IComparto COMPARTO

COMPARTO - SETTORE

 SANITA' PUBBLICA - MEDICI SPECIALISTI
 AMBULATORIALI

TIPO

 CCNL

AREA

 PERSONALE MEDICO

DATA FIRMA

 9 FEBBRAIO 2005

PERIODO

 PARTE NORMATIVA ed ECONOMICA

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ARGOMENTI CORRELATI


ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
per la disciplina dei rapporti con i
medici specialisti ambulatoriali interni ed altre professionalitΰ sanitarie
(Biologi, Chimici, Psicologi).

 

 

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI ED ALTRE PROFESSIONALITA’ (BIOLOGI, CHIMICI, PSICOLOGI) AMBULATORIALI AI SENSI DEL DEL D. L.vo 502/92 e successive modificazioni
IPOTESI DI ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE  PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI ED ALTRE PROFESSIONALITA’ SANITARIE (bIOLOGI, CHIMICI, PSICOLOGI) ambulatoriali AI SENSI DELL’ART. 48 DELLA LEGGE N.833/78 E DELL’ART.8 DEL D.LGS. N. 502 DEL 1992 e succ. modd. E INTEGRAZIONI

 

In data   9/02/2005/alle ore  18.00,  ha avuto luogo l’incontro per la firma dell’Ipotesi di Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali ed altre professionalitΰ sanitarie ( Biologi,  Chimici, Psicologi)  ai sensi dell’art. 48 della legge n.833/78 e dell’art.8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazione tra

la SISAC nella persona del Coordinatore Dr. Luigi Covolo   

e le seguenti Organizzazioni sindacali:

Sumai Dott. Roberto Lala   

CGIL F.P. Medici Dott. Nicola Preiti   

CISL Medici Dott.Giuseppe Garraffo

Federazione Medici- UIl FPL Dott. Armando Masucci

AUPI Dott. Paolo Moscara    

SNUBCI Dott. Giuseppe Vitale   

SICUS Dott. Nicolς Tirone  

SNALBIP Dott.ssa Loredana Di Natale

 

Vista la legge 23 dicembre 1978 n.833
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni
Visto l’art.4, comma 9, legge 30 dicembre 1991 n. 412 e successive modificazioni
Vista la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione della Repubblica Italiana.
Visto l’art. 52, comma 27, legge 27 dicembre 2002 n. 289 e successive modificazioni e integrazioni
Visto il Piano Sanitario Nazionale 2003 - 2005 risultante dall'atto di intesa tra Stato e Conferenza unificata Regioni e Autonomie Locali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 23 maggio 2003.
Visto l'Accordo tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, il Ministero della Salute,  il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avente ad oggetto la disciplina del procedimento di contrattazione collettiva per il rinnovo degli accordi con il personale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell’art.52, comma 27, della legge 27 dicembre 2002, n.289, del 24 luglio 2003
Visto l’art. 2 nonies della legge 26 maggio 2004  n. 138
Visto l’accordo Stato-Regioni nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 luglio 2004
Visto l’art.1, commi 177 e 178, della legge 30 dicembre 2004 n.311 

 

Al termine della riunione, le parti hanno sottoscritto l’allegato Accordo Collettivo Nazionale di Lavoro per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni ed altre professionalitΰ sanitarie( Biologi, Chimici, Psicologi).

 

INDICE

 

 

PARTE PRIMA                        INQUADRAMENTO GENERALE

 

Art. 1

Quadro di riferimento

 

Art. 2

Livelli di contrattazione

 

Art. 3

Negoziazione nazionale

 

Art. 4

Negoziazione regionale

 

Art. 5

Obiettivi di carattere generale

 

Art. 6

Strumenti

 

Art. 7

Ruolo e partecipazione delle organizzazioni sindacali.

 

Art. 8

Struttura del compenso

 

Art. 9

Aumenti contrattuali

 

Art. 10

Disposizione contrattuale di garanzia

 

Art. 11

Entrata in vigore e durata dell’Accordo

 

 

 

 

PARTE SECONDA                   DISCIPLINA DEL RAPPORTO DEI MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI ED ALTRE PROFESSIONALITA’ SANITARIE  (BIOLOGI, CHIMICI, PSICOLOGI)

Art. 12

Premessa

 

Art. 13

Campo di applicazione

 

Art. 14 

Contenuti demandati alla negoziazione regionale

 

Art. 15

Incompatibilitΰ         

 

Art. 16

Massimale orario e limitazioni        

 

Art. 17

Flessibilitΰ operativa, riorganizzazione degli orari e mobilitΰ   

 

Art. 18

Riduzione dell’orario di attivitΰ     

 

Art. 19

Cessazione dall’incarico      

 

Art. 20

Sospensione dall’incarico          

 

Art. 21

Graduatorie, Domande, Requisiti

 

Art. 22

Assegnazione di turni disponibili a tempo indeterminato e a tempo determinato

 

Art. 23

Modalitΰ per l’attribuzione di turni disponibili a tempo indeterminato e a tempo determinato

 

Art. 24 

Comitato consultivo zonale

 

Art. 25

Comitato consultivo regionale

 

Art. 26

Modalitΰ di elezione dei rappresentanti degli specialisti ambulatoriali

 

Art. 27

Commissione di disciplina

 

Art. 28

Ruolo professionale dello specialista ambulatoriale

 

Art. 29

Doveri e compiti dei professionisti

 

Art. 30

Organizzazione del lavoro

 

Art. 31

Programmi e progetti finalizzati

 

Art. 32

Attivitΰ esterne e pronta disponibilitΰ 

 

Art. 33

Formazione continua

 

Art. 34

Tutela sindacale

 

Art. 35

Diritto all’informazione e consultazioni tra le parti

 

Art. 36 

Assenze non retribuite

 

Art. 37

Malattia - Gravidanza

 

Art. 38

Permesso annuale retribuito

 

Art. 39

Congedo matrimoniale

 

Art. 40

Sostituzioni

 

Art. 41

Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi

 

Art. 42

Compensi per incarichi a tempo indeterminato per gli specialisti ambulatoriali

 

Art. 43

Compensi per incarichi a tempo indeterminato per i professionisti

 

Art. 44

Indennitΰ di rischio e indennitΰ specifica di categoria

 

Art. 45

Compenso per l’esercizio di attivitΰ psicoterapeutica

 

Art. 46

Rimborso spese di viaggio

 

Art. 47

Premio di collaborazione per incarichi a tempo indeterminato

 

Art. 48

Contributo previdenziale

 

Art. 49 

Premio di operositΰ per incarichi a tempo indeterminato

 

Art. 50

Compensi per incarichi a tempo determinato

 

Art. 51

Riscossione delle quote sindacali

 

Art. 52

Libera professione intra-moenia

 

Art. 53

Esercizio del diritto di sciopero. Prestazioni indispensabili e loro modalitΰ di erogazione

 

 

 

 

NORMA GENERALE

 

 

 

 

 

NORME FINALI

 

 

 

 

 

NORME TRANSITORIE

 

 

 

 

DICHIARAZIONI A VERBALE

 

 

 

 

 

ALLEGATI  

 

 

All. A parte

 prima            Elenco branche specialistiche e specializzazioni professionali

 

All. A parte seconda

Titoli per la formazione delle graduatorie

 

All. B parte

prima

Domanda di inclusione nella graduatoria

 

All. B parte

seconda

Autocertificazione informativa

 

All. C            

Modalitΰ di esecuzione delle prestazioni protesiche

 

All. D             Nomenclatore tariffario

 

All. E             Informativa resa all’interessato per il trattamento di dati personali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE PRIMA

INQUADRAMENTO GENERALE

                                              

ART. 1 - QUADRO DI RIFERIMENTO.

 

1.      Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (in seguito Regioni), le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative dei medici specialisti ambulatoriali ed odontoiatri, dei biologi, dei chimici, degli psicologi (in seguito Organizzazioni Sindacali) con il presente Accordo definiscono le condizioni per il rinnovo dell’Accordo Collettivo nazionale, come disposto dall’articolo 8 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni, dando atto che l’unificazione in un solo Accordo Collettivo nazionale della normativa riguardante gli specialisti ambulatoriali ed i professionisti delle altre aree professionali, corrisponde alle esigenze delle categorie e recepisce anche le disposizioni contenute nei “Protocolli aggiuntivi”, allegati n.1 ex DPR. N.271/00 e n.446/01.

2.      Il progressivo accentuarsi dei problemi inerenti alla sostenibilitΰ economica del S.S.N. a fronte di crescenti esigenze di qualificazione dei servizi sanitari offerti, richiede una riprogettazione, seppur parziale, del sistema delle cure primarie, erogate da medici di medicina generale in collaborazione con gli specialisti ambulatoriali e le altre figure professionali, con particolare attenzione alla valorizzazione dei servizi territoriali. Esiste la necessitΰ di rispondere in modo adeguato, etico, deontologico e nuovo alla domanda crescente di salute, che va valutata e orientata, recuperando i valori e i principi della legge 23 dicembre 1978 n. 833, affermando l'esigenza di efficacia e appropriatezza della risposta sanitaria e sociale per un pieno utilizzo delle risorse del sistema a tutela di equitΰ, eguaglianza e compatibilitΰ del sistema socio – sanitario.

3.      II nuovo quadro istituzionale, con Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, che modifica il Titolo V della Costituzione, ha affidato piena potestΰ alle Regioni sul piano legislativo e regolamentare in materia di salute, fatte salve le competenze attribuite dalle norme allo Stato. Il rinnovo degli AA.CC.NN. deve riuscire a coniugare il nuovo quadro istituzionale con il rafforzamento del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

4.      II Piano Sanitario Nazionale 2003-2005, approvato con il D.P.R. 23 maggio 2003, nel testo risultante dall'atto di intesa in sede di Conferenza Unificata Stato - Regioni - Cittΰ ed autonomie locali del 15 Aprile 2003, dopo 25 anni dall'entrata in vigore della Legge n. 833 del 1978, pone il problema di un ripensamento della organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, individuando il territorio quale punto di forza per la organizzazione della risposta sanitaria e della integrazione socio sanitaria e per il governo dei percorsi assistenziali, a garanzia dei livelli essenziali e della appropriatezza delle prestazioni.

5.      Particolare attenzione va riservata alla tematica della tutela della salute dei soggetti fragili, del bambino, dell’adolescente, dell’anziano e dei soggetti affetti da patologie croniche degenerative, condizione che presuppone la definizione, in ambito territoriale, di percorsi, modalitΰ di integrazione e interazione dei professionisti e uno stretto legame con le strutture sociali, evidenziando la peculiaritΰ di esigenze e condizioni assistenziali.

6.      Le Regioni e le Organizzazioni Sindacali, ribadiscono la validitΰ del Servizio Sanitario Nazionale solidale, universale ed equo, quale organizzazione fondamentale per la tutela e la promozione della salute. Le innovazioni necessarie, devono puntare ad adeguare il sistema stesso a rispondere in modo appropriato ed integrato alla domanda di sanitΰ dei cittadini.

7.      Le Regioni e le Organizzazioni Sindacali in relazione al quadro normativo vigente, riconoscono che il Sistema Sanitario Nazionale nel suo complesso garantisce la risposta ai bisogni di salute dei cittadini nel rispetto dei principi etici e ritengono improrogabile avviare una forte innovazione nella organizzazione e nella gestione del Sistema Sanitario attuando quanto indicato dal Piano Sanitario Nazionale in ordine al nuovo ruolo del territorio. Θ necessario, pertanto, pervenire ad un sistema di cure primarie integrato a partire dal primo intervento, riservando all'ospedale il ruolo proprio di azione per le patologie che necessitano di un ricovero.

8.      Va costruita, a tal fine, un’organizzazione sanitaria integrata nel territorio capace di individuare e  di intercettare, maggiormente ed ancor piω efficacemente, il bisogno di salute dei cittadini, di dare le risposte appropriate e di organizzare opportunitΰ di accesso ai servizi attraverso la costruzione dei percorsi assistenziali secondo modalitΰ che assicurino tempestivamente al cittadino l’accesso informato e la fruizione appropriata e condivisa dei servizi territoriali, di medicina generale e specialistica ambulatoriale,  e ospedalieri.


 

Art. 2 – LIVELLI DI CONTRATTAZIONE

 

1.      L’Accordo collettivo nazionale si caratterizza appieno quale momento organizzativo del Sistema e strumento di garanzia per i cittadini e per gli operatori. Le novitΰ normative introdotte nel quadro istituzionale, sono destinate a mutare in modo importante i contenuti dei tre livelli di negoziazione: nazionale, regionale, aziendale.

 

2.       Il livello di negoziazione nazionale individua:

a)      le garanzie per i cittadini;

b)      il ruolo, il coinvolgimento nell'organizzazione e programmazione, le responsabilitΰ, i criteri di verifica  e le garanzie per il personale sanitario convenzionato;

c)      i servizi erogati per assicurare i livelli essenziali di assistenza;

d)      la compatibilitΰ economica;

e)      la responsabilitΰ delle istituzioni (Regioni e Aziende) nei confronti della piena applicazione dell’ACN.

 

3.      Il livello di negoziazione regionale definisce obiettivi di salute, modelli organizzativi e strumenti operativi per attuarli, in coerenza con le strategie e le finalitΰ del Servizio Sanitario Regionale,  integrando elencazione, incentivazione e remunerazione di compiti con il perseguimento di obiettivi e risultati.

 

4.      Il livello negoziale aziendale definisce i progetti e le attivitΰ del personale sanitario convenzionato necessari all'attuazione degli obiettivi individuati dalla programmazione regionale.


 

ART. 3 – NEGOZIAZIONE NAZIONALE.

 

1.      Le Regioni e le Organizzazioni sindacali concordano, con la stesura del presente Accordo, che il livello di negoziazione nazionale , qui rappresentato, definisce:

a)   natura, modalitΰ e costituzione del rapporto di Convenzione;

b)   incompatibilitΰ;

c)   requisiti per il mantenimento del rapporto di convenzione;

d)   ridefinizione del ruolo, delle funzioni e dei compiti degli specialisti, dei biologi, dei chimici, degli psicologi in relazione alla garanzia del livello essenziale di assistenza delle cure primarie, caratterizzando le attivitΰ e le prestazioni preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative dovute agli assistiti sia sani, sia con patologie acute e croniche, nei diversi ambiti assistenziali, nonchι la promozione dei processi di presa in carico dell'utente a livello territoriale con la continuitΰ dell’assistenza;

e)   modalitΰ e ambiti di esercizio della libera professione;

f)     definizione delle modalitΰ di applicazione degli aspetti sanzionatori e conseguenti  criteri di valutazione delle violazioni e delle penalitΰ conseguenti fino al venir meno del rapporto di convenzione;

g)   avvio di un processo condiviso di determinazione di percorsi e linee guida per l'efficacia e l'appropriatezza, con il concorso dei soggetti istituzionali e delle parti sociali, al fine di garantire nell'ambito delle funzioni di continuitΰ assistenziale e presa in carico, cittadini e operatori. I percorsi e le linee guida approvati e definiti verranno portati a conoscenza degli operatori e dei cittadini a cura delle Regioni;

h)   criteri e modalitΰ per la regolamentazione dell’accesso, in relazione alle normative vigenti;

i)      criteri della rappresentativitΰ  sindacale nazionale, regionale ed aziendale;

j)     criteri generali nella gestione della formazione, nei suoi ambiti principali;

k)    entrata in vigore e la durata dell’Accordo nazionale;

l)      struttura del compenso;

m)  cornice generale degli Accordi regionali, con la individuazione degli ambiti della contrattazione.

 


 

Art. 4 - Negoziazione Regionale 

1.   Le Regioni e le Organizzazioni Sindacali si impegnano a definire, entro e non oltre i sei mesi successivi all’entrata in vigore dell’Accordo collettivo nazionale, le intese regionali contemplate nel presente accordo per la definizione dei seguenti aspetti specifici:

a)      le responsabilitΰ nei rapporti convenzionali, in relazione agli obiettivi regionali, con le modalitΰ previste dall’articolo precedente;

b)      l’attuazione di quanto indicato dall’art. 6;

c)      l’organizzazione della assistenza specialistica territoriale in modo da partecipare al processo di deospedalizzazione, mettendo a disposizione le specificitΰ professionali e le competenze proprie dei professionisti, a favore delle istituzioni e dei cittadini;

d)      le modalitΰ di realizzazione della appropriatezza delle cure, delle prescrizioni e dell'uso etico delle risorse, l'organizzazione degli strumenti di programmazione monitoraggio e controllo;

e)      la modalitΰ di partecipazione degli specialisti e professionisti nella definizione degli obiettivi della programmazione, dei budget e la responsabilitΰ nell'attuazione dei medesimi;

f)        i criteri e le modalitΰ per la trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato

g)      i criteri e le modalitΰ nella organizzazione del sistema informativo fra operatori - strutture associate della medicina generale - Distretti - Aziende Sanitarie – Regione;

h)      l’organizzazione della  formazione continua e dell’aggiornamento;

i)        gli organismi di partecipazione e rappresentanza degli specialisti e dei professionisti a livello regionale;

j)       l’attuazione dell’art. 8 comma 2

 


 

ART. 5 - OBIETTIVI DI CARATTERE GENERALE.

 

1.       Le Regioni e le Organizzazioni Sindacali, concordano la realizzazione di alcuni fondamentali obiettivi quali:

 

a)     garantire su tutto il territorio nazionale da parte del sistema sanitario la erogazione ai cittadini dei livelli essenziali di assistenza (LEA);

b)     realizzare nel territorio la continuitΰ dell’assistenza, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, nel concetto piω ampio della presa in carico dell'utente. Dovranno essere definiti i compiti, le funzioni e le relazioni tra le figure convenzionate impegnate, partendo dalla valorizzazione dei servizi di continuitΰ assistenziale e di emergenza territoriale;

c)     realizzare un riequilibrio, fra ospedale e territorio  con conseguente ridistribuzione delle risorse, sulla base della indicazione delle sedi e del livello piω appropriati di erogazione delle prestazioni in ragione dell'efficienza, della efficacia, della economicitΰ, degli aspetti etici e deontologici e del benessere dei cittadini;

d)     favorire la  assunzione condivisa di responsabilitΰ, da parte dei medici e dei professionisti sanitari che operano nel territorio, nelle scelte di politica sanitaria e di governo clinico, sulla scorta di quanto definito nei diversi livelli della programmazione sociosanitaria;

e)     introdurre, con la programmazione regionale e aziendale, strumenti di gestione che garantiscano una reale funzione del territorio ed una concreta responsabilitΰ dei medici e dei professionisti sanitari nelle scelte a garanzia degli obiettivi di salute;

f)       promuovere la salute dell’infanzia e dell’adolescenza con particolare attenzione agli interventi di prevenzione ed educazione e informazione sanitaria;

g)     favorire lo sviluppo appropriato delle prestazioni erogabili sul territorio, unitamente ad una adeguata attivitΰ di qualificazione e aggiornamento professionale per l'insieme dei medici e dei professionisti sanitari che operano nel territorio;

h)     favorire una integrazione fra politiche sanitarie e politiche sociali a partire dall'assistenza domiciliare in raccordo e sinergia con i diversi soggetti istituzionali e con i poli della rete di assistenza;

i)        favorire la presa in carico da parte del sistema di cure primarie degli assistibili, in particolare se fragili o non autosufficienti, attraverso l'attivazione di regimi assistenziali sostenibili e di livello appropriato quali quelli della domiciliaritΰ e residenzialitΰ, attivando tutte le risorse delle reti assistenziali.

j)        


 

ART. 6 – STRUMENTI.

 

1. Le Regioni e le Organizzazioni sindacali, per il perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria indicati nel presente accordo, convengono sulla necessitΰ di attuare una significativa riorganizzazione del servizio sanitario attraverso le seguenti scelte:

 

a) realizzazione in ambito distrettuale e territoriale di una rete integrata di servizi finalizzati all'erogazione delle cure primarie al fine di garantire la continuitΰ dell'assistenza, la individuazione e la intercettazione della domanda di salute con la presa in carico dell'utente e il governo dei percorsi sanitari e sociali, in una rigorosa linea di appropriatezza degli interventi e di sostenibilitΰ economica. Ciς consentirΰ al territorio, di soddisfare, nella misura massima possibile,  la domanda di salute a partire dal primo intervento perseguendo anche l'obiettivo di ricondurre le liste di attesa entro tempi accettabili;

b) a tal fine convengono sulla necessitΰ di costituzione di una organizzazione distrettuale e territoriale integrata per l’assistenza primaria con lo sviluppo della medicina associata prevedendo la sperimentazione, definita in sede regionale d’intesa con le OO.SS., di strutture operative complesse organizzate dagli stessi professionisti e fondate sul lavoro di gruppo,   con sede unica, composte da medici di medicina generale (assistenza primaria e medici di continuitΰ assistenziale) e pediatri di libera scelta, specialisti ambulatoriali interni ed altre professionalitΰ sanitarie, in un quadro di unitΰ programmatica e gestionale del territorio di ogni azienda sanitaria, in coerenza con l’intesa stato - regioni del 29.07.04;

c) la nuova organizzazione avrΰ come suo presupposto la piena valorizzazione ed integrazione di tutte le componenti all’interno del sistema. I medici e professionisti sanitari operanti sul territorio nelle cure  primarie avranno, sulla base di quanto definiranno le regioni, un ruolo di partecipazione diretta nella definizione dei modelli organizzativi, nella individuazione dei meccanismi di programmazione e controllo e  nella definizione degli obiettivi di budget;

d) in proposito dovrΰ essere garantita la presenza delle strutture organizzative territoriali nell’ambito delle forme partecipative, previste dall’atto aziendale;

e) questa riorganizzazione avrΰ come proprio fondamento l'informatizzazione del sistema, secondo standard condivisi, definiti a livello nazionale e regionale, che dovrΰ coinvolgere tutti i soggetti operanti nel territorio, per una ottimale interrelazione fra professionisti sanitari, strutture organizzative territoriali, distretti, ospedali ed altri poli della rete integrata socio-sanitaria;

f) le Regioni e le organizzazioni sindacali, concordano sulla esigenza che sia perseguito, anche tramite gli Accordi regionali, un adeguato percorso formativo nella fase di formazione pre laurea, nella fase della formazione specifica, nella fase di formazione continua;

g) dovranno essere definiti anche percorsi formativi comuni tra medici e professionisti sanitari che operano nel territorio e medici e professionisti sanitari che operano in ospedale. Tali percorsi dovranno essere mirati all'acquisizione di strategie comuni finalizzate all'ottimizzazione dei percorsi diagnostico terapeutici dell'assistito e la loro appropriatezza, anche con il coinvolgimento delle societΰ scientifiche.

 


 

ART. 7 – RUOLO E PARTECIPAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI.

 

1.       Le Regioni e le Organizzazioni Sindacali, ferma restando la natura convenzionale del rapporto per singolo professionista, concordano che la maggiore partecipazione alle scelte di programmazione e gestione, degli specialisti e degli altri professionisti operanti nel territorio comporta un equivalente e contemporaneo aumento di responsabilitΰ nel governo clinico, con particolare riferimento alla garanzia dei livelli di prestazione e la gestione dei budget concordati a livello di territorio.

 

2.       La mancata adesione agli obiettivi e percorsi concordati, diventa motivo per la verifica del rapporto di convenzione fino alla revoca, secondo quanto previsto dall’art.27.

3.        


 

 Art. 8 - Struttura del compenso

 

1.       Le Regioni e le Organizzazioni sindacali, preso atto degli indirizzi del governo in materia di rinnovo di convenzioni e contratti nella pubblica amministrazione (d.lgs. 30 marzo 2001 n.165), convengono sulla necessitΰ che il compenso degli specialisti ed altri professionisti sanitari convenzionati, sia sintonizzato con il perseguimento degli obiettivi di salute programmati.

 

2.       Concorrono alla costituzione del compenso degli specialisti e dei professionisti sanitari:

a)      quota oraria

b)      quota variabile, nell’ambito dei programmi regionali ed aziendali, finalizzata al raggiungimento di standard organizzativi, di processo, di livello erogativo, di partecipazione agli obiettivi e al governo della compatibilitΰ, nonchι per il  raggiungimento degli obiettivi di qualificazione, appropriatezza e governo della compatibilitΰ;

c)  aumento previsto per rinnovo nella misura di cui al successivo art.9. Gli aumenti per i rinnovi contrattuali, calcolati sul monte compensi 2000 per competenza, vanno ad incrementare le quote del compenso.

 

3. Gli Accordi regionali possono definire eventuali quote per attivitΰ e compiti per l’esercizio di funzioni proprie di livelli essenziali di assistenza e strutture organizzative diversi dalle attivitΰ ambulatoriali ed a queste complementari.

 

4. Gli Accordi regionali devono essere stipulati nei modi e nei tempi previsti dagli art. 4 e 10 del presente Accordo.

 

5. Sono comunque garantiti gli effetti degli Accordi regionali vigenti fino alla loro scadenza, conformemente alle determinazioni previste negli stessi.

  

Art. 9 – AUMENTI CONTRATTUALI 

Le Regioni e le Organizzazioni sindacali, preso atto delle disposizioni finanziarie assunte dal governo in materia, fissano  un aumento, per specialisti ed altri professionisti a quota oraria,  da erogarsi al lordo di ogni ritenuta o contribuzione e distribuito come indicato nel modo che segue:

 TABELLA A – Arretrati 2001 – 2002 – 2003  

Anno

 

euro/ora

Arretrati 2001

 

0.727

Arretrati 2002

 

0.727

Arretrati 2003

 

1.022

 

TABELLA B – Aumenti 2004 – 2005 

Decorrenza

 

euro/ora

 

 

 

Dal 1.1.2004

 

1.81

Dal 31.12.2004

 

0.49

Dal 31.12.2005

 

0.44

 Le risorse di cui alla tabella B sono distribuite nella quota oraria e nella quota variabile nel modo che segue:

 

TABELLA C – Distribuzione delle risorse di aumento 2004 – 2005 nella quota oraria e nella quota variabile 

Decorrenza

quota oraria

quota variabile

Dal 1.1.2004

0.905

0.905

Dal 31.12.2004

0.245

0.245

Dal 31.12.2005

0.22

0.22

Totale

1.370 

1.370

 

Art. 10 - Disposizione CONTRATTUALE DI GARANZIA

1.      Le Regioni e le Organizzazioni sindacali, a garanzia dell'attuazione di quanto previsto dall’art.4, comma 1, del presente Accordo, si impegnano ad applicare in caso di inadempienza anche di una delle parti, la procedura di garanzia di cui ai commi 2 e 3.

 

2.      Trascorsi sei mesi dall’entrata in vigore del presente Accordo la SISAC verifica lo stato di avanzamento degli Accordi in ciascuna Regione, accordando eventualmente ulteriori tre mesi di tempo per la conclusione della trattativa, trascorsi i quali si fa inderogabilmente riferimento a quanto previsto dal comma 3.

 

3.      La SISAC, entro 15 giorni dal termine inderogabile di cui al comma 2, convoca le organizzazioni sindacali nazionali e, valutato lo stato di inadempienza, puς procedere, entro 30 giorni, alla convocazione delle parti regionali interessate al fine di pervenire ad un accordo, da stipularsi entro i successivi 60 giorni. In caso di impossibilitΰ a raggiungere tale risultato, la SISAC e le Organizzazioni sindacali nazionali proporranno, entro i successivi 60 giorni,  una soluzione sostitutiva all'accordo regionale da sottoporre alla approvazione della Conferenza Stato - Regioni e Province autonome a valere per la Regione, e  valida fino alla stipula dell’Accordo regionale.

 

4.        Al fine di acquisire le necessarie conoscenze in ordine all’andamento di attuazione degli accordi regionali ed aziendali, nonchι all’esigenza di monitorare i relativi dati economici e di attuazione di particolari e definiti istituti contrattuali, nonchι per l’aggiornamento di riferimenti normativi legati alle discipline  mediche e specialistiche, θ  istituito, entro 120 giorni dall’entrata in vigore del presente Accordo, l’osservatorio consultivo permanente nazionale presso la SISAC, con la partecipazione delle organizzazioni sindacali,  la cui composizione ed i relativi compiti saranno definiti con successivo accordo tra le parti.

 

Art. 11 – Entrata in vigore e durata dell’Accordo                                               

 

1. Il presente Accordo entra in vigore dalla data di assunzione del relativo provvedimento da parte della Conferenza Stato-Regioni, scade il 31 dicembre 2005 e rimane in vigore fino alla stipula del successivo Accordo.

 

 

Parte Seconda

DISCIPLINA DEL RAPPORTO convenzionale DEI MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI ED ALTRE PROFESSIONALITA’ SANITARIE (BIOLOGI, CHIMICI E PSICOLOGI)

 

ART. 12 – PREMESSA

 

l. Nell'ambito della tutela costituzionale della salute del cittadino, intesa quale fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettivitΰ, il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) demanda al livello “dell’assistenza specialistica distrettuale”, il compito di corrispondere ad ogni esigenza di carattere specialistico che non richieda e/o tenda ad evitare la degenza ospedaliera, in una logica di integrazione con l'assistenza di medicina generale e di apporto e di interconnessione con quella ospedaliera e degli altri servizi.

 

2. Nel presente Accordo si riconosce che gli specialisti ambulatoriali e le altre professionalitΰ sanitarie ambulatoriali (biologi, chimici e psicologi) di seguito chiamate “professionisti” sono parte attiva e qualificante del S.S.N., integrandosi nell'assistenza primaria attraverso il coordinamento con le altre categorie di erogatori ammesse ad operare sul territorio e nel distretto, e presso le strutture accreditate ospedaliere ed extraospedaliere per l'espletamento, secondo modalitΰ di accesso ed erogative uniformi, di tutti gli interventi volti alla prevenzione, alla diagnostica di laboratorio, alla diagnosi, alla cura e alla riabilitazione, nel rispetto delle relative competenze professionali.

