TITOLO IV

TRATTAMENTO ECONOMICO

 

 

 

ART. 49

DEFINIZIONE DI RETRIBUZIONE

La retribuzione è corrisposta ai lavoratori mensilmente.

La espressione "retribuzione base" designa i minimi determinati per i diversi livelli di inquadramento dei lavoratori nella tabella allegata al presente contratto.

L'espressione " retribuzione individuale " designa la somma della retribuzione base con l'indennità di contingenza e con gli importi degli aumenti individuali di anzianità.

Con l'espressione "retribuzione globale" si intende la somma della retribuzione individuale e delle indennità a carattere continuativo nonché degli eventuali elementi ad personam; sono comunque esclusi dalla retribuzione globale gli elementi corrisposti a titolo di rimborso spese anche se forfettizzato.

Agli effetti di quanto previsto dal presente contratto per "retribuzione oraria" si intende convenzionalmente un importo pari ad 1/156 della "retribuzione individuale" mensile, maggiorata delle quote di tredicesima e quattordicesima.

 

 

ART. 50

RETRIBUZIONE BASE E INDENNITÀ DI CONTINGENZA

Le retribuzioni base mensili sono quelle determinate nella Tabella "A" allegata al presente contratto. L'ammontare delle indennità di contingenza spettanti in base al livello di inquadramento è indicato nella allegata Tabella "B".

 

ART. 51

AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA'

 

  1. Il lavoratore ha diritto, al compimento di ogni biennio di anzianità di servizio nel livello di appartenenza, ad un aumento retributivo nella misura indicata dalla tabella "C", allegata al presente contratto.
  2. In ciascun livello può essere maturato un massimo di 12 aumenti periodici, che decorrono dal primo giorno del mese successivo al compimento del biennio.
  3. In caso di passaggio al livello superiore il lavoratore manterrà, in aggiunta alla nuova retribuzione base, l'importo in cifra degli aumenti biennali precedentemente maturati e della parte già maturata dell'aumento in corso di maturazione. Tale importo, ai fini del raggiungimento del numero massimo di 12 aumenti biennali, sarà tradotto, all'atto del passaggio di livello, in aumenti biennali corrispondenti alla nuova retribuzione base, ivi compresa una eventuale frazione di cui si terrà conto per determinare la data di maturazione della frazione mancante del successivo aumento biennale.
  4. La procedura di cui al comma 3 sarà altresì applicata in caso di variazione delle retribuzioni base di cui alla Tabella A.

 

 

 

ART. 52

PREMIO DI RISULTATO

Premessa

  1. Al fine di incentivare la produttività del lavoro è istituito nelle Aziende in cui si applica il presente CCNL un premio di risultato.
  2. L'istituto è volto a favorire aumenti quantitativi e miglioramenti qualitativi del servizio nonchè incrementi di redditività e di competitività dell'Azienda, coinvolgendo i lavoratori nella realizzazione di programmi e progetti di produttività e qualità. Ai risultati conseguiti nella realizzazione di tali progetti (fattore produttività) e all'andamento generale dell'Azienda (fattore redditività) è collegato il premio di cui al comma precedente, sulla scorta dei criteri e principi definiti dal presente articolo.

 

Determinazione della massa salariale erogabile

  1. L'ammontare massimo annuo erogabile a titolo di premio di risultato verrà fissato dalle singole Aziende sulla base delle previsioni di aumento dell'efficienza ed efficacia derivante dalla realizzazione dei progetti di cui al paragrafo successivo e tenendo conto della previsione di miglioramento della redditività aziendale.
  2. In via transitoria, per il solo anno 1998, sono comunque garantite risorse economiche non inferiori a quelle calcolate per l'anno 1997 ai sensi del CCNL 1994/97 per i dipendenti delle regioni e degli enti locali.

 

Fattore produttività

  1. I progetti di produttività possono assumere a riferimento obiettivi dell'Azienda, oppure di area, settore, gruppo ecc.. Quest'ultimi possono sostanziarsi sia in aumenti di efficienza tecnica ed economica (connessi alla riduzione dei costi unitari e/o alla razionalizzazione dei processi interni all'Azienda) sia in incrementi di qualità delle prestazioni rivolte all'utente.
  2. Gli obiettivi/progetti vanno individuati e definiti in relazione alle specifiche condizioni di ogni singola Azienda. Gli obiettivi debbono essere misurabili, correlati all'attività lavorativa dei dipendenti dell'Azienda e idonei a realizzare effettivi incrementi di efficienza ed efficacia. Con riguardo agli obiettivi posti, in sede di contrattazione aziendale, dovranno essere stabiliti gli indicatori, con i relativi parametri di misurazione, ai quali correlare le percentuali di premio da erogare (rispetto all'ammontare massimo come appresso definito). In tale sede saranno definiti: a) la soglia minima di risultato, relativamente alla realizzazione dei progetti, al disotto della quale non si dà luogo ad alcuna erogazione, b) i criteri per la scelta dei dipendenti da destinare ai singoli progetti.
  3. Gli obiettivi/progetti potranno essere riesaminati annualmente ed adeguati alle esigenze aziendali.

