Prefazione
Si è concluso oggi
  ( 5 ottobre 2001) con la firma definitiva, l’anomalo iter del
  contratto delle Autonomie Locali.
           
  E’ ora necessario che il CCNL venga immediatamente applicato in tutte
  le sue parti anche per rendere tangibili i risultati ottenuti con la
  trattativa
           
  La nuova stagione contrattuale non può che partire dalla recente
  esperienza e quindi dalla conferma dei due livelli di contrattazione che,
  correttamente applicati, hanno consentito alla nostra categoria di attivare
  negli ultimi anni una forte iniziativa contrattuale.
           
  I risultati ottenuti con questi ultimi contratti hanno dimostrato la
  capacità di innovare profondamente le regole di contrattazione nel Pubblico
  Impiego e confermato il ruolo essenziale del sindacato e dei lavoratori nella
  gestione dei processi di riforma e qualificazione dello stato sociale.
           
  L’attacco al CCNL va respinto con determinazione perché mette in
  discussione la certezza dei diritti individuali e collettivi e la corretta
  politica di solidarietà, così come andrà rafforzata e generalizzata la
  concertazione per permettere ai lavoratori ed al sindacato di comprendere
  l’intero progetto organizzativo e intervenire sull’insieme delle scelte
  attuative dei processi in atto rifiutando, quindi, il tentativo di
  marginalizzazione mascherato con forma di “dialogo sociale”.
           
  Occorre dunque un’iniziativa paziente di manutenzione, aggiustamento
  e qualificazione del sistema contrattuale tutto e dei suoi peculiari istituti,
  che ribadisca il ruolo e la funzione del contratto nazionale e che, senza
  operare centralizzazioni poco accettabili e ancor meno praticabili, favorisca
  una maggiore qualificazione della contrattazione integrativa e dei suoi
  contenuti con l’obiettivo di accompagnare la funzione di redistribuzione
  economica e di governo delle dinamiche salariali con quella di promozione di
  maggiori diritti e di più ampie opportunità, nonché di qualche primo
  elemento di unificazione del mercato del lavoro negli enti.
           
  Con la firma del contratto si è aperta la nuova stagione che richiederà
  tutto il nostro impegno a cominciare da una corretta previsione delle risorse
  per il nuovo contratto nella legge finanziaria 2001e dalla conferma delle
  nostre scelte politiche nelle elezioni delle RSU.
           
  Rispetto all’ipotesi di accordo dell’1/6/2001 oltre alle correzioni
  di errori materiali vi segnaliamo quanto risulta di nuova stesura:
 
 
           
  Va sottolineato il richiamo esplicito alla contrattazione decentrata
  per la determinazione dei valori minimi degli indicatori e che gli stessi
  possono decrescere solo a seguito di modifiche organizzative o interventi
  legislativi sulle entrate (esempio riduzione ICI ecc.).
           
  Inoltre il testo chiarisce inequivocabilmente la natura aggiuntiva di
  queste risorse rispetto a tutte quelle già previste dal precedente contratto.
 
 
           
  Un’ultima dichiarazione congiunta riguarda il trasferimento dal
  personale ANAS e chiarisce che, per definire quanto è possibile utilizzare
  nel tabellare ai fini dell’inquadramento nelle posizioni economiche
  orizzontali, si considera la ex “indennità operativa” concettualmente
  equivalente all’indennità di Ministero ovviamente trasformata in
  tredicesima.
 
                                                                      
  p. il Comparto Nazionale AA.LL. FP CGIL
                                                                                   
           
  (Patrizia Di Berto)
CONTRATTO COLLETTIVO
  NAZIONALE DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE REGIONI E DELLE AUTONOMIE LOCALI
  PER IL BIENNIO ECONOMICO 1.1.2000/31.12.2001
 
INDICE
 
Art. 2 Effetti dei nuovi stipendi
  
  
Art. 4 Integrazione risorse dell'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999
  
  
Art. 5 Disciplina attuativa dell’art.16 del CCNL dell’1.4.1999
  
  
Art. 6 Indennità per il personale educativo e docente scolastico
  
  
Art. 7 Disposizione per il personale della scuola
  
  
Art. 8 Personale incaricato di posizioni organizzative
  
  
Art. 9 Disposizioni in materia di progressione verticale nel sistema
  di classificazione
  
  
Art. 10 Compensi per ferie non godute
  
  
Art. 11 Integrazione disciplina della reperibilità
  
  
Art. 13 Integrazione della disciplina delle assenze per malattia
  
  
Art. 14 Trattamento per attività prestata in giorno festivo –
  riposo compensativo
  
  
Art. 15 Compenso per lavoro straordinario del personale con rapporto
  di lavoro a tempo parziale
  
  
Art. 16 Integrazione della disciplina del lavoro straordinario
  elettorale
  
  
Art. 16-bis Integrazione della disciplina del trattamento di
  trasferta
  
  
Art. 17 Integrazione della disciplina della ricostituzione del
  rapporto di lavoro
  
  
Art. 18 Previdenza complementare
  
  
Art. 19 Patronato sindacale e tutela del personale in distacco
  sindacale
  
  
Art. 20 Personale addetto alle case da gioco
  
  
Art. 21 Personale dipendente dal Comune di Campione d’Italia
  
  
Art. 22 Conferma discipline precedenti
  
  
Art. 23 Disciplina a livello territoriale dei permessi sindacali
  
  
Art. 24 Disposizione programmatica
  
  
Art. 25 Codice di comportamento relativo alle molestie sessuali nei
  luoghi di lavoro
  
  
TITOLO
  II DISCIPLINA DELL'INQUADRAMENTO DEL PERSONALE TRASFERITO
  
  
Art. 26 Ambito di applicazione
  
  
Art. 27 Nuovo inquadramento professionale del personale trasferito
  
  
Art. 28 Inquadramento retributivo del personale trasferito
  
  
Art. 29 Disciplina contrattuale nella fase transitoria
  
  
   
CONTRATTO
  COLLETTIVO NAZIONALE DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE REGIONI E DELLE
  AUTONOMIE LOCALI PER IL BIENNIO ECONOMICO 1.1.2000/31.12.2001
 
1.   
  I benefici economici del presente contratto si applicano al personale
  del comparto Regioni-Autonomie Locali in servizio alla data dell’1.1.2000 o
  assunto successivamente.
 
2.   
  Il valore delle posizioni
  economiche iniziali e di sviluppo
  delle diverse categorie stabilito nella tabella C del CCNL stipulato il 1°
  aprile 1999 è incrementato degli importi mensili lordi, per tredici mensilità,
  indicati nella allegata tabella A, alle scadenze ivi previste.
 
3.   
  A seguito della
  attribuzione degli incrementi indicati nel comma 2, i valori economici annuali
  delle posizioni iniziali e di sviluppo del sistema di classificazione sono
  rideterminati, a regime, con decorrenza dall’1.1.2001, secondo le
  indicazioni della allegata tabella B.
 
4.   
  Sono confermati:
  l’indennità integrativa speciale,
  come definita nell’allegato A del
  CCNL del 14.9.2000, la retribuzione individuale di anzianità nonché gli
  altri eventuali assegni personali a carattere continuativo e non
  riassorbibile.
 