 

3. Le parti si danno reciprocamente atto che nel processo di razionalizzazione del SSN realizzato con il D.L.vo n.502/92 e successive modificazioni e integrazioni finalizzate a garantire ai cittadini un sistema sanitario caratterizzato dall'equitΰ ma anche dall’efficienza operativa e dall'efficacia dei risultati, gli specialisti ambulatoriali e le altre professionalitΰ sanitarie (biologi, chimici, psicologi) partecipano al rinnovamento del sistema sanitario assicurando:

- un rapporto coordinato con la dirigenza e con tutte le altre attivitΰ delle strutture operative delle aziende sanitarie;

- la disponibilitΰ a concorrere attivamente al decentramento dell'offerta di prestazioni specialistiche;

- un'attivitΰ flessibile per la pluralitΰ dei servizi,

delle sedi di lavoro e la variabilitΰ degli orari;

- un corretto e conveniente rapporto costi/benefici a favore dell'utenza e del SSN.

 

4. Il livello dell'assistenza specialistica territoriale risponde in ogni branca specialistica alla domanda dell'utenza in modo tale da partecipare al processo di deospedalizzazione dell'assistenza contribuendo alla umanizzazione del rapporto assistenziale, al mantenimento del paziente nel proprio luogo di vita, alla eliminazione degli sprechi, alla riduzione dei tempi di attesa ed alla minimizzazione dei costi.                       

 

5. La flessibilitΰ e la territorialitΰ dell'impegno come aspetti caratteristici del rapporto di lavoro disciplinato dal presente Accordo, divengono strumenti incisivi per abbattere, insieme agli altri operatori sanitari, le "disuguaglianze nei confronti della salute " per quanto riguarda in particolare l'accesso ai sistemi di cura .


 

Art. 13 - Campo di Applicazione

1. Il presente Accordo Collettivo Nazionale, di seguito denominato Accordo, regola, ai sensi dell’art.8, del D. L.vo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni e integrazioni e sulla base delle determinazioni regionali in materia, il rapporto di lavoro autonomo convenzionato, che si instaura tra le Aziende Sanitarie  (di seguito denominate aziende)   e:

- medici specialisti ed odontoiatri ( di seguito denominati specialisti ambulatoriali), ivi compresi i medici provenienti dal Ministero di Grazia e Giustizia operanti nell’attivitΰ penitenziaria, per la erogazione in forma diretta delle prestazioni specialistiche a scopo diagnostico, curativo, preventivo e di riabilitazione;

- biologi, chimici e psicologi ( di seguito denominati professionisti), ivi compresi i professionisti provenienti dal Ministero di Grazia e Giustizia operanti nell’attivitΰ penitenziaria,  per l’esecuzione delle prestazioni professionali proprie delle categorie cosμ come regolamentate dalle relative leggi di ordinamento e dall’art. 1 del DPR n.458/98;

- medici veterinari a rapporto convenzionale con le aziende USL,  per l’espletamento di attivitΰ istituzionali, con le modalitΰ di cui alla norma finale n° 6.

2. Gli specialisti ambulatoriali e i professionisti di cui al comma 1, operano in modo coordinato ed integrato con le strutture aziendali e gli altri professionisti ed operatori nell’ambito delle attivitΰ di assistenza sanitaria territoriale. In tale contesto, essi concorrono a garantire i livelli essenziali di assistenza e la realizzazione degli obiettivi definiti dalla programmazione sanitaria regionale e dai programmi attuativi aziendali.

3. Il rapporto con il S.S.N. θ da intendersi unico a tutti gli effetti, anche se lo specialista ambulatoriale o il professionista svolge la propria attivitΰ presso piω servizi della stessa azienda o per conto di piω aziende.

4. Agli specialisti ambulatoriali e ai professionisti di cui al comma 1 θ riconosciuta e garantita la piena autonomia professionale; essi comunque garantiscono la piena disponibilitΰ a forme di coordinamento organizzativo ed operativo finalizzato all’integrazione funzionale con gli altri servizi dell’azienda coinvolti e all’integrazione interprofessionale, secondo le rispettive competenze, sulla base degli accordi decentrati.

5. Le aziende, nell'ambito dei propri poteri, si avvalgono, per l'erogazione delle prestazioni specialistiche, degli specialisti ambulatoriali e dei professionisti di cui al presente Accordo, utilizzando le ore di attivitΰ formalmente deliberate in sede aziendale e garantendo, comunque, la partecipazione della componente  specialistica ambulatoriale (con le altre componenti) alla copertura delle espansioni di attivitΰ dell’area complessiva dell’assistenza specialistica, in relazione alle future esigenze, secondo regole e modalitΰ della programmazione sanitaria regionale, con la partecipazione della rappresentanza aziendale dei medici specialisti ambulatoriali e delle altre professionalitΰ.


Art. 14  – CONTENUTI DEMANDATI ALLA NEGOZIAZIONE REGIONALE

1. Gli Accordi Regionali di cui all'art. 8 del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni realizzano i livelli assistenziali aggiuntivi previsti dalla programmazione delle Regioni rispetto a quelli dell’Accordo Collettivo Nazionale e coerenti con i livelli essenziali e uniformi di assistenza.

 

2. In armonia con quanto definito all’art. 4, al fine di cogliere ogni specificitΰ e novitΰ a livello locale sul piano organizzativo, e consentire al contempo il conseguimento di uniformi livelli essenziali di assistenza in tutto il territorio nazionale,  sono demandati alla trattativa regionale, sulla base di indirizzi generali individuati nel presente Accordo, per la loro riorganizzazione e definizione i seguenti articoli:

Art.17 – Flessibilitΰ operativa, riorganizzazione degli orari e mobilitΰ

Art.22 – Assegnazione di turni disponibili a tempo indeterminato e a tempo determinato

Art.25 – Comitato consultivo regionale

Art.28 – Ruolo professionale dello specialista ambulatoriale

Art.29 – Doveri e compiti dei professionisti

Art.30   Organizzazione del lavoro

Art.31 – Programmi e progetti finalizzati

Art.35 – Diritto all’informazione e consultazione fra le parti


 

ART.15 – INCOMPATIBILITA’

 

1. Ai sensi del punto 6 dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n.833, e dall'art. 4, comma 7, della legge 30/12/1991 n.412, θ incompatibile con lo svolgimento delle attivitΰ previste dal presente Accordo lo specialista ambulatoriale ed il professionista che:

 

a) abbia un rapporto di lavoro subordinato presso qualsiasi ente pubblico o privato con divieto di libero esercizio professionale;

b) svolga attivitΰ di medico di medicina generale convenzionato

c) sia iscritto negli elenchi dei medici pediatri di libera scelta e abbia concorso in una branca diversa dalla pediatria;

d) eserciti la Professione medica con rapporto di lavoro autonomo, retribuito forfetariamente presso enti o strutture sanitarie pubbliche o private non appartenenti al SSN e che non adottino le clausole normative ed economiche del presente Accordo;

e) operi a qualsiasi titolo nelle case di cura convenzionate o accreditate con il SSN. I medici specialisti operanti in branche chirurgiche e mediche possono essere autorizzati all’esercizio professionale nelle case di cura convenzionate o accreditate, qualora l’azienda non sia in grado di garantire mezzi idonei ad assicurare la continuitΰ terapeutica, nelle strutture che l’azienda mette a disposizione;

f) svolga attivitΰ fiscali nell’ambito dell’azienda con la quale θ instaurato il rapporto di lavoro convenzionale;

g) sia titolare di un rapporto convenzionale disciplinato dal D.P.R. n.119/88 e successive modificazioni o di apposito rapporto instaurato ai sensi dell'art. 8, comma 5, del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni;

h) sia proprietario, comproprietario, socio, azionista, gestore, amministratore, direttore, responsabile di strutture convenzionate con il SSN ai sensi del D.P.R. n.120/88 e successive modificazioni, o accreditate ai sensi dell'art. 8 del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni;

i) operi a qualsiasi titolo in presidi, stabilimenti o istituzioni private convenzionate o accreditate con le aziende per l'esecuzione di prestazioni specialistiche effettuate in regime di autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 43 della legge n.833/78 e dell'art. 8-ter del D.L.vo n. 229/99;

l) sia titolare di incarico nei servizi di guardia medica ai sensi del D.P.R. n.292/87 e successive modificazioni o di apposito rapporto instaurato ai sensi dell'art. 8 del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni.

 

2. E' incompatibile lo svolgimento di attivitΰ a tempo indeterminato con incarichi a tempo determinato, all'interno delle strutture del SSN.

 

3. Per lo specialista ambulatoriale o il professionista incaricato a tempo determinato, le incompatibilitΰ, ad esclusione di quanto previsto al precedente comma 2, non operano qualora lo stesso le rimuova per tutta la durata dell’incarico.

 

4. La sopravvenuta, contestata ed accertata insorgenza di una delle situazioni di incompatibilitΰ previste dal presente Accordo comporta, sulla base delle procedure di cui al successivo art. 27, la cessazione del rapporto convenzionale.


 

ART. 16 – MASSIMALE ORARIO E LIMITAZIONI

 

1.  L'incarico ambulatoriale, ancorchι sommato ad altra attivitΰ compatibile, non puς superare le 38 ore settimanali ed θ espletabile presso piω posti di lavoro e/o piω aziende o altre istituzioni pubbliche.

 

2. Lo specialista ambulatoriale o il professionista deve  osservare l'orario di attivitΰ indicato nella lettera di incarico e le aziende provvedono al controllo, con gli stessi metodi adottati per i medici dipendenti operanti nel presidio.

 

3. A seguito dell'inosservanza dell'orario sono effettuate trattenute mensili sulle competenze dello specialista ambulatoriale o professionista inadempiente, previa rilevazione contabile, sulla documentazione in possesso dell’azienda delle ore di lavoro non effettuate, salvo diverse determinazioni finalizzate al recupero dell’orario definite con accordi regionali.

 

4. L’inosservanza ripetuta dell'orario,  costituisce infrazione contestabile, da parte dell’azienda, secondo le procedure di cui all’art.27, per i provvedimenti conseguenti.

 

5. Ai fini dell'applicazione delle norme regolanti il massimale orario di attivitΰ settimanale, lo specialista ambulatoriale o il professionista θ tenuto a comunicare al Comitato zonale, di cui all’art.24, ogni variazione che intervenga nel proprio stato di servizio (allegato B, parte seconda). Il Comitato zonale  tiene ed aggiorna un apposito schedario nel quale vengono registrati i nominativi degli specialisti ambulatoriali e dei professionisti,  l'orario di attivitΰ e le modalitΰ di svolgimento presso ciascuna azienda e l'anzianitΰ dell'incarico ambulatoriale.

 

6. Di ogni variazione del presidio sanitario cui lo specialista ambulatoriale o il professionista sia stato assegnato, del numero delle ore di attivitΰ, delle modalitΰ di svolgimento dell'orario e del conferimento dei nuovi incarichi, le aziende ne danno comunicazione entro dieci giorni al Comitato zonale di cui all'art 24, indicandone la decorrenza.

 

7. Il medesimo Comitato, qualora accerti situazioni di irregolaritΰ, ha l'obbligo di informare le aziende interessate affinchι, sentito lo specialista ambulatoriale o il professionista, l'orario complessivo di attivitΰ ambulatoriale sia ricondotto alla misura massima prevista.

 

8. Il Comitato di cui all'art 24, qualora accerti situazioni non conformi alle norme, formula alle aziende interessate proposte idonee ad assicurare il rispetto del presente accordo.


 

ART.17 – FLESSIBILITA’ OPERATIVA, RIORGANIZZAZIONE DEGLI ORARI E MOBILITA’

 

1. Al fine di adeguare maggiormente l'offerta di prestazioni o attivitΰ specialistiche e professionali, alla domanda dell'utenza, le aziende possono adottare provvedimenti tendenti a realizzare flessibilitΰ operativa, anche temporanea, dell'orario di servizio in ambito aziendale e forme di mobilitΰ interaziendale, anche a domanda dello specialista ambulatoriale o professionista interessato, fermo restando il mantenimento dell'orario complessivo di incarico. I provvedimenti sono adottati nel rispetto dei criteri generali previamente concordati, in sede regionale, in materia di mobilitΰ.

 

2.  I provvedimenti di cui al presente articolo devono essere comunicati al Comitato di cui all'art. 24, contestualmente alla notificazione all’interessato. Qualora non sussista il consenso dello specialista ambulatoriale o del professionista interessato, deve essere acquisito preventivo parere del Comitato di cui all’art.24.

 

3. La mancata accettazione del provvedimento, dopo aver espletato la procedura di cui al comma 2, comporta la decadenza dall'incarico per le ore oggetto del trasferimento.

 

4. Nel caso di non agibilitΰ temporanea della struttura, l'azienda assicura l'impiego temporaneo dello specialista in altra struttura idonea senza danno economico per l'interessato.


 

ART.18 – RIDUZIONE DELL’ORARIO DI ATTIVITA’

 

1. In caso di persistente contrazione dell’attivitΰ, documentata attraverso le richieste di prenotazione e le statistiche rilevate nell’arco di un anno, previo espletamento delle misure di cui all’art.17, l’azienda puς disporre la riduzione dell’orario di attivitΰ di uno specialista ambulatoriale o di un professionista.

 

2. L’azienda non puς adottare il provvedimento di riduzione dell’orario, qualora la contrazione  dell’attivitΰ sia dipendente da specifiche carenze tecnico-organizzative dell’azienda e semprechθ lo specialista ambulatoriale o il professionista le abbia evidenziate per iscritto ed in tempo utile ai responsabili del presidio.

 

3. L'eventuale provvedimento di riduzione, di cui al comma 1, da adottarsi da parte dell’azienda, previo parere del Comitato di cui all'art 24 e  sentito l'interessato, ha comunque effetto non prima di 45  giorni dalla comunicazione.

 

4. Contro i provvedimenti di riduzione dell'orario di attivitΰ θ ammessa da parte dell'interessato opposizione al Direttore generale dell'azienda entro il termine perentorio di giorni 15 dal ricevimento della comunicazione scritta.

 

5. L'opposizione ha effetto sospensivo del provvedimento.

 

6. Il Direttore generale dell’azienda decide sull'opposizione sentito l'interessato e previo parere del Comitato di cui all'art. 24 da esprimersi entro 30 giorni dalla richiesta.

 

7. Lo specialista ambulatoriale o il professionista puς chiedere la riduzione dell'orario di attivitΰ, in misura non superiore alla metΰ delle ore di incarico assegnate, con un preavviso non inferiore a 60 giorni. Una successiva richiesta potrΰ essere presentata solo dopo un anno dalla data di decorrenza dell’orario ridotto.


 

ART.19 – CESSAZIONE DALL’INCARICO

 

1. L'incarico puς cessare per rinuncia dello specialista ambulatoriale e del professionista, o per revoca della azienda nei casi indicati al seguente comma 4, da comunicare a mezzo di raccomandata A/R.

 

2. La rinuncia ha effetto dal 60° giorno successivo alla data di ricezione della lettera di comunicazione.

 

3. Su specifica richiesta dell’interessato l'azienda, valutate le esigenze di servizio, puς autorizzare la cessazione del rapporto con decorrenza anticipata a tutti gli effetti.

 

4. La revoca dell'incarico ha effetto immediato nei seguenti casi:

 

a) compimento del 65° anno di etΰ, ai sensi dell’art.15-nonies, del D.L.vo n.502/92 e successive modificazioni e integrazioni, fatto salvo che θ facoltΰ dello specialista ambulatoriale e del professionista convenzionato di mantenere l’incarico per il periodo massimo di un biennio oltre il 65° anno di etΰ, in applicazione dell’art.16 del D. L.vo n.503/92.

 

b) cancellazione  dall'Albo professionale;

 

c) sopravvenuta, accertata e notificata incompatibilitΰ ai sensi del precedente art. 15;

 

d) condanna passata in giudicato per qualsiasi delitto non colposo punito con la reclusione;

 

e) aver compiuto il periodo massimo di conservazione del posto previsto dal successivo art. 37 in caso di malattia;

 

f) incapacitΰ psico-fisica a svolgere l'attivitΰ convenzionale, accertata da apposita Commissione medico legale aziendale, ai sensi della legge n.295/90. Il componente, di cui all’art.1,comma 3, della legge citata, θ nominato dal Comitato zonale.

 

g) provvedimento disciplinare adottato ai sensi dell'art.27, comma 9, lett. d).


 

ART.20 – SOSPENSIONE DALL’INCARICO

 

1. L'incarico ambulatoriale θ sospeso in caso di :

 

a) sospensione dall'Albo professionale;

b) provvedimento adottato ai sensi dell'art. 27;

c) emissione, da parte dell’Autoritΰ Giudiziaria, di provvedimenti restrittivi della libertΰ personale;

d) attribuzione di incarico aziendale di struttura semplice o complessa per tutta la durata dello stesso. In tale caso allo specialista ambulatoriale o al professionista interessato,  θ mantenuto il fondo previdenziale di provenienza.


 

ART.21 – GRADUATORIE -  DOMANDE -  REQUISITI

 

1.Il professionista, medico specialista e delle altre professionalitΰ sanitarie di cui al presente Accordo, che aspiri a svolgere la propria attivitΰ professionale nell'ambito delle strutture del SSN, in qualitΰ di sostituto o incaricato, deve inoltrare, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno - a mezzo raccomandata A/R o mediante consegna diretta al competente ufficio del Comitato zonale nel cui territorio di competenza aspiri ad ottenere l'incarico - apposita domanda redatta come da modello allegato B. Sono fatte salve diverse determinazioni definite dalla Regione.

 

2. Qualora l’azienda comprenda comuni di piω province la domanda deve essere inoltrata al Comitato zonale della provincia in cui insiste la sede legale dell'azienda.

 

3. La domanda deve contenere le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. n.445/00, atte a provare il possesso dei titoli professionali conseguiti fino al 31 dicembre dell’anno precedente elencati nella dichiarazione stessa.

 

4. La domanda deve essere in regola con le norme vigenti in materia di imposta di bollo.

 

5. Alla scadenza del termine di presentazione della domanda di inserimento nella graduatoria, pena la nullitΰ della domanda stessa e di ogni altro provvedimento conseguente, l'aspirante deve possedere i seguenti requisiti:

 

a) essere iscritto all'Albo professionale;

b) possedere il titolo per l'inclusione nelle graduatorie delle branche principali della specialitΰ medica o della categoria  professionale interessata,  previste nell'allegato A.

Il titolo θ rappresentato dal diploma di specializzazione o dall'attestato di conseguita libera docenza in una delle branche principali della specialitΰ. Per la branca di odontostomatologia θ titolo valido per l'inclusione in graduatoria anche l'iscrizione all'Albo professionale degli Odontoiatri di cui alla legge n. 409/85. Per gli psicologi θ titolo valido per l’inclusione nella graduatoria la psicoterapia riconosciuta ai sensi degli artt. 3 e 35 della legge n.56/89.

 

6. La domanda di inclusione in graduatoria deve essere rinnovata di anno in anno e deve contenere le dichiarazioni concernenti i titoli accademici o professionali che comportino modificazioni nel precedente punteggio a norma dell’allegato A.

 

7. Il Comitato di cui all'art. 24, ricevute le domande entro il 31 gennaio di ciascun anno, provvede entro il 30 settembre alla formazione, , di una graduatoria per titoli, con validitΰ annuale:

-  per ciascuna branca specialistica, secondo i criteri di cui all’allegato A, parte seconda, relativamente agli specialisti ambulatoriali;

-   per ciascuna categoria professionale, secondo i criteri di cui all’allegato A parte seconda, per gli altri professionisti.

 

8. Il Direttore generale dell'azienda ove ha sede il Comitato di cui all’art.24, ne cura la pubblicazione mediante affissione all’Albo aziendale per la durata di 15 giorni, e contemporaneamente le inoltra ai rispettivi Ordini e al Comitato zonale, ai fini della massima diffusione.

 

9. Entro 30 giorni dalla pubblicazione gli interessati possono inoltrare, mediante raccomandata A/R, al Comitato zonale, istanza motivata di riesame della loro posizione in graduatoria.

 

10. Le graduatorie definitive predisposte dal Comitato zonale sono approvate dal Direttore generale dell’azienda e inviate alla Regione che ne cura la pubblicazione  sul Bollettino Ufficiale della Regione entro il 31 dicembre di ciascun anno.

 

11. La pubblicazione costituisce notificazione ufficiale agli interessati e alle aziende.

 

12. L'Assessorato regionale alla sanitΰ cura l'immediato invio del Bollettino Ufficiale agli Ordini interessati e alle aziende sedi dei Comitati zonali.

 

13. Le graduatorie hanno effetto dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo alla data di presentazione della domanda.


 

ART.22 – ASSEGNAZIONE DI TURNI DISPONIBILI A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO DETERMINATO

 

1. I provvedimenti adottati dalle aziende per l’attivazione di nuovi turni, per l’ampliamento di quelli in atto e per la copertura dei turni resisi disponibili, vengono pubblicati da ciascuna azienda sull'albo del Comitato zonale nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre dal giorno 15 alla fine dello stesso mese.

 

2. Gli specialisti ambulatoriali e i professionisti aspiranti al turno disponibile, entro il 10° giorno del mese successivo a quello della pubblicazione, devono comunicare con lettera raccomandata, la propria disponibilitΰ al Comitato zonale, il quale individua, entro i 20 giorni successivi alla scadenza del termine, l'avente diritto secondo l'ordine di prioritΰ di cui all'art. 23.

 

3. E’ demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e delle modalitΰ di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto dall’art. 14 del presente Accordo.

 

4. Qualora la pubblicazione dei turni disponibili inerenti una branca specialistica o area professionale, di cui al presente Accordo, contenga la richiesta di possesso di particolari capacitΰ  professionali, la scelta dello specialista ambulatoriale o del professionista, avviene, previa valutazione secondo criteri definiti nell’Accordo regionale, da parte di una commissione aziendale paritetica, composta da specialisti delegati dall’azienda e specialisti ambulatoriali o professionisti designati dai membri di categoria del Comitato zonale.

 

5. In sede di pubblicazione dei turni vacanti di psicologia, le aziende devono specificare se i turni sono destinati a medici specialisti in psicologia o a professionisti psicologi.

  

ART.23 – MODALITA’ PER L’ATTRIBUZIONE DI TURNI DISPONIBILI A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO DETERMINATO

 

1. Premesso che lo specialista ambulatoriale o il professionista puς espletare attivitΰ ambulatoriale ai sensi del presente Accordo, in una sola branca medica specialistica o area professionale e all'interno di uno o piω ambiti zonali della stessa regione o ambiti zonali, purchι confinanti, di altra regione, e che le ore di attivitΰ sono ricoperte attraverso aumenti di orario nella stessa branca o area professionale, o attraverso riconversione in branche diverse, per l'attribuzione dei turni comunque disponibili, di cui all'art.22 comma 1, l'avente diritto θ individuato attraverso il seguente ordine di prioritΰ:

 

a) titolare di incarico a tempo indeterminato che, nella specialitΰ o area professionale esercitata, svolga nel solo ambito zonale in cui θ pubblicato il turno, esclusivamente attivitΰ ambulatoriale regolamentata dal presente Accordo; giΰ titolare di incarico a tempo indeterminato nella specialitΰ, al 30.12.1993 presso l’INAIL; medico generico ambulatoriale, di cui alla norma finale n. 5 del presente Accordo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente Accordo, che faccia richiesta al Comitato zonale di ottenere un incarico medico specialistico nella branca di cui θ in possesso del titolo di specializzazione, per un numero di ore non superiore a quello dell'incarico di cui θ titolare; θ consentito a tale medico di mantenere l'eventuale differenza di orario tra i due incarichi fino a quando l'incarico da specialista ambulatoriale non copra per intero l'orario di attivitΰ che il medico stesso svolgeva come generico di ambulatorio;

 

b) titolare di incarico a tempo indeterminato che svolga, in via esclusiva, attivitΰ ambulatoriale regolamentata dalla presente convenzione, in diverso ambito zonale della stessa regione o in ambito zonale confinante se di altra regione. Relativamente all'attivita' svolta come aumento di orario ai sensi della presente lett. b) allo specialista ambulatoriale e al professionista non compete il rimborso delle spese di viaggio di cui all'art. 46;

 

c) specialista titolare di incarichi in branche diverse e che esercita esclusivamente attivita' ambulatoriale, il quale richiede di concentrare in una sola branca il numero complessivo di ore di incarico;

 

d) titolare di incarico a tempo indeterminato in altro ambito zonale, che faccia richiesta al Comitato zonale di essere trasferito nel territorio in cui si θ determinata la disponibilitΰ;

 

e) specialista ambulatoriale titolare di incarico a tempo indeterminato che esercita esclusivamente attivitΰ ambulatoriale regolamentata dal presente Accordo e chiede il passaggio in altra branca della quale θ in possesso del titolo di specializzazione;

 

f) titolare di incarico a tempo indeterminato nello stesso ambito zonale, che per lo svolgimento di altra attivitΰ sia soggetto alle limitazioni di orario di cui all'art. 16;

 

g)  titolare di incarico a tempo indeterminato presso il Ministero della Difesa, il Ministero di Grazia e Giustizia e INAIL;

 

h) titolare di incarico a tempo determinato, ai sensi del successivo comma 10, secondo l’ordine di precedenza di cui alle precedenti lettere, che faccia richiesta di incremento di orario o di trasferimento;

 

i) specialista ambulatoriale titolare di pensione a carico di Enti diversi dall'ENPAM;

 

l) medico di medicina generale, medico specialista pediatra di libera scelta, medico di medicina dei servizi, medico della continuitΰ assistenziale, medico dipendente di struttura pubblica che esprima la propria disponibilitΰ a convertire completamente il proprio rapporto di lavoro.  Detti sanitari devono essere in possesso del titolo di specializzazione della branca in cui partecipano.

 

2. Ai fini delle procedure di cui al comma 1, per ogni singola lettera dalla a) alla l), l'anzianitΰ del servizio riconosciuto ai fini della prelazione, costituisce titolo di precedenza; in caso di pari anzianitΰ di servizio θ data precedenza all'anzianitΰ di specializzazione e successivamente, all'anzianitΰ di laurea.

 

3. In ogni caso, allo specialista ambulatoriale o al professionista, disponibile ad assumere l'incarico ai sensi del comma 1 non θ consentito il trasferimento qualora non abbia maturato un'anzianitΰ di servizio di almeno 18 mesi nell'incarico in atto, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della dichiarazione di disponibilitΰ.

 

4. Lo specialista ambulatoriale o il professionista in posizione di prioritΰ, viene invitato dal Comitato zonale a comunicare l’accettazione/rinuncia all’incarico, da inoltrare entro 20 giorni all’azienda. Alla comunicazione di disponibilitΰ dovrΰ essere allegata, pena l’esclusione dall’incarico, l’autocertificazione informativa di cui all’allegato B parte seconda. La formalizzazione dell'incarico, dovrΰ avvenire entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione. Le regioni possono definire diverse procedure, tese allo snellimento burocratico e all'abbreviazione dei tempi necessari al conferimento dell'incarico, sentiti i sindacati di cui all’art.34, comma 12.

 

5. In deroga alle prioritΰ ed alle procedure di cui ai commi che precedono, le aziende provvedono:

- prioritariamente alla copertura di turni vacanti, per il numero di ore disponibili, mediante assorbimento di specialisti ambulatoriali o professionisti titolari di incarico a tempo indeterminato nella stessa branca o area professionale, giΰ regolato a termini convenzionali presso il Ministero della Difesa, in quanto destinatari di provvedimenti di risoluzione del rapporto di lavoro o di collocamento in mobilitΰ in esecuzione della legge n.226/04 e limitatamente ai convenzionati notificati dal suddetto Ministero;

- qualora per una determinata branca specialistica o area professionale si verifichi un incremento delle richieste di prestazioni, l’azienda, sentiti i Sindacati di cui all'art. 34 comma 13, ha la facoltΰ di attribuire aumenti di orario ad uno o piω specialisti ambulatoriali o professionisti che prestano servizio nella branca o area professionale, semprechι il sanitario interessato al provvedimento svolga in via esclusiva attivitΰ professionale ai sensi del presente Accordo.

 

6. L’azienda deve notificare al Comitato zonale entro 15 giorni dal  provvedimento, il nominativo del sanitario cui θ stato incrementato l'orario e la consistenza numerica dell'orario aumentato.

 

7. In attesa del conferimento dei turni disponibili  secondo le procedure su indicate, l’azienda puς conferire incarichi provvisori secondo l'ordine delle rispettive graduatorie o, in mancanza, ad uno specialista ambulatoriale o professionista disponibile, con prioritΰ per i non titolari di altro incarico e non in posizione di incompatibilitΰ. L'incarico provvisorio non puς avere durata superiore a sei mesi, eventualmente rinnovabili allo stesso sanitario, per altri sei mesi una sola volta, e cessa in ogni caso con la nomina del titolare.

 

8. Allo specialista ambulatoriale incaricato in via provvisoria spetta lo stesso trattamento previsto all'art. 40, comma 4, per i sostituti non titolari di altro incarico.

 

9. Al professionista incaricato in via provvisoria spetta lo stesso  trattamento previsto          all’art.40, comma 5, per i sostituti non titolari di incarico.  

 

10. Qualora sussistano ancora turni vacanti, le aziende procedono alla assegnazione dei turni a specialisti ambulatoriali o professionisti non ancora titolari di incarico presenti nelle graduatorie di cui all’art. 21 del presente Accordo, che abbiano espresso la propria disponibilitΰ all’atto della pubblicazione dei turni vacanti, secondo l’ordine di graduatoria.

Gli incarichi hanno durata annuale e sono rinnovati automaticamente alla scadenza al sanitario interessato, salvo comunicazione motivata all’interessato con lettera A/R, almeno 30 giorni prima della scadenza dell’incarico.

 

11. Esperite inutilmente le procedure di cui ai commi precedenti, l’azienda puς conferire l’incarico ad uno specialista ambulatoriale o professionista  dichiaratosi disponibile ed in possesso dei requisiti previsti dal presente Accordo. L’incarico, di durata annuale, θ rinnovabile con esplicito provvedimento.

