| 
         CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 2002-2005 
        CONSORZI ED ENTI 
        DI SVILUPPO INDUSTRIALE 
         
        
         
        ADERENTI ALLA 
         
        
         
        F.I.C.E.I. 
        Federazione Italiana Consorzi ed 
        Enti di Industrializzazione 
         
         
         
         
        
         
         
        Roma, 19 dicembre 2002 
        In data 19 dicembre 2002, a seguito degli incontri per la definizione
        del Contratto Collettivo Nazionale dei Consorzi ed Enti di Sviluppo
        Industriale, le parti sottoscrivono l'allegato contratto. 
        F.I.C.E.I. 
        Nelle persone del Presidente Sandro Usai 
        Roberto Ongaro 
        Franco Marzano 
        Luigi Murgia 
        Organizzazioni Sindacali 
        F.P. CGIL Giovanni Pagliarini 
        Lodovico Campitelli 
        F.P.S. CISL Rino Tarelli 
        Marco Lombardo 
        Velio Alia 
        Roberta Antoniucci 
        Giuseppe Sciubba 
        UIL F.P.L. Carlo Fiordaliso 
        Mario Comollo 
        Sauro Brecciaroli 
        Dionisio Santucci 
        FINDICI Angelo Visicale 
        Antonio Giuliano 
        CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 
        CONSORZI ED ENTI DI SVILUPPO INDUSTRIALE 
        TITOLO I 
        DISPOSIZIONI GENERALI 
        ARTICOLO 1 
        Campo di applicazione 
        Il presente contratto disciplina il rapporto di lavoro di tutto il
        personale dipendente, con esclusione della categoria dei dirigenti, dei
        Consorzi ed Enti di Industrializzazione di cui all'art. 36 della Legge 5
        ottobre 1991, aderenti alla F.I.C.E.I. (Federazione Italiana dei
        Consorzi ed Enti di Industrializzazione), di seguito definiti Enti,
        qualificati Enti Pubblici Economici ed ai quali si applica la disciplina
        per regolamentare il rapporto di lavoro di natura privatistica. 
        Il presente contratto si applica altresì al personale dipendente della
        FICEI 
        ARTICOLO 2 
        Disposizioni generali 
        Per quanto non previsto dal presente contratto, o solo parzialmente
        regolato, si fa espresso riferimento alle norme di legge in vigore per i
        rapporti di lavoro di diritto privato nonché alla Legge 20.05.1970
        n.300 (statuto dei lavoratori), in quanto applicabili. 
        ARTICOLO 3 
        Decorrenza e durata 
        Il presente contratto si riferisce al periodo 1 gennaio 2002 - 31
        dicembre 2005 per la parte normativa ed è valido dal 1 gennaio 2002
        fino al 31 dicembre 2003 per la parte economica. 
        ARTICOLO 4 
        Procedure per il rinnovo del CCNL 
        Le proposte di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
        sono presentate tre mesi prima della scadenza dello stesso. 
        Per evitare periodi di vacanza contrattuale le trattative tra le Parti
        dovranno essere avviate entro trenta giorni dal ricevimento delle
        proposte. 
        Durante i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del
        contratto, le Parti non assumono iniziative unilaterali né procederanno
        ad azioni dirette. 
        In relazione a quanto stabilito dal Protocollo Governo - Parti Sociali
        del 23 luglio 1993, le Parti stipulanti convengono che in caso di
        mancato accordo, dopo tre mesi dalla data di scadenza del Contratto
        sarà corrisposta ai lavoratori dipendenti un elemento provvisorio della
        retribuzione denominato "indennità di vacanza contrattuale". 
        L'importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione
        programmato relativo all'anno in cui ha avuto inizio la vacanza
        contrattuale, applicato sulla retribuzione base. 
        Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50%
        dell'inflazione programmata relativa all'anno in cui ha avuto inizio la
        vacanza contrattuale. 
        Gli importi summenzionati saranno conguagliati sugli aumenti
        contrattuali. 
        TITOLO II 
        RELAZIONI SINDACALI 
        ARTICOLO 5 
        Obiettivi e strumenti 
        Le parti concordano di definire un assetto di relazioni sindacali
        rispondenti ai principi indicati nel protocollo Governo-Parti Sociali
        del 23 luglio 1993. 
        Tale sistema nel riaffermare i diversi ruoli e responsabilità delle
        parti, si pone l'obiettivo di dare maggiore efficacia al sistema
        contrattuale, al fine di accrescere l'efficienza e la competitività
        degli Enti, in un contesto di sviluppo della professionalità dei
        lavoratori e del miglioramento della prestazione lavorativa. 
        Le parti individuano negli Enti di Industrializzazione, il soggetto
        promotore e attuatore dell'insediamento d'impresa, e quindi strumento
        importante per sostenere l'economia, accrescere l'occupazione e il
        livello del servizio alle imprese. 
        Le parti concordano sulla necessità di un sistema di relazioni
        sindacali stabili, che si articola nei seguenti modelli relazionali: 
        a) informazione, intendendosi con questa voce la trasmissione ed
        esposizione di documenti, dati, programmi ed iniziative; 
        b) concertazione, intendendosi con questa voce la discussione preventiva
        su tematiche di rilievo finalizzata alla conoscenza e valutazione
        approfondita dei reciproci orientamenti ed opinioni, nonché a
        riscontrare eventuali convergenze o divergenze sugli argomenti
        affrontati. 
        c) contrattazione, intendendosi con questa voce l'attività di
        negoziazione delle Parti su materie di competenza del rispettivo
        livello, finalizzata ad una definizione congiunta delle materie stesse. 
         
         
        ARTICOLO 6 
        Competenze contrattuali 
        Il sistema di relazioni sindacali si articola sul livello nazionale e
        sul livello aziendale, pertanto gli assetti contrattuali sono suddivisi
        tra contrattazione collettiva di livello nazionale e contrattazione
        collettiva di livello aziendale (contrattazione di secondo livello),
        nell'ambito delle materie indicate dal presente contratto. 
        1. Contrattazione collettiva di livello nazionale 
        Il CCNL, insieme con le leggi vigenti,costituisce fonte di
        regolamentazione primaria disciplinando gli elementi del rapporto di
        lavoro. 
        Tra le competenze fondamentali del livello nazionale rientrano, in
        particolare, quelle relative alla regolamentazione di: 
        a) sistema delle relazioni sindacali e più in generale dei diritti
        sindacali; 
        b) sistema di classificazione e di inquadramento dei lavoratori e
        relativi minimi salariali; 
        c) criteri e metodologie generali riguardanti lo sviluppo professionale; 
        d) durata dell'orario di lavoro; 
        e) criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione; 
        f) materie della contrattazione aziendale con individuazione dei
        soggetti abilitati a negoziare; 
        g) procedure di rinnovo dei CCNL e degli accordi aziendali; 
        h) procedure riguardanti il rispetto degli ambiti negoziali, la gestione
        e l'interpretazione della normativa contrattuale; 
        i)aspetti relativi alla previdenza complementare; 
        l) gli aspetti generali del rapporto di lavoro. 
        2.Contrattazione collettiva di livello aziendale 
        In ciascun Ente, le Parti stipulano il contratto collettivo
        aziendale, nel rispetto della disciplina del presente CCNL. 
        La contrattazione aziendale ha come finalità l'obiettivo di realizzare
        condizioni di efficienza e buon funzionamento degli Enti di
        Industrializzazione, nella specificità territoriale, consentendo
        soluzioni più appropriate alle problematiche della gestione del lavoro. 
        In questo contesto vengono demandate alla contrattazione aziendale: 
        - le modalità operative relative ai sistemi di incentivazione; 
        - i programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione
        professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale; 
        - i piani di mobilità a carattere non temporaneo di lavoratori
        conseguente a processi di ristrutturazione aziendale, di acquisizione o
        scorporo dei servizi, comportante anche riconversione con formazione
        professionale, anche attraverso il trasferimento in società collegate,
        controllate o partecipate; 
        - l'articolazione dell'orario di lavoro; 
        - il diritto allo studio; 
        - l'ambiente, igiene e sicurezza del lavoro e politiche di prevenzione
        malattie ed infortuni; 
        - le pari opportunità; 
        - l'individuazione di nuovi profili; 
        - ogni altra materia indicata esplicitamente nel presente Contratto. 
        ARTICOLO 7 
        Informazione 
        Gli Enti informano periodicamente i soggetti sindacali, individuati
        dal presente contratto, sugli atti di valenza generale, concernenti il
        rapporto di lavoro, l'organizzazione del lavoro e la gestione
        complessiva delle risorse umane. 
        Nel caso in cui si tratti di materie per le quali il presente Contratto
        preveda la concertazione o la contrattazione collettiva, l'informazione
        deve essere preventiva. 
        ARTICOLO 8 
        Concertazione 
        I soggetti sindacali, ricevuta l'informazione, in conformità
        dell'art.7, possono attivare, mediante richiesta scritta, la
        concertazione. 
        La concertazione oltre alle competenze negoziali proprie del CCNL, allo
        scopo di operare coerentemente con i principi relazionali indicati
        dall'art.5, nonché per valutare i processi di trasformazione e sviluppo
        degli Enti di Industrializzazione, deve porre in condizione i soggetti
        sindacali di acquisire un adeguato livello conoscitivo. 
        La concertazione si effettua in coerenza con la suddivisione degli
        assetti contrattuali previsti dal presente CCNL e verterà in
        particolare su: 
        a) concertazione a livello nazionale 
        - ordinamento degli Enti di Industrializzazione ed eventuali
        trasformazioni previste per legge; 
        - il ruolo e lo sviluppo degli Enti a livello nazionale e territoriale 
        b) concertazione a livello aziendale 
        - organizzazione del lavoro 
        - l'andamento economico e produttivo dell'Ente; 
        lo sviluppo di iniziative societarie di rilievo per gli assetti
        occupazionali e l'organizzazione del lavoro; 
        - la classificazione del personale in relazione all'organizzazione ed
        agli obiettivi dell'Ente 
        - l'andamento dell'occupazione con riferimento a programmi operativi
        aventi concreta rilevanza per lo sviluppo occupazionale; 
        - verifica sull'utilizzo del lavoro straordinario (come previsto
        dall'art. 35); 
        - carichi di lavoro 
        La concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro 5
        giorni dalla data di ricezione della richiesta. 
        Dall'esito della concertazione è redatto specifico verbale dal quale
        risulti le posizioni delle parti 
         
        ARTICOLO 9 
        Rappresentanze Sindacali nei luoghi di lavoro 
        e composizione delle delegazioni 
        1.I soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono: 
        a) le rappresentanze sindacali unitarie, ove esistenti, ovvero, sino a
        loro costituzione, dalle rappresentanze sindacali aziendali; 
        b) i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria
        firmatarie del presente CCNL. 
        2. Ai fini della contrattazione collettiva aziendale la delegazione 
        - per le organizzazioni sindacali è composta dalle RSU, ove esistenti,
        ovvero, sino a loro costituzione, dalle rappresentanze sindacali
        aziendali eventualmente assistite su loro richiesta dai rispettivi
        rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie
        del presente CCNL. 
        per gli Enti di sviluppo industriale è composta dal legale
        rappresentante dell'ente o sui delegati . 
        E' nella facoltà del legale rappresentante dell'ente farsi assistere da
        altri esperti e/o, eventualmente, dalla FICEI firmataria del presente
        contratto 
        ARTICOLO 10 
        Procedure di relazioni sindacali 
        1. Nel riaffermare la piena autonomia delle parti, al fine di rendere
        più efficace il sistema di relazioni sindacali, si concorda che i
        momenti di confronto in sede locale corrispondenti con : l'informazione,
        la concertazione e la contrattazione, si realizzano nei casi e con le
        modalità previste dal CCNL. 
        2.In relazione agli ambiti e modalità di contrattazione aziendale
        precedentemente individuate, le Parti convengono sull'attuazione delle
        seguenti procedure: 
        - gli accordi aziendali hanno durata quadriennale, essi devono contenere
        apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della
        loro attuazione; 
        - le richieste di rinnovo dei contratti collettivi aziendali debbono
        essere presentate 60 giorni prima della scadenza degli stessi, al fine
        di determinare un tempo utile per l'avvio del negoziato; 
        - le Parti si impegnano ad attivare la trattativa entro 15 giorni dal
        ricevimento della richiesta; 
        - durante il periodo in cui si svolge la contrattazione collettiva
        aziendale le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie
        oggetto della stessa, fatti salvi eventuali provvedimenti indifferibili
        derivanti da disposizioni di legge. 
         
        ARTICOLO 11 
        Rappresentanza Sindacale Unitaria ( RSU ) 
        L'iniziativa per la costituzione della RSU è assunta dalle
        Organizzazioni Sindacali formalmente costituite ai sensi della normativa
        di legge nazionale per il settore privatistico. 
        Il numero massimo di componenti della RSU in ciascun Ente è di: 
        1 componente negli Enti che occupano fino a 15 dipendenti 
        3 componenti negli Enti che occupano da 16 a 100 dipendenti 
        1 componente ulteriore per ogni frazione aggiuntiva parziale o intera di
        70. 
        Le OOSS firmatarie del CCNL e costituenti la RSU ratificano
        congiuntamente e successivamente comunicando agli Enti e per conoscenza
        alla FICEI i nominativi dei componenti della RSU eletti. 
        Nei casi di decadenza della RSU o comunque ove la RSU non sia ancora
        stata eletta, l'attività della medesima viene assunta dalle strutture
        sindacali territoriali delle OOSS firmatarie del presente contratto, ove
        esistenti, in attesa della sua costituzione. 
        La RSU, eventualmente assistita dalle organizzazioni sindacali
        firmatarie del presente contratto, gestisce i rapporti sindacali con gli
        Enti ed assolve funzioni di agente contrattuale nelle materie che il
        presente CCNL attribuisce alla contrattazione di secondo livello. 
        ARTICOLO 12 
        Permessi sindacali 
        Permessi per la RSU 
        Per l'espletamento dei propri compiti e funzioni, i componenti della
        RSU possono disporre di permessi retribuiti per un monte ore annuo di
        1.30 ore per dipendente in forza presso gli Enti di Sviluppo Industriale
        al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di fruizione. 
        Di tale monte ore sono ammessi a beneficiare anche i lavoratori chiamati
        ad affiancare la RSU nell'esercizio dei compiti da essa svolti. 
        I permessi della RSU assorbono quegli spettanti a norma dell'articolo 23
        della legge 300/70. 
        La richiesta dei permessi di cui sopra deve essere effettuata per
        iscritto dalla RSU agli Enti, con un preavviso di 48 ore, indicando il
        nominativo del beneficiario. 
        Nel caso di mancata costituzione della RSU ovvero nel caso di decadenza
        della medesima, i permessi sindacali previsti dal presente articolo
        vengono fruiti dalle Rappresentanze Sindacali aziendali. 
        Permessi per i dirigenti sindacali 
        I lavoratori componenti gli organismi direttivi delle Confederazioni
        sindacali nazionali, regionali e territoriali delle OOSS stipulanti il
        presente CCNL, hanno diritto a permessi retribuiti, per la
        partecipazione alle riunioni degli organismi suddetti e per ogni altra
        attività sindacale extra aziendale inerente al loro mandato sindacale,
        inclusa la partecipazione a congressi, convegni, corsi di formazione
        sindacale, per un monte ore annuo pari a 3 (tre) ore complessive per
        dipendente in forza presso l'Ente al 30 dicembre dell'anno precedente a
        quello di fruizione. 
        Ai fini del calcolo del numero dei dipendenti in forza di ciascun
        anno, si considerano i lavoratori con contratto di lavoro a tempo
        indeterminato. 
        Questo monte ore annuo viene attribuito in attuazione di quanto
        previsto dall'articolo 30 della legge 300/70 e viene ripartito in due
        distinti aggregati di ore di competenza rispettivamente del livello
        aziendale per 1/3 e nazionale per 2/3. 
        I permessi devono essere espressamente richiesti dalle organizzazioni
        sindacali dei lavoratori interessati con un preavviso di quarantotto ore
        mediante lettera indirizzata all'Ente. 
        I permessi nazionali e aziendali non sono cumulativi sulla stessa
        persona, pertanto annualmente le Confederazioni sindacali comunicano su
        quale monte ore attingere per il singolo lavoratore. 
        B. 1) Monte ore aziendale 
        I lavoratori che possono fruire di questo monte ore aziendale sono i
        componenti gli organismi direttivi delle Federazioni di categoria
        stipulanti il presente CCNL e delle Confederazioni Sindacali alle quali
        sono aderenti, individuati secondo i rispettivi statuti e comunicati
        nominativamente. 
        B. 2) Monte ore nazionale 
        Questo monte ore viene utilizzato, su indicazione delle Segretarie
        Nazionali delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL, secondo la seguente
        ripartizione: 
        permessi sindacali retribuiti da fruirsi in via continuativa dai
        lavoratori che ricoprono cariche di responsabilità all'interno degli
        organismi sindacali direttivi di cui al precedente punto B, che
        richiedono lo svolgimento dell'attività sindacale a tempo pieno o
        parziale , secondo le modalità concordate tra le parti. 
         
