| Vertenza
        Sistema autonomie locali e Piattaforma CCNL 2002-2005 1. PremessaLe profonde riforme, a cominciare da quella del titolo V della
        Costituzione, che hanno interessato il sistema delle Autonomie Locali,
        nonché gli interventi continui di carattere legislativo e regolamentare
        che, in alcuni casi, costituiscono vere e proprie incursioni sulla
        disciplina del rapporto di lavoro; le scelte operate dalla
        contrattazione integrativa che si è misurata con un comportamento degli
        Enti non sempre all'altezza del ruolo a loro demandato; i processi di
        esternalizzazione e privatizzazione dei servizi orientati, in maniera
        quasi esclusiva al minor costo del lavoro, che va a scapito della
        qualità e della loro efficacia, consegnano alle parti negoziali a
        livello nazionale un quadro complesso e articolato che impone di
        ricercare il consolidamento ed il rafforzamento delle attuali regole
        contrattuali.
 La recente legge Finanziaria, legge 448 del 21.12 2001, interviene in
        modo radicale sugli Enti Locali con provvedimenti, di natura
        regolamentare e finanziaria, che ne ridisegnano i compiti e le
        attribuzioni, modificando decisamente l'attuale impianto istituzionale,
        nonché i relativi poteri decisionali fino a cancellare la separazione
        tra il potere d'indirizzo e quello di gestione per i comuni sotto i 5000
        abitanti.
 Per tutto questo è necessario pensare ad una vertenza che, a partire
        dall'accordo Governo-Sindacati dello scorso 4 Febbraio, affronti le
        problematiche del sistema autonomie locali e si ponga l'obiettivo,
        attraverso il rinnovo del CCNL, del governo dei processi in atto e di
        una valorizzazione della risorsa umana professionale quale fattore
        indispensabile di sviluppo per un rinnovato e moderno sistema delle
        autonomie orientato alla domanda del cittadino e promotore istituzionale
        dello sviluppo economico e sociale del territorio.
 Va ricercato, in coerenza con gli obiettivi che hanno ispirato l'accordo
        del 4 febbraio 2002, un tavolo concertativo specifico che analizzi la
        legislazione attuativa della riforma del titolo V della Costituzione ed
        i suoi effetti sui rapporti tra i livelli istituzionali e sull'assetto
        di competenze e poteri del sistema delle autonomie.
 La vertenza e la piattaforma non possono che partire dalla conferma
        dell'insostituibilità del CCNL in quanto elemento centrale
        dell'ordinamento del nostro paese garante di una uniforme e
        generalizzata tutela dei salari, dei diritti e dei rapporti di lavoro;
        nonché dei due livelli di contrattazione che, correttamente applicati,
        hanno dimostrato la capacità di innovare profondamente le regole di
        contrattazione nel Pubblico Impiego e confermato il ruolo essenziale del
        sindacato e dei lavoratori nella gestione dei processi di riforma e
        qualificazione dello stato sociale.
 Ogni ipotesi di attacco al CCNL va respinta con determinazione perché
        mette in discussione la certezza dei diritti individuali e collettivi e
        la corretta politica di solidarietà, così come va rafforzata e
        generalizzata la concertazione per permettere ai lavoratori ed al
        sindacato di comprendere l'intero progetto organizzativo e intervenire
        sull'insieme delle scelte attuative dei processi in atto.
 Rimane sullo sfondo l'obiettivo di rendere il contratto di comparto un
        contratto di settore, destinato a governare alcuni processi di
        articolazione e mutazione organizzativa degli Enti; occorre nel
        frattempo confermare l'applicabilità a tutti i soggetti già in esso
        ricompresi che dovranno trovare nel contratto del comparto una cornice
        di riferimento adeguata, pur vedendo riconosciuta e valorizzata la
        propria specificità.
 2. La struttura del contrattoPer la ricomposizione dei processi lavorativi è fondamentale che il
        CCNL del comparto assuma appieno il valore di riferimento per tutto il
        sistema delle Autonomie.
 E' necessario, per prima cosa, affrontare il problema dell'afferenza
        contrattuale sulla base della tipologia di attività superando una
        frammentazione che impedisce reali politiche di sviluppo come sta
        avvenendo, ad esempio, per l'area dei beni culturali divisa tra Regioni,
        Comuni, Istituzioni e esternalizzazioni.
