COMPARTO

COMPARTO - SETTORE

 FEDERCASA

TIPO

 CCNL

AREA

 PERSONALE DI TUTTI I LIVELLI

DATA FIRMA

 31 MARZO 2004

PERIODO

 2° BIENNIO ECONOMICO

 2004 - 2005

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ARGOMENTI CORRELATI  QUADRIENNIO NORMATIVO  -  1° BIENNIO ECONOMICO


CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL PERSONALE
DELLE AZIENDE FEDERCASA
2° BIENNIO ECONOMICO 2004-2005

VERBALE DI ACCORDO

 

·        A seguito delle intese raggiunte per la stipula del rinnovo del CCNL per i dipendenti delle Aziende, delle Società e degli Enti Pubblici Economici aderenti a Federcasa in qualità di soci ordinari;

·        a completo e definitivo scioglimento di ogni e qualsiasi riserva;

·        le Parti sotto indicate hanno sottoscritto l’allegato Contratto Collettivo Nazionale di lavoro, concernente “biennio economico 2004 – 2005”

  In data 31 marzo 2004

 

FEDERCASA,

rappresentata dal Presidente

Vincenzo GUERRIERI

e

dalla Commissione per i Rapporti di Lavoro, nelle persone di:

 

Graziano PIZZIMENTI

Bruno CARLI

Luciano CECCHI

Federico FANT

Domenico IPPOLITO

Salvatore MELIS

Massimo PANICCIA

Marco PIETRANGELO

Maurizio TIBERI

e le

ORGANIZZAZIONI SINDACALI

FP CGIL, rappresentata da:

Gianni PAGLIARINI

Sergio LEONI

Alessandro MAZZINI

Nicola DI LUCCHIO

FPS CISL, rappresentata da:

Rino TARELLI

Marco LOMBARDO

Velio ALIA

UIL FPL, rappresentata da:

Carlo FIORDALISO

Mario COMONO

Sauro BRECCIAROLI

FESICA-CONFSAL, rappresentata da:

Bruno MARIANI

Emilio FATOVIC

Fulvio FANTINI

 

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL PERSONALE DELLE AZIENDE FEDERCASA PER IL BIENNIO ECONOMICO 2004-2005

  

ARTICOLO 1

ADEGUAMENTO DELLE NORME PER LA PRIMA APPLICAZIONE DEL CCNL FEDERCASA AGLI ENTI DI NUOVA TRASFORMAZIONE

Gli enti che effettuano la prima applicazione del CCNL Federcasa nell'arco del biennio 2004-2005 applicano integralmente le norme di cui al titolo VI del CCNL 14 marzo 2002, integrate dalle seguenti disposizioni.

  1. Primo inquadramento

Ferma restando la tabella di prima inquadramento di cui all'articolo 77 del CCNL Federcasa, che continua a trovare applicazione per le posizioni ivi previste, le nuove posizioni economiche D6, C5, B7, ed A5, introdotte dal CCNL Regioni - Autonomie Locali 22 gennaio 2004, sono inquadrate secondo la seguente tabella:

 

Posizione economica CCNL Regioni – Autonomie Locali

Area-livelli di inquadramento nel CCNL Federcasa

D6

As (livello di nuova istituzione)

C5

Bs (livello di nuova istituzione)

B7

B2

A5

Ds (livello di nuova istituzione)

 

Gli inquadramento effettuati ai sensi del comma precedente non danno luogo all'assegno ad personam cui al comma 4, articolo 77 del CCNL Federcasa.

I livelli di nuova istituzione As, Bs e Ds per tutto il biennio 2004-2005 costituiscono livelli puramente economici, riservati al primo inquadramento di personale proveniente dal CCNL Regioni - Autonomie Locali 22 gennaio 2004, secondo la disciplina di cui all’articolo 1.

  1. Alte professionalità

Ai dipendenti che all'atto della prima applicazione delle CCNL Federcasa ricoprono incarichi di alta professionalità (articolo 10 del CCNL Regioni - Autonomie Locali 22 gennaio 2004 ) si applica la medesima disciplina prevista dal comma 3, articolo 77, del CCNL Federcasa per le ”posizioni organizzative”.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le parti stipulanti il presente Contratto convengono che in linea di principio, ove ciò non contrasti con i contenuti e gli obiettivi delle leggi regionali di riforma, i procedimenti concorsuali e selettivi in atto al momento della trasformazione in enti pubblici economici devono essere portati a compimento. In caso di controversia a tale riguardo, allo scopo di comporla, può essere richiesto l’intervento della Commissione Nazionale di Gestione.

La stessa Commissione resta a disposizione delle parti per ogni utile intervento atto a comporre controversie locali in merito alla prima applicazione del Contratto.

La CNG è altresì impegnata a seguire direttamente eventuali processi di esternalizzazione attraverso la creazione di società di scopo, al fine di tutelare la continuità contrattuale per i lavoratori che siano destinati a prestarvi attività.