        ARTICOLO 13 
        Assemblee sindacali del personale 
        I lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea negli Enti, fuori
        dell'orario di lavoro ovvero durante l'orario di lavoro: nei limiti
        orari definiti dalla applicazione della legge n. 300/1970 di 12 ore
        annue. 
        Le assemblee, che possono riguardare la generalità dei lavoratori o
        gruppi di essi, sono indette singolarmente o congiuntamente dalle OO.SS.
        stipulanti il presente contratto o dalle R.S.U., con ordine del giorno
        comunicato agli Enti almeno 24 ore prima dell'assemblea. 
        Qualora alle assemblee partecipino dirigenti esterni delle OO.SS.
        stipulanti, i loro nominativi devono essere comunicati per iscritto agli
        Enti almeno 48 ore prima della riunione stessa. 
        ARTICOLO 14 
        Prerogative sindacali e diritti dei lavoratori 
        A. Trattenute dei contributi 
        Allo scopo di consentire ai lavoratori il versamento volontario dei
        propri contributi alle OOSS stipulanti il presente CCNL alle quali, gli
        Enti effettueranno le relative trattenute sulle retribuzioni mensili
        nella misura indicata dai sindacati nazionali in modo congiunto di anno
        in anno. 
        La trattenuta verrà effettuata o sospesa a richiesta del lavoratore
        interessato con decorrenza dal mese successivo alla data in cui consegna
        o revoca la delega in materia agli Enti. 
        Effettuata la trattenuta l'azienda rimetterà ad ogni sindacato
        mensilmente la somma di competenza. 
        L'Ente trasmetterà ad ogni singolo sindacato comunicazione annuale,
        relativamente al numero ed ai nominativi degli iscritti. Mensilmente
        verranno comunicate le variazioni relativamente alle iscrizioni, revoche
        e cessazioni dal servizio dei lavoratori con delega relativa alle
        trattenute dei contributi sindacali. 
        B. Comunicati e stampa sindacale 
        L'Ente mette a disposizione, in luoghi accessibili a tutti, albi per
        l'affissione dei comunicati e delle pubblicazioni, relative a materia di
        interesse sindacale e del lavoro, di cui all'art. 25 della legge 20
        maggio 1970, n. 300, nonché quelli dei sindacati nazionali o locali di
        categoria dei lavoratori. 
        C. Locali per le RSU 
        Fatto salvo quanto previsto all'articolo 27 della legge 300/70,
        l'Ente mette a disposizione della RSU un locale idoneo per le proprie
        riunioni. 
        TITOLO III 
        RAPPORTO DI LAVORO 
        ARTICOLO 15 
        Costituzione del rapporto di lavoro 
        L'assunzione del personale viene effettuata dagli Enti di
        Industrializzazione in conformità alle norme di legge e nel rispetto
        della disciplina del presente contratto. 
         
        ARTICOLO 16 
        Assunzione del personale 
        1-L'assunzione di personale viene effettuata in forma scritta, la
        comunicazione al lavoratore/ice dovrà specificare: 
        la data di inizio del rapporto di lavoro; 
        la qualifica ed il livello inizialmente assegnato; 
        il trattamento economico; 
        tutte le altre eventuali condizioni concordate. 
        2 - Il lavoratore è tenuto alla presentazione dei documenti richiesti
        dall'ente nel rispetto delle normative vigenti. 
        3-L'Ente si avvale della facoltà di sottoporre l'aspirante
        all'assunzione a visita medica, da effettuarsi di norma a cura del
        medico competente di cui all'art.17 del D.L.vo n.626/1994, per
        l'accertamento della sua sana costituzione fisica e dell'idoneità
        specifica al lavoro a cui deve essere adibito. 
        4-I requisiti e le modalità di assunzione sono di volta in volta
        stabiliti dall'Ente previa informazione alle Rappresentanze Sindacali,
        nel rispetto delle vigenti norme di legge ed in relazione alle
        specificità del posto da ricoprire. 
         
        ARTICOLO 17 
        Periodo di prova 
        L'assunzione in servizio del lavoratore/ice avviene con un periodo di
        prova non superiore a: 
        - tre mesi per la categoria A; 
        - tre mesi per la categoria B; 
        - sei mesi per la categoria C; 
        - sei mesi per la categoria Q. 
        Trascorso il periodo di prova l'Ente comunica in forma scritta
        l'assunzione in servizio del dipendente. 
        In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di
        prova, al lavoratore/ice spetta la retribuzione relativa alle giornate
        di servizio prestato, nonchè ai ratei di ferie, della tredicesima e
        quattordicesima mensilità ed il trattamento di fine rapporto di lavoro
        maturato. 
        Il periodo di prova è valido a tutti gli effetti per il computo
        dell'anzianità e del trattamento previdenziale. 
        ARTICOLO 18 
        Lavoro a tempo parziale 
        L'assunzione a tempo parziale di personale dall'esterno, può
        avvenire ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge in
        materia e nel rispetto delle modalità previste dal presente CCNL. 
        Il personale dipendente può chiedere il passaggio dal contratto a tempo
        pieno a quello a tempo parziale per una durata minima di 36 mesi,ovvero
        a tempo indeterminato. L'Ente risponde nel merito della richiesta entro
        60 giorni. 
        Si conviene che le percentuali dei contratti a tempo parziale che
        potranno essere stipulati non potranno superare il 25% del numero dei
        dipendenti a tempo pieno in organico. 
        Per prestazione a tempo parziale si intende un rapporto di lavoro a
        tempo indeterminato, comunque non inferiore al 30% dell'orario previsto
        per i dipendenti a tempo pieno. 
        In presenza di particolari esigenze e/o condizioni, il rapporto a tempo
        parziale, su richiesta del dipendente, può essere dall'ente innalzato
        nelle quantità orarie o ricondotto a tempo pieno, previa informazione
        ai soggetti sindacali di cui all'art.9 
        Il tempo parziale può essere realizzato sulla base delle seguenti
        tipologie; 
        tempo parziale orizzontale, con articolazione della prestazione di
        servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi; 
        tempo parziale verticale, con articolazioni delle prestazioni su
        alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi
        dell'anno, in misura tale da rispettare, come media, la durata del
        lavoro settimanale prevista per il tempo nell'arco temporale preso in
        considerazione (settimana, mese, anno). 
        Per eccezionali e temporanee esigenze degli Enti il personale a tempo
        parziale è tenuto ad effettuare lavoro supplementare nel limite del 10%
        del proprio orario complessivo nell'arco dell'anno. 
        Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo
        parziale, ivi compresi automatismi di anzianità ed ogni altra
        indennità a qualsiasi titolo erogata, viene determinato
        riproporzionando la retribuzione complessiva alla minore durata della
        prestazione lavorativa effettiva. 
        I dipendenti alla scadenza del periodo a tempo determinato, salvo
        diversa determinazione tra le parti, rientrano a tempo pieno. 
        I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero
        di giorni di ferie pari a quelle dei lavoratori/ici a tempo pieno, fatto
        salvo il trattamento economico ridotto in percentuale. 
        I dipendenti a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di
        giorni di ferie proporzionato al numero di giornate di lavoro prestate
        nell'anno. 
        Nei casi di trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo
        parziale o viceversa va prevista a parità di condizioni la priorità di
        scelta dei lavoratori/rici già in forza rispetto ad eventuali nuove
        assunzioni. 
        ARTICOLO 19 
        Assunzioni a termine 
        1.Gli Enti di Industrializzazione possono costituire contratti di
        lavoro, nel rispetto della specifica disciplina di cui al Decreto
        Legislativo 6 settembre 2001, n. 368. 
        2.Ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legislativo 6 settembre 2001, n. 368,
        è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di
        lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo,
        organizzativo o sostitutivo. 
        3. L'apposizione del termine è priva di effetti se non risulta,
        direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono
        specificate le ragioni di cui al comma1. 
        4. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro
        al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della
        prestazione. 
        5. La scrittura non è tuttavia necessaria quando la durata del rapporto
        di lavoro, puramente occasionale, non sia superiore a dodici giorni. 
        6.L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro
        subordinato non è ammessa nei casi indicati nell'art. 3 del Decreto
        Legislativo 6 settembre 2001, n. 368 
        7. Ai lavoratori/ici assunti con contratto a tempo determinato spetta il
        trattamento applicato ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato. 
        Il numero massimo dei lavoratori/rici che possono essere assunti nel
        caso di cui al punto 2.1) è pari al: 
        10 % del numero dei lavoratori/rici impiegati a tempo indeterminato
        negli Enti, con arrotondamento alla cifra superiore fino a 30
        dipendenti; 
        6% del numero dei lavoratori/ici impiegati a tempo indeterminato negli
        Enti oltre i 30 dipendenti. 
        8. Ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, in caso di
        nuove assunzioni a tempo indeterminato o di posti vacanti che si
        rendessero disponibili nell'ente, è riconosciuta la possibilità di
        precedenza. Tale possibilità è riconosciuta anche al personale a tempo
        determinato che sia cessato nell'anno precedente. In tal senso gli Enti
        hanno l'obbligo di garantire una opportuna informazione preventiva ai
        lavoratori interessati. 
         
         
        ARTICOLO 20 
        Contratto di fornitura di lavoro temporaneo 
        1. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo disciplinato dalla
        L. n.196/97 può essere stipulato, oltre che nei casi previsti dall'art.
        1, comma 2, lettere b) e c) della stessa legge, anche nelle seguenti
        ipotesi: 
        a) per consentire la temporaneo utilizzazione di professionalità non
        previste nell'ordinamento degli enti, anche al fine di sperimentarne la
        necessità; 
        b) per la temporanea copertura di posti vacanti per un periodo massimo
        di 6 mesi, a condizione che siano state avviate le procedure per la loro
        copertura; 
        c) per punte di attività o esigenze straordinarie, derivanti anche da
        innovazioni legislative che comportino l'attribuzione di nuove funzioni,
        alle quali non possa farsi fronte con il personale in servizio; 
        d) per la realizzazione di iniziative definite o predeterminate nel
        tempo e che non possono essere attuate ricorrendo unicamente al
        personale in servizio, 
        e) per particolari fabbisogni connessi alle attività amministrative e
        tecniche inerenti alla sostituzione ed alla modifica del sistema
        informativo, all'inserimento di nuove procedure informative generali o
        di settore ovvero di diversi sistemi di contabilità e/o di controllo di
        gestione; 
        f) per l'elaborazione di manuali di qualità e tecnici in genere; 
        g) per specifiche assistenze nel campo della prevenzione, della
        sicurezza e dell'ambiente di lavoro. 
        h) per particolari fabbisogni connessi all'attività progettuale
        dell'Ente. 
        2. Considerate le ridotte dimensioni numeriche degli Enti di Sviluppo
        Industriale, i prestatori di lavoro temporaneo impiegati nelle ipotesi
        individuate nel comma 1 non potranno superare per ciascun trimestre la
        media del 15%, la percentuale sarà del 20% nei casi previsti dal punto
        1) comma c) del presente articolato dei dipendenti in servizio presso
        l'amministrazione con contratto a tempo indeterminato. 
        3. I profili di esiguo contenuto professionale per i quali, ai sensi
        dell'art. 1, comma 4, lettera a) della Legge 196/97, è vietato il
        ricorso al lavoro temporaneo, sono identificati in quelli ascritti alla
        categoria A del sistema di classificazione di cui al presente CCNL. 
        4. Si invia alle disposizioni della Legge 196/97 per gli aspetti non
        previsti dal presente articolo, in particolare per ciò che riguarda la
        forma e gli elementi del contratto di fornitura di lavoro temporaneo,
        l'individuazione dei soggetti abilitati all'attività di fornitura di
        prestazioni di lavoro temporaneo, le modalità di prestazione, il
        trattamento economico, la formazione professionale, gli obblighi
        dell'ente utilizzatore, i diritti sindacali, le norme previdenziali e le
        norme sanzionatorie. 
         
         
        ARTICOLO 21 
        Disciplina del telelavoro 
        1. Gli Enti possono definire programmi per la sperimentazione del
        telelavoro al fine di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di
        realizzare economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle
        risorse umane. Detti programmi prevedono l'utilizzo del personale
        dipendente, ovvero di personale esterno all'Ente. 
        2. Le sperimentazioni hanno carattere temporaneo, e possono interessare
        i lavoratori consenzienti individuati. 
        3. I responsabili di settore autorizzano la partecipazione dei
        dipendenti alle sperimentazioni previa individuazione di soluzioni
        organizzative che permettano la delocalizzazione e la desincronizzazione
        delle attività di competenza senza detrimento per i relativi rendimenti
        produttivi e previa identificazione di idonei indicatori che consentano
        una valutazione obiettiva di detti rendimenti. 
        4. La partecipazione dei dipendenti alle sperimentazioni è volontaria,
        temporanea, libera da forme di incentivazione e priva di conseguenze in
        ordine all'evoluzione dei loro rapporti professionali con l'ente. I
        dipendenti possono essere reintegrati entro 30 giorni, a richiesta,
        nella sede di lavoro originaria. 
        Possono afferire alla sperimentazione tutte le attività di cui sia
        possibile la remotizzazione mediante soluzioni telematiche ed in
        particolare quelle impostate per progetti e obiettivi e quelle
        proceduralizzate. 
        5. Durante le sperimentazioni, i dipendenti coinvolti rendono le loro
        prestazioni professionali presso i centri di telelavoro appositamente
        predisposti dagli enti o presso le loro abitazioni, previa definizione
        delle modalità di trasferimento delle informazioni, dei rendimenti
        produttivi attesi e delle soluzioni organizzative adottate. 
        6. Gli Enti definiscono, di intesa con i dipendenti interessati, le
        modalità di integrazione delle prestazioni di telelavoro nel ciclo
        lavorativo dell'azienda, nonché il giorno o i giorni della settimana di
        rientro nella sede di lavoro originaria, ove necessario. 
        7. Le apparecchiature necessarie per la realizzazione delle
        sperimentazioni sono fornite dalle amministrazioni e concesse in
        comodato d'uso ai lavoratori che rendono la prestazione lavorativa dalla
        propria abitazione. Sono inoltre a carico delle amministrazioni:
        l'attivazione delle apparecchiature, le necessarie spese energetiche e
        gli ulteriori adempimenti necessari per il rispetto delle norme in
        materia di sicurezza sul lavoro. Le interruzioni del circuito telematico
        o eventuali fermi macchina dovuti a guasti o a cause accidentali e
        comunque non imputabili ai lavoratori saranno considerate a carico
        dell'ente. 
        8. Le condizioni di cui ai commi precedenti sono oggetto di analisi,
        valutazione ed eventuale correzione da parte del responsabile di settore
        durante tutto il periodo di sperimentazione, e possono essere modificate
        o revocate in ogni momento. 
        9. Le parti convengono sin d'ora che ove il regolamento previsto
        dall'art. 4, comma 3, della L. 191/98 contenesse disposizioni
        incompatibili con la disciplina del presente articolo si incontreranno
        entro 30 giorni dalla sua emanazione per concordare le opportune
        modifiche. 
         
