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       Contratto 
      collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti 
 
 
 INDICE GENERALE DEGLI ARTICOLI 
 SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI E ASSETTI CONTRATTUALI Art. 1 – L’informazione e l’esame congiunto a livello nazionale, regionale o territoriale, aziendale 
      
      Art. 2 –  La contrattazione di primo e secondo 
      livello COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Art. 3 – Ambito di applicazione Art. 4 – Assunzione del personale Art. 6 – Passaggio di gestione Art. 7 – Ristrutturazione e riorganizzazione aziendale Art. 8 – Esternalizzazione dei servizi e/o delle attività aziendali 
      
      Art. 9 – Cessione, trasformazione, fusione, 
      trasferimento e cessazione dell’azienda
       Art. 10 – Contratto di lavoro a tempo parziale Art. 11 – Contratto di lavoro a tempo determinato Art. 12 – Contratto di inserimento/reinserimento 
      
      Art. 13  – Contratto di somministrazione di lavoro CLASSIFICAZIONE UNICA DEL PERSONALE Art. 14 – Sistema di classificazione unica 
      
      Art. 15 – Mutamento di mansioni
       ORARIO DI LAVORO, FESTIVITA’, RIPOSI, FERIE Art. 17 – Orario di lavoro in regime di attività lavorativa flessibile Art. 18 – Lavoro in prolungamento orario - Lavoro straordinario, notturno, festivo Art. 20 – Trattamento per i giorni festivi e per le festività religiose soppresse 
      
      Art. 24 – Banca delle ore
       Art. 25 – Retribuzione e sue definizioni Art. 26 – Aumenti periodici di anzianità Art. 27 – Determinazione convenzionale della retribuzione giornaliera e oraria Art. 28 – Corresponsione della retribuzione Art. 29 – Tredicesima mensilità Art. 30 – Quattordicesima mensilità Art. 35 – Rimborsi spese e somministrazioni INTERRUZIONI E SOSPENSIONI DELLA PRESTAZIONE DI LAVORO Art. 37 – Interruzione e sospensione del lavoro per ragioni di forza maggiore Art. 39 – Permessi - Aspettativa per motivi privati Art. 40 – Aspettativa per funzioni pubbliche elettive o per cariche sindacali – Permessi per funzioni pubbliche elettive Art. 41 – Trattamento per adempimento delle funzioni elettorali Art. 42 – Congedo matrimoniale Art. 43 – Permessi per motivi di studio Art. 44 – Trattamento per infermità dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro Art. 45 – Trattamento per infortunio sul lavoro Art. 46 – Tutela della maternità Art. 47 – Tutela delle persone handicappate Art. 48 – Tutela delle persone tossicodipendenti o affette da etilismo Art. 49 – Tutela delle persone affette da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.) Art. 50 – Permessi per donazione di midollo osseo Art. 51 – Permessi per assistenza a malati irreversibili o di lunga durata Art. 52 – Permessi per eventi familiari gravi Art. 53 – Aspettativa per adozione e affidamento Art. 54 – Aspettativa per volontariato TUTELA DELLA DIGNITA’ DELLA PERSONA Art. 56 – Azioni positive per la realizzazione della parita' uomo‑donna nel lavoro Art. 57 – Prevenzione e repressione delle molestie sessuali Art. 58 – Prevenzione e repressione del mobbing 
 PREROGATIVE E DIRITTI SINDACALI Art. 59 – Prerogative e diritti sindacali Art. 60 – Istituti di patronato Art. 62 – La contrattazione di secondo livello 
      
      Art. 63 – La contrattazione aziendale a contenuto 
      normativo, attuativa delle clausole di rinvio del CCNL VERTENZE INTERPRETATIVE - PROCEDURA DI RAFFREDDAMENTO E DI CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE COLLETTIVE Art. 64 – Vertenze interpretative Art. 65 – Procedura di raffreddamento e di conciliazione delle controversie collettive 
 AMBIENTE DI LAVORO – IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO Art. 66 – Ambiente di lavoro, igiene e sicurezza del lavoro Art. 67 – Dispositivi di protezione individuale (DPI) e indumenti di lavoro 
 
 NORME COMPORTAMENTALI E DISCIPLINARI Art. 69 – Diritti e doveri dei lavoratori Art. 70 – Responsabilità dei conducenti Art. 71 – Ritiro della patente Art. 72 – Provvedimenti disciplinari 
 RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Art. 73 – Estinzione del rapporto di lavoro Art. 74 – Preavviso di licenziamento e dimissioni – Indennità sostitutiva del preavviso Art. 75 – Trattamento di fine rapporto (T.F.R.) 
 Art. 78 – Abrogazione - inscindibilità Art. 79 – Dichiarazione finale 
 
 
          
 
 
      Contratto 
      collettivo nazionale di lavoro 30 aprile 2003 
 
 DICHIARAZIONE CONGIUNTA
 Le parti stipulanti il CCNL 30.4.2003 per i dipendenti da imprese e società esercenti servizi di igiene ambientale sono titolari dei diritti di riproduzione, memorizzazione, adattamento, totali o parziali, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche) del presente CCNL. Ogni violazione sarà tutelata a termini di legge. Addì, 1° dicembre 2004 tra la Federazione Imprese di Servizi – FISE rappresentata dal Direttore Francesco Tiriolo, dal Responsabile per le relazioni industriali del settore Giancarlo Cipullo e da Ottavio Fantini, dal Presidente di Assoambiente Giulio Quercioli Dessena, con l’assistenza della Commissione Sindacale Assoambiente composta da Felice Banfi, Danilo Caironi, Monica Cerroni, Pietro Colucci, Giovanni Frucci, Francesco Gulino, Claudio Levorato, Giulio Mancini, Alessandra Morandi, Giovanna Nadalini, Carlo Noto La Diega, Caterina Quercioli, Angelo Rubicondo, Giuseppe Sassaroli, Andrea Testoni, Salvatore Tiralongo, Elio Villa e le OO.SS. Nazionali F.P-CGIL rappresentata da Carlo Podda, Franca Peroni, Mazzino Tamburini, Massimo Cenciotti; FIT-CISL rappresentata da Mario Zotti, Dario Atzeni, Francesco Bisceglia, Angelo Curcio; UILTRASPORTI rappresentata da Paolo Carcassi, Dino Milloni, Gianfranco Cardoni, Luigi Chiari; FIADEL rappresentata da Francesco Garofalo, Luciano Tafani, Luigi Verzicco 
 si è sottoscritto, ai sensi e per gli effetti del Protocollo 23.7.1993, il testo completo e definitivo del contratto collettivo nazionale di lavoro 30.4.2003 per il personale dipendente da imprese e società esercenti servizi di igiene ambientale, che annulla e sostituisce il CCNL 2.8.1995. CAPITOLO I
 SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI E ASSETTI CONTRATTUALI
 
 Art. 1 – L’informazione e l’esame congiunto a livello nazionale, regionale o territoriale, aziendale
 Premessa 
 1. Il sistema di relazioni sindacali recepisce ed attua i contenuti del “Protocollo sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche dei redditi e sul sostegno del sistema produttivo” del 23.7.1993, confermato dal Patto per lo sviluppo e l’occupazione del 22.12.1998, nonché dell'Accordo interconfederale sulle rappresentanze sindacali unitarie. 2. Il sistema di relazioni delineato dal presente contratto, rivolto a tutti i lavoratori addetti al settore dell’igiene ambientale, è finalizzato a favorire: le trasformazioni del settore attraverso il rafforzamento delle capacità competitive e lo sviluppo delle opportunità offerte dal mercato; il mantenimento dell’integrità del ciclo dei rifiuti; il conseguimento della unicità della tutela contrattuale per i lavoratori impiegati in tale ciclo. 3. All’autonomia collettiva delle parti è riconosciuta una funzione primaria nella regolamentazione del rapporto di lavoro nonché ai fini dello sviluppo del sistema di relazioni sindacali ai diversi livelli e con strumenti diversi. La contrattazione collettiva deve valorizzare pienamente le risorse umane impiegate e, in un quadro di certezza dei costi, favorire la competitività delle imprese. 4. Le parti stipulanti, ferme restando la rispettiva autonomia e le distinte responsabilità, convengono di dotarsi di un sistema di confronti periodici che - al fine di accrescere una reciproca consapevolezza e un adeguato livello conoscitivo delle opportunità positive e di sviluppo come pure dei fattori di criticità - affronti, ai diversi sottoindicati livelli, le tematiche suscettibili di incidere sensibilmente sulla situazione complessiva del settore, con l’obiettivo di indicare soluzioni possibilmente condivise. 
 A) Livello nazionale 
 1. Le parti stipulanti convengono di svolgere, di norma annualmente, incontri al fine di esaminare le problematiche connesse: - ai processi di trasformazione delle imprese, in relazione alle modifiche delle norme di legge in materia di forme di gestione dei servizi pubblici locali, avendo presenti le tendenze legislative nazionali e comunitarie; - all’adozione ed allo stato di attuazione dei piani regionali relativi alla tutela dell’ambiente e ai sistemi di smaltimento; - alla dinamica dei fattori competitivi del settore con particolare riguardo a quella del costo del lavoro; - alla generale evoluzione dei livelli occupazionali; - alla situazione degli appalti nel settore, con particolare riferimento alla durata dei contratti, all’andamento delle gare, ai criteri di selezione qualitativa delle imprese e ai criteri di aggiudicazione, nell’obiettivo di individuare le possibili opportune iniziative per l’armonizzazione ed il miglioramento, a livello nazionale, delle regolamentazioni in materia; - all’applicazione della L. n. 327/2000 in materia di determinazione dei costi del lavoro e della sicurezza ai fini delle gare di appalto. 
 
 B) Livello regionale o territoriale 
 1. A livello regionale o territoriale, su richiesta di una delle parti stipulanti territorialmente competenti, saranno concordati incontri per l’esame di problemi specifici che abbiano significativi riflessi per gli ambiti di propria pertinenza, allo scopo di: - esaminare le esigenze in materia di smaltimento dei rifiuti, di depurazione delle acque, di disinfestazione e disinfezione, con riferimento ai provvedimenti adottati dalla Regione e dall’Ente locale per la tutela dell’ambiente, al fine di promuovere opportuni interventi; - esaminare le problematiche, con particolare riguardo a quelle relative alle politiche occupazionali, connesse ai processi di trasformazione, anche societaria, delle imprese che investano uno o più ambiti territoriali. 
 - esaminare gli orientamenti delle aziende in riferimento alla Carta e/o al Contratto dei servizi adottati; 
 - promuovere iniziative anche comuni atte a favorire la formazione e/o la riqualificazione professionale sulla base dei provvedimenti adottati dalla Regione e dall’Ente locale; 
 - analizzare le problematiche relative alla applicazione della Legge 626 ( tutela della salute e sicurezza; formazione) e i dati relativi alla morbilità nel settore per sollecitare adeguate iniziative delle A.S.L. in materia di controllo e prevenzione malattie; 
 - verificare i riflessi sulle condizioni di lavoro in caso di innovazioni di carattere tecnico-organizzativo che interessino significative realtà territoriali e che comportino sostanziali modifiche nella gestione dei servizi (es. introduzione di nuove tecnologie o processi di ristrutturazione dei servizi). In tale occasione saranno esaminati programmi di formazione e/o riqualificazione professionale individuati, nel quadro delle iniziative della regione e/o degli enti locali, a sostegno delle innovazioni tecnico organizzative e saranno esaminate le possibilità di concreto utilizzo del personale. 
 
 C) Livello aziendale 
 Informazione 
 1. Con periodicità annuale, le imprese promuovono l’informazione, preventiva o consuntiva a seconda della natura delle questioni trattate, della R.S.U. o, in mancanza, delle RSA, congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle OO.SS stipulanti il presente CCNL. 
 2. Costituiscono oggetto di informazione: - l’andamento economico e produttivo dell’impresa, con riferimento alle prospettive di sviluppo dei servizi, alla relativa programmazione e ai risultati di gestione; - il volume degli investimenti effettuati e i programmi di investimento; - i programmi degli appalti e affidamenti; - la dinamica dei costi produttivi e del costo del lavoro, anche con riguardo alle quantità globali impegnate nelle politiche retributive aziendali e al numero dei lavoratori da queste interessati; - la situazione del personale maschile e femminile ai sensi dell’art. 9 della legge 10.4.1991 n. 125 in tema di pari opportunità occupazionali; - l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e per la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori, fermo restando il diritto di controllo agli stessi riconosciuto dall’art. 9 della legge 20.5.70, n. 300 nonché quanto previsto dal D. Lgs. 19.9.1994, n. 626; - la dimensione quantitativa e le tipologie di attività dei contratti a tempo determinato, di cui all’art. 11; - i risultati dell’attività formativa relativa ai contratti di inserimento/reinserimento, di cui all’art. 12; - lo stato di utilizzazione e di attuazione della Banca delle ore, di cui all’art.24; - i trasferimenti individuali, ai sensi dell’art. 36. 
 Esame congiunto 
 3. In occasione degli incontri informativi annuali di cui sopra o, a seguito di specifica richiesta di una delle parti, nel corso di appositi incontri fra le imprese e la R.S.U. o, in mancanza, le RSA, congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle OO.SS stipulanti il presente CCNL, costituiranno oggetto di esame preventivo: 
 - le linee generali di evoluzione dell’organizzazione aziendale, con riferimento alle politiche occupazionali; 
 - le modifiche strutturali dell’assetto organizzativo dei servizi, rivolte ad un più razionale utilizzo dei mezzi e degli impianti – anche attinenti all’attivazione di nuovi servizi e/o segmenti di mercato – le quali producano effetti sulle condizioni del lavoro e sulla consistenza degli organici; 
 - i programmi operativi definiti dall’azienda, derivanti dallo standard dei servizi, anche ai fini dell’attuazione della Carta e/o del Contratto dei Servizi; 
 - l’attività formativa e gli indirizzi strategici in tema di formazione e addestramento sulla base delle esigenze aziendali e con riferimento ai provvedimenti della regione e dell’ente locale, con particolare riguardo all’instaurazione di rapporti di lavoro di apprendistato o di inserimento/reinserimento nonché all’introduzione di innovazioni tecnologiche; - i contratti di appalto e di affidamento in scadenza; 
 - le modalità di attuazione dell’ orario normale in regime di attività lavorativa flessibile, di cui all’art. 17; 
 - le eventuali nuove posizioni di lavoro, conseguenti a innovazioni tecnologiche o modificazioni organizzative, da sottoporre alle parti nazionali stipulanti ai sensi dell’art. 14, comma 15; 
 - l’aumento della percentuale di richieste di permessi dalla Banca delle ore, ai sensi dell’art. 24; 
 - gli elementi di cui all’art. 32, comma 2, in materia di reperibilità; 
 - i trasferimenti plurimi, ai sensi dell’art. 36.  | 
    
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          Livello 
          d’inquadramento  ex art. 12 CCNL 2.8.1995 
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 Corrispondente livello attribuito ai medesimi dipendenti in forza all’1.5.2003 ex art. 14 presente CCNL 
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 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
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 (Cfr. Norme transitorie 1 e 2) 
 2A 
 3A 
 4A 
 5A 
 6A 
 7A 
 8 
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AREA SPAZZAMENTO, RACCOLTA, ATTIVITA’ ACCESSORIE E COMPLEMENTARI
Declaratoria di Area operativo-funzionale
Vi appartiene il personale che, assegnato ad attività di spazzamento, di raccolta rifiuti, accessorie e complementari, nell'ambito di procedure e prassi definite, svolge mansioni esecutive, anche con l'ausilio di strumenti, macchinari e veicoli per la guida dei quali è richiesta al più la patente di categoria "B".
L’area prevede quattro livelli professionali e sette posizioni parametrali.
LIVELLI PROFESSIONALI
Declaratoria
Lavoratori che eseguono operazioni semplici che non richiedono conoscenze professionali ma un periodo minimo di pratica, anche utilizzando strumenti e macchinari anche a motore nonché veicoli per la guida dei quali non è prescritta alcuna patente.
Esemplificazioni:
§ addetto alle attività di spazzamento, raccolta, accessorie e complementari;
§ addetto alla preselezione manuale;
§ addetto alle pubbliche affissioni, deaffissioni e cancellazioni scritte;
§ ecc.
Declaratoria
Lavoratori che, in applicazione di istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto, eseguono attività elementari richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo, acquisibili con un periodo di pratica, anche utilizzando macchinari e/o apparecchiature nonché veicoli per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria “A”.
Esemplificazioni:
§ addetto alle attività di spazzamento, raccolta, accessorie e complementari, per la quale è previsto anche l’uso del motocarro; alla derattizzazione, disinfestazione, disinfezione, demuscazione e diserbo chimico, senza la preparazione dei relativi composti; addetto ai pozzi neri, pozzetti stradali, raccolta acque fecali;
§ addetto allo svuotamento cassonetti al servizio di autocompattatori;
§ ecc.
Declaratoria
      
      Lavoratori che, utilizzando in maniera sistematica e non occasionale 
      autoveicoli per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente 
      di categoria “B”, svolgono attività esecutive sulla base di procedure 
      prestabilite richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate 
      conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza 
      pratica, con autonomia operativa limitata all’esecuzione del proprio 
      lavoro nell’ambito di istruzioni dettagliate. 
 
