DISPOSIZIONI FINALI

 

 

 

ART. 59

SCAGLIONAMENTO DEGLI EFFETTI CONTRATTUALI

 

  1. Trattamento economico per il periodo 1° gennaio 1998 - 31 maggio 1998

Per i periodo 1° gennaio 1998 - 31 maggio 1998 restano consolidati i trattamenti economici percepiti, in regime di proroga, in base al CCNL Regioni - enti locali 1994 -1997. Inoltre viene corrisposto un elemento "una tantum", di importo distinto per area, secondo la seguente tabella:

 

 

 

AREA

AREA A

ex 8^ e 7^

AREA B

ex 6^ e 5^

AREA C

ex 4^ e 3^

AREA D

ex 1^ e 2^

Importo

L.

300.000

250.000

200.000

180.000

 

 

L'"una tantum" č computabile ai fini del TFR e non produce effetti riflessi su altri trattamenti economici.

 

2. Retribuzioni tabellari 1° giugno 1998 - 31 dicembre 1998

Dal 1° giugno 1998 trovano attuazione le disposizioni di prima applicazione di cui al precedente art. 48 e la seguente tabella provvisoria delle retribuzioni mensili, che resta in vigore fino al 31.12.1998:

 

 

Tabella delle retribuzioni mensili 1.6.1998 - 31.12.1998

 

 

 

AREA

 

 

LIVELLO

 

 

 

IMPORTO MENSILE (£)

 

QUADRI

 

 

 

Q1

Q2

 

3.085.000

2.513.000

A

 

 

 

 

A1

A2

A3

 

1.995.000

1.786.000

1.553.000

B

B1

B2

B3

1.476.000

1.358.000

1.242.000

C

C1

C2

C3

1.195.000

1.115.000

1.016.000

 

D

D1

D2

958.000

904.000

 

 

 

 

  1. Mensilitą aggiuntive

La mensilitą aggiuntiva dovuta per il mese di giugno 1998, calcolata secondo quanto previsto dal precedente art. 53, č corrisposta nella misura ridotta del 50%.

La mensilitą aggiuntiva dovuta per il mese di dicembre č corrisposta in misura intera.

 

 

  1. Aumenti periodici di anzianitą

Ferma restando la conversione e la ulteriore erogazione delle pregresse "retribuzioni individuali di anzianitą" in "aumenti periodici", da effettuarsi con decorrenza 1.6.1998 secondo le modalitą di cui al precedente art. 48, 4° comma, i periodi utili alla maturazione di ulteriori aumenti periodici decorrono dal 1° gennaio 1999.

In attuazione di quanto previsto dal comma precedente il periodo 1.1.1998 - 31.12.1998 non produce effetti neanche ai fini del completamento dell'aumento periodico che alla data dell'1.6.1998 risulti parzialmente maturato e monetizzato.

 

5. Tabelle a regime

Dal 1° gennaio 1999 trovano applicazione le retribuzioni mensili a regime di cui alla Tabella "A" allegata al presente contratto.

 

ART. 60

INTEGRAZIONI DELLE NORME CONTRATTUALI

Le parti si incontreranno entro 60 giorni dalla firma del presente contratto per definire la disciplina dei seguenti istituti:

  1. forme di lavoro atipico (lavoro interinale, formazione e lavoro, telelavoro, etc.
  2. previdenza complementare, da attivarsi con decorrenza 31.12.1999 sulla base dell'Accordo Federambiente sulla stessa materia.
  3. disposizioni normative da allegare al contratto.