| CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE REGIONI E DELLE AUTONOMIE LOCALI PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 2002-2005 E IL 
      BIENNIO ECONOMICO 2002-2003 In data 22 gennaio 2004, 
      presso la sede dell’ARAN, ha avuto luogo l’incontro tra: ARAN: nella persona del 
      Presidente Avv. Guido Fantoni CGIL FP CGIL CISL FPS CISL UIL FPL UIL COORDINAMENTO SINDACALE CISAL AUTONOMO “Fiadel/Cisal, Fialp/Cisal, Cisas/Fisael, Confail/Unsiau, Confill Enti Locali-Cusal, 
      Usppi-Cuspel-Fasil-Fadel” USAE DICCAP - DIPARTIMENTO ENTI LOCALI CAMERE DI COMMERCIO-POLIZIA MUNICIPALE “Snalcc-Fenal-Sulpm”  Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Regioni e Autonomie locali per il quadriennio normativo 2002–2005 e biennio economico 2002-2003 
 DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE REGIONI E DELLE AUTONOMIE LOCALI PER QUADRIENNIO NORMATIVO 2002-2005 E IL 
      BIENNIO ECONOMICO 2002-2003 INDICE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 2 Durata, decorrenza, 
      tempi e procedure di applicazione del contratto  TITOLO II RELAZIONI SINDACALI E 
      PARTECIPAZIONE CAPO I – RELAZIONI SINDACALI Art. 3 Conferma sistema relazioni sindacali Art. 4 Tempi e procedure per la stipulazione dei contratti decentrati integrativi Art. 5 Contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello territoriale Art. 6 Concertazione Art. 7 Relazioni sindacali 
      delle Unioni di Comuni CAPO II – FORME DI PARTECIPAZIONE E RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI Art. 8 Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing Art. 9 Interpretazione 
      autentica dei contratti collettivi  TITOLO III DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI 
      LAVORO CAPO I – SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE Art. 10 Valorizzazione delle alte professionalità Art. 11 Posizioni organizzative e tempo parziale Art. 12 Commissione 
      paritetica per il sistema di classificazione CAPO II – DISPOSIZIONI PER LE UNIONI DI COMUNI E I SERVIZI IN CONVENZIONE Art. 13 Gestione delle risorse umane Art. 14 Personale distaccato a tempo parziale e servizi in convenzione Art. 15 Posizioni 
      organizzative apicali CAPO III – DISPOSIZIONI PER L’AREA DI VIGILANZA E DELLA POLIZIA LOCALE Premessa Art. 16 Indennità del personale dell’area di vigilanza Art. 17 Prestazioni assistenziali e previdenziali Art. 18 Permessi per 
      l’espletamento di funzioni di pubblico ministero CAPO IV – DISPOSIZIONI SUL RAPPORTO DI LAVORO Art. 19 Partecipazione del personale comandato e distaccato alle progressioni orizzontali e verticali Art. 20 Assenze per l’esercizio delle funzioni di giudice onorario o di vice procuratore onorario Art. 21 Cause di cessazione 
      del rapporto di lavoro TITOLO IV DISPOSIZIONI DISCIPLINARI Art. 22 Clausola generale Art. 23 Modifiche all’art. 23 (Doveri del dipendente) del CCNL 6/7/1995 Art. 24 Modifiche all’art. 24 (Sanzioni e procedure disciplinari) del CCNL del 6/7/1995 Art. 25 Codice disciplinare Art. 26 Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale Art. 27 Sospensione cautelare in caso di procedimento penale Art. 28 Disposizioni 
      transitorie per i procedimenti disciplinari TITOLO V TRATTAMENTO ECONOMICO CAPO I – ISTITUTI DI CARATTERE GENERALE Art. 29 Stipendio tabellare Art. 30 Effetti dei nuovi stipendi Art. 31 Disciplina delle risorse decentrate Art. 32 Incrementi delle risorse decentrate Art. 33 Istituzione e disciplina della indennità di comparto Art. 34 Finanziamento delle progressioni economiche orizzontali Art. 35 Integrazione delle 
      posizioni economiche orizzontali  CAPO II – COMPENSI, INDENNITA’ ED ALTRI BENEFICI ECONOMICI Art. 36 Modifiche all’art. 17 del CCNL dell’1/4/1999 Art. 37 Compensi per produttività Art. 38 Personale distaccato alle associazioni degli enti Art. 39 Dipendenti in distacco sindacale Art. 40 Straordinario per calamità naturali Art. 41 Indennità di rischio Art. 42 Benefici economici per gli invalidi per servizio Art. 43 Tredicesima 
      mensilità CAPO III – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Art. 44 Disposizioni per il personale dell’Agenzia nazionale per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali Art. 45 Conferma di discipline precedenti gestione dell’Albo dei Segretari comunali e provinciali Art. 46 Personale addetto alle case da gioco Art. 47 Personale 
      dipendente dal comune di Campione d’Italia ALLEGATI: Tabella A Tabella B Tabella C Tabella D NOTA A VERBALE DELL’ARAN Dichiarazione congiunta n. 1 Dichiarazione congiunta n. 2 Dichiarazione congiunta n. 3 Dichiarazione congiunta n. 4 Dichiarazione congiunta n. 5 Dichiarazione congiunta n. 6 Dichiarazione congiunta n. 7 Dichiarazione congiunta n. 8 Dichiarazione congiunta n. 9 Dichiarazione congiunta n. 10 Dichiarazione congiunta n. 11 Dichiarazione congiunta n. 12 Dichiarazione congiunta n. 13 Dichiarazione congiunta n. 14 Dichiarazione congiunta n. 15 Dichiarazione congiunta n. 16 Dichiarazione congiunta n. 17 Dichiarazione congiunta n. 18 Dichiarazione congiunta n. 19 Dichiarazione congiunta n. 20 Dichiarazione congiunta n. 24 Dichiarazione congiunta n. 
      25 ALLEGATO - Codice di 
      comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni  TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Campo di applicazione 1. Il presente contratto 
      collettivo nazionale si applica a tutto il personale - esclusi i dirigenti 
      - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, 
      dipendente da tutti gli enti del comparto delle regioni e delle autonomie 
      locali indicate dall'art. 10, comma 1, del CCNQ sulla definizione dei 
      comparti di contrattazione collettiva del 18 dicembre 2002, di seguito 
      denominati ”enti”. 2. Al personale delle IPAB, 
      ancorchè interessato da processi di riforma e trasformazione, si applica 
      il CCNL del comparto regioni e autonomie locali sino alla individuazione o 
      definizione, previo confronto con le organizzazioni sindacali nazionali 
      firmatarie del presente contratto, della nuova e specifica disciplina 
      contrattuale nazionale del rapporto di lavoro del personale.  3. Al restante personale 
      del comparto soggetto a processi di mobilità in conseguenza di 
      provvedimenti di soppressione, fusione, scorporo, trasformazione e 
      riordino, ivi compresi i processi di privatizzazione, riguardanti l’ente 
      di appartenenza, si applica il contratto collettivo nazionale del comparto 
      delle regioni e delle autonomie locali, sino alla individuazione o 
      definizione, previo confronto con le organizzazioni sindacali nazionali 
      firmatarie del presente CCNL, della nuova e specifica disciplina 
      contrattuale del rapporto di lavoro del personale.  4. Il riferimento al 
      decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed 
      integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come D.Lgs.n.165 
      del 2001. Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e 
      procedure di applicazione del contratto 1. Il presente contratto 
      concerne il periodo 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2005 per la parte 
      normativa ed è valido dall'1 gennaio 2002 fino al 31 dicembre 2003 per la 
      parte economica. 2. Gli effetti del presente 
      contratto decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo 
      specifica e diversa prescrizione e decorrenza espressamente prevista dal 
      contratto stesso.  3. Gli istituti a contenuto 
      economico e normativo aventi carattere vincolato ed automatico sono 
      applicati dagli enti destinatari entro 30 giorni dalla data di 
      stipulazione del contratto di cui al comma 2. 4. Il presente contratto, 
      alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia 
      data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi 
      prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni 
      contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano 
      sostituite dal successivo contratto collettivo. 5. Per evitare periodi di 
      vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate tre mesi prima della 
      scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla 
      scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative 
      unilaterali né procedono ad azioni dirette. 6. Dopo un periodo di 
      vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte 
      economica del presente contratto o a tre mesi dalla data di presentazione 
      delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto sarà 
      corrisposta la relativa indennità secondo le scadenze stabilite 
      dall'Accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per le modalità di 
      erogazione di detta indennità, l’ARAN stipula apposito accordo ai sensi 
      degli artt. 47 e 48, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs.n.165/2001. 7. In sede di rinnovo 
      biennale per la parte economica, ulteriore punto di riferimento del 
      negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l'inflazione programmata 
      e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto 
      previsto dal citato Accordo del 23 luglio 1993. TITOLO II RELAZIONI SINDACALI E 
      PARTECIPAZIONE CAPO I RELAZIONI SINDACALI Art. 3 Conferma sistema relazioni 
      sindacali 1. Si conferma il sistema 
      delle relazioni sindacali previsto dal CCNL dell’1.4.1999 con le modifiche 
      riportate ai seguenti articoli.  2. Gli enti assumono le 
      iniziative ricomprese nella disciplina dell’art. 1, comma 2 e 3, nel 
      rispetto delle previsioni sulle relazioni sindacali del CCNL 
      dell’1.4.1999.  Art. 4 Tempi e procedure per la 
      stipulazione dei contratti decentrati integrativi 1. Il testo dell’art. 5 del 
      CCNL dell’1.4.1999 è sostituito dal seguente: “1. I contratti collettivi 
      decentrati integrativi hanno durata quadriennale e si riferiscono a tutti 
      gli istituti contrattuali rimessi a tale livello, da trattarsi in un'unica 
      sessione negoziale. Sono fatte salve le materie previste dal presente CCNL 
      che, per loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi o verifiche 
      periodiche essendo legate a fattori organizzativi contingenti. Le modalità 
      di utilizzo delle risorse, nel rispetto della disciplina del CCNL, sono 
      determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza 
      annuale. 2. L'ente provvede a 
      costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di 
      cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data di 
      stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione 
      sindacale di cui all' art.10, comma 2, per l'avvio del negoziato, entro 
      trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme. 3. Il controllo sulla 
      compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata 
      integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli 
      oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove 
      tale organo non sia previsto, dai servizi di controllo interno secondo 
      quanto previsto dall’art. 2 del D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 286. A tal fine, 
      l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla 
      delegazione trattante è inviata entro 5 giorni a tali organismi, corredata 
      da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. In caso di rilievi 
      da parte dei predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa entro 
      cinque giorni. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l’organo di governo 
      dell’ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte 
      pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto.  4. I contratti collettivi 
      decentrati integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, 
      modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la 
      loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascun ente, dei successivi 
      contratti collettivi decentrati integrativi. 5. Gli enti sono tenuti a 
      trasmettere all'ARAN, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, 
      il testo contrattuale con la specificazione delle modalità di copertura 
      dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di 
      bilancio.” Art. 5 Contrattazione collettiva 
      decentrata integrativa di livello territoriale 1. Il testo dell’art. 6 del 
      CCNL dell’1.4.1999 è sostituito dal seguente:  1. “Per gli enti, 
      territorialmente contigui, con un numero di dipendenti in servizio non 
      superiore a 30 unità, la contrattazione collettiva decentrata integrativa 
      può svolgersi a livello territoriale sulla base di protocolli di intesa 
      tra gli enti interessati e le organizzazioni sindacali territoriali 
      firmatarie del presente contratto; l’iniziativa può essere assunta dalle 
      associazioni nazionali rappresentative degli enti del comparto o da 
      ciascuno dei soggetti titolari della negoziazione decentrata integrativa.
