CONFEDERAZIONE NAZIONALE
MISERICORDIE D’ITALIA

 

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
DI LAVORO PER DIPENDENTI
DELLE MISERICORDIE

 

Firenze, luglio 2001


VERBALE DI ACCORDO

Oggi 27 luglio duemilauno a Firenze tra

la Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia

nelle persone del Presidente Gianfranco Gambelli, del consigliere di Presidenza delegato Giuseppe De Stefano

e

la Funzione Pubblica CGIL nelle persone di:

Dario Canali, Elio d’Orazio

la FPS CISL nelle persone di:

Rino Tarelli, Gabrio Maria Tonelli, Luigi Gentili, Andrea Morando, Paolo Caselli

la UIL FPL nelle persone di:

Carlo Fiordaliso, Francesco Lo Grasso, Paolo Becattini, Pietro Trallori, Luciano Mencacci


si è stipulato il presente Contratto Collettivo nazionale di Lavoro che regola il rapporto di lavoro per il personale dipendente delle Misericordie.

 

FP CGIL

FPS CISL

UIL FPL

CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D’ITALIA

 

INDICE

Descrizione

Pagina

Premessa

6

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ambito di applicazione

6

Articolo 2

Disposizioni generali

6

Articolo 3

Inscindibilità delle norme contrattuali

6

Articolo 4

Condizioni di miglior favore

7

Articolo 5

Decorrenza e durata

7

Articolo 6

Comitato paritetico

7

Titolo II

RELAZIONI SINDACALI

Articolo 7

Contrattazione

8

Articolo 8

Garanzia del funzionamento dei servizi minimi essenziali

8

Articolo 9

Diritto all’informazione

9

Titolo III

COSTITUZIONE RAPPORTO DI LAVORO

Articolo 10

Assunzione

10

Articolo 11

Documenti di assunzione

10

Articolo 12

Visite mediche

10

Articolo 13

Periodo di prova

10

Articolo 14

Mansioni e variazioni temporanee delle stesse

11

Articolo 15

Cumulo di più mansioni del lavoratore

11

Articolo 16

Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica

12

Titolo IV

SVOLGIMENTO RAPPORTO DI LAVORO

Articolo 17

Orario di lavoro

13

Articolo 18

Rapporto di lavoro a tempo parziale

13

Articolo 19

Contratti di formazione lavoro

14

Articolo 20

Rapporti di lavoro a tempo determinato

14

Articolo 21

Mobilità

15

Articolo 22

Riposo settimanale

15

Articolo 23

Festività

15

Articolo 24

Ferie

16

Articolo 25

Permessi straordinari – Servizio militare o civile

16

Articolo 26

Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psicofisiche

18

Articolo 27

Aggiornamento, qualificazione e riqualificazione professionale

18

Articolo 28

Diritto allo studio

19

Articolo 29

Patrocinio legale del dipendente per fatti connessi all’espletamento dei compiti d’ufficio

19

Titolo V

NORME COMPORTAMENTALI E DISCIPLINARI

Articolo 30

Comportamenti in servizio

20

Articolo 31

Ritardi ed assenze

20

Articolo 32

Permessi e recuperi

20

Articolo 33

Provvedimenti disciplinari

21

Titolo VI

MALATTIA INFORTUNIO E SICUREZZA SUL LAVORO

Articolo 34

Trattamento economico di malattia ed infortunio

23

Articolo 35

Assicurazione ed infortunio sul lavoro

23

Articolo 36

Tutela della salute ed ambiente di lavoro

24

Titolo VII

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE E TRATTAMENTO ECONOMICO

Articolo 37

Il sistema di classificazione del personale

25

Articolo 38

Norma di qualificazione e progressione professionale

25

Articolo 39

Passaggio di posizione e di categoria

25

Articolo 40

Retribuzione

25

Articolo 41

Posizioni economiche a regime

26

Articolo 42

Passaggio automatico di fascia

26

Articolo 43

Inquadramento del personale nel sistema di classificazione

27

Articolo 44

Trattamento economico conseguente a passaggio alla posizione economica superiore

30

Articolo 45

Paga giornaliera ed oraria

30

Articolo 46

Lavoro supplementare e straordinario

30

Articolo 47

Pronta disponibilità

31

Articolo 48

Indennità

31

Articolo 49

Premio di incentivazione e di produzione

32

Articolo 50

Tredicesima mensilità

33

Articolo 51

Corresponsione della retribuzione e reclami sulla busta paga

33

Articolo 52

Alloggi e mensa

33

Articolo 53

Abiti di servizio

34

Articolo 54

Trasferte

34

Titolo VIII

ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Articolo 55

Cause di estinzione del rapporto di lavoro

35

Articolo 56

Preavviso

35

Articolo 57

Trattamento di fine rapporto

35

Titolo IX

DIRITTI SINDACALI

Articolo 58

Rappresentanze sindacali

36

Articolo 59

Assemblea

36

Articolo 60

Permessi per cariche sindacali

36

Articolo 61

Contributi sindacali

37

Articolo 62

Conciliazione in sede sindacale

37

Norme di prima applicazione

38

Norme transitorie e finali

39

 

PREMESSA

La Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia sottoscrivendo il contratto collettivo di lavoro per i dipendenti delle nostre Misericordie intende venire incontro alle più volte manifestate esigenze ed aspettative delle confederate soprattutto in merito alla peculiarità dei ruoli ricoperti dal personale dipendente oltre alla particolarità delle Misericordie stesse, associazioni di volontariato impegnate in servizi, anche complessi, ispirati ai principi della carità cristiana.

La Confederazione considera il raggiungimento della sottoscrizione del presente contratto punto fermo nello scenario associativo ma soprattutto punto di partenza per migliorare, formare e qualificare maggiormente il personale dipendente delle Confraternite ed al tempo stesso in prospettiva implementare e perfezionare uno strumento operativo e di crescita per tutto il Movimento.

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ambito di applicazione

 

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale dipendente delle Misericordie d’Italia e delle strutture loro collegate quali, ad esempio, case di riposo, ambulatori, servizi funebri e cimiteriali, nonché alle Associazioni di volontariato che ne sottoscrivano l’adesione.

2. Oltre la parte normativa esso disciplina il trattamento economico e deve essere indistintamente applicato a tutto il personale dipendente.


Articolo 2

Disposizioni generali

1. Per quanto non previsto o parzialmente regolato dal presente contratto si fa espresso riferimento alle norme di legge in vigore per il rapporto di lavoro di natura privata nonché allo statuto dei lavoratori, in quanto applicabili.

2. I lavoratori debbono altresì osservare le norme regolamentari - ove presenti - emanate dalle singole strutture di cui al precedente articolo 1, purché non siano in contrasto con il presente contratto e/o con norme di legge.

 

Articolo 3

Inscindibilità delle norme contrattuali

 

1. Sotto ogni aspetto e a qualsiasi fine le norme del presente contratto si considerano tra loro correlative ed inscindibili e non cumulabili con alcun altro trattamento previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro.

2. Il presente C.C.N.L. costituisce, quindi, l’unico contratto in vigore tra le parti contraenti.

3. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l’interpretazione autentica della norma.

4. Il tavolo negoziale di cui al precedente comma terzo è composto delle OO.SS e dai rappresentanti degli enti firmatari del presente contratto.

 

 

Articolo 4

Condizioni di miglior favore

1. Per i lavoratori in forza alla data di decorrenza del presente C.C.N.L. sono tenute salve ad esaurimento e ad personam e non riassorbibili le condizioni di miglior favore in atto.

2. A tal fine in sede di confronto a livello di Associazione di cui all’articolo 7 entro 3 mesi dalla firma del presente C.C.N.L. o al momento dell’adesione verranno definite le necessarie modalità di raccordo tra il trattamento preesistente e quello previsto dal presente C.C.N.L.

Tra le modalità di raccordo viene inserita anche quella prevista nel comma 5 delle "Norme di prima applicazione".

Eventuali controversie che dovessero insorgere in sede locale saranno affrontate al tavolo negoziale nazionale, così come previsto all’ art. 3 comma 3.

 

 

Articolo 5

Decorrenza e durata

 

1. Salvo le eventuali decorrenze previste nei successivi articoli, il presente contratto decorre dal 1 gennaio 2001 e scade il 31 dicembre 2001 sia per gli aspetti normativi che retributivi.

2. Le parti si danno reciprocamente atto che con il presente C.C.N.L. ed in relazione alle specifiche esigenze del settore, le regole sugli assetti contrattuali definite con il protocollo 23 luglio 1993 si intendono pienamente e correttamente applicate.

 

 

Articolo 6

Comitato paritetico

 

1. In ciascuna Misericordia è istituito un Comitato composto in modo paritetico da rappresentanti del Consiglio della Misericordia, dai dipendenti e dai volontari che operano nella struttura al fine di contribuire al raggiungimento degli scopi dell’Associazione, per migliorare il funzionamento organizzativo della struttura nonché il rapporto con gli utenti.

2. Il Comitato esprime pareri in merito ai problemi legati all’organizzazione del lavoro, ai rapporti con l’utenza ed ai rapporti interni alla Misericordia tra dipendenti e volontari formulando altresì proposte al Consiglio della Misericordia il quale si esprime nel merito delle stesse.

 

TITOLO II

RELAZIONI SINDACALI

 

Articolo 7

Contrattazione

 

1. La contrattazione di cui al presente C.C.N.L. si suddivide in due livelli:

Nazionale;

aziendale o territoriale;

2. Sono titolari della contrattazione di secondo livello le R.S.U., laddove non presenti le R.S.A. , e le OO.SS. territoriali firmatarie del presente contratto, secondo quanto previsto dal regolamento confederale del marzo 91 e degli accordi 23-7-93 e 23-12-98.

Le R.S.U. sono elette in base al regolamento definito in base all’accordo del 23/07/93.

3. Costituiscono oggetto della contrattazione a livello nazionale le seguenti tematiche:

validità ed ambito di applicazione del contratto;

relazioni sindacali;

diritti sindacali;

attivazione e risoluzione del rapporto di lavoro;

norme comportamentali e disciplinari;

ordinamento professionale;

orario di lavoro;

permessi, aspettative e congedi;

formazione professionale;

trattamento economico.

4. In ciascun ente, le parti stipulano il contratto collettivo decentrato integrativo.

5. In sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa sono regolate le seguenti materie:

a) i criteri relativi:

ai sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e di programmi per l'incremento della produttività e miglioramento della qualità del servizio;

alle metodologie di valutazione basate su indici e standard di valutazione;

alla ripartizione delle eventuali ed ulteriori risorse da destinare;

alla progressione orizzontale del personale.

b) i programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale per l'adeguamento ai processi di innovazione;

c) le linee di indirizzo per la garanzia e per il miglioramento dell’ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, per l’attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l’attività dei dipendenti disabili;

d) implicazioni in ordine alla qualità del lavoro e alla professionalità dei dipendenti in conseguenza delle innovazioni tecnologiche, degli assetti organizzativi e della domanda di servizi;

e) le pari opportunità, per le finalità e con le modalità stabilite dalla legge 10 aprile 1991, n. 125;

f) le modalità di gestione delle eccedenze di personale secondo la disciplina e nel rispetto della normativa vigente in materia;

g) ogni altra materia espressamente demandata.