 

Fattore redditività

  1. La somma definita annualmente ai sensi del precedente 5° comma, ai fini della sua erogazione, sarà correlata ai risultati ottenuti nella realizzazione dei progetti di efficienza e di efficacia (fattore produttività) nonché dell'andamento generale dell'impresa (fattore redditività), predeterminando apposite percentuali.
  2. A tal fine, le Parti concordano che il concetto di redditività si identifica con la variazione positiva degli indici di bilancio rappresentativi dell'andamento generale dell'Azienda - registrata nell'anno a cui si riferisce il premio rispetto ad un periodo precedente (anno o biennio o triennio).

 

Determinazione del premio correlato al fattore produttività

  1. L'ammontare massimo di premio erogabile in funzione del fattore produttività viene ripartito sui diversi progetti e programmi sulla base dell'importanza relativa riconosciuta ad ognuno di essi dagli organi di direzione nel quadro della complessiva strategia aziendale seguita.
  2. Le quote del premio massimo erogabile destinate al finanziamento dei singoli progetti saranno liquidate in misura direttamente proporzionale al grado di conseguimento degli obiettivi prefissati.
  3. Le somme così determinate saranno ulteriormente ripartite fra i lavoratori che hanno concorso alla realizzazione del progetto tenendo conto dell'apporto individuale da ciascuno fornito.

 

Determinazione del premio correlato al fattore redditività

13. L'ammontare massimo complessivo di premio erogabile in funzione del fattore redditività si rende effettivamente liquidabile in proporzione inversa alla misura degli scostamenti negativi registrati rispetto ai risultati di redditività generale dell'Azienda attesi. Esso è ripartito fra i lavoratori in servizio in ragione del concorso della struttura di appartenenza e dell'apporto da ciascuno recato al conseguimento dei risultati, tenuto conto del rispettivo livello di inquadramento.

 

Erogazione del complessivo premio di risultato

  1. Il premio di risultato è corrisposto sotto forma di somma "una tantum", e non avrà riflessi diretti o indiretti su alcun istituto contrattuale.
  2. Il premio, che va erogato annualmente, di norma entro due mesi dalla approvazione del Bilancio consuntivo, assorbe ogni e qualsiasi corresponsione esistente allo stesso ed analogo titolo in sede aziendale e dovrà essere collegato al livello professionale espresso nell'espletamento delle attività di competenza ed alla valutazione delle singole prestazioni, ivi comprese quelle di carattere professionale rese a favore dell'ente con esito positivo, tenendo anche conto della assiduità nella presenza in servizio.
  3. Le ulteriori modalità di corresponsione del premio sono le seguenti:

  1. in caso di passaggio di livello nel corso dell'anno di riferimento, gli importi da corrispondere saranno pro-quota riferiti all'effettivo livello di appartenenza.
  2. nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno l'ammontare del premio è proporzionato al servizio prestato nel corso dell'anno stesso.

  1. E' esclusa la possibilità di beneficiare dei premi previsti dal presente articolo in relazione ad attività o progetti per i quali disposizioni legislative prevedono specifiche forme di incentivazione.

 

 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le parti convengono che per una concreta applicazione delle norme relative al premio di risultato è opportuna una individuazione delle percentuali di cui al comma 9 tale che almeno il 50% della somma annua sia correlato ai risultati (fattore di produttività).

 

ART. 53

TREDICESIMA E QUATTORDICESIMA MENSILITÀ

  1. L'Azienda, entro il mese di dicembre, corrisponde al lavoratore una tredicesima mensilità pari alla retribuzione spettantegli per detto mese.
  2. L'azienda corrisponde altresì, unitamente alla retribuzione del mese di giugno, una quattordicesima mensilità pari a detta retribuzione.
  3. La tredicesima e la quattordicesima mensilità vanno corrisposte per intero, salvo i casi di assenza del lavoratore per aspettativa o servizio militare, e i casi di inizio e cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno. In tali casi il lavoratore non in prova ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare delle predette mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato. Le frazioni di mese superiore a quindici giorni vanno computate come un mese intero.
  4. La retribuzione utile agli effetti della tredicesima e della quattordicesima mensilità è costituita dalla retribuzione globale.

