SINTESI DEL LAVORO ISTRUTTORIO DELLA

COMMISSIONE DI CUI ALL’ART. 33 DEL CCNL DEL COMPARTO DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI.

 

 

Premessa.

Il compito della Commissione è definito dall’art. 33 del Ccnl 1998-2001, che, nel confermare la struttura retributiva dei professionisti destinatari delle norme contrattuali e nell’individuare gli istituti di interesse direttamente regolabili e di fatto regolati, ha rimesso all’approfondimento istruttorio della Commissione:

 

Il Ccnl 1998-2001 ha confermato, salvo quanto diversamente da esso previsto e in attesa della compiuta definizione degli specifici istituti contrattuali, le normative del Ccnl 1994-1997.

In particolare, per quanto concerne i professionisti il Ccnl 1998-2001 ha confermato l’impegno già contenuto nel precedente contratto ad essi relativo nel senso della loro tendenziale ricollocazione su due livelli retributivi anziché sugli attuali tre (livello iniziale, primo e secondo livello differenziato), ma ciò "nell’ambito delle risorse rese disponibili dal presente contratto" (vale a dire del contratto 1998-2001).

Per i medici il contratto ha "confermato l’impianto e il riferimento di cui all’art. 94, comma 1, del Ccnl 1994-97" (leggasi: il riferimento ai contratti collettivi relativi ai medici del SSN e ai decreti legislativi n. 502/1992 e n. 517/1993).

Ciò premesso il raggio di azione dei lavori della Commissione abbraccia le problematiche di seguito trattate.

 

 

 

Nel comparto degli enti pubblici non economici non si pone un problema di "censimento" ex novo delle figure professionistiche, poiché tale operazione è stata compiuta a suo tempo, prima nell’ambito del "ruolo professionale" già previsto dalla legge n. 70/1975 e poi nell’ambito dell’ordinamento per qualifiche e profili professionali introdotto con il DPR n. 285/1988, che di fatto si è sovrapposto al preesistente ruolo senza però modificare il censimento delle tipologie professionali che interessano. Unica novità del DPR citato fu la separazione dei professionisti laureati, collocati in un’apposita X qualifica funzionale trasfusa nell’attuale "area dei professionisti", dai professionisti diplomati, ricondotti invece nell’ambito delle sottostanti qualifiche VII e VIII, ora riconvertite nelle corrispondenti posizioni dell’"area C" del Ccnl 1998-2001.

Si tratta, semmai, di verificare situazioni marginali relative a eventuali professionalità non ricomprese nel novero di quelle destinatarie delle speciali discipline contrattuali perché, ad esempio, non censite a suo tempo in mancanza di uno specifico albo professionale istituito successivamente. Tale è il caso degli "psicologi" assunti dagli enti per loro particolari esigenze e utilizzati per la specifica attività professionale, per i quali la dichiarazione congiunta n. 1 riportata in allegato al Ccnl relativo all’"Area della dirigenza e delle specifiche tipologie professionali" 1994-97 impegnava gli enti ad esaminare la situazione di inquadramento. L’impegno, ove non assolto, va ribadito.

 

Altra problematica presente all’attenzione della Commissione, in correlazione con la dichiarazione congiunta n. 4 riportata in allegato al Ccnl 1998-2001 ("Le parti concordano sull’esigenza che la Commissione.... tenga presenti le problematiche relative alle figure professionali complessivamente presenti nel comparto") è quella relativa ai professionisti diplomati.

Rispetto a tale personale, la Commissione - considerata l’impossibilità, in questa fase, di interventi contrattuali che si sostanzino in una revisione degli inquadramenti operati in attuazione delle norme previgenti al Ccnl 1998-2001 e riconvertiti nel nuovo sistema di classificazione del personale o, tanto meno, in una modificazione dello status retributivo - può solo evidenziare l’esigenza di una migliore considerazione dei valori professionali presenti in questa categoria di lavoratori e delle peculiari connotazioni della loro attività. Distinta su questo punto la posizione della rappresentanza CGIL, che sottolinea l’avvenuta definizione contrattuale di questa categoria, sia a livello di contratto nazionale, sia a livello di contrattazione decentrata, donde l’inopportunità di una rimessa in discussione in questa sede delle scelte compiute.