         
        TITOLO IV 
        CLASSIFICAZIONE E SVILUPPO PROFESSIONALE 
        ARTICOLO 22 
        Classificazione del personale 
        La gestione del personale è improntata a principi di flessibilità,
        efficienza e qualità dei servizi ed è funzionale alla crescita e allo
        sviluppo professionale del personale. 
        Il sistema di classificazione è articolato in quattro categorie (come
        da prospetto di seguito riportato) denominate A, B, C e Q. 
        CATEGORIA POSIZIONE ECONOMICA 
        A A1 A2 
        B B1 B2 B3 
        C C1 C2 
        Q Q1 Q2 
        Le categorie sono individuate mediante le declaratorie riportate
        nell'articolo 24 e descrivono l'insieme dei requisiti professionali
        necessari per lo svolgimento delle mansioni pertinenti a ciascuna di
        esse. 
        I profili descrivono il contenuto professionale delle attribuzioni
        proprie della categoria. Nell'articolo 24 sono riportati, a titolo
        puramente esemplificativo e non esaustivo, alcuni profili relativi a
        ciascuna categoria. 
        Gli enti, in relazione al proprio modello organizzativo, identificano i
        profili professionali non individuati nell'articolo 24, ovvero aventi
        contenuti professionali diversi rispetto ad essi e li collocano nelle
        corrispondenti categorie nel rispetto delle relative declaratorie,
        utilizzando in via analogica i contenuti delle mansioni e dei profili
        indicati a titolo esemplificativo nell'articolo 24. 
        ARTICOLO 23 
        Criteri di classificazione 
        L'inquadramento di ciascun lavoratore avviene identificando prima la
        categoria di coerenza e successivamente la posizione economica relativa
        alla complessità del ruolo da esercitare. 
        L'attribuzione del personale ad una determinata categoria si definisce
        attraverso l'analisi della mansione svolta, mediante l'identificazione
        della presenza e del grado di importanza dei seguenti fattori: 
        - conoscenze teoriche e pratiche; 
        - ampiezza e complessità del ruolo; 
        - livello di standardizzazione o autonomia; 
        - responsabilità e finalità; 
        - gestione delle informazioni; 
        - rilevanza per i risultati economici dell'ente. 
        L'attribuzione della posizione economica avviene in funzione della
        complessità del ruolo richiesto, della dimensione e degli ambiti
        operativi delle attività, della polifunzionalità da esercitare e del
        grado di maturazione professionale conseguito. 
        La categoria e la posizione economica, nonché l'individuazione della
        mansione specifica prevalente individuano la funzione e le attribuzioni
        economiche del lavoratore nell'organizzazione del lavoro dell'Ente. 
         
         
        Art. 24 
        Declaratorie di categoria e posizione economica 
        Categoria "A" 
        Appartengono a questa categoria i lavoratori che: 
        svolgono attività d'ordine ed esecutive a carattere tecnico o
        amministrativo, richiedente conoscenze teoriche di tipo elementare e
        acquisibili attraverso esperienza diretta sulla mansione; 
        svolgono compiti con elevato grado di standardizzazione o eseguibili
        secondo prassi ricorrenti sulla base di istruzioni o procedure definite; 
        hanno responsabilità sulla correttezza delle operazioni svolte e delle
        procedure applicate; 
        scambiano informazioni routinarie di tipo operativo. 
        Esemplificazione dei profili: 
        Lavoratore che provvede al trasporto di persone, alla movimentazione
        di merci, ivi compresa la consegna ed il ritiro della documentazione
        amministrativa. Provvede, inoltre, all'ordinaria manutenzione
        dell'automezzo segnalando eventuali interventi di natura complessa. 
        Lavoratore che provvede ad attività prevalentemente esecutive o di
        carattere tecnico manuale, comportanti anche gravosità o disagio ovvero
        uso e manutenzione ordinaria di strumenti ed arnesi di lavoro. 
        Lavoratore che provvede all'esecuzione di operazioni tecnico manuali,
        quali l'installazione, conduzione e riparazione di impianti che non
        richiedono specifica abilitazione. 
        Lavoratore che nel campo amministrativo provvede alla redazione di atti
        e provvedimenti utilizzando il software grafico, fogli elettronici e
        sistemi di video scrittura, nonché alla spedizione di fax, alla
        gestione della posta in arrivo ed in partenza e posta elettronica, alla
        gestione degli archivi. 
         
         
        Appartengono alla categoria, ad esempio, i seguenti profili: 
        operaio generico, custode, autista, commesso operaio qualificato,
        addetto all'archivio, operatori CED, 
        Posizione economica A1 
        Vi appartiene il personale che svolge attività esecutive semplici,
        compiti ausiliari e/o attività di attesa e custodia. 
        Posizione economica A2 
        Vi appartiene il personale qualificato che, attraverso esperienza e
        addestramento professionale, ha raggiunto rilevanti conoscenze e
        competenze relative alla mansione esercitata. 
         
         
        Categoria "B" 
        Appartengono a questa categoria i lavoratori che: 
        sono in possesso di conoscenze e capacità acquisibile con formazione
        professionale e teorica, consolidata esperienza e cognizione specifica
        riconosciuta, o con istruzione superiore; 
        svolgono attività di concetto a contenuto professionale ampio e
        complesso con responsabilità di risultati relativi a specifici processi
        amministrativi e tecnici; 
        operano con autonomia e discrezionalità definita rispetto
        all'adattamento delle procedure e dei processi relativi alla propria
        attività; 
        esercitano relazioni organizzative interne ed esterne complesse, anche
        di natura negoziale, che possono prevedere un rapporto diretto con gli
        utenti . 
        Esemplificazione dei profili: 
        Lavoratore che, anche coordinando altri addetti, provvede alla
        gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza relativamente
        all'unità di appartenenza; 
        Lavoratore che svolge attività di concetto nel campo amministrativo,
        tecnico e contabile, che opera con autonomia e responsabilità sui
        risultati quali-quantitativi assegnati, attraverso conoscenze derivanti
        da istruzione di grado superiore e attraverso l'uso di tecnologie e
        tecniche di elevato livello. 
        Appartengono, ad esempio, alla categoria i seguenti profili: 
        operatore specializzato, geometra, ragioniere, istruttore
        amministrativo. 
        Posizione economica B1 
        Vi appartiene il personale specializzato con compiti di coordinamento
        operativo di altro personale ovvero il dipendente con funzioni di
        gestione, di controllo delle apparecchiature e impianti di servizi di
        valenza generale (es.: depurazione, gestione energia, gas, acqua, etc.),
        a cui è anche richiesta responsabilità di risultati parziali rispetto
        a più ampi processi produttivi-amministrativi. 
        Posizione economica B2 
        Vi appartiene il personale che svolge attività di elevato contenuto
        professionale di coordinamento e controllo di gruppi di lavoratori e/o
        attività ad alto contenuto specialistico, che richiedono l'ausilio di
        tecnologie avanzate. 
         
         
        Posizione economica B3 
        Vi appartiene il personale che, in possesso delle capacità del livello
        inferiore, le esercita in enti con esigenze di elevata complessità
        gestionale. 
        Categoria "C" 
        Appartengono a questa categoria i lavoratori che: 
        hanno elevate conoscenze tecnico professionali acquisite di norma
        tramite istruzione universitaria e/o approfondita conoscenza e maturata
        esperienza; 
        svolgono attività di tipo tecnico, gestionale o direttivo con
        responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi
        produttivi/amministrativi, nonché sulle risorse umane, ove affidate; 
        gestiscono le informazioni complesse, in funzione degli obiettivi da
        raggiungere; 
        dispongono di autonomia di iniziativa relativamente alla programmazione
        e alla soluzione dei problemi gestionali e organizzativi connessi allo
        svolgimento e al perseguimento dei fini, affidati dall'Ente. 
         
         
        Esemplificazione dei profili: 
        Lavoratore che espleta attività di progettazione/ricerca, studio ed
        elaborazione di dati in funzione della programmazione economico
        finanziaria e della predisposizione degli atti per l'elaborazione dei
        diversi documenti contabili e finanziari, segue i lavori in tutte le
        fasi e ne è responsabile. 
        Lavoratore che espleta compiti di alto contenuto specialistico
        professionale in attività di ricerca, acquisizione, elaborazione ed
        illustrazione di dati e norme tecniche al fine della predisposizione e
        realizzazione di progetti inerenti la realizzazione e/o manutenzione di
        edifici, impianti, sistemi di prevenzione, ecc. strade, ferrovie, porti,
        fognature, opere e infrastrutture civili e di urbanizzazione. 
        Lavoratore che espleta attività di progettazione e gestione del sistema
        informativo e delle banche dati dell'ente, di assistenza e consulenza
        specialistica agli utenti di applicazioni informatiche. 
        Lavoratore che espleta attività di istruzione, predisposizione e
        redazione di atti e documenti riferiti all'attività amministrativa
        dell'ente, comportanti un alto grado di complessità, nonché attività
        di analisi, studio e ricerca con riferimento al settore di competenza. 
        Lavoratore che espleta attività di progettazione di edifici, opere
        civili, urbanistica, impianti ferroviari, portuali, stradali, ne cura il
        cantiere e la sicurezza. Segue i lavori in tutte le fasi e ne è
        responsabile. 
        Fanno parte di questa categoria, ad esempio, i profili identificabili
        nelle figure professionali di: ingegnere, architetto, specialista in
        attività amministrative e contabili, amministratore di sistemi
        informatici, avvocato. 
        Posizione economica C1 
        Vi appartiene il personale che svolge funzioni direttive di unità
        organizzative importanti e/o che svolge funzioni professionali
        specialistiche. 
        Posizione economica C2 
        Vi appartiene personale che svolge funzioni direttive di unità
        organizzative , di elevata variabilità, di notevole complessità ed
        importanza in relazione agli obiettivi degli Enti, o che svolge funzioni
        professionali di elevata responsabilità. 
         
         
        Categoria "Q" 
        Area quadri 
        L'area quadri ricomprende il personale, in possesso di requisiti
        previsti per la categoria C, quando preposto in funzioni di direzione di
        unità organizzative a carattere complesso con elevato grado di
        autonomia decisionale o esercita nella specialità professionale
        competenze di alta professionalità. 
        I quadri sono titolari di posizioni organizzative di importanza
        strategica ai fini dell'attuazione degli obiettivi degli Enti e sono
        responsabili dei risultati professionali e/o di gestione, ottimizzazione
        e integrazione delle risorse tecniche, economiche, organizzative. 
        Il trattamento economico dell'area quadri è quella della Categoria C2 a
        cui viene sommata la specifica indennità prevista nelle posizioni
        economiche Q1 e Q2. 
        Posizione economica Q1 
        Vi appartiene il personale che svolge funzioni di coordinamento,
        controllo e integrazione di più settori diversificati con ampio grado
        di discrezionalità e decisionalità con dipendenza funzionale diretta
        dalla Dirigenza, le funzioni sono strettamente e direttamente connesse
        agli obiettivi e sono della massima importanza per i risultati degli
        Enti. 
        Posizione economica Q2 
        Vi appartiene il personale che, in possesso delle caratteristiche
        professionali del parametro Q1, abbia maturato una consolidata e
        specifica esperienza e la esercita in ambienti e contesti che richiedano
        funzioni professionali e scientifiche di grande complessità di
        strutture tecnico-organizzative, elevata variabilità e particolare
        importanza e strategicità in relazione ai fini degli Enti. 
         
         
         
        ARTICOLO 25 
        Norme per area quadri 
        In relazione alle funzioni direttive espletate ed al livello di
        responsabilità proprio del personale inquadrato nell'area quadri,
        questi rispondono funzionalmente alla direzione. Si convengono pertanto
        norme specifiche applicabili ai lavoratori ricompresi in quest'area. 
        A) Orario di lavoro 
        Dal momento che le attività di direzione esercitate non consentono una
        prefissione dei parametri temporali per lo svolgimento delle prestazioni
        lavorative, visto il R.D.L. 15-3-23 n.692 i quadri non sono soggetti
        all'applicazione di rigide normative sull'orario di lavoro ed alla
        conseguente disciplina sulla limitazione del lavoro straordinario. 
        Le maggiori prestazioni effettivamente svolte, anche in giornate festive
        e/o in orari particolari, sono compensate dalla particolare indennità
        di funzione, finalizzata in modo esplicito anche a tale titolo. 
        B) Responsabilità civile 
        Ai sensi dell'art. 5 legge n.190/85 l'Azienda provvede a garantire,
        attraverso apposita polizza assicurativa, il personale interessato dal
        rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente allo
        svolgimento delle mansioni contrattuali, salvo i casi di dolo o colpa
        grave del lavoratore. 
        C) Indennità di funzione 
        In relazione alle funzioni esercitate, ai lavoratori quadri viene
        attribuita una specifica indennità di funzione quadri prevista nel
        trattamento retributivo, corrisposta per tutte le mensilità e utile ai
        fini del TFR. 
        Detta indennità assorbe ogni e qualsiasi prestazione lavorativa
        connessa all'esercizio del ruolo di quadri. 
         
         
        ARTICOLO 26 
        Sviluppo e mobilità orizzontale del personale 
        Le Parti convengono sulla necessità di valorizzare le capacità
        professionali del personale, promuovendone lo sviluppo, in linea con le
        esigenze organizzative di efficienza e produttività degli Enti di
        Industrializzazione, di qualità del servizio nonché dell'evoluzione
        delle tecnologie. 
        A tal fine alla mobilità del personale, che consente di realizzare un
        oggettivo arricchimento delle esperienze, l'intercambiabilità delle
        mansioni, la polivalenza dei propri compiti, l'acquisizione di
        competenze nell'ambito di diverse posizioni organizzative, la messa a
        frutto delle proprie potenzialità, si riconosce valore specifico in
        relazione anche allo sviluppo delle carriere, in quanto arricchisce
        ciascuna professionalità con caratteristiche diverse e superiori. 
        In relazione alla mobilità orizzontale, le mansioni ricomprese in una
        medesima categoria sono intercambiabili e quindi esigibili e, pertanto,
        il personale può essere adibito allo svolgimento di tutte o parte delle
        mansioni rientranti nella categoria di appartenenza. 
        E' in funzione del progressivo arricchimento delle mansioni assegnate,
        della polivalenza acquisita, della superiore complessità dei compiti
        esercitati, della maggiore affidabilità dimostrata, della valutazione
        del merito, delle capacità e, quindi, del più elevato livello di
        maturazione professionale conseguito, che gli Enti attribuiscono
        selettivamente, in termini individuali, l'inquadramento alla posizione
        economica superiore nell'ambito della stessa categoria. 
         
