alla redazione della programmazione delle attività e risponde del proprio operato alle figure tecniche responsabili del servizio e/o dell'area. Titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno: diploma di scuola media superiore o qualifica professionale triennale di stato. Posizione economica B1 bis E' caratterizzata da posizioni di lavoro concernenti le funzioni di varia natura proprie della posizione economica precedente ricoperte da personale che attraverso processi formativi ha maturato un più elevato bagaglio di conoscenze relativo all'espletamento dei propri compiti. Posizione economica B2 Comprende posizioni di lavoro che comportano la esecuzione di funzioni tecniche, educative, di insegnamento, funzioni di natura amministrativa con svolgimento di mansioni tecniche, amministrative e contabili, che presuppongono una applicazione concettuale ed una valutazione di merito dei casi concreti, ed inoltre di programmazione, di studio. La funzione comporta attività di informazione e ricezione di documenti, disimpegno di mansioni di segreteria e di collaborazione con figure professionali più elevate. Le posizioni lavorative si concretizzano per: -particolare e personale competenza per operazioni su attrezzature o apparati complessi che presuppongono la conoscenza della tecnologia specifica del lavoro e del funzionamento degli apparati stessi; -apporto individuale e nel lavoro di gruppo, in funzione di compiti assegnati, finalizzato al miglioramento del servizio; -uso complesso di dati per l'espletamento di prestazioni lavorative impegnative; -collaborazione, composizione di lavoro a più elevato contenuto professionale; -uso di apparecchiature elettroniche anche complesse, mediante programmazione strutturata, produzione di software, ecc.; -predisposizione di interventi socio-riabilitativi di tipo educativo volti all'integrazione sociale delle portatrici e dei portatori di handicaps, sulla base di una programmazione a medio e lungo termine che deve sviluppare, verificare e valutare, con la collaborazione di colleghe e di colleghi e la supervisione del personale tecnico coinvolto nelle diverse esperienze. La lavoratrice ed il lavoratore inquadrata/o in questa posizione economica ha responsabilità nell'attuazione dei programmi di lavoro e delle attività direttamente svolte. Titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno: diploma di scuola media superiore. Posizione economica B2 bis Si riferisce a posizioni di lavoro concernenti funzioni di diversa natura proprie della posizione economica precedente ricoperte da personale che ha acquisito, mediante processi formativi successivi alla assunzione, una preparazione ed una capacità professionale connotante un più elevato livello di autonomia e responsabilità nel proprio ambito di intervento. Posizione economica C1 Comprende posizioni di lavoro che comportano l'esecuzione di funzioni riabilitative, educative e sociali, prestazioni che richiedono preparazione e capacità professionali per la disposizione di provvedimenti o di interventi diretti all'attuazione di piani di lavoro cui è richiesta la collaborazione nell'ambito di un lavoro in equipe, nonchè funzioni educative mirate al recupero e reinserimento di soggetti portatrici/portatori di menomazioni psicofisiche. Le posizioni lavorative si concretizzano per: -la conoscenza di tecniche rieducative-funzionali particolari; -l'impiego di apparecchiature, anche delicate e complesse, nell'esercizio delle attività; -la partecipazione in equipe al piano di trattamento e di riabilitazione, esteso all'integrazione scolastica; -lo svolgimento di attività didattica, nonchè attività finalizzata alla propria formazione ed interventi di servizio sociale previsti dai piani di lavoro cui si partecipa con autonomia operativa; -la responsabilità diretta delle attività alle quali si è preposti. Tutte le posizioni di lavoro possono comportare compiti di indirizzo, guida, coordinamento e controllo nei confronti di unità operative a minor contenuto professionale o dell'unità operativa cui si è preposti. Le funzioni implicano responsabilità nell'attuazione dei programmi di lavoro, delle attività direttamente svolte, delle istruzioni emanate, nell'attività di indirizzo dell'eventuale unità operativa. Le prestazioni esercitate sono soggette a controlli periodici. Titolo di studio richiesto dall'esterno: diploma di scuola secondaria superiore e diploma abilitante all'esercizio della professione. Posizione economica C1 bis Comprende posizioni di lavoro riguardanti l'esecuzione delle funzioni proprie della posizione economica precedente ricoperte da personale che ha acquisito, mediante specifici processi formativi, aggiuntivi a quelli richiesti per l'accesso alla stessa, una preparazione e capacità professionale connotante un maggiore livello di autonomia e responsabilità nel contesto dato. Posizione economica C2 Comprende posizioni di lavoro che comportano l'esecuzione di funzioni amministrative direttive, didattiche e di coordinamento il cui svolgimento presuppone competenza, capacità e responsabilità professionale da esplicarsi nel settore in cui operano, nonchè in équipes interdisciplinari ed in generale nell'organizzazione del lavoro, attuazione di programmi e collaborazione alla loro formulazione, coordinamento dei servizi, con particolare riferimento alla attuazione dei programmi riabilitativi, al raggiungimento della ottimizzazione dei servizi nonchè al mantenimento dei rapporti esterni ed interni conformemente al ruolo ricoperto, secondo le direttive ricevute. Può comportare, altresì, responsabilità organizzative, indirizzo e coordinamento di una unità non complessa o gruppo di lavoro. Le attività esercitate sono sottoposte a controlli periodici. Titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno: diploma di laurea o diploma di scuola media superiore e diploma abilitante all'esercizio della professione. Posizione economica D1 Comprende posizioni di lavoro che comportano l'esecuzione di funzioni amministrative direttive, tecniche, di coordinamento, di indirizzo delle attività, di programmazione e verifica dei programmi educativi, di formazione permanente del personale, di facilitazioni del lavoro di equipes, il cui svolgimento presuppone una elevata, qualificata ed approfondita competenza e capacità professionale, nonchè un costante aggiornamento nella propria disciplina. L'attività comporta autonomia decisionale, in relazione alla specificità e complessità dei servizi di cui si è responsabili, nell'osservanza delle direttive impartite dall'amministrazione. La posizione di lavoro può, altresì, comportare la supervisione e il controllo di una serie di funzioni operative, di unità operative complesse. Tale posizione è caratterizzata dal rilevante apporto per il miglioramento dell'organizzazione del lavoro, di cui si ha la piena responsabilità. L'attività esercitata è soggetta a controlli periodici. Titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno: diploma di laurea. Posizione economica D2 Comprende posizioni di lavoro relative all'attuazione dei programmi in conformità agli indirizzi generali formulati dall'amministrazione comportanti: -specifica ed approfondita competenza e capacità professionale, nonchè costante aggiornamento nella propria disciplina; -svolgimento di compiti amministrativi, tecnici e sociali complessi, studio ed elaborazione di programmi operativi e di ricerca caratterizzati da rilevante apporto al miglioramento dell'organizzazione del lavoro anche mediante il coordinamento interdisciplinare. L'attività si svolge in tutti gli ambiti di interesse dell'amministrazione. Titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno: diploma di laurea. Posizione economica D2 bis E' relativa a posizioni di lavoro concernenti le funzioni di varia natura proprie della posizione economica precedente ricoperte da personale esprimente un maggiore livello di autonomia e responsabilità nel contesto dato. Posizione economica D3 Comprende posizioni di lavoro relative a funzioni comportanti capacità professionale, competenza progettuale e gestionale, nonchè pianificazione e previsione nell'ambito di sole direttive generali. Titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno: diploma di laurea. Posizione economica D3 bis Concerne posizioni