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          Il giorno 13 aprile 
          2006 alle ore 9,45, presso la sede dell’Aran, ha avuto luogo 
          l’incontro tra: 
          
          L' ARAN nella persona 
          del Presidente Cons. Raffaele Perna __Firmato_________ 
          e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali :    
          
          Organizzazioni sindacali 
          :                               Confederazioni :   
                        CGIL FP ______ Firmato 
          ____________                         CGIL __ 
          Firmato __________    
          CISL FPS _
          __ 
          Firmato
          
          ____________                             CISL____ 
          Firmato _______  
                        UIL PA ____ Firmato 
          ____________                                 UIL ____ Firmato 
          _____ ____    
           CIDA/UNADIS _____ 
          Firmato 
          _______                              CIDA____
          Firmato 
          ________ 
 DIRSTAT ______ 
          Firmato
          ________                                 
          CONFEDIR ___ 
          Firmato
          ___
 
          CONFSAL - UNSA ___ 
          Firmato_______                             CONFSAL ____ 
          Firmato
          ____ 
            
          Al termine della 
          riunione le parti sottoscrivono l’allegato Contratto collettivo 
          nazionale di lavoro. 
             
 
          
                         CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO  
          AREA VIII – 
          DIRIGENZA  
          DELLA PRESIDENZA DEL 
          CONSIGLIO DEI MINISTRI  
            
          Quadriennio normativo 
          2002/2005  
          Biennio economico 
          2002/2003   
           CCNL AREA VIII - DIRIGENZA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI -  
          QUADRIENNIO NORMATIVO 2002/2005 
          E BIENNIO ECONOMICO 2002/2003 
          INDICE 
          TITOLO I – DISPOSIZIONI 
          GENERALI  
          Art. 1:     Campo di 
          applicazione  e finalità 
          Art. 2:     Durata e 
          decorrenza del presente contratto  
          TITOLO II – IL SISTEMA 
          DELLE RELAZIONI SINDACALI
          CAPO I  –  LE RELAZIONI 
          SINDACALI 
          Art. 3:     Obiettivi e 
          strumenti 
          Art. 4:     
          Contrattazione collettiva integrativa  
          Art. 5:     Tempi e 
          procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo 
          integrativo 
          Art. 6:     Informazione 
          Art. 7:     
          Concertazione 
          Art. 8:     
          Consultazione 
          Art. 9:     Altre forme 
          di partecipazione 
          Art. 10:   Comitato per 
          le pari opportunità 
          Art. 11:   Comitato 
          paritetico per il mobbing 
            
          CAPO II – I SOGGETTI 
          SINDACALI E TITOLARITA’ DELLE PREROGATIVE SINDACALI  
          Art. 12:   Soggetti 
          sindacali nelle strutture amministrative di riferimento 
          Art. 13:   Composizione 
          delle delegazioni 
          Art. 14:   Contributi 
          sindacali  
            
          CAPO III – PROCEDURE DI 
          RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI  
          Art.15:    
          Interpretazione autentica dei contratti 
          Art.16:    Clausole di 
          raffreddamento  
           
           
          TITOLO III – IL RAPPORTO 
          DI LAVORO
            
          CAPO I –LA COSTITUZIONE 
          DEL RAPPORTO DI LAVORO 
          Art.17:    Contratto 
          individuale di lavoro 
          Art.18:    Periodo di 
          prova  
            
          CAPO II – STRUTTURA DEL 
          RAPPORTO  
          Art.19:    Impegno di 
          lavoro 
          Art. 20:   Conferimento 
          incarichi dirigenziali 
          
          Art. 21:   Verifica e valutazione 
          dei risultati dei dirigenti 
            
          CAPO III – SOSPENSIONI E 
          INTERRUZIONI DEL RAPPORTO DI LAVORO 
          Art. 22:   Ferie e 
          festività 
          Art. 23:   Assenze per 
          malattia 
          Art. 24:   Infortuni sul 
          lavoro e malattie dovute a causa di servizio  
          Art. 25:  Assenze 
          retribuite 
          Art. 26:   Congedi dei 
          genitori 
          Art. 27:   Aspettativa 
          per motivi personali o di famiglia 
          Art. 28:   Altre 
          aspettative disciplinate da specifiche disposizioni di legge 
          Art. 29:   Congedi per 
          motivi di famiglia  
          Art. 30:   Congedi per 
          la formazione 
          Art. 31:   Attività 
          didattica di dirigenti presso università ed istituti di alta 
          formazione  
          CAPO IV – FORMAZIONE 
          Art. 32:   Formazione 
          dei dirigenti  
          CAPO V – MOBILITA’ 
          Art. 33:   Incarichi 
          presso altre amministrazioni 
          Art. 34:   Mobilità 
          
          Art. 35:   Accordi di mobilità
          Art. 36:   Passaggio 
          diretto ad altre amministrazioni dei dirigenti in eccedenza  
           
          CAPO VI - ESTINZIONE DEL 
          RAPPORTO DI LAVORO 
          Art. 37:   Termini di 
          preavviso 
          Art. 38:   Cause di 
          cessazione del rapporto di lavoro 
          Art. 39:   Cessazione 
          del rapporto di lavoro e obblighi delle parti 
          Art. 40:   Risoluzione 
          consensuale del rapporto di lavoro 
          