 
1.   
  Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con
  diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto di parte
  economica relativa al biennio 2000-2001, gli incrementi di cui al comma 2
  dell’art.1 hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi
  previsti nella tabella A, ai fini della determinazione del trattamento di
  quiescenza. Agli effetti dell’indennità premio di fine servizio,
  dell’indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista
  dall’art. 2122 del c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati
  alla data di cessazione del rapporto.
 
2.   
  Salvo diversa espressa previsione del CCNL
  dell’1.4.1999 e del CCNL del 14.9.2000, gli incrementi delle posizioni
  economiche iniziali e di sviluppo del sistema di classificazione previsti
  nell’art.1, comma 2, hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli
  istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti
  disposizioni prevedono un espresso rinvio alle medesime
  posizioni.   
 
1.   
  Gli enti corrispondono ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo
  indeterminato o a tempo determinato una tredicesima mensilità nel periodo
  compreso tra il 10
   ed il 18 dicembre di ogni
  anno.
 
2.   
  L’importo della tredicesima mensilità è pari
  alla retribuzione individuale mensile di cui all’art.52, comma 2, lett. c)
  del CCNL del 14.9.2000, spettante al lavoratore nel mese di dicembre, fatto
  salvo quanto previsto nei commi successivi.
 
3.   
  Nel caso di riclassificazione del personale, ai sensi dell’art.4 del
  CCNL del 31.3.1999, trova applicazione la medesima disciplina prevista nel
  comma 2. 
 
4.   
  La  tredicesima mensilità
  è corrisposta per intero al personale in servizio continuativo dal primo
  gennaio dello stesso anno.
 
5.   
  Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all’anno o in
  caso di cessazione del rapporto nel corso dell’anno, la tredicesima è
  dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato o
  frazione di mese superiore a 15 giorni ed è calcolata con riferimento alla
  retribuzione individuale mensile di cui al comma 2 spettante al lavoratore
  nell’ultimo mese di servizio.
 
6.   
  I ratei della  tredicesima
  non spettano per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi personali o di
  famiglia o in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del
  trattamento economico e non sono dovuti al personale cessato dal servizio per
  motivi disciplinari.
 
7.   
  Per i periodi temporali che
  comportino la riduzione del trattamento economico, il rateo della
  tredicesima mensilità, relativo ai medesimi periodi, è ridotto nella stessa
  proporzione della riduzione del trattamento economico.  
  
 
1.   
  Gli enti, a decorrere dall’anno 2001,
  incrementano le risorse del fondo di cui all’art.15 del CCNL dell’1.4.1999
  di un importo pari all’1,1 % del monte salari dell’anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza.  
 
2.   
  Le risorse di cui al comma 1, sono integrate
  dall’importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e
  degli assegni ad personam in godimento da parte
  del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1°
  gennaio 2000. 
 
3.   
  La disciplina dell'art.
  15, comma 1, lett. k) del CCNL dell'1.4.1999, ricomprende sia le risorse
  derivanti dalla applicazione dell'art. 3, comma 57 della legge n. 662 del 1996
  e dall'art. 59, comma 1, lett. p) del D. Lgs.n.446 del 1997 (recupero evasione
  ICI), sia le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi dell’art.
  12, comma 1, lett. b) del D.L. n. 437 del 1996, convertito nella legge n. 556
  del 1996.
 
4.   
  La lett. d) del comma 1 dell’art.15 del CCNL dell’1.4.1999 è
  sostituita dalla seguente:
“d)  La quota
  delle risorse che possono essere destinate al trattamento economico accessorio
  del personale nell’ambito degli introiti derivanti dalla applicazione
  dell’art.43 della legge n.449/1997 con particolare riferimento alle seguenti
  iniziative:
a.    
  contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti
  privati ed associazioni senza fini di lucro, per realizzare o acquisire
  a titolo gratuito interventi,
  servizi, prestazioni, beni o
  attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con
  il conseguimento dei corrispondenti risparmi; 
b.   
  convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire ai
  medesimi soggetti, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto
  a quelli ordinari;
c.    
  contributi dell’utenza per servizi pubblici non essenziali o,
  comunque, per prestazioni, verso terzi
  paganti, non connesse a
  garanzia di diritti fondamentali. 
 
5.   
  Fino alla attuazione della disciplina dell’art. 5, sono confermate le
  risorse aggiuntive che gli enti, entro la data di sottoscrizione della ipotesi
  di accordo relativa al presente rinnovo contrattuale, abbiano previsto nel
  bilancio dello stesso esercizio finanziario a conferma di quelle individuate
  nell’anno 2000 ai sensi dell’art. 48 del CCNL del 14.9.2000.
 
6.   
  E’ confermata per il personale che viene assunto in profili della
  categoria A o in profili collocati nella categoria B, posizione economica B1,
  o che vi perviene per effetto della progressione verticale di cui all’art.4
  del CCNL del 31.3.1999, l’indennità di L.125.000 annue lorde, di cui
  all’art.4, comma 3, del CCNL del 16.7.1996.   
  
 
 
1.   
  In
  attuazione di quanto previsto dall’art. 16, comma 1, del CCNL
  dell’1.4.1999, gli enti possono avvalersi della facoltà di integrare le
  risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata integrativa, con
  oneri a carico dei rispettivi bilanci e
  secondo la disciplina del presente articolo, qualora siano in possesso dei seguenti requisiti:
a)       
  abbiano stipulato il contratto collettivo decentrato integrativo per il
  quadriennio 1998-2001;
b)      
  abbiano istituito e attivato i servizi di controllo interno in
  conformità alle vigenti disposizioni;  
c)       
  siano in possesso delle condizioni
  economico-finanziarie correlate agli specifici indicatori previsti dal comma 2
  e di quelli eventuali previsti dal
  comma 5;
d)      
  abbiano conseguito, sulla base di espressa certificazione dei servizi
  di cui alla lett. b), il raggiungimento di una percentuale minima, definita in
  sede di contrattazione decentrata, degli obiettivi annuali stabiliti nel
  P.E.G. o in altro equivalente strumento di programmazione. 
 
2.   
  Gli indicatori economico-finanziari sono specificati:
-        
  nella tabella 1: per le Autonomie locali (Comuni e
  Province);
-        
  nella tabella 2: per le Regioni;
-        
  nella tabella 3: per le Camere di Commercio
-        
  nella tabella 4: per le Comunità Montane
 
Le Regioni, previa concertazione, determinano gli
  indicatori degli enti pubblici non economici da esse dipendenti nonché quelli
  delle IPAB, ai sensi dell’art.8 della legge n.328/2000, in armonia con
  quelli previsti dalle tabelle richiamate dal presente comma, entro il termine
  di tre mesi dalla sottoscrizione definitiva del presente contratto.
 
3.     
  Gli enti, per la applicazione della disciplina del
  presente articolo, calcolano i valori degli indicatori economico-finanziari
  previsti dal comma 2, con riferimento ai dati dei rispettivi conti consuntivi,
  formalmente approvati, relativi al biennio immediatamente precedente
  l’esercizio interessato.
 
