CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

DEL COMPARTO AZIENDE E DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO AD ORDINAMENTO AUTONOMO 1998/2001

 

A seguito del parere favorevole espresso, in data 13 marzo 2001, dal Presidente del Consiglio dei ministri, tramite il Ministro per la Funzione pubblica, in ordine all’ipotesi di Accordo relativa al personale del comparto delle Aziende e Amministrazioni dello Stato ad Ordinamento Autonomo, sottoscritta in data 19 febbraio 2001 e vista la certificazione positiva della Corte dei conti, in data 3 aprile 2001, sull’attendibilità dei costi quantificati per la medesima Ipotesi di accordo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 4 aprile 2001 alle ore 17,00 ha avuto luogo l’incontro tra l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (A.RA.N.) e le Confederazioni e Organizzazioni sindacali rappresentative.

Al termine della riunione viene sottoscritto l'allegato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dipendente del comparto delle Aziende e Amministrazioni dello Stato ad Ordinamento Autonomo per il biennio economico 2000/2001:

  per l' ARAN :

  nella persona dell’avv. Guido Fantoni :

  e per le Organizzazioni e Confederazioni sindacali da:

  Organizzazioni sindacali :                                     Confederazioni :

CGIL/Aziende                                                                    CGIL 

CISL/Aziende                                                                    CISL 

UIL/Aziende                                                                       UIL 

C.S.A/Aziende                                                                   CISAL  

RDB/CUB-Aziende                                                          RDB/CUB  


  Al termine della riunione le parti sopra indicate ad eccezione di RDB-CUB/Aziende                            sottoscrivano l’accordo nel testo che segue:

 

CCNL DEL COMPARTO AZIENDE ED AMMINISTRAZIONI DELLO STATO AD ORDINAMENTO AUTONOMO  

PARTE ECONOMICA BIENNIO 2000-2001

PARTE PRIMA  

TITOLO I

NORME GENERALI    

 

Art.    1  

Durata e decorrenza del contratto biennale  

1. Il presente contratto biennale concerne la parte economica e si riferisce al periodo 1 gennaio 2000 - 31 dicembre 2001.

    2. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo de­terminato, esclusi i dirigenti e i Vigili volontari ausiliari, dipendente dalle sottoindicate amministrazioni  del comparto di cui all'art. 10 del CCNL quadro sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva stipulato il 2 giugno1998:  

- Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco;  

- Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.  

3. Il presente CCNL si applica al personale dell’Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) sino al 15 ottobre 2000 compreso , in quanto ad essa,  ai sensi del d.lgs. n. 165 del 1999, come modificato dal d.lgs. n. 188 del 2000,  subentra, a decorrere dal 16 ottobre 2000,  l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura ( AGEA), ente di diritto pubblico non economico. L’Accordo di cui all’art. 45, comma 3, del d.lgs.n. 29 del 1993, da stipularsi entro il 15 aprile 2001, stabilirà definitivamente il comparto in cui sarà ricompresa la predetta Agenzia, temporaneamente confluita in quello degli Enti pubblici non economici. Nell’ambito del predetto Accordo verranno individuati i criteri per definire, in una apposita coda contrattuale, gli aspetti del trattamento giuridico ed economico del rapporto di lavoro di tale personale da armonizzare con la disciplina del nuovo comparto.

4. Per il personale della Cassa Depositi e Prestiti, essendo ancora in corso la vicenda giurisdizionale in ordine all’applicazione al personale di tale Azienda dell'art. 10, dell’Accordo quadro di cui al comma 2, la contrattazione collettiva, ai sensi del protocollo del 27 luglio 1999 che fa parte integrante, quale allegato, del presente Contratto, è stata rinviata alla conclusione del giudizio in questione.

5. Nel testo il CCNL per il personale del comparto Aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto in data 24 maggio 2000 viene indicato come “CCNL”. 

6. Per quanto non previsto dal presente contratto, restano in vigore le norme del  CCNL.   

 

PARTE SECONDA

SEZIONE I  

VIGILI DEL FUOCO

 

Art. 2  

Aumenti della retribuzione base  

1. Gli stipendi tabellari di cui agli artt. 38 del CCNL  sono incrementati delle misure mensili lorde indicate nell’allegata Tabella A alle scadenze ivi previste.  

2. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dalla applicazione del comma 1, sono rideterminati  alle scadenze stabilite dalla allegata Tabella B.  