Il contratto nazionale potrebbe eventualmente contenere un indiretto riferimento a tale categoria di dipendenti (in particolare geometri e periti industriali) - certamente "fuori campo" e comunque senza effetti economici al di fuori di quelli previsti espressamente dalla legislazione vigente in materia di lavori pubblici - per sottolineare quegli elementi (assunzione di responsabilità personale di natura professionale e, in qualche caso, relativa autonomia) che fanno oggetto di particolare attenzione contrattuale il personale che ne è parte.

In merito alla collocazione contrattuale di queste figure, le parti potrebbero, secondo una proposta di parte sindacale, assumere l’impegno di rivedere - a parità di risorse - il tipo di inquadramento risultante dal Ccnl, qualora su tale questione emergessero orientamenti o scelte di carattere generale tali da legittimare un intervento modificativo allo stato non possibile.

Nel frattempo al personale in argomento potrebbero essere estesi, con gli opportuni adeguamenti, alcuni dei principi organizzativi e regole deontologiche enunciati nell’art. 33 del Ccnl 1998-2001 - ed eventualmente altre previsioni contrattuali di stretta attinenza alla professione.

 

 

 

 

Con la dichiarazione congiunta n. 2 riportata in allegato al Ccnl 1998-2001 le parti hanno convenuto "di dover procedere alla verifica e all’adeguamento degli istituti contrattuali relativi alla Sezione dei Professionisti e dei Medici in relazione all’evoluzione legislativa sulla libera professione e alle innovazioni contenute nel ‘collegato’ alla legge finanziaria in materia di contenzioso".

Il riferimento è, per gli avvocati, alle disposizioni della legge n. 448/1998 che hanno previsto la cessione in massa dei crediti contributivi vantati dall’INPS sottraendone così a questo ente la riscossione e a quelle del d. lgs. n. 46/1999 che hanno esteso la riscossione tramite ruolo alle entrate degli enti pubblici non economici.

Per i professionisti dei rami tecnici, la legge n. 415/1998, recante modifiche alla legge n. 109/1994 e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici, quale il d. lgs. n. 494/96 in materia di sicurezza dei cantieri, hanno organicamente e direttamente regolato l’esercizio della professione sotto il profilo:

     

  1. delle competenze spettanti in relazione agli incarichi professionali;
  2.  

  3. delle abilitazioni e dei requisiti necessari per lo svolgimento degli atti propri della professione;
  4.  

  5. delle attività di programmazione edilizia;
  6.  

  7. degli incarichi di "responsabile del procedimento" e di gestione degli appalti;
  8.  

  9. delle eventuali polizze assicurative per la copertura dei rischi.

Per i medici il riferimento è al processo di riforma ancora in corso che modifica le norme di riferimento indicate nel contratto base della pregressa stagione negoziale e richiamate nell’apposita sezione del Ccnl 1998-2001.

Da parte di RdB viene sottolineata la portata, a suo avviso cogente, del D.lgs. n. 229/99 di riforma del SSN, che prevede un nuovo assetto della professione medica attraverso il "ruolo unico della dirigenza sanitaria" e una disciplina della libera professione che, per diversi aspetti (da valutare), potrebbero interferire su quella in essere per i medici del parastato.

 

°°°°°

 

 

Le analisi e le proposte della Commissione

 

  a) Il quadro delle risorse

Per ciascuna delle componenti professionali la Commissione ha esaminato le problematiche emerse nel corso dei lavori e, a conclusione degli approfondimenti compiuti, prospetta le proprie indicazioni e raccomandazioni rimettendo al tavolo negoziale l’individuazione delle scelte più opportune in correlazione con il quadro delle risorse disponibili.

Una prima riflessione concerne appunto il quadro delle risorse, la cui verifica complessiva, in connessione con gli interventi ipotizzati nel presente documento, s’impone per l’ampiezza delle esigenze rappresentate dalle componenti sindacali e per la consistenza delle loro rilevanza economica.

