CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELLE COOPERATIVE DEL SETTORE SOCIO-SANITARIO ASSISTENZIALE - EDUCATIVO
E DI INSERIMENTO LAVORATIVO


CCNL COOPERATIVE SOCIALI

Roma 1.4.1992 Valido dal 1.1.1992 al 3l.3.1995


Oggi, 1 aprile 1992, in Roma

TRA

l'Associazione Generale Cooperative italiane, rappresentata dal Sig. Vincenzo Imperiali, Presidente di Produzione e Lavoro, con la collaborazione dei tecnici Stefano Balestri, Alfredo Boison e Nereo Tosatto.

L'Associazione Nazionale delle Cooperative dei Servizi (Lega), rappresentata dal Presidente Marco Bulgarelli, dal Vice Presidente Bruno Busacca e dal responsabile nazionale di settore Salvatore Forlenza;
assistiti da Lanfranco Turci, Presidente della Lega Nazionale Cooperative e Mutue, da Luciano Bernardini, Vice Presidente Vicario, da Sandro Bonella, Vice Presidente, da Federico Genitoni, responsabile delle Relazioni industriali, e da Salvatore Conti, responsabile delle Politiche Contrattuali; da Carlo Marignani, della Lega dell'Emilia Romagna e da Guglielmo Cusi della Federazione Provinciale delle Cooperative di Reggio Emilia e da responsabili regionali di settore nelle persone di Stefano Grossi della Emilia Romagna, Livia Consolo della Lombardia, Giuseppe Zanieri della Toscana, Domenico Scopelliti del Lazio, Bruna Valori del Piemonte, Paolo Barbiero del Veneto.

La Federsolidarietà (CCI), rappresentata dal Presidente Felice Scalvini, dai Vice Presidenti Franco Marzocchi e Lorenzo Pilon e dai Signori Massimo De Rosa, Cristina Nespoli, Stefano Colonnelli, Giovanna Giordani; assistiti dal Presidente della CCI Luigi Marino e dal responsabile del servizio sindacale Carlo Bagni

E

la Confederazione Generale Italiana del Lavoro rappresentata da Paolo Nerozzi, Segretario Generale Aggiunto Funzione Pubblica e dai Segretari Nazionali Alessandro Ruggini, Patrizia Di Berto, Mauro Alboresi, Lorenzo Babalini; assistiti da Sergio Cofferati Segretario Confederale CGIL, e da Andrea Gianfagna e Agostino Rota responsabili di settore CGIL.

La Confederazione Italiana Lavoratori rappresentata da Natale Forlani, Segretario Confederale CISL e da Silvano Scaiola, Flavio Cocanari e Mario Ricciarelli.

L'Unione italiana del Lavoro rappresentata da Carlo Fiordaliso, Segretario Generale UIL sanità e dai Segretari Nazionali Domenico D'Angelo, Vittorio Iannotta, Franco Rodolico, Nicola Salvatore, Antonio Spedicati, Giovanni Torluccio, assistiti da Fabio Ortolani e Silvano Veronese, Segretari Confederali della UIL e da Franco Lago e Manrico Morbiducci, responsabili
di settore.

E' STATO STIPULATO

il seguente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Lavoratori delle Aziende Cooperative Sociali.


TITOLO I 

VALIDITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO

VERBALE D'ACCORDO PRELIMINARE

Nel protocollo sottoscritto fra LNCeM, CCI, AGCI e CGIL-ClSL-UIL in data 5 Aprile '90 le parti si erano date reciproco affidamento di operare nelle sedi istituzionali e legislative per favorire allo stesso tempo una qualificata crescita delle realtà cooperative e degli addetti. 

La trattativa in corso per la stipula del primo CCNL per le Cooperative Sociali rende attuale un maggiore impegno delle parti per rendere effettivamente operante per tutti gli addetti i contenuti del contratto che si dovrà stipulare.

Da tempo infatti si va affermando in tema di gestione dei servizi Socio-Sanitari-Assistenziali l'integrazione tra soggetti gestori pubblici e soggetti gestori privati.

Le parti sottolineano la necessità che tale rapporto sia inserito all'interno di un quadro di indirizzi di politica nazionale e territoriale, definiti dal soggetto pubblico, tale da integrare e qualificare l'insieme di risorse pubbliche e private disponibili.

Il quadro di indirizzi deve porre in corretta relazione bisogni e diritti dell'utenza, efficienza nella organizzazione dei servizi e trattamenti economico-normativi dei lavoratori.

In questo ambito le organizzazioni cooperative possono assumere un ruolo innovativo con un'offerta qualificata di servizi e modelli organizzativi in funzione dei bisogni dell'utenza.

Diventa allora decisivo il rapporto di convenzione, nelle sue diverse forme, che si instaura fra soggetto pubblico e soggetto privato.

Le parti riconoscono che il riferimento all'applicazione del CCNL delle Cooperative Sociali deve essere un punto qualificante nella stipula di convenzioni da parte dei soggetti pubblici.

A tal fine le parti si impegnano:

a) ad una definizione del CCNL tale da favorire un'offerta qualificata dei servizi;

b) ad intervenire verso i soggetti pubblici e privati committenti per la corretta e puntuale assunzione dei costi delle prestazioni, quali risultino dall'applicazione del CCNL che si andrà a stipulare, nella determinazione dei corrispettivi di convenzione.

Roma, 7 ottobre 1991

PREMESSA

Le parti contraenti, richiamandosi alla concreta ricerca che vede concorrere i diversi soggetti sociali al raggiungimento di significativi livelli di integrazione soprattutto per le persone socialmente svantaggiate, sottolineano come questo CCNL rappresenti un importante strumento di disciplina dello stesso rapporto tra pubblico e privato in tema di gestione nel settore socio-sanitario-assistenziale-educativo. Le parti sottolineano la necessità di una sempre più adeguata integrazione tra soggetto gestore pubblico e soggetto gestore privato collocata all'interno di un quadro di programmazione generale ai diversi livelli. Anche in considerazione di ciò il presente contratto è ritenuto dalle parti contraenti base comune di confronto con le pubbliche amministrazioni al fine della ammissione al rapporto convenzionato, che si ritiene necessario limitare alle società cooperative ed ai soggetti privati presentanti determinati requisiti, fra i quali l'applicazione dei CCNL di settore.

Nel comune riconoscimento che la società cooperativa, in quanto realizza concrete forme di partecipazione alla gestione, costituisce una forma importante di democrazia economica, le parti contraenti il presente contratto confermano il loro impegno a promuovere e ad assumere iniziative finalizzate al consolidamento di imprese cooperative.

Relativamente all'insieme delle questioni suesposte, le parti sottolineano la necessità di una costante verifica sullo stato di applicazione del presente contratto finalizzata a cogliere il necessario rapporto tra lo stesso e le condizioni presenti nella società cooperativa ai diversi livelli, nonchè al rapporto con le pubbliche amministrazioni per l'insieme delle questioni che attengono al settore socio-sanitario-assistenziale-educativo.

Anche in considerazione della problematicità e della particolarità di quanto trattasi, le parti convengono sulla opportunità della costituzione di commissioni paritetiche a livello provinciale aventi i seguenti compiti:

- verifica degli ambiti di applicazione del CCNL in relazione a quanto definito nell'apposito articolo;

- verifica della realizzazione di forme di sostegno e di percorsi di inserimento lavorativo per soggetti socialmente svantaggiati in relazione ai progetti presentati dalle imprese, ed in tale ambito, quello di proporre il ricorso a strumenti contrattuali di inserimento lavorativo e sostegni di ordine istituzionale.

Le parti convengono che la commissione paritetica di cui trattasi sia formata da 3 (tre) componenti designati dalle Centrali Cooperative (Lega delle Cooperative, Confederazione delle Cooperative Italiane, Associazione Generale delle Cooperative Italiane) e da 3 (tre) componenti designati dalle OO.SS. (CGlL-ClSL-UIL).

A metà della vigenza contrattuale le parti a livello nazionale opereranno una verifica circa il ruolo e l'operato delle commissioni paritetiche.

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1) Il presente contratto regola i rapporti di lavoro all'interno delle cooperative sociali che:

a) svolgono interventi, gestiscono servizi, nel comparto socio-sanitario-assistenziale-educativo ed attività connesse;

b) hanno come scopo il recupero, la riabilitazione professionale e l'inserimento o reinserimento sociale e lavorativo, attraverso la concreta partecipazione ad attività lavorative di persone socialmente svantaggiate o in condizioni di emarginazione e tendono ad elevare la capacità lavorativa e la professionalità di tali soggetti al fine di un loro successivo inserimento o reinserimento in ambiti lavorativi ordinari;

c) svolgono attività lavorative di tipo artigianale, industriale, agricolo e commerciale, occupando lavoratori normodotati e lavoratori socialmente svantaggiati in proporzioni diverse in relazione al tipo di svantaggio di cui sono portatori i soggetti avviati al lavoro, nonchè in base alle modalità di organizzazione della produzione.

Pertanto, per i soggetti inseriti nelle cooperative di cui ai paragrafi b) e c) che vengono inseriti in dette cooperative, l'attività lavorativa svolta rappresenta uno strumento atto ad integrare un programma riabilitativo e formativo più ampio ed a verificare il grado di sviluppo delle capacità lavorative degli stessi.

A titolo esemplificativo le attività sono le seguenti:

- comunità alloggio per minori;
- centri di aggregazione giovanili;
- servizi di animazione territoriali;
- comunità terapeutiche per soggetti tossicodipendenti;
- comunità alloggio per portatori di handicap fisici e psichici;
- centri diurni e di accoglienza per soggetti portatori di handicap fisici e psichici;
- servizi di assistenza domiciliare;
- centri diurni per anziani;
- gestione di strutture protette;
- attività di inserimento lavorativo e di lavoro con presenza di soggetti svantaggiati realizzato attraverso la gestione di unità
produttive di tipo artigianale, industriale, agricolo e commerciale;
- attività per il recupero di soggetti socialmente svantaggiati anche organizzate attraverso strutture comunitarie semi-residenziali e residenziali.

Previa verifica in sede aziendale, il presente CCNL si applica altresì a quei lavoratori che, pur operando in altre cooperative, svolgono le attività di cui alla precedente elencazione.

Per le attività di cui al punto c) dell'ambito di applicazione o per quelle comunque riconducibili a quanto previsto dal comma b dell'art 1 della legge 381/91, le cooperative possono applicare il CCNL di riferimento del settore di attività svolta previa verifica aziendale.

2) Premesso che l'adesione alla cooperativa pone il socio lavoratore nel diritto dovere di disporre collettivamente dei mezzi di produzione e di direzione, di partecipare alla elaborazione ed alla realizzazione dei processi produttivi e di sviluppo dell'azienda, di partecipare al rischio di impresa e quindi ai risultati economici ed alle decisioni ad essi conseguenti, di contribuire economicamente alla formazione del capitale sociale, mettendo nel contempo a disposizione il proprio lavoro e le proprie capacità professionali, ferme restando le prerogative statutarie e le delibere delle assemblee sociali, per quanto attiene al trattamento economico complessivo dei soci lavoratori delle cooperative si fa riferimento a quanto previsto dal presente CCNL.


ART. 2 - SOGGETTI SOCIALMENTE SVANTAGGIATI

Definizione

Gli istituti previsti dal presente titolo si applicano ai soggetti svantaggiati aventi le seguenti caratteristiche:

a) persone disabili o handicappate, la cui riduzione della capacità lavorativa sia superiore al 45%;
b) persone ex degenti di Ospedale Psichiatrico o utenti dei Servizi di igiene mentale o di assistenza psichiatrica;
c) persone tossicodipendenti o alcooldipendenti:
- in uscita dal percorso di recupero, ai fini dell'inserimento lavorativo su segnalazione degli organismi di cui alla legge 162/90);
- in percorso terapeutico riabilitativo, con ricorso all'attività lavorativa ai fini riabilitativi;

d) persone in condizione di disagio sociale per il cui inserimento lavorativo è necessario rimuovere resistenze di ordine culturale o organizzativo, sociale, predisponendo, tra l'altro, itinerari integrativi di formazione o socializzazione.

Gli istituti previsti dal presente titolo si applicano anche agli immigrati extracomunitari per i quali siano previsti specifici itinerari integrativi di formazione e socializzazione.

Il rapporto tra la cooperativa ed i soggetti svantaggiati ha come finalità la loro positiva integrazione nella vita sociale e lavorativa.

Tale rapporto deve svilupparsi sulla base di un progetto personalizzato che preveda la durata e le modalità dell'inserimento.

Interventi di sostegno

La Commissione paritetica assume l'onere di sollecitare presso gli Enti Locali un'azione di coordinamento, di supporto per tutta la durata del progetto, tramite la garanzia di:

- servizi terapeutico-riabilitativi (e di verifica dell'evoluzione del disagio);
- di assistenza alla persona ed alla famiglia;
- di trasporto;
- di formazione;
- di orientamento per la rimozione delle barriere architettoniche;
- di informazione sulle prestazioni fruibili e sulle modalità;
- di sostegno dell'esperienza cooperativa tramite anche committenze pubbliche.

Allo stesso modo, in attesa della riforma della legge del collocamento obbligatorio, la Commissione Paritetica dovrà considerarsi organismo funzionale ad una organica politica per l'occupazione e quindi in stretto collegamento con le istituzioni di governo del mercato del lavoro.

Le parti si impegnano a definire iniziative congiunte per la definizione dell'assetto dei servizi e legislativo.

Modalità di trattamento

A) ai soggetti svantaggiati viene riconosciuto il trattamento contrattuale per le mansioni effettivamente svolte in cooperativa.

B) la Commissione Paritetica, in raccordo con la Commissione Circoscrizionale per l'impiego ed i servizi della Unità Sanitaria
Locale, a supporto dell'inserimento in mansioni confacenti alle condizioni psico-fisiche, attitudinali e professionali dei soggetti
svantaggiati, sulla base di una articolata informazione fornita dall'impresa cooperativa preventivamente all'avvio di un percorso di inserimento lavorativo e adozione di forme di sostegno, esprime un parere motivato e controlla, anche con interventi diretti sia presso gli EE.LL. sia a livello aziendale, la corretta attuazione da parte delle cooperative dei seguenti strumenti adottati sulla base di progetti personalizzati:

1) convenzioni con enti locali, UU.SS.LL. ed eventuali organismi associativi per `borse di lavoro" o assunzione del carico degli oneri sociali anche in presenza di C.F.L.;

2) contratti ad orari ridotti;

3) contratti part-time (anche verticale, per consentire la fruizione di cure e terapie riabilitative);

4) salari di primo ingresso per i soggetti di cui ai punti a, b, c e d (per periodi definibili fino a tre anni).

C) Per i soggetti svantaggiati inseriti nelle cooperative principalmente con uno scopo di recupero sociale e per i quali la partecipazione ad attività lavorativa rappresenta esclusivamente uno strumento socializzante a valenza pedagogica e terapeutica, atto ad integrare un programma riabilitativo e formativo più ampio e a verificare l'eventuale grado di idoneità al lavoro dei soggetti stessi, può essere previsto l'instaurarsi di specifici rapporti sulla base di progetti personalizzati concordati con la pubblica amministrazione.

I progetti, di cui le commissioni paritetiche controllano l'applicazione e gli sviluppi, devono comunque prevedere i tempi di svolgimento, le modalità di rapporto con il soggetto interessato (accoglienza in strutture residenziali, inserimento in stages formativi, in gruppi di lavoro, affidamento attività manipolativa), il coinvolgimento di operatori ed istituzioni interessate.

Al termine di tali progetti ed in presenza di possibili evoluzioni positive possono essere adottati gli strumenti di agevolazione
all'inserimento lavorativo previsti al punto precedente.

D) Le parti potranno richiedere alle Commissioni Paritetiche la revisione del rapporto instaurato in base alle modalità di trattamento di cui ai punti A) e B) in relazione all'evoluzione o alla modifica delle condizioni psico-fisiche dei soggetti svantaggiati.

Norma transitoria

Per i soggetti svantaggiati già in carica alla data di decorrenza del presente CCNL, potenziali beneficiari delle modalità di trattamento di cui ai punti B) e C), le cooperative dovranno predisporre la documentazione relativa ai progetti personalizzati presentati secondo modalità che verranno fissate dalle commissioni paritetiche.

ART. 3 - RINVIO A NORMA DI LEGGE

Per quanto attiene le materie non disciplinate o solo parzialmente regolate dal presente contratto si fa espresso rinvio alle leggi in vigore per i rapporti di lavoro di diritto privato ed allo statuto dei lavoratori in quanto applicabili.