Le Parti concordano nell’auspicare il progressivo superamento delle situazioni che, in attuazione delle norme di prima applicazione, determinano la attribuzione di assegni ad personam, nel quadro di una politica di formazione e di valorizzazione delle risorse umane diretta a favorire l’evoluzione professionale dei lavoratori.

Le Parti prendono infine atto, con soddisfazione, che il campo di applicazione del Contratto Federcasa coinvolge ormai oltre i due terzi del settore degli Enti di Edilizia Residenziale Pubblica, auspicano che in tempi brevi il processo di riforma dei restanti IACP  possa completarsi e riconfermano il proprio impegno a favorire l’applicazione del Contratto Federcasa anche al personale degli Enti non ancora riformati attraverso tutte le opportune iniziative che saranno concordate.

  

ARTICOLO 2

RETRIBUZIONI MENSILI DEL BIENNIO 2004-2005

Con effetto dal 1° gennaio 2004 la “Tabella A”, annessa al CCNL Federcasa 14 marzo 2002 è sostituita dalla seguente:

  

AREA

Livello

Importo mensile decorrenza 1.1.2004 (Euro)

Importo mensile decorrenza 1.12.2004 (Euro)

Quadri

Q1

2.491,50

2.575,50

Q2

2.146,00

2.218,50

A

As

2.047,00

2.047,00

A1

1.825,00

1.877,00

A2

1.692,50

1.741,50

A3

1.552,50

1.601,50

B

Bs

1.582,50

1.582,50

B1

1.492,50

1.533,50

B2

1.417,50

1.456,50

B3

1.343,00

1.380,00

C

C1

1.311,50

1.347,50

C2

1.262,00

1.297,00

C3

1.213,00

1.257,00

D

Ds

1.255,50

1.255,50

D1

1.147,00

1.180,00

D2

1.109,00

1.139,50

 

ARTICOLO 3

AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA’


Con effetto dal 1° gennaio 2004 il numero il numero massimo di aumenti periodici biennali conseguibili nel livello di appartenenza di cui all’articolo 66 del CCNL Federcasa 14 marzo 2002 è elevato a 14 e la “Tabella B” annessa allo stesso Contratto è sostituita dalla seguente:

 

AREA

Livello

Importo mensile
(Euro)

Quadri

Q1

42,50

Q2

35,00

A

As

31,50

A1

28,00

A2

24,50

A3

21,50

B

Bs

21,00

B1

20,50

B2

18,60

B3

17,10

C

C1

16,50

C2

15,50

C3

14,50

D

Ds

14,00

D1

13,40

D2

12,90

 

ARTICOLO 4

PREVIDENZA INTEGRATIVA


Fermo restando quanto previsto dall’articolo 75 del CCNL 14.3.2002, il contributo a carico dell’Amministrazione è aumentato all’1,5% per tutti i lavoratori che incrementino il contributo a proprio carico almeno in pari misura.

 

 ARTICOLO 5

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DI ARTICOLI DEL CCNL 14.3.2004

 

  1. L’articolo 64 è integrato dal seguente comma:

“ 4 bis. La retribuzione globale giornaliera è pari ad un ventiduesimo o ad un ventiseiesimo della retribuzione globale mensile, rispettivamente nei casi di settimana lavorativa di cinque o di sei giorni.”

  1. Il comma 4 dell’articolo 66 è soppresso.
  2. L’articolo 69 è integrato dal seguente comma:

“2 bis. Il periodo di maturazione delle due mensilità aggiuntive di cui ai commi precedenti coincide con l’anno solare in cui devono essere erogate.”

 

ARTICOLO 6

DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE


Viste le disposizioni introdotte dai decreti legislativi n° 66/2003 (“orario di lavoro”) e n° 276/2003 (“occupazione e mercato del lavoro”) le modalità di applicazione degli articoli contrattuali di seguito richiamati restano così precisate:

1. ORARIO DI LAVORO  (D.Lgs. 66/2003)

 

Agli effetti della applicazione del D.Lgs. 66/2003 è confermata la normativa in materia di orario di lavoro di cui al vigente CCNL, con le precisazioni, modifiche ed integrazioni di cui ai commi successivi.

L’orario settimanale di lavoro è confermato in 36 ore e si considera straordinario il lavoro prestato oltre tale limite.

Sono fatte salve le deroghe di cui al Capo V del D.Lgs. 66/2003.

Eventuali forme di riposo compensativo di prestazioni di lavoro straordinario possono essere introdotte da appositi Accordi aziendali.

Ferma restando la definizione di “lavoro notturno” fornita dall’art. 1, comma 2, lett. d) ed e), del D.Lgs. 66/2003, sono confermate le percentuali di maggiorazione per il compenso per il lavoro straordinario di cui all’art. 26, comma 5 del vigente CCNL e la loro applicabilità alle prestazioni di lavoro che si svolgono tra le ore 22 e le ore 6 del giorno successivo.

2. SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO (Titolo III Capo I del D.Lgs. 276/2003)

E’ integralmente confermata la disciplina degli articoli 56, 57, 58, 59 del vigente CCNL (“Contratti di lavoro temporaneo”), ivi compreso il limite medio dell’8% di cui all’art. 58, comma 2.

Fermo restando quanto disposto al comma 1, le espressioni “lavoro temporaneo” e “lavoro interinale” contenute negli articoli contrattuali indicati al comma precedente sono sostituite da “somministrazione di lavoro” ed i riferimenti alla L. 196/1997 sono soppressi.

Resta esclusa, nel biennio 2004-2005, l’utilizzazione di forme di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato.

3. APPRENDISTATO (Titolo VI Capo I del D.Lgs. 276/2003)

Ai sensi del comma 3, art. 47 del D.Lgs. 276/2003 la disciplina di cui all’art. 60 del vigente CCNL è integralmente confermata.

4. CONTRATTO DI INSERIMENTO (Titolo VI Capo II del D.Lgs. 276/2003)

Per gli effetti dell’art. 86, comma 9 del D.Lgs 276/2003 l’art. 61 del vigente CCNL (“Contratto di formazione e lavoro)” è soppresso, fatta salva la prosecuzione dei contratti in corso fino alla scadenza.

Le Parti firmatarie del vigente CCNL si riservano la stipulazione di un apposito Accordo per l’eventuale introduzione del “Contratto di inserimento”, nell’ambito dell’Accordo Interconfederale 11.2.2004.

5. LAVORO A TEMPO PARZIALE  (Titolo V Capo III del D.Lgs. 276/2003)

E’ integralmente confermata la disciplina di cui all’art. 20 del vigente CCNL (“Assunzioni a tempo parziale”), ivi compresa la maggiorazione del 50% nel caso di prestazione di lavoro supplementare  superiore al 10% della durata di lavoro a tempo parziale, di cui al citato art. 20, punto 3, comma 4.

 6. LIMITI COMPLESSIVI DELLE FORME DI LAVORO FLESSIBILE

Fermi restando i limiti specifici già stabiliti dal Contratto,  il ricorso a forme di lavoro flessibile, deve essere contenuto entro il limite massimo complessivo del 30% del personale a tempo indeterminato.

Gli enti sono impegnati a recuperare eventuali eccedenze nell’arco del biennio 2004-2005.

Le disposizioni di cui ai punti precedenti hanno carattere transitorio. Le Parti avviano immediate consultazioni per la revisione dell’intera materia, fermo restando che le disposizioni del presente articolo decadono comunque con il 31.12.2005.

  

ARTICOLO 7

ATTIVITA’ SINDACALE

 Considerata l’entità dei processi di trasformazione in atto, la rilevazione del numero dei dipendenti cui trova applicazione il CCNL Federcasa, nell’arco del biennio 2004-2005, viene aggiornata con cadenza trimestrale. Con pari decorrenza si procede all’adeguamento del monte ore previsto dall’art. 9, p. 2, lettera c) del Contratto, sulla base delle quote calcolate al 30 settembre precedente.

 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le Parti si danno atto che le vigenti disposizioni contrattuali, limitandosi a richiamare gli obblighi di legge in tema di TFR, non limitano l’autonomia aziendale in merito alle possibili forme di accantonamento e di gestione dei relativi fondi. Ricorrendone la necessità, la Commissione Nazionale di Gestione provvederà ad emanare una risoluzione interpretativa in tal senso.

Si danno altresì atto che che l’indennità di comparto istituita dal CCNL Regioni - Autonomie Locali 22 gennaio 2004, al pari di ogni altro trattamento retributivo non contemplato dalle norme di prima applicazione del CCNL Federcasa, trova capienza ed è assorbito nei trattamenti economici stabiliti dal Contratto Federcasa stesso.

 

ALLEGATI

 

Allegato 1

Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nelle aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ex IACP). (Deliberazione della Commissione di Garanzia n. 03/69 del 16 aprile 2003, in G.U. n. 104 del 7 maggio 2003).

Gazzetta Ufficiale N. 104 del 07 Maggio 2003

COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nelle aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ex IACP). (Deliberazione n. 03/69 del 16 aprile 2003).

NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Le norme del presente accordo si applicano alle azioni sindacali relative alle politiche sindacali di riforma, rivendicative e contrattuali, sia a livello di comparto che a livello decentrato. Le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei valori e dell'ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell'incolumita' e della sicurezza dei lavoratori.