       2. I protocolli devono precisare: a) la composizione della delegazione trattante di parte pubblica; b) la composizione della delegazione sindacale, prevedendo la partecipazione di rappresentanti delle organizzazioni territoriali dei sindacati firmatari del presente CCNL, nonché forme di rappresentanza delle RSU di ciascun ente aderente; c) la procedura per la autorizzazione alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo territoriale, ivi compreso il controllo sulla compatibilità degli oneri con i vincoli di bilancio dei singoli enti, nel rispetto della disciplina generale stabilita dall’art. 5; d) i necessari adattamenti 
      per consentire alle rappresentanze sindacali la corretta fruizione delle 
      tutele e dei permessi. 3. I rappresentanti degli enti che aderiscono ai protocolli definiscono, in una apposita intesa, secondo i rispettivi ordinamenti: a) le modalità di formulazione degli atti di indirizzo; b) le materie, tra quelle di competenza della contrattazione integrativa decentrata, che si intendono affidare alla sede territoriale con la eventuale specificazione degli aspetti di dettaglio, che devono essere riservate alla contrattazione di ente; c) le modalità organizzative necessarie per la contrattazione e il soggetto istituzionale incaricato dei relativi adempimenti; d) le modalità di 
      finanziamento dei relativi oneri da parte di ciascun ente. 4. La disciplina del 
      presente articolo può essere attivata dalle Camere di commercio contigue 
      indipendentemente dal numero dei dipendenti in servizio.” Art. 6 Concertazione 1. Il testo dell’art. 8 del CCNL dell’1.4.1999 è sostituto dal seguente: “1. Ciascuno dei soggetti 
      di cui all’art. 10, comma 2, ricevuta l’informazione, ai sensi dell’art.7, 
      può attivare, entro i successivi 10 giorni, la concertazione mediante 
      richiesta scritta. In caso di urgenza, il termine è fissato in cinque 
      giorni. Decorso il termine stabilito, l’ente si attiva autonomamente nelle 
      materie oggetto di concertazione. La procedura di concertazione, nelle 
      materie ad essa riservate non può essere sostituita da altri modelli di 
      relazioni sindacali. 2. La concertazione si effettua per le materie previste dall’art.16, comma 2, del CCNL del 31.3.1999 e per le seguenti materie: a) articolazione dell’orario di servizio; b) calendari delle attività delle istituzioni scolastiche e degli asili nido; c) criteri per il passaggio dei dipendenti per effetto di trasferimento di attività o di disposizioni legislative comportanti trasferimenti di funzioni e di personale; d) andamento dei processi occupazionali; e) criteri generali per la 
      mobilità interna. 3. La concertazione si 
      svolge in appositi incontri, che iniziano entro il quarto giorno dalla 
      data di ricezione della richiesta; durante la concertazione le parti si 
      adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità, 
      correttezza e trasparenza. 4. La concertazione si 
      conclude nel termine massimo di trenta giorni dalla data della relativa 
      richiesta. Dell’esito della stessa è redatto specifico verbale dal quale 
      risultino le posizioni delle parti. 5. La parte datoriale è 
      rappresentata al tavolo di concertazione dal soggetto o dai soggetti, 
      espressamente designati dall’organo di governo degli enti, individuati 
      secondo i rispettivi ordinamenti.” Art. 7 Relazioni sindacali delle 
      unioni di comuni 1. Le relazioni sindacali 
      delle unioni di comuni sono disciplinate dal titolo secondo del CCNL 
      dell’1.4.1999 con riferimento a tutti i modelli relazionali indicati 
      nell’art. 3, comma 2, dello stesso CCNL. Sino alla elezione della RSU di 
      ciascuna unione, secondo la vigente disciplina, la delegazione sindacale 
      trattante è composta dai delegati delle RSU degli enti aderenti e dai 
      rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del 
      presente contratto. CAPO II FORME DI PARTECIPAZIONE E 
      RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI Art. 8 Comitato paritetico sul 
      fenomeno del mobbing 1. Le parti prendono atto 
      del fenomeno del mobbing, inteso come forma di violenza morale o psichica 
      in occasione di lavoro - attuato dal datore di lavoro o da altri 
      dipendenti - nei confronti di un lavoratore. Esso è caratterizzato da una 
      serie di atti, atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo 
      in modo sistematico ed abituale, aventi connotazioni aggressive, 
      denigratorie e vessatorie tali da comportare un degrado delle condizioni 
      di lavoro e idonei a compromettere la salute o la professionalità o la 
      dignità del lavoratore stesso nell’ambito dell’ufficio di appartenenza o, 
      addirittura, tali da escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento.
       2. In relazione al comma 1, 
      le parti, anche con riferimento alla risoluzione del Parlamento Europeo 
      del 20 settembre 2001, riconoscono la necessità di avviare adeguate ed 
      opportune iniziative al fine di contrastare la diffusione di tali 
      situazioni, che assumono rilevanza sociale, nonché di prevenire il 
      verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e 
      mentale del lavoratore interessato e, più in generale, migliorare la 
      qualità e la sicurezza dell’ambiente di lavoro. 3. Nell’ambito delle forme 
      di partecipazione previste dall’art. 25 del CCNL dell’1.4.1999 sono, 
      pertanto, istituiti, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del 
      presente contratto, specifici Comitati Paritetici presso ciascun ente con 
      i seguenti compiti:  a) raccolta dei dati relativi all’aspetto quantitativo e qualitativo del fenomeno del mobbing in relazione alle materie di propria competenza; b) individuazione delle possibili cause del fenomeno, con particolare riferimento alla verifica dell’esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano determinare l’insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale; c) formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla repressione delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela del dipendente interessato; d) formulazione di proposte per la definizione dei codici di condotta. 4. Le proposte formulate dai Comitati vengono presentate agli enti per i conseguenti adempimenti tra i quali rientrano, in particolare, la costituzione ed il funzionamento di sportelli di ascolto, nell’ambito delle strutture esistenti, l’istituzione della figura del consigliere/consigliera di fiducia nonchè la definizione dei codici, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto. 5. In relazione all’attività di prevenzione del fenomeno di cui al comma 3, i Comitati propongono, nell’ambito dei piani generali per la formazione, previsti dall’art. 23 del CCNL del 1° aprile 1999, idonei interventi formativi e di aggiornamento del personale, che possono essere finalizzati, tra l’altro, ai seguenti obiettivi: a) affermare una cultura organizzativa che comporti una maggiore consapevolezza della gravità del fenomeno e delle sue conseguenze individuali e sociali; b) favorire la coesione e la solidarietà dei dipendenti, attraverso una più specifica conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interpersonali all’interno degli uffici, anche al fine di incentivare il recupero della motivazione e dell’affezione all’ambiente lavorativo da parte del personale. 6. I Comitati sono costituiti da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti dell’ente. Il Presidente del Comitato viene designato tra i rappresentanti dell’ente ed il vicepresidente dai componenti di parte sindacale. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente. Ferma rimanendo la composizione paritetica dei Comitati, di essi fa parte anche un rappresentante del Comitato per le pari opportunità, appositamente designato da quest’ultimo, allo scopo di garantire il raccordo tra le attività dei due organismi. Enti, territorialmente contigui, con un numero di dipendenti inferiore a 30, possono concordare la costituzione di un unico Comitato disciplinandone la composizione della parte pubblica e le modalità di funzionamento 7. Gli enti favoriscono l’operatività dei Comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell’ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dagli stessi. I Comitati adottano un regolamento per la disciplina dei propri lavori e sono tenuti a svolgere una relazione annuale sull’attività svolta. 8. I Comitati di cui al 
      presente articolo rimangono in carica per la durata di un quadriennio e 
      comunque fino alla costituzione dei nuovi. I componenti dei Comitati 
      possono essere rinnovati nell’incarico; per la loro partecipazione alle 
      riunioni non è previsto alcun compenso. Art. 9 Interpretazione autentica 
      dei contratti collettivi 2. Al fine di cui al comma 
      1, la parte interessata invia alle altre, richiesta scritta con lettera 
      raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei 
      fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve fare 
      riferimento a problemi interpretativi e applicativi di rilevanza generale. 3. L’ARAN si attiva autonomamente o su richiesta del Comitato di settore. 4. L’eventuale accordo, 
      stipulato con le procedure di cui all’art. 47 del D. Lgs. n. 165 del 2001 
      sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della vigenza del 
      contratto collettivo nazionale. 5. Con analoghe modalità si 
      procede tra le parti che li hanno sottoscritti, quando insorgano 
      controversie sulla interpretazione dei contratti decentrati integrativi, 
      anche di livello territoriale. L’eventuale accordo stipulato con le 
      procedure di cui agli artt. 5 e 6 del CCNL dell’1.4.1999, sostituisce la 
      clausola controversa sin dall’inizio della vigenza del contratto 
      decentrato. 6. E’ disapplicata la 
      disciplina dell’art. 13 del CCNL del 6.7.1995. TITOLO III DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI 
      LAVORO  CAPO I SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE Art. 10 Valorizzazione delle alte 
      professionalità 1. Gli enti valorizzano le 
      alte professionalità del personale della categoria D mediante il 
      conferimento di incarichi a termine nell’ambito della disciplina dell’art. 
      8, comma 1, lett. b) e c) del CCNL del 31.3.1999 e nel rispetto di quanto 
      previsto dagli artt. 9, 10, e 11 del medesimo CCNL.  2. Gli incarichi del comma 
      1 sono conferiti dai soggetti competenti secondo gli ordinamenti vigenti:
       a) Ipotesi comma 1, lett. b) dell’art. 8 citato: per valorizzare specialisti portatori di competenze elevate e innovative, acquisite, anche nell’ente, attraverso la maturazione di esperienze di lavoro in enti pubblici e in enti e aziende private, nel mondo della ricerca o universitario rilevabili dal curriculum professionale e con preparazione culturale correlata a titoli accademici (lauree specialistiche, master, dottorati di ricerca, ed altri titoli equivalenti) anche, per alcune delle suddette alte professionalità, da individuare da parte dei singoli enti, con abilitazioni o iscrizioni ad albi; b) Ipotesi comma 1, lett. 
      c) dell’art. 8 citato: per riconoscere e motivare l’assunzione di 
      particolari responsabilità nel campo della ricerca, della analisi e della 
      valutazione propositiva di problematiche complesse di rilevante interesse 
      per il conseguimento del programma di governo dell’ente. 3. Gli enti adottano atti organizzativi di diritto comune, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali vigente: a) per la preventiva disciplina dei criteri e delle condizioni per la individuazione delle competenze e responsabilità di cui al precedente comma 2, lett. a) e b) e per il relativo affidamento; b) per la individuazione dei criteri utili per la quantificazione dei valori della retribuzione di posizione e di risultato; c) per la definizione dei 
      criteri e delle procedure destinate alla valutazione dei risultati e degli 
      obiettivi, nell’ambito del vigente sistema di controllo interno. 4. L’importo della 
      retribuzione di posizione relativa agli incarichi di cui ai commi 1 e 2 
      varia da un minimo di € 5.164,56 ad un massimo di € 16.000; la 
      retribuzione di risultato connessa ai predetti incarichi può variare da un 
      minimo del 10%ad un massimo del 30% della retribuzione di posizione in 
      godimento. La retribuzione di risultato può essere corrisposta previa 
      valutazione dei soggetti competenti sulla base dei risultati certificati 
      dal servizio di controllo interno o dal nucleo di valutazione, secondo 
      l’ordinamento vigente. 5. Le risorse previste 
      dall’art. 32, comma 7, integrano quelle già disponibili negli enti per la 
      retribuzione di posizione e di risultato e sono espressamente destinate 
      alla remunerazione degli incarichi disciplinati dal presente articolo.  Art.11 Posizioni organizzative e 
      tempo parziale 1. All’art. 4 del CCNL del 
      14.9.2000, dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2.bis I comuni privi di 
      dirigenza, in relazione alle specifiche esigenze organizzative derivanti 
      dall’ordinamento vigente, individuano, se necessario ed anche in via 
      temporanea, le posizioni organizzative che possono essere conferite anche 
      al personale con rapporto a tempo parziale di durata non inferiore al 50% 
      del rapporto a tempo pieno. Il principio del riproporzionamento del 
      trattamento economico trova applicazione anche con riferimento alla 
      retribuzione di posizione”. Art. 12 Commissione paritetica per 
      il sistema di classificazione 1. Al fine di promuovere, nell’ambito della vigenza del presente accordo contrattuale, un migliore e più efficace riconoscimento della professionalità dei dipendenti volto ad una valorizzazione della risorsa umana intesa come concreto strumento per gestire e sostenere i processi di riforma e di ammodernamento dei sistemi organizzativi degli enti, è istituita, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente CCNL, una Commissione Paritetica ARAN e Confederazioni ed Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL e con la partecipazione del Presidente del Comitato di Settore, con il compito di acquisire tutti gli elementi di conoscenza idonei al raggiungimento degli obiettivi sopra indicati e di formulare alle parti negoziali proposte per una verifica del sistema di classificazione che, in particolare devono:  ricomporre i processi lavorativi attraverso un arricchimento delle attuali declaratorie che consenta di adeguare il sistema di classificazione ai nuovi compiti, funzioni e poteri degli Enti conseguenti ai processi di riforma istituzionali già avvenuti, nonché alle indicazioni di legge per l’istituzione di nuovi profili professionali in relazione ai nuovi titoli di studio richiesti per l’accesso all’impiego;  dare attuazione ai contenuti dell’art 24 del CCNL 5/10/2001 per le professioni sanitarie operanti nelle IPAB; per il personale docente delle scuole e delle istituzioni scolastiche e della formazione; per il personale educativo degli asili nido; per gli ufficiali dello stato civile e dell’anagrafe; per gli addetti alla comunicazione ed alla informazione;  perfezionare la clausola sulle selezioni verticali tra categorie e chiarire i punti intermedi di accesso sulle posizioni B3 e D3;  rivisitare i profili 