ART. 4 - CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Per i lavoratori in forza alla data di decorrenza del presente CCNL sono fatte salve ad esaurimento e ad personam le condizioni di miglior favore in atto.

Come tali sono da intendersi quelle complessive risultanti rispettivamente nell'ambito del trattamento normativo ed in quello del trattamento retributivo.

A tale fine in sede di confronto aziendale di cui all'art. 9 entro 3 mesi dalla firma del CCNL verranno individuate specifiche definizioni di armonizzazione nell'ambito normativo e nell'ambito retributivo tra il trattamento preesistente e quello previsto dal presente CCNL.

ART. 5 - INSCINDIBILITA' DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI

Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili fra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.

Il presente costituisce quindi l'unico CCNL in vigore fra le parti contraenti.

Agli effetti di cui sopra si considerano costituenti un unico istituto il complesso degli istituti di carattere normativo regolamentare.


ART. 6 - NORMATIVA CONTRATTUALE CONFEDERALE NAZIONALE E LEGISLATIVA

Eventuali accordi interconfederali e normative legislative che intervenissero nell'arco di vigenza contrattuale su materie definite dal presente CCNL, compresa l'indennità di contingenza, saranno recepite nell'ambito dello stesso.

Eventuali esigenze di armonizzazione normativa saranno prontamente definite tra le parti.


ART. 7 - DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto decorre dal 1.1.92 e scade il 31.3.95; esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdetto da una delle parti, con lettera raccomandata con ricevuta di ritomo, almeno 3 (tre) mesi prima della sua scadenza. 


TITOLO II 
RELAZIONI SINDACALI


ART. 8 - PROTOCOLLO DI RELAZIONI INDUSTRIALI

Le parti si riconoscono nei valori e nelle finalità del Protocollo Nazionale di Relazioni Industriali del 5.4.1990 tra Centrali Cooperative e CGIL-CISL-UIL.

Pertanto tale Protocollo costituisce allegato al presente CCNL e ne è, quindi, parte integrante. Lo stesso Protocollo costituisce parte operativa per quanto, dello stesso, non è previsto specificamente dal presente CCNL.


ART. 9 - STRUTTURA DELLA CONTRATTAZIONE

La struttura della contrattazione è articolata su due livelli: nazionale e territoriale.

a) Livello Nazionale

Il C.C.N.L. ha il ruolo di centralità unificante per quanto concerne, in particolare, le relazioni sindacali, la definizione delle condizioni sia economiche che normative delle prestazioni di lavoro che si svolgono nelle cooperative che sono vincolate alla sua applicazione, la precisa fissazione delle materie rinviate alla competenza del livello di contrattazione integrativa.

b) Livello Territoriale

Il contratto territoriale (valido per il territorio di ogni singola provincia) è l'unico strumento di integrazione del contratto nazionale. La contrattazione integrativa territoriale ha il compito di definire istituti economici integrativi aventi carattere collettivo. La gestione di detta contrattazione è delle parti provinciali e regionali.

Le parti regionali possono concordare una specifica contrattazione integrativa sovraprovinciale. In tale caso la suddetta contrattazione è, ad ogni effetto, alternativa e sostitutiva di quella provinciale.

La contrattazione integrativa si svolge in un tempo intermedio nell'arco di vigenza del CCNL. Per la vigenza del presente CCNL la contrattazione integrativa non potrà avvenire prima del 1.03.1994.

Confronto Aziendale

E' demandata al confronto tra le rappresentanze sindacali dei lavoratori e la direzione aziendale la verifica dell'applicazione del contratto, delle leggi sociali e delle norme in materia di condizioni di lavoro.

E' altresì prevista per le parti a livello aziendale la discussione sull'applicazione delle seguenti materie: ambiente, salute e sicurezza sul lavoro, organizzazione del lavoro, formazione professionale, inquadramento professionale di eventuali figure atipiche non previste dal presente CCNL, gestione dell'orario di lavoro, diritto allo studio, quadri e quant'altro espressamente rinviatovi.

Tale confronto avverrà entro un mese dalla firma del presente CCNL per la prima applicazione dello stesso ed almeno annualmente per quanto attiene le materie ad esso rinviate.

Norma Transitoria

Preventivamente all'applicazione delle singole tranche di attuazione previste dal presente CCNL, anche in relazione a quanto contenuto nel verbale di accordo del 7.10.91, le parti si incontreranno a livello regionale per esaminare le situazioni esistenti nei singoli ambiti provinciali, per assumere, se del caso, intese finalizzate a raccordare l'applicazione del presente CCNL e renderla compatibile con i cambiamenti e gli adeguamenti necessari da parte degli Enti Locali e della realtà territoriale più generale.

Le parti decidono, altresì, di incontrarsi nel mese di giugno 1994 per verificare lo stato di applicazione del presente CCNL in relazione alla situazione complessiva del settore.

ART. 10 - INFORMAZIONE E CONFRONTO TRA LE PARTI

Al fine di favorire il confronto tra le parti e stimolare i processi di miglioramento qualitativo del settore verranno fornite ai vari livelli (nazionale, territoriale, aziendale) secondo quanto di competenza e per le materie indicate, le adeguate informazioni preventive. Le sedi di informazione e confronto sono:

Livello Nazionale

Annualmente, di norma entro l'autunno, le parti si incontreranno per:
- analizzare l'andamento del mercato del settore;
- verificare gli andamenti occupazionali;
- valutare l'applicazione del presente CCNL;
- promuovere iniziative presso la Pubblica Amministrazione al fine di favorire il progresso dei servizi del settore.

Livello Regionale

Annualmente, di norma entro l'autunno, le parti si incontreranno per:

- analizzare l'andamento del mercato del settore anche nelle singole realtà provinciali e con particolare riferimento al dato occupazionale;

- assumere le opportune iniziative presso la Pubblica Amministrazione affinchè, per le rispettive competenze, si tenga conto nei regimi di convenzione dei costi connessi con l'applicazione del presente CCNL;

- assumere le opportune iniziative presso la Pubblica Amministrazione affinchè vengano attivati e/o potenziati i corsi di qualificazione, aggiornamento e riqualificazione per il personale delle aziende interessate dal presente CCNL.


ART. 11 - NORME DI GARANZIA DEL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI ESSENZIALI

In attuazione di quanto previsto dalla legge 12.6.90 n. 146, le parti individuano in ambito socio-sanitario- assistenziale-educativo  i seguenti servizi essenziali:

- le prestazioni medico sanitarie, l'igiene, l'assistenza finalizzata ad assicurare la tutela fisica e/o la confezione, distribuzione e somministrazione del vitto a:

- persone non autosufficienti;
- minori;
- soggetti affidati a strutture tutelari o a servizi di assistenza domiciliare.

Nell'ambito dei servizi essenziali di cui sopra, dovrà essere garantita la continuità delle prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente garantiti.

Al fine di una corretta applicazione delle norme di cui sopra, saranno individuati, in sede aziendale, appositi contingenti di personale che dovranno garantire la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi essenziali sopra individuati.

A livello aziendale potranno, inoltre, essere definiti altre tipologie di servizio cui applicare la normativa del presente articolo.


ART. 12 - PROCEDURE PER LA PREVENZIONE DEL CONFLITTO

Le parti sottolineano l'importanza di una coerente applicazione delle procedure previste dal Titolo 8 del Protocollo 5.4.1990 tra le Centrali Cooperative e le Organizzazioni Sindacali.

A livello regionale le parti istituiranno entro maggio 1992 le Commissioni Paritetiche di cui al secondo alinea del punto D del Titolo 8 del citato Protocollo, dandosi reciproca comunicazione dei rispettivi rappresentanti ed insediandole con il primo ricorso proveniente dalle parti di livello aziendale.


ART. 13 - PARI OPPORTUNITA'

Le parti riconoscono che la discriminazione delle donne nel lavoro rappresenta la negazione dei diritti costituzionali. Le parti, pertanto, convengono sull'opportunità di realizzare fattivamente la normativa vigente in materia e si impegnano, singolarmente e/o congiuntamente, anche attraverso iniziative culturali e formative, per promuovere politiche volte alla piena affermazione delle pari opportunità e delle azioni positive, agendo anzitutto sulla propria rappresentanza.

In sede di informazione e confronto regionali di cui all'art. 10 le parti, anche tramite attività di studio e di ricerca concordate, esamineranno l'andamento dell'occupazione femminile e potranno promuovere azioni positive tese a consentire un'effettiva parità di opportunità nel lavoro.

Le parti, a tale scopo, favoriranno la costituzione di Comitati per le Pari Opportunità assicurando le condizioni e gli strumenti idonei per il loro funzionamento.

In particolare in sede di confronto decentrato si esamineranno gli strumenti applicativi della legge 125/91.


ART. 14 - TUTELA DEI LAVORATORI IN PARTICOLARI CONDIZIONI PSICO-FISICHE

Per i lavoratori per i quali sia stata attestata, da una struttura pubblica o da struttura convenzionata prevista dalle leggi vigenti, la condizione di soggetto affetto da tossicodipendenza, alcoolismo cronico e grave debilitazione psicofisica, e che si impegnino ad un progetto terapeutico di recupero e riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, si applicano le misure a sostegno di cui alla legge 162/90.

Si conviene altresì che durante i periodi afferenti ai permessi e/o aspettative non maturerà a favore del lavoratore alcun beneficio derivante dagli istituti previsti dal presente contratto.


ART. 15 - TUTELA DEI LAVORATORI PORTATORI DI HANDICAP

Per i lavoratori per i quali sia stata attestata, da struttura sanitaria pubblica o da struttura convenzionata prevista dalle leggi vigenti, la condizione di portatore di handicap e che debbono sottoporsi ad un progetto di riabilitazione, sono stabilite le seguenti misure a sostegno:

a) concessione di aspettativa non retribuita per l'intera durata del ricovero presso struttura specializzata, per la durata massima di un anno rinnovabile ad insindacabile giudizio dell'azienda;

b) concessione di permessi giornalieri non retribuiti;

c) riduzione dell'orario di lavoro con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale,
limitatamente alla durata del progetto. Si conviene altresì che durante i periodi di assenza afferenti ai suddetti permessi e aspettative non maturerà a favore del lavoratore alcun beneficio derivante dagli istituti previsti dal presente contratto.

ART. 16 - TUTELA DEI LAVORATORI CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI VOLONTARIATO AI
SENSI DELLA LEGGE 266/91

Le parti, sottolineando i valori solidaristici e civili del volontariato ed in considerazione di quando previso dalla specifica legge quadro n. 266/91, convengono che a coloro che svolgono attività di volontariato ai sensi della suddetta legge siano applicate, compatibilmente con l'organizzazione aziendale, le forme di flessibilità dell'orario di lavoro o delle turnazioni previste dal presente CCNL.

TITOLO III 
DIRITTI SINDACALI

ART. 17 - RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI

Per la costituzione delle rappresentanze sindacali si fa riferimento alla Legge 300/70 e in particolare si richiama l'art. 19 della stessa legge.

I nominativi dei rappresentanti delle OO.SS. e/o dei delegati eletti in tali strutture verranno comunicati per iscritto all'impresa a cura delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.

Per l'espletamento dei compiti e delle funzioni delle rappresentanze sindacali aziendali sono previsti permessi retribuiti secondo i criteri e le procedure di cui all'art. 23 della L. 300/70 e permessi non retribuiti per le finalità e secondo i criteri di cui all'art. 24 della Legge medesima.

ART. 18 - PERMESSI PER CARICHE SINDACALI

I lavoratori componenti i Comitati Direttivi delle organizzazioni sindacali nazionali, regionali o provinciali di categoria, hanno diritto ai permessi retribuiti ai sensi dell'art. 30 della Legge 300/70 per la partecipazione alle riunioni degli organi predetti, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle organizzazioni predette.

I nominativi e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle organizzazioni predette all'azienda da cui il lavoratore dipende.

ART. 19 - ASPETTATIVA E PERMESSI PER FUNZIONI PUBBLICHE ELETTIVE

Per il collocamento in aspettativa di lavoratori chiamati a ricoprire cariche pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali nazionali, regionali o provinciali e per la concessione di permessi a lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive, si rinvia alle disposizioni di cui agli artt. 31 e 32 della Legge 300/70.

ART. 20 - ASSEMBLEA

In relazione a quanto previsto dalla Legge 300/70, i lavoratori hanno diritto a riunirsi durante o fuori dell'orario di lavoro nei limiti di 12 ore annue per le quale verrà corrisposta la normale retribuzione.

Le assemblee sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali, con preavviso all'impresa non inferiore a due giorni. Alle assemblee possono partecipare, previa comunicazione all'impresa, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale.

Lo svolgimento delle assemblee dovrà essere effettuato senza creare pregiudizio alle esigenze proprie del servizio e pertanto verranno individuate, in sede aziendale, nell'ambito del rapporto tra le parti, idonee modalità operative.

ART. 21 - AFFISSIONE

E' consentito ai Sindacati territoriali aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto di far affiggere in appositi spazi comunicazioni a firma dei responsabili dei Sindacati medesimi.

Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro.

Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere contemporaneamente consegnate alla Direzione aziendale.


TITOLO IV 
ASSUNZIONE E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

ART. 22 - ASSUNZIONE

Con l'obiettivo della valorizzazione degli eventuali titoli disciplinanti le professioni del personale inserito nei settori di intervento, l'assunzione al lavoro deve essere effettuata in conformità alle disposizioni di legge che regolano la materia.

All'atto dell'assunzione sarà comunicato al lavoratore, per iscritto, quanto segue:

- la tipologia del rapporto di lavoro;
- la data di decorrenza dell'assunzione;
- il livello di inquadramento cui viene assegnato;
- il trattamento economico;
- la durata del periodo di prova;
- tutte le eventuali altre condizioni concordate.

Prima dell'assunzione il lavoratore avente rapporto diretto con l'utenza potrà essere sottoposto a visita medica presso struttura pubblica o convenzionata.

L'assunzione dei soggetti svantaggiati avverrà con chiamata nominativa compatibilmente con quanto previsto dalle Leggi vigenti e sulla base di quanto stabilito fra le parti.

ART. 23 - DOCUMENTI DI LAVORO

All'atto dell'assunzione il lavoratore è tenuto a presentare o consegnare i seguenti documenti:

- libretto di lavoro e cartellino rosa;
- stato di famiglia;
- residenza anagrafica;
- libretto di idoneità sanitaria;
- fotocopia di codice fiscale;
- fotocopia documento di riconoscimento valido;
- certificato di iscrizione all'ordine (se obbligatorio);
- eventuale libretto di pensione;
- certificato che attesta il grado di istruzione e di qualifica.

Il lavoratore è altresì tenuto a comunicare ogni variazione rispetto ai documenti e ai dati forniti all'atto dell'assunzione.

ART. 24 - COMMISSIONE BILATERALE PARITETICA TERRITORIALE

Le parti convengono che, laddove sussistano condizioni operative e disponibilità delle parti, a livello territoriale venga costituita una commissione bilaterale paritetica avente il compito di verificare la conformità delle assunzioni a tempo determinato e/o con contratto di formazione e lavoro sulla base di quanto previsto a riguardo dalle normative vigenti e dal presente CCNL.

ART. 25 - CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

In piena attuazione del rinvio, disposto dall'art. 23 della Legge 28 febbraio 1987 n. 56, la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato, oltre che nei casi di cui alla legge n. 230/1962 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè alla Legge n. 79/1983, è consentita nelle seguenti ipotesi:

- punte di intensa attività derivanti da convenzioni o commesse eccezionali con attività lavorativa cui non sia possibile sopperire con il normale organico;

- assunzione per sostituzione di lavoratori per ferie o aspettativa, con indicazione del nome del lavoratore sostituito e la causa della sostituzione;

- ulteriori casistiche potranno essere definite nell'ambito degli incontri previsti dall'art. 9 del presente CCNL.

La durata minima dei contratti di cui al presente articolo è fissata in mesi 1 (uno).

Il totale dei contratti di cui al presente articolo non potrà superare contemporaneamente il 30% (trenta) dell'organico complessivo della singola azienda e comunque sarà attivabile un numero minimo di 3 (tre) contratti a tempo determinato per azienda.

Deroghe al limite massimo di cui al precedente paragrafo possibili previa intesa tra le parti a livello aziendale.

Prima di procedere ad assunzioni a tempo determinato secondo le ipotesi del presente articolo, le imprese cooperative attiveranno con le OO.SS. e le R.S.A. procedure di informazione sulle esigenze di assunzioni in questione e di confronto sulla coerenza delle motivazioni in relazione alle ipotesi di cui al primo comma del presente articolo.