Art. 1.
Servizi pubblici essenziali
1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n.146, come modificati ed integrati dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, i servizi pubblici da considerare essenziali sono i seguenti:
1) gestione e manutenzione degli impianti e del patrimonio dell'Ente (in proprieta' o gestione, ivi compresa la sede dell'Ente), limitatamente alla tutela dell'incolumita' di cose e persone;
2) servizi del personale.
2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 e' garantita, con le modalita' di cui all'art. 2, la continuita' delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:
1) servizio cantieri, limitatamente alla custodia e sorveglianza degli impianti, nonche' misure di prevenzione per la tutela fisica dei cittadini;
2) attivita' antinfortunistica e di pronto intervento;
3) servizi del personale limitatamente all'erogazione degli emolumenti retributivi, all'erogazione degli assegni con funzione di sostentamento ed alla compilazione e al controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali per le scadenze di legge; tale servizio dovra' essere garantito solo nel caso che lo sciopero sia proclamato per i soli dipendenti dei servizi del personale, per l'intera giornata lavorativa e nei giorni compresi tra il 5 e il 15 di ogni mese;
4) servizio di protezione civile, per quanto di eventuale competenza dell'azienda, da presidiare con personale in reperibilita';
3. Le prestazioni di cui ai numeri 1, 2, 4 sono garantite in quelle aziende ove esse sono gia' assicurate in via ordinaria nel periodo coincidente con quello di effettuazione dello sciopero.

Art. 2.
Contrattazione aziendale e contingenti di personale
1. Ai fini dell'art. 1 sono individuati per le diverse qualifiche e professionalita' addette ai servizi minimi essenziali appositi contingenti di personale che devono essere esonerati dallo sciopero, ovvero collocati in reperibilita', per garantire la continuita' delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi medesimi, mediante accordi aziendali, stipulati per ciascuna azienda.
2. Gli accordi aziendali di cui al comma 1, da stipularsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente contratto collettivo nazionale e comunque prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata, individuano:
a) le professionalita' e le qualifiche di personale, di cui al presente contratto, che formano i contingenti;
b) i contingenti di personale, suddivisi per qualifiche e professionalita', tenuto conto anche di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 1, da esonerare dallo sciopero per garantire l'erogazione delle prestazioni necessarie;
c) i criteri e le modalita' da seguire per l'articolazione dei contingenti a livello di singolo ufficio o sede di lavoro.
3. Nel caso in cui non si raggiunga l'intesa sugli accordi di cui al comma 1, sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti in sede locale, di cui all'art. 4 del presente accordo.
4. In conformita' agli accordi aziendali di cui al comma 2, i dirigenti responsabili del funzionamento dei singoli uffici o sedi di lavoro, secondo gli ordinamenti di ciascuna azienda, in occasione di ogni sciopero, individuano i nominativi del personale inclusi nei contingenti come sopra definiti tenuti all'erogazione delle prestazioni necessarie e percio' esonerati dall'effettuazione dello sciopero. I nominativi sono comunicati alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati, entro il quinto giorno precedente la data dello sciopero. Il personale individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volonta' di aderire allo sciopero chiedendo la sostituzione, nel caso sia possibile.
5. Nelle more della definizione degli accordi di cui al comma 1, le parti assicurano comunque i servizi minimi essenziali e le prestazioni di cui all'art. 1, anche attraverso i contingenti gia' individuati dalla precedente contrattazione decentrata. La presente disposizione vale, anche in sede di prima applicazione del CCNL Federcasa, per gli ex IACP trasformati in enti pubblici economici, con riferimento agli accordi decentrati vigenti al momento di tale trasformazione.