 

 

Articolo 8

Garanzia del funzionamento dei servizi minimi essenziali

 

1. In ottemperanza a quanto previsto dalla legge n.146 del 12.6.90 e successive modificazioni e integrazioni, le parti individuano in ambito sociosanitario-assistenziale-educativo le seguenti tipologie di servizi essenziali, convenendo che a livello di Organizzazione, nell'ambito del rapporto tra le parti, possano essere definite altre tipologie di servizio alle quali applicare la presente normativa:

le prestazioni medico-sanitarie, l'igiene, l'assistenza finalizzata ad assicurare la tutela fisica ivi compreso il trasporto infermi e/o la confezione, distribuzione e somministrazione del vitto a persone non autosufficienti, minori, soggetti affidati a strutture tutelari o a servizi di assistenza domiciliare, o al servizio di onoranze funebri, e comunque servizi istituzionali e/o dovuti in forza di Leggi o accordi che considerano la non sospendibilità del servizio.

2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui sopra, dovrà essere garantita la continuità delle prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti garantiti dalla Costituzione. Con l'obiettivo di una corretta applicazione delle norme di cui sopra, saranno individuati, nell'ambito del rapporto fra le parti in sede di Organizzazione, appositi contingenti di personale.

 

 

Articolo 9

Diritto all’informazione

 

1. In riferimento a quanto stabilito dall’accordo Governo – Parti sociali del 23 luglio 1993, le parti condividono la necessità di un sempre maggiore sviluppo di corrette relazioni sindacali ed in tal senso rivestono particolare importanza l’esame delle problematiche proprie del settore e l’individuazione delle occasioni di sviluppo e dei punti di debolezza.

2. In relazione alle distinte competenze statutarie e organizzative, nonché alle diverse articolazioni nell’ambito territoriale e ferma restando l’autonomia dell’attività associativa e le rispettive responsabilità della parte datoriale e delle OO.SS., le parti si impegnano alla acquisizione di elementi di conoscenza comune ed in particolare:

Livello nazionale

Su richiesta di una delle parti, e di norma entro l’autunno, le stesse si incontreranno in particolare per verificare:

le prospettive e l’andamento generale del settore

l’andamento occupazionale in termini qualitativi, quantitativi e formativi

l’andamento dell’occupazione femminile

Livello di associazione

Ferma restando le competenze proprie delle Misericordie, ove richiesto, le stesse forniscono, informazioni riguardanti:

- il personale

- l’organizzazione del lavoro e il funzionamento dei servizi

- gli eventuali processi di ristrutturazione o riconversione delle strutture e le conseguenti problematiche occupazionali, con particolare riguardo alla necessità di realizzare programmi formativi e di riconversione professionale dei lavoratori.

 

 

TITOLO III

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

 

 

Articolo 10

Assunzione

 

1. L’assunzione di personale deve essere effettuata nell’osservanza delle norme di legge vigenti in materia di rapporto di lavoro di diritto privato.

2. L’assunzione deve risultare da atto scritto contenente la data della medesima, la durata del periodo di prova, la qualifica alla quale viene assegnato il lavoratore, il relativo trattamento economico e la sede di lavoro.

 

 

Articolo 11

Documenti di assunzione

 

1. All’atto dell’assunzione il lavoratore è tenuto a presentare e/o consegnare i seguenti documenti:

libretto di lavoro o documento equipollente;

codice fiscale;

carta d’identità o documento equipollente;

certificato di sana e robusta costituzione in carta semplice da cui risulti che il lavoratore non è affetto da malattie contagiose, rilasciato da organi sanitari pubblici;

libretto sanitario ove richiesto a norma di legge;

titolo di studio o professionale in copia autenticata (diploma, certificato di abilitazione, patente, ecc.) in relazione alla qualifica;

certificato di nascita, cittadinanza, residenza (o cumulativo) in carta semplice;

certificato casellario giudiziale;

certificato carichi pendenti e certificato penale;

qualsiasi altro documento previsto dalla vigente normativa.

2. Il lavoratore è tenuto a presentare la documentazione con data non anteriore a tre mesi ed a comunicare l’eventuale domicilio, ove questo sia diverso dalla residenza.

3. In costanza di rapporto il lavoratore è altresì tenuto a certificare tempestivamente ogni successiva variazione di residenza e/o domicilio.

 

 

Articolo 12

Visite mediche

 

1. Prima dell’assunzione in servizio (e cioè prima dell’effettivo instaurarsi del rapporto di lavoro), la Misericordia potrà accertare l’idoneità fisica del futuro dipendente e sottoporlo a visita medica da parte di sanitari di fiducia o da organi sanitari pubblici.

2. Successivamente all’assunzione il lavoratore sarà sottoposto ad eventuali ulteriori accertamenti come da normativa vigente a carico del datore di lavoro.

 

 

Articolo 13

Periodo di prova

 

1. L’assunzione in servizio del lavoratore avviene dopo un periodo di prova non superiore a tre mesi per l’inquadramento fino alla categoria B ed a sei mesi per gli inquadramenti superiori; la valutazione del lavoratore deve essere effettuata superata almeno la metà del periodo di prova.

2. Durante il periodo di prova è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento, senza preavviso.

3. In tal caso, ovvero alla fine dello stesso, al lavoratore spetta la retribuzione relativa alle giornate o alle ore di lavoro compiuto nonché ai ratei di ferie, della tredicesima mensilità ed il trattamento di fine rapporto di lavoro maturato.

4. Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella fissata contrattualmente per l'inquadramento stabilito per il lavoratore interessato.

5. Ove il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso ove sia in grado di riprendere il servizio entro novanta giorni; in caso contrario, il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effetti.

6. Trascorso il periodo di prova stabilito, senza che si sia proceduto alla disdetta dello stesso, il lavoratore si intenderà confermato in servizio a tempo indeterminato.

 

 

Articolo 14

Mansioni e variazioni temporanee delle stesse

 

1. Il lavoratore ha diritto all’esercizio delle mansioni proprie della categoria e qualifica di appartenenza o a mansioni equivalenti a norma dell’articolo 13 della Legge 300 del 20/05/1970.

2. Il lavoratore, purché in possesso dei necessari titoli professionali previsti dalla legge, in relazione alle esigenze di servizio verificate tra le parti, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse sempre che ciò non comporti alcun mutamento sostanziale della posizione economica del dipendente medesimo.

3. Qualora superi i cinque giorni, la diversa assegnazione di mansioni dovrà risultare da atto scritto.

4. Al lavoratore chiamato a svolgere mansioni inerenti categoria o qualifica superiore alla sua deve essere corrisposta in ogni caso, e per tutta la durata della sua applicazione, una retribuzione maggiorata della differenza di posizione economica tra la qualifica superiore medesima e quella di inquadramento, nonché delle differenze afferenti ai restanti istituti contrattuali.

5. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, che debbono risultare da atto scritto, il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo di tre mesi consecutivi.

 

 

Articolo 15

Cumulo di più mansioni del lavoratore

 

1. Ai sensi del precedente articolo 14, al lavoratore assegnato alla esplicazione di più mansioni previste in inquadramenti diversi, sia temporaneamente che stabilmente, deve essere attribuito il trattamento economico ed eventualmente la categoria e la qualifica corrispondente alla mansione superiore, semprechè quest’ultima abbia carattere di prevalenza nel tempo.

2. In caso di assegnazione non prevalente a mansioni superiori, per le ore di lavoro prestate in dette mansioni, al lavoratore oltre la retribuzione percepita, dovrà essere corrisposta la differenza tra il livello pertinente alla mansione superiore e quello di inquadramento.

3. La disponibilità allo svolgimento di mansioni diverse, così come definite nei commi precedenti, entrerà a far parte dei criteri previsti nel comma 5 (a), ultima linea dell’art. 7.

 

 

Articolo 16

Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica

 

1. Fatta salva l’inidoneità derivante da infortunio sul lavoro, quando le competenti autorità sanitarie riconoscano il dipendente fisicamente inidoneo in via permanente all’espletamento delle funzioni inerenti il proprio inquadramento, le Misericordie - dietro richiesta del dipendente e nel rispetto delle proprie facoltà - esperiranno ogni utile tentativo per il suo recupero in funzioni diverse da quelle proprie dell'inquadramento ricoperto.

2. Ove esista in organico la possibilità, si potrà ricorrere anche ad una modifica dell’inquadramento in relazione alle coperture dei posti vacanti e - comunque - compatibilmente con le capacità residuali del lavoratore fermo restando che da quel momento le dinamiche salariali seguiranno le norme previste dal nuovo inquadramento.

 

 

TITOLO IV

SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO

 

 

Articolo 17

Orario di lavoro

 

1. L’orario di lavoro ordinario settimanale è fissato in 36 ore, da articolare di norma su 6 giorni e, laddove l’organizzazione delle Misericordie lo consenta, anche su 5 giorni.

2. L’orario di lavoro e la relativa retribuzione sono fissati dalle Misericordie con l’osservanza delle norme di legge in materia, ripartendo l’orario settimanale in turni giornalieri nell’ambito delle 24 ore e per non più di 10 (dieci) ore consecutive.

3. L’orario può essere programmato con calendari di lavoro per più settimane o annuali, con orari superiori o inferiori alle 36 ore nella settimana nel rispetto del debito orario, sentite le Rappresentanze Sindacali.

4. I criteri per la formulazione dei turni di servizio e l’organizzazione del lavoro sono stabiliti, entro il primo trimestre di attività di ciascun anno dalle Misericordie sentite le rappresentanze sindacali ferma restando la salvaguardia dell’assistenza dell’utente e la necessità di considerare la problematicità del rapporto diretto.

5. Fermo quanto previsto dal successivo articolo 47, agli effetti del presente articolo sono considerate ore di lavoro quelle comprese nei turni di servizio.

 

 

Articolo 18

Rapporto di lavoro a tempo parziale

 

1. Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato in forma scritta, ai sensi del D. Lgs. 61/2000.

2. L’assunzione di personale a tempo parziale, sia esso a tempo determinato che indeterminato, può essere effettuata anche per motivate esigenze della Misericordia e deve risultare da atto scritto nel quale siano indicati, tra l’altro:

il periodo di prova per i nuovi assunti corrispondente a quello per i lavoratori assunti a tempo pieno;

la durata della prestazione ridotta e la distribuzione dell’orario, comunque non inferiore a 1/3 dell’orario di lavoro previsto per il tempo pieno, con riferimento, secondo i casi, al giorno, alla settimana, al mese, all’anno;

il trattamento economico e normativo.

