| CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 
      DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE REGIONI E DELLE AUTONOMIE LOCALI PER IL 
      BIENNIO ECONOMICO 2004-2005
 
 In data 9 maggio 2006, alle ore 11.00, presso la sede dell'ARAN, ha 
      avuto luogo l'incontro tra:L’ARAN:
 
        
        
          
            | nella persona del 
            presidente Consigliere Raffaele Perna   e le seguenti: 
             Organizzazioni Sindacali:
 |                     
            firmato 
              Confederazioni 
            Sindacali: |  
            |   CGIL FP         
             | 
              
            firmato |   CGIL             
             | 
              
            firmato |  
            |    CISL FPS       
             | 
              
              
            firmato |      CISL              | 
              
              
            firmato |  
            |    UIL FPL         
             | 
              
              
            firmato |      UIL               
             | 
              
              
            firmato |  
            |  COORDINAMENTO 
            SINDACALE AUTONOMO (Fiadel/Cisal, 
            Fialp/Cisal, Cisas/Fisael, Confail-Unsiau, Confill Enti 
            Locali-Cusal, Usppi-Cuspel-Fasil-Fadel) | 
               
              
            firmato 
              |     CISAL            | 
              
              
            firmato |  
            |     DICCAP - DIPARTIMENTO 
            ENTI LOCALI CAMERE DI COMMERCIO - POLIZIA MUNICIPALE (Snalcc 
            -Fenal-Sulpm)  | 
              
              
              
            firmato | 
              
                CONFSAL   
             | 
              
              
              
            firmato |    Al termine della riunione, le parti hanno sottoscritto l'allegato 
      Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del 
      comparto Regioni e Autonomie locali per il biennio economico 2004-2005.
 
 
 CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL PERSONALE DEL COMPARTO 
      DELLE REGIONI  E DELLE AUTONOMIE LOCALI PER IL BIENNIO ECONOMICO 
      1.1.2004/31.12.2005
 
 INDICETITOLO I PARTE ECONOMICA
 CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
 Art. 1 Campo di applicazione, durata e decorrenza
 CAPO II IL TRATTAMENTO ECONOMICO
 Art. 2 Stipendi tabellari
 Art. 3 Effetti dei nuovi stipendi
 Art. 4 Incrementi delle risorse decentrate
 Art. 5 Tredicesima mensilità
 Art. 6 Personale incaricato di posizioni organizzative
 Art. 7 Compensi per particolari responsabilità
 Art. 8 Disposizioni per il personale delle categorie A e B
 
 TITOLO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI
 Art. 9 Disposizioni in materia di inquadramento economico del personale
 Art. 10 Nozione di retribuzione
 Art. 11 Incarico di vice-segretario
 Art. 12 Termini di preavviso
 Art. 13 Disposizioni in materia di buoni pasto
 Art. 14 Norma programmatica
 TABELLA A
 TABELLA B
 TABELLA C
 
 Dichiarazione congiunta n. 1
 Dichiarazione congiunta n. 2
 Dichiarazione congiunta n. 3
 Dichiarazione congiunta n. 4
 
 
 
 
 TITOLO IPARTE ECONOMICA
 
 
 CAPO IDISPOSIZIONI GENERALI
 
 
 Art. 1Campo di applicazione, durata e decorrenza
 1. Il presente contratto collettivo si applica al personale dipendente 
      da tutti gli enti del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali - 
      esclusi i dirigenti – con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a 
      tempo determinato, in servizio alla data dell'1.1.2004 o assunto 
      successivamente.  2. Il presente contratto collettivo si riferisce al periodo dal 1° 
      gennaio 2004 al 31 dicembre 2005 e concerne gli istituti del trattamento 
      economico di cui ai successivi articoli.  3. Per quanto non previsto dal presente contratto collettivo, restano 
      in vigore le disposizioni dei precedenti CCNL.
 
