IComparto COMPARTO

COMPARTO - SETTORE

 SICUREZZA - FORESTALI

TIPO

 CCNL

AREA

 PERSONALE DI TUTTI I LIVELLI

DATA FIRMA

 18 GIUGNO 2002

PERIODO

 1° BIENNIO ECONOMICO

 2002 - 2003

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ARGOMENTI CORRELATI  QUADRIENNIO NORMATIVO  -  2° BIENNIO ECONOMICO 


ACCORDO SINDACALE
PER LE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE
E SCHEMA DI CONCERTAZIONE
PER LE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE
1° BIENNIO ECONOMICO 2002-2003

(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 Suppl.Ord. del 31/07/2002)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 2002, n. 164

Art. 3. Nuovi stipendi

1 .  Gli stipendi del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, stabiliti dall'articolo 2 del biennio economico Polizia 2000-2001, sono incrementati, dal 1 gennaio 2002, delle seguenti misure mensili lorde:

livello V

Euro ……………………….

30,20

livello VI

Euro ……………………….

32,10

livello VI-bis

Euro ……………………….

33,60

livello VII

Euro ……………………….

35,10

livello VII-bis

Euro ……………………….

36,70

livello VIII

Euro ……………………….

38,40

livello IX

Euro ……………………….

42,20

 

2 .  Gli stipendi di cui al comma 1, a decorrere dal 1 gennaio 2003, sono ulteriormente incrementati delle seguenti misure mensili lorde:

livello V

Euro ……………………….

18,90

livello VI

Euro ……………………….

20,00

livello VI-bis

Euro ……………………….

21,00

livello VII

Euro ……………………….

21,90

livello VII-bis

Euro ……………………….

22,90

livello VIII

Euro ……………………….

24,00

livello IX

Euro ……………………….

26,30

 

3 .  I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono:

livello V

Euro ……………………….

8.776,30

livello VI

Euro ……………………….

9.676,00

livello VI-bis

Euro ……………………….

10.379,40

livello VII

Euro ……………………….

11.082,80

livello VII-bis

Euro ……………………….

11.860,90

livello VIII

Euro ……………………….

12.643,20

livello IX

Euro ……………………….

14.437,60

4 .  Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto, in caso di vacanza contrattuale, dall'articolo 1, comma 3, del biennio economico Polizia 2000-2001.

 

Art. 4. Effetti dei nuovi stipendi

1 .  Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilitΰ, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennitΰ di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'art. 82 dello statuto degli impiegati civili dello Stato o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

2 .  I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennitΰ di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

3 .  La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

4 .  Gli incrementi stipendiali di cui all'articolo 3 non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. A decorrere dal 1 gennaio 2002 θ soppresso l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150. Conseguentemente le misure orarie restano fissate nei seguenti importi lordi:

Livello

  Feriale

Festiva o notturna

Notturna festiva

livello V

Euro ……

9,65

10,91

12,59

livello VI

Euro ……

10,26

11,60

13,39

livello VI-bis

Euro ……

10,74

12,14

14,00

livello VII

Euro ……

11,21

12,67

14,62

livello VII-bis

Euro ……

11,71

13,24

15,27

livello VIII

Euro ……

12,27

13,87

16,01

livello IX

Euro ……

13,48

15,24

17,58