3. Il trattamento economico, ivi compresi indennità di contingenza ed ogni indennità a qualsiasi titolo erogata, viene determinato commisurando la retribuzione complessiva alla minore durata della prestazione lavorativa effettiva. In ogni caso di tempo parziale verticale con prestazione piena tutte le indennità di turno e di presenza vengono corrisposte in misura integrale per l’intera giornata.

4. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve includere la priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa per i lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni.

5. A tale scopo i lavoratori interessati al passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dovranno far pervenire richiesta scritta all’Amministrazione entro il 30 aprile di ogni anno.

6. Nel passaggio dal tempo pieno al tempo parziale e viceversa, in caso di mantenimento delle stesse mansioni, non vi è l’obbligo di un periodo di prova.

7. In caso di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, lo stesso potrà avere anche durata predeterminata.

8. Qualora il tempo parziale sia a termine, è consentita l’assunzione di personale con contratto a tempo determinato per completare il normale orario di lavoro, fino a quando l’interessato osserverà il tempo parziale.

9. Il lavoratore che abbia ottenuto il passaggio dal tempo pieno al tempo parziale o viceversa, per i due anni successivi sarà collocato in coda alle eventuali graduatorie per nuove richieste di tempo parziale o viceversa.

 

10. Le parti si impegnano a rincontrarsi qualora venissero emanate nuove normative di legge in materia.

 

 

Articolo 19

Contratti di formazione lavoro

 

1. Le assunzioni di personale con contratto di formazione lavoro avvengono secondo la normativa di legge vigente.

2. Le parti verificato l’andamento delle assunzioni con contratto di formazione e lavoro nel contesto di cui trattasi e nell’intento di potenziare gli strumenti in grado di favorire le occasioni d’impiego secondo le rispettive esigenze delle Misericordie e dei lavoratori, intendono razionalizzare con il presente accordo l’utilizzazione dei contratti di formazione e lavoro nel settore.

3. Obbiettivo condiviso è quello di valorizzare le potenzialità produttive ed occupazionali del mercato del lavoro mediante interventi che facilitino l’incontro fra domanda e offerta di lavoro.

4. Le parti convengono di escludere dai contratti di formazione e lavoro le professionalità per il cui espletamento è prevista l’obbligatorietà dell’iscrizione ad albi, ordini e collegi professionali o il possesso di titoli abilitanti alla professione, ad eccezione dell’autista per i mezzi di soccorso.

 

 

Articolo 20

Rapporti di lavoro a tempo determinato

 

1. In tutte le strutture comprese nell’ambito di applicazione del presente contratto, ai sensi delle leggi vigenti l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro è consentita in relazione alle particolari esigenze delle Misericordie ed al fine di evitare eventuali carenze di servizio, nelle seguenti ipotesi:

per garantire le indispensabili necessità del servizio e la totale funzionalità di tutte le strutture di cui al precedente articolo 1 del presente accordo durante il periodo annuale programmato di ferie, per una percentuale non superiore al 30% dell’organico in forza;

per l’esecuzione di progetti di ricerca nell’ambito dei fini istituzionali delle Misericordie anche in collaborazione con Ministeri ed altre istituzioni pubbliche o private;

Per l’effettuazione di attività socio – sanitaria, psico – pedagogica o assistenziale, anche in collaborazione con Enti Pubblici e/o Preposti per l’espletamento di corsi di formazione o di specializzazione in collaborazione con gli Enti di cui sopra;

Per sostituzione di lavoratori assenti per permesso straordinario non retribuito concesso dalla Misericordia;

In caso di assenza prolungata dal servizio per ragioni di carattere giuridico (arresto, sospensione in attesa di giudizio, ecc.) nonché in caso di impugnativa di licenziamento da parte del lavoratore sino alla definizione del giudizio;

Per sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto (malattia, maternità, aspettativa facoltativa, infortunio, permessi, servizio militare, ecc.).

Per punte di attività legate a particolari periodi dell’anno.

Ulteriori casistiche potranno essere definite nell’ambito del confronto con le parti di cui all’art. 7.

2. Si precisa che l’istituto del contratto a tempo determinato non deve sopperire a carenze stabili dell’organico previste dalle norme convenzionali.

 

 

Articolo 21

Mobilità

 

1. L’istituto della mobilità concerne solo l’utilizzazione temporanea del personale in presidi, servizi, uffici della Misericordia diversi dalla sede di assegnazione, rientrando invece nel potere organizzatorio della struttura stessa, e non soggetto ai vincoli di cui all’articolo 13 della legge 300/70 l’utilizzazione del personale nell’ambito dei servizi, uffici o presidi, cui originariamente è stato assegnato il dipendente.

2. La mobilità, che comporta l’utilizzazione anche temporanea del personale in presidi, servizi, uffici diversi dalla sede di assegnazione, sarà utilizzata in relazione alle esigenze di servizio, secondo criteri concordati con la rappresentanza sindacale di cui all’articolo 59 nel rispetto dell’articolo 13 della legge 300/70.

 

 

Articolo 22

Riposo settimanale

 

1. Tutti i lavoratori hanno diritto ad una giornata di riposo settimanale, in un giorno che normalmente coincide con la domenica.

2. Nel caso di mancata coincidenza del giorno di riposo con la domenica, questa verrà considerata come una normale giornata di lavoro e la relativa retribuzione non subirà alcuna maggiorazione, ad eccezione della corresponsione della indennità festiva.

3. Il riposo settimanale è irrinunciabile. In caso di operatori a turni, è considerata di riposo la giornata successiva a quella dello smonto dal turno.

 

 

Articolo 23

Festività

 

1. Tutti i lavoratori devono fruire di un giorno di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festività:

 

1 gennaio

Capodanno

6 gennaio

Epifania

25 aprile

Anniversario della Liberazione

 

Lunedì di Pasqua

1 maggio

Festa del Lavoro

2 giugno

Festa della Repubblica

15 agosto

Assunzione della Madonna

1 novembre

Ognissanti

8 dicembre

Immacolata Concezione

25 dicembre

Natale

26 dicembre

S. Stefano

 

Santo Patrono.

Tabella 1

 

2. In occasione delle suddette festività decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo articolo 40.

3. I lavoratori che, per ragioni inerenti al servizio dovranno tuttavia prestare la propria opera nelle suddette giornate, avranno comunque diritto ad un corrispondente riposo da fruire, di norma e compatibilmente con le esigenze di servizio, entro 30 giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita, in giornata stabilita dalla Misericordia sentito l’interessato mantenendo comunque la normale retribuzione per la festività.

4. Qualora per eccezionali motivi di servizio il termine di trenta giorni non potesse essere rispettato si procede, sentito l’interessato, alla liquidazione della giornata di lavoro ai sensi del successivo articolo 45.

4. In occasione di coincidenza di una delle festività predette con il giorno di riposo settimanale di cui al precedente articolo 21, il lavoratore ha diritto a fruire di un ulteriore giorno di riposo, in altro giorno stabilito dalla Misericordia sentito l’interessato.

 

 

Articolo 24

Ferie

 

1. Tutti i lavoratori hanno diritto ad un periodo di ferie di trenta giorni lavorativi per anno solare.

2. Per i casi in cui l’orario di servizio sia distribuito su cinque giorni lavorativi settimanali, il computo dei giorni di ferie deve essere effettuato su ventisei giorni.

3. Nel caso di tempo parziale orizzontale il periodo di ferie rimane uguale a quello previsto per i lavoratori a tempo pieno mentre nel caso di tempo parziale verticale il periodo di ferie è calcolato in modo proporzionale alle giornate effettivamente lavorate rispetto a quelle previste per i lavoratori a tempo pieno.

4. In occasione del godimento del periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo articolo 40.

5. Al lavoratore che non abbia compiuto un anno intero di servizio, spetta per ogni mese di servizio prestato 1/12 del periodo feriale allo stesso spettante di cui al primo comma del presente articolo.

6. In sostituzione delle festività soppresse il dipendente ha inoltre diritto a ulteriori 4 giornate di ferie da fruirsi entro l’anno solare.

7. L’insorgenza della malattia regolarmente denunciata e riconosciuta interrompe il decorso delle ferie.

8. L’epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dalla Misericordia sentite le rappresentanze sindacali.

9. Le ferie maturate nell'anno di competenza e non godute nell'anno stesso , devono essere godute entro e non oltre i 6 mesi dell'anno successivo.

 

 

Articolo 25

Permessi straordinari – Servizio militare o sostitutivo civile

 

 

1.Al lavoratore che abbia superato il periodo di prova spettano permessi straordinari nei seguenti casi:

 

 

 

 

PERMESSO

DESCRIZIONE

1.

Retribuito

· Per matrimonio, giorni 15 di calendario

· Per sostenere esami attinenti alla carriera e al perfezionamento professionale, limitatamente al periodo necessario per sostenere le prove stesse

· In caso di decesso del coniuge, o convivente risultante dallo stato di famiglia, dei genitori, dei figli e dei fratelli, spetta al lavoratore un permesso limitatamente a cinque giorni

· Il lavoratore donatore di sangue e/o di sangue midollare ha diritto ai permessi secondo la normativa vigente

· Il lavoratore che intervenga in protezione civile in caso di calamità ha diritto ai benefici secondo le indicazioni e nelle forme previste dalla normativa vigente

· Per la partecipazione all’espletamento delle funzioni elettorali secondo le norme di legge

· Per gravi e documentate ragioni il lavoratore può chiedere e l’amministrazione può concedere nell’anno un periodo di permesso straordinario anch’esso retribuito, non superiore a cinque giorni

· Per i periodi contumaciali previsti per le malattie infettive, secondo la normativa vigente

2.

Non retribuito

· Purché siano garantite le esigenze di servizio, i lavoratori potranno richiedere di essere posti in permesso senza assegni, con diritto al mantenimento del posto di lavoro, al fine di partecipare ai corsi di qualificazione, di aggiornamento e di specializzazioni professionali, attinenti al servizio. Ove la Misericordia per sua necessità, invii il proprio personale ai corsi come sopra previsti, i permessi saranno retribuiti. Dovranno peraltro essere presentati i risultati degli esami e le dichiarazioni attestanti la presenza ai corsi

· In caso di comprovata e documentata esigenza di prolungata assistenza per malattia di familiari (figli, coniuge, convivente risultante dallo stato di famiglia, genitori) il dipendente può richiedere di permessi di norma non inferiore a un mese e non superiore a sei mesi;

In caso di attività di volontariato o partecipazione a programmi sanitari nei paesi in via di sviluppo, il dipendente può fruire delle agevolazioni previste rispettivamente ai sensi delle leggi n. 266/91 e 49/87.