ART. 26 - LAVORO A TEMPO PARZIALE

Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la funzione di:

- favorire la flessibilità della forza lavoro in rapporto all'attività aziendale;
- consentire il soddisfacimento di esigenze individuali dei lavoratori, ferme restando le esigenze aziendali.

Il rapporto a tempo parziale sarà applicato nelle singole aziende secondo i seguenti principi:

- volontà di entrambe le parti;

- in caso di assunzione del personale a tempo pieno e riconosciuto il diritto di precedenza, per le medesime mansioni o mansioni similari, nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo parziale, con priorità per coloro che, gia dipendenti, avevano trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

L'azienda risponderà entro 30 (trenta) giorni alle richieste di trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa. L'eventuale risposta negativa dovrà essere motivata e comunicata anche alle R.S.A.

I lavoratori interessati alla trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a tempo pieno o viceversa dovranno esprimere la propria opzione entro 15 giorni dalla richiesta ricevuta.

Inoltre il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato come segue:

A) nella lettera di assunzione dovranno essere specificati:

1) l'eventuale periodo di prova;
2) l'orario settimanale;
3) la qualifica assegnata.

Il minimo settimanale dell'orario di lavoro non può essere inferiore a 10 ore. Qualora non sia possibile il raggiungimento di detto minimo in un'unica ubicazione di servizio le parti si danno atto che il rispetto dello stesso e possibile solo a fronte della disponibilità del lavoratore ad operare su più ubicazioni ove l'impresa ne abbia nello stesso ambito territoriale e non si oppongano impedimenti di natura tecnico-produttiva ed organizzativa derivanti da criteri e modalità di esecuzione dei servizi.

Nel caso in cui il lavoratore con rapporto a tempo parziale presti l'attività lavorativa in due o più ubicazioni nell'ambito del territorio comunale per il raggiungimento del minimo settimanale per lo spostamento da un posto all'altro di lavoro non spetterà il rimborso delle spese. 
Nelle aree metropolitane verranno definite apposite normative a livello aziendale.

Comunque non spetta rimborso a tale titolo per tragitti inferiori ai Km. 15.

Nei casi di disponibilità di nuove prestazioni derivanti dalla acquisizione di nuovi servizi, dalla vacanza di posti derivanti da
cessazioni di rapporti di lavoro in atto, le imprese - esclusi i casi di passaggi di gestione da una azienda all'altra - in relazione alle esigenze tecnico produttive ricercheranno, dandone comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali, soluzioni per un aumento delle ore settimanali del personale part-time.

B) E' ammesso il ricorso al lavoro supplementare nella misura massima del 50% dell'orario settimanale del lavoratore assunto con contratto part-time e comunque secondo la legislazione vigente.

C) La variazione con carattere di continuità dell'orario settimanale, di cui alla lettera di assunzione, dovrà essere comunicata per iscritto al lavoratore interessato e contestualmente alle rappresentanze sindacali aziendali ed all'Ispettorato del Lavoro.

D) Il personale assunto a tempo parziale è retribuito in base alle ore prestate nel mese. In ogni caso la retribuzione non potrà essere inferiore a quella corrispondente all'orario settimanale risultante dalla lettera di assunzione o dalla comunicazione di cui al punto C) che precede.

E) La retribuzione oraria si ottiene come stabilito all'art. 67.

F) I corrispondenti trattamenti economici relativi all'indennità di fine rapporto, alla 13a mensilità, ai compensi stabiliti dagli accordi integrativi, alle ferie e alle festività troveranno applicazione proporzionale alle ore lavorate.

G) Per la 13a mensilità si corrisponderà una quota pari all'8.33% della retribuzione percepita per le ore lavorate.

Per il trattamento di fine rapporto si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Il trattamento di malattia ed infortunio e quello relativo alle lavoratrici madri e qualsiasi altro trattamento contrattuale e di legge sarà garantito in proporzione alla durata della prestazione di cui ai punti A) e C) che precedono.

I ratei di retribuzione globale mensili relativi a tutti gli altri istituti contrattuali nell'anno di passaggio dal rapporto a tempo
parziale al rapporto a tempo pieno e viceversa saranno calcolati in misura proporzionale all'effettiva durata della prestazione lavorativa nei due distinti periodi.

Nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro o di assunzione nel corso dell'anno i trattamenti derivanti dalle norme che precedono trovano applicazione in rapporto al periodo lavorato.

L'utilizzo complessivo del lavoro a tempo parziale e le sue modalità di attuazione saranno argomento di informazione e confronto tra le parti a livello aziendale in particolar modo per quanto concerne l'andamento dell'utilizzazione del lavoro supplementare.

ART. 27 - CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO

Le assunzioni di personale con contratto di formazione e lavoro avverrà secondo le norme della Legge 19.12.1984 n. 863 e della Legge 29.12.1990 n.407.

Le parti, inoltre, concordano quanto segue:

1. Premessa

Le parti, verificato l'andamento delle assunzioni con contratto di formazione e lavoro nelle aziende cooperative e nell'intento di potenziare gli strumenti in grado di favorire le occasioni di impiego secondo le esigenze rispettive delle imprese e dei lavoratori, intendono razionalizzare con il presente accordo la utilizzazione dei contratti di formazione e lavoro nel settore.

Obiettivo condiviso è quello di valorizzare le potenzialità produttive ed occupazionali del mercato del lavoro mediante interventi che facilitino l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro e consentano una maggiore flessibilità nell'impiego dei lavoratori.

Le parti, nel ribadire la validità di questo istituto contrattuale, intendono apportare allo stesso modifiche ed arricchimenti allo scopo di promuovere l'effettiva qualificazione e lo stabile impiego dei lavoratori.

Pertanto le parti, fatta salva la possibilità aziendale di ricorrere  eventualmente alla Commissione Regionale per l'Impiego, convengono che, nell'ambito dell'autonomia negoziale affidata alle parti dall'art. 3 comma 3° della Legge 19.12.1984 n. 863. modificato dal D.L. 29.3.1991 n. 108 approvato con Legge 1.06.1991 n. 169, con il presente accordo si consideri superata la necessità dell'approvazione preventiva della Commissione Regionale per l'Impiego qualora i progetti presentati siano dichiarati
dalle parti conformi alla regolamentazione del presente accordo.

Le parti, inoltre, convengono che, ove vengano emanate nuove discipline legislative della materia, si incontreranno tempestivamente per la conseguente armonizzazione del presente CCNL.

Le parti, infine, con il comune intento di contemperare la massima rapidità nell'assunzione dei giovani con la verifica della conformità dei progetti delle singole imprese alla presente regolamentazione, concordano che la facoltà di assunzione possa essere esercitata dalle imprese cooperative aderenti dopo l'espletamento delle procedure di seguito descritte.

2. Procedura per la verifica di conformità

La procedura verrà espletata dalle rappresentanze a livello territoriale delle organizzazioni firmatarie del presente accordo come più sotto esplicitato, salvo nei casi di cui all'art. 24.

I progetti interessanti più regioni saranno presentati e discussi, con le stesse procedure e modalità successivamente illustrate e correlate all'ambito nazionale, con le organizzazioni nazionali di categoria.

I progetti verranno notificati dalle imprese alle rappresentanze territoriali (provinciali o distrettuali) delle organizzazioni firmatarie per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Entro 10 gg. dal ricevimento tali rappresentanze territoriali faranno pervenire, tramite il medesimo mezzo, un parere in merito alla conformità del progetto: in caso positivo ciò avverrà tramite vidimazione del progetto stesso, in caso negativo tramite la formulazione di parere negativo scritto.

A tutti gli effetti fanno fede le date di ricevimento risultanti.

Nel caso che tutti gli interlocutori interessati rispondano positivamente, il progetto viene considerato conforme e l'impresa potrà presentare il progetto stesso alla competente sezione circoscrizionale di collocamento ai fini del rilascio del nulla-osta.

Eventuali assenze di risposta da parte di singoli interlocutori entro i termini di tempo sopraindicati equivalgono ad una manifestazione di un giudizio favorevole di conformità.

3. Periodi di validità della dichiarazione di conformità

Le assunzioni programmate nei progetti per i quali sia stata espletata con esito favorevole, la procedura di verifica della conformità dovranno essere di norma effettuate entro 6 mesi dalla notifica della sussistenza delle condizioni per la richiesta del nullaosta.

Nel caso di rapporti di formazione e lavoro che siano stati risolti nel corso o al termine del periodo di prova, ovvero prima della scadenza, a iniziativa del lavoratore o per fatto a lui imputabile, è consentita la stipulazione di contratti di formazione e lavoro in sostituzione di quelli per i quali sia intervenuta la risoluzione del rapporto.

4. Connotati del progetto

All'atto della stipula del contratto di formazione e lavoro il giovane riceverà a cura dell'azienda copia del contratto di formazione e lavoro copia del progetto di formazione e copia del contratto collettivo di lavoro, applicato nell'azienda stessa.

Il progetto di formazione deve indicare l'obiettivo formativo dei lavoratori interessati e, quindi, inquadramento di ingresso e quello finale da conseguire al termine del contratto di formazione e lavoro.

I contratti di formazione e lavoro non possono avere per oggetto il conseguimento di qualificazioni inquadrate nel più basso livello del sistema classificatorio previsto dal contratto collettivo di lavoro applicato nell'azienda.

Per quanto concerne la possibilità di contratti di formazione lavoro che abbiano per oggetto il conseguimento di qualifiche del 2° livello del sistema classificatorio la stessa non è prevista per le seguenti qualifiche: assistente di base e autista con patente B e C.

Sono escluse dai contratti di formazione e lavoro le figure professionali per le quali è previsto specifico titolo abilitante.

L'inquadramento di ingresso sarà di norma di un livello inferiore a quello finale.

Si considerano conformi alla presente regolamentazione:

a) i progetti aventi per oggetto il conseguimento delle qualificazioni inquadrate nel livello immediatamente superiore al più basso dei livelli del sistema di classificazione previsto dal contratto collettivo di lavoro applicato nell'azienda che prevedano una durata del rapporto di formazione e lavoro compresa tra dodici e diciotto mesi;

b) i progetti aventi per oggetto il conseguimento delle qualificazioni inquadrate nel livello immediatamente superiore a quello di cui al precedente punto a), che prevedano una durata del rapporto di formazione e lavoro compresa tra diciotto e ventiquattro mesi;

c) i progetti aventi per oggetto il conseguimento delle qualificazioni inquadrate nei livelli superiori a quello di cui al precedente punto b), che prevedano una durata del rapporto di formazione e lavoro pari a ventiquattro mesi;

d) i contratti di formazione e lavoro riguardanti i soggetti socialmente svantaggiati di cui alla premessa, potranno avere una durata di 24 mesi.

I progetti di contratto di formazione lavoro dovranno contenere in particolare i seguenti elementi:

1) le fasi del percorso formativo e lavorativo;

2) l'indicazione della formazione che sarà correlata alla durata del contratto di formazione lavoro e con un minimo di 40 ore annue;

3) la durata del contratto di formazione lavoro;

4) il livello di entrata e di uscita oltre che la specificazione della qualifica professionale che il lavoratore o la lavoratrice acquisirà;

5) il titolo di studio eventualmente necessario.

Per i lavoratori operai il progetto di formazione prevederà un periodo minimo da destinare alla formazione sulla sicurezza nel lavoro.

Le imprese potranno realizzare le parti del percorso formativo che necessitano di apprendimento anche teorico sia in azienda che presso  strutture esterne pubbliche o private.

5. Trattamento economico e normativo

Ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro ai sensi del presente accordo, verranno applicate le normative del Contratto Collettivo di Lavoro applicato nelle imprese, salvo quanto esplicitamente e diversamente concordato tra le parti nel presente accordo.

1) Ai lavoratori assunti ai sensi del presente accordo sarà corrisposto un trattamento retributivo pari a quello previsto per i lavoratori di pari qualifica assunti a tempo indeterminato, per quanto spettante ai lavoratori assunti con contratti di formazione e lavoro.

2) Il periodo di prova per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro è uguale a quello previsto per l'assunzione dei lavoratori della qualifica di riferimento assunti a tempo indeterminato.

3) In ogni caso di interruzione continuativa della prestazione, dovuta a  malattia o a infortunio non sul lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo uguale a quello previsto per i lavoratori della qualifica di riferimento assunti a tempo indeterminato.

Per quanto concerne gli infortuni sul lavoro resta valido quanto previsto dalle norme di legge e dal Contratto Collettivo di Lavoro applicato.

L'azienda corrisponderà a tutti i lavoratori per un periodo massimo pari a quello della conservazione del posto, con esclusione dei giorni di carenza del trattamento a carico INPS, un trattamento economico corrispondente a quello previsto dal Contratto Collettivo di Lavoro applicato, proporzionato alla retribuzione relativa al contratto di formazione e lavoro.

4) Nei casi in cui il rapporto di formazione e lavoro venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il lavoratore dovrà essere utilizzato in attività corrispondenti alla formazione conseguita e il periodo di formazione e lavoro verrà computato nell'anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge a norma di quanto previsto dall'art. 3, quinto comma, della legge 19 dicembre 1984 n. 863, ai fini di tutti gli istituti introdotti e disciplinati da accordi interconfederali e dal Contratto Collettivo di Lavoro applicato, con esclusione degli aumenti periodici di anzianità e della mobilità professionale.

5) I contratti di formazione e lavoro devono essere notificati dal datore di lavoro, all'atto dell'assunzione, all'Ispettorato provinciale del lavoro territorialmente competente.

6) Al termine del rapporto il datore di lavoro è tenuto ad attestare l'attività svolta e i risultati formativi conseguiti dal lavoratore,
dandone comunicazione all'ufficio di collocamento territorialmente competente.

ART. 28 - APPRENDISTATO

Come previsto all'art. 21 della L. 28.2.87 n. 56 è data la facoltà di procedere all'assunzione di apprendisti con richiesta nominativa.

ART. 29 - PERIODO DI PROVA

L'assunzione in servizio dei lavoratori avviene con un periodo di prova la cui durata non potrà essere superiore ai seguenti periodi:

1° livello              30 gg. di effettiva prestazione
2° livello 30 gg. di effettiva prestazione
3° livello 30 gg. di effettiva prestazione
4° livello 30 gg. di effettiva prestazione
5° livello 60 gg. di effettiva prestazione
6° livello 60 gg. di effettiva prestazione
7° livello 60 gg. di effettiva prestazione
8° livello 180 gg. di effettiva prestazione
9° livello 180 gg. di effettiva prestazione

Nel corso del periodo di prova è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso nè di relativa indennità.

Durante il periodo di prova sussistono fra le parti i diritti e gli obblighi del presente contratto salvo quanto diversamente stabilito dal contratto stesso.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova ovvero alla fine dello stesso, al lavoratore spetta la retribuzione relativa alle giornate e alle ore di lavoro, nonchè i ratei di ferie, di tredicesima e di trattamento di fine rapporto.

Ove il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia il lavoratore potrà essere ammesso a completare il periodo di prova qualora sia in grado di riprendere il servizio entro 60 gg.

Trascorso il periodo di prova senza che si sia proceduto alla disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intenderà confermato in servizio.

ART. 30 - PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DIMISSIONI

Salvo l'ipotesi di cui al punto e) dell'art. 37 il contratto di impiego a tempo indeterminato non può essere risolto da alcuna delle parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti in giorni di calendario, come segue:

livelli  1/2/3/4  livelli  5/6/7  livelli  8/9
per anzianità di servizio fino a tre anni  15 gg.   45 gg.    90 gg
per anzianità di servizio oltre i tre anni 30 gg.   60 gg.   120 gg.

 

La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altro una indennità pari all'importo della retribuzione del periodo di mancato preavviso.

La parte che riceve il preavviso può troncare il rapporto sia all'inzio, sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.

Durante il periodo di preavviso per licenziamento l'impresa concederà al lavoratore dei permessi per la ricerca di una nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi sono stabilite dalla impresa in rapporto alle proprie esigenze.

Tanto il licenziamento che le dimissioni devono essere comunicati per iscritto.

ART. 31 - RILASCIO DEI DOCUMENTI E DEL CERTIFICATO DI LAVORO

All'atto dell'effettiva cessazione del rapporto di lavoro, l'amministrazione riconsegnerà al lavoratore regolarmente aggiornati i
documenti dovutigli e di essi il lavoratore rilascerà regolare ricevuta.

All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, l'amministrazione dovrà rilasciare a richiesta del lavoratore un certificato con l'indicazione della durata del rapporto di lavoro e delle mansioni svolte dallo stesso lavoratore.

ART. 32 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Il trattamento di fine rapporto è regolato dalle norme della Legge 297/82.