          Art. 41:   Recesso 
          dell’amministrazione
               Art. 42:   Tentativo obbligatorio di conciliazione 
          
          Art. 43:   Procedure di  arbitrato 
          in caso di recesso
          Art. 44:   Nullità del 
          licenziamento 
          
          Art. 45:   Effetti del procedimento 
          penale sul rapporto di lavoro 
          CAPO VII   
          Art. 46:   Codice di 
          condotta relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro  
            
          TITOLO IV – TRATTAMENTO 
          ECONOMICO
          CAPO I – STRUTTURA DELLA 
          RETRIBUZIONE 
          Art. 47:   Disposizioni 
          generali 
          Art. 48:   Struttura 
          della retribuzione  
           
          CAPO II  - CONSIGLIERI E 
          DIRIGENTI DI PRIMA FASCIA 
          Art. 49:   Trattamento 
          economico fisso per i consiglieri ed i dirigenti di prima fascia 
          
          Art. 50:   Effetti dei nuovi 
          trattamenti economici 
          Art. 51:   Fondo per il 
          finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di 
          risultato dei consiglieri e dei dirigenti di prima fascia  
            
          CAPO III  - REFERENDARI 
          E DIRIGENTI DI II FASCIA 
          Art. 52:   Trattamento 
          economico fisso per i  referndari ed i dirigenti di seconda fascia 
          
          Art. 53:   Effetti dei nuovi 
          trattamenti economici 
          
          Art. 54:   Retribuzione di posizione 
          e graduazione delle funzioni
          Art. 55:   Retribuzione 
          di posizione dei referendari e dei dirigenti di seconda fascia 
          preposti ad uffici dirigenziali non generali 
          Art. 56:   Retribuzione 
          dei referendari e dei dirigenti di seconda fascia incaricati di 
          funzioni di consigliere e di funzioni dirigenziali generali 
          Art. 57:   Retribuzione 
          di risultato dei referendari e dei dirigenti di seconda fascia 
          Art. 58:   Fondo per il 
          finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di 
          risultato dei referendari e dei dirigenti di seconda fascia  
          CAPO IV  
          Art. 59:   Clausole 
          speciali di parte economica 
 
          CAPO V – PARTICOLARI 
          ISTITUTI ECONOMICI   
          Art. 60:   Incarichi 
          aggiuntivi 
          Art. 61:   Sostituzione 
          del dirigente 
          Art. 62:   Clausola di 
          salvaguardia 
          Art. 63:   Tredicesima 
          mensilità 
          Art. 64:   Trattamento 
          di trasferta 
          Art. 65:   Trattamento 
          di trasferimento 
          Art. 66:   
          Responsabilità civile e patrocinio legale 
          Art. 67:   Indennità di 
          bilinguismo 
          Art. 68:   Diritti 
          derivanti da invenzione industriale 
          
          Art. 69:   Modalità di applicazione 
          di particolari istituti economici
          Art. 70:   Personale in 
          particolari posizioni di stato 
          TITOLO V – NORME FINALI 
          Art. 71:   Trattamento 
          di fine rapporto e previdenza complementare 
          Art. 72:   
          Ricostituzione del rapporto di lavoro 
          Art. 73: 
            Norma programmatica 
          Art. 
          74:   Buoni pasto 
          Art. 75:   
          Disapplicazioni 
            
          DICHIARAZIONI 
          CONGIUNTE  
          ALLEGATI: 
          Schema di codice di 
          condotta da adottare nella lotta contro le molestie sessuali 
 
            
          TITOLO I   
          DISPOSIZIONI GENERALI   
          TITOLO I   
          DISPOSIZIONI 
          GENERALI  
          Art. 1 
          Campo di applicazione e 
          finalità  
          
          
          1.
          
          Il presente contratto collettivo nazionale si applica a 
          tutti i consiglieri, referendari della Presidenza del Consiglio dei 
          Ministri ed ai dirigenti di I e II fascia del ruolo speciale tecnico - 
          amministrativo della protezione civile, appartenenti all’Area VIII di 
          cui all'art. 2, ottavo alinea, del CCNQ del 23 settembre 2004 per la 
          definizione delle autonome aree di contrattazione della dirigenza.
            2. 
          I decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 303 e del  30 marzo 2001, n. 
          165 e successive modificazioni ed integrazioni, sono riportati nel 
          testo del presente contratto, rispettivamente, come d.lgs. n. 303 del 
          1999 e  d.lgs n.  165 del 2001.  3. 
          Nella provincia autonoma di Bolzano il presente CCNL può essere 
          integrato ai sensi del D.P.R. n. 752 del 1976, e successive 
          modificazioni ed integrazioni.  
          
          4. Il riferimento alla Presidenza del 
          Consiglio dei Ministri è riportato nel testo come “Presidenza “ o 
          “amministrazione”.  
          