 CAPO II IL TRATTAMENTO ECONOMICO
 
 Art. 2Stipendi tabellari
 1. Lo stipendio tabellare delle posizioni iniziali e di sviluppo delle 
      diverse categorie, come definito nella tabella A allegata al CCNL del 
      22.1.2004, è incrementato degli importi mensili lordi, per tredici 
      mensilità, indicati nella tabella A, allegata al presente contratto, con 
      le decorrenze ivi previste.  2. A seguito dell’applicazione della disciplina del comma 1, gli 
      importi annui dello stipendio tabellare iniziale e di sviluppo del sistema 
      di classificazione sono rideterminati a regime, con decorrenza dal 
      31.12.2005, secondo le indicazioni delle allegate tabelle B e C.  3. Sono confermati: la tredicesima mensilità, secondo la disciplina 
      dell’art. 3 del CCNL del 5.10.2001, con le modifiche introdotte dall’art. 
      43 del CCNL del 22.1.2004, e dell’art. 5 del presente CCNL, la 
      retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita, nonché gli altri 
      eventuali assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile, 
      ivi compreso quello previsto dall’art.29, comma 4, del CCNL del 22.1.2004.
      
 
 
 Art. 3 Effetti dei nuovi stipendi
 1. Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con 
      diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto di parte 
      economica, relativa al biennio 2004 - 2005, gli incrementi di cui all’art. 
      2, comma 1, e all’allegata tabella A hanno effetto integralmente, alle 
      scadenze e negli importi previsti nella tabella A, ai fini della 
      determinazione del trattamento di quiescenza; agli effetti dell'indennità 
      premio di fine servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso, del TFR 
      nonché di quella prevista dall'art. 2122 del c.c. (indennità in caso di 
      decesso), si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di 
      cessazione del rapporto.  2. Salvo diversa espressa previsione del CCNL dell'1.4.1999 e del CCNL 
      del 14.9.2000, gli incrementi dei valori delle posizioni economiche 
      iniziali e di sviluppo del sistema di classificazione previsti nell'art. 2 
      comma 1, e nella allegata tabella A hanno effetto, dalle singole 
      decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui 
      quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio alle 
      medesime posizioni.
 