4.   
  I valori di cui al comma 3 devono essere calcolati:
a)   
  in termini statici: per i comuni e le province, sommando la media
  biennale degli indicatori A e B e sottraendo la media biennale degli
  indicatori C e D; per le Regioni come media dei valori degli indicatori
  specificati nella tabella B; per le Camere di Commercio come media del valore
  di equilibrio determinato con il procedimento di calcolo indicato nella
  tabella C; per le comunità montane sottraendo la media biennale degli
  indicatori B e C alla media biennale dell’indicatore A.
b)   
  in termini dinamici: come variazione percentuale, per tutti gli enti,
  dei valori medi dei singoli indicatori del medesimo biennio confrontati con i
  valori medi degli stessi indicatori del biennio ancora precedente
 
I
  valori relativi agli indicatori previsti dal presente comma sono certificati
  dal collegio dei revisori dei conti o, in assenza, dal servizio di controllo
  interno.
 
5.   
  Gli enti in sede di contrattazione decentrata integrativa possono
  incrementare i parametri di cui al comma 2 con ulteriori indicatori idonei a
  consentire un adeguato apprezzamento dell’efficacia dell’attività
  istituzionale dell’ente.
 
6.   
  Gli enti, nei limiti
  consentiti dalla effettiva capacità di bilancio, con particolare riferimento
  all'art.89, comma 5, del T.u.e.l. n.267 del 2000 per quelli destinatari di
  tali disposizioni, possono incrementare le risorse dell'art.15 del CCNL
  dell'1.4.1999 qualora risultino in possesso almeno dei valori minimi degli
  indicatori statici e dinamici e degli eventuali indicatori di efficacia di cui
  al comma 5, entrambi definiti in via preventiva in sede di contrattazione
  decentrata integrativa.
 
7.   
  In sede di concertazione, annualmente gli enti verificano l’andamento
  delle condizioni di bilancio ai fini della più efficace applicazione della
  disciplina del presente articolo. 
 
8.   
  Negli enti che integrino
  le risorse ai sensi del comma 6 non trova applicazione, ai fini della
  progressione economica nella categoria, il principio del costo medio di cui
  all'art. 16, comma 2, del CCNL dell'1.4.1999.
 
9.   
  La disciplina del presente articolo ha carattere sperimentale e sarà
  oggetto di verifica e di eventuale riesame entro il 30 giugno 2002.
 
Nota esplicativa sull’art. 5 
 
1.   
  Ai fini di una corretta applicazione delle previsioni dell’art.5,
  coerente con le finalità perseguite, le parti negoziali concordemente
  specificano che :
 
2.   
  gli enti determinano, in sede di contrattazione decentrata ai sensi
  dell’art.5, comma 6, i valori minimi degli indicatori economico-finanziari
  previsti dal comma 4, e gli eventuali indicatori di efficacia di cui al comma
  5, per ogni esercizio finanziario;
 
3.   
  il biennio di riferimento per il calcolo degli indicatori comprende
  anche l’anno in cui viene stipulato il contratto decentrato integrativo di
  cui al punto 1; 
 
4.   
  il valore minimo dell’indicatore statico di cui al comma 4, lett. a)
  non può essere, negli anni successivi, inferiore a quello definito l’anno
  precedente, fatti  salvi eventi
  eccezionali comportanti modifiche organizzative aventi riflesso sulla
  tipologia di attività gestite ovvero
  interventi
  legislativi sulle entrate;
 
5.   
  il valore medio degli indicatori dinamici concordati tra le parti deve
  presentare un andamento migliorativo sulla base della serie storica del valore
  degli stessi;
 
6.     
  le eventuali risorse di cui al comma 6, aggiuntive
  a quelle dell’art.15 del CCNL dell’1.4.1999 come integrato dal presente
  CCNL, sono rese disponibili nell’esercizio successivo al biennio di
  riferimento per il calcolo degli indicatori; la relativa autorizzazione di
  spesa è disposta nelle stesse forme con cui vengono approvati i bilanci, con
  distinta indicazione dei mezzi di copertura nel rispetto dell’art.48, comma
  4, ultimo periodo del D.Lgs.n.165/2001;
 
7.     
  la collocazione del personale nei singoli percorsi
  di progressione economica orizzontale, in assenza del vincolo rigido del costo
  medio per gli enti che applicano l’art.5, deve tendere comunque ad una
  distribuzione del personale nelle diverse posizioni di sviluppo economico
  previste dal sistema di classificazione nel rispetto delle compatibilità
  economiche stabilite negli artt.15 e 17 dell’1.4.1999.  
 
1.     
  Con decorrenza dal 2001, l’indennità prevista
  dall’art.37, comma 1, lett. c) e d) del CCNL del 6.7.1995 è incrementata di
  L 660.000 annue lorde; ai relativi maggiori oneri si fa fronte con le risorse
  dell’art. 15 del CCNL dell’1.4.1999, ed in particolare con gli incrementi
  derivanti dalla applicazione della disciplina dell’art.4. 
 
 
1.   
  La disciplina degli articoli 32 bis e 33 del CCNL del 14.9.2000 si
  applica anche nei confronti del personale dipendente dagli enti locali
  addetto, presso scuole statali o comunali, ad attività scolastiche
  integrative o di doposcuola. 
 
 
1.   
  Le risorse previste
  dall’art. 4, comma 3, sono destinate anche ad incrementare la retribuzione
  di risultato del personale incaricato delle posizioni organizzative competenti
  per materia, anche ad integrazione del limite percentuale massimo stabilito
  dall’art. 10, comma 3, del CCNL del 31.3.1999.
 
2.   
  In materia di
  conferimento degli incarichi relativi alle posizioni organizzative, è
  confermata in via esclusiva la disciplina dell’art. 11, del CCNL del
  31.3.1999, in particolare per la parte relativa alla individuazione della
  categoria dei lavoratori che possono essere incaricati della responsabilità
  delle posizioni organizzative negli enti privi di personale con qualifica
  dirigenziale, anche nella vigenza dell’art.109, comma 2, del T.u.e.l.
  n.267/2000.
 
 
1.     
  In materia di progressione verticale del personale
  nel sistema di classificazione, è integralmente ed esclusivamente confermata
  la disciplina dell’art.4 del CCNL del 31.3.1999, relativo alla revisione del
  sistema di classificazione del personale del comparto Regioni-Autonomie
  Locali, anche nella vigenza dell’art.91, comma 3, del T.u.e.l. n.267/2000. 
 
1.   
  Il compenso sostitutivo
  delle ferie non fruite, secondo la vigente disciplina contrattuale, è
  determinato, per ogni giornata, con riferimento all’anno di mancata
  fruizione, prendendo a base di calcolo la nozione di retribuzione di cui
  all’art.52, comma 2, lett. c) del CCNL del 14.9.2000; trova in ogni caso
  applicazione la disciplina di cui al comma 4 del medesimo art.52.
 