3.

Legge104/92 (handicap) e successive modificazioni

Tutti i permessi dovranno essere richiesti dall’interessato in tempo utile (e comunque di norma almeno 7 giorni prima) per permettere la sostituzione e potranno essere o meno concessi compatibilmente con le esigenze della Misericordia, ad eccezione di quelli da concedere in forza di legge.

4.

 

Gravidanza e puerperio

Alle lavoratrici in astensione obbligatoria dal lavoro per maternità, ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, compete il 100% dell’intera retribuzione. Per tutto quanto non richiamato si rinvia espressamente alla legge L.53/2000.

5.

Servizio Militare o civile

In caso di interruzione dal lavoro per chiamata alle armi, servizio militare o per servizio civile, ai sensi della normativa vigente, il rapporto di lavoro rimane sospeso per tutto il periodo e il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto fino ad un mese dopo la cessazione del servizio. Il lavoratore che, salvo caso di comprovato impedimento, non si mette a disposizione della Misericordia entro un mese dalla data di cessazione del servizio può essere considerato dimissionario.

6.

Congedi parentali

Si richiamano le norme previste dall’emanazione della legge "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura ed alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città".

Tabella 2

 

Articolo 26

Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psicofisiche

 

1. I dipendenti ai quali sia stata attestata dalla struttura pubblica o dalla struttura associativa convenzionata/accreditata prevista dalle leggi vigenti la condizione di soggetto affetto da tossicodipendenza, da alcoolismo cronico o da grave debilitazione psicofisica, purché si impegnino ad un progetto terapeutico di recupero e riabilitazione predisposto dalle richiamate strutture, usufruiscono delle seguenti misure di sostegno:

concessione di aspettativa non retribuita per infermità per l’intera durata del ricovero presso strutture specializzate;

concessioni di permessi giornalieri non retribuiti;

riduzione dell’orario di lavoro con l’applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto.

2. Durante i periodi relativi ai suddetti permessi e aspettative a favore del dipendente non matura alcuna indennità derivante dagli istituti normativi previsti dal presente accordo.

 

 

Articolo 27

Aggiornamento, qualificazione e riqualificazione professionale

 

1. Le parti convengono sulla necessità di predisporre condizioni tali da favorire la partecipazione dei lavoratori ai corsi di qualificazione, di riqualificazione o di aggiornamento.

2. A tale scopo, nella misura massima annua del 10% del personale in servizio, i lavoratori potranno usufruire di permessi retribuiti fino ad un massimo di 150 ore annue. Ove la Misericordia, per sua necessità invii il proprio personale ai corsi come sopra descritti, gli stessi saranno integralmente retribuiti.

3. In sede di confronto a livello di Misericordia verranno individuate le priorità in base alle quali programmare la qualificazione, la riqualificazione e l’aggiornamento del personale, tenuto conto delle esigenze di servizio.

4. I lavoratori che usufruiscono dei suddetti permessi retribuiti dovranno fornire alla direzione della Misericordia il certificato di iscrizione al corso, il calendario delle lezioni e, successivamente, i certificati di regolare presenza.

5. Le parti firmatarie si faranno carico ai diversi livelli di sollecitare la predisposizione di adeguati processi formativi agli organismi istituzionali competenti.

 

 

Articolo 28

Diritto allo studio

 

1. I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria, universitaria e di qualificazione professionale, statali, equiparate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto, su loro richiesta, ed ove possibile - ad ore giornaliere di permesso, ad essere ammessi in turni di lavoro, che agevolino la frequenza ai corsi o la preparazione degli esami. Sempre su loro richiesta saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario oltre il normale orario giornaliero di lavoro e durante i riposi settimanali.

2. I lavoratori, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove d’esame, usufruiscono – su richiesta – di permessi retribuiti giornalieri per sostenere le prove d’esame.

3. Per usufruire dei permessi di cui al comma precedente, il lavoratore dovrà esibire la documentazione ufficiale degli esami sostenuti (certificato, dichiarazione o altro idoneo mezzo di prova).

4. I permessi non saranno retribuiti per gli stessi esami universitari che siano stati sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademico.

5. Il limite massimo di tempo per il diritto allo studio è di 150 ore annue individuali retribuite.

6. Tali ore, fermo restando il limite individuale di cui sopra, sono utilizzate annualmente in ragione di un massimo del 3% del personale in servizio e, comunque, di almeno un’unità per Misericordia, per la frequenza necessaria al conseguimento di titoli di studio o di abilitazione in corsi universitari, in scuole statali o in istituti regolarmente riconosciuti. Nel rispetto delle quote e percentuali suddette il diritto in questione è riferito anche alla partecipazione a corsi finalizzati alla conoscenza delle problematiche relative ai soggetti socialmente svantaggiati, definiti anche con il concorso delle OO. SS.

 

 

Articolo 29

Patrocinio legale del dipendente per fatti connessi

all’espletamento dei compiti d’ufficio.

 

1. Ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dipendente per fatti e/o atti direttamente connessi all’adempimento dei compiti d’ufficio ed allorquando non sussista accertata negligenza o colpa del dipendente che comporti l’adozione di provvedimenti disciplinari o di risoluzione del rapporto di lavoro, la Misericordia, nella tutela dei propri diritti ed interessi assumerà a proprio carico, dove non sussista conflitto d’interessi, ogni onere di difesa fino all’apertura del procedimento e per tutti i gradi di giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale.

2. La Misericordia potrà esigere dal dipendente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato, per fatti a lui imputati, per averli commessi per dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa.

 

 

TITOLO V

NORME COMPORTAMENTALI E DISCIPLINARI

 

 

Articolo 30

Comportamenti in servizio

 

1. In relazione alle particolari esigenze del servizio prestato, il lavoratore deve improntare il proprio contegno al rispetto ed alla comprensione degli altri, ispirandosi al principio di solidarietà umana, subordinando ogni propria azione alla consapevole necessità e responsabilità del suo lavoro.

2. Egli deve rispettare l’impostazione, l'idealità, i valori e la fisionomia propria della Misericordia ove opera ed attenersi alle disposizioni impartite dalla direzione secondo la struttura organizzativa interna oltre ad osservare in modo corretto i propri doveri.

3. E’ fatto divieto al lavoratore di prestare la stessa attività al di fuori delle strutture di appartenenza, anche in caso di sospensione cautelativa.

4. La prestazione di lavoro dipendente a carattere continuativo esplicata al di fuori del rapporto di lavoro costituisce giustificato motivo per la risoluzione del rapporto di lavoro stesso, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale massimo con orario pari al al 50% dell’orario contrattuale e sempre che non influisca sul rendimento del servizio.

 

 

Articolo 31

Ritardi ed assenze

 

1. Il lavoratore deve osservare il proprio orario di lavoro controfirmando il registro delle presenze e/o l’orologio marcatempo e comunque attestando le presenze secondo le modalità di rilevazione in uso nella Misericordia.

2. I ritardi devono essere giustificati e comportano la perdita dell’importo della retribuzione corrispondente al ritardo stesso; qualora il ritardo giustificato sia eccezionale, non comporta la perdita della retribuzione.

3. Le assenze devono essere segnalate prima dell’inizio del turno di lavoro alle persone o all’ufficio a ciò preposto dalla Misericordia, giustificate immediatamente e comunque non oltre le 24 ore, salvo legittimo e giustificato impedimento.

4. In caso di malattia uguale comunicazione deve essere effettuata, prima dell’inizio del turno di servizio così pure nel caso di eventuale prosecuzione della malattia stessa.

5. L’assenza arbitraria e ingiustificata che superi i tre giorni consecutivi, è considerata mancanza gravissima.

 

 

Articolo 32

Permessi/recuperi

 

1. Per particolari esigenze personali, ed su domanda, al dipendente possono essere concessi brevi permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero.

2. Salva diversa pattuizione, nel limite delle ore indicate nel comma successivo, possono eccezionalmente essere concessi permessi anche di durata pari all’orario giornaliero.

3. I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 36 ore nel corso dell’anno.

4. Entro il mese successivo a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.

5. Nei casi in cui non sia stato possibile effettuare i recuperi, l’amministrazione provvede a compensarli con un periodo di ferie o a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente per il numero di ore non recuperate.

 

 

Articolo 33

Provvedimenti disciplinari

 

1. I provvedimenti disciplinari da parte della Misericordia debbono essere adottati in conformità all’articolo 7 della legge n. 300 del 20/5/1970, e nel pieno rispetto delle procedure ivi stabilite (necessità della contestazione per iscritto, obbligo di assegnare al lavoratore un termine di almeno 5 giorni per presentare le proprie deduzioni, facoltà del lavoratore di essere ascoltato di persona e/o di essere assistito dal rappresentante delle OO.SS. cui conferisce mandato), nonché nel rispetto da parte del datore di lavoro dei principi generali di diritto vigenti in materia di immediatezza, contestualità ed immodificabilità della contestazione disciplinare.

2. Al riguardo si conviene che la contestazione disciplinare deve essere comunque inviata al lavoratore non oltre il termine di 15 giorni dal momento in cui l'ufficio preposto ha avuto effettiva conoscenza della mancanza commessa.

3. Si conviene altresì che il provvedimento disciplinare non possa essere adottato dalla Misericordia oltre il termine di 30 giorni dalla presentazione della deduzione da parte del lavoratore; il predetto termine si interrompe nel caso in cui il dipendente richieda di essere ascoltato di persona unitamente al rappresentante sindacale, riprendendo poi a decorrere dalla data in cui le parti si saranno incontrate per discutere della contestazione.

4. Le mancanze del dipendente possono dar luogo all’adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari da parte dell’amministrazione:

Richiamo verbale;

Richiamo scritto;

Multa non superiore all’importo di 4 ore nella retribuzione;

Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni.

5. Secondo la gravità della mancanza e nel rispetto del principio della proporzionalità a titolo esemplificativo, incorre nei provvedimenti di cui sopra il lavoratore che:

Non si presenti al lavoro omettendo di darne comunicazione e giustificazione ai sensi del precedente articolo 31 o abbandoni anche temporaneamente il posto di lavoro senza giustificato motivo;

Ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza giustificato motivo;

Commetta grave negligenza in servizio o irregolarità nell’espletamento dei compiti assegnati;

Non si attenga alle disposizioni impartite, non esegua le altre mansioni comunque connesse alla qualifica, assegnate dalla direzione o dal superiore gerarchico diretto;

Ometta di registrare la presenza secondo le modalità stabilite dalla Misericordia;

Compia qualsiasi insubordinazione nei confronti dei superiori gerarchici; esegua il lavoro affidatogli negligentemente o non ottemperando alle disposizioni impartite;

Tenga un contegno scorretto od offensivo verso gli utenti, il pubblico, i volontari, gli associati e gli altri dipendenti, compia atti o molestie che siano lesivi delle persone;

Violi il segreto professionale e d’ufficio, non rispetti l'impostazione e la fisionomia propria della Misericordia;

Compia in genere atti, sia all’esterno che all’interno della Misericordia, che possano arrecare pregiudizio all’economia, all’ordine ed alla immagine della Misericordia;

Ometta di comunicare all’amministrazione ogni mutamento, anche di carattere temporaneo di cui all’articolo 10 del presente accordo;

Ponga in essere atti, comportamenti, molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona nei confronti di altro personale.