          5. Il riferimento ai consiglieri, ai 
          referendari ed agli altri dirigenti del comma 1, ove si tratti di 
          norme comuni, è riportato nel testo come “dirigenti”. Il riferimento 
          ai  dirigenti di I e II fascia del ruolo speciale tecnico 
          –amministrativo della protezione civile è riportato nel testo come 
          “dirigenti di I o II fascia”.   6. 
          Nel quadro della riforma del lavoro pubblico, nel quale si colloca 
          l’istituzione  dell’area autonoma della dirigenza della Presidenza del 
          Consiglio, il primo contratto collettivo nazionale di lavoro per i  
          dirigenti di cui al comma 1 si configura come strumento prioritario 
          per la valorizzazione del ruolo e della professionalità degli stessi 
          mediante disposizioni dirette ad evidenziare le specificità che 
          connotano il loro rapporto di lavoro.  7. 
          In considerazione del nuovo assetto istituzionale della Presidenza, 
          caratterizzato da un’ampia autonomia organizzativa e finanziaria, con 
          le presenti disposizioni contrattuali le parti intendono assicurare il 
          riconoscimento dell’impegno e delle peculiarità della dirigenza 
          diretti al sostegno dell’attività di impulso, di indirizzo e 
          coordinamento attribuite alla Presidenza del Consiglio dalla 
          Costituzione e dalle leggi vigenti.   8. 
          A tal fine le parti rilevano l’importanza della valorizzazione della 
          contrattazione integrativa nel rispetto delle regole  e delle risorse 
          economiche messe a disposizione dal CCNL.
 
          Art. 2 
          Durata e decorrenza 
          del presente contratto   
          1. Il presente contratto 
          concerne il periodo 1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2005 per la parte 
          normativa e  1° gennaio 2002 – 31 dicembre 2003 per la parte 
          economica.  2. 
          Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di 
          stipulazione, salvo diverse decorrenze previste dal presente 
          contratto. La stipulazione si intende avvenuta al momento della 
          sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito 
          del perfezionamento delle procedure di cui agli artt. 47 e 48 del 
          d.lgs. n. 165 del 2001.  
          3. L’amministrazione 
          destinataria del presente contratto dà attuazione agli istituti a 
          contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico 
          entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore.  4. 
          Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno 
          in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con 
          lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. 
          In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore 
          fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto 
          collettivo.  5. 
          Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono 
          presentate con anticipo di almeno tre mesi rispetto alla data di 
          scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo 
          alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono 
          iniziative unilaterali né danno luogo ad azioni conflittuali.  6. 
          Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di 
          scadenza della parte economica del presente contratto o dalla data di 
          presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dirigenti dell’Area 
          VIII sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze 
          previste dall’accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per 
          l’erogazione di detta indennità si applica la procedura degli artt. 47 
          e 48, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001.  
          
          7. In sede di rinnovo biennale per la 
          determinazione della parte economica, ulteriore punto di riferimento 
          del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l’inflazione 
          programmata e quella effettiva, intervenuta nel precedente biennio, 
          secondo quanto previsto dall’Accordo del 23 luglio del 1993 di cui al 
          comma precedente. 
          
          
 
          TITOLO II   
           IL SISTEMA DELLE 
          RELAZIONI SINDACALI  
          CAPO I  
          LE RELAZIONI 
          SINDACALI    
          Art. 3  
          Obiettivi e 
          strumenti   
          1. 
          Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli 
          e responsabilità della Presidenza e delle organizzazioni sindacali, è 
          definito in modo coerente con l’obiettivo di contemperare l’esigenza 
          di incrementare l’efficienza, l’efficacia, la tempestività e l’economicità 
          dei servizi erogati alla collettività, anche in relazione alle 
          peculiari funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento della 
          Presidenza, con l’interesse alla valorizzazione della centralità della 
          funzione dirigenziale nella gestione dei processi di innovazione in 
          atto e nel governo dell’Amministrazione, favorendo il miglioramento 
          delle condizioni di lavoro e la crescita professionale dei dirigenti.
           
            
          2. 
          La condivisione dell’obiettivo predetto comporta la necessità di un 
          sistema di relazioni sindacali stabile, che tenga conto del ruolo 
          attribuito a ciascun dirigente in base alle leggi e ai contratti 
          collettivi, nonché della peculiarità delle funzioni dirigenziali, che 
          sia improntato alla correttezza dei comportamenti delle parti ed 
          orientato alla prevenzione dei conflitti oltre che in grado di 
          favorire la piena collaborazione della dirigenza al perseguimento 
          delle finalità individuate dalle leggi, dai contratti collettivi e dai 
          protocolli tra Governo e parti sociali. 
            
          3. 
          Il sistema di relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli 
          relazionali:  
          a)   
          contrattazione collettiva 
          a livello nazionale; 
          b)  
          contrattazione collettiva 
          integrativa, che si svolge presso la Presidenza, sulle materie e con 
          le modalità  indicate dal presente contratto; 
          c)   
          concertazione, 
          consultazione ed informazione, nonché altri istituti della 
          partecipazione; 
          d)   
          interpretazione autentica 
          dei contratti collettivi.
 