di lavoro relative a funzioni di varia natura proprie della posizione economica precedente ricoperta da personale esprimente un maggiore livello di autonomia e responsabilità relativamente al proprio contesto di interventi. Posizione economica D4 Comprende posizioni di lavoro relative a funzioni necessitanti un insieme di capacità e competenze, comprensiva anche del coordinamento e/o della direzione di figure di elevata professionalità finalizzate all'applicazione degli indirizzi formulati dall'amministrazione. I profili professionali non specificatamente collocati nelle diverse posizioni economiche su indicate, saranno inquadrati, previa verifica tra le parti in ambito aziendale, sulla base dell'insieme di capacità professionale, autonomia, responsabilità ed eventuali titoli di studio o professionali richiesti, individuate dai profili professionali già previsti per ogni singola posizione economica di inquadramento. Titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno: diploma di laurea. ART. 41 MANSIONI E VARIAZIONI TEMPORANEE DELLE STESSE La lavoratrice ed il lavoratore deve essere adibita/o alle mansioni inerenti alla categoria e qualifica di assunzione oppure a mansioni equivalenti a norma dell'art. 13 della Legge del 20 maggio 1970 n. 300. La lavoratrice ed il lavoratore, purchè in possesso dei necessari titoli professionali previsti dalla Legge, in relazione alle esigenze di servizio verificate tra le parti e fatte salve le attribuzioni del personale responsabile del servizio, può essere temporaneamente assegnata/o a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria o qualifica, sempre che ciò non comporti alcun mutamento sostanziale della posizione economica e professionale della dipendente o del dipendente medesimo. Alla lavoratrice ed al lavoratore chiamate/i a svolgere mansioni inerenti a categoria o qualifica superiore, deve essere corrisposto in ogni caso e per tutta la durata della loro esplicazione, una retribuzione non inferiore a quella percepita, maggiorata della differenza di posizione economica fra la qualifica superiore medesima e quella di inquadramento, semprechè tali mansioni siano svolte per non meno di 30 giorni continuativi. L'assegnazione di mansioni superiori, per periodi inferiori a 30 giorni deve risultare da atto scritto da inserire nel fascicolo personale dell'interessata/o. I periodi relativi non sono cumulabili. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, che devono risultare da atto scritto, la lavoratrice ed il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente alla attività svolta e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo di tre mesi consecutivi, e sempre secondo quanto disposto dall'art. 13 della legge di cui al primo comma, ove applicabile. ART. 42 CUMULO DELLE MANSIONI Alle lavoratrici ed ai lavoratori che sono assegnati alla esplicazione di più mansioni di diverse categorie e qualifica deve essere attribuito, ai sensi dell'articolo precedente, il trattamento economico ed eventualmente la categoria e la qualifica corrispondente alla mansione superiore, semprechè questa ultima abbia carattere di prevalenza nel tempo. In caso di non prevalenza di tempo della mansioni superiori, per le ore di lavoro in dette mansioni eccezionalmente effettuate, oltre la retribuzione percepita, dovrà essere corrisposta al lavoratore la differenza tra il livello pertinente alla mansione superiore e quella di inquadramento. ART. 43 PASSAGGIO AD ALTRA FUNZIONE PER INIDONEITA' FISICA Le amministrazioni nel caso in cui la dipendente o il dipendente venga riconosciuto fisicamente inidonea/o in via permanente all'espletamento delle funzioni inerenti alla propria qualifica dall'ufficio sanitario a tanto preposto, fatta salva la inidoneità derivante da infortunio sul lavoro, esperiranno nel rispetto del potere organizzatorio delle aziende, ogni utile tentativo per il loro recupero, dietro loro richiesta, in funzioni diverse da quelle proprie della qualifica rivestita, ove esista in organico la possibilità di tale utilizzo, in relazione alle coperture dei posti vacanti e comunque compatibilmente con le capacità residuali della lavoratrice e del lavoratore. Dal momento del nuovo inquadramento la lavoratrice ed il lavoratore seguirà la dinamica retributiva della nuova qualifica rivestita conservando le eventuali differenze a titolo di condizione di miglior favore fino ad esaurimento. TITOLO VII ORARIO DI LAVORO ART. 44 ORARIO DI LAVORO L'orario di lavoro ordinario settimanale, per tutte le dipendenti e tutti i dipendenti è fissato in 36 ore, da articolare di norma su 6 giorni, e laddove l'organizzazione aziendale lo consenta, anche su 5 giorni. Per i dipendenti inquadrati nelle qualifiche dirigenziali l'orario settimanale ordinario è di 38 ore. L'orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dall'amministrazione con l'osservanza delle norme di Legge in materia, ripartendo l'orario settimanale in turni giornalieri, sentite le rappresentanze sindacali. I criteri per la formulazione dei turni di servizio e l'organizzazione del lavoro sono stabiliti, entro il primo trimestre di attività di ciascun anno, dalle amministrazioni di intesa con le rappresentanze sindacali fermo restando la salvaguardia dell'assistenza dell'utente e la necessità di considerare la problematicità del rapporto diretto con lo stesso. Agli effetti del presente articolo sono considerate ore di lavoro quelle comprese nei turni di servizio, fermo restando, quanto previsto dal successivo articolo 45 del presente contratto. Riduzione di orario Viene concordato un pacchetto di riduzione di orario di lavoro pari a 30 (trenta) ore lavorative annue, assimilate convenzionalmente a 5 (giornate), a decorrere dal 1 gennaio 2000. Tali riduzioni verranno assorbite, fino a concorrenza, nel caso di sezioni dell'Associazione e/o lavoratrici e lavoratori non a tempo parziale che eventualmente attuino orari lavorativi inferiori a 36 (trentasei) ore settimanali. L'utilizzo delle riduzioni di orario, così come previsto, sarà definito in sede aziendale nell'ambito del rapporto tra le parti. Le parti convengono che qualora intervengano disposizioni legislative in materia di durata dell'orario di lavoro si rincontreranno al fine di rapportare alle stesse i contenuti del presente articolo. ART.45 RIPOSO SETTIMANALE Tutte le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto ad una giornata di riposo settimanale, in un giorno che normalmente deve coincidere con la domenica. Per il personale in turno il riposo settimanale è successivo alla giornata di smonto turno. Comunque nel caso di mancata coincidenza del giorno di riposo con la domenica, questa verrà considerata come una normale giornata di lavoro e la relativa retribuzione non subirà alcuna maggiorazione ad eccezione della corresponsione della indennità festiva. Il riposo settimanale è irrinunciabile e non potrà essere monetizzato. ART. 46 PAGA GIORNALIERA E ORARIA La paga di una giornata lavorativa è determinata sulla base di 1/26 delle sotto elencate componenti della retribuzione: - retribuzione come da quote economiche; - retribuzione individuale di anzianità; - indennità per mansioni superiori; - elemento integrativo derivante dalla contrattazione integrativa regionale e/o aziendale; - ogni altro elemento retributivo corrisposto alla lavoratrice o al lavoratore. L'importo della paga oraria è determinato dividendo la paga giornaliera come sopra calcolata per 6. In presenza di eventuali assenze non retribuite (sciopero, permessi a proprio carico, assenze ingiustificate ecc.) la retribuzione mensile sarà decurtata in rapporto e nella misura della durata della prestazione lavorativa non esplicata, facendosi riferimento ai parametri retributivi e orari giornalieri come innanzi determinati. ART. 47 PRONTA DISPONIBILITA' Il servizio di pronta disponibilità è del tutto eccezionale ed è caratterizzato dalla immediata reperibilità della dipendente o del dipendente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel più breve tempo possibile dalla chiamata. La valutazione in ordine alla opportunità ed alla misura di adozione di tale istituto nonchè le modalità dello stesso sono demandate al rapporto tra le parti in sede aziendale. Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in giorno programmato come giorno di riposo, o nelle festività infrasettimanali di cui all'art. 48 del presente CCNL, spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. Il servizio di pronta disponibilità va limitato a periodi al di fuori del normale orario di lavoro programmato, ha durata massima di 12 ore e minima di 4 ore, dà diritto ad un compenso di lit. 40.000 lorde per ogni 12 ore. Qualora il turno di pronta disponibilità sia articolata in orari di minima durata la predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%. In caso di chiamata l'attività prestata viene retribuita come lavoro straordinario o compensata con recupero orario in relazione alle esigenze di servizio ed a richiesta dell'interessata/o. Non possono essere previste per ciascuna dipendente o ciascun dipendente più di 8 turni mensili di pronta disponibilità. TITOLO VIII FESTIVITA' E FERIE ART. 48 FESTIVITA' Tutte le lavoratrici ed i lavoratori devono fruire di un giorno di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festività: 1) Capodanno (1^ gennaio) 2) Epifania (6 gennaio) 3) Anniversario della Liberazione (25 aprile) 4) Lunedì di Pasqua (mobile) 5) Festa del Lavoro (1^ maggio) 6) Assunzione della Madonna (15 agosto) 7) Ognissanti (1^ novembre) 8) Immacolata Concezione (8 dicembre) 9) S. Natale (25 dicembre) 10) S. Stefano (26 dicembre) 11 )Santo Patrono (mobile) In occasione delle suddette festività decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di cui al precedente art.46. Le lavoratrici ed i lavoratori che, per ragioni inerenti al servizio dovranno tuttavia prestare la propria opera nelle suddette giornate, avranno comunque diritto ad un corrispondente riposo da fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita, in giornata stabilita dall'Amministrazione sentito l'interessata/o. In occasione di coincidenza di una delle festività predette con il giorno di riposo settimanale o con la domenica, la lavoratrice ed il lavoratore ha diritto di fruire di un ulteriore giorno di riposo, in altro giorno feriale stabilito dalla Amministrazione in accordo con l'interessata/o. In caso ciò non fosse possibile verrà riconosciuto 1/26 della retribuzione mensile. ART. 49 FERIE Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno diritto ad un periodo di ferie di trenta giorni lavorativi per anno solare. Per i casi in cui l'orario di servizio non sia distribuito su sei giorni lavorativi settimanali, il computo dei giorni feriali deve essere sempre effettuato con riferimento a sei giornate lavorative settimanali. In occasione del godimento del periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione . Alla lavoratrice ed al lavoratore che all'epoca delle ferie non abbia maturato il diritto all'intero periodo di ferie, per non aver compiuto un anno intero di servizio, spetterà, per ogni mese di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale agli stessi spettante, a norma del 1^ comma del presente articolo. Le frazioni superiori a 15 giorni sono considerate mese intero. La dipendente ed il dipendente hanno diritto per ciascun anno, in sostituzione delle festività soppresse, a cinque giornate da aggiungersi alle ferie, da fruirsi entro l'anno solare. L'epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dall'Amministrazione e dalle rappresentanze sindacali sulla base dei criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno di attività, garantendo possibilmente a tutte/i un periodo estivo, non inferiore a giorni 15, sentita/o l'interessata/o. Le rimanenti ferie devono essere godute su richiesta della lavoratrice e del lavoratore e sono assegnate dall'Amministrazione in qualunque momento dell'anno in relazione alle esigenze di servizio. Le chiusure annuali dei presidi, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve le cinque giornate di cui ai commi precedenti, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dalla dipendente o dal dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio e della Sezione. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle ferie. L'insorgenza della malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture pubbliche competenti per territorio interrompe il decorso delle ferie. TITOLO IX PERMESSI, ASPETTATIVE E CONGEDI ART.50 PERMESSI E RECUPERI Alla lavoratrice ed al lavoratore possono essere concessi dall'azienda, per particolari esigenze personali, ed a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero per un massimo di 36 ore nel corso dell'anno e comunque dopo aver utilizzato i permessi retribuiti, pari a 5 (cinque) giornate di cui all'art. 49 del presente CCNL. Entro i due mesi successivi a quello della fruizione del permesso, la lavoratrice ed il lavoratore sono tenute/i a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. Nei casi in cui non sia stato possibile effettuare i recuperi, l'azienda provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante alla lavoratrice ed al lavoratore per il numero di ore non recuperate. ART. 51 CONGEDO MATRIMONIALE La lavoratrice ed il lavoratore non in prova, in occasione del matrimonio, ha diritto ad un periodo di permesso, con decorrenza della retribuzione, della durata di 15 giorni consecutivi di calendario, decorrenti dal primo giorno lavorativo immediatamente successivo al matrimonio stesso, se la cerimonia avviene in giornata non lavorativa, ovvero dal giorno stesso del matrimonio se questo avviene in giorno feriale. ART. 52 TUTELA DELLA MATERNITA' Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si fa riferimento alla legge 30 dicembre 1971 n. 1204, alla legge 9 dicembre 1977 n. 903. L'Associazione integrerà, fino a concorrenza, l'eventuale differenza tra il trattamento economico previsto dalla legislazione vigente e la retribuzione di fatto prevista dal presente CCNL. ART. 53 DONAZIONE SANGUE O SUOI COMPONENTI La lavoratrice ed il lavoratore che donano sangue o suoi componenti hanno diritto al permesso retribuito secondo la normativa di Legge vigente. ART. 54 CHIAMATA E RICHIAMO ALLE ARMI, OBIEZIONE DI COSCIENZA IN SERVIZIO CIVILE. Il lavoratore chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva, ha diritto alla conservazione del posto, con decorrenza della anzianità di servizio (ai soli fini del TFR e degli scatti di anzianità) semprechè si sia messo a disposizione dell'azienda nel termine di 30 gg. di cui all'art. 3 del d.l.c.p.s. 13 settembre 1946 n. 303. Gli obiettori di coscienza in servizio civile secondo le norme vigenti hanno diritto, conformemente alle leggi in vigore, alla conservazione del posto secondo le disposizioni del citato d.l.c.p.s. 13 settembre 1946 n.303. ART. 55 ASPETTATIVA NON RETRIBUITA Alla lavoratrice ed al lavoratore che ne faccia richiesta è concessa, fermo restando la salvaguardia delle esigenze di servizio, una aspettativa senza retribuzione per un periodo massimo di 6 (sei) mesi rinnovabile per una sola volta nell'arco della vigenza contrattuale e nella misura massima del 5% del totale dei dipendenti in organico. La lavoratrice ed il lavoratore in aspettativa non retribuita con diritto alla conservazione del posto sarà sostituita/o fatta salva la verifica tra le parti in sede locale. La lavoratrice ed il lavoratore che entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del periodo di aspettativa non si presenta per riprendere servizio è considerato dimissionario. ART. 56 PERMESSI PER GRAVI MOTIVI Per gravi e documentate ragioni alla lavoratrice ed al lavoratore possono essere concessi permessi straordinari retribuiti per un massimo di 5 giorni nell'arco dell'anno. ART. 57 PERMESSI PER LUTTO DI FAMIGLIA In caso di decesso della moglie, del marito, della convivente o del convivente risultante dallo stato di famiglia, della figlia, del figlio, della sorella, del fratello, dei genitori, della nonna, del nonno, dei suoceri, spetta alla lavoratrice o al lavoratore un permesso retribuito fino ad un massimo di 5 (cinque) giorni consecutivi. ART. 58 TRATTAMENTO SPETTANTE ALLE LAVORATRICI ED AI LAVORATORI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI E/O REFERENDUM Per il trattamento della lavoratrice e del lavoratore impegnato nei seggi elettorali in qualità di presidente, scrutatrice, scrutatore o segretaria/o di seggio si fa riferimento alla normativa vigente in materia. Per l'esercizio del diritto