CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
COMPARTO AZIENDE
PARTE ECONOMICA BIENNIO 1996-1997

CAPO I
NORME GENERALI



Art. 1
Durata e decorrenza del contratto biennale


1. Il presente contratto biennale concerne la parte economica e si riferisce al periodo 1 gennaio 1996 - 31 dicembre 1997.

Art. 2
Aumenti della retribuzione base


1. Gli stipendi tabellari di cui agli artt. 47 e 48 del CCNL stipulato in data 5 aprile 1996 sono incrementati delle misure mensili lorde indicate nell'allegata Tabella A per il personale dipendente dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, alle scadenze ivi previste.

2. Per il personale dipendente della Cassa Depositi e Prestiti gli stipendi tabellari di cui agli artt.47 e 48 del CCNL stipulato in data 5 aprile 1996 sono incrementati delle misure mensili lorde indicate nell'allegata tabella A/bis, alle scadenze ivi previste.

Art. 3


1. Fermi restando gli incrementi stipendiali di cui all'articolo precedente, per il personale del CNVVF di cui ai commi 7 e 8 dell'art.47 del CCNL di comparto firmato il 5 aprile 1996, le maggiorazioni stipendiali mensili ivi previste sono ulteriormente incrementate, alle scadenze, nelle misure di seguito indicate:

livello

1/1/96

1/11/96

1/7/97

V

/

1000

1000

VII

2000

3000

4000

VIII

2000

4000

4000


Art. 4
Effetti dei benefici


1. Gli incrementi stipendiali di cui agli artt. 1, 2 e 3 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza del personale cessato o che cesserà dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto di parte economica 1996/97, alle scadenze e negli importi ivi previsti. Agli effetti delle indennità di buonuscita e di licenziamento si considerano soltanto gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
Gli incrementi stipendiali hanno effetto, inoltre, sugli altri istituti indicati all'art. 49 del CCNL stipulato in data 5 aprile 1996.


 

CAPO II
NORME AZIENDALI

Sezione I
Corpo nazionale dei vigili del fuoco



Art. 5
Indennità di rischio


1. A decorrere dal 1° luglio 1997, le indennità di cui all'art. 58 commi 1, 2, 3 e 4 del CCNL stipulato in data 5 aprile 1996, sono incrementate delle misure mensili lorde di cui all' allegata Tabella B.

Art. 6
Fondo per la produttività collettiva


1. Il Fondo per la produttività collettiva, di cui all'art. 61 del CCNL stipulato in data 5 aprile 1996, potrà essere incrementato dal 1.1.1997 fino ad un massimo dell'1% del monte salari annuo.
Si provvederà alla copertura attraverso il ricorso alle maggiori entrate o alle economie di gestione, a condizione che siano validate dal Servizio di controllo interno.


 

Sezione II
Monopoli di Stato



Art. 7
Indennità aziendale


1. A decorrere dal 1 luglio 1997, l'indennità aziendale di cui all'art.54 del CCNL stipulato in data 5 aprile 1996, è incrementata, per dodici mensilità, delle misure mensili lorde di cui all'allegata Tabella C.

Art. 8
Fondo per la produttività collettiva


1. Il Fondo per la produttività collettiva di cui all'art.57 del CCNL stipulato in data 5 aprile 1996 è incrementato, per l'anno 1996, di un ammontare pari allo 0.06% del monte salari riferito all'anno 1995, esclusa la quota relativa al personale con qualifica dirigenziale, al netto dei contributi a carico dell'Amministrazione , nonchè di un ulteriore importo, per l'anno 1997, pari allo 0,3% della medesima massa salariale.

Art. 9
Risorse aggiuntive ed economie di gestione


1. Per ciascun esercizio finanziario, a decorrere dall'anno 1997, l'Amministrazione può individuare una quota delle maggiori entrate, escluse quelle di natura tributaria dovute allo Stato, spettanti all'Amministrazione medesima per la gestione dell'attività industriale e delle lotterie nazionali nel corso dell'anno 1996, da destinarsi ad un ulteriore incremento del Fondo di cui all'articolo precedente.
Tale incremento non può superare il limite dell'1% del monte salari annuo calcolato con riferimento all'anno 1995, ed è subordinato alla condizione che l'Amministrazione abbia rispettato gli adempimenti previsti dal D.lgs. n. 29/93 ed in particolare l'istituzione e l'attivazione del servizio di controllo interno o del nucleo di valutazione.


 

Sezione III
Cassa depositi e prestiti



Art. 10
Indennità aziendale


1. A decorrere dal 1 luglio 1997, l'indennità aziendale di cui all'art.63 del CCNL stipulato in data 5 aprile 1996, è incrementata, per dodici mensilità, delle misure mensili lorde di cui all'allegata Tabella D.

Art. 11
Fondo per la produttività collettiva


1. Il Fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi, previsto dall'art. 64 del CCNL è incrementato, per l'anno 1996, di un importo pari al 0,43 % del monte salari riferito all'anno 1995, esclusa la quota relativa al personale con qualifica dirigenziale, al netto dei contrubuti a carico dell' Amministrazione nonchè di un ulteriore importo, per l'anno 1997, pari allo 0,38% della medesima massa salariale.

Art. 12
Risorse aggiuntive e risparmi di gestione


1. Il Fondo per la produttività collettiva di cui all' articolo precedente sarà ulteriormente incrementato per l'anno 1997, di un importo pari al 1% del monte salari dell'anno 1995, alla cui copertura si provvederà con risorse aggiuntive derivanti dalle maggiori entrate dovute all'attività economica dell' azienda, a condizione che sia stato istituito ed attivato il servizio di controllo interno od il nucleo di valutazione.


 

Sezione IV
AIMA


Art. 13
Indennità aziendale


1. A decorrere dal 1 luglio 1997 l'indennità aziendale di cui all'art. 67 del CCNL stipulato in data 5 aprile 1996, è incrementata, per dodici mensilità, delle misure mensili lorde di cui all'allegata Tabella E.

Art. 14
Risorse aggiuntive e risparmi di gestione


1. Il Fondo per la produttività collettiva di cui all'art. 68 del CCNL potrà essere incrementato per l'anno 1997, di un importo pari all'1% del monte salari dell'anno 1995 alla cui copertura si provvederà attraverso il ricorso alle maggiori entrate o alle economie di gestione, a condizione che l' Amministrazione abbia rispettato gli adempimenti previsti dal D.lgs. n. 29/93 ed in particolare l'istituzione e l'attivazione del servizio di controllo interno o del nucleo di valutazione.

Art. 15
Distacchi, aspettative e permessi sindacali


Le parti, presa conoscenza dell'art. 2 del d.l. n.254/96, come convertito dalla legge 11 luglio 1996, n. 365, si impegnano ad incontrarsi entro il 30 settembre p.v. per l'esame della specifica materia in vista della relativa disciplina contrattuale.