| CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 
      RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI BIENNIO 
      ECONOMICO 2004-2005
 
 Art. 1
 Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto
 1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica al personale 
      destinatario del CCNL sottoscritto in data 9 ottobre 2003.
 2. Il presente contratto si riferisce al periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 
      dicembre 2005 e concerne gli istituti del trattamento economico di cui ai 
      successivi articoli.
 3. Per quanto non previsto dal presente contratto, restano in vigore le 
      disposizioni dei precedenti CCNL.
 Art. 2
 Incrementi dello stipendio tabellare
 1. Gli stipendi tabellari di cui all’art. 22, comma 4, del CCNL del 9 
      ottobre 2003 sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici 
      mensilità, indicati nella allegata tabella A, con le decorrenze ivi 
      stabilite.
 2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari risultanti 
      dall’applicazione del comma 1 sono rideterminati nelle misure ed alle 
      scadenze stabilite dalla allegata tabella B.
 Art. 3
 Effetti dei nuovi stipendi
 1. Le misure degli stipendi risultanti dall’applicazione dell’art. 2 sono 
      utili ai fini della tredicesima mensilità, dei trattamenti di previdenza e 
      di quiescenza, dell’equo indennizzo e sono assunte a base ai fini delle 
      ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi nonché della 
      determinazione della misura dei contributi di riscatto.
 2. I benefici economici risultanti dall’applicazione dell’art. 2 sono 
      computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle 
      scadenze e negli importi previsti dal medesimo articolo, nei confronti del 
      personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel 
      periodo di vigenza economica del presente contratto. Agli effetti del 
      trattamento di fine servizio, dell’indennità sostitutiva del preavviso, 
      nonché di quella prevista dall’art. 2122 del codice civile, si considerano 
      solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
 3. E’ confermato quanto previsto dall’art. 23, comma 3 del CCNL del 9 
      ottobre 2003.
 Art. 4
 Incrementi dell’indennità di ente
 1. L’indennità di ente di cui all’art. 26 del CCNL del 9 ottobre 2003 è 
      incrementata degli importi mensili lordi indicati nell’allegata tabella C, 
      con le decorrenze ivi stabilite.
 2. Gli importi mensili lordi dell’indennità di ente, risultanti 
      dall’applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure indicate 
      nella medesima tabella C.
 Art. 5
 Incrementi dei fondi per i trattamenti accessori di ente
 1. Al fine di realizzare ulteriori incrementi di produttività e di 
      efficacia dei servizi, con conseguente valorizzazione della qualità delle 
      prestazioni, il fondo per i trattamenti accessori del personale delle aree 
      di cui all’art. 25, comma 2 del CCNL sottoscritto il 9 ottobre 2003 è 
      incrementato, a decorrere dal 31/12/2005 e a valere sull’anno 2006, di un 
      importo pari allo 0,46% del monte salari dell’anno 2003 del personale 
      ricompreso nelle aree A, B e C. Per gli enti non destinatari della legge 
      n. 88 del 1989, il predetto incremento, con la medesima decorrenza, è pari 
      allo 0,69%.
 2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il fondo per i trattamenti 
      accessori del personale delle qualifiche ad esaurimento di cui all’art. 
      25, comma 3 del CCNL sottoscritto il 9 ottobre 2003 è incrementato, a 
      decorrere dal 31/12/2005 e a valere sull’anno 2006, di un importo pari 
      allo 0,46% del monte salari dell’anno 2003 del personale delle qualifiche 
      ad esaurimento. Per gli enti non destinatari della legge n. 88 del 1989, 
      il predetto incremento, con la medesima decorrenza, è pari allo 0,69%.
 3. I fondi di cui ai commi 1 e 2 sono altresì incrementati delle risorse 
      calcolate ai sensi dell’art. 6, comma 2.
 
 Art. 6
 Disposizioni finali
 1. A decorrere dal 31/12/2005, la percentuale di cui all’art. 23, comma 4 
      del CCNL del 9 ottobre 2003 - relativa alla quota di indennità integrativa 
      speciale già conglobata nello stipendio, utile ai fini del calcolo 
      dell’indennità di anzianità - è elevata all’85%.
 2. La disposizione di cui al comma 1 ha effetti nei confronti dei soli 
      dipendenti destinatari della disciplina dell’indennità di anzianità di cui 
      all’art. 13 della legge n. 70/1975 e successive modifiche ed integrazioni. 
      Conseguentemente, con riferimento ai dipendenti in servizio al 31/12/2005 
      presso ciascun ente, ai quali non si applica la predetta disciplina, 
      perché in regime di trattamento di fine rapporto, la relativa quota di 
      onere contrattuale calcolata ai fini di cui al comma 1, pari a € 4,94 
      pro-capite per tredici mensilità, è destinata, con decorrenza 31/12/2005 e 
      a valere dall’anno 2006, ad incrementare il fondo per i trattamenti 
      accessori di ente di cui all’art. 5.
 
   
       
       
     
      Dichiarazione congiunta n. 1 
      In continuità con la disposizione di cui all’art. 6 comma 1, che eleva la 
      percentuale di indennità integrativa speciale conglobata nello stipendio 
      tabellare, utile ai fini del calcolo dell’indennità di anzianità, le parti 
      si danno atto della necessità di portare a termine il percorso di graduale 
      incremento della quota conglobata utile ai fini anzidetti. Pertanto, 
      assumono reciprocamente l’impegno di affrontare la questione nel prossimo 
      rinnovo contrattuale al fine di definire la ulteriore e definitiva 
      estensione della quota utile, fino a concorrenza dell’intero valore. 
      Dichiarazione congiunta n. 2
 
      A chiarimento del testo contrattuale, le parti concordano nel ritenere che 
      gli importi degli incrementi contrattuali e delle retribuzioni 
      rideterminate in conseguenza degli stessi, si intendono 
      “lordo-dipendente”, al netto degli oneri riflessi a carico degli enti. In 
      coerenza con quanto sopra, concordano altresì nel ritenere che gli importi 
      degli incrementi del fondo per i trattamenti accessori di ente indicati in 
      valore percentuale sono riferiti ad una nozione di “monte-salari 
      lordo-dipendente”, al netto dei medesimi oneri riflessi. 
      Dichiarazione congiunta n. 3
 
      A chiarimento dell’art. 6, comma 2, le parti ricordano che, ai sensi 
      dell’art. 4 comma 1 del CCNQ del 29/7/1999, l’indennità integrativa 
      speciale concorre integralmente a costituire la base di calcolo del TFR.   |