Come si vedrà appresso, il recepimento di tutte le esigenze rappresentate al tavolo della Commissione presupporrebbe, in molti casi, spostamenti significativi di risorse nell’ambito dei fondi - con l’effetto di ridurre considerevolmente le componenti di più spiccata variabilità - fatta salva la possibilità di individuare fonti di alimentazione aggiuntive adeguate allo scopo in economie di gestione specificamente riferite all’area delle attività professionali nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

Oltre tale frontiera, qualora le risorse definite con il Ccnl di comparto stipulato il 16 febbraio 1999 risultassero inadeguate per tutte le esigenze evidenziate, ogni ulteriore impegno economico rispetto alle risorse date resterebbe subordinato alla messa a disposizione di risorse aggiuntive, il che potrebbe derivare solo da un aggiornamento dell’atto di indirizzo del Comitato di settore che è alla base dell’attuale ciclo negoziale nonché del quadro di risorse afferente alla contrattazione, con la procedura di concertazione con il Governo prevista dal d.lgs. n. 29/1993, salvo rinvio ad altra fase negoziale (il biennio economico 2000-2001; il successivo rinnovo quadriennale) delle soluzioni non esperibili nell’attuale.

Tutto ciò premesso, vengono di seguito esaminati i vari punti oggetto degli approfondimenti della Commissione.

 

b) Il finanziamento dei Fondi relativi all’Area Professionisti e all’Area Medici.

Sul punto relativo alla struttura dei fondi dei professionisti e dei medici, è stata constatata l’esistenza di criticità essenzialmente riconducibili alla relativa rigidità, sotto il profilo della composizione numerica, della risorsa professionale degli enti.

Tale elemento è causa di un riparto delle risorse del fondo inadeguato alle effettive esigenze, nelle situazioni in cui si siano verificate immissioni di nuove risorse professionali a seguito di concorsi, diversamente da ciò che si verifica per la risorsa dirigenziale, caratterizzata invece da un trend decrescente.

La situazione - rileva la Commissione - è riconducibile in gran parte alla logica che è sottesa al concetto stesso di "fondo", sul quale è stata costruita la linea portante della contrattazione 1994-97 e che tuttora costituisce l’ispirazione di fondo del negoziato sui vari tavoli.

L’esigenza di ancorare il salario accessorio a parametri di riferimento maggiormente stabili nel tempo, in modo da evitare inattese oscillazioni a detrimento delle disponibilità per effetto di variabili non esattamente programmate o programmabili, certamente esiste e di esso potrà farsi carico la contrattazione futura, cui la Commissione ritiene di consegnare una raccomandazione in tal senso.

Nella prospettiva indicata, la Commissione ha discusso e valutato, con riferimento alla configurazione attuale dei fondi, la possibilità di pervenire, attraverso l’attenta rilettura delle disposizioni che disciplinano la materia, all’individuazione di soluzioni applicative che, nel pieno rispetto delle disposizioni esistenti, assicurino un ottimale dimensionamento quantitativo delle risorse che compongono i fondi stessi.

 

Il confronto svoltosi nell’ambito della Commissione ha messo in evidenza le seguenti possibili soluzioni da esplorare:

 

a) che siano state osservate le regole sottese alle politiche degli organici e alla programmazione dei fabbisogni;

b) che le assunzioni rispondano effettivamente a obiettivi reali di incremento di produzione.

 

 

       

    1. il risultato di politiche degli enti del comparto che in fatto di utilizzo della risorsa professionale (in particolare per l’area legale) portassero a effettivi risparmi di gestione, ferma restando in ogni caso la piena e indiscussa autonomia delle scelte degli enti stessi nell’ambito delle loro prerogative e responsabilità in fatto di politica istituzionale e organizzativa;
    2.  

    3. l’eventuale attivazione, da parte degli enti, di consulenze o servizi extra-istituzionali secondo quanto previsto dal citato art. 43, comma 3, ferma restando la deduzione, a economia di bilancio, della quota ivi stabilita [qualche margine di praticabilità in prospettiva è stato ipotizzato dagli enti interpellati];
    4.  

    5. altre eventuali iniziative che siano in linea con le previsioni normative in materia di contenimento dei costi di gestione e di pratica realizzazione.