Esemplificazioni:
§ addetto alle attività di spazzamento, raccolta, accessorie e complementari con l’ausilio di autoveicoli come autospazzatrici, autocarri e motocarri;
§ ecc.
4 Declaratoria
Lavoratori che svolgono attività esecutive richiedenti una professionalità adeguata per l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teorico-pratiche anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate. Operano individualmente o in concorso con altri lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento.
Esemplificazioni:
§ Caposquadra: lavoratore che, partecipando o meno manualmente al lavoro, coordina e controlla l’attività di altri lavoratori;
§ coordinatore di nuclei operativi ai quali fanno capo più lavoratori;
§ ecc.
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Declaratoria di Area operativo-funzionale
Vi appartiene il personale che, assegnato ad attività di trasporto o movimentazione di rifiuti, è addetto alla conduzione di autoveicoli per la guida dei quali è richiesta la patente di categoria "C" o superiore. Opera con autonomia e variabilità di realizzazione nell’ambito di procedure stabilite, con responsabilità del buon funzionamento - compreso il rifornimento di carburante ed i rabbocchi necessari - e del mantenimento dello standard di sicurezza del mezzo utilizzato, in concorso con altri lavoratori, dei quali può avere anche il coordinamento.
L’area prevede due livelli professionali e quattro posizioni parametrali.
3 Declaratoria
Lavoratori che svolgono attività di conduzione sulla base di procedure o metodi operativi prestabiliti che richiedono preparazione professionale supportata da adeguata conoscenza di tecnica del lavoro, anche acquisita mediante esperienza pratica, con responsabilità e autonomia limitate alla corretta esecuzione nell’ambito di istruzioni dettagliate. Sono adibiti in maniera sistematica e non occasionale alla conduzione di automezzi per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria "C". Nell'ambito del servizio di raccolta e attività accessorie effettuano attività di carico, scarico e accessorie in concorso con altri lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento, manovrando i comandi e gli apparati in dotazione agli automezzi utilizzati, quali: autocompattatore; autolavacassonetti; ecc.
Appartengono, altresì, a questo livello il conducente di autoinnaffiatrice, il conducente di autospazzatrice di massa complessiva a pieno carico fino a 60 quintali, il conducente di pale, ruspe, trattori ed escavatori di peso fino a 100 quintali.
4 Declaratoria
Lavoratori che svolgono attività di conduzione richiedenti una professionalità adeguata per l’applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teorico-pratiche anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa limitata ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate. Sono adibiti in maniera sistematica e non occasionale alla conduzione di automezzi per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria "C" o superiore. Nell'ambito del servizio di raccolta e attività accessorie effettuano attività di carico, scarico e accessorie come operatore unico, manovrando i comandi e gli apparati in dotazione agli automezzi utilizzati, quali:
- autocompattatore;
- autolavacassonetti;
- autospazzatrice di massa complessiva a pieno carico superiore a 60 quintali;
- autocompattatore con dispositivo automatizzato di caricamento laterale assistito da apparecchiature video-computerizzate;
- pale, ruspe, trattori ed escavatori di peso superiore a 100 quintali;
- automezzi che effettuano la movimentazione di cassoni a mezzo di funi, bracci, ganci, catene, polipi e benne azionati meccanicamente e/o idraulicamente;
- autoarticolati;
- ecc.
Appartiene, altresì, a questo livello l'operatore autista di combinata Canal-Jet, responsabile della manovra dell'alta pressione con intervento personale e diretto, in fognature ed in pozzi neri, in concorso con altri lavoratori, dei quali può avere il coordinamento.
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Declaratoria di Area operativo-funzionale
Vi appartiene il personale che è addetto alle attività e alla manutenzione degli impianti fissi e mobili nonché alle attività di officina, ivi comprese la riparazione e la manutenzione delle attrezzature, dei macchinari, degli autoveicoli e dei mezzi d'opera.
Per impianti si intendono strutture fisse o mobili per il trattamento, smaltimento e nobilizzazione dei rifiuti, quali ad esempio: termoutilizzatori con o senza recupero energetico; discariche per rifiuti pericolosi e non, anche con impianti di recupero energetico; impianti di selezione e cernita rifiuti; impianti di biostabilizzazione o compostaggio della frazione organica dei rifiuti; impianti di produzione CDR; piattaforme di trattamento dei rifiuti speciali e pericolosi; impianti di produzione, trasporto e distribuzione di calore ed energia elettrica; reti fognarie; ecc.
Per impianti si intendono, altresì, anche quelli relativi alla potabilizzazione, desalinizzazione e depurazione delle acque anche con recupero energetico;
L'area prevede cinque livelli professionali e nove posizioni parametrali.
1 Declaratoria
Operai che eseguono operazioni semplici che non richiedono conoscenze professionali ma un periodo minimo di pratica, anche utilizzando strumenti e macchinari anche a motore.
Esemplificazione:
§ Manovale addetto ad operazioni semplici quali: carico e scarico, pulizia, lavaggio, magazzino, ecc..
2 Declaratoria
Operai comuni che, in applicazione di istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto, eseguono attività elementari, anche di manutenzione, richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo, acquisibili con un periodo di pratica, utilizzando macchinari e/o apparecchiature.
Esemplificazioni:
§ operaio addetto agli impianti e alle officine;
§ operaio addetto ad operazioni di sollevamento, trasporto e deposito materiali;
§ ecc.
3 Declaratoria
Operai qualificati che svolgono attività esecutive, anche di manutenzione, sulla base di procedure prestabilite, richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate. Possono utilizzare autoveicoli per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria "B".
Esemplificazioni:
§ Carropontista/gruista, addetto agli impianti di incenerimento e trattamento rifiuti;
§ operaio addetto alla movimentazione e trasporto dei rifiuti con l'uso di mezzi d'opera di peso totale a terra fino a 100 quintali;
§ operaio addetto al controllo, sorveglianza e regolazione di apparecchiature e linee di lavorazione;
§ operaio che, sulla base di precise istruzioni e/o disegni e schemi esegue lavori di costruzione, montaggio, manutenzione e riparazione meccanica, idraulica, elettrica, di falegnameria, di muratura, ecc., di normali difficoltà su attrezzature, macchinari, autoveicoli, mezzi d'opera ed impianti. Fornendo analoghe prestazioni, affianca lavoratori di livello superiore;
§ operaio addetto alla pesatura dei mezzi d'opera conferenti presso gli impianti di smaltimento con verifica della corrispondenza del rifiuto alla tipologia ammessa nell'impianto e altre operazioni connesse, esclusa l'attività di registrazione di cui al livello superiore;
§ ecc..
4 Declaratoria
Operai specializzati che svolgono attività esecutive, anche di manutenzione, richiedenti una professionalità adeguata per l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teorico-pratiche anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate. Operano individualmente o in concorso con altri lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento. Possono utilizzare autoveicoli per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria "C" o superiore.
Esemplificazioni:
§ operaio che, negli impianti di smaltimento dei rifiuti, depurazione delle acque, incenerimento anche con recupero energetico, svolge mansioni polivalenti e interscambiabili di conduttore, elettrostrumentista, turbinista o conduttore di generatore di vapore, per il cui svolgimento è richiesta la patente di 2° grado. Provvede altresì ad assolvere compiti di manutenzione dell'impianto cui è assegnato;
§ operaio addetto alla movimentazione e trasporto di rifiuti con l'uso di mezzi d'opera di peso totale a terra superiore a 100 quintali;
§ operaio addetto alla manovra ed alla manutenzione di carroponte/gru che, avendo acquisito adeguate capacità tecnico-pratiche, conosce il ciclo completo di lavorazione e svolge compiutamente mansioni di conduttore degli impianti;
§ operaio addetto alle discariche e agli impianti di smaltimento che, oltre alle mansioni di pesatura e verifica di cui al livello precedente, svolge attività di registrazione carico/scarico dei rifiuti;
§ operaio che, in possesso di preparazione acquisita mediante addestramento o esperienze equivalenti, effettua anche operazioni di controllo chimico in attuazione di istruzioni prestabilite per la regolare conduzione dell'impianto;
§ operaio addetto alle officine di riparazione e manutenzione mezzi nonché agli impianti di depurazione delle acque e trattamento dei rifiuti;
§ ecc..
5 Declaratoria
Operai che svolgono mansioni di massima specializzazione nonché interventi manutentivi di elevata delicatezza, complessità e difficoltà. Operano individualmente o in concorso con altri lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento.
Esemplificazioni:
§ operaio che, negli impianti di smaltimento dei rifiuti, depurazione delle acque, incenerimento anche con recupero energetico, caratterizzati da notevole capacità di trattamento e da tecnologie complesse ed avanzate ,svolge mansioni polivalenti e interscambiabili di conduttore, elettrostrumentista, turbinista o conduttore di generatore di vapore, per il cui svolgimento è richiesta la patente di 1° grado generale. Provvede altresì ad assolvere compiti di manutenzione dell'impianto cui è assegnato;
§ operaio addetto agli impianti di smaltimento dei rifiuti, depurazione delle acque, incenerimento anche con recupero energetico caratterizzati da notevole capacità di trattamento e da tecnologie complesse ed avanzate che, in possesso di elevate capacità tecnico-pratiche e di adeguata preparazione professionale acquisite con approfondita conoscenza teorica e/o mediante esperienze di lavoro con autonomia operativa, in possesso della patente di 1° grado generale, svolge mansioni di natura tecnica di notevole rilievo, varietà e complessità connesse alla conduzione e manutenzione degli impianti. E' in grado di definire ed effettuare interventi risolutivi di natura meccanica e/o elettrica, elettronica e sulla strumentazione ed ha altresì compiti di guida e controllo del personale del turno cui è assegnato, con responsabilità estesa al rispetto delle norme e dei parametri di funzionamento degli impianti, alla condotta ed ai risultati della lavorazione;
§ operaio che, in possesso di specifico diploma di scuola media superiore di 2° grado, che, preposto al laboratorio chimico, svolge compiti d'analista e sulla base delle determinazioni analitiche effettuate, fornisce le necessarie istruzioni operative agli addetti alla conduzione dell'impianto per le conseguenti variazioni da apportare ai parametri tecnici del processo, con responsabilità di guida e controllo degli addetti;
§ operaio che agendo con ampia discrezionalità e autonomia, con apporto di vasta e personale competenza maturata al massimo grado di specializzazione e in possesso delle tecnologie inerenti la propria attività e mediante l'uso appropriato di specifiche strumentazioni, anche con l'interpretazione critica di cicli disegni e schemi, individua, valuta ed elimina ogni genere di guasti difetti e anomalie, propone e realizza modifiche e varianti, effettuando interventi risolutivi di elevata delicatezza, complessità e difficoltà su qualsiasi tipo di automezzi, attrezzature, organi, apparati, impianti e macchinari, sovraintendendo e coordinando l'attività di altri lavoratori nell'area di propria competenza;
§ operaio che, negli impianti di rilevanti dimensioni e di tecnologie avanzate, oltre ai compiti propri della mansione, guida e controlla il lavoro in turni composti da più squadre;
§ ecc.
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Vi appartiene il personale che svolge attività di supporto all’organizzazione e alla produzione dei servizi aziendali.
L’area prevede cinque livelli professionali e nove posizioni parametrali.
1 Declaratoria
Lavoratori che eseguono operazioni semplici che non richiedono conoscenze professionali ma un periodo minimo di pratica, anche utilizzando strumenti e/o macchinari anche a motore.
Esemplificazioni:
§ usciere, portiere, custode, commesso e figure consimili;
§ addetto a centralina telefonica fino a 5 linee;
§ addetto alle pulizie;
§ addetto al lavaggio di automezzi;
§ addetto al rifornimento carburanti dei mezzi e al controllo e relativi rabbocchi del livello dell’acqua, olio e gomme, senza responsabilità amministrative;
§ ecc.
2 Declaratoria
Lavoratori che in applicazione di istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto eseguono attività elementari, anche di manutenzione, richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo, acquisibili con un periodo di pratica, anche utilizzando macchinari e/o apparecchiature.
Esemplificazioni:
§ addetto a centralina telefonica con più di 5 linee;
§ addetto al magazzino con compiti di accettazione e distribuzione dei materiali. Esegue la movimentazione e l’impilamento di materiali vari da e per zone e posti prestabiliti nel magazzino, eventualmente, anche con l’ausilio di elevatori meccanici;
§ addetto all’utilizzo di particolari attrezzature e macchinari (fotocopiatrici, taglierine, proiettori, ecc.) dei quali assicura, altresì, la piccola manutenzione;
§ ecc.
3 Declaratoria
Lavoratori d’ordine che svolgono attività esecutive sulla base di procedure prestabilite, richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all’esecuzione del proprio lavoro nell’ambito di istruzioni dettagliate. Possono utilizzare in maniera sistematica e non occasionale autoveicoli per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria “B”.
Esemplificazione:
§ autista di autovettura aziendale, che effettua operazioni di trasporto di persone e/o cose, consegna, ritiro di materiali e/o documenti presso uffici od enti esterni;
§ guardia giurata/sorvegliante, che assicura la protezione e la salvaguardia dei beni aziendali, utilizzando appositi sistemi di sicurezza. Controlla l’accesso di persone, merci e mezzi ai luoghi aziendali, verificando l’idoneità della documentazione di accesso e registrando le entrate e le uscite su appositi supporti anche di tipo informatico. Effettua ispezioni nel perimetro aziendale secondo le indicazioni ricevute, attivando gli appositi sistemi di salvaguardia e di allarme;
§ addetto al magazzino, che effettua, utilizzando i mezzi di movimentazione più idonei, lo stoccaggio dei materiali di entrata, le operazioni di scarico automezzi, i conteggi unità, l’aggiornamento delle schede inventario, anche con l’imputazione di dati nel terminale ed il posizionamento della merce nelle zone apposite. Fornisce, sulla base di documenti ricevuti, i materiali necessari ai servizi.
4 Declaratoria
Lavoratori che svolgono attività esecutive anche di manutenzione, richiedenti una professionalità adeguata per l’applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teorico-pratiche anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate. Operano individualmente o in concorso con altri lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento.
Esemplificazioni:
§ lavoratore che riceve e controlla i documenti di versamento di materiali a magazzino e provvede alle operazioni di carico/scarico contabile attraverso l’imputazione nel sistema informativo, controllando la rispondenza tra ordine e bolla di prelievo;
§ aiuto infermiere;
§ ecc.
5 Declaratoria
Lavoratori che svolgono attività di elevato contenuto professionale. In possesso di conoscenze teoriche derivanti da istruzione di grado superiore o conseguite con approfondita esperienza e formazione, nonché di capacità pratiche di elevata specializzazione professionale relative a tecniche, tecnologie e processi operativi, operano con autonomia nell’esecuzione delle attività assegnate e con discrezionalità definita nell’adattamento delle procedure e dei processi relativi alla propria attività. Operano individualmente o in concorso con altri lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento.
Esemplificazioni:
§ lavoratore che controlla gli arrivi delle forniture confrontando l’ordine con i documenti di spedizione e avvia la procedura operativa di carico contabile. Coordina e controlla l’attività degli operatori di magazzino in relazione alle operazioni di versamento, prelievo, carico e scarico e ottimizzazione delle aree di stoccaggio. Assicura il rispetto delle norme di gestione fisica e amministrativa. E’ responsabile della corretta emissione e della congruenza dei documenti di legge;
§ infermiere professionale;
ecc.
********
Vi appartiene il personale che con specifica collaborazione svolge attività amministrative o tecniche inerenti al processo organizzativo dell’impresa, caratterizzate da adeguata autonomia operativa nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli per i campi in cui opera.
L’area prevede sei livelli professionali e undici posizioni parametrali.
3 Declaratoria
Lavoratori d’ordine che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutive, sia tecniche che amministrative, sulla base di procedure prestabilite, richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate.
Esemplificazione:
§ lavoratore addetto alle attività di segreteria che, utilizzando anche mezzi informatici, svolge compiti vari, quali: dattilografia; ricevimento, registrazione, archiviazione di documenti, fatture, corrispondenza; trasmissione di documentazione, ecc.;
§ lavoratore addetto ad attività amministrative/contabili che, utilizzando anche mezzi informatici, svolge attività di registrazione e tenuta della documentazione aziendale relativa alla gestione amministrativa del personale; provvede alla raccolta dati e allo svolgimento di operazioni contabili (impostazione e registrazione dati su moduli, supporti informatici, totalizzazioni, elaborazioni statistiche, ecc.);
§ ecc.
4 Declaratoria
Lavoratori d’ordine che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutive di carattere tecnico o amministrativo di particolare rilievo rispetto al livello inferiore, richiedenti una professionalità adeguata per l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teorico-pratiche, anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate.
Esemplificazione:
§ lavoratore che, in base a precise istruzioni, svolge compiti di segreteria; redige, secondo schemi usuali o avvalendosi di appunti stenografici, corrispondenza e documenti; esamina per l’archiviazione e per il loro smistamento documenti e, ove richiesto, compila, su precise istruzioni e su schemi prefissati, prospetti e/o tabelle;
§ lavoratore addetto ad attività amministrative/contabili che svolge attività connesse con la gestione amministrativa del personale: liquidazione stipendi; controllo, secondo procedure definite, di tutti i documenti relativi alle attività di competenza (malattia, ferie, permessi, pratiche previdenziali, pratiche assicurative, pratiche assunzione, pratiche R. C. auto, ecc.). Provvede al completamento e all’elaborazione dei dati ivi contenuti con l’utilizzo di mezzi informatici;
§ ecc.
Appartiene, altresì, a questo livello l’operatore EDP che, in base alla pianificazione del lavoro ed alle istruzioni ricevute, provvede al funzionamento dell’elaboratore centrale, al controllo del sistema operativo e dei relativi output, effettuando anche le operazioni ausiliarie connesse; effettua il caricamento dei programmi, controlla le segnalazioni di errore e interviene direttamente per individuare possibili soluzioni; effettua operazione di salvataggio dei dati; ecc.
5 Declaratoria
Lavoratori di concetto che svolgono attività di elevato contenuto professionale tecniche/amministrative. In possesso di conoscenze teoriche derivanti da istruzione di grado superiore o conseguite con approfondita esperienza e formazione, nonché di capacità pratiche di elevata specializzazione professionale relative a tecniche, tecnologie e processi operativi, operano con autonomia nell’esecuzione delle attività assegnate e con discrezionalità definita nell’adattamento delle procedure e dei processi relativi alla propria attività. Operano individualmente o in concorso con altri lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento.
Esemplificazione:
§ lavoratore che opera in area amministrativo-contabile-finanziaria, anche coordinando altri lavoratori. Predispone la raccolta, l’elaborazione e l’analisi dei dati per la redazione di documenti quali bilanci, situazioni contabili e/o finanziarie, ecc.;
§ lavoratore che, operando in area gestionale e/o amministrativa del personale, cura le attività che garantiscono il rispetto delle procedure e delle normative di legge e contrattuali, gli adempimenti contributivi e fiscali e la gestione e/o amministrazione del personale, anche coordinando l’attività di altri lavoratori;
§ segretario assistente: lavoratore che esamina e svolge pratiche amministrative complesse che richiedono specifiche procedure non standard. Svolge attività complementari a quelle del superiore, che implicano contatti con enti esterni. Gestisce l’attività di segreteria anche attraverso il coordinamento e il controllo di altro personale;
§ capo turno EDP: lavoratore che predispone l’assetto del sistema secondo priorità e classi assegnate alle varie procedure e ne gestisce le risorse. Cura il rispetto delle norme operative attuando, ove necessario, le procedure di emergenza previste; analizza e individua condizioni di errore sia hardware che software, verifica la completezza degli output. Coordina e controlla le attività del personale in turno e l’addestramento dei neo-inseriti;
§ programmatore: lavoratore che definisce i mezzi e realizza l’analisi informatica di una procedura, sulla base dell’analisi funzionale, e programma secondo il linguaggio e gli standard definiti. Conduce le prove pratiche di funzionamento del programma eliminando eventuali errori ed effettuando la messa a punto finale. Mantiene e aggiorna i programmi già funzionanti;
§ capo responsabile di circoscrizioni/coordinatore di più quartieri o settori cittadini: lavoratore che esplica mansioni relative al coordinamento funzionale di unità organizzative operanti su zone territoriali o su aree comprendenti più quartieri, per la realizzazione degli obiettivi di intervento aziendale e di sviluppo dei servizi.
§ responsabile di centro di servizi o gestioni: lavoratore che assicura nelle zone, nei settori, nel comprensorio o nelle gestioni assegnate, il funzionale e corretto svolgimento dei servizi aziendali e la distribuzione del lavoro, compilando i rapporti periodici;
§ ecc.
6 Declaratoria
Lavoratori di concetto che svolgono attività di natura tecnica o amministrativa, le quali, pur svolgendosi nell’ambito o nei limiti di direttive generali, richiedono specifica competenza tecnico-professionale ed esperienza, con facoltà di decisione ed autonomia operativa per il raggiungimento degli obiettivi di ufficio, reparto o centro di servizi di notevole rilevanza cui appartengono. Operano individualmente ovvero coordinano e controllano i lavoratori della unità organizzativa di propria competenza.
Esemplificazione:
§ capo ufficio;
§ capo impianto: lavoratore responsabile tecnico e/o amministrativo di impianto di smaltimento e/o trasformazione di rilevanti dimensioni e di tecnologia avanzata;
§ ispettore e/o preposto al controllo e all’organizzazione tecnico-amministrativa di più centri di servizio o gestione;
§ analista EDP: lavoratore che svolge attività di analisi e progettazione per la realizzazione e/o il mantenimento di programmi applicativi, nonché attività necessarie per la realizzazione di programmi e per le prove del sistema progettato o parte di esso;
§ lavoratore che, nell’ambito del servizio aziendale di prevenzione e protezione dei rischi professionali, assicura, in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, le pertinenti attività di studio e l’elaborazione di proposte. Conseguentemente collabora alla predisposizione di piani formativi ed informativi del personale, alla scelta di dispositivi di prevenzione individuale nonché fornisce il necessario supporto informativo-tecnico nei rapporti con gli enti preposti. Controlla il corretto svolgimento degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di antincendio, collaudi e visite periodiche ;
§ ecc.
7 Declaratoria
Lavoratori aventi funzioni direttive e di collaborazione con i responsabili di livello superiore, che, sulla base di direttive generali e con la preparazione professionale richiesta, predispongono programmi operativi per il conseguimento degli obiettivi aziendali, nonché i relativi piani di lavoro, individuando e sviluppando, ove necessario, sistemi e metodologie innovativi. Operano individualmente ovvero coordinano e controllano i lavoratori delle unità organizzative di propria competenza.
Esemplificazione:
§ capo settore: lavoratore responsabile di settore tecnico od amministrativo composto da più uffici;
§ analista di sistema: lavoratore responsabile del sistema operativo e hardware, che assicura la corretta gestione delle attività di un centro EDP di rilevante complessità, nonché dei relativi sistemi e sottosistemi operativi, verificandone la rispondenza alle esigenze aziendali e pianifica e coordina le attività necessarie per la manutenzione dell’hardware e la gestione degli impianti ausiliari del centro;
§ lavoratore responsabile del controllo di gestione, che coordina la redazione di programmi pluriennali e budget annuali, verificandone la coerenza con le direttive impartite dalla direzione ed assicura l’analisi ed il controllo periodico dell’andamento gestionale, avvalendosi delle opportune tecniche contabili e metodologie di analisi.
8 Declaratoria
Lavoratori aventi funzioni direttive e di collaborazione attiva ed immediata con la direzione e/o con i quadri. Oltre a possedere le caratteristiche indicate nella declaratoria di livello inferiore, unite a notevole esperienza professionale, sono preposti ad attività di coordinamento di struttura fondamentale e rilevante per peso strategico o dimensionale, nonché articolate in più settori, ovvero svolgono attività di alta specializzazione ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali.
In questo livello sono individuati anche i dipendenti cui viene attribuita la categoria di “Quadro”, sia di “line” che di “staff”.
Esemplificazione:
§ capo servizio: lavoratore responsabile del coordinamento di più settori e con pluralità di compiti;
§ lavoratore responsabile del sistema informatico, che coordina e sovraintende alle attività di analisi, sviluppo e manutenzione del software, nonché di realizzazione dei relativi programmi; assicura il funzionamento ottimale del sistema informatico in linea con gli obiettivi aziendali; elabora proposte di investimento per nuovi servizi.
Disciplina integrativa per la categoria dei Quadri
1. Alla categoria dei Quadri si applica la normativa contrattuale relativa alla categoria degli impiegati, nonché quella di seguito specificata.
2. In attuazione di quanto previsto dall’art. 2 della legge 13.5.1985, n. 190, la qualifica di quadro è attribuita a quei lavoratori, sia tecnici che amministrativi, che nell’ambito dell’ottavo livello svolgono con carattere di continuità e con un elevato grado di capacità gestionale, organizzativa e professionale, funzioni di importanza e responsabilità, con ampia discrezionalità di poteri ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali.
3. I lavoratori definiti quadri ricoprono ruoli ad alto contenuto professionale e nell’ambito dello sviluppo e del raggiungimento degli obiettivi aziendali effettuano, con personale contributo di particolare originalità e creatività, opera di coordinamento di risorse e/o entità organizzative di particolare complessità.
4. L’azienda cura la formazione dei Quadri promuovendo il loro aggiornamento professionale, con particolare riguardo ai problemi organizzativi, gestionali e relazionali.
5. I Quadri hanno diritto ad accedere alla titolarità di brevetti per innovazioni tecniche realizzate in azienda, e hanno altresì la possibilità, previa autorizzazione della Direzione, di pubblicare a proprio nome ricerche o lavori relativi alle attività svolte.
6. L’azienda garantisce l'assistenza legale nonché l'eventuale pagamento delle spese legali e giudiziarie ai Quadri che per motivi professionali siano coinvolti in procedimenti penali, civili e amministrativi, non provocati da azioni dolose o riconducibili a colpa grave, per fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte.
7. Al dipendente assegnato temporaneamente a svolgere funzioni di Quadro, non in sostituzione di altro lavoratore assente, è attribuita la categoria di Quadro trascorso un periodo di 180 giorni calendariali consecutivi di effettivo svolgimento delle mansioni.
8. In materia di orario di lavoro si applica ai quadri quanto stabilito dall’art. 17, comma 5, del D.Lgs. 8.4.2003, n. 66, salvo che non sia richiesto loro dall’azienda il rispetto di un prestabilito orario di lavoro.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto, trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 4, 5, 6 della Legge n. 190/1985. Conseguentemente, con la presente regolamentazione è stata data piena attuazione alla legge predetta.
L’art. 31 disciplina l’attribuzione, tra le altre, di indennità connesse all’espletamento delle mansioni di una specifica qualifica di un livello professionale – indipendentemente dalla posizione parametrica assegnata – all’interno di una determinata Area operativo–funzionale, come di seguito indicato:
a) Area spazzamento, raccolta, attività accessorie e complementari
· Livello 2 – Lavoratori addetti:
- ai servizi di rimozione rifiuti operando promiscuamente o esclusivamente a livelli superiori o inferiori al piano stradale con accesso ai gradini per l’altezza di almeno un piano normale di edificio;
- all’effettuazione della raccolta su strade a scalini o rampe con un dislivello di almeno un piano normale di edificio;
- ad operazioni manuali di espurgo pozzi neri.
L’indennità spettante è quella di cui al comma 6, lett. b.
· Livello 2 – Lavoratori adibiti:
alla guida di veicoli o motocarri, per i quali è richiesto il possesso della patente di categoria A, che effettuano in singolo anche la raccolta e/o lo spazzamento.
L’indennità spettante è quella di cui al comma 6, lett. c.
b) Area conduzione
· Livello 3 – Lavoratori adibiti:
in maniera sistematica e non occasionale alla conduzione di automezzi per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente C.
L’indennità spettante è quella di cui al comma 6, lett. k.
· Livello 4 – Lavoratori inquadrati in qualità di:
- autisti conducenti di automezzi per la guida dei quali è prescritto il possesso della patente di categoria E;
- conducenti di pale, ruspe, escavatori di peso superiori a 100 quintali;
- operatori-autisti di combinata canal-jet;
- conducenti di autocompattatori ad operatore unico con dispositivo automatizzato di caricamento laterale assistito da apparecchiatura video-computerizata.
L’indennità spettante è quella di cui al comma 6, lett. a.
c) Area officina e impianti
· Livello 5 – Lavoratori inquadrati in qualità di:
conduttore/manutentore in possesso di patente di 1° grado generale che, oltre a svolgere le mansioni proprie della qualifica, di norma è addetto a turni continui e avvicendati e ha il compito di guidare e controllare il personale del turno assegnato.
L’indennità spettante, a decorrere dall’1.6.2004, è quella di cui al comma 6, lett. j.
d) Area tecnico – amministrativa
· Livello 8 – Lavoratori con categoria di quadri.
L’indennità spettante è quella di cui al comma 6, lett. l.
1. Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle del superiore livello, nella posizione parametrale B, che abbia successivamente acquisite ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.
2. In relazione alle esigenze organizzative, il dipendente può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti il suo livello purché ciò non comporti alcun peggioramento economico o morale della sua condizione.
3. Al dipendente che in forma esplicita e dietro preciso mandato è chiamato a svolgere temporaneamente mansioni superiori è riconosciuta la retribuzione base parametrale relativa alla posizione parametrale B, ove prevista, del superiore livello per il periodo relativo alla loro effettuazione.
4. L'esplicazione di mansioni superiori, in sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, non dà luogo al passaggio alla posizione parametrale B del superiore livello, salvo il caso di conferma nella mansione a seguito di mancato rientro del dipendente sostituito.
5. Per contro, qualora lo svolgimento di mansioni superiori non abbia avuto luogo per sostituire un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, l’assegnazione alla posizione parametrale B del livello superiore diviene definitiva dopo un periodo di 90 giorni calendariali.
      
      6.  
      
      L’assegnazione temporanea a mansioni di livello superiore e il passaggio 
      di livello avvengono sulla base di criteri obiettivi, predeterminati 
      d’intesa con la struttura sindacale aziendale; fatta eccezione per 
      l’assegnazione temporanea e per il passaggio al 7° e all’ 8° livello.
 
7. In caso di reinquadramento in livello inferiore per definitivo mutamento di mansioni per giustificato motivo oggettivo e/o soggettivo, sempreché vi siano posti disponibili nell’organizzazione del lavoro aziendale e il lavoratore interessato risulti idoneo allo svolgimento delle nuove mansioni, al dipendente è attribuita la posizione parametrica A, ove prevista, del livello inferiore nel quale è reinquadrato.
1. A decorrere dall’1.1.2004, l’orario normale settimanale di lavoro, articolato di norma in sei giorni lavorativi salvo deroghe previste in sede aziendale, è di 37 ore per tutti i dipendenti.
2. A decorrere dall’1.1.2005, l’orario di cui al precedente comma è ridotto a 36 ore e 30 minuti per tutti i lavoratori.
3. Le nuove misure dell’orario normale settimanale di lavoro non determinano modifica alcuna della produttività del lavoro individuale e collettiva.
4. L’orario giornaliero di lavoro viene stabilito dall’azienda con apposito ordine di servizio, dopo un esame congiunto con le rappresentanze sindacali aziendali.
5. L’orario di lavoro va conteggiato dall’ora preventivamente fissata dall’azienda per l’ingresso nel luogo di lavoro per l’inizio della prestazione fino all’ora in cui il lavoratore ha ultimato il servizio.
6. L’orario giornaliero di lavoro può essere svolto anche nell’ambito di nastri lavorativi, la cui definizione è oggetto di contrattazione aziendale a contenuto normativo.
7. Nei turni continui il personale non deve lasciare il servizio fino a quando non sia stato sostituito; fermo restando che la sostituzione deve avvenire al massimo entro due ore dalla fine del turno.
8. Durante l’orario normale di lavoro, il dipendente ha diritto ad una pausa giornaliera non retribuita per la consumazione dei pasti principali, di durata non superiore a 2 ore.
9. Ferme restando le eventuali, più favorevoli situazioni in atto aziendalmente, i lavoratori addetti a impianti di smaltimento in turni continui di 8 ore hanno diritto ad una pausa giornaliera di 20 minuti, con decorrenza della retribuzione globale, comunque assicurando il regolare funzionamento degli impianti stessi. Ai lavoratori che effettuano la propria prestazione soltanto in turni notturni è concessa una pausa giornaliera di 20 minuti, con decorrenza della retribuzione globale.
10. Nei confronti del personale che, per ragioni tecniche connesse alla gestione del servizio, è tenuto a prestare lavoro in uno o più Comuni, il tempo impiegato a raggiungere dal posto di lavoro le diverse sedi in cui esplica la propria attività e il tempo impiegato per il rientro al posto di lavoro sono computati nell’orario di lavoro effettivo. Per posto di lavoro deve intendersi quello scelto dall’azienda a sede di appello giornaliero.
11. In caso di comandi giornalieri o di breve durata, per motivi di carattere eccezionale, in località diverse dall’abituale posto di lavoro, l’eventuale maggior tempo impiegato per raggiungere dal predetto posto di lavoro, con gli abituali mezzi di trasporto, le località comandate e viceversa, è considerato come lavoro effettivo eccedente l’orario normale di lavoro regolato dalle disposizioni di cui all’art. 17, sempreché sia stato disposto oltre l’orario di lavoro.
12. Per quanto concerne i lavoratori inquadrati nei livelli 7 e 8, in materia di orario di lavoro si applica quanto stabilito dall’art. 17, comma 5, del D.Lgs. 8.4.2003, n. 66, salvo che non sia richiesto loro dall’azienda il rispetto di un prestabilito orario di lavoro.
Per il personale turnista addetto a lavorazioni a ciclo continuo, articolate su tre turni giornalieri, la riduzione dell’orario di lavoro settimanale a partire dalla durata settimanale dell’orario normale di 38 ore fino a quella di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è attuata attraverso la concessione di corrispondenti riposi compensativi. Le relative giornate di permesso retribuito dovranno essere godute entro l’anno, compatibilmente con le esigenze di servizio. Per ciascun giorno di permesso non usufruito entro l’anno verrà corrisposto al lavoratore interessato un compenso pari alla retribuzione globale giornaliera del mese di dicembre.
1. In relazione alle peculiarità del settore e alle particolari esigenze di servizio delle aziende, comportanti variazioni dell’intensità lavorativa, l’orario normale di lavoro di cui all’art. 16 può essere realizzato come media nel periodo di una singola settimana ovvero in un periodo plurisettimanale prestabilito.
2. Conseguentemente, le aziende possono attuare programmi di attività lavorativa flessibile con orari giornalieri superiori ovvero inferiori all’orario normale di lavoro in periodi prestabiliti, semprechè la media dell’orario settimanale di lavoro al termine di tali periodi risulti pari all’orario settimanale di cui all’art. 16.
3. La media di cui al precedente comma può essere realizzata con riferimento a :
a) singole settimane, con prestazioni giornaliere di lavoro fino ad un massimo di 8 ore e altre, a compensazione, fino al 31.12.2004 inferiori a:
                  - 6 ore e 10 minuti, per settimana lavorativa di 6 giorni;
      