ART. 33 - MOBILITA' E TRASFERIMENTI

Per mobilità temporanea si intende:

a) la mobilità di urgenza dettata da eventi contingenti e imprevedibili;

b) utilizzazione del personale in unità diversa da quella di provenienza nel rispetto delle attribuzioni spettanti alle singole posizioni personali.

Qualora esigenze organizzative aziendali lo richiedano, lo spostamento può divenire trasferimento definitivo.

In sede di confronto aziendale tra le parti, di cui all'art. 9, verranno verificati i processi di mobilità posti in atto, con particolare attenzione a quelli con carattere definitivo attuati ai sensi dell'art. 13 della legge 20.5.1970 n. 300.

ART. 34 - CAMBI DI GESTIONE

Rilevato che il settore è notevolmente caratterizzato dalla effettuazione del servizio tramite contratti di appalto o convenzioni soggetti a frequenti cambi di gestione, allo scopo di perseguire la continuità e le condizioni di lavoro acquisite dal personale, viene concordato quanto ai seguenti punti:

a) L'azienda uscente, con la massima tempestività possibile, e comunque prima dell'evento, darà formale notizia della cessazione della gestione alle OO.SS. territoriali e alle RSA.

L'azienda subentrante (anch'essa con la massima tempestività possibile e comunque prima del verificarsi dell'evento), darà a sua volta formale notizia alle OO.SS. territoriali circa l'inizio della nuova gestione.

Quanto sopra al fine di garantire tutte le informazioni utili alla corretta applicazione delle norme contrattuali nazionali e provinciali e delle disposizioni di legge in materia.

b) L'azienda subentrante, nel caso in cui siano rimaste invariate le prestazioni richieste e risultanti nel capitolato d'appalto, o
convenzione, assumerà, nei modi e condizioni previsti dalle leggi vigenti, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'impresa cessante, il personale addetto all'appalto o convenzione stessi, salvo quanto previsto al successivo punto d).

Le imprese interessate prenderanno preventivi accordi per effettuare il passaggio diretto dei lavoratori addetti all' appalto o convenzione medesimi.

c) Qualora, per comprovati motivi, alla data della cessazione dell'appalto o convenzione, quanto previsto dal punto b), del presente articolo non abbia trovato applicazione, l'Azienda cessante potrà porre in aspettativa senza retribuzione e senza maturazione degli istituti contrattuali i lavoratori che operano sull'appalto o convenzione interessati per un periodo massimo di 7 giorni lavorativi, al fine di consentire l'espletamento delle procedure relative all'assunzione con passaggio diretto.

d) In caso di modifiche o mutamenti significativi nell'organizzazione e nelle modalità del servizio da parte del committente e/o tecnologie produttive con eventuali ripercussioni sul dato occupazionale e sul mantenimento delle condizioni di lavoro, l'Azienda fornirà le opportune informazioni alle OO.SS. territoriali.

Le parti si attiveranno per individuare le possibilità di adibire il personale dell'azienda eccedente in altri servizi, anche con orari diversi, ed in mansioni equivalenti.

TITOLO V 
NORME COMPORTAMENTALI E DISCIPLINARI


ART. 35 - COMPORTAMENTO IN SERVIZIO

Il lavoratore, in relazione alle caratteristiche del campo di intervento, deve impostare il proprio contegno al rispetto ed alla comprensione dell'utenza, agendo con criteri di responsabilità, attenendosi alle disposizioni impartite dalla direzione aziendale ed alle regole aziendali ed osservando in modo scrupoloso i propri doveri.

ART. 36 - RITARDI ED ASSENZE

Premesso che i ritardi e le assenze devono essere giustificati immediatamente e che il lavoratore deve osservare il proprio orario di lavoro, i ritardi giustificati o dovuti a motivi di eccezionalità o forza maggiore debbono essere recuperati; ove non sia possibile il recupero, i ritardi e le assenze comportano la perdita dell'importo della retribuzione corrispondente alla non effettuazione delle ore lavorabili.

I ritardi ingiustificati nonchè l'assenza arbitraria ed ingiustificata sono oggetto di sanzioni disciplinari di cui all'art. 37 e comportano la perdita della relativa retribuzione.

ART. 37 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Indicazione dei provvedimenti disciplinari

In conformità all'art. 7 della Legge 300/70 le mancanze del lavoratore possono dar luogo alla adozione dei seguenti provvedimenti da parte dell'azienda:

1) richiamo verbale;
2) richiamo scritto;
3) multa non superiore all'importo di 4 ore della retribuzione;
4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 4 giorni;
5) licenziamento per mancanze.

Procedura per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari

L'azienda non potrà applicare nei confronti del lavoratore alcun provvedimento disciplinare ad eccezione del rimprovero verbale senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.

Il provvedimento disciplinare non potrà essere applicato prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato corso, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni.

Trascorso il predetto termine di 5 giorni, ove l'azienda non abbia ritenuto valide le giustificazioni del lavoratore o in assenza di giustificazioni del lavoratore, potrà dare applicazione alle sanzioni disciplinari dandone motivata comunicazione scritta al lavoratore.

Se il provvedimento non verrà comunicato entro i 6 giorni successivi a quello della presentazione delle giustificazioni, le stesse si riterranno accolte.

Ferma restando la facoltà di adire all'autorità giudiziaria il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei 20 giorni successivi anche per mezzo dell'Associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione, di un Collegio di Conciliazione e di Arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'Ufficio del Lavoro.

La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.

Qualora l'azienda non provveda entro 10 giorni dall'invito rivoltogli dall'Ufficio del Lavoro a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.

Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione e parimenti l'arco temporale per l'individuazione del numero delle infrazioni e dei corrispondenti provvedimenti disciplinari è di 2 anni.

Nel caso di lavoratori socialmente svantaggiati le norme e i provvedimenti disciplinari dovranno essere individualmente armonizzati con i programmi personalizzati di risocializzazione.

Esemplificazione dei provvedimenti disciplinari

a) Rimprovero verbale

Nel caso di infrazioni di lieve entità al lavoratore potrà essere applicato il richiamo verbale.

b) Rimprovero scritto

E' un provvedimento di carattere preliminare e viene applicato per mancanze di gravità inferiore a quelle indicate nei punti successivi. Il lavoratore a cui sono stati applicati tre rimproveri scritti non caduti in prescrizione, se ulteriormente recidivo, incorre in più gravi provvedimenti che possono andare dalla multa alla sospensione di durata non superiore ad un giorno.

c) Multa

Vi si incorre per:

1) inosservanza dell'orario di lavoro;

2) assenza non giustificata non superiore ad un giorno; per tale caso la multa sarà pari al 5% della paga globale corrispondente alle ore non lavorate;

3) inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle disposizioni a tale scopo emanate dall'azienda, quando non ricorrano i casi previsti per i provvedimenti di sospensione o licenziamento;

4) irregolarità di servizio, abusi, disattenzioni, negligenza nei propri compiti, quando non abbiano arrecato danno,

5) mancata comunicazione della variazione di domicilio, e/o di residenza e relativo recapito telefonico nei casi in cui vi sia tale obbligo.

L'importo delle suddette multe (escluso quello costituente risarcimento danno) è devoluto alle istituzioni assistenziali o previdenziali aziendali o, in mancanza di queste, all'INPS.

Eccezione fatta per il punto 5. la recidiva per due volte in provvedimenti di multa non prescritti dà facoltà all'azienda di comminare al lavoratore il provvedimento di sospensione fino ad un massimo di 4 giorni.

d) Sospensione

Vi si incorre per:

1) inosservanza ripetuta per oltre tre volte dell'orario di lavoro;

2) assenza arbitraria di durata superiore ad un giomo e non superiore a 3;

3) inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle relative disposizioni emanate dall'azienda, quando la mancanza possa cagionare danni lievi alle cose e nessun danno alle persone;

4) presentarsi al lavoro e prestare servizio in stato di ubriachezza o di alterazione derivante dall'uso di sostanze stupefacenti;

5) abbandono deI posto di lavoro senza giustificato motivo salvo quanto previsto dal punto 3) del provvedimento di licenziamento;

6) insubordinazione verso i superiori;

7) irregolarità volontaria nelle formalità per il controllo delle presenze quando non costituisca recidiva;

8) comportamenti lesivi della dignità dell'utenza;

9) rifiuti ad eseguire incarichi affidati e/o mansioni impartite.

La recidiva in provvedimento di sospensione non prescritti può fare incorrere il lavoratore nel provvedimento di cui al punto successivo (licenziamento).

e) Licenziamento

Vi si incorre per tutti quei casi in cui la gravità del fatto non consente la ulteriore prosecuzione deI rapporto di lavoro:

1) assenze ingiustificate e prolungate oltre i 3 giorni consecutivi;

2) assenze ingiustificate, ripetute tre volte in un anno, nel giorno precedente o seguente i festivi o le ferie;

3) abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nell'esecuzione dei lavori o di ordini che implichino pregiudizio
all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli ambienti affidati;

4) inosservanza delle norme mediche per malattia;

5) grave insubordinazione verso i superiori, minacce o vie di fatto;

6) danneggiamento volontario alla eventuale attrezzatura affidata;

7) litigi di particolare gravità, ingiurie, risse sul luogo di lavoro;

8) furto nell'azienda di beni a chiunque appartenenti;

9) esecuzione di attività per proprio conto o di terzi effettuati durante l'orario di lavoro;

10) contraffazione o mendace dichiarazione di grave entità sulla documentazione inerente all'assunzione;

11) azioni in grave contrasto con i principi della cooperativa;

12) gravi comportamenti lesivi della dignità dell'utenza.

Il caso di licenziamento ai sensi del presente articolo esclude la liquidazione della indennità sostitutiva del preavviso, fatto salvo il riconoscimento a favore del lavoratore del trattamento di fine rapporto.

L'elencazione di cui alle lettere a), b), c), d), e), non è tassativa e non esclude comportamenti o fatti che per la loro natura e/o priorità possono essere ricondotti alle stesse lettere.



ART. 38 - RESPONSABILITA' CIVILE DEI LAVORATORI NEI LORO RAPPORTI DI LAVORO CON L'UTENZA

La responsabilità civile dei lavoratori nei loro rapporti di lavoro con I'utenza e verso terzi di cui all'art. 5 della Legge 13.05.1985 n. 190 verrà coperta da apposita polizza di responsabilità civile stipulata dall'impresa.

ART. 39 - PATROCINIO LEGALE DEI LAVORATORI

L'impresa, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicurerà l'assistenza in sede processuale ai lavoratori che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e/o all'adempimento dei compiti d'ufficio, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purchè non vi sia conflitto di interesse con l'impresa, ferma restando la responsabilità personale per colpa grave e/o dolo.

ART. 40 - RITIRO DELLA PATENTE

Il lavoratore assunto come autista al quale, per motivi che non comportino il licenziamento in tronco, sia dall'Autorità ritirata la patente per condurre autoveicoli, avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo di 9 mesi senza percepire retribuzione alcuna nè maturare altra indennità.

L'autista in questo periodo potrà essere adibito, previo accordo tra le parti in sede locale, ove ve ne sia la possibilità, ad altri lavori; in questo caso percepirà la retribuzione del livello nel quale viene a prestare servizio.

TITOLO VI 
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

ART. 41 - INQUADRAMENTO DEL PERSONALE

Premessa

I profili professionali sotto illustrati hanno carattere esemplificativo.

L'accesso ai livelli è subordinato alla effettiva capacità di svolgere le mansioni specifiche del livello ed il possesso dei titoli di studio richiesti, senza esperienza, non dà automaticamente accesso ai livelli corrispondenti.

Durante il processo di inserimento lavorativo per i soggetti socialmente svantaggiati l'inquadramento professionale deriva da una valutazione congiunta sia delle capacità professionali espresse sia del raggiungimento degli obiettivi terapeutico-riabilitativi professionali.

Al termine del processo d'inserimento lavorativo l'inquadramento professionale è determinato esclusivamente in base alle mansioni svolte e al ruolo effettivamente ricoperto.

I profili professionali non specificamente individuati nei diversi livelli sottoindicati saranno inquadrati sulla base dell'insieme di capacità professionale, autonomia e responsabilità ed eventuali titoli di studio o professionali richiesti, individuato dai profili professionali già previsti per ogni singolo livello di inquadramento.

1° Livello

Personale addetto a:

- Mansioni di pulizia
- Attività di sorveglianza e custodia locali
- Assolvimento di commissioni generiche
- Telefonista con mansioni elementari di segreteria
- Personale addetto ai servizi di spiaggia
- Altre figure che svolgono mansioni assimilabili a quelle sopra descritte (manovali, ausiliario)

2° Livello

- Bagnino qualificato
- Assistente di base non qualificato
- Addetto all'infanzia con funzioni non educative
- Segretaria
- Autista con patente B o C
- Telefonista con mansioni articolate di segreteria
- Animatore non qualificato
- Operatore socio-occupazionale non qualificato
- Figure di operaio qualificato-ausiliario specializzato che svolgono mansioni assimilabili a quelle sopra descritte
- Aiuto cuoco

3° Livello

- Assistente di base qualificato ovvero con almeno 2 anni di esperienza nella relativa qualifica del livello 2° realizzata anche mediante corsi specifici di formazione
- Animatore qualificato ovvero con almeno 2 anni di esperienza nella relativa qualifica del livello 2° realizzata anche mediante corsi specifici di formazione
- Guida
- Autista soccorritore, autista accompagnatore
- Infermiere generico
- Impiegato d'ordine
- Istruttore di attività manuali
- Istruttore di nuoto
- Figure di operaio specializzato che svolgono funzioni assimilabili a quelle sopra descritte
- Cuoco

4° Livello

- Educatore
- Impiegato di concetto
- Maestro di attività manuali ed espressive
- Animatore con compiti di progettazione socio-educativa e di coordinamento
- Guida con compiti di progettazione socio-educativa e di coordinamento
- Assistente di base coordinatore
- Assistente all'infanzia con funzioni educative
- Massoterapista
- Capo operaio
- Capo cuoco

5° Livello

- Educatore professionale
- Infermiere professionale
- Assistente sociale
- Terapista della riabilitazione
- Capo ufficio

6° Livello

- Educatore coordinatore
- Psicologo, sociologo, pedagogista
- Responsabile di struttura o di unità operativa di piccole dimensioni


7° Livello

- Psicologo, sociologo, pedagogista dotati della necessaria competenza professionale accompagnata da notevole esperienza di lavoro acquisita anche nell'esercizio della funzione stessa e verificata periodicamente a livello aziendale
- Responsabile di strutture di medie dimensioni
- Responsabile di area aziendale
- Medico

8° Livello

- Responsabile di più strutture
- Responsabile di area aziendale complessa
- Medico dotato della necessaria competenza professionale accompagnata da notevole esperienza di lavoro acquisita anche nell'esercizio della funzione stessa e verificata periodicamente a livello aziendale

9° Livello

- Responsabile di area strategica di affari
- Direttore aziendale

ART. 42 - QUADRI

a) Definizione
Appartengono alla area quadri i lavoratori che, pur non facendo parte della categoria dirigenti, svolgono in maniera continuativa e dietro formale incarico della cooperativa una funzione di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e della attuazione degli obiettivi dell'impresa.

Tali lavoratori sono caratterizzati da notevole capacità di assunzione di responsabilità, capacità innovativa e capacità di perseguire obiettivi aziendali globali e integrati in armonia con la legge 13 maggio 1985 n. 190.

b) Procedure per l'individuazione
L'individuazione e l'inserimento nella area quadri verranno effettuati dalle cooperative nell'ambito dei lavoratori con funzioni direttive di cui ai livelli 8° - 9° dell'art. 41.

Tale individuazione avverrà all'interno dello specifico sistema organizzativo e professionale sarà riferita al criterio oggettivo del
ruolo svolto e al criterio soggettivo della professionalità espre ssa.

In tale senso non vi é coincidenza automatica fra appartenenza ai suddetti livelli ed appartenenza alla area quadri.

L'attribuzione della qualifica di quadro verrà comunicata al lavoratore interessato mediante lettera (previa accettazione da parte dell'interessato) che specificherà ruolo, responsabilità, funzione e retribuzione.

c) Assegnazione non definitiva di mansioni 
In attuazione degli artt. n. 5 della legge 190/85 e n. 1 della legge 106/86 l'assegnazione temporanea ad un ruolo di quadro, che non sia avvenuta per sostituzione di un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, darà diritto al riconoscimento della qualifica di quadro solo dopo un periodo di 6 (sei) mesi di copertura del ruolo stesso.

d) Formazione professionale
Le parti riconoscono decisivo l'apporto dei quadri all'adeguamento delle aziende alle trasformazioni che stanno intervenendo nel settore. Le aziende si impegnano, pertanto, a favorire la partecipazione dei quadri a corsi di formazione e/o aggiornamento finalizzato a valorizzare le loro capacità professionali nell'ambito delle esigenze aziendali di gestione e di sviluppo.

e) Retribuzione
La retribuzione dei quadri é costituita, oltre che da quella di competenza del livello di appartenenza, da una indennità di funzione, con decorrenza dalla data di riconoscimento della qualifica di quadro.
L'indennità sopraddetta sarà mensile minima e articolata nelle seguenti fasce:

8° livello: f. 100.000
9° livello: f. 150.000

La collocazione dei quadri all'interno delle rispettive fasce verrà attuata dall'impresa, tenuto conto degli elementi di cui al paragrafo b).