 
1.   
  L'art. 23 del CCNL del
  14.9.2000 è integrato con il seguente comma:
" 5. In caso di chiamata, le ore di lavoro
  prestate vengono retribuite come lavoro straordinario o compensate, a
  richiesta, ai sensi dell’art.38, comma 7 o dell’art.38-bis,
  con equivalente recupero orario; per le stesse ore è esclusa la percezione
  del compenso di cui ai commi 1 e 4."
 
 
1.   
  L'art. 40 del CCNL del
  14.9.2000 è integrato con il seguente comma:
"2. La disciplina del comma 1 trova applicazione
  anche nei confronti del personale che sia tenuto all'esercizio delle
  prestazioni necessarie per la tutela delle minoranze linguistiche storiche, in
  attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482. Ai relativi oneri si fa
  fronte con le risorse dell’art. 15 del CCNL dell’1.4.1999.”
 
1.     
  Nell’art.21
  del CCNL del 6.7.1995, dopo il comma 4, nel testo modificato dall’art.10,
  comma 2, del CCNL successivo a quello dell’1.4.1999 stipulato in data
  14.9.2000, è inserito il seguente comma 4 bis:
“4.bis.Ove
  non sia possibile procedere ai sensi del precedente comma 4, oppure nel caso
  che il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi
  proficuo lavoro, l’ente può procedere alla risoluzione del rapporto,
  corrispondendo al dipendente l’indennità sostitutiva del preavviso.” 
 
 
1.     
  Il comma 1
  dell’art.24 del CCNL del 14.9.2000 è sostituito dal seguente: 
“1. Al dipendente che per
  particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo
  settimanale deve essere corrisposto, per ogni ora di lavoro effettivamente
  prestata, un compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione oraria di cui
  all’art.52, comma 2, lett. b), con diritto al riposo compensativo da fruire
  di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo”.  
 
 
1.   
  Il comma 5 dell’art.6 del CCNL del 14.9.2000 è sostituito dal
  seguente:
“Il
  personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale può
  effettuare prestazioni di lavoro straordinario nelle sole giornate di
  effettiva attività lavorativa entro il limite massimo di cui al comma 2. Tali
  ore sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria di cui
  all’art.52, comma 2, lett. b), incrementata del rateo della tredicesima
  mensilità, con una maggiorazione pari al 15 % ”.
 
2.   
  Il comma 6 dell’art.6 del CCNL del 14.9.2000 è sostituito dal
  seguente:
“Qualora
  le ore di lavoro aggiuntivo o straordinario svolte siano eccedenti rispetto a
  quelle fissate come limite massimo mensile dal comma 2, la percentuale di
  maggiorazione di cui ai precedenti commi 4 e 5 è elevata al 50%”.
 
 
1.   
  All’art.39 del CCNL
  successivo a quello dell’1.4.1999 sottoscritto il 14.9.2000 è aggiunto il
  seguente comma 3:
“3.
  Il personale che, in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, è
  chiamato a prestare lavoro straordinario nel giorno di riposo settimanale, in
  applicazione delle previsioni del presente articolo, oltre al relativo
  compenso, ha diritto anche a fruire di un riposo compensativo corrispondente
  alle ore prestate. Il riposo compensativo spettante è comunque di una
  giornata lavorativa ove le ore di lavoro straordinario effettivamente rese
  siano quantitativamente maggiori di quelle corrispondenti alla durata
  convenzionale della giornata lavorativa ordinaria. In tale particolare ipotesi
  non trova applicazione la disciplina dell’art.24, comma 1, del presente
  contratto. La presente disciplina trova applicazione anche nei confronti del
  personale incaricato di posizioni organizzative”.
 
2.   
  In occasione di consultazione elettorali o
  referendarie, le ore di lavoro aggiuntivo prestate, nel rispetto della
  disciplina dell’art.6 del CCNL del 14.9.2000, dal personale con rapporto di
  lavoro a tempo parziale orizzontale sono retribuite con un compenso costituito
  da una maggiorazione percentuale della retribuzione oraria globale di fatto di
  cui all’art.52, comma 2, lett. d), nelle seguenti misure:
a)       
  15 %, nel caso di lavoro
  aggiuntivo diurno;
b)      
  20 %, nel caso di lavoro
  aggiuntivo prestato in giorno festivo o in orario notturno (dalle ore 22 alle
  ore 6 del giorno successivo);
c)       
  25 % nel caso di lavoro
  aggiuntivo prestato in orario notturno-festivo. 
 
3.     
  Nel caso di lavoro aggiuntivo prestato dal lavoratore
  a tempo parziale orizzontale in occasione di consultazioni elettorali o
  referendarie, in deroga al limite del tempo pieno e in misura eccedente
  rispetto a quella derivante dall’applicazione dell’art.6, comma 2, del
  CCNL del 14.9.2000, ai fini della determinazione del compenso da corrispondere
  al dipendente interessato, le percentuali di maggiorazione della retribuzione
  oraria globale di fatto, di cui alle lett. a), b) e c) del comma 2, sono
  ridefinite nella misura unica del 50%.
 
4.     
  Per il lavoro straordinario, effettuato in deroga
  alla disciplina di cui all’art.6, comma 5, primo periodo, del CCNL del
  14.9.2000, dal personale con rapporto di lavoro a tempo parziale verticale in
  occasione di consultazioni elettorali o referendarie, trova applicazione, ai
  fini della determinazione del relativo compenso,  la disciplina generale dell’art.38 del CCNL del 14.9.2000.
 
 
1.   
  Il comma 13
  dell’art.41 del CCNL del 14.9.2000 è integrato con il seguente alinea:
“Gli enti integrano le
  percentuali di cui al presente comma in armonia con i   criteri stabiliti dalle norme che disciplinano i
  trattamenti di trasferta  all’estero
  del personale civile delle amministrazioni dello Stato”. 
  
 
 
1.   
  All’art.26 del CCNL del 14.9.2000 è aggiunto il
  seguente comma 2-bis:
“2-bis. Per effetto della ricostituzione del
  rapporto di lavoro, al lavoratore è attribuito il trattamento economico
  corrispondente alla categoria, al profilo ed alla posizione economica
  rivestita al momento della interruzione del rapporto di lavoro, con esclusione
  della retribuzione individuale di anzianità e di ogni altro assegno
  personale, anche a carattere continuativo e non riassorbibile”.   
 
 
1.   
  Le parti convengono di procedere alla costituzione di un Fondo
  nazionale di pensione complementare ai sensi del D.Lgs.n.124/1993, della legge
  n.335/1995, della legge n.449/1997 e successive modificazioni ed integrazioni,
  dell’Accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e
  di previdenza complementare per i dipendenti pubblici del 29 luglio 1999, del
  DPCM del 20 dicembre 1999.
 
2.   
  Al fine di garantire un numero di iscritti più ampio che consenta di
  minimizzare le spese di gestione, le parti competenti potranno definire
  l’istituzione di un Fondo pensione unico con i lavoratori appartenenti al
  comparto della Sanità, a condizione di reciprocità.
 