 E', quindi, necessario che la struttura contrattuale, ferma restando
        l'unicità dell'attuale comparto, contenga una parte modulare capace di
        rappresentare e risolvere gli specifici problemi delle varie tipologie
        d'enti e funzioni che il sistema compongono.
 Vogliamo continuare la strada intrapresa nel CCNL del 14/9/2000 con i
        capitoli già dedicati al personale della vigilanza e a quello delle
        scuole riaffermando l'impegno alla difesa delle specificità anche in
        termini di percorsi professionali e ordinamentali, utilizzando il
        sistema delle sezioni specifiche nel CCNL anche per le Regioni, le IPAB,
        le Camere di Commercio, i Consorzi, le unioni ed associazioni dei
        Comuni.
 Questa scelta di struttura del CCNL, che già è prefigurata nel
        documento concordato con l'associazione delle Ipab e nell'articolo 24
        del secondo biennio economico, è l'unica risposta ad un sistema delle
        autonomie sempre più complesso e conflittuale al suo interno.
 A questo proposito dobbiamo impedire una ingiustificata proliferazione
        dei processi d'esternalizzazione e trasformazione dei modelli di
        gestione dei servizi promossi da parte degli Enti, approfittando degli
        spazi d'intervento legislativo loro assegnati dal nuovo titolo V e della
        legge finanziaria, riconducendoli ad una logica di confronto negoziale.
 Questi processi vanno contrastati sul piano dell'opzione politica della
        convenienza economica, salvaguardando, in ogni caso, i livelli
        occupazionali ed i diritti dei lavoratori.
 Per questo motivo, e per evitare una pericolosa frammentazione dei
        modelli contrattuali e le conseguenti discriminazioni salariali, è
        indispensabile che il personale sottoposto a questi processi continui ad
        avere la copertura contrattuale delle Autonomie Locali fintanto che non
        sarà risolta la questione del CCNL per i lavoratori impegnati nella
        rete dei servizi privatizzati o a gestione privata.
 A questo proposito, contestualmente alla discussione sul contratto, è
        importante lavorare per dare a questi lavoratori una prospettiva che,
        secondo logica, dovrà essere in ambito Confesrvizi - CISPEL al fine di
        rappresentare nel miglior modo l'evoluzione del sistema dei servizi in
        un ambito coerente con le logiche e le finalità del sistema delle
        Autonomie.
 L'ipotesi di lavorare per un contratto nazionale da stipulare in sede
        Confesrvizi nasce dalla valutazione fortemente positiva dell'esperienza
        fatta con gli IACP trasformati in enti pubblici economici per i quali è
        stato creato il CCNL Federcasa e per gli Enti ed Aziende del settore
        culturale, turistico e del tempo libero che applicano il CCNL
        Federculture.
 3. Assetto contrattuale e
        questione salarialeIl nuovo contratto dovrà, per prima cosa, farsi carico di una sua
        stesura più semplice, per favorirne la comprensione e l'utilizzo, a
        partire dalla definizione in un unico testo dell'intera disciplina
        contrattuale intervenuta dal 1995 ad oggi recuperando le norme soggette
        a controversie interpretative e le dichiarazioni congiunte che, anche al
        fine di evitare stati di conflitto, devono essere integrate nel testo
        contrattuale.
 La questione salariale riveste, per il comparto Autonomie locali,
        carattere di assoluta priorità.
 La scelta di ribadire il ruolo del Contratto Nazionale, assegnandogli
        contenuto più penetrante riguardo alla difesa del potere d'acquisto
        delle retribuzioni, comportano di assicurare una quantità di risorse
        adeguata destinate al livello nazionale, sia per l'incremento delle
        retribuzioni tabellari che per le eventuali operazioni di collocazione
        nelle categorie anche in attuazione dell'articolo 24 del CCNL 5/10/2001,
        che per la contrattazione di secondo livello.
 Il CCNL dovrà quindi utilizzare la maggior parte delle risorse indicate
        nell'accordo del 4/2/2002 per il recupero del potere d'acquisto dei
        salari sull'inflazione reale incrementando le retribuzioni al fine di
        realizzare la piena tutela di tutti i lavoratori, ed il riallineamento
        ai lavoratori degli altri comparti, in coerenza con il percorso avviato
        con il rinnovo del secondo biennio.
 Per affrontare in modo incisivo la questione salariale del comparto il
        CCNL si dovranno garantire inoltre, in modo omogeneo per tutti i
        lavoratori, ulteriori risorse per proseguire nell'obiettivo del
        riequilibrio della media retributiva con gli altri comparti del P.I.;
        per riconoscere i forti cambiamenti in termini di compiti e
        responsabilità che la riforma del sistema delle autonomie ha prodotto
        sul lavoro e sulle sue modalità.