di voto alle lavoratrici ed ai lavoratori con residenza extraregionale sarà concesso un permesso non retribuito di giorni 1 (uno). ART.59 PERMESSI PER CARICHE ELETTIVE La lavoratrice ed il lavoratore hanno diritto ai permessi previsti dalla normativa vigente in materia. TITOLO X DIRITTO ALLO STUDIO E FORMAZIONE PROFESSIONALE ART. 60 DIRITTO ALLO STUDIO Le lavoratrici studentesse ed i lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria, universitaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto, su loro richiesta, compatibilmente con le esigenze di servizio, ad essere ammesse/i in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi o la preparazione degli esami. Sempre su loro richiesta saranno esonerate/i dal prestare lavoro straordinario e durante i riposi settimanali. Le lavoratrici ed i lavoratori, compresi quelle/i universitarie/i, che devono sostenere prove di esame usufruiscono, su richiesta, di permessi retribuiti giornalieri per sostenere le prove d'esame. Per usufruire dei permessi di cui al precedente comma la lavoratrice ed il lavoratore dovrà esibire la documentazione ufficiale degli esami sostenuti (certificato, dichiarazione o altro idoneo mezzo di prova). I permessi non saranno retribuiti per gli stessi esami universitari che siano stati sostenuti per più di 2 volte nello stesso anno accademico. Il limite massimo di tempo per il diritto allo studio è di 150 ore annue individuali retribuite. Tali ore, fermo restando il limite individuale di cui sopra, sono utilizzate annualmente in ragione di un massimo del 3% del personale in servizio e, comunque, di almeno una unità, per la frequenza necessaria al conseguimento di titoli di studio o di abilitazione in corsi universitari, in scuole statali o istituti legalmente riconosciuti. ART. 61 CORSI FINALIZZATI Nel rispetto delle quote, percentuali e modalità di cui all'art. precedente le lavoratrici ed i lavoratori hanno diritto alla partecipazione a corsi qualificanti finalizzati alla conoscenza delle problematiche relative alle persone socialmente svantaggiate definiti anche con il concorso delle OO.SS. ART. 62 QUALIFICAZIONE, RIQUALIFICAZIONE, AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE Le parti convengono sulla necessità di predisporre condizioni tali da favorire la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori ai corsi di qualificazione, riqualificazione o aggiornamento necessari ad una sempre migliore qualificazione delle prestazioni. A tal fine per la formazione e l'aggiornamento del personale la struttura reperisce annualmente una quota di risorse da destinarsi a iniziative specifiche, attraverso apposito fondo. La struttura nell'ambito dei propri obiettivi di sviluppo realizza iniziative di formazione e aggiornamento. Al personale dell'area amministrativa, tecnica, socio-sanitaria-assistenziale-educativa, nella misura massima annua del 10% delle addette e degli addetti in servizio, competono permessi retribuiti individuali fino ad un massimo di 150 ore annue. Al personale dell'area sanitaria competono permessi retribuiti fino ad un massimo di 94 ore annue. Al personale dell'area medica competono permessi retribuiti fino ad un massimo di 110 ore annue. Ove l'Amministrazione, per sua necessità, invii il proprio personale a corsi come sopra descritti, gli stessi saranno integralmente retribuiti. In sede di confronto aziendale verranno individuate le priorità in base alle quali programmare la qualificazione, riqualificazione e aggiornamento del personale, compatibilmente con le esigenze di servizio. Verranno, inoltre, individuati i criteri obiettivi per l'identificazione delle priorità per l'accesso ai corsi indicando i criteri di riparto all'interno delle singole qualifiche. In tale ambito le parti potranno altresì definire idonei processi formativi prevedendo anche la possibilità del superamento dei tetti indicati. Le lavoratrici ed i lavoratori che usufruiscono dei suddetti permessi retribuiti dovranno fornire alla direzione aziendale il certificato di iscrizione al corso, il calendario delle lezioni, e, successivamente, i certificati di regolare frequenza. Le parti firmatarie si faranno carico ai diversi livelli di sollecitare agli organismi istituzionali competenti la predisposizione di adeguati processi formativi. TITOLO XI TRATTAMENTO DELLE ASSENZE PER MOTIVI DI SALUTE, AMBIENTE DI LAVORO ART. 63 TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA ED INFORTUNIO In caso di assenza per malattia ed infortunio la lavoratrice ed il lavoratore deve informare immediatamente, di norma prima dell'inizio del turno di servizio, l'Amministrazione secondo le rispettive competenze e trasmettere l'attestazione di malattia entro due giorni dalla data di rilascio. La parte datoriale è tenuta ad anticipare per conto dell'INPS le indennità previste dalla Legge a partire dal primo giorno di malattia, inoltre, se la malattia è riconosciuta ed assistita dall'INPS, e l'infortunio dall'INAIL, la stessa è tenuta ad integrare le prestazioni economiche assicurative sino a raggiungere: a) il 100% della retribuzione globale sino al 365^ giorno di assenza per malattia nell'arco di tre anni precedenti ad ogni inizio di malattia, computando altresì la malattia in corso. Si fa salva ogni eventuale modifica che potrà avvenire a livello legislativo o di accordi interconfederali in materia. Il trattamento stesso non compete in caso di accertata trasformazione della malattia in invalidità pensionabile. Detto trattamento non deve comunque essere superiore a quello che la lavoratrice ed il lavoratore avrebbe percepito al netto se avesse lavorato, a titolo di emolumenti, stipendiali fissi e non variabili. La corresponsione della integrazione va corrisposta in base alle norme di Legge.La parte datoriale può recedere dal rapporto allorquando la lavoratrice o il lavoratore si assenti oltre il limite di diciotto mesi complessivi nell'arco di un triennio. b) Il 100% della retribuzione globale fino al 365^ giorno di assenza per infortunio. La parte datoriale è tenuta ad anticipare il 40% della retribuzione, salvo conguaglio con quanto erogato dall'INAIL con conseguente obbligo della lavoratrice e del lavoratore di rimborsare quanto percepito a titolo di anticipazione. Detto trattamento non deve essere comunque superiore a quello che la lavoratrice ed il lavoratore avrebbe percepito al netto se avesse lavorato a titolo di emolumenti stipendiali fissi e non variabili. Non si cumulano i periodi di malattia con quelli di infortunio. Nel caso in cui l'infortunio o malattia sia ascrivibile a responsabilità di terzi, resta salva la facoltà dell'Amministrazione a recuperare dal terzo responsabile le somme da essa corrisposte a titolo di retribuzione e contributi subentrando nella titolarità delle corrispondenti azioni legali nei limiti del danno subito. Per i lavoratori affetti da TBC si richiamano espressamente le disposizioni legislative che regolano la materia. ART.64 ASSICURAZIONI ED INFORTUNI SUL LAVORO L'Amministrazione è tenuta ad assicurare le lavoratrici ed i lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali secondo le norme di Legge vigenti. ART. 65 TUTELA DELLA SALUTE ED AMBIENTE DI LAVORO Per l'applicazione dei contenuti del Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n.626 "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute delle lavoratrici e dei lavoratori sul luogo di lavoro" e successive integrazioni e/o modificazioni, si fa riferimento al protocollo d'intesa sottoscritto tra le Organizzazioni Sindacali e l'AVIS in data 23 settembre 1997. ART. 66 SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE In attuazione dell'art. 24 della legge 5 Febbraio 1992 n.104 le singole AVIS valuteranno con le rappresentanze sindacali la fattibilità di progetti conformi alla normativa e finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche. Nell'ambito delle compatibilità la possibile fattibilità dei singoli interventi dovrà essere realizzata entro 1 anno dalla concessione edilizia. TITOLO XII RETRIBUZIONE ART. 67 INQUADRAMENTI E CONSEGUENTI RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA Attuali posizioni economiche Attuali profili Valori tabellari conglobati (1) Incremento 1998 (2) Incremento annuo a regime (3) A2 A4 A5 B1 B1bis B2 C2 D1 D2 D2bis D3 D3bis D4 