Art. 3.
Modalita' di effettuazione degli scioperi
1. Le strutture e le rappresentanze sindacali che proclamano azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di cui all'art. 1 sono tenute a darne comunicazione all'ente interessato, con un preavviso non inferire a dieci giorni, precisando, in particolare, la durata dell'astensione dal lavoro, le modalita' di attuazione e le motivazioni dell'astensione dal lavoro. In caso di revoca, sospensione o rinvio di uno sciopero proclamato in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione all'ente, al fine di restituire al servizio il carattere di ordinarieta' per il periodo temporale interessato dalla precedente proclamazione di sciopero.
2. La proclamazione degli scioperi dovra' essere notificata ai competenti livelli aziendali mediante comunicazione che consenta l'individuazione dell'istanza dell'organizzazione sindacale che ha proclamato lo sciopero: tale comunicazione, debitamente sottoscritta e datata, conterra' inoltre l'indicazione delle unita' organizzative e del personale interessati nonche' le modalita' di svolgimento, la data e la durata dello sciopero. Nei casi in cui lo sciopero incida su servizi resi all'utenza, le aziende sono tenute a trasmettere agli organi di stampa ed alle reti radiotelevisive di maggiore diffusione nell'area interessata dallo sciopero una comunicazione circa i tempi e le modalita' dell'azione di sciopero. Analoga comunicazione vieneeffettuata dalle aziende anche nell'ipotesi di revoca dello sciopero.
3. La durata e i tempi delle azioni di sciopero sono cosi' stabiliti:
a) il primo sciopero, all'inizio di ogni vertenza, non puo' superare la durata massima di una giornata lavorativa (ventiquattro ore consecutive);
b) successivamente, per la medesima vertenza, gli scioperi non possono avere durata superiore a due giornate lavorative (quarantotto ore consecutive);
c) gli scioperi di durata inferiore alla giornata si svolgono in unico periodo di ore continuative, all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro, secondo l'articolazione dell'orario previsto nell'ambito delle unita' organizzative o sedi di lavoro;
d) le organizzazioni sindacali garantiscono che eventuali scioperi riguardanti singole aree professionali e/o organizzative comunque non compromettano le prestazioni individuate come indispensabili. Sono comunque escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unita' organizzative, funzionalmente non autonome. Sono altresi' escluse forme surrettizie di sciopero quali le assemblee permanenti.
e) in caso di scioperi, anche se proclamati da soggetti sindacali diversi, distinti nel tempo, che incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, l'intervallo minimo tra l'effettuazione di un'azione di sciopero e la proclamazione della successiva e' fissato in quarantotto ore, alle quali segue il preavviso di cui al comma 1;
f) non possono essere indetti scioperi articolati per servizi e reparti di un medesimo posto di lavoro, con svolgimento in giornate successive consecutive.
4. Non possono essere proclamati scioperi nei seguenti periodi:
a) dal 10 al 20 agosto;
b) dal 23 dicembre al 7 gennaio;
c) nei giorni dal giovedi' antecedente la Pasqua al martedi' successivo;
d) il giorno di pagamento di stipendi e pensioni;
e) da ventiquattro ore prima a ventiquattro ore dopo le operazioni di voto relative alle consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali e referendarie nazionali e locali.
5. Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravita' o di calamita' naturale.

Art. 4.
Procedure di raffreddamento e di conciliazione
1. In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero, vengono preventivamente espletate le procedure di conciliazione di cui ai commi seguenti.
2. I soggetti incaricati di svolgere le procedure di conciliazione sono:
a) in caso di conflitto sindacale di rilievo nazionale, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
b) in caso di conflitto sindacale di rilievo regionale, il prefetto del capoluogo di regione;
c) in caso di conflitto sindacale di rilievo locale, il prefetto del capoluogo di provincia.
In caso di controversia nazionale, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro un termine di tre giorni lavorativi decorrente dalla comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della formale proclamazione dello stato di agitazione e della richiesta della procedura conciliativa, provvede a convocare le parti in controversia, al fine di tentare la conciliazione del conflitto. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali puo' chiedere alle organizzazioni sindacali ed ai soggetti pubblici coinvolti notizie e chiarimenti per la utile conduzione del tentativo di conciliazione; il tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di tre giorni lavorativi dall'apertura del confronto, decorso il quale il tentativo si considera comunque espletato, ai fini di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990, come modificato dalla legge n. 83/2000.
4. Con le medesime procedure e modalita' di cui al comma 3, nel caso di controversie regionali e locali, i soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 provvedono alla convocazione delle organizzazioni sindacali per l'espletamento del tentativo di conciliazione entro un termine di tre giorni lavorativi. Il tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di cinque giorni dall'apertura del confronto.
5. Il tentativo si considera altresi' espletato ove i soggetti di cui al comma 2 non abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine stabilito per convocazione, che decorre dalla comunicazione scritta della proclamazione dello stato di agitazione.
6. Il periodo complessivo della procedura conciliativa di cui al comma 3 ha una durata complessivamente non superiore a sei giorni lavorativi dalla formale proclamazione dello stato di agitazione; quella del comma 4, una durata complessiva non superiore a dieci giorni.
7. Dell'esito del tentativo di conciliazione di cui al comma 3 viene redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti, dal quale risultino le reciproche posizioni sulle materie oggetto del confronto. Tale verbale e' inviato alla commissione di garanzia.
8. Nel caso di esito positivo del tentativo di conciliazione, il verbale dovra' contenere anche l'espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione proclamato e tale revoca non costituisce forma sleale di azione sindacale ai sensi dell'art. 2, comma 6, legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000. In caso di esito negativo, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.
9. Le revoche, le sospensioni ed i rinvii dello sciopero proclamato non costituiscono forme sleali di azione sindacale, qualora avvengano nei casi previsti dall'art. 2, comma 6, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000. Cio' anche nel caso in cui siano dovuti ad oggettivi elementi di novita' nella posizione di parte datoriale.
10. Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono adire l'autorita' giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.
11. Nel caso di proclamazione di una seconda iniziativa di sciopero, nell'ambito della medesima vertenza da parte del medesimo soggetto sindacale e' previsto un periodo di tempo dall'effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero entro cui non sussiste obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi precedenti. Tale termine e' fissato in centoventi giorni, esclusi i periodi di
franchigia di cui all'art. 6, comma 5.