      professionali alla luce di nuove competenze e professionalità. Eventuali decisioni della 
      Commissione, per la parte sindacale, sono adottate sulla base della 
      rappresentatività espressa dalle stesse ai sensi delle vigenti 
      disposizioni. CAPO II DISPOSIZIONI PER LE UNIONI 
      DI COMUNI E I SERVIZI IN CONVENZIONE Art. 13 Gestione delle risorse 
      umane 1. Le unioni gestiscono 
      direttamente il rapporto di lavoro del proprio personale assunto, anche 
      per mobilità, con rapporto a tempo indeterminato o determinato (a tempo 
      pieno o parziale) nel rispetto della disciplina del presente contratto 
      nonché di quella definita in sede di contrattazione decentrata integrativa 
      per gli aspetti a quest’ultima demandati.  2. Gli atti di gestione del 
      personale degli enti locali temporaneamente assegnato all’unione, a tempo 
      pieno o a tempo parziale, sono adottati dall’ente titolare del rapporto di 
      lavoro per tutti gli istituti giuridici ed economici, ivi comprese le 
      progressioni economiche orizzontali e le progressioni verticali, previa 
      acquisizione dei necessari elementi di conoscenza forniti dall’unione. Per 
      gli aspetti attinenti alla prestazione di lavoro e alle condizioni per la 
      attribuzione del salario accessorio trova applicazione la medesima 
      disciplina del personale dipendente dall’unione; i relativi atti di 
      gestione sono adottati dall’unione. 3. Per le finalità di 
      gestione indicate nei commi precedenti l’unione costituisce proprie 
      risorse finanziarie destinate a compensare le prestazioni di lavoro 
      straordinario e a sostenere le politiche di sviluppo delle risorse umane e 
      della produttività, secondo la disciplina, rispettivamente, degli artt. 14 
      e 15 del CCNL dell’1.4.1999 e successive modificazioni e integrazioni e 
      degli artt. 31 e 32 del presente contratto.  4. Le risorse finanziarie di cui al comma 3 vengono costruite secondo le seguenti modalità: a) relativamente al personale assunto direttamente, anche per mobilità, in sede di prima applicazione, sulla base di un valore medio pro capite ricavato dai valori vigenti presso gli enti che hanno costituito l’unione per la quota di risorse aventi carattere di stabilità e di continuità; successivamente le stesse risorse potranno essere implementate secondo la disciplina contrattuale vigente nel tempo per tutti gli enti del comparto; la quota delle eventuali risorse variabili e non stabili viene determinata di volta in volta secondo le regole contrattuali vigenti per tutti gli enti del comparto; b) relativamente al 
      personale temporaneamente messo a disposizione dagli enti aderenti, 
      mediante un trasferimento di risorse (per il finanziamento degli istituti 
      tipici del salario accessorio e con esclusione delle progressioni 
      orizzontali) dagli stessi enti, in rapporto alla classificazione dei 
      lavoratori interessati e alla durata temporale della stessa assegnazione; 
      l’entità delle risorse viene periodicamente aggiornata in relazione alle 
      variazioni intervenute nell’ente di provenienza a seguito dei successivi 
      rinnovi contrattuali. 5. Al fine di favorire la utilizzazione temporanea anche parziale del personale degli enti da parte dell’unione, la contrattazione decentrata della stessa unione può disciplinare, con oneri a carico delle risorse disponibili ai sensi del comma 3: a) la attribuzione di un particolare compenso incentivante, di importo lordo variabile, in base alla categoria di appartenenza e alle mansioni affidate, non superiore a € 25, su base mensile, strettamente correlato alle effettive prestazioni lavorative; b) la corresponsione della 
      indennità per particolari responsabilità di cui all’art. 17, comma 2, 
      lett. f) del CCNL dell’1.4.1999 che si può cumulare con il compenso 
      eventualmente percepito ad analogo titolo presso l’ente di provenienza. 6. Le unioni di comuni 
      possono individuare le posizioni organizzative e conferire i relativi 
      incarichi secondo la disciplina degli artt. 8, 9, 10 e 11 del CCNL del 
      31.3.1999; al personale incaricato di una posizione organizzativa 
      dell’unione la retribuzione di posizione e di risultato è correlata alla 
      rilevanza delle funzioni attribuite e alla durata della prestazione 
      lavorativa; il relativo valore si cumula con quello eventualmente 
      percepito ad analogo titolo presso l’ente di provenienza, ugualmente 
      rideterminato in base alla intervenuta riduzione della prestazione 
      lavorativa; l’importo complessivo a titolo di retribuzione di posizione, 
      su base annua per tredici mensilità, può variare da un minimo di € 
      5.164,56 ad un massimo di € 16.000; la complessiva retribuzione di 
      risultato, connessa ai predetti incarichi, può variare da un minimo del 
      10% ad un massimo del 30% della complessiva retribuzione di posizione 
      attribuita. Per il finanziamento delle eventuali posizioni organizzative 
      delle unioni prive di personale con qualifica dirigenziale trova 
      applicazione la disciplina dell’art. 11 del CCNL del 31.3.1999.  7. La utilizzazione del 
      lavoratore sia da parte dell’ente titolare del rapporto di lavoro sia da 
      parte dell’unione, fermo rimanendo il vincolo complessivo dell’orario di 
      lavoro settimanale, non si configura come un rapporto di lavoro a tempo 
      parziale secondo la disciplina degli articoli 4, 5 e 6 del CCNL del 
      14.9.2000. Art. 14 Personale utilizzato a 
      tempo parziale e servizi in convenzione 1. Al fine di soddisfare la 
      migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una 
      economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con 
      il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti 
      cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte 
      del tempo di lavoro d’obbligo mediante convenzione e previo assenso 
      dell’ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l’altro, il tempo 
      di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell’orario 
      settimanale d’obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli 
      altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La 
      utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a 
      tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in 
      convenzione. 2. Il rapporto di lavoro 
      del personale utilizzato a tempo parziale, ivi compresa la disciplina 
      sulle progressioni verticali e sulle progressioni economiche orizzontali, 
      è gestito dall’ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa 
      acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell’ente di 
      utilizzazione. 3. La contrattazione 
      decentrata dell’ente che utilizzatore può prevedere forme di 
      incentivazione economica a favore del personale assegnato a tempo 
      parziale, secondo la disciplina dell’art. 17 del CCNL dell’1.4.1999 ed 
      utilizzando le risorse disponibili secondo l’art. 31. 4. I lavoratori utilizzati 
      a tempo parziale possono essere anche incaricati della responsabilità di 
      una posizione organizzativa nell’ente di utilizzazione o nei servizi 
      convenzionati di cui al comma 7; il relativo importo annuale, indicato nel 
      comma 5, è riproporzionato in base al tempo di lavoro e si cumula con 
      quello eventualmente in godimento per lo stesso titolo presso l’ente di 
      appartenenza che subisce un corrispondente riproporzionamento.  5. Il valore complessivo, 
      su base annua per tredici mensilità, della retribuzione di posizione per 
      gli incarichi di cui al comma 4 può variare da un minimo di € 5.164,56 ad 
      un massimo di € 16.000. Per la eventuale retribuzione di risultato 
      l’importo può variare da un minimo del 10% fino ad un massimo del 30% 
      della retribuzione di posizione in godimento. Per il relativo 
      finanziamento trova applicazione la generale disciplina degli artt. 10 e 
      11 del CCNL del 31.3.1999.  6. Al personale utilizzato 
      a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a 
      carico dell’ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei 
      limiti indicati nei commi 2 e 4 dell’art. 41 del CCNL del 14.9.2000. 7. La disciplina dei commi 
      3, 4, 5 e 6 trova applicazione anche nei confronti del personale 
      utilizzato a tempo parziale per le funzioni e i servizi in convenzione ai 
      sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 2000. I relativi oneri sono a 
      carico delle risorse per la contrattazione decentrata dell’ente di 
      appartenenza, con esclusione di quelli derivanti dalla applicazione del 
      comma 6. Art. 15 Posizioni organizzative 
      apicali 1. Negli enti privi di 
      personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture 
      apicali secondo l’ordinamento organizzativo dell’ente, sono titolari delle 
      posizioni organizzative disciplinate dagli artt. 8 e seguenti del CCNL del 
      31.3.1999. CAPO III La modifica degli assetti istituzionali, a partire dalla modifica del Titolo V della Costituzione, e la necessità di costruire politiche integrate per la sicurezza, per corrispondere ai bisogni e alle nuove sollecitazioni dei cittadini, hanno dato vita ad un confronto tra gruppi politici, associazioni del sistema delle autonomie, organizzazioni sindacali, Parlamento e Governo, finalizzato alla rivisitazione e all’aggiornamento della legislazione in materia di polizia locale. Le parti, nel condividere l’urgenza della nuova disciplina legislativa, concordano sulla necessità di riconoscere: • la centralità delle città nello sviluppo delle politiche della sicurezza; • il nuovo potere legislativo affidato alle regioni; • il rispetto dei diversi livelli istituzionali; • iI ruolo specifico della polizia locale, come servizio di polizia dei comuni e delle province, definendone coerentemente compiti e funzioni. Le parti, in attesa del 
      nuovo assetto legislativo, al fine di non disperdere il lavoro e le 
      competenze sin qui svolte dalla polizia locale, richiamano l’esigenza che 
      i modelli organizzativi degli enti siano ispirati al potenziamento e alla 
      valorizzazione del settore, in particolare sui seguenti temi. Autonomia organizzativa dei corpi di polizia locale Le parti concordano, nel 
      rispetto di quanto sancito dalla legge n. 65 del 1986, sulla esigenza di 
      salvaguardare la piena autonomia organizzativa dei corpi di polizia 
      locale, sia con riferimento ai compiti tecnico-operativi che riguardo al 
      loro assetto organizzativo interno, sottolineando la diretta dipendenza 
      funzionale del responsabile del corpo o del servizio dal capo 
      dell’amministrazione.  Formazione e sviluppo professionale Le parti concordano nel 
      ritenere che le funzioni della polizia locale richiedono livelli di 
      professionalità sempre più elevata che possono essere prioritariamente 
      acquisiti con significativa esperienza professionale nonchè mediante 
      percorsi di aggiornamento e di qualificazione rivolti alla valorizzazione 
      professionale del personale addetto ai relativi servizi negli enti; 
      pertanto gli enti, in sede di attuazione della disciplina delle 
      progressioni verticali di cui all’art. 4 del CCNL del 31.3.1999, tengono 
      prevalentemente conto dei suddetti percorsi. Copertura assicurativa Le parti, alla luce della 
      sentenza della Corte di Cassazione n. 16364 del 20.11.2002, che ha 
      stabilito che l’attività prestata dal “vigile urbano” addetto, a piedi, 
      alla viabilità stradale rientra tra le attività protette, equiparandole a 
      quelle ad alto rischio previste dall’art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 1124 
      del 1965, in virtù del principio generale secondo cui “a parità di rischio 
      infortunistico deve corrispondere parità di tutela”, si impegnano ad 
      attivarsi nei confronti degli organismi competenti al fine di rendere 
      concreto il principio sopra esposto.  Art.16 Indennità del personale 
      dell’area di vigilanza 1. L’indennità prevista 
      dall’art. 37, comma 1, lett. b), primo periodo, del CCNL del 6.7.1995 per 
      il personale dell’area di vigilanza, ivi compresi i custodi delle carceri 
      mandamentali, in possesso dei requisiti e per l’esercizio delle funzioni 
      di cui all’art. 5 della legge n. 65/1986, è incrementata di € 25 lordi 
      mensili per 12 mensilità ed è rideteminata in € 1.110,84 annui lordi con 
      decorrenza dall’1.1.2003. 2. L’indennità prevista 
      dall’art. 37, comma 1, lett. b), secondo periodo, del CCNL del 6.7.1995 
      per il restante personale dell’area di vigilanza non svolgente le funzioni 
      di cui all’art. 5 della citata legge n. 65/1986, è incrementata di € 25 
      mensili lordi per 12 mensilità ed è rideterminata in € 780,30 annui lordi 
      a decorrere dall’1.1.2003. Art. 17 Prestazioni assistenziali e previdenziali 1. Le risorse destinate a 
      finalità assistenziali e previdenziali dall’art. 208, comma 2, lett. a) e 
      comma 4, del D Lgs. n. 285 del 1992 e successive modificazioni e 
      integrazioni, sono gestite dagli organismi di cui all’art. 55 del CCNL del 
      14.9.2000 formati da rappresentanti dei dipendenti e costituiti in 
      conformità a quanto previsto dall’art. 11, della legge n. 300 del 1970. Art. 18 Permessi per l’espletamento 
      di funzioni di pubblico ministero 1. Il personale della 
      polizia locale cui siano affidate funzioni di pubblico ministero presso il 
      tribunale ordinario per delega del Procuratore della Repubblica, ai sensi 
      dell’art. 50, comma 1 lett.a) del D. Lgs. n. 274 del 28.8.2000, ha diritto 
      alla fruizione di permessi retribuiti per il tempo necessario 
      all’espletamento dell’ incarico affidato. CAPO IV DISPOSIZIONI SUL RAPPORTO 
      DI LAVORO Art. 19 Partecipazione del 
      personale comandato o distaccato alle progressioni orizzontali e verticali 1. Il personale comandato o distaccato presso enti, amministrazioni, aziende ha diritto di partecipare alle selezioni sia per le progressioni orizzontali che per le progressioni verticali previste per il restante personale dell’ente di effettiva appartenenza. A tal fine l’ente di appartenenza concorda le modalità per acquisire dall’ente di utilizzazione le informazione e le eventuali valutazioni richieste secondo la propria disciplina. 2. Le parti concordano nel 
      ritenere che gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale e 
      accessorio del personale “distaccato” a prestare servizio presso altri 
      enti, amministrazioni o aziende, nell’interesse dell’ente titolare del 
      rapporto di lavoro, restano a carico dell’ente medesimo. Art. 20 Assenze per l’esercizio 
      delle funzioni di giudice onorario o di vice procuratore onorario 1. Il dipendente 
      autorizzato dall’ente di appartenenza a svolgere le funzioni di giudice 