        ARTICOLO 27 
        Sviluppo professionale 
        Le Parti convengono che lo sviluppo professionale e il conseguente
        miglioramento delle carriere, in linea da un lato con le esigenze
        organizzative, 
        tecnologiche e funzionali degli Enti, e dall'altro, con le capacità e
        le potenzialità dei lavoratori interessati, costituisce un incremento
        di valore per gli stessi e del livello di motivazione operativa del
        personale. 
        I passaggi alla categoria superiore vengono effettuati, pertanto, dagli
        Enti in relazione alle loro esigenze, con riferimento ai requisiti della
        posizione di lavoro superiore, previa valutazione, delle attitudini e
        delle potenzialità dei lavoratori interessati, sulla base del
        progressivo e oggettivo arricchimento delle capacità professionali e
        delle conoscenze da questi acquisite tramite esperienza di lavoro,
        partecipazione ad attività formative, intercambiabilità delle
        mansioni, mobilità nell'ambito di diverse posizioni organizzative,
        impegno e qualità delle prestazioni e risultati conseguiti. 
        I lavoratori possono comunicare agli Enti la propria disponibilità a
        mutare attività o posizione lavorativa per acquisire un maggior
        arricchimento professionale. 
        Gli Enti prendono in considerazione tali segnalazioni, ricorrendone i
        presupposti, nell'ambito delle proprie valutazioni in materia di
        sviluppo professionale. 
        ARTICOLO 28 
        Norma di primo inquadramento del personale in servizio 
        nel nuovo sistema di classificazione 
        Le norme del precedente contratto relative all'inquadramento del
        personale dipendente restano in vigore ove non si fosse provveduto
        all'applicazione del contatto. 
         
         
        ARTICOLO 29 
        Attribuzione temporanea di mansioni superiori 
        Il personale può essere temporaneamente adibito a svolgere mansioni
        rientranti in categoria diversa da quelle di appartenenza, qualora
        ricorrono le seguenti ipotesi: 
        necessità di sostituire un dipendente assente con diritto alla
        conservazione del posto; 
        esigenze organizzative e tecniche. 
        Nelle ipotesi summenzionate, l'assegnazione allo svolgimento di
        mansioni rientranti in categoria diversa non determina il passaggio del
        dipendente nell'inquadramento superiore. 
        Al personale che in base a preciso mandato, assegnato in forma
        esplicita, a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione, viene
        richiesto di svolgere mansioni previste per una categoria superiore
        rispetto a quella di appartenenza, con esplicitazione del periodo di
        incarico, della causa che lo ha reso necessario e del livello superiore,
        viene riconosciuto, a norma dell'art. 13 legge 300/70, per il periodo
        corrispondente, il diritto alla retribuzione propria di quella
        categoria. 
        Qualora l'assegnazione alla categoria superiore si protragga per più di
        3 mesi continuativi, l'assegnazione diviene definitiva. 
        Nel caso in cui gli incarichi a mansioni di categoria superiore non
        siano a carattere continuativo i periodi per il computo relativo al
        diritto all'assegnazione all'inquadramento superiore diventa di 200
        giorni di effettivo lavoro computati nell'arco dell'anno solare. 
         
        ARTICOLO 30 
        Formazione 
        In considerazione della continua evoluzione tecnologica e della
        necessaria crescita delle relative conoscenze, gli Enti promuovono le
        necessarie attività di formazione per i lavoratori al fine di favorire
        l'aggiornamento, lo sviluppo e la trasformazione delle singole
        professionalità. 
        Le iniziative di formazione sono programmate in relazione alle
        specifiche esigenze degli Enti volte a favorire maggior capacità
        professionale da parte dei lavoratori. 
        Le attività di formazione sono volte ad assicurare con continuità: 
        l'inserimento dei neo-assunti, 
        l'acquisizione di conoscenze diffuse relative all'intera famiglia
        professionale e non solo limitate alle specifiche attività, 
        il mantenimento e sviluppo delle conoscenze e competenze, 
        le conoscenze relative alla sicurezza e prevenzione dei rischi e
        modalità d'intervento, 
        la riconversione professionale in occasione di riorganizzazioni, 
        l'addestramento per l'acquisizione di capacità e conoscenze su nuove
        tecnologie; 
        favorire la progressione economica all'interno della categoria. 
        Il costo di tali corsi è interamente a carico degli Enti. 
         
        ARTICOLO 31 
        Diritto allo studio 
        I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di
        studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione
        professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute e comunque
        abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni
        di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli
        esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o
        durante i riposi settimanali. 
        Detti lavoratori potranno richiedere di usufruire di permessi retribuiti
        per un massimo di 150 ore pro-capite per triennio, utilizzabili anche in
        un solo anno, semprechè il corso al quale il lavoratore intende
        partecipare si svolga per almeno un numero di ore doppio di quelle
        richieste come permesso. 
        Il numero dei lavoratori, che potrà fruire di permessi
        contemporaneamente, è equivalente a 1 sino a 15 e 2 (due) negli Enti
        fino a 50 dipendenti, mentre non può superare il 3% del totale della
        forza occupata negli Enti di maggiori dimensioni. 
        I lavoratori studenti sono tenuti a presentare la documentazione
        necessaria attestante la frequenza ad uno dei corsi di cui al primo
        comma ovvero l'effettuazione dell'esame. 
        I lavoratori studenti universitari hanno diritto a un giorni di permesso
        retribuito in relazione a ciascuno esame sostenuto. 
        Si considerano lavoratori studenti, e pertanto legittimati ad esercitare
        i diritti di cui al presente articolo, coloro che risultino validamente
        iscritti ad uno dei corsi di studio menzionati, per il periodo della
        durata legale prevista per il corso stesso. 
        Gli Enti possono attribuire a richiesta degli interessati, permessi ed
        aspettative non retribuite, anche di lungo periodo, per consentire
        momenti di sviluppo culturale e professionale attraverso periodi di
        alternanza di studio e lavoro e consentendo così la partecipazione di
        lavoratori interessati a corsi di studio, master, stages, ecc.. 
         
         
        TITOLO V 
        ORGANIZZAZIONE E ORARIO DI LAVORO 
        PREMESSA 
        Organizzazione del lavoro 
        In relazione alla peculiarità degli Enti di Industrializzazione,
        l'organizzazione del lavoro, nel settore, deve caratterizzarsi in
        direzione di un costante orientamento alla soddisfazione dell'utenza. 
        In questo contesto le parti convengono sull'obiettivo di migliorare
        l'organizzazione del lavoro attraverso l'ottimizzazione delle risorse e
        la valorizzazione professionale dei lavoratori, nonché attraverso una
        adeguata combinazione tra dotazione organica necessaria a coprire le
        esigenze di servizio, la definizione degli orari e la loro distribuzione
        e l'uso appropriato delle forme integrative di servizio. 
        Le parti convengono nella necessità di attivare specifici momenti di
        concertazione ai sensi dell'art. 8 del presente CCNL finalizzate alla
        sperimentazione di nuove forme di organizzazione del lavoro e riferite
        all'insieme della struttura o sezioni di essa. 
         
         
        ARTICOLO 32 
        Orario di lavoro 
        La durata massima dell'orario di lavoro è fissata dalle norme di
        legge. La durata dell'orario normale di lavoro contrattuale è pari a 36
        ore medie settimanali. 
        La media oraria di 36 ore settimanali, può essere realizzata attraverso
        calendari giornalieri, settimanali, plurisettimanali, mensili,
        plurimensili, annuali e può essere differenziata per settori ed unità
        , fermo restando che la prestazione lavorativa deve essere svolta in un
        arco massimo temporale di norma di 10 ore giornaliere. 
        In relazione alla specificità degli Enti di Industrializzazione e alla
        vasta articolazione dei loro interventi, si individuano le seguenti
        tipologie di orari funzionali ad assicurare il servizio: 
        1. ORARIO STANDARD 
        E' quello effettuato con 36 ore settimanali distribuite su 6 giorni a
        settimana in modo continuato o su 5 giorni con intervallo. 
        2. ORARIO SU NASTRO LAVORATIVO 
        Si considera lavoro distribuito su nastro lavorativo , quello che
        prevede la prestazione settimanale effettuata alternando giornate con
        orari continuativi, a giornate con intervallo, in un arco temporale
        giornaliero non superiore alle 10 ore. 
        3. ORARIO IN TURNO 
        Si considera lavoro in turno, quello prestato in modo programmato,
        ciclico e avvicendato nell'ambito dei giorni in cui si articola
        l'espletamento del servizio, ivi incluso le domeniche e i giorni
        festivi. 
        I lavoratori che svolgono il proprio orario di lavoro in tre turni ,
        l'orario di lavoro settimanale è di 35 ore. 
        4. ORARI PER FAVORIRE LO SVILUPPO FORMATIVO 
        In sede di concertazione aziendale le parti potranno prevedere ulteriori
        e particolari articolazioni dell'orario di lavoro da utilizzare per
        garantire particolari percorsi formativi individuati dai programmi
        annuali. 
         
         
        ARTICOLO 33 
        Rilevazione dell'orario 
        Il rispetto all'orario di lavoro è assicurato, di norma, mediante
        forme di controllo obiettive e di tipo automatizzato. 
        Qualora per la tipologia professionale o per esigenze di servizio sia
        necessario prestare l'attività lavorativa al di fuori della sede di
        servizio, il tempo di andata e ritorno per recarsi dalla sede al luogo
        di prestazione di attività è da considerarsi a tutti gli effetti
        orario di lavoro. 
         
         
        ARTICOLO 34 
        Ritardi 
        Ritardo sull'orario di ingresso al lavoro, nei limiti dei 30 minuti,
        comporta l'obbligo del recupero entro la settimana successiva a quella
        in cui si è verificato il ritardo stesso. 
        In caso di mancato recupero per fatto dipendente dal lavoratore si opera
        la proporzionale decurtazione della retribuzione, fatte salve eventuali
        sanzioni disciplinari. 
        A livello locale vengono definiti i limiti entro i quali la reiterazione
        del ritardo può dar luogo a sanzione disciplinare. 
        ARTICOLO 35 
        Lavoro supplementare e straordinario 
        Il lavoro straordinario può essere effettuato quando ricorrano
        particolari esigenze dell'azienda indifferibili e di durata temporanea,
        previa autorizzazione del responsabile del personale dell'Ente. 
        Nel rispetto delle disposizioni di legge e delle norme del presente
        contratto, il lavoratore è tenuto a prestare il servizio anche oltre
        l'orario normale stabilito, sia di giorno che di notte, per 200 ore
        annue pro capite e in base alle disposizioni impartite dagli Enti. 
        Comunque l'arco orario giornaliero non può superare i limiti di legge. 
        La contrattazione aziendale nell'ambito del limite della sommatoria
        delle ore assegnate individualmente al personale dipendente può
        stabilire deroghe determinate da situazioni eccezionali. 
        Gli Enti comunicheranno semestralmente alle Rappresentanze Sindacali
        i dati relativi alle eventuali prestazioni straordinarie. Nei casi in
        cui i suddetti dati evidenzino - complessivamente o per cause ricorrenti
        - un ricorso significativo e sistematico alle prestazioni straordinarie,
        le parti a livello aziendale si incontreranno per le opportune congiunte
        valutazioni. 
         
        E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre le 40 ore
        settimanali. Le ore effettuate oltre le 36 e fino a 40 settimanali sono
        considerate lavoro supplementare e retribuite con la maggiorazione del
        10%. 
        Ogni ora di lavoro straordinario viene compensato con le seguenti
        maggiorazioni da calcolarsi sulla retribuzione oraria complessiva: 
        - diurno feriale del 25% 
        - notturno feriale o diurno festivo del 45% 
        - notturno festivo del 55% 
        Le parti convengono - al fine di consentire al lavoratore di fruire
        della retribuzione ovvero del permesso compensativo, per le prestazioni
        di lavoro supplementare e straordinario l'orario di riferimento - di
        prevedere la possibile istituzione di un conto ore individuale per
        ciascun lavoratore. 
        Nel conto ore confluiranno le ore di prestazioni supplementari e
        straordinarie e saranno utilizzate entro 180 giorni dalla avvenuta
        prestazione nella misura massima di 70 ore/anno. 
        Le ore accantonate potranno essere richieste in retribuzione ovvero come
        permesso per necessità personali o familiari . 
        L'utilizzo come riposo compensativo, con riferimento all'organizzazione
        degli uffici sarà ammesso alla fruizione in accordo con il Direttore
        Responsabile del personale dell'Ente. 
        Il numero di ore accumulate e destinate a successiva fruizione potrà
        essere evidenziato mensilmente sulla busta paga. 
        In riferimento alle ore accantonate per successivo recupero le
        maggiorazioni per lavoro supplementare e straordinario vengono pagate il
        mese successivo alla prestazione lavorativa. 
        ARTICOLO 36 
        Riposo settimanale e lavoro festivo 
        Tutti i lavoratori hanno diritto ad una giornata di riposo
        settimanale, in un giorno normalmente coincidente con la domenica
        comunque non rinunciabile ne monetizzabile. 
        Nel caso di mancata coincidenza del giorno di riposo con la domenica,
        questa verrà considerata come una normale giornata di lavoro, fermo
        restando il diritto alla corresponsione della indennità festiva pari a: 
        - lavoro diurno festivo 30%; 
        - lavoro notturno festivo 50%; 
        della retribuzione oraria complessiva. 
         
         
        ARTICOLO 37 
        Lavoro notturno 
        Si considera notturno il lavoro prestato dal dipendente tra le ore 22
        di sera e le ore 6 del mattino seguente. 
        Il lavoro notturno è retribuito con la maggiorazione del 20% della
        retribuzione oraria complessiva. 
        Le percentuali di maggiorazione non sono cumulabili; la maggiore
        assorbe la minore. 
        L'introduzione del lavoro notturno deve essere preceduta dalla
        consultazione delle rappresentanze sindacali ; 
        I lavoratori impegnati nel lavoro notturno usufruiscono di una
        riduzione dell'orario di lavoro ed una maggiorazione retributiva . 
        I dipendenti che effettuano lavoro notturno devono essere sottoposti
        a cura e a spese dell'Ente , per il tramite del medico competente di cui
        all'art.17 del D.lgs n.626/94 , come modificato dal D.Lgs.
        19-3-1996,n.242: 
        Il Consorzio si impegna a recepire le norme relative alla disciplina
        del lavoro notturno come previsto dal decreto legislativo 26 novembre
        1999 , n. 532 e dall'art.17 della legge 25 febbraio 1999, n. 25 . 
         