Commessa/o Imp. d'ordine Imp. tecn. amm.va/o Imp. concetto Collab. direttiva/o Coad. amm.va/o Resp. di area amm.va Dirett. amministrativa/o Dirett. amministrativa/o Dirett. amministrativa/o 22.526.415 25.971.777 26.737.031 27.824.343 28.521.336 29.934.676 32.427.124 34.839.065 41.589.163 45.074.137 54.749.537 60.557.827 70.461.003 405.475 467.491 481.266 500.838 513.384 538.824 583.688 627.103 748.604 811.334 985.491 1.090.040 1.268.298 749.453 864.081 889.540 925.715 948.904 995.926 1.078.850 1.159.095 1.383.670 1.499.616 1.821.516 2.014.758 2.344.237 Note: (1) quote economiche annue comprensive della retribuzione tabellare, dell'E.D.R. (Elemento Distinto Retribuzione), della contingenza, delle indennità professionali di cui all'art. 63 del C.C.N.L. 10 febbraio 1995 e dell'accordo 1 marzo 1996; (2) incremento pari all'1,8% dei valori tabellari conglobati decorrente dal 1 gennaio 1998; (3) incremento comprensivo dell'1,8% relativo al 1998 e dell'1,5% relativo al 1999 dei valori tabellari conglobati decorrente dal 1 gennaio 1999; (4) i passaggi nelle posizioni economiche A5, B1bis, saranno oggetto di confronto tra le parti in sede aziendale. In tale contesto se ne definiranno le modalità considerando anche i titoli posseduti ed i percorsi lavorativi e formativi effettuati. I passaggi dalla posizione economica D2 a D2bis, da D2bis a D3, da D3 a D3bis avvengono rispettivamente a fronte della maturazione di 5, 7, 10 anni di anzianità di servizio nella struttura, previa valutazione dei titoli e dei percorsi lavorativi nonchè di quelli formativi operata da una apposita commissione definita nell'ambito del rapporto tra le parti entro un mese dalla firma del presente CCNL. AREA TECNICA Attuali posizioni economiche Attuali profili Valori tabellari conglobati (1) Incremento 1998 (2) Incremento annuo a regime (3) A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 Addetta/o pulizie Operaia/o generica/o Portiera/e Addetta/o lav. Addetta/o guard. Addetta/o cucine Operaia/o qualificata/o Autista pat. B/C Operaia/o specializzata/o Autista pat. D/K Centralinista Cuoca/o Operaia/o tecn. Capa/o serv. oper. Resp.le serv. tecnici 20.742.799 22.526.415 24.441.463 25.971.777 26.737.031 27.824.343 29.934.676 373.370 405.475 439.946 467.491 481.266 500.838 538.824 690.114 749.453 813.167 864.081 889.540 925.715 995.926 Note: (1) quote economiche annue comprensive della retribuzione tabellare, dell'E.D.R. (Elemento Distinto Retribuzione), della contingenza, delle indennità professionali di cui all'art. 63 del C.C.N.L. 10 febbraio 1995 e dell'accordo 1 marzo 1996; (2) incremento pari all'1,8% dei valori tabellari conglobati decorrenti dal 1 gennaio 1998; (3) incremento comprensivo dell'1,8% relativo al 1998 e dell'1,5% relativo al 1999 dei valori tabellari conglobati decorrente dal 1 gennaio 1999; (4) i passaggi nella posizione economica A5 saranno oggetto di confronto tra le parti in sede aziendale. In tale contesto se ne definiranno le modalità considerando anche i titoli posseduti ed i percorsi lavorativi e formativi effettuati. AREA SOCIO-SANITARIA-ASSISTENZIALE-EDUCATIVA Attuali posizioni economiche Attuali profili Valori tabellari conglobati (1) Incremento 1998 (2) Incremento annuo a regime (3) A2 A3 A4 A5 B1 B1bis B2 B2bis C1 C1bis C2 D1 D2 D3 D4 Ausil. socio san., bagnina/o Aus. socio san. spec. Addetta/o ass. persona Ass. domic. e serv. tutelari non form Massaggiatrice/ore Ass. domic. e serv. tutelari formata/o Operat. tecn. addetta/o raccolta Educatrice/ore senza titolo (esaurimento) Insegnante senza titolo (esaurimento) Animatrice/ore senza titolo (esaurimento) Istruttrice/ore laboratorio Istruttrice/ore nuoto Assistente (vigilatrice/ore infanzia) Insegnante titolo superiore Educatrice/ore Massaggiatrice/ore non vedente Animatrice/ore con titolo Fisioterapista, Terapista ccupazionale, Psicomotricista, Logopedista, Assistente sociale Educatrice/ore profess. titolo abilitante Massiofisiot. non vedente Responsabile didattica Infermiera/e professionale Tecnica/o laborat. biomedic. Coord. resp. unità op. semplice Coord. (ass. soc., educ., ecc..) Dirett. corsi formazione prof.le Coord. resp. unità op. complessa Resp. area tecnica soc. Psicol. sociol. pedag. Coord. psicol. sociol. pedag. Dir. psicol. sociol. pedag. 22.526.415 24.441.463 25.971.777 26.737.031 27.824.343 28.521.336 29.934.676 30.460.276 30.573.586 31.337.425 32.427.124 34.839.065 41.589.163 46.119.630 56.271.308 73.667.051 405.475 439.946 467.491 481.266 500.838 513.384 538.824 548.284 550.325 564.073 583.688 627.103 748.604 830.153 1.012.883 1.326.006 749.453 813.167 864.081 889.540 925.715 948.904 995.926 1.013.412 1.017.184 1.042.595 1.078.850 1.159.095 1.383.670 1.534.399 1.872.145 2.450.901 Note: (1) quote economiche annue comprensive della retribuzione tabellare, dell'E.D.R. (Elemento Distinto Retribuzione), della contingenza, delle indennità professionali di cui all'art. 63 del C.C.N.L. 10 febbraio 1995 e dell'accordo 1 marzo 1996; (2) incremento pari all'1,8% dei valori tabellari conglobati decorrente dal 1 gennaio 1998; (3) incremento comprensivo dell'1,8% relativo al 1998 e dell'1,5% relativo al 1999 dei valori tabellari conglobati decorrente dal 1 gennaio 1999; (4) Per le I.P. e per gli I.P. già in servizio alla data del 25 febbraio 1997 la quota di lire 840.000 annue risultante dalla differenza tra l'indennità professionale conglobata e quella in godimento, così come la maggiorazione prevista all'ex art.37 (indennità della professione infermieristica) punti A, B, C, di cui al C.C.N.L. 3 marzo 1991 vengono mantenute. (5) i passaggi nelle posizioni economiche A5, B1bis, B2bis, C1bis, saranno oggetto di confronto tra le parti in sede aziendale. In tale contesto se ne definiranno le modalità considerando anche i titoli posseduti ed i percorsi lavorativi e formativi effettuati. AREA MEDICA TEMPO PIENO Nuove posizioni economiche Profili Vecchie posizioni economiche Vecchi profili Valori tabellari conglobati (1) Incremento 1998 (2) Incremento annuo a regime (3) 1 2 D2 D2BIS D3 D3BIS D4 Medico I liv. fascia B Medico I liv. fascia B Medico I liv. fascia A Medico I liv. fascia A Medico II livello D2 D2bis D3 D3bis D4 Assistente e Collaboratore Assistente e Collaboratore Aiuto e Coaudiutore Aiuto e Coaudiutore Primario e Dirigente 53.554.241 57.545.207 68.027.288 74.880.174 82.123.921 963.976 1.035.813 1.224.491 1.347.843 1.478.230 1.781.749 1.914.528 2.263.267 2.491.263 2.732.262 TEMPO DEFINITO Nuove posizioni economiche Profili Vecchie posizioni economiche Profili Valori tabellari conglobati (1) Incremento 1998 (2) Incremento annuo a regime (3) 1 2 D2 D2BIS D3 D3BIS D4 Medico I liv. fascia B Medico I liv. fascia B Medico I liv. fascia A Medico I liv. fascia A Medico II livello D2 D2bis D3 D3bis D4 Assistente e Collaboratore Assistente e Collaboratore Aiuto e Coaudiutore Aiuto e Coaudiutore Primario e Dirigente 32.377.214 35.412.482 40.887.464 46.045.711 48.441.926 582.789 637.424 735.974 828.822 871.954 1.077.189 1.178.172 1.360.325 1.531.940 1.611.662 Note: 1) quote economiche annue comprensive della retribuzione tabellare, dell'E.D.R. (Elemento Distinto Retribuzione), dell'indennità integrativa speciale, dell'indennità specialistica e dirigenza, dell'indennità di tempo pieno quando spettante di cui all'art. 63 del CCNL 10 febbrio 1995 e dell'accordo 1 marzo 1996; 2) incremento pari all'1,8% dei valori tabellari conglobati decorrente dal 1 gennaio 1998; 3) incremento comprensivo dell'1,8% relativo al 1998 e dell'1,5% relativo al 1999 dei valori tabellari conglobati decorrente dal 1 gennaio 1999; 4) per la posizione funzionale di medico di secondo livello (posizione economica D4) si prevedono inoltre le seguenti indennità differenti a seconda del grado di responsabilità, tipologia del servizio diretto e complessità, determinate come segue: - Lit. 5.955.425 indennità primariale; - Lit. 8.483.512 apicali con contratto a termine quinquennale (solo a tempo pieno); - Lit. 3.845.859 apicali che non hanno esercitato l'opzione per il contratto a termine; - Lit. 3.958.972 apicali con gli incarichi di direzione e/o coordinamento di uno o più dipartimenti ospedalieri e territoriali (solo a tempo pieno). 5) L'indennità di direzione dipartimentale è cumulabile sia con l'indennità primariale che con l'indennità di contratto a termine. 