      onorario o di vice-procuratore onorario, ai sensi delle vigenti 
      disposizioni (D.M. 7.7.1999) salvo che non ricorrano particolari e gravi 
      ragioni organizzative, ha diritto di assentarsi dal lavoro per il tempo 
      necessario all’espletamento del suo incarico. 2. I periodi di assenza di 
      cui al comma 1 non sono retribuiti e non sono utili ai fini della 
      maturazione dell’anzianità di servizio e degli altri istituti 
      contrattuali. Gli stessi periodi non sono sottoposti alla disciplina del 
      cumulo di aspettative, di cui all’art. 14 del CCNL del 14.9.2000, e 
      possono essere fruiti anche in via cumulativa con le ferie, con la 
      malattia e con tutte le forme di congedo e di permesso previsti dalla 
      legge e dalla contrattazione collettiva. Art. 21 Cause di cessazione del 
      rapporto di lavoro 1. All’art. 27 ter, comma 1, del CCNL del 6.7.1995, la lett. a) è sostituita come segue: “a) al raggiungimento del 
      limite massimo di età o al raggiungimento dell’anzianità massima di 
      servizio qualora tale seconda ipotesi sia espressamente prevista, come 
      obbligatoria, da fonti legislative o regolamentari applicabili nell’ente” TITOLO IV Art. 22 Clausola generale 1. E’ confermata la 
      disciplina contenuta nel capo V del CCNL del 6 luglio 1995, fatte salve le 
      modificazioni di cui ai successivi articoli. Art. 23 1. Al testo dell’art. 23 
      del CCNL del 6 luglio 1995 sono apportate le seguenti modifiche:  a. la rubrica dell’articolo “doveri del dipendente” è modificata in “obblighi del dipendente”; b. al termine del comma 1, dopo il punto, è aggiunta la seguente frase “Il dipendente adegua altresì il proprio comportamento ai principi riguardanti il rapporto di lavoro contenuti nel codice di condotta allegato”; c. al comma 3, lettera d), le parole “della legge 4 gennaio 1968, n.15” vengono sostituite con “al DPR del 28 dicembre 2000 n. 445” (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa); d. al comma 3, lettera r), 
      dopo le parole “interessi finanziari o non finanziari propri” e prima del 
      punto viene aggiunta la frase “o di suoi parenti entro il quarto grado o 
      conviventi”. Art. 24 Modifiche all’art. 24 
      (Sanzioni e procedure disciplinari) del CCNL 6 luglio 1995 1. Al testo dell’art. 24 
      del CCNL del 6 luglio 1995 sono apportate le seguenti modifiche:  A) Il comma 1 è sostituito dal seguente comma: “1. Le violazioni, da parte dei lavoratori, degli obblighi disciplinati nell’art. 23 danno luogo, secondo la gravità dell’infrazione, previo procedimento disciplinare, all’applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari: a) rimprovero verbale; b) rimprovero scritto (censura); c) multa di importo fino ad un massimo di 4 ore di retribuzione; d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a un massimo di dieci giorni; e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi; f) licenziamento con preavviso; g) licenziamento senza 
      preavviso.” B) Il comma 2 è sostituito 
      dal seguente comma: “2. L’ente, salvo il caso del rimprovero verbale, non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente, senza previa contestazione scritta dell’addebito e senza averlo sentito a sua difesa con l’eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. La contestazione deve essere effettuata tempestivamente e comunque nel termine di 20 giorni che decorrono: b) dal momento in cui il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora ha avuto conoscenza del fatto; c) dal momento in cui 
      l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, su segnalazione del 
      responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, ha avuto 
      conoscenza del fatto comportante la applicazione di sanzioni più gravi del 
      rimprovero verbale e di quello scritto.”  C) il comma 4 è sostituito 
      dal seguente comma: “4. Nel caso in cui, ai 
      sensi dell’ art. 55 del D.Lgs. n. 165/2001 la sanzione da comminare non 
      sia di sua competenza, il responsabile della struttura in cui il 
      dipendente lavora, ai fini del comma 2, segnala entro 10 giorni, 
      all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, ai sensi del comma 
      4 dell’art. 55 citato, i fatti da contestare al dipendente per 
      l’istruzione del procedimento. In caso di mancata comunicazione nel 
      termine predetto si darà corso all’accertamento della responsabilità del 
      soggetto tenuto alla comunicazione.”  D) dopo il comma 4 è 
      aggiunto il seguente comma 4 bis: “4 bis. Qualora, anche nel 
      corso del procedimento, già avviato con la contestazione, emerga che la 
      sanzione da applicare non sia di spettanza del responsabile della 
      struttura in cui il dipendente lavora, questi, entro 5 giorni, trasmette 
      tutti gli atti all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, 
      dandone contestuale comunicazione all’interessato. Il procedimento 
      prosegue senza soluzione di continuità presso quest’ultimo ufficio, senza 
      ripetere la contestazione scritta dell’addebito.” E) dopo il comma 9 viene 
      aggiunto il comma 9 bis: “9 bis. Con riferimento al 
      presente articolo sono da intendersi perentori il termine iniziale e 
      quello finale del procedimento disciplinare. Nelle fasi intermedie i 
      termini ivi previsti saranno comunque applicati nel rispetto dei principi 
      di tempestività ed immediatezza, che consentano la certezza delle 
      situazioni giuridiche”.  Art. 25 Codice disciplinare 1. Il testo dell’art. 25 
      (codice disciplinare ) del CCNL del 6.7.1995 è sostituito dal seguente: “1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, e in conformità a quanto previsto dall’art. 55 del D.Lgs.n.165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali: a. intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell’evento; b. rilevanza degli obblighi violati; c. responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente; d. grado di danno o di pericolo causato all’ente, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi; e. sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell’ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti; f. al concorso nella 
      mancanza di più lavoratori in accordo tra di loro. 2. La recidiva nelle 
      mancanze previste ai commi 4, 5 e 6, già sanzionate nel biennio di 
      riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste 
      nell’ambito dei medesimi commi.  3. Al dipendente 
      responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con 
      più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico 
      procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave 
      se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità. 4. La sanzione disciplinare 
      dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di 
      importo pari a 4 ore di retribuzione si applica, graduando l’entità delle 
      sanzioni in relazione ai criteri del comma 1, per:  a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell’orario di lavoro; b) condotta non conforme ai principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti del pubblico; c) negligenza nell’esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza; d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o disservizio; e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell’ente, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6 della legge 20 maggio 1970 n. 300; f) insufficiente 
      rendimento, rispetto ai carichi di lavoro e, comunque, nell’assolvimento 
      dei compiti assegnati. L’importo delle ritenute 
      per multa sarà introitato dal bilancio dell’ente e destinato ad attività 
      sociali a favore dei dipendenti. 5. La sanzione disciplinare 
      della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad 
      un massimo di 10 giorni si applica, graduando l’entità della sanzione in 
      relazione ai criteri di cui al comma 1, per:  b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 4; c) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi l’entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell’assenza o dell’abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione degli obblighi del dipendente, agli eventuali danni causati all’ente, agli utenti o ai terzi; d) ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori; e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio; f) testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa; g) comportamenti minacciosi,gravemente ingiuriosi calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi; h) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi; i) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell’ente, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell’art.1 della legge n.300 del 1970; j) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona; k) violazione di obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all’ente, agli utenti o ai terzi; j) sistematici e reiterati 
      atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme 
      di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro 
      dipendente. 6. La sanzione disciplinare 
      della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 
      giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica per:  a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma precedente quando sia stata comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste al comma 5 presentino caratteri di particolare gravità; b) assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un numero di giorni superiore a quello indicato nella lett. c) del comma 5 e fino ad un massimo di 15; c) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente o ad esso affidati; d) persistente insufficiente rendimento o fatti, colposi o dolosi, che dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio; e) esercizio, attraverso sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori, di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo; f) atti, comportamenti o 
      molestie, anche di carattere sessuale, di particolare gravità che siano 
      lesivi della dignità della persona; Nella sospensione dal 
      servizio prevista dal presente comma, il dipendente è privato della 
      retribuzione fino al decimo giorno mentre, a decorrere dall’undicesimo, 
      viene corrisposta allo stesso una indennità pari al 50% della retribuzione 
      indicata all’art. 52, comma 2, lett. b) (retribuzione base mensile) del 
      CCNL del 14.9.2000 nonché gli assegni del nucleo familiare ove spettanti. 
      Il periodo di sospensione non è, in ogni caso, computabile ai fini 
      dell’anzianità di servizio.  7. La sanzione disciplinare 
      del licenziamento con preavviso si applica per:  a) recidiva plurima, almeno tre volte nell’anno, nelle mancanze previste ai commi 5 e 6, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nei medesimi commi, che abbia comportato l’applicazione della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8, lett. a); b) recidiva nell’infrazione di cui al comma 6, lettera c); c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall’ente per riconosciute e motivate esigenze di servizio nel rispetto delle vigenti procedure, adottate nel rispetto dei modelli di relazioni sindacali previsti, in relazione alla tipologia di mobilità attivata. d) mancata ripresa del servizio nel termine prefissato dall’ente quando l’assenza arbitraria ed ingiustificata si sia protratta per un periodo superiore a quindici giorni. Qualora il dipendente riprenda servizio si applica la sanzione di cui al comma 6; e) continuità, nel biennio, dei comportamenti rilevati attestanti il perdurare di una situazione di insufficiente rendimento o fatti, dolosi o colposi, che dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio; f) recidiva nel biennio, anche nei confronti di persona diversa, di sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori e di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un collega al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo; g) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona; h) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori dal servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità; i) violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro; j) reiterati comportamenti 
      ostativi all’attività ordinaria dell’ente di appartenenza e comunque tali 
      da comportare gravi ritardi e inadempienze nella erogazione dei servizi 
      agli utenti. 8. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per: a) terza recidiva nel biennio, negli ambienti di lavoro, di vie di fatto contro dipendenti o terzi, anche per motivi non attinenti al servizio; b) accertamento che l’impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero che la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro sia avvenuta a seguito di presentazione di documenti falsi; c) condanna passata in giudicato: 1. per i delitti già indicati nell’ art.1, comma 1, lettere a), b) limitatamente all’art. 316 del codice penale, c), ed e) della legge 18 gennaio 1992 n. 16; per il personale degli enti locali il riferimento è ai delitti previsti dagli artt. 58, comma 1, lett. a), b) limitatamente all’art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e 59, comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti già indicati nell’art. 58, comma 1, lett. a) e all’art. 316 del codice penale, lett. b) e c) del D.Lgs.n.267 del 2000. 2. per gravi delitti commessi in servizio; 3. per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1 della legge 27 marzo 2001 n. 97; d) condanna passata in giudicato quando dalla stessa consegua l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; e) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità; f) violazioni intenzionali 
      degli obblighi non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, 
      anche nei confronti di terzi, di gravità tale, in relazione ai criteri di 
      cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del 
      rapporto di lavoro. 9. Le mancanze non 
      espressamente previste nei commi da 4 a 8 sono comunque sanzionate secondo 
      i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto 
      all’individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di 
      cui all’art. 23 quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi 
      desumibili dai commi precedenti. 10. Al codice disciplinare 
      di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità 
      mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti. Tale forma 
      di pubblicità è tassativa e non può essere sostituita con altre. Art. 26 Rapporto tra procedimento 
      disciplinare e procedimento penale 1. Dopo l’art. 25 del CCNL 
      del 6.7.1995, come sostituito dal precedente articolo, è aggiunto l’art. 
      25 bis “Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale”: “1. Nel caso di commissione 
      in servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza penale l’ente inizia il 
      procedimento disciplinare ed inoltra la denuncia penale. Il procedimento 
      disciplinare rimane tuttavia sospeso fino alla sentenza definitiva. 