Ovviamente, si sottolinea, le ipotesi prospettate meritano responsabili valutazioni in sede negoziale sia in relazione alla loro concreta praticabilità, sia in relazione all’assoluta esigenza che non ne derivino incrementi di costi o comunque non ne emergano fattori di valutazione ostativi a una certificazione positiva da parte degli organi di controllo della compatibilità del contratto con gli strumenti di programmazione e di bilancio.

 

     

  1. Problemi specifici riferiti all’Area professionisti

 

Il confronto svoltosi in seno alla Commissione ha focalizzato i temi sui quali il tavolo negoziale dovrà cimentarsi per la ricerca di appropriate soluzioni e ai quali le rappresentanze sindacali attribuiscono rilievo prioritario, ponendo i seguenti obiettivi:

 

Si tratta di dare attuazione all’impegno assunto nella pregressa stagione negoziale con l’azzeramento, o ulteriore riduzione significativa, del livello di ingresso così da pervenire alla riconfigurazione dell’assetto professionale su due livelli di pari consistenza.

Da parte delle componenti sindacali si sottolinea che sarebbe in ogni caso inopportuno - trattandosi di retribuzione fondamentale - l’utilizzo a tale scopo delle risorse dei Fondi, di cui sono state evidenziate le criticità, perché ciò condurrebbe ad un ulteriore depauperimento degli stessi.

A tale riguardo la Commissione sottolinea altresì l’esigenza che in sede negoziale siano individuate soluzioni che consentano di rimuovere quelle criticità, legate a situazioni di fatto, che allo stato paralizzano i passaggi di livello pur in presenza di requisiti consolidati.

 

La richiesta delle componenti sindacali è di superare il meccanismo delle percentuali predeterminate, in modo da consentire la determinazione dei valori economici e della quantità degli incarichi secondo la complessità degli incarichi stessi (tale esigenza è stata rappresentata anche dagli enti e dal Comitato di settore), mediante rinvio alla contrattazione integrativa sulla base di obiettivi e regole indicati dal contratto nazionale.

Secondo una delle predette componenti (CSA di CISAL-FIALP) questa specifica richiesta dovrebbe però valere soltanto nell’ipotesi di "scorporo" dal fondo delle indennità in parola e di relativa imputazione al bilancio degli enti. Nel caso di mancato scorporo dai Fondi del costo della predetta indennità, afferma il CSA, l’indennità stessa non potrà modificarsi rispetto al valore percentuale vigente (10%) e dovrà essere preteso il rispetto del tetto massimo di posizioni di coordinamento, fissato dal DPR n. 411/1976.

Secondo la posizione delle componenti sindacali facenti capo a CGIL, CISL e UIL, in caso di mancato rinvio alla contrattazione integrativa, i costi dell’indennità in parola dovrebbero più propriamente far carico al bilancio degli enti.

A giudizio della Commissione, la contrattazione integrativa, inoltre, potrebbe utilizzare più razionalmente l’istituto per bilanciarlo anche con responsabilità di diverso tipo - quali quelle riferite a progetti-obiettivo - che richiedono per loro natura una regolamentazione flessibile.

In particolare la CISL, a tale riguardo, sottolinea come la previsione dell’utilizzo dell’indennità stessa con riguardo anche a forme di lavoro flessibile come sopra accennato può costituire elemento di riconoscimento e valorizzazione di responsabilità che le più recenti norme relative alle professioni (come ad es. la legge n. 415/1998 e il D. lgs. n. 494/1996) hanno previsto con riguardo all’attività dei professionisti.

 

     

  • Indennità per aggiornamento professionale (art. 90, comma 1, lett. b, primo alinea del Ccnl 1994-97 : ex maggiorazioni stipendiali).

Secondo una richiesta di CSA di CISAL-FIALP, tali emolumenti, in quanto corrispondenti, una volta acquisiti, a voci fisse della retribuzione tabellare, andrebbero integrati nella RIA e conseguentemente estromessi dal Fondo. A giudizio dell’Agenzia tale scorporo si porrebbe in contraddizione con le scelte che hanno portato nella pregressa tornata contrattuale alla soppressione degli "automatismi", in tale categoria rientrando anche le suddette maggiorazioni.

