TITOLO V -
RAPPORTI DI LAVORO PARTICOLARI
CAPO I - FLESSIBILITA' DEL
RAPPORTO DI LAVORO
In relazione alla nuova disciplina delle forme flessibili di
rapporto di lavoro introdotte dal presente contratto, le parti
sottolineano la particolare e significativa rilevanza di tali
strumenti di gestione delle risorse umane che, nonostante il
loro carattere di sperimentalità, offrono agli enti ampi
margini di gestione diretta dei servizi, permettendo altresì il
superamento del ricorso alle collaborazioni continuate e
coordinate nell'espletamento delle attività istituzionali.
Art. 46 Disciplina
sperimentale del telelavoro
(ART.1 CCNL 14/9/2000)
1. Il telelavoro determina
una modificazione del luogo di adempimento della prestazione
lavorativa realizzabile, con l'ausilio di specifici strumenti
telematici, nella forma del telelavoro domiciliare, che comporta
la prestazione dell'attività lavorativa dal domicilio del
dipendente, o nella forma del lavoro a distanza, che comporta la
prestazione dell'attività lavorativa da centri appositamente
attrezzati distanti dalla sede dell'ente e al di fuori del
controllo diretto di un dirigente.
2. Gli enti, previa
informazione ed eventuale incontro con i soggetti sindacali di
cui all'art.10, comma 2, del CCNL dell'1.04.1999, possono
definire progetti per la sperimentazione del telelavoro nei
limiti e con le modalità stabilite dall'art. 3 del DPR 8.3.1999
n. 70 e dal CCNL quadro sottoscritto il 23.3.2000, al fine di
razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di realizzare
economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle
risorse umane.
3. I singoli partecipanti
ai progetti sperimentali di telelavoro sono individuati secondo
le previsioni dell'art.4 del CCNL quadro del 23.3.2000.
4. Gli enti definiscono,
in relazione alle caratteristiche dei progetti da realizzare, di
intesa con i dipendenti interessati, la frequenza dei rientri
nella sede di lavoro originaria,che non può comunque essere
inferiore ad un giorno per settimana.
5. L'orario di lavoro, a
tempo pieno o nelle diverse forme del tempo parziale, viene
distribuito nell'arco della giornata a discrezione del
dipendente in relazione all'attività da svolgere, fermo
restando che in ogni giornata di lavoro il dipendente deve
essere a disposizione per comunicazioni di servizio in due
periodi di un'ora ciascuno fissati nell'ambito dell'orario di
servizio; in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale
orizzontale la durata dei due periodi si riduce del 50 %. Per
effetto della distribuzione discrezionale del tempo di lavoro,
non sono configurabili prestazioni aggiuntive, straordinarie
notturne o festive né permessi brevi ed altri istituti che
comportano riduzioni di orario.
6. Il lavoratore ha il
dovere di riservatezza su tutte le informazioni delle quali
venga in possesso per il lavoro assegnatogli e di quelle
derivanti dall'utilizzo delle apparecchiature, dei programmi e
dei dati in essi contenuti. In nessun caso il lavoratore può
eseguire lavori per conto proprio o per terzi utilizzando le
attrezzature assegnategli senza previa autorizzazione dell'ente.
7. La postazione di
telelavoro deve essere messa a disposizione, installata e
collaudata a cura e a spese dell'ente, sul quale gravano i costi
di manutenzione e gestione dei sistemi di supporto per il
lavoratore. Nel caso di telelavoro a domicilio potrà essere
installata una linea telefonica presso l'abitazione del
lavoratore, con oneri di impianto ed esercizio a carico
dell'ente, espressamente preventivati nel progetto di telelavoro.
Lo stesso progetto prevede l'entità dei rimborsi, anche in
forma forfettaria, delle spese sostenute dal lavoratore per
consumi energetici e telefonici, sulla base delle intese
raggiunte in sede di contrattazione integrativa decentrata.
8. Gli enti, nell'ambito
delle risorse destinate al finanziamento della sperimentazione
del telelavoro, stipulano polizze assicurative per la copertura
dei seguenti rischi:
- danni alle attrezzature telematiche in dotazione del
lavoratore, con esclusione di quelli derivanti da dolo o colpa
grave;
- danni a cose o persone, compresi i familiari del lavoratore,
derivanti dall'uso delle stesse attrezzature.
Gli enti provvedono altresì alla copertura assicurativa INAIL
9. La verifica delle
condizioni di lavoro e dell'idoneità dell'ambiente di lavoro
avviene all'inizio dell'attività e periodicamente ogni sei
mesi, concordando preventivamente con l'interessato i tempi e le
modalità della stessa in caso di accesso presso il domicilio.
Copia del documento di valutazione del rischio, ai sensi
dell'art.4, comma 2, del D.Lgs.n.626/1994, è inviata ad ogni
dipendente, per la parte che lo riguarda.
10. La contrattazione
decentrata integrativa definisce l'eventuale trattamento
accessorio compatibile con la specialità della prestazione
nell'ambito delle finalità indicate nell'art. 17 del CCNL
dell'1.4.1999.
11. E' garantito al
lavoratore l'esercizio dei diritti sindacali e la partecipazione
alle assemblee. In particolare, ai fini della sua partecipazione
all'attività sindacale, il lavoratore deve poter essere
informato attraverso la istituzione di una bacheca sindacale
elettronica e l'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica
con le rappresentanze sindacali sul luogo di lavoro.