          Art. 4  
          Contrattazione 
          collettiva integrativa   1. 
          La contrattazione integrativa si svolge, nel rispetto dei tempi 
          previsti, sulle seguenti materie:  
          A) 
          individuazione delle 
          posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo 
          sciopero, ai sensi della legge n. 146 del 1990 e successive modifiche 
          ed integrazioni, secondo quanto previsto dalle norme di garanzia dei 
          servizi pubblici essenziali dei relativi CCNL; 
          B)  
          criteri generali per: 
          1)  la verifica della 
          sussistenza delle condizioni per l’acquisizione delle risorse 
          finanziarie da destinare all’ulteriore potenziamento dei fondi; 
          2)  l’attuazione della 
          disciplina concernente la retribuzione direttamente collegata ai 
          risultati, al raggiungimento degli obiettivi assegnati nonchè alla 
          realizzazione di specifici progetti, tenuto anche conto dell’impegno 
          di lavoro in relazione all’ art. 19 comma 1; 
          3)  le modalità di 
          determinazione della retribuzione direttamente collegata ai risultati, 
          al raggiungimento degli obiettivi assegnati nonchè alla realizzazione 
          di specifici progetti; 
          C) 
          attuazione delle pari 
          opportunità, con le procedure indicate dall’art. 10 (Comitato 
          delle pari opportunità) anche per le finalità della 
          legge 10 aprile 1991, n. 125; 
          D) 
          implicazioni derivanti 
          dagli effetti delle innovazioni organizzative, tecnologiche e dei 
          processi di esternalizzazione, disattivazione o riqualificazione e 
          riconversione dei servizi sulla qualità del lavoro, sulla 
          professionalità e mobilità dei dirigenti; 
          E)  
          linee generali per la 
          realizzazione di programmi e piani annuali di formazione e 
          aggiornamento.   2. 
          Fermi restando i principi dell’autonomia negoziale e quelli di 
          comportamento  indicati dall’art. 3, comma 1, decorsi trenta giorni 
          dall’inizio delle trattative, le parti riassumono, nelle materie 
          indicate nelle lettere C), D) e E) del comma 1, le rispettive 
          prerogative e libertà di iniziativa e decisione. Il termine 
          sopraindicato può essere prorogato per ulteriori trenta giorni.  3. 
          La contrattazione integrativa si svolge presso la Presidenza.   4. 
          I contratti collettivi integrativi non possono essere in contrasto con 
          i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o comportare 
          oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e 
          pluriennale del bilancio dell’Amministrazione. Le clausole difformi 
          sono nulle e non possono essere applicate.
   
          Art. 5 
          Tempi e procedure per 
          la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo integrativo  
          1. Il contratto 
          collettivo integrativo ha durata quadriennale e si riferisce a tutti 
          gli istituti contrattuali rimessi a tale livello, da trattarsi in 
          un’unica sessione negoziale. Sono fatte salve le materie previste dal 
          presente CCNL che, per loro natura, richiedano tempi diversi o 
          verifiche periodiche. L’individuazione e l’utilizzo delle 
          risorse indicate nell’art. 4 (Contrattazione collettiva integrativa) 
          sono determinati in sede di contrattazione integrativa con cadenza 
          annuale.  
          2. L’amministrazione 
          provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle 
          trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo 
          alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare la 
          delegazione sindacale di cui all'art. 13 (Composizione delle 
          delegazioni) per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla 
          presentazione delle piattaforme.  
          3. L’ipotesi di 
          contratto collettivo integrativo, corredato da apposita relazione 
          illustrativa tecnico – finanziaria, è trasmessa, entro 5 giorni, agli 
          organismi di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 286 del 1999 ai fini del 
          controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione 
          collettiva integrativa con i vincoli di bilancio, ai sensi 
          dell’art. 48 del d.lgs. n. 165 del 2001. Detti organismi si 
          pronunciano entro quindici giorni, decorsi i quali la certificazione 
          si intende effettuata positivamente. In caso di rilievi le trattative 
          riprendono entro cinque giorni.   
          4. A seguito della 
          certificazione effettuata senza rilievi o allo scadere del termine di 
          15 giorni di cui al precedente comma, l’ipotesi di  contratto 
          collettivo integrativo è inviata al Dipartimento per la funzione 
          pubblica ed al Ministero dell’Economia e finanze, con la prescritta 
          relazione tecnica, i quali, entro i 30 giorni successivi ne accertano, 
          congiuntamente, la compatibilità economica ai sensi 
          dell’art. 40, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001. Decorso tale 
          termine l’organo di governo dell’amministrazione autorizza il 
          presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla 
          sottoscrizione del contratto. Qualora il riscontro abbia esito 
          negativo, le parti riprendono le trattative entro cinque giorni.   
          5. Il contratto 
          collettivo integrativo deve contenere apposite clausole circa tempi, 
          modalità e procedure di verifica della sua attuazione. Esso conserva 
          la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo contratto 
          collettivo integrativo.  
          6. L’Amministrazione è 
          tenuta a trasmettere all’A.RA.N, entro cinque giorni dalla 
          sottoscrizione, il testo contrattuale con la specificazione delle 
          modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli 
          strumenti annuali e pluriennali di bilancio. 
            