3.   
  Il Fondo pensione viene finanziato ai sensi dell’art.11 del predetto
  accordo quadro e si costituisce secondo le procedure previste dall’art.13
  dello stesso accordo. Le parti concordano che la quota di contribuzione da
  porre a carico del datore di lavoro e da destinare al predetto Fondo sia
  determinata nella misura dell’1% dell’ammontare dei compensi presi a base
  di calcolo per la determinazione del Trattamento di Fine rapporto di lavoro
  (T.F.R.), ai sensi dell’art.49 del CCNL del 14.9.2000.
 
4.   
  In sede di accordo
  istitutivo del Fondo pensione, sarà anche determinata la quota di
  contribuzione a carico degli enti per le spese di avvio e di funzionamento.
 
 
1.   
  I lavoratori in attività o in quiescenza possono farsi rappresentare
  dal sindacato o dall’istituto di patronato sindacale, per l’espletamento
  delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti
  ai competenti organi dell’ente.
 
2.   
  Ai lavoratori che
  fruiscono dei distacchi di cui all’art.5 del CCNQ del 7.8.1998 compete oltre
  al trattamento dell’art.47, comma 1, del CCNL del 14.9.2000, anche la
  indennità di cui all’art.17, comma 2, lett. f) del CCNL dell’1.4.1999
  eventualmente in godimento.
 
 
1.   
  Al personale dipendente dagli
  enti locali addetto alle case da gioco si applicano i benefici economici
  derivanti dal presente contratto. E’, comunque, fatto salvo il trattamento
  economico nelle componenti e nella dinamica a
  qualunque titolo vigente,
   in
  considerazione della particolare professionalità di tale personale non
  rientrante nei compiti di istituto propri degli enti.
 
 
1.   
  I benefici economici previsti
  dal presente contratto per i dipendenti del comparto Regioni - Autonomie
  Locali si applicano anche ai dipendenti del Comune di Campione d’Italia. 
 
 
1.   
  Nei confronti del personale
  degli enti del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali continua a
  trovare applicazione la disciplina degli articoli 1 e 2 della legge n.
  336/1970 e successive modificazioni e integrazioni; in particolare, il
  previsto incremento di anzianità viene equiparato ad una maggiorazione della
  retribuzione individuale di anzianità pari al 2,50% della nozione di
  retribuzione di cui all'art. 52, comma 2, lett. b), per ogni biennio
  considerato o in percentuale proporzionalmente ridotta, per periodi inferiori
  al biennio.
 
 
1.   
  Le amministrazioni comunali che, al termine di ogni anno, accertino la
  mancata utilizzazione, in tutto o in parte, della quota dei permessi di
  spettanza delle organizzazioni sindacali ai sensi dell'art 3 del contratto
  collettivo quadro del 9.8.2000 (esclusa, quindi, la quota di spettanza della
  RSU), quantificano il valore economico della relativa temporizzazione,
  rapportata a ore, e assegnano le corrispondenti risorse finanziarie all’ANCI
  regionale competente per territorio entro il mese di gennaio dell'anno
  successivo a quello di riferimento; la base di calcolo corrisponde alla
  nozione di retribuzione di cui al comma 2, lett. c) dell'art. 52 del CCNL del
  14.9.2000.
 
2.   
  Il monte ore dei permessi disponibili ai sensi del comma 1, viene
  utilizzato dai dipendenti dei Comuni che siano dirigenti 
  delle organizzazioni sindacali territoriali rappresentative nel
  comparto delle Regioni e delle Autonomie locali nei limiti delle quote
  spettanti a ciascuna di esse nel rispetto del criterio di proporzionalità del
  livello di rappresentatività in ambito regionale.
 
3.   
  All'accertamento del livello di rappresentatività provvede l’ANCI
  regionale nel rispetto degli stessi criteri definiti dall’art.43 del D.Lgs.
  n.165 del 2001 per il livello nazionale, acquisendo le relative informazioni
  dai Comuni interessati.
 
4.   
  Le organizzazioni sindacali di comparto comunicano all’ANCI regionale
  i nominativi dei dirigenti che fruiscono dei permessi di cui al comma 2, la
  relativa durata e il Comune  di
  appartenenza degli stessi dirigenti.
 
5.   
  L’ANCI regionale trasferisce a ciascuno degli enti interessati
  l'importo corrispondente alla quota dei permessi fruiti dai rispettivi
  dipendenti in qualità di dirigenti sindacali, nei limiti delle disponibilità
  di cui al comma 1.
 
6.   
  I permessi previsti dal presente articolo non possono essere cumulati
  per la fruizione di distacchi sindacali.
 
 
1.   
  In sede di rinnovo del 
  CCNL per il quadriennio 2002-2005 saranno valutate le esperienze di
  gestione del modello di classificazione introdotto con il CCNL del 31.3.1999 
  al fine di apportare le integrazioni e le rettifiche più opportune per
  la migliore e più efficace valorizzazione delle risorse umane nell'ambito di
  un più incisivo sostegno dei processi di ammodernamento e di
  razionalizzazione dei sistemi organizzativi degli enti.
 
2.   
  Per le finalità di cui al
  comma 1, saranno, in particolare:
a)      
  riesaminate le declaratorie di
  categoria;
b)      
  individuati i profili professionali, anche di tipo polivalente,
  necessari per valorizzare le professionalità emergenti, con la conseguente più
  corretta collocazione nella pertinente categoria, con particolare riferimento
  alle attività di informazione e comunicazione, a quelle connesse ai beni
  culturali (ad es. musei, biblioteche, ecc.) nonché alle professioni sanitarie
  operanti nelle IPAB;
c)      
  individuate nuove modalità di finanziamento della retribuzione di
  posizione;
d)      
  definita una nuova disciplina organica del personale educativo e
  docente degli enti locali, rivolta anche ad un aggiornamento della relativa
  classificazione in coerenza sia con le legislazione più recente in tema di
  requisiti culturali di accesso alle predette professioni sia con i più
  elevati standard di prestazioni e di professionalità richiesti per
  l'espletamento delle relative funzioni.
 
 
1.   
  Gli enti adottano, nel
  rispetto delle forme di partecipazione sindacale di cui al CCNL
  dell’1.4.1999, con proprio atto il codice di condotta relativo ai
  provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi
  di lavoro, come previsto dalla raccomandazione della Commissione Europea del
  27.11.1991, n.93/131/CEE. Le parti, allo scopo di favorire linee guida
  uniformi in materia, allegano a titolo esemplificativo uno specifico
  codice-tipo.
 
 
1.   
  Il presente Titolo II disciplina i criteri di inquadramento ed il
  trattamento economico da applicare nei confronti del personale del comparto
  dei Ministeri, nonché del personale
  dell'ANAS, in occasione di
  processi di mobilità, già attuati o da attuare, a seguito di trasferimento e
  di deleghe di funzioni e competenze statali al sistema delle autonomie locali
  ai sensi delle disposizioni contenute nell’art.7 della legge n.59/1997 e
  successivi decreti attuativi .
 
 
1.   
  Il personale del comparto dei Ministeri di cui all’art.26, con
  decorrenza dalla data di effettiva
  messa a disposizione con le relative risorse finanziarie, è inquadrato
  nelle categorie e nei profili del vigente sistema di classificazione del
  comparto Regioni-Autonomie Locali, previsti dall’allegato A del CCNL del
  31.3.1999, secondo le indicazioni contenute nella tabella di equiparazione di
  cui all’art.5 del DPCM del 14.12.2000 n.446. Sono comunque fatti salvi gli
  effetti derivanti dagli inquadramenti già operati dagli enti del comparto con
  decorrenza anticipata rispetto a quella stabilita.
 