12. I lavoratori sono
altresì invitati a partecipare alle eventuali conferenze di
servizio o di organizzazione previste dall'ordinamento vigente.
13. E' istituito, presso
l'ARAN, un osservatorio nazionale a composizione paritetica con
la partecipazione di rappresentanti, del Comitato di Settore e
delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL che,
con riunioni annuali, verifica l'utilizzo dell'istituto e gli
eventuali problemi.
Art.35 Contratto di fornitura di lavoro temporaneo (ART.2 CCNL
14/9/2000)
1. Gli enti possono
stipulare contratti di lavoro temporaneo, secondo la disciplina
della legge n.196/1997, per soddisfare esigenze a carattere non
continuativo e/o a cadenza periodica, o collegate a situazioni
di urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio o
attraverso le modalità del reclutamento ordinario previste dal
D.Lgs.n.29/1993.
2. In particolare, oltre
che nei casi previsti dall'art.1, comma 2, lett. b) e c) della
legge n.196/1997, i contratti di fornitura sono stipulati nelle
ipotesi di seguito illustrate e nel rispetto dei criteri
generali indicati nel comma 1:
a) per consentire la temporanea utilizzazione di
professionalità non previste nell'ordinamento
dell'amministrazione, anche al fine di sperimentarne la
necessità;
b) in presenza di eventi eccezionali e motivati non considerati
in sede di programmazione dei fabbisogni, per la temporanea
copertura di posti vacanti, per un periodo massimo di 60 giorni
e a condizione che siano state avviate le procedure per la loro
copertura; il limite temporale è elevato a 180 giorni per la
temporanea copertura di posti relativi a profili professionali
non facilmente reperibili o comunque necessari a garantire
standard definiti di prestazioni, in particolare nell'ambito dei
servizi assistenziali;
c) per punte di attività o per attività connesse ad esigenze
straordinarie, derivanti anche da innovazioni legislative che
comportino l'attribuzione di nuove funzioni, alle quali non
possa farsi fronte con il personale in servizio;
d) per particolari fabbisogni professionali connessi
all'attivazione e aggiornamento di sistemi informativi ovvero di
controllo di gestione e di elaborazione di manuali di qualità e
carte di servizi, che non possono essere soddisfatti ricorrendo
unicamente al personale in servizio;
e) per soddisfare specifiche esigenze di supporto tecnico e per
creare le relative competenze nel campo della prevenzione, della
sicurezza, dell'ambiente di lavoro e dei servizi alla persona
con standards predefiniti.
3. Il numero dei contratti
di fornitura di lavoro temporaneo non può superare il tetto del
7%, calcolato su base mensile, dei lavoratori a tempo
indeterminato in servizio presso l'ente, arrotondato, in caso di
frazioni, all'unità superiore.
4. Il ricorso al lavoro
temporaneo non è consentito per i profili della categoria A,
per quelli dell'area di vigilanza e per quelli del personale
educativo e docente degli asili nido e delle scuole materne,
elementari, medie e superiori. Sono, altresì, escluse le
posizioni di lavoro che comportano l'esercizio di funzioni
nell'ambito delle competenze del Sindaco come Ufficiale di
Governo.
5. Si rinvia alle disposizioni della L.n.196/1997, e successive
modificazioni ed integrazioni, per gli aspetti non previsti dal
presente articolo.
6. I lavoratori con
contratto di fornitura di lavoro temporaneo, qualora partecipino
a programmi o progetti di produttività hanno titolo a
partecipare all'erogazione dei connessi trattamenti. La
contrattazione integrativa decentrata definisce casi,
condizioni, criteri e modalità per la determinazione e
corresponsione dei suddetti trattamenti accessori.
7. L'ente comunica
tempestivamente all'impresa fornitrice, titolare del potere
disciplinare nei confronti dei lavoratori temporanei, le
circostanze di fatto disciplinarmente rilevanti da contestare al
lavoratore temporaneo ai sensi dell'art.7 della legge
n.300/1970.
8. Gli enti sono tenuti,
nei riguardi dei lavoratori temporanei, ad assicurare tutte le
misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi
alla sicurezza e prevenzione previsti dal D.Lgs.n.626/1994, in
particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi
all'attività lavorativa in cui saranno impegnati.
9. I lavoratori temporanei
hanno diritto di esercitare presso gli enti utilizzatori i
diritti di libertà e di attività sindacale previsti dalla
legge n.300/1970 e possono partecipare alle assemblee del
personale dipendente.
10. Gli enti provvedono
alla tempestiva e preventiva informazione e consultazione ai
soggetti sindacali di cui all'art.10, comma 2, del CCNL
dell'1.4.1999, sul numero, sui motivi, sul contenuto, anche
economico, sulla durata prevista dei contratti di lavoro
temporaneo e sui relativi costi. Nei casi di motivate ragioni
d'urgenza le amministrazioni forniscono l'informazione in via
successiva, comunque non oltre i cinque giorni successivi alla
stipulazione dei contratti di fornitura, ai sensi dell'art.7,
comma 4, punto a) della legge 24 giugno 1997, n.196.
11. Alla fine di ciascun
anno le amministrazioni forniscono ai soggetti sindacali di cui
all'art.10, comma 2, del CCNL dell'1.4.1999 tutte le
informazioni necessarie alla verifica del rispetto della
percentuale fissata dal comma 3. Entro lo stesso termine gli
enti forniscono alle organizzazioni sindacali di categoria
firmatarie del presente CCNL e all'ARAN tutte le informazioni di
cui al precedente comma 10.