 Nello stesso tempo si dovrà operare il conglobamento della indennità
        integrativa speciale nei trattamenti tabellari in analogia con il
        contratto della dirigenza.
 Per quanto attiene il secondo livello di contrattazione è necessario
        operare interventi che consolidino e rafforzino ulteriormente questo
        livello contrattuale per i propri ambiti di competenza, lo pongano al
        riparo da attacchi o da rischi di sovraccarico (e, conseguentemente, di
        diminuzione del peso del Contratto Nazionale e del valore che lo stesso
        assume, in primis, nella consapevolezza e nella percezione dei
        lavoratori), e creino le condizioni per un reale collegamento al lavoro.
 Per questo la contrattazione di secondo livello dovrà avere oltre alle
        risorse ad essa demandate dal CCNL la possibilità di reperire, con il
        solo vincolo della compatibilità di bilancio, risorse aggiuntive per
        realizzare il collegamento tra modifica della professionalità e
        processi organizzativi.
 Va superata la normativa sperimentale dell'articolo 5 del CCNL 5/10/2001
        che ha già mostrato la sua inadeguatezza perché difficilmente
        applicabile in assenza di un reale controllo di gestione e di una
        contrattazione delle procedure lavorative ed organizzative necessarie
        alla modifica degli indicatori e che si è trasformata in un vincolo
        tecnico burocratico alle potenzialità della contrattazione.
 L'esperienza fatta sta dimostrando un forte orientamento finalizzato a
        restaurare/rafforzare un controllo numerico degli atti e una valutazione
        di risultati mai pre-definiti più che un orientamento ad affrontare le
        problematiche di natura organizzativa e procedurale che sui risultati
        intervengono.
 4. Le posizioni organizzativeIn attuazione della nota programmatica di cui all'art. 24 del CCNL
        5.10.2001, e fermo restando l'attuale disciplina contrattuale, vanno
        riviste le modalità di finanziamento delle posizioni organizzative
        negli enti dotati di dirigenza, in quanto strumento spesso usato dalle
        amministrazioni in forma unilaterale. Riteniamo quindi indispensabile
        trasferire a carico del bilancio degli Enti l'onere delle risorse
        necessarie per il trattamento economico delle posizioni organizzative
 E' anche indispensabile definire una norma di garanzia, sulla scorta di
        quanto già determinato nel CCNL della Dirigenza AALL, per i casi di
        soppressione o ridefinizione delle posizioni organizzative a seguito di
        modifica dell'assetto organizzativo degli Enti e nei casi di assunzione
        diretta di responsabilità gestionali da parte dell'organo politico nei
        Comuni sotto i 5000 abitanti.
 5. Sistema delle relazioni
        sindacaliL'attuale sistema di relazioni sindacali deve essere confermato nelle
        sue diverse articolazioni; va, inoltre, rafforzato il legame tra le
        procedure d'informazione concertazione e contrattazione. In particolare
        vanno resi più cogenti i momenti negoziali relativi ai processi d'esternalizzazione,
        privatizzazione e dismissione dei servizi e le relative ricadute sui
        livelli occupazionali, sulla mobilità del personale e sulla qualità
        dei servizi.
 Andrà rafforzato e reso pienamente attuabile il livello territoriale ed
        introdotto quello relativo ai servizi associati in cui la frammentazione
        della controparte rende difficile un intervento omogeneo e coerente con
        l'organizzazione del lavoro.
 In questa fase di mutamenti nell'assetto degli Enti e nell'attuazione
        delle deleghe, fermo restando l'attuale sistema delle relazioni
        sindacali ed il modello della contrattazione su due livelli, appare
        opportuno prevedere un momento regionale di monitoraggio dei processi e
        di analisi e confronto sui provvedimenti, che hanno effetti sul
        personale (mobilità; livelli occupazionali, formazione, incentivazioni
        ed altre materie rinviate dal Ccnl).
 Per rendere più incisivo questo modello di relazioni sindacali è anche
        necessario apportare alcune integrazioni al testo sui diritti sindacali
        definendo che le trattative non sono a carico del monte ore della RSU e
        che, come già chiarito da numerose sentenze, per le comunicazioni
        sindacali è legittimo utilizzare la bacheca elettronica.