Art. 5.
Norme finali
In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge n. 83/2000, e di quelle contenute nel presente accordo, si applicano gli
articoli 4 e 6 della predetta legge n. 146/1990.
Firmato da:
FEDERCASA, FPS CISL, FESICA CONFSAL, FP CGIL, UIL FPL.

 

Allegato n.2

CCNL FEDERCASA 14 marzo 2002 - COMMISSIONE NAZIONALE DI GESTIONE: Regolamento di funzionamento

Art. 1: Composizione e compiti della CNG

La CNG è costituita ai sensi per gli effetti di quanto previsto dall’Art. 3, del CCNL Federcasa 2002-2005.

Le due parti pariteticamente rappresentate nella CNG sono rispettivamente costituite da:

·         Rappresentanti nazionali di Federcasa;

·         Rappresentanti nazionali delle strutture sindacali firmatarie del CCNL.

I compiti della Commissione sono individuati come segue:

1.       Osservatorio degli atti e provvedimenti - di livello nazionale, regionale e locale - che riguardino  la materia contrattuale, con particolare riferimento agli atti normativi capaci di incidere sul suo campo di applicazione

2.       Emanazione di indirizzi rivolti alla generalità dei destinatari del Contratto, in merito alla sua interpretazione ed applicazione.

3.       Emanazione di pareri sulla corretta applicazione ed interpretazione delle norme contrattuali  a fronte di quesiti, riguardanti questioni di carattere generale, provenienti da uno dei soggetti abilitati ai sensi del successivo art.2, individualmente o congiuntamente.

4.       Emanazione di pareri in merito a controversie relative a casi concreti, che le vengano sottoposte congiuntamente dalle parti interessate, purché soggetti a ciò abilitati dal successivo art. 2.

 

Art. 2: Soggetti abilitati a promuovere risoluzioni

La CNG può pronunziarsi esclusivamente in relazione a questioni proposte, individualmente o congiuntamente, dai seguenti soggetti:

·         Federcasa

·         Enti aderenti a Federcasa

·         Strutture sindacali nazionali firmatarie del CCNL e strutture territoriali ed aziendali ad esse aderenti

·         Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU)

   

Art. 3: Sede delle riunioni

La Commissione si riunisce di regola  presso Federcasa con cadenza mensile, in giorni preventivamente concordati. In fase di istruttoria delle controversie che le siano state sottoposte, la Commissione può convocare presso di sé le parti  tra le quali sia insorto il contenzioso, allo scopo di acquisire ulteriori elementi di valutazione. Qualora ricorrano particolari motivi la Commissione può indire la propria riunione presso l’Ente che ne abbia fatta esplicita richiesta.

 

Art. 4: Funzionamento

Le singole riunioni sono presiedute da un “Presidente di turno”. Tale carica è espressa a turno dalle due parti che costituiscono la CNG. Il Presidente di turno ha la responsabilità della firma delle risoluzioni adottate, coordina lo svolgimento dei lavori e convoca la riunione successiva. La Commissione è regolarmente costituita indipendentemente dal numero dei componenti che vi partecipa, purché entrambi le parti siano rappresentate. Gli atti della Commissione destinati all’esterno sono emanati dalla CNG in nome proprio, tramite Federcasa, che assicura altresì il supporto logistico-organizzativo dell’attività della Commissione, ivi compresa la gestione di un protocollo riservato agli atti della CNG.

 

Art. 5: Risoluzioni

La Commissione, in quanto organismo paritetico, si esprime esclusivamente sulla base di valutazioni condivise da entrambi le parti che la costituiscono. I singoli membri della Commissione sono tenuti alla massima riservatezza circa l’andamento della istruttoria e le opinioni espresse in tale sede, che restano comunque prive di rilevanza esterna. Le istruttorie che si riferiscono ai compiti di cui ai punti 3) e 4)  del precedente Art. 1, devono compiersi nel termine di 60 giorni dall’avvio. Della eventuale impossibilità di raggiungere una decisione unitaria nei termini indicati al comma precedente, viene data comunicazione al soggetto o ai soggetti che avevano richiesto l’intervento della CNG. Nel corso della istruttoria i soggetti avevano promosso la risoluzione, le due parti costituenti la Commissione ed i singoli componenti che ne fanno parte, si astengono da qualsiasi iniziativa o comportamento che possa pregiudicare la situazione sotto esame. Le parti si impegnano ad astenersi da ogni comportamento difforme dalle risoluzioni adottate dalla CNG nell’ambito delle attività di cui ai punti 2 e 3 del precedente art. 1.