 

12. Allo specialista ambulatoriale e al professionista incaricato a tempo determinato, compete il trattamento economico di cui all’art 50.

 

13. Le aziende,  valutate la programmazione regionale dell’attivitΰ specialistica e il permanere delle esigenze organizzative e di servizio, possono trasformare gli incarichi, giΰ assegnati a tempo determinato, in incarichi a tempo indeterminato, con applicazione del relativo trattamento economico e normativo. La trasformazione di un incarico da tempo determinato a tempo indeterminato avviene con provvedimento  del Direttore Generale, sulla base delle intese definite con accordo regionale. Il provvedimento di trasformazione viene comunicato  al Comitato Zonale.

 

14. La non accettazione, da parte dello specialista ambulatoriale e del professionista, dell'incarico a tempo indeterminato, comporta la revoca del rapporto convenzionale.

 

ART.24 – COMITATO CONSULTIVO ZONALE

 

1. In ogni ambito provinciale, comprensivo di una o piω aziende, θ costituito un Comitato consultivo zonale.

 

2. Il Comitato ha sede presso l'azienda individuata ai sensi del precedente Accordo nazionale.

 

3. L'azienda sede del Comitato zonale, d'intesa con l'Assessorato alla Sanitΰ della Regione, θ tenuta ad assicurare i mezzi finanziari, i locali ed il personale assegnato per livelli funzionali a tale attivitΰ, facente parte della sua struttura amministrativa, per lo svolgimento dei compiti del Comitato e per consentire al segretario l'espletamento di tutte le funzioni attribuite al Comitato stesso. Le aziende interessate allo stesso Comitato concorrono agli oneri sostenuti in rapporto proporzionale al numero di abitanti, con le modalitΰ definite dalla Regione.

 

4. Il Comitato θ composto da:

a) il Direttore generale dell'azienda, o da un suo delegato, che ne assume le presidenza;

b) cinque rappresentanti tecnici per le aziende della provincia, designati di intesa dai Direttori generali delle aziende;

c) sei rappresentanti degli specialisti ambulatoriali di cui al presente Accordo, operanti nell’ambito zonale.

 

5. Tre rappresentanti degli specialisti ambulatoriali vengono eletti, secondo le procedure di cui al successivo art.26, gli altri tre rappresentanti vengono designati, tra gli specialisti ambulatoriali operanti nell'ambito zonale, dai Sindacati di cui all'art. 34 comma 12, nella misura di un rappresentante per ciascun Sindacato, con un numero di deleghe non inferiore al 3% delle deleghe provinciali. I rappresentanti sono individuati dai tre sindacati con maggiore consistenza associativa provinciale. Qualora uno o piω sindacati non abbiano la possibilitΰ di designare un proprio rappresentante, i membri mancanti sono nominati dal sindacato con maggiore consistenza associativa provinciale.

 

6. Oltre ai titolari, saranno rispettivamente eletti e individuati, con le stesse modalitΰ, altrettanti membri supplenti i quali subentreranno in caso di assenza di uno o piω titolari.

 

7. Quando gli argomenti all’ordine del giorno riguardano gli altri professionisti di cui al presente accordo, i tre rappresentanti degli specialisti ambulatoriali designati dai sindacati, sono sostituiti da tre rappresentanti per le categorie interessate, designati dai sindacati di categoria maggiormente rappresentativi. Detti nominativi saranno segnalati al presidente del comitato zonale entro 15 giorni dalla costituzione del comitato stesso.

 

8. Il Comitato θ costituito con provvedimento del Direttore generale dell'azienda, che procede alla nomina dei componenti.

 

9. Il Comitato svolge i seguenti compiti:

a) formazione delle graduatorie;

 

b) gestione unitaria del rapporto relativamente agli specialisti ambulatoriali e ai professionisti che operano presso piω aziende dello stesso ambito zonale, o presso le istituzioni di cui alla dichiarazione a verbale n.2 del presente Accordo, nonchι tenuta ed aggiornamento di un apposito schedario dei singoli incaricati presso le singole aziende con l'indicazione dei giorni e dell'orario di attivitΰ in ciascun presidio, delle date di conseguimento dell'incarico e degli incrementi orari, delle attivitΰ rilevanti ai fini della determinazione dei massimali orari di cui all'art. 16, del sopravvenire di motivi di incompatibilitΰ di cui all'art. 15, della certificazione dello stato di servizio dei sanitari, nonchι di ogni altra attivitΰ prevista dal presente Accordo;

 

c) indicazione, all’azienda che deve conferire l'incarico, e alle istituzioni di cui alla dichiarazione a verbale n.2 del presente Accordo, del nominativo del sanitario avente diritto all'aumento di orario e a ricoprire il turno vacante;

 

d) evidenziazione ed aggiornamento delle posizioni degli specialisti ambulatoriali ed altri professionisti, sia incaricati che in graduatoria, ai fini:

-  dell'accertamento delle incompatibilitΰ e delle limitazioni previste dalle vigenti norme, nonchι del possesso dei titoli e requisiti previsti dalle stesse; verifica della certificazione di compatibilitΰ con gli orari di servizio rilasciata dalle istituzioni pubbliche e private, presso cui il sanitario presta servizio al momento in cui nei confronti del sanitario stesso deve essere conferito un nuovo incarico o deve essere dato un aumento di orario di attivitΰ dell'incarico in atto svolto;

 - della formulazione alle aziende, sulla base delle domande ricevute, delle proposte di trasferimento o accentramento dell'incarico in una sede piω vicina alla residenza del sanitario anche nell'ambito dello stesso Comune;

 

e) procedure di cui agli articoli 17 e 18 del presente Accordo.

 

10. Il Comitato svolge funzioni consultive a richiesta dei Direttori generali delle aziende in merito alle attivitΰ previste dal presente Accordo.

 

11. Il Comitato, qualora a richiesta di una delle parti debba trattare specifici aspetti riguardanti una singola azienda o una delle istituzioni di cui alla dichiarazione a verbale n.2 del presente Accordo, puς essere integrato dal titolare, o suo delegato, del potere di rappresentanza dell’azienda interessata o dell’istituzione, qualora non facente giΰ parte del Comitato, e da uno specialista ambulatoriale o professionista titolare d'incarico designato dai componenti di categoria membri del Comitato zonale.

 

12. Il Comitato si riunisce periodicamente almeno una volta al mese e in tutti i casi di richiesta di una delle parti.

 

13. Il Comitato θ validamente riunito qualunque sia il numero dei componenti presenti e delibera a maggioranza.

 

14. In caso di paritΰ, prevale il voto del Presidente.

 

15. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario o dirigente indicato dall’azienda sede del Comitato. Il segretario risponde degli atti inerenti alle sue funzioni al presidente del Comitato.

 

16. I pareri di competenza dei Comitati sono obbligatori e devono essere resi entro trenta giorni. I pareri sono vincolanti nei casi espressamente previsti.


 

ART. 25 – COMITATO CONSULTIVO REGIONALE

 

1. In ciascuna Regione θ istituito, con provvedimento dell'Amministrazione regionale, un Comitato consultivo composto da:

a) l'Assessore regionale alla Sanita', o un suo delegato, che ne assume la presidenza;

b) cinque membri rappresentanti delle aziende, individuati dalla Regione;

c) sei membri rappresentanti degli specialisti ambulatoriali operanti nella regione, di cui al presente  Accordo.

 

2. Tre rappresentanti degli specialisti ambulatoriali vengono eletti, secondo le procedure di cui al successivo art.26, gli altri tre rappresentanti vengono designati, tra gli specialisti ambulatoriali operanti nella regione, dai Sindacati di cui all'art. 34 comma 12, nella misura di un rappresentante per ciascun Sindacato, con un numero di deleghe non inferiore al 3% delle deleghe regionali. I rappresentanti sono individuati dai tre sindacati con maggiore consistenza associativa regionale. Qualora uno o piω sindacati non abbiano la possibilitΰ di designare un proprio rappresentante, i membri mancanti sono nominati dal sindacato con maggiore consistenza associativa regionale.

 

3. Oltre ai titolari, saranno rispettivamente eletti e individuati, con le stesse modalitΰ, altrettanti membri supplenti i quali subentreranno in caso di assenza di uno o piω titolari.

 

4. Quando gli argomenti all’ordine del giorno riguardano gli altri professionisti di cui al presente accordo, i tre rappresentanti degli specialisti ambulatoriali designati dai sindacati, sono sostituiti da tre rappresentanti per le categorie interessate, designati dai sindacati di categoria maggiormente rappresentativi. Detti nominativi saranno segnalati al presidente del comitato regionale entro 15 giorni dalla costituzione del comitato stesso.

 

5. E’ demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e delle modalitΰ di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto dall’art.14 del presente Accordo.

 

6. Il Comitato regionale ha compiti di:

a) proposta e parere in ordine ai provvedimenti di competenza regionale;

b)   linee di indirizzo alle aziende in merito alla corretta ed uniforme interpretazione e applicazione delle norme del presente Accordo.

 

7. La sede del comitato e le modalitΰ di funzionamento sono definite dalla Regione, sentiti i Sindacati di cui all’art.34, comma 12.

 

ART.26 – MODALITA’ DI ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI

 

1. Le elezioni dei rappresentanti degli specialisti ambulatoriali nei Comitati di cui agli art.24 e 25,  sono svolte, di norma, nella stessa tornata elettorale ed entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente Accordo, a cura degli Ordini provinciali dei Medici e degli Odontoiatri, avvalendosi della collaborazione dei Sindacati di cui all’art.34, comma 12. L'onere economico sarΰ ripartito tra tutti gli specialisti ambulatoriali con ritenuta alla fonte da parte dell’ azienda ove lo specialista ambulatoriale ha il maggior numero di ore di incarico.

 

2. Qualora sia trascorso inutilmente il periodo di 90 giorni previsto al comma 1, le procedure di elezione devono comunque essere attivate su richiesta scritta di una delle parti.

 

3. Ai fini dell'elezione degli specialisti ambulatoriali nel Comitato regionale, l’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri del capoluogo di regione, raccoglie ed assembla i risultati delle votazioni provinciali e trasmette all’Assessorato regionale alla Sanitΰ la lista definitiva degli eletti in base al numero di preferenze.

 

ART. 27 – COMMISSIONE DI DISCIPLINA

 

1. Le infrazioni agli obblighi e doveri derivanti dal presente Accordo e dagli Accordi integrativi regionali ed aziendali, sono formalmente contestate per iscritto allo specialista ambulatoriale e al professionista, comunque incaricato, dal Responsabile della struttura aziendale di appartenenza, entro 30 giorni dal momento in cui ne θ venuto a conoscenza. Lo specialista ambulatoriale o il professionista ha la possibilitΰ di produrre le proprie controdeduzioni entro 20 giorni dalla data di ricezione della contestazione. Gli atti relativi al procedimento vengono trasmessi alla competente Commissione di disciplina.

 

2. Con provvedimento del Direttore generale dell'azienda, θ istituita una Commissione aziendale di disciplina composta da:

a)   tre membri di parte pubblica;

b)   tre rappresentanti degli specialisti ambulatoriali o tre rappresentanti delle altre professionalitΰ sanitarie di cui al presente Accordo, secondo il caso in esame. Tali rappresentanti sono designati, tra gli specialisti ambulatoriali e gli altri professionisti operanti nell’azienda, da parte dei Sindacati di cui all'art. 34 comma 13.

 

3. Il Presidente θ individuato all'interno della Commissione dai componenti; in caso di mancata intesa svolge le funzioni di Presidente il piω anziano di etΰ.

 

4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario indicato dall’azienda.

 

5. La Commissione ha sede presso l'azienda che ne assume gli oneri di funzionamento.

 

6. La Commissione esamina i casi degli specialisti ambulatoriali e degli altri professionisti ad essa deferiti,  iniziando la procedura entro 30 giorni dal deferimento, sente il sanitario  ove lo richieda, e  adotta le conseguenti decisioni.

 

7. La Commissione θ validamente riunita se θ presente la maggioranza dei suoi componenti; le deliberazioni sono valide se adottate dalla maggioranza dei presenti.

 

8. In caso di paritΰ di voti prevale il voto del Presidente.

 

9. La Commissione decide con atto motivato sull’archiviazione del caso o sull’irrogazione di una delle seguenti sanzioni, secondo la gravitΰ dell’infrazione:

 

a) Richiamo. Il richiamo comporta la sospensione per un turno dalla possibilitΰ di avvalersi dell’assegnazione dei turni di cui all'art. 22.

 

b) Diffida. La diffida comporta la sospensione per quattro turni dalla possibilitΰ di avvalersi dell’assegnazione dei turni di cui all'art. 22.

 

c) Sospensione del rapporto :

 

-  per recidiva per inadempienza giΰ oggetto di richiamo o di diffida; 

-  per gravi infrazioni finalizzate all'acquisizione di vantaggi personali;

- per mancata effettuazione della prestazione richiesta ed oggettivamente eseguibile nell'ambito della struttura pubblica;

- per omissione di segnalazione del sussistere di circostanze comportanti incompatibilitΰ, limitazioni orarie, percepimento di indebito emolumento.

Il provvedimento comporta la sospensione dal rapporto convenzionale fino ad un massimo di due anni e preclude la possibilitΰ di avvalersi dell’assegnazione dei turni di cui all’art. 22 per almeno quattro turni. L’esclusione dall’assegnazione dei turni non puς comunque superare i due anni dalla data di inizio della sospensione.

 

d) Revoca:

 - per recidiva specifica di infrazioni che hanno giΰ portato alla sospensione del rapporto;

 - per instaurazione di procedimento penale per infrazioni, configuratesi come reati, per le quali siano state accertate gravissime responsabilitΰ.

 

10. La decisione della Commissione θ comunicata, a cura del Presidente e per mezzo di lettera raccomandata A/R, al Direttore generale dell'azienda perchι sia formalmente recepita con proprio provvedimento, da notificare all'interessato e da comunicare all'Ordine Professionale di competenza e al Presidente del Comitato di cui all'art. 24, che ne dΰ notizia alle altre aziende cointeressate per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Il procedimento di cui al presente articolo deve concludersi entro 180 giorni dalla contestazione dell’addebito al medico. Trascorso tale termine il procedimento si estingue.

 

11. Non puς tenersi conto, ad alcun effetto, delle sanzioni disciplinari trascorsi due anni dalla loro irrogazione. Le violazioni e le infrazioni si prescrivono dopo cinque anni dalla loro commissione.

 

ART. 28 – RUOLO PROFESSIONALE DELLO SPECIALISTA AMBULATORIALE

 

1. Lo specialista incaricato ai sensi del presente Accordo, concorre ad assicurare - nell'ambito delle attivitΰ distrettuali e territoriali come individuate dal Piano sanitario nazionale e dai piani sanitari regionali vigenti-  l'assistenza primaria unitamente agli altri operatori sanitari e svolge le attivitΰ di assistenza specialistica di cui al successivo comma 3.

 

2. Ai sensi dell'art. 3-sexies, comma 2, del D.L.vo n.229/99, lo specialista partecipa di diritto, insieme al rappresentante dei medici di medicina generale e al rappresentante dei pediatri di libera scelta, all'ufficio di coordinamento delle attivitΰ distrettuali . Lo specialista θ individuato con modalitΰ definite a livello regionale. Con le stesse modalitΰ θ individuato lo specialista partecipante all’ufficio di direzione aziendale, qualora previsto dalle norme e dagli indirizzi regionali.

 

3. E’ demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e delle modalitΰ di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto dall’art.14 del presente Accordo.

 

4. Lo specialista deve assolvere tutti i compiti inerenti lo svolgimento delle attivitΰ specialistiche di competenza, fermo restando il rispetto dei doveri deontologici la cui valutazione θ di competenza dell'Ordine provinciale di iscrizione. Le prestazioni dello specialista riguardano tutti gli atti e gli interventi di natura specialistica tecnicamente eseguibili, salvo controindicazioni cliniche, in sede ospedaliera, in sede ambulatoriale, domiciliare, di assistenza programmata a soggetti nel domicilio personale, di assistenza nelle residenze protette, di assistenza domiciliare integrata e negli ambulatori dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta e nelle altre sedi individuate all’art.32.

 

5. Nello svolgimento della propria attivitΰ lo specialista:

 

a) assicura l’assistenza specialistica in favore dei cittadini, utilizza i referti degli accertamenti diagnostici giΰ effettuati, compatibilmente con le condizioni cliniche in atto del soggetto, evitando inutili duplicazioni di prestazioni sanitarie, redige le certificazioni richieste;

b) collabora al contenimento della spesa sanitaria secondo i principi  dell’appropriatezza prescrittiva,  e alle attivitΰ di farmacovigilanza pubblica;

c) partecipa alle disposizioni aziendali in materia di preospedalizzazione e di dimissioni protette ed alle altre iniziative aziendali in tema di assistenza sanitaria, anche con compiti di organizzazione e coordinamento funzionale e gestionale;

d) realizza le attivitΰ specialistiche di supporto e di consulenza richieste dall'azienda per i propri fini istituzionali;

e)  assicura il consulto con il medico di famiglia e il pediatra di libera scelta, previa autorizzazione dell’azienda, nonchι il consulto specialistico interdisciplinare;

f) partecipa, sulla base di accordi di livello regionale, alle sperimentazioni cliniche;

g) lo specialista θ tenuto a partecipare alle attivitΰ formative programmate dall’azienda.

 

6. Ai sensi del D.L.vo 229/99, art. 3 quinquies la partecipazione degli specialisti nelle articolazioni organizzative del distretto che attuano l’assistenza primaria, al fine di favorire la realizzazione di percorsi integrati sia con l’attivitΰ di assistenza primaria che con quella ambulatoriale ospedaliera, nonchι la gestione clinica complessiva del paziente fino alla definizione del problema e al rinvio al medico di famiglia o pediatra di libera scelta, θ definita con accordi di livello regionale con le organizzazioni sindacali di cui all’art. 34, comma 12.

 

7. Le articolazioni organizzative del distretto finalizzate all’integrazione professionale sono anche le ιquipes territoriali e le unitΰ di assistenza primaria (UTAP).

 

8. L’ιquipe territoriale  e l’UTAP sono strumenti attuativi della programmazione sanitaria, per la erogazione dei livelli essenziali e appropriati di assistenza e per la realizzazione di specifici programmi e progetti assistenziali di livello nazionale, regionale e aziendale.

 

9. La costituzione delle UTAP, quali strutture territoriali ad alta integrazione multidisciplinare ed interprofessionale, θ prevista dalla Regione, in coerenza con l’intesa Stato-Regioni del 29 luglio 2004 ,e in accordo con le OO.SS. maggiormente rappresentative, in via sperimentale e con partecipazione volontaria dei medici e degli altri operatori sanitari.

 

10. Nell'attivitΰ di diagnosi e cura, prevenzione e riabilitazione il medico specialista θ tenuto alla compilazione dei referti sull'apposito modulario e con apposizione di firma e timbro che rechi anche la qualifica specialistica.

 

11. Per le proposte d'indagini specialistiche e le prescrizioni di specialitΰ farmaceutiche e di galenici lo specialista ambulatoriale utilizza il ricettario del SSN, nel rispetto della normativa vigente e dei provvedimenti regionali.

 

12. Lo specialista ambulatoriale convenzionato adotta le disposizioni aziendali in merito alle modalitΰ di prescrizione ed erogazione delle specialitΰ medicinali riguardanti particolari patologie in analogia a quanto previsto per i medici dipendenti.

 

ART. 29 – DOVERI E COMPITI DEI PROFESSIONISTI (BIOLOGI, CHIMICI, PSICOLOGI)

 

1. E’ demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e delle modalitΰ di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto dall’art. 14 del presente Accordo.

 

2. Il professionista incaricato ai sensi del presente Accordo deve:

a)     attenersi alle disposizioni che l’azienda emana per il buon funzionamento dei presidi e il perseguimento dei fini istituzionali;

b)     eseguire le prestazioni professionali proprie delle categorie cosμ come regolamentate dalle relative leggi di ordinamento e dall’art.1 del D.P.R. n.458/98;

c)     partecipare ai programmi e ai progetti finalizzati;

d)     attenersi alle disposizioni contenute nel presente Accordo;

e)     rispettare l’orario di attivitΰ indicato nella lettera di incarico.

 

3. Il professionista nell’erogazione delle prestazioni di sua competenza deve:

a)     compilare e sottoscrivere il risultato delle prestazioni effettuate utilizzando il modulario fornito dall’azienda;

b)     fornire al responsabile della struttura operativa cui θ assegnato ogni dato utile a qualificare sul piano della affidabilitΰ le prestazioni di competenza;

c)     usare le attrezzature fornite dall’azienda comunicando al responsabile della struttura operativa di appartenenza le eventuali avarie;

d)     partecipare alle attivitΰ di rilevazione epidemiologica per la preparazione, lo studio e la programmazione di indagini statistiche;

e)     partecipare alle attivitΰ formative programmate dall’azienda.

 

ART. 30 – ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

 

1. Gli specialisti ambulatoriali e gli altri professionisti collaborano nel rispetto delle specifiche competenze ed attivitΰ con le altre figure professionali e secondo le esigenze funzionali  valutate dall’azienda, alle attivitΰ e ai progetti da realizzarsi nelle articolazioni organizzative per l’assistenza primaria, come definite dalla programmazione regionale ed aziendale. Per determinati servizi, l'attivitΰ degli specialisti ambulatoriali o degli altri professionisti puς essere svolta anche in ore notturne e/o festive.

 

2. Per ciascun servizio specialistico, di branca o multidisciplinare, al quale sia addetta una pluralitΰ di specialisti ambulatoriali convenzionati ai sensi del presente Accordo, θ individuato, tra gli specialisti titolari di incarico in ciascuna branca, in servizio presso l'azienda e previo assenso dell'interessato, un responsabile di branca.

 

3. Al fine di garantire un adeguato livello di qualitΰ delle attivitΰ svolte e delle prestazioni erogate, le aziende devono garantire nei poliambulatori pubblici, i requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi necessari allo svolgimento delle attivitΰ, quali ad esempio la presenza di personale tecnico ed infermieristico, le misure idonee alla tutela della salute psico-fisica degli specialisti ambulatoriali e dei professionisti sul luogo di lavoro, secondo le norme vigenti.

I sindacati di cui all’art. 34 comma 13 cooperano con gli organismi competenti per la corretta applicazione della normativa vigente riguardante i problemi della salubritΰ dei luoghi di lavoro.

 

4. E' consentito l’accesso negli ambulatori pubblici da parte dell'assistito, senza richiesta del medico curante, alle seguenti specialitΰ: ostetricia e ginecologia, odontoiatra, pediatria (limitatamente agli assistiti che non hanno potuto scegliere il pediatra di libera scelta), oculistica (limitatamente alle prestazioni optometriche), psichiatria, neuropsichiatria infantile e psicologia. Nei casi di urgenza e per le attivitΰ consultoriali e quelle di prevenzione legate a progetti obiettivo distrettuali e per quanto previsto al successivo comma 7, l'accesso diretto θ consentito anche alle altre branche specialistiche.

 

5. Ai fini organizzativi l'accesso ai servizi specialistici e delle altre aree professionali avviene con il sistema di prenotazione.

 

6. E’ demandata alla trattativa regionale la definizione dei contenuti e delle modalitΰ di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto dall’art.14 del presente Accordo.

 

7. La prenotazione relativa alle visite successive θ effettuata secondo modalitΰ di programmazione predisposte dal sanitario convenzionato e protocolli concordati in sede aziendale.

 

8.  Il numero di prestazioni erogabili per ciascuna ora di attivitΰ' θ determinato sulla base della tipologia e della complessitΰ della prestazione.

 

9. Relativamente alle prestazioni erogabili  dagli specialisti ambulatoriali per ogni ora di attivitΰ, fermo restando che il loro numero e' demandato alla scienza e coscienza dello specialista, esso non puo' di norma essere superiore a quattro.

 

10.Qualora le prenotazioni siano state tutte soddisfatte prima del termine dell’orario stabilito dalla lettera d'incarico, lo specialista ambulatoriale o il professionista resta a disposizione fino alla scadenza di detto orario e utilizza l’orario residuo per i compiti derivanti da eventuali incarichi aziendali, ovvero per prestazioni che si dovessero ritenere indispensabili ed urgenti.

 

11. Nel caso che l'orario disponibile secondo la lettera di incarico si sia esaurito senza che tutte le prenotazioni siano state soddisfatte lo specialista ambulatoriale o il professionista eseguira', ove sia possibile, le residue prestazioni, ai sensi di quanto previsto dal presente articolo, comma 13.

 

12. La media delle prestazioni erogate dallo specialista ambulatoriale e dal professionista e' soggetta a periodiche verifiche da parte dell'azienda sulla scorta dei dati relativi alla casistica clinica (e non numerica) ed in relazione alla dotazione tecnico-strumentale e di personale esistente nel presidio.

 

13. Qualora sia necessario superare occasionalmente l'orario di servizio, anche a richiesta dello specialista ambulatoriale o del professionista, l'azienda provvede ad autorizzare il prolungamento, indicandone le modalita' organizzative e previo assenso dell’interessato.

 

14. Allo specialista ambulatoriale e al professionista autorizzato a prolungare l’orario viene corrisposto il normale compenso.

 

15. Ai fini dell’individuazione del responsabile di branca, di cui al comma 2, i criteri, le funzioni e i compiti sono concordati mediante accordi regionali con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 34 comma 12, prevedendo anche un apposito compenso. Lo specialista in patologia clinica che, ai sensi della normativa vigente, svolge la funzione di Direttore tecnico responsabile, assume contestualmente l'incarico di responsabile di branca.

 

ART.31 – PROGRAMMI E PROGETTI FINALIZZATI

 

1. La programmazione regionale ed aziendale puς prevedere lo svolgimento di progetti e programmi finalizzati, concernenti anche l'attivitΰ specialistica distrettuale e le altre aree professionali - fermo restando l'obbligo di eseguire le prestazioni di cui all’art.28, commi 4 e 5, e all’art.29, commi 2 e 3.

 

2. E’ demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e delle modalitΰ di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto dall’art.14 del presente Accordo.

 

3. L'Accordo aziendale, conformemente alle linee di indirizzo dell’Accordo regionale,  individua le prestazioni e le attivitΰ individuali o di gruppo per raggiungere specifici obiettivi e le modalitΰ di esecuzione e di remunerazione delle stesse. La partecipazione alla realizzazione di progetti obiettivo, azioni programmate, programmi di preospedalizzazione e di dimissione protettao attivitΰ incentivanti svolte in ιquipes con il personale dipendente e convenzionato comporta la verifica periodica, sulla base di intese raggiunte con le organizzazioni sindacali di cui all’art.34, comma 12 circa il raggiungimento degli specifici obiettivi, individuali o di gruppo, da valutare sulla base di indicatori predefiniti, concordati tra le parti. Il medesimo Accordo definisce gli effetti del raggiungimento o meno degli obiettivi previsti, da parte degli specialisti ambulatoriali e degli altri professionisti incaricati ai sensi del presente Accordo.

 

4. Lo specialista ambulatoriale o il professionista puς eseguire prestazioni aggiuntive previste dalla programmazione regionale e/o aziendale, secondo modalitΰ regolate dagli Accordi regionali e/o aziendali, allo scopo di migliorare l'efficacia e l'efficienza dei servizi nell'area specialistica. I medesimi Accordi definiscono anche i relativi emolumenti aggiuntivi.

 

5. L'attivitΰ svolta dagli specialisti ambulatoriali e dagli altri professionisti nell'ambito di progetti e di programmi finalizzati concernenti il personale dipendente  e convenzionato θ valutata agli effetti economici (retribuzione di risultato) in proporzione all'impegno orario del sanitario convenzionato che vi partecipa per il raggiungimento dei risultati.

 

ART.32 – ATTIVITA’ ESTERNA E PRONTA DISPONIBILITA’

 

1. L'azienda, per propri fini istituzionali o esigenze erogative, puς fare svolgere allo specialista ambulatoriale o al professionista,   incaricato ai sensi del presente Accordo, attivitΰ professionale anche al di fuori della sede di lavoro indicata nella lettera di incarico (attivitΰ esterna).

In caso di incarico conferito per lo svolgimento esclusivo di attivitΰ esterna, come sede di lavoro si intende quella dove avviene la rilevazione della presenza all’inizio dell’orario di servizio.

 

2. Le prestazioni specialistiche  e professionali di cui al comma 1, sono svolte dallo specialista ambulatoriale e dal professionista:

a.      nell'ambito dell'assistenza domiciliare integrata (ADI);

b.      presso il domicilio del paziente;

c.      presso le strutture pubbliche del SSN (residenze sanitarie assistenziali, servizi socio-assistenziali di tipo specialistico, ospedali, consultori famigliari e pediatrici, ecc.), scuole, fabbriche, case protette, comunitΰ terapeutiche, carceri ecc.;

d.      presso lo studio del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta;

e.      nell'ambito delle prestazioni aggiuntive di cui all’allegato D.

 

3. Detta attivitΰ deve essere preventivamente programmata e concordata con lo specialista ambulatoriale o il professionista  interessato.

 

4. Per lo svolgimento di attivitΰ esterna al di fuori dell'orario di servizio, allo specialista ambulatoriale θ attribuito un emolumento forfetario  aggiuntivo calcolato sul compenso orario dovuto ai sensi dell’art.42, lettera A, commi 1 e 2, rapportato ad un impegno di 90  minuti per ciascuna prestazione. Qualora in occasione di un singolo accesso siano eseguite ulteriori prestazioni, previa autorizzazione aziendale, per ciascuna prestazione successiva alla prima il tempo di esecuzione θ determinato in 20 minuti.