6. Nel rispetto delle normative vigenti e sempre che si configuri un notevole inadempimento è consentito il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo:

Nei punti previsti dal precedente comma qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;

Assenza ingiustificata per tre giorni consecutivi o assenze ingiustificate ripetute per tre volte in un anno in un giorno precedente e/o seguente alle festività ed alle ferie;

Recidività in qualunque mancanza quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione disciplinare nell’arco di un anno dalla applicazione della prima sanzione;

Assenze per simulata malattia;

Introduzione di persone estranee nell’azienda senza regolare permesso;

Abbandono del posto di lavoro durante il turno di lavoro;

Alteri o falsifichi le indicazioni del registro delle presenze o dell’orologio marcatempo o compia, comunque volontariamente annotazioni irregolari su queste;

Per l’uso dell’impiego ai fini di interessi personali;

Per violazione del segreto professionale e di ufficio per qualsiasi atto compiuto per negligenza che abbia prodotto grave danno agli utenti, all’Amministrazione o a terzi;

Per tolleranza di abusi commessi da dipendenti;

Per svolgimento di attività continuativa e privata o comunque per conto di terzi, con esclusione dei rapporti a tempo parziale così come definiti dall’articolo 30 comma quarto;

Per i casi di concorrenza sleale posti in essere dal dipendente, secondo i principi generali di diritto vigente;

Detenzione per uso o spaccio di sostanze stupefacenti all’interno della Struttura;

Molestie di carattere sessuale rivolte agli utenti e/o accompagnatori all’interno della Misericordia;

Per atti di libidine commessi all’interno della Misericordia.

7. E’ in facoltà dell’Amministrazione provvedere alla sospensione cautelare onde procedere ad accertamenti preliminari in caso di adozione di licenziamento. Al dipendente sospeso cautelativamente è concesso un assegno alimentare nella misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre agli assegni per carichi di famiglia.

8. La predetta elencazione ha carattere indicativo ed esemplificativo e non esaustivo dei casi che potranno dar luogo all’adozione del provvedimento del licenziamento per mancanze.

 

TITOLO VI

MALATTIA, INFORTUNIO E SICUREZZA SUL LAVORO

 

 

Articolo 34

Trattamento economico di malattia ed infortunio

1. In caso di assenza per malattia ed infortunio non professionale il lavoratore deve informare immediatamente, di norma prima dell’inizio del turno di servizio, la Direzione Amministrativa secondo le rispettive competenze e trasmettere l’attestazione di malattia entro due giorni dalla data del rilascio.

2. L’infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell’attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.

3. Il datore di lavoro è tenuto ad anticipare per conto dell’INPS le indennità previste dalla legge a partire dal primo giorno di malattia; inoltre se la malattia è indennizzata e assistita dall’INPS e l’infortunio dall’INAIL, il datore di lavoro è tenuto ad integrare le prestazioni economiche assicurative sino a raggiungere:

 

Il 100% della retribuzione globale sino al 365° giorno di assenza per malattia nell’arco di tre anni precedenti ad ogni inizio di malattia, computando altresì la malattia in corso. Il trattamento stesso non compete in caso di accertata trasformazione della malattia in invalidità pensionabile. Detto trattamento non deve essere comunque superiore a quello che il lavoratore avrebbe percepito al netto se avesse lavorato, a titolo di emolumenti stipendiali fissi e non variabili. Il pagamento della integrazione va corrisposto in base alle norme di legge. Il datore di lavoro può recedere dal rapporto allorquando il lavoratore si assenti oltre il limite dei diciotto mesi complessivi nell’arco di un triennio. Si conviene però, che in via eccezionale, per quei lavoratori che abbiano una ricaduta nello stesso evento morboso che ha comportato un prolungato ricovero ospedaliero, in atto al momento del prefissato periodo di comporto, questo va prolungato di due mesi, da diciotto a venti mesi; qualora il predetto ricovero ospedaliero sia ancora in atto alla scadenza del 20° mese, il lavoratore ha diritto a richiedere un periodo di aspettativa non retribuito, che può protrarsi per un massimo di tre mesi (dal 20° al 23° mese), purché permanga la situazione di ricovero ospedaliero;

Il 100% della retribuzione globale sino al 365° giorno di assenza per infortunio. Il datore di lavoro è tenuto ad anticipare il 40% della retribuzione, salvo conguaglio con quanto erogato dall'INAIL, con conseguente obbligo del lavoratore di rimborsare quanto percepito a titolo di anticipazione. Detto trattamento non deve essere comunque superiore a quello che il lavoratore avrebbe percepito al netto, se avesse lavorato, a titolo di emolumenti stipendiali fissi e non variabili. Non si cumulano i periodi di malattia con quelli di infortunio. Qualora il lavoratore debba assentarsi dal proprio domicilio per sottoporsi a visita specialistica o ambulatoriale, ha comunque l’obbligo di avvertire la Misericordia entro le ore 9,00 dello stesso giorno. In caso di licenziamento del lavoratore comminato dopo il raggiungimento dell’età pensionabile, il periodo di conservazione del posto sarà limitato alla sola durata del periodo di preavviso e non oltre, anche in caso di successiva insorgenza di malattia. Nel caso in cui l’infortunio o malattia sia ascrivibile a responsabilità di terzi, resta salva la facoltà della Misericordia di recuperare dal terzo responsabile le somme da essa corrisposte, subentrando nella titolarità delle corrispondenti azioni legali, nei limiti del danno subito. Per i lavoratori affetti da TBC si richiamano espressamente le disposizioni legislative che regolano la materia.

 

Articolo 35

Assicurazione ed infortuni sul lavoro

 

1. La Misericordia è tenuta ad assicurare i dipendenti contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali secondo le norme di legge vigenti.

 

Articolo 36

Tutela della salute ed ambiente di lavoro

 

1. In attuazione dei contenuti del Decreto Legislativo 626/94 è istituita a livello di singola Misericordia la figura di rappresentante per la sicurezza per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

2. Per l’espletamento delle funzioni del rappresentante per la sicurezza è riconosciuto uno specifico monte ore annuo retribuito da quantificarsi a livello di contrattazione associativa.

 

 

TITOLO VII

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE E TRATTAMENTO ECONOMICO

 

 

Articolo 37

Il sistema di classificazione del personale

 

1. Il sistema di classificazione è articolato in sei categorie denominate A, B, C, D, E, F . Le categorie A, B, C, D, E, sono composte da sette posizioni economiche; la categoria F, da quattro posizioni economiche.

2. Categorie e relative posizioni economiche sono individuate nelle declaratorie, riportate nell'articolo 43, che descrivono l'insieme delle caratteristiche e dei requisiti indispensabili per la classificazione delle posizioni di lavoro.

3. Ai soli fini delle normative vigenti, il personale dipendente, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2095 c.c., è suddiviso in:

impiegati: il personale inquadrato nelle posizioni economiche da C ad F4;

operai: il restante personale.

 

 

Articolo 38

Norma di qualificazione e progressione professionale

 

1. Il personale dipendente, ferme restando le dinamiche già previste, potrà essere inquadrato nelle posizioni economiche superiori della medesima categoria, allorquando, in rapporto all'organizzazione associativa, sulla base di percorsi lavorativi, formativi o di addestramento individuati ai sensi dell’art. 7, comma 5, lettera b del presente contratto o definiti dalla Misericordia o acquisiti in caso di eventi eccezionali- con esclusione dei percorsi imposti obbligatoriamente da norme di legge - acquisisca attestati di aggiornamento professionale e/o specifiche conoscenze che consentano la sua utilizzazione in mansioni lavorative più qualificate, con maggiore autonomia e responsabilità.

2. Le parti si incontreranno con cadenza annuale per verificare la possibilità di dare concretezza a livello associativo ai meccanismi migliorativi innanzi delineati.

 

 

Articolo 39

Passaggio di posizione o di categoria

 

1. Tutti i dipendenti che ottengano il passaggio ad una posizione economica superiore nell'ambito della stessa categoria sono tenuti a svolgere anche i compiti già in precedenza espletati.

2. In caso di passaggio a posizione economica o categoria superiore, saranno assorbiti, fino a concorrenza, eventuali superminimi o indennità per mansioni superiori.

 

 

Articolo 40

Retribuzione

 

1. La retribuzione fondamentale spettante ai dipendenti è composta da:

retribuzione come da posizione economica;

retribuzione individuale ex anzianità ad personam;

trattamento di fine rapporto;

tredicesima mensilità;

 

2. Al personale, ove spettante, è corrisposto l’assegno per il nucleo familiare o le quote di aggiunta di famiglia equivalenti, ai sensi della Legge n. 153/88 e successive modificazioni e integrazioni.

 

 

Articolo 41

Posizioni economiche a regime

 

1. Con decorrenza 1 gennaio 2001 i nuovi stipendi base annui a regime, per dodici mensilità, sono determinati nei seguenti importi:

 

 

FASCIA

1

2

3

4

5

6

7

Integrazione

646

462

738

2.100

500

1.092

Categoria A

22.154

22.800

23.262

24.000

26.100

26.600

27.692

Integrazione

646

646

646

646

831

350

Categoria B

25.385

26.031

26.677

27.323

27.969

28.800

29.150

Integrazione

554

554

554

553

554

554

Categoria C

27.600

28.154

28.708

29.262

29.815

30.369

30.923

Integrazione

923

1.423

1.000

1.000

1.500

2.462

Categoria D

28.154

29.077

30.500

31.500

32.500

34.000

36.462

Integrazione

2.215

2.216

2.031

2.538

2.000

2.000

Categoria E

30.000

32.215

34.431

36.462

39.000

41.000

43.000

Integrazione

4.615

4.616

4.615

Categoria F

46.154

50.769

55.385

60.000

Tabella 3

 

 

 

Articolo 42

 

Passaggio automatico di fascia

 

1. A far data dal 01/07/2001 al personale in servizio che maturerà almeno tre anni di anzianità nella fascia 1 delle categorie A, B, C, D, E, compete il passaggio alla fascia superiore, ove non ci sia stata contrattazione decentrata integrativa nella materia.

 

Articolo 43

Inquadramento del personale nel sistema di classificazione.