 Art. 4 Incrementi delle risorse decentrate
 1. Gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed 
      entrate correnti sia non superiore al 39%, a decorrere dal 31.12.2005 e a 
      valere per l’anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all’art. 
      31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,5 
      % del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla 
      dirigenza.  2. In aggiunta alle disponibilità derivanti dal comma 1, gli enti 
      locali, ad eccezione di quelli previsti dal comma 3, incrementano dal 
      31.12.2005 e a valere per l’anno 2006 le risorse decentrate di cui 
      all’art. 31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004, nel rispetto delle 
      condizioni e dei valori percentuali, calcolati con riferimento al monte 
      salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza, di 
      seguito indicati:  a) fino ad un massimo dello 0,3%, qualora il rapporto tra spesa del 
      personale ed entrate correnti sia compreso tra il 25% ed il 32%;b) tra un minimo dello 0,3% ed un massimo dello 0,7%, qualora il rapporto 
      tra spesa del personale ed entrate correnti sia inferiore al 25%.
 3. In aggiunta alle disponibilità derivanti dal comma 1, i comuni 
      capoluogo delle aree metropolitane, di cui all’art. 22 del D.Lgs. n. 267 
      del 2000, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti 
      sia uguale o inferiore al 39%, a decorrere dal 31.12 2005 ed a valere per 
      l’anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all’art. 31, comma 
      3, del CCNL del 22.1.2004 fino ad un massimo dello 0,7 % del monte salari 
      dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza.  4. Le Camere di Commercio, qualora il rapporto tra spesa del personale 
      ed entrate correnti sia non superiore al 41%, a decorrere dal 31.12.2005 
      ed a valere per l’anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui 
      all’art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente 
      allo 0,5% del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla 
      dirigenza. In aggiunta a tale aumento, le Camere di Commercio 
      incrementano, con decorrenza dal 31.12.2005 e a valere per l’anno 2006, le 
      risorse decentrate di cui all’art. 31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004 nel 
      rispetto delle condizioni e dei valori percentuali, calcolati con 
      riferimento al monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla 
      dirigenza, di seguito indicati: a) fino ad un massimo dello 0,3%, qualora il rapporto tra spesa del 
      personale ed entrate correnti sia compreso tra il 34% ed il 26%;
 b) tra un minimo dello 0,3% ed un massimo dello 0,7%, qualora il 
      rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia inferiore al 26%.
       5. Le Regioni, qualora il rapporto tra spesa del personale e spesa 
      corrente depurata della spesa sanitaria sia non superiore al 35%, a 
      decorrere dal 31.12.2005 e a valere per l’anno 2006, incrementano le 
      risorse decentrate di cui all’art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con 
      un importo corrispondente allo 0,5 % del monte salari dell'anno 2003, 
      esclusa la quota relativa alla dirigenza. In aggiunta a tale aumento, le 
      Regioni, qualora il rapporto tra spesa del personale e spesa corrente 
      depurata della spesa sanitaria sia uguale o inferiore al 35%, 
      incrementano, con decorrenza dal 31.12.2005 e a valere per l’anno 2006, le 
      risorse decentrate di cui all’art. 31, comma 3, fino ad un massimo dello 
      0,7% del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla 
      dirigenza.  6. Gli altri enti del comparto, diversi da quelli indicati nei commi 
      precedenti, a decorrere dal 31.12.2005 e a valere per l’anno 2006, 
      incrementano le risorse decentrate di cui all’art. 31, comma 3, del CCNL 
      del 22.1.2004 con un importo massimo corrispondente allo 0,5 % del monte 
      salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ove nel 
      bilancio sussista la relativa capacità di spesa. Con il CCNL relativo al 
      quadriennio 2006-2009 saranno individuati specifici parametri finanziari 
      anche per gli enti del presente comma.  7. Gli incrementi indicati nei commi 1, 2 e 3 non trovano applicazione 
      da parte degli enti locali dissestati o strutturalmente deficitari, per i 
      quali non sia intervenuta ai sensi di legge l'approvazione dell'ipotesi di 
      bilancio stabilmente riequilibrato.  8. La verifica della sussistenza del rapporto richiesto dai commi 
      precedenti per l’incremento delle risorse decentrate è effettuata con 
      riferimento ai dati del bilancio consuntivo degli enti relativo all’anno 
      2005.
 