 

 

ART. 54

TRATTAMENTO DI MISSIONE

  1. Quando un lavoratore, per motivi di servizio, debba sostenere spese di viaggio, di vitto o di pernottamento, queste vengono rimborsate o compensate, secondo le modalità e nei limiti che saranno definiti in sede di contrattazione aziendale. Per il rimborso al lavoratore delle spese sostenute per l'impiego di mezzo di trasporto proprio si assumeranno a riferimento le tariffe A.C.I.. Le ore di viaggio non coincidenti con l'orario di lavoro sono compensate con una indennità commisurata alle retribuzioni orarie non maggiorate.

 

 

ART. 55

INDENNITÀ VARIE

Indennità per maneggio di denaro.

Il lavoratore che normalmente maneggia denaro con rischio di oneri a proprio carico, ha diritto ad un'indennità in misura compresa fra il 3 ed il 7% della retribuzione individuale in ragione dell'entità del maneggio di denaro annuo. Tale indennità viene corrisposta anche a chi sostituisce temporaneamente il titolare del servizio di cassa a qualunque titolo.

 

Indennità di reperibilità.

Ai lavoratori eventualmente tenuti, a rotazione, ad assicurare la propria reperibilità per ragioni di servizio di ordine tecnico-manutentivo è dovuta una indennità giornaliera della entità percentuale di seguito indicata, da calcolarsi in relazione alle ore impegnate ed alle retribuzioni orarie non maggiorate.

* reperibilità fino ad 8 ore nella fascia oraria diurna (dalle 6 alle 22) : 10%

* reperibilità fino a 12 ore nella fascia oraria diurna (dalle 6 alle 22) : 15%

* reperibilità fino ad 8 ore nella fascia oraria notturna (dalle 22 alle 6) : 20%

* reperibilità fino a 12 ore nella fascia oraria notturna (dalle 22 alle 6) : 30%

Qualora la reperibilità richiesta riguardi giornate festive ai sensi del precedente articolo 28, punto 1.1, l'indennità giornaliera è maggiorata di un ulteriore 10%.

Qualora la reperibilità richiesta interessi un arco orario che attraversa fasce orarie (notturne diurne o festive) diverse, la relativa indennità è calcolata per quota con le percentuali sopra indicate.

 

 

Buoni pasto

Negli enti presso cui non è assicurato il servizio di mensa aziendale viene assegnato un buono pasto la cui entità è definita in sede di contrattazione decentrata. Nella stessa sede possono essere definite forme alternative di erogazione del predetto beneficio.

Restano in vigore, in prima applicazione, gli accordi preesistenti.

 

 

ART. 56

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

  1. In ogni caso di cessazione dal servizio il dipendente ha diritto a un trattamento di fine rapporto determinato ai sensi dell'art. 2120 c.c. e delle disposizioni di cui alla legge 29.5.1982, n. 297.
  2. La liquidazione e il pagamento di quanto dovuto a norma del presente articolo deve effettuarsi entro e non oltre il termine di un mese dalla data di cessazione dal servizio del dipendente, sempre che la somma messa a disposizione del dipendente o dei suoi aventi causa possa essere riscossa per cause non imputabili

 

 

ART. 57

ANTICIPAZIONE SUL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

 

  1. E' riconosciuta al dipendente la facoltà di richiedere ai sensi dell'art. 1 della legge 29 maggio 1982 n. 297, un'anticipazione sull'indennità di fine rapporto.

  1. La relativa domanda va presentata entro il 31 dicembre di ciascun anno corredata, a pena di decadenza, dalla documentazione richiesta e indicata ai successivi commi.

  1. Le domande motivate da malattia grave possono essere proposte in ogni tempo e, sussistendo le altre condizioni necessarie, vengono immediatamente soddisfatte.

  1. Sull'accoglimento delle domande si pronuncia l'azienda su istruttoria condotta dal competente ufficio.

  1. Il limite massimo delle domande che possono essere soddisfatte in ciascun esercizio è costituito dal 10% degli aventi titolo e comunque dal 4% del numero totale dei dipendenti.

  1. Sono ammessi a presentare domanda i dipendenti con almeno otto anni di servizio che non abbiano ancora ottenuto l'anticipazione sul trattamento di fine rapporto, ovvero che l'abbiano già ottenuta almeno otto anni prima.

  1. Al fine della formazione del contingente delle domande accoglibili in ciascun esercizio e della graduatoria delle domande tempestivamente pervenute vengono stabilite le seguenti condizioni di accoglimento e le relative priorità:

a) malattie gravi del dipendente o dei familiari da comprovarsi con idonea certificazione sanitaria vistata dalla USL competente nonché con quietanza originale o in copia autentica di avvenuto pagamento;

b) acquisto di casa di abitazione, da documentarsi con copia autentica dell'atto notarile di compravendita o con atto preliminare di compravendita (in questo secondo caso la erogazione dell'anticipazione è subordinata alla esibizione dell'atto pubblico successivamente stipulato) e con la dichiarazione che trattasi dell'unica casa di abitazione di proprietà del dipendente o del di lui figlio (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà);