          Art. 6  
          Informazione  
          1. L’amministrazione - 
          allo scopo di rendere trasparente e costruttivo il confronto tra le 
          parti a tutti i livelli delle relazioni sindacali - informa 
          periodicamente e tempestivamente i soggetti sindacali di cui all'art. 
          13 (Composizione delle delegazioni), sugli atti 
          organizzativi di valenza generale, anche di carattere finanziario, 
          concernenti il rapporto di lavoro dei dirigenti, l’organizzazione 
          degli uffici, la gestione complessiva delle risorse umane e la 
          costituzione dei fondi previsti dal presente contratto.  
          2. Nelle materie per le 
          quali il presente CCNL prevede la contrattazione collettiva 
          integrativa o la concertazione e la consultazione, l’informazione è 
          obbligatoriamente preventiva. Il contratto integrativo 
          individuerà le altre materie in cui l’informazione dovrà essere 
          preventiva o successiva.  3.
          Ai fini di una più 
          compiuta informazione le parti, su richiesta, si incontrano comunque 
          con cadenza almeno annuale ed, in ogni caso, in presenza di iniziative 
          concernenti le linee di organizzazione degli uffici e dei servizi 
          ovvero per l’innovazione tecnologica nonché per eventuali processi di 
          dismissione, esternalizzazione e  trasformazione degli stessi.  
          4. L’informazione 
          preventiva è data, in particolare, sui criteri generali inerenti le 
          seguenti materie: 
          a)    
          graduazione delle 
          posizioni dirigenziali, correlate alle funzioni e alle connesse 
          responsabilità ai fini della retribuzione di posizione dei dirigenti; 
          b)   
          conferimento, mutamento e 
          revoca degli incarichi dirigenziali, nonché le relative procedure; 
          c)    
          sistemi di valutazione 
          dell’attività dei dirigenti; 
          d)   
          tutela in materia di 
          igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro; 
          e)    
          condizioni, requisiti e 
          limiti per il ricorso alla risoluzione consensuale; 
          f)     
          gestione delle iniziative 
          socio-assistenziali a favore dei dirigenti; 
          g)    
          le implicazioni derivanti 
          dai processi di riorganizzazione e ristrutturazione interni 
          all’amministrazione. 
             
          Art. 7  
          Concertazione   
          
          1. La concertazione avviene sui criteri 
          generali relativi alle seguenti materie:   
          a)  graduazione delle 
          posizioni dirigenziali, correlate alle funzioni e alle connesse 
          responsabilità ai fini della retribuzione di posizione dei dirigenti; 
          b) 
          sistemi di valutazione 
          dell’attività dei dirigenti; 
          c)  tutela in materia di 
          igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro; 
          d) 
          condizioni, requisiti e 
          limiti per il ricorso alla risoluzione consensuale; 
          e)  articolazione dell’impegno 
          di lavoro nei piani per assicurare l’emergenza, limitatamente alle 
          strutture tenute a garantire la continuità dei servizi come previsto 
          dall’art. 19.  
          2. La concertazione può 
          essere attivata da ciascuno dei soggetti di cui 
          all'art. 13 (Composizione delle delegazioni), mediante richiesta 
          scritta, entro cinque giorni  dal ricevimento dell’informazione di cui 
          all’art. 6 (Informazione); essa si svolge in appositi incontri che 
          iniziano entro il quarto giorno dalla richiesta. Durante la 
          concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai 
          principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza.  3. 
          La concertazione si conclude nel termine massimo di quindici giorni 
          dalla data di inizio della stessa. Dell'esito della concertazione è 
          redatto specifico verbale dal quale risultino le posizioni delle parti 
          e gli eventuali impegni assunti. Decorso infruttuosamente tale 
          termine, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di 
          iniziativa e decisione.
 
          Art. 8  
          Consultazione   
          1. La consultazione dei 
          soggetti sindacali di cui all'art. 13 (Composizione delle 
          delegazioni), prima dell’adozione degli atti interni di organizzazione 
          aventi riflessi sul rapporto di lavoro è facoltativa. Essa si svolge, 
          obbligatoriamente, su: 
          a)  organizzazione e 
          disciplina di strutture ed uffici, ivi compresa quella dipartimentale, 
          nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni  organiche; 
          b) 
          nei casi di cui all’art. 
          19 del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626; 
          c) 
          nei casi previsti 
          dall’art. 7, comma 6 del dlgs.  303 del 1999.   
          Art. 9
           
          Altre forme di 
          partecipazione  
          1. Allo scopo di 
          assicurare una migliore partecipazione del dirigente alle attività 
          dell’amministrazione, è prevista la possibilità di costituire a 
          richiesta, senza oneri aggiuntivi per l’ amministrazione, Commissioni 
          bilaterali ovvero Osservatori per l'approfondimento di specifiche 
          problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro 
          in relazione ai processi di riorganizzazione dell’amministrazione 
          stessa nonché l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro e le 
          attività di formazione.   
          
          2. Presso l’Amministrazione sono, in 
          particolare, costituiti:
 
          
          1) un Comitato paritetico al quale è 
          affidato il compito di acquisire elementi informativi al fine di 
          formulare proposte in materia di formazione e di aggiornamento 
          professionale per la realizzazione delle finalità di cui 
          all’art. 32  (Formazione dei dirigenti) del presente CCNL: 
          
          2) un Comitato per il monitoraggio e 
          l’attuazione del contratto collettivo nazionale ed 
          integrativo.  
          
          3. Gli organismi dei precedenti commi 
          ed il Comitato per le pari opportunità e quello per il mobbing di cui 
          agli artt. 10 e 11, per quanto di loro competenza, hanno il compito di 
          raccogliere dati relativi alle predette materie - che 
          l’amministrazione è tenuta a fornire - e di formulare proposte in 
          ordine ai medesimi temi. La composizione dei citati organismi, che non 
          hanno funzioni negoziali, è di norma paritetica e deve garantire una 
          adeguata rappresentanza femminile.
 