Le presenti indennità verranno corrisposte anche a copertura di particolari condizioni di orario richieste e prestate dai quadri e
derivanti dalle funzioni attribuite.

f) Le citate indennità saranno corrisposte per tutte le mensilità previste dal presente contratto, nonché ai fini del calcolo del TFR.

g) Al lavoratore appartenente all'area quadri, si applicano le norme del presente contratto disposte per gli altri lavoratori e di legge disposte per gli impiegati.

h) La società cooperativa è tenuta ad assicurare il "quadro" per rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle sue mansioni contrattuali.

ART. 43 - MANSIONI E VARIAZIONI TEMPORANEE DELLE STESSE

Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quale è stato assunto e a quelle corrispondenti ai livelli superiori che abbia successivamente acquisito, in conformità all'art. 13 della Legge 300/70.

Il lavoratore, purché in possesso dei necessari titoli professionali previsti dalla Legge, in relazione alle esigenze di servizio verificate tra le parti, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria e livello, sempre che ciò non comporti alcun mutamento sostanziale della posizione economica del dipendente medesimo.

Al lavoratore chiamato a svolgere mansioni inerenti a categoria o qualifica superiore alla sua, deve essere corrisposto in ogni caso e per tutta la durata della sua esplicazione una retribuzione non inferiore a quella percepita, maggiorata della differenza di livello fra la qualifica superiore e quella di inquadramento. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione della stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo di 3 mesi.

ART. 44 - MUTAMENTO DELLE MANSIONI PER INIDONEITA' FISICA

Nei confronti del lavoratore riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli l'impresa esperirà ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori e con le disponibilità di organico, per recuperarlo al servizio attivo anche in mansioni diverse rispetto a quelle proprie del profilo rivestito, o a qualifiche funzionali inferiori.

Dal momento del nuovo inquadramento il lavoratore seguirà la dinamica retributiva della nuova qualifica funzionale con il riassorbimento del trattamento già in godimento a seguito degli adeguamenti retributivi previsti dai futuri rinnovi contrattuali.

ART. 45 - TRATTAMENTO ECONOMICO CONSEGUENTE AL PASSAGGIO AL LIVELLO
FUNZIONALE SUPERIORE

Nel caso di passaggio ad un livello funzionale superiore il nuovo inquadramento retributivo verrà effettuato con l'attribuzione della retribuzione in godimento maggiorata della differenza tra il valore iniziale del nuovo livello di inquadramento e il valore iniziale del livello di provenienza.

TITOLO VII 
ORARIO DI LAVORO


ART. 46 - ORARIO DI LAVORO

L'orario settimanale ordinario di lavoro è stabilito in 38 ore settimanali con decorrenza dal 1.2.1994.

Nelle imprese cooperative ove l'orario di lavoro settimanale alla data di decorrenza del presente CCNL è superiore alle sopraddette 38 ore, lo stesso sarà ridotto, a far data dal 1.1.1993, dell'entità pari al 50% della differenza fra il suddetto orario aziendale esistente e quello contrattuale a regime (38 ore).

L'articolazione degli orari di lavoro risponde alle esigenze funzionali dei servizi stabilite dalla direzione aziendale.

L'orario normale di lavoro nel corso della settimana lavorativa è distribuito in modo da concedere in ogni caso al lavoratore una giornata di riposo cadente normalmente di domenica. Qualora in detta giornata venga richiesta la prestazione lavorativa, il lavoratore ha diritto a godere di un riposo compensativo in un altro giorno feriale della settimana e, comunque. secondo le vigenti disposizioni di legge, cui il presente contratto rinvia esplicitamente.

Dalla data del 1.1.1992 per quelle realtà aziendali dove siano in atto orari ordinari settimanali di lavoro inferiori alle 38 ore, la differenza di prestazioni lavorative tra quelle esistenti e l'orario settimanale ordinario previsto dal presente CCNL a regime (38 ore) rimarrà a titolo personale per i singoli lavoratori in forza alla data del 1.1.1992 e sarà goduta giornalmente, laddove l'organizzazione di lavoro lo consenta, o con diversa periodizzazione dei permessi individuali retribuiti. Pertanto in entrambi i casi la fruizione dei suddetti permessi retribuiti non incide sul computo della retribuzione mensile e sul relativo divisore connesso all'orario contrattuale di 38 ore settimanali (165).

ART. 47 - FLESSIBILITA'

E' consentita la facoltà di superare le ore settimanali di cui all'art. 46 nella misura massima di 10 ore settimanali con recupero nei successivi 6 mesi del monte ore lavorato in eccedenza nel periodo sopra considerato; qualora comprovate esigenze organizzative sopravvenute non permettano il recupero totale di tale monte ore è dovuta per le ore non recuperate e nei limiti di cui all'art. 48 la retribuzione con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario.

ART. 48 - LAVORO STRAORDINARIO

E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre l'orario settimanale di lavoro da riposo a riposo stabilito dall'art. 46.

Il tetto annuo di ore straordinarie non può superare di norma le 100 ore annue per dipendente.

Il lavoro straordinario oltre il tetto annuo di 100 ore e fino a 150 ore sarà utilizzato, d'intesa con le R.S.A., per comprovate e motivate esigenze di servizio.

Per la retribuzione delle ore di lavoro straordinario valgono le maggiorazioni sottoindicate riferite alla paga lorda oraria:

a) lavoro diurno straordinario 15%
b) lavoro notturno straordinario 30%
c) lavoro festivo diurno straordinario 30%
d) lavoro festivo notturno straordinario 50%

Per lavoro notturno si intende quello prestato dalle 22,00 alle 6,00. Si considera lavoro in orario festivo quello eseguito nelle festività di cui all'art. 53 o nelle giornate programmate come riposo settimanale, ovviamente per le prestazioni non a turno.

Compatibilmente con le esigenze di servizio è privilegiata la possibilità di effettuare pari ore di riposo compensativo, senza maggiorazione.


ART. 49 - LAVORO NOTTURNO ORDINARIO

Per lavoro notturno si intende quello prestato dalle 22,00 alle 6.00.

Per tale lavoro è prevista un'indennità di £. 20.000 per prestazioni oltre le 4 ore e fino alle 8 ore per notte, di £. 10.000 per prestazioni oltre le 2 ore e fino alle 4 ore per notte. Fino alle 2 ore per notte non è dovuta l'indennità di cui al presente articolo.

La presente indennità non è dovuta ai lavoratori che usufruiscono dell'indennità di cui all'art. 50 (indennità di turno).

Per gli addetti ai servizi di sorveglianza e custodia, non soggetti a turni e la cui attività si svolge esclusivamente in ore notturne, la suddetta indennità è sostituita da una maggiorazione del 100% su paga oraria lorda  per ogni ora effettivamente svolta.

ART. 50 - INDENNITA' DI TURNO

Al lavoratore inserito in servizi funzionanti su turni ruotanti con continuità nell'arco delle 24 ore, comprensivi di almeno 5 notti al mese per il singolo lavoratore, viene corrisposta una indennità di turno pari al 10% della quota oraria lorda per ogni ora di turno effettivamente svolta dal singolo lavoratore.

ART. 51 - SERVIZIO CON OBBLIGO DI RESIDENZA NELLA STRUTTURA

Nei casi di servizi residenziali continuativi ai lavoratori cui è richiesta la reperibilità con obbligo di residenza nella struttura secondo una apposita programmazione, oltre alla normale retribuzione, verrà riconosciuta un'indennità fissa mensile lorda di £. 150.000. Nei casi di richiesta di reperibilità con obbligo di residenza nella struttura aventi carattere di occasionalità e per periodi non superiori ai 10 giorni al mese tale indennità verrà sostituita da un'indennità lorda giornaliera di £. 10.000. Gli orari di reperibilità compresi nelle ore di riposo, notturno e/o diurno, nonchè per la consumazione dei pasti non sono ovviamente conteggiati ai fini del computo dell'orario di lavoro così come definito all'art. 52. La reperibilità richiesta è compensata con l'indennità di cui ai paragrafi precedenti.

ART. 52 - PRONTA DISPONIBILITA' - REPERIBILITA'

Il servizio di pronta disponibilità è legato allo svolgimento di particolari servizi e caratterizzato dalla reperibilità del lavoratore e
dall'obbligo dello stesso di raggiungere il luogo di lavoro indicato nel più breve tempo possibile dalla chiamata secondo intese da definirsi in ambito aziendale fra le parti.

L'individuazione dei servizi e le figure professionali corrispondenti tenute al servizi o di pronta disponibilità vengono definite a livello aziendale fra le parti, garantendo un equo meccanismo di rotazione.

Il servizio di pronta disponibilità va di norma limitato ai periodi notturni, festivi e prefestivi; ha durata massima di 12 ore e minima di 4 ore.

Per le ore di pronta disponibilità al lavoratore spetta una indennità oraria lorda di £. 3.000.

In caso di chiamata al lavoro, l'attività prestata viene computata come lavoro straordinario ai sensi dell'art. 48.

Di regola non potranno essere previste, per ciascun dipendente, più di 8 turni di pronta disponibilità al mese.

TITOLO VIII 
FESTIVITA' E FERIE

ART. 53 - FESTIVITA'

Tutti i lavoratori devono fruire di un giorno di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festività:

1) Capodanno
2) Epifania
3) Anniversario della Liberazione
4) Lunedì di Pasqua
5) Festa del lavoro
6) Assunzione della Madonna
7) Ogni Santi
8) Immacolata Concezione
9) S. Natale
10) S. Stefano
11) S.Patrono

In occasione delle suddette festività decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione.

Nel caso in cui una delle festività sopra indicate cada nel giorno di riposo settimanale, in aggiunta alla normale retribuzione viene corrisposto un ulteriore importo pari alla retribuzione normale di fatto giornaliera (1/26).

Il lavoratore che, per ragioni inerenti al servizio, dovrà prestare la propria opera nelle suddette giornate, avrà diritto alla retribuzione delle ore lavorate, oppure, compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali, ad un corrispondente riposo da fruire, entro trenta giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita, in giornata stabilita dall'impresa sentito l'interessato.

In occasione di coincidenza di una delle festività predette con il giorno di riposo settimanale nel quale venga richiesta la normale prestazione lavorativa, il lavoratore ha diritto di fruire di un ulteriore giorno di riposo in un altro giorno stabilito dalla direzione aziendale in accordo con l'interessato, fermo restando il pagamento relativo alla maggiorazione del lavoro straordinario festivo.

ART. 54 - FERIE

Tutti i lavoratori hanno diritto ad un periodo di ferie di 26 gg. lavorativi per anno, comunque calcolati su di una settimana lavorativa di 6 gg. a decorrere dal 1.02.1994.

Dal 1.01.1993 il totale di ferie annue sarà, nel caso di trattamento aziendale inferiore ai 26 gg. alla data di decorrenza del presente CCNL, il risultante dall'addizione a tale situazione preesistente del 50% della differenza tra quanto previsto dal 1.02.1994 e la medesima situazione preesistente alla data di decorrenza del presente CCNL.

In occasione della fruizione del periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di fatto.

In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla Legge 54/77 (S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo) al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare.

Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda.

Per le festività nazionali del 2 giugno e del 4 novembre, le cui celebrazioni sono state spostate alla prima domenica del mese relativo, si provvederà ad una retribuzione giornaliera supplettiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica.

Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali.

L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda.

Le rimanenti ferie possono essere richieste dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio.

Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie.

Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.

Qualora per cause dovute ad improcastinabili esigenze organizzative, ed in via del tutto eccezionale, il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca.

In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie sarà corrisposta al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico.

Il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà diritto, per ogni mese di servizio
prestato, ad 1/12 dei giorni di ferie di cui al primo comma. 

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati.

La frazione di mese superiore a quindici giorni lavorativi sarà considerata come mese intero.


TITOLO IX 
PERMESSI,  ASPETTATIVA E CONGEDI

ART. 55 - PERMESSI E RECUPERI

Al lavoratore possono essere concessi dall'azienda, per particolari esigenze personali, ed a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero per un massimo di 38 ore nel corso dell'anno e comunque dopo aver utilizzato i permessi retribuiti, pari a 4 gg. di cui all'art. 54 del presente contratto.

Entro i due mesi successivi a quello della fruizione del permesso, il è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.

Nei casi in cui non sia stato possibile effettuare i recuperi, l'impresa provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al lavoratore per il numero di ore non recuperate.

ART. 56 - CONGEDO MATRIMONIALE

Il lavoratore, non in prova, in occasione del matrimonio ha diritto ad un periodo di permesso con decorrenza della retribuzione, della durata di 15 giorni consecutivi di calendario, decorrenti dal primo giorno lavorativo immediatamente successivo al matrimonio stesso, se la cerimonia avviene in giornata non lavorativa, ovvero dal giorno stesso del matrimonio se questo avviene in giornata feriale.


ART. 57 - TUTELA DELLA MATERNITA'

Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si fa riferimento alle norme di legge.

ART. 58 - CHIAMATA E RICHIAMO ALLE ARMI, OBIEZIONE DI COSCIENZA IN SERVIZIO CIVILE

Il lavoratore, chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva, ha diritto alla conservazione del posto, con decorrenza dell'anzianità di servizio, (ai soli fini del TFR e degli scatti di anzianità) semprechè si sia messo a disposizione dell'impresa nel termine di 30 gg. di cui all'art. 3 del d.l.c.p.s. 13/O9/46 n. 303.

Per il richiamo alle armi si fa riferimento alla legge 370/55.

Gli obiettori di coscienza in servizio civile secondo le norme vigenti hanno diritto, conformemente alle leggi in vigore, alla conservazione del posto, secondo le disposizioni del citato d.l.c.p.s. 303/46.

ART. 59 - DONAZIONE SANGUE

Il lavoratore donatore di sangue ha diritto al permesso retribuito secondo la legge vigente.

ART. 60 - ASPETTATIVA NON RETRIBUITA

Al lavoratore con anzianità di servizio non inferiore a 1 anno che ne faccia richiesta può essere, per gravi o comprovate necessità personali e per causa di malattia di familiari di cui all'art. 55 del presente contratto, concessa una aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità ad alcun effetto, per un periodo massimo di mesi 6 (sei) nell'arco della vigenza contrattuale e nella misura massima del 3% del totale dei dipendenti a tempo pieno dell'impresa.

Il lavoratore che entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del periodo di aspettativa non si presenta per riprendere servizio è considerato dimissionario.

L'impresa, qualora accerti che durante l'aspettativa sono venuti meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, può invitare il lavoratore a riprendere servizio nei termini di 10 (dieci) giorni.

ART. 61 - TRATTAMENTO SPETTANTE AI LAVORATORI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI E/O REFERENDUM

Per il trattamento del lavoratore impegnato nei seggi elettorali in qualità di presidente, scrutatore o segretario di seggio si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Per l'esercizio del diritto di voto ai lavoratori con residenza extraregionale sarà concesso un permesso non retribuito di giorni 1 (uno).

TITOLO X 
DIRITTO ALLO STUDIO E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

ART. 62 - DIRITTO ALLO STUDIO

1) I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto, su loro richiesta, ad essere immessi in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi o la preparazione degli esami. Sempre su loro richiesta saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario e durante i riposi settimanali.

I lavoratori, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame possono usufruire, su richiesta, di permessi retribuiti per sostenere le prove d'esame.

Per usufruire dei permessi di cui al comma precedente il lavoratore dovrà esibire la documentazione ufficiale degli esami sostenuti (certificato, dichiarazione o altro idoneo mezzo di prova).

I permessi non saranno retribuiti per gli stessi esami universitari che siano stati sostenuti per più di 2 volte nello stesso anno accademico. 

2) Il limite massimo di tempo per il diritto allo studio è di 150 ore annue individuali retribuite.

Tali ore, fermo restando il limite individuale di cui sopra, sono utilizzate annualmente in ragione di un massimo del 2% del personale in servizio e, comunque, di almeno una unità, per la frequenza necessaria al conseguimento di titoli di studio o di abilitazione in corsi universitari, in scuole statali o istituti legalmente riconosciuti.