        ARTICOLO 38 
        Lavoro in turni avvicendati 
        I lavori in turno presi in considerazione ai fini della disciplina
        prevista nel presente articolo sono i seguenti: 
        turni ciclici, continui e avvicendati, che si alternano nell'arco di
        almeno un mese continuativo, con esclusione delle prestazioni dalle ore
        22 alle ore 6, 
        definiti turno A; 
        turni ciclici, continui e avvicendati, che si alternano nell'arco di
        almeno un mese continuativo, comprensivi del periodo notturno, 
        definiti turno B. 
        Ai lavoratori in turno, relativamente alle prestazioni effettuate
        secondo lo schema della propria turnazione, si applicano le seguenti
        indennità giornaliere a prestazione effettiva: 
        - Per le prestazioni in turno sia di tipo A o B effettuate in orario
        diurno, una indennità pari al 5% della retribuzione oraria complessiva. 
        Per le prestazioni in turno di tipo B effettuate in orario notturno, si
        somma limitatamente alle ore di cui all'art. 37, l'indennità aggiuntiva
        (20%). 
        Dette indennità hanno le seguenti caratteristiche: 
        - sono onnicomprensive e compensano ogni altra indennità legata al
        disagio; 
        - sono cumulabili con le maggiorazioni previste dagli istituti
        contrattuali del lavoro notturno, festivo e delle prestazioni
        straordinarie. 
        Nei casi di sostituzione di lavoratori addetti ai turni avvicendati da
        parte di lavoratori non addetti a tali turni, le indennità di cui sopra
        vengono corrisposte secondo la stessa modalità a prestazione effettiva. 
        Le parti convengono che, compatibilmente con l'organizzazione aziendale
        e le esigenze del servizio, la copertura del turno per mancata cambio
        avvenga di norma con il prolungamento del turno non oltre le due ore e
        con corrispondente entrata in turno anticipata del turnista subentrante. 
         
        ARTICOLO 39 
        Reperibilità 
        Gli Enti di Industrializzazione che hanno la necessità di garantire
        la funzionalità dei servizi, nonchè la sicurezza degli impianti e
        delle attrezzature, non presidiati ventiquattro ore, possono prevedere
        turni di reperibilità. 
        Le modalità attuative del servizio di reperibilità vengono definite,
        nell'ambito della concertazione, a livello decentrato tra Enti e
        Rappresentanze Sindacali con particolare riferimento ai seguenti
        principi e criteri: 
        avvicendamento del maggior numero dei lavoratori 
        impegno di reperibilità limitato ad un massimo di 12 giorni al mese
        pro-capite 
        divieto di superamento, salvo casi eccezionali, dei 6 giorni
        continuativi di reperibilità al fine di assicurare il giorno di riposo
        settimanale. 
        Il servizio di reperibilità viene compensato secondo le seguenti
        indennità fisse giornaliere in relazione alle rispettive fasce orarie
        di disponibilità: 
        reperibilità fino a 8 ore giornaliere, indennità pari a €.
        8,50/giorno 
        reperibilità superiore a 8 e fino a 12 ore, indennità pari a €.
        11,50/giorno 
        Le effettive prestazioni di lavoro, effettuate su chiamata, nel corso
        del servizio di reperibilità, sono comunque regolarmente retribuite
        secondo le norme relative al lavoro ordinario. 
        Le modalità di chiamata, i tempi di intervento, la tolleranza entro la
        quale scatta una penale di assorbimento dell'indennità, qualora si
        eccedano i limiti previsti, sono definiti a livello di contrattazione
        aziendale. 
         
         
        ARTICOLO 40 
        Utilizzo del mezzo proprio 
        Nell'ambito della contrattazione decentrata viene disciplinato con
        riferimento alle tariffe d'uso l'utilizzo da parte del lavoratore del
        proprio veicolo in orario di lavoro ai fini dell'espletamento delle
        mansioni assegnate. 
         
         
        TITOLO VI 
        GIORNI FESTIVI, FERIE E ASSENZE A VARIO TITOLO 
        ARTICOLO 41 
        Giorni festivi 
        Ai giorni festivi previsti dalla legge1 si aggiunge la festa del
        Santo Patrono del Comune di ubicazione dell'Ente. 
        In occasione delle suddette festività, i lavoratori hanno diritto ad un
        giorno di riposo e alla normale retribuzione. 
        In caso di festività infrasettimanale lavorata al lavoratore
        interessato spetta, oltre alla normale giornata di retribuzione, la
        retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, sostituibile
        da una giornata di recupero, fermo restando la maggiorazione per il
        lavoro festivo di cui all'art. 36 del presente C.C.N.L. 
        Nel caso di eventuali festività coincidenti con altri giorni festivi
        o con il giorno di riposo domenicale o periodico, a ciascun lavoratore
        interessato spetta, in aggiunta al normale trattamento economico , un
        ulteriore giorno di riposo. 
        In luogo delle festività soppresse, vengono riconosciuti ulteriori
        sei giorni di riposi compensativi, fruibili anche cumulativamente alle
        ferie, di intesa con la direzione dell'Ente. 
         
         
        ARTICOLO 42 
        Ferie 
        Nel corso di ogni anno solare, i dipendenti hanno diritto, in ragione
        del servizio prestato, ad un periodo di ferie retribuito. 
        Il periodo di ferie annuale è pari a 30 giorni lavorativi, nel caso di
        settimana lavorativa su 6 giorni, o di 26 nel caso di settimana
        lavorativa di 5 giorni. Per i dipendenti con altra ripartizione
        dell'orario settimanale, il periodo di ferie viene riproporzionato
        coerentemente. 
        Le domeniche e le festività infrasettimanali non sono computabili come
        giorni di ferie. 
        Le ferie sono irrinunciabili e la loro fruizione deve aver luogo nel
        corso dell'anno solare. Se per eccezionali esigenze di servizio il
        dipendente non può fruirne in tutto o in parte, conserva comunque il
        diritto a fruirne entro il mese di giugno dell'anno successivo, salvo
        diversa pattuizione in sede di contrattazione decentrata. 
        Qualora il rapporto di lavoro abbia inizio o si estingua nel corso
        dell'anno, il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai
        dodicesimi maturati. 
        La frazione di mese superiore a 15 giorni viene calcolata come mese
        intero. 
        Il periodo di ferie è assegnato dall'Ente con riferimento alle proprie
        esigenze organizzative e tenendo conto delle richieste dei lavoratori
        sulla base della predisposizione di un piano ferie da redigere entro il
        primo quadrimestre dell'anno a seguito di comunicato alle RSU e
        assicurando a ciascun lavoratore un periodo continuativo nella stagione
        estiva non inferiore a 2 settimane di ferie. 
        Il ricovero ospedaliero o la malattia che comporta inabilità lavorativa
        debitamente certificata, per un periodo superiore a tre giorni, incorsi
        durante il periodo di ferie, ne sospendono il decorso. Il lavoratore è
        tenuto a darne tempestiva comunicazione. 
         
         
        ARTICOLO 43 
        Assenze 
        Durante l'orario di lavoro, il lavoratore non può abbandonare il
        proprio lavoro se non debitamente autorizzato della direzione dell'Ente. 
        Il lavoratore è tenuto, in caso di assenza dal lavoro, ad avvertire
        l'Ente nello stesso giorno in cui ha inizio l'assenza, entro un'ora
        dall'inizio del proprio orario di lavoro e a giustificarla al più tardi
        entro il mattino successivo; il tutto salvo il caso di comprovata forza
        maggiore. 
        Il lavoratore che senza giustificazione sarà rimasto assente dal
        lavoro è soggetto a procedimento disciplinare. 
         
         
        ARTICOLO 44 
        Permessi 
        Il lavoratore può usufruire, per giustificati motivi personali o
        familiari, di permessi retribuiti per assentarsi dal posto di lavoro. 
        Gli stessi non possono superare le 24 ore complessive nell'arco
        dell'anno. 
        Inoltre il dipendente può usufruire dei seguenti permessi
        retribuiti: 
        per matrimonio viene accordato un congedo straordinario di 15 giorni
        consecutivi di calendario non computabili come ferie; 
        per la nascita di ciascun figlio fino a 3 giorni; 
        per decesso di genitori, coniuge, figli, fratelli, o persone conviventi
        con il lavoratore, questi ha diritto ad un permesso di 3 giorni. 
        In caso di decesso di parenti entro il 4° grado non conviventi ed
        affini, il permesso è pari ad un giorno lavorativo 
        In caso di donazione sangue il lavoratore interessato ha diritto al
        permesso retribuito per l'intera giornata lavorativa ai sensi della
        Legge 584/67 e 107/90. 
        Per permessi relativi al diritto allo studio valgono le norme
        riportate nell'articolo 31 del presente contratto. 
        Il lavoratore ha diritto, altresì, ove ne ricorrono le condizioni ad
        altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge 
         
         
        ARTICOLO 45 
        Malattia 
        Certificazione malattia 
        In caso di malattia, il lavoratore è tenuto a produrre il prima
        possibile, e comunque non oltre il secondo giorno, certificato medico
        attestante l'inidoneità al servizio. Per produzione del certificato
        s'intende il recapito dello stesso o la spedizione mediante raccomandata
        con avviso di ricevimento. 
        Analogamente deve essere giustificata l'eventuale prosecuzione dello
        stato di idoneità al servizio. In tale ipotesi il certificato medico
        deve pervenire, secondo le modalità del comma precedente, entro il
        primo giorno dalla scadenza del certificato precedente. 
        Il lavoratore che non ottempera all'obbligo previsto al presente
        articolo, è suscettibile di applicazione del procedimento disciplinare
        , dovendosi ritenere la sua assenza ingiustificata. 
        Accertamenti del datore di lavoro 
        Nel rispetto della normativa vigente, l'impresa ha facoltà di
        verificare l'esistenza della malattia e controllarne il decorso tramite
        le strutture pubbliche preposte. 
        Il dipendente assente è tenuto, fin dal primo giorno di assenza, a
        farsi trovare nel domicilio comunicato per il suddetto controllo, in
        ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12
        e dalle ore 17 alle ore 19, salva diverse disposizioni e normative
        generali. 
         
         
        C. Infortunio sul lavoro e malattia professionale 
        Qualora ricorra infortunio sul lavoro o malattia professionale, il
        dipendente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro fino a
        completa guarigione clinica o alla stabilizzazione, accertate
        dall'INAIL. 
        In caso di infortunio sul lavoro, la certificazione deve essere
        prodotta entro il primo giorno e comunque entro le 24 ore dall'evento. 
        L'Azienda anticiperà l'intero trattamento economico previsto
        dall'INAIL, osservando per i rimborsi le procedure disposte dall'INAIL. 
        In caso di infortunio attribuibile alla responsabilità di terzi,
        l'Azienda può surrogarsi nei diritti dell'infortunato fino alla
        concorrenza della somma erogata. 
        D. Malattia e infortunio extra professionale 
        Il lavoratore, che ha superato il periodo di prova, ha diritto, in
        caso di assenza per malattia o infortunio, alla conservazione del posto
        per un periodo di: 
        mesi 12 con retribuzione al 100%; 
        mesi 6 con retribuzione al 30%; 
        mesi 3 con conservazione del posto. 
        Per la maturazione del periodo di comporto, vengono sommate tutte le
        assenze per malattia verificatesi negli ultimi tre anni precedenti
        l'ultima manifestazione morbosa. 
        Nei casi di patologie particolarmente gravi quali (emodialisi,
        chemioterapia, etc.) che comportino ricoveri ospedalieri, anche in day
        hospital, per la somministrazione di terapie salvavita, i giorni
        necessari non sono computati ai fini della maturazione del periodo di
        comporto previsto dal comma precedente. 
        In relazione alla gravità della malattia l'Ente può concedere, su
        richiesta del lavoratore, allo scadere del termine per la conservazione
        del posto di lavoro, indipendentemente dal periodo di comporto,
        un'aspettativa non retribuita della durata massima di mesi 6, periodo
        elevabile a 12 mesi per i lavoratori affetti da malattie gravissime
        quali ad esempio oncologiche, ortopediche gravi, sclerosi, ictus, coma o
        per interventi chirurgici di trapianto di organi vitali o by pass
        coronarico; ovvero riconsiderarne la durata in relazione alla attesa di
        recupero psicofisico del lavoratore anche fruendo dell'aspettativa di
        cui all'art. 48. 
        Una volta decorso il periodo durante il quale il dipendente ha diritto
        alla conservazione del posto di lavoro, nonché l'eventuale periodo di
        aspettativa di cui al comma precedente laddove concesso, il rapporto di
        lavoro si risolve di diritto e l'Ente ne dà comunicazione scritta
        all'interessato. Il dipendente conserva il diritto al trattamento di
        fine rapporto ed alla indennità sostitutiva del preavviso. 
        Il periodo di assenza per malattia viene computato come servizio a
        tutti gli effetti, ad esclusione dell'eventuale ulteriore periodo di
        aspettativa. 
        Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi
        precedenti , nel caso che il dipendente sia riconosciuto idoneo a
        proficuo lavoro ma non allo svolgimento delle mansioni del proprio
        profilo professionale, l'ente, compatibilmente con la sua struttura
        organizzativa e con le disponibilità organiche, può utilizzarlo in
        mansioni equivalenti a quelle del profilo rivestito, nell'ambito della
        stessa categoria oppure, ove ciò non sia possibile e con il consenso
        dell'interessato, anche in mansioni proprie di profilo professionale
        ascritto a categoria inferiore. In tal caso trova applicazione l'art.4 -
        comma 4 , della legge n.68/1999 
        In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia
        riconosciuta dipendente da causa di servizio , il dipendente ha diritto
        alla conservazione del posto sino alla guarigione clinica , e comunque
        oltre il periodo previsto al punto D).- 
        Nel caso di lavoratori che, non essendo disabili al momento
        dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia
        collegata a causa di servizio eventuali disabilità trova applicazione
        l'art. 1, comma 7, della legge n. 68/1999" 
        La fruibilità delle cure termali è disciplinata dalla legislazione
        vigente e seguente. 
         
         
        ARTICOLO 46 
        Congedo di Maternità 
        1.Gli Enti sono tenuti ad ottemperare alle disposizioni di legge
        sulla tutela e il sostegno della maternità e della paternità ed, in
        particolare, a quanto stabilito dalla Legge 53/2000 e dal Decreto
        Legislativo 26 marzo 2001, n. 151. 
        2. Durante il periodo di congedo di maternità alla lavoratrice è
        corrisposto l'intero trattamento economico. I periodi di congedo di
        maternità devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti
        gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla
        gratifica natalizia e alle ferie. 
        3. In caso di parto prematuro alla lavoratrice spettano comunque i mesi
        di congedi di maternità. Qualora il figlio nato prematuro abbia
        necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera
        pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il
        restante periodo di congedo di maternità post-parto ed il periodo
        anteparto, qualora non fruito, decorra dalla data di effettivo rientro a
        casa del figlio. 
        ARTICOLO 47 
        CONGEDI PARENTALI 
        1.Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun
        genitore ha diritto di astenersi dal lavoro, i relativi congedi dei
        genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi,
        fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito
        del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete: 
        a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità
        di cui al precedente articolo, per un periodo continuativo o frazionato
        non superiore a sei mesi; 
        b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo
        continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette
        nel caso di cui al comma 2; 
        c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o
        frazionato non superiore a dieci mesi. 
        2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal
        lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre
        mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è
        elevato a undici mesi. 
        3. Il dipendente che usufruisca di congedi parentali ha diritto, fino al
        terzo anno di vita del bambino, ad un trattamento retributivo, per un
        periodo massimo complessivo, tra i genitori, di 6 mesi determinato come
        segue: 
        - intera retribuzione mensile per i primi trenta giorni; 
        - 30% della retribuzione mensile per i restanti 5 mesi. 
        4. Per i periodi di congedo ulteriori ed entro l'ottavo anno di vita del
        bambino, è dovuto un trattamento economico pari al 30% della
        retribuzione mensile, a condizione che il reddito individuale
        dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento
        minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. 
        5. Per i figli con handicap grave si applicano le disposizioni degli
        artt. 42 e 43 del Decreto Legislativo del 26 marzo 2001 n. 151. 
        6. In caso di malattia del figlio, entrambi i genitori, alternativamente
        , hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle
        malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni secondo le
        indicazioni contenute nell'art. 47 del D.lgs. n. 151/2001. I periodi
        congedo per la malattia del figlio sono computati nell'anzianità di
        servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima
        mensilità o alla gratifica natalizia. 
         