 

 

1. Il personale della Misericordia è inquadrato secondo il seguente sistema di classificazione:

 

CATEGORIA A

CATEGORIA B

DECLARATORIA

DECLARATORIA

Appartengono a questa categoria soggetti in posizioni di lavoro che richiedono:

· capacità tecnico-manuali per lo svolgimento di attività semplici

· autonomia esecutiva e responsabilità, nell'ambito di istruzioni fornite, riferite al corretto svolgimento della propria attività.

 

Appartengono a questa categoria soggetti in posizioni di lavoro che richiedono:

· Conoscenze minime teoriche e/o tecniche relative allo svolgimento di compiti assegnati

· Capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni;

· Autonomia esecutiva e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima.

· Requisiti culturali :

possesso di licenza della scuola dell'obbligo unita a specifici titoli.

 

CARATTERIZZAZIONE DELL'ATTIVITA'

CARATTERIZZAZIONE DELL'ATTIVITA'

· Conoscenze di tipo operativo generale (la cui base teorica si sviluppa con la scuola dell'obbligo) acquisibile attraverso esperienza diretta sulla mansione

· Contenuti di tipo ausiliario rispetto ai più ampi processi produttivi/amministrativi

· Problematiche lavorative di tipo semplice

· Relazioni organizzative di tipo prevalentemente interno basate su interazione tra pochi soggetti

 

· Conoscenze operative qualificate (la base di conoscenza è acquisibile con la scuola dell'obbligo generalmente accompagnata da corsi di formazione) ed un minimo grado di esperienza discreto.

· Contenuto di tipo operativo per il raggiungimento di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi amministrativi.

· Sufficiente complessità di problemi da affrontare.

· Relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne di tipo indiretto e formale, oltre a relazioni di natura diretta con l'utenza.

 

ESEMPLIFICAZIONE DEI PROFILI

ESEMPLIFICAZIONE DEI PROFILI

Lavoratore che provvede:

· alla movimentazione di merci, ivi compresa la consegna-ritiro della documentazione amministrativa.

· attività di pulizie.

· ad attività prevalentemente esecutive o di carattere manuale, comportanti anche gravosità o disagio ovvero uso e manutenzione ordinaria di strumenti ed arnesi di lavoro.

 

Lavoratore che provvede:

· al trasporto di persone, alla movimentazione di merci, ivi compresa la consegna-ritiro della documentazione amministrativa.

· alla ordinaria manutenzione dell'automezzo segnalando eventuali interventi di natura complessa.

· ad attività prevalentemente esecutive o di carattere tecnico manuali, comportanti anche gravosità o disagio ovvero uso e manutenzione ordinaria di strumenti, arnesi di lavoro e macchinari semplici.

 

QUALIFICHE

QUALIFICHE

· Addetto pulizie, Operaio comune;

· Commesso;

· Addetto servizi ausiliari.

· Operaio qualificato;

· Ausiliario servizi funebri, Addetto servizi cimiteriali;

· Centralinista con mansioni di segreteria;

· Ausiliario trasporti socio-sanitari;

· Aiuto cuoco;

· Autista.

CATEGORIA C

CATEGORIA D

DECLARATORIA

DECLARATORIA

Appartengono a questa categoria soggetti in posizioni di lavoro che richiedono:

· conoscenze di base teoriche e/o tecniche relative allo svolgimento di compiti assegnati

· Capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali;

· Autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima.

· Requisiti culturali e professionali:

Possesso di licenza della scuola dell'obbligo unita a specifici titoli e abilitazioni professionali o attestati di qualifica.

 

Appartengono a questa categoria soggetti in posizioni di lavoro che richiedono:

· conoscenze teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori di minore contenuto professionale, con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti.

 

CARATTERIZZAZIONE DELL'ATTIVITA'

CARATTERIZZAZIONE DELL'ATTIVITA'

· Buone conoscenze specialistiche (la base di conoscenza è acquisibile con la scuola dell'obbligo generalmente accompagnata da corsi di formazione specialistici) ed un grado di esperienza discreto.

· Contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi amministrativi.

· Discreta complessità di problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili.

· Relazioni organizzative interne anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne anche con altre istituzioni di tipo indiretto e formale; relazioni di natura diretta con l'utenza.

 

· Approfondite conoscenze mono-specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola superiore) ed un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento.

· Contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi.

· Media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili

· Relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto; relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale.

ESEMPLIFICAZIONE DEI PROFILI

ESEMPLIFICAZIONE DEI PROFILI

Lavoratore che provvede:

· al trasporto di persone, alla movimentazione di merci, ivi compresa la consegna-ritiro e custodia della documentazione amministrativa nell’ambito di rapporti istituzionali.

· alla ordinaria e straordinaria manutenzione dell'automezzo segnalando eventuali interventi di natura complessa.

· ad attività esecutive e/o di carattere tecnico manuali, ovvero uso e manutenzione ordinaria di strumenti ed arnesi di lavoro e macchinari semplici e complessi, ivi compreso l’utilizzo di elaboratori elettronici.

 

Lavoratore che provvede:

· alla gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza relativamente alla unità di appartenenza, anche coordinando altri addetti.

· alla attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, curando nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta l'elaborazione e l'analisi dei dati.

 

QUALIFICHE

QUALIFICHE

· Operaio specializzato;

· Autista – operatore servizi funebri, Operatore servizi funebri, Custode cimitero, Necroforo;

· Autista accompagnatore, Autista soccorritore

· Impiegato amministrativo, addetto C.E.D;

· Infermiere generico,

· Animatore sociale,

· Cuoco.

· Infermiere, fisioterapista, Tecnico sanitario

· Geometra

· Economo, Impiegato programmatore, Impiegato di concetto, ragioniere

· Assistente sociale.

 

 

CATEGORIA E

CATEGORIA F

DECLARATORIA

DECLARATORIA

Appartengono a questa categoria soggetti in posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative previste‚ dal modello organizzativo aziendale con funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane, coordinamento di attività didattica, iniziative di programmazione e proposta..

Appartengono a questa categoria soggetti in posizione apicale di struttura caratterizzati da completa autonomia organizzativa e tecnica, con responsabilità proprie di coordinamento gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa. Tali soggetti svolgono funzioni

· di direzione e coordinamento,

· di gestione e controllo di risorse umane,

· di iniziativa propria di programmazione e proposte di progetti di respiro aziendale.

CARATTERIZZAZIONE DELL'ATTIVITA'

CARATTERIZZAZIONE DELL'ATTIVITA'

· Elevate conoscenze pluri specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la laurea breve o il diploma di laurea) ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento

· Contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi/amministrativi

· Elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili

· Relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale; relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complessa, e negoziale

· Elevate conoscenze pluri-specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile il diploma di laurea e / o corsi di specializzazione post-laurea ed un grado di esperienza pluriennale).

· Contenuto di tipo direttivo con responsabilità di risultati relativi a processi produttivi / amministrativi globali dell’azienda o dell’unità strutturata chiamata a dirigere.

· Elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili.

· Relazioni organizzative interne ed esterne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale.

· Rappresentanza apicale presso gli organi politici dell’intera struttura tecnica diretta.

ESEMPLIFICAZIONE DEI PROFILI

ESEMPLIFICAZIONE DEI PROFILI

Lavoratore che provvede:

· ad espletare attività di ricerca, studio ed elaborazione di dati in funzione della programmazione economico finanziaria e della predisposizione degli atti per l'elaborazione dei diversi documenti contabili e finanziari

· ad espletare compiti di alto contenuto specialistico professionale in attività di ricerca, acquisizione, tecniche al fine della predisposizione di progetti inerenti la realizzazione e/o manutenzione di edifici, impianti, sistemi di prevenzione, ecc

· ad espletare attività di progettazione e di gestione del sistema informativo, delle reti informatiche e delle banche dati dell'ente, di assistenza e consulenza specialistica agli utenti di applicazione informatiche

· ad espletare attività di istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti all'attività amministrativa dell'ente, comportanti un significativo grado di complessità, nonché attività di analisi, studio e ricerca con riferimento al settore di competenza.

Lavoratore che provvede:

· Ad organizzare le strutture da lui dipendenti, a nominarne i responsabili in accordo con la massima espressione politica, a destinarne risorse umane e finanziarie;

· ad espletare compiti di direzione di figure ad alto contenuto specialistico professionale;

· ad espletare attività di progettazione e di organizzazione di ogni sistema informativo dell'ente;

· ad espletare attività di assistenza tecnica, di predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti all'attività politico – amministrativa.

QUALIFICHE

QUALIFICHE

· Direttore unità operativa,

· Medico

· Pedagogista, Psicologo, Sociologo.

· Coordinatore amministrativo, Dirigente.

· Coordinatore sanitario.

· Coordinatore tecnico.

 

 

Articolo 44

Trattamento economico conseguente

a passaggio alla posizione economica superiore.

 

1. Nel caso di passaggio alla categoria superiore, ove il nuovo tabellare fosse inferiore a quello in godimento, il lavoratore conserverà ad personam la relativa differenza in aggiunta al nuovo trattamento economico complessivo.

 

 

Articolo 45

Paga giornaliera e oraria

 

1. La paga di una giornata lavorativa è determinata sulla base di 1/26 delle sotto elencate competenze della retribuzione:

retribuzione come da relativa posizione;

retribuzione individuale ex anzianità ad personam;

indennità per mansioni superiori.

2. L'importo della paga oraria è determinato dividendo la paga giornaliera, come sopra calcolata, per 6.

3. In presenza di eventuali assenze non retribuite (sciopero, permessi a proprio carico, assenze ingiustificate ecc.) la retribuzione globale mensile sarà decurtata in rapporto e nella misura della durata della prestazione lavorativa non esplicata, facendosi riferimento ai parametri retributivi e orari giornalieri come innanzi determinati.

 

 

Articolo 46

Lavoro supplementare e straordinario

 

1. Il tetto annuo di ore complessive supplementari e straordinarie non può superare di norma le 120 ore annue per dipendente.

2. Il lavoro supplementare e straordinario oltre il tetto annuo di 121 e fino a 200 ore, ove richiesto, sarà utilizzato d'intesa con le Rappresentanze sindacali di cui al successivo articolo 58, per comprovate e motivate esigenze di servizio.

3. E' considerato lavoro supplementare quello effettuato oltre le 36 ore settimanali e fino alle 40 ore settimanali. Oltre le 40 ore è considerato lavoro straordinario. Al personale della categoria F non compete il compenso per lavoro straordinario e supplementare.

4. All'inizio di ogni anno i criteri generali per l'utilizzo delle ore sopra indicate verranno stabiliti previa consultazione e parere delle Rappresentanze sindacali di cui al successivo articolo 58 con successiva verifica da operarsi dopo 6 mesi.

5. Il lavoro supplementare e straordinario può, a richiesta del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio, essere compensato con un riposo sostitutivo (senza che, con ciò, il lavoratore perda le eventuali indennità di turno), da recuperare comunque entro il mese successivo.