      Analoga sospensione è disposta anche nel caso in cui l’obbligo della 
      denuncia penale emerga nel corso del procedimento disciplinare già 
      avviato. 2. Al di fuori dei casi 
      previsti nel comma 1, quando l’ente venga a conoscenza dell’esistenza di 
      un procedimento penale a carico del dipendente per i medesimi fatti 
      oggetto di procedimento disciplinare, questo è sospeso fino alla sentenza 
      definitiva.  3. Qualora l’ente sia 
      venuta a conoscenza dei fatti che possono dal luogo a sanzione 
      disciplinare solo a seguito della sentenza definitiva di condanna, il 
      procedimento è avviato nei termini previsti dall’art.24, comma 2.  4. Fatto salvo il disposto 
      dell’art. 5, comma 2, della legge n. 97 del 2001, il procedimento 
      disciplinare sospeso ai sensi del presente articolo è riattivato entro 180 
      giorni da quando l’ente ha avuto notizia della sentenza definitiva e si 
      conclude entro 120 giorni dalla sua riattivazione.  5. Per i soli casi previsti 
      all’art. 5, comma 4, della legge n. 97 del 2001 il procedimento 
      disciplinare precedentemente sospeso è riattivato entro 90 giorni da 
      quando l’ente ha avuto comunicazione della sentenza definitiva e deve 
      concludersi entro i successivi 120 giorni dalla sua riattivazione. 6. L’applicazione della 
      sanzione prevista dall’art. 25 (codice disciplinare), come conseguenza 
      delle condanne penali citate nei commi 7, lett. h) e 8, lett. c) ed e), 
      non ha carattere automatico essendo correlata all’esperimento del 
      procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall’art. 5, comma 2, 
      della legge n. 97 del 2001 e dall’art. 28 del codice penale relativamente 
      alla applicazione della pena accessoria dell’interdizione perpetua dai 
      pubblici uffici. 7. In caso di sentenza 
      penale irrevocabile di assoluzione pronunciata con la formula “il fatto 
      non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” si applica quanto previsto 
      dall’art. 653 c.p.p. e l’ente dispone la chiusura del procedimento 
      disciplinare sospeso, dandone comunicazione all’interessato. Ove nel 
      procedimento disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto 
      del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state 
      contestate altre violazioni, il procedimento medesimo riprende per dette 
      infrazioni. 8. In caso di sentenza 
      definitiva di proscioglimento, prima del dibattimento, ai sensi dell’art.129 
      cpp, pronunciata con la formula il fatto non sussiste o perché l’imputato 
      non lo ha commesso, si procede analogamente al comma 7. 9. In caso di sentenza 
      irrevocabile di condanna trova applicazione l’art. 653, comma 1 bis del 
      c.p.p.  10. Il dipendente 
      licenziato ai sensi dell’art. 25 (codice disciplinare), comma 7, lett. h) 
      e comma 8, lett. c) ed e), e successivamente assolto a seguito di 
      revisione del processo ha diritto, dalla data della sentenza di 
      assoluzione, alla riammissione in servizio nella medesima sede o in altra 
      su sua richiesta, anche in soprannumero, nella posizione economica 
      acquisita nella categoria di appartenenza all’atto del licenziamento 
      ovvero in quella corrispondente alla qualifica funzionale posseduta alla 
      medesima data secondo il pregresso ordinamento professionale.  11. Dalla data di 
      riammissione di cui al comma 10, il dipendente ha diritto a tutti gli 
      assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, 
      tenendo conto anche dell’eventuale periodo di sospensione antecedente, 
      escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio, agli 
      incarichi ovvero alla prestazione di lavoro straordinario. In caso di 
      premorienza, gli stessi compensi spettano al coniuge o il convivente 
      superstite e ai figli. “  Art. 27 Sospensione cautelare in 
      caso di procedimento penale 1. Il testo dell’art. 27 
      (Sospensione cautelare in caso di procedimento penale) del CCNL del 
      6.7.1995 è sostituito dal seguente: 1. “ Il dipendente che sia 
      colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d’ufficio 
      dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato 
      di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà. 2. Il dipendente può essere 
      sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in 
      cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione 
      della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti 
      direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali da 
      comportare, se accertati, l’applicazione della sanzione disciplinare del 
      licenziamento ai sensi dell’art. 25 (codice disciplinare) commi 7 e 8 
      (licenziamento con e senza preavviso). 3. L’ente, cessato lo stato 
      di restrizione della libertà personale, di cui al comma 1, può prolungare 
      anche successivamente il periodo di sospensione del dipendente, fino alla 
      sentenza definitiva, alle medesime condizioni del comma 2. 4. Resta fermo l’obbligo di 
      sospensione per i delitti già indicati dall’art. 1, comma 1, lett. a), b) 
      limitatamente all’art. 316 del codice penale, lett. c) ed e) della legge 
      n. 16 del 1992; per le medesime finalità, nei confronti del personale 
      degli enti locali trova applicazione la disciplina degli artt.58, comma 1, 
      lett. a), b) limitatamente all’art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed 
      e), e 59, comma 1, lett. a) limitatamente ai delitti già indicati 
      nell’art. 58 comma 1, lett. a) e all’art. 316 del codice penale, lett. b) 
      e c) del D.Lgs.n. 267 del 2000. 5. Nel caso dei delitti 
      previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001, trova 
      applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora 
      intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la 
      sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 1, 
      della citata legge n. 97 del 2001. 6. Nei casi indicati ai 
      commi precedenti si applica quanto previsto dall’art. 25-bis in tema di 
      rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale. 7. Al dipendente sospeso 
      dal servizio ai sensi del presente articolo sono corrisposti un’indennità 
      pari al 50% della retribuzione base mensile di cui all’art. 52, comma 2, 
      lett. b) del CCNL del 14.9.2000, la retribuzione individuale di anzianità 
      ove acquisita e gli assegni del nucleo familiare, con esclusione di ogni 
      compenso accessorio, comunque denominato.  8. Nel caso di sentenza 
      definitiva di assoluzione o di proscioglimento, ai sensi dell’ art. 25 
      bis, commi 7 e 8, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione 
      cautelare, a titolo di assegno alimentare verrà conguagliato con quanto 
      dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o 
      compensi comunque collegati alla presenza in servizio, agli incarichi 
      ovvero a prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento 
      disciplinare riprenda per altre infrazioni, ai sensi dell’art. 25 bis, 
      comma 7, secondo periodo, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni 
      eventualmente applicate.  9. In tutti gli altri casi 
      di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna 
      penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, 
      al dipendente precedentemente sospeso viene conguagliato quanto dovuto se 
      fosse stato in servizio, escluse le indennità o compensi comunque 
      collegati alla presenza in servizio, agli incarichi ovvero a prestazioni 
      di carattere straordinario; dal conguaglio sono esclusi i periodi di 
      sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del 
      giudizio disciplinare riattivato. 10. Quando vi sia stata 
      sospensione cautelare del servizio a causa di procedimento penale, la 
      stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo 
      comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine la sospensione 
      cautelare è revocata di diritto e il dipendente riammesso in servizio. Il 
      procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all’esito del 
      procedimento penale.  11. Qualora la sentenza 
      definitiva di condanna preveda anche la pena accessoria della interdizione 
      temporanea dai pubblici uffici, l’ente sospende il lavoratore per la 
      durata della stessa. Art. 28 Disposizioni transitorie 
      per i procedimenti disciplinari 1. I procedimenti 
      disciplinari in corso alla data di stipulazione del presente contratto, 
      sono portati a termine secondo le procedure vigenti alla data del loro 
      avvio con la notifica della contestazione. 2. Alle infrazioni 
      disciplinari accertate ai sensi del comma 1, si applicano – qualora più 
      favorevoli – le sanzioni previste dall’art. 25 (codice disciplinare) del 
      CCNL del 6 luglio 1995, senza le modifiche apportate dal presente 
      contratto. 3. In sede di prima 
      applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare di cui all’art. 25 
      deve essere obbligatoriamente affisso in ogni posto di lavoro in luogo 
      accessibile a tutti i dipendenti, entro 15 giorni dalla data di 
      stipulazione del presente CCNL e si applica dal quindicesimo giorno 
      successivo a quello della affissione. 4. Per le infrazioni 
      disciplinari commesse nel periodo ricompresso tra la data di 
      sottoscrizione del presente CCNL e quella di decorrenza della efficacia 
      del codice disciplinare, trova applicazione quanto previsto dai commi 1 e 
      2. TITOLO V TRATTAMENTO ECONOMICO CAPO I ISTITUTI DI CARATTERE 
      GENERALE Art.29 Stipendio tabellare 1. Gli stipendi tabellari 
      sono incrementati, tenendo conto dell’inflazione programmata per ciascuno 
      dei due anni costituenti il biennio 2002 – 2003, del recupero dello scarto 
      tra inflazione reale e programmata del biennio precedente nonché delle 
      ulteriori risorse destinate al trattamento fisso derivanti dalle modifiche 
      introdotte dall’art. 33, comma 1, della legge n. 289 del 27.12.2002 
      (finanziaria 2003) pari allo 0,5%. 2. Ai sensi del comma 1, il 
      trattamento economico tabellare delle posizioni iniziali e di sviluppo 
      delle diverse categorie, come definito dalla tabella A allegata al CCNL 
      del 5.10.2001, è incrementato degli importi mensili lordi, per tredici 
      mensilità, indicati nella tabella A allegata al presente contratto, con le 
      decorrenze ivi previste.  3. A decorrere dal 1 
      gennaio 2003, l’indennità integrativa speciale (IIS), di cui alla tabella 
      C allegata al CCNL del 14.9.2000, cessa di essere corrisposta come singola 
      voce della retribuzione ed è conglobata nella voce stipendio tabellare; 
      detto conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento 
      economico complessivo fruito dal personale in servizio all’estero in base 
      alle vigenti disposizioni. 4. I più elevati importi di indennità integrativa speciale attualmente in godimento da parte del personale delle categorie B e D, rispetto all’importo conglobato nello stipendio, sono conservati come assegno personale non riassorbibile ed utile ai fini del trattamento di pensione e di fine servizio. Gli stessi importi sono ricompresi nella nozione del trattamento economico di cui all’art. 52, comma 2, lett. b), del CCNL del 14.9.2000. 5. A seguito della 
      applicazione della disciplina dei commi 2 e 3, gli importi annui del 
      trattamento economico tabellare iniziale e di sviluppo del sistema di 
      classificazione sono rideterminati, a regime, con decorrenza dall’1.1.2003 
      secondo le indicazioni delle allegate tabelle B e C.  6. Sono confermati: la 
      tredicesima mensilità, secondo la disciplina dell’art. 3 del CCNL del 
      5.10.2001, la retribuzione individuale di anzianità e gli altri assegni 
      personali a carattere continuativo e non riassorbibile . Art .30 Effetti dei nuovi stipendi 1. Nei confronti del 
      personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel 
      periodo di vigenza del presente contratto di parte economica relativa al 
      biennio 2002-2003, gli incrementi di cui al comma 2 dell’art. 29. hanno 
      effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella 
      tabella A, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza; 
      agli effetti della indennità premio di fine servizio, dell’indennità 
      sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall’art. 2122 del 
      c.c. (indennità in caso di decesso), si considerano solo gli 
      scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto. 2. Salvo diversa espressa 
      previsione del CCNL dell’1.4.1999 e del CCNL del 14.9.2000 gli incrementi 
      dei valori delle posizioni iniziali e di sviluppo del sistema di 
      classificazione previsti dall’art. 29, comma 2, e dalle allegate tabelle B 
      e C, hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di 
      carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni 
      prevedono un espresso rinvio alle medesime posizioni.  3. Il conglobamento sullo 
      stipendio tabellare dell’indennità integrativa speciale, di cui all’art. 
      29, comma 3, del presente CCNL, non modifica le modalità di determinazione 
      della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con 
      riferimento all’art. 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995 n. 335. Art. 31 Disciplina delle “risorse decentrate” 1. Le risorse finanziarie 
      destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse 
      umane e della produttività (di seguito citate come: risorse decentrate) 
      vengono determinate annualmente dagli enti, con effetto dal 31.12.2003 ed 
      a valere per l’anno 2004, secondo le modalità definite dal presente 
      articolo. 2. Le risorse aventi 
      carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell’anno 2003 
      secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni 
      previste dall’art. 32, commi 1 e 2, vengono definite in un unico importo 
      che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni 
      successivi. Le risorse del presente comma sono rappresentate da quelle 
      derivanti dalla applicazione delle seguenti disposizioni: art. 14, comma 
      4; art. 15, comma 1, lett. a, b, c, f, g, h, i, j, l, comma 5 per gli 
      effetti derivati dall’incremento delle dotazioni organiche, del CCNL 
      dell’1.4.1999; art. 4, commi 1 e 2, del CCNL 5.10.2001. L’importo è 
      suscettibile di incremento ad opera di specifiche disposizioni dei 
      contratti collettivi nazionali di lavoro nonché per effetto di ulteriori 
      applicazioni della disciplina dell’art. 15, comma 5, del CCNL 
      dell’1.4.1999, limitatamente agli effetti derivanti dall’incremento delle 
      dotazioni organiche.  3. Le risorse di cui al 
      comma 2 sono integrate annualmente con importi aventi caratteristiche di 
      eventualità e di variabilità, derivanti dalla applicazione delle seguenti 
      discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle 
      condizioni ivi prescritte: art. 15, comma 1, lett. d, e, k, m, n, comma 2, 
      comma 4, comma 5, per gli effetti non correlati all’aumento delle 
      dotazioni organiche ivi compresi quelli derivanti dall’ampliamento dei 
      servizi e dalle nuove attività, del CCNL dell’1.4.1999; art. 4, commi 3 e 
      4, del CCNL del 5.10.2001, art. 54 del CCNL del 14.9.2000 art. 32, comma 
      6, del presente CCNL. 4. Le risorse decentrate di 
      cui al comma 3 ricomprendono anche le somme destinate alla incentivazione 
      del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione 
      vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi. 5. Resta confermata la 
      disciplina dell’art. 17, comma 5, del CCNL dell’1.4.1999 sulla 
      conservazione e riutilizzazione delle somme non spese nell’esercizio di 
      riferimento. Art. 32 1. Le risorse decentrate previste dall’art 31, comma 2, sono incrementate, dall’anno 2003, di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all’anno 2001. 2. Gli enti incrementano ulteriormente le risorse decentrate indicate nel comma 1 e con decorrenza dall’anno 2003 con un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel rispetto della specifica disciplina del presente articolo. 3. Enti locali: l’incremento percentuale dello 0,50% di cui al comma 2 è consentito agli enti la cui spesa del personale risulti inferiore al 39% delle entrate correnti; 4. Camere di Commercio: l’incremento percentuale dello 0,50% di cui al comma 2 è consentito a favore degli enti la cui spesa del personale risulti inferiore al 41% delle entrate correnti. 5. Regioni: l’incremento percentuale dello 0,50% di cui al comma 2 è consentito a favore degli enti la cui spesa del personale risulti inferiore al 35% della spesa corrente depurata della spesa sanitaria. 6. Gli altri enti del comparto, diversi da quelli indicati nei commi precedenti, incrementano le risorse decentrate sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,50% su base annua del monte salari riferito all’anno 2001, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa. 7. La percentuale di incremento indicata nel comma 2 è integrata, nel rispetto delle medesime condizioni specificate nei commi 3, 4, 5 e 6, di un ulteriore 0,20% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ed è destinata al finanziamento della disciplina dell’art. 10 (alte professionalità). 8. Gli incrementi indicati nel presente articolo, commi 2 e 7, non trovano applicazione da parte degli enti locali dissestati o strutturalmente deficitari, per i quali non sia intervenuta ai sensi di legge l’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. 9. E’ confermata per il personale che viene assunto in profili della categoria A o in profili collocati nella categoria B, posizione economica B1, o che vi perviene per effetto della progressione verticale, ivi compreso il personale che ha fruito della progressione economica orizzontale, di cui all’art. 5 del CCNL del 31.3.1999, l’indennità di € 64,56 annue lorde, di cui all’art. 4, comma 3, del CCNL del 16.7.1996. 10. Dalla data di 
      sottoscrizione del presente contratto collettivo, non trova più 
      applicazione la disciplina dell’art. 5 del CCNL del 5.10.2001.  Art. 33 Istituzione e disciplina 
      della indennità di comparto  1. Al fine di conseguire un 
      progressivo riallineamento della retribuzione complessiva del personale 
      del comparto delle regioni e delle autonomie locali con quella del 
      restante personale pubblico, è istituito un compenso denominato: indennità 
      di comparto.  2. L’indennità di comparto 
      ha carattere di generalità e natura fissa e ricorrente. Essa viene 
      corrisposta per dodici mensilità. 3. L’indennità di comparto 
      è ridotta o sospesa negli stessi casi di riduzione o sospensione previsti 
      per il trattamento tabellare. Essa non è utile ai fini della 
      determinazione della base di calcolo dell’indennità di fine servizio. 