 

5. Per lo svolgimento di attivitΰ esterna durante l'orario di servizio e per incarichi conferiti in via esclusiva per tale attivitΰ, allo specialista ambulatoriale θ attribuito un emolumento forfetario aggiuntivo calcolato sul compenso orario dovuto ai sensi dell’art.42, lettera A, commi 1 e 2, rapportato al tempo di esecuzione di 60 minuti per ciascuna prestazione. Qualora in occasione di un singolo accesso vengano eseguite ulteriori prestazioni, previa autorizzazione aziendale, per ciascuna prestazione successiva alla prima il tempo di esecuzione θ determinato in 20 minuti.

 

6. Per lo svolgimento di attivitΰ esterna al professionista θ attribuito un emolumento forfetario aggiuntivo calcolato sul compenso orario dovuto ai sensi dell’art. 43, lettera A, commi 1 e 2,   maggiorato del 35% in caso di attivitΰ esterna svolta al di fuori dell’orario di servizio o maggiorato del 25% in caso di svolgimento di tale attivitΰ durante l’orario di servizio.

 

7. Per l’attivitΰ svolta ai sensi del comma 2, agli incaricati spetta, qualora non sia disponibile l’automezzo aziendale e si avvalgano del proprio automezzo, un rimborso pari a un 1/5 del prezzo “ufficiale” di un litro di benzina verde per Km.,  nonchι copertura assicurativa totale (tipo kasco).

 

8. Qualora lo specialista ambulatoriale o il professionista operi in un servizio in cui θ attivato l'istituto della pronta disponibilitΰ, la stessa dovrΰ essere assicurata dallo specialista compatibilmente con la propria residenza e con le stesse modalitΰ e lo stesso compenso del personale dipendente.

 

ART.33 – FORMAZIONE CONTINUA

 

1.      La formazione professionale, complementare e continua, per lo specialista ambulatoriale ed il professionista, riguarda la crescita culturale e professionale del medico e le attivitΰ inerenti ai servizi e alle prestazioni erogate per garantire i livelli essenziali di assistenza e competenze ulteriori o integrative relative ai livelli assistenziali aggiuntivi previsti dagli atti programmatori regionali, secondo quanto previsto dagli Accordi della Conferenza Stato-Regioni.

 

2.      Le Regioni, promuovono la programmazione delle iniziative per la formazione continua, tenendo conto degli obiettivi formativi sia di interesse nazionale, individuati dalla Conferenza Stato-regioni sia di specifico interesse regionale e aziendale.  I programmi prevedono momenti di formazione comune con altri medici convenzionati operanti nel territorio, medici dipendenti, ospedalieri e non, ed altri operatori sanitari.

 

3.      Le Regioni possono riconoscere, anche in accordo con l’Universitΰ e per le parti di rispettiva competenza, attivitΰ formative dello specialista ambulatoriale e del professionista nelle seguenti aree:

a)     insegnamento universitario di base pre laurea

b)     aggiornamento e audit

c)     ricerca clinico-epidemiologica e sperimentazione.

 

4.     Allo specialista ambulatoriale e al professionista sono assegnati i crediti formativi secondo i criteri definiti dalla Commissione nazionale per la formazione continua e dagli Accordi della Conferenza Stato-Regioni.

 

5.      La partecipazione alle attivitΰ di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attivitΰ ai sensi del  presente Accordo. Lo specialista ambulatoriale e il professionista, θ tenuto a soddisfare il proprio debito annuale di crediti formativi attraverso attivitΰ che abbiano come obiettivi formativi quelli definiti al comma 2 del presente articolo.

 

6.      Gli eventi (residenziali, formazione a distanza, ecc.) accreditati sulla base degli indirizzi e prioritΰ individuate dalle regioni e dalle aziende danno titolo ad un credito didattico. Danno altresμ luogo a crediti formativi, le attivitΰ di formazione sul campo incluse le attivitΰ di ricerca e sperimentazione, secondo le modalitΰ previste dalla Regione, in base agli accordi della Conferenza Stato-Regioni.

 

7.      I corsi regionali ed aziendali possono valere fino al 70% del debito formativo annuale.

Le aziende garantiscono le attivitΰ formative, nei limiti delle risorse disponibili e ad esse assegnate, sulla base degli accordi regionali e nel rispetto della programmazione regionale,  prevedendo appropriate forme di partecipazione degli Ordini e/o Collegi professionali e sentite le Organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, a livello aziendale, assicurando  la partecipazione delle categorie professionali ai corsi direttamente organizzati.

 

8.     Fino ad un massimo del 30% del credito obbligatorio, lo specialista ambulatoriale e il professionista, ha facoltΰ di partecipare, con le modalitΰ previste all’art. 38 commi 2 e 3, a corsi non compresi nella programmazione regionale, purchι accreditati e inerenti l’attivitΰ svolta in azienda. Tale partecipazione determina il riconoscimento di un permesso retribuito, per ognuna delle giornate di assenza e per le corrispondenti ore di incarico non svolte, nel limite massimo di 32 ore annue. Sono fatti salvi gli Accordi regionali ai quali si rimanda, anche per la disciplina dei permessi retribuiti in caso di formazione a distanza (F.A.D.).

 

9.      Lo specialista ambulatoriale e il professionista che, nel triennio non abbia conseguito il minimo di crediti formativi previsto, θ escluso da ogni aumento di orario di incarico ai sensi del presente Accordo, fino al conseguimento di detto minimo formativo.

 

10. Le Regioni e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale concordano annualmente l'ammontare dello specifico finanziamento destinato alla formazione continua.

 

11.  Ai sensi del D.L.vo n.502/92 e successive modificazioni e integrazioni, la formazione continua θ sviluppata anche secondo percorsi formativi autogestiti.

 

12.  La partecipazione ad iniziative formative, oltre il limite di cui al comma 8, previa comunque autorizzazione aziendale, θ a carico dello specialista ambulatoriale e del professionista.

 

ART.34 – TUTELA SINDACALE

 

1. Ai fini dell'esercizio del diritto alla tutela sindacale θ riconosciuta a ciascun Sindacato di categoria, dei medici specialisti ambulatoriali e degli altri professionisti, la fruizione di tre (3) ore annue retribuite per ogni iscritto.

 

2. Il numero degli specialisti ambulatoriali e dei professionisti iscritti, di cui al presente accordo, θ rilevato a livello provinciale sulla base dei soli titolari di incarico ai quali - per ciascun Sindacato nazionale - viene effettuata a cura dell’azienda la trattenuta della quota sindacale di cui al successivo art. 51. La decorrenza della delega coincide con le ritenute effettive accertate alla data del 1 gennaio di ogni anno.

Entro il mese di febbraio di ciascun anno, le aziende comunicano la consistenza associativa alla Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati (SISAC), agli Assessorati regionali alla Sanitΰ ed alle Segreterie nazionali delle OO.SS.

 

3. Il diritto di cui al comma 1 del presente articolo e' riconosciuto ai soli sindacati nazionali di categoria degli specialisti ambulatoriali  e professionisti strutturati ed organizzati a livello regionale e provinciale, e firmatari del presente Accordo.

 

4. Il distacco sindacale di cui ai punti 1 e 2 che precedono e' calcolato, per gli specialisti ambulatoriali e i professionisti che ne usufruiscono, come attivita' di servizio ed ha piena validita' per tutti gli aspetti sia normativi che economici del presente Accordo.

 

5. Tutti gli emolumenti e contributi relativi all'orario di servizio ambulatoriale saranno corrisposti a tutti i rappresentanti sindacali, per le riunioni dei Comitati e delle Commissioni previsti dal presente Accordo, o per la partecipazione a organismi previsti da norme nazionali, regionali e aziendali.

 

6. Agli effetti della gestione dei precedenti punti 1) e 2)  del presente articolo, il responsabile nazionale del sindacato comunica, entro il 30 settembre di ogni anno, con un'unica lettera indirizzata a tutti gli Assessorati regionali alla Sanitΰ e alla Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati (SISAC), i nominativi degli specialisti ambulatoriali o dei professionisti, per i quali chiede il distacco sindacale per l’anno successivo, la sede di servizio, l'orario settimanale ed il numero di ore annuali per il quale θ richiesto il distacco.

 

7. Gli Assessorati regionali alla Sanitΰ provvedono a darne comunicazione alle aziende interessate entro il 31 ottobre di ciascun anno.

 

8. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 7 i sindacati firmatari comunicano entro il 31 dicembre alle aziende interessate, e per conoscenza alla SISAC e agli Assessorati regionali alla Sanitΰ, i nominativi degli specialisti ambulatoriali e dei professionisti per i quali θ richiesto il distacco sindacale, la sede di servizio e l'orario settimanale.

 

9. Le assenze dal servizio per permesso sindacale sono comunicate con congruo preavviso dall’ interessato all’azienda presso cui opera e non producono effetto ai fini delle statistiche annuali.

 

10. Sono considerate maggiormente rappresentative, ai fini della contrattazione sul piano nazionale, le Organizzazioni sindacali che, relativamente alla consistenza associativa, abbiano un numero di iscritti, risultanti dalle deleghe per la ritenuta del contributo sindacale, non inferiore al 5% delle deleghe complessive.

 

11. Non sono prese in considerazione ai fini della misurazione del dato associativo le deleghe a favore di organizzazioni sindacali che richiedono ai lavoratori un contributo economico inferiore a piω della metΰ rispetto a quello mediamente richiesto agli specialisti ambulatoriali convenzionati.

 

12. Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo, in possesso dei requisiti di rappresentativitΰ di cui al comma 10 a livello nazionale,  sono legittimate alla trattativa ed alla stipula degli accordi regionali.

 

13. Gli accordi aziendali possono essere stipulati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell’Accordo regionale.

 

14. Nel caso in cui il requisito di cui al comma 10 sia stato conseguito mediante l'aggregazione di piu' organizzazioni sindacali, il soggetto contrattuale e' univocamente rappresentato da una sigla, partecipa alle trattative e sottoscrive gli accordi come tale, θ rappresentata alle trattative dal legale rappresentante o da un suo delegato e mantiene il diritto di rappresentativitΰ contrattuale fintanto che la situazione soggettiva resti invariata.

 

ART.35 – DIRITTO ALL’INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE TRA LE PARTI

 

1. E’ demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e delle modalitΰ di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto dall’art.14 del presente Accordo.

 

2. L’azienda deve garantire, a richiesta dei Sindacati di cui all'art. 34 comma 13, una costante informazione  e consultazione sugli atti ed i provvedimenti che riguardano:

 

a) la programmazione dell'area specialistica extra-degenza specie per quanto riguarda la funzionalitΰ dei servizi specialistici funzionanti presso le strutture pubbliche specialistiche extra-degenza e delle altre aree professionali;

 

b) gli atti pubblici riguardanti il personale dipendente e quello convenzionato ai sensi del presente Accordo, attinenti all'attivitΰ specialistica e delle altre aree professionali, l'organizzazione del lavoro compresa l’attivitΰ libero-professionale intramuraria, il funzionamento dei servizi nonchι i programmi, i bilanci, gli investimenti e lo stanziamento relativo agli oneri per l'effettuazione del numero complessivo di ore di attivitΰ.

 

3. Su richiesta di una delle parti sono effettuati incontri a livello di azienda, con la eventuale partecipazione anche di altre categorie dei medici impegnati nell’area delle attivitΰ ambulatoriali extra-degenza, per lo scambio di informazioni sul funzionamento dell’attivitΰ ambulatoriale e per la formulazione di proposte idonee a rimuovere eventuali disfunzioni concordemente rilevate.

 

ART.36 – ASSENZE NON RETRIBUITE

 

1. Per giustificati e documentati motivi di studio o di comprovata necessitΰ, partecipazione ad iniziative di carattere umanitario e di solidarietΰ sociale, l'azienda conserva l'incarico allo specialista ambulatoriale e al professionista, incaricato a tempo indeterminato, per la durata massima di 24 mesi nell’arco del quinquennio sempre che esista la possibilitΰ di assicurare idonea sostituzione.

 

2. Nessun compenso θ dovuto per l'intero periodo di assenza.

 

3. In caso di nomina alle cariche ordinistiche per espletare i rispettivi mandati, elezione al Parlamento o ai Consigli regionali, provinciali e comunali o di nomina a pubblico amministratore, lo specialista ambulatoriale e il professionista viene sospeso, a richiesta, dall’incarico, per tutta la durata del mandato, senza oneri per l’azienda.

 

4. Lo specialista e il professionista che ha sospeso la propria attivitΰ per il richiamo alle armi θ reintegrato nel precedente incarico, semprechθ ne faccia domanda entro 30 giorni dalla data del congedo.

 

5. Durante il periodo di assenza per servizio di richiamo alle armi, allo specialista e al professionista si applica la normativa vigente per il personale dipendente.

 

6. I periodi di assenza per i casi previsti dai commi 3 e 4 sono conteggiati come anzianitΰ di incarico agli effetti dell'art. 23.

 

7. Salvo il caso di inderogabile urgenza, il medico o il professionista  deve avanzare richiesta per l'ottenimento dei permessi di cui al presente articolo con un preavviso di almeno quindici giorni.

 

8. Ricorrenti assenze non retribuite verranno valutate per i provvedimenti opportuni.

 

9. Per gli incarichi a tempo determinato la durata massima θ di 60 giorni nell’anno. Nel caso di assenze non superiori a trenta giorni, lo specialista ambulatoriale e il professionista deve assicurare idonea sostituzione, tranne i casi di certificata malattia. In ogni caso, l’assenza deve essere tempestivamente comunicata all’azienda.

 

ART.37 – MALATTIA – GRAVIDANZA

 

1. Allo specialista ambulatoriale e al professionista, incaricato a tempo indeterminato, che si assenta per comprovata malattia o infortunio - anche non continuativamente nell'arco di 30 mesi - l'azienda corrisponde l'intero trattamento economico, goduto in attivitΰ di servizio, per i primi 6 mesi e al 50% per i successivi 3 mesi e conserva l'incarico per ulteriori 15 mesi, senza retribuzione.

 

2. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili  (emodialisi, chemioterapia, trattamento per infezione da HIV – AIDS nelle fasi a basso indice di disabilitΰ specifica – attualmente indice di Karnosky -) secondo le indicazioni dell’Ufficio medico legale dell’azienda competente per territorio,  le assenze per ricovero ospedaliero o Day Hospital e per le citate terapie, debitamente certificate dalle competenti aziende, non sono computate nel periodo di conservazione dell’incarico, senza retribuzione,  di cui al comma 1 e comma 5 del presente articolo.

 

3. Allo specialista ambulatoriale e al professionista, a tempo indeterminato, spetta l'intero trattamento economico in caso di assenza per donazione di organi, sangue e midollo osseo.

 

4. Allo specialista ambulatoriale e al professionista, a tempo indeterminato, che si assenta dal servizio per gravidanza o puerperio, o adozione di minore al di sotto dei sei anni, l'azienda mantiene l'incarico per 6 mesi continuativi e corrisponde l'intero trattamento economico goduto in attivita' di servizio, per un periodo massimo complessivo di 14 settimane. Nel caso di gravidanza a rischio, il periodo di assenza non θ computato nei sei mesi.

 

5. Agli specialisti ambulatoriali e ai professionisti  si applicano le norme di cui al comma 3, dell'art.33, della legge n.104/92, in rapporto all’orario settimanale di attivitΰ .

 

6. Per gli specialisti ambulatoriali e i professionisti, incaricati a tempo determinato, nei casi di certificata malattia, nei casi di astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio, l’azienda conserva l’incarico per un massimo di sei mesi senza diritto ad alcun compenso.

 

7. L'Azienda puς disporre controlli sanitari in relazione agli stati di malattia o infortunio denunciati.
 

ART.38 – PERMESSO ANNUALE RETRIBUITO

 

1. Per ogni anno di effettivo servizio prestato, allo specialista ambulatoriale e al professionista incaricato ai sensi del presente Accordo, spetta un periodo di permesso retribuito irrinunciabile di 30 giorni non festivi purchι l'assenza dal servizio non sia superiore ad un totale di ore lavorative pari a cinque volte l'impegno orario settimanale.

 

2. A richiesta dell'interessato e con un preavviso di 30 giorni, il permesso, autorizzato dalla azienda, θ fruito in uno o piω periodi programmati, qualora siano presenti piω specialisti convenzionati per la stessa branca, tra i professionisti convenzionati, tenendo conto anche delle complessive esigenze operative dell’azienda.

 

3. Se il permesso θ chiesto fuori dei termini del preavviso, esso sarΰ concesso a condizione che l'azienda possa provvedere al servizio o che la sostituzione sia garantita dal richiedente.

 

4. Il periodo di permesso viene goduto durante l'anno solare al quale si riferisce e comunque non oltre il l° semestre dell'anno successivo.

 

5. Per gli specialisti ambulatoriali che usufruiscono dell’indennitΰ di rischio da radiazione di cui all’art. 44, commi 1 e 2,  detto periodo θ elevato di altri 15 giorni non festivi da prendere in unica soluzione, purchι l'assenza dal servizio non sia superiore ad un totale di ore lavorative pari a sette volte e mezzo l'impegno orario settimanale.

 

6. Per periodi di servizio inferiori ad un anno spettano tanti dodicesimi del permesso retribuito di cui al primo o al quinto comma del presente articolo, quanti sono i mesi di servizio prestati.

 

7. Ai fini del computo del permesso retribuito non sono considerati attivitΰ di servizio i periodi di assenza non retribuiti di cui al precedente articolo 36.

 

8. Durante il permesso retribuito agli specialisti ambulatoriali incaricati a tempo indeterminato, saranno corrisposti i compensi previsti all’art. 42. Agli specialisti ambulatoriali  incaricati a tempo determinato, saranno corrisposti i compensi di cui all’art.50 comma 1 e art.42, lettera B, comma 6.

 

9. Durante il permesso retribuito ai professionisti incaricati a tempo indeterminato,  saranno corrisposti i compensi previsti all’art. 43. Ai professionisti incaricati a tempo determinato saranno corrisposti i compensi di cui all’art.50, comma 1 e art.43, lettera B, comma 5.

 

ART.39 – CONGEDO MATRIMONIALE

 

1. Allo specialista ambulatoriale e al professionista, titolare di incarico a tempo indeterminato spetta un congedo matrimoniale retribuito di 15 giorni non festivi, purchι l'assenza dal servizio non sia superiore ad un totale di ore lavorative pari a due volte e mezzo l'impegno orario settimanale, con inizio non anteriore a tre giorni prima della data del matrimonio.

 

2. Durante il congedo matrimoniale agli specialisti ambulatoriali saranno corrisposti i compensi previsti all’art.42 e, se dovuta, all’art.44.

 

3. Durante il congedo matrimoniale ai professionisti, saranno corrisposti i compensi previsti all’art.43 e, se dovuta, all’art.44.

 

ART.40 – SOSTITUZIONI

 

1. Alle sostituzioni di durata non superiore a 30 giorni l'azienda provvede assegnando l'incarico di supplenza:

-   o ad uno specialista ambulatoriale o professionista designato dall'interessato

-  o secondo l'ordine di graduatoria con prioritΰ per gli specialisti o professionisti non titolari di incarico e non in posizione di incompatibilitΰ.

 

2. Alle sostituzioni di durata superiore l'azienda provvede comunque conferendo l'incarico di supplenza ricorrendo alla graduatoria secondo i criteri di cui al comma l.

 

3. L'incarico di sostituzione ha durata pari all'assenza del titolare e cessa di diritto e con effetto immediato al rientro del titolare stesso.

 

4. Allo specialista ambulatoriale sostituto, non titolare di incarico, spettano:

- il compenso di cui all'art. 42, lettera A, comma 1, il rimborso delle spese di accesso secondo l'art. 46 e l'eventuale indennitΰ di rischio secondo le modalitΰ del presente  Accordo.

 

5. Al professionista sostituto, non titolare di incarico, spettano:

- il compenso di cui all’art.43, lettera A, comma 1, il rimborso delle spese di accesso secondo l'art. 46 e l’eventuale indennitΰ di rischio secondo le modalitΰ del presente Accordo.

 

6. Allo specialista ambulatoriale e al professionista sostituto che sia giΰ titolare di incarico, compete il rispettivo trattamento tabellare derivante dalla anzianitΰ maturata nel servizio ambulatoriale.

 

ART.41 – ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DERIVANTI DAGLI INCARICHI

 

1. L'azienda, sentiti i Sindacati di cui all'art. 34 comma 13, provvede ad assicurare gli specialisti ambulatoriali e i professionisti, comunque operanti sia in attivitΰ istituzionale o in intramoenia, negli ambulatori in diretta gestione e nelle altre strutture aziendali, contro i danni da responsabilitΰ professionale verso terzi e contro gli infortuni subiti a causa e in occasione dell'attivitΰ professionale ai sensi del presente Accordo, ivi compresi i danni eventualmente subiti in occasione dell'accesso dalla e per la sede dell'ambulatorio, sempreche' il servizio sia prestato in comune diverso da quello di residenza,  nonchι in occasione dello svolgimento di attivitΰ esterna ai sensi dell'art. 32; sono compresi i danni comunque verificatisi nell’utilizzo del proprio mezzo di trasporto per attivitΰ istituzionale.

 

2. Le polizze sono stipulate per i seguenti massimali:

 

a) per la responsabilitΰ verso terzi:

euro 1.549.370, 68 per sinistro

euro 1.032.913, 80 per persona

euro 516.456, 90 per danni a cose o ad animali

 

b) per gli infortuni: euro 1.032.913, 80 per morte o invaliditΰ permanente; euro 154, 94 giornalieri per un massimo di 300 giorni per invaliditΰ temporanea e con decorrenza dalla data di inizio dell'invaliditΰ. L'indennitΰ giornaliera θ ridotta al 50% per i primi tre mesi.

 

3. Le relative polizze sono portate a conoscenza dei Sindacati di cui all'art. 34 comma 13 entro sei mesi dalla pubblicazione del presente Accordo.

 

4. I medici e i professionisti che ai sensi e nei modi di cui all'art. 44 vengono individuati quali esposti alle radiazioni ionizzanti, sono assicurati obbligatoriamente presso l'INAIL a cura della Azienda.

 

ART.42 – COMPENSI PER INCARICHI A TEMPO INDETERMINATO PER GLI SPECIALISTI AMBULATORIALI 

 

1. In attuazione di quanto previsto all’art. 9 del presente Accordo, tenuto conto che il distretto deve assicurare i servizi di assistenza primaria relativi alle attivitΰ sanitarie e sociosanitarie (art. 3- quater del D.L.vo n. 502/92 e successive modifiche), attraverso il coordinamento e l’approccio multidisciplinare, in ambulatorio e a domicilio, tra il medico di assistenza primaria, i pediatri di libera scelta, i servizi di continuitΰ assistenziale ed i medici specialisti ambulatoriali, nonchι con le strutture ospedaliere ed extraospedaliere accreditate (art. 3-quinquies del D.L.vo n. 502/92 e successive modifiche) e deve specificare le prestazioni e gli ambiti di competenza dell’area della specialistica ambulatoriale interna risultanti dal presente Accordo e dagli Accordi regionali ed aziendali, il trattamento economico degli specialisti ambulatoriali, secondo quanto previsto all’art. 8, comma 1, lett. d), del suddetto decreto legislativo e successive modificazioni, si articola in :

 

a)     quota oraria

b)     quota variabile, nell’ambito dei programmi regionali ed aziendali, finalizzata al raggiungimento di standard organizzativi, di processo, di livello erogativo, di partecipazione agli obiettivi e al governo della compatibilitΰ, nonchι per il  raggiungimento degli obiettivi di qualificazione, appropriatezza e governo della compatibilitΰ;

c)     aumento previsto per rinnovo nella misura di cui al precedente art. 9. Gli aumenti per i rinnovi  contrattuali, calcolati sul monte compensi 2000 per competenza, vanno ad incrementare le quote del compenso.

 

A - QUOTA ORARIA

 

1. Ai medici Specialisti ambulatoriali incaricati a tempo indeterminato ai sensi del presente accordo θ corrisposto mensilmente un compenso orario di euro 26,195 dal 1.1.2004. Tale compenso viene incrementato di euro 0, 245 per ora di attivitΰ dal 31.12.2004 e di euro 0,22 dal 31.12.2005.

 

2. E’ corrisposta inoltre una quota oraria in relazione alla anzianitΰ di servizio maturata fino alla data del 29 febbraio 1996 e pari a:

euro 0.046 per mese di servizio, fino al 192esimo mese (pari a 16 anni di anzianitΰ)

euro 0.017 per mese dal 193esimo.

 

  3. Per l'attivitΰ svolta dallo specialista nei giorni festivi e nelle ore notturne dalle ore 22 alle 6 il

  compenso orario di cui al presente articolo θ maggiorato nella misura del 30%.

 

  4. Per l'attivitΰ svolta nelle ore notturne dei giorni festivi ai sensi di legge la maggiorazione θ del 

  50%.

 

B – QUOTA VARIABILE

 

1. A decorrere dal 01.01.2004, le quote giΰ destinate agli specialisti ambulatoriali per:

 

a)     le prestazioni, anche ai fini dell'abbattimento delle liste di attesa, ricomprese nel nomenclatore tariffario “Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del S.S.N. e relative tariffe” introdotto dal Decreto del Ministro della sanitΰ del 22 luglio 1996 ( S.O. n. 150, del 14-9-96, alla G.U. n. 216 del 14-9-96), come eventualmente modificato ed integrato da provvedimenti regionali nonchι ai medici addetti alla medicina generale ambulatoriale disponibili a svolgere compiti di organizzazione sanitaria a livello distrettuale;

b)     le prestazioni protesiche (protesi dentarie ed implantologia, cure ortodontiche) ed attivitΰ ortesica di cui all'allegato C e per le ore di incarico dedicate in modo esclusivo a tali attivitΰ;

c)     le attivitΰ esterne di cui all’art.32;

d)     le prestazioni oltre l’orario di incarico di cui all’art.30, comma 14;

e)     la copertura dal rischio di radiazioni di cui all’art.44, commi 1 e 2;

f)       le spese di viaggio relative ad incarichi svolti in Comune diverso da quello di residenza di cui all’art.46;

g)     lo svolgimento dell’attivitΰ in zone identificate dalle Regioni come disagiatissime o disagiate a popolazione sparsa, e in quelle caratterizzate da bilinguismo di cui al successivo comma 11;

costituiscono un fondo per la ponderazione qualitativa delle quote orarie, non riassorbibile, quantificato in ogni Regione sulla base di euro 4,41 per ora di attivitΰ. Tale fondo θ aumentato di euro 0.245 dal 31.12. 2004 e di euro 0.22 dal 31.12.2005.

 

2. Il fondo si arricchirΰ anche delle quote di anzianitΰ resesi nel tempo disponibili per effetto della cessazione del rapporto convenzionale dei singoli medici specialisti.

 

3. In ciascuna regione, il fondo di cui al comma 1 deve essere incrementato dell’ammontare delle risorse giΰ impiegate per  integrare i tetti previsti nel DPR 271/2000, per effetto degli Accordi regionali vigenti, inerenti ai programmi e progetti finalizzati di cui all’art.31 del presente Accordo.

 

4. Dal 1.1.2004 tutti gli specialisti ambulatoriali convenzionati a tempo indeterminato e determinato ai sensi del presente Accordo, partecipano al riparto del fondo per la ponderazione qualitativa delle quote orarie, mediante attribuzione di una quota oraria e /o  per obiettivi definita dagli Accordi regionali, fatti salvi i livelli retributivi al 31.12.2003 come determinati dal D.P.R. 271/2000 (art.30, commi 1 e 2, art.31 e art.32).

 

5. Per il 2004 e fino alla definizione degli Accordi regionali a ciascun medico specialista titolare di rapporto convenzionale a tempo indeterminato θ riconosciuta comunque, a titolo d’acconto, una quota oraria di ponderazione di euro 2,485 per ora fino al 31.12.2004, aumentata di euro 0,245 dal 31.12.2004 e di euro 0,22 dal 31.12.2005.

 

6. Per il 2004 e fino alla definizione degli Accordi regionali a ciascun medico specialista titolare di rapporto convenzionale a tempo determinato θ riconosciuta comunque, a titolo d’acconto, una quota oraria di ponderazione di euro 0,905 per ora fino al 31.12.2004, aumentata di euro 0,245 dal 31.12.2004 e di euro 0,22 dal 31.12.2005.

 

7. In attesa della stipula degli Accordi regionali, agli specialisti ambulatoriali spetta il compenso previsto dal nomenclatore tariffario regionale per le prestazioni aggiuntive di cui all’art.31, comma 4 e i compensi previsti per le prestazioni di cui all’allegato D.

 

8. Gli obiettivi da raggiungere da parte dei medici specialisti sono stabiliti secondo tappe e percorsi condivisi e concordati tra Azienda e/o distretto e Organizzazioni sindacali rappresentative, sulla base di quanto stabilito a livello di accordo regionale, come previsto dall’art.31.

 

9. I progetti devono prevedere adeguati meccanismi di verifica e di revisione di qualitΰ, al fine di poter valutare i differenti gradi di raggiungimento degli obiettivi programmati  dai medici aderenti.

 

10. Fino alla stipula dei nuovi Accordi regionali, per la esecuzione delle prestazioni protesiche (protesi dentarie ed implantologia, cure ortodontiche) ed attivitΰ ortesica di cui all'Allegato "C" e per le ore di incarico dedicate in modo esclusivo a tali attivitΰ, agli specialisti spetta un emolumento aggiuntivo orario di euro 3,14.

 

11. Per lo svolgimento dell’attivitΰ in zone identificate dalle Regioni come disagiatissime o disagiate a popolazione sparsa, comprese le piccole isole, spetta ai medici specialisti un compenso accessorio orario nella misura e con le modalitΰ concordate nell’ambito degli Accordi regionali. E’ riconosciuta inoltre l’indennitΰ di bilinguismo in rapporto alle ore di incarico ai medici specialisti operanti nelle aziende di Province e Regioni che ne prevedano l’erogazione  a norma di legge.

 

12. Gli Accordi regionali possono prevedere lo svolgimento di ulteriori attivitΰ, l’erogazione di specifiche prestazioni, compreso il possesso di specifici requisiti di qualitΰ, e i relativi compensi.