6. Ferme restando le facoltà di cui innanzi, il lavoro supplementare e straordinario non potrà essere utilizzato come fattore di programmazione del lavoro. Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale e devono rispondere ad effettive esigenze di servizio.

7. Il lavoro supplementare e straordinario è compensato da una quota oraria della retribuzione in atto come indicato all’articolo 45, con una maggiorazione del 15% per il lavoro supplementare e del 20% per lo straordinario ordinario.

8. Per il lavoro straordinario e supplementare prestato in orario notturno o nei giorni considerati festivi per legge, la quota di retribuzione oraria è maggiorata del 30%.

9. Per il lavoro supplementare o straordinario prestato in orario notturno nei giorni considerati festivi per legge, la maggiorazione è del 50%.

10. Si considera lavoro in orario notturno quello eseguito tra le ore 22.00 e le ore 6.00; si considera lavoro in orario festivo quello eseguito nelle festività di cui all'articolo 22 o nelle giornate programmate con riposo settimanale.

11. Il lavoro supplementare e straordinario deve essere autorizzato espressamente per iscritto dall'ufficio a ciò preposto dalla Misericordia.

 

 

Articolo 47

Pronta disponibilità.

 

1. La valutazione in ordine alla opportunità ed alla misura di adozione della pronta disponibilità deve avvenire in sede locale, previa verifica con le Rappresentanze sindacali di cui al successivo articolo 59.

2. E' caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo per lo stesso di rendersi disponibile nel più breve tempo possibile dalla chiamata, secondo intese da definirsi in sede locale.

3. In caso di chiamata, l'attività prestata viene computata come lavoro straordinario o compensata con recupero orario in relazione alle esigenze di servizio e a richiesta dell'interessato mentre nel caso in cui la pronta disponibilità cada in giorno programmato come giorno di riposo, o nelle festività infrasettimanali di cui all'articolo 22 del presente accordo, spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.

4. Il servizio di pronta disponibilità di norma va limitato a periodi al di fuori del normale orario di lavoro programmato, ha durata di 12 ore e dà diritto ad un compenso di L. 42.000 lorde per ogni 12 ore.

5. Qualora il turno di pronta disponibilità sia articolato in orari di minore durata, la predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%.

6. L'articolazione del turno di pronta disponibilità non può comunque avere durata inferiore alle 4 ore.

7. Di norma, non potranno essere previsti per ciascun dipendente più di otto giorni di disponibilità nel mese.

 

 

Articolo 48

Indennità

 

1. Ove ne ricorrano i requisiti al lavoratore spettano le seguenti indennità lorde:

Indennità di rischio da radiazioni

Al personale sottoposto a rischio da radiazioni di classificazione "a", da parte dell'esperto qualificato, ai sensi del DLgs. 17 marzo 1995, n. 230, viene riconosciuta l'indennità di rischio da radiazioni pari a Lire 2.400.000 lorde annue, frazionabili in rapporto all’effettivo servizio svolto. Ai suddetti compete altresì un periodo di permesso retribuito di giorni 15 di calendario. La predetta indennità ed il permesso aggiuntivo vanno corrisposti nella misura integrale anche nel caso in cui il dipendente a tempo pieno svolga un orario di lavoro ridotto nella specifica attività di tecnico di radiologia.

Indennità per servizio notturno e festivo

Al personale dipendente il cui turno di servizio si svolga durante le ore notturne spetta un’indennità notturna "nella misura unica uguale per tutti di Lire 4.500 lorde per ogni ora di servizio prestato tra le 22.00 e le ore 6.00.

Per il servizio del turno prestato in giorno festivo compete un’indennità di Lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell’orario del turno, ridotta a Lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell’orario anzidetto, con un minimo di due ore.

Nell’arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta più di un’indennità festiva per ogni singolo dipendente.

Indennità di turno.

Al personale inquadrato nelle posizioni da B a D, operante su almeno tre turni, compete un’indennità per le giornate di effettivo servizio prestato, di lire 8.700 giornaliere.

Detta indennità è corrisposta purché, vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell’arco del mese si evidenzi una stabile alternanza dei turni di servizio (mattina, pomeriggio, notte) e indipendentemente dalla frequenza della presenza del lavoratore in quello notturno.

Al personale ausiliario specializzato, operante nei servizi di malattie infettive, viene corrisposta l’indennità giornaliera di Lire 2.000.

Agli operatori di tutti i ruoli inquadrati nelle posizioni economiche da A fino a D, addetti a tutti i servizi attivati in base alla programmazione della Misericordia ed operanti su almeno due turni (antimeridiano e pomeridiano) per la ottimale utilizzazione degli impianti stessi, compete una indennità giornaliera legata alla effettuazione dei turni di servizio programmati pari a Lire 4.000.

Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale su due turni, tale che nell’arco del mese si evidenzi una stabile alternanza del turno di servizio, in relazione al modello adottato.

Indennità di cassa

Al personale che gestisce valori e denaro in modo continuativo e ricorrente, spetta un indennità mensile di Lire 150.000. Per gli stessi la Misericordia dovrà stipulare apposita assicurazione, per i rischi derivanti dalla funzione.

 

 

Articolo 49

Premio di incentivazione e di produzione.

 

1. A tutto il personale, compreso nelle categorie da A a C compete un premio di Lire 1.000.000 annue lorde, da erogarsi in unica soluzione congiuntamente alla retribuzione del mese di aprile di ogni anno.

2. Tale premio compete per intero se, nell’arco dell’anno che va dal 1 gennaio al 31 dicembre, dell’anno precedente l’erogazione, il personale effettua almeno 258 giorni di presenza.

3. Per ogni giorno di mancata presenza, il premio di cui al 1 comma è ridotto in ragione di Lire 30.000 giornaliere; parimenti per ogni giorno di presenza oltre i 258 giorni e fino a un tetto di 267 giorni di presenza verrà corrisposta una ulteriore quota aggiuntiva pari a Lire 30.000 per giorno.

4. Ai fini del computo delle presenze non incidono nella decurtazione del suddetto premio le giornate di permessi straordinari retribuiti, permessi sindacali retribuiti, periodi di astensione obbligatoria per maternità, ricovero ospedaliero documentato, infortunio sul lavoro riconosciuto ed assistito dall’INAIL.

5. Ai fini del conteggio dei giorni di presenza, le ferie e le festività, ancorché non usufruite nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre debbono essere considerate come godute.

6. Ai fini del computo delle presenze di cui al presente articolo si fa riferimento a sei giornate lavorative; in caso di orario distribuito su cinque giorni si deve riparametrare il conteggio.

7. A tutto il personale compreso nelle categorie D e E , compete un premio annuo che và da un minimo di Lire 1.500.000 ad un massimo di Lire 3.000.000. Detto premio è strettamente correlato agli effettivi incrementi di produttività e di miglioramento quali- quantitativo dei servizi, su verifica di progetti, stabiliti all’inizio esercizio dalla direzione della struttura e concordati in contrattazione decentrata.

8. Il premio viene erogato nel mese di aprile dell’anno successivo.

9. A tutto il personale della categoria F compete un premio di risultato d’esercizio, che va da un minimo di Lire 3.500.000 ad un massimo di Lire 15.000.000 annue. Detto premio è strettamente correlato ai risultati d’esercizio e all’effettivo miglioramento dell’organizzazione del servizio verso l’utenza in genere (soci -volontari- assistiti- ecc). La valutazione viene fatta su parametri oggettivi e deliberata dal Consiglio d’amministrazione.

10. Il premio viene erogato nel mese di aprile, dell’anno successivo.

 

 

Articolo 50

Tredicesima mensilità

 

1. A tutto il personale in servizio spetta una tredicesima mensilità da corrispondersi alla data del 16 dicembre di ogni anno, composta come stabilito nell’ art. 41.

2. La tredicesima mensilità non spetta per il periodo di tempo trascorso in aspettativa senza assegni per motivi di famiglia o in altra posizione di stato che comporti la sospensione della retribuzione.

3. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di servizio.

4. La frazione di mese superiore a 15 giorni va considerata, a questi effetti, come mese intero.

 

 

Articolo 51

Corresponsione della retribuzione e reclami sulla busta paga

 

1. La retribuzione deve essere corrisposta al lavoratore in una data stabilita, comunque non oltre il 7° giorno lavorativo successivo alla fine di ciascun mese. Il pagamento della retribuzione deve essere effettuato a mezzo di busta paga, in cui devono essere distintamente specificati l'esatta denominazione della Misericordia, il nome e la qualifica del dipendente, il periodo di servizio cui la retribuzione si riferisce, l'importo dei singoli elementi che concorrono a formarla (salario/stipendio, retribuzione individuale di anzianità, ecc.) e la elencazione delle trattenute di legge e di contratto.

2. Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata con quella indicata nella busta paga deve essere fatto all'atto del pagamento.

3. In caso di ritardo nella corresponsione della retribuzione, l'Amministrazione è tenuta a corrispondere anche gli interessi legali maturati.

4. In conformità alle normative vigenti, resta comunque la possibilità da parte del lavoratore di avanzare eventuali reclami per irregolarità riscontrate.

 

 

 

Articolo 52

Alloggi e mensa

 

1. L’uso di alloggi di servizio, la fornitura del servizio mensa o buoni pasto, sono demandati alla contrattazione decentrata fra le parti.

 

 

Articolo 53

Abiti di servizio

 

1. Al personale cui durante il servizio è fatto obbligo di indossare una divisa o indumenti di lavoro e calzature appropriate in relazione al tipo delle prestazioni, verranno forniti gli indumenti stessi esclusivamente a cura e spese della Misericordia.

2. Ai dipendenti addetti a particolari servizi debbono inoltre essere forniti tutti gli indumenti protettivi contro eventuali rischi o infezioni, tenendo conto delle disposizioni di legge in materia antinfortunistica e di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

 

Articolo 54

Trasferte

 

1. Al personale che per motivi di lavoro sia impegnato in un trasferimento fuori sede spetta il rimborso a piè di lista delle spese sostenute entro i limiti prefissati dalla Misericordia con decisione del Consiglio.

2. Per quanto attiene alle ore lavorate fuori sede esse si considerano straordinarie e nell’arco temporale che va dalle ore 8 alle ore 22.

3. Al dipendente saranno liquidate le ore eccedenti l’orario di lavoro stabilito per il periodo di durata della trasferta e fino ad un massimo di dodici ore.

 

TITOLO VIII

ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

 

 

Articolo 55

Cause di estinzione del rapporto di lavoro.

 

1. Il rapporto di lavoro cessa nei seguenti casi:

a) per licenziamento del lavoratore ai sensi delle leggi vigenti per i rapporti di diritto privato;

b) per dimissioni del lavoratore;

c) per morte del lavoratore;

d) per collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di età.