 

Si segnalano situazioni di disallineamento tra i relativi livelli retributivi e quelli degli altri professionisti laureati. E comunque il livello retributivo assicurato dal contratto a ingegneri/architetti o attuari investiti di responsabilità (specie per le funzioni apicali di governo delle strutture professionali) risulta in molti casi inadeguato, come segnalano gli stessi enti interessati, rispetto all’obiettiva rilevanza delle funzioni professionali e gestionali svolte, con responsabilità di risultato dei processi produttivi affidati. Di qui l’esigenza di pervenire a un utilizzo dell’accessorio più mirato e più funzionale alla valorizzazione delle autentiche professionalità espresse - ed effettivamente spese - all’interno degli enti per la realizzazione delle missioni istituzionali.

 

 

 

     

  1. Onorari legali (avvocati): le fonti di alimentazione.

La cessazione, per effetto delle innovazioni legislative sopra richiamate, dell’affluenza nelle casse degli enti - e del successivo conseguente riparto secondo le norme del DPR n. 411/1976 - di una parte cospicua degli onorari legali derivanti dal contenzioso in materia contributiva pone la categoria di fronte a una contrazione della massa retributiva che il Ccnl non può certamente colmare con le risorse rese disponibili per la contrattazione, se non previa individuazione di fonti di copertura (v. sopra): le componenti sindacali attribuiscono particolare rilevanza alle economie di gestione che un migliore utilizzo della risorsa professionale nell’ambito degli enti potrebbe generare.

Secondo una proposta delle componenti sindacali, si dovrebbe prevedere la corresponsione di competenze professionali per le cause nelle quali gli enti non siano totalmente né parzialmente soccombenti, anche se nei confronti delle controparti non sia stata pronunciata condanna al pagamento degli onorari e dei diritti. La misura degli onorari potrebbe essere pari al minimo della tariffa professionale approvata con decreto del Ministro della Giustizia.

 

b) Competenze professionali in genere (avvocati e altri professionisti): proposte di adeguamento normativo.

L’attuale normativa (DPR n. 411/1976) prevede il riparto, per gli avvocati, dell’80% degli onorari riscossi e, per gli altri professionisti, del 90% (da distribuirsi in parti uguali) delle competenze riscosse. Le componenti sindacali pongono l’esigenza di una revisione di detta disciplina per quanto concerne la percentuale complessiva (da portare al 90-95% per gli avvocati con eventuale adeguamento per gli altri). Anche a tale riguardo si evidenzia l’esistenza di un problema di copertura finanziaria, venendo l’eventuale incremento ad incidere sulla quota incamerata dall’amministrazione.

Per quanto si riferisce ai criteri di ripartizione degli onorari legali, viene sollecitato un aggiornamento della normativa dell’art. 30 del DPR n. 411/1976, tenuto anche conto delle modificazioni intercorse nell’assetto della professione legale, ora articolato su due livelli e non più su tre, con tempi di percorrenza modificati.

 

 

 

L’articolazione, attualmente riferita (art. 14, comma 17 del DPR n, 43/1990) al preesistente ordinamento della professione su tre livelli di iscrizione agli albi (procuratore, avvocato, cassazionista) va aggiornata prevedendo due livelli ovvero introducendo un nuova ripartizione.

 

La relativa misura andrebbe adeguata a quella dell’indennità di toga corrisposta agli avvocati.

 

La relativa disciplina dovrebbe essere rimessa alla contrattazione integrativa.

 

Da parte delle organizzazioni sindacali vengono segnalati alcuni problemi particolari, che meriterebbero una migliore definizione contrattuale. Tali situazioni riguardano ad esempio:

 

d) Problemi riferiti all’Area medica.

 

     

  1. Un primo problema, per quanto si riferisce all’Area medica, è quello relativo all’adeguamento delle normative contrattuali definite nella pregressa tornata 1994-97 (ordinamento, attribuzione degli incarichi, responsabilità) all’evoluzione in corso nell’ambito del SSN in correlazione con il processo di riforma di quel settore, previsto dal decreto legislativo n. 229/1999.