 Art. 5 Tredicesima mensilità
 1. Gli enti corrispondono ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo 
      indeterminato o a tempo determinato una tredicesima mensilità nel periodo 
      compreso tra il 10 ed il 18 dicembre di ogni anno.  2. L'importo della tredicesima mensilità è pari alla retribuzione 
      individuale mensile di cui all'art.52, comma 2, lett. c) del CCNL del 
      14.9.2000, come sostituito dall’art. 10 del presente CCNL, spettante al 
      lavoratore nel mese di dicembre, fatto salvo quanto previsto nei commi 
      successivi.  3. Il diritto alla tredicesima mensilità matura per 365esimi in 
      proporzione ai giorni di effettiva prestazione lavorativa; essa è 
      corrisposta per intero al personale in servizio continuativo dal primo 
      gennaio dello stesso anno.4. Ai fini del computo dell’ammontare della tredicesima mensilità, sono 
      equiparate ai periodi di effettiva prestazione lavorativa, tutte le 
      ipotesi, legali e/o contrattuali, di giustificata assenza dal lavoro per 
      le quali è prevista comunque la corresponsione della retribuzione in 
      misura intera o ridotta.
 5. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all’anno e 
      nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, la tredicesima 
      mensilità è dovuta in ragione di tanti 365esimi quanti sono i giorni di 
      servizio prestato ed è calcolata con riferimento alla retribuzione di cui 
      al comma 2 spettante al lavoratore nell’ultimo mese di servizio.  6. Per il personale titolare di posizione organizzativa, ai sensi 
      dell’art.8 del CCNL del 31.3.1999 e dell’art.10 del CCNL del 22.1.2004, 
      nel caso di conferimento di incarico in corso d’anno oppure del venire 
      meno dello stesso o di risoluzione del rapporto di lavoro prima del mese 
      di dicembre, ai fini della determinazione dell’importo della tredicesima 
      mensilità spettante, ai sensi del comma 2, relativamente alla retribuzione 
      di posizione, si tiene conto solo dei ratei giornalieri corrispondenti 
      alla effettiva durata dell’incarico.  7. Nel caso di riclassificazione del personale, ai sensi dell'art.4 del 
      CCNL del 31.3.1999, trova applicazione la medesima disciplina prevista nel 
      comma 2.  8. I ratei giornalieri della tredicesima non spettano per i periodi 
      trascorsi in aspettativa per motivi personali o di famiglia o in altra 
      condizione che comporti la sospensione o la privazione del trattamento 
      economico e non sono dovuti al personale cessato dal servizio per motivi 
      disciplinari.  9. Per i giorni di assenza previsti dai diversi istituti per la tutela 
      della maternità, trovano applicazione le regole stabilite nel 
      D.Lgs.n.151/2001; i ratei giornalieri della tredicesima spettano comunque 
      per i periodi di congedo parentale e di congedo per malattia del figlio 
      per i quali è prevista la corresponsione della retribuzione per intero, 
      secondo la disciplina dell’art.17, commi 5 e 6, del CCNL del 14.9.2000.
       10. Per i periodi temporali di assenza che comportino la riduzione del 
      trattamento economico, il rateo della tredicesima mensilità, relativo ai 
      medesimi periodi, è ridotto nella stessa proporzione della riduzione del 
      trattamento economico.  11. La domenica, i giorni festivi ed i giorni feriali non lavorativi, a 
      seguito di articolazione della prestazione lavorativa su cinque giorni, 
      non sono riconosciuti utili ai fini della maturazione della tredicesima 
      mensilità nei casi in cui ricadano all’interno dei periodi di assenza per 
      i quali viene esclusa la computabilità, ai sensi del comma 8.  12. La presente disciplina trova applicazione a far data dal 
      31.12.2006; da tale data sono disapplicate le disposizioni dell’art.3 del 
      CCNL del 5.10.2001, con le modifiche introdotte dall’art. 43 del CCNL del 
      22.1.2004.
 
 Art. 6 Personale incaricato di posizioni organizzative
 1. Le risorse derivanti dall’applicazione dell’art. 32, comma 40, del 
      D.L. n. 269 del 2003, convertito nella legge n. 326 del 2003, sono altresì 
      destinate ad incrementare, anche ad integrazione del limite percentuale 
      massimo stabilito dall’art. 10, comma 3, del CCNL del 31.3.1999, la 
      retribuzione di risultato del personale incaricato delle posizioni 
      organizzative competenti per materia che partecipi a progetti finalizzati, 
      da svolgere oltre l’orario di lavoro ordinario, relativi all’attività 
      istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria.
 
 Art. 7 Compensi per particolari responsabilità
 1. La lett. f) del comma 2, dell’art.17 del CCNL dell’1.4.1999 è 
      sostituita dalla seguente:" f) compensare in misura non superiore a € 2500 annui lordi: l’eventuale 
      esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del 
      personale delle categorie B e C quando non trovi applicazione la speciale 
      disciplina di cui all’art.11, comma 3, del CCNL del 31.3.1999; le 
      specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D, che non 
      risulti incaricato di funzioni dell’area delle posizioni organizzative, 
      secondo la disciplina degli articoli da 8 a 11 del CCNL del 31.3.1999. La 
      contrattazione decentrata stabilisce le modalità di verifica del permanere 
      delle condizioni che hanno determinato l’attribuzione dei compensi 
      previsti dalla presente lettera.”.
 2. E’ disapplicata, dalla data di sottoscrizione definitiva del 
      presente contratto collettivo, la disciplina dell’art.36, comma 1, del 
      CCNL del 22.1.2004.
 