      L’istituzione della indennità di comparto non modifica le modalità di 
      determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico 
      anche con riferimento all’art. 2, commi 9 e 10 della legge n. 335 del 
      1995. 4. L’indennità viene corrisposta come di seguito indicato: a) con decorrenza dell’1.1.2002, nelle misure indicate nella colonna 1 della tabella D allegata al presente CCNL; b) con decorrenza dal 1.1.2003, le misure di cui alla lett. a) sono incrementate degli importi previsti dalla colonna 2 della medesima tabella D; a tal fine vengono prelevate le corrispondenti risorse nell’ambito di quelle previste dall’art. 32 comma 1; c) con decorrenza 
      31.12.2003, ed a valere per l’anno 2004, l’importo della indennità di 
      comparto è corrisposto nei valori indicati nella colonna 4 della ripetuta 
      tabella D i quali riassorbono anche gli importi determinati ai sensi delle 
      lettere a) e b); a tal fine vengono prelevate le corrispondenti risorse 
      stabili dalle disponibilità dell’art. 31, comma 2.  5. Le quote di indennità di 
      cui alle lettere b) e c) del comma 4, prelevate dalle risorse decentrate, 
      sono riacquisite nella disponibilità delle medesime risorse (art. 31, 
      comma 2) a seguito della cessazione dal servizio, per qualsiasi causa, del 
      personale interessato, per le misure non riutilizzate in conseguenza di 
      nuove assunzioni sui corrispondenti posti. Art. 34 Finanziamento delle 
      progressioni orizzontali 1. Si conferma che gli 
      oneri relativi al pagamento dei maggiori compensi spettanti al personale 
      che ha beneficiato della disciplina sulle progressioni economiche 
      orizzontali, di cui all’art. 5 del CCNL del 31.3.1999, sono interamente a 
      carico delle risorse decentrate previste dall’art. 31, comma 2. 2. Gli oneri di cui al 
      comma 1 sono calcolati su base annua e sono comprensivi anche della quota 
      della tredicesima mensilità. 3. Dalla data di decorrenza 
      dei maggiori compensi di cui al comma 1, le risorse dell’art. 31, comma 2, 
      vengono stabilmente ridotte degli importi annui corrispondenti. 4. Gli importi fruiti per 
      progressione economica orizzontale dal personale cessato dal servizio per 
      qualsiasi causa o che sia stato riclassificato nella categoria superiore 
      per progressione verticale, sono riacquisiti nella disponibilità delle 
      risorse decentrate dalla data di decorrenza delle cessazioni o delle 
      riclassificazioni; la contrattazione decentrata definisce le finalità di 
      utilizzazione delle predette risorse recuperate anche per il finanziamento 
      di ulteriori progressioni orizzontali. 5. E’ disapplicata la 
      disciplina dell’art. 16, comma 2, del CCNL dell’1.4.1999. Art. 35 Integrazione delle 
      posizioni economiche 1. Con decorrenza dal 
      31.12.2003 ed a valere per l’anno 2004, il numero delle posizioni 
      economiche delle quattro categorie previste dal CCNL del 31.3.1999, è 
      integrato con la previsione delle nuove posizioni di sviluppo: A5, B7, C5 
      e D6 il cui valore economico è indicato nella tabella C allegata al 
      presente CCNL. 2. I criteri di riferimento 
      da utilizzare per le selezioni sono quelli già indicati nell’art. 5, comma 
      2, lett. a) per la posizione economica A 5 e nella lett. d) per le 
      posizioni B7, C5 e D6 . 3. Anche per il 
      finanziamento degli oneri conseguenti alle progressioni economiche di 
      nuova istituzione, si conferma il vincolo di utilizzazione delle risorse 
      di cui all’art. 31 comma 2. CAPO II COMPENSI, INDENNITA’ E 
      ALTRI BENEFICI ECONOMICI Art. 36 Modifiche all’art. 17 del 
      CCNL dell’1.4.1999 1. Il compenso per 
      l’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità di cui 
      all’art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL dell’1.4.1999 può essere 
      determinato, in sede di contrattazione decentrata, entro i seguenti valori 
      annui lordi: da un minimo di € 1.000 sino ad un massimo di € 2.000. 2. All’art. 17, comma 2, è 
      aggiunta la seguente lettera: i) Compensare le specifiche 
      responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto 
      formale degli enti, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato 
      civile e anagrafe ed Ufficiale elettorale nonché di responsabile dei 
      tributi stabilite dalle leggi; compensare, altresì, i compiti di 
      responsabilità eventualmente affidati agli archivisti informatici nonché 
      agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori 
      professionali; compensare ancora le funzioni di ufficiale giudiziario 
      attribuite ai messi notificatori; compensare, infine, le specifiche 
      responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione 
      civile. L’importo massimo del compenso è definito in € 300 annui lordi.
       Art. 37 Compensi per produttività 1. L’art. 18 del CCNL 
      dell’1.4.1999 è sostituito dal seguente: “1. La attribuzione dei 
      compensi di cui all’art. 17, comma 2, lett. a) ed h) è strettamente 
      correlata ad effettivi incrementi della produttività e di miglioramento 
      quali-quantitativo dei servizi da intendersi, per entrambi gli aspetti, 
      come risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla 
      normale prestazione lavorativa. 2. I compensi destinati a 
      incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi devono essere 
      corrisposti ai lavoratori interessati soltanto a conclusione del periodico 
      processo di valutazione delle prestazioni e dei risultati nonché in base 
      al livello di conseguimento degli obiettivi predefiniti nel PEG o negli 
      analoghi strumenti di programmazione degli enti. 3. La valutazione delle 
      prestazioni e dei risultati dei lavoratori spetta ai competenti dirigenti 
      nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni definiti dal sistema 
      permanente di valutazione adottato nel rispetto del modello di relazioni 
      sindacali previsto; il livello di conseguimento degli obiettivi è 
      certificato dal servizio di controllo interno.  4. Non è consentita la attribuzione generalizzata dei compensi per produttività sulla base di automatismi comunque denominati. 5. Per le Camere di 
      Commercio le eventuali risorse rese disponibili dagli enti secondo la 
      disciplina dell’art. 15, comma 1, lett. n), del CCNL dell’1.4.1999, devono 
      essere destinate al finanziamento della componente variabile collegata al 
      risultato e alla valutazione della prestazione. Le ulteriori risorse 
      derivanti dalla eventuale applicazione della disciplina dell’art. 15, 
      comma 5, del CCNL dell’1.4.1999 sono rese disponibili, previa 
      contrattazione decentrata integrativa, per la incentivazione delle 
      prestazioni e dei risultati del personale, previa analisi economico 
      finanziaria delle iniziative di ampliamento o di miglioramento dei servizi 
      che valuti l’incidenza degli oneri del personale connessi a tali 
      iniziative.” Art. 38  Personale distaccato alle 
      associazioni degli enti 1. Al personale distaccato, 
      ai sensi dell’art. 271, comma 2, del D. Lgs. n.267 del 2000 presso gli 
      organismi nazionali e regionali delle autonomie locali, compete il 
      trattamento economico previsto dall’art. 52, comma 2, lett. c) del CCNL 
      del 14.9.2000 ivi compresa la tredicesima mensilità e la indennità di 
      comparto disciplinata dall’art. 33; i relativi oneri sono confermati a 
      carico dell’ente di appartenenza. Art. 39 Dipendenti in distacco 
      sindacale 1. Il comma 1 dell’art. 47 
      del CCNL del 14.9.2000, relativo alla tutela del trattamento economico del 
      personale in distacco sindacale, è completato, prima del punto, con la 
      seguente disciplina: “ivi comprese le quote della tredicesima mensilità, 
      nonché la indennità di comparto disciplinata dall’art. 33.” 2. Il comma 2 dell’art. 47 
      del CCNL del 14.9.2000 è integrato come segue: “In sede di contrattazione 
      decentrata integrativa detto personale dovrà essere considerato ai fini 
      dell’art. 17, comma 2, lett. a) del CCNL dell’1.4.1999 e successive 
      modificazioni e integrazioni nonché nella valutazione utile alla 
      progressione economica orizzontale.” Art. 40 Straordinario per calamità 
      naturali 1. Le risorse finanziarie 
      formalmente assegnate agli enti, con i provvedimenti adottati per far 
      fronte elle emergenze derivanti da calamità naturali, per remunerare 
      prestazioni straordinarie del personale, possono essere utilizzate, per le 
      medesime finalità, anche a favore del personale incaricato della 
      responsabilità di uno posizione organizzativa. 2. La disciplina del comma 
      1 trova applicazione con effetto dal gennaio 2002. Art. 41 1. La misura della 
      indennità di rischio di cui all’art. 37 del CCNL del 14.9.2000 è 
      rideterminata in € 30 mensili lorde, con decorrenza dal 31.12.2003. Art. 42 Benefici economici per gli 
      invalidi per servizio 1. L’art. 50 del CCNL del 
      14.9.2000 è integrato come segue: “2. La disciplina del 
      presente articolo trova applicazione anche nei confronti del personale che 
      abbia conseguito il riconoscimento della invalidità con provvedimento 
      formale successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. In tal caso la 
      domanda può essere presentata dall’interessato o, eventualmente, dagli 
      eredi, entro i successivi sessanta giorni, e il trattamento economico da 
      prendere a base di calcolo corrisponde a quello dell’ultimo mese di 
      servizio.” Art. 43 Tredicesima mensilità 1. Il comma 5 dell’art. 3, 
      del CCNL del 5.10.2001 è così sostituito: “Nel caso di servizio 
      prestato per un periodo inferiore all’anno o in caso di cessazione del 
      rapporto di lavoro nel corso dell’anno, la tredicesima mensilità è dovuta 
      in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato e, per le 
      frazioni di mese, in ragione di un trecentosessantacinquesimo per ogni 
      giorno di servizio prestato nel mese, ed è calcolata con riferimento alla 
      retribuzione individuale mensile di cui al comma 2 spettante al lavoratore 
      nel mese contiguo a servizio intero.” DISPOSIZIONI FINALI E 
      TRANSITORIE Art. 44 Disposizioni per il 
      personale dell’Agenzia nazionale per la gestione dell’albo dei segretari 
      comunali e provinciali 1. Il personale 
      dell’Agenzia nazionale per la gestione dell’Albo dei Segretari comunali e 
      provinciali, inserito nel comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali 
      per effetto dell’art. 10, comma 1, del CCNQ 18.12.2002, è inquadrato, con 
      decorrenza dall’ 1.1.2002, nelle categorie e nei profili del vigente 
      sistema di classificazione del comparto delle regioni e delle autonomie 
      locali, previsti dall’allegato A del CCNL del 31.3.1999.  2. Le risorse per le 
      politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui 
      all’art. 31 del presente CCNL, presso l’Agenzia, sono costituite da quelle 
      già destinate nell’anno 2003 alla contrattazione decentrata integrativa 
      secondo la disciplina del CCNL precedentemente applicato e sono integrate 
      con le modalità stabilite dall’art. 32 del presente CCNL, secondo le 
      decorrenze ivi previste. ART. 45 Conferma di discipline 
      precedenti 1. Per quanto non previsto 
      nel presente CCNL, e in attesa della sottoscrizione del testo unificato 
      delle disposizioni contrattuali del comparto, restano confermate, ove non 
      disapplicate, le discipline dei contratti collettivi nazionali di lavoro 
      già stipulati dal 6.7.1995 al 5.10.2001. E’, in via esemplificativa, 
      confermata la disciplina dell’art. 17 del CCNL del 6.7.1995 sull’orario di 
      lavoro e sulla relativa quantificazione in 36 ore settimanali; dell’art. 
      18 del CCNL del 6.7.1995 e successive modificazioni e integrazioni; tutte 
      le altre disposizioni contrattuali in materia di orario e sue 
      articolazioni e tutele ivi compreso l’art. 22 del CCNL dell’1.4.1999 e gli 
      artt. 22, 23, 24 e 38 del CCNL del 14.9.2000. 2. E’ confermata, anche per 
      il quadriennio 2002-2005, la disciplina dell’art. 23 del CCNL 
      dell’1.4.1999, relativo allo sviluppo delle attività formative, ivi 
      compreso l’impegno degli enti per un finanziamento annuale delle relative 
      attività con risorse finanziarie non inferiori all’1% della spesa del 
      personale. Art. 46 Personale addetto alle case da gioco 1. Al personale dipendente 
      dagli enti locali addetto alle case da gioco si applicano i benefici 
      economici derivanti dal presente contratto. E’, comunque, fatto salvo il 
      trattamento economico nelle componenti e nella dinamica a qualunque titolo 
      vigente, in considerazione della particolare professionalità di tale 
      personale non rientrante nei compiti di istituto propri degli enti. Art. 47 Personale dipendente dal comune di Campione d’Italia 1. I benefici economici previsti dal presente contratto per i dipendenti del comparto Regioni-Autonomie locali di applicano anche ai dipendenti del comune di Campione d’Italia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 NOTA A VERBALE DELL’ARAN Con riferimento all’ultimo 
      periodo dell’art. 30, comma 3, si precisa che al personale in servizio 
      all’estero destinatario del presente contratto, cui non spetta l’IIS, 
      verrà applicata una ritenuta sullo stipendio metropolitano corrispondente 
      alla misura della indennità integrativa speciale percepita al 31 dicembre 
      2002, che continua ad essere considerata per il calcolo delle trattenute 
      previdenziali secondo la normativa vigente. Si conferma, altresì, che per 
      il suddetto personale il conglobamento dell’indennità integrativa speciale 
      sullo stipendio tabellare è utile ai fini della indennità premio di fine 
      servizio. Dichiarazione congiunta n. 
      1 Le parti concordano 
      nell’affermare che le iniziative selettive degli enti per favorire lo 
      sviluppo professionale del personale attraverso i passaggi interni alla 
      categoria superiore, sono tutte riconducibili alla disciplina dell’art. 4 
      del CCNL del 31.3.1999. Le diverse espressioni utilizzate come: concorsi 
      interni, selezioni interne, passaggi interni, ecc, sono da ritenere come 
      equivalenti anche quando dovessero riguardare la copertura di posti 
      caratterizzati da una professionalità acquisibile esclusivamente 
      dall’interno. La espressione formalmente corretta deve essere individuata 
      in quella utilizzata nella rubrica del citato art. 4: “progressione 
      verticale nel sistema di classificazione”. Le parti concordano anche nel 
      ritenere che la regolazione e la attuazione delle “progressioni verticali” 
      debbano essere ricomprese nella attività di gestione di diritto comune 
      secondo la disciplina dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs.n.165 del 2001.  Dichiarazione congiunta n. 