          Art. 10  
          Comitato per le pari 
          opportunità   1. 
          Al fine di consentire una reale parità uomini-donne, è istituito 
          presso la Presidenza del Consiglio il Comitato per le pari opportunità 
          con il compito di proporre misure adatte a creare effettive condizioni 
          di pari opportunità, secondo i principi definiti dalla legge 10 aprile 
          1991, n. 125, con particolare riferimento all'art. 1. Il Comitato è 
          costituito da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni 
          sindacali di comparto firmatarie del presente CCNL, nonché da un pari 
          numero di rappresentanti dell’Amministrazione. Il presidente del 
          Comitato è nominato dall’amministrazione e designa un vicepresidente. 
          Per ogni componente effettivo è previsto un membro supplente.  2. 
          Il Comitato svolge i seguenti compiti: 
          a)  raccolta dei dati relativi 
          alle materie di propria competenza, che l'amministrazione è tenuta a 
          fornire; 
          b) 
          formulazione di proposte 
          in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione 
          integrativa; 
          c) 
          promozione di iniziative 
          volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul 
          lavoro della pari dignità delle persone nonché a realizzare azioni 
          positive, ai sensi della legge n. 125 del 1991; 
          d) 
          analisi dei percorsi di 
          carriera nella dirigenza di prima e di seconda fascia nella pubblica 
          amministrazione.  3. 
          Nell'ambito dei vari livelli di relazioni sindacali previsti per 
          ciascuna delle materie sottoindicate, sentite le proposte formulate 
          dal Comitato pari opportunità, sono individuate misure idonee a 
          favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di 
          sviluppo professionale delle lavoratrici: 
          -   percorsi di formazione 
          mirata del personale sulla cultura delle pari opportunità in campo 
          formativo ed alle politiche di riforma con particolare riguardo allo 
          sviluppo della cultura di genere nella Pubblica Amministrazione; 
          -   azioni positive, con 
          particolare riferimento alle condizioni di accesso ai corsi di 
          formazione e aggiornamento e all'attribuzione d'incarichi o funzioni 
          più qualificate;  
          -   iniziative volte a 
          prevenire o reprimere molestie sessuali nonché pratiche 
          discriminatorie in generale; 
          -   processi di mobilità.  4. 
          L’amministrazione assicura l'operatività del Comitato e garantisce 
          tutti gli strumenti idonei e le risorse necessarie al suo 
          funzionamento in applicazione dell'art. 57, comma 1, d.lgs. n. 165 del 
          2001. In particolare, valorizza e pubblicizza con ogni mezzo, 
          nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dallo stesso. Il 
          Comitato è tenuto a svolgere una relazione annuale sulle condizioni 
          delle dirigenti, di cui deve essere data la massima pubblicizzazione.  5. 
          Il Comitato per le pari opportunità rimane in carica per la durata di 
          un quadriennio e comunque fino alla costituzione del nuovo. I 
          componenti del Comitato possono essere rinnovati nell'incarico per un 
          solo mandato.
 
          Art. 11  
          Comitato paritetico 
          per il mobbing  
          c)  formulazione 
          di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla 
          repressione delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare 
          misure di tutela del dipendente interessato;  
          d) 
          formulare proposte per la 
          definizione dei codici di condotta.  4. 
          Le proposte formulate dal Comitato vengono presentate 
          all’Amministrazione per i conseguenti adempimenti tra i quali 
          rientrano, in particolare, la costituzione ed il funzionamento di 
          sportelli di ascolto, nell’ambito delle strutture esistenti, 
          l’istituzione della figura del consigliere/consigliera di fiducia 
          nonché la definizione dei codici, sentite le organizzazioni sindacali 
          firmatarie.  
          a)  affermare una 
          cultura organizzativa che comporti una maggiore consapevolezza della 
          gravità del fenomeno e delle sue conseguenze individuali e sociali;  
          b) favorire la coesione 
          e la solidarietà dei dirigenti, attraverso una più specifica  
          conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interpersonali all’interno 
          degli uffici, anche al fine di incentivare il recupero della 
          motivazione e dell’affezione all’ambiente lavorativo;   
          c) formulare proposte 
          per rimuovere situazioni di malessere che possono emergere.  
          CAPO II  
          I SOGGETTI SINDACALI 
          E TITOLARITA’ DELLE PREROGATIVE SINDACALI    
          Art. 12  
          Soggetti sindacali
             