        ARTICOLO 48 
        Servizio militare 
        Il lavoratore chiamato alle armi per assolvere gli obblighi di leva,
        ha diritto alla conservazione del posto di lavoro con decorrenza
        dell'anzianità. 
        Questi è tenuto a riprendere il servizio entro 30 giorni dal
        collocamento in congedo o dall'invio in licenza illimitata in attesa del
        congedo. In caso contrario è considerato dimissionario. 
        Analogamente avviene nell'ipotesi di richiamo alle armi. 
        Ai lavoratori richiamati alle armi, viene applicato il trattamento
        economico previsto dalle leggi in vigore. 
         
        ARTICOLO 49 
        Aspettativa 
        Ogni lavoratore può richiedere, per giustificati motivi personali o
        di famiglia, un periodo di aspettativa che non può essere superiore a
        12 mesi, senza alcuna corresponsione di trattamento economico e
        contributivo né decorrenza di anzianità. 
        Gli Enti possono concederla qualora la ritengano compatibile con le
        esigenze del servizio. 
        Il lavoratore può richiedere che l'aspettativa cessi prima del termine
        stabilito. 
        Sono dovute, a termini di disposizioni di legge, se richieste dal
        lavoratore, aspettative per chi è chiamato a ricoprire funzioni
        pubbliche elettive o cariche sindacali provinciali, regionali e
        nazionali, con decorrenza di anzianità a tutti gli effetti. 
        ARTICOLO 50 
        Mobilità tra lavoratori appartenenti a diversi Enti 
        1) Nell'ambito delle normative nazionali e regionali che regolano gli
        statuti degli Enti e lo stato giuridico del personale, le parti
        favoriscono, gli scambi di lavoratori tra Enti sia per l'accrescimento
        delle conoscenze professionali legate all'attività degli Enti stessi,
        sia per l'eventuale definitivo trasferimento di lavoratori tra Enti
        diversi. 
        2) Le parti favoriscono l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro nei
        casi di mobilità e crisi occupazionale tra enti, fermo restando quanto
        previsto dal primo comma del presente articolo. 
        Le determinazioni conseguenti all'eventuale attuazione del presente
        articolo sono riservate alla volontà degli Enti coinvolti nel rispetto
        del presente contratto e dei trattamenti economici fondamentali dei
        lavoratori coinvolti. 
        Il personale trasferito è esonerato dal periodo di prova purché abbia
        già superato lo stesso, per analogo profilo, presso l'ente di
        provenienza. 
        TITOLO VII 
        PREVENZIONE, AMBIENTE E SICUREZZA 
        ARTICOLO 51 
        Prevenzione e protezione 
        Le Parti convengono che la salute dei lavoratori, la cura e il
        miglioramento continuo dell'ambiente del lavoro, la sicurezza sul lavoro
        devono essere elemento fondamentale delle politiche e dei comportamenti
        organizzativi e operativi degli Enti. 
        Le Parti riaffermano come diritto-dovere primario dei soggetti sopra
        indicati la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e
        individuano lo strumento per realizzare tale tutela nella prevenzione,
        intesa come complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in
        ogni luogo di lavoro per evitare o diminuire i rischi e per migliorare
        l'ambiente e le condizioni di lavoro del personale dipendente e a
        garanzia altresì dell'ambiente esterno. utenti. 
        Gli Enti provvedono, alla nomina del medico competente, che assicurerà
        gli accertamenti preventivi e periodici relativi agli ambienti di lavoro
        ed effettuerà, laddove necessario, le visite mediche dei lavoratori,
        per i quali stilerà una cartella sanitaria e di rischio da custodire
        presso la relativa struttura lavorativa. 
         
         
        ARTICOLO 52 
        Rappresentanti per la sicurezza (RLS) 
        Con riferimento al Decreto Legislativo 19.9.94 n.626 e successive
        modificazioni ed integrazioni in materia di prevenzione e sicurezza sul
        lavoro si conviene quanto segue relativamente ai Rappresentanti per la
        Sicurezza (RLS) 
        a) Numero 
        Il numero dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza viene
        definito come segue: 
        Enti fino a 50 dipendenti: 1 
        Enti da 51 a 500 dipendenti: 3 
        Oltre 6 
        La durata dell'incarico dei rappresentanti di cui sopra è di tre anni. 
        b) Permessi retribuiti 
        Per l'espletamento dei compiti previsti dall'articolo 19 D.L.vo
        numero 626/94 al rappresentante per la sicurezza spettano: 
        Negli Enti che occupano fino a 10 dipendenti permessi retribuiti pari a
        12 ore annue; 
        Negli Enti che occupano da 11 a 30 dipendenti: permessi retribuiti pari
        24 ore annue; 
        Negli Enti che occupano oltre 30 dipendenti: permessi retribuiti pari a
        30 ore annue. 
        Per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'articolo 19 citato,
        lette b), c) d), g), i) ed l) non viene utilizzato il predetto monte
        ore. 
        c) Formazione dei rappresentanti per la sicurezza 
        Il rappresentante per la sicurezza ha il diritto alla formazione
        prevista dall'articolo 19, comma 1, lett. g) del decreto legislativo
        numero 626 del 1994. 
        La formazione dei rappresentanti per la sicurezza si svolge mediante
        permessi retribuiti aggiuntivi in ragione non inferiore a numero 10 ore
        lavorative. 
        Salvo iniziative adottate a livello di organismi paritetici
        territoriali, spetta agli Enti definire i programmi formativi per i
        rappresentanti della sicurezza. 
        Per quanto non previsto dal presente articolo ed in particolare in
        riferimento alle modalità di elezione del rappresentante alla
        sicurezza, alle sue attribuzioni nonché ai necessari dispositivi di
        sicurezza gli Enti di Sviluppo Industriale firmatari del presente
        contratto applicano le disposizioni di legge sulla sicurezza definiti
        dalla legge n. 626/1994 e seguenti. 
        TITOLO VIII 
        DIRITTI DELLA PERSONA 
        ARTICOLO 53 
        Pari opportunità 
        Le parti, nel confermare l'adempimento delle disposizioni di cui alla
        legge 9/12/1977 n. 903 sulla parità tra uomo e donna, prendono atto
        della disciplina sulle azioni positive per la realizzazione delle ari
        opportunità nel lavoro, introdotta, in armonia con le raccomandazioni e
        risoluzioni comunitarie, dalla legge 10 aprile 1991 n. 125 e degli
        obblighi che essa pone a carico degli Enti associati alla FICEI. Al
        rapporto sono tenute le unità con oltre 100 addetti. 
        Ogni Ente promuove iniziative, anche su proposta delle Rappresentanze
        sindacali unitarie, volte a verificare non solo il rispetto delle
        normative sulla parità, ma anche a rendere effettive le condizioni di
        opportunità rimuovendo gli ostacoli che ne impediscano la realizzazione
        sia nel campo delle assunzioni, della formazione professionale che della
        carriera. 
        Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione
        della raccomandazione CEE del 13 dicembre 1984, n. 635 e delle
        disposizioni legislative in tema di parità uomo-donna, attività di
        studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive a
        favore del personale femminile. 
        In relazione a quanto sopra le parti costituiranno una Commissione
        Nazionale. 
        Alla contrattazione di secondo livello è assegnata la funzione di: 
        esaminare l'andamento occupazionale femminile 
        proporre specifiche sperimentazioni di azioni positive tese a consentire
        una effettiva parità di opportunità per la collocazione professionale,
        il riconoscimento del valore del lavoro, i processi di sviluppo di
        carriera. 
         
         
        ARTICOLO 54 
        Tutela della dignità dei lavoratori 
        Le Parti, nel rispetto della raccomandazione U.E. 131/92 e della
        legislazione in materia, con particolare riferimento all'art. 2087 cc,
        promuovono azioni finalizzate a tutelare la dignità delle persone sul
        posto di lavoro, anche con riferimento alla sfera sessuale. 
        L'ambiente di lavoro deve essere idoneo ad un sereno svolgimento
        dell'attività lavorativa. 
        I rapporti tra i dipendenti, qualsiasi sia il loro inquadramento
        nell'azienda, devono essere improntati a reciproca correttezza. Pertanto
        è considerato inaccettabile qualsiasi comportamento a connotazione
        sessuale offensivo della dignità della persona, indipendentemente dal
        fatto che questo venga utilizzato o meno per intimidire e discriminare
        professionalmente il destinatario (assunzione, formazione, promozioni
        etc.). 
        Le Parti promuovono iniziative per informare dipendenti sulla procedura
        e sulle sanzioni disciplinari previste nei confronti dei dipendenti
        responsabili di molestie sessuali sul posto di lavoro e rimuovono gli
        effetti dei comportamenti stessi. 
        ARTICOLO 55 
        Tossicodipendenza 
        Le Parti al fine di favorire il superamento di situazioni di
        tossicodipendenza e in attuazione di quanto previsto dalla legge 26/6/90
        n. 162 convengono quanto di seguito riportato: 
        Nei confronti dei dipendenti, assunti a tempo indeterminato, per i
        quali venga accertato lo stato di tossicodipendenza secondo le
        previsioni di legge e che intendano accedere a programmi terapeutici e
        riabilitativi presso i servizi sanitari delle U.S.L. o di altre
        strutture terapeutico riabilitative e socio-assistenziali, è
        riconosciuto: 
        il diritto alla conservazione del posti di lavori, in aspettativa non
        retribuita a tutti gli effetti di legge e di contratto, per il tempo in
        cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta per
        l'esecuzione del trattamento riabilitativo; 
        la concessione, in alternativa all'aspettativa di cui al precedente
        punto a), di permessi non retribuiti per brevi periodi, la durata dei
        quali è determinata dalla struttura terapeutica, qualora quest'ultima
        riconosca il valore positivo del lavoro in quanto parte della terapia e
        pertanto preveda il mantenimento dell'interessato nell'ambiente che lo
        circonda; 
        l'adozione di soluzioni lavorative, come il part-time o altre
        modalità, compatibilmente con l'organizzazione del lavoro, che rendano
        più agevole l'effettuazione di recupero nell'ipotesi di cui al
        precedente punto b) o di reinserimento al lavoro al termine del periodo
        riabilitativo. 
        Per avvalersi della facoltà di cui sopra, il dipendente è tenuto ad
        inoltrare la relativa richiesta, al datore di lavoro prima dell'inizio
        del programma, accludendo adeguata documentazione sul programma stesso e
        la sua durata. 
        Anche ai lavoratori, che siano familiari di un tossicodipendente
        entro il 2° grado di parentela e, in mancanza, entro il 3° grado in
        linea retta, possono fare richiesta di essere posti in aspettativa non
        retribuita a tutti gli effetti di legge e di contratto, per partecipare
        al programma terapeutico e socio riabilitativo del familiare
        tossicodipendente, quando il servizio pubblico per le tossicodipendenze
        ne attesti la necessità. La relativa richiesta, con la documentazione
        del caso e l'attestazione del servizio pubblico per le
        tossicodipendenze, deve pervenire nei modi previsti al comma precedente. 
        Le Parti riconoscono la necessità di favorire il recupero di eventuali
        lavoratori etilisti, i quali intendono sottoporsi a terapie di
        disintossicazione presso centri specializzati, pertanto convengono di
        concedere i lavoratori interessati, per i quali sia specificatamente
        accertata la sottoposizione a terapia sanitaria specialistica,
        agevolazioni analoghe a quelle sopra previste per i lavoratori in
        accertato stato di tossicodipendenza. 
        ARTICOLO 56 
        Portatori di handicap 
        Gli Enti, nell'ambito delle normative di legge vigenti, pongono in
        essere gli interventi organizzativi e logistici ritenuti necessari per
        favorire l'inserimento nell'attività lavorativa di soggetti portatori
        di handicap, laddove questi lavoratori siano presenti, ivi inclusa,
        nella misura consentita dalle condizioni oggettive, la rimozione delle
        eventuali barriere architettoniche che fossero di ostacolo all'attività
        lavorativa di tali soggetti. 
        Nei confronti dei lavoratori che si trovino nelle condizioni descritte
        dalla legge 5/2/1992 n. 104 trovano applicazione le agevolazioni
        previste dall'art. 33 della legge medesima, fatti salvi gli accertamenti
        ivi prescritti. 
        ARTICOLO 57 
        AIDS 
        Le Parti prendono atto che, secondo quanto disposto dalla legge 5
        giugno 1990 n. 135, l'accertata infezione da HIV non può costituire
        motivo di discriminazione pe l'accesso o il mantenimento del posto di
        lavoro (art. 5 comma 5) e che è fatto divieto al datore di lavoro di
        svolgere indagini volte ad accertare nei dipendenti o nelle persone
        prese in considerazione per l'instaurazione di un rapporto di lavoro
        l'esistenza di uno stato di sieropositività (art. 6, comma 1 e 2). 
        Le Parti ritengono inoltre, in considerazione del rilievo sociale
        assunto dal fenomeno della sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS)
        e pur ribadendo la competenza degli organismi preposti dalla legge ad
        attuare gli interventi per la prevenzione a lotta all'AIDS, di dover
        assumere un atteggiamento di solidarietà nei confronti dei lavoratori
        assunti a tempo indeterminato che abbiamo l'esigenza di assistere il
        coniuge o un parente di 1° grado affetto da AIDS e che necessiti di
        apposite terapie domiciliari o presso strutture sanitarie pubbliche. 
        Nei confronti di tali dipendenti viene pertanto prevista: 
        la concessione di aspettativa, senza corresponsione della
        retribuzione né decorrenza di anzianità, per la durata della terapia
        domiciliare o presso istituto pubblico; 
        la concessione in alternativa all'aspettativa di cui al precedente punto
        1, di permessi non retribuiti per brevi periodi; 
        adozione di soluzioni lavorative che rendono più agevole
        l'effettuazione della terapia. 
        Gli Enti concedono le provvidenze sopra elencate dietro
        presentazione, da parte del dipendente, di documentazione rilasciata
        dalla struttura sanitaria pubblica competente attestante la terapia e
        l'esigenza di assistenza del congiunto, fermo restando l'impegno al
        mantenimento del massimo riserbo. 
         
        ARTICOLO 58 
        Volontariato 
        Le Parti, sensibili alle problematiche di carattere sociale e nel
        rispetto degli indirizzi legislativi, convengono sull'opportunità di
        considerare positivamente, nell'ambito del rapporto di lavoro, le
        necessità dei lavoratori impegnati volontariamente a svolgere una
        attività o funzione di particolare significato sociale ed umanitario. 
        In particolare: 
        Volontariato di solidarietà sociale 
        Gli Enti, in relazione alle disposizioni legislative vigenti,
        consentono, compatibilmente con le esigenze di servizio, ai lavoratori
        che facciano parte di organizzazioni volontarie di solidarietà sociale
        iscritte nei registri di cui all'art. 6 della legge 11/8/1991 n. 266,
        fatte salve le modifiche di legge, di fruire delle forme di
        flessibilità dell'orario di lavoro in atto aziendalmente a norma del
        presente contratto e/o di flessibilità di orario anche individuale, a
        norma di quanto previsto dall'art. 17 della legge sopra citata. 
        Volontariato di Protezione civile 
        Ferme restando le disposizioni del D.P.R. n. 613/94 e leggi seguenti,
        le aziende si impegnano a concedere nei confronti dei lavoratori che
        aderiscono al volontariato - su presentazione di idonea documentazione e
        sempre che non ostino comprovate esigenze di servizio - permessi non
        retribuiti per il tempo speso nei servizi della Protezione civile. 
        Volontariato nell'ambito delle attività di cooperazione dell'Italia
        con i Paesi in via di sviluppo. 
        Le Parti si richiamano a quanto previsto dalla legge 26/7/1987 n. 49,
        art. 33, comma 2, con riferimento alla possibilità di concedere ai
        lavoratori con la qualifica di volontario in servizio civile o
        cooperante ai sensi degli artt. 31 e 32 della legge citata periodi di
        aspettativa non retribuita. 
         