      - 7 ore 
      e 24 minuti, per settimana lavorativa di 5 giorni; 
      ovvero 
      altre, a compensazione, a partire dall’1.1.2005 inferiori a:
      - 6 ore e 5 
      minuti, per settimana lavorativa di 6 giorni;
      -  7 ore 
      e 18 minuti, per settimana lavorativa di 5 giorni; 
b) più settimane consecutive, con prestazioni settimanali fino ad un massimo di 45 ore di lavoro e altre, a compensazione, di minore durata.
In tali periodi, nelle settimane in cui è programmato il superamento dell’orario settimanale di lavoro, la durata della prestazione giornaliera fino al 31.12.2004 non può essere inferiore a:
      - 
      6 ore e 10 minuti, per settimana lavorativa di 6 giorni;
      - 
      7 ore e 24 minuti, per settimana lavorativa di 5 giorni; 
ovvero, dall’1.1.2005, non può essere inferiore a:
      -  6 ore e 5 minuti, per settimana lavorativa di 6 giorni;
      -  7 ore 
      e 18 minuti, per settimana lavorativa di 5 giorni. 
4. Nell’ipotesi di cui alla lettera b) del precedente comma, le prestazioni lavorative, rese oltre l’orario settimanale di cui all’art. 16 e fino a 45 ore settimanali per un massimo di 100 ore procapite annue, sono compensate con la retribuzione base parametrale oraria maggiorata del:
         -   
      15 % 
      per le prime 80 ore;      
      -   
      20 % 
      per le residue 20 ore. 
6. Le modalità di attuazione dell’orario normale in regime di attività lavorativa flessibile ai sensi dei commi 3 e 4 – che possono riguardare singole attività o categorie di lavoratori – nonché gli eventuali scostamenti sono oggetto di esame congiunto tra azienda e la RSU o, in mancanza, le RSA, congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle OO.SS. stipulanti.
7. Le variazioni dell’orario giornaliero o settimanale di lavoro per effetto dei programmi di attività lavorativa flessibile ai sensi dei commi 3 e 4 non danno diritto al trattamento per prolungamento orario o per lavoro straordinario né danno luogo a riduzioni del trattamento retributivo contrattualmente dovuto.
8. Gli orari di lavoro e i relativi periodi programmati in attività lavorativa flessibile ai sensi dei precedenti commi 3 e 4, sono comunicati ai lavoratori interessati con un preavviso di 10 giorni calendariali, attraverso specifico ordine di servizio; fermo restando che l’azienda avrà cura di ripartire equamente tra i lavoratori i periodi di maggiore impegno, secondo i programmi stabiliti.
9. Le ore di prestazione programmate in attività lavorativa flessibile, ai sensi dei precedenti commi 3 e 4, non possono essere richieste nel giorno di riposo settimanale.10. Nei periodi in cui siano in atto programmi di attività lavorativa flessibile, ai sensi del comma 3, lettera b), ai lavoratori interessati non possono essere richieste prestazioni lavorative in prolungamento orario o in straordinario.
11. Qualora, nei periodi in cui sia in atto un programma di attività lavorativa flessibile ai sensi dei commi 3 e 4, si verifichino assenze per infermità per malattia o infortunio non sul lavoro in giorni in cui sia stata programmata una prestazione lavorativa di durata superiore al normale orario giornaliero, le ore prestabilite in eccedenza sono recuperate nell’ambito del medesimo ovvero di un successivo programma.
12. Il ricorso a prestazioni programmate in attività lavorativa flessibile, oltre i limiti di cui ai commi 3 e 4, è oggetto di contrattazione aziendale a contenuto normativo di cui all’art. 63.
13. Nelle sole gestioni comunali nelle quali si sia fatto ricorso a prestazioni lavorative in regime di flessibilità plurisettimanale, il complesso delle ore lavorate in flessibilità nei 12 mesi precedenti potrà dar titolo – sulla base di una valutazione comune dell’Azienda e delle OO.SS. – ad una minore durata della prestazione settimanale, per tutti i lavoratori, nei limiti di 30 minuti settimanali.
14. In caso di valutazioni divergenti fra le parti, in ordine all’attuazione della presente norma, si procederà, entro 30 giorni dalla richiesta di una delle parti, ad una verifica di congruità a livello nazionale. Durante tale periodo non si darà luogo ad azioni conflittuali sulla materia.
Le parti si danno atto che:
· l’attuazione dei programmi di attività lavorativa flessibile di cui al presente articolo non deve influire sulla quantificazione dell’organico aziendale;
· gli eventuali accordi aziendali concernenti programmi di attività lavorativa flessibile continuano a trovare applicazione secondo le norme ivi stabilite.
1. Si considera in prolungamento orario il lavoro autorizzato e compiuto oltre le durate di cui all’art. 16, commi 1 e 2, fino alla misura di 40 ore settimanali.
2. Le prestazioni di lavoro rese in prolungamento orario sono compensate con la retribuzione individuale oraria maggiorata:
      -     
      del 30% per prestazioni feriali;
      
      -     del 
      60% per prestazioni festive;
      -     del 
      45% per prestazioni notturne;
      -     del 
      75% per prestazioni notturne – festive. 
3. Si considera lavoro straordinario quello autorizzato e compiuto oltre le 40 ore settimanali.
4. Le prestazioni di lavoro straordinario sono compensate con la retribuzione individuale oraria maggiorata:
            -         
      del 
      31% per prestazioni feriali;
      -         
      del 
      65% per prestazioni festive;
      -         
      del 
      50% per prestazioni notturni;
      -         
      del 
      75% per prestazioni notturne – festive. 
6. Le prestazioni lavorative rese nelle prime 26 ore feriali del monte annuo individuale di 175 ore sono compensate con la retribuzione individuale oraria maggiorata del 15%.
7. Si considera lavoro festivo quello autorizzato e compiuto nei giorni festivi individuati dall’art. 19.8. Le prestazioni di lavoro festivo sono compensate con la retribuzione individuale oraria maggiorata:
            -         
      del 
      50% in caso di festivo diurno;
      -         
      del 
      75% in caso di festivo notturno. 
10. Le prestazioni di lavoro notturno, siano esse in turni avvicendati che in turni non avvicendati, sono compensate con la retribuzione individuale oraria maggiorata del 33%.
11. Per i lavoratori che eseguono lavoro notturno in tre turni avvicendati di 8 ore, si considera lavoro notturno quello delimitato dal terzo turno.
12. Il lavoro notturno deve essere equamente ripartito fra i lavoratori interessati con turnazioni avvicendate (notturne e diurne) che evitino allo stesso lavoratore un impiego di lavoro notturno in maniera continuativa.
13. A partire dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino, è vietato adibire le donne al lavoro dalle 24,00 alle 6,00.
14. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:
               a)  la 
      lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in 
      alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
      b) 
      la 
      lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un 
      figlio convivente di età inferiore a dodici anni;
      c) la 
      lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto 
      disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive 
      modificazioni. 
15. I trattamenti di cui al presente articolo non sono tra loro cumulabili.
       1.   Sono considerati giorni 
      festivi:
      
      a)    
      le 
      domeniche o i giorni di riposo settimanale compensativo ;
      b)    
      le 
      festività civili del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno;
      c)    
      le 
      seguenti festività religiose:
   -  
      Capodanno (1° gennaio);
      -  
      Epifania (6 gennaio);
      -  Pasqua 
      (mobile);
      -  Lunedì 
      dell’Angelo (mobile);
      -  
      Assunzione (15 agosto);
      -  
      Ognissanti (1° novembre);
      -  
      Immacolata Concezione (8 dicembre);
      -  
      S.Natale (25 dicembre);
      -  
      S.Stefano (26 dicembre);
      -  Festa 
      del Patrono del Comune ove ha sede l’azienda presso la quale il lavoratore 
      presta la sua opera. 
2. Nei Comuni in cui la Festa del Patrono coincide con altre festività di cui alle lettere b) e c), le Aziende – tenuto conto della natura dei servizi erogati – stabiliranno una giornata di festività sostitutiva di quella del Patrono, così da mantenere invariato il numero delle festività di cui alle lettere b) e c) citate.
3. Sono fatte salve le eventuali modificazioni che siano disposte per legge.
      A)        Trattamento per i giorni festivi
       
2. Al lavoratore che, in giornata di festività nazionale o infrasettimanale, non presti la propria opera per sospensione del lavoro indipendente della propria volontà, a qualunque causa dovuta, nonché per malattia, infortunio non sul lavoro, infortunio sul lavoro, gravidanza, puerperio, è comunque assicurata la quota giornaliera di retribuzione globale.
3. Nelle festività di cui all’art. 19, comma 1, lett. b) e c) coincidenti con la giornata di domenica, compresa la Pasqua, ai lavoratori col normale giorno di riposo settimanale di domenica spetta una quota giornaliera di retribuzione globale da aggiungersi al normale trattamento contrattualmente dovuto.
4. Nelle festività di cui all’art. 19, comma 1, lett. b) e c) coincidenti con la giornata di riposo settimanale compensativo, ai lavoratori col normale giorno di riposo settimanale compensativo spetta una quota giornaliera di retribuzione globale da aggiungersi al normale trattamento contrattualmente dovuto.
B) Trattamento per le festività religiose soppresse
1. In sostituzione delle festività religiose soppresse ai sensi dell’art. 1 della l. 5.3.1977, n. 54 e del relativo trattamento economico, a decorrere dall’1.1.2004 sono riconosciuti due giorni di permesso individuale, con decorrenza della retribuzione globale, da fruire compatibilmente con le esigenze di lavoro.2. Tali giorni di permesso non possono essere goduti unitamente alle ferie e, qualora non fruiti entro l’anno solare, sono compensati ognuno con una quota giornaliera della retribuzione globale del mese di dicembre.
3. In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, i due giorni di permesso individuale sono attribuiti solo qualora le festività religiose soppresse, di cui al comma 1 della presente lett. B), cadano nel periodo annuale di servizio; fermo restando che ai presenti fini a nulla rilevano le festività soppresse del 19 marzo e del Corpus Domini (mobile).
4. Nel caso in cui l’azienda disponga la prestazione lavorativa nella giornata del 4 novembre, spetta al lavoratore interessato una quota giornaliera di retribuzione globale, senza alcuna maggiorazione, da aggiungersi al normale trattamento contrattualmente dovuto.
5. La prestazione lavorativa di cui al precedente comma non dà luogo in nessun caso a corrispondenti permessi compensativi.
6. Qualora la suddetta giornata del 4 novembre coincida con il normale giorno di riposo settimanale, domenicale o compensativo, spetta al lavoratore interessato una quota giornaliera di retribuzione globale da aggiungersi al normale trattamento contrattualmente dovuto.
Ai lavoratori assunti dall’1.5.2003 i due giorni di permesso retribuito, di cui alla predetta lettera B), comma 1, spettano dall’1.1.2007; nulla è dovuto a questo titolo per il triennio 2004 – 2006.
      
      1.      Il 
        dipendente ha diritto per ogni anno solare ad un periodo di ferie, con 
        decorrenza della retribuzione globale. 
      
      2.      Tale 
        periodo è di 26 giorni lavorativi, fermo restando che, in regime di 
        settimana lavorativa di cinque giorni, il periodo di ferie è di 22 
        giorni lavorativi. 
      
      3.      Nell’anno di assunzione e in quello di 
        cessazione dal servizio, il lavoratore ha diritto a un rateo del periodo 
        di ferie per ogni mese di servizio prestato. 
      
      4.    
      Ai fini 
        di cui al comma che precede, le frazioni di mese almeno pari a 15 giorni 
        sono considerate come mese intero, trascurandosi le frazioni inferiori. 
      
      5.      Sulla 
        base del periodo programmato – di norma entro il mese di marzo – per le 
        ferie collettive, concordato con la RSU o, in mancanza, con le RSA delle 
        OO.SS. stipulanti, congiuntamente alle competenti strutture 
        territoriali, l’Azienda assegna le ferie tenuto conto delle esigenze del 
        servizio e delle richieste dei dipendenti. 
      
      6.      Il periodo di ferie annuale ha 
        normalmente carattere continuativo. 
      
      7.     
      In caso 
        di frazionamento, una parte delle ferie sarà almeno pari alla metà di 
        quelle spettanti e sarà goduta nel periodo maggio – ottobre. Per i 
        dipendenti addetti ai servizi di igiene ambientale nelle stazioni 
        balneari o climatiche, la parte di ferie da godere nel medesimo periodo 
        sarà pari a 1/3 di quelle spettanti. 
      
      8.    
      Ove la 
        malattia impedisca il godimento parziale o totale entro l’anno del 
        diritto maturato alle ferie, le stesse saranno godute a guarigione 
        avvenuta anche nell’anno successivo. 
      
      9.      Qualora 
      durante il periodo di ferie cadano festività di cui all’art. 19, comma 1, 
      tale periodo è prolungato di un pari numero di giorni; fatta eccezione per 
      il caso in cui tale coincidenza si verifica, in regime di settimana 
      lavorativa di cinque giorni, nel sesto giorno prelavorato retribuito.
       
      
      10.    Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore 
      o per disposizioni dell’azienda. 
      
      11.   
      Il 
      lavoratore che nonostante l’assegnazione delle ferie non usufruisca delle 
      medesime non ha diritto a compenso alcuno  né a recupero negli anni 
      successivi. 
      
      12.    La 
      risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica 
      il diritto alle ferie ed il lavoratore ha il diritto alle stesse o 
      all’indennità sostitutiva per i giorni maturati e non goduti. Qualora il 
      lavoratore abbia goduto di un numero maggiore di ferie superiore a quello 
      maturato, l’Azienda ha diritto di trattenere, in sede di liquidazione, 
      l’importo corrispondente ai giorni di ferie goduti e non maturati. 
      
      13.    L’assegnazione delle ferie non può aver luogo durante il periodo di 
      preavviso. 
         
      I 
      dipendenti che, alla data del 30.4.2003, godevano di un periodo di ferie 
      di maggior favore mantengono “ad personam” tale trattamento. 
         
        
      Il dipendente ha diritto a undici ore di 
      riposo consecutivo ogni ventiquattro ore.  
        
        
        
          
      
      1.    
      A 
        decorrere dal 1° gennaio 2003, in via sperimentale per la vigenza del 
        presente CCNL, viene istituita a livello aziendale la “Banca delle ore”, 
        nei cui conti individuali confluiscono le ore indicate al comma 2.  
      
      2.    
      Con 
        cadenza mensile, vengono accreditate sul conto della banca delle ore di 
        ogni singolo lavoratore:  
       
      a)    
      il 50% 
      delle ore prestate oltre il normale orario di lavoro di cui all’art. 16; 
      b)    
      il 50% 
      delle ore di lavoro supplementare svolto dal personale a tempo parziale. 
      
      3.    
      Le 
        maggiorazioni previste dal presente CCNL e riguardanti le ore prestate 
        in prolungamento orario, in orario straordinario, in lavoro 
        supplementare prestate oltre i limiti massimi dal personale a tempo 
        parziale di cui all’art. 10 sono normalmente erogate secondo le 
        percentuali e le modalità rispettive. 
      
      4.    
              L’accredito sul conto individuale delle ore di cui al comma 2 è 
        effettuato dall’azienda nel mese immediatamente successivo al periodo 
        nel quale è stata resa la relativa prestazione, con evidenziazione sulla 
        busta paga mensile. 
      
      5.    
      La 
        fruizione delle ore accreditate sul conto individuale ha luogo secondo 
        due modalità: 
      a)    
      per 
      2/3 come da richiesta scritta del lavoratore presentata all’azienda con un 
      preavviso di almeno 15 giorni; b)   per 
      1/3 come da programmazione aziendale comunicata agli interessati con un 
      preavviso di almeno 15 giorni. 
      
      6.    
      Le ore 
        sono assegnate in misura non inferiore all’intera durata della 
        prestazione ordinaria giornaliera, e sono scomputate con relativa 
        evidenziazione sulla busta paga del mese immediatamente successivo a 
        quello della assegnazione stessa. 
      
      7.    
      La 
        richiesta relativa alla giornata immediatamente seguente un giorno 
        festivo è accolta compatibilmente con le esigenze di servizio. Le ore 
        accreditate possono essere godute anche in aggiunta ai giorni di ferie, 
        salvo che nel periodo estivo. 
      
      8.    
      Le 
        richieste di ore di cui al presente articolo sono accolte nel limite del 
        15% dei lavoratori che avrebbero dovuto essere sullo specifico luogo di 
        lavoro nel giorno e nelle ore interessati. 
      
      9.    
      Qualora 
        non sia rispettato il termine di preavviso di 15 giorni, le ore 
        richieste sono concesse compatibilmente con le esigenze aziendali, fermo 
        restando quanto stabilito ai precedenti commi 6 e 7. 
      
      10.    Le 
      ore accreditate ai sensi del precedente comma 2 sono fruite normalmente 
      entro il 31 dicembre di ciascun anno. 
      Trascorso 
      tale termine, al fine di garantirne il godimento le ore non ancora 
      utilizzate sono fruite nel primo semestre dell’anno solare seguente.Qualora, 
      anche entro il predetto semestre di proroga, il lavoratore non abbia 
      goduto di tutte le ore accreditate, quelle residue, in deroga al comma 5, 
      devono essere assegnate e fatte godere dall’azienda entro il secondo 
      semestre del medesimo anno.In entrambi 
      i periodi semestrali di proroga, le richieste di cui al presente comma 
      hanno la precedenza rispetto a quelle di cui al precedente comma 8.  
      11.    In caso di cessazione del rapporto di lavoro, le ore 
      accreditate non ancora utilizzate sono liquidate con la retribuzione in 
      atto. Analogo trattamento è dovuto, da parte dell’impresa cedente, in caso 
      di scadenza del contratto di appalto.   
      12.    Nel mese di giugno e di dicembre di ogni anno, l’azienda 
      fornisce alla 
      RSU o, in mancanza, le RSA, congiuntamente 
      alle strutture territorialmente competenti delle OO.SS. stipulanti, 
      una informativa sullo stato di utilizzazione della Banca delle ore e, in 
      particolare, sull’attuazione di quanto stabilito dal comma 10. 
        
       DICHIARAZIONE DELLE PARTI STIPULANTI  
      In 
      relazione al carattere sperimentale del presente istituto contrattuale, le 
      parti si impegnano ad incontrarsi nei sei mesi dalla scadenza del CCNL per 
      una verifica degli esiti applicativi dello stesso, al fine di assumere 
      conseguenti determinazioni in occasione del rinnovo.    
          
        1.    A decorrere 
      dall’1.1.2004, la composizione della retribuzione è stabilita come segue.  
      
      2.       
      La 
      retribuzione base parametrale, di cui alle tabelle allegate 1/A e 1/B, è 
      costituita dal conglobamento dei seguenti elementi:  
            a)    
      le 
      retribuzioni parametrali in vigore al 30.4.2003, che includono i valori di 
      cui all’art. 17 del CCNL 2.8.1995; 3.    La retribuzione 
      individuale è costituita dai seguenti elementi:  
            a)    
      la 
      retribuzione base parametrale di cui al comma 2; 4.    La retribuzione globale 
      è costituita dai seguenti elementi:  
                    a)      
      la 
      retribuzione individuale di cui al comma 3; 5.   Ferme restando le 
      disposizioni contrattuali relative alle modalità e ai criteri di 
      erogazione delle varie indennità riconosciute ai sensi del presente 
      contratto, restano escluse dalla composizione della retribuzione globale 
      di cui al comma 4: le indennità di cui alle lettere a), b), c), d), e), 
      f), g), i) di cui all’art. 31; i trattamenti di cui agli artt. 17, 18, 32, 
      33, 35, 36; il buono pasto di cui all’art. 34.     
      Con 
      riferimento agli istituti disciplinati dal vigente CCNL, le basi di 
      calcolo per l’erogazione dei relativi trattamenti sono costituite dalle 
      retribuzioni come di seguito specificate.  A.  La retribuzione base 
      parametrale di cui al comma 2 del presente articolo è utile ai fini dei 
      trattamenti per:  
            -     
      mutamento mansioni, di cui all’art. 15; 
           
       B.  La retribuzione 
      individuale di cui al comma 3 del presente articolo è utile ai fini dei 
      trattamenti per:  
            -     
      prolungamento orario, straordinario, festivo, notturno, di cui all’art. 
      18;    C.  La retribuzione globale di 
      cui al comma 4 del presente articolo è utile ai fini dei trattamenti per:  
            -     
      periodo di prova, di cui all’art. 5;  
        
               
       
          1.     
      A decorrere dall' 1.5.2003 
      la maturazione degli aumenti periodici di anzianità (A.P.A.) ha cadenza 
      triennale.  
          2.     
      In fase di prima 
      applicazione, la maturazione dell'aumento periodico di anzianità che 
      avrebbe dovuto essere riconosciuto all’1.7.2004 è differita, per effetto 
      di quanto stabilito al comma 1, all'1.7.2005. Conseguentemente, ai 
      lavoratori in servizio all'1.7.2005 verrà attribuito il primo aumento 
      periodico di anzianità triennale calcolato in trentaseiesimi dei valori di 
      cui al comma 3, che verrà corrisposto in diretta relazione ai mesi di 
      servizio prestato tra l’1.7.2002 e il 30.6.2005.  
          3.     
      A decorrere dall'1.7.2005, 
      per ogni consecutivo triennio di anzianità di servizio il lavoratore 
      assunto a tempo indeterminato matura dal 1° luglio di ogni triennio un 
      aumento periodico nelle misure di seguito indicate per ciascun livello di 
      appartenenza:  
      
      Livello               1            € 15,24    
      2           
      € 
      17,66    
      3           
      € 
      19,11    
      4           
      € 
      20,92    
      5           
      € 
      24,02    
      6           
      € 
      27,11    
      7           
      € 
      31,25    
      8           
      € 
      34,86    
           4.     
      L'importo dell'aumento 
      periodico, calcolato in trentaseiesimi, spetta ai dipendenti in servizio 
      al 1° luglio di ogni triennio in relazione ai mesi di servizio prestato 
      tra il 1° luglio del primo anno del triennio e il 30 giugno del terzo anno 
      del medesimo triennio. 
       
           6.     
      Il lavoratore ha diritto a 
      maturare tanti aumenti periodici – o frazioni di aumenti calcolate in 
      trentaseiesimi - fino al raggiungimento dell'importo massimo di cui alla 
      tabella seguente:  
      
      Livello               1            € 152,40    
      2           
      € 
      176,60    
      3           
      € 
      191,10    
      4           
      € 
      209,20  . 
      5           
      € 
      240,20    
      6           
      € 
      271,10    
      7           
      € 
      312,50    
      8           
      € 
      348,60    
      
         
      7.     
      I 
      valori degli aumenti periodici di cui ai precedenti commi 3 e 6 spettano 
      ai dipendenti inquadrati nei diversi livelli, indipendentemente dalla 
      posizione parametrica attribuita nel proprio livello d'inquadramento.  
           8.     
      In caso di passaggio di 
      livello il lavoratore mantiene l'importo in cifra degli aumenti periodici 
      maturati nel livello di provenienza e la frazione del triennio in corso è 
      utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico.  
            
            
          IMPORTO 
          SINGOLO A.P.A. TRIENNALE 
          PER LIVELLO 
           €uro 
            
            
          IMPORTO  
          MASSIMO A.P.A. TRIENNALI 
          €uro 
            
            
          NUMERO 
          MASSIMO TEORICO A.P.A. TRIENNALI MATURABILI  
          €uro 
            
                   1 
            
          2 
            
          3 
            
          4 
            
          5 
            
          6 
            
          7 
            
          8 
            
            
            
                            15,24 
            
          17,66 
            
          19,11 
            
          20,92 
            
          24,02 
            
          27,11 
            
          31,25 
            
          34,86 
            
                            152,40 
            
          176,60 
            
          191,10 
            
          209,20 
            
          240,20 
            
          271,10 
            
          312,50 
            
          348,60 
            
            
                                  10 
            
          10 
            
          10 
            
          10 
            
          10 
            
          10 
            
          10 
            
          10 
        
        
      Le parti si 
      danno atto che restano comunque fermi gli importi in cifra fissa 
      riconosciuti per effetto della applicazione dell'art. 43, comma 4, del 
      CCNL 18.12.1980. 
         
      Gli aumenti 
      periodici di anzianità fino al 31.12.1991 ai sensi del soppresso art. 16 
      del CCNL 23.1.1988 (compreso quindi l'importo relativo all'aumento 
      periodico decorrente dall'1.1.1992), mantenuti in cifra fissa, sono stati 
      ridotti degli importi trasferiti nelle retribuzioni parametrali come da 
      note in calce alla relativa tabella, e hanno concorso, nella misura 
      residua, al raggiungimento degli importi massimi di cui al terzo comma 
      dell'art.18 del CCNL 2.8.1995. 
         
        
      
      1.  
      
      La retribuzione oraria si determina convenzionalmente dividendo la 
      retribuzione base parametrale o individuale o globale mensile per 169. 
        
      
      2. 
      
      La retribuzione giornaliera si determina convenzionalmente moltiplicando 
      la retribuzione oraria per 39 e dividendo il risultato per 6. 
       
         
      
      1.   Il pagamento della retribuzione viene effettuato mensilmente in via 
      posticipata, entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento. 
      Detto pagamento é attestato da distinta o busta paga, che resta in 
      possesso del lavoratore, con l’indicazione di tutti gli elementi che 
      compongono la retribuzione stessa e delle relative trattenute. 
      Qualora 
      l’azienda ritardi il pagamento, decorrerano gli interessi nella misura del 
      3% in aggiunta al tasso ufficiale di sconto. 
        
      
      2.  
      
      L’azienda può effettuare il pagamento della retribuzione anche mediante 
      assegni o versamenti su c/c bancari e/o postali  individuali. Le relative 
      modalità sono portate a conoscenza della R.S.U. o, in mancanza, delle RSA 
      delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL. 
        
      
      3.   Qualsiasi reclamo sulla rispondenza della somma pagata a quella indicata 
      sulla distinta o busta paga deve essere fatto all’atto del pagamento, 
      tranne che per errori contabili o di inquadramento. 
        
      
      4. 
      
      In caso di contestazione sulla retribuzione o sugli altri elementi 
      costitutivi della stessa, al lavoratore viene intanto corrisposta la parte 
      di retribuzione non contestata. 
        