2.   
  Con decorrenza dalla data di inquadramento di cui al comma 1, al
  personale del comparto dei Ministeri trasferito presso gli enti del comparto,
  si applicano esclusivamente le disposizioni sul trattamento normativo ed
  economico previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto
  delle Regioni e delle Autonomie Locali.
 
3.   
  Per il biennio economico 2000-2001, al suddetto personale competono i
  soli incrementi tabellari del trattamento economico derivanti dal CCNL del
  comparto Ministeri relativi a tale periodo contrattuale.  
 
4.   
  Il personale dell'ANAS
  è inquadrato, con decorrenza dalla data di effettiva messa a disposizione con
  le relative risorse finanziarie, nelle categorie e nei profili del vigente
  sistema di classificazione, secondo le indicazioni contenute nella tabella di
  equiparazione allegata al DPCM 22.12.2000, n. 448.
 
 
1.   
  Il rapporto di lavoro del personale trasferito, in applicazione delle
  disposizioni del presente contratto, continua senza interruzioni, con l’ente
  di destinazione.
 
2.   
  Al lavoratore trasferito è riconosciuta integralmente l’anzianità
  di servizio maturata presso l’amministrazione o l'ente
  di provenienza, che è utile agli effetti di tutti gli istituti del CCNL
  del comparto Regioni-Autonomie Locali, relativi alla disciplina del rapporto
  di lavoro, che ad essa facciano espresso riferimento.  
 
3.   
  Al fine della determinazione del trattamento economico complessivo da
  attribuire al personale trasferito dallo
  Stato e della specificazione
  delle diverse voci retributive che lo compongono, gli enti prendono in
  considerazione i seguenti elementi fissi e continuativi: stipendio tabellare
  iniziale, indennità integrativa speciale, l’importo delle posizioni di
  sviluppo economico conseguite secondo le previsioni del vigente sistema di
  classificazione del personale, retribuzione individuale di anzianità (RIA),
  indennità di amministrazione.
 
4.   
  Per le finalità di cui
  al comma 3, relativamente al personale trasferito dall'ANAS, gli enti prendono
  in considerazione gli elementi fissi e continuativi previsti per il personale
  delle aree dall’art. 4 del DPCM 22.12.2000, n. 448. 
 
5.   
  Nell’ipotesi in cui l’importo complessivo del trattamento fisso e
  continuativo di cui ai commi 3 e 4, in godimento presso l’amministrazione o l'ente di provenienza,
  sia superiore a quello derivante dal nuovo inquadramento, ai sensi
  dell’art.27, presso l’ente di destinazione, l’eventuale differenza viene
  conservata a titolo di retribuzione individuale di anzianità.
 
6.   
  Il personale delle ex carriere direttive dei ruoli
  ad esaurimento trasferito, in applicazione del presente contratto, presso enti
  del comparto Regioni-Autonomie Locali è inquadrato nella categoria D, posizione
  economica D5; la quota residua del trattamento economico fisso e continuativo in
  godimento viene conservata a titolo di retribuzione individuale di anzianità.
  
 
7.   
  Gli enti possono stabilire, in
  sede di contrattazione decentrata integrativa, la collocazione del
  personale trasferito in una posizione di sviluppo economico superiore,
  nell’ambito della medesima categoria di inquadramento, rispetto a quella
  derivante dall’applicazione dell’art.27, sino a concorrenza del valore annuo corrispondente alla ex indennità di amministrazione in godimento.
  Gli effetti economici di tale collocazione non sono considerati ai fini
  dell’applicazione della disciplina dell’art.16, comma 1, del CCNL
  dell’1.4.1999.  
 
 
1.   
  Fermo restando, con decorrenza dalla
  data di inquadramento,  la
  applicazione al personale trasferito della disciplina generale prevista dai
  contrattuali collettivi di lavoro vigenti nel comparto Regioni-Autonomie
  Locali e nel rispetto del principio della continuità del rapporto di lavoro,
  nella fase di transizione, le parti convengono che la disciplina degli
  istituti di seguito individuati debba avvenire sulla base dei criteri di
  gestione per gli stessi stabiliti:
 
a.       
  ferie: i dipendenti conservano tutti i diritti
  loro spettanti in materia di ferie maturate e non fruite presso
  l’amministrazione di appartenenza nell’anno in cui si è operato il
  trasferimento; da quest’ultima data trova applicazione l’art.18 del CCNL
  del 6.7.1995 e il dipendente può fruire delle ferie non fruite, previa
  autorizzazione del dirigente in relazione alle esigenze di servizio, entro il
  primo semestre dell’anno successivo;
 
  
b.      
  malattia: i periodi di assenza per malattia fruiti sino al momento del
  trasferimento sono comunicati agli enti di destinazione e sono computati
  secondo la disciplina dell’art.21 del CCNL del 6.7.1995;
 
c.       
  aspettative: i periodi di aspettativa per motivi
  di famiglia e personali, di congedi per la formazione, di congedi dei
  genitori, di congedi per eventi e cause particolari già fruiti dal dipendente
  sono ugualmente comunicati all’ente di destinazione ai fini
  dell’applicazione della disciplina di tali istituti contenuta negli artt.11,
  13, 14, 16, 17 e 18 del CCNL del 14.9.2000;
  
  
d.      
  rapporto a tempo parziale: i lavoratori trasferiti con rapporto di
  lavoro a tempo parziale  conservano
  tale tipologia di contratto anche in
  condizione di eventuale soprannumero rispetto alla percentuale
  stabilita nell’art.4, comma 2, del CCNL successivo del 14.9.2000; a tal fine
  il lavoratore, all’atto del trasferimento, presenta specifica domanda per la conferma del
  rapporto a tempo parziale, in deroga ad ogni termine temporale.
 