6) I passaggi dalla posizione economica D2 a D2bis, da D2bis a D3, da D3 a D3bis avvengono rispettivamente a fronte della maturazione di 5, 7, 10 anni di anzianità di servizio nella struttura, previa valutazione dei titoli e dei percorsi lavorativi nonchè di quelli formativi operata da una apposita commissione definita nell'ambito del rapporto tra le parti entro un mese dalla firma del presente CCNL. AREA SANITARIA Nuove posizioni economiche Attuali profili Vecchie posizioni economiche Vecchi profili Valori tabellari conglobati (1) Incremento 1998 (2) Incremento annuo a regime (3) 1 2 D2 D2bis D3 D3bis D4 Biol, Chim, Fisico I liv. fascia B Biol, Chim, Fisico I liv. fascia B Biol, Chim, Fisico I liv. fascia A Biol, Chim, Fisico I liv. fascia A Biol, Chim, Fisico II liv. D2 D2bis D3 D3bis D4 Collaboratore Collaboratore Coaudiutore Coaudiutore Dirigente 46.119.640 48.106.064 57.665.298 61.724.436 72.273.060 830.153 865.909 1.037.975 1.111.039 1.300.915 1.534.399 1.600.488 1.918.524 2.053.571 2.404.524 Note: 1) quote economiche annue comprensive della retribuzione tabellare, dell'E.D.R. (Elemento Distinto Retribuzione), dell'indennità integrativa speciale, delle indennità professionali di cui all'art. 63 del CCNL 10 febbraio 1995 e dell'accordo 1 marzo 1996; 2) incremento pari all'1,8% dei valori tabellari conglobati decorrente dal 1 gennaio 1998; 3) incremento comprensivo dell'1,8% relativo al 1998 e dell'1,5% relativo al 1999 dei valori tabellari conglobati decorrente dal 1 gannaio 1999; 4) per la posizione funzionale di biologo, chimico, fisico di secondo livello (posizione economica D4) si prevedono inoltre le seguenti indennità differenti a seconda del grado di responsabilità, tipologia del servizio diretto e complessità, determinate come segue: - Lit. 5.955.425 indennità di dirigenza; - Lit. 8.483.512 apicali con contratto a termine quinquennale; - Lit. 3.845.859 apicali che non hanno esercitato l'opzione per il contratto a termine; - Lit. 3.958.972 apicali con gli incarichi di direzione e/o coordinamento di uno o più dipartimento ospedalieri e territoriali; 5) L'indennità di direzione dipartimentale è cumulabile sia con l'indennità di dirigenza che con l'indennità di contratto a termine. 6) I passaggi dalla posizione economica D2 a D2bis, da D2bis a D3, da D3 a D3bis avvengono rispettivamente a fronte della maturazione di 5, 7, 10 anni di anzianità di servizio nella struttura, previa valutazione dei titoli e dei percorsi lavorativi nonchè di quelli formativi operata da una apposita commissione definita nell'ambito del rapporto tra le parti entro un mese dalla firma del presente CCNL. NORMA TRANSITORIA In attesa delle norme di modifica della Legge 107/90, in particolare dell'art. 19, al personale operante in servizi trasfusionali gestiti direttamente dalle ASL e AO o sotto il loro diretto controllo, fatte salve in ogni caso le condizioni di miglior favore, si applica il trattamento economico, compreso il salario accessorio, previsto dal CCNL per i lavoratori della sanità pubblica. ART. 68 RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' Si confermano gli importi in godimento corrisposti a titolo di anzianità. ART. 69 LAVORO SUPPLEMENTARE, STRAORDINARIO, FESTIVO, NOTTURNO Il tetto annuo di ore supplementari e straordinarie non può superare le 50 ore annue per dipendente. Il lavoro supplementare e straordinario non può essere utilizzato come fattore di programmazione del lavoro. Le prestazioni di lavoro supplementare e straordinario hanno carattere eccezionale e devono rispondere ad effettive esigenze di servizio. Il tetto annuo di ore supplementari e straordinarie è utilizzabile secondo criteri definiti nell'ambito del confronto tra le parti in sede di struttura. In tale contesto le parti potranno prevedere deroghe relative ai limiti individuali di cui al primo comma per le figure operanti a supporto degli organi direttivi dell'Associazione. E' considerato lavoro supplementare quello effettuato rispettivamente oltre le 36 o le 38 ore settimanali. Viene invece considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre le 40 ore settimanali. Il lavoro supplementare e straordinario può a richiesta della lavoratrice e del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio, essere compensato con un riposo sostitutivo entro i successivi 90 gg. Ferma restando la facoltà di cui sopra il lavoro supplementare e quello straordinario saranno compensati da una quota oraria della retribuzione in atto maggiorata del 20%. Per il lavoro supplementare o straordinario prestato in orario notturno o nei giorni considerati festivi per Legge la quota di retribuzione oraria è maggiorata del 30%. Per il lavoro supplementare o straordinario prestato in orario notturno nei giorni considerati festivi per legge la maggiorazione è del 50%. Si considera lavoro in orario notturno quello eseguito tra le ore 22 e le ore 6. Si considera lavoro in orario festivo quello eseguito nelle festività di cui all'art. 48 o nelle giornate programmate come riposo settimanale. Il lavoro supplementare e straordinario deve essere autorizzato preventivamente per iscritto, espressamente dall'Amministrazione. ART. 70 TRATTAMENTO ECONOMICO CONSEGUENTE A PASSAGGIO ALLA POSI-ZIONE ECONOMICA SUPERIORE Nel caso di passaggio a posizione economica superiore il nuovo inquadramento retributivo verrà effettuato con la attribuzione della retribuzione in godimento maggiorata della differenza tra il valore iniziale delle nuova posizione economica ed il valore iniziale di quella di provenienza. ART. 71 ASSEGNI FAMILIARI O AGGIUNTA DI FAMIGLIA Gli assegni familiari o le quote aggiunte di famiglia sono erogate/i secondo le norme di legge vigenti. ART.72 INDENNITA' Alla lavoratrice ed al lavoratore, ove ne ricorrano i requisiti, spetta la seguente indennità lorda: - indennità per servizio notturno e festivo. Dal 1^ gennaio 1994 al personale dipendente il cui turno di servizio si svolga durante le ore notturne spetta una "indennità notturna" nella misura unica uguale per tutti di £ 4.500 lorde per ogni ora di servizio prestato fra le ore 22.00 e le ore 06.00. Dalla stessa data per il servizio di turno prestato in giorno festivo compete una indennità di L. 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiori alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta più di una indennità festiva per ogni singolo dipendente. ART. 73 CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE E RECLAMI SULLA BUSTA PAGA La retribuzione deve essere corrisposta alla lavoratrice ed al lavoratore in una data stabilita, comunque non oltre il 7^ giorno successivo alla fine di ciascun mese, il pagamento della retribuzione deve essere effettuato a mezzo busta paga in cui devono essere distintamente specificati il nome dell'Associazione, il nome e la qualifica della lavoratrice e del lavoratore, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, l'importo dei singoli elementi che concorrono a formarla e la elencazione delle trattenute di Legge e di contratto. Qualsiasi reclamo sulla rispondenza della somma pagata con quella indicata nella busta-paga nonchè sulla qualifica della moneta, deve essere fatta all'atto del pagamento. In caso di ritardo nella corresponsione della retribuzione l'amministrazione è tenuta a corrispondere anche gli interessi legali maturati. Resta comunque la possibilità da parte della lavoratrice e del lavoratore di avanzare eventuali reclami in qualsiasi momento per irregolarità riscontrate. ART. 74 TREDICESIMA MENSILITA' A tutto il personale in servizio spetta una tredicesima mensilità da corrispondersi alla data del 16 dicembre di ogni anno, composta dai valori tabellari conglobati come da inquadramento diviso dodici e dalla retribuzione individuale di anzianità, di cui all'art. 68. La tredicesima mensilità non spetta per il periodo di tempo trascorso in aspettativa senza assegni per motivi di famiglia o in altra posizione di stato che comporti la sospensione dello stipendio o salario. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il personale ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di anzianità di servizio. La frazione di mese superiore a 15 giorni va considerata a questi effetti come mese intero. ART. 75 MENSA E VITTO Hanno diritto alla mensa tutte/i le dipendenti ed i dipendenti il cui orario di lavoro non preveda una interruzione superiore a 2 ore. Il personale distaccato all'interno dell'ospedale fruirà, ove possibile, della struttura ospedaliera per il servizio mensa, utilizzando le apposite convenzioni stipulate dall'Amministrazione. Gli Enti provvederanno, ove possibile, ad istituire il servizio di mensa o, in mancanza, a garantire l'esercizio del diritto con modalità sostitutive. Qualora tra le modalità sostitutive venisse individuato l'uso di un TICKET il valore facciale dello stesso viene definito in sede locale nell'ambito del rapporto tra le parti con un valore minimo di £ 8.000. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro e la interruzione va rilevata con i normali mezzi di controllo. la dipendente ed il dipendente è tenuta/o a corrispondere il costo del pasto, fissato nella misura di Lit. 2.000 per la durata del presente contratto, ove fruisca del servizio mensa. ART. 76 ABITI DI SERVIZIO Al personale cui durante il servizio è fatto obbligo di indossare una divisa o indumenti di lavoro e calzature appropriate in relazione al tipo delle prestazioni, verranno forniti gli indumenti stessi esclusivamente a cura e spese dell'amministrazione. La spesa relativa compresa quella della manutenzione ordinaria, è a carico dell'ammi-nistrazione. Alle dipendenti ed ai dipendenti addette/i a particolari servizi debbono inoltre essere forniti tutti gli indumenti protettivi contro eventuali rischi o infezioni, tenendo conto delle disposizioni di Legge in materia antinfortunistica e di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. ART. 77 MISSIONI E TRASFERTE Alle dipendenti ed ai dipendenti che per ragioni di servizio devono essere inviate/i fuori dalla sede di lavoro, spetta una indennità di trasferta nella misura di £ 20.000 per ogni 24 ore di assenza dalla sede (compreso il tempo occorrente per il viaggio). In caso di brevi trasferimenti l'indennità sarà proporzionata al numero di ore di assenza. Alle dipendenti ed ai dipendenti saranno inoltre rimborsate le spese vive sostenute e documentate sulla base di criteri concordati tra le parti in sede aziendale. Non viene riconosciuta alcuna indennità per trasferta inferiore a Km. 20 e con meno di 4 ore di assenza. Nel caso di utilizzo preventivamente autorizzato del mezzo proprio spetta un rimborso sulla base delle tariffe chilometriche ACI relative ad una percorrenza media annua di 20.000 Km e ad una cilindrata di 1300 cc. ART. 78 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO In caso di risoluzione del rapporto di lavoro dipendente con la qualifica impiegatizia deve essere corrisposta una indennità di anzianità sino al 31 maggio 1982 nella misura pari ad una mensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio. Per il personale non impiegatizio, ferma restando la liquidazione della anzianità precedente sulla base di criteri previsti dai precedenti contratti collettivi, il diritto alla indennità di anzianità nella misura di una mensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio prestato, verrà raggiunto con la seguente gradualità: 1) 15/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31.12.71 al 30.12.72; 2) 20/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31.12.72 al 29.11.73; 3) 25/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 30.11.73 al 30.12.73; 4) 30/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31.12.73. Per il personale impiegatizio l'indennità di anzianità dovuta è commisurata per ogni anno intero di servizio ad una mensilità dal 31 dicembre 1973 al 31 maggio 1982. Le frazioni di anno, anche nel corso del primo anno di servizio, si computano per dodicesimi. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni si computano come mese intero. Per tutto il personale per il periodo successivo al 31 maggio 1982 si applica la Legge 29 maggio 1982 n. 297. Le voci che rientrano nel T.F.R. sono le seguenti: -retribuzione come da inquadramento; -retribuzione individuale di anzianità; -indennità per mansioni superiori; -superminimi; -assegni ad personam; -premio di incentivazione; -tredicesima mensilità; -indennità sostitutiva del preavviso. ART. 79 PREMIO DI INCENTIVAZIONE A tutto il personale a partire dal 1° gennaio 1998 compete un premio di incentivazione di Lit.785.000 annue lorde, dal 1 gennaio 1999 tale premio è elevato a Lit. 800.000 annue lorde. Tale premio è ripartito per giornate di effettiva presenza con decorrenza mensile. Ai fini del computo delle presenze non incidono le giornate relative a ricovero ospedaliero documentato, infortunio sul lavoro riconosciuto ed assistito dall'INAIL. Eventuali condizioni alternative potranno essere mantenute previe trattative locali per quelle strutture che abbiano in atto specifiche convenzioni con Enti.Le quote economiche non corrisposte alle lavoratrici ed ai lavoratori in quanto relative a giorni di non presenza concorrono alla costituzione di un fondo da gestire in sede di contrattazione di secondo livello. TITOLO XIII PROCEDURE PER L'ESAME DELLE CONTROVERSIE ART. 80 TENTATIVO FACOLTATIVO DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE Per le controversie individuali che dovessero sorgere in ordine al trattamento economico e normativo della lavoratrice e del lavoratore, stabilito dalla legge, da accordi e dal presente contratto, l'Organizzazione sindacale regionale o provinciale a cui la lavoratrice ed il lavoratore aderisce o a cui ha conferito mandato, potrà chiedere un incontro ai fini dell'esperimento del tentativo di conciliazione. Entro 15 giorni dall'inoltro della richiesta si svolgerà la procedura nella sede stabilita in comune accordo. Ove il tentativo di conciliazione riuscisse, sarà formato processo verbale, sottoscritto dalle parti interessate e dai rappresentanti delle OO.SS. delle lavoratrici e dei lavoratori e della parte datoriale cui le parti aderiscono o a cui abbiano conferito il mandato, per la procedura di conciliazione. Si applicano per il deposito del processo verbale di avvenuta conciliazione le disposizioni di cui all'art. 411 ultimo comma del Codice di procedura Civile (Legge 11 Agosto 1973 n. 533). Ove non dovesse riuscire il tentativo, le parti saranno libere di seguire le procedure che riterranno più opportune. ART. 81 TENTATIVO FACOLTATIVO DI CONCILIAZIONE PRESSO LA COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE DELL'UFFICIO DEL LAVORO In caso di mancato accordo nel tentativo di conciliazione in sede sindacale, l'Organizzazione sindacale regionale e provinciale a cui il lavoratore aderisce o a cui abbia conferito il mandato potrà assistere il lavoratore interessato. Ove questo intenda promuovere un tentativo facoltativo di conciliazione presso l'Ufficio del Lavoro competente, ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 del Codice di procedura civile (Legge 11 Agosto 1973 n. 533). ART. 82 CLAUSOLE COMPROMISSORIE ED ARBITRATO IRRITUALE 1)Tutte le controversie che dovessero sorgere in ordine al trattamento economico e normativo della lavoratrice e del lavoratore stabilito dalla Legge, dagli accordi e dal presente contratto, potranno essere decise da arbitrati rituali o da arbitrati irrituali, ferma restando in un caso come nell'altro la facoltà della lavoratrice e del lavoratore e della parte datoriale di adire l'Autorità Giudiziaria. 2)Per l'arbitrato rituale è esclusa la pronuncia degli arbitri secondo equità. Sempre per l'arbitrato rituale gli arbitri donne e uomini in numero di tre saranno nominati come segue: a)una o uno su nomina dell'Organizzazione Sindacale Territoriale a cui è iscritta/o la lavoratrice od il lavoratore o a cui abbia conferito il mandato; b)una o uno nominata/o dall'Amministrazione; c)una terza o un terzo nominata/o consensualmente dalle prime o dai primi. In caso di mancato accordo si svolgerà la procedura di cui al seguente n. 3. 