12. In conformità alle
vigenti disposizioni di legge, è fatto divieto agli enti di
attivare rapporti per l'assunzione di personale di cui al
presente articolo con soggetti diversi dalle agenzie abilitate
alla fornitura di lavoro temporaneo dal Ministero del Lavoro e
della Previdenza sociale.
Art. 47 Contratto di
fornitura di lavoro temporaneo
(ART.2 CCNL 14.9.2000)
1) Gli enti possono
stipulare contratti di lavoro temporaneo, secondo la disciplina
della legge n.196/1997, per soddisfare esigenze a carattere non
continuativo e/o a cadenza periodica, o collegate a situazioni
di urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio o
attraverso le modalità del reclutamento ordinario previste dal
D.Lgs.n.29/1993.
2) In particolare, oltre
che nei casi previsti dall'art.1, comma 2, lett. b) e c) della
legge n.196/1997, i contratti di fornitura sono stipulati nelle
ipotesi di seguito illustrate e nel rispetto dei criteri
generali indicati nel comma 1:
a) per consentire la temporanea utilizzazione di
professionalità non previste nell'ordinamento
dell'amministrazione, anche al fine di sperimentarne la
necessità;
b) in presenza di eventi eccezionali e motivati non considerati
in sede di programmazione dei fabbisogni, per la temporanea
copertura di posti vacanti, per un periodo massimo di 60 giorni
e a condizione che siano state avviate le procedure per la loro
copertura; il limite temporale è elevato a 180 giorni per la
temporanea copertura di posti relativi a profili professionali
non facilmente reperibili o comunque necessari a garantire
standard definiti di prestazioni, in particolare nell'ambito dei
servizi assistenziali;
c) per punte di attività o per attività connesse ad esigenze
straordinarie, derivanti anche da innovazioni legislative che
comportino l'attribuzione di nuove funzioni, alle quali non
possa farsi fronte con il personale in servizio;
d) per particolari fabbisogni professionali connessi
all'attivazione e aggiornamento di sistemi informativi ovvero di
controllo di gestione e di elaborazione di manuali di qualità e
carte di servizi, che non possono essere soddisfatti ricorrendo
unicamente al personale in servizio;
e) per soddisfare specifiche esigenze di supporto tecnico e per
creare le relative competenze nel campo della prevenzione, della
sicurezza, dell'ambiente di lavoro e dei servizi alla persona
con standards predefiniti.
3) Il numero dei contratti
di fornitura di lavoro temporaneo non può superare il tetto del
7%, calcolato su base mensile, dei lavoratori a tempo
indeterminato in servizio presso l'ente, arrotondato, in caso di
frazioni, all'unità superiore.
4) Il ricorso al lavoro
temporaneo non è consentito per i profili della categoria A,
per quelli dell'area di vigilanza e per quelli del personale
educativo e docente degli asili nido e delle scuole materne,
elementari, medie e superiori. Sono, altresì, escluse le
posizioni di lavoro che comportano l'esercizio di funzioni
nell'ambito delle competenze del Sindaco come Ufficiale di
Governo.
5) Si rinvia alle disposizioni della L.n.196/1997, e successive
modificazioni ed integrazioni, per gli aspetti non previsti dal
presente articolo.
6) I lavoratori con
contratto di fornitura di lavoro temporaneo, qualora partecipino
a programmi o progetti di produttività hanno titolo a
partecipare all'erogazione dei connessi trattamenti. La
contrattazione integrativa decentrata definisce casi,
condizioni, criteri e modalità per la determinazione e
corresponsione dei suddetti trattamenti accessori.
7) L'ente comunica
tempestivamente all'impresa fornitrice, titolare del potere
disciplinare nei confronti dei lavoratori temporanei, le
circostanze di fatto disciplinarmente rilevanti da contestare al
lavoratore temporaneo ai sensi dell'art.7 della legge
n.300/1970.
8) Gli enti sono tenuti,
nei riguardi dei lavoratori temporanei, ad assicurare tutte le
misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi
alla sicurezza e prevenzione previsti dal D.Lgs.n.626/1994, in
particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi
all'attività lavorativa in cui saranno impegnati.
9) I lavoratori temporanei
hanno diritto di esercitare presso gli enti utilizzatori i
diritti di libertà e di attività sindacale previsti dalla
legge n.300/1970 e possono partecipare alle assemblee del
personale dipendente.
10) Gli enti provvedono
alla tempestiva e preventiva informazione e consultazione ai
soggetti sindacali di cui all'art.10, comma 2, del CCNL
dell'1.4.1999, sul numero, sui motivi, sul contenuto, anche
economico, sulla durata prevista dei contratti di lavoro
temporaneo e sui relativi costi. Nei casi di motivate ragioni
d'urgenza le amministrazioni forniscono l'informazione in via
successiva, comunque non oltre i cinque giorni successivi alla
stipulazione dei contratti di fornitura, ai sensi dell'art.7,
comma 4, punto a) della legge 24 giugno 1997, n.196.