         
        TITOLO IX 
        DISCIPLINA 
         
        ARTICOLO 59 
        Doveri del personale 
         
        Il dipendente deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti
        all'esplicazione delle mansioni affidategli ed in particolare: 
        rispettare l'orario di servizio, adempiendo le formalità prescritte
        dall'Ente per il controllo della presenza; 
        svolgere con diligenza le mansioni affidategli, le istruzioni impartite
        dai superiori e rispettando l'ordine gerarchico fissato dall'Ente; 
        osservare scrupolosamente tutte le norme di legge sulla prevenzione
        infortuni che l'Ente porterà a sua conoscenza, nonchè tutte le
        disposizioni al riguardo emanate dal singolo Ente; 
        conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'Ente. Il dovere di
        riservatezza prosegue oltre la permanenza del rapporto di lavoro tra le
        parti; 
        non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per
        ragioni di ufficio; 
        non trarre profitto da quanto forma oggetto delle sue funzioni, nè
        svolgere attività contraria agli interessi degli Enti; 
        durante l'orario di lavoro mantenere nei rapporti interpersonali e con
        l'utenza, condotta uniformata ai principi di correttezza, astenendosi da
        qualsiasi comportamento lesivo della dignità della persona; 
        aver cura dei locali e degli strumenti di lavoro a lui affidati; 
        non valersi delle strutture e della strumentazione di proprietà
        dell'Ente per ragioni che non siano di servizio; 
        non chiedere né accettare a qualsiasi titolo compensi, regali o altre
        utilità in connessione con la prestazione produttiva; 
        osservare tutte le disposizioni di carattere disciplinare, organizzativo
        e regolamentare in genere disposte dal presente contratto o con apposito
        provvedimento dagli Enti. 
        Al lavoratore è vietato di valersi, anche al di fuori dell'orario di
        lavoro, della propria condizione per svolgere, anche non a fine di
        lucro, attività che siano comunque in relazione con quelle della
        struttura di appartenenza. 
         
        ARTICOLO 60 
        Responsabilità civile e penale dei dipendenti 
        Ai lavoratori con funzioni di coordinamento , con responsabile di
        settore , responsabilità d'ufficio , nei casi in cui le norme , le
        leggi , i regolamenti attribuiscano loro specifiche responsabilità
        civili e penali , anche in presenza di apposite deleghe nei rapporti con
        terzi , è riconosciuta l'assistenza legale e la copertura di eventuali
        spese connesse in caso di procedimenti civili e penali per cause non
        dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente
        connessi con l'esercizio delle funzioni svolte nonché l'adeguata
        copertura assicurativa previste da specifiche norme di legge . 
         
        ARTICOLO 61 
        Sanzioni e procedure disciplinari 
        Le inadempienze dei lavoratori determinano, secondo la gravità
        dell'infrazione, l'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari. 
        rimprovero scritto; 
        multa di importo variabile fino ad un massimo di 4 ore di retribuzione; 
        sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10
        giorni; 
        licenziamento con preavviso e con indennità; 
        licenziamento senza preavviso e con indennità. 
        Il licenziamento di cui alla lettera e) si applica nei confronti di
        quei lavoratori colpevoli di gravissime mancanze relativi a doveri, le
        quali siano di tale entità - da interrompere il rapporto di fiducia tra
        azienda e dipendente e da non consentire la prosecuzione, anche
        provvisoria, del rapporto di lavoro. 
        Nessun provvedimento disciplinare può essere adottato senza la
        preventiva contestazione degli addebiti al lavoratore e senza averlo
        sentito. 
        La contestazione al lavoratore dei provvedimenti disciplinari viene
        fatta per iscritto con la specifica indicazione dei fatti costitutivi
        dell'infrazione. La contestazione dev'essere tempestiva e contenere
        l'indicazione del termine entro il quale il lavoratore può presentare
        gli argomenti a propria difesa di norma entro 10 giorni. 
        Il lavoratore, entro il termine definito dalla lettera di contestazione
        scritta, potrà presentare le proprie giustificazioni per iscritto
        ovvero richiedere di discutere la contestazione stessa facendosi
        assistere da un rappresentante dell'organizzazione sindacale cui
        aderisce o conferisce mandato. 
        L'Ente, completata l'istruttoria, la quale dovrà esaurirsi di norma
        entro 20 giorni dal termine concesso al lavoratore per le
        giustificazioni, applicherà al lavoratore il provvedimento adottato. 
        Ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il
        lavoratore al quale sia stata comunicata una sanzione disciplinare può
        promuovere, nei 20 giorni successivi, la costituzione, tramite l'Ufficio
        Provinciale del lavoro e della Massima Occupazione, di un Collegio di
        conciliazione e arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna
        delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto
        di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro. 
        La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del
        collegio. 
        Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla
        data della contestazione dell'addebito. 
         
        TITOLO X 
        TRATTAMENTO ECONOMICO 
        ARTICOLO 62 
        Retribuzione e sue definizioni 
        La retribuzione è corrisposta ai lavoratori mensilmente nelle
        quantità e nelle modalità previste dal presente contratto. 
        La retribuzione è definita come segue: 
        Retribuzione base, costituita dai minimi tabellari comprensivi della
        indennità di contingenza (al 31//12/1991). I relativi valori in termini
        mensili ed annuali sono riportati nella tabella n.1 allegata al CCNL. 
        Retribuzione individuale con la quale s'intende la retribuzione base
        incrementata dalla eventuale indennità di funzione quadri, dagli
        eventuali assegni di merito a carattere continuativo e/o assegni ad
        personam. 
        Retribuzione globale complessiva con la quale si intende la somma
        della retribuzione individuale e delle quote di competenza aggiuntiva
        (13^ e 14^). Nella retribuzione globale omnicomprensiva si intendono
        comprese anche la retribuzione variabile e le indennità percepite nel
        mese o nell'anno di riferimento. Sono comunque esclusi dalla
        retribuzione globale gli emolumenti corrisposti a titolo di rimborso
        spese anche se forfettizzato. 
        La retribuzione è corrisposta mensilmente in un giorno stabilito
        dall'Ente, compreso tra il 20 e l'ultimo giorno del mese . 
        ARTICOLO 63 
        Calcolo della retribuzione oraria (e giornaliera) 
        La durata di lavoro media settimanale è stata definita pari a 36 ore
        medie, la retribuzione oraria, nelle sue varie definizioni previste
        all'articolo precedente, si ottiene dividendo la corrispondente
        retribuzione mensile per 156. 
        ARTICOLO 64 
        Incrementi retributivi 
        Con riferimento al Protocollo Governo-Parti Sociali del 23.07.1993 e
        agli indici di inflazione programmata previsti dal DPEF, a copertura del
        biennio economico 2002-2003, a favore del personale interverranno gli
        aumenti previsti dalla allegata tabella. 
        La parti si incontrano entro il mese di febbraio 2003 per verificare lo
        scostamento tra inflazione reale e inflazione programmata (1,7%) del
        2002. 
        L'eventuale incremento determinato dal differenziale decorre dal 1°
        settembre 2002 sulle retribuzioni base maturate a tale data. 
        Analoga verifica verrà fatta entro il mese di novembre 2003
        relativamente allo scarto maturato tra inflazione reale e inflazione
        programmata (1,4). 
        L'eventuale incremento determinato dal differenziale decorre dal 30
        novembre 2003 sulle retribuzioni base maturate a tale data. 
        3) Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con
        diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto di
        parte economica relativo al triennio 2002/2003, gli incrementi, previsti
        dall'allegata tabella, hanno effetto integralmente, alle scadenze e
        negli importi previsti ai fini della determinazione del trattamento di
        quiescenza. 
        Agli effetti dell'indennità di fine servizio, dell'indennità
        sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall'art. 2122 del
        C.C. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di
        cessazione del rapporto. 
         
         
        ARTICOLO 65 
        Mensilità aggiuntiva (13^ mensilità) 
        L'Ente corrisponde ai lavoratori una 13^ mensilità, pari alla
        retribuzione individuale, nel periodo compreso fra il 16 e il 20
        dicembre di ogni anno. 
        Per il personale assunto nel corso dell'anno, detta mensilità
        aggiuntiva viene corrisposta in ragione dei dodicesimi prestati. 
        Le frazioni di mese non superiori a 15 giorni di calendario non saranno
        calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se superiori. 
        In caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, la
        mensilità aggiuntiva spetta in proporzione al periodo di servizio
        prestato. 
         
        ARTICOLO 66 
        Mensilità aggiuntiva (14^ mensilità) 
        L'Ente corrisponde ai lavoratori una 14^ mensilità, pari alla
        retribuzione individuale, da erogarsi nel periodo compreso fra il 15 e
        il 20 giugno di ogni anno. 
        Per il personale assunto nel corso dell'anno, detta mensilità
        aggiuntiva viene corrisposta in ragione dei dodicesimi prestati. 
        Le frazioni di mese non superiore a 15 giorni di calendario non saranno
        calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se superiori. 
        In caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, la
        mensilità aggiuntiva spetta in proporzione al periodo di servizio
        prestato. 
         
        ARTICOLO 67 
        Servizi di Custodia 
        Al dipendente cui si è richiesto di svolgere, oltre l'attività
        lavorativa propria, anche funzioni di custodia di edifici ed impianti
        viene dato l'uso gratuito dell'abitazione. Nel caso in cui la funzione
        di custodia sia prevalente ed esclusiva, per l'arco orario settimanale
        ed il computo orario della prestazione si fa riferimento alla normativa
        prevista dal CCNL dei portieri. 
        In sede di trattative decentrate, nel caso di disagio o difficoltà
        particolari sopportate, viene contrattato un elemento aggiuntivo
        compensativo. 
        ARTICOLO 68 
        Retribuzione accessoria: indennità varie 
        Le indennità possibili per gli Enti aderenti alla FICEI sono oltre a
        quelle già menzionate di Funzione quadro, Lavoro festivo, Lavoro
        notturno, Lavoro in turni, Reperibilità , anche le seguenti: 
        indennità di cassa e di economato 
        indennità di trasferta 
        indennità di rischio 
        Tutte le indennità, ad eccezione di quella di Funzione quadri, non
        hanno carattere continuativo ma vanno attribuite esclusivamente su
        specifica prestazione effettiva giornaliera od oraria. 
        Non sono ammesse altre tipologie di indennità, per cui eventuali
        indennità derivanti da precedenti regolamentazioni contrattuali
        nazionali e/o aziendali, non più contemplate nel presente CCNL,
        verranno mantenuti in cifra fissa mensile come emolumento ad personam,
        qualora il trattamento complessivo annuo di fatto percepito risulti
        superiore di quello assicurato dal presente CCNL. 
        A) Indennità di cassa ed economato 
        Il lavoratore a cui sia attribuita la funzione di maneggio denaro
        contante e/o assegni, con responsabilità e oneri per errori, ha diritto
        ad una indennità pari a EURO 35,00/mensili frazionabili nei giorni
        effettivamente lavorati. 
        Tale indennità è corrisposta anche a chi sostituisce temporaneamente
        il titolare del servizio di cassa a qualsiasi titolo. 
        B) Indennità di trasferta 
        L'indennità di trasferta ricorre quando un lavoratore la cui mansione
        prevalente non comprenda funzioni di mobilità nel territorio (es.
        autista) opera al di fuori del territorio del comune dove è collocata
        la propria sede di lavoro. 
        La trasferta è autorizzata dal responsabile del settore e dà diritto
        ad una indennità pari a 26,00 Euro. 
        Per le trasferte superiori alle 6 ore il dipendente ha diritto
        all'intero importo della indennità , per le trasferte inferiori alle 6
        ore l'importo si riduce proporzionalmente alle ore effettuate . 
        Le spese di viaggio, vitto, pernottamento vengono rimborsate e
        compensate a piè di lista in base a modalità e limiti di seguito
        riportati. 
        Le tipologie degli alberghi nonché le usuali modalità di viaggio sono
        definite per il personale in sede di contrattazione aziendale. 
        Il rimborso delle spese di trasporto comprende quelle di viaggio per e
        da la località di destinazione con uno dei mezzi sottospecificati e
        quelle di trasferimento nell'ambito della stessa località. I mezzi di
        trasporto consentiti sono tutti quelli pubblici ma l'utilizzo dell'aereo
        deve essere preventivamente e specificatamente autorizzato. E'
        consentito anche l'uso, previa specifica autorizzazione, del proprio
        automezzo. 
        Il rimborso delle spese per l'uso della propria autovettura sarà
        effettuato nelle fasce chilometriche di uso. 
        Il rimborso delle spese di alloggio per il pernottamento è autorizzato
        e riconosciuto solo quando non sia possibile raggiungere nella mattinata
        la sede dell'impegno di lavoro quando il dipendente è impegnato in
        prestazioni fuori sede al mattino successivo ovvero quando il protrarsi
        dell'impegno lavorativo non consenta il rientro in residenza alla sera. 
        Le spese per i pasti intesi come pranzo e cena sono rimborsate fino a
        concorrenza di Euro 50,00 giornaliere con un massimale di Euro 26,00 per
        singolo pasto. 
        C) Indennità di rischio 
        L'indennità di rischio viene erogata al personale su riconoscimento
        dell'Ente che effettua prestazioni di lavoro usando automezzi, mezzi
        fuoristrada, macchine operatrici, veicoli per trasporto di cose e
        persone , con eventuali operazioni accessorie di carico e scarico (containers,
        casse mobili, …………..); 
        Lavori di manutenzione stradale; 
        Lavori con esposizione diretta e continua per lavori di fogna, canali,
        sentine, pozzi, impianti di depurazione; ecc. 
        Tale indennità è pari a 250 Euro all'anno. 
         
        ARTICOLO 69 
        Indennità di mensa 
        Gli Enti, tenuto conto delle caratteristiche dell'organizzazione del
        servizio, della distribuzione dell'orario di lavoro, istituiscono,
        previa contrattazione, delle modalità di fruizione, con le
        rappresentanze sindacali, un servizio mensa, con servizio diretto, o
        mediante convenzione con terzi oppure l'adozione di buoni pasto o ticket
        restaurant. 
        Il servizio mensa, comunque costituito, spetta a tutti i lavoratori che
        effettuano rientri pomeridiani non inferiori alle due ore. 
        L'azienda si riserva il controllo sul corretto utilizzo dei buoni pasto. 
        Nel caso in cui è istituito il servizio mensa è prevista una
        partecipazione dei dipendenti al costo del pasto pari ad un terzo. 
        Il servizio è attribuito per ciascun giorno di prestazione effettiva di
        lavoro, e il suo costo non costituisce elemento retributivo con effetti
        su altri istituti retributivi contrattuali. 
        Il contributo per il pasto non è monetizzabile. 
         