ART. 63 - QUALIFICAZIONE-RIQUALIFICAZIONE AGGIORNAMENTO PROFESSIONALI

Le parti convengono sulla necessità di predisporre condizioni tali da favorire la partecipazione dei lavoratori operanti nell' area
socio-sanitaria-assistenziale-educativa cooperativa ai corsi di qualificazione, riqualificazione o aggiornamento necessari ad una sempre migliore qualificazione delle prestazioni.

A tale scopo i lavoratori nella misura massima annua dell'8% del totale dell'organico della cooperativa facente capo al presente CCNL potranno usufruire di permessi retribuiti individuali fino ad un massimo di 100 ore annue.

In sede di confronto aziendale verranno individuate le priorità in base alle quali programmare la qualificazione, riqualificazione e aggiornamento del personale, tenuto conto delle esigenze di servizio.

Verranno, inoltre, individuati i criteri obiettivi per l'identificazione delle priorità per l'accesso ai corsi indicando i criteri di riparto
all'interno delle singole qualifiche. 

Nell'adozione dei criteri si dovrà tenere conto dell'anzianità anagrafica e successivamente quella di servizio.

I lavoratori che usufruiscono dei suddetti permessi retribuiti dovranno fornire alla direzione aziendale il certificato di iscrizione al corso, il calendario delle lezioni e, successivamente, i certificati di regolare frequenza.

I suddetti permessi non sono cumulabili con i permessi di cui al punto 2 dell'art. 62 diritto allo studio.

Le parti firmatarie si faranno carico ai diversi livelli di sollecitare agli organismi istituzionali competenti la predisposizione di adeguati processi formativi.

TITOLO XI 
TRATTAMENTO DELLE ASSENZE PER MOTIVI DI SALUTE E AMBIENTE DI LAVORO

ART. 64 - TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA E DI INFORTUNIO NON SUL LAVORO

1) Comunicazioni dell'assenza

L'assenza per malattia o per infortunio non sul lavoro deve essere comunicata all'azienda al più presto e comunque entro la prima ora prevista per l'inizio della presenza al lavoro, salvo il caso di accertato impedimento; inoltre il lavoratore deve inviare all'azienda stessa entro due giorni dall'inizio dell'assenza idonea certificazione sanitaria attestante l'incapacità lavorativa.

2) Conservazione del posto

La conservazione del posto si ha per 12 mesi nell'arco dell'ultimo triennio.

Oltre i limiti di cui sopra il datore di lavoro potrà effettuare la risoluzione del rapporto di lavoro, rimanendo salvo in ogni caso al
lavoratore il diritto al T.F.R. e all'indennità sostitutiva del preavviso.

I limiti di cui sopra potranno essere raggiunti per assenze di malattia o di infortunio non sul lavoro anche se fatti in più riprese. 

3) Trattamento economico

In presenza di malattia o di infortunio non sul lavoro, al dipendente non in prova sarà corrisposto il trattamento assistenziale ad integrazione dell'indennità di malattia a carico degli enti competenti fino al raggiungimento dei seguenti limiti massimi:

a) primi 3 giorni di malattia: integrazione pari al 50% della normale retribuzione;

b) dal 4° al 15° giorno: integrazione fino al 75% della normale retribuzione;

c) dal 16° al 180° giorno: integrazione fino al 100% della normale retribuzione.

Il presente articolo ha decorrenza dal giorno successivo alla data della firma del presente contratto.

Nel caso di malattia superiore a 3 giorni il diritto a percepire i trattamenti previsti dal presente articolo è subordinato al riconoscimento dell'indennità di malattia da parte degli enti assicuratori.

ART. 65 - INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI

In presenza di infortunio sul lavoro saranno conservati il posto e l'anzianità a tutti gli effetti contrattuali fino alla guarigione clinica documentata dalla necessaria certificazione sanitaria definita e rilasciata dall'istituto assicuratore.

In presenza di malattia professionale al lavoratore sarà conservato il posto per un periodo pari a quello per il quale l'interessato percepisce l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge.

L'infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente al proprio superiore diretto affinchè l'azienda possa prestare immediato soccorso ed effettuare le denunce di legge.

Il lavoratore è inoltre tenuto a consegnare nel più breve tempo possibile, la certificazione sanitaria rilasciata dall'ente competente.

Al lavoratore sarà riconosciuto per infortunio sul lavoro, a partire dal 1° giorno di assenza e fino al 180° giorno, un trattamento assistenziale ad integrazione di quanto corrisposto dall'istituto assicuratore fino al raggiungimento del 100% della normale retribuzione.

La corresponsione dell'integrazione è subordinata al riconoscimento dell'infortunio da parte dell'ente assicuratore.

Il presente articolo ha decorrenza dal giorno successivo alla data della firma del presente contratto.

ART. 66 - AMBIENTE DI LAVORO

Per la tutela dell'igiene dell'ambiente di lavoro si applicano le normative in vigore. In sede di confronto aziendale le parti discuteranno eventuali specifiche problematiche concernenti la materia in oggetto e favoriranno a tale scopo la costituzione di apposite commissioni paritetiche.

TITOLO XII 
RETRIBUZIONE

ART. 67 - ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE

Gli elementi che concorrono a formare la retribuzione globale del lavoratore sono i seguenti:

1) minimo contrattuale del livello di inquadramento
2) indennità di contingenza
3) scatti di anzianità
4) elemento integrativo derivante dalla contrattazione integrativa
territoriale
5) ogni altro elemento retributivo corrisposto al dipendente.

Per determinare la paga oraria dei singoli elementi del trattamento economico globale assunti a base di calcolo per i vari istituti contrattuali, si divide l'importo mensile degli elementi stessi per 165 per un orario contrattuale di lavoro di 38 ore settimanali.

ART. 68 - MINIMI CONTRATTUALI MENSILI

Per tale elemento della retribuzione vale la seguente tabella:

--------------------------------------------------------------------------
LIVELLO ¦ MINIMO DAL 1/2/1994 ¦ PARAMETRO
---------------------+--------------------------+-------------------------
¦ ¦
1 ¦ 506.000 ¦ 100
2 ¦ 582.000 ¦ 115
3 ¦ 708.400 ¦ 140
4 ¦ 809.600 ¦ 160
5 ¦ 900.700 ¦ 178
6 ¦ 1.012.000 ¦ 200
7 ¦ 1.164.000 ¦ 230
8 ¦ 1.366.000 ¦ 270
9 ¦ 1.720.000 ¦ 340
--------------------------------------------------------------------------


ART. 69 - INDENNITA' DI CONTINGENZA

Alla data di decorrenza del presente CCNL per i diversi livelli di inquadramento l'indennità di contingenza è la seguente:

---------------------------------------------------------------------------
LIVELLO ¦ INDENNITA' MENSILE DI CONTINGENZA
--------------------------+------------------------------------------------
¦
1 ¦ 994.000
2 ¦ 999.000
3 ¦ 1.003.000
4 ¦ 1.008.000
5 ¦ 1.016.000
6 ¦ 1.022.000
7 ¦ 1.033.000
8 ¦ 1.047.000
9 ¦ 1.059.000
¦
---------------------------------------------------------------------------

ART. 70 - DECORRENZE APPLICATIVE

La retribuzione composta da minimo contrattuale a regime l'1.02.1994 e contingenza in vigore sarà progressivamente raggiunta da ogni lavoratore in forza alla data di decorrenza del presente CCNL con la corresponsione alle sottoindicate date delle rispettive percentuali della differenza fra la retribuzione conglobata sopraddetta e quella individualmente esistente a
livello aziendale alla data di decorrenza del CCNL.

Per tale retribuzione individualmente esistente si intende ogni somma erogata di normale retribuzione con la sola esclusione di quelle corrisposte a titolo di anzianità di servizio e per specifici aumenti di merito individuale.

Per questi ultimi é prevista la possibilità di riassorbimento fino a carenza della retribuzione prevista dal presente CCNL.

1.01.1992      25%
1.01.1993      40%
1.01.1994      35%

Ai lavoratori assunti dopo la decorrenza del presente CCNL sarà corrisposta alle stesse date sopra indicate la retribuzione minima contrattuale del livello di inquadramento effettivamente corrisposta in azienda ai lavoratori in forza alla data di decorrenza del presente CCNL.

In sede di confronto aziendale di cui all'art. 9 le operazioni di applicazione di cui al presente articolo saranno oggetto di verifica tra le parti.

Entro un mese dalla data di firma del presente CCNL le parti si incontreranno a livello regionale per la verifica preventiva di cui alla specifica norma transitoria dell'art. 9.



ART. 71 - INDENNITA' PROFESSIONALI SANITARIE

Al personale inquadrato nei seguenti profili professionali di carattere sanitario saranno corrisposte le rispettive indennità mensili lorde:
- infermiere generico £ 100.000
- infermiere professionale/terapista della riabilitazione £. 200.000
- medico con esperienza (liv. 8°) £. 400.000



ART. 72 - TREDICESIMA MENSILITA'

In coincidenza della corresponsione della retribuzione del mese di dicembre di ogni anno l'azienda corrisponderà al personale un importo pari ad una mensilità della retribuzione.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno dovranno essere corrisposti tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'impresa.

La frazione di mese superiore ai quindici giorni lavorativi va considerata come mese intero.

La tredicesima mensilità non spetta per il periodo trascorso in aspettativa senza assegni per motivi di famiglia o in altra posizione di stato che comporti la sospensione dello stipendio.

ART. 73 - SCATTI DI ANZIANITA'

A decorrere dalla data della firma del presente contratto ogni addetto ha diritto, per ogni biennio di anzianità presso una stessa impresa ad uno scatto biennale per un massimo di 5 scatti, secondo i valori mensili sotto indicati per ciascun livello.

1° livello 22.500
2° livello 26.000
3° livello 31.500
4° livello 36.000
5° livello 40.000
6° livello 45.000
7° livello 52.000
8° livello 61.000
9° livello 76.500

Gli aumenti periodici di anzianità decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità. In caso di passaggio al livello superiore l'importo degli scatti maturati sarà attribuito in funzione del nuovo livello e la frazione di biennio in corso di maturazione al momento del passaggio sarà considerata utile agli effetti della maturazione del biennio nel nuovo livello, fermo restando il numero massimo di 5 scatti di cui al primo comma.

Per i lavoratori in forza alla data di decorrenza del presente CCNL quanto corrisposto fino a tale data per forme similari di retribuzione di anzianità verrà suddiviso per i valori mensili suindicati, in relazione ai livelli di inquadramento previsti dal presente CCNL, al fine di individuare il numero di scatti di anzianità equivalente, in aderenza alla presente normativa, già maturati. L'eventuale eccedenza retributiva rimarrà ad personam fino alla maturazione dello scatto successivo e verrà da
quest'ultimo riassorbita. Anche per tali lavoratori, ferma restando la continuità dell'anzianità, il tetto massimo di 5 scatti di anzianità, assommando sia quelli già maturati che quelli ancora da maturare, non potrà essere superato.

ART. 74 - INDENNITA' DI CASSA O DI MANEGGIO DENARO

Al lavoratore che ha normalmente maneggio di denaro con onere per errori (ovvero con responsabilità finanziaria in caso di ammanchi) deve essere corrisposta una indennità mensile lorda di £. 60.000.

Le somme eventualmente richieste a detto lavoratore a titolo di cauzione devono essere depositate e vincolate a nome delle parti presso un istituto di credito di comune gradimento. I relativi interessi matureranno a favore
del lavoratore.

ART. 75 - RIMBORSI DI TRASFERTA O DI MISSIONE

Al lavoratore occasionalmente e temporaneamente comandato in missione per esigenze di servizio vanno rimborsate, entro i limiti della normalità, a pié di lista, le spese che lo stesso ha avuto per trasporto, vitto e alloggio; in sede aziendale saranno fissati i criteri per rimborsi spese chilometriche e per le eventuali coperture assicurative.

ART. 76 - CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE

La retribuzione deve essere corrisposta al lavoratore in una data stabilita non oltre il 20° giorno successivo alla fine di ciascun mese.

Il pagamento della retribuzione deve essere effettuato a mezzo di busta paga in cui devono essere distintamente specificati la ragione sociale della società, il nome e la qualifica del lavoratore, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, l'importo dei singoli elementi che concorrono a formarla (salario o stipendio scatti di anzianità maturati, indennità di contingenza, ecc...) e la elencazione delle trattenute di legge e di contratto.

Qualsiasi reclamo sulla rispondenza della somma pagata con quella indicata nella busta paga, deve essere fatto all'atto del pagamento.



ART. 77 - ABITI DI LAVORO

L'impresa è tenuta a fornire al lavoratore 2 abiti di lavoro all'anno, quando necessario, con reintegro previa riconsegna del vecchio abito inutilizzabile per normale usura.

TITOLO XIII 
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 78 - DISTRIBUZIONE CONTRATTO - QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER LA DEFINIZIONE E GESTIONE DEL CONTRATTO

Ai fini del funzionamento degli strumenti di gestione istituiti con il presente CCNL, nonché per assicurare un efficace rapporto con la Pubblica Amministrazione ai vari livelli, le parti rinviano a quanto previsto dagli allegati A e B che costituiscono parte integrante del presente CCNL. 

Le singole società cooperative aderenti alla LNCeM - CCI - AGCI sono tenute alla distribuzione gratuita entro il 30/6/1993 ad ogni singolo lavoratore/lavoratrice in servizio di una copia del presente CCNL, sottoscritto tra le parti in data 1/4/1992 la cui edizione sarà a cura delle Associazioni Nazionali Cooperative stipulanti il CCNL stesso.

ALLEATI
ALLEGATO A

In relazione ai contenuti dell'art. 78 "Distribuzione del Contratto - Quote di partecipazione alle spese per la definizione del contratto e per la sua gestione", le società cooperative effettueranno una ritenuta di L. 25.000 "una tantum" ad ogni lavoratore/lavoratrice, in forza al 28/2/93 che non abbia in corso delega per la trattenuta della quota di iscrizione sindacale, nei modi previsti nei successivi commi sulla retribuzione del mese di giugno 1993, salva eventuale indisponibilità in tal senso che dovrà essere comunicata per iscritto dal lavoratore/lavoratrice entro il 30/6/93 alla singola azienda cooperativa.

In relazione a quanto qui disposto le singole società cooperative allegheranno al cedolino busta paga non oltre il mese di maggio 1993 l'avviso predisposto da CGIL - CISL e UIL (vedi Appendice pag. 117.).

Gli importi delle quote trattenute ai lavoratori/lavoratrici saranno versati a cura delle singole società cooperative sul c/c bancario a firma congiunta n. 17000/00 denominato "CGIL-CISL-UIL socio-sanitario-assistenziale-educativo-cooperativo" presso l'Agenzia n° 12 del CREDITO ITALIANO di via Boncompagni n° 16/D - 00187 Roma.

La materia in oggetto è competenza esclusivamente delle OO.SS. e dei singoli lavoratori/lavoratrici e non comporta iniziative ed oneri per le società cooperative oltre quanto qui definito, salvo diversa manifestazione di volontà da parte dei singoli lavoratori/lavoratrici.

Le singole società cooperative sono tenute a comunicare per iscritto alle proprie Associazioni Nazionali di rappresentanza, l'ammontare complessivo delle trattenute versate, il numero complessivo dei lavoratori/lavoratrici in forza, il numero complessivo dei/delle non aderenti alla sottoscrizione, che verrà dalle stesse comunicato alle OO.SS.


ALLEGATO B

Nella considerazione della utilità dello strumento contrattuale sia come regolazione del rapporto di lavoro che per rafforzare la posizione delle cooperative nei confronti degli Enti Pubblici e per rendere efficienti ed efficaci la gestione e lo sviluppo applicativo del CCNL le cooperative sono tenute a versare ai sensi dell'art. 78, sul conto corrente indicato dalle rispettive Associazioni nazionali stipulanti, la somma di L. 18.000 per addetto in forza alla fine del mese precedente la data di scadenza di ciascuna rata.

Il versamento avverrà ratealmente con una prima quota di L. 8.000 entro il 31/5/93, una seconda di L. 5.000 entro il 31/3/94, ed una terza di L. 5.000 entro il 31/1/95.


PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

AGCI - ANCST Lega delle Cooperative - Federsolidarietà CCI e CGIL-CISL-UIL, quali parti firmatarie del primo CCNL relativo ai lavoratori delle cooperative sociali, sottolineano la propria convinzione circa la necessità di un prolungato comune impegno per l'applicazione e gestione del medesimo.