 

Art. 3  

Effetti dei benefici  

1. Gli incrementi stipendiali di cui all’ art. 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza del personale cessato o che cesserà dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto, alle scadenze e negli importi ivi previsti. Agli effetti delle indennità di buonuscita e di licenziamento si considerano soltanto gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

Gli incrementi stipendiali hanno effetto, inoltre, sugli altri istituti indicati all’ art. 39 del CCNL.  

 

Art.   4

Indennità  operativa  

1.   Gli importi dell’ indennità operativa  di cui all’ art. 46  del CCNL  sono  incrementati nelle misure mensili lorde di cui all’ allegata Tabella C. A tal fine vengono utilizzate tutte le risorse di cui all’art. 5, comma 1, lett. o)  e p), ai sensi dell’art. 48, comma 2 lett. d) del CCNL.

 

Art. 5  

Fondo unico di amministrazione

1. Il Fondo  di cui all’art. 47 del CCNL  viene  incrementato come segue: 

m)   risorse del Fondo unico di amministrazione già utilizzate per  finanziare le progressioni economiche verticali all’interno di ciascuna area funzionale ai sensi dell’art. 26 del CCNL, nonché gli sviluppi economici e riassegnate dai  capitoli degli stipendi dell’ Amministrazione al Fondo stesso dalla data del passaggio di area o di cessazione  dal servizio, a qualsiasi titolo avvenuta,  del personale che ne ha usufruito;  

n)    le risorse di cui all’art.1, comma 10 della legge n  246 del 2000, nelle quote destinate alla contrattazione integrativa, in base agli accordi già stipulati;  

o)    un importo pari a L. 19.300 medie mensili pro- capite  in relazione alle risorse di cui all’art. 50, comma 6, della legge n. 388 del 2000, a decorrere dal 1 gennaio 2001;  

p)    un importo pari allo 0,33 % del monte salari 1999, a decorrere dall’1 luglio 2000, rideterminato in 0,51, complessivo sullo stesso monte salari dal 1° gennaio 2001;  

q)     i risparmi derivanti dalla riduzione di personale in applicazione dell’art. 20, comma 1, lett. G),  punto  20/ter della legge 488/99; 

r)     importo pari a L. 11.000 pro-capite mensili per dodici mensilità  a decorrere dall’1/1/2001; 

2. La lett. g) dell’art. 47, comma 2 del CCNL viene integrato come segue: 

g) risorse pari all’importo dei risparmi sulla  retribuzione individuale di anzianità (comprese le eventuali maggiorazioni e la quota di tredicesima mensilità) in godimento del personale comunque cessato dal servizio, a decorrere dall’1.1.2000. Per l’anno in cui avviene la cessazione dal servizio è accantonato, per ciascun dipendente cessato, un importo pari alle mensilità residue della RIA in godimento,  computandosi a tal fine, oltre ai ratei di  tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiore a quindici giorni. L’ importo accantonato confluisce, in via permanente,  nel Fondo con decorrenza dall’anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera e vi rimane assegnato in ragione di anno;  
 


     


 

Sezione II

Monopoli di Stato

 

Art. 6  

Aumenti della retribuzione base

1. Gli stipendi tabellari di cui all’ art. 61 del CCNL  sono incrementati delle misure mensili lorde indicate nell’allegata Tabella A alle scadenze ivi previste.  

2.  Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dalla applicazione del comma 1, sono rideterminati  alle scadenze stabilite dalla allegata Tabella  B.  

 

Art. 7

Effetti dei benefici  

1. Gli incrementi stipendiali di cui all’ art. 6 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza del personale cessato o che cesserà dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto, alle scadenze e negli importi ivi previsti. Agli effetti delle indennità di buonuscita e di licenziamento si considerano soltanto gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

Gli incrementi stipendiali hanno effetto, inoltre, sugli altri istituti indicati all’ art. 62 del CCNL.

   

Art. 8  

Indennità aziendale  

1. Gli importi dell’indennità aziendale di cui all’art. 63 del CCNL  sono  incrementati, per dodici mensilità, nelle misure mensili lorde previste dall’allegata Tabella C.