Art. 6: Interpretazioni autentiche

La Commissione Nazionale di Gestione ha facoltà di investire le parti stipulanti il CCNL ove ritenga necessaria la emanazione di interpretazioni autentiche di norme contrattuali o la loro integrazione.

Roma, li 30 settembre 2002

FIRMATO: FEDERCASA-ANIACAP; F.P. CGIL; F.P.S. CISL; UIL F.P.L.; FESICA CONFSAL

 

Allegato 3

Accordo interconfederale per la disciplina transitoria per i contratti di inserimento

Addì 11 febbraio 2004

Tra

CONFINDUSTRIA, CONFCOMMERCIO, CONFAPI, CONFESERCENTI, ABI, ANIA,

CONFSERVIZI, CONFETRA, LEGACOOPERATIVE, CONFCOOPERATIVE, UNCI,

AGCI, COLDIRETTI, CIA, CONFAGRICOLTURA, CONFARTIGIANATO, CNA,

CASARTIGIANI, CLAAI, CONFINTERIM, CONFEDERTECNICA, APLA

e

CGIL, CISL, UIL

premesso che:

 

con il presente accordo interconfederale, cui concordemente viene attribuita

efficacia transitoria e comunque sussidiaria della contrattazione collettiva,

secondo i livelli e le titolarità attualmente previsti, le parti in epigrafe, ferme

restando le norme di legge che disciplinano l'istituto, provvedono a definire gli

elementi ritenuti essenziali per consentire ai datori di lavoro in tutti i comparti

produttivi una fase di prima applicazione dei contratti di inserimento e di

reinserimento previsti dal decreto legislativo n. 276/03, anche al fine di evitare

che si determini una soluzione di continuità nei flussi di assunzione, specie delle

cosiddette fasce deboli;

 

il presente accordo interconfederale, pertanto, avrà efficacia a decorrere

dall'odierna data di sottoscrizione e fino a quando non sarà sostituito dalla

apposita disciplina che sarà definita dalla contrattazione collettiva ai vari livelli;

 

con il presente accordo le parti in epigrafe convengono che in sede di

contrattazione collettiva si affronti il tema dell’attribuzione del livello di

inquadramento in correlazione alle peculiarità settoriali e/o a specifiche condizioni

professionali del lavoratore;

 

le parti in epigrafe – nell’intento condiviso di ottimizzare la prescrizione legislativa

che subordina la possibilità di nuove assunzioni mediante contratti di inserimento

alla condizione che sia stato mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il

cui contratto di inserimento/reinserimento sia venuto a scadere nei diciotto mesi

precedenti – convengono che, in sede di contrattazione collettiva e con

particolare riferimento ai contratti di reinserimento, si ricerchino soluzioni atte a

conseguire il mantenimento in servizio dei lavoratori, tenuto conto delle diverse

specificità produttive ed organizzative e dei relativi necessari requisiti

professionali, anche nell’ambito dei provvedimenti di incentivazione che

dovessero essere emanati in materia;

 

con le finalità ed alle condizioni descritte

 

si conviene sulle seguenti modalità

 

1. Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un

progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un

determinato contesto lavorativo, l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del

lavoro.

 

2. In relazione ai soggetti che possono essere assunti con contratto di inserimento ai

sensi dell'art. 54, comma 1, del d.lgs. n. 276/03 si intendono per "disoccupati di lunga

durata da 29 fino a 32 anni", in base a quanto stabilito all'art. 1, comma 1, del decreto

legislativo n. 181/2000, come sostituito dall'art. 1, comma 1 del decreto legislativo n.

297/2002, coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro

autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi.

 

3. Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere

specificamente indicato il progetto individuale di inserimento.

 

In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo

indeterminato.

 

Nel contratto verranno indicati:

 

la durata, individuata ai sensi del successivo punto 5);

 

l’eventuale periodo di prova, determinato ai sensi del successivo punto 7);

 

l’orario di lavoro, determinato in base al contratto collettivo applicato, in funzione

dell’ipotesi che si tratti di un contratto a tempo pieno o a tempo parziale;

 

fermo restando quanto previsto in premessa, la categoria di inquadramento del

lavoratore non potrà essere inferiore per più di due livelli rispetto alla categoria

che, secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, spetta ai

lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni

corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordinato il progetto di

inserimento/reinserimento oggetto del contratto.

 

4. Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve

essere finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del

lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite.

 

Nel progetto verranno indicati:

a) la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di

inserimento/reinserimento oggetto del contratto;

b) la durata e le modalità della formazione.

 

5. Il contratto di inserimento potrà prevedere una durata minima di nove mesi e massima

di diciotto mesi, con l'eccezione dei soggetti riconosciuti affetti da grave handicap fisico,

mentale o psichico, per i quali il contratto di inserimento potrà prevedere una durata

massima di trentasei mesi.