11) Alla fine di ciascun
anno le amministrazioni forniscono ai soggetti sindacali di cui
all'art.10, comma 2, del CCNL dell'1.4.1999 tutte le
informazioni necessarie alla verifica del rispetto della
percentuale fissata dal comma 3. Entro lo stesso termine gli
enti forniscono alle organizzazioni sindacali di categoria
firmatarie del presente CCNL e all'ARAN tutte le informazioni di
cui al precedente comma 10.
12) In conformità alle
vigenti disposizioni di legge, è fatto divieto agli enti di
attivare rapporti per l'assunzione di personale di cui al
presente articolo con soggetti diversi dalle agenzie abilitate
alla fornitura di lavoro temporaneo dal Ministero del Lavoro e
della Previdenza sociale.
Art. 48 Contratto di
formazione e lavoro
(ART.3 CCNL 14/9/2000)
1. Nell'ambito della
programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui
all'art. 39, comma 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, gli
enti possono stipulare contratti di formazione e lavoro nel
rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto legge
30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 1984, n. 863 e all'art. 16 del decreto legge
16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1994, n. 451.
2. Non possono stipulare
contratti di formazione e lavoro gli enti che abbiano proceduto
a dichiarazioni di eccedenza o a collocamento in disponibilità
di proprio personale nei dodici mesi precedenti la richiesta,
salvo che l'assunzione avvenga per l'acquisizione di
professionalità diverse da quelle dichiarate in eccedenza.
3. Le selezioni dei
candidati destinatari del contratto di formazione e lavoro
avvengono nel rispetto della normativa generale vigente in tema
di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le
disposizioni riferite a riserve, precedenze e preferenze,
utilizzando procedure semplificate.
4. Il contratto di
formazione e lavoro può essere stipulato:
a) per l'acquisizione di
professionalità elevate;
b) per agevolare l'inserimento professionale mediante
un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle
capacità professionali al contesto organizzativo e di servizio.
5. Le esigenze
organizzative che giustificano l'utilizzo dei contratti di
formazione e lavoro non possono contestualmente essere
utilizzate per altre tipologie di assunzione a tempo
determinato.
6. Ai fini del comma 4, in
relazione al vigente sistema di classificazione del personale,
sono considerate elevate le professionalità inserite nella
categoria D. Il contratto di formazione e lavoro non può essere
stipulato per l'acquisizione di professionalità ricomprese
nella categoria A.
7. Ai lavoratori assunti
con contratto di formazione e lavoro, ai sensi delle lettere a)
e b) del comma 4, viene corrisposto il trattamento tabellare
corrispondente al profilo di assunzione (B1,B3,C1, D1 e D3).
8. Per i lavoratori
assunti con contratto di formazione e lavoro ai sensi del comma
4, lett. a), nell'ambito del periodo stabilito di durata del
rapporto, è previsto un periodo obbligatorio di formazione, che
esclude ogni prestazione lavorativa, non inferiore a 130 ore
complessive; per i lavoratori assunti ai sensi dell'art.4, lett.
b) il suddetto periodo non può essere inferiore a 20 ore ed è
destinato alla formazione di base relativa alla disciplina del
rapporto di lavoro, all'organizzazione del lavoro nonché alla
prevenzione ambientale ed antinfortunistica. Per il l'area della
vigilanza le ore minime di formazione riguardano le materie
attinenti alla specifica professionalità. Gli oneri della
formazione di cui al presente comma non gravano sulle risorse di
cui all'art.23, comma 2, del CCNL dell'1.4.1999.
9. Le eventuali ore
aggiuntive devolute alla formazione rispetto a quelle previste
dall'art. 16, comma 5 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.
451 non sono retribuite.
10. Il contratto di
formazione e lavoro è stipulato in forma scritta, secondo i
principi di cui all'art. 14 del CCNL del 6.7.1995, e deve
contenere l'indicazione delle caratteristiche, della durata e
della tipologia dello stesso. In particolare la durata è
fissata in misura non superiore a 24 mesi, nel caso previsto dal
comma 4, lett. a) e in misura non superiore a dodici mesi, nel
caso previsto dal comma 4, lett. b). Copia del contratto di
formazione e lavoro deve essere consegnata al lavoratore.
11. Il trattamento
economico spettante ai lavoratori assunti con contratto di
formazione e lavoro è costituito dal trattamento tabellare
iniziale, dall'indennità integrativa speciale, dalla
tredicesima mensilità, dagli altri compensi o indennità
connessi alle specifiche caratteristiche della effettiva
prestazione lavorativa, se ed in quanto dovute. La
contrattazione decentrata può disciplinare l'attribuzione di
compensi per particolari condizioni di lavoro o per altri
incentivi previsti dall'art.17 del CCNL dell'1.04.1999,
utilizzando esclusivamente le risorse previste nel finanziamento
del progetto di formazione e lavoro.
12. La disciplina
normativa è quella prevista per i lavoratori a tempo
determinato, con le seguenti eccezioni:
- la durata del periodo di
prova è pari ad un mese di prestazione effettiva per i
contratti stipulati ai sensi del comma 4, lett. b); lo stesso
periodo è elevato a due mesi per i contratti previsti dal comma
4, lett. a);
- nelle ipotesi di malattia o di infortunio, il lavoratore non
in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per
un periodo pari alla metà del contratto di formazione di cui è
titolare.
13. Nella predisposizione
dei progetti di formazione e lavoro devono essere rispettati i
principi di non discriminazione diretta ed indiretta di cui alla
legge 10 aprile 1991, n. 125.