         
        ARTICOLO 70 
        Premio di risultato e produttività 
        Conformemente a quanto previsto nel Protocollo 23.07.93 tra Governo e
        Parti Sociali, i cui contenuti si intendono integralmente richiamati nel
        presente articolo, allo scopo di migliorare il servizio degli Enti, è
        possibile istituire un premio di risultato, erogabile dopo il
        raggiungimento degli obiettivi prefissati al 31 dicembre di ciascun anno
        entro tre mesi da tale data. 
        La modalità di erogazione del premio di risultato ha luogo, nell'ambito
        delle relazioni sindacali a livello decentrato, con periodicità
        quadriennale. 
        Tale premio ha la finalità di: 
        Coinvolgere e far partecipare tutti i lavoratori al miglioramento
        continuo degli Enti attraverso la realizzazione di obiettivi e programmi
        di efficienza, produttività e qualità. 
        è correlato ad obiettivi e programmi degli Enti definiti al 31
        gennaio di ciascun anno e viene erogato anno per anno. 
        Determinazione del valore del premio 
        Nel contratto quadriennale aziendale le parti determinano il valore
        economico degli incentivi da attribuire ai lavoratori al raggiungimento
        degli obiettivi prefissati. 
        Il premio viene erogato entro il 31 marzo di ciascun anno successivo
        all'esercizio cui si riferisce il premio. 
        Il valore economico viene definito con riguardo: 
        Alle previsioni relative all'andamento economico degli Enti e alla
        competitività complessiva degli stessi. 
        Alle previsione degli incrementi di produttività e qualità conseguenti
        alla realizzazione dei programmi concordati fra le parti 
        Alla presenza effettiva del lavoratore. 
        Le parti concordano che a livello di Ente siano assunti, come
        parametro di riferimento: la capacità di bilancio dell'Ente; il
        miglioramento della produttività e qualità; la presenza in servizio. 
        Nell'ambito dell'attività dell'Ente vengono definiti gli incrementi
        di produttività attesi. Le risorse individuate in sede aziendale con le
        procedure sopra descritte sono incrementate di una somma pari alle cifre
        indicate in Tabella 1 a partire dall'1/1/2003 che devono essere comunque
        attribuite al personale dipendente nelle quantità indicate nella
        Tabella allegata. 
         
         
        ARTICOLO 71 
        Previdenza complementare 
        Le parti concordano che la previdenza complementare può
        rappresentare uno strumento idoneo ad integrare le risorse economiche
        durante il periodo della pensione. 
        A tal fine preso atto della normativa in essere ed in evoluzione in
        materia previdenziale le parti convengono di rinviare ad una apposita
        sessione contrattuale l'istituzione e le modalità di accesso alla
        previdenza complementare. 
         
         
        ARTICOLO 72 
        Trattamento di fine rapporto (TFR) 
        Al dipendente che cessa dal servizio, o in caso di morte, agli aventi
        diritto è corrisposta, a carico di appositi fondi di bilancio
        dell'Ente, una indennità di anzianità commisurata come per legge
        all'intero trattamento economico per ogni anno o frazione di anno di
        servizio maturato a partire dalla data di assunzione. 
        Si potrà contrattare l'investimento delle somme di cui al comma che
        precede, mediante polizze Collettive Vita, ossia (polizze aziendali) e
        definirne i relativi rendimenti. 
        Con riferimento al secondo comma dell'art. 2120 del C.C. per il computo
        del trattamento di fine rapporto a carico dell'Ente, si considerano
        oltre allo stipendio tutti gli emolumenti costitutivi della retribuzione
        aventi carattere continuativo. 
        Sono fatti salvi i trattamenti di maggior favore individualmente
        acquisiti dai dipendenti. 
        Per quanto riguarda l'erogazione anticipata sul TFR gli Enti fanno
        riferimento alla specifica disciplina di legge. 
         
         
        TITOLO XI 
        ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 
        ARTICOLO 73 
        Cessazione del rapporto di lavoro 
        La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha luogo
        nei seguenti casi: 
        per dimissioni del dipendente; 
        senza bisogno di preavviso, al compimento dell'età fissata dalle
        vigenti disposizioni di legge per il conseguimento del diritto alla
        pensione di vecchiaia, fatta salva la facoltà di opzione per il
        proseguimento del rapporto per coloro che ne hanno diritto in virtù di
        legge; 
        per malattia o conseguenza di infortunio, la cui durata abbia superato
        il periodo di conservazione del posto come previsto dal presente
        contratto; 
        per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 del codice civile; 
        per giustificato motivo ai sensi della legge 15 luglio 1966 n. 604 e
        successive modificazioni e della legge n. 108 dell'11 maggio 1990, senza
        bisogno di preavviso. 
        In ogni caso l'Ente comunica sempre per iscritto l'intervenuta
        risoluzione del rapporto. 
        In caso di cessazione del rapporto per licenziamento o dimissioni, per
        qualsiasi causa, l'Ente porrà a disposizione del lavoratore, all'atto
        della cessazione del rapporto di lavoro e nonostante qualsiasi
        contestazione sulla liquidazione dei diritti che ne derivano, un
        certificato contenente l'indicazione del tempo durante il quale il
        lavoratore stesso ha svolto la sua attività presso l'Ente, del livello
        al quale era assegnato e delle mansioni disimpegnate. 
         
        ARTICOLO 74 
        Periodo di preavviso 
        Il recesso dal rapporto di lavoro deve essere comunicato per
        iscritto. 
        In caso di cessazione del rapporto di lavoro per i motivi previsti dal
        presente contratto, salvo che per giusta causa, ai lavoratori spetta un
        periodo di preavviso pari, per ciascuna categoria di inquadramento, ai
        corrispondenti periodi di prova. 
        Le parti possono concordare una diversa durata del periodo di preavviso. 
        I termini del preavviso decorrono dal giorno immediatamente
        successivo alla data di comunicazione del recesso. 
        Durante il periodo di preavviso lavorato, l'Ente è tenuto a
        concedere al lavoratore, che lo richiede, brevi permessi non retribuiti
        per la ricerca di nuova occupazione. 
        Il periodo di preavviso è considerato come servizio; pertanto
        questo, anche se sostituito dall'indennità relativa, viene computato
        nell'anzianità agli effetti del trattamento di fine rapporto. 
         
         
        ARTICOLO 75 
        Indennità sostitutiva del preavviso 
        La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza del
        periodo di preavviso, di cui all'articolo precedente, è tenuta a
        corrispondere all'altra parte un'indennità sostitutiva. 
        L'Ente ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al
        dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di
        preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per l'esercizio di altre
        azioni dirette al recupero del credito. 
        La parte che risolve il rapporto di lavoro senza il rispetto del termine
        di preavviso, deve corrispondere all'altra parte l'indennità
        sostitutiva, calcolata secondo le disposizioni dell'art. 2121 c.c.,
        così come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297. 
        In caso di morte del lavoratore l'indennità è corrisposta in base a
        quanto previsto dall'art. 2122 C.C. 
        ARTICOLO 76 
        Esodo Anticipato 
        L'Ente nei limiti temporali di vigenza del presente contratto , nelle
        more di emanazione di apposite leggi nazionali e/o regionali che
        prevedano eventuali agevolazioni per favorire il prepensionamento , può
        autorizzare il dipendente , su sua richiesta , alla risoluzione
        anticipata del rapporto di lavoro, quando questi abbia maturato almeno
        30 (trenta) anni di servizio utili agli effetti pensionistici . 
        In tal caso al dipendente verrà corrisposto oltre al TFR una
        incentivazione economica da concordarsi fra le parti , nella misura
        ricompresa tra le 6 (sei) e le 12 (dodici) mensilità di retribuzione . 
        ARTICOLO 77 
        Commissione paritetica per l'interpretazione 
        delle norme del vigente CCNL 
        E' istituita la Commissione per l'interpretazione delle norme del
        vigente C.C.N.L. di categoria tra FICEI e le Organizzazioni firmatarie
        del presente contratto rispettivamente in rappresentanza degli Enti
        industriali e dei dipendenti degli stessi. 
        Art. 1: Fanno parte della Commissione anzidetta quattro
        rappresentanti delegati dalla Federazione Italiana degli Enti di
        industrializzazione e quattro rappresentanti delegati per un solo nome
        da ciascuna delle quattro Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori
        firmatarie del vigente C.C.N.L. di categoria. 
        La Commissione sarà presieduta da un Presidente, designato dai
        componenti della stessa. 
        Art.2: La Commissione renderà la propria interpretazione della norma
        contrattuale, secondo i principi della correttezza e buona fede ed in
        ossequio alla vigente legislazione sull'argomento, mediante atto
        negoziale sottoscritto da tutti i componenti della Commissione e del
        segretario verbalizzante con motivazione a giustificazione della
        decisione finale. 
        L'interpretazione così fornita è vincolante e produce effetti per le
        parti. 
        Art. 3: Per adire la Commissione i dipendenti interessati ovvero il
        rappresentante legale dell'Ente debbono provvedere ad inviare
        raccomandata a.r. alla Commissione, che entro sette giorni dal
        ricevimento della richiesta fissa la trattazione della questione. 
        La Commissione, dopo aver istruito la controversia, deve provvedere ad
        emettere entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento un suo
        motivato provvedimento al riguardo o giungere a formalizzare un accordo
        tra le parti. 
        Nella raccomandata l'istante deve rappresentare, in modo conciso, quale
        sia la materia del contendere, deve altresì, curare di allegare ogni
        eventuale documentazione utile al parere della Commissione. 
        Art. 4: La decisione della Commissione per produrre effetti utili
        dovrà essere condivisa da almeno la maggioranza assoluta dei componenti 
        Art. 5: Alla riunione della Commissione assiste un verbalizzante,
        designato dalle parti. 
        Il verbalizzante provvederà a fornire ogni assistenza ed al termine
        dell'istruttoria, provvederà alla redazione del provvedimento finale. 
        Il verbalizzante non ha diritto di voto. 
        Art. 6: Il presente protocollo costituisce parte integrante del
        contratto collettivo di categoria e, come tale vincola tutte le parti
        firmatarie, senza necessità di ulteriore ratifica 
         
         
        ARTICOLO 78 
        Norma di salvaguardia 
        Sono fatti salvi le condizioni ed i trattamenti economici individuali
        di miglior favore in essere alla data di stipulazione del presente CCNL. 
         
         
        DICHIARAZIONE A VERBALE 
        Le parti firmatarie del presente contratto riconoscono alla
        contrattazione integrativa la funzione di sviluppo della efficienza e
        produttività. Si impegnano a creare le condizioni, con i Consorzi
        associati, per la piena applicazione dei contratti integrativi stessi,
        anche attraverso l'assistenza diretta. 
         
        INDICE 
        Titolo I 
        Disposizioni generali 
        Articolo 1 - Campo di applicazione 
        Articolo 2 - Disposizioni generali 
        Articolo 3 - Decorrenza e durata 
        Articolo 4 - Procedure per il rinnovo del CCNL 
        Titolo II 
        Relazioni sindacali 
        Articolo 5 - Obiettivi e strumenti 
        Articolo 6 - Competenze contrattuali 
        Articolo 7 - Informazione 
        Articolo 8 - Concertazione 
        Articolo 9 - Rappresentanze Sindacali nei luoghi di 
        Lavoro e composizione delle delegazioni 
        Articolo 10- Procedure di relazioni sindacali 
        Articolo 11- Rappresentanza sindacale Unitaria 
        (RSU) 
        Articolo 12- Permessi sindacali 
        Articolo 13- Assemblee sindacali del personale 
        Articolo 14- Prerogative sindacali e diritti dei 
        lavoratori 
        Titolo III 
        Rapporto di lavoro 
        Articolo 15 - Costituzione del rapporto di lavoro 
        Articolo 16 - Assunzione del personale 
        Articolo 17 - Periodo di prova 
        Articolo 18 - Lavoro a tempo parziale 
        Articolo 19 - Assunzioni a termine 
        Articolo 20 - Contratto di fornitura di lavoro temporaneo 
        Articolo 21 - Disciplina del telelavoro 
        Titolo IV 
        Classificazione e sviluppo professionale 
        Articolo 22 - Classificazione del personale 
        Articolo 23 - Criteri di classificazione 
        Articolo 24 - Declaratorie di categoria e posizione 
        economica 
        Articolo 25 - Norme per area quadri 
        Articolo 26 - Sviluppo e mobilità orizzontale del 
        Personale 
        Articolo 27 - Sviluppo professionale 
        Articolo 28 - Norma di primo inquadramento del 
        personale in servizio nel nuovo sistema 
        di classificazione 
        Articolo 29 - Attribuzione temporanea di mansioni 
        Superiori 
        Articolo 30 - Formazione 
        Articolo 31 - Diritto allo studio 
        Titolo V 
        Organizzazione e orario di lavoro 
        Premessa 
        Organizzazione del lavoro 
        Articolo 32 - Orario di lavoro 
        Articolo 33 - Rilevazione dell'orario 
        Articolo 34 - Ritardi 
        Articolo 35 - Lavoro supplementare e straordinario 
        Articolo 36 - Riposo settimanale e lavoro festivo 
        Articolo 37 - Lavoro notturno 
        Articolo 38 - Lavoro in turni avvicendati 
        Articolo 39 - Reperibilità 
        Articolo 40 - Utilizzo del mezzo proprio 
        Titolo VI 
        Giorni festivi, ferie e assenze a vario titolo 
        Articolo 41 - Giorni festivi 
        Articolo 42 - Ferie 
        Articolo 43 - Assenze 
        Articolo 44 - Permessi 
        Articolo 45 - Malattia 
        Articolo 46 - Congedo di Maternità 
        Articolo 47 - Congedi parentali 
        Articolo 48 - Servizio Militare 
        Articolo 49 - Aspettativa 
        Articolo 50 - Mobilità tra lavoratori appartenenti a diversi enti 
        Titolo VII 
        Prevenzione , ambiente e sicurezza 
        Articolo 51 - Prevenzione e protezione 
        Articolo 52 - Rappresentanti per la sicurezza (RLS) 
        Titolo VIII 
        Diritti della persona 
        Articolo 53 - Pari opportunità 
        Articolo 54 - Tutela della dignità dei lavoratori 
        Articolo 55 - Tossicodipendenza 
        Articolo 56 - Portatori di handicap 
        Articolo 57 - AIDS 
        Articolo 58 - Volontariato 
        Titolo IX 
        Disciplina 
        Articolo 59 - Doveri del personale 
        Articolo 60 - Responsabilità civile e penale dei dipendenti 
        Articolo 61 - Sanzioni e procedure disciplinari 
        Titolo X 
        Trattamento economico 
        Articolo 62 - Retribuzione e sue definizioni 
        Articolo 63 - Calcolo della retribuzione oraria (e giornaliera) 
        Articolo 64 - Incrementi retributivi 
        Articolo 65 - Mensilità aggiuntiva ( 13° mensilità) 
        Articolo 66 - Mensilità aggiuntiva (14° mensilità) 
        Articolo 67 - Servizi di custodia 
        Articolo 68 - Retribuzione accessoria : indennità varie 
        Articolo 69 - Indennità di mensa 
        Articolo 70 - Premio di risultato 
        Articolo 71 - Previdenza complementare 
        Articolo 72 - Trattamento di fine rapporto (TFR) 
         
        Titolo XI 
        Estinzione del rapporto di lavoro 
        Articolo 73 - Cessazione del rapporto di lavoro 
        Articolo 74 - Periodo di preavviso 
        Articolo 75 - Indennità sostitutiva del preavviso 
        Articolo 76 - Esodo anticipato 
        Articolo 77 - Commissione paritetica per l'interpretazione delle 
        norme del vigente CCNL 
        Articolo 78 - Norma di salvaguardia 
        Torna indietro 
           |