 Art. 8 Disposizioni per il personale delle categorie A e B
 1. E' confermata per il personale che viene assunto in profili della 
      categoria A o in profili collocati nella categoria B, posizione economica 
      B1, o che vi perviene per effetto della progressione verticale, ivi 
      compreso il personale che ha fruito della progressione economica 
      orizzontale, di cui all'art. 5 del CCNL del 31.3.1999, l'indennità di € 
      64,56 annue lorde, di cui all'art. 4, comma 3, del CCNL del 16.7.1996. 
 
 TITOLO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI
 Art. 9Disposizioni in materia di inquadramento economico del personale
 1. In caso di passaggio tra categorie nonché di acquisizione di uno dei 
      profili di cui all’art.3, comma 7, del CCNL del 31.3.1999, ai sensi 
      dell’art.4 del medesimo CCNL del 31.3.1999, al dipendente viene attribuito 
      il trattamento tabellare iniziale previsto per la nuova categoria o 
      profilo. Qualora il trattamento economico in godimento, acquisito per 
      effetto della progressione economica, risulti superiore al predetto 
      trattamento tabellare iniziale, il dipendente conserva a titolo di assegno 
      personale la differenza assorbibile nella successiva progressione 
      economica.  2. L’importo dell’assegno personale di cui al comma 1, fino al suo 
      completo riassorbimento, è ricompreso nella nozione di retribuzione di cui 
      all’art.52, comma 2, lett. b) del CCNL del 14.9.2000, come sostituito 
      dall’art. 10 del presente CCNL.  3. La disciplina del comma 2 trova applicazione solo per i passaggi tra 
      categoria e l’acquisizione di uno dei profili di cui all’art.3, comma 7, 
      del CCNL del 31.3.1999 intervenuti successivamente alla definitiva 
      sottoscrizione del presente CCNL; dalla medesima data è disapplicata la 
      disciplina dell’art.15, comma 2, del CCNL del 31.3.1999.
 
 Art. 10 Nozione di retribuzione
 1. La retribuzione è corrisposta mensilmente, salvo quelle voci del 
      trattamento economico accessorio per le quali la contrattazione decentrata 
      integrativa prevede diverse modalità temporali di erogazione.  2. La retribuzione corrisposta al personale dipendente dagli enti del 
      comparto Regioni-Autonomie locali è definita come segue:  a) retribuzione mensile che è costituita dal valore economico mensile 
      previsto per la posizione iniziale di ogni categoria (A1,B1,C1,D1) nonché 
      per le altre posizioni d’accesso previste nelle categorie B e D (B3 e D3) 
      e dall’indennità integrativa speciale, conglobata ai sensi dell’art.29, 
      comma 3, del CCNL del 22.1.2004;  b) retribuzione base mensile che è costituita dal valore della 
      retribuzione mensile di cui alla lettera a), dagli incrementi economici 
      derivanti dalla progressione economica nella categoria, dagli assegni 
      personali non riassorbibili di cui all’art.29, comma 4, del CCNL del 
      22.1.2004 nonché dagli altri assegni personali, riassorbibili, di cui 
      all’art. 9, comma 1.  c) retribuzione individuale mensile che è costituita dalla retribuzione 
      base mensile di cui alla precedente lettera b, dalla retribuzione 
      individuale di anzianità, dalla retribuzione di posizione nonché da altri 
      eventuali assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile;
       d) retribuzione globale di fatto mensile o annuale che è costituita 
      dall’importo della retribuzione individuale per 12 mensilità cui si 
      aggiunge il rateo della 13^mensilità nonché l’importo annuo della 
      retribuzione variabile e delle indennità contrattuali percepite nel mese o 
      nell’anno di riferimento, ivi compresa l’indennità di comparto di cui 
      all’art.33 del CCNL del 22.1.2004; sono esclusi le somme corrisposte a 
      titolo di rimborso spese o a titolo di indennizzo nonché quelle pagate per 
      trattamento di missione fuori sede e per trasferimento.  3. La retribuzione oraria si ottiene dividendo la corrispondente 
      retribuzione mensile per 156. Nel caso di orario di lavoro ridotto, ai 
      sensi dell’art.22 del CCNL dell’1.4.1999, si procede al conseguente 
      riproporzionamento del valore del predetto divisore.  4. La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la corrispondente 
      retribuzione mensile per 26.  5. Nell’ipotesi di mancata fruizione delle quattro giornate di riposo 
      di cui all’art.18, comma 6 del CCNL del 6.7.1995, il trattamento economico 
      è lo stesso previsto per i giorni di ferie.  6. La presente disciplina sostituisce, a seguito della sottoscrizione 
      definitiva del CCNL, quella dell’art. 52 del CCNL del 14.9.2000. Tutti i 
      richiami alle previsioni dell’art.52 del CCNL del 14.9.2000 contenuti 
      nelle vigenti disposizioni contrattuali devono intendersi riferiti ai 
      corrispondenti commi e lettere del presente articolo.
 