      2 Le parti concordano 
      nell’affermare che tutti gli adempimenti attuativi della disciplina dei 
      contratti collettivi di lavoro sono riconducibili alla più ampia nozione 
      di “attività di gestione delle risorse umane” affidate alla competenza dei 
      dirigenti o dei responsabili dei servizi che vi provvedono mediante 
      adozione di atti di diritto comune, con la capacità e i poteri del privato 
      datore di lavoro, secondo la disciplina dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. 
      n. 165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli previsti dal sistema delle 
      relazioni sindacali.  Dichiarazione congiunta n. 
      3 Le parti assumo l’impegno 
      di avviare, entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del presente CCNL, 
      il confronto per l’esame del testo unificato delle vigenti disposizioni 
      contrattuali predisposto dall’ARAN.  Dichiarazione congiunta n. 
      4 Le parti concordano 
      sull’opportunità di sensibilizzare gli enti del comparto affinché adottino 
      tutte le iniziative, nel rispetto di quanto espressamente previsto 
      dall’art.10, comma 7, del CCNQ del 7.8.1998, affinché i diversi livelli di 
      relazioni sindacali previsti dalla vigente contrattazione collettiva 
      nazionale si svolgano al di fuori dell’orario di lavoro, in modo da 
      assicurare il corretto svolgimento delle relazioni sindacali stesse, 
      evitando ogni possibile ricaduta negativa connessa alla fruibilità delle 
      prerogative sindacali. Dichiarazione congiunta n. 
      5 Le parti concordano sulla 
      necessità che le unioni di comuni, come entità istituzionali autonome, 
      diano piena attuazione alla disciplina del CCNQ del 7.8.1998 in 
      particolare per gli aspetti relativi alla quantificazione e utilizzazione 
      del monte ore dei permessi sindacali di ente. Dichiarazione congiunta n. 
      6 Le parti concordano nel 
      ritenere che, con riferimento al personale assunto con rapporto a termine, 
      sulla base di fonti legislative speciali nazionali o regionali, gli oneri 
      relativi ad eventuali prestazioni aggiuntive o alla applicazione di 
      istituti tipici del salario accessorio debbano trovare copertura nelle 
      risorse assegnate dalle predette fonti legislative ovvero attraverso un 
      adeguato finanziamento a carico del bilancio degli enti interessati nel 
      rispetto dei relativi equilibri e a condizione che sussista la necessaria 
      capacità di spesa. Dichiarazione congiunta n. 
      7 Le parti confermano 
      l’impegno comune ad assumere ogni utile iniziativa per definire 
      consensualmente la disciplina relativa alla istituzione del fondo per la 
      previdenza complementare per il personale dei comparti delle regioni e 
      delle autonomie locali e del servizio sanitario nazionale. Dichiarazione congiunta n. 
      8 Le parti condividono l’esigenza di garantire parità di equilibrio economico nei confronti dei dipendenti impegnati sulle medesime posizioni di lavoro e con analoghe professionalità. A tal fine assumono 
      l’impegno di valutare la praticabilità di soluzioni perequative del 
      trattamento economico in atto, anche in sede dei prossimi rinnovi 
      contrattuali, perché si pervenga al conseguimento del risultato condiviso, 
      con la necessaria gradualità.  Dichiarazione congiunta n. 
      9 Con riferimento alla 
      disciplina dell’art. 5, le parti concordano nel ritenere che la eventuale 
      iniziativa riconosciuta alle “associazioni nazionali rappresentative degli 
      enti” per la attivazione della contrattazione decentrata territoriale, 
      deve intendersi riconosciuta anche alle articolazioni territoriali delle 
      medesime associazioni nazionali, ove esistenti e operative. Dichiarazione congiunta n. 
      10 Le parti concordano 
      nell’affermare che la disciplina complessiva dell’art. 14 (personale 
      distaccato a tempo parziale) intende offrire agli enti interessati una 
      regolazione uniforme ed innovativa relativamente alla utilizzazione del 
      personale cosiddetto “a scavalco” che viene praticata da tempo e in via di 
      fatto in modo particolare dagli enti di ridotte dimensioni demografiche. 
      Il predetto articolo prende in considerazione, quindi,disciplinandola 
      compiutamente, la condizione dei lavoratori che, fermo restando la 
      unitarietà e la unicità del rapporto di lavoro, sono legittimati a rendere 
      le proprie prestazioni lavorative, ordinarie e straordinarie, a favore di 
      due datori di lavoro. La disciplina dell’art. 14 non trova applicazione 
      nei casi in cui un dipendente sia autorizzato a svolgere incarichi esterni 
      ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 2001.  Dichiarazione congiunta n. 
      11 Con riferimento al 
      contenuto dell’art. 14, comma 7, le parti prendono atto che la espressione 
      secondo la quale “i relativi oneri sono a carico delle risorse per la 
      contrattazione decentrata dell’ente di appartenenza”, per gli effetti 
      relativi alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni 
      organizzative, non ha inteso in alcun modo innovare la attuale disciplina 
      sul finanziamento delle stesse posizioni organizzative che resta 
      confermata secondo le vigenti previsioni dall’art. 11 del CCNL del 
      31.3.1999 (per gli enti senza dirigenza) e dall’art. 17, comma 2, lett. c) 
      (per gli enti con dirigenza). Dichiarazione congiunta n. 
      12 Con riferimento al 
      contenuto dell’art. 15, le parti concordano nell’affermare che la 
      disciplina ivi prevista ha come destinatari tutti gli enti del comparto 
      delle regioni e delle autonomie locali che non abbiano personale con 
      qualifica dirigenziale. Dichiarazione congiunta n. 13 Con riferimento alla disciplina dell’art. 19, le parti concordano nell’affermare che gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale e accessorio del “personale comandato” (la cui nozione implica l’utilizzo di un lavoratore nell’interesse dell’ente ricevente) presso altri enti sia totalmente a carico degli enti che utilizzano il lavoratore. Gli oneri possono essere 
      sostenuti direttamente o periodicamente rimborsati all’ente titolare del 
      rapporto, secondo gli accordi di collaborazione intervenuti tra gli enti 
      interessati. Per gli istituti tipici del salario accessorio, trova 
      applicazione la disciplina vigente nell’ente utilizzatore. Dichiarazione congiunta n. 
      14 Con riferimento alla 
      disciplina dell’art. 29, comma 2, le parti concordano nel ritenere che 
      l’importo dell’incremento stipendiale riconosciuto a favore del personale 
      collocato nelle singole posizioni di sviluppo del sistema di 
      classificazione, per la misura più elevata rispetto all’importo attribuito 
      dal presente CCNL al personale collocato nelle posizioni iniziali (A1, B1, 
      C1, D1) o di accesso dall’esterno (B3, D3), è finanziata con le risorse 
      nazionali del CCNL medesimo e quindi è anch’esso a carico dei bilanci 
      degli enti.  Questo incremento specifico 
      deve essere inteso, più chiaramente, come differenza tra l’incremento 
      stipendiale attribuito, ad esempio, al lavoratore in posizione C3, 
      rispetto a quello riconosciuto al lavoratore in C1. Lo stesso 
      differenziale retributivo, (C3 meno C1 corrisponde alla differenza tra € 
      81,09 mensili ed € 77,11 mensili ed è pari ad € 3,98 mensili e a € 47,76 
      annui, cui deve sempre aggiungersi la quota di tredicesima mensilità) 
      naturalmente, si traduce, in pratica, in una corrispondente 
      rideterminazione dell’importo già in godimento a titolo di progressione 
      economica; come ulteriore conseguenza questo stesso importo determina 
      anche un altrettanto corrispondente aumento del “fondo per le progressioni 
      economiche orizzontali” di cui all’art. 17 del CCNL dell’1.4.1999. Per le stesse motivazioni 
      anche i valori annui delle posizioni di sviluppo vengono rideterminate con 
      effetto dal gennaio 2003 (comma 5, art. 29) con la conseguenza che il 
      costo complessivo delle eventuali nuove progressioni già effettuate o che 
      saranno effettuate con effetto da data successiva al gennaio 2003 dovrà 
      essere calcolato tenendo presente i nuovi e più elevati valori, (cui deve 
      aggiungersi la tredicesima mensilità) con oneri, naturalmente, a carico 
      delle risorse decentrate stabili che subiranno un corrispondente 
      decremento stabile. Con riferimento alla 
      disciplina dell’art. 29, comma 4, le parti concordano nel ritenere che il 
      termine “attualmente” debba essere riferito alla data di sottoscrizione 
      definitiva del CCNL. L’assegno ad personam, pertanto, per il differenziale 
      di I.I.S. deve essere riconosciuto a tutto il personale in servizio alla 
      predetta data che avesse comunque acquisito il valore superiore della 
      I.I.S. corrispondente alle posizioni di accesso B3 e D3. Dichiarazione congiunta n. 
      16 Con riferimento alla 
      disciplina dell’art. 29, comma 4, le parti concordano nel ritenere che 
      l’assegno personale non riassorbibile attribuito al personale della 
      categoria B con posizione iniziale in B3, per la conservazione del 
      differenziale della I.I.S., debba essere correttamente conservato per il 
      solo periodo di permanenza nella medesima categoria B su qualunque 
      posizione di sviluppo economico. L’assegno cessa di essere corrisposto in 
      caso di progressione verticale in categoria C. Dichiarazione congiunta n. 
      17 Con riferimento alla 
      disciplina dell’art. 31, relativa alla quantificazione delle risorse 
      decentrate, le parti concordano nell’affermare che gli enti che abbiano 
      sottoscritto contratti decentrati integrativi relativi all’anno 2003 prima 
      della sottoscrizione del presente CCNL, per definire i criteri e le 
      condizioni per dare applicazione alla disciplina dell’art. 5 del CCNL del 
      5.10.2001, debbano correttamente e legittimamente rispettare gli impegni 
      assunti e dare, di conseguenza, piena applicazione agli accordi stipulati.
       Dichiarazione congiunta n. 
      18 Con riferimento alla 
      disciplina dell’art. 31, comma 2, le parti concordano nel ritenere che le 
      disposizioni contrattuali citate come fonte di finanziamento delle risorse 
      decentrate stabili conservano la loro efficacia anche per gli anni 
      successivi al 2003 per eventuali ulteriori incrementi delle medesime 
      risorse, nel rispetto delle relative specifiche prescrizioni. Tra queste 
      disposizioni sono ricomprese: l’art. 15, comma 1, lett. i) (economie per 
      riduzione posti di dirigente) e l) (risorse del personale trasferito) del 
      CCNL dell’1.4.1999; art. 4, comma 2, (recupero ria e assegni personali) 
      del CCNL del 5.10.2001. Dichiarazione congiunta n. 
      19 Con riferimento alla disciplina dell’art. 31, comma 2, le parti concordano nel chiarire che le risorse calcolate con riferimento all’anno 2003 devono intendersi, naturalmente, al netto degli importi già destinati, fino a tutto il 2003 compreso, al finanziamento di altri istituti stabili secondo la vigente disciplina contrattuale. Diversamente si produrrebbe un ingiustificato aumento degli oneri a carico dei bilanci degli enti. Pertanto non entrano nel computo delle predette risorse le somme utilizzate per il pagamento delle seguenti voci retributive: a) progressione economica nella categoria, le cui risorse continuano a far parte dello specifico fondo di cui all’art. 17, comma 2, del CCNL dell’1.4.99; b) retribuzione di posizione e di risultato, limitatamente agli enti con dirigenza, le cui risorse continuano a far parte dello specifico fondo di cui all’art. 17, comma 2, lett. c) del CCNL dell’1.4.99; c) incremento indennità del personale educativo degli asili nido, di cui all’art.31, comma 7, secondo periodo, del CCNL del 14.9.2000 e art. 6 del CCNL del 5.10.2001; d) quota di incremento della indennità di comparto per l’anno 2003, di cui all’art. 33, comma 4, lett. b) del presente CCNL; e) quota degli oneri per la 
      riclassificazione del personale secondo il CCNL del 31.3.1999 (art. 7, 
      comma 7). Dichiarazione congiunta n. 
      20 Con riferimento alla 
      disciplina per l’incremento delle risorse decentrate di cui all’art. 32, 
      commi 1, 2, 6 e 7, le parti concordano che le somme corrispondenti alle 
      diverse percentuali ipotizzate devono essere calcolate e rese disponibili 
      come valore annuale e quindi con riferimento all’intero anno 2003, ove 
      sussistano le condizioni e i requisiti prescritti. Le predette somme 
      concorrono, nel medesimo anno 2003, alla quantificazione delle altre 
      risorse decentrate disponibili nel medesimo anno secondo la previgente 
      disciplina; di fatto saranno trasferite, come una tantum, sulle risorse 
      dell’anno 2004, stante la impossibilità materiale di utilizzazione nel 
      corso del 2003 e si aggiungeranno (come una tantum) a quelle di identica 
      derivazione pertinenti al medesimo anno; contribuiranno, in via 
      prioritaria, alla copertura degli oneri del 2003 derivanti dal pagamento 
      della seconda quota della indennità di comparto. Dal 2004 troverà anche 
      piena attuazione la disciplina dell’art. 31. Dichiarazione congiunta n. 
      21 Con riferimento alla 
      disciplina dell’art. 32, le parti concordano nel ritenere che il periodo 
      temporale da considerare per l’accertamento del possesso dei requisiti di 
      bilancio indicati nei commi 3, 4 e 5 debba essere individuato nell’anno 
      2001, in coerenza con analoghe previsioni contrattuali. Dichiarazione congiunta n. 
      22 Con riferimento disciplina 
      dell’art. 34, comma 5, le parti concordano nel ritenere che, per gli enti 
      che abbiano sottoscritti accordi decentrati secondo l’art. 5 del CCNL del 
      5.10.2001, trova applicazione la clausola derogatoria prevista dal comma 
      8, dello stesso art. 5 a decorrere dall’anno di riferimento dell’accordo. Dichiarazione congiunta n. 