          1. I soggetti sindacali nell’amministrazione sono le 
          rappresentanze sindacali aziendali (RSA) costituite espressamente per 
          l’area della dirigenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, del d.lgs. n. 
          165 del 2001 dalle organizzazioni sindacali rappresentative in quanto 
          ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei CCNL della stessa 
          area dirigenziale, ai sensi dell’art. 43 del d.lgs.n.165 del 2001.  2. 
          La disciplina del comma 1 trova applicazione fino alla costituzione 
          delle specifiche rappresentanze sindacali unitarie dei dirigenti ai 
          sensi dell’art. 42, comma 9, del d.lgs. n. 165 del 2001.  3. 
          Fino alla costituzione delle rappresentanze di cui al comma 2, il 
          complessivo monte-ore dei permessi sindacali di amministrazione 
          previsto dal relativo CCNQ nel tempo vigente compete solo ai seguenti 
          dirigenti sindacali:  
          -    componenti delle RSA, 
          costituite ai sensi del comma 1; 
          -    componenti delle 
          organizzazioni sindacali rappresentative ammesse alla contrattazione 
          nazionale. 
            4. 
          Ai dirigenti sindacali componenti degli organismi statutari delle 
          confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria 
          rappresentative non collocati in distacco o in aspettativa, qualora 
          non coincidenti con nessuno dei soggetti di cui al precedente comma, 
          competono i soli permessi di cui all’art. 11 del CCNQ del 7 agosto 
          1998.    5. 
          Ai fini della ripartizione del monte permessi, il grado di 
          rappresentatività delle organizzazioni sindacali ammesse alle 
          trattative per la sottoscrizione del presente CCNL è accertata, 
          nell’amministrazione, sulla base del solo dato associativo espresso 
          dalla percentuale delle deleghe rilasciate dai dirigenti per il 
          versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe 
          rilasciate nell'ambito della  stessa amministrazione.  
          
          6. Per la titolarità dei diritti 
          sindacali e delle altre prerogative sindacali si rinvia a quanto 
          previsto dal CCNQ del 7 agosto 1998, modificato dai CCNQ del 
          27 gennaio 1999, del 9 agosto 2000, nonché ulteriori successive 
          modificazioni. In particolare si richiama l’art. 10, comma 2, del CCNQ 
          del 7 agosto 1998 relativo alle modalità di accredito dei soggetti 
          sindacali presso le amministrazioni.
 
          Art. 13  
          Composizione delle 
          delegazioni   
          1. Ai fini della 
          contrattazione collettiva integrativa, la Presidenza del Consiglio dei 
          Ministri individua i dirigenti che fanno parte della delegazione 
          trattante di parte pubblica.  2. 
          Per le organizzazioni sindacali, la delegazione presso la Presidenza, 
          è così composta:   
          -   da componenti delle 
          rappresentanze sindacali aziendali (RSA) di cui all'art. 12, comma 1 ;
           
          -   da rappresentanti di 
          ciascuna delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del 
          presente contratto.  
          3. 
          Il dirigente che sia componente delle rappresentanze di cui all'art. 
          12 non può essere titolare di relazioni sindacali quale parte della 
          delegazione di parte pubblica in nome dell’amministrazione per l’area 
          della dirigenza.  4. 
          L’Amministrazione può avvalersi, nella contrattazione collettiva 
          integrativa, della attività di assistenza dell'Agenzia per la 
          rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.RA.N.).  
            
          Art. 14  
          Contributi sindacali  
          1. I dirigenti
          hanno facoltà di rilasciare delega a favore dell’organizzazione 
          sindacale da loro prescelta, per la riscossione di una quota mensile 
          dello stipendio per il pagamento dei contributi sindacali nella misura 
          stabilita dai competenti organi statuari. La delega è rilasciata per 
          iscritto ed è trasmessa all’amministrazione a cura del dirigente o 
          dell’organizzazione sindacale.  2. 
          La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del 
          rilascio.  3. 
          Il dirigente può revocare in qualsiasi momento la delega rilasciata ai 
          sensi del comma 1, inoltrando la relativa comunicazione 
          all’amministrazione di appartenenza e all’organizzazione sindacale 
          interessata. L’effetto della revoca decorre dal primo giorno del mese 
          successivo alla presentazione della stessa.  4. 
          Le trattenute devono essere operate dall’Amministrazione sulle 
          retribuzioni dei dirigenti in base alle deleghe ricevute e sono 
          versate mensilmente alle organizzazioni sindacali interessate secondo 
          modalità concordate con l’Amministrazione medesima.  5. 
          L’Amministrazione è tenuta, nei confronti dei terzi, alla segretezza 
          sui nominativi del personale delegante e sui versamenti effettuati 
          alle organizzazioni sindacali.
 
          CAPO III  
          
          PROCEDURE
          DI 
           RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI  
            
          Art. 
          15  
          
          Interpretazione autentica dei contratti  1. 
          In attuazione dell'art. 49 del d. lgs. n. 165 del 2001, qualora 
          insorgano controversie sull'interpretazione del contratto collettivo 
          nazionale, le parti che l’hanno sottoscritto si incontrano, entro 30 
          giorni dalla richiesta, per definire consensualmente il significato 
          della clausola controversa. La procedura deve concludersi entro 30 
          giorni dalla data del primo incontro.  2. 
          Al fine di cui al comma 1 la parte interessata invia all’altra 
          apposita richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve 
          contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di 
          diritto sui quali si basa; essa deve comunque far riferimento a 
          problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza  generale.   3. 
          L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all’art. 47 del 
          d.lgs. n. 165 del 2001, sostituisce la clausola controversa sin 
          dall'inizio della vigenza del contratto collettivo nazionale.  
          
          4. Per le controversie riguardanti 
          l’interpretazione dei contratti collettivi integrativi, le parti che 
          li hanno sottoscritti procedono analogamente, secondo le modalità ed i 
          tempi previsti dai commi 1 e 2. L’eventuale accordo stipulato con le 
          procedure previste dal presente CCNL sostituisce la clausola 
          controversa sin dall’inizio della vigenza del contratto integrativo.
 