 

C –  ARRETRATI DEL TRIENNIO 2001-2003

 

1. Le Regioni liquidano a ciascun specialista ambulatoriale,  a titolo di arretrati per il triennio 2001-2003, in tre rate previste con le competenze di Marzo 2005, di Settembre 2005 e di Gennaio 2006, l’ammontare risultante:

a) dal compenso lordo di 0,727 euro, comprensivo della quota Enpam a carico del medico, moltiplicato per il numero delle ore totali per il 2001;

b)  dal compenso lordo di 0,727 euro, comprensivo della quota Enpam a carico del medico, moltiplicato per il numero delle ore totali per il 2002;

c) dal compenso lordo di 1,022 euro, comprensivo della quota Enpam a carico del medico, moltiplicato per il numero delle ore totali per il 2003.

 

D - MODALITA’ DI PAGAMENTO

 

1. Il compenso mensile deve essere pagato allo specialista entro la fine del mese di competenza. Le Regioni attuano, di intesa con le aziende e sentiti i sindacati di cui all'art. 34 comma 12, forme di coordinamento tra le varie Aziende allo scopo di assicurare la corretta corresponsione, nei confronti dei medici ambulatoriali, dei compensi ai medesimi spettanti ai sensi del presente Accordo.

  

ART.43 – COMPENSI PER INCARICHI A TEMPO INDETERMINATO PER I PROFESSIONISTI

 

1. In attuazione di quanto previsto all’art. 9 del presente Accordo, tenuto conto che il distretto deve assicurare i servizi di assistenza primaria relativi alle attivitΰ sanitarie e sociosanitarie (art. 3- quater del D.L.vo n. 502/92 e successive modifiche), attraverso il coordinamento e l’approccio multidisciplinare, in ambulatorio e a domicilio, tra le figure mediche, professionali e di altri operatori sanitari, nonchι con le strutture ospedaliere ed extraospedaliere accreditate (art. 3-quinquies del D.L.vo n. 502/92 e successive modifiche) e deve specificare le prestazioni e gli ambiti di competenza delle aree professionali, risultanti dal presente Accordo e dagli Accordi regionali ed aziendali, il trattamento economico dei professionisti si articola in :

 

a)     quota oraria;

b)     quota variabile, nell’ambito dei programmi regionali ed aziendali, finalizzata al raggiungimento di standard organizzativi, di processo, di livello erogativo, di partecipazione agli obiettivi e al governo della compatibilitΰ, nonchι per il  raggiungimento degli obiettivi di qualificazione, appropriatezza e governo della compatibilitΰ;

c)     aumento previsto per rinnovo nella misura di cui al precedente art. 9. Gli aumenti per i rinnovi  contrattuali, calcolati sul monte compensi 2000 per competenza, vanno ad incrementare le quote del compenso.

 

A - QUOTA ORARIA

 

1. Ai Professionisti incaricati a tempo indeterminato ai sensi del presente accordo θ corrisposto mensilmente un compenso orario di euro 18,985 dal 1.1.2004. Tale compenso viene incrementato di euro 0, 245 per ora di attivitΰ dal 31.12.2004 e di euro 0, 22 dal 31.12.2005.

 

2. Al compenso di cui al comma 1, vanno aggiunte ulteriori quote in relazione alle anzianitΰ di servizio maturate fino alla data del 31.12.98. e pari a:

euro 0,042 per mese di servizio, fino al 192esimo mese

euro 0,022 per mese dal 193esimo.

 

  3. Per l'attivitΰ svolta dal professionista nei giorni festivi e nelle ore notturne dalle ore 22 alle 6 il

  compenso orario di cui al presente articolo θ maggiorato nella misura del 30%.

 

  4. Per l'attivitΰ svolta nelle ore notturne dei giorni festivi ai sensi di legge la maggiorazione θ del 

  50%.

 

B – QUOTA VARIABILE

 

1. A decorrere dal 01.01.2004, le quote giΰ destinate ai professionisti per:

 

a)     la partecipazione a programmi o progetti regionali e aziendali con particolare attenzione alla salvaguardia della salute pubblica anche relativamente a situazioni di emergenza sanitaria e di realizzazione di "Progetti obiettivo" previsti dal P.S.N.;

b)     il raggiungimento degli obiettivi dai programmi regionali ed aziendali e il rispetto da parte del professionista dei livelli di spesa programmata;

c)     la partecipazione a programmi e progetti finalizzati all'abbattimento delle liste di attesa;

d)     le attivitΰ esterne di cui all’art.32;

e)     le prestazioni oltre l’orario di incarico di cui all’art.30, comma 14;

f)       indennitΰ specifica di categoria all’art.44, comma 3;

g)     le spese di viaggio relative ad incarichi svolti in Comune diverso da quello di residenza di cui all’art.46;

costituiscono un fondo per la ponderazione qualitativa delle quote orarie, non riassorbibile, quantificato in ogni Regione sulla base di euro 3,205 per ora di attivitΰ. Tale fondo θ aumentato di euro 0.245  dal 31.12 2004 e di euro 0.22 dal 31.12.2005.

 

2. Il fondo si arricchirΰ anche dalle quote di anzianitΰ resesi nel tempo disponibili per effetto della cessazione del rapporto convenzionale dei singoli professionisti; tale fondo θ ripartito sulla base degli accordi regionali, fatti salvi i livelli retributivi come determinati dal D.P.R. 446/2001.

 

3. In ciascuna regione, il fondo di cui al comma 1 deve essere incrementato dell’ammontare delle risorse giΰ impiegate per  integrare i tetti previsti nel DPR 446/2001, per effetto degli Accordi regionali vigenti, inerenti ai programmi e progetti finalizzati di cui all’art.31 del presente Accordo.

 

4. Dal 1.1.2004 tutti i professionisti convenzionati a tempo indeterminato e determinato ai sensi del presente Accordo, partecipano al riparto del fondo per la ponderazione qualitativa delle quote orarie, mediante attribuzione di una quota oraria e/o per obiettivi definita dagli Accordi regionali.

 

5. Per il 2004 e fino alla definizione degli Accordi regionali a ciascun professionista titolare di rapporto convenzionale a tempo indeterminato e determinato θ riconosciuta comunque, a titolo d’acconto, una quota oraria di ponderazione di euro 1,285 fino al 31.12.2004, aumentata di euro 0,245 dal 31.12.2004 e di euro 0,22 dal 31.12.2005.

 

6. In attesa della stipula degli Accordi regionali, ai professionisti spetta il compenso previsto dal nomenclatore tariffario regionale per le prestazioni aggiuntive di cui all’art.31, comma 4.

 

7. Gli obiettivi da raggiungere da parte dei professionisti sono stabiliti secondo tappe e percorsi condivisi e concordati tra azienda e/o distretto e Organizzazioni sindacali rappresentative, sulla base di quanto stabilito a livello di Accordo regionale, come previsto dall’art.31.

 

8. I progetti devono prevedere adeguati meccanismi di verifica e di revisione di qualitΰ, al fine di poter valutare i differenti gradi di raggiungimento degli obiettivi programmati  dai professionisti aderenti.

 

9. Gli Accordi regionali possono prevedere lo svolgimento di ulteriori attivitΰ, l’erogazione di specifiche prestazioni, compreso il possesso di specifici requisiti di qualitΰ, e i relativi compensi.

  

C –  ARRETRATI DEL TRIENNIO 2001-2003

 

1. Le Regioni liquidano a ciascun professionista,  a titolo di arretrati per il triennio 2001-2003, in tre rate previste con le competenze di Marzo 2005, di Settembre 2005 e di Gennaio 2006, l’ammontare risultante:

a) dal compenso lordo di 0,727 euro, comprensivo della quota Enpam a carico del professionista, moltiplicato per il numero delle ore totali per il 2001;

b)  dal compenso lordo di 0,727 euro, comprensivo della quota Enpam a carico del professionista, moltiplicato per il numero delle ore totali per il 2002;

c) dal compenso lordo di 1,022 euro, comprensivo della quota Enpam a carico del professionista,  moltiplicato per il numero delle ore totali per il 2003.

 

D - MODALITA’ DI PAGAMENTO

 

1. Il compenso mensile deve essere pagato al professionista entro la fine del mese di competenza. Le Regioni attuano, di intesa con le aziende e sentiti i sindacati di cui all'art. 34 comma 12, forme di coordinamento tra le varie Aziende allo scopo di assicurare la corretta corresponsione, nei confronti dei professionisti, dei compensi ai medesimi spettanti ai sensi del presente Accordo.

ART.44 – INDENNITA’ DI RISCHIO E INDENNITA’ SPECIFICA DI CATEGORIA

 

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del  presente Accordo, l'indennitΰ di rischio viene corrisposta, nella misura e con la cadenza temporale prevista per i medici ospedalieri, agli specialisti ambulatoriali esposti al rischio di radiazioni di cui al D.L.vo n. 230/95 ed alla legge n.460/88 in quanto tenuti a prestare la propria opera in zona controllata e semprechθ il rischio abbia carattere professionale.

 

2. Per gli specialisti ambulatoriali che non operano in maniera costante in zona controllata, l’accertamento del diritto all'indennitΰ θ demandata a un'apposita Commissione composta dal Direttore sanitario, che la presiede, da uno specialista radiologo designato dall’azienda, da tre rappresentanti dei medici ambulatoriali designati dai membri di parte medica in seno al Comitato consultivo zonale di cui all'art. 24 e da due esperti qualificati nominati dal Direttore generale dell'azienda.

 

3. Ai biologi e ai chimici convenzionati a tempo indeterminato θ corrisposta un’indennitΰ di rischio con le modalitΰ e nella misura eventualmente previste per il corrispondente profilo professionale presso le aziende sanitarie.

 

ART.45 – Compenso per l’esercizio di attivitΰ psicoterapeutica

 

1. Agli psicologi abilitati all’espletamento di attivitΰ psicoterapeutica, che svolgano tale attivitΰ ai sensi della vigente normativa in materia, θ corrisposto un compenso aggiuntivo di euro 6, 50 per ogni ora destinata a tale attivitΰ, ferma restando la necessaria dimostrazione e certificazione risultante dal piano di trattamento.

 

ART.46 – RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO

 

1. Per incarichi svolti in Comune diverso da quello di residenza, purchι entrambi siano compresi nello stesso ambito zonale, viene corrisposto per ogni accesso un rimborso spese. Tale rimborso, pari ad euro 0,27 per chilometro  alla data del 1° gennaio 2000, viene rideterminato con cadenza semestrale al l° gennaio e al 1° luglio limitatamente al 50% sulla base del prezzo "ufficiale " della benzina verde per uguale importo in percentuale.

 

2. La misura del rimborso spese θ proporzionalmente ridotta nel caso in cui l'interessato trasferisca la residenza in Comune piω vicino a quello del presidio. Rimane invece invariata qualora lo specialista trasferisca la propria residenza in Comune sito a uguale o maggiore distanza da quello sede del posto di lavoro.

 

ART.47 – PREMIO DI COLLABORAZIONE PER INCARICHI A TEMPO INDETERMINATO

 

1. Agli specialisti ambulatoriali incaricati  a tempo indeterminato  θ corrisposto un premio annuo di collaborazione pari a un dodicesimo del  compenso orario di cui all'art. 42 . lettera A, commi 1 e 2 e lettera B, comma 5.

 

2. Ai professionisti incaricati a tempo indeterminato θ corrisposto un premio annuo di collaborazione pari a un dodicesimo del compenso orario di cui all’art. 43, lettera A, commi 1 e 2 e lettera B, comma 5.

 

3. Il premio di collaborazione sarΰ liquidato entro il 31 dicembre dell'anno di competenza.

 

4. Allo specialista ambulatoriale e al professionista che cessa dal servizio prima del 31 dicembre il premio verrΰ calcolato e liquidato all'atto della cessazione del servizio.

 

ART. 48 – CONTRIBUTO PREVIDENZIALE

 

1. A favore degli specialisti ambulatoriali e dei professionisti che prestano la loro attivitΰ ai sensi del presente Accordo, l'azienda versa di norma mensilmente, al massimo trimestralmente, con modalitΰ che assicurino l'individuazione dell'entitΰ delle somme versate e dello specialista ambulatoriale o professionista cui si riferiscono, un contributo del 24% di cui il 14,335% a proprio carico e il 9,665% a carico di ogni singolo specialista ambulatoriale o professionista, calcolato su tutti i compensi di cui al presente Accordo, ad esclusione dei rimborsi spese.

 

2. Per gli specialisti ambulatoriali il contributo, con la specificazione del numero di codice fiscale e di codice individuale Enpam, sarΰ versato al Fondo speciale dei medici ambulatoriali gestito dall'Enpam, di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 15 ottobre 1976 e successive modificazioni.

 

3. Per i professionisti incaricati ai sensi del presente Accordo l’azienda versa il contributo alle rispettive casse previdenziali (ENPAB, ENPAP, EPAP).

 

4. In materia si applicano le disposizioni del Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale in data 7 ottobre 1989, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.249 del 24 ottobre 1989.

 

ART.49 – PREMIO DI OPEROSITA’ PER INCARICHI A TEMPO INDETERMINATO

 

1. A tutti gli specialisti ambulatoriali e professionisti che svolgono la loro attivitΰ per conto delle aziende, ai sensi del presente Accordo, con regolare incarico a tempo indeterminato, alla cessazione del rapporto convenzionale spetta, dopo un anno di servizio, un premio di operositΰ nella misura di una mensilitΰ per ogni anno di servizio prestato.

 

2. Per le frazioni di anno, la mensilitΰ di premio sarΰ ragguagliata al numero dei mesi di servizio svolto, computando a tal fine per mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni e non calcolando quella pari o inferiore a 15 giorni.

 

3. Ciascuna mensilitΰ, calcolata in base alla tabella in vigore al momento della cessazione del rapporto, θ ragguagliata alle ore effettive di attivitΰ ambulatoriale svolta dallo specialista ambulatoriale e dal professionista in ogni anno di servizio.

 

4. Conseguentemente ciascuna mensilitΰ di premio potrΰ essere frazionata in dodicesimi; la frazione di mese superiore a 15 giorni θ computata per mese intero, quella pari o inferiore a 15 giorni non θ computata.

 

5. Nel caso in cui, nel corso del rapporto di lavoro, fossero intervenute delle variazioni nell'orario settimanale di attivitΰ, il premio per ogni anno di servizio dovrΰ essere calcolato in base agli orari di attivitΰ effettivamente osservati nei diversi periodi dell'anno solare.

 

6. Il premio di operositΰ per gli specialisti ambulatoriali θ calcolato sul compenso orario di cui all’art.42, lettera A, commi 1 e 2, lettera B, comma 5 e sul premio di collaborazione.

 

7. La corresponsione del premio di operositΰ θ dovuta dalle aziende in base ai criteri previsti dall'allegato E annesso al D.P.R. n.884/84, che qui si intendono integralmente richiamati.

 

8.      Per i professionisti, il premio di operositΰ θ calcolato sul compenso orario di cui all’art.43, lettera A, commi 1 e 2, lettera B, comma 5 e sul premio di collaborazione.

 

9. Per i professionisti giΰ convenzionati ai sensi del D.P.R. n.446/01, ai fini della corresponsione del premio di operositΰ, non θ computabile l’attivitΰ lavorativa precedente all’anno 2001.

 

10. Il premio θ corrisposto entro sei mesi dalla cessazione del rapporto.

 

ART.50 – COMPENSI PER INCARICHI A TEMPO DETERMINATO

 

1. Allo specialista ambulatoriale e al professionista, incaricato a tempo determinato ai sensi dei commi 10 e 11 dell’art.23 del presente Accordo, l’azienda corrisponde mensilmente, a decorrere dalla data d’inizio del rapporto, un compenso forfetario omnicomprensivo di euro 37,055 per ogni ora di attivitΰ effettivamente espletata dal 1.1.2004. A tale compenso si aggiunge euro 0,245 dal 31.12. 2004 ed euro 0,22 dal 31.12 2005.

 

2. Ai medici specialisti esposti al rischio di radiazioni di cui al D.L.vo n. 230/95 ed alla legge n.460/88, in quanto tenuti a prestare la propria opera in zona controllata e semprechθ il rischio abbia carattere professionale θ corrisposta l’indennitΰ di cui all’art.44, commi 1 e 2.

 

3. Il compenso mensile θ corrisposto nel mese di competenza.

 

4. Per le eventuali prestazioni domiciliari eseguite al di fuori dell’orario di incarico, spetta un compenso forfetario omnicomprensivo di euro 25,82. Su tale compenso grava il contributo previdenziale a carico dell’azienda.

 

5. Per le eventuali prestazioni domiciliari, comunque eseguite, spetta un rimborso spese di viaggio pari ad 1/5 del costo “ufficiale” della benzina verde per Km.

 

6. Per la quota variabile si rinvia agli artt.42 e 43, lettera B.
 

ART.51 – RISCOSSIONE DELLE QUOTE SINDACALI

 

1. Le quote sindacali a carico dell’iscritto sono trattenute nel rispetto delle vigenti norme, su richiesta del sindacato, corredata di delega dell'iscritto e per l'ammontare deliberato dal sindacato stesso, dalle aziende presso le quali lo specialista ambulatoriale e il professionista presta la propria opera professionale e sono versate, mensilmente, sul conto corrente bancario intestato alla sezione provinciale del sindacato stesso, contestualmente all'invio dell'elenco dei nominativi a cui sono state applicate le ritenute sindacali e l'importo delle relative quote.

 

2. Restano in vigore le deleghe giΰ rilasciate a favore dei Sindacati firmatari del presente Accordo nel rispetto della normativa vigente.

 

3. Eventuali variazioni delle quote e delle modalitΰ di riscossione vengono comunicate alle aziende da parte degli organi competenti dei sindacati.

 

ART.52– LIBERA PROFESSIONE INTRA-MOENIA

 

1. L'azienda consente allo specialista ambulatoriale, al professionista e ai medici di cui alla norma finale n.5 del presente Accordo, l'esercizio della libera professione intra-moenia per prestazioni ambulatoriali.

 

2. Lo svolgimento dell'attivitΰ deve avvenire fuori dell'orario di servizio, in giorni ed orari prestabiliti. In caso di indisponibilitΰ  di spazi e personale si applicano le norme previste dalla normativa della dirigenza medica.

 

3. L'azienda stabilisce i criteri, le modalitΰ e la misura per la corresponsione degli onorari con riferimento e nel rispetto della tariffa minima ordinistica, sentito lo specialista ambulatoriale o il professionista interessato, in modo che, in ogni caso, non sussistano oneri a proprio carico.

 

ART.53 ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO. PRESTAZIONI INDISPENSABILI E LORO MODALITA’ DI EROGAZIONE

 

1. Nei settori disciplinati dal presente Accordo sono prestazioni indispensabili ai sensi della legge n.146/90, art. 2, comma 2, e successive modificazioni e integrazioni, le prestazioni delle branche specialistiche e delle aree professionali che l’azienda non sia in grado di erogare attraverso divisioni o servizi ospedalieri siti nell'ambito territoriale di competenza.

 

2. Al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1, in occasione di scioperi della categoria degli specialisti ambulatoriali o dei professionisti, i sindacati di cui all'art. 34 comma 13 concordano con le aziende, per ciascuna delle branche specialistiche e delle aree professionali, di cui al medesimo comma 1, l'astensione dallo sciopero di almeno uno specialista ambulatoriale e di un professionista per ogni giorno di durata dello sciopero.

 

3. Il diritto di sciopero degli specialisti ambulatoriali e dei professionisti θ esercitato con un preavviso minimo di 15 giorni. I soggetti che promuovono lo sciopero, contestualmente al preavviso indicano anche la durata dell'astensione dal lavoro.

 

4. Gli specialisti ambulatoriali e i professionisti che si astengono dal lavoro in violazione delle norme del presente articolo sono soggetti alla eventuale applicazione delle sanzioni previste secondo le procedure stabilite dall'art. 27.

 

5. Le OO.SS. si impegnano a non effettuare le azioni di sciopero:

a) nel mese di agosto;

b) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie;

c) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali regionali, provinciali e comunali, per i rispettivi ambiti territoriali;

d) nei giorni dal 23 dicembre al 7  gennaio;

e) nei giorni dal giovedμ antecedente la Pasqua al martedμ successivo.

 

6. In casi di avvenimenti eccezionali di particolare gravitΰ o di calamitΰ naturali gli scioperi dichiarati si intendono immediatamente sospesi.

  

 Norma generale

 

1. Le parti si danno reciprocamente atto che la dizione "azienda" utilizzata dal presente Accordo θ indifferentemente riferita alle dizioni "Azienda U.S.L." e "Azienda Ospedaliera" in relazione a quanto disciplinato dalla normativa nazionale e regionale sulla materia.

  

Norme finali

        

Norma finale n.1

1. Agli specialisti ambulatoriali di cui al presente Accordo, operanti presso gli enti di cui all'art. 15, comma 1, lettera d), non si applica l'incompatibilitΰ prevista dal citato articolo, purchι ai medesimi l'incarico sia stato conferito dai suddetti enti all'epoca in cui gli stessi adottavano la regolamentazione dei rapporti ai sensi degli Accordi nazionali ex art. 48 della legge n.833/1978.

 

Norma finale n.2

 1. In deroga al disposto dell'art. 15, comma 1, lettere g) ed h), sono fatte salve le situazioni legittimamente acquisite ai sensi dell'art. 4, comma 3, punti 1 e 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n.291/87.

 

2. Salve le norme in materia di limitazione di orario, l'incompatibilitΰ di cui all'art. 15, comma 1, lett. i), non si applica agli specialisti che si trovano nelle condizioni giΰ previste alla data di pubblicazione dell'Accordo di cui al DPR 291/87.

 

3. In deroga al disposto di cui all'art. 16, comma 1, sono fatte salve, nei limiti di 48 ore settimanali di attivitΰ per incarico ambulatoriale sommata ad altra attivitΰ compatibile svolta in base ad altro rapporto, le posizioni legittimamente acquisite alla data di pubblicazione del D.P.R. n.291/87.

 

Norma finale n.3

 1. Per gli specialisti ambulatoriali sono confermate ad personam le posizioni non conformi al disposto dell'art. 9, comma 3, del D.P.R. 316/90 esistenti alla data di pubblicazione del citato D.P.R. fatta salva la possibilitΰ di adottare i provvedimenti di cui all'art. 17 del presente Accordo.

 

2. Per i professionisti sono confermate ad personam le posizioni contrattuali di miglior favore giΰ derivanti dall’applicazione delle norme finali dei DD.PP.RR. 261/92, 255/88, 262/92.

 

Norma finale n.4

1. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 46 il rimborso spese di viaggio continua ad essere corrisposto agli specialisti che ne fruiscano per incarichi acquisiti prima del 28 dicembre 1984. Nel caso di costituzione di nuove province successivamente alla data del l° gennaio 1998, l'indennitΰ di accesso viene comunque mantenuta agli specialisti che giΰ ne beneficiano.

 

Norma finale n.5

 1.  Salvo quanto previsto all’art.23, comma 1, lettera a), sono confermati per i sanitari addetti alla medicina generale ambulatoriale, i contenuti della norma finale annessa al DPR n.291/87.

 

2. Anche ai sanitari di cui al comma 1, puς essere attribuito il coordinamento funzionale e gestionale di strutture specialistiche ambulatoriali e distrettuali, compresi gli aspetti di integrazione funzionale con gli altri servizi specialistici aziendali, con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta.

 

Norma finale n. 6

 1. Preso atto della richiesta del Comitato di settore Sanitΰ e della situazione contrattuale dei medici veterinari a rapporto convenzionale con le aziende USL, le parti si impegnano a definire la normativa dei suddetti medici, senza aggravio di spesa, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presenteAccordo.
 

                                                              Norme transitorie
 

Norma transitoria n.1

 1. Fino all'insediamento dei Comitati e delle Commissioni di cui agli articoli 24, 25 e 27 del presente Accordo sono confermati in carica i Comitati e le Commissioni di cui agli articoli 11, 12 e 14 del D.P.R. n.271/00 e all’art.12 del D.P.R. n.446/01.

 

Norma transitoria n.2

1. Le parti confermano di aver convenuto che, a decorrere dalle graduatorie da valere per l'anno 1991, l'esercizio dell'attivitΰ specialistica in regime libero professionale sia calcolato dal giorno successivo alla data di conseguimento della libera docenza o del titolo di specializzazione, ivi compresi i laureati in medicina specialisti in odontostomatologia.


2. Analogamente per la branca di odontostomatologia e limitatamente ai professionisti che accedono alla relativa graduatoria in virtω dell'iscrizione allo speciale albo di cui alla legge n.409/85, la valutazione dell’attivitΰ libero professionale decorre dal giorno successivo all'iscrizione a tale Albo.

 

Norma transitoria n.3

 1.       Nell’anno di entrata in vigore del presente Accordo, per l’attribuzione degli incarichi a tempo determinato si utilizzano le graduatorie giΰ formulate sulla base del disposto dei D.P.R. 271/2000 e n.446/2001.

 

2.       Nell’anno successivo a quello di entrata in vigore del presente Accordo, per l’attribuzione dei turni resisi disponibili, si utilizzano le graduatorie redatte ai sensi dei D.P.R. 271/2000  e n.446/01.

 

3.       In deroga al disposto di cui al precedente comma , gli specialisti ambulatoriali privi del requisito di cui all’art.8 comma 5  punto a) del D.P.R. 271/2000 ed i professionisti privi del requisito di cui all’art 3 comma 3 del D.P.R 446/2001, richiesto per l’inquadramento nella graduatoria per l’anno 2006, possono presentare domanda di immissione entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente accordo.

 

Norma transitoria n.4

 1. I rapporti convenzionali a tempo determinato instaurati per lo svolgimento di attivitΰ specialistica ambulatoriale o delle altre aree professionali, in corso alla data di pubblicazione del presente Accordo, devono essere conformi a quanto disposto dall'art. 2-nonies della Legge 26.05.2004 n.138.

 

2. I rapporti convenzionali non conformi adottano, dalla data di pubblicazione del presente Accordo e fino alla loro scadenza, le clausole normative ed economiche del presente Accordo. 

 

3. Qualora continuino a sussistere le relative necessitΰ assistenziali, le ore di incarico sono assegnate ai sensi dell'art.23 del presente Accordo.

 

Norma transitoria n.5

 1.Premesso che l'art. 15-nonies comma 3, del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni,  dispone che in sede di rinnovo delle convenzioni nazionali siano stabiliti tempi e modalitΰ di attuazione per l'applicazione di quanto sancito al comma 1 dell'articolo medesimo, e che il D. L.vo n.254 del 28 luglio 2000, all’art.6, sospende l’efficacia di tali disposizioni fino all’attuazione dei provvedimenti collegati alle determinazioni della Commissione che dovrΰ essere istituita con Decreto del Ministro della Salute, fino a quando non entrerΰ in vigore il limite di etΰ stabilito dall’art. 19, comma 4, lettera a) del presente Accordo Collettivo Nazionale continua ad applicarsi il limite di etΰ previsto dall’art.6 comma 4, lettera e) del DPR n.500/96, con esclusione del biennio di cui al D.L.vo n.503/92.

 

Norma transitoria n.6

 1. I convenzionati di cui all’art.23, comma 5, primo alinea, sono individuati dal Ministero della Difesa con propria nota. Un primo elenco θ contenuto nella nota Prot.n. 0137491 del 9 dicembre 2004.

Norma transitoria n.7

 1. Fino al 31 dicembre 2005, tenuto conto delle necessitΰ di adeguamento derivanti dalla definizione di un unico Accordo per la specialistica ambulatoriale e le altre aree professionali, le OO.SS. maggiormente rappresentantive dei professionisti, in via transitoria ed eccezionale, possono usufruire, complessivamente, di un numero di ore annue aggiuntive rispetto a quanto previsto dall’art.34, comma 1, pari ad un unico distacco totale retribuito. Le modalitΰ di fruizione, concordate tra le suddette OO.SS., dovranno essere preventivamente comunicate alla SISAC.

 

                                               Norma transitoria n. 8

 1. Fino alla stipula del prossimo A.C.N., in deroga al  comma 10 dell’art.34, θ considerata rappresentativa la Federazione delle OO.SS. delle categorie dei Biologi, Chimici e Psicologi.

 

Dichiarazioni a verbale

 

Dichiarazione a verbale n.1

1. Le parti chiariscono che le dizioni "Regione", "Amministrazione regionale", "Giunta regionale", "Assessore regionale", "Assessore regionale alla Sanitΰ", usata nel testo dell'Accordo valgono ad individuare anche i corrispondenti organismi delle province autonome di Trento e Bolzano.

 

2. Chiariscono inoltre che gli articoli o i commi con la dizione "specialisti ambulatoriali e professionisti” riguardano tutte le categorie professionali convenzionate ai sensi del presente Accordo. Sono invece di esclusiva pertinenza degli specialisti ambulatoriali ed odontoiatri, specificati con la sola dizione “specialisti ambulatoriali” i seguenti articoli del presente Accordo:

- art.23, comma 1,lett. d) e lett.h) e comma 8

- art.28

- art.30, commi 2, 9 e 15

- art.32, commi 4 e 5

- art.38, commi 5 e 8

- art.39, comma 2

- art.40, comma 4

- art.42

- art.44, commi 1 e 2

- art.47, commi 1

- art.48, comma 2

- art.49, comma 6

- art.50, comma 2

- norme finali n. 1, n. 2, n. 3,comma 1, n.4

- norma transitoria n. 2

- Allegato D

 

Dichiarazione a verbale n. 2

1. Le parti raccomandano che il presente Accordo venga recepito dall'I.N.A.I.L., dall'I.N.P.S., dagli Enti locali, dal Ministero della difesa, dal SASN e da tutte le istituzioni pubbliche che utilizzano medici specialisti e altri professionisti e che conferiscano nuovi incarichi a tempo indeterminato ed utilizzino la graduatoria di cui all'art. 21, dopo aver espletato le procedure di cui all'art. 23 per gli aumenti di orario agli specialisti giΰ incaricati.

