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         Addì,
        11 luglio 2002   TRA  la Federazione imprese
        di servizi (FISE) rappresentata dal Direttore Francesco Tiriolo, dal
        responsabile di settore Giancarlo Cipullo e da Ottavio Fantini, dal
        Presidente di Assoambiente Giulio Quercioli Dessena e da Danilo Caironi
        della Waste Italia S.p.A.   E le
        OO.SS. Nazionali  F.P.-Cgil
        rappresentata da Laimer Armuzzi, Carlo Podda, Mauro Beschi, Mazzino
        Tamburini, Massimo Cenciotti FIT-Cisl
        rappresentata da Costantino Trombetta, Francesco Bisceglia, Angelo
        Curcio UILTRASPORTI
        rappresentata da Paolo Carcassi e Dino Milloni FIADEL-Cisal
        rappresentata da Francesco Garofalo e Luciano Tafani    si
        è stipulato il seguente Protocollo d'intesa.     1.   
        Le parti riconfermano le valutazioni, gli obiettivi e gli intenti
        di cui alla premessa del Protocollo 9 aprile 2002.  2.   
        In attuazione del precedente punto 1), le parti convengono di
        proseguire le trattative per il rinnovo del ccnl 2/8/1995 sulla base dei
        seguenti elementi contrattuali:  a)       
        perfezionamento
        dei documenti riepilogativi dei lavori delle delegazioni trattanti in
        sede tecnica rispettivamente del 26/10/2000 (Nuovo sistema di
        classificazione unica del personale) e del 28/11/2000 (Costituzione e
        forme del rapporto di lavoro);   b)       
        nuovo
        sistema di relazioni sindacali e di assetti contrattuali, anche con
        riguardo al campo di applicazione - al fine di ricomprendere le nuove
        tipologie di servizi – nonché al passaggio di gestione per scadenza
        del contratto di appalto; c)       
        nuova
        regolamentazione dell’orario di lavoro, anche con riguardo alla
        previsione della riduzione progressiva dell’orario medio settimanale
        di lavoro fino a 36 ore e 30 minuti settimanali, senza pregiudizio della
        produttività dell’attuale organizzazione del lavoro nelle aziende,
        fermi restando gli effetti retribuitivi prodotti dai divisori orari di
        cui all’art. 16 del c.c.n.l. 2/8/1995 nonché l’assorbimento di due
        giorni di permessi individuali retribuiti di cui all’art. 30, comma 6,
        del medesimo c.c.n.l.; d)     
        istituzione della banca ore;   e)     
        nuova struttura della retribuzione, ivi compresi i nuovi valori
        della scala parametrale e i relativi trattamenti economico-normativi,
        anche con riguardo alla previsione della maturazione triennale degli
        aumenti periodici di anzianità di cui all’art. 18 del c.c.n.l.
        2/8/1995, per relazione agli avanzamenti automatici per anzianità di
        effettiva prestazione previsti dal nuovo sistema di classificazione
        unica;    f)       
        nuova regolamentazione del lavoro notturno di cui all’art. 28
        del c.c.n.l. 2/8/1995;  g)     
        nuova regolamentazione dell’art. 21, lett. c, (indennità di
        trasferta), e lettera r, (indennità lavaggio indumenti) nonché
        dell’art. 22 (indumenti di lavoro) del c.c.n.l. 2/8/1995;  h)     
        determinazione degli aumenti retributivi secondo quanto previsto
        dal Protocollo 23/7/1993.   3.   
        Gli elementi contrattuali di cui al precedente punto 2) sono tra
        loro correlati e inscindibili, così che il loro completo
        perfezionamento negoziale è condizione necessaria ai fini della formale
        definizione dell’accordo di rinnovo del c.c.n.l. 2/8/1995.   4.   
        Le parti, riconfermando la volontà di una sollecita conclusione
        del negoziato, proseguiranno le trattative per la definizione
        dell’accordo di rinnovo del c.c.n.l. 2/8/1995 a partire da venerdì 19
        luglio p.v. .  
 
 
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