14. Il contratto di formazione lavoro si risolve automaticamente
alla scadenza prefissata e non può essere prorogato o
rinnovato. Ai soli fini del completamento della formazione
prevista, in presenza dei seguenti eventi oggettivamente
impeditivi della formazione il contratto può essere prorogato
per un periodo corrispondente a quello di durata della
sospensione stessa :
- malattia
- gravidanza e puerperio, astensione facoltativa post-partum
- servizio militare di leva e richiamo alle armi
- infortunio sul lavoro
15. Prima della scadenza
del termine stabilito nel comma 10 il contratto di formazione e
lavoro può essere risolto esclusivamente per giusta causa.
16. Al termine del
rapporto l'amministrazione è tenuta ad attestare l'attività
svolta ed i risultati formativi conseguiti dal lavoratore. Copia
dell'attestato è rilasciata al lavoratore.
17. Il rapporto di
formazione e lavoro può essere trasformato in contratto di
lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 3, comma 11, del
decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. Gli enti
disciplinano, previa concertazione ai sensi dell'art.8 del CCNL
dell'1.4.1999, il procedimento ed i criteri per l'accertamento
selettivo dei requisiti attitudinali e professionali richiesti
in relazione alle posizioni di lavoro da ricoprire, assicurando
la partecipazione alle selezioni anche ai lavoratori di cui al
comma 14.
18. Nel caso in cui il
rapporto di formazione e lavoro si trasformi in rapporto a tempo
indeterminato, il periodo di formazione e lavoro viene computato
a tutti gli effetti nell'anzianità di servizio.
19. Non è consentita la
stipula di contratti di formazione lavoro da parte degli enti
che non confermano almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto
sia scaduto nei 24 mesi precedenti, fatti salvi i casi di
comprovata impossibilità correlati ad eventi eccezionali e non
prevedibili.
Art. 49 Rapporto di lavoro
a tempo parziale
(ART.4 CCNL 14/9/2000)
1. Gli enti possono
costituire rapporti di lavoro a tempo parziale mediante:
a. assunzione, nell'ambito
della programmazione triennale del fabbisogno di personale, ai
sensi delle vigenti disposizioni;
b. trasformazione di
rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale su richiesta
dei dipendenti interessati.
2. Il numero dei rapporti
a tempo parziale non può superare il 25 per cento della
dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di
ciascuna categoria, con esclusione delle posizioni di lavoro di
particolare responsabilità preventivamente individuate dagli
enti. Il lavoratore titolare delle stesse può ottenere la
trasformazione del suo rapporto in rapporto a tempo parziale
solo a seguito di espressa rinuncia all'incarico conferitogli.
Il predetto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare
comunque all'unità.
3. Gli enti, previa
analisi delle proprie esigenze organizzative e nell'ambito della
programmazione triennale del fabbisogno di personale, previa
informazione seguita da incontro, individuano i posti da
destinare ai rapporti di lavoro a tempo parziale nel rispetto
dei criteri definiti nel precedente comma 2 e nell'art. 5, comma
1, del presente CCNL. Gli stessi posti vengono prioritariamente
coperti sulla base delle richieste presentate dal personale in
servizio di pari categoria e profilo e, per la parte che
residua, mediante assunzione secondo le procedure selettive
previste dai regolamenti degli enti.
4. Nel caso che gli enti
non abbiano provveduto agli adempimenti previsti nel comma 3,
oppure nel limite della eventuale percentuale residua, dopo
l'attuazione della disciplina prevista dal medesimo comma, la
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale avviene automaticamente entro sessanta giorni dalla
ricezione della domanda presentata dal dipendente interessato,
nel rispetto delle forme e delle modalità di cui al comma 13.
In tal caso opera il solo limite percentuale di cui al comma 2.
Nelle domande, da presentare con cadenza semestrale
(giugno-dicembre), deve essere indicata l'eventuale attività di
lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere
ai fini dei commi 7 e ss.
5. L'ente, entro il
predetto termine, può, con decisione motivata, rinviare la
trasformazione del rapporto di lavoro per un periodo non
superiore a sei mesi nei casi in cui essa comporti, in relazione
alle mansioni e alla posizione organizzativa del dipendente,
grave pregiudizio alla funzionalità del servizio.
6. Nel caso di cui al comma 4 continua a trovare applicazione
l'art. 1, comma 59, della L.662/96, l'art. 39, comma 27 della
L.n.449/1997 in materia di individuazione ed utilizzazione dei
risparmi di spesa e l'art.15, comma 1, lett. e) del CCNL
dell'1.04.1999.
7. I dipendenti con
rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora la prestazione
lavorativa non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, nel
rispetto delle vigenti norme sulle incompatibilità, possono
svolgere un'altra attività lavorativa e professionale,
subordinata o autonoma, anche mediante l'iscrizione ad albi
professionali.
8. Gli enti, ferma
restando la valutazione in concreto dei singoli casi, sono
tenuti ad individuare le attività che, in ragione della
interferenza con i compiti istituzionali non sono comunque
consentite ai dipendenti di cui al comma precedente, con le
procedure previste dall'art.1, comma 58 bis della legge 23
dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed
integrazioni, dandone informazione ai soggetti di cui
all'art.10, comma 2, del CCNL dell'1.4.1999.
9. Nel caso di verificata
sussistenza di un conflitto di interessi tra l'attività esterna
del dipendente - sia subordinata che autonoma - e la specifica
attività di servizio, l'ente nega la trasformazione del
rapporto a tempo parziale nei casi di cui ai commi 7 e 8.