 

Dichiarazione a verbale n.3

 1. Per la partecipazione alle riunioni dei Comitati e delle Commissioni di cui agli articoli 22, 24, 25 e 27 ai componenti di parte pubblica ed al segretario spettano, se e in quanto previsti, i compensi fissati a livello regionale.

 

ALLEGATI

 

ALLEGATO A

PARTE PRIMA

 

a) Branche specialistiche

 

ALLERGOLOGIA

 

Branche principali

 

1) Allergologia

2) Allergologia e immunologia

3) Allergologia e immunologia clinica

 

Branche affini

 

1)   Clinica dermosifilopatica

2)   Clinica medica

3)   Clinica medica generale

4)   Clinica medica generale e terapia medica

5)   Dermatologia e sifilografia

6)   Dermatologia e venerologia

7)   Dermosifilopatia

8)   Dermosifilopatia e clinica dermosifilopatica

9)   Dermosifilopatia e venerologia

10) Dermosifilopatica

11) Immunoematologia

12) Immunoematologia e servizio trasfusionale

13) Immunologia clinica

14) Laboratorio di analisi chimicocliniche e microbiologia

15) Malattie cutanee e veneree

16) Malattie dell’apparato respiratorio

17) Malattie dell’apparato respiratorio e tisiologia

18) Malattie infettive

19) Medicina del lavoro

20) Medicina generale

21) Medicina interna

22) Patologia e clinica dermosifilopatica

23) Patologia generale

24) Patologia speciale e clinica medica

25) Patologia speciale medica

26) Patologia speciale medica e metodologia clinica

27) Pediatria

28) Pneumologia

29) Remautologia

30) Tisiologia e malattie dell’apparato respiratorio

 

ANATOMIA PATOLOGICA

 

Branche principali

 

1)   Anatomia patologica

2)   Anatomia ed istologia patologica

3)   Anatomia patologica e tecnica di laboratorio

4)   Anatomia ed istologia patologica e tecnica di laboratorio

5)   Anatomia ed istologia patologica ed analisi cliniche

6)   Citologia

7)   Citodiagnostica

 

Branche affini

 

1)   Medicina legale ed equipollenti

2)   Oncologia ed equipollenti

3)   Patologia clinica ed equipollenti

 

ANESTESIOLOGIA E RIANIMAZIONE

 

Branche principali

 

1)   Anestesia

2)   Anestesia e rianimazione

3)   Anestesia e rianimazione indirizzo terapia antalgica

4)   Anestesia e rianimazione indirizzo terapia intensiva

5)   Anestesia e rianimazione indirizzo terapia iperbarica

6)   Anestesia generale e speciale odontostomatologica

7)   Anestesiologia

8)   Anestesiologia e rianimazione

9)   Anestesiologia generale e speciale odontostomatologica

10) Anestesiologia, rianimazione e terapia intensiva

11) Rianimazione

12) Rianimazione e terapia intensiva

 

Branche affini

 

1)   Anatomia topografica e chirurgia operatoria

2)   Chimica biologica

3)   Chirurgia generale

4)   Clinica chirurgica e medicina operatoria

5)   Farmacologia

6)   Farmacologia applicata

7)   Medicina operatoria

8)   Nefrologia

9)   Tossicologia

10) Tossicologia industriale

11) Tossicologia medica

 

ANGIOLOGIA

 

Branche principali

 

1)   Angiologia

2)   Angiologia e chirurgia vascolare

3)   Angiologia medica

4)   Cardiologia e malattie dei vasi

5)   Malattie cardiovascolari

6)   Malattie cardiovascolari e reumatiche

7)   Malattie dell’apparato cardiovascolare

8)   Vasculopatie

 

Branche affini

 

1)   Cardio-angiopatie

2)   Cardio-angio-chirurgia

3)   Cardiologia

4)   Chirurgia cardiovascolare

5)   Chirurgia vascolare

6)   Chirurgia toracica e cardiovascolare

7)   Fisiopatologia cardiocircolatoria

8)   Fisiopatologia cardiovascolare

9)   Geriatria

10) Gerontologia

11) Gerontologia e geriatria

12) Medicina generale

13) Medicina interna

 

AUDIOLOGIA

 

Branche principali

 

1)   Audiologia

2)   Audiologia e foniatria

 

Branche affini

 

1)   Anatomia chirurgica e corso di operazioni

2)   Anatomia topografica e chirurgia operativa

3)   Chirurgia

4)   Chirurgia dell’infanzia

5)   Chirurgia d’urgenza

6)   Chirurgia generale

7)   Chirurgia generale e terapia chirurgica

8)   Chirurgia pediatrica

9)   Chirurgia plastica ricostruttiva

10) Clinica chirurgica

11) Clinica chirurgica e medicina operatoria

12) Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica

13) Clinica chirurgica infantile

14) Clinica chirurgica pediatrica

15) Clinica odontoiatrica

16) Clinica otorinolaringoiatria

17) Esami audiometrici e vestibolari

18) Foniatria

19) Medicina operatoria

20) Neurochirurgia

21) Odontoiatria e protesi dentale

22) Odontoiatria e protesi dentaria

23) Otorinolaringoiatria

24) Otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale

25) Patologia chirurgica dimostrativa

26) Patologia speciale chirurgica

27) Patologia speciale chirurgica dimostrativa

28) Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica

29) Semeiotica chirurgica

30) Stomatologia (malattie della bocca e protesi dentaria)

31) Stomatologia (odontoiatria e protesi dentaria)

 

BIOCHIMICA CLINICA

 

Branche principali

 

1)   Biochimica clinica

2)   Chimica biologica o biochimica

3)   Biochimica e chimica clinica

4)   Biologia clinica

5)   Chimica analitica

6)   Tossicologia

7)   Analisi chimico cliniche e microbiologiche

8)   Microbiologia e virologia

9)   Microbiologia

10) Microbiologia medica

11) Virologia

12) Microbiologia indirizzo tecniche micro biologiche

13) Genetica medica

 

Branche affini

 

1)   Parassitologia medica

2)   Ematologia clinica e di laboratorio

3)   Ematologia generale (clinica di laboratorio)

4)   Immunoematologia

5)   Immunoematologia e trasfusione

6)   Metodologie chimiche di controllo e di analisi

7)   Farmacologia e tossicologia clinica

8)   Tossicologia forense

9)   Applicazioni biotecnologiche, microbiologia e virologia

 

CARDIOCHIRURGIA

 

Branche principali

 

1)   Cardiochirurgia

2)   Chirurgia cardiovascolare

3)   Cardio-angio-chirurgia

4)   Chirurgia del cuore e dei grossi vasi

5)   Chirurgia cardiaca

 

Branche affini

 

1)   Chirurgia toracica

2)   Chirurgia vascolare

 

CARDIOLOGIA

 

Branche principali

 

1)   Cardio-angiopatie

2)   Cardiologia

3)   Cardiologia e malattie dei vasi

4)   Cardiologia e reumatologia

5)   Cardio-reumatologia

6)   Fisiopatologia cardiocircolatoria

7)   Fisiopatologia cardiovascolare

8)   Malattie cardiache

9)   Malattie cardiovascolari

10) Malattie cardiovascolari e reumatiche

11) Malattie dell’apparato cardiovascolare

12) Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dei vasi

 

Branche affini

 

1)   Angiologia

2)   Cardiochirurgia

3)   Geriatria

4)   Medicina del lavoro

5)   Medicina generale

6)   Medicina interna

7)   Pediatria

8)   Terapia medica sistematica

9)   Terapia medica sistematica ed idrologia medica

 

CHIRURGIA GENERALE

 

Branche principali

 

1)   Anatomia chirurgica e corso di operazioni

2)   Chirurgia

3)   Chirurgia generale

4)   Chirurgia dell’apparato digerente ed endoscopia digestiva

5)   Chirurgia dell’apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica

6)   Chirurgia d’urgenza

7)   Chirurgia d’urgenza e di pronto soccorso

8)   Chirurgia di pronto soccorso

9)   Chirurgia generale e terapia chirurgica

10) Chirurgia geriatria

11) Chirurgia interna

12) Chirurgia oncologica

13) Chirurgia oncologica e toracico polmonare

14) Chirurgia sperimentale

15) Clinica chirurgica

16) Clinica chirurgica generale

17) Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica

18) Patologia chirurgica

19) Patologia speciale chirurgica

20) Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica

21) Semeiotica chirurgica

 

Branche affini

 

1)   Anatomia topografica e chirurgia operatoria

2)   Cardioangio chirurgia

3)   Cardio-chirurgia

4)   Chirurgia addominale

5)   Chirurgia cardiaca

6)   Chirurgia dell’apparato digerente

7)   Chirurgia dell’infanzia

8)   Chirurgia della mano

9)   Chirurgia gastroenterologica

10) Chirurgia maxillo-facciale

11) Chirurgia ortopedica

12) Chirurgia pediatrica

13) Chirurgia plastica

14) Chirurgia plastica ricostruttiva

15) Chirurgia polmonare

16) Chirurgia sperimentale

17) Chirurgia sperimentale e microchirurgia

18) Chirurgia stomatologia

19) Chirurgia toracica

20) Chirurgia toraco polmonare

21) Chirurgia vascolare

22) Chirurgia vie urinarie

23) Clinica chirurgica e medicina operatoria

24) Clinica ostetrica

25) Endocrinochirurgia

26) Medicina operatoria

27) Nefrologia

28) Neurochirurgia

29) Ortopedia e traumatologia

30) Ostetricia

31) Ostetricia e ginecologia

32) Otorinolaringoiatria

33) Urologia

 

CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE

 

Branche principali

 

1)   Chirurgia maxillo-facciale

 

Branche affini

 

1)   Chirurgia plastica

2)   Odontoiatria

3)   Otorinolaringoiatria

 

CHIRURGIA PEDIATRICA

 

Branche principali

 

1)   Chirurgia dell’infanzia

2)   Chirurgia infantile

3)   Chirurgia pediatrica

4)   Clinica chirurgica infantile

5)   Clinica chirurgica pediatrica

 

Branche affini

 

1)   Anatomia topografica e chirurgia operatoria

2)   Chirurgia generale

3)   Clinica chirurgica e medicina operatoria

4)   Medicina operatoria

 

CHIRURGIA PLASTICA

 

Branche principali

 

1)   Chirurgia plastica

2)   Chirurgia plastica ricostruttiva

3)   Chirurgia plastica e riparatrice

 

Branche affini

 

1)   Anatomia topografica e chirurgia operatoria

2)   Chirurgia della mano

3)   Chirurgia generale

4)   Chirurgia maxillo-facciale

5)   Chirurgia orale

6)   Chirurgia pediatrica

7)   Chirurgia riparatrice e chirurgia della mano

8)   Clinica chirurgica e medicina operatoria

9)   Odontoiatria e stomatologia

10) Ortognatodonzia

11) Ortopedia e traumatologia

12) Otorinolaringoiatria

 

CHIRURGIA TORACICA

 

Branche principali

 

1)   Chirurgia toracica

2)   Chirurgia toraco-polmonare

3)   Chirurgia polmonare

 

Branche affini

 

1)   Chirurgia generale

2)   Cardiochirurgia

 

CHIRURGIA VASCOLARE

 

Branche principali

 

1)     Chirurgia vascolare

 

Branche affini

 

1)     Chirurgia generale

2)     Cardiochirurgia

 

DERMATOLOGIA

 

Branche principali

 

1)   Clinica dermatologica e venereologia

2)   Clinica dermosifilopatica

3)   Clinica dermosifilopatica e venereologia

4)   Dermatologia

5)   Dermatologia e sifilopatia

6)   Dermatologia e venereologia

7)   Dermosifilopatia

8)   Dermosifilopatia e clinica dermosifilopatica

9)   Dermosifilopatia e venereologia

10) Dermosifilopatica

11) Malattie cutanee e veneree

12) Malattie della pelle e veneree

13) Malattie veneree e della pelle

14) Patologia e clinica dermosifilopatica

 

Branche affini

 

1)   Allergologia

2)   Allergologia e immunologia

3)   Dermatologia allergologica e professionale

4)   Dermatologia pediatrica

5)   Dermatologia sperimentale

6)   Leporologia e dermatologia tropicale

7)   Micologia medica

8)   Venerologia

 

DIABETOLOGIA

 

Branche principali

 

1)   Diabetologia

2)   Diabetologia e malattie del ricambio

3)   Clinica medica

4)   Clinica medica generale

5)   Clinica medica generale e terapia medica

6)   Clinica medica e semeiotica

7)   Endocrinologia

8)   Endocrinologia e malattie metaboliche

9)   Endocrinologia e malattie del ricambio

10) Endocrinologia e medicina costituzionale

11) Endocrinologia e patologia costituzionale

12) Malattie del ricambio

13) Malattie dell’apparato digerente e del ricambio

14) Malattie del fegato e del ricambio

15) Malattie del rene, del sangue e del ricambio

16) Malattie del sangue e del ricambio

17) Malattie endocrine metaboliche

18) Medicina costituzionale ed endocrinologia

19) Medicina generale

20) Medicina interna

21) Patologia speciale medica

22) Patologia speciale e clinica medica

23) Patologia speciale medica e metodologia

      clinica

24) Patologia speciale medica e terapia medica

25) Scienze delle costituzioni ed endocrinologia

26) Semeiotica medica

 

Branche affini

 

1)   Dietetica

2)   Dietologia

3)   Geriatria

4)   Gerontologia e geriatria

5)   Malattie dell’apparato digerente, della nutrizione e del ricambio

6)   Malattie del ricambio e dell’apparato digerente

7)   Malattie del tubo digerente, del sangue e del ricambio

 

EMATOLOGIA

 

Branche principali

 

1)   Ematologia

2)   Ematologia clinica

3)   Ematologia clinica e di laboratorio

4)   Ematologia generale

5)   Ematologia generale clinica e di laboratorio

6)   Malattie dell’apparato digerente e del sangue

7)   Malattie del rene, del sangue e del ricambio

8)   Malattie del sangue

9)   Malattie del sangue e degli organi emopoietici

10) Malattie del sangue e dell’apparato digerente

11) Malattie del sangue e del ricambio

12) Malattie del tubo digerente, del sangue e del ricambio

13) Patologia del sangue e degli organi emopoietici

 

Branche affini

 

1)   Analisi chimico-cliniche e di laboratorio

2)   Analisi clinico-chimiche e microbiologia

3)   Analisi cliniche di laboratorio

4)   Biochimica applicata

5)   Biochimica e chimica clinica

6)   Biologia clinica

7)   Chimica biologica e biochimica

8)   Igiene e medicina preventiva con orientamento di laboratorio

9)   Immunoematologia

10) Immunoematologia e servizio trasfusionale

11) Medicina interna

12) Microbiologia

13) Microbiologia medica

14) Patologia generale

15) Pediatria

16) Semeiotica e diagnostica di laboratorio

17) Specialista medico di laboratorio

18) Specialista in analisi cliniche di laboratorio

19) Specialista in analisi cliniche e specialista medico laboratorista

20) Terapia medica sistemica

21) Terapia medica sistemica ed idrologia medica

 

ENDOCRINOLOGIA

 

Branche principali

 

1)   Endocrinologia

2)   Endocrinologia e malattie del ricambio

3)   Endocrinologia e malattie metaboliche

4)   Endocrinologia e medicina costituzionale

5)   Endocrinologia e patologia costituzionale

6)   Malattie endocrine e metaboliche

7)   Medicina costituzionale ed endocrinologia

8)   Medicina costituzionalistica ed endocrinologia

9)   Scienza delle costituzioni ed endocrinologia

 

Branche affini

 

1)   Andrologia

2)   Diabetologia

3)   Diabetologia e malattie del ricambio

4)   Endocrinologia ostetrico-ginecologica

5)   Endocrinochirurgia

6)   Farmacologia

7)   Fisiopatologia della riproduzione umana

8)   Medicina interna

9)   Medicina generale

10) Pediatria

11) Terapia medica sistematica

12) Terapia medica sistematica ed idrologia medica

 

FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA CLINICA

 

Branche principali

 

1)     Farmacologia e tossicologia clinica

2)     Farmacologia medica

3)     Farmacologia clinica

4)     Tossicologia clinica

5)     Tossicologia medica

6)     Farmacologia con orientamento in farmacologia clinica

7)     Farmacologia con orientamento in tossicologia

 

Branche affini

 

1)     Tossicologia forense

2)     Tossicologia

3)     Farmacologia applicata

4)     Medicina legale ed equipollenti

 

FISICA SANITARIA

 

Branche principali

 

1)     Fisica sanitaria

2)     Fisica biomedica

3)     Fisica medica

4)     Radioterapia

5)     Medicina nucleare

6)     Radiodiagnostica

 

FISIOCHINESITERAPIA

 

Branche principali

 

1)   Chinesiterapia

2)   Chinesiterapia, fisioterapia, riabilitazione e ginnastica medica in ortopedia

3)   Chinesiterapia, fisioterapia, riabilitazione e ginnastica medica

4)   Chinesiterapia, fisioterapia e riabilitazione dell’apparato motore

5)   Chinesiterapia ortopedica e riabilitazione neuromotoria

6)   Fisiochinesiterapia

7)   Fisiochinesiterapia e riabilitazione apparato motore

8)   Fisiochinesiterapia e rieducazione neuromotoria

9)   Fisiochinesiterapia ortopedica

10) Fisiopatologia e fisiokinesiterapia respiratoria

11) Fisioterapia

12) Fisioterapia e riabilitazione

13) Medicina fisica e riabilitazione

14) Riabilitazione e ginnastica medica ortopedica

15) Terapia fisica

16) Terapia fisica e riabilitazione

 

Branche affini

 

1)   Clinica ortopedica

2)   Idrologia, climatologia e talassoterapia

3)   Idroclimatologia medica e clinica termale

4)   Medicina del lavoro

5)   Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica

6)   Neurologia

7)   Neuropsichiatria infantile

8)   Ortopedia e traumatologia

9)   Reumatologia

10) Terapia medica e sistematica ed idrologia medica

 

FONIATRIA

 

Branche principali

 

1)   Foniatria

2)   Foniatria ed olfattometria

3)   Audiologia e foniatria

 

Branche affini

 

1)   Audiologia

2)   Clinica otorinolaringoiatria

3)   Logopedia

4)   Neuropsichiatria infantile

5)   Otorinolaringoiatria

6)   Otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale

 

GASTROENTEROLOGIA

 

Branche principali

 

1)   Fisiopatologia digestiva

2)   Gastroenterologia

3)   Gastroenterologia ed endoscopia digestiva

4)   Gastroenterologia e malattie dell’apparato digerente

5)   Malattie dell’apparato digerente

6)   Malattie dell’apparato digerente e del ricambio

7)   Malattie dell’apparato digerente, della nutrizione e del ricambio

8)   Malattie dell’apparato digerente e del sangue

9)   Malattie del fegato

10) Malattie del fegato e del ricambio

11) Malattie del ricambio e dell’apparato digerente

12) Malattie del sangue e dell’apparato digerente

13) Malattie del tubo digerente, del sangue e del ricambio

 

Branche affini

 

1)   Chirurgia dell’apparato digerente

2)   Chirurgia dell’apparato digerente ed endoscopia digestiva

3)   Clinica medica e generale

4)   Clinica medica generale e terapia medica

5)   Endoscopia

6)   Endoscopia chirurgica dell’apparato digerente

7)   Endoscopia dell’apparato digerente

8)   Endoscopia digestiva

9)   Endoscopia e malattie del ricambio

10) Fisiopatologia clinica

11) Fisiopatologia medica

12) Gerontologia e geriatria

13) Medicina di pronto soccorso

14) Medicina d’urgenza

15) Medicina d’urgenza e pronto soccorso

16) Medicina generale

17) Medicina interna

18) Metodologia clinica

19) Metodologia clinica e sistematica

20) Oncologia clinica

21) Patologia speciale medica

22) Patologia speciale medica e metodologia clinica

23) Pediatria

24) Semeiotica medica

25) Terapia medica

26) Terapia medica sistematica

27) Terapia medica sistematica ed idrologia medica

 

GENETICA MEDICA

 

Branche principali

 

1)   Genetica medica

 

Branche affini

 

1)   Ematologia

2)   Endocrinologia

3)   Malattie metaboliche e diabetologia

4)   Medicina interna

 

GERIATRIA

 

Branche principali

 

1)   Geriatria

2)   Geriatria e gerontologia

3)   Gerontologia e geriatria

4)   Patologia geriatrica

 

Branche affini

 

1)   Diagnostica neurochirurgia

2)   Gerontologia

3)   Medicina generale

4)   Medicina interna

5)   Neurologia

6)   Neuroradiologia

7)   Terapia medica sistematica

8)   Terapia medica sistematica ed idrologia medica

9)   Semeiotica neurochirurgia

 

IDROCLIMATOLOGIA

 

Branche principali

 

1)   Idroclimatologia

2)   Idroclimatologia clinica

3)   Idroclimatologia e clinica termale

4)   Idroclimatologia medica e clinica termale

5)   Idrologia clinica

6)   Idrologia, climatologia e talassoterapia

7)   Idrologia, crenologia e climatologia

8)   Idrologia medica

9)   Idrologia medica e clinica termale

 

Branche affini

 

1)   Chimica applicata all’igiene

2)   Clinica del lavoro

3)   Clinica della tubercolosi e delle malattie delle vie respiratorie

4)   Clinica della tubercolosi e delle vie urinarie

5)   Clinica delle malattie del alvoro

6)   Clinica medica

7)   Endocrinologia

8)   Endocrinologia e malattie del ricambio

9)   Endocrinologia e malattie metaboliche

10) Fisiopatologia respiratoria

11) Gastroenterologia

12) Igiene

13) Igiene e medicina preventiva

14) Malattie apparato digerente e ricambio

15) Malattie apparato digerente e sangue

16) Malattie dell’apparato digerente, della nutrizione e del ricambio

17) Malattie dell’apparato respiratorio

18) Malattie dell’apparato respiratorio e tisiologia

19) Malattie del sangue e del ricambio

20) Malattie del tubo digerente, sangue e ricambio

21) Malattie endocrine e mateboliche

22) Malattie sangue, rene e ricambio

23) Medicina costituzionale ed endocrinologia

24) Medicina del alvoro

25) Pneumologia

26) Tisiologia

27) Tisiologia e malattie dell’apparato respiratorio

28) Tisiologia e malattie polmonari

 

IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA

 

Branche principali

 

1)   Epidemiologia

2)   Igiene

3)   Igiene ed epidemiologia

4)   Igiene e medicina preventiva

5)   Igiene e medicina preventiva con orientamento di sanitΰ pubblica

6)   Igiene e odontoiatria preventiva e sociale con epidemiologia

7)   Igiene e sanitΰ pubblica

8)   Igiene epidemiologia e sanitΰ pubblica

9)   Igiene generale e speciale

10) Igiene pubblica

11) Metodologia epidemiologica ed igiene

 

Branche affini

1)   Igiene del lavoro

2)   Igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri

3)   Igiene epidermica

4)   Igiene e direzione ospedaliera

5)   Igiene e medicina scolastica

6)   Igiene e medicina preventiva con orientamento di laboratorio ed analisi cliniche

7)   Igiene e medicina preventiva con orientamento di laboratorio

8)   Igiene e medicina preventiva con orientamento di igiene e medicina scolastica

9)   Igiene e medicina preventiva con orientamento di igiene e tecnica ospedaliera

10) Igiene e medicina preventiva con orientamento di igiene industriale

11) Igiene e medicina preventiva con orientamento di tecnica e direzione ospedaliera

12) Igiene e medicina preventiva indirizzo epidemiologia sanitΰ pubblica

13) Igiene e medicina preventiva indirizzo organizzazione servizi sanitari di base

14) Igiene e medicina preventiva orientamento igiene e lavoro

15) Igiene e tecnica e direzione ospedaliera

16) Igiene e tecnica ospedaliera

17) Igiene medica preventiva

18) Igiene medica scolastica

19) Igiene pratica e tecnica ospedaliera

20) Igiene scolastica

21) Medicina ed igiene scolastica

22) Microbiologia

23) Organizzazione dei servizi sanitari di base

24) Parassitologia

25) Puericultura ed igiene infantile

26) Statistica medica

27) Statistica medica e biometria

28) Statistica sanitaria

29) Statistica sanitaria con indirizzo di statistica medica

30) Statistica sanitaria con indirizzo di programmazione sanitaria

 

MALATTIE INFETTIVE

 

Branche principali

 

1)   Malattie infettive

2)   Clinica delle malattie infettive

3)   Clinica delle malattie infettive e tropicali

4)   Clinica delle malattie tropicali e infettive

5)   Clinica delle malattie infettive e contagiose

6)   Malattie infettive e tropicali

7)   Medicina tropicale

8)   Clinica delle malattie tropicali e subtropicali

9)   Malattie tropicali e subtropicali

 

Branche affini

 

1)   Allergologia e immunologia clinica

2)   Dermatologia e venereologia

3)   Geriatria

4)   Pneumologia

5)   Medicina interna

6)   Pediatria

 

MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA

 

Branche principali

 

1)   Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza

2)   Malattie del fegato e del ricambio

3)   Medicina d’urgenza

4)   Pronto soccorso e terapia d’urgenza

5)   Medicina interna

6)   Medicina generale

7)   Clinica medica

8)   Chirurgia d’urgenza e di pronto soccorso

9)   Chirurgia generale d’urgenza e pronto soccorso

10) Fisiopatologia e fisiochinesiterapia respiratoria

 

Branche affini

 

1)     Geriatria

2)     Chirurgia generale

 

MEDICINA INTERNA

 

Branche principali

 

1)   Clinica medica

2)   Clinica medica generale

3)   Clinica medica generale e terapia medica

4)   Clinica medica e semeiotica

5)   Medicina generale

6)   Medicina interna

7)   Patologia speciale e clinica medica

8)   Patologia speciale medica

9)   Patologia speciale medica e metodologia clinica

10) Patologia speciale medica e terapia medica

11) Semeiotica medica

 

Branche affini

 

1)     Allergologia e immunologia clinica

2)     Angiologia

3)     Cardiologia

4)     Clinica delle malattie tropicali e subtropicali

5)     Diabetologia

6)     Diabetologia e malattie del ricambio

7)     Dietetica

8)     Ematologia

9)     Endocrinologia

10) Farmacologia

11) Farmacologia clinica

12) Gastroenterologia

13) Gastroenterologia ed endoscopia digestiva

14) Genetica medica

15) Geriatria

16) Gerontologia

17) Idroclimatologia medica e clinica termale

18) Idrologia, climatologia e talassoterapia

19) Idrologia-crenologia e climato-terapia

20) Idrologia medica

21) Malattie del fegato e del ricambio

22) Malattie infettive

23) Malattie infettive dell’infanzia

24) Malattie infettive tropicali e subtropicali

25) Medicina del lavoro

26) Medicina dello sport

27) Medicina nucleare

28) Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica

29) Medicina tropicale e subtropicale

30) Metodologia clinica

31) Nefrologia

32) Neurologia

33) Oncologia

34) Pediatria

35) Pneumologia

36) Pronto soccorso e terapia d’urgenza

37) Reumatologia

38) Terapia medica sistematica

39) Terapia medica sistematica ed idrologia medica

40) Tossicologia medica

 

MEDICINA DEL LAVORO

 

Branche principali

 

1)     Clinica del lavoro

2)     Clinica delle malattie del lavoro

3)     Fisiologia e igiene del lavoro industriale

4)     Igiene industriale

5)     Medicina del lavoro

6)     Medicina del lavoro e assicurazioni

7)     Medicina preventiva della malattie professionali e psico-tecniche

8)     Medicina preventiva dei lavoratori

9)     Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica

10) Tossicologia industriale

 

Branche affini

 

1)     Tossicologia

2)     Tossicologia clinica

 

MEDICINA DELLO SPORT

 

Branche principali

 

1)     Medicina dello sport

 

Branche affini

 

1)              Anestesiologia e rianimazione

2)              Audiologia

3)              Cardiologia

4)              Cardiologia e malattie dei vasi

5)              Cardiologia e reumatologia

6)              Cardioreumatologia

7)              Chinesiterapia, fisioterapia, riabilitazione e ginnastica medica in ortopedia