|   | tavola
        aumenti mensili |   |   |   |   | |
|   |   |   |   | AUMENTI |   |   | 
|   | Categorie e  posizioni  |   |   | 01-lug-00 | 01-gen-01 |   | 
|   |   |   |   |   |   |   | 
|   |  D5  |   |   | 51.000 | 85.000 |   | 
|   |  D4  |   |   | 49.000 | 81.000 |   | 
|   |  D3  |   |   | 44.000 | 72.000 |   | 
|   |  D2  |   |   | 44.000 | 72.000 |   | 
|   |  D1  |   |   | 44.000 | 72.000 |   | 
|   |  C4  |   |   | 44.000 | 72.000 |   | 
|   |  C3  |   |   | 41.000 | 68.000 |   | 
|   |  C2  |   |   | 38.000 | 63.000 |   | 
|   |  C1  |   |   | 36.000 | 60.000 |   | 
|   |  B6  |   |   | 36.000 | 60.000 |   | 
|   |  B5  |   |   | 36.000 | 59.000 |   | 
|   |  B4  |   |   | 35.000 | 58.000 |   | 
|   |  B3  |   |   | 33.000 | 56.000 |   | 
|   |  B2  |   |   | 33.000 | 56.000 |   | 
|   |  B1  |   |   | 33.000 | 56.000 |   | 
|   |  A4  |   |   | 33.000 | 56.000 |   | 
|   |  A3
         |   |   | 32.000 | 53.000 |   | 
|   |  A2
         |   |   | 31.000 | 52.000 |   | 
|   |  A1
         |   |   | 31.000 | 51.000 |   | 
|   |   |   |   |   | ||
| Trattamento
      economico complessivo delle posizioni economiche dal 1.1.2001 |   |   | ||||
|   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   | 
| D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |   | 
| D | 20.651.000 | 22.551.000 | 25.847.000 | 27.748.000 | 29.820.000 |   | 
|   |   |   | 25.847.000 |   |   |   | 
| C | C1 | C2 | C3 | C4 |   |   | 
|   | 17.847.000 | 18.707.000 | 19.632.000 | 20.816.000 |   |   | 
| B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | 
|   | 14.809.000 | 15.345.000 | 16.353.000 | 16.845.000 | 17.416.000 | 18.028.000 | 
|   |   |   | 16.353.000 |   |   |   | 
| A | A1 | A2 | A3 | A4 |   |   | 
|   | 13.473.000 | 13.885.000 | 14.412.000 | 14.960.000 |   |   | 
|   |   |   | 
 | 
 |   |   | 
******** 
|   |   |   |   |   |   |   | 
| D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |   |   | 
|   | 1.900.000 | 3.296.000 | 1.901.000 | 2.072.000 |   |   | 
|   |   | 3.296.000 |   |   |   |   | 
| C1 | C2 | C3 | C4 |   |   |   | 
|   | 860.000 | 925.000 | 1.184.000 |   |   |   | 
| B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 |   | 
|   | 536.000 | 1.008.000 | 492.000 | 571.000 | 612.000 |   | 
|   |   | 1.008.000 |   |   |   |   | 
| A1 | A2 | A3 | A4 |   |   |   | 
|   | 412.000 | 527.000 | 548.000 |   |   |   | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
INDICATORI RIFERITI A COMUNI E PROVINCE 
|   A |   Autonomia finanziaria | Entrate tributarie + entrate extra-tributarie __________________________ Entrate correnti (1)   | 
|   B |   Autonomia Tributaria | Entrate tributarie _______________ Entrate correnti (1)   | 
|   C |   Incidenza spese personale su entrate correnti | Spese di personale (2) ________________ Entrate correnti   | 
|   D |   Incidenza interessi su entrate correnti | Interessi _____________ Entrate correnti   | 
 
(1)
Entrate di cui ai Titoli I, II e III dell’art. 165, comma 3,
del D.Lgs. n. 267 del 2000
 
 
INDICATORI O ELEMENTI DI SPECIFICITA’ RIFERITI 
ALLE REGIONI
 
| A Indicatore di equilibrio economico | Spesa corrente + quota capitale rimborso mutui e prestiti _________________________________ Entrate Correnti   | 
| B Incidenza spese del  personale | Spesa personale (1) __________________ Entrate Correnti   | 
| C Costo dell’indebitamento | Quota interessi + quota capitale rimborso mutui e prestiti _________________________________ Entrate Correnti   | 
(1) Esclusi gli oneri
relativi alle consulenze e alle collaborazioni coordinate e continuative
 
INDICATORI O ELEMENTI DI SPECIFICITA’ RIFERITI ALLE
|   A Autonomia
      finanziaria | Diritto
      annuale +altre entrate proprie (inclusi
      diritti di segreteria e al netto dei trasferimenti dal fondo di
      perequazione) ____________________________________________________ Spese
      correnti (al
      netto dei trasferimenti al fondo perequazione)   | 
| B Incidenza
      delle spese del personale | Competenze
      al personale (1)+ oneri sociali+altri costi del
      personale+quota parte oneri personale aziende speciali (2) ________________________________________ Diritti
      (compreso diritto annuale)+ proventi diversi   | 
| C Incidenza
      degli interessi passivi | Interessi
      passivi _________________________________ Diritti
      (compreso diritto annuale)+ proventi diversi   | 
 
L’indicatore
statico per ogni singolo ente è dato dalla risultante
della seguente operazione: A meno B meno C.
 
Gli indicatori
dinamici sono calcolati per ciascuna delle voci A, B e C
 
(2) La quota si calcola
come segue: entità del contributo versato dalla Camera di Commercio
moltiplicato per il rapporto tra:  costo
personale azienda  
                                      
totale costi azienda 
 
 
|   A |   Autonomia finanziaria | Entrate extra-tributarie   ____________________ Entrate correnti (1)   | 
|   B |   Incidenza spese personale su entrate correnti | Spese di personale (2) ___________________ Entrate correnti(1)    | 
|   C |   Incidenza interessi su entrate correnti | Interessi ________________ Entrate correnti  | 
 
(1) Entrate di cui ai
Titoli I e II dell’art. 165, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 2000, relativo
alle comunità montane.
 
 
 
Le parti concordano nel
confermare che, nel rispetto dei contenuti delle declaratorie delle categorie
professionali di cui all’allegato A del CCNL del 31.3.1999, il diploma di
scuola media superiore può essere richiesto, per l’accesso dall’esterno,
solo per i profili collocati nella categoria C e che il diploma di laurea o di
laurea specialistica o di laurea breve possono essere richiesti, per l’accesso
dall’esterno, solo per i profili della categoria D.
 
 
Le parti ritengono che
gli enti possono valutare positivamente e con disponibilità, ove non ostino
particolari esigenze di servizio, la possibilità di rinunciare al preavviso,
nell’ambito delle flessibilità secondo quanto previsto dall’art. 39 del
CCNL del 6.7.1995, come sostituito dall’art. 7 del CCNL del 13.5.1996, qualora
il dipendente abbia presentato le proprie dimissioni per assumere servizio
presso altro ente o amministrazione a seguito di concorso pubblico e la data di
nuova assunzione non sia conciliabile con il vincolo temporale del preavviso.
 
 
Le parti confermano che
gli appartenenti al corpo dei servizi ispettivi pubblici preposti al controllo
delle case da gioco trovano la collocazione d'accesso nella categoria D.
 
 
Le parti concordano nel ritenere che gli enti, ove si avvalgano del
profilo di Operatore socio-sanitario, caratterizzato dallo specifico titolo,
richiesto per l’accesso sia dall’esterno che dall’interno, rilasciato a
seguito del superamento del corso di formazione di durata annuale previsto dagli
artt.7 e 8 dell’accordo provvisorio tra il Ministro della sanità, il Ministro
della solidarietà sociale, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano del 18.2.2000, provvedono a collocarlo nella categoria B, posizione
economica B3. 
 
 
Le parti concordano nel ritenere che il ripristino della festività del 2
giugno come giorno festivo, secondo le previsioni della legge n.336/2000 non
comporta alcuna conseguenza rispetto alle 4 giornate di festività soppresse
attribuite dalla legge n.937/1977, dato che si tratta di una disciplina
legislativa immediatamente precettiva che non prevede alcun effetto riduttivo
sul numero delle festività stabilite nella citata legge n.937/1977. 
 