 

Art. 9

Fondo unico di amministrazione  

1. Il Fondo  di cui all’art.65, comma 1, lett. A)  del CCNL  viene  incrementato come segue: 

m)  risorse del Fondo unico di amministrazione già utilizzate per  finanziare le progressioni economiche verticali all’interno di ciascuna area funzionale ai sensi dell’art. 56 del CCNL, nonché gli sviluppi economici e riassegnate dai  capitoli degli stipendi dell’ Amministrazione al Fondo stesso dalla data del passaggio di area o di cessazione  dal servizio, a qualsiasi titolo avvenuta,  del personale che ne ha usufruito;  

     n) i risparmi derivanti dalla riduzione di personale in applicazione dell’art. 20,     comma 1, lett. G),  punto  20/ter della legge 488/99; 

o) importo pari a L. 11.000 pro-capite mensili per dodici mensilità  a decorrere dall’1/1/2001;  

2. Il quart’ultimo alinea del comma 1 lett. A) dell’art. 65 viene integrato come segue: 

g) risorse pari all’importo dei risparmi sulla  retribuzione individuale di anzianità (comprese le eventuali maggiorazioni e la quota di tredicesima mensilità) in godimento del personale comunque cessato dal servizio, a decorrere dall’1.1.2000. Per l’anno in cui avviene la cessazione dal servizio è accantonato, per ciascun dipendente cessato, un importo pari alle mensilità residue della RIA in godimento,  computandosi a tal fine, oltre ai ratei di  tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiore a quindici giorni. L’ importo accantonato confluisce, in via permanente,  nel Fondo con decorrenza dall’anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera e vi rimane assegnato in ragione di anno;  

 

  Art. 10

  Norme finali

1. L’art. 57, comma 3 del CCNL viene così sostituito:  

“3. A decorrere dal 1.11.98 al personale già appartenente alle qualifiche funzionali I e II, inquadrato dall’area A dal 1° gennaio 1998 è attribuito il trattamento economico tabellare iniziale della ex III qualifica funzionale”.  


DICHIARAZIONE CONGIUNTA 

In relazione ai processi di razionalizzazione del settore produttivo e commerciale con particolare riferimento alle sedi ove prestano servizio i dipendenti collocati nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze e distaccati temporaneamente presso l’Ente tabacchi italiani,  l’amministrazione valuterà la possibilità di stipulare convenzioni ex art. 43 della legge 449/97, nel caso in cui il suindicato  Ente richieda un incremento della produzione che comporti prestazioni aggiuntive rispetto a quelle compensabili con il Fondo unico di amministrazione.

 

 
 

 
   
 

 

Sezione III

AIMA  

Art. 11  

1. Gli stipendi tabellari di cui all’ art. 78 del CCNL  sono incrementati delle misure mensili lorde indicate nell’allegata Tabella A alla scadenza ivi prevista, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 1, comma 3 . 

2.  Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dalla applicazione del comma 1, sono rideterminati  alle scadenze stabilite dalla allegata Tabella  B.  

 

Art. 12  

Effetti dei benefici  

1. Gli incrementi stipendiali di cui all’ art. 11 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza del personale cessato o che cesserà dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto, alle scadenze e negli importi ivi previsti. Agli effetti delle indennità di buonuscita e di licenziamento si considerano soltanto gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

Gli incrementi stipendiali hanno effetto, inoltre, sugli altri istituti indicati all’ art. 79 del CCNL .  

 

Art. 13  

Indennità aziendale  

1. Gli importi dell’indennità aziendale di cui all’art. 80 del CCNL  è incrementata, per dodici mensilità, nelle misure mensili lorde di cui all’allegata Tabella C, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 1, comma 3.

 

Art. 14 

Norme finali 

L’art. 73, comma 3 del CCNL viene così sostituito:  

“3. A decorrere dal 1.11.98 al personale già appartenente alle qualifiche funzionali I e II, inquadrato dall’area A dal 1 gennaio 1998 è attribuito il trattamento economico tabellare iniziale della ex III qualifica funzionale”.    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     


  PARTE TERZA 

TITOLO I 

NORME COMUNI E FINALI  

 

ART. 15  

Previdenza complementare 

1. Ai fini di una completa attuazione dell’art. 20 del CCNL, le parti concordano che  la quota di contribuzione da porre a carico del datore di lavoro e da destinare al Fondo di previdenza  complementare sia determinata  nella misura non inferiore all’1% della retribuzione presa a base di calcolo.  


DICHIARAZIONE A VERBALE ARAN

 

L’Accordo di cui all’art. 15 sarà  comunque subordinato al corrispondente atto di indirizzo in materia all’ARAN da parte dell’organismo di coordinamento intersettoriale.  


Nota a verbale

 

La FP CGIL ritiene indispensabile, alla luce della normativa vigente, definire il rinnovo contrattuale I e II biennio economico dei dipendenti della Cassa Depositi e Prestiti individuando il comparto di contrattazione e pertanto la FP CGIL non sottoscrive il comma 4 dell'art. 1.

 

p. La segreteria FP CGIL
Antonella Morga