8)              Chirurgia

9)              Chirurgia d’urgenza

10)             Chirurgia dell’infanzia

11)             Chirurgia generale

12)             Chirurgia generale e pronto soccorso

13)             Chirurgia generale e terapia chirurgica

14)             Chirurgia infantile

15)             Chirurgia pediatrica

16)             Clinica chirurgica

17)             Clinica chirurgica e medicina operatoria

18)             Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica

19)             Clinica chirurgica infantile

20)             Clinica chirurgica pediatrica

21)             Clinica della tubercolosi e malattie delle vie respiratorie

22)             Clinica della tubercolosi e malattie dell’apparato respiratorio

23)             Clinica delle malattie nervose e mentali

24)             Clinica dermosifilopatica

25)             Clinica medica

26)             Clinica medica e semeiotica

27)             Clinica medica generale

28)             Clinica medica generale e terapia medica

29)             Clinica neurologica e malattie mentali

30)             Clinica neuropatologia

31)         Clinica neuropsichiatria

32)         Clinica oculistica

33)         Clinica ortopedica

34)         Clinica ortopedica e traumatologica

35)         Clinica pediatrica

36)         Clinica psichiatrica

37)          Clinica psichiatrica e neuropatologica

38)          Dermatologia

39)          Dermatologia allergologica e professionale

40)          Dermatologia e sifilopatia

41)          Dermatologia e venerologia

42)          Dermosifilopatia

43)          Dermosifilopatie e clinica dermosifilopatica

44)          Dermosifilopatia e venerologia

45)          Dermosifilopatica

46)          Diabetologia

47)          Diabetologia e malattie del ricambio

48)          Ematologia

49)          Ematologia clinica e di laboratorio

50)          Endocrinologia

51)          Endocrinologia e malattie del ricambio

52)          Endocrinologia e malattie metaboliche

53)          Farmacologia clinica

54)          Fisiocinesiterapia

55)          Fisiocinesiterapia e rieducazione neuromotoria

56)          Fisiocinesiterapia ortopedica

57)          Fisiologia

58)          Fisiologia e scienza dell’alimentazione

59)          Kinesiterapia, fisioterapia e riabilitazione dell’apparato motore

60)          Malattie cardiovascolari e reumatiche

61)          Malattie del sangue

62)          Malattie del sangue e del ricambio

63)             Malattie del sangue e dell’apparato digerente

64)         Malattie del sangue, rene e ricambio

65)        Malattie del sangue, tubo digerente e ricambio

66)         Malattie dell’apparato cardiovascolare

67)         Malattie dell’apparato respiratorio

68)         Malattie dell’apparato respiratorio e tisiologia

69)         Malattie della pelle e veneree

70)         Malattie nervose

71)         Malattie nervose e mentali

72)         Malattie veneree e della pelle

73)         Medicina aeronautica e spaziale

74)         Medicina costituzionale ed endocrinologia

75)         Medicina costituzionalistica ed endocrinologia

76)         Medicina del nuoto e attivitΰ sub

77)         Medicina fisica e riabilitazione

78)         Medicina generale

79)         Medicina interna

80)         Medicina sociale

81)         Nefrologia

82)         Nefrologia medica

83)         Neurochirurgia

84)         Neurologia

85)         Neurologia e psichiatria

86)         Neuropatologia e psichiatria

87)         Neuropsichiatria

88)         Neuropsichiatria infantile

89)         Oculistica

90)         Oftalmia e clinica oculistica

91)         Oftalmoiatria e clinica oculistica

92)         Oftalmologia e clinica oculistica

93)         Oftalmologia e oculistica

94)         Ortopedia

95)         Ortopedia e traumatologia

96)         Ortopedia e traumatologia dell’apparato motore

97)         Patologia chirurgica dimostrativa

98)         Patologia del sangue e degli organi emopoietici

99)         Patologia e clinica dermosifilopatica

100)    Patologia e clinica oculistica

101)    Patologia e clinica pediatrica

102)    Patologia generale

103)    Patologia medica dimostrativa

104)    Patologia oculare e clinica oculistica

105)    Patologia speciale chirurgica

106)    Patologia speciale chirurgica dimostrativa

107)    Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica

108)    Patologia speciale e clinica medica

109)    Patologia speciale medica

110)    Patologia speciale medica dimostrativa

111)    Patologia speciale medica e metodologia clinica

112)    Pediatria

113)   Pediatria e puericultura

114)   Pediatria medica

115)   Pronto soccorso e terapia d’urgenza

116)   Psichiatria

117)   Psichiatria e neuropatologia

118)   Reumatologia

119)   Scienza dell’alimentazione

120)   Semeiotica chirurgica

121)   Semeiotica medica

122)   Terapia medica sistematica

123)   Tisiologia

124)   Tisiologia e malattie polmonari

125)   Tossicologia medica

 

MEDICINA DI COMUNITA’

 

Branche principali

 

1)     Medicina di comunitΰ

 

MEDICINA LEGALE

 

Branche principali

 

1)     Medicina legale

2)     Medicina legale del lavoro

3)     Medicina legale e delle assicurazioni

4)     Medicina legale ed infortunistica

 

Branche affini

 

1)     Anatomia ed istologia patologica

2)     Antropologia criminale

3)     Criminologia

4)     Criminologia clinica

5)     Criminologia clinica e psichiatria

6)     Criminologia clinica e psichiatria forense

7)     Criminologia clinica indirizzo medicina psicologica e psichiatria forense

8)     Immunoematologia e servizio trasfusionale

9)     Medicina delle assicurazioni

10) Medicina delle assicurazioni e medicina sociale

11) Medicina del lavoro

12) Tecnica delle autopsie

13) Tecnica e diagnostica istopatologica

14) Tossicologia forense

 

MEDICINA NUCLEARE

 

Branche principali

 

1)     Fisica nucleare applicata alla medicina

2)     Medicina nucleare

3)     Radiologia medica e medicina nucleare

 

Branche affini

 

1)     Radiobiologia

2)     Radiodiagnostica

3)     Radiologia

4)     Radiologia ed elettroterapia

5)     Radiologia e terapia fisica

6)     Radiologia medica e medicina nucleare

7)     Radiologia medica e radioterapia

8)     Radiologia medica e terapia fisica

9)     Radioterapia

10) Radioterapia oncologica

 

MEDICINA TRASFUSIONALE

 

Branche principali

 

1)     Medicina trasfusionale

2)     Immunoematologia

3)     Ematologia clinica e di laboratorio

4)     Patologia clinica

5)     Ematologia

6)     Ematologia generale e clinica di laboratorio

7)     Immunoematologia e trasfusione

8)     Allergologia e immunologia clinica

9)     Patologia generale

10) Genetica medica

11) Genetica applicata

12) Citogenetica umana

 

Branche affini

 

1)     Medicina interna

2)     Microbiologia e virologia

3)     Farmacologia

4)     Farmacologia applicata

5)     Anatomia patologica

6)     Farmacologia e tossicologia clinica

7)     Tossicologia, igiene e medicina preventiva

8)     Medicina legale

9)     Malattie del sangue

10) Malattie del sangue e degli organi emopoietici

11) Patologia del sangue e degli organi emopoietici

12) Malattie del sangue e del ricambio

13) Semeiotica e diagnostica di laboratorio

14) Analisi chimico-cliniche

15) Analisi chimico-cliniche e microbiologiche

16) Analisi cliniche di laboratorio

 

MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA

 

Branche principali

 

1)                 Microbiologia e virologia

2)                 Microbiologia

3)                 Microbiologia medica

4)                 Virologia

 

Branche affini

 

1)                 Patologia generale

2)                 Analisi chimico cliniche e microbiologiche

3)                 Analisi cliniche di laboratorio

4)                 Analisi chimico-cliniche

5)                 Semeiotica e diagnostica di laboratorio

6)              Biologia clinica

7)              Patologia clinica

8)              Microbiologia applicata

9)              Parassitologia medica

10)          Malattie infettive

11)          Citogenetica

12)          Genetica applicata

13)          Anatomia patologica

 

NEFROLOGIA

 

Branche principali

 

1)              Emodialisi

2)              Malattie del rene, sangue e ricambio

3)              Nefrologia

4)              Nefrologia chirurgica

5)              Nefrologia di interesse chirurgico

6)              Nefrologia medica

 

Branche affini

 

1)     Medicina generale

2)     Medicina interna

3)     Pediatria

4)     Terapia medica sistematica

5)     Terapia medica sistematica ed idrologia medica

6)     Urologia

 

NEONATOLOGIA

 

Branche principali

 

1)     Neonatologia

2)     Clinica pediatrica

3)     Pediatria e puericultura

4)     Puericultura

5)     Pediatria preventiva e puericultura

6)     Pediatria sociale e puericultura

7)     Pediatria preventiva e sociale

8)     Puericultura ed igiene infantile

9)     Puericultura, dietetica infantile ed assistenza sociale dell’infanzia

10) Puericultura e dietetica infantile

 

Branche affini

 

1)     Pediatria

 

NEUROCHIRURGIA

 

Branche principali

 

1)     Neurochirurgia

 

NEUROFISIOPATOLOGIA

 

Branche principali

 

1)                 Neurofisiopatologia

2)                 Neurofisiologia clinica

3)                 Neuropatologia

4)                 Neurologia

 

           Branche affini

 

1)                 Neurologia e psichiatria

2)                 Neuropsichiatria

3)                 Neuropsichiatria infantile

4)                 Clinica delle malattie nervose e mentali

5)                 Malattie nervose e mentali

 

NEUROLOGIA

 

Branche principali

 

1)     Clinica delle malattie nervose e mentali

2)     Clinica neurologica

3)     Clinica neurologica e malattie mentali

4)     Clinica neuropatologia

5)     Clinica neuropsichiatria

6)     Clinica neuropsichiatria e neuropatologia

7)     Malattie nervose

8)     Malattie nervose e mentali

9)     Neurofisiopatologia

10) Neurologia

11) Neurologia e psichiatria

12) Neuropatologia

13) Neuropatologia e psichiatria

14) Neuropsichiatria

15) Psichiatria e neuropatologia

 

Branche affini

 

1)     Clinica psichiatrica

2)     Igiene mentale

3)     Medicina generale

4)     Medicina interna

5)     Neurochirurgia

6)     Neurofisiopatologia

7)     Neurologia psichiatrica

8)     Neuropsichiatria infantile

9)     Neuropsicofarmacologia

10) Neuroradiologia

11) Psichiatria

12) Terapia medica sistematica

13) Terapia medica sistematica ed idrologia medica

 

NEUROPSICHIATRIA INFANTILE

 

Branche principali

 

1)     Neuropsichiatria infantile

 

Branche affini

 

1)     Fisiocinesiterapia e rieducazione psicosomatica

2)     Genetica medica

3)     Igiene mentale

4)     Neurologia

5)     Neurologia infantile

6)     Neuropsicofarmacologia

7)     Pediatria

8)     Psichiatria

9)     Psichiatria infantile

10) Psicologia

11) Psicologia dell’etΰ evolutiva

12) Psicologia medica

13) Psicologia sperimentale

 

NEURORADIOLOGIA

 

Branche principali

 

1)     Neuroradiologia

2)     Radiologia diagnostica

3)     Radiologia

4)     Radiologia medica

5)     Radiologia medica e radioterapia

 

Branche affini

 

1)                 Radiodiagnostica

 

OCULISTICA

 

Branche principali

 

1)     Clinica oculistica

2)     Clinica oftalmologia

3)     Oculistica

4)     Oftalmologia

5)     Oftalmia e clinica oculistica

6)     Oftalmoiatria e clinica oculistica

7)     Oftalmologia e clinica oculistica

8)     Oftalmologia e oculistica

9)     Patologia e clinica oculistica

10) Patologia oculare e clinica oculistica

 

Branche affini

 

1)     Chirurgia oculare

2)     Ortottica

3)     Ottica fisiologica

4)     Ottica fisiopatologia

 

ODONTOIATRIA

 

Branche principali

 

1)     Clinica odontoiatrica

2)     Clinica odontoiatrica e stomatologia

3)     Clinica odontoiatrica e stomatologia

4)     Odontoiatria

5)     Odontoiatria e protesi dentale o dentaria

6)     Odontostomatologia

7)     Odontostomatologia e protesi dentale o dentaria

8)     Stomatologia

9)     Stomatologia e chirurgia maxillo-facciale

 

Branche affini

 

1)     Chirurgia maxillo-facciale

2)     Chirurgia orale

3)     Chirurgia plastica

4)     Ortodontia

5)     Ortognatodonzia

6)     Otorinolaringoiatria

 

ONCOLOGIA

 

Branche principali

 

1)     Chemioterapia antiblastica

2)     Oncologia

3)     Oncologia clinica

4)     Oncologia generale

5)     Oncologia indirizzo oncologia medica

6)     Oncologia indirizzo oncologia generale e diagnosi preventiva

7)     Oncologia medica

 

Branche affini

 

1)                 Chemioterapia

2)                 Citochimica ed istochimica

3)                 Citologia

4)                 Citopatologia

5)                 Istituzioni di patologia generale

6)                 Istochimica normale e patologia

7)                 Istochimica patologica

8)                 Medicina del lavoro

9)                 Medicina generale

10)             Medicina interna

11)             Medicina nucleare

12)             Oncologia generale

13)             Oncologia sperimentale

14)             Patologia generale

15)             Radiobiologia

16)             Radiodiagnostica

17)             Radiologia

18)             Radiologia medica

19)             Radiologia medica e radioterapia

20)             Radiologia medica e terapia fisica

21)             Radioterapia

22)             Radioterapia fisica

23)             Radioterapia oncologica

24)             Tecnica e diagnostica istopatologica

25)             Terapia medica sistematica

 

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI DI BASE

 

Branche principali

 

1)                 Organizzazione dei servizi sanitari di base  

2)                 Igiene

3)                 Igiene e medicina preventiva

4)                 Igiene pubblica

5)                 Igiene e sanitΰ pubblica

6)                 Igiene generale e speciale

 

Branche affini

 

1)                 Epidemiologia

2)                 Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro

 

ORTOPEDIA

 

Branche principali

 

1)                 Clinica ortopedica

2)                 Clinica ortopedica e traumatologia

3)                 Clinica ortopedica e traumatologia apparato motore

4)                 Ortopedia

5)                 Ortopedia e traumatologia

6)                 Ortopedia e traumatologia dell’apparato motore

7)                 Traumatologia e chirurgia ortopedica

 

Branche affini

 

1)                 Chinesiterapia fisioterapica, riabilitazione e ginnastica in ortopedia

2)                 Chirurgia della mano

3)                 Chirurgia generale

4)                 Chirurgia plastica

5)                 Fisiocinesiterapia ortopedica

6)                 Fisioterapia e riabilitazione

7)                 Recupero e rieducazione funzionale dei neurolesi e dei motulesi

8)                 Terapia fisica

9)                 Traumatologia

 

OSTETRICIA E GINECOLOGIA

 

Branche principali

 

1)                 Clinica ostetrica

2)                 Clinica ostetrica e ginecologica

3)                 Fisiopatologia della riproduzione umana

4)                 Fisiopatologia della riproduzione umana ed educazione demografica

5)                 Fisiopatologia ostetrica e ginecologica

6)                 Ginecologia e ostetricia

7)                 Ginecologia e ostetricia indirizzo fisiopatologia della riproduzione umana

8)                 Ostetricia

9)                 Ostetricia e ginecologia

10)             Patologia ostetrica e ginecologica

11)             Patologia e clinica ostetrica e ginecologica

 

Branche affini

 

1)       Anatomia topografica e chirurgia operatoria

2)       Chirurgia generale

3)       Clinica chirurgica e medicina operatoria

4)       Endocrinologia ostetrica e ginecologica

5)       Endocrinologia ginecologica

6)       Fisiopatologia prenatale

7)       Fisiopatologia della riproduzione e della sterilitΰ

8)       Genetica medica

9)       Genetica umana

10)    Ginecologia dell’infanzia e dell’adolescenza

11)    Ginecologia endocrinologia

12)    Ginecologia oncologica

13)    Ginecologia urologia

14)    Medicina dell’etΰ prenatale

15)    Medicina operatoria

16)    Oncologia ginecologica

17)    Patologia embriofetale

18)    Puericultura prenatale

19)    Semeiotica ostetrica

20)    Urologia

21)    Urologia ginecologica

 

OTORINOLARINGOIATRIA

 

Branche principali

 

1)     Clinica otorinolaringoiatria

2)     Otorinolaringoiatria

3)     Otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale

 

Branche affini

 

1)                 Audiologia

2)                 Chirurgia maxillo-facciale

3)                 Chirurgia plastica

 

PATOLOGIA CLINICA

 

Branche principali

 

1)                 Analisi biologiche

2)                 Analisi chimico-cliniche di laboratorio

3)                 Analisi chimico-cliniche e microbiologia

4)                 Analisi cliniche

5)                 Analisi cliniche di laboratorio

6)                 Batteriologia

7)                 Biochimica

8)                 Biochimica applicata

9)                 Biochimica clinica

10)             Biochimica e chimica clinica

11)             Biochimica sistematica umana

12)             Biologia clinica

13)             Chimica biologica

14)             Chimica biologica e biochimica

15)             Clinica di laboratorio

16)             Igiene e medicina preventiva con orientamento di laboratorio

17)             Medicina preventiva con orientamento di laboratorio

18)             Microbiologia

19)             Microbiologia clinica

20)             Microbiologia e virologia

21)             Microbiologia medica

22)             Patologia clinica

23)             Patologia generale

24)             Semeiotica e diagnostica di laboratorio

25)             Specialista medico di laboratorio

26)             Specialista in analisi cliniche e di laboratorio

27)             Specialista in analisi cliniche e specialista medico laboratorista

 

Branche affini

 

1)     Anatomia ed istologia patologica

2)     Anatomia patologica

3)     Anatomia patologica ed istologia patologica

4)     Anatomia patologica e tecniche di laboratorio

5)     Chimica clinica

6)     Chimica e microscopia clinica

7)     Citochimica ed istochimica

8)     Citologia

9)     Fitopatologia

10) Diagnostica di laboratorio

11) Ematologia

12) Igiene

13) Igiene ed epidemiologia

14) Igiene e medicina preventiva

15) Igiene e sanitΰ pubblica

16) Igiene e tecnica ospedaliera

17) Igiene generale e speciale

18) Igiene pubblica

19) Igiene, tecnica e direzione ospedaliera

20) Immunochimica

21) Immunoematologia

22) Immunologia

23) Immunologia clinica

24) Immunopatologia

25) Istituzioni di patologia generale

26) Istochimica normale e patologica

27) Istochimica patologica

28) Istologia clinica

29) Istologia patologica

30) Istologia normale e patologica

31) Medici laboratoristi

32) Micologia medica

33) Parassitologia

34) Parassitologia medica

35) Settore laboratorista

36) Settore e medici laboratoristi

37) Tecnica e diagnostica istopatologica

38) Virologia

 

PEDIATRIA

 

Branche principali

 

1)     Clinica pediatrica

2)     Clinica pediatrica e puericultura

3)     Patologia e clinica pediatrica

4)     Patologia neonatale

5)     Pediatria

6)     Pediatria e puericultura

7)     Pediatria indirizzo neonatologia e patologia neonatale

8)     Pediatria indirizzo pediatria generale

9)     Pediatria preventiva e puericultura

10) Pediatria preventiva e sociale

11) Pediatria sociale  e puericultura

12) Puericultura

 

Branche affini

 

1)     Clinica delle malattie tropicali e subtropicali

2)     Genetica medica

3)     Immaturi

4)     Malattie infettive

5)     Malattie infettive dell’infanzia

6)     Malattie infettive tropicali e subtropicali

7)     Medicina ed igiene scolastica

8)     Medicina generale

9)     Medicina interna

10) Medicina tropicale e subtropicale

11) Neonatologia

12) Nipiologia

13) Nipiologia e paidologia

14) Pediatria indirizzo neonatologia e patologia neonatale

15) Puericultura e dietetica infantile

16) Puericultura ed igiene infantile

17) Puericultura, dietetica infantile ed assistenza sociale dell’infanzia

18) Terapia intensiva per immaturi ad alto rischio

19) Terapia medica sistematica

20) Terapia medica sistematica ed idrologia medica

 

PNEUMOLOGIA

 

Branche principali

 

1)     Broncopneumologia

2)     Clinica della tubercolosi

3)     Clinica della tubercolosi e malattie dell’apparato respiratorio

4)     Clinica della tubercolosi e malattie delle vie respiratorie

5)     Clinica della tubercolosi e delle vie urinarie

6)     Fisiopatologia respiratoria

7)     Fisiopatologia e fisiochinesiterapia respiratoria

8)     Malattie dell’apparato respiratorio

9)     Malattie dell’apparato respiratorio e tisiologia

10) Malattie polmonari e dei bronchi

11) Pneumotisiologia

12) Pneumologia e fisiopatologia respiratoria

13) Tisiologia

14) Tisiologia e malattie dell’apparato respiratorio

15) Tisiologia e malattie polmonari

16) Tubercolosi e malattie delle vie respiratorie

 

Branche affini

 

1)                 Chirurgia toracica

2)                 Geriatria

3)                 Gerontologia

4)                 Medicina del lavoro

5)                 Medicina generale

6)                 Medicina interna

7)                 Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica

8)                 Riabilitazione cardiaca e respiratoria

9)                 Riabilitazione respiratoria

10)              Terapia medica sistematica

11)              Terapia medica sistematica ed idrologia

 

PSICHIATRIA

 

Branche principali

 

1)                 Clinica delle malattie nervose e mentali

2)                 Clinica neurologica e malattie mentali

3)                 Clinica neuropsichiatria

4)                 Clinica psichiatrica

5)                 Clinica psichiatrica e neuropatologia

6)                 Igiene mentale

7)                 Malattie nervose e mentali

8)                 Neurologia e psichiatria

9)                 Neuropatologia e psichiatria

10)             Neuropsichiatria

11)             Psichiatria

12)             Psichiatria e neuropatologia

 

Branche affini

 

1)                 Antropologia criminale

2)                 Clinica neurologica

3)                 Clinica neuropatologia

4)                 Criminologia clinica

5)                 Igiene mentale

6)                 Neurologia

7)                 Neurologia psichiatrica

8)                 Neuropsichiatria infantile

9)                 Neuropsicofarmacologia

10)             Psichiatria infantile

11)             Psicologia

12)             Psicologia ad indirizzo medico

13)             Psicologia clinica

14)             Psicologia del ciclo di vita

15)             Psicologia del lavoro

16)             Psicologia sociale applicata

17)             Psicologia sperimentale

18)             Psicotecnica

19)             Psicoterapia e psicologia clinica

20)              

PSICOLOGIA

 

Branche principali

 

1)     Psicologia

2)     Psicologia con indirizzo medico

3)     Psicoterapia

4)     Psicologia clinica e psicoterapia

5)     Psicologia dell’etΰ evolutiva

6)     Psicologia medica

7)     Psicologia clinica

8)     Psichiatria

9)     Clinica psichiatrica

10) Igiene mentale

11) Medicina psicosomatica

12) Neurologia e psichiatria

13) Neuropsichiatria

14) Neuropsichiatria infantile

15) Neuropsichiatria infantile e psicologia dell’etΰ evolutiva

16) Clinica delle malattie nervose e mentali

17) Malattie nervose e mentali

18) Psicologia del ciclo di vita

19) Psicologia sociale e applicata

 

PSICOTERAPIA

 

Branche principali

 

1)     Psicoterapia

2)     Psicologia clinica e psicoterapia

3)     Psicologia medica

4)     Psicologia clinica

5)     Psichiatria

6)     Neuropsichiatria

7)     Clinica psichiatrica

8)     Igiene mentale

9)     Medicina psicosomatica

10) Neuropsicologia e psichiatria

11) Neuropsichiatria infantile

12) Neuropsichiatria infantile e psicologia dell’etΰ evolutiva

13) Clinica delle malattie nervose e mentali

14) Malattie nervose e mentali

15) Psicologia del ciclo di vita

16) Psicologia dell’etΰ evolutiva

 

Branche affini

 

1)     Neurologia e psichiatria

2)     Igiene mentale

3)     Malattie nervose e mentali

4)      

RADIODIAGNOSTICA

 

Branche principali

 

1)                 Radiodiagnostica

2)                 Radiologia diagnostica

3)                 Radiologia

4)                 Radiologia medica

5)                 Radiologia medica e radioterapia

6)                 Neuroradiologia

 

RADIOLOGIA

 

Branche principali

 

1)                 Radiologia

2)                 Radiodiagnostica

3)                 Radiodiagnostica e scienza delle immagini

4)                 Radiologia diagnostica

5)                 Radiologia ed elettroterapia

6)                 Radiologia e fisioterapia

7)                 Radiologia e radioterapia

8)                 Radiologia e terapia fisica

9)                 Radiologia e terapia fisica radiologia indirizzo radiodiagnostica e scienza delle immagini

10)             Radiologia indirizzo radiologia diagnostica

11)             Radiologia medica

12)             Radiologia medica e medicina nucleare

13)             Radiologia medica e radioterapia

14)             Radiologia medica e terapia fisica

15)             Radiologia orientamento radiodiagnostica

16)             Radiologia radiodiagnostica

 

Branche affini

 

1)                 Anatomia radiologica

2)                 Fisica nucleare applicata alla medicina

3)                 Medicina nucleare

4)                 Medicina nucleare ed oncologia

5)                 Medicina e radioterapia

6)                 Neuroradiologia

7)                 Radiobiologia

8)                 Radioimmunologia

9)                 Radioterapia

10)             Radioterapia oncologica

 

RADIOTERAPIA

 

Branche principali

 

1)                 Radioterapia

2)                 Radioterapia oncologica

3)                 Radiologia

4)                 Radiologia medica

5)                 Radiologia medica e radioterapia

 

REUMATOLOGIA

 

Branche principali

 

1)                 Reumatologia

 

Branche affini

 

1)                 Cardioreumatologia

2)                 Farmacologia

3)                 Malattie cardiovascolari e reumatiche

4)                 Medicina generale

5)                 Medicina interna

6)                 Pediatria

7)                 Terapia medica sistematica

8)                 Terapia medica sistematica ed idrologia medica

 

SCIENZA  DELL’ALIMENTAZIONE  E DIETOLOGIA

 

Branche principali

 

1)                 Dietologia

2)                 Fisiologia e scienza dell’alimentazione

3)                 Scienza dell’alimentazione

4)                 Scienza dell’alimentazione ad indirizzo dietetico

5)                 Scienza dell’alimentazione ad indirizzo nutrizionistico

6)                 Scienza dell’alimentazione e dietetica

7)                 Scienza dell’alimentazione e dietologia

 

Branche affini

 

1)                 Auxologia normale e patologica

2)                 Biochimica applicata

3)                 Chimica biologica

4)                 Clinica medica

5)                 Clinica medica e semeiotica

6)                 Clinica medica generale

7)                 Clinica pediatrica

8)                 Diabetologia

9)                 Diabetologia e malattie del ricambio

10)             Endocrinologia e malattie del ricambio

11)             Endocrinologia e malattie metaboliche

12)             Farmacologia

13)             Fisiologia della nutrizione

14)             Fisiologia umana

15)             Gastroenterologia

16)             Gastroenterologia ed endoscopia digestiva

17)             Geriatria

18)             Gerontologia

19)             Gerontologia e geriatria

20)             Idrologia medica

21)             Igiene

22)             Igiene ed epidemiologia

23)             Igiene e medicina preventiva

24)             Igiene e medicina scolastica

25)             Igiene e sanitΰ pubblica

26)             Igiene e tecnica ospedaliera

27)             Igiene generale e speciale

28)             Igiene pubblica

29)             Igiene scolastica

30)             Igiene tecnica e direzione ospedaliera

31)             Idrologia medica

32)             Malattie dell’apparato digerente, della nutrizione e del ricambio

33)             Malattie dell’apparato digerente e del ricambio

34)             Malattie del fegato e del ricambio

35)             Malattie del ricambio

36)             Malattie del tubo digerente, del sangue e del ricambio

37)             Medicina costituzionalistica endocrinologia

38)             Medicina del lavoro

39)             Medicina generale

40)             Medicina interna

41)             Patologia e clinica pediatrica

42)             Patologia neonatale

43)             Patologia speciale e clinica medica

44)             Patologia speciale medica

45)             Patologia speciale medica e metodologia clinica

46)             Pediatria

47)             Puericultura, dietetica infantile ed assistenza sociale all’infanzia

48)             Puericultura e dietetica infantile

49)             Puericultura ed igiene infantile

50)             Terapia medica sistematica

51)             Terapia medica sistematica ed idrologia medica

 

TOSSICOLOGIA MEDICA

 

Branche principali

 

1)                 Farmacoterapia e tossicologia medica

2)                 Medicina tossicologica e farmacoterapia

3)                 Tossicologia

4)                 Tossicologia clinica

5)                 Tossicologia forense

6)                 Tossicologia industriale

7)                 Tossicologia medica

 

Branche affini

 

1)                 Analisi chimico-cliniche e microbiologia

2)                 Anatomia ed istologia patologica

3)                 Anatomia ed istologia patologica e tecnica di laboratorio

4)                 Anatomia patologica

5)                 Anatomia patologica e tecnica di laboratorio

6)                 Anestesia e rianimazione

7)                 Anestesiologia e rianimazione

8)                 Biochimica e chimica clinica

9)                 Cardiologia

10)             Clinica medica

11)             Clinica medica generale

12)             Clinica medica generale e terapia medica

13)             Farmacologia

14)             Farmacologia applicata

15)             Farmacologia clinica

16)             Farmacologia indirizzo tossicologico

17)             Malattie del fegato e del ricambio

18)             Medicina generale

19)             Medicina interna

20)             Microbiologia

21)             Microbiologia applicata

22)             Nefrologia

23)             Nefrologia medica

24)             Parassitologia medica

25)             Patologia e clinica medica

26)             Patologia speciale medica

27)             Patologia speciale medica e metodologia clinica

28)             Pronto soccorso e terapia d’urgenza

29)             Virologia

30)              

UROLOGIA

 

Branche principali

 

1)                 Clinica delle malattie delle vie urinarie

2)                 Clinica urologia

3)                 Malattie delle vie urinarie

4)                 Malattie genito-urinarie

5)                 Nefrologia chirurgica

6)                 Patologia e clinica delle vie urinarie

7)                 Urologia

8)                 Urologia ed emodialisi

9)                 Patologia urologia

 

Branche affini

 

1)                 Anatomia topografica e chirurgia

2)                 operatoria

3)                 Chirurgia generale

4)                 Chirurgia pediatrica

5)                 Clinica chirurgica e medicina operatoria

6)                 Medicina operatoria

7)                 Nefrologia


 

 

 

b) Scuole universitarie di specializzazione  (BIOLOGI)

 

  1. Analisi chimico-cliniche
  2. Biochimica e chimica clinica
  3. Biochimica marina
  4. Biochimica analitica
  5. Biotecnologie
  6. Chimica biologica
  7. Chimica analitica
  8. Chimica e tecnologie alimentari
  9. Citogenetica umana
  10. Economia sistema agroalimentare
  11. Endocrinologia sperimentale
  12. Farmacognosia (esercizio sanitario, ricerca applicata all’industria)
  13. Farmacologia applicata
  14. Farmacologia
  15. Fisiologia e scienza dell’alimentazione
  16. Fitopatologia
  17. Genetica
  18. Genetica medica
  19. Igiene
  20. Igiene e medicina preventiva
  21. Igiene e medicina preventiva con orientamento di “laboratorio di sanitΰ pubblica”
  22. Immunologia diagnostica
  23. Microbiologia
  24. Microbiologia applicata
  25. Microbiologia medica
  26. Microbiologia e virologia
  27. Patologia generale
  28. Scienza dell’alimentazione
  29. Scienza e tecnologie cosmetiche
  30. Scienza e tecnica piante officinali
  31. Scienza e tecnica piante medicinali
  32. Statistica sanitaria
  33. Statistica medica (orientamento epidemiologico)
  34. Statistica medica
  35. Tecniche microbiologiche
  36. Tecniche biomediche
  37. Tecnologie alimentari
  38. Tossicologia
  39. Tossicologia forense
  40. Virologia
  41. Applicazioni biotecnologiche
  42. Immunogenetiche
  43. Microbiologia IND in tecniche microbiologiche


 

c) Scuole universitarie di specializzazione (CHIMICI)

 

1.      Analisi chimico-cliniche

2.      Biochimica e chimica clinica

3.      Biochimica marina

4.      Biochimica analitica

5.      Biotecnologie

6.      Chimica clinica

7.      Chimica analitica

8.      Chimica e tecnologie alimentari

9.      Citogenetica umana

10.  Economia sistema agroalimentare

11.  Endocrinologia sperimentale

12.  Farmacognosia (esercizio sanitario, ricerca applicata all’industria)

13.  Farmacologia applicata

14.  Farmacologia

15.  Fisiologia e scienza dell’alimentazione

16.  Fitopatologia

17.  Genetica

18.  Genetica medica

19.  Igiene

20.  Igiene e medicina preventiva

21.  Igiene e medicina preventiva con orientamento di “laboratorio di sanitΰ pubblica”

22.  Immunologia diagnostica

23.  Microchimica

24.  Microchimica applicata

25.  Microchimica medica

26.  Microchimica e virologia

27.  Patologia generale

28.  Patologia generale

29.  Scienza dell’alimentazione

30.  Scienza e tecnologie cosmetiche

31.  Scienza e tecnica piante officinali

32.  Scienza e tecnica piante medicinali

33.  Statistica sanitaria

34.  Statistica medica (orientamento epidemiologico)

35.  Statistica medica

36.  Tecniche microbiologiche

37.  Tecniche biomediche

38.  Tecnologie alimentari

39.  Tossicologia

40.  Tossicologia forense

41.  Virologia

42.  Conserve alimentari di origine vegetale

43.  Applicazioni biotecnologiche

44.  Metodologie chimiche di controllo e di analisi

45.  Tecnologie chimiche di processo

46.  Sicurezza e protezione industriale

47.  Viticoltura ed enologie

48.  Istochimica e citochimica

49.  Chimica applicata all’igiene

50.  Chimica e farmacologia delle sostanze organiche naturali

51.  Applicazioni biotecnologiche

52.  Chimica e tecnologia delle sostanze organiche naturali


 

d) Scuole universitarie di specializzazione (PSICOLOGI)

 

PSICOLOGIA

 

  1. Psicologia del ciclo di vita
  2. Psicologia sociale e applicata
  3. Psicologia clinica
  4. Psicologia dell’etΰ evolutiva
  5. Psicologia sociale e del lavoro
  6. Psicologia della salute
  7. Neuropsicologia
  8. Valutazione psicologica

 

PSICOTERAPIA

 

  1. Psicologia clinica
  2. Psicologia del ciclo di vita
  3. Psichiatria
  4. Neuropsichiatria
  5. Neuropsichiatria infantile
  6. Neurologia e psichiatria
  7. Igiene mentale
  8. Malattie nervose e mentali
  9. Clinica delle  malattie nervose e mentali
  10. Psicologia della salute
     

                                                             ALLEGATO A

 

PARTE SECONDA

 

TITOLI E CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA FORMAZIONE

DELLE GRADUATORIE DI CUI ALL'ART. 21 DELL'ACCORDO.