      
      5.   Gli importi delle trasferte e degli elementi variabili della retribuzione 
      vengono corrisposti nel mese successivo a quello di riferimento. 
              A 
      decorrere dall’1.1.2004, la tredicesima mensilità è erogata con le 
      modalità seguenti. 
            
       
             
      1.    Entro il 20 dicembre di ogni anno viene corrisposta a tutti i 
      dipendenti in servizio una tredicesima mensilità pari alla retribuzione 
      globale in vigore al 1° dicembre, con esclusione dell’indennità mensile di 
      cui all’art. 31, lettera j). 
        
      
      2.   
      Il 
      periodo di riferimento per determinare la misura spettante di tredicesima 
      mensilità è 1° gennaio – 31 dicembre. Pertanto, in caso di inizio o di 
      cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno il dipendente 
      ha diritto a un numero di dodicesimi di tredicesima mensilità pari al 
      numero di mesi di servizio prestato. A tal fine, le frazioni di mese 
      almeno pari a 15 giorni sono computate come mese intero, trascurandosi le 
      frazioni inferiori. 
        
      
      3.   
      In 
      caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del suddetto periodo 
      di riferimento, la tredicesima mensilità è calcolata sui valori di 
      retribuzione globale in atto alla data della cessazione medesima. 
        
        
             A 
      decorrere dall’1.1.2004, la quattordicesima mensilità è erogata con le 
      modalità seguenti. 
        
             
      1.    Entro il 15 luglio di ogni anno viene corrisposta a tutti i 
      dipendenti in servizio una quattordicesima mensilità pari alla 
      retribuzione globale in vigore al 1° luglio, con esclusione dell’indennità 
      mensile di cui all’art. 31, lettera j) e dell’EDR di cui all’Accordo 
      interconfederale 31.7.1992. 
        
      
      2.  
      Il 
      periodo di riferimento per determinare la misura spettante di 
      quattordicesima mensilità è 1° agosto – 31 luglio. Pertanto, in caso di 
      inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno 
      il dipendente ha diritto a un numero di dodicesimi di quattordicesima 
      mensilità pari al numero di mesi di servizio prestato. A tal fine, le 
      frazioni di mese almeno pari a 15 giorni sono computate come mese intero, 
      trascurandosi le frazioni inferiori.  
        
      
      3.   
      In 
      caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del suddetto periodo 
      di riferimento, la quattordicesima mensilità è calcolata sui valori di 
      retribuzione globale in atto alla data della cessazione medesima. 
         
        
      
      1. 
      I 
      trattamenti di cui al presente articolo spettano a tutti i dipendenti che 
      svolgono le effettive, correlate mansioni, indipendentemente dalla 
      posizione parametrale attribuita nel proprio livello d’inquadramento.  
      
      2.   Il 
      diritto a percepire tali trattamenti decade per effetto del mutamento 
      delle correlate mansioni. 
        
      
      3.   Le 
      indennità di cui al comma 6, lettere a), b), c), non sono cumulabili in 
      quanto la maggiore assorbe la minore.  
      
      4.   Le 
      indennità di cui al comma 6, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) , 
      j) sono comprensive dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e 
      legali, fatta salva la computabilità delle indennità di cui alle 
      lettere a), b), c), h) ai fini del trattamento di fine rapporto (T.F.R.). 
      Tali indennità non sono computabili nel trattamento di infermità per 
      malattia e infortunio non sul lavoro e di infortunio sul lavoro, fatta 
      eccezione per l’indennità di cui alla lettera j) che fa parte della 
      retribuzione globale.  
      
      5.  
      Le 
      indennità di cui al comma 6, lettere k) e l) fanno parte della 
      retribuzione globale.  
      
      6.     
      I 
      trattamenti sono i seguenti:  
      a)   
      Indennità giornaliera pari a € 0,77 riconosciuta ai lavoratori inquadrati 
      nel livello 4 dell’Area conduzione in qualità di: 
      -  autisti 
      conducenti di automezzi per la guida dei quali è prescritto il possesso 
      della patente di categoria E; 
      -  
      conducenti di pale, ruspe, escavatori di peso superiore a 100 quintali; 
      -  
      operatori- autisti di combinata canal- jet; 
      -  
      conducenti di autocompattatori ad operatore unico con dispositivo 
      automatizzato di caricamento laterale assistito da apparecchiatura video- 
      computerizzata.  
      b)    
      
      Indennità giornaliera pari a € 0,36 riconosciuta ai lavoratori inquadrati 
      nel livello 2 dell’Area spazzamento, raccolta, attività accessorie e 
      complementari, i quali siano addetti: 
      - ai 
      servizi di rimozione rifiuti operando promiscuamente o esclusivamente a 
      livelli superiori o inferiori al piano stradale con accesso ai gradini per 
      l’altezza di almeno un piano normale di edificio; 
      - 
      all’effettuazione della raccolta su strade a scalini o rampe con un 
      dislivello di almeno un piano normale di edificio; 
      - ad 
      operazioni manuali di espurgo pozzi neri.  
      c)   Indennità giornaliera pari a  € 0,52 riconosciuta ai lavoratori inquadrati 
      nel livello 2 dell’Area spazzamento, raccolta, attività accessorie e 
      complementari, adibiti alla guida di veicoli o motocarri, per i quali è 
      richiesto il possesso della patente di categoria A, che effettuano in 
      singolo anche la raccolta e/o lo spazzamento.  
      d) 
      
      Indennità giornaliera turni a ciclo continuo e avvicendato pari al 3,65% 
      della retribuzione base parametrale giornaliera riconosciuta ai dipendenti 
      addetti a lavorazioni a ciclo continuo su tre turni avvicendati 
      nell’intero arco continuo di sette giorni per ogni giornata di effettivo 
      svolgimento delle mansioni. Tale indennità è assorbita dall’indennità per 
      lavoro domenicale eventualmente corrisposta.  
      e)  Indennità giornaliera per lavaggio indumenti pari a € 0,26 riconosciuta ai 
      dipendenti ai sensi dell’art. 67, lettera C., commi 3 e 5.  
      f)    Indennità giornaliera maneggio denaro pari al 5% della retribuzione base 
      parametrale giornaliera riconosciuta al dipendente addetto a operazioni di 
      riscossione e pagamento che comportino maneggio di denaro con oneri per 
      errori.  
      g)   
      
      Indennità giornaliera pari a € 0,26 per raggiungimento posto di lavoro, di 
      cui all’art. 35, lett. c).  
      h)   Indennità oraria sgombero neve pari al 5% della retribuzione individuale 
      oraria per ogni ora di effettivo svolgimento delle mansioni. Tale 
      indennità assorbe fino a concorrenza quanto percepito al medesimo titolo 
      per effetto di accordi aziendali.  
      i)    Indennità domenicale pari a € 4,13 riconosciuta ai lavoratori che prestano 
      la propria opera in giornata di domenica con riposo settimanale 
      compensativo in altro giorno della settimana. 
        
      j)    Indennità mensile pari a € 40,00 riconosciuta per 12 mensilità ai 
      lavoratori inquadrati nel livello 5 dell’Area impianti e officina, in 
      qualità di conduttore/manutentore in possesso di patente di 1° grado 
      generale che, oltre a svolgere le mansioni proprie della qualifica, di 
      norma è addetto a turni continui e avvicendati e ha il compito di guidare 
      e controllare il personale del turno assegnato. Tale indennità è 
      riconosciuta a decorrere dall’1.6.2004.  
      k) 
      
      Compenso mensile pari a € 11,88 riconosciuto per 14 mensilità ai 
      lavoratori inquadrati nel livello 3 dell’Area conduzione, adibiti in 
      maniera sistematica e non occasionale alla conduzione di automezzi per la 
      guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria C.  
      l)   
      
      Indennità mensile di funzione pari a € 77,47 riconosciuta per 14 mensilità 
      alla categoria dei Quadri (livello 8). 
         
        
      
      1.  Al 
      fine di soddisfare esigenze di servizio aventi carattere di 
      straordinarietà o emergenza non programmabili preventivamente, anche 
      attinenti alla sicurezza degli impianti e delle attrezzature non 
      presidiati per l’intera giornata, l’azienda può disporre l’attivazione del 
      servizio di reperibilità anche per tutti i giorni dell’anno, stabilendone 
      la durata giornaliera. 
        
      
      2.   In 
      tale premessa, tra l’azienda e la RSU o, in mancanza, le RSA, 
      congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle OO.SS. 
      stipulanti il presente CCNL, costituiranno oggetto di esame congiunto 
      preventivo:  
      a)  
      le 
      modalità attuative del servizio, ai sensi del comma 1;  
      b)  
      la 
      programmabilità dei turni di reperibilità su base superiore al bimestre – 
      anche in considerazione delle tipiche condizioni climatiche, turistiche 
      ecc.del luogo – tenendo conto anche delle disponibilità  individuali;  
      c) 
      
      l’individuazione del termine temporale massimo di presentazione del 
      dipendente in servizio a seguito di chiamata ai sensi del successivo comma 
      5, avuto riguardo alle caratteristiche urbanistiche e geografiche del 
      luogo e a quelle dei servizi da assicurare.  
      
      3.   
      In 
      relazione all’organizzazione del servizio, l’azienda predisporrà un 
      sistema di turni avvicendati – ferme restando le esclusioni a norma di 
      legge di determinate categorie di lavoratori – la cui programmazione è 
      resa nota ai dipendenti, mediante affissione nei luoghi di lavoro, di 
      norma entro il 20 di ogni mese da valere per il mese seguente ovvero entro 
      il 20 del secondo mese di ogni bimestre da valere per il bimestre 
      seguente. Conseguentemente, il lavoratore in turno di reperibilità può 
      essere chiamato a svolgere immediate prestazioni oltre il normale orario 
      di lavoro come stabilito nel presente articolo.  
      
      4.   I 
      turni di reperibilità sono obbligatori e in ogni singolo periodo mensile 
      non possono superare, di norma, i sette giorni per singolo 
      dipendente interessato, per non più di un sabato e di una domenica 
      nell’arco dello stesso periodo.  
      
      5.   
      Il 
      lavoratore in turno di reperibilità non deve stare in attesa in locali 
      aziendali e non è tenuto a restare nella propria abitazione. Nondimeno, 
      egli deve essere rintracciabile prontamente e presentarsi al lavoro 
      immediatamente a seguito della chiamata da parte dell’azienda.  
      
      6.   In 
      caso di richiesta di intervento secondo quanto previsto al precedente 
      comma 5, spetta al lavoratore una indennità di chiamata.  
       
      L’importo 
      di tale indennità è convenzionalmente commisurato al valore di un’ora e 
      mezzo di retribuzione individuale, maggiorata della percentuale di lavoro 
      straordinario feriale ovvero festivo a seconda delle ipotesi nelle quali 
      si ricade. 
      La predetta 
      indennità è comprensiva dell’incidenza di tutti gli istituti contrattuali 
      e legali, compreso il trattamento di fine rapporto; non è computabile nel 
      trattamento di infermità per malattia e infortunio non sul lavoro e in 
      quello di infortunio sul lavoro, ed è aggiuntiva all’indennità di 
      reperibilità normalmente spettante per il turno assegnato.  
      
      7.   Per ogni giornata del turno di reperibilità spetta al lavoratore una 
      indennità secondo le seguenti misure differenziate:  
      a)    € 5,00 
      per ogni giornata dal lunedì al sabato, coincidente con la giornata di 
      turno programmato di lavoro normale;  
      b)    
      € 7,00 
      per ogni giornata non festiva, dal lunedì al sabato, non 
      coincidente con la giornata di turno programmato di lavoro normale;  
      c)       
      € 
      10,00 per ogni giornata festiva, ivi compresa quella di riposo.  
      L’indennità 
      di reperibilità è comprensiva dell’incidenza di tutti gli istituti 
      contrattuali e legali, compreso il trattamento di fine rapporto, e non è 
      computabile nel trattamento di malattia e infortunio sul lavoro.  
      
      8.     
      Le 
      eventuali ore lavorative effettivamente prestate, oltre il normale orario 
      di lavoro, durante il turno di reperibilità a seguito di chiamata da parte 
      dell’azienda, sono regolate dal trattamento previsto dal vigente CCNL per 
      le ore di lavoro in prolungamento orario, straordinario, notturno, festivo 
      a seconda delle ipotesi nelle quali si ricade.  
      
      9.     
      
      Fatto salvo il computo del tempo dell’ eventuale lavoro effettivo 
      di cui al comma 8, le ore di turno programmato in reperibilità non sono 
      utili ai fini della durata dell’orario legale e/o 
      contrattuale di lavoro.  
      
      10.      
      
      Sono fatte salve le regolamentazioni del servizio di reperibilità 
      eventualmente in atto a livello aziendale, fermo restando che gli importi 
      di cui ai commi 6 e 7 sono assorbiti dai maggiori valori 
      eventualmente riconosciuti in sede aziendale allo stesso titolo e per le 
      medesime fattispecie. 
        
        
      
                        A decorrere dall’1.1.2005, l’art. 21, lett. c) del CCNL 
      2.8.1995 è sostituito dalle seguenti norme.  
      1.  
      Fatta eccezione per le 
      fattispecie di cui all’art. 16, commi 10 e 11, si considera in trasferta 
      il dipendente inviato per esigenze di servizio a prestare la propria 
      attività lavorativa fuori del Comune ove è stabilita la sede abituale di 
      lavoro per un periodo non superiore a trenta giorni calendariali 
      consecutivi.  
      2.  
      In relazione alle specifiche 
      condizioni e caratteristiche della trasferta, al dipendente inviato in 
      trasferta compete il trattamento di seguito indicato, compensativo della 
      prestazione resa fuori dalla propria abituale sede di lavoro.  
      3.  
      In occasione di ogni invio in 
      trasferta, qualunque ne sia la durata giornaliera, il dipendente ha 
      diritto  al rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio 
      utilizzando i normali mezzi di trasporto pubblico di persone nonché delle 
      altre eventuali spese vive – documentate – necessarie all’espletamento 
      della trasferta stessa.   
      4.  
      In relazione alla specifica 
      durata giornaliera della trasferta, l’azienda è tenuta a corrispondere 
      altresì quanto segue.  
      A)  
      Trasferta di durata superiore alle 7 ore e fino a 12 ore:  
      ·     in aggiunta a 
      quanto previsto dal precedente comma 3, spetta al dipendente il rimborso 
      delle spese effettivamente sostenute per il vitto, nei limiti della 
      normalità;  
      B)  
      Trasferta di durata superiore alle 12 ore e fino a 24 ore:  
      ·     in aggiunta a 
      quanto previsto dal precedente comma 3, spetta al dipendente, oltre al 
      rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l’alloggio, 
      nei limiti della normalità, un’indennità giornaliera pari al 50% della 
      retribuzione individuale.  
      5.  
      In caso di trasferte 
      caratterizzate da più di un ciclo consecutivo di 24 ore, il diritto a 
      ulteriori quote dell’indennità giornaliera di cui al comma 4, lettera B, 
      matura a condizione che ogni ciclo successivo al primo abbia anch’esso una 
      durata superiore alle 12 ore e fino a 24 ore.  
      6.  
      Al fine di determinare le quote 
      di indennità giornaliera spettante ai sensi del comma 4, lettera B), il 
      computo della complessiva durata della trasferta decorre dall’ora della 
      partenza fino all’ora del termine del viaggio di rientro in sede, con 
      riferimento agli orari dei normali mezzi di trasporto pubblico di persone 
      effettivamente utilizzati.  
      7.  
      La documentazione 
      giustificativa del rimborso delle spese di trasporto è costituita: dal 
      titolo di viaggio utilizzato sui mezzi di trasporto pubblico di persone; 
      dalla ricevuta fiscale nel caso di noleggio di autovetture, se autorizzato 
      dall’azienda; dalla ricevuta nel caso di uso del taxi, se autorizzato 
      dell’azienda. 
            La 
      documentazione giustificativa del rimborso delle spese di vitto e alloggio 
      è costituita dalla ricevuta fiscale.  
      8.  
      Al personale inviato in 
      trasferta non compete il buono pasto di cui all’art. 34 per ogni giornata 
      nella quale gli sia riconosciuto il rimborso delle spese  effettivamente 
      sostenute per il vitto ovvero gli sia corrisposta l’indennità giornaliera 
      di cui al comma 4, lettera B.  
      9.  L’indennità di trasferta di cui 
      al presente articolo è esclusa dal calcolo della retribuzione utile ai 
      diversi fini contrattuali e legali.  
      10.   
      Il trattamento per trasferte di 
      durata superiore a trenta giorni calendariali consecutivi costituisce 
      oggetto di contrattazione aziendale a contenuto normativo di cui all’art. 
      63.  
      11.   
      Al lavoratore inviato in 
      trasferta ai sensi del comma 1 e seguenti l’azienda:  
      a)   per le 
      spese di cui al comma 3: consegna – ove possibile – i relativi titoli di 
      viaggio e/o anticipa un importo pari all’80% delle spese presunte; 
      b)   per le 
      spese di cui al comma 4, lett. A) : anticipa un importo pari all’80% delle 
      spese presunte; 
      c)   per le 
      spese di cui al comma 4, lett. B): anticipa un importo pari all’80% delle 
      spese presunte;  
      d)   per le 
      trasferte aventi la durata di cui al comma 4, lett. B) e al comma 5: 
      anticipa un importo pari all’80% delle indennità giornaliere presunte.  
      12.   
      Il conguaglio dei rimborsi 
      spese e/o delle indennità giornaliere di cui al comma 11 è effettuato 
      entro il 15 del mese successivo a quello in cui il lavoratore si è recato 
      in trasferta. 
        
        
      
      1.  
      A 
      decorrere dall’1.5.2003 è soppressa l’indennità di mensa giornaliera pari 
      a € 0,52 di cui all’art. 21, lett. o) , del CCNL 2.8.1995. Dalla medesima 
      data tale indennità è assorbita e sostituita da un buono pasto a larga 
      diffusione territoriale corrisposto a tutti i dipendenti, per ogni 
      giornata di effettiva prestazione, nella misura di € 1,50. A decorrere 
      dall’1.1.2005 la misura del buono pasto è ridotta a € 1,00. 
        
      
      2.  
      
      L’eventuale fornitura, diretta o indiretta, del pasto ovvero il rimborso 
      del relativo costo da parte dell’azienda fa venir meno, per la medesima 
      giornata, la corresponsione al singolo dipendente del buono pasto di cui 
      al presente articolo. 
        
      
      3.   I 
      buoni pasto vengono consegnati cumulativamente ai lavoratori con cadenza 
      mensile, al di fuori della busta paga, e non possono essere sostituiti da 
      trattamenti retributivi di corrispondente valore. 
       
         
        
      
      a)    
      
      Rimborso spese per uso autovettura 
      Il 
      dipendente che, previa autorizzazione dell’azienda ovvero aderendo alla 
      richiesta di quest’ultima, usi la propria autovettura per ragioni di 
      servizio ha diritto a un rimborso commisurato alle tariffe ACI di 
      indennità chilometrica, per autovetture benzina di cc. 1300 che effettuino 
      una percorrenza media annua di 20.000 Km. 
        
      
      b)    
      
      Rimborso spese per testimonianza 
      E’ 
      corrisposta la retribuzione globale al dipendente chiamato quale teste in 
      causa civile o penale o amministrativa in dipendenza del servizio. Qualora 
      il lavoratore debba allontanarsi dalla sede abituale di lavoro, ha diritto 
      altresì al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per 
      il viaggio, il vitto, l’alloggio, detratta l’indennità corrisposta dallo 
      Stato. 
        
      
      c)    
      
      Rimborso spese per raggiungimento posto di lavoro 
      Qualora la 
      sede abituale di lavoro sia ubicata fuori dal Comune o di una sua 
      frazione, in località non assistite giornalmente in modo regolare da un 
      servizio di trasporto pubblico locale di persone, e l’azienda non 
      provveda, direttamente o indirettamente, al trasporto del personale nella 
      predetta sede di lavoro a inizio e fine turno, al dipendente interessato è 
      corrisposto il rimborso delle spese, effettivamente sostenute, ai sensi 
      della lettera a) del presente articolo. 
      Per i 
      Comuni con popolazione superiore a un milione di abitanti, tale rimborso è 
      costituito dalla indennità giornaliera disciplinata dall’art. 31, lett. 
      g). 
        
      d)  
      Rimborso spese vidimazione patente 
      Agli 
      autisti e ai conducenti di motocarro, titolari o normalmente impiegati 
      come sostituti, sono rimborsate le spese per il rinnovo della patente, 
      previa idonea documentazione. Tale rimborso spetta altresì ai lavoratori 
      cui è richiesto, in via ricorrente, l’uso dei veicoli aziendali o di 
      proprietà dei lavoratori stessi per ragioni di servizio. 
        
      e)   
      Somministrazione latte 
      Restano 
      invariate le condizioni individuali in atto nelle aziende. 
       
        
      f)    
      Uso gratuito dell’alloggio 
      Qualora 
      l’azienda, per esigenze di servizio,richieda al dipendente di abitare 
      presso il complesso aziendale, l’uso dell’alloggio è gratuito. 
        
      g)  Uso 
      locale aziendale per consumazione pasto 
      Le aziende 
      metteranno a disposizione dei lavoratori un locale idoneo per la 
      consumazione del pasto, convenientemente attrezzato.  
        
        
      
      1.   L’azienda, cercando in ogni caso di contemperare le proprie esigenze con 
      l’interesse personale del lavoratore, può trasferirlo, per motivi tecnici, 
      organizzativi e produttivi da una ad altra sede di lavoro, situata in 
      località diversa da quella abituale. Tali motivi devono essere specificati 
      all’interessato con apposita lettera, che deve pervenire con un preavviso 
      di almeno 30 giorni calendariali. 
        
      
      2.   Il 
      lavoratore trasferito ai sensi del comma 1 conserva, in quanto più 
      favorevole, il trattamento economico goduto precedentemente, escluse 
      quelle indennità che siano inerenti alle condizioni locali e alle 
      prestazioni particolari presso la sede o il servizio di provenienza e che 
      non ricorrano nella nuova destinazione.  
      
      3.   Qualora, per effetto del trasferimento disposto dall’azienda ai sensi del 
      comma 1, la nuova sede di lavoro disti almeno 100 Km dalla precedente e 
      conseguentemente il lavoratore debba trasferire il domicilio proprio e 
      della famiglia, al lavoratore stesso vengono rimborsate le spese di 
      viaggio per sé e per i familiari a carico nonché le spese per il trasporto 
      degli effetti familiari (mobili, bagagli, ecc.), previ accordi da 
      prendersi con l’azienda. Il trasporto dei  mobili e delle masserizie deve 
      essere assicurato, a carico dell’azienda, contro il rischio dei danni. 
      Analogamente, qualora il lavoratore debba corrispondere un indennizzo per 
      anticipata risoluzione del contratto di affitto, regolarmente registrato 
      precedentemente alla comunicazione del trasferimento, lo stesso lavoratore 
      ha diritto al rimborso di tale indennizzo fino a concorrenza di un massimo 
      di quattro mesi di canone di affitto. Ricorrendo le condizioni di cui al 
      presente comma, al dipendente viene corrisposta una somma, a carattere di 
      elargizione una tantum, pari ad una mensilità di retribuzione globale, 
      maggiorata di 1/5 per ogni familiare a carico che si trasferisca con lui.  
      
      4.   Al 
      lavoratore che, trasferito ai sensi del comma 3, venga licenziato non per 
      motivi disciplinari, compete, oltre al trattamento di fine rapporto, il 
      rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per sé e per i 
      familiari a carico per il rientro nella precedente residenza, quando tale 
      rientro sia effettivamente avvenuto. Inoltre, qualora il lavoratore di cui 
      al presente comma abbia provveduto entro sei mesi dalla data della 
      risoluzione del rapporto di lavoro, all’effettivo movimento delle 
      masserizie, ha pure diritto al rimborso, sulla base preventivamente 
      concordata con l’azienda, delle spese sopportate per il detto trasporto 
      dalla località di trasferimento alla precedente residenza. Ai fini di cui 
      al presente comma, le richieste di rimborso devono essere inoltrate 
      all’azienda prima della cessazione del rapporto di lavoro.  
      
      5.  
      
      Qualora non accetti il trasferimento motivato ai sensi del comma 1, il 
      lavoratore ha diritto, se licenziato, all’indennità di preavviso e al 
      trattamento di fine rapporto. 
        
      
      6.   In 
      accoglimento della richiesta avanzata congiuntamente dai lavoratori 
      interessati e ove lo ritenga operativamente attuabile, l’azienda può 
      disporre lo scambio di sede di lavoro tra i dipendenti in possesso della 
      stessa qualifica e che ricoprano l’identica posizione di lavoro. Tali 
      casi, non configurando in alcun modo le ipotesi di trasferimento di cui ai 
      commi precedenti, non danno luogo all’applicazione del trattamento 
      previsto dal presente articolo.  
      
      7.   In 
      caso di trasferimento individuale, l’azienda, almeno 90 giorni calendariali prima della data relativa, convoca la RSU o, in mancanza, le 
      RSA, congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle OO.SS. 
      stipulanti, per fornire una informativa sui motivi del trasferimento 
      nonché sulle condizioni economico – normative del trasferimento stesso.
      
        
      
      8.   In 
      caso di trasferimenti plurimi, l‘azienda, almeno 90 giorni calendariali 
      prima della data relativa, convoca la RSU o, in mancanza, le RSA, 
      congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle OO.SS. 
      stipulanti, per un esame congiunto dei motivi dei trasferimenti dei 
      dipendenti interessati nonché delle condizioni economico – normative del 
      loro trasferimento.  
        
        
        
         
        
      In caso di 
      interruzione della prestazione di lavoro per ragioni di forza maggiore non 
      previste dal presente contratto e non dipendenti da provvedimenti 
      disciplinari, il lavoratore resterà a disposizione dell’azienda che potrà 
      adibirlo ad altri lavori, fatte salve in ogni caso le disposizioni in 
      materia di mutamento di mansioni di cui all’art. 15, commi 1 e 2. 
        