A tale riguardo la Commissione ritiene che, non essendosi ancora definito compiutamente il quadro complessivo di riferimento, ivi compresa la stipula del contratto collettivo per i medici del SSN, l’operazione debba necessariamente essere rinviata a un momento successivo lasciando aperta nel contratto da stipulare, con opportuni rinvii, la strada dei possibili interventi di adattamento, anche con riferimento all’esigenza di realizzare l’adeguamento dell’indennità di posizione fissa degli ex-assistenti e posizioni analoghe rispetto a quella degli altri medici di primo livello. Ciò anche in considerazione di quanto stabilito con il Ccnl 1998-2001, che ha confermato l’impianto del precedente contratto, e fatte salve le precedenti indicazioni in ordine alla formazione dei fondi.

Resta ferma in ogni caso - sottolinea la Commissione - la linea che ha guidato le scelte contrattuali del precedente quadriennio, che è quella di mirare alla valorizzazione della professione medica all’interno degli enti del comparto, nelle discipline specifiche in cui essa trova espressione in tale ambito, con strumenti appropriati e cioè, fondamentalmente, attraverso lo strumento del contratto di comparto, in stretta aderenza con le esigenze organizzativo-istituzionali degli enti.

In tale prospettiva va ribadito l’impegno, enunciato nell’art. 94 del Ccnl di area 1994-97, ad assumere come costante riferimento la disciplina relativa ai medici del SSN. Tuttavia la definizione di uno status retributivo e professionale dei medici degli enti pubblici rapportato a quello dei medici del SSN deve essere, ad avviso della Commissione, costantemente sorretta da scelte coerentemente finalizzate.

 

2. Un secondo obiettivo concerne la necessità di "portare a compimento", secondo l’impegno assunto con la nota congiunta allegata all’Accordo attuativo dell’art 94 del Ccnl 1994-97 (Area della Dirigenza e della specifiche tipologie professionali) stipulato il 14 aprile 1997, "nell’ambito delle risorse disponibili" nella presente tornata contrattuale, "il processo di perequazione economica dei medici/veterinari non previdenziali con quelli previdenziali, processo avviato" con il predetto Accordo. La Commissione ha individuato due punti su cui intervenire, che di seguito si riportano.

 

 

 

A) Adeguamento delle indennità previste per i medici non previdenziali.

La richiesta espressa dalle componenti sindacali è che, ove sussistano disponibilità nell’ambito del Fondo Area medica costituito nell’ambito dell’ente come da Ccnl, il contratto nazionale possa dare alla contrattazione a livello di ente la possibilità di integrare i valori delle indennità in parola, per le quali il Ccnl relativo all’Area della dirigenza e delle specifiche tipologie professionali stipulato il 10 luglio 1997 per il biennio economico 1996-97 ha potuto stabilire, in relazione alle risorse contrattualmente disponibili, solo misure minime: vedansi artt. 33, comma 1, lett, d); 34, comma 1, lett. b); 35, comma 1, lett. b).

La richiesta muove dalla considerazione che la diversità di valore economico delle indennità riguardanti i "medici previdenziali" rispetto a quelle degli "altri medici e veterinari" è stata determinata nella scorsa stagione negoziale dalla ridotta consistenza del patrimonio "storico" di risorse della seconda categoria di medici, in relazione alla quale sono stati pertanto previsti valori anomali rispetto allo standard della Sanità costituente il punto di riferimento.

Una verifica diretta effettuata dall’Agenzia presso l’ente CRI sembra confermare l’esistenza di disponibilità nel fondo Area medica dell’ente stesso sufficienti per coprire l’operazione.

B) Compensi per lavoro notturno/festivo.

Il Ccnl dovrebbe razionalizzare in qualche modo l’utilizzo del Fondo della CRI per il finanziamento dei sistemi di turnazione h/24 rimettendo alla contrattazione integrativa l’adattamento della relativa disciplina - attualmente differenziata rispetto al SSN per effetto dell’art. 30, comma 3 e 4 del Ccnl di Area 23 gennaio 1997, relativo al biennio 1996-97 (v. rispettive voci: Fondo per i trattamenti accessori legati alle condizioni di lavoro) - in modo da riservare l’utilizzo del fondo per la retribuzione di risultato - a valere sul quale il Ccnl di area 1996-97 consente operazioni di prelievo per le specifiche esigenze in casi del tutto eccezionali - alle finalità proprie del fondo stesso.