 
Le parti concordano nel ritenere che la disciplina dell’art.6 possa
trovare applicazione nei confronti dei lavoratori che comunque fruivano
dell’indennità dell’art.37, comma 1, lett.c) e d), del CCNL del 6.7.1995,
alla data di sottoscrizione della presente ipotesi di accordo. 
 
 
Le parti concordano nel ritenere che le risorse del trattamento accessorio
correlato al trasferimento del personale, nell’ambito delle disposizioni del
Titolo II del presente contratto, confluiscono nelle disponibilità
dell’art.15 del CCNL dell’1.4.1999, in attuazione della specifica previsione
contenuta nel comma 1 lett. l) dello stesso articolo. Le predette risorse sono
utilizzate secondo la disciplina definita in sede di contrattazione decentrata
integrativa. 
 
 
Le parti concordano nel ritenere che, in relazione all’art.16 del
presente CCNL, sia sempre necessario il consenso del lavoratore ai fini della
prestazione di lavoro aggiuntivo, secondo le espresse previsioni dell’art.3,
comma 3, del D.lgs.n.61/2000.
 
 
Con riferimento all’art.4, comma 1, del presente contratto le parti
convengono che la dizione “a decorrere dall’anno 2001” utilizzata per la
individuazione della data di decorrenza per l’incremento, ivi previsto, delle
risorse del fondo di cui all’art.15 del CCNL dell’1.4.1999, deve essere
correttamente intesa come riferita all’1.1.2001.
 
 
Con riferimento all’art.6 del presente contratto, le parti convengono
che la dizione “con decorrenza dal 2001” utilizzata per la individuazione
della decorrenza dell’incremento ivi previsto dell’indennità del personale
educativo e di quello docente scolastico, di cui all’art.37, comma 1, lett. c)
e d) del CCNL del 6.7.1995, deve essere correttamente intesa come riferita
all’1.1.2001.
 
 
Le parti si danno reciprocamente atto che, esaurita la fase transitoria di
cui all’art.12, comma 3, del CCNL del 31.3.1999, dall’anno 2002 la
progressione economica del personale inquadrato in profili con trattamento
tabellare iniziale corrispondente alle posizioni economiche B1 e D1 delle
relative categorie può svilupparsi anche all’acquisizione di incrementi
retributivi superiori ai valori B4 e D3.
 
 
Con riferimento all’art.11 del presente CCNL, le parti convengono che la
particolare integrazione della disciplina della reperibilità ivi prevista non
trova applicazione nell’ipotesi di chiamata del lavoratore in reperibilità
cadente nella giornata del riposo settimanale, secondo il turno assegnato; per
tale ipotesi trova applicazione, invece, la disciplina di cui all’art.24,
comma 1, del CCNL del 14.9.2000.
 
 
Con riferimento all’art.14 del presente contratto, al fine di una
corretta applicazione dell’art.24, comma 1, del CCNL del 14.9.2000, le parti
concordano che il riposo compensativo, ivi previsto, non può non avere che una
durata corrispondente alle ore di lavoro effettivamente prestate.
 
 
Le parti prendono atto della piena applicabilità, anche in mancanza di un
qualunque richiamo espresso nell’ambito della disciplina contrattuale relativa
al Comparto Regioni-Autonomie Locali, delle procedure di conciliazione ed
arbitrato previste dallo specifico Contratto Collettivo Nazionale Quadro del
23.1.2001 a tutte le controversie concernenti il rapporto di lavoro insorte
presso enti del comparto.
 
Le parti convengono che, ai fini dell’applicazione dell’art. 28, comma
7, del presente contratto nei confronti del personale dell’ente ANAS, si tiene
conto dell’importo dell’indennità operativa in godimento del suddetto
personale.
 
 
CODICE
DI CONDOTTA DA ADOTTARE NELLA LOTTA CONTRO LE MOLESTIE SESSUALI (rif. Art. 25)
 
 
Per molestia sessuale si intende ogni atto o comportamento
indesiderato, anche verbale, a connotazione sessuale arrecante offesa alla
dignità e alla libertà della persona che lo subisce, ovvero che sia
suscettibile di creare ritorsioni o un clima di intimidazione nei suo confronti;
 
DICHlARAZIONI
DI PRINCIPIO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCEDURE
DA ADOTTARE IN CASO DI MOLESTIE SESSUALI
 
Qualora si verifichi un atto o un comportamento indesiderato a
sfondo sessuale sul posto di lavoro la dipendente/il dipendente potrà
rivolgersi alla Consigliera/al Consigliere designata/o per avviare una procedura
informale nel tentativo di dare soluzIone al caso.
L' intervento della Consigliera/del Consigliere dovrà concludersi
in tempi ragionevolmente brevi in rapporto alla delicatezza dell' argomento
affrontato.
La Consigliera/il Consigliere, che deve possedere adeguati requisiti
e specifiche competenze e che sarà adeguatamente formato dagli Enti, è
incaricata/o di fornire consulenza e assistenza alla dipendente/al dipendente
oggetto di molestie sessuali e di contribuire alla soluzione del caso.
 
PROCEDURA
INFORMALE- INTERVENTO DELLA CONSIGLIERA/DEL CONSIGLIERE
 
La Consigliera/il Consigliere, ove la dipendente/il dipendente
oggetto di molestie sessuali lo ritenga opportuno, intervenire al fine di
favorire il superamento della situazione di disagio e ripristinare un sereno
ambiente di lavoro, facendo presente alla persona che il suo comportamento
scorretto deve cessare perché offende, crea disagio e interferisce con lo
svolgimento del lavoro.
L 'intervento della Consigliera/del Consigliere deve avvenire
mantenendo la riservatezza che il caso richiede.
 
DENUNCIA
FORMALE
 
Ove la dipendente/il dipendente oggetto delle molestie sessuali non
ritenga di far ricorso all'intervento della Consigliera/del Consigliere, ovvero,
qualora dopo tale intervento, il comportamento indesiderato permanga, potrà
sporgere formale denuncia, con l'assistenza della Consigliera/del Consigliere, 
alla dirigente/al dirigente o responsabile dell'ufficio di appartenenza
che sarà tenuta/o a trasmettere gli atti all'Ufficio competente dei
procedimenti disciplinari, fatta salva, in ogni caso, ogni altra forma di tutela
giurisdizionale della quale potrà avvalersi.
Qualora la presunta/il presunto autore di molestie sessuali sia la
dirigente/il dirigente dell'ufficio di appartenenza, la denuncia potrà essere
inoltrata direttamente all'Ufficio competente dei procedimenti disciplinari.
Nel corso degli accertamenti è assicurata l'assoluta riservatezza
dei soggetti coinvolti.
 
 
 
 
ATTIVITA'
DI SENSIBILIZZAZIONE
 
Nei programmi di formazione del personale e dei dirigenti gli Enti
dovranno includere informazioni circa gli orientamenti adottati in merito alla
prevenzione delle molestie sessuali ed alle procedure da seguire qualora la
molestia abbia luogo.