c) costruzione di casa in cooperativa, da documentarsi con dichiarazione con firma autenticata del presidente della cooperativa attestante la condizione di socio assegnatario del richiedente, le caratteristiche dell'alloggio, il costo di costruzione, la somma già pagata e il residuo a saldo, nonché la dichiarazione che trattasi dell'unica casa di abitazione di proprietà del dipendente o del di lui figlio, (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà);

d) costruzione della casa direttamente da parte del dipendente o del di lui figlio, da documentarsi con la copia autentica della concessione edilizia accompagnata dai preventivi e dalla certificazione dell'ufficio tecnico comunale attestante l'inizio dei lavori, nonché con la dichiarazione che trattasi dell'unica casa di abitazione di proprietà del dipendente o del di lui figlio (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) e con quietanza originale o in copia autentica di avvenuto pagamento;

e) lavori di riparazione, recupero o restauro di particolare rilevanza della casa di abitazione del dipendente o del di lui figlio da documentarsi con la concessione comunale e con il preventivo di spesa redatto da professionisti iscritti agli albi professionali, nonché con dichiarazione che trattasi di lavori da eseguirsi nell'unica casa di abitazione di proprietà del dipendente o del di lui figlio (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) e con quietanza autentica di avvenuto pagamento;

f) lavori di riparazione, sistemazione o restauro di normale rilevanza da eseguirsi nella casa di abitazione del dipendente, da documentarsi con l'autorizzazione comunale, con una dichiarazione attestante i lavori eseguiti e con copia autentica della fattura quietanzata della spesa ovvero con preventivo dei lavori e con copia autentica della fattura di acconto versato, nonché con dichiarazione che trattasi di lavori eseguiti o da eseguirsi nell'unica casa di abitazione di proprietà del dipendente (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà);

g) indifferibili e rilevanti esigenze economiche, da documentarsi adeguatamente anche mediante ricevute attestanti un notevole impegno economico a carico del dipendente.

8. A parità di condizioni è accordata precedenza alla domanda del dipendente con maggiore anzianità lavorativa; a parità di anzianità lavorativa, è accordata precedenza al dipendente con maggiore anzianità di età.

  1. La erogazione, ricorrendone la necessità o l'opportunità, può in tutto o in parte essere effettuata a terzi direttamente dall'azienda in nome e per conto del beneficiario, su delega di quest'ultimo.

ART. 58

TRATTAMENTO DI PENSIONE

  1. I lavoratori dipendenti dell'azienda sono iscritti all'INPDAP - Cassa di Previdenza per i dipendenti da Enti Locali.
  2. I contributi relativi sono a carico dell'azienda e del lavoratore nelle misure stabilite dalla legge.

L'azienda è tenuta, nell'osservare i termini previsti dal comma 6° dell'art. 6 della legge 8 gennaio 1979, n. 3 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 10 novembre 1978, n. 702, a dare comunicazione all'interessato od ai suoi superstiti ed alle organizzazioni Sindacali dell'avvenuto inoltro della pratica all'Ente competente.

 

TABELLA A

Retribuzioni mensili

 

 

 

AREA

 

 

LIVELLO

 

 

 

PARAMETRO

 

 

IMPORTO MENSILE (£)

 

QUADRI

 

 

 

Q1

Q2

 

340

277

 

3.152 .000

2.568.000

A

 

 

 

 

A1

A2

A3

 

220

197

172

2.038.000

1.826.000

1.590.000

B

B1

B2

B3

163

150

137

 

 

1.511.000

1.392.000

1.274.000

C

C1

C2

C3

132

124

112

 

1.224.000

1.141.000

1.041.000

 

D

D1

D2

106

100

983.000

927.000

 

 

 

 

 

TABELLA B

Indennità di contingenza

 

 

AREA

 

LIVELLO

IMPORTO MENSILE (£)

QUADRI

Q1

Q2

1.109.959

1.090.783

A

A1

A2

A3

 

1.071.155

1.059.890

1.048.684

B

B1

B2

B3

 

1.043.841

1.034.201

1.023.857

C

C1

C2

C3

 

1.021.675

1.019.369

1.017.063

D

D1

D2

 

1.009.952

1.003.019

 

 

 

TABELLA C

Aumenti periodici di anzianità

 

 

AREA

 

LIVELLO

IMPORTO MENSILE (£)

QUADRI

Q1

Q2

78.000

64.000

A

A1

A2

A3

 

51.000

45.000

39.000

B

B1

B2

B3

 

37.000

34.000

31.000

C

C1

C2

C3

 

30.000

28.000

26.000

D

D1

D2

 

24.000

23.000

Srd - (dispo finali.doc- 20/05/98) - regotipo - ccnlfedercasa - titolo I