Nella convinzione che il pluralismo presente nel settore socio-sanitario-assistenziale educativo, che si articola con l'intervento, oltre che della cooperazione sociale, del privato commerciale, degli enti religiosi, dell'associazionismo e del volontariato, è una ricchezza che va conosciuta ed indirizzata dai poteri pubblici e da questi normata al fine di garantire un livello qualitativo adeguato di risposta ai bisogni dell'utenza, le parti rilevano la necessità di una coerente e puntuale
attuazione della Legge 381/91 "Disciplina delle cooperative sociali", in stretto coordinamento con altre normative di recente approvazione (266/91 "Legge quadro del volontariato"), (59/92 "Riforma Generale della cooperazione"), (104/92 "Legge quadro per l'handicap).

In particolare le parti sottolineano la necessità che siano attuati sia a livello di governo nazionale, sia a livello regionale tutti i provvedimenti applicativi delle leggi su indicate ed adottate di conseguenza precise modalità di controllo.

Occorre pertanto che il Ministero del Lavoro, di concerto con gli enti competenti, oltre a quanto definito ai sensi dell'art. 2 comma 3 legge 381/91 circa l'importo della retribuzione ai fini dell'assicurazione INAIL per i soci volontari:

1) precisi la definizione di cui all'art. 4 comma 1 relativamente ai soggetti invalidi in raccordo con la legge 104/1992;

2) chiarisca gli aspetti conseguenti alla riduzione a zero delle aliquote contributive per i lavoratori svantaggiati;

3) definisca l'inquadramento in uno specifico settore previdenziale e assicurativo per le cooperative sociali di cui all'art. 1 punto A della L. 381/91.

Occorre inoltre che il Ministero per gli Affari Sociali precisi i requisiti dei soggetti iscrivibili agli albi regionali di cui alla legge 104/92 in raccordo con la normativa della legge 381/91.

Occorre infine che le Regioni rispettino i tempi di emanazione delle norme di attuazione di loro competenza previste dall'art. 9 della legge 381/91, con particolare attenzione:

1) alla istituzione dell'albo regionale delle cooperative sociali, con verifica puntuale dei requisiti dichiarati dalle cooperative anche in sede di registro prefettizio, l'iscrizione al quale deve rimanere facoltativa;

2) alle modalità di raccordo con l'attività dei servizi socio-sanitari;

3) alla formazione professionale;

4) allo sviluppo dell'occupazione;

5) ai criteri informatori delle convenzioni tipo per i rapporti fra amministrazioni locali e cooperative sociali, in una visione complessiva del quadro dei rapporti convenzionati.

In particolare e tenuto conto che l'ambito di applicazione del CCNL e il campo di azione delle cooperative sociali definito dalla 381/91 è, come già indicato, quello dei servizi socio-assistenziali-sanitari ed educativi e delle attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, le Centrali cooperative LNCeM-CCI-AGCI e le Organizzazioni sindacali CGIL-CISL-UIL ritengono necessaria la definizione di appositi Protocolli congiunti con la Pubblica Amministrazione ai diversi livelli che garantiscano uno sviluppo armonico e coordinato dei rapporti fra Enti Locali e soggetti coinvolti mediante:

a) valorizzazione e priorità della presenza delle realtà senza scopo di lucro (cooperative sociali, organismi solidaristici e del privato sociale) nella gestione dei servizi e attività del settore;

b) qualificazione della rete dei servizi attraverso la selezione e la promozione della qualità dei rapporti convenzionali definita attraverso caratteristiche e requisiti organizzativi offerti quali:

1) capacità progettuale;
2) professionalità organizzativa e degli operatori;
3) specializzazione dell'intervento;
4) presenza radicata nel territorio;
5) livelli economici;

c) attuazione delle leggi sopra richiamate orientata a favorire condizioni di collaborazione fra la cooperazione sociale il volontariato e gli altri soggetti del privato sociale e ad escludere forme improprie di concorrenza tra le stesse;

d) adozione di adeguati strumenti di programmazione e controllo da parte della Regione e degli Enti Locali.

Pertanto si individuano i seguenti criteri informatori delle convenzioni tipo per i rapporti fra amministrazioni locali e cooperative sociali:

1) durata almeno triennale delle convenzioni e condizioni di rinnovo o risoluzione;

2) definizione degli standards e dei requisiti minimi dei servizi;

3) definizione dei requisiti di formazione professionale degli operatori;

4) definizione delle modalità di verifica degli interventi convenzionati;

5) tempestività nella liquidazione delle prestazioni erogate;

6) al fine di garantire appieno i diritti dell'utenza e la trasparenza delle procedure di assegnazione, definizione di criteri che valorizzino la qualità del servizio in un giusto equilibrio con le condizioni economiche offerte;

7) l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore;

8) al fine di creare maggiori opportunità per persone svantaggiate, l'adozione di misure incentivanti la stipula delle convenzioni di cui all'art. 5 della legge 381 ed all'art. 13 della legge 104.

Le parti ritengono che quanto indicato debba costituire base comune di confronto con gli interlocutori istituzionali centrali e periferici e sottolineano la necessità che le Regioni, nell'attuazione delle leggi suindicate, favoriscano condizioni di collaborazione fra cooperazione sociale e volontariato ed invitano gli Enti Locali e tutte le Amministrazioni Pubbliche ad evitare deleghe ad azioni di propria competenza, nella definizione dei propri piani programmatici.


OSSERVATORIO

Le parti stipulanti s'impegnano a costituire la sezione socio-sanitario-assistenziale-educativo dell'osservatorio cooperative
sociali previsto dal Protocollo d'intesa interconfederale del 54-1990.

La sezione dell'osservatorio sarà guidata da un Comitato composto da sei componenti effettivi e sei supplenti.

Ciascuna delle parti stipulanti nominerà entro il 28 febbraio 1993 un componente effettivo ed uno supplente.

La sezione opererà secondo le norme del regolamento che sarà approvato dal Comitato di gestione fermo restando l'impegno ad individuare le fonti di finanziamento di ogni singola iniziativa, nel quadro della integrazione con l'osservatorio generale di cui al Protocollo del 5/4/90.

La sezione dell'osservatorio potrà utilizzare i risultati di ricerche effettuate a cura delle parti stipulanti il CCNL od a cura
dell'osservatorio generale della cooperazione o promuoverne di sua iniziativa nell'ambito delle seguenti problematiche:

Oltre ai temi di cui al punto 1 del protocollo d'intesa interconfederale 5/4/1990 (allegato al CCNL) le problematiche di settore che potranno essere oggetto di ricerca ed analisi nel settore della cooperazione sociale sono di massima le seguenti:

- presenza e sviluppo delle cooperative nelle varie aree geografiche;

- stato dei rapporti tra cooperative e pubbliche amministrazioni per l'insieme delle questioni che attengono al settore di attività delle coop sociali;

- verifica dello stato di applicazione del CCNL e dello stato delle relazioni industriali e sindacali;

- applicazione delle leggi sociali e di norme in materia di condizioni di lavoro, sullo stato della sicurezza e della salute nell'ambiente di lavoro;

- situazione del mercato del lavoro del settore, della formazione professionale e degli andamenti occupazionali;

- qualità ed efficienza dei servizi nell'ambito del settore.

Tutte le deliberazioni e le proposte della sezione dell'osservatorio nazionale saranno trasmesse alle parti stipulanti il CCNL per consentire le opportune valutazioni nonché un loro eventuale utilizzo.

I finanziamenti delle iniziative di studio e ricerca adottate saranno pariteticamente ripartiti fra le stesse secondo modalità da concordarsi.

NOTE INTERPRETATIVE CONGIUNTE

(ART. 46) ORARIO DI LAVORO

1) Per quelle aziende che, alla data di decorrenza del CCNL, non avevano un orario settimanale ordinario aziendale ufficiale (ex CCNL di riferimento o regolamento interno o reso noto all'ispettorato del lavoro), e pertanto con retribuzione ragguagliata esclusivamente alle ore di effettivo lavoro svolto da ciascun lavoratore, l'orario di lavoro sarà 39 ore dal 1-1-1993 e 38 ore dal 1-2-1994.

Se dal riproporzionamento dell'orario contrattuale derivasse una riduzione della retribuzione oraria precedentemente percepita, la differenza sarà mantenuta secondo le norme dell'Art. 4.

2) Per quelle aziende che avevano, alla data di decorrenza del CCNL un orario settimanale ordinario aziendale ufficiale (ex CCNL di riferimento o regolamento interno o reso noto all'Ispettorato del Lavoro) inferiore alle 38 ore dall' 1-1-92 l'orario settimanale ordinario di lavoro è di 38 ore, fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'Art. 46 per i lavoratori a tempo pieno in forza al 1-1-1992. 

Ne consegue che per i lavoratori a tempo parziale, in forza sia precedentemente che successivamente al 1-1-1992, la proporzionalità del trattamento avverrà sulle 38 ore di orario settimanale ordinario (divisore 165). Se da tale riproporzionamento derivasse una riduzione di retribuzione globale mensile (a parità di ore di tempo parziale) al lavoratore verrà erogato un ad-personam (equivalente alla differenza fra quanto precedentemente erogato e quanto derivante dall'applicazione del CCNL) ai sensi dell'Art. 4.

ART. 73 (SCATTI DI ANZIANITA)

Ribadendo la opportunità di gestire l'istituto coerentemente ad un obiettivo di trattamento omogeneo ed evitando sedimentazioni, si reputa sufficientemente efficace quanto previsto, per il ricalcolo dei lavoratori in forza al 1-1-1992, dagli ultimi due comma del citato articolo nei casi di trattamento preesistente più favorevole di quanto previsto dal CCNL.

In caso di trattamento più sfavorevole (per carenza precedente di detto istituto o per efficacia retributiva inferiore), l'applicazione dell'art. 73 avverrà come segue:

1 - decorrenza dell'anzianità dalla data di assunzione in azienda;

2 - se il trattamento precedente equivale all' 80% od oltre di quanto previsto dal CCNL verrà erogato quanto previsto dal CCNL alla stessa data di decorrenza;

3 - in caso di trattamento precedente inferiore al citato 80% la differenza tra quanto precedentemente erogato e quanto previsto dall'art. 73 verrà suddivisa in due parti, da erogare rispettivamente nella misura del 40% con le competenze del mese di maggio '93 e del 60% con le competenze del mese di maggio '94;

4 - gli scatti maturati dal 1-4-1992 verranno comunque retribuiti come previsto dall'art. 73 stesso.


APPENDICE

IL PROTOCOLLO SUL NUOVO MODELLO DI RELAZIONI INDUSTRIALI NEL SISTEMA DELLE  IMPRESE COOPERATIVE

l'Associazione generale cooperative italiane (A.G.C.I.).
La Confederazione cooperative italiane (C.C.I.).
La Lega nazionale cooperative e mutue (L.N.C.eM.) e CGIL - CISL - UIL

Condividono l'obiettivo di consolidare e sviluppare il sistema delle imprese cooperative di fronte alla prospettiva del mercato unico europeo alle trasformazioni dello stato sociale ed infine ai mutamenti in atto nelle tecnologie, nell'organizzazione del lavoro.

Nel mercato unico europeo dei prodotti e del lavoro l'impresa cooperativa potrà contribuire con la sua esperienza storica ed istituzionale alla costruzione di un modello di maggiore democrazia economica, che lo stesso statuto dell'impresa europea attualmente in discussione intende promuovere.

A fronte della crisi di funzionamento e della necessità di riforma dello stato sociale matura la convinzione dell'opportunità di una riorganizzazione dei servizi sociali e collettivi. In tale direzione le parti ritengono che l'impresa cooperativa può offrire, oltre ad efficienza e funzionalità dei servizi, forme adeguate di partecipazione e di coinvolgimento dei cittadini utenti, anche dal lato della loro gestione.

L'impresa cooperativa può dare una risposta significativa sia alla richiesta quantitativa e qualitativa di occupazione, anche con la promozione di nuova imprenditorialità soprattutto nel Mezzogiorno. La cooperazione, infatti, per realizzare i suoi obiettivi sociali e di sviluppo deve promuovere il coinvolgimento attivo ed intelligente dei lavoratori nei processi aziendali e nell'organizzazione del lavoro.

La partecipazione professionale ai diversi livelli se coniugata con l'organizzazione efficiente ed efficace dei diversi ruoli aziendali è condizione per l'impresa di competitività sui mercati, così come per i lavoratori è condizione per concorrere attivamente alle trasformazioni rapide dei sistemi organizzativi e professionali.

Le parti riconoscono che la democrazia economica è un valore connaturato all'impresa cooperativa che ha nell'autogestione dei soci e nella partecipazione dei lavoratori i perni essenziali del suo esercizio.

Il sistema di relazioni sindacali, definito nel presente Protocollo si propone di rendere più compiuta la democrazia economica attraverso rapporti più partecipativi.

A tale proposito le relazioni sindacali fra le parti si ispireranno ai seguenti criteri:

1) il reciproco riconoscimento delle parti ed il relativo ruolo contrattuale;

2) l'instaurazione di un sistema di rapporti che organizzi con regolarità e sistematicità il confronto fra le parti su temi di interesse comune;

3) la definizione di un sistema di informazioni e di consultazione preventiva che preveda adeguati strumenti di partecipazione dei lavoratori, anche al fine di rendere fisiologica la dialettica fra le parti sociali;

4) la riorganizzazione degli assetti contrattuali estendendo la contrattazione autonoma ai settori scoperti ed assicurando certezza circa lo svolgimento della contrattazione integrativa negli ambiti, nei tempi ed ai livelli concordati;

5) la definizione di nuove regole e procedure di ricorso volte a prevenire e raffreddare il conflitto;

6) la definizione di un quadro di impegni congiunti - oggetto di un documento specifico - per lo sviluppo e la promozione specie nel Mezzogiorno di nuove imprese cooperative sia nei settori a maggiore tradizione cooperativa, sia nei settori nuovi quali i servizi sociali, i servizi alle imprese, il terziario avanzato, che rivestono particolare interesse per il Paese e nei quali la forma cooperativa offre soluzioni efficienti e razionali.

1. Rapporti tra le Centrali Cooperative A.G.C.L, C.C.I., L.N.C.eM. e CGIL-CISL-UIL

A. Livello interconfederale nazionale

Le parti convengono di confrontarsi annualmente e comunque ogni qualvolta una delle parti ne faccia richiesta, a livello confederale nazionale, sui temi di interesse comune, quali:

- le problematiche connesse al mercato del lavoro;
- le politiche di formazione professionale;
- le pari opportunità;
- le politiche occupazionali;
- lo sviluppo della cooperazione e la relativa legislazione di sostegno;
- le strategie imprenditoriali e sociali della cooperazione;
- i processi di ristrutturazione, innovazione e riorganizzazione;
- la competitività del settore cooperativo nei mercati nazionali e internazionali;
- l'andamento delle relazioni sindacali e le linee di riforma degli assetti contrattuali;
- l'analisi delle dinamiche retributive e del costo del lavoro;
- lo sviluppo del Mezzogiorno;
- la tutela dell'ambiente.

A.1 Conferenza Nazionale sulla Cooperazione

Le parti concordano di realizzare con periodicità biennale la Conferenza Nazionale sullo stato e lo sviluppo della Cooperazione in Italia.

La Conferenza sarà organizzata dalle parti avvalendosi del contributo dell'Osservatorio Nazionale sulla Cooperazione di cui al successivo punto 5 nonché con l'apporto di autorevoli esperti della cooperazione, delle relazioni sindacali e delle politiche economiche e produttive.

La Conferenza dovrà richiamare un'attenzione maggiore sui problemi della cooperazione e del lavoro, nella prospettiva del mercato unico europeo. In tale sede saranno posti in risalto i problemi propri del mondo della cooperazione (legislazione, investimenti, innovazione, tecnologia, mercato ecc.) e gli aspetti salienti delle relazioni sindacali (occupazione e problematiche del mercato del lavoro; formazione professionale; costo del lavoro; contrattazione collettiva).

B. Livello territoriale

Di norma annualmente o su richiesta di una delle parti, a livello regionale, verranno attivate consultazioni tra le organizzazioni
regionali delle Centrali Cooperative e delle Confederazioni Sindacali sulle materie di cui al precedente punto A, riferite allo specifico territorio regionale, secondo metodologie e strumenti definiti a tale livello.

C. Livello settoriale

Le parti si danno atto che sistemi di consultazione e di informazione che regolano i rapporti sindacali sono previsti dai C.C.N.L. stipulati dalle associazioni cooperative di settore e dalle federazioni sindacali di categoria. La sede di rinnovo contrattuale sarà occasione di verifica di tali sistemi anche alla luce della presente intesa.