 

TITOLI ACCADEMICI

 

VOTO DI LAUREA

Medici Specialisti ambulatoriali, Odontoiatri, Biologi, Chimici, Psicologi

 

Voto di laurea 110 e lode    
punteggio 3.00

Voto di laurea 110  
punteggio 1,80       

Voto di laurea da 101 a 109  
punteggio 1,20

                                                                       

a) MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI - ODONTOIATRI

 

1. Specializzazioni o libere docenze in Branche principali:

 

per la prima specializzazione o libera docenza 
punteggio 3,00                      

per ogni ulteriore specializzazione o libera docenza     
punteggio   1,00

                                    

2. Specializzazioni o libere docenze in Branche affini:

per la prima specializzazione o libera docenza     
punteggio    1,20                                            

per ogni ulteriore specializzazione o libera docenza    
punteggio    0,40                                   

 

3. Voto di specializzazione: 

voto di specializzazione 70/70 in branca principale       
punteggio    0,80          

(una sola volta)

 

Al concorrente che nella stessa branca abbia conseguito la specializzazione e la libera docenza, viene attribuito una sola volta il punteggio previsto.

 

b) BIOLOGI – CHIMICI - PSICOLOGI

 

1. Specializzazioni o dottorati di ricerca:

per la prima specializzazione o dottorato di ricerca 
punteggio 3,00

specializzazione universitaria o psicoterapia, riconosciuta ai sensi degli artt. 3 e 35 della legge n.56/89
punteggio 3,00

per ogni ulteriore specializzazione 
punteggio 1,20

 

2. Voto di specializzazione

Specializzazione o dottorato di ricerca conseguito con il massimo dei voti (una sola volta)
punteggio 0,80

 

TITOLI PROFESSIONALI

 

a 1 ) MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI

 

Attivita' professionale, svolta a qualsiasi titolo nella branca principale dopo la data del conseguimento del titolo valido per l'inclusione in graduatoria    
punteggio 1.20

 

per ogni anno d'attivita' frazionabile per mese.

 

Sostituzioni, incarichi provvisori e a tempo determinato effettuati nella branca principale, a favore di Aziende sanitarie ed altre Istituzioni pubbliche che applicano le norme del presente Accordo (Inps, Inail, Ministero della Difesa, SASN, ecc):

(non θ valutabile il servizio effettuato precedentemente il 2 ottobre dell’anno 2000)

 

Per ciascuna ora di attivitΰ svolta  
punteggio 0,003

        

A parita' di punteggio prevale l'anzianita' di laurea e in subordine l'anzianita' anagrafica.

 

a 2) ODONTOIATRI

 

Per gli iscritti all'albo degli odontoiatri, medici non specialisti e laureati in odontoiatria, partecipanti alle graduatorie per la branca di odontostomatologia, per la valutazione dei titoli di attivita' professionale si fa riferimento alla data di iscrizione nello speciale albo degli odontoiatri ai sensi della legge n.409 del 1985.

 

Per i medici specialisti nella branca di odontostomatologia, per la valutazione dei titoli professionali, si fa riferimento alla data di conseguimento del titolo di specializzazione anche se iscritti all'Albo degli odontoiatri.

 

NORMA FINALE

 

Resta confermata la titolarita' degli incarichi conferiti prima dell'entrata in vigore del presente allegato sulla base di titoli validi all'epoca del conferimento, ancorche' non piu' inclusi negli elenchi di cui alla prima parte dell'allegato medesimo.

 

b) BIOLOGI – CHIMICI - PSICOLOGI

 

1. Attivitΰ professionale prestata in qualitΰ di Biologo /Chimico /Psicologo con regolare contratto di lavoro retribuito, presso strutture del S.S.N., Comuni, Province, Regioni, Istituti universitari, Ministeri, Enti privati equiparati ai sensi di legge, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, Enti ed istituti pubblici di ricerca, strutture private.

 

fino ad ore settimanali

5

 

10

 

20

 

38

punteggio

0,15

 

0,30

 

0,60

 

1,20

 

2. Attivitΰ professionale in qualitΰ di Biologo /Chimico /Psicologo volontario presso strutture pubbliche, regolarmente deliberata dall’ente     
punteggio 0,70

 

Il punteggio per i titoli professionali θ da computare in riferimento ad ogni anno di attivitΰ ed θ frazionabile in dodicesimi; frazioni di mese superiori ai 15 giorni vengono computate come mese intero. Lo stesso punteggio non θ cumulabile se riferito a prestazioni svolte contemporaneamente; in tal caso θ valutata solo l’attivitΰ che comporta il punteggio piω alto.

 

3. Idoneitΰ in un pubblico concorso come Biologo, o Chimico, o Psicologo 
punteggio 0,05

E’ valutabile solo la prima delle idoneitΰ possedute.

 

TITOLI DI STUDIO

 

BIOLOGI – CHIMICI – PSICOLOGI

 

Corsi di perfezionamento o di aggiornamento in una delle discipline della Biologia, o della Chimica, o della Psicologia o della Psicoterapia:

 

·                     Per ogni corso della durata minima di 30 ore o di 4 giorni

·                     punteggio 0,10

·                     Per ogni corso superiore a 120 ore o a 6 mesi

·                     punteggio 0,40

·                     Per ogni corso superiore a 250 ore o ad 1 anno

·                     punteggio 0,50 per anno

 

Fino ad un massimo di 2 punti

 

ANZIANITA’ DI ISCRIZIONE ALL’ORDINE PER UN MASSIMO DI 10 ANNI

 

BIOLOGI – CHIMICI – PSICOLOGI

 

Per ogni anno
punteggio 0,10

 

Il punteggio previsto per l’anzianitΰ di iscrizione all’Ordine si riferisce ad ogni anno di iscrizione ed θ frazionabile in dodicesimi.

Frazioni di mese superiori a quindici giorni sono computate come mese intero.

 

ALLEGATO B

PARTE PRIMA

 

DOMANDA DI INCLUSIONE NELLA GRADUATORIA

art. 21 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici specialisti ambulatoriali ed altre professionalitΰ (Biologi, Chimici, Psicologi)

 

Bollo

 

AL COMITATO ZONALE DI...................................

 

Il sottoscritto Dott....................…………, nato a...........................................(prov…......) il................................. M__   F___     Codice Fiscale…………………………………………………………..

Comune di residenza...............................................(prov...........)

Indirizzo Via ……...................n………..Cap.............. telefono.......................

Recapito professionale nel Comune di………………………( prov……)

Via…………………….n………..Cap……………telefono…………………………….

 

Chiede di essere incluso nella graduatoria

 

- secondo quanto previsto dall’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici specialisti ambulatoriali ed altre professionalitΰ (Biologi, Chimici, Psicologi), ex art.8 del D. L.vo n.502/92 e successive modificazioni -

 

di.....................................per i medici specialisti ed odontoiatri

di………………………………per i biologi

di………………………………per i chimici

di………………………………per gli psicologi (disciplina di psicologia o psicoterapia)

 

a valere per l’anno…………., relativa alla Provincia di..............................

nel cui ambito territoriale intende ottenere incarico ambulatoriale.

 

A tale fine acclude alla presente la seguente documentazione:

a) autocertificazione informativa

b) n…………documenti relativi ai titoli in suo possesso, valutabili ai fini della graduatoria predetta e specificati nel prospetto interno.

 

Chiede che ogni comunicazione venga indirizzata presso:

la propria residenza

il domicilio sottoindicato:

c/o…………………………………..Comune………………………Provincia……………..indirizzo

………………………………………………….n………………….CAP……………….

 

Data………………………………..Firma per esteso……………………………………

 

Avvertenze importanti

 

- I documenti comprovanti il possesso dei titoli dichiarati devono essere in regola con le norme sull’imposta di bollo e le disposizioni di legge vigenti.

- Ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio, la documentazione allegata deve essere tale da poterne consentire la valutazione e non si terrΰ conto di quella dalla quale non θ possibile dedurre i dati di valutazione o di quella mancante rispetto a quanto dichiarato dall’aspirante.

- Se la domanda e' presentata personalmente al competente ufficio del Comitato Zonale, la firma deve essere apposta all'atto della sua presentazione, avanti al dipendente addetto a riceverla. Se, viceversa, la domanda e' presentata da un terzo o inviata per posta, deve essere gia' sottoscritta dall'interessato ed accompagnata dalla fotocopia non autenticata di un documento di identita' in corso di validita' del sottoscrittore.


 

ALLEGATO B

PARTE SECONDA

 

AUTOCERTIFICAZIONE INFORMATIVA

 

Il sottoscritto Dott....................…………, nato a...........................................(prov…......) il................................. M__   F___     Codice Fiscale…………………………………………………………..

Comune di residenza...............................................(prov...........)

Indirizzo Via ……...................n………..Cap.............. telefono.......................

Recapito professionale nel Comune di………………………( prov……)

Via…………………….n………..Cap……………telefono…………………………….

 

Dichiara, ai sensi e agli effetti della legge n.15/68 e successive modificazioni

 

1. di essere laureato in ......................... (medicina e chirurgia o odontoiatria, o biologia, o

 chimica, o psicologia) con voto.................. presso l'Universitΰ di......................................

in data.....................................

 

2. di essere abilitato all'esercizio della professione di........................................................

(medico chirurgo o odontoiatra, o biologo, o chimico o psicologo) nella sessione................

presso l'Universitΰ di....................................................

 

3. di essere iscritto all'Albo professionale.............................................

(dei medici chirurghi o degli odontoiatri, o dei biologi, o dei chimici, o degli psicologi) presso

l'Ordine provinciale /regionale di.......................         dal.....................................

 

4. di essere in possesso delle seguenti specializzazioni:

 

in.................................. conseguita il........... presso l'Universitΰ di............... con voto.............

in.................................. conseguita il........... presso l'Universitΰ di............... con voto.............

in.................................. conseguita il........... presso l'Universitΰ di............... con voto.............

in.................................. conseguita il........... presso l'Universitΰ di............... con voto.............

 

5. di essere in possesso delle seguenti libere docenze:

 

in...................................con Decreto Ministeriale del..............

in...................................con Decreto Ministeriale del..............

in...................................con Decreto Ministeriale del..............

in...................................con Decreto Ministeriale del..............

 

6. di essere in possesso dei seguenti dottorati di ricerca:

 

in...................................con Decreto Ministeriale del..............

in...................................con Decreto Ministeriale del..............

in...................................con Decreto Ministeriale del..............

in...................................con Decreto Ministeriale del..............

 

7. di avere / non avere (1) subito provvedimenti disciplinari da parte delle competenti Commissioni di Disciplina previste dall'attuale o dai precedenti Accordi

 

Di essere / non essere (1) soggetto ad alcun provvedimento restrittivo di natura disciplinare comminato dall’Ordine……………………………………

 

In caso affermativo, specificare il provvedimento disciplinare:

 

......................................................................................................................................................

 

8. di essere nella seguente posizione :

 

a) avere / non avere (1) un rapporto di lavoro subordinato presso qualsiasi ente pubblico o privato con divieto di libero esercizio professionale   

 

b) svolgere / non svolgere (1) attivitΰ di medico di medicina generale convenzionato 

                                                                  

c) essere / non essere (1) iscritto negli elenchi dei medici pediatri di libera scelta 

                                                                  

d) esercitare / non esercitare (1) la professione medica con rapporto di lavoro autonomo retribuito forfetariamente presso enti o strutture sanitarie pubbliche o private non appartenenti al Servizio sanitario nazionale e che non adottino le clausole normative ed economiche dell'Accordo Collettivo Nazionale

                                     

e) operare / non operare (1) a qualsiasi titolo in case di cura convenzionate o accreditate con il S.S.N.

 ( in caso affermativo, indicare l’Azienda……………………………..)

 

f) svolgere / non svolgere (1) attivitΰ fiscali per conto di Aziende         

 (in caso affermativo indicare l'Azienda....................)

 

g) essere / non essere (1) titolare di un rapporto convenzionale disciplinato dal D.P.R. n.119/88 e successive modificazioni o di apposito rapporto instaurato ai sensi dell’art.8, comma 5, del D.Lvo n.502/92 e successive modificazioni e integrazioni   

                                                                   

h) essere / non essere (1) proprietario, comproprietario, socio, azionista, gestore, amministratore, direttore, responsabile di strutture convenzionate con il S.S.N., ai sensi del D.P.R. n.120/88 e successive modificazioni, o accreditate ai sensi dell’art.8 del D.Lvo n.502/92 e successive modificazioni e integrazioni                                        

                                                            

i) operare / non operare (1) a qualsiasi titolo in presidi, stabilimenti o istituzioni private convenzionate o accreditate con le aziende per l'esecuzione di prestazioni specialistiche effettuate in regime di autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 43 della legge n.833/78 e dell'art. 8-ter del D.L.vo n. 229/99;

 

l) essere / non essere (1)  titolare di incarico nei servizi di guardia medica ai sensi del D.P.R. n.292/87 e successive modificazioni o di apposito rapporto instaurato ai sensi dell'art. 8 del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni           

                                                             

m) percepire / non percepire (1)  indennitΰ di rischio in base ad altro rapporto lavorativo                                                                    

(in caso di risposta affermativa indicare il tipo di attivitΰ svolta………………………………………….

e la misura dell'indennitΰ percepita............................................................................................)

 

( segue per gli Specialisti ambulatoriali)

 

9. di avere svolto la seguente attivitΰ professionale nella branca, come sostituto, incarico provvisorio e a tempo determinato:

(non θ valutabile il servizio effettuato precedentemente l’anno 2000)

 

Branca........................Asl………….....ore.............sett..............dal.................al..................

 

Branca........................Asl..................ore............sett...............dal................al...................

 

Branca........................Asl………….....ore.............sett..............dal.................al..................

 

Branca........................Asl………….....ore.............sett..............dal.................al..................

 

Branca........................Asl………….....ore.............sett..............dal.................al..................

 

Branca........................Asl………….....ore.............sett..............dal.................al..................

 

Branca........................Asl………….....ore.............sett..............dal.................al..................

 

NOTE (2) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, afferma che quanto sopra corrisponde al vero.

 

Il sottoscritto dichiara altresμ, di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art.10 della legge 675/96 e successive modificazioni, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento.

 

Data…………………..Firma per esteso …………………………………………………

 

(1) cancellare la parte che non interessa

(2) spazio utilizzabile qualora non fosse sufficiente quello riservato alle notizie richieste

 

N.B. La presente autocertificazione informativa, con le appropriate modificazioni, e' utilizzabile anche per le comunicazioni,  ai comitati di cui all'art. 24, relative alle modificazioni nel proprio stato di servizio.


 

(segue per Biologi – Chimici – Psicologi)

 

9. di avere svolto la seguente attivitΰ professionale in qualitΰ di

Biologo/Chimico/Psicologo     (1)

presso strutture del S.S.N., Comuni, Province, Regioni, Istituti universitari, Ministeri, Enti privati equiparati, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, Enti ed istituti pubblici di ricerca, strutture private:

 

Dal………………al………………presso…………………………per n. ore settimanali………………

Nel servizio di……………………………………………con la qualifica di………………………………….

 

Dal………………al………………presso………………………… per n. ore settimanali

Nel servizio di……………………………………………con la qualifica di………………………………….

 

Dal………………al………………presso………………………… per n. ore settimanali ………………………

Nel servizio di……………………………………………con la qualifica di………………………………….

 

10. di avere svolto la seguente attivitΰ professionale in qualitΰ di

Biologo volontario/Chimico volontario/Psicologo volontario    (1)

Presso strutture pubbliche, regolarmente deliberata dall’Ente

 

Dal………………al………………presso…………………………………………………………………………

Nel servizio di……………………………………………con la qualifica di………………………………….

 

Dal………………al………………presso…………………………………………………………………………

Nel servizio di……………………………………………con la qualifica di………………………………….

 

11. di avere frequentato i seguenti corsi di perfezionamento o aggiornamento,di durata non inferiore a 30 ore o a 4 giorni, formalmente documentati con attestazione di frequenza, in una delle discipline della

Biologia/Chimica/Psicologia      (1)

 

N.B.: Non sono valutabili i corsi di aggiornamento obbligatori per contratto o convenzione.

 

Corso in ………………………….seguito dal …………………al ………………… per complessive

Ore/giorni/anni………………………..presso……………………………………………………………

 

Corso in ………………………….seguito dal …………………al ………………… per complessive

Ore/giorni/anni………………………..presso……………………………………………………………

 

Corso in ………………………….seguito dal …………………al ………………… per complessive

Ore/giorni/anni………………………..presso……………………………………………………………

 

Corso in ………………………….seguito dal …………………al ………………… per complessive

Ore/giorni/anni………………………..presso……………………………………………………………

 

Corso in ………………………….seguito dal …………………al ………………… per complessive

Ore/giorni/anni………………………..presso……………………………………………………………

 

Corso in ………………………….seguito dal …………………al ………………… per complessive

Ore/giorni/anni………………………..presso……………………………………………………………

 

Corso in ………………………….seguito dal …………………al ………………… per complessive

Ore/giorni/anni………………………..presso……………………………………………………………

 

Corso in ………………………….seguito dal …………………al ………………… per complessive

Ore/giorni/anni………………………..presso……………………………………………………………

 

12. di avere conseguito idoneitΰ in pubblico concorso (valutabile solo la prima idoneitΰ):

 

concorso a………………………………………………………………………………………………….

presso…………………………………………………………………..anno…………………………….

 

13. di essere iscritto all’Ordine Nazionale /Regionale /Provinciale dei Biologi/ Chimici/ Psicologi  (1)

dal……………………………………….

 

NOTE (2) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, afferma che quanto sopra corrisponde al vero.

 

Il sottoscritto dichiara altresμ, di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art.10 della legge 675/96 e successive modificazioni, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento.

 

Data…………………..Firma per esteso …………………………………………………

 

(1) cancellare la parte che non interessa

(2) spazio utilizzabile qualora non fosse sufficiente quello riservato alle notizie richieste

 

N.B. La presente autocertificazione informativa, con le appropriate modificazioni, e' utilizzata anche per le comunicazioni,  ai comitati di cui all'art. 24, relative alle modificazioni nel proprio rapporto convenzionale.


 

 

ALLEGATO C

 

MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI PROTESICHE (PROTESI DENTARIE ED ORTODONTICHE) - ORTESI

 

1) Le parti riconoscono che, anche al fine di soddisfare le condizioni di eseguibilita' degli interventi demandati allo specialista ambulatoriale, l'ambulatorio odontoiatrico dell'Azienda deve essere dotato di tutte le attrezzature tecnicamente indispensabili all'odontoiatra per un corretto e proficuo esercizio della specifica attivita' professionale finalizzata all'applicazione di protesi dentarie e ortodontiche, alla stregua delle indicazioni elencate in calce al presente documento.

 

2) Le parti, come presupposto essenziale per la qualificazione del Servizio e a garanzia della professionalita' della categoria degli specialisti ambulatoriali, sottolineano l'esigenza che, nella individuazione dei laboratori odontotecnici da convenzionare con le Aziende, accertino con il massimo rigore la effettiva sussistenza presso i laboratori stessi delle condizioni organizzative, tecnicostrumentali e di personale idonee a garantire obiettivamente la qualita' merceologica delle protesi, la loro funzionalita' in relazione alle esigenze cliniche degli assistiti e la loro piena rispondenza alle prescrizioni dello specialista. In ogni caso i laboratori odontotecnici devono dimostrare di aver provveduto, alla registrazione presso il Ministero della Salute a norma dell'art. 11 commi 6 e 7 e dell'art. 13 commi 1 e 2 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1997 n. 46, emanato in attuazione della direttiva comunitaria n. 93/42/CEE;

 

3) Le parti ribadiscono che tutti gli atti medici preventivi, contestuali e successivi all'applicazione delle protesi dentarie ed ortodontiche attengono alla piena ed esclusiva responsabilita' professionale dello specialista odontoiatra.

 

In particolare, ferme restando le prerogative istituzionali degli organi sanitari delle Aziende, sono di esclusiva competenza dello specialista odontoiatra, secondo sua scienza e coscienza, nel rispetto delle norme deontologiche che regolano la professione:

 

a) la predisposizione del piano di lavoro finalizzato all'applicazione della protesi;

 

b) l'effettuazione di tutte le prestazioni medico-chirurgiche necessarie alla preparazione del cavo orale;

 

c) la rilevazione delle impronte;

 

d) la prescrizione, nell'ambito delle possibilita' organizzative del servizio e avuto riguardo alle richieste degli assistiti, del tipo di protesi piu' rispondente alle esigenze cliniche degli assistiti stessi. Per la prescrizione medesima si utilizza il modulario prescritto dal Ministero della Sanita', in attuazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 1997 n. 46, con la circolare DPS/16.AG./1772;

 

e) la scelta dei materiali sanitariamente piu' opportuni;

 

f) le conseguenti indicazioni tecnico-sanitarie per la realizzazione del manufatto da parte del laboratorio convenzionato;

 

g) le operazioni di applicazione delle protesi;

 

h) la verifica della qualita' della protesi sia sul piano della rispondenza alle esigenze dell'assistito ed alla prescrizione e sia sul piano merceologico;

 

i) le eventuali indicazioni tecnico-sanitarie per la sua rettifica;

 

l) gli atti medici di controllo successivo ed il giudizio finale sulla idoneita' della protesi.

 

In conseguenza di quanto sopra, si chiarisce che devono intendersi esclusi i rapporti professionali diretti tra l'assistito e il laboratorio odontotecnico convenzionato officiato dalla realizzazione della protesi e che laddove rapporti di tal genere dovessero instaurarsi la circostanza deve essere assunta come condizione risolutiva della convenzione con il laboratorio.

 

4) Le parti convengono che le Aziende, nelle fasi di svolgimento del piano di lavoro finalizzato all'applicazione delle protesi in cui lo specialista lo ritenga utile e solo in caso di sua esplicita richiesta, debbono garantire la presenza nell'ambulatorio di un odontotecnico diplomato del laboratorio convenzionato per lo svolgimento, in base alle indicazioni dello specialista stesso, delle attivita' ausiliarie consentite dalle leggi in vigore.

 

5) Le parti, al fine di perseguire la migliore produttivita' del servizio ed anche in relazione alle esigenze poste dalla necessita' di programmare la collaborazione dell'odontotecnico diplomato, sottolineano l'opportunita' che gli orari di svolgimento dell'attivita' specialistica ambulatoriale finalizzata all'applicazione delle protesi siano tenuti distinti da quelli in cui viene effettuata la normale attivita' del gabinetto dentistico.

 

6) Per l'attribuzione degli incarichi finalizzati all'esecuzione dell'attivita' protesica si richiamano le norme di cui all'art. 23 comma 2. Relativamente agli specialisti in servizio alla data del 16 ottobre 1984, l'esecuzione delle attivita' protesiche puo' essere affidata agli stessi nel caso che si dichiarino disponibili ad accettare aumenti di orario finalizzati allo svolgimento delle dette attivita'.

 

7) Le clausole del presente documento si estendono, con gli opportuni adattamenti, all'attivita' ortesica.

 

A) DOTAZIONE DEL GABINETTO ODONTOIATRICO:

 

- riunito dentale completo di poltrona con azzeramento, micromotore con manipolo, turbina con manipolo, lampada, siringa aspiratore, compressore;

- apparecchio radiografico endorale;

- servomobili;

- sgabello per operatore:

- sterilizzatrice;

- strumentario per visite, prevenzione, cure conservative (comprese quelle canalari), estrazioni, chirurgia orale ambulatoriale e paradontologia.

 

B) DOTAZIONE SPECIFICA PER PROTESI ED ORTESI:

 

- portaimpronte alluminio forate:

- portaimpronte anatomiche serie complete;

- alginato;

- materiale prima impronta;

- frese diamantate per preparazione turbo trapano;

- frese tungsteno per preparazione turbo trapano;

- ruotine per denti varie forme;

- ruotine per acciaio varie forme;

- punte montate per ritocco forme varie e tipi;

- ruotine diamantate varie forme;

- pinza universale;

- pinza Waldasch;

- pinza Adams;

- pinza piegafili;

- pinza tronchese;

- pinze ossivore;

- pinza Reynolds;

- martello leva-corone;

- scodelle per gesso ed alginato varie forme;

- spatole per cera grandi e piccole;

- spatole per cera Lecron;

- gesso dura per modelli;

- gesso extra duro rosa;

- gesso per ortodonzia bianco;

- corona provvisorio policarbonato;

- carta per articolazione blu e rossa;

- confezione cemento per fissaggio protesi;

- resine a freddo per provvisori;

- resina per riparazioni rapide;

- cera collante;

- resina per ribasare;

- cera per masticazione;

- cera per modellare;

- micromotore laboratorio per ritocchi protesi;

- spazzolini a feltro e tela per lucidare protesi;

- base platten argentate.

 

ALLEGATO D

 

NOMENCLATORE TARIFFARIO

 

1 - Consulto ambulatoriale con il medico di medicina generale e/o altro specialista di altra branca euro 25,82

 

2 - Consulto domiciliare con il medico di medicina generale e/o specialista di altra branca

euro 36,15

 

3 - Parto a domicilio euro 413,16

 

4 - Agopuntura in ambulatorio, per ogni seduta, euro 25,82

 

Le prestazioni suddette sono effettuate, a richiesta del medico di medicina generale o dello specialista, previa autorizzazione del direttore del distretto o suo delegato. L'agopuntura di cui al n. 4, in quanto tecnica terapeutica non pertinente ad una specifica branca specialistica, puo' essere eseguita da un medico anche non specialista in possesso delle particolari capacita' professionali accertate con le procedure di cui all'art. 22, comma 2, del presente Accordo collettivo nazionale.


 

ALLEGATO E

 

INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e succ. modd. integr. e in relazione ai dati personali che si intendono trattare, La informiamo di quanto segue:

 

1. Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti θ diretto esclusivamente all’espletamento da parte di questo Comitato zonale della formazione della graduatoria di………………………….. valida per l’anno…………………………………..

 

2. Il trattamento viene effettuato avvalendosi di mezzi informatici;

 

3. Il conferimento dei dati personali risulta necessario per svolgere gli adempimenti di cui sopra e, pertanto, in caso di rifiuto, Ella non potrΰ essere inserito in detta graduatoria;

 

4. I dati personali saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione;

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5. L’art. 13 della citata legge Le conferisce l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro comunicazione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati nonchι della logica e delle finalitΰ su cui si basa il trattamento;

 

6. Titolare del trattamento dei dati θ

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