 Si rivendica, infine, l'assunzione tra le parti (Aran, associazione
        degli Enti e OOSS) di un codice di comportamento che eviti il continuo
        ricorso a pareri di parte e abbatta una conflittualità tutt'altro che
        positiva nei posti di lavoro.
 A tal fine dovrà essere costituito un tavolo di confronto preventivo
        sulle problematiche del CCNL che, pur non sostituendosi ne'esautorando
        la procedura per l'interpretazione autentica ed il suo valore di
        modifica ed integrazione del CCNL, costituisca un orientamento
        applicativo della lettera contrattuale condiviso tra le parti.
 6. Classificazione e nuovi
        profiliIl modello classificatorio che prevede sviluppi in termini verticali e
        valorizzazioni in termini orizzontali dovrà essere confermato e
        pienamente realizzato in tutte le sue potenzialità a partire da un più
        stretto collegamento con l'organizzazione del lavoro e l'evoluzione dei
        modelli organizzativi.
 In questo contesto è necessario operare per superare tutti gli elementi
        di rigidità che hanno caratterizzato il sistema di classificazione e
        che impediscono la ricomposizione del lavoro, in particolare è
        necessario superare la divisione nelle categorie B e D che, creata per
        tutelare gli ingressi dall'esterno ed evitare sotto inquadramenti, si è
        trasformata, anche grazie a comportamenti fortemente scorretti degli
        Enti, nella creazione di ulteriori categorie non previste dal CCNL.
 Sarà necessario procedere ad una verifica delle declaratorie di
        categoria, verificare ulteriori possibilità di sviluppo orizzontale
        nelle stesse; in tale contesto vanno riconsiderati i valori economici
        finali della categoria D anche alla luce del differenziale esistente con
        i valori economici derivanti dal nuovo CCNL della Dirigenza AALL.
 Servirà, inoltre, un intervento di maggiore chiarezza sui profili
        professionali attraverso esemplificazioni più coerenti alle mutate
        professionalità presenti negli Enti, una verifica dei profili
        esistenti.e l'individuazione dei nuovi profili professionali connessi
        alle nuove funzioni degli Enti e legati ai processi ed alle varie
        disposizioni legislative ovvero riqualificazioni a seguito di
        disposizioni di Enti terzi.
 In particolare andranno definiti i profili, gia identificati nell'art.24
        del II biennio economico, connessi alle attività di informazione e
        comunicazione, alle nuove competenze e responsabilità degli ufficiali
        di stato civile, anagrafe e degli uffici tecnici e dei tributi, alle
        attività dei beni culturali (musei, biblioteche, ecc.) nonché quelli
        dell'area informatica ed andrà definito, per questi come per gli altri
        nuovi profili, la corretta collocazione nel sistema classificatorio.
 Si dovrà, nel CCNL, creare la corrispondenza tra quanto definito nelle
        Leggi in termini di nuove attività e nuove competenze e le figure
        professionali necessarie per realizzarle
 Il CCNL dovrà anche rispondere all'esigenza di riconoscere la
        specificità di alcune attività e dei relativi profili attraverso
        soluzioni di inquadramento e di percorsi professionali ed economici
        coerenti al lavoro.
 In particolare è necessario affrontare:
 Profili scolastici ed educativi· Con il contratto nazionale del 14.9.2000 e quello del 5.10.2001
        abbiamo affrontato una parte delle questioni poste dal personale delle
        scuole e riordinato la normativa. Ora si tratta di trovare le soluzioni
        contrattuali che possano rimotivare il personale delle scuole pubbliche
        delle Autonomie locali nel difendere la propria storia e la propria
        identità. Sarebbe paradossale che, mentre si va verso una pluralità di
        offerta formativa, proprio la scuola pubblica delle Autonomie e il suo
        personale non ritrovassero le ragioni per rilancio del proprio modello e
        contro le discriminazioni subite dalla legge di parità scolastica.
 · Per realizzare una scuola capace di rispondere alle mutate esigenze
        dei cittadini, legata al territorio, capace di attuarsi con
        articolazioni nell'offerta dei servizi e caratterizzata da un alto
        livello della qualità educativa è necessario dare risposte concrete al
        personale educativo e docente sia in termini salariali, sia in termini
        di riconoscimento professionale.