2. Democrazia d'impresa e partecipazione dei lavoratori

A. Le parti ribadiscono l'importanza e la validità delle procedure di informazione e consultazione preventiva basate sul principio della richiesta di un parere formale obbligatorio non vincolante, così come previsto dai C.C.N.L. stipulati dalle associazioni cooperative di settore e dalle federazioni sindacali di categoria.

La stipula dei prossimi C.C.N.L. costituirà occasione per una verifica di tali procedure al fine di estendere e favorirne
l'applicazione.

B. Le parti, fermo restando le loro specifiche autonomie e responsabilità nonchè la peculiarità delle imprese cooperative, si
sentono impegnate a favorire nell'imprese stesse la ricerca di forme di partecipazione dei lavoratori ai processi (sviluppo aziendale nel quadro di una comune concezione di valori di democrazia industriale.
Inoltre le parti convengono sulla utilità di pervenire ad intese aziendali che prevedano, sperimentalmente e con le opportune
verifiche, forme di corresponsabilizzazione dei lavoratori al processo produttivo, attraverso nuove modalità di partecipazione
diretta dei lavoratori medesimi ai micro-processi produttivi.

3. Formazione professionale

Le parti, ritenendo che la valorizzazione delle risorse umane riveste importanza strategica ai fini dello sviluppo del sistema delle imprese cooperative e dell'occupazione, convengono che la formazione professionale permanente indirizzata all'acquisizione di una cultura adeguata alla diffusione delle nuove tecnologie uno strumento utile, negli attuali processi di innovazione tecnologica, per contribuire a riqualificare il lavoro e sviluppare le professionalità, nonché per facilitare la mobilità
dei lavoratori.

Le parti condividono la necessità di un impegno per contribuire a dare una nuova identità all'attuale sistema di formazione professionale per renderlo più adeguato alle esigenze espresse dal mondo del lavoro e della cooperazione.

Ciò premesso le parti si impegnano a definire entro 3 mesi organismi paritetici cui demandare i seguenti compiti:

A) promuovere e stimolare la realizzazione, da parte degli Enti competenti, di strumenti funzionali all'adeguamento dell'offerta formativa ai fabbisogni di professionalità espressi dal mercato del lavoro, nonché il miglioramento della qualità e dell'efficienza dell'offerta formativa;

B) promuovere la domanda di formazione permanente dei lavoratori progettando la tipologia dei corsi;

C) individuare e proporre modelli base di formazione teorica per i giovani assunti con contratto di formazione lavoro e per giovani apprendisti e per le fasce deboli del mercato del lavoro;

D) progettare e promuovere iniziative volte alla intensificazione e al miglioramento dell'orientamento professionale anche attraverso iniziative private.

Le parti definiranno le forme più opportune di intervento comune a livello territoriale sulle problematiche sopra citate.

Quanto sopra concordato fa salvi il ruolo e le competenze delle rispettive strutture formative esistenti.

4. Pari opportunità

A) Specificità femminile

Le parti riconoscono la necessità di assumere la specificità femminile e di garantire il superamento di ogni eventuale forma di discriminazione nel lavoro e nello sviluppo professionale.

B) Fascie deboli del mercato del lavoro

Nel quadro di iniziative per la valorizzazione delle risorse umane le parti si danno atto della necessità di sviluppare interventi specifici di promozione dell'occupazione e dello sviluppo professionale delle fascie deboli del mercato del lavoro (cassa integrati, handicappati, ultraventinovenni, extra-comunitari) anche eliminando gli eventuali ostacoli che precludono il pieno di spiegarsi delle professionalità in rapporto agli avanzamenti di responsabilità e di carriera. Nei settori della cooperazione, si opererà per favorire l'inserimento di lavoratori extra-comunitari in coerenza con quanto disposto dalla legge n. 39 del 28/2/1990.

5. Osservatorio Nazionale sulla Cooperazione

Le parti convengono di costituire un Osservatorio Nazionale sulla Cooperazione.

L'Osservatorio Nazionale è l'organismo paritetico di consultazione permanente fra le parti a livello orizzontale sui temi delle relazioni sindacali e dello sviluppo della cooperazione. Esso progetterà iniziative di analisi, di ricerca, di monitoraggio e di confronto sui temi di comune interesse scelti di volta in volta dalle parti.

Per la realizzazione delle iniziative di cui sopra, l'Osservatorio si avvarrà dell'apporto di qualificate strutture esistenti all'interno delle associazioni firmatarie ed anche esterne individuando le fonti di finanziamento di ogni singola iniziativa.

L'Osservatorio sarà costituito da un Consiglio paritetico di 12 componenti designati entro tre mesi dalle parti contraenti. Il Consiglio ha il compito di elaborare entro i successivi tre mesi un regolamento per il funzionamento dell'Osservatorio, il programma di attività e di individuare le fonti di finanziamento.

Il progetto complessivo sarà sottoposto all'approvazione delle parti.

6. Linee per la contrattazione collettiva

Le parti convengono sulla opportunità di affermare un nuovo sistema di relazioni sindacali in grado di conferire certezza e programmabilità ai loro rapporti e favorire forme di partecipazione alla vita e alle scelte di impresa.

6.1 In questo quadro le parti individuano le linee di riordino degli assetti contrattuali che guideranno le rispettive associazioni di settore e le federazioni di categoria nello svolgimento della contrattazione collettiva ai vari livelli. Tali linee riguardano:

- comportamenti contrattuali coerenti con la necessità di non concorrere a determinare tensioni inflazionistiche, al fine anche di diminuire il differenziale rispetto agli altri paesi industrializzati e di salvaguardare la competitività delle impre cooperative rispetto alle imprese concorrenti; - il riconoscimento di due live negoziali:
quello nazionale di categoria (o di comparto per grandi settori del cooperazione) e quello integrativo;

- l'impegno a non riproporre allo stesso titolo, nelle piattaforme integrative, materie che hanno già ottenuto soluzioni negoziali nei C.C.N.L., purché non espressamente rinviati al livello integrativo;

- l'impegno a disporre di un intervallo di tempo per lo svolgimento della contrattazione integrativa che dovrà realizzarsi in tempi intermedi tra un rinnovo e l'altro dei C.C.N.L. onde evitare sovrapposizione anche prevedendo l'allungamento della durata degli stessi C.C.N.L.

6.2 Le materie e il livello della contrattazione integrativa nonché le relative modalità e tempi di svolgimento saranno individuati dalle rispettive associazioni di settore e federazioni sindacali di categoria nell'ambito del rinnovo e della stipula del C.C.N.L.. Gli incrementi retributivi al livello aziendale verranno commisurati a parametri oggettivi e verificabili di produttività, redditività delle singole imprese e saranno utilizzati anche al fine di valorizzare la professionalità.

6.3 Le parti convengono sulla opportunità che tutti i settori ove sono presenti imprese cooperative siano coperti da contrattazione collettiva nazionale. Pertanto per i settori non coperti da C.C.N.L. autonomi della Cooperazione, le parti definiranno congiuntamente alle rispettive associazioni di settore e federazioni di categoria le modalità per pervenire ad idonee soluzioni negoziali.

7. Socio lavoratore

Premesso che l'adesione alla cooperativa pone il socio lavoratore nel diritto-dovere di disporre collettivamente dei mezzi di produzione e di direzione, di partecipare alla elaborazione ed alla realizzazione dei processi produttivi e di sviluppo dell'azienda, di partecipare al rischio di impresa e quindi ai risultati economici ed alle decisioni ad essi conseguenti, di contribuire economicamente alla formazione del capitale sociale, mettendo nel contempo a disposizione il proprio lavoro e le
proprie capacità professionali, le Centrali cooperative e CGIL-CISL-UIL, riaffermando il loro comune impegno per una sempre piu ampia diffusione di cultura cooperativa e di democrazia nella gestione di tale impresa, convengono sulla necessità che, all'atto della stipula di nuovi contratti collettivi autonomi interessanti comparti o settori caratterizzati da presenza di cooperative di produzione-lavoro e di lavoro vengano disposte norme ispirate ai principi di cui sopra e - ferme restando le prerogative statutarie e le delibere delle assemblee sociali - riferite per quanto attiene al trattamento economico complessivo dei soci delle cooperative, a quanto previsto dai C.C.N.L.

8. Procedure per la prevenzione del conflitto

In coerenza con lo spirito del presente accordo, volto a migliorare le relazioni reciproche ai vari livelli, Centrali Cooperative e CGIL-CISL-UIL convengono le seguenti procedure per una rapida soluzione delle controversie:

a) Controversie e economiche collettive

Alle richieste dei lavoratori, formalizzate in piattaforme rivendicative, presentate dalle Organizzazioni Sindacali di
CGIL-CISL-UIL a livello della contrattazione nazionale d i settore ed a livello integrativo, sarà dato riscontro dalle controparti entro 20 giorni dalla formulazione delle richieste medesime, attraverso un incontro fra le delegazioni delle parti. Allo scopo di favorire il buon esito del negoziato, durante tale periodo di tempo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali, né procederanno ad azioni dirette.

b) Controversie relative alla applicazione del presente accordo

Le eventuali controversie riguardanti la interpretazione ed applicazione delle norme del presente accordo verranno sottoposte per iscritto alle organizzazioni confederali firmatarie, le quali, tramite un'apposita Commissione paritetica, sono impegnate ad esaminarle e ad emettere il proprio parere entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Qualora il parere sia espresso concordemente avrà valore vincolante per le parti in causa.

c) Controversie relative alle parti obbligatorie dei contratti

Per eventuali controversie relative alle parti obbligatorie dei C.C.N.L., si adirà a un primo tentativo di conciliazione tra le parti,
al livello in cui insorge la controversia, da concludersi entro 15 giorni dalla data di notifica scritta. In caso di esito negativo si
esperirà un secondo tentativo di conciliazione fra le parti, ai livelli immediatamente superiori delle rispettive organizzazioni, entro i successivi 15 giorni. Per tutta la durata delle procedure di conciliazione entrambe le parti si asterranno da azioni dirette e dall'adottare decisioni unilaterali sulla materia in esame.

d) Controversie individuali e plurime

Le controversie individuali e plurime sorte a seguito di discordanti interpretazioni degli accordi e dei contratti collettivi intercorsi tra le parti firmatarie del presente Protocollo e le Organizzazioni ad esse aderenti, saranno esaminate e possibilmente risolte secondo la procedura che segue:

- un primo tentativo di conciliazione diretto tra le parti a livello aziendale da effettuarsi entro 15 giorni dall'insorgere della
controversia; 

- qualora le parti constatino l'impossibilità di comporre la controversia, il tentativo di conciliazione passa ad una commissione
paritetica istituita dalle parti preferibilmente a livello region ale;

- in caso di esito negativo delle procedure conciliative, le suddette Commissioni saranno integrate da un componente con le funzioni di arbitro. La decisione dovrà essere emessa entro 15 giorni dall'inizio del provvedimento arbitrale. A tale fine, insorta la controversia, le parti richiederanno ai soggetti interessati il mandato conciliare e a transigere, così da porre in essere una conciliazione o una transazione non impugnabile ex-artt. 2113 cod.civ. e 410 e 411 C.P.C.
L'esaurimento della procedura di conciliazione costituisce condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria. Durante lo svolgimento delle procedure concordate, entro i termini suddetti, le parti si asterranno da azioni dirette. I C.C.N.L. armonizzeranno le loro normative ai principi convenuti con la presente intesa.

Roma, 5 Aprile. 1990

1. Oneri Sociali

AGCI, CCI, LNCeM e CGIL, CISL, UIL convengono sulla necessità di ridurre il divario, oggi eccessivo, tra l'ammontare del costo del lavoro ed il livello delle retribuzioni, constatando che ciò determina difficoltà nella definizione delle dinamiche retributive e costituisce un elemento di riduzione della competitività che si aggiunge ad altri, quali la inefficienza dei servizi, nella penalizzazione delle imprese italiane. 
Rilevando inoltre le negative conseguenze che determinano le ricorrenti incertezze e la variabilità nell'adozione di misure di fiscalizzazione degli oneri sociali, concordano sulla urgenza dell'adozione di provvedimenti che prevedano il passaggio, anche graduale, alla fiscalità generale di oneri oggi gravanti sul costo del lavoro ma destinati a finanziare forme di assistenza a disposizione di tutti i cittadini (assistenza sanitaria, assicurazione t.b.c., asili nido, assistenza malattia pensionati, enaoli). Considerato inoltre che il sistema degli oneri sociali, totalmente gravante sulle retribuzioni lorde, tende a penalizzare le imprese a più alta densità del fattore lavoro e pertanto la stragrande maggioranza delle imprese cooperative valutano con interesse ed attenzione l'ipotesi di assumere a parziale riferimento per la contribuzione previdenziale altri indicatori economici in misura tale da non scoraggiare né l'innovazione di processi né l'occupazione e la valorizzazione delle professionalità. Le parti assumono l'impegno a condurre verso tali obiettivi un'azione concertata nei confronti dei pubblici poteri, nonché per un comune intervento nelle sedi competenti al fine di rimuovere le cause del costante appesantimento della contribuzione
previdenziale che rende particolarmente difficile la situazione economica delle cooperative di produzione e lavoro. Concordano altresì di incontrarsi per analizzare le particolari problematiche di vari settori della cooperazione in materia di normative previdenziali.

2. Precisazione

In relazione a quanto previsto dalla lettera B (pag. 87) "Livello territoriale" del Protocollo di nuove relazioni industriali del 5/4/1990, le Centrali cooperative confermano che il testo convenuto non preclude la possibilità di consultazioni tra le parti anche al livello dei singoli territori provinciali, in quanto demanda al livello regionale la definizione delle modalità e degli strumenti della consultazione.

.. OMISSIS ... DA PAG. 94 A PAG. 116 NON ACQUISITE.
VEDI ARCHIVIO LEGGI.
ERANO RIPORTATE:
LA LEGGE 1991/381
LA LEGGE 1970/300

CGILCISL-UIL
AVVISO AI LAVORATORI/LAVORATRICI

CGIL, CISL, UIL, hanno sottoscritto con le Centrali Cooperative il primo CCNL per il settore socio-sanitario-assistenziale-educativo cooperative ed attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo.

Copia del contratto sarà gratuitamente distribuita ad ogni lavoratore/lavoratrice a carico delle singole società cooperative.

Con il CCNL ogni lavoratore/lavoratrice avrà garantiti i propri diritti ed usufruirà di miglioramenti retributivi e normativi.

Rilevanti sono le risorse, anche economiche, necessarie a garantire una corretta applicazione del CCNL e l'affermazione di quanto ad esso collegato; basti pensare al necessario rapporto con i diversi livelli istituzionali (schema tipo di convenzione), ai temi previsti dalla sezione socio-sanitario-assistenziale-educativo dell'Osservatorio nazionale definito tra le parti, alle competenze delle commissioni paritetiche provinciali di cui al presente CCNL.

CGIL, CISL, UIL sono impegnate a determinare quanto necessario, a livello nazionale, regionale e di sedi territoriali, ad una piena e puntuale attuazione del CCNL.

Al fine di reperire, le risorse finanziarie necessarie, le singole società cooperative effettueranno sulle buste paga dei lavoratori/lavoratrici non iscritti/e, ove non sia espresso parere contrario da parte dei singoli lavoratori/lavoratrici, una ritenuta di L. 25.000 "Una Tantum" sulla retribuzione del mese di giugno 1993.

Le lavoratrici ed i lavoratori iscritti al sindacato assolvono a quanto sopraddetto con la contribuzione sindacale.

I lavoratori/lavoratrici che non intendessero aderire alla presente forma di finanziamento volontario sono tenuti/e a compilare, sottoscrivere e consegnare alla direzione aziendale entro il 30-6-93 l'allegata scheda.

Le OO.SS. CGIL, CISL, UIL sono impegnate a garantire ai lavoratori/lavoratrici ogni informazione o quant'altro utile in merito alla gestione delle nostre risorse reperite.

Le strutture sindacali nazionali regionali e territoriali CGIL, CISL, UIL, forniranno un dettagliato resoconto delle attività svolte e dell'uso delle risorse reperite nel modo suddetto.

Le OO.SS. ritengono che quanto sopra rappresenti un modo corretto e trasparente di autofinanziamento.

SCHEDA

Io sottoscritto/a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dipendente della Cooperativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
con la presente comunico di non aderire alla forma di finanziamento
promossa dalle 00.SS., CGIL, CISL, UIL a titolo di quote di partecipazione
alle spese per la definizione del CCNL e per la sua gestione di cui
all'art. 78.

Data . . . . . . . . . . . .

In fede . . . . . . . . . .

Firma . . . . . . . . . . . . . . . . . .