10. Il dipendente è
tenuto a comunicare, entro quindici giorni, all'ente nel quale
presta servizio l'eventuale successivo inizio o la variazione
dell'attività lavorativa esterna.
11. In presenza di gravi e
documentate situazioni familiari, preventivamente individuate
dagli enti in sede di contrattazione integrativa decentrata ai
sensi dell'art.4 del CCNL dell'1.4.1999, e tenendo conto delle
esigenze organizzative, è possibile elevare il contingente di
cui al comma 2 di un ulteriore 10 % massimo. In tali casi, in
deroga alle procedure di cui al comma 4, le domande sono
presentate senza limiti temporali.
12. Qualora il numero
delle richieste relative ai casi dei commi 4 e 11 ecceda i
contingenti fissati nei commi stessi, viene data la precedenza:
a. ai dipendenti portatori di handicap o in particolari
condizioni psicofisiche;
b. ai familiari che assistono persone portatrici di handicap non
inferiore al
70% o persone in particolari condizioni psico-fisiche o affette
da gravi patologie o anziani non autosufficienti;
c. ai genitori con figli minori, in relazione al loro numero.
13. La costituzione del
rapporto a tempo parziale o la trasformazione da tempo pieno a
tempo parziale, avviene con contratto di lavoro stipulato in
forma scritta e con l'indicazione della durata della prestazione
lavorativa nonché della collocazione temporale dell'orario con
riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno e del
relativo trattamento economico.
14. I dipendenti con
rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di tornare a
tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione,
anche in soprannumero oppure, prima della scadenza del biennio,
a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico.
15. I dipendenti assunti
con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di
chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno decorso un
triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia la
disponibilità del posto in organico.
16. Gli enti informano con
cadenza semestrale i soggetti sindacali di cui all'art.10, comma
2, del CCNL dell'1.4.1999 sull'andamento delle assunzioni a
tempo parziale, sulla tipologia delle stesse e sull'eventuale
ricorso al lavoro aggiuntivo e straordinario.
Art. 50 Orario di lavoro
del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale
(ART.5 CCNL 14/9/2000 INTEGRATO DA CCNL 5/10/2001)
1. Il dipendente con
rapporto di lavoro a tempo parziale copre una frazione di posto
di organico corrispondente alla durata della prestazione
lavorativa che non può essere inferiore al 30 % di quella a
tempo pieno. In ogni caso, la somma delle frazioni di posto a
tempo parziale non può superare il numero complessivo dei posti
di organico a tempo pieno trasformati.
2. Il rapporto di lavoro a
tempo parziale può essere:
a. orizzontale, con orario normale giornaliero di lavoro in
misura ridotta rispetto al tempo pieno e con articolazione della
prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (5
o 6 giorni);
b. verticale, con prestazione lavorativa svolta a tempo pieno ma
limitatamente a periodi predeterminati nel corso della
settimana, del mese, dell'anno e con articolazione della
prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di
determinati periodi dell'anno, in misura tale da rispettare la
media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo
parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana,
mese o anno);
c. con combinazione delle due modalità indicati nelle lettere
a) e b).
3. Il tipo di
articolazione della prestazione e la sua distribuzione, in
relazione ai posti di cui al comma 3 dell'art. 4 vengono
previamente definiti dagli enti e resi noti a tutto il
personale, mentre nel caso previsto dal comma 4 dello stesso
articolo sono concordati con il dipendente.
Art. 51 Trattamento
economico - normativo del personale con rapporto di lavoro a
tempo parziale.
(ART.6 CCNL 14/9/2000)
1. Al personale con
rapporto a tempo parziale si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto
a tempo pieno, tenendo conto della ridotta durata della
prestazione e della peculiarità del suo svolgimento
2. Al personale con
rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, e solo
con l'espresso consenso dello stesso, può essere richiesta
l'effettuazione di prestazioni di lavoro aggiuntivo, di cui
all'art.1, comma 2, lett. e) del D.Lgs.n.61/2000, nella misura
massima del 10% della durata dell'orario di lavoro a tempo
parziale riferita a periodi non superiori ad un mese e da
utilizzare nell'arco di più di una settimana.
3. Il ricorso al lavoro
aggiuntivo è ammesso per specifiche e comprovate esigenze
organizzative o in presenza di particolari situazioni di
difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di
personale non prevedibili ed improvvise.
4. Le ore di lavoro
aggiuntivo sono retribuite con un compenso pari alla
retribuzione oraria globale di fatto di cui all'art.52, comma 2,
lett. d) maggiorata di una percentuale pari al 15%, i relativi
oneri sono a carico delle risorse destinate ai compensi per
lavoro straordinario.
5. Il personale con
rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale può
effettuare prestazioni di lavoro straordinario nelle sole
giornate di effettiva attività lavorativa entro il limite
massimo di cui al comma 2. Tali ore sono retribuite con un
compenso pari alla retribuzione oraria di cui all'art.52, comma
2, lett. b), incrementata del rateo della tredicesima
mensilità, con una maggiorazione pari al 15 % ".
6. Qualora le ore di
lavoro aggiuntivo o straordinario svolte siano eccedenti
rispetto a quelle fissate come limite massimo mensile dal comma
2, la percentuale di maggiorazione di cui ai precedenti commi 4
e 5 è elevata al 50%".