 Art. 11Incarico di vice-segretario
 1. Al personale incaricato delle funzioni di vice-segretario, secondo 
      l’ordinamento vigente, sono corrisposti i compensi per diritti di 
      segreteria (di cui all’art. 21 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465) per gli 
      adempimenti posti in essere nei periodi di assenza o di impedimento del 
      segretario comunale e provinciale titolare della relativa funzione.  2. La percentuale di 1/3 dello stipendio in godimento del segretario, 
      prevista dall’art.41, comma 4, della legge n.312 del 1980, costituisce 
      l’importo massimo che può essere erogato dall’ente a titolo di diritti di 
      rogito e quindi il massimo teorico onere finanziario per l’ente medesimo; 
      tale limite è sempre unico a prescindere dal numero dei soggetti 
      beneficiari.  3. La percentuale di 1/3 dello stipendio, di cui all’art.41, comma 4, 
      della legge n.312 del 1980, deve essere individuata in relazione al 
      periodo di effettiva sostituzione e non con riferimento allo stipendio 
      teorico annuale del vice segretario.  4. Il vice segretario è unico ed è l’unico legittimato a sostituire il 
      segretario nel rogito degli atti, laddove quest’ultimo sia assente o 
      impedito.
 Art. 12 Termini di preavviso
 1. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione 
      del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva 
      dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:a) due mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a cinque anni;
 b) tre mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a dieci anni;
       c) quattro mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre dieci 
      anni.  2. In caso di dimissioni del dipendente i termini di cui al comma 1 
      sono ridotti alla metà.  3. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno 
      di ciascun mese.  4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei 
      termini di cui ai commi 1 e 2 è tenuta a corrispondere all'altra parte 
      un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo 
      di mancato preavviso. L'amministrazione ha diritto di trattenere su quanto 
      eventualmente dovuto al dipendente, un importo corrispondente alla 
      retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato, senza 
      pregiudizio per l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del 
      credito.  5. E' in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione 
      del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all'inizio, 
      sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell'altra parte. In 
      tal caso non si applica il comma 4.  6. L'assegnazione delle ferie non può avvenire durante il periodo di 
      preavviso. Pertanto, in caso di preavviso lavorato si dà luogo al 
      pagamento sostitutivo delle stesse.  7. Il periodo di preavviso è computato nell'anzianità a tutti gli 
      effetti.  8. In caso di decesso del dipendente, l'amministrazione corrisponde 
      agli aventi diritto l'indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto 
      stabilito dall'art. 2122 del Codice civile nonché una somma corrispondente 
      ai giorni di ferie maturati e non goduti.  9. L'indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando: la 
      retribuzione di cui all’art. 10, comma 2, lett. c); l’assegno per il 
      nucleo familiare, ove spettante; il rateo della tredicesima mensilità 
      maturato, in conformità alla disciplina dell’art. 5; l’indennità di 
      comparto, di cui all’art.33 del CCNL del 22.1.2004; le altre voci 
      retributive già considerate utili ai fini della determinazione del 
      trattamento di fine rapporto di lavoro, di cui all’art.49 del CCNL del 
      14.9.2000.  10. La presente disciplina sostituisce, a seguito della sottoscrizione 
      definitiva del presente CCNL, quella dell’art. 39 del CCNL del 6.7.1995, 
      come sostituito dall’art. 7 del CCNL del 13.5.1996, che dalla medesima 
      data è disapplicato.
 Art. 13 Disposizioni in materia di buoni pasto
 1. Nell’ambito della complessiva disciplina degli artt. 45 e 46 del 
      CCNL del 14.9.2000, gli enti individuano, in sede di contrattazione 
      decentrata integrativa, quelle particolari e limitate figure professionali 
      che, in considerazione dell’esigenza di garantire il regolare svolgimento 
      delle attività e la continuità dell’erogazione dei servizi e anche 
      dell’impossibilità di introdurre modificazioni nell’organizzazione del 
      lavoro, con specifico riferimento a quelli connessi all’area della 
      protezione civile, all’area della vigilanza e all’area scolastica ed 
      educativa ed alla attività delle biblioteca, fermo restando l’attribuzione 
      del buono pasto, possono fruire di una pausa per la consumazione dei pasti 
      di durata determinata in sede di contrattazione decentrata integrativa, 
      che potrà essere collocata anche all’inizio o alla fine di ciascun turno 
      di lavoro.
 Art.14 Norma programmatica
 1. Con la stipulazione del prossimo CCNL relativo al quadriennio 
      normativo 2006-2009, gli oneri connessi alla retribuzione di posizione e 
      di risultato delle posizioni organizzative degli enti dotati di personale 
      con qualifica dirigenziale sono posti a carico del bilancio degli enti 
      stessi; con il medesimo CCNL sarà disciplinata l’attuazione della presente 
      norma.
 