Nell'ipotesi di reinserimento di soggetti con professionalità compatibili con il nuovo

contesto organizzativo, potranno essere previste durate inferiori alla massima indicata,

da definirsi in sede di contrattazione collettiva anche tenendo conto della congruità delle

competenze possedute dal lavoratore con la mansione alla quale è preordinato il

progetto di reinserimento.

 

6. Il progetto deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 16 ore, ripartita fra

l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di

lavoro ed organizzazione aziendale ed accompagnata da congrue fasi di addestramento

specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell'adeguamento delle

capacità professionali del lavoratore. La formazione antinfortunistica dovrà

necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto.

Le parti in epigrafe definiranno tutti gli aspetti utili per formulare il parere da fornire,

come legislativamente stabilito, ai Ministeri competenti ai fini dell’attuazione dell’art. 2,

lett. i) in tema di “libretto formativo del cittadino”.

In attesa della definizione delle modalità di attuazione del citato art. 2, lett. i), la

registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del

datore di lavoro o di un suo delegato, tenendo conto anche di auspicate soluzioni che

potranno essere nel frattempo individuate nell’ambito dei Fondi interprofessionali per la

formazione continua.

Le parti, infine, si riservano di verificare, nell'ambito dei Fondi interprofessionali per la

formazione continua, la possibilità di sostenere anche progetti formativi per i contratti di

reinserimento.

 

7. Nel contratto di inserimento verrà altresì indicato:

 

l’eventuale periodo di prova, così come previsto dal contratto collettivo applicato

per la categoria giuridica ed il livello di inquadramento attribuiti al lavoratore in

contratto di inserimento/reinserimento;

 

un trattamento di malattia ed infortunio non sul lavoro disciplinato secondo quanto

previsto in materia dagli accordi per la disciplina dei contratti di formazione e

lavoro o, in difetto, dagli accordi collettivi applicati in azienda, riproporzionato in

base alla durata del rapporto prevista dal contratto di inserimento/reinserimento,

e comunque non inferiore a settanta giorni.

 

8. L'applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito per i

contratti di inserimento/reinserimento, non può comportare l'esclusione dei lavoratori con

contratto di inserimento/reinserimento dall'utilizzazione dei servizi aziendali, quali mensa

e trasporti, ovvero dal godimento delle relative indennità sostitutive eventualmente

corrisposte al personale con rapporto di lavoro subordinato, nonché di tutte le

maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell’effettiva prestazione

lavorativa previste dal contratto collettivo applicato (lavoro a turni, notturno, festivo,

ecc.).

 

9. Nei casi in cui il contratto di inserimento/reinserimento venga trasformato in rapporto

di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento/reinserimento verrà computato

nell'anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con

esclusione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità o istituti di carattere

economico ad esso assimilati e della mobilità professionale disciplinata dalle clausole

dei contratti che prevedano progressioni automatiche di carriera in funzione del mero

trascorrere del tempo.

CONFINDUSTRIA CGIL  - CONFCOMMERCIO - CONFAPI CISL

CONFESERCENTI - ABI UIL - ANIA - CONFSERVIZI

CONFETRA - LEGACOOPERATIVE - CONFCOOPERATIVE - UNCI

AGCI - COLDIRETTI - CIA - CONFAGRICOLTURA - CONFARTIGIANATO

CNA - CASARTIGIANI - CLAAI - CONFINTERIM - CONFEDERTECNICA  - APLA

 

Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Roma, 11 febbraio 2004

 

Si trasmette l’allegato accordo interconfederale con il quale le parti sottoscrittrici hanno

provveduto a definire gli elementi ritenuti essenziali per consentire ai datori di lavoro in

tutti i comparti produttivi una fase di prima applicazione dei contratti di inserimento e di

reinserimento previsti dal decreto legislativo n. 276/03.

In quest’ambito ed in attesa della riforma degli incentivi all’occupazione di cui alle

iniziative legislative in atto, le parti, considerata la transitorietà del regime di agevolazioni

previsto per i contratti di inserimento/reinserimento, convengono di prospettare

congiuntamente al Governo l’opportunità di destinare specifiche misure di incentivazione

per le assunzioni con contratti di inserimento/reinserimento, con particolare riguardo alle

prospettive della occupazione delle donne.

Convengono altresì di proporre congiuntamente al Governo ulteriori misure di

incentivazione finalizzate al mantenimento in servizio dei lavoratori assunti con detti

contratti.

Con osservanza

CONFINDUSTRIA CGIL - CONFCOMMERCIO - CONFAPI CISL - CONFESERCENTI

ABI UIL - ANIA - CONFSERVIZI - CONFETRA - LEGACOOPERATIVE

CONFCOOPERATIVE - UNCI - AGCI - COLDIRETTI - CIA

CONFAGRICOLTURA - CONFARTIGIANATO - CNA - CASARTIGIANI

CLAAI - CONFINTERIM - CONFEDERTECNICA - APLA