 · Per questo personale oltre a definirne la corretta collocazione anche
        in considerazione che per il reclutamento già molti Enti, nel rispetto
        della legge, prevedono nei propri regolamenti il possesso del Diploma di
        laurea specifico e che ciò dovrà essere generalizzato anche in
        attuazione della legge di parità occorrerà prevedere un modello di
        sviluppo professionale più idoneo a rispondere alla tipologia di
        attività.. A fronte di scelte chiare del CCNL, in questo settore devono
        essere dati alla contrattazione integrativa gli strumenti per potere
        apprezzare l'offerta formativa differenziata di cui le Amministrazioni
        si dovranno fare carico.
 Area della vigilanza· I risultati contrattuali fin qui conseguiti sono stati importanti e
        rappresentano il frutto dell'attenzione e dell'impegno che abbiamo posto
        nei confronti della categoria.
 · Gli interventi finalizzati al riordino ed alla razionalizzazione
        delle carriere, a partire dall'inserimento dell'operatore di Polizia
        locale nella categoria C e da quello dell'addetto al coordinamento e
        controllo nella D, hanno costituito un primo momento di connessione tra
        inquadramento e responsabilità nel lavoro.
 · Il nuovo CCNL dovrà operare, anche con soluzioni diversificate del
        modello classificatorio generale , affinché la struttura gerarchica
        dell'area della Vigilanza ed il modello ordinamentale non siano
        conflittuali tra loro, in particolare andrà affrontato in modo chiaro
        il problema dell'inquadramento del Comandante per la tipologia di
        responsabilità e ruolo svolto che deve essere corrispondente a quello
        delle figure apicali dell'Ente.
 · Conseguentemente è necessario definire le caratteristiche
        professionali della figura apicale della categoria, figura la cui
        competenza e professionalità non possono essere fungibili o surrogabili
        e devono essere frutto di un percorso formativo e lavorativo, che non
        può che venire dall'area stessa.
 · Andrà anche prevista una specifica norma in materia di politiche
        formative comprensive dell'aggiornamento professionale in funzione delle
        attività svolte e del sempre più necessario modello integrato per lo
        sviluppo e il controllo del territorio.
 · Perché divengano realtà e pienamente funzionanti le nuove
        competenze di Giudice di pace, polizia amministrativa e si realizzi una
        attività di controllo e di prevenzione sul territorio rivendichiamo,
        sul piano giuridico una sollecita approvazione della legge sul nuovo
        ordinamento della Polizia Locale, che crei le condizioni, prevedendo
        specifici finanziamenti, per una rivisitazione, in sede negoziale, della
        specifica indennità professionale e sancisca l'estensione dei diritti e
        delle tutele, in materia previdenziale ed assicurativa, in analogia con
        le altre forze dell'ordine.
 Profili socio sanitari· Nel riaffermare la difesa convinta dei servizi integrati e delle Ipab
        pubbliche all'interno del CCNL delle autonomie Locali e contro ogni
        tentativo di rinuncia alla gestione diretta o al passaggio a altri
        contratti, è necessario fornire risposte più adeguate a questi servizi
        a cominciare dall'inquadramento del personale socio sanitario
        particolarmente carente nel mercato del lavoro e giustamente attratto da
        condizioni economiche più favorevoli presenti anche nel settore
        pubblico.
 · Il CCNL dovrà, quindi, dare completa attuazione alla ricollocazione
        dei profili socio sanitari in analogia a quanto fatto nel comparto della
        sanità.
 · Andranno, inoltre, previsti le modalità ed i tempi per la
        partecipazione di questo personale ai percorsi di qualificazione ed
        all'attività formative.
 Nuovi profili professionali· Oltre alla definizione dei nuovi profili professionali istituiti da
        leggi quali quelli delle attività di informazione e comunicazione e gli
        Ufficiali di Stato Civile, ed al loro corretto inserimento nelle
        categorie della classificazione il CCNL dovrà affrontare il problema
        dei percorsi di riqualificazione necessari per l'assunzione piena del
        profilo da parte di coloro che già svolgono tali attività.
 C.C.I.A.A.· Nel quadriennio 1998-2001, con la realizzazione contrattuale
        dell'accordo del novembre 1993 tra Unioncamere e OO.SS. sono state in
        parte recuperate le differenze di inquadramento tra il personale
        camerale e le lavoratrici e i lavoratori degli altri enti del Comparto.