3)Per l'arbitrato irrituale, gli arbitri donne e uomini saranno nominate/i come segue: a)una o uno su nomina dell'Organizzazione Sindacale Territoriale a cui è iscritta/o la lavoratrice od il lavoratore o a cui abbia conferito il mandato. b)una o uno nominata/o dall'Amministrazione; c)una terza o un terzo, eventualmente, che potrà essere nominato dai due di cui sopra, soltanto in caso di disaccordo sulla decisione. Ove non si raggiungesse un accordo sulla nomina della terza arbitro o del terzo arbitro, le parti richiederanno la nomina della terza arbitro o del terzo arbitro ad un ordine professionale o alla Presidente o al Presidente del Tribunale; d)la decisione dovrà essere emessa nel termine di 30 giorni dall'accettazione dell'incarico da parte delle arbitro e degli arbitri; e)le spese dell'arbitrato e di compenso delle arbitro o degli arbitri saranno regolati dalle Amministrazioni e dalle OO.SS. che hanno nominato le stesse e gli stessi. ART. 83 FACOLTA' DELLE PARTI DI ADIRE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA E' sempre fatta salva la facoltà delle parti di adire all'Autorità Giudiziaria senza esperire le procedure di cui ai punti 1-2-3 dell'art. 82. ART. 84 COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE L'AVIS e le OO.SS. firmatarie del CCNL per le dipendenti e i dipendenti dell'Associazione, concordano la costituzione della Commissione Paritetica Nazionale, con sede presso l'AVIS - Sede Nazionale - formata dai rappresentanti delle stesse con il compito di dirimere eventuali controversie interpretative derivanti dall'applicazione in sede di struttura dei diversi istituti contrattuali. Le due parti contraenti sono abilitate a chiedere, a mezzo di lettera raccomandata, la convocazione della Commissione Paritetica Nazionale che si riunirà entro 15 giorni dalla data della richiesta previo accordo con l'altra parte. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa. L'eventuale accordo sull'interpretazione della norma sostituisce la clausola controversa fin dall'inizio della vigenza del contratto. NORMA PROGRAMMATICA Le parti, preso atto delle norme previste dal D.lgs. del 21 aprile 1993 n. 124 e successive integrazioni e/o modificazioni in materia di previdenza complementare si impegnano ad assumere tutte le iniziative necessarie per la costituzione di un fondo di previdenza complementare, in coerenza con i principi contenuti nelle disposizioni citate. A tal fine convengono sulla ncessità di compiere una ampia disamina dei problemi relativi alla costituzione di detto fondo, approfondendone tutti gli aspetti tecnico-normativi ed economici. Le parti concordano quindi di costituire, entro 1 mese dalla firma del presente CCNL, un gruppo di lavoro paritetico che potrà avvalersi dell'apporto di esperti competenti in materia. DECORRENZA E DURATA Il C.C.N.L. entra in vigore il 1° gennaio 1998 e scade il 31 dicembre 2001. Gli effetti normativi decorrono dal 1° gennaio 1998 e scadono il 31 dicembre 2001. Gli effetti economici decorrono dal 1° gennaio 1998 e scadono il 31 dicembre 1999. Le parti si incontreranno entro il 31 dicembre 1999 al fine della definizione delle quote economiche relative al periodo 1° gennaio 2000 - 31 dicembre 2001. INDICE TITOLO I VALIDITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO ART. 1 PAG. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE ART. 2 PAG. 2 DISPOSIZIONI GENERALI ART. 3 PAG. 2 INSCINDIBILITA' DELLE NORME CONTRATTUALI ART. 4 PAG. 2 CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE TITOLO II RELAZIONI SINDACALI ART.5 PAG. 3 DIRITTO DI INFORMAZIONE E CONFRONTO TRA LE PARTI ART. 6 PAG. 4 CONTRATTAZIONE ART. 7 PAG. 4 GARANZIA DEL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI ESSENZIALI ART. 8 PAG. 5 PARI OPPORTUNITA' ART. 9 PAG. 5 TUTELA DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI IN PARTICOLARI CONDIZIONI PSICOFISICHE ART. 10 PAG. 5 TUTELA DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI PORTATRICI E PORTATORI DI HANDICAP ART. 11 PAG. 5 ATTIVITA' DI VOLONTARIATO TITOLO III DIRITTI SINDACALI ART. 12 PAG. 6 RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE ART. 13 PAG. 6 ASSEMBLEA ART. 14 PAG. 6 PERMESSI PER CARICHE SINDACALI ART. 15 PAG. 7 ASPETTATIVA SINDACALE ART. 16 PAG. 7 CONTRIBUTI SINDACALI TITOLO IV ASSUNZIONE E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ART. 17 PAG. 8 ASSUNZIONE DEL PERSONALE ART. 18 PAG. 8 DOCUMENTI DI ASSUNZIONE ART. 19 PAG. 8 VISITE MEDICHE ART. 20 PAG. 9 PERIODO DI PROVA ART. 21 PAG. 9 RAPPORTI DI LAVORO PART-TIME ART. 22 PAG. 11 CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO ART. 23 PAG. 12 RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO ART. 24 PAG. 13 LAVORO TEMPORANEO ART. 25 PAG. 14 APPRENDISTATO ART. 26 PAG. 14 INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE SOCIALMENTE SVANTAGGIATE ART. 27 PAG. 15 PREAVVISO ART. 28 PAG. 15 RILASCIO DEI DOCUMENTI E DEL CERTIFICATO DI LAVORO ART. 29 PAG. 15 CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ART. 30 PAG. 16 INDENNITA' IN CASO DI DECESSO ART. 31 PAG. 16 MOBILITA' ART. 32 PAG. 16 TRASFERIMENTO TITOLO V NORME COMPORTAMENTALI E DISCIPLINARI ART. 33 PAG. 17 RITARDI ED ASSENZE ART. 34 PAG.17 DOVERI DEL PERSONALE ART. 35 PAG. 18 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ART. 36 PAG. 19 PATROCINIO LEGALE DELLE DIPENDENTI E DEI DIPENDENTI PER FATTI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DEI COMPITI DI UFFICIO ART. 37 PAG. 20 RESPONSABILITA' CIVILE DELLE DIPENDENTI E DEI DIPENDENTI NEI RAPPORTI CON L'UTENZA ART. 38 PAG. 20 RITIRO PATENTE ART. 39 PAG. 20 COPERTURA ASSICURATIVA NELL'UTILIZZO DI MEZZI PROPRI DI TRASPORTO TITOLO VI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE ART. 40 PAG. 21 DECLARATORIA DELLE POSIZIONI ECONOMICHE E CONSEGUENTI INQUADRAMENTI ART. 41 PAG. 26 MANSIONI E VARIAZIONI TEMPORANEE DELLE STESSE ART. 42 PAG. 27 CUMULO DELLE MANSIONI ART. 39 PAG. 27 PASSAGGIO AD ALTRA FUNZIONE PER INIDONEITA' FISICA TITOLO VII ORARIO DI LAVORO ART. 44 PAG. 28 ORARIO DI LAVORO ART. 45 PAG. 28 RIPOSO SETTIMANALE ART. 46 PAG. 29 PAGA GIORNALIERA E ORARIA ART. 47 PAG. 29 PRONTA DISPONIBILITA' TITOLO VIII FESTIVITA' E FERIE ART. 48 PAG. 30 FESTIVITA' ART. 49 PAG. 30 FERIE TITOLO IX PERMESSI, ASPETTATIVE E CONGEDI ART. 50 PAG. 32 PERMESSI E RECUPERI ART. 51 PAG. 32 CONGEDO MATRIMONIALE ART. 52 PAG. 32 TUTELA DELLA MATERNITA' ART. 53 PAG. 32 DONAZIONE SANGUE O SUOI COMPONENTI ART. 54 PAG. 32 CHIAMATA E RICHIAMO ALLE ARMI, OBIEZIONE DI COSCIENZA IN SERVIZIO CIVILE ART. 55 PAG. 33 ASPETTATIVA NON RETRIBUITA ART. 56 PAG. 33 PERMESSI PER GRAVI MOTIVI ART. 57 PAG. 33 PERMESSI PER LUTTO DI FAMIGLIA ART. 58 PAG. 33 TRATTAMENTO SPETTANTE ALLE LAVORATRICI ED AI LAVORATORI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI E/O REFERENDUM ART.59 PAG. 33 PERMESSI PER CARICHE ELETTIVE TITOLO X DIRITTO ALLO STUDIO E FORMAZIONE PROFESSIONALE ART. 60 PAG. 34 DIRITTO ALLO STUDIO ART. 61 PAG. 34 CORSI FINALIZZATI ART. 62 PAG. 34 QUALIFICAZIONE, RIQUALIFICAZIONE, AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE TITOLO XI TRATTAMENTO DELLE ASSENZE PER MOTIVI DI SALUTE, AMBIENTE DI LAVORO ART. 63 PAG. 36 TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA ED INFORTUNIO ART. 64 PAG. 36 ASSICURAZIONI ED INFORTUNI SUL LAVORO ART. 65 PAG. 37 TUTELA DELLA SALUTE ED AMBIENTE DI LAVORO ART. 66 PAG. 37 SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE TITOLO XII RETRIBUZIONE ART. 67 PAG. 38 INQUADRAMENTI E CONSEGUENTI RETRIBUZIONI ART. 68 PAG. 44 RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' ART. 69 PAG. 44 LAVORO SUPPLEMENTARE, STRAORDINARIO, FESTIVO, NOTTURNO ART. 70 PAG. 44 TRATTAMENTO ECONOMICO CONSEGUENTE A PASSAGGIO ALLA POSIZIONE ECONOMICA SUPERIORE ART. 71 PAG. 44 ASSEGNI FAMILIARI O AGGIUNTA DI FAMIGLIA ART. 72 PAG. 45 INDENNITA' ART. 73 PAG. 45 CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE E RECLAMI SULLA BUSTA PAGA ART. 74 PAG. 45 TREDICESIMA MENSILITA' ART. 75 PAG. 46 MENSA E VITTO ART. 76 PAG. 46 ABITI DI SERVIZIO ART. 77 PAG. 46 MISSIONI E TRASFERTE ART. 78 PAG. 47 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ART. 79 PAG. 47 PREMIO DI INCENTIVAZIONE TITOLO XIII PROCEDURE PER L'ESAME DELLE CONTROVERSIE ART. 80 PAG. 48 TENTATIVO FACOLTATIVO DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE ART. 81 PAG. 48 TENTATIVO FACOLTATIVO DI CONCILIAZIONE PRESSO LA COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE DELL'UFFICIO DEL LAVORO ART. 82 PAG. 48 CLAUSOLE COMPROMISSORIE ED ARBITRATO IRRITUALE ART. 83 PAG. 49 FACOLTA' DELLE PARTI DI ADIRE L'AUTORITA' GIUDIZIARIA ART. 84 PAG. 49 COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE * NORMA PROGRAMMATICA PAG. 50 * DECORRENZA E DURATA PAG. 50 2