 TABELLA A
 
   TABELLA B
  
 TABELLA C
 
   
      Dichiarazione congiunta n. 1  Le parti dichiarano che gli incrementi delle risorse decentrate 
      derivanti dalla corretta applicazione dell’art. 32, comma 2 e comma 7, in 
      relazione alle finalità da quest’ultimo stabilite, del CCNL del 22.1.2004 
      sono confermati e restano definitivamente acquisiti nelle disponibilità 
      per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività.
 
 
      Dichiarazione congiunta n. 2  Le parti congiuntamente dichiarano che, ai fini della valutazione della 
      sussistenza dei parametri di cui all’art. 4, non sono valutate le spese 
      del personale ex LSU stabilizzato presso gli enti del comparto, con 
      contratto a termine o con contratto a tempo indeterminato, solo per la 
      parte corrispondente ai contributi a tal fine previsti dalla vigente 
      legislazione statale e regionale e fino a che questi siano erogati.
 
 
      Dichiarazione congiunta n. 3  Le parti prendono atto della circostanza che l’ampia formulazione 
      dell’art. 1, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 consente di ricomprendere nel 
      suo ambito applicativo tutti i processi di trasformazione e riforma delle 
      IPAB, anche quelli comportanti una trasformazione giuridica in senso 
      privatistico della natura delle stesse.
 
 
      Dichiarazione congiunta n. 4  Con riferimento alla disciplina dell’art. 2, comma 1, le parti 
      concordano nel ritenere che l’importo dell’incremento stipendiale 
      riconosciuto a favore del personale collocato nelle singole posizioni di 
      sviluppo del sistema di classificazione, per la misura più elevata 
      rispetto all’importo attribuito dal presente CCNL al personale nelle 
      posizioni iniziali (A1, B1, C1,D,1) o di accesso dall’esterno (B3,D3) è 
      finanziato con le risorse nazionali del CCNL medesimo e, quindi, è 
      anch’esso a carico dei bilanci degli enti.  
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