7. Il consolidamento
nell'orario di lavoro, su richiesta del lavoratore, del lavoro
aggiuntivo o straordinario, svolto in via non meramente
occasionale, avviene previa verifica sull'utilizzo del lavoro
aggiuntivo e straordinario per più di sei mesi effettuato dal
lavoratore stesso.
8. I dipendenti a tempo
parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di
ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a
tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di
ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno.
In entrambe le ipotesi il relativo trattamento economico è
commisurato alla durata della prestazione giornaliera. Analogo
criterio di proporzionalità si applica anche per le altre
assenze dal servizio previste dalla legge e dal CCNL, ivi
comprese le assenze per malattia. In presenza di part-time
verticale, è comunque riconosciuto per intero il periodo di
astensione obbligatoria dal lavoro previsto dalla L.n.1204/71,
anche per la parte non cadente in periodo lavorativo; il
relativo trattamento economico, spettante per l'intero periodo
di astensione obbligatoria, è commisurato alla durata prevista
per la prestazione giornaliera. Il permesso per matrimonio,
l'astensione facoltativa ed i permessi per maternità, spettano
per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi,
fermo restando che il relativo trattamento economico è
commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera.
In presenza di part-time verticale non si riducono i termini
previsti per il periodo di prova e per il preavviso che vanno
calcolati con riferimento ai periodi effettivamente lavorati.
9. Il trattamento
economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale
è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a
tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa
l'indennità integrativa speciale, spettanti al personale con
rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa categoria e
profilo professionale.
10. I trattamenti
accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla
realizzazione di progetti, nonché altri istituti non collegati
alla durata della prestazione lavorativa, sono applicati ai
dipendenti a tempo parziale anche in misura non frazionata o non
direttamente proporzionale al regime orario adottato, secondo la
disciplina prevista dai contratti integrativi decentrati.
11. Al ricorrere delle
condizioni di legge al lavoratore a tempo parziale sono
corrisposte per intero le aggiunte di famiglia.
12. Il trattamento
previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle
disposizioni contenute nell'art.8 della legge n.554/1988 e
successive modificazioni ed integrazioni.
13. Per tutto quanto non
disciplinato dalle clausole contrattuali, in materia di rapporto
di lavoro a tempo parziale si applicano le disposizioni
contenute nel D.lgs.n.61/2000.
Art. 52 Contratto a
termine
(ART.7 CCNL 14/9/2000)
1. In applicazione e ad
integrazione di quanto previsto dalla legge n.230/1962 e
successive modificazioni e dall'art.23, comma 1, della legge
n.56/1997, gli enti possono stipulare contratti individuali per
l'assunzione di personale a tempo determinato nei seguenti casi:
a) per la sostituzione di
personale assente con diritto alla conservazione del posto, ivi
compresi i casi di personale in distacco sindacale e quelli
relativi ai congedi previsti dagli articoli 4 e 5 della legge
n.53/2000; nei casi in cui si tratti di forme di astensione dal
lavoro programmate (con l'esclusione delle ipotesi di sciopero),
l'assunzione a tempo determinato può essere anticipata fino a
trenta giorni al fine di assicurare l'affiancamento del
lavoratore che si deve assentare;
b) per la sostituzione di personale assente per gravidanza e
puerperio, nelle ipotesi di astensione obbligatoria e
facoltativa previste dagli articoli 4, 5, 7 della legge
n.1204/1971 e dagli articoli 6 e 7 della legge n.903/1977, come
modificati dall'art.3 della legge n.53/2000; in tali casi
l'assunzione a tempo determinato può avvenire anche trenta
giorni prima dell'inizio del periodo di astensione;
c) per soddisfare le esigenze organizzative dell'ente nei casi
di trasformazione temporanea di rapporti di lavoro da tempo
pieno a tempo parziale, per un periodo di sei mesi;
d) per lo svolgimento di attività stagionali, nell'ambito delle
vigenti disposizioni;
e) per soddisfare particolari esigenze straordinarie, anche
derivanti dall'assunzione di nuovi servizi o dall'introduzione
di nuove tecnologie, non fronteggiabili con il personale in
servizio, nel limite massimo di nove mesi;
f) per attività connesse allo svolgimento di specifici progetti
o programmi predisposti dagli enti, quando alle stesse non sia
possibile far fronte con il personale in servizio, nel limite
massimo di dodici mesi;
g) per la temporanea copertura di posti vacanti nelle diverse
categorie, per un periodo massimo di otto mesi e purché siano
avviate la procedure per la copertura dei posti stessi.
2. Anche al fine di
favorire standards di qualità nell'erogazione dei servizi, gli
enti individuano, previa concertazione ai sensi dell'art.8 del
CCNL dell'1.4.1999, i fabbisogni di personale da assumere ai
sensi del presente articolo.
3. Gli enti disciplinano,
con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, nel rispetto
dei principi di cui all'art.36 e 36 bis del D.Lgs.n.29/1993, le
procedure selettive per l'assunzione di personale con contratto
di lavoro a termine nelle ipotesi di cui al comma 1.
4. Nei casi di cui alle
lettere a) e b), l'ente può procedere ad assunzioni a termine
anche per lo svolgimento delle mansioni di altro lavoratore,
diverso da quello sostituito, assegnato a sua volta, anche
attraverso il ricorso al conferimento di mansioni superiori ai
sensi dell'art.56 del D.Lgs.n.29/1993, a quelle proprie del
lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.