      23 Le parti concordano nel 
      ritenere che la disciplina contrattuale relativa alla aspettativa non 
      retribuita per dottorato di ricerca, prevista dall’art. 12 del CCNL del 
      14.9.2000, sia stata integrata, in senso migliorativo, dall’art. 52, comma 
      57, della legge n. 448/2001 attraverso il riconoscimento di un più ampio 
      diritto alla fruizione anche di una aspettativa retribuita, sempre per 
      dottorato di ricerca e che tale integrazione non è in alcun modo in 
      contrasto con la sempre vigente previsione contrattuale. Gli enti, 
      pertanto, accolgono le istanze dei propri dipendenti ove sia accertata la 
      sussistenza delle condizioni prescritte dal legislatore. Dichiarazione congiunta n. 
      24 Le parti concordano nel ritenere che per il primo inquadramento del personale trasferito agli enti nel periodo dal gennaio 2002 al dicembre 2003, debbano essere applicati i medesimi criteri previsti dal Titolo II del CCNL del 5.10.2001, con gli adeguamenti resi necessari dalle novità introdotte dal presente CCNL. Devono intendersi, in 
      particolare, confermati i criteri di equiparazione tra le posizioni 
      giuridiche acquisite nell’ente di provenienza e quelle corrispondenti 
      nell’ente ricevente secondo le previsioni dell’art.27, commi 1 e 4, del 
      CCNL 5.10.2001. Sui punti di seguito 
      indicati l’orientamento condiviso delle parti può essere così riassunto:
       Incrementi contrattuali a) il personale inquadrato dopo il gennaio 2002 conserva il valore dell’incremento stipendiale e della eventuale indennità di amministrazione già acquisiti nell’amministrazione di provenienza; dal gennaio 2003 matura l’incremento stipendiale previsto dal presente CCNL; b) il personale inquadrato dopo il gennaio 2003 conserva gli incrementi contrattuali (per stipendio e per eventuale indennità di amministrazione) già acquisiti nell’amministrazione di provenienza con effetto dell’1.1.2002 e dall’1.1.2003; c) è esclusa, in ogni caso, 
      la duplicazione dei benefici contrattuali. Determinazione del trattamento economico di primo inquadramento a) si sommano tutte le voci già previste dall’art. 28, commi 3 e 4, del CCNL del 5.10.2001 negli importi annui, compresa la tredicesima ove dovuta, acquisiti nell’ente di provenienza al momento della decorrenza dell’inquadramento; b) si sommano tutte le voci retributive previste nell’ente ricevente nei valori annui vigenti alla stessa data del primo inquadramento, compresa la tredicesima ove dovuta; questa somma ricomprende anche i valori annui della nuova indennità di comparto; c) se dalla sottrazione del valore b) al valore a) dovesse risultare un valore differenziale positivo, si riconosce al lavoratore un assegno personale non riassorbibile; se il valore differenziale risultasse negativo, si conferma integralmente il trattamento economico correlato all’inquadramento. Le parti concordano nel 
      ritenere che analoghi criteri possano essere utilizzati dagli enti in sede 
      di inquadramento di personale trasferito, anche volontariamente, da 
      pubbliche amministrazioni anche di diverso comparto. Dichiarazione congiunta n. 
      25 Le parti concordano che 
      nell’ambito dei lavori della Commissione paritetica per il sistema di 
      classificazione di cui all’art. 12, saranno prese in considerazione anche 
      le conseguenze derivanti da pronunce giurisprudenziali che abbiano inciso 
      sull’inquadramento del personale. DICHIARAZIONE A VERBALE 
      CGIL FP– CISL FPS – UIL FPL Con riferimento alla 
      disciplina dell’art. 32, comma 7, le Organizzazioni sindacali confederali 
      CGIL FP– CISL FPS – UIL FPL, unitariamente concordano nel ritenere che 
      negli enti ove la entità delle risorse disponibili in base alla 
      percentuale dello 0,20% del monte salari del 2001 (nel rispetto delle 
      condizioni prescritte) non ne consenta la utilizzazione per la 
      incentivazione degli incarichi di alta professionalità in quanto inferiori 
      al valore minimo previsto dal CCNL, le medesime risorse, costituendo 
      integrazione di quelle destinate all’incremento del trattamento accessorio 
      del personale, debbano essere inserite tra quelle decentrate stabili (art. 
      31, comma 2) per essere utilizzate sia per il completamento del 
      finanziamento della indennità di comparto sia per ulteriori finalità di 
      incentivazione secondo la disciplina adottata in sede di contrattazione 
      decentrata integrativa.  DICHIARAZIONE A VERBALE 
      CGIL FP– CISL FPS – UIL FPL  Le Organizzazioni sindacali 
      confederali CGIL FP– CISL FPS – UIL FPL, alla luce della formulazione 
      letterale del testo contrattuale, unitariamente ribadiscono che la intera 
      disciplina dell’art. 10 sulla valorizzazione delle alte professionalità ha 
      carattere di generalità e trova, quindi, applicazione nei confronti di 
      tutti gli enti del comparto.  CGIL FP Art. 1 Disposizioni di carattere generale 1. I princìpi e i contenuti del presente codice costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità, che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa. I dipendenti pubblici - escluso il personale militare, quello della polizia di Stato ed il Corpo di polizia penitenziaria, nonché i componenti delle magistrature e dell'Avvocatura dello Stato - si impegnano ad osservarli all'atto dell'assunzione in servizio. 2. I contratti collettivi provvedono, a norma dell'art. 54, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al coordinamento con le previsioni in materia di responsabilità disciplinare. Restano ferme le disposizioni riguardanti le altre forme di responsabilità dei pubblici dipendenti. 3. Le disposizioni che 
      seguono trovano applicazione in tutti i casi in cui non siano applicabili 
      norme di legge o di regolamento o comunque per i profili non diversamente 
      disciplinati da leggi o regolamenti. Nel rispetto dei princìpi enunciati 
      dall'art. 2, le previsioni degli articoli 3 e seguenti possono essere 
      integrate e specificate dai codici adottati dalle singole amministrazioni 
      ai sensi dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
      165.  Art. 2 Principi 1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire esclusivamente la Nazione con disciplina ed onore e di rispettare i princìpi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione. Nell'espletamento dei propri compiti, il dipendente assicura il rispetto della legge e persegue esclusivamente l'interesse pubblico; ispira le proprie decisioni ed i propri comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli è affidato. 2. Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi. Egli non svolge alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio e si impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione. 3. Nel rispetto dell'orario di lavoro, il dipendente dedica la giusta quantità di tempo e di energie allo svolgimento delle proprie competenze, si impegna ad adempierle nel modo più semplice ed efficiente nell'interesse dei cittadini e assume le responsabilità connesse ai propri compiti. 4. Il dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per ragioni di ufficio e non utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio. 5. Il comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione. Nei rapporti con i cittadini, egli dimostra la massima disponibilità e non ne ostacola l'esercizio dei diritti. Favorisce l'accesso degli stessi alle informazioni a cui abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò non sia vietato, fornisce tutte le notizie e informazioni necessarie per valutare le decisioni dell'amministrazione e i comportamenti dei dipendenti. 6. Il dipendente limita gli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese a quelli indispensabili e applica ogni possibile misura di semplificazione dell'attività amministrativa, agevolando, comunque, lo svolgimento, da parte dei cittadini, delle attività loro consentite, o comunque non contrarie alle norme giuridiche in vigore. 7. Nello svolgimento dei 
      propri compiti, il dipendente rispetta la distribuzione delle funzioni tra 
      Stato ed enti territoriali. Nei limiti delle proprie competenze, favorisce 
      l'esercizio delle funzioni e dei compiti da parte dell'autorità 
      territorialmente competente e funzionalmente più vicina ai cittadini 
      interessati.  Art. 3 Regali e altre utilità 1. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, neanche in occasione di festività, regali o altre utilità salvo quelli d'uso di modico valore, da soggetti che abbiano tratto o comunque possano trarre benefìci da decisioni o attività inerenti all'ufficio. 2. Il dipendente non 
      chiede, per sé o per altri, né accetta, regali o altre utilità da un 
      subordinato o da suoi parenti entro il quarto grado. Il dipendente non 
      offre regali o altre utilità ad un sovraordinato o a suoi parenti entro il 
      quarto grado, o conviventi, salvo quelli d'uso di modico valore.  Art. 4 Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni 1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica al dirigente dell'ufficio la propria adesione ad associazioni ed organizzazioni, anche a carattere non riservato, i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento dell'attività dell'ufficio, salvo che si tratti di partiti politici o sindacati. 2. Il dipendente non 
      costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni ed organizzazioni, 
      né li induce a farlo promettendo vantaggi di carriera. Art. 5 Trasparenza negli interessi finanziari. 1. Il dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti di collaborazione in qualunque modo retribuiti che egli abbia avuto nell'ultimo quinquennio, precisando: a) se egli, o suoi parenti entro il quarto grado o conviventi, abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione; b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate. 2. Il dirigente, prima di 
      assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni 
      azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto 
      di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti 
      entro il quarto grado o affini entro il secondo, o conviventi che 
      esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano 
      in contatti frequenti con l'ufficio che egli dovrà dirigere o che siano 
      coinvolte nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Su 
      motivata richiesta del dirigente competente in materia di affari generali 
      e personale, egli fornisce ulteriori informazioni sulla propria situazione 
      patrimoniale e tributaria. Art. 6 Obbligo di astensione 1. Il dipendente si astiene 
      dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano 
      coinvolgere interessi propri ovvero: di suoi parenti entro il quarto grado 
      o conviventi; di individui od organizzazioni con cui egli stesso o il 
      coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o 
      debito; di individui od organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore, 
      procuratore o agente; di enti, associazioni anche non riconosciute, 
      comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente 
      o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano 
      gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il dirigente 
      dell'ufficio.  Art. 7 Attività collaterali 1. Il dipendente non accetta da soggetti diversi dall'amministrazione retribuzioni o altre utilità per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio. 2. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione con individui od organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico in decisioni o attività inerenti all'ufficio. 3. Il dipendente non 
      sollecita ai propri superiori il conferimento di incarichi remunerati.  Art. 8 Imparzialità 1. Il dipendente, nell'adempimento della prestazione lavorativa, assicura la parità di trattamento tra i cittadini che vengono in contatto con l'amministrazione da cui dipende. A tal fine, egli non rifiuta né accorda ad alcuno prestazioni che siano normalmente accordate o rifiutate ad altri. 2. Il dipendente si attiene a corrette modalità di svolgimento dell'attività amministrativa di sua competenza, respingendo in particolare ogni illegittima pressione, ancorché esercitata dai suoi superiori. Art. 9 Comportamento nella vita sociale 1. Il dipendente non 
      sfrutta la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità 
      che non gli spettino. Nei rapporti privati, in particolare con pubblici 
      ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, non menziona né fa 
      altrimenti intendere, di propria iniziativa, tale posizione, qualora ciò 
      possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.  Art. 10 Comportamento in servizio 1. Il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né affida ad altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza. 2. Nel rispetto delle previsioni contrattuali, il dipendente limita le assenze dal luogo di lavoro a quelle strettamente necessarie. 3. Il dipendente non utilizza a fini privati materiale o attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio. Salvo casi d'urgenza, egli non utilizza le linee telefoniche dell'ufficio per esigenze personali. Il dipendente che dispone di mezzi di trasporto dell'amministrazione se ne serve per lo svolgimento dei suoi compiti d'ufficio e non vi trasporta abitualmente persone estranee all'amministrazione. 4. Il dipendente non 
      accetta per uso personale, né detiene o gode a titolo personale, utilità 
      spettanti all'acquirente, in relazione all'acquisto di beni o servizi per 
      ragioni di ufficio.  Art. 11 Rapporti con il pubblico 1. Il dipendente in diretto rapporto con il pubblico presta adeguata attenzione alle domande di ciascuno e fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio. Nella trattazione delle pratiche egli rispetta l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto motivando genericamente con la quantità di lavoro da svolgere o la mancanza di tempo a disposizione. Egli rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde sollecitamente ai loro reclami. 2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei cittadini, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine dell'amministrazione. Il dipendente tiene informato il dirigente dell'ufficio dei propri rapporti con gli organi di stampa. 3. Il dipendente non prende impegni né fa promesse in ordine a decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, se ciò possa generare o confermare sfiducia nell'amministrazione o nella sua indipendenza ed imparzialità. 4. Nella redazione dei testi scritti e in tutte le altre comunicazioni il dipendente adotta un linguaggio chiaro e comprensibile. 5. Il dipendente che svolge 
      la sua attività lavorativa in una amministrazione che fornisce servizi al 
      pubblico si preoccupa del rispetto degli standard di qualità e di quantità 
      fissati dall'amministrazione nelle apposite carte dei servizi. Egli si 
      preoccupa di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli 
      utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni 
      sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità.  Art. 12 Contratti 1. Nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, il dipendente non ricorre a mediazione o ad altra opera di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. 2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato nel biennio precedente. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali egli abbia concluso contratti a titolo privato nel biennio precedente, si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto. 3. Il dipendente che stipula contratti a titolo privato con imprese con cui abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio. 4. Se nelle situazioni di 
      cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il 
      dirigente competente in materia di affari generali e personale.  Art. 13 Obblighi connessi alla valutazione dei risultati 1. Il dirigente ed il dipendente forniscono all'ufficio interno di controllo tutte le informazioni necessarie ad una piena valutazione dei risultati conseguiti dall'ufficio presso il quale prestano servizio. L'informazione è resa con particolare riguardo alle seguenti finalità: modalità di svolgimento dell'attività dell'ufficio; qualità dei servizi prestati; parità di trattamento tra le diverse categorie di cittadini e utenti; agevole accesso agli uffici, specie per gli utenti disabili; semplificazione e celerità delle procedure; osservanza dei termini prescritti per la conclusione delle procedure; sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni. 
 
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