        
      1.  
      Il lavoratore che non può 
      presentarsi in servizio deve darne giustificazione all’azienda nello 
      stesso giorno, salvo il caso di comprovato impedimento, prima dell’inizio 
      dell’orario di lavoro stabilito, per consentire l’adozione di adeguate 
      misure organizzative. 
            Il 
      lavoratore non può altresì assentarsi dal servizio se non debitamente 
      autorizzato dal proprio superiore.  
      2.  
      Salvo il caso di comprovato 
      impedimento, qualsiasi assenza dal servizio senza giustificato motivo, 
      indipendentemente dalla correlata trattenuta retributiva, è considerata 
      arbitraria ed è soggetta a sanzioni disciplinari.  
      3.  
      Qualora l’assenza dal servizio, 
      di cui al comma 2, sia superiore a tre giorni calendariali consecutivi, il 
      dipendente è da considerarsi dimissionario. Il termine è prorogato di un 
      giorno qualora il terzo giorno coincida con un giorno festivo. 
        
      1.  
      Al lavoratore che ne faccia 
      domanda l’azienda può accordare permessi, per giustificati motivi, con 
      facoltà di corrispondere o meno la retribuzione.  
      2.  
      In occasione della nascita di 
      un figlio è riconosciuto al lavoratore un giorno di permesso retribuito.  
      3.  
      Ai fini di cui ai precedenti 
      commi, si fa riferimento alla retribuzione globale.  
      4.  
      Al dipendente che ne faccia 
      richiesta, l’azienda potrà riconoscere un periodo di aspettativa per 
      motivi privati fino a un massimo di 180 giorni calendariali, senza 
      corresponsione della retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità ai 
      fini di alcun istituto. 
         
        
      
      1.   I 
      lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche 
      sindacali provinciali, regionali e nazionali – quali individuati dall’art. 
      31, commi 1 e 2, della legge 20.5.1970, n. 300 – possono, a richiesta, 
      essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del 
      loro mandato, ai sensi e per gli effetti del medesimo art. 31.  
      
      2.   
      
      L’anzianità decorrente durante i periodi trascorsi in aspettativa per 
      cariche sindacali è considerata utile a tutti gli effetti contrattuali.  
      
      3.   
      
      Con riferimento ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive ai 
      sensi dell’ art. 32 della legge n. 300/1970, qualora il tempo necessario 
      all’espletamento del mandato ricada in un’ora compresa nel turno di 
      lavoro, l’azienda, su richiesta del dipendente, riconoscerà allo stesso un 
      permesso per la durata dell’intero turno giornaliero, con decorrenza della 
      retribuzione globale. 
        
        
      1.  
      In occasione di tutte le 
      consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle 
      Regioni, i dipendenti che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, 
      ivi compresi i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati nonché, in 
      occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e 
      dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per 
      tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.  
      2.  
      I giorni di assenza dal lavoro 
      compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli 
      effetti giorni di attività lavorativa. Pertanto i lavoratori di cui al 
      comma 1 hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in 
      aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi 
      compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi 
      nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.  
      3.  
      L’adempimento delle funzioni 
      elettorali deve essere documentato dal lavoratore mediante attestazione 
      del presidente di seggio, recante la data e l’orario di inizio e di 
      chiusura delle operazioni connesse alle consultazioni elettorali.  
        
        
      1.  
      Al dipendente che contragga 
      matrimonio viene concesso un periodo di congedo di 15 giorni calendariali, 
      con corresponsione della retribuzione globale. Detto periodo è 
      riconosciuto anche al lavoratore assunto a termine con contratto di lavoro 
      di durata almeno pari a 90 giorni calendariali.  2.  
      Dal trattamento economico di 
      cui sopra è dedotto quanto eventualmente erogato a tale titolo dall’INPS.  
      3.  
      Il periodo di congedo 
      matrimoniale non è computabile nel periodo di ferie annuali. 
        
         
        
            
      Premessa 
        
      I 
      lavoratori studenti non in prova, assunti a tempo indeterminato, iscritti 
      e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, 
      secondaria o di qualificazione professionale, statali, parificate, o 
      legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di 
      studio legali hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza 
      ai corsi o la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni 
      di lavoro in prolungamento orario o straordinario o nei giorni di riposo 
      settimanale. 
           
       
      A) 
      Permessi per preparazione ad esami 
        
      1.  
      Per sostenere gli esami sotto 
      specificati, i lavoratori studenti iscritti e frequentanti corsi regolari 
      di studio di cui al comma in premessa - ivi compresi coloro che si 
      preparano privatamente - hanno diritto, previa presentazione di idonea 
      certificazione, a permessi con decorrenza della retribuzione globale pari 
      a: 
        
      ·      
      giorni 
      cinque per esami di licenza elementare; 
      ·      
      giorni dieci 
      per esami di licenza media inferiore; 
      ·      
      giorni 
      dodici per esami di licenza media superiore; 
      ·      
      giorni due 
      per ogni esame universitario. 
        
      2.  
      I permessi di cui al 
      precedente comma sono attribuiti per un massimo di due volte per il 
      medesimo esame.     
      B)  
      Permessi per frequenza di corsi regolari di studio 
        1.  
      I lavoratori studenti iscritti 
      e frequentanti corsi regolari di studio di cui al comma in premessa, 
      qualora la frequenza coincida con l’orario di lavoro, hanno diritto a 
      permessi, con decorrenza della retribuzione globale, nel limite massimo di 
      150 ore procapite all’anno, previa presentazione del certificato di 
      frequenza scolastica per un numero di ore almeno doppio di quello 
      richiesto all’azienda.  
      
      2.   Il numero dei lavoratori studenti che potranno richiedere i permessi di 
      cui al comma 1 non dovrà superare, in ogni anno, il 3 per cento del numero 
      dei dipendenti in forza al 1° settembre di ogni anno, senza pregiudizio 
      del normale svolgimento del servizio. I permessi di cui al comma 1 sono 
      riconosciuti secondo il seguente ordine prioritario: scuola elementare, 
      scuola media inferiore, scuola media superiore, università. A parità di 
      condizioni, prevale la data di presentazione della richiesta.  
      
      3.  Nei centri di servizio cui siano addetti da 10 fino a 35 dipendenti, i 
      permessi di cui al comma 1, ricorrendo le condizioni ivi stabilite, 
      saranno riconosciuti a un lavoratore studente per ogni anno.  4.   
      Nei centri di servizio cui siano addetti fino a 9 dipendenti, i permessi 
      di cui al comma 1, ricorrendo le condizioni ivi stabilite, saranno 
      riconosciuti ad un lavoratore studente per ogni anno per la partecipazione 
      ai corsi in parola fuori dell’orario di lavoro.  
        
        
       A decorrere 
      dal 13.1.2004, l’art. 37 del CCNL 2.8.1995 è sostituito dalle 
      seguenti norme. 
       A.    Obblighi di comunicazione e certificazione – Visite di 
      controllo   1.   L’assenza per infermità 
      dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro – sia in caso di inizio che 
      di prosecuzione dell’assenza – deve essere comunicata dal lavoratore 
      all’azienda nello stesso giorno, salvo il caso di comprovato impedimento, 
      prima dell’inizio dell’orario di lavoro stabilito per consentire 
      l’adozione di adeguate misure organizzative.  2.   Sia nel caso di inizio 
      che di prosecuzione di assenza per infermità, il lavoratore deve far 
      pervenire ovvero spedire all’azienda, con raccomandata A.R., il 
      certificato medico attestante l’incapacità lavorativa entro due giorni dal 
      rilascio; fermo restando che il certificato stesso deve essere comunque 
      redatto entro ventiquattro ore dall’inizio dell’evento morboso. 
      
      3.     
      
      L’azienda ha facoltà di far controllare lo stato di infermità del 
      lavoratore ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia. A tal 
      fine il lavoratore ha l’obbligo di trovarsi a disposizione, presso il 
      domicilio o la dimora comunicati all’azienda, fin dal primo giorno di 
      assenza e per tutto il periodo dell’infermità, compresi i giorni festivi, 
      dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00, ovvero 
      nelle diverse fasce orarie eventualmente stabilite per disposizioni 
      legislative o amministrative nazionali o territoriali.  
      
      4.     
      
      L’azienda darà comunicazione ai lavoratori, mediante affissione nei luoghi 
      di lavoro, delle eventuali diverse fasce orarie di cui al precedente 
      comma, provvedendo ad informarne altresì la rappresentanza sindacale 
      unitaria o, in mancanza, le RSA aderenti alle OO.SS. stipulanti il CCNL.  
      
      5.     
      In 
      relazione agli adempimenti di cui al comma 3, sono fatte salve le 
      eventuali documentabili necessità del lavoratore di assentarsi dal 
      domicilio o dalla dimora per visite mediche, prestazioni sanitarie ed 
      accertamenti specialistici, nonché per le visite di controllo effettuate 
      dalle strutture competenti a norma di legge; fermo restando l’obbligo del 
      lavoratore stesso di darne preventiva informazione all’azienda, salvo casi 
      di comprovato impedimento.  
      
      6.     
      Ai 
      fini del comma 3, ogni mutamento anche temporaneo, durante l’assenza per 
      infermità, del domicilio o della dimora inizialmente resi noti all’azienda 
      deve essere tempestivamente comunicato dal lavoratore all’azienda stessa. 
      
      B.  determinazione del periodo di conservazione 
      del posto di lavoro: comporto breve e comporto prolungato 
        
      1.   Nei casi di 
      interruzione del servizio dovuta a infermità per  malattia o infortunio 
      non sul lavoro debitamente certificata, il lavoratore, non in prova, ha 
      diritto alla conservazione del posto per un periodo, definito comporto 
      breve, di 365 giorni calendariali. 
      Il suddetto periodo di 
      conservazione del posto si intende riferito al cumulo delle assenze 
      verificatesi nei 1.095 giorni precedenti ogni nuovo ultimo episodio 
      morboso.  
      2.   
      
      Nell’ipotesi in cui il superamento del periodo di 
      conservazione del posto di cui al comma 1 sia determinato da un unico 
      evento morboso continuativo, debitamente certificato, comportante 
      un’assenza ininterrotta, il lavoratore ha diritto alla conservazione del 
      posto per un ulteriore periodo di 90 giorni calendariali. 
      Di conseguenza il periodo 
      complessivo di conservazione del posto, definito comporto prolungato, sarà 
      di giorni calendariali 455, sempre riferito al cumulo delle assenze 
      verificatesi nei 1.095 giorni precedenti ogni nuovo ultimo episodio 
      morboso.  
      3.   
      
      Nell’ambito dei 1.095 giorni precedenti ogni nuovo ultimo 
      episodio morboso, i periodi di conservazione del posto di cui ai predetti 
      commi 1 e 2 sono rispettivamente aumentati di un periodo di durata massima 
      di 120 giorni calendariali in caso di assenze comportanti ricovero 
      ospedaliero e/o day hospital, debitamente certificate. Tale periodo è 
      fruibile anche in maniera frazionata.  
      4.   
      
      Il periodo di comporto prolungato di cui al comma 2 si 
      applica anche nel caso in cui si siano verificate, nei 1.095 giorni 
      calendariali precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso, almeno due 
      malattie comportanti, ciascuna, un’assenza continuativa pari o superiore a 
      90 giorni calendariali.  
      5.   
      
      Il periodo di comporto prolungato di cui al comma 2 viene 
      altresì riconosciuto automaticamente al lavoratore che alla scadenza del 
      periodo di comporto breve, di cui al comma 1, sia assente 
      continuativamente per un unico evento morboso ininterrotto di durata pari 
      o superiore a 90 giorni calendariali.  
      6.   Resta salvo quanto previsto dalla legge 6.8.1975, per la 
      conservazione del posto dei lavoratori affetti da T.B.C.  
      7.   Per quanto concerne i lavoratori in prova trova 
      applicazione l’art. 5, comma 3, del presente CCNL.  
      8.   Entro il mese di gennaio di ogni anno, l’azienda fornisce 
      informazioni sulla situazione relativa alla conservazione del posto di 
      lavoro, con riguardo ai lavoratori che hanno accumulato assenze per 
      infermità pari o superiori a 250 giorni calendariali nei 1.095 giorni 
      calendariali precedenti la data della comunicazione aziendale.  
       C. 
      trattamento economico  
      
      1.     
      
      Nell’ambito dei distinti periodi di comporto di cui ai commi 1 e 2 della 
      lettera B, al lavoratore assente per infermità dovuta a malattia o 
      infortunio non sul lavoro, debitamente certificata, l’azienda 
      corrisponderà una integrazione di quanto egli percepisce, in forza di 
      disposizioni legislative e/o di altre norme, fino al raggiungimento 
      dell’intera retribuzione globale mensile netta del lavoratore medesimo.  
      
      2.   Ai 
      fini dei trattamenti economici spettanti nei distinti periodi di 
      comporto di cui ai commi 1 e 2 della lettera B, si terrà conto dei periodi 
      di assenza complessivamente verificatisi nei 1.095 giorni calendariali 
      precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso. In tale premessa:  
      a)    Il 
      lavoratore avrà diritto all’intera retribuzione globale mensile netta per 
      i primi 365 giorni calendariali di assenza (comporto breve) qualora 
      ricorrano le condizioni di cui alla lettera B, comma 1; 
      b)    Il 
      lavoratore avrà diritto all’intera retribuzione globale mensile netta per 
      ulteriori 90 giorni calendariali (comporto prolungato), qualora ricorrano 
      le condizioni di cui alla lettera B, commi 2, 4, 5.  
      
      3.   In 
      caso di assenze comportanti ricovero ospedaliero e/o day hospital di cui 
      al comma 3 della lettera B, l’azienda corrisponderà al lavoratore una 
      integrazione di quanto egli percepisce, in forza di disposizioni 
      legislative e/o di altre norme, fino al raggiungimento dell’ intera 
      retribuzione globale mensile netta, per un periodo – anche frazionato – di 
      durata massima di 120 giorni calendariali. Le assenze a questo medesimo 
      titolo eccedenti tale durata massima danno diritto al trattamento di cui 
      al precedente comma 2, lettera a) e b), entro i limiti rispettivamente 
      stabiliti. 
      
      1.  
      Il 
      lavoratore che raggiunga il limite di conservazione del posto di cui alla 
      lettera B, comma 1, e continui a trovarsi in assenza debitamente 
      certificata, usufruirà, previa richiesta scritta inoltrata prima del 
      superamento del limite predetto, di un periodo continuativo di aspettativa 
      della durata massima di 90 giorni calendariali, durante il quale non 
      decorrerà retribuzione né anzianità ai fini di alcun istituto.  
      
      2.   Il 
      lavoratore che raggiunga il limite di conservazione del posto di cui alla 
      lettera B, commi 2, 4, 5, e continui a trovarsi in assenza debitamente 
      certificata, usufruirà, previa richiesta scritta inoltrata prima del 
      superamento del limite predetto, di un periodo di aspettativa della durata 
      massima di 270 giorni calendariali, durante il quale non decorrerà 
      retribuzione né anzianità ai fini di alcun istituto. 
       
                  In caso di assenze 
      determinate da patologie gravi richiedenti terapie salvavita, che 
      determinano una discontinuità della prestazione lavorativa, l’aspettativa 
      di cui al presente comma 2 potrà essere fruita anche in maniera 
      frazionata, in relazione alle esigenze dei singoli periodi terapeutici.  
      
      3.   I 
      distinti periodi di aspettativa non retribuita di cui ai precedenti commi 
      1 e 2  aumentano il periodo dei 1.095 giorni calendariali di cui ai commi 
      1 e 2 della lettera B di tanti giorni quanti sono i giorni fruiti di 
      aspettativa medesima. 
        
      
      4.   I 
      distinti periodi di aspettativa non retribuita di cui ai precedenti commi 
      1 e 2 possono essere richiesti una sola volta nell’arco temporale nel 
      quale sono calcolati i distinti periodi di conservazione del posto 
      aumentati ai sensi del comma 3.  
      
      5.   Al 
      fine di poter utilizzare i distinti periodi di aspettativa di cui ai 
      precedenti commi 1 e 2, il lavoratore fornirà la certificazione medica 
      delle competenti strutture sanitarie all’azienda, che tratterà le relative 
      informazioni nel rispetto del D.Lgs. 30.6.2003, n.196.  
      
      E.  effetti del superamento dei termini del periodo di conservazione 
      del posto o comporto  
      
      1.  
      
      Superati i distinti termini di conservazione del posto rispettivamente di 
      cui ai commi 1 e 2 della lettera B (periodo di comporto breve e periodo di 
      comporto prolungato) e di cui ai commi 1 e 2 della lettera D, e perdurando 
      l’assenza per infermità, l’azienda potrà risolvere il rapporto di lavoro 
      riconoscendo al lavoratore anche l’indennità sostitutiva del preavviso; 
      analogamente, il lavoratore potrà risolvere il rapporto di lavoro senza 
      l’obbligo del preavviso ovvero del pagamento all’azienda della relativa 
      indennità sostitutiva.  
      
      2.  Qualora, il rapporto di lavoro non venga risolto da nessuna delle parti, 
      lo stesso resterà sospeso a tutti gli effetti, senza corresponsione della 
      retribuzione e con decorrenza dell’anzianità ai soli effetti del 
      preavviso.  
       F.  
      revoca, sospensione e cessazione  
      del trattamento economico di cui alla lettera c)  
      
      1.  
      
      Salvo il caso di comprovato impedimento, la tardiva comunicazione oltre il 
      termine di cui al comma 1 della lettera A nonché il tardivo invio del 
      certificato medico oltre il termine di cui al comma 2 della lettera A – 
      che costituisce assenza ingiustificata – sono specifici inadempimenti 
      contrattuali sanzionati ai sensi delle norme disciplinari; fermo restando 
      che il lavoratore decade dal diritto al trattamento economico a carico 
      dell’azienda per lo stesso periodo per il quale l’istituto assicuratore 
      non eroga l’indennità di malattia.  
      
      2.  
      
      Nei casi in cui il lavoratore:  
      a)   durante le fasce orarie 
      di cui alla lettera A, comma 3, non si trovi a disposizione nel domicilio 
      o nella dimora comunicati al datore di lavoro;  
      b)   non abbia dato preventiva 
      comunicazione all’azienda della necessità di doversi assentare per i 
      motivi di cui alla lettera A, comma 5;  
      c)   non abbia provveduto a 
      comunicare all’azienda il mutamento anche temporaneo del domicilio o della 
      dimora di cui alla lettera A, comma 6;   
      lo stesso decade dal diritto 
      al trattamento economico a carico dell’azienda per lo stesso periodo per 
      il quale l’istituto assicuratore non eroga l’indennità di malattia.  
      3.     
      Il lavoratore non presente 
      all’atto della visita di controllo nelle fasce orarie di reperibilità sarà 
      considerato assente ingiustificato ai sensi delle norme disciplinari, 
      salvo il caso di comprovato impedimento.  
      4.     
      Il trattamento economico a 
      carico dell’azienda di cui alla lettera C) cesserà di essere erogato, per 
      lo stesso periodo per il quale l’istituto assicuratore non eroga 
      l’indennità di malattia, nei casi in cui il lavoratore:  a)   
      durante l’assenza per infermità, si dedichi ad attività lavorative anche a 
      titolo gratuito;  b)   
      alteri o falsifichi certificati medici o qualsiasi altra documentazione 
      inerente l’assenza per infermità;   c)   
      durante l’assenza per infermità, senza giustificato motivo ometta di 
      presentarsi ovvero si rifiuti di sottoporsi alle visite mediche di 
      controllo e agli altri accertamenti specialistici effettuati dall’istituto 
      assicuratore e/o dalle competenti strutture sanitarie.  5.   Le violazioni di cui al 
      comma 4 costituiscono grave inadempimento contrattuale e sono sanzionate 
      ai sensi delle norme disciplinari.  
      G. 
      Passaggio diretto da una ad altra 
      azienda      
      1.  
      Ai fini della determinazione 
      del periodo di conservazione del posto di lavoro e della misura del 
      correlato trattamento economico spettante, secondo quanto previsto dal 
      presente articolo, sono considerati utili i periodi dei rapporti di lavoro 
      svolti dai lavoratori continuativamente – a seguito di passaggio diretto – 
      alle dipendenze di più aziende che gestiscono servizi di igiene ambientale 
      e attività accessorie e/o complementari, indipendentemente dalla forma 
      giuridica dell’impresa o dell’ente.  
      2.  
      In ogni caso di passaggio 
      diretto di lavoratori da una ad altra azienda, l’azienda cessante, al 
      momento della risoluzione del rapporto di lavoro, fornirà all’azienda 
      subentrante e ai lavoratori interessati una dichiarazione che attesti, per 
      ogni dipendente, il periodo di conservazione del posto di lavoro goduto e 
      quello residuo nonché le specifiche misure del correlato trattamento 
      economico erogato precedentemente alla data del passaggio dei lavoratori 
      alle dipendenze della nuova azienda.    
      Ai fini 
      della disciplina di cui al presente articolo, per i dipendenti in forza 
      alla data del 13.1.2004, i trattamenti economico-normativi fruiti nei 
      1.095 giorni calendariali precedenti tale data non sono considerati utili 
      ai fini del computo dei distinti periodi di comporto di cui alla lettera B 
      nonché dei distinti periodi di aspettativa di cui alla lettera D. 
         
        
        
      A decorrere 
      dal 13.1.2004, la disciplina dell’infortunio sul lavoro di cui all’art. 37 
      del CCNL 2.8.1995 è sostituita dalle seguenti norme.  
         1.    
      Il lavoratore colpito da infortunio sul lavoro, anche di 
      lieve entità, ha l’obbligo di avvertire o di fare avvertire immediatamente 
      l’azienda.  
      2.   In caso di assenza 
      per infortunio sul lavoro o malattia professionale, indennizzati dal 
      competente istituto assicuratore, al lavoratore non in prova l’azienda 
      conserva il posto fino alla guarigione clinica. Per tutta la durata 
      dell’assenza, l’azienda assicura al lavoratore una integrazione di quanto 
      lo stesso percepisce, in forza di disposizioni legislative e/o di altre 
      norme, dall’istituto assicuratore fino al raggiungimento della sua 
      retribuzione globale mensile netta; fatto salvo il trattamento economico 
      per i primi tre giorni a carico dell’azienda stessa, pari al 100% della 
      retribuzione globale mensile netta del lavoratore.  
      3.   
      Il lavoratore ha pertanto 
      l’obbligo di versare all’azienda l’assegno relativo all’indennità 
      giornaliera erogata dall’istituto assicuratore, eleggendo a tal fine 
      domicilio presso l’azienda stessa e rilasciando specifica delega di 
      riscossione.  
      4.   
      Nel caso in cui il 
      lavoratore non ottemperi agli obblighi di cui al comma 3, l’azienda 
      sospenderà l’erogazione dell’intero trattamento ivi previsto ed esperirà 
      le conseguenti azioni di recupero del credito. 
        
      5.   Laddove, a seguito di 
      infortunio sul lavoro o malattia professionale, sia residuata al 
      lavoratore una invalidità permanente parziale, l’azienda esaminerà le 
      possibilità di adibirlo ad altre mansioni compatibili con la ridotta 
      capacità lavorativa.  
      6.   
      Qualora l’infortunio sul 
      lavoro sia causato da colpa di un terzo, l’azienda ha facoltà di ripetere 
      dal lavoratore, fino a concorrenza del risarcimento effettuato dal terzo a 
      tale titolo, la quota di trattamento economico corrisposta a proprio 
      carico.  
      7.   
      Il trattamento economico di 
      cui al comma 2 cesserà di essere erogato, per lo stesso periodo per il 
      quale l’istituto assicuratore non eroga l’indennità, dal giorno 
      dell’accertato inadempimento, nei casi in cui il lavoratore durante 
      l’assenza per infortunio sul lavoro o malattia professionale:  
      a)   
      si 
      dedichi ad attività lavorative anche a titolo gratuito; 
      b)   
      alteri 
      o falsifichi certificati medici o qualsiasi altra documentazione inerente 
      l’assenza; 
      c)    
      senza 
      giustificato motivo, ometta di presentarsi ovvero si rifiuti di sottoporsi 
      alle visite mediche di controllo e agli altri accertamenti specialistici 
      effettuati dall’istituto assicuratore e/o dalle competenti strutture 
      sanitarie.  
      
      8.   Le 
      violazioni di cui al comma 7 costituiscono grave inadempimento 
      contrattuale e sono sanzionate ai sensi delle norme disciplinari.  
      
      9.   
      
      Per quanto concerne i lavoratori in prova trova applicazione l’art. 5, 
      comma 8, del presente CCNL. 
        
        
        
      La tutela 
      della maternità è stabilita dalle norme del D.Lgs. 26.3.2001, n. 151, e 
      successive modificazioni e integrazioni. Per i relativi permessi 
      retribuiti si fa riferimento alla retribuzione globale. 
        
        
      
      1. 
      
      Nei confronti dei dipendenti che si trovino nelle condizioni individuate 
      dalla legge 5.2.1992, n. 104 e successive modificazioni, si applicano le 
      agevolazioni  di cui  all'art. 33  della legge medesima e agli artt. 19 e
      20 della legge 8.3.2000, n° 53, fatti salvi gli accertamenti e secondo 
      i criteri ivi previsti.  
      
      2.  La 
      lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, 
      di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi 
      dell'articolo 4, comma 1, della legge 5.2.1992, n° 104, hanno diritto al 
      prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal 
      lavoro di cui all'articolo 7 della legge 30.12.1971, n. 1204, a condizione 
      che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti 
      specializzati.  
      
      3.  I 
      soggetti di cui al comma 2 possono chiedere ai rispettivi datori di 
      lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del 
      periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero 
      retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.  
      
      4.  Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la 
      lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, 
      di minore con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il 
      terzo grado, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito, 
      fruibili anche in maniera continuativa o oraria a condizione che la 
      persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo 
      pieno.  
      
      5.   Ai 
      permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti 
      all'articolo 7 della legge n. 1204/1971, si applicano le disposizioni di 
      cui all'ultimo comma del medesimo articolo 7, nonché quelle contenute 
      negli articoli 7 e 8 della legge 9.12.1977, n. 903.   
      
      6.   II 
      genitore o il familiare lavoratore che assista con continuità un parente o 
      un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove 
      possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può 
      essere trasferito ad altra sede senza il proprio consenso. 
      