5. Nei casi di cui alle
lettere a) e b), nel contratto individuale è specificato per
iscritto la causa della sostituzione ed il nominativo del
dipendente sostituito, intendendosi per tale non solo il
dipendente assente con diritto alla conservazione del posto ma
anche l'altro dipendente di fatto sostituito nella particolare
ipotesi di cui al precedente comma 3. La durata del contratto
può comprendere anche periodi di affiancamento necessari per il
passaggio delle consegne.
6. Il rapporto di lavoro
si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla
scadenza del termine indicato nel contratto individuale o, prima
di tale data, comunque con il rientro in servizio del lavoratore
sostituito.
7. In tutti i casi in cui
il CCNL del 6.7.1995 prevede la risoluzione del rapporto con
preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello
stesso, ad eccezione di quelli previsti dai commi 6 e 9 del
presente articolo, per il rapporto di lavoro a tempo determinato
il termine di preavviso é fissato in un giorno per ogni periodo
di lavoro di 15 giorni contrattualmente stabilito e comunque non
può superare i 30 giorni nelle ipotesi di durata dello stesso
superiore all'anno.
8. L'assunzione a tempo
determinato può avvenire a tempo pieno ovvero, per i profili
professionali per i quali è consentito, anche a tempo parziale.
9. Il lavoratore assunto a
tempo determinato, in relazione alla durata prevista del
rapporto di lavoro, può essere sottoposto ad un periodo di
prova, secondo la disciplina, dell'art. 14 -bis del CCNL del ai
6.7.1995, non superiore comunque a due settimane per i rapporti
di durata fino a sei mesi e di quattro settimane per quelli di
durata superiore. In deroga a quanto previsto dall'art.14- bis
del CCNL del 6.7.1995, in qualunque momento del periodo di
prova, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto senza
obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del
preavviso, fatti salvi i casi di sospensione di cui al
successivo comma 10. Il recesso opera dal momento della
comunicazione alla controparte e ove posto in essere dall'ente
deve essere motivato.
10. Al personale assunto a
tempo determinato si applica il trattamento economico e
normativo previsto dal presente contratto per il personale
assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la natura del
contratto a termine, con le seguenti precisazioni:
a) le ferie maturano in
proporzione della durata del servizio prestato;
b) in caso di assenza per
malattia, fermi restando - in quanto compatibili - i criteri
stabiliti dagli artt.21 e 22, si applica l'art. 5 del D.L. 12
settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni nella legge
11 novembre 1983 n. 638. I periodi per i quali spetta il
trattamento economico intero e quelli per i quali spetta il
trattamento ridotto sono stabiliti secondo i criteri di cui
all'art.21, comma 7, del CCNL del 6.7.1995, in misura
proporzionalmente rapportata alla durata prevista del servizio,
salvo che non si tratti di periodo di assenza inferiore a due
mesi. Il trattamento economico non può comunque essere erogato
oltre la cessazione del rapporto di lavoro. Il periodo di
conservazione del posto è pari alla durata del contratto e non
può in ogni caso superare il termine massimo fissato dal citato
art. 21 del CCNL del 6.7.1995;
c) possono essere concessi
permessi non retribuiti per motivate esigenze fino a un massimo
di 15 giorni complessivi e permessi retribuiti solo in caso di
matrimonio ai sensi dell'art. 19, comma 3, del CCNL del
6.7.1995;
d) in tutti i casi di
assunzioni a tempo determinato per esigenze straordinarie e, in
generale, quando per la brevità del rapporto a termine non sia
possibile applicare il disposto dell'art.14, comma 5, del CCNL
stipulato in data 6.7.1995, il contratto è stipulato con
riserva di acquisizione dei documenti prescritti dalla normativa
vigente. Nel caso che il dipendente non li presenti nel termine
prescritto o che non risulti in possesso dei requisiti previsti
per l'assunzione il rapporto è risolto con effetto immediato,
salva l'applicazione dell'art. 2126 c.c.
e) sono comunque fatte
salve tutte le altre ipotesi di assenza dal lavoro stabilite da
specifiche disposizioni di legge per i lavoratori dipendenti,
compresa la legge n.53/2000.
11. Il contratto a termine
è nullo e produce unicamente gli effetti di cui all'art. 2126
c.c. quando:
a) l'applicazione del termine non risulta da atto scritto;
b) sia stipulato al di fuori delle ipotesi previste nei commi
precedenti.
12. La proroga ed il
rinnovo deI contratto a tempo determinato sono disciplinati
dall'art.2, comma 2, della legge n.230/1962, come modificato ed
integrato dall'art.12 della legge n.196/1997.
13. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato
può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
14. I periodi di
assunzione con contratto di lavoro a termine presso un ente, per
un periodo di almeno 12 mesi, anche non continuativi, possono
essere adeguatamente valutati nell'ambito delle selezioni
pubbliche disposte dallo stesso ente per la copertura di posti
vacanti di profilo e categoria identici a quelli per i quali è
stato sottoscritto il contratto a termine.
Nel caso in cui la durata
complessiva del contratto a termine superi i quattro mesi, fermi
restando i limiti e le modalità di legge, il lavoratore dovrà
essere informato di quanto previsto dall'art.23, comma 4, della
legge n.56/1987 in materia di iscrizione nelle liste di
collocamento e relativa graduatoria.
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