 

 

Articolo 56

Preavviso

 

1. Il preavviso di licenziamento o di dimissioni, per il personale assunto a tempo indeterminato e che abbia superato il periodo di prova nei casi in cui è dovuto ai sensi di legge, è fissato secondo la tabella seguente:

 

Anzianità

A

B – C

D

E

F

Cinque anni

8gg

30gg

30gg

30gg

90gg

Dieci anni

8gg

30gg

60gg

60gg

120gg

Oltre dieci anni

15gg

45gg

60gg

90gg

150gg

Tabella 5

 

2. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione del periodo di mancato preavviso.

3. In caso di licenziamento, il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, è computato nell'anzianità di servizio agli effetti dell'indennità di anzianità.

4. E' in facoltà della parte che riceve la disdetta di cui al comma primo del presente articolo, troncare il rapporto di lavoro sia all'inizio che nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo e maturazione di indennità per il periodo di preavviso totalmente o parzialmente non compiuto.

 

 

Articolo 57

Trattamento di fine rapporto.

 

1. Il trattamento di fine rapporto compete nella misura stabilita dalla legge 297/82 oltre a quanto maturato con i contratti di lavoro antecedentemente applicati.

 

 

TITOLO IX

DIRITTI SINDACALI

 

 

Articolo 58

Rappresentanze sindacali

 

1. La rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro è costituita dalle rappresentanze sindacali unitarie R.S.U. o in loro assenza dalle rappresentanze sindacali aziendali R.S.A.

2. Per la contrattazione sui luoghi di lavoro la rappresentanza sindacale è composta dalla R.S.U. o, in loro assenza, dalle R.S.A. e dalle OO.SS. territoriali firmatarie del C.C.N.L.

3 Non si computano le assenze dal servizio per la partecipazione a trattative sindacali convocate dalla Misericordia.

 

 

Articolo 59

Assemblea

 

1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 20 della legge n.300/70, i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 15 ore annue di cui 10 ore annue indette dalle R.S.U. e 5 ore annue indette singolarmente o congiuntamente dalle OO.SS. firmatarie del presente C.C.N.L..

2. Per tali ore verrà corrisposta la normale retribuzione. La Misericordia dovrà destinare di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle assemblee e strumenti per le attività sindacali, in riferimento all'articolo 25 dello statuto dei lavoratori.

3. Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori, o gruppi di essi, e sono indette singolarmente o congiuntamente dalle rappresentanze sindacali di cui al precedente articolo 59.

4. Della convocazione della riunione deve essere data alla Misericordia tempestiva comunicazione, con preavviso di almeno 48 ore. Alle riunioni possono partecipare, dandone comunicazione, dirigenti esterni dei sindacati confederali firmatari del presente contratto.

5. Lo svolgimento delle assemblee dovrà essere effettuato senza recare pregiudizio alle esigenze proprie dell'utente.

6. Le assemblee dovranno svolgersi nelle prime o nelle ultime ore del turno di servizio.

7. Le Misericordie dovranno assicurare le condizioni per la partecipazione dei lavoratori.

 

 

Articolo 60

Permessi per cariche sindacali

 

1. I lavoratori componenti i Consigli o Comitati Direttivi nazionali e periferici delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo, nella misura di 1 (uno) per Misericordia e per ogni Organizzazione Sindacale stipulante, hanno diritto ai permessi o congedi retribuiti necessari per partecipare alle riunioni degli organismi suddetti, nelle misure massime appresso indicate:

12 (dodici) ore annue nelle Istituzioni con un numero di dipendenti non inferiore a 6 (sei) ma non superiore a 15 (quindici);

24 (ventiquattro) ore annue nelle Istituzioni con oltre 15 (quindici) dipendenti.

2. I dirigenti sindacali di cui al comma primo hanno inoltre diritto, nei termini indicati, a permessi non retribuiti in misura non inferiore a 8 (otto) giorni all'anno.

3. I lavoratori che intendono esercitare il diritto di cui al presente articolo debbono dare comunicazione scritta alla Misericordia di norma 3 (tre) giorni prima tramite i competenti organismi delle rispettive OO.SS.

 

Articolo 61

Contributi sindacali

 

1. I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega, esente da imposta di bollo e di registrazione, a favore della propria organizzazione sindacale, purché firmataria del presente contratto, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio, paga o retribuzione per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari.

2. La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio; la revoca della delega deve essere inoltrata in forma scritta alla struttura di appartenenza ed alla organizzazione Sindacale interessata ed ha efficacia dal mese successivo alla sua presentazione.

3. Le trattenute mensili operate dalle singole Misericordie sulle retribuzioni dei dipendenti in base alle deleghe presentate dalle Organizzazioni Sindacali sono versate entro il giorno 10 del mese successivo alle stesse, secondo le modalità comunicate dalle Organizzazioni sindacali, con accompagnamento, ove richiesta, di distinta nominativa.

4. Le Misericordie sono tenute, nei confronti dei terzi, alla segretezza dei nominativi del personale che ha rilasciato la delega e dei versamenti effettuati alle Organizzazioni Sindacali.

 

 

Articolo 62

Conciliazione in sede sindacale

 

1. Ai sensi di quanto previsto dagli Art. 410 e seguenti del c.p.c., come modificati dal D.lgs 31/3/98 n. 88 e dal D.lgs 29/10/98 n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione del presente contratto, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo, da esperirsi da parte della Commissione di conciliazione territoriale con sede presso i Comitati territoriali, ove esistenti, ovvero presso le organizzazioni sindacali competenti territorialmente, alle quali aderisce o conferiscono mandato l’Organizzazione o il lavoratore interessato.

2. La commissione di cui al punto 1) è così composta:

Per le Misericordie, da un rappresentante della Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia

Per i lavoratori da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale, firmataria del presente contratto, competente territorialmente, cui l’addetto aderisce o conferisce mandato.

3. Dinanzi alla commissione le parti interessate possono farsi rappresentare o assistere da un’organizzazione sindacale cui aderisce o conferiscono mandato.

4. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere per iscritto il tentativo di conciliazione tramite l’organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. La comunicazione della richiesta interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione il decorso d’ogni termine di decadenza.

5. L’organizzazione sindacale che rappresenta la parte interessata alla controversia, deve comunicare la controversia alla Commissione di conciliazione per mezzo di raccomandata A/R, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia, o altro mezzo idoneo a certificare il ricevimento.

6. Ricevuta la richiesta, la Commissione di conciliazione provvederà entro e non oltre i 15 giorni successivi dalla data di ricezione, alla convocazione delle parti, fissando il giorno, luogo, ora e la sede in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Le parti interessate possono concordare che il termine suddetto sia sospeso ovvero prorogato nel mese d’agosto. Il tentativo di conciliazione deve essere esperito entro il termine previsto dall’Art. 410 bis del c.p.c.

7. Il termine previsto dall’Art. 410 bis del c.p.c. decorre dalla data del ricevimento o di presentazione da parte dell’Organizzazione o dell’Organizzazione sindacale cui il lavoratore conferisce mandato.

8. La commissione di conciliazione esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli art. 410, 411, e 412 del c.p.c e successive modificazioni e/o integrazioni.

9. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo, è depositato a cura della Commissione, presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio. Il processo verbale dovrà contenere:

Il richiamo al contratto ovvero accordo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata o non conciliata;

Le motivazioni che hanno dato origine alla controversia;

Le motivazioni della conciliazione o della mancata conciliazione;

La presenza delle parti personalmente e correttamente rappresentate;

Nel verbale le parti contraenti possono indicare la soluzione anche parziale su cui concordano.

Il verbale, debitamente firmato dai componenti la commissione, dovrà essere redatto in quattro copie, due delle quali saranno depositate presso la Direzione provinciale del lavoro.

10. Qualora le parti abbiano già risolto la controversia, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto dagli art. 2113 comma quattro del c.c., 410, 411 del c.p.c, e successive modifiche e/o integrazioni.

11. Le decisioni assunte dalla commissione di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del contratto.

12. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’applicazione di una sanzione disciplinare conservativa, questa sarà sospesa fino alla conclusione della procedura.

13. Le parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dal 1° gennaio 2001, fatti salvi gli accordi in materia.

 

NORME DI PRIMA APPLICAZIONE

 

1. L'effettivo inquadramento dei lavoratori nella posizione ad essi spettante viene operato sulla base dell'elencazione contenuta nelle tabelle di cui all'articolo 41 secondo le specifiche qualifiche d'inquadramento, sulla base dei salari in godimento (Tabellare, e.d.r., contingenza), nella prima posizione economica che riassorbe totalmente tale cifra.

2. Le parti riconoscono come positivi i risultati realizzati dal presente Contratto nazionale. Tuttavia ritengono che al momento dell’applicazione, in rapporto con le diverse realtà committenti e in relazione alla entità dei rimborsi derivanti da convenzioni, possono presentarsi condizioni oggettive tali da non consentire il rispetto di tutte le decorrenze indicate. In questo caso, su richiesta della Misericordia, si darà luogo a specifico incontro tra la Direzione della Misericordia interessata e le segreterie territoriali dei sindacati firmatari del CCNL, allo scopo di definire una intesa utile a garantire la piena applicazione del Contratto anche attraverso percorsi temporali diversamente articolati.

3. Per i lavoratori che, sulla base dei contratti di provenienza, matureranno incrementi economici relativi al biennio 2000/2001, l’inquadramento sarà realizzato, come al comma 1, con il riassorbimento della quota di incremento già utilizzata sulla base del predetto del comma 1.

4. Le parti - in caso di eventuali modificazioni e integrazioni dei profili o di istituzione di nuove figure verificheranno la corretta collocazione nella posizione di appartenenza del personale interessato all'interno dell'organizzazione della Misericordia.

 

5. Le parti convengono sull’opportunità, che a livello territoriale, su richiesta di una delle parti, possa essere mantenuto oltre il termine previsto dei tre mesi, il CCNL in vigore, per quelle Associazioni per le quali questa scelta comporti una più semplice gestione di quanto previsto nel Comma 1 dell’Art. 4. Per queste realtà si procederà a una ulteriore verifica in fase di rinnovo del presente contratto.

 

6. Ai lavoratori ai quali viene applicato un contratto con più di tredici mensilità, ai fini del computo dei salari in godimento, questo andrà ricondotto a dodici mensilità più la tredicesima.

 

7. Qualora in ambito locale insorgessero difficoltà nell’applicazione del presente articolo, le parti, anche disgiuntamente, potranno richiedere il supporto delle rispettive strutture nazionali.

 

 

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

1. Le realtà aventi un orario ordinario settimanale superiore a quello definito dal presente articolato adegueranno lo stesso secondo gli accordi definiti in ambito locale. L’adeguamento avverrà comunque entro la scadenza del prossimo contratto.


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