        
      
      7.   La 
      persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire 
      alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3 e ha diritto di 
      scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio 
      domicilio e non può essere trasferita ad altra sede senza il proprio 
      consenso.  
      
      8.   L'azienda adotterà le misure più idonee, compreso l'abbattimento 
      delle barriere architettoniche, al fine di migliorare l'accesso e 
      l'agibilità nei posti di lavoro, nei confronti dei portatori di handicap.  
      
      9.   Nell'attuazione degli adempimenti di propria competenza, l'azienda avrà 
      cura di tutelare la riservatezza dei lavoratori interessati. 
      
      10.  
       Le 
      disposizioni del presente articolo si applicano anche agli affidatari di 
      persone handicappate in situazione di gravità nonché all’altro genitore 
      anche qualora non ne abbia diritto.  
      
      11.   Le 
      presenti disposizioni si applicano altresì ai genitori e ai familiari 
      lavoratori che assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un 
      affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorché non 
      convivente.  
      
      12.  
      La 
      presente regolamentazione è conforme a quanto previsto dalla legge 
      5.2.1992, n. 104 e successive modificazioni. Conseguentemente, per 
      l'applicazione delle presenti norme si osservano le disposizioni emanate 
      dai Ministeri, dalle strutture e dagli organismi pubblici competenti.  
      
      13.  
      Ai 
      fini del presente articolo, si fa riferimento alla retribuzione globale. 
        
        
      
      1.   I 
      lavoratori, dei quali sia stato accertato dalle competenti strutture 
      pubbliche lo stato di tossicodipendenza e che intendano accedere ai 
      programmi di terapia e/o riabilitazione presso i servizi sanitari delle 
      unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico‑riabilitative e 
      socio‑assistenziali abilitate, hanno diritto ad un periodo di aspettativa 
      con la conservazione del posto di lavoro allo scopo di effettuare il 
      programma di terapia e/o riabilitazione. Tale periodo, fruibile 
      anche in misura frazionata, non può eccedere la durata del programma 
      terapeutico e, in ogni caso, non può superare nel complesso la durata di 
      tre anni. 
        
      
      2.   A 
      tal fine, il lavoratore è tenuto a presentare, unitamente alla richiesta 
      di aspettativa, la documentazione attestante lo stato di tossicodipendenza 
      e l'ammissione al programma di terapia e/o riabilitazione.  
      
      3. 
      
      Durante il periodo di aspettativa di cui al comma 1 il lavoratore 
      interessato dovrà presentare all'azienda, mensilmente, la documentazione 
      rilasciata dalle strutture sanitarie competenti attestante l'effettiva 
      partecipazione al programma di cui al comma 2.  
      
      4.  I 
      lavoratori familiari di un tossicodipendente possono a loro volta essere 
      posti, a domanda, in aspettativa per concorrere al programma terapeutico e 
      socio ‑ riabilitativo del familiare tossicodipendente qualora il servizio 
      per le tossicodipendenze ne attesti la necessità. Il periodo di 
      aspettativa, fruibile anche in misura frazionata, non può eccedere la 
      durata del programma terapeutico e, in ogni caso, non può superare nel 
      complesso la durata di tre anni.  
      
      5.  
      
      Qualora il lavoratore non riprenda servizio entro dieci giorni lavorativi
      dal completamento del programma terapeutico o dalla scadenza del 
      periodo massimo di aspettativa ovvero dalla data dell'eventuale, 
      volontaria interruzione anticipata del programma terapeutico, il rapporto 
      di lavoro si intenderà risolto.  
      
      6.  
      
      Sono fatte salve le disposizioni vigenti che richiedono il possesso di 
      particolari requisiti psicofisici e attitudinali per l'accesso all'impiego 
      nonché per l'espletamento di mansioni che comportano rischi per la 
      sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi.  
      
      7. 
      
      Gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che 
      comportano rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi, 
      sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza 
      sociale, di concerto con il Ministro della Sanità, e sono sottoposti a 
      cura di strutture pubbliche nell'ambito del servizio sanitario nazionale e 
      a spese del datore di lavoro, ad accertamento di assenza di 
      tossicodipendenza prima dell'assunzione in servizio e, successivamente, ad 
      accertamenti periodici, secondo le modalità stabilite dal decreto 
      interministeriale.  
      
      8.  
      In 
      caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del 
      rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a far cessare il 
      lavoratore dall'espletamento di mansioni che comportino 
      rischi per la sicurezza, la incolumità e salute di terzi, e il 
      lavoratore può essere adibito a mansioni che non comportino i rischi 
      predetti.  
      9.  
      
      Durante il periodo di aspettativa il rapporto di lavoro si 
      intende sospeso a tutti gli effetti, senza corresponsione della 
      retribuzione e senza decorrenza di anzianità.  
      10.    Per la sostituzione dei lavoratori di cui ai commi 1 e 4 è consentito il 
      ricorso all'assunzione a tempo determinato.   11.    Nell'attuazione degli 
      adempimenti di propria competenza, l'azienda avrà cura di tutelare la 
      riservatezza dei lavoratori interessati.  
      12.   
      La presente regolamentazione è 
      conforme a quanto previsto dal DPR 9.10.1990, n. 309 e successive 
      modificazioni. Conseguentemente, per l'applicazione delle presenti norme 
      si osservano le disposizioni emanate dai Ministeri, dalle strutture e 
      dagli organismi pubblici competenti.  
      13.   
      Le disposizioni di cui al 
      presente articolo trovano applicazione anche ai fini della tutela delle 
      persone affette da etilismo. 
        
        
      1.  In considerazione della 
      rilevanza sociale che ha assunto l'epidemiologia della sindrome da 
      immunodeficienza acquisita (AIDS), e comunque nel rispetto della legge 
      5.6.1990, n. 135 (Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la 
      lotta contro l'AIDS), ai lavoratori assunti a tempo indeterminato che 
      abbiano l'urgenza di assistere il coniuge o un parente entro il secondo 
      grado affetto da AIDS, che necessiti di apposite terapie 
      domiciliari o presso strutture sanitarie pubbliche, l'azienda, 
      compatibilmente con le esigenze tecnico – organizzative, concederà in 
      alternativa:  
      ·      
      aspettativa 
      non retribuita per la durata della terapia e comunque per un periodo non 
      superiore a tre anni; 
      ·      
      permessi non 
      retribuiti per brevi periodi fino ad un massimo di  otto mesi.  
      2.  
      
      La concessione dell'aspettativa o dei permessi non 
      retribuiti è subordinata alla presentazione da parte del dipendente di 
      documentazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica  competente 
      attestante le esigenze terapeutiche e di assistenza del congiunto.  
      3.   Durante il periodo di aspettativa il rapporto di lavoro si 
      intende sospeso a tutti gli effetti, senza corresponsione della 
      retribuzione e senza decorrenza di anzianità.  
      4.   Nell’attuazione degli adempimenti di propria competenza, 
      l’azienda avrà cura di tutelare la riservatezza dei lavoratori 
      interessati.  
          
      1.     
      
      Al dipendente donatore di midollo osseo 
      l’azienda riconosce permessi retribuiti, con decorrenza della retribuzione 
      globale, in misura necessaria all’effettuazione degli accertamenti e delle 
      analisi finalizzati a verificare l’idoneità alla donazione.  
      
      2.     
      Ai 
      fini della concessione dei permessi di cui al primo comma, l'effettuazione 
      predetta deve essere comprovata da specifiche certificazioni.  
        
        
      Fermo 
      restando quanto previsto dalla legge 5.2.1992, n. 104, e dalla legge 
      8.3.2000, n.53, ai lavoratori che abbiano la necessità di assistere il 
      coniuge, il convivente o un parente entro il 3° grado, anche non 
      convivente, non ricoverati a tempo pieno, bisognosi di assistenza 
      in quanto colpiti da una malattia di particolare gravità o di lunga 
      durata, l'azienda, compatibilmente con le esigenze tecnico – 
      organizzative, permetterà di praticare orari flessibili individuali e/o di 
      turnazione agevolata utili all'assistenza del congiunto e concederà 
      permessi non retribuiti anche per periodi plurisettimanali, previa 
      presentazione di idonea documentazione. 
        
        
        
      A) 
      Permessi per eventi e cause particolari   
      1.   Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 
      1, della legge 8.3.2000, n. 53 e degli artt. 1 e 3 del Regolamento 
      d'attuazione di cui al Decreto interministeriale  21.7.2000 n. 278, la 
      lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a tre giorni lavorativi di 
      permesso retribuito all’anno in caso di decesso o di documentata grave 
      infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il 
      secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la 
      famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi. 
      
        
      
      2.  
      
      Per fruire del permesso, il lavoratore è tenuto a preavvertire il datore 
      di lavoro dell’evento che dà titolo al permesso medesimo e i giorni nei 
      quali sarà utilizzato. Nei giorni di permesso non sono considerati i 
      giorni festivi e quelli non lavorativi. 
        
      
      3. 
      
      Nel caso di richiesta del permesso per grave infermità dei soggetti 
      indicati, il lavoratore deve presentare, entro il termine massimo di 
      cinque giorni dalla ripresa dell’attività lavorativa, idonea 
      documentazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o 
      con esso convenzionato o del medico di medicina generale o del pediatra di 
      libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o 
      intervento chirurgico.  
      
      4.  
      
      Nel caso di richiesta del permesso per decesso, il lavoratore è tenuto a 
      documentare detto evento con la relativa certificazione, ovvero, nei casi 
      consentiti, con dichiarazione sostitutiva. 
        
      
      5.  
      I 
      giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso 
      o dall'accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della 
      necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici.  
      
      6.  
      
      Nel caso di documentata grave infermità dei soggetti indicati al comma 1, 
      il lavoratore ed il datore di lavoro possono concordare, in alternativa 
      all’utilizzo dei giorni di giorni di permesso, diverse modalità di 
      espletamento deIl’ attività lavorativa comportanti una riduzione 
      dell’orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso 
      che vengono sostituiti.  
      
      7. 
      
      L'accordo è stipulato in forma scritta, sulla base della proposta della 
      lavoratrice o del lavoratore ed in esso sono indicati i giorni di permesso 
      che sono sostituiti dalle diverse modalità concordate e la cadenza 
      temporale di produzione da parte del lavoratore della idonea 
      certificazione atta a documentare la permanenza della grave infermità. Dal 
      momento in cui venga accertato il venire meno della grave infermità il 
      lavoratore è tenuto a riprendere l’attività lavorativa secondo le modalità 
      ordinarie. Il corrispondente periodo di permesso non goduto può essere 
      utilizzato per altri eventi che dovessero verificarsi nel corso dell'anno, 
      alle condizioni previste dalle presenti disposizioni. 
      
        
      
      8. 
      La 
      riduzione dell'orario di lavoro conseguente alle diverse modalità 
      concordate deve avere inizio entro sette giorni dall'accertamento 
      dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere agli 
      interventi terapeutici. 
        
      
      9.  
      I 
      permessi di cui al presente articolo sono cumulabili con quelli previsti 
      per l'assistenza delle persone handicappate dall'art. 33 della legge 
      5.2.1992, n. 104, e successive modificazioni. 
        
      
      10.   Qualora, nello stesso anno, si verifichino lutti per decesso di genitori, 
      coniuge, figli, fratelli o altro familiare convivente, il lavoratore ha 
      diritto a corrispondenti periodi di tre giorni di permesso retribuito, 
      sempreché tali lutti non intervengano in periodi di ferie o di malattia 
      del lavoratore stesso.  
        
      B) 
      Congedi per gravi motivi familiari   
      
      1.   Ai 
      sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 4, comma 2, della 
      legge n. 53/2000 e dagli artt. 2 e 3 del Regolamento d'attuazione di cui 
      al Decreto interministeriale 21.7.2000 n. 278, il lavoratore ha diritto ad 
      un periodo di congedo per i gravi motivi familiari espressamente indicati 
      dalle richiamate disposizioni di legge, relativi alla situazione 
      personale, della propria famiglia anagrafica e dei soggetti di cui 
      all'art. 433 cod. civ, anche se non conviventi, nonché dei portatori di 
      handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi.
      
        
      
      2.   Tale congedo, utilizzabile in modo continuativo o frazionato, non potrà 
      essere superiore a due anni nell'arco dell'intera vita lavorativa. 
      
        
      
      3.   Il 
      lavoratore dovrà presentare richiesta scritta specificando i motivi e la 
      durata del periodo di congedo precisando, di norma, la durata minima dello 
      stesso e documentare, anche attraverso dichiarazione sostitutiva nei casi 
      consentiti, il legame di parentela, affinità o di famiglia anagrafica con 
      i soggetti sopra indicati.  
      
      4.   Il 
      lavoratore deve altresì assolvere agli obblighi di documentazione previsti 
      dall'art. 3 del medesimo Regolamento di attuazione di cui al Decreto 
      citato n. 278/2000.  
      
      5.   Il 
      datore di lavoro è tenuto, entro 10 giorni dalla richiesta del congedo, ad 
      esprimersi sulla stessa e a comunicare l'esito al dipendente. 
      
        
      
      6.   Sia l'eventuale non accoglimento, sia la proposta di rinvio ad un periodo 
      successivo e determinato, sia la concessione parziale del congedo devono 
      essere motivati in relazione alle condizioni previste per la richiesta del 
      congedo ed alle ragioni organizzative e produttive che non consentono la 
      sostituzione del dipendente. 
        
      
      7.   
      Su 
      richiesta del dipendente, la domanda deve essere riesaminata nei 
      successivi 20 giorni. 
        
      
      8.   Nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato, la richiesta di 
      congedo può essere in ogni caso negata per incompatibilità con la durata 
      del rapporto in relazione al periodo di congedo richiesto, ovvero quando i 
      congedi già concessi hanno superato i tre giorni nel corso del rapporto di 
      lavoro a termine nonché quando il rapporto è stato instaurato in ragione 
      della sostituzione di altro dipendente in congedo ai sensi della presente 
      norma.  
      
      9.   Il 
      congedo di cui alla presente lettera B) può essere altresì richiesto per 
      il decesso di uno dei soggetti di cui all’art. 1 del citato Decreto n. 
      278/2000, per il quale il richiedente non abbia la possibilità di 
      utilizzare permessi retribuiti nello stesso anno ai sensi delle medesime 
      disposizioni. Nel caso in cui la richiesta, del congedo per questo motivo 
      sia riferita a periodi non superiori a tre giorni, il datore di lavoro è 
      tenuto ad esprimersi entro 24 ore dalla stessa e a motivare l’ eventuale 
      diniego sulla base di eccezionali ragioni organizzative, nonché ad 
      assicurare che il congedo venga fruito comunque entro i successivi sette 
      giorni. 
        
      
      10.    Il 
      lavoratore, una volta superata la durata minima del congedo specificata 
      nella richiesta, ha diritto a rientrare nel posto di lavoro anche prima 
      del termine del periodo di congedo previo preavviso non inferiore a sette 
      giorni.   
      
      11.    
      
      Durante il periodo dì congedo dì cui al presente articolo, il lavoratore 
      conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione né alla 
      decorrenza de!l'anzianità per nessun istituto e non può svolgere alcun 
      tipo di attività lavorativa.  
        
        
        
      
      1.  Fermo restando quanto previsto dalla legge 8.3.2000, n. 53, ai lavoratori 
      che scelgano di adottare o avere in affidamento bambini e abbiano bisogno 
      di una fase di ambientamento con la persona adottata o in affido, sia in 
      Italia che all'estero, le aziende ‑ per i casi in cui i lavoratori non 
      possano fruire di specifiche agevolazioni ai sensi della legislazione 
      vigente – riconosceranno, compatibilmente con le esigenze tecnico – 
      organizzative, periodi di aspettativa non retribuita fino a un anno, 
      dietro presentazione della documentazione del competente giudice dei 
      minori.  
      
      2. 
      
      Durante il periodo di aspettativa il rapporto di lavoro si intende sospeso 
      a tutti gli effetti, senza decorrenza della retribuzione e senza 
      decorrenza di anzianità. 
        
        
      
      1.  
      I 
      lavoratori assunti a tempo indeterminato che fanno parte di organizzazioni 
      volontarie di solidarietà sociale iscritte negli appositi registri 
      regionali, di cui all'art. 6 della legge 11.8.1991, n. 266, hanno diritto 
      di usufruire, compatibilmente con l'organizzazione aziendale, delle forme 
      di flessibilità dell'orario di lavoro anche individuale e di turnazione 
      agevolata, in recepimento dell'art. 17 della legge sopra citata.  
      
      2.  
      
      Valutate le esigenze di servizio, l'azienda potrà inoltre concedere un 
      periodo di aspettativa non retribuita, di durata non superiore ad un anno, 
      ai lavoratori che ne facciano richiesta in quanto aderenti alle 
      Associazioni di volontariato di cui alla legge n. 266/1991.  
      
      3. 
      
      Ferme restando le disposizioni del DPR 21.7.1994, n. 613, in 
      considerazione della natura di servizio pubblico essenziale del servizio 
      gestito dalle aziende e del loro dovere di collaborazione in caso di 
      calamità, allo scopo di assicurare l'efficienza indispensabile a far 
      fronte alle situazioni di emergenza determinate da eventi calamitosi, il 
      personale delle aree interessate, pur potendo aderire al volontariato, è 
      tenuto prioritariamente a disposizione dell'azienda per gli interventi di 
      carattere tecnico e per tutte le attività di supporto connesse a detti 
      interventi.  
      
      4.  
      
      Durante il periodo di aspettativa il rapporto di lavoro si intende sospeso 
      a tutti gli effetti, senza corresponsione della retribuzione e senza 
      decorrenza di anzianità.  
        
      1.  
      Il richiamo alle armi non 
      risolve il rapporto di lavoro. Ai dipendenti interessati verrà applicato 
      il trattamento economico previsto dalle leggi in vigore. 
       2.   I dipendenti richiamati alle 
      armi dovranno riprendere servizio entro il termine di 30 giorni 
      calendariali dal collocamento in congedo. Superato tale termine, gli 
      interessati saranno considerati dimissionari.   
        
        
      1.   Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in 
      armonia con quanto previsto dalla Raccomandazione Cee del 13.12.1984, n. 
      635, dalla legge 9.12.1977, n. 903 e dalla legge 10.4.1991, n. 125, in 
      tema di parità uomo ‑ donna, attività di studio e di ricerca mirate alla 
      promozione di azioni positive e ad individuare e rimuovere eventuali 
      situazioni che non consentono una effettiva parità di opportunità uomo ‑ 
      donna nel lavoro, anche con riferimento ai comportamenti lesivi della 
      dignità della persona. 
        
      
      2.   A 
      tal fine, le parti stipulanti il presente CCNL costituiranno una 
      Commissione nazionale paritetica, di complessivi  8 componenti, che 
      si riunirà di norma annualmente per:  
      a)   
      esaminare l'andamento dell'occupazione femminile nelle Aziende sulla base 
      dei dati qualitativi e quantitativi forniti dalle stesse nell'ambito del 
      sistema informativo vigente;  
      b)   
      proporre specifiche sperimentazioni di azioni positive, da realizzare in 
      sede aziendale, compatibilmente con le esigenze tecnico – produttive, al 
      fine di individuare e rimuovere gli eventuali ostacoli di cui al primo 
      capoverso, valorizzare la presenza femminile nelle imprese e favorire 
      l’evoluzione della professionalità femminile.  
        
      Al fine di 
      garantire che il rapporto di lavoro si svolga in un ambiente idoneo al 
      sereno svolgimento dell'attività, dovrà essere assicurato il pieno 
      rispetto della dignità della persona in ogni sua manifestazione, anche per 
      quanto attiene la prevenzione e la repressione di comportamenti 
      indesiderati a connotazione sessuale, in linea con gli indirizzi contenuti 
      nella Raccomandazione CEE/92/131/27.11.1991 e nell’ allegato Codice di 
      condotta.   
        
        
        
        
      A)  
      Rappresentanza sindacale 
          
      
      1.   Le Rappresentanze aziendali sindacali delle Organizzazioni stipulanti, che 
      costituiscono l’unica rappresentanza sindacale a livello di azienda, di 
      cui all’art. 19 della legge 300/1970, assumono anche tutti i compiti e le 
      funzioni delle Commissioni interne.  
      
      2.  
      Ove le singole Rappresentanze aziendali sindacali, di cui al precedente 
      comma, siano sostituite, ad iniziativa delle Organizzazioni sindacali dei 
      lavoratori stipulanti il presente contratto, da una Rappresentanza 
      aziendale sindacale unitaria rappresentativa di tutti i lavoratori 
      dell’azienda, alla stessa saranno riconosciuti i compiti e le funzioni 
      previsti dall’atto costitutivo, entro i limiti stabiliti dalle vigenti 
      disposizioni di legge, dai contratti collettivi e dagli accordi 
      interconfederali.  
      
      3.  
      
      Le Organizzazioni dei lavoratori che istituiscono nelle aziende proprie 
      Rappresentanze sindacali aziendali o unitarie devono darne comunicazione 
      per iscritto alla azienda interessata, precisando i  nominativi dei 
      dirigenti delle Rappresentanze sindacali medesime. 
        
        
      B) 
      R.S.U. 
      
             
      
      1.   Le parti convengono di recepire l’Accordo interconfederale 20.12.1993 per 
      la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie. 
        
      
      2.   
      
      Le procedure di costituzione delle R.S.U. sono definite dal relativo 
      regolamento di attuazione allegato al presente CCNL (Allegato n.2). 
        
      
      3.   
      
      Per quanto concerne la determinazione dei permessi spettanti ai componenti 
      della RSU, trovano applicazione i criteri già previsti per il 
      funzionamento delle R.S.A., secondo quanto stabilito dalla lettera C) del 
      presente articolo. 
        
        C)  
      Permessi sindacali   
                        Permessi strutture nazionali 
                   
      
      1.   I 
      lavoratori componenti degli Organi statutari delle Confederazioni 
      Sindacali, delle Federazioni Nazionali stipulanti e delle loro strutture 
      di settore e/o categoria, dietro esibizione della convocazione degli 
      organi di cui innanzi, otterranno dalle aziende permessi retribuiti per 
      partecipare alle riunioni degli organi stessi o alle riunioni delle 
      delegazioni per le trattative a livello nazionale.   
      
      2.   
      
      Le Aziende metteranno a disposizione di ciascuna delle Organizzazioni dei 
      lavoratori stipulanti il presente contratto (FP-CGIL, FIT-CISL, 
      UILTRASPORTI UIL) tre distacchi sindacali retribuiti; fermo restando che 
      nell’ambito della stessa gestione comunale, purché con dipendenti in 
      numero superiore a 20, potrà essere richiesto un solo distacco. 
        
      
      3.   
      I 
      lavoratori beneficiari dei permessi e dei distacchi di cui ai commi 1 e 2 
      dovranno preventivamente essere segnalati alla Fise dalle rispettive 
      Organizzazioni. 
        
      
                  Permessi strutture territoriali 
        
      
      4.   Ai componenti degli Organi statutari delle istanze territoriali delle 
      predette Organizzazioni l’azienda concederà permessi retribuiti, dietro 
      esibizione della convocazione degli organi stessi. 
        
      
      5.   Tali permessi non potranno complessivamente superare un numero annuo di 
      ore corrispondente a 5 ore per ogni unità lavorativa dipendente. 
        
      
      Permessi strutture aziendali 
      
                   
      6.  
      I permessi retribuiti da 
      distribuirsi fra le strutture sindacali aziendali vengono stabiliti in 
      misura annua di due ore per ciascun dipendente. Detti permessi assorbono 
      quelli retribuiti previsti dall’art. 23 della legge 20.5.1970, n. 300. 
        
      
      Comunicazione nominativi strutture territoriali e aziendali 
        
      7.  I nominativi dei lavoratori 
      componenti gli Organi delle strutture sindacali territoriali e aziendali 
      dovranno essere comunicati per iscritto all’azienda, tempestivamente. 
        
      D)  
      Diritto di affissione  
      Le 
      Organizzazioni sindacali nazionali, territoriali e aziendali hanno diritto 
      di affiggere pubblicazioni, testi, comunicati inerenti a materie di 
      interesse sindacale e del lavoro, su appositi spazi all’interno 
      dell’azienda, che la Direzione ha l’obbligo di predisporre in luoghi 
      accessibili a tutti i lavoratori. 
         
      E)  
      Trattenuta dei contributi sindacali 
        
      1.  
      Allo scopo di facilitare ai 
      lavoratori il versamento dei propri contributi alle Organizzazioni 
      sindacali stipulanti alle quali sono iscritti, le aziende effettueranno le 
      relative trattenute sulle retribuzioni mensili, previo rilascio da parte 
      degli interessati di apposita delega – di cui al fac simile Allegato 8 – 
      nella quale dovranno essere specificati le generalità del lavoratore ed il 
      sindacato al quale deve essere devoluto il contributo, fissato nella 
      misura dell’1% della retribuzione base parametrale per 14 mensilità. 
        2.  
      La trattenuta sarà sospesa a 
      richiesta scritta del lavoratore interessato con decorrenza dal mese 
      successivo alla data della revoca; si intende invece che nello stesso mese 
      sarà trattenuto in un’unica soluzione il corrispettivo al tesseramento, 
      non ancora trattenuto, che ha scadenza annuale indivisibile, anche 
      se la relativa esazione viene rateizzata in 14 mensilità per comodità dei 
      lavoratori iscritti; ciò in quanto la clausola stessa viene esplicitamente 
      accettata e sottoscritta dal lavoratore al momento del rilascio della 
      delega. 
        3.  
      Effettuata la trattenuta, 
      l’azienda rimetterà ad ogni sindacato la somme di competenza.   4.  
      L’Azienda non potrà dar corso 
      di validità a deleghe di singoli o di gruppi di lavoratori per contributi 
      sindacali di misura inferiore a quella fissata al primo comma della 
      presente lettera E). 
        
        
      F)  
      Assemblee del personale 
           
       
      
      1.   I 
      lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea in azienda fuori 
      dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro, nei limiti di 
      dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la retribuzione globale. 
        
      
      2.  
      