 · Nel nuovo contratto, anche in considerazione delle nuove competenze e
        delle conseguenti trasformazioni e innovazioni organizzative (sportello
        telematico, controllo del mercato), tenuto conto dell'alto ed omogeneo
        livello di informatizzazione degli Enti si rivendica la piena attuazione
        dell'accordo del novembre del 93 in tutte le sue parti e in tutte le
        C.C.I.A.A.; in particolare: generalizzazione della risoluzione adottata
        da alcune C.C.I.A.A. di passaggio attraverso idonea formazione a
        categoria superiore del personale in categoria A addetto alle
        informazioni all'utenza e alla consegna della modulistica; soluzioni per
        quelle figure professionali quali il responsabile tecnico degli
        impianti, presenti, in poche C.C.I.A.A., e attualmente sottoinquadrate a
        C1; omogeneità di inquadramento per il personale trasferito dal
        Ministero dell'Industria con qualifica di ispettore metrico
        differentemente inquadrato nella categoria C e D; rivedere il
        trattamento di trasferta in relazione ai nuovi compiti di verifica di
        impianti trasferiti dal Ministero dell'Industria con particolare
        riferimento all'uso dell'autovettura propria e al trasporto dei campioni
        e di strumenti; prevedere soluzioni per il personale della categoria C,
        che lavora in diretto rapporto con le aziende, che con l'introduzione
        degli sportelli telematici, svolge compiti e assume responsabilità
        propri della categoria superiore; l'inserimento nel fondo delle risorse economiche
        dei progetti finalizzati.
 7. Formazione ed
        aggiornamentoLe attività di formazione continua già previste dal CCNL, vanno
        ulteriormente sviluppate e legate ad una contrattazione che intervenga
        sull'organizzazione del lavoro e che colleghi i percorsi di carriera ai
        mutamenti organizzativi ed ad un'effettiva crescita professionale del
        lavoratore attraverso il pieno e reale utilizzo delle risorse
        contrattuali ad esse destinate (1% delle spese del personale) nonché di
        quelle stanziate direttamente dalle singole amministrazioni .
 La formazione dovrà anche costituire strumento per la creazione di
        profili professionali specifici
 La tornata contrattuale che si sta concludendo ha fatto registrare molto
        accordi che prevedano risorse anche significative (non sempre, tuttavia,
        1% indicato dal protocollo d'intesa sul lavoro pubblico) ma applicazioni
        abbastanza limitate di tali intese.
 La valorizzazione della risorsa umana e la necessità di collegare lo
        sviluppo delle competenze professionali ai processi in atto comporta una
        particolare attenzione alla formazione del personale, pertanto il CCNL
        dovrà rafforzare il ruolo della contrattazione su tali materie
        prevedendo sessioni annuali per la formulazione dei piani di intervento,
        la verifica degli effetti dei processi formativi e le priorità
        formative.
 Vanno infine rafforzati i richiami relativi alla formazione contenuti
        nella disciplina della progressione economica orizzontale prevedendo la
        definizione delle competenze e capacità per uno sviluppo delle singole
        professionalità e profili.
 8. Appendice normativaIl nuovo CCNL dovrà affrontare e risolvere alcune questioni ancora
        aperte tutt'altro che marginali che costituiscono il completamente della
        normativa e servono per definire completamente le regole del lavoro
        nelle Autonomie Locali.
 · Disciplinare, in coerenza con la legislazione vigente nel diritto del
        lavoro privato, il recupero delle festività coincidenti con la
        domenica.
 · Definire in modo completo le procedure di conciliazione e arbitrato.
 · Regolamentare la mobilità esterna tra i vari comparti del P.I. e le
        tutele negli inquadramenti del personale con particolare attenzione alle
        posizioni orizzontali.
 · Creare una normativa di sostegno ai CRAL che ne sostenga
        l'istituzione ed il funzionamento.
 · Verificare ed integrare l'articolo 52 ai fini delle voci che
        compongono l'indennità di fine rapporto di lavoro
 · Criteri per la creazione di Fondi Aziendali, anche consortili,
        finalizzati all'erogazione di prestazioni socio/sanitarie integrative
        nell'ambito di quanto stabilito dal D.L. 229/99
 9. La previdenza
        complementareNell'ambito della stagione contrattuale dovrà essere definita la piena
        operatività della previdenza complementare previa attenta verifica e
        valutazione della struttura del salario ai fini del trattamento di
        quiescenza.
 Gli statuti dei fondi dovranno prevedere la possibilità d'anticipazioni
        economiche per le spese da sostenere durante i periodi di congedo
        previsti dalla legge 53/2000 per maternità e formazione.
 
 Roma, 7 giugno 2002
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