      Riconosciuta l’esigenza che i servizi svolti, per la loro particolare 
      natura di servizi di interesse pubblico, debbono esser assicurati, le 
      assemblee saranno tenute di massima nelle ultime ore di lavoro, salvo casi 
      del tutto eccezionali, allo scopo di evitare il più possibile disagi agli 
      utenti. Le riunioni – che possono riguardare la generalità dei lavoratori 
      o gruppi di essi – sono indette dalla RSU o, in mancanza, dalle RSA 
      aderenti alle OO.SS. stipulanti, singolarmente o congiuntamente, con 
      l’ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, 
      secondo l’ordine di precedenza delle convocazioni comunicate all’azienda 
      con preavviso di almeno 24 ore. 
        
      
      3.  
      
      Le assemblee potranno essere convocate anche dalle Organizzazioni 
      nazionali stipulanti.  
      
      4.   Alle assemblee possono partecipare, previo preavviso all’azienda, 
      dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la Rappresentanza  
      sindacale aziendale. 
        
      
      5.   Per ogni assemblea e nei limiti di 10 ore annue procapite complessive non 
      potranno essere corrisposte più di due ore di retribuzione globale. 
        
      G)  
      Sedi sindacali 
           
       
      
      1.   Nelle aziende con almeno 200 dipendenti, viene posto permanentemente a 
      disposizione della RSU o, in mancanza, delle Rappresentanze sindacali 
      aziendali aderenti alle OO.SS. stipulanti, per l’esercizio delle loro 
      funzioni, un idoneo locale comune all’interno dell’azienda o nelle 
      immediate vicinanze di essa. 
        
      
      2.   Nelle aziende con un numero inferiore di dipendenti, la RSU o, in 
      mancanza, le Rappresentanze sindacali aziendali aderenti alle OO.SS. 
      stipulanti hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un 
      locale idoneo per le loro riunioni. 
        
        
        
      
      1. 
      
      Gli istituti di patronato delle organizzazioni sindacali dei lavoratori 
      stipulanti hanno diritto di svolgere, ai sensi dell’art. 12 della legge 
      20.5.1970, n. 300, i compiti di cui al D.L. del C.P.S. del 29.7.1947, n. 
      304.  
      
      2.  
      
      Il lavoratore può prendere contatto con gli istituti di patronato in 
      azienda durante le pause di lavoro.  
      
      3.  
      
      L’azienda consentirà l’affissione di comunicati dei patronati sugli albi 
      murali già esistenti e l’utilizzazione degli stessi locali messi a 
      disposizione della R.S.U. o, in mancanza, delle RSA aderenti alle OO.SS. 
      stipulanti. 
        
        
        
        
      Le 
      attività culturali, ricreative e assistenziali promosse nell’azienda sono 
      gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei 
      lavoratori. 
        
        
        
        
        
        
        
        
      1.   Sono titolari della 
      contrattazione di secondo livello, a contenuto economico ai sensi del 
      Protocollo 23.7.1993 nonché a contenuto normativo attuativo del 
      rinvio ad opera del CCNL, da un lato le imprese e dall'altro la R.S.U.  o, 
      in mancanza, le RSA, congiuntamente alle strutture territorialmente 
      competenti delle OO.SS stipulanti il presente CCNL. 
        
        
                  Finalità e 
      requisiti 
        
      2.     
      La contrattazione di secondo 
      livello a contenuto economico persegue le finalità e ha i contenuti di cui 
      al presente articolo, e riguarda in via esclusiva  materie ed istituti 
      diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del 
      contratto collettivo nazionale di lavoro.  
        
      3.     
      Tale contrattazione è 
      effettuata in conformità alle inderogabili condizioni e modalità  previste 
      dal presente articolo. 
        
      4.     
      Le parti convengono che la 
      contrattazione di secondo livello a contenuto economico debba perseguire, 
      a fronte del miglioramento delle correlate condizioni di produttività, di 
      competitività, di efficienza, di qualità e di redditività, anche il 
      miglioramento delle condizioni di lavoro e la ripartizione dei benefici 
      ottenuti. 
        
      
      5.     
      
      Le erogazioni del livello di contrattazione aziendale sono strettamente 
      correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, 
      concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, 
      di qualità ed altri elementi di competitività di cui le imprese 
      dispongano, compresi i margini di produttività, che potrà essere impegnata 
      per accordo tra le parti, eccedente quella eventualmente già utilizzata 
      per riconoscere aumenti retributivi a livello di CCNL, nonché ai risultati 
      legati all’andamento economico dell’impresa.    
      
      6.     
      
      Conseguentemente, il premio, derivante dal raggiungimento degli obiettivi 
      sopra fissati dalla contrattazione aziendale, avrà caratteristiche proprie 
      e diverse dagli altri elementi della retribuzione, in funzione del suo 
      collegamento ai parametri presi a riferimento ed in diretta connessione 
      alla variabilità dei risultati conseguiti o in relazione al raggiungimento 
      dei traguardi convenuti. 
        
      
      7.     
      
      Idonei indicatori saranno individuati per determinare l’incidenza ed il 
      concorso del fattore lavoro alla realizzazione di efficienza ed 
      economicità i cui risultati economici complessivamente raggiunti 
      individuano le risorse da destinare in quota parte al premio di 
      produttività, la cui entità non potrà essere superiore al 33% del 
      beneficio conseguito.  
        
      
      8.     
      
      Il premio, per sua natura, non potrà essere determinato a priori e avrà 
      caratteristiche di variabilità in rapporto al raggiungimento dell’insieme 
      degli obiettivi aziendali. La relativa entità e la corrispondente 
      erogazione sono pertanto determinate a consuntivo annuale, una volta che 
      si siano verificati  in concreto gli incrementi di cui al 5° comma. 
        
      
      9.     
      
      La natura collettiva del premio non esclude che gli importi da erogare 
      possano essere differenziati, anche all’interno della stessa unità 
      produttiva, in funzione dei diversi livelli di professionalità e della 
      prestazione lavorativa effettivamente resa. 
        
      
      10.       
      
      Il premio non è utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale 
      ed è escluso dalla base di calcolo del TFR.    
      
      11.       
      
      L'accordo di secondo livello a contenuto economico ha durata quadriennale 
      e la relativa contrattazione avviene nel rispetto dei cicli negoziali. In 
      tale premessa, tale contrattazione non può essere attivata nel periodo 
      decorrente da tre mesi prima della  scadenza del contratto nazionale o del 
      biennio economico sino a quattro mesi dopo la predetta scadenza. 
        
      12.       
      
      Qualora non sussistano i presupposti e/o le condizioni per 
      la definizione di accordi aziendali ai sensi del Protocollo 23.7.1993, 
      trovano applicazione le disposizioni dell’art. 46 del CCNL Fise 
      26.10.1991, il cui testo è allegato al presente CCNL (Allegato 3), che 
      disciplina la corresponsione del premio annuo per qualità della 
      prestazione. 
        
      13.       
      
      Ai fini dell’ erogazione del premio annuo per la qualità 
      della prestazione, di cui al comma che precede, a partire dal periodo di 
      corresponsione del primo trimestre 2005 l’importo di cui al comma 4 
      dell’art. 46 è elevato dalla misura mensile procapite di € 7,75 a quella 
      di € 12,50, ferma restando la relativa disciplina contrattuale. 
        
      14.       
      
      Le erogazioni stabilite da accordi di secondo livello, 
      stipulati ai sensi del presente articolo, comprendono fino a concorrenza 
      il nuovo importo di cui al precedente comma. 
        
      15.       
      
      Restano ferme le condizioni di miglior favore definite a 
      livello aziendale a tutto il 31.12.2003. 
        
        
      
      Procedura di informazione, verifica e trattativa 
        
      16.       
      
      Al fine della acquisizione di elementi di conoscenza comune 
      per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale, da 
      perseguire in funzione delle strategie e del miglioramento della 
      competitività dell'impresa, le parti, a livello aziendale, valuteranno 
      preventivamente, in appositi incontri, le condizioni dell’impresa e del 
      lavoro, le prospettive di sviluppo, anche occupazionale, tenendo conto 
      dell’andamento e delle prospettive della competitività e delle condizioni 
      essenziali di redditività. 
        
      17.       
      
      A livello aziendale potranno essere stabilite le modalità e 
      gli strumenti per favorire la migliore acquisizione degli elementi di 
      conoscenza comune e la effettuazione delle verifiche. 
        
      18.       
      La trattativa aziendale si 
      svolgerà in condizioni di normalità, con esclusione di iniziative 
      unilaterali, ivi comprese le azioni dirette di qualsiasi tipo, per un 
      periodo di due mesi dall'inizio della trattativa medesima. 
        
      19.       
      
      Durante la vigenza dell'accordo aziendale saranno 
      effettuate verifiche in relazione allo stato di attuazione dei programmi, 
      al raggiungimento degli obiettivi, nonché verifiche tecniche sui parametri 
      di riferimento. 
        
        
        
      1.     
      
      Costituiscono oggetto di intesa con la RSU o, in mancanza, 
      le RSA, congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle 
      OO.SS. stipulanti il presente CCNL, la definizione, l’attuazione e/o 
      l’integrazione dei contenuti dei soli istituti e materie espressamente 
      previste da specifiche clausole di rinvio del presente CCNL. 
        
      
      2.     
      
      Conseguentemente, le materie e gli istituti sui quali si realizza tale 
      contrattazione sono esclusivamente i seguenti:  
        
      §        
      nell’ambito 
      del sistema degli orari definito dal CCNL:  
      -     la 
      programmazione del periodo feriale in attuazione della relativa norma del 
      CCNL;  
      -     
      l’adozione 
      di orari flessibili, anche per particolari categorie di personale, con 
      soluzioni integrative di quelle previste dalla relativa norma del CCNL; 
      -     la 
      definizione di nastri giornalieri differenziati, nell’ambito dei quali 
      attuare l’articolazione delle prestazioni lavorative; 
       
      -     il 
      superamento del monte ore annuo individuale per l’effettuazione di 
      prestazioni lavorative oltre la durata settimanale dell’orario di lavoro; 
      §        
      la fornitura 
      degli indumenti di lavoro; 
      §      
      le possibili 
      soluzioni in materia di mobilità tra unità produttive diverse, nell’ottica 
      della migliore organizzazione del lavoro; 
      §        
      il 
      trattamento di trasferta per periodi superiori a 30 giorni calendariali 
      continuativi. 
        
      
      3.     
      
      Entro sette giorni dalla richiesta di una delle parti  di attivazione del 
      primo incontro, l’azienda avvia la contrattazione di cui al presente 
      articolo. Decorsi trenta giorni dal primo incontro - fatte salve le 
      eventuali proroghe temporali convenute tra le parti - senza che sia 
      stata raggiunta l’intesa, le parti sono libere di assumere le iniziative 
      più opportune nell’ambito del proprio ruolo e delle proprie competenze. 
        
        
        
         
         
        
      Le 
      eventuali divergenze che possono sorgere in merito all’interpretazione 
      delle norme del presente CCNL sono rimesse per la loro definizione alle 
      Organizzazioni nazionali stipulanti. Queste si riuniscono entro i 20 
      giorni calendariali successivi alla data di ricevimento della richiesta di 
      incontro avanzata dalla parte interessata. 
        
        
      1.  
      La procedura di raffreddamento 
      e di conciliazione delle controversie collettive, in attuazione dell’art. 
      2, comma 2, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 
      83/2000, è in vigore dal 14.5.2001, per effetto della delibera n. 01/31 
      del 19.4.2001 della Commissione di garanzia, che ha valutato idoneo 
      l’Accordo nazionale 1.3.2001 che disciplina l’esercizio del diritto di 
      sciopero per i lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale.  
      2.  
      Tale procedura si applica 
      altresì ai lavoratori addetti ad attività e/o servizi non individuati come 
      prestazioni indispensabili dall’art. 8 dell’Accordo nazionale 1.3.2001.  
      3.  
      Il testo della procedura 
      contrattuale di cui al comma 1 – che, pertanto, si applica nei confronti 
      di tutti i dipendenti - è in calce a quello dell’Accordo nazionale 
      1.3.2001, allegato al presente contratto (Allegato 6). 
         
        
        
        
      1.  
      La sicurezza e l’igiene del 
      lavoro, la salute dei lavoratori, la cura e il miglioramento costante 
      dell’ambiente di lavoro sono principi informatori delle politiche 
      aziendali e dei comportamenti organizzativi e operativi di tutti i 
      soggetti interessati.  
      2.  
      Ai sensi del D.Lgs. 19.9.1994, 
      n. 626 e successive modifiche e integrazioni, la tutela della salute e 
      della sicurezza dei lavoratori – che costituisce diritto/dovere primario 
      dei soggetti sopra indicati – si realizza attraverso gli strumenti della 
      prevenzione, della protezione e della programmazione, intese come 
      complesso delle prescrizioni e delle misure adottate e previste nelle 
      diverse fasi dell’attività lavorativa, per eliminare o ridurre i rischi 
      per la sicurezza individuale e collettiva e per migliorare l’ambiente e le 
      condizioni di lavoro, secondo quanto previsto dal piano aziendale di 
      valutazione dei rischi, la cui attuazione assorbe e sostituisce quanto già 
      previsto dall’art. 38 del ccnl 2.8.1995.   
      3.  
      Per quanto concerne gli 
      adempimenti cui sono tenuti il datore di lavoro e i dipendenti e le 
      funzioni rivestite dal responsabile datoriale per la prevenzione e 
      protezione e dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, trovano 
      applicazione le norme del D.Lgs. n. 626/1994 e successive modifiche e 
      integrazioni nonché quelle dell’accordo interconfederale 22.6.1995 
      (Allegato 7). 
        
      
                  A decorrere 
      dall’1.1.2004, l’art. 21, lettera r), e l’art. 22 del CCNL 2.8.1995 sono 
      sostituiti dalle disposizioni seguenti. 
      
                   A. Fornitura e manutenzione dei dispositivi di protezione individuale (DPI)  
      
      1.     
      La 
      fornitura e il mantenimento delle condizioni di efficienza (compreso il 
      lavaggio) di  tutte le tipologie di D.P.I. individuate dal piano di 
      valutazione dei rischi, di cui all’art. 4 del D.Lgs. 19.9.1994, n.626, e 
      successive modificazioni, sono a carico dell’azienda e non possono essere 
      sostituiti da benefici economici di corrispondente valore.  
      
      2.     
      
      Fermo restando quanto disposto dall’art. 43 (obblighi del datore di 
      lavoro) e dall’art. 44 (obblighi dei lavoratori) del titolo IV del D.Lgs. 
      n.626/1994, in particolare: 
        a) il datore di lavoro, 
      individuati nel piano di valutazione dei rischi - con riferimento alle 
      specifiche attività aziendali - tutti i necessari dispositivi di 
      protezione individuale (DPI), ivi compresi gli indumenti da lavoro (quali, 
      ad esempio, in quanto previsti dal piano predetto: mascherine, guanti, 
      scarpe, stivali, impermeabili, giacche a vento, tute, ecc.):  
      1)    
      fornisce preventivamente al lavoratore istruzioni comprensibili e 
      informazioni adeguate per l’uso dei DPI, ivi comprese quelle concernenti i 
      rischi dai quali il DPI lo protegge; 
      2)    
      
      assicura una formazione adeguata per l’uso corretto dei DPI; 
        
      b) 
      il lavoratore:  
      1)   
      utilizza i DPI messi a sua disposizione 
      conformemente all’informazione e alla formazione ricevute e ne cura la 
      buona conservazione; 
      2)    non 
      apporta modifiche ai DPI di propria iniziativa; 
      3)    segnala immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto 
      qualsiasi difetto o inconveniente rilevato nei DPI messi a sua 
      disposizione. 
         
      B.   indumenti da lavoro finalizzati alla 
      protezione da rischi per la salute e la sicurezza (DPI)  1.  In relazione al piano di 
      valutazione dei rischi, ai lavoratori impegnati su strada in 
      condizioni di scarsa visibilità l’azienda ha l’obbligo di fornire idonei 
      indumenti e dispositivi autonomi che li rendano visibili a distanza.  2.  I lavoratori di cui al 
      comma 1 sono coloro che operano in prossimità della delimitazione di un 
      cantiere o che comunque sono esposti al traffico dei veicoli nello 
      svolgimento della loro attività lavorativa. Tali lavoratori sono obbligati 
      ad utilizzare capi di vestiario ad alta visibilità e dispositivi autonomi 
      ad alta visibilità, che li rendano visibili in qualsiasi condizione di 
      luce diurna e notturna.  
      
      3.  Le 
      caratteristiche dei materiali, le tipologie e le condizioni di utilizzo 
      dei capi di vestiario ad alta visibilità e dei dispositivi autonomi ad 
      alta visibilità sono quelle stabilite dal Disciplinare tecnico allegato al 
      Decreto Ministero Lavori Pubblici 3.6.1995 (G.U. 27.7.1995, n.174).  
      
      4.  Gli indumenti e i dispositivi autonomi di cui ai commi che precedono 
      rientrano tra i dispositivi di sicurezza che assolvono alla funzione di 
      protezione individuale dai rischi (D.P.I.) ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. 
      19.9.1994, n.626, e successive modificazioni.  
      
      5.  
      
      Rientrano altresì tra i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) gli 
      indumenti da lavoro finalizzati ad evitare il contatto con sostanze 
      nocive, tossiche, corrosive, caustiche.  
        
      
      C.   
      
      Indumenti da lavoro finalizzati a 
      preservare gli abiti civili  1.   Gli indumenti da lavoro 
      finalizzati a preservare gli abiti civili dall’ordinaria usura  connessa 
      all’espletamento dell’attività lavorativa – che non sono, pertanto, 
      individuati espressamente nel piano di valutazione dei rischi come D.P.I. 
      – sono forniti dall’azienda ai lavoratori in uso gratuito, con facoltà di 
      richiederne la restituzione all’atto della fornitura di ogni nuova, 
      specifica dotazione.  2.   I lavoratori sono tenuti 
      a curare l’uso appropriato e la buona conservazione degli indumenti da 
      lavoro loro assegnati.  
      3.  
      Al personale operaio è 
      assicurata la seguente dotazione di indumenti da lavoro, se già non 
      ricompresa tra i DPI:  
      a)    
      a consumo:  
      tute, 
      stivali e guanti per gli addetti agli spurghi industriali; 
       
      tute e 
      stivali per gli autisti addetti alle manovre di carico e scarico, per gli 
      spazzini, per i raccoglitori, per gli addetti alle diverse tipologie di 
      impianti, per gli addetti alle officine;  
      b) 
      ogni anno: 
      due paia di 
      scarpe, uno estivo ed uno invernale;   
      c)   
      ogni due anni:  
      1)  
      3 
      abiti da lavoro estivi e 3 abiti da lavoro invernali, nella foggia 
      consuetudinaria dell’azienda, per il personale addetto ai servizi esterni; 
      2)  
      4 tute 
      da lavoro estive e 4 tute da lavoro invernali, nella foggia 
      consuetudinaria nell’azienda, per il personale addetto alle officine e 
      alle diverse tipologie di impianti;  
      Per abito 
      da lavoro estivo si intende: berretto; pantalone; maglietta o camicia; per 
      abito da lavoro invernale si intende: berretto; pantalone, camicia o 
      maglione;  
      d)  
      ogni 3 anni: 
      un 
      impermeabile al personale addetto ai servizi esterni;   
      e)   
      ogni cinque anni: 
      una giacca 
      a vento per gli autisti.  
      4.   Al personale 
      impiegatizio addetto normalmente ai servizi esterni è assicurata la 
      seguente dotazione di indumenti da lavoro, se già non ricompresa tra i DPI:                         
      a)    
      ogni anno: due paia di 
      scarpe di cui 1 estivo ed 1 invernale; 
      b)   
      ogni tre anni: un 
      impermeabile; 
      c)   
      ogni cinque anni: una giacca a vento.  
      5.     
      Al personale impiegatizio 
      addetto agli impianti sono forniti idonei indumenti da lavoro, se già non 
      ricompresi tra i DPI.  
      6.  
      La fornitura degli indumenti da 
      lavoro di cui alla presente lettera C. non può, in ogni caso, essere 
      sostituita da benefici economici di corrispondente valore. 
        
      
      D.               
      
      Indennita’ per lavaggio indumenti e 
      spesa media annua pro-capite 
        
      1.  
      Al personale di cui ai commi 3) 
      e 5) della precedente lettera C. continua ad essere corrisposta 
      l’indennità per lavaggio indumenti di cui all’art. 21, lett. r), del CCNL 
      2/8/1995, e disciplinata dall’art. 31 del presente CCNL. 
       
       2.  
      Per la fornitura degli 
      indumenti da lavoro di cui alle lettere B. e C. del presente articolo, è a 
      carico dell’azienda la spesa media annua procapite in relazione alle 
      diverse tipologie e ai differenziati periodi di assegnazione del vestiario 
      stesso. 
            
      Dall’1.1.2003 l’importo di tale spesa è pari a € 291,65, al netto 
      dell’IVA. 
            
      L’entità della spesa predetta sarà aggiornata con effetto dal 1° gennaio 
      di ogni anno, sulla base delle variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi 
      alla produzione dei prodotti industriali.   
      3.  
      La fornitura degli 
      indumenti da lavoro di cui alla lettera C. è oggetto di intesa a livello 
      aziendale, secondo quanto previsto all’art. 63. 
        
          
        
        1.    A tutti i dipendenti non 
      in prova assunti con contratto a tempo indeterminato sono consegnate 
      dall’Azienda la scheda informativa e la domanda di adesione al "Fondo 
      nazionale pensione a favore dei lavoratori dell'igiene ambientale e 
      settori affini", denominato Previambiente, i cui moduli sono reperibili 
      sul sito internet del Fondo stesso. 
        
      2.   
      L'adesione del dipendente Fondo 
      Previambiente è volontaria. 
        3.    Le contribuzioni al 
      Fondo per la parte determinata percentualmente, ai sensi del successivo 
      comma 5, lettere a), b), sono calcolate sulla base retributiva 
      convenzionale costituita dalla retribuzione base mensile in atto al 1° 
      gennaio 1997, dall' indennità di contingenza, da un aumento periodico di 
      anzianità, riferiti al livello d'inquadramento del dipendente interessato. 
      a)    
      
      l'1,95% a carico dell’ azienda; 
      b)     l'1,30% a carico del dipendente; 
      c)   
      
      l'intero trattamento di fine rapporto maturato nel corso dell'anno per i 
      dipendenti di prima occupazione successiva al 29 aprile 1993; 
      d)    una 
      quota mensile dell'accantonamento del trattamento di fine rapporto 
      maturando nel corso dell'anno per gli altri lavoratori, nella misura del 
      2% della retribuzione utile al computo di tale istituto. 
        
      
      10.    
      Il 
      dipendente può optare per il versamento di una ulteriore contribuzione a 
      suo esclusivo carico entro i limiti di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 
      21.4.1993, n. 124 e purché la quota annuale del trattamento di fine 
      rapporto destinata al Fondo Previambiente sia almeno pari alla 
      contribuzione complessiva versata dal dipendente stesso. 
        
        
        
        
        
      1.  
      Nello svolgimento del rapporto 
      di lavoro i diritti e i doveri dei lavoratori sono disciplinati dalla 
      legge, dai principi generali del diritto nonché dalle disposizioni del 
      presente CCNL. 
        
      2.  
      I rapporti tra i dipendenti, a 
      tutti i livelli di responsabilità, sono improntati al rispetto, alla 
      lealtà, alla collaborazione. 
        
      3.  
      Nel coordinamento delle 
      attività lavorative individuali e di gruppo, l’azienda promuove il più 
      alto grado di collaborazione e integrazione. 
        
      4.  
      Nell’espletamento delle sue 
      mansioni o funzioni, in particolare, il dipendente deve: 
        
      a)   
      osservare l’orario di lavoro prestabilito, ottemperando alle relative 
      formalità di controllo delle presenze; 
      b)   
      comunicare e giustificare tempestivamente qualsiasi assenza dal servizio; 
      c)   
      dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni 
      assegnate; 
      d)   
      osservare le norme del presente CCNL, le disposizioni aziendali di 
      servizio nonché le istruzioni impartite dai superiori; 
      e)   
      attenersi all’ordinamento gerarchico – funzionale dell’azienda nei 
      rapporti attinenti le attività di competenza, come previsto 
      dall’organizzazione dell’azienda stessa; 
      f)    
      attenersi alle disposizioni relative all’ infermità per malattia e 
      infortunio non sul lavoro e all’infortunio sul lavoro; 
      g)   aver 
      cura della buona conservazione e dell’utilizzo dei dispositivi di 
      protezione individuale (DPI) e degli indumenti di lavoro forniti; 
      h)   
      rispettare scrupolosamente le norme di legge sulla prevenzione e 
      protezione infortuni nonché le pertinenti disposizioni emanate 
      dall’azienda; 
      i)    
      tenere comportamenti improntati a correttezza ed educazione nei confronti 
      degli utenti, anche ai fini del buon nome dell’azienda; 
      l)    aver 
      cura dei macchinari, delle attrezzature, dei veicoli, delle dotazioni 
      personali, dei locali di proprietà dell’azienda a lui affidati; 
       
      m)  
      osservare assoluta segretezza sugli interessi dell’azienda; 
      n)   non 
      trarre profitto dallo svolgimento delle sue mansioni o funzioni con danno 
      dell’azienda stessa, né svolgere attività contraria agli interessi 
      dell’azienda stessa; 
      o)   
      comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati personali, ivi 
      compresi la residenza, il domicilio o la dimora, rispetto a quelli resi 
      noti al momento dell’assunzione o successivamente. 
        
      5.  
      Anche al di fuori dell’orario 
      di lavoro, al dipendente è vietato valersi della propria posizione di 
      lavoro per svolgere, a fini di lucro personale, attività che siano 
      inerenti  quelle aziendali.  
      
      1.     
      Il 
      conducente deve curare la piccola manutenzione del veicolo, intesa questa 
      a conservare lo stesso in buono stato di funzionamento e nella dovuta 
      pulizia. Dette operazioni si svolgono nell’orario normale di lavoro; 
      qualora effettuate oltre tale orario sono considerate come prestazioni in 
      prolungamento orario o straordinarie, a seconda della fattispecie.  
      
      2.     
      A 
      scanso di ogni responsabilità, prima di iniziare il servizio il conducente 
      deve assicurarsi che il veicolo sia in perfetto stato di funzionamento e 
      che non manchi del necessario; in caso contrario, deve darne immediato 
      avviso all’azienda.  
      
      3.     
      Il 
      conducente è responsabile delle contravvenzioni a lui imputabili per 
      negligenza.  
      
      4.     
      
      Secondo quanto disciplinato dall’art. 126 bis del Codice della strada, di 
      cui al D.Lgs. 15.1.2002, n. 9, modificato dal D.L. 27.6.2003, n. 151, 
      convertito con modificazioni nella legge 1.8.2003, n. 214, in caso di 
      decurtazione di punti della patente di guida – attestata da specifico 
      Verbale di contestazione o di accertamento  – per effetto di infrazioni al 
      Codice medesimo commesse nel corso dello svolgimento delle proprie 
      mansioni e comprovatamente non imputabili alla personale responsabilità 
      del conducente, il recupero dei punti consentito attraverso la frequenza 
      di appositi corsi di aggiornamento, autorizzati dal competente ministero, 
      avviene a carico dell’azienda e secondo le modalità da essa concordate con 
      i gestori dei corsi stessi. 
        
      
      5.     
      
      Quando le due parti, azienda e lavoratore, siano d’accordo a produrre 
      opposizione a provvedimento contravvenzionale, l’onere relativo – compreso 
      quello legale – è a carico dall’azienda. 
        
      
      1.     
      In 
      caso di ritiro della patente da parte dell’autorità giudiziaria, per 
      motivi che non comportino il licenziamento in tronco, il conducente ha 
      diritto alla conservazione del posto fino alla definizione del 
      procedimento amministrativo o penale in corso. Durante tale periodo, egli 
      dovrà essere adibito ad altre mansioni e la sua retribuzione globale verrà 
      determinata in base all’art. 15, comma 1.  
      
      2.     
      
      Qualora il procedimento amministrativo o penale di cui al precedente comma 
      si concluda con il ritiro della patente e il conducente non accetti di 
      essere adibito alle mansioni cui l’azienda lo destina, si farà luogo alla 
      risoluzione del rapporto di lavoro con corresponsione dell’indennità 
      sostitutiva del preavviso e del trattamento di fine rapporto.  
      
      3.     
      
      Qualora il procedimento amministrativo o penale che abbia dato luogo al 
      ritiro della patente si concluda con sentenza di non colpevolezza e, 
      conseguentemente, la patente sia restituita al dipendente, quest’ultimo 
      sarà reintegrato nelle mansioni di conducente, con riconoscimento delle 
      eventuali differenze di retribuzione non percepite nel periodo nel quale 
      non ha potuto svolgere le proprie mansioni.  
      
      4.     
      In 
      caso di mancato rinnovo della patente per sopraggiunta inidoneità alle 
      mansioni di conducente, a norma delle vigenti disposizioni di legge, al 
      dipendente sono assegnate altre mansioni e la sua retribuzione globale è 
      determinata in base all’art. 15, comma 7.  
      
      5.     
      Il 
      ritiro della patente da parte dell’Autorità giudiziaria per motivi che 
      comportino il licenziamento in tronco dà diritto al trattamento di fine 
      rapporto ma non all’indennità sostitutiva del preavviso. 
         
        1.    L'inosservanza, da parte 
      del dipendente, delle norme di legge e del presente CCNL, con particolare 
      riguardo a quelle relative ai diritti e ai doveri, nonché delle 
      disposizioni di servizio diramate dall’azienda può dar luogo, secondo la 
      gravità della infrazione, all'applicazione dei seguenti provvedimenti:  
      a)           
      
      richiamo verbale; 
      b)           
      
      ammonizione scritta; 
      c)           
      multa 
      non superiore a quattro ore della retribuzione individuale; 
      d)           
      
      sospensione dal lavoro e dalla retribuzione globale fino ad un massimo di 
      dieci giorni; 
      e)           
      
      licenziamento con preavviso e T.F.R.; 
      f)             
      
      licenziamento senza preavviso e con T.F.R.  
        2.    Il provvedimento di cui 
      al comma 1, lettera e), si può applicare nei confronti di quei lavoratori 
      che siano incorsi, per almeno tre volte nel corso di due anni, per la 
      stessa mancanza o per mancanze analoghe, in sospensione dal lavoro e dalla 
      retribuzione per un totale di 20 giorni o, nello stesso periodo di tempo, 
      abbiano subito almeno 4 sospensioni per 35 giorni complessivamente, anche 
      se non conseguenti ad inosservanza dei doveri di cui all’art. 69.   
      
      3.     
      Il 
      provvedimento di cui al comma 1, lettera f), si applica nei confronti del 
      personale colpevole di mancanze relative a doveri, anche non 
      particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano di tale 
      entità da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di 
      lavoro, come ad esempio: insubordinazione seguita da vie di fatto, furto, 
      condanne per reati infamanti. 
        
      
      4.     
      Il 
      licenziamento non pregiudica eventuali responsabilità civili per danni 
      nelle quali sia incorso il lavoratore. 
      
      5.     
      
      Nel caso in cui l’entità della mancanza non possa essere immediatamente 
      accertata, l’azienda a titolo di cautela può disporre l’allontanamento del 
      lavoratore per un periodo di tempo non superiore a 10 giorni. Durante tale 
      periodo al lavoratore verrà corrisposta la retribuzione, salvo che non 
      risulti accertata una sua colpa passibile di uno dei provvedimenti 
      disciplinari previsti dalla lettera d) e seguenti del primo comma del 
      presente articolo. 
       
      
      6.     
      
      L’azienda non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti 
      del dipendente senza avergli preventivamente contestato l’addebito e senza 
      averlo ascoltato a sua difesa. 
      
      7.     
      
      Salvo che per il richiamo verbale, la tempestiva contestazione 
      dell’azienda deve esser effettuata per iscritto. I provvedimenti 
      disciplinari del caso non possono essere adottati, previa specifica 
      comunicazione scritta, prima che siano trascorsi 5 giorni lavorativi dalla 
      contestazione notificata. Nelle gestioni ove non sia eletta la RSU ovvero 
      non sia costituita la RSA dell’ Organizzazione sindacale cui il lavoratore 
      aderisce, oppure nelle gestioni che distino più di 40 Km dalla sede più 
      vicina dell’ Organizzazione sindacale cui il dipendente aderisce, i 
      provvedimenti disciplinari del caso non possono essere applicati prima che 
      siano trascorsi 10 giorni lavorativi dalla data di notifica della 
      contestazione da parte dell’azienda. 
        
      
      8.     
      
      Entro i 5 giorni lavorativi dalla data di notifica della contestazione da 
      parte dell’azienda, il lavoratore può presentare all’azienda stessa le 
      proprie giustificazioni scritte ovvero richiedere per iscritto di 
      discuterle facendosi assistere da un rappresentante dell’Associazione 
      sindacale alla quale sia iscritto o abbia conferito mandato. 
      Qualora il 
      dipendente non sia in grado di esercitare la facoltà di cui al precedente 
      capoverso a causa di assenza dal lavoro dovuta a infermità per malattia o 
      per infortunio non sul lavoro ovvero dovuta a infortunio sul lavoro, il 
      termine di cui al precedente capoverso è sospeso fino al giorno di ripresa 
      dell’attività lavorativa, e comunque non oltre 30 giorni lavorativi dalla 
      predetta data di notifica. 
      
      9.     
      
      Entro 30 giorni lavorativi dalla data di acquisizione delle 
      giustificazioni del dipendente ai sensi del comma 8 – salvo casi 
      particolarmente complessi oggettivamente comprovabili da parte 
      dell’azienda o del lavoratore – l’azienda conclude l’istruttoria e motiva, 
      per iscritto, all’interessato l’irrogazione dello specifico provvedimento 
      disciplinare tra quelli di cui al comma 1, lettere b), c), d),e), f). 
      Decorso tale termine, l’azienda non può comminare al dipendente alcuna 
      sanzione al riguardo. 
      
      10.    
      Il 
      lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare 
      conservativa, ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, 
      può promuovere, nei 20 giorni lavorativi successivi alla comunicazione 
      scritta del provvedimento adottato, anche per mezzo dell’Associazione 
      sindacale alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la 
      costituzione, tramite la Direzione provinciale del lavoro, di un collegio 
      di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna 
      delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di 
      accordo, nominato dal Dirigente responsabile della Direzione provinciale 
      del lavoro. 
       
      
      11.  
      
      Per effetto di quanto previsto al comma 6, la sanzione disciplinare resta 
      sospesa fino alla pronuncia da parte del Collegio. 
      
      12.  
      
      Qualora il datore di lavoro non provveda, entro 10 giorni lavorativi 
      dall’invito rivoltogli dalla Direzione provinciale del lavoro, a nominare 
      il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, 
      la sanzione disciplinare non ha effetto. 
      
      13.  
      Se 
      il datore di lavoro adisce l’autorità giudiziaria, la sanzione 
      disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.   
      
      14.  
      
      Non si tiene conto a nessun effetto dei provvedimenti disciplinari decorsi 
      due anni dalla loro applicazione.    
          
        
      1.  
      Il rapporto di lavoro si 
      estingue per i seguenti motivi:  
            a)   
      dimissioni del dipendente, ai sensi degli articoli 38, comma 3, e 74; 
      b)   licenziamento o recesso 
      del dipendente per superamento dei limiti massimi di infermità per 
      malattia o infortunio non sul lavoro ovvero di aspettativa, ai sensi 
      dell’art. 44; 
      c)   licenziamento per motivi 
      disciplinari, ai sensi dell’art. 72, lett. e) e f); 
            d)   
      decesso  del dipendente; 
            e)   
      collocamento a riposo del dipendente per raggiunti limiti di età. 
         
        
      1.  
      Sia il licenziamento che le 
      dimissioni devono essere comunicate per iscritto. 
        
      2. 
      Fatta eccezione per il 
      licenziamento per motivi disciplinari di cui all’art. 72, lett. f),
      il rapporto di lavoro a tempo indeterminato del dipendente non in 
      prova non può essere risolto da nessuna delle parti senza un periodo di 
      preavviso, i cui termini sono stabiliti dalle norme seguenti. 
        
      3.  
      Per i dipendenti inquadrati 
      dal livello 1 al livello 5: 
        
      a)    
      30 giorni calendariali per i dipendenti che 
      hanno superato il periodo di prova e fino a 10 anni di anzianità di 
      servizio; 
      b)   60 
      giorni calendariali per i dipendenti che hanno superato 10 anni di 
      servizio; 
        
      4.  
      Per i dipendenti inquadrati 
      dal livello 6 al livello 8: 
        
      a)   90 
      giorni calendariali per i dipendenti che hanno superato il periodo di 
      prova e fino a 10 anni di anzianità di servizio; 
      b)   180 
      giorni calendariali per i dipendenti che hanno superato 10 anni di 
      anzianità di servizio. 
        
      5.  
      In caso di dimissioni, i 
      termini del periodo di preavviso di cui ai commi 3 e 4 sono ridotti alla 
      metà. 
        
      
      6.   
      I 
      termini del periodo di preavviso decorrono dal 1° o dal 16 di ciascun 
      mese. 
        
      
      7.   
      
      Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo di ferie. 
        
      
      8. 
      
      La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza dei termini 
      di preavviso di cui ai commi 3, 4 e 5 deve corrispondere all’altra parte 
      una indennità sostitutiva pari all’importo della retribuzione globale per 
      il periodo di preavviso non dato. 
      
      9.   Nel corso del periodo di preavviso, l’Azienda concederà al dipendente 
      brevi permessi per la ricerca di altra occupazione, con decorrenza della 
      retribuzione globale. 
        
      
      10.  
      
      Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente 
      indennità, è computato nell’anzianità agli effetti del trattamento di fine 
      rapporto. 
        
      
      11.   
      
      L’azienda è tenuta a corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso 
      anche qualora l’estinzione del rapporto di lavoro sia determinata dai 
      motivi di cui all’art.73, lettere b) e d).  
        
      
      12.   
      
      In caso di morte del lavoratore, l’indennità sostitutiva del preavviso è 
      corrisposta giusta le disposizioni di cui all’ art. 2122 del Codice 
      civile. 
        
        
      
      1.    
      
      In attuazione di quanto previsto dall’art. 1 della legge 29.5.1982, n. 
      297, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro spetta al dipendente un 
      trattamento di fine rapporto (T.F.R.) i cui elementi retributivi 
      sono costituiti dagli istituti tassativamente di seguito indicati: 
        
      1)               
      Retribuzione base parametrale; 
      2)               
      Aumenti periodici di anzianità, con 
      esclusione fino a concorrenza dell’importo corrispondente al valore dei 
      primi 3,5 aumenti periodici di anzianità per ogni livello d’inquadramento; 
      3)               
      eventuale aumento di merito o superminimo, a 
      carattere individuale; 
      4)               
      eventuale assegno ad personam; 
      5)               
      14^ mensilità; 
      6)               
      Indennità di funzione di cui all’art. 31, 
      lett. l); 
      7)               
      Compenso mensile di cui all’art. 31, lett.k); 
      8)               
      Compenso per lavoro notturno avente carattere 
      fisso e continuativo; 
      9)               
      Indennità di cui all’art. 31, lettere a), b), 
      c), h).  
        
      2.  
      In caso di morte del 
      lavoratore, il trattamento di fine rapporto è corrisposto giusta le 
      disposizioni di cui all’ art. 2122 del Codice Civile. 
        
        
        
      Per il 
      periodo 1.1.2003 – 31.12.2004 è escluso fino a concorrenza, ai fini del 
      TFR, l‘importo corrispondente al valore dei primi 3 aumenti periodici di 
      anzianità per ogni livello d’inquadramento. 
        
        
        
      1.  
      Per quanto riguarda il computo 
      dell’indennità di anzianità maturata al 31.5.1982, si fa rinvio a quanto 
      stabilito dall’art. 37 del CCNL 18.12.1980, il cui testo è riportato 
      nell’Allegato 4. 
        
      2.  
      Secondo quanto disposto dal 
      Verbale di accordo 25.3.1997, punto 1, lett. b) – col quale le parti 
      stipulanti hanno convenuto di costituire il Fondo Previambiente – 
      dall’1.1.1998 la tredicesima mensilità è esclusa dalla base di calcolo del 
      trattamento di fine rapporto. 
        
        
        
         
      
      1.   In applicazione di quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dal 
      Protocollo 22 dicembre 1998, il contratto collettivo nazionale di lavoro 
      ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte 
      economica. 
        
      
      2.   
      
      Fatte salve le diverse decorrenze specificamente stabilite per i singoli 
      istituti contrattuali, il presente contratto decorre da 1° gennaio 2003 e 
      scadrà il 31 dicembre 2006. 
        
      
      3.   
      
      Per la parte economica, il primo biennio avrà vigore fino a tutto il 31 
      dicembre 2004. 
         
        
      
      1.   Il presente contratto si intenderà rinnovato secondo la durata di cui al 
      primo comma del precedente articolo se non disdettato almeno tre mesi 
      prima della scadenza, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.  
      
      2.   In caso di disdetta, il presente contratto resterà in vigore fino a quando 
      non sia stato sostituito da successivo contratto nazionale. 
        
        
      
      1.  
      
      Il presente CCNL annulla e sostituisce il CCNL 2.8.1995, fatte salve le 
      norme espressamente richiamate. 
        
      
      2. Per quanto non disciplinato dal presente CCNL, trovano applicazione le 
      disposizioni di legge e degli Accordi Interconfederali. 
        
      
      3.  Le norme del presente CCNL, sia nell’ambito dei singoli istituti come nel 
      loro complesso, sono correlative ed inscindibili. Pertanto i soggetti che 
      osservino tali previsioni, anche in termini parziali, sono da 
      considerarsi, per fatti concludenti, a tutti gli effetti vincolati 
      all’insieme delle norme in esso contenute. 
        
        
        
      Le parti 
      sono reciprocamente impegnate a intervenire nelle sedi aziendali affinché 
      la vertenzialità, anche legale, eventualmente insorta per quanto 
      disciplinato dal presente CCNL sia risolta nei termini convenuti 
      contrattualmente. 
         
       NORMA TRANSITORIA
      Art. 22 – Riposo giornaliero
      Art. 23 – Riposo settimanale
      
        
      
        
      
        
      Art. 24 – Banca delle ore
      
      
        
      In 
      occasione dell’entrata in vigore del nuovo istituto, l’azienda fornirà 
      alla RSU o, in mancanza, alle RSA, congiuntamente alle strutture 
      territorialmente competenti delle OO.SS. stipulanti, nonché ai lavoratori 
      specifiche informazioni sulle modalità attuative della Banca predetta.
      
      A livello 
      aziendale, in caso di motivata richiesta del lavoratore e tenuto conto 
      delle esigenze tecnico-organizzative, le ore di cui al comma 2 possono 
      essere assegnate anche per periodi più brevi rispetto all’intera durata 
      della prestazione ordinaria giornaliera. 
      
      Qualora le 
      richieste superino il limite predetto si farà riferimento all’ordine 
      cronologico di presentazione delle stesse.
      Nel caso in 
      cui l’applicazione della predetta percentuale determini una frazione 
      inferiore all’unità, viene comunque garantita una richiesta per ogni 
      giornata.
      A livello 
      aziendale, l’azienda e la RSU o, in mancanza, le RSA, congiuntamente alle 
      strutture territorialmente competenti delle OO.SS. stipulanti, possono 
      stabilire una percentuale superiore a quella di cui al primo capoverso del 
      presente comma, in relazione alle specifiche dimensioni organizzative del 
      servizio. CAPITOLO VI
      
      TRATTAMENTO ECONOMICO
       
      Art. 25 – Retribuzione e sue 
      definizioni 
      
      b)    
      
      l’indennità di contingenza in vigore al 30.4.1992;
      c)     
      l’EDR 
      di cui all’Accordo nazionale 20.12.1999. 
      b)    
      gli 
      aumenti periodici di anzianità di cui all’art. 26;
      c)     
      
      l’eventuale aumento di merito o superminimo, a carattere individuale; 
      d)    
      
      l’eventuale assegno ad personam. 
                   b)      
      
      l’indennità di funzione di cui all’art. 31, lettera l;
                   c)       
      il 
      compenso mensile di cui all’art. 31, lettera k;
                   d)      
      
      l’indennità mensile di cui all’art.31, lettera j, per 12 mensilità;
                   e)      
      l’EDR 
      di cui all’Accordo interconfederale 31.7.1992, per 13 mensilità. 
      CHIARIMENTI A VERBALE DELLE 
      PARTI STIPULANTI 
      
      -     
      orario normale in regime di attività lavorativa flessibile, di cui 
      all’art. 17, comma 4; 
      -     
      indennità turni a ciclo continuo e avvicendato, di cui all’art. 31, lett. 
      d;
      -    
      
      indennità maneggio denaro, di cui all’art. 31, lett. f.
      -     indennità sgombero neve, di cui all’art. 31, lett. h);
      -     trasferta, di cui all’art. 33, comma 4, lett. B).
      -     multa 
      fino a 4 ore, di cui all’art. 72, comma 1, lett. c). 
      -     
      pause, di cui all’art. 16, comma 9;
      -    
      trattamento 
      per giorni festivi e festività religiose soppresse, di cui all’art. 20;
      -    
      ferie, di cui 
      all’art. 21;
      
      -     13^ 
      mensilità di cui all’art. 29, con esclusione dell’indennità mensile di cui 
      all’art. 30, lettera j);
      -    14^ 
      mensilità di cui all’art. 30, con esclusione dell’indennità mensile di cui 
      all’art. 31, lettera j) e dell’EDR di cui all’Accordo interconfederale 
      31.7.1992;
      -     
      rimborso spese per testimonianza, di cui all’art. 35, lett. b); 
      -     
      trasferimenti, di cui all’art. 36;
      -     
      congedi e permessi, di cui agli artt. 39, 41, 42, 43, 47, 52, 59, lett. 
      C);
      -     infermità per 
      malattia e infortunio non sul lavoro, di cui all’art. 44; 
      
      -     infortunio 
      sul lavoro, di cui all’art. 45;
      -     permessi 
      retribuiti a tutela delle persone handicappate di cui all’art. 47 e per 
      donazione di midollo osseo, di cui all’art. 50;
      
      -     
      sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, di cui all’art. 72, comma 1, 
      lett. d);
      -     indennità 
      sostitutiva del preavviso, di cui all’art. 74. Art. 26 – Aumenti periodici di 
      anzianità
      
          
      5.     
      Ai 
      fini di cui ai commi 1 e 2 le frazioni di mese pari o superiori a 15 
      giorni valgono come mese intero, trascurandosi le frazioni inferiori. 
 
      
           9.  
      Fermo restando quanto stabilito 
      dai commi 6 e 8 relativamente ai criteri di maturazione degli aumenti 
      periodici di anzianità nonché, in caso di passaggio di livello, di 
      mantenimento dell’importo di tali aumenti maturati nel livello di 
      provenienza, il quadro sinottico degli aumenti periodici di anzianità (A.P.A.) 
      è il seguente: 
 
        
      
           
        
           
          
          
          
          
          LIVELLO
           
          
          
 
           
          
 
          PER LIVELLO 
           
        
 
          PER LIVELLO
           
      
           
          
           
          
           
          
           
        Dichiarazione a verbale ex 
      art. 18 CCNL 2.8.1995 
      Norma transitoria ex art. 
      18 CCNL 2.8.1995 
      Art. 27 – Determinazione 
      convenzionale della retribuzione giornaliera e oraria
      Art. 28 – Corresponsione della 
      retribuzione
       
       
      
       Art. 29 – Tredicesima mensilità  
      
      Art. 30 – Quattordicesima 
      mensilità  
      Art. 31 – Indennità
      Art. 32 – Reperibilità
      Art. 33 – Trasferta 
      
      Art. 34 – Buono pasto
      Art. 35 – Rimborsi spese e 
      somministrazioni
      Art. 36 – Trasferimenti
      CAPITOLO VII
      
      INTERRUZIONI E SOSPENSIONI DELLA PRESTAZIONE DI LAVORO
      Art. 37 – Interruzione e 
      sospensione del lavoro per ragioni di forza maggiore
      Art. 38 – Assenze
      Art. 39 – Permessi - Aspettativa 
      per motivi privati 
       
      
      Art. 40 – Aspettativa per funzioni pubbliche elettive o per 
      cariche sindacali – Permessi per funzioni pubbliche elettive
      Art. 41 
      – Trattamento per adempimento delle funzioni elettorali
      Art. 42 
      – Congedo matrimoniale
      Art. 43 – Permessi per motivi di 
      studio
      
      Art. 44 – Trattamento per infermità dovuta a malattia o 
      infortunio non sul lavoro 
      
        D.  
      periodo di aspettativa  per infermita’ 
      NORMA TRANSITORIA 
      Art. 45 
      – Trattamento per infortunio sul lavoro
      Art. 46 
      – Tutela della maternità
      Art. 47 
      – Tutela delle persone handicappate 
      Art. 48 
      – Tutela delle persone tossicodipendenti o affette da 
      etilismo 
      Art. 49 
      – Tutela delle persone affette da immunodeficienza 
      acquisita (A.I.D.S.) 
      Art. 50 
      – Permessi per donazione di midollo osseo 
      Art. 51 
      – Permessi per assistenza a malati irreversibili o di lunga 
      durata 
      
 Art. 52 
      – Permessi per eventi familiari gravi 
       
      DICHIARAZIONI CONGIUNTE
      
        
      
        
 Art. 53 
      – Aspettativa per adozione e affidamento 
      Art. 54 
      – Aspettativa per volontariato 
      Art. 55 – Richiamo alle armi 
      
 
 CAPITOLO VIII
      
      TUTELA DELLA DIGNITA’ DELLA PERSONA
      Art. 56 
      – Azioni positive 
      per la realizzazione della parita' uomo‑donna  nel lavoro 
      Art. 57 – Prevenzione e 
      repressione delle molestie sessuali 
      Art. 58 – Prevenzione e 
      repressione del mobbing 
      
      
      
      CAPITOLO IX
      
      PREROGATIVE E DIRITTI SINDACALI
       
      Art. 59 
      – Prerogative e diritti sindacali
      
 
 
 Art. 60 – Istituti di patronato
      
      Art. 61 – Attività culturali
      
      CAPITOLO X
      LA 
      CONTRATTAZIONE AZIENDALE
      Art. 62 – La contrattazione di 
      secondo livello
      
      Titolarità
      
 
      Art. 63 – La contrattazione 
      aziendale a contenuto normativo, attuativa delle clausole di rinvio del 
      CCNL
      CAPITOLO XI
      
      VERTENZE INTERPRETATIVE - PROCEDURA 
      DI RAFFREDDAMENTO E DI CONCILIAZIONE  DELLE CONTROVERSIE COLLETTIVE
      Art. 64 – Vertenze 
      interpretative 
      
      Art. 65 – Procedura di raffreddamento e di conciliazione  
      delle controversie collettive 
      CAPITOLO XII
      
      AMBIENTE DI LAVORO – IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO
      Art. 66 
      – Ambiente di lavoro, igiene e sicurezza del lavoro 
      Art. 67 
      – Dispositivi di protezione individuale (DPI) e indumenti 
      di lavoro 
      CAPITOLO XIII
      
      PREVIDENZA INTEGRATIVA
      Art. 68 – Fondo Previambiente
      
 
        
      
 
        
      
       
        
      
        
      
 
        
      
 
        
      
  
      CAPITOLO XIV
      
      NORME COMPORTAMENTALI E DISCIPLINARI
      Art. 69 
      – Diritti e doveri dei lavoratori  
      
  
      Art. 70 – Responsabilità dei 
      conducenti 
      Art. 71 – Ritiro della patente 
      Art. 72 – Provvedimenti 
      disciplinari   
      
      
      
        
       
       
       
       
       
       
       
        
      CAPITOLO XV
      
      RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
       
      Art. 73 – Estinzione del 
      rapporto di lavoro
      
      Art. 74 – Preavviso di licenziamento e dimissioni – 
      Indennità sostitutiva del preavviso
      
 
 Art. 75 – Trattamento di fine 
      rapporto (T.F.R.)
      NORMA TRANSITORIA
       
      NOTE A VERBALE
       
      CAPITOLO XVI
      
      NORME FINALI
      Art. 76 – Decorrenza e durata
      
      
       Art. 77 – Disdetta
      Art. 78 – Abrogazione - 
      inscindibilità
      Art. 79 – Dichiarazione finale