          Art. 16  
          Clausole di 
          raffreddamento   1. 
          Il sistema di relazioni sindacali è improntato ai principi di 
          correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti e orientato 
          alla prevenzione dei conflitti. Entro il primo mese del negoziato 
          relativo alla contrattazione integrativa le parti non assumono 
          iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette, compiendo ogni 
          ragionevole sforzo per raggiungere l’accordo nelle materie demandate. 
            2. 
          Analogamente, durante il periodo in cui si svolgono la concertazione o 
          la consultazione le parti non assumono iniziative unilaterali sulle 
          materie oggetto delle stesse.    
          TITOLO III  
          IL RAPPORTO DI 
          LAVORO  
          CAPO I  
          LA COSTITUZIONE DEL 
          RAPPORTO DI LAVORO 
            
          Art. 17  
          Contratto individuale 
          di lavoro  1. 
          Il rapporto di lavoro tra il dirigente e la Presidenza si costituisce 
          mediante contratto individuale che ne regola il contenuto in 
          conformità alle disposizioni di legge, alle normative dell’Unione 
          Europea e alle disposizioni contenute nel presente contratto.  2. 
          Il contratto di lavoro individuale è stipulato in forma scritta. In 
          esso sono precisati gli elementi essenziali che caratterizzano il 
          rapporto e il funzionamento dello stesso e, in particolare: 
          a) la data di inizio del 
          rapporto di lavoro; 
          b) la qualifica e il 
          trattamento economico fondamentale; 
          c) la durata del periodo 
          di prova; 
          d) la sede di prima 
          destinazione.  3. 
          Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è 
          regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per quanto 
          concerne le cause di risoluzione del contratto di lavoro e i relativi 
          termini di preavviso. Costituisce, in ogni modo, causa di risoluzione 
          del contratto, senza obbligo di preavviso, l’annullamento della 
          procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.  
          4. L’amministrazione, 
          prima di procedere all’assunzione, invita l’interessato a presentare 
          la documentazione prescritta dalla normativa vigente e dal bando di 
          concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Tale 
          termine può essere prorogato fino a sessanta giorni in casi 
          particolari. Contestualmente l’interessato è tenuto a dichiarare sotto 
          la propria responsabilità di non avere altri rapporti di impiego 
          pubblico o privato, salvo quanto previsto dall’ art. 18 (Periodo di 
          prova), comma 9, e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di 
          incompatibilità richiamate dall’art. 53 del d. lgs. n.165 del 2001. In 
          caso contrario, l’interessato dovrà produrre esplicita dichiarazione 
          di opzione per il rapporto di lavoro esclusivo con la nuova 
          amministrazione. Scaduto il termine sopra indicato, l’amministrazione 
          comunica all’interessato di non procedere alla stipulazione del 
          contratto.
 
          Art. 18  
          
          Periodo di prova  
          1. Sono soggetti al periodo di prova i 
          neo assunti nella qualifica di referendari o dirigenti di II fascia, 
          per un periodo di sei mesi dall’assunzione. Possono essere esonerati 
          dal periodo di prova i dirigenti che lo abbiano già superato nella 
          medesima qualifica presso altre pubbliche amministrazioni.  
          2. Ai fini del compimento del periodo 
          di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.  
          3. Il periodo di prova è sospeso in 
          caso di assenza per malattia e negli altri casi espressamente previsti 
          dalla legge o dai regolamenti vigenti. In caso di malattia il 
          dirigente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo 
          massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto di lavoro può essere 
          risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da 
          causa di servizio il dirigente in prova ha diritto alla conservazione 
          del posto per un periodo pari a quello previsto dall’art. 23, comma 1 
          (Assenze per malattia). 
            
          4. Le assenze riconosciute come causa 
          di sospensione ai sensi del comma 3, sono soggette allo stesso 
          trattamento economico previsto per i dirigenti non in prova.  
          5. Decorsa la metà del periodo di 
          prova, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi 
          momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostituiva del 
          preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 3. Il 
          recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il 
          recesso dell’amministrazione deve essere motivato.   
          6. Decorso il periodo di prova senza 
          che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dirigente si intende 
          confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno 
          dell'assunzione a tutti gli effetti.  
          7. 
          In caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino all’ultimo 
          giorno di effettivo servizio; spetta altresì al dirigente la 
          retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non 
          godute per esigenze di servizio.  
          8. Il periodo di prova non può essere 
          rinnovato o prorogato alla scadenza.  9. 
          Durante il periodo di prova, il dirigente proveniente dalla stessa 
          Presidenza ha diritto alla conservazione del posto per un periodo 
          massimo di sei mesi ed in caso di recesso o mancato superamento della 
          prova stessa, rientra a domanda nella posizione giuridica di 
          provenienza.  10. 
          Al dirigente della Presidenza, assunto a seguito di pubblico concorso 
          presso un’altra pubblica amministrazione tra quelle indicate nell’art. 
          1, comma 2, del d. lgs. n. 165 del 2001, per l’effettuazione del 
          relativo periodo di prova si applica quanto previsto dal comma 9.     
          CAPO II  
          STRUTTURA DEL 
          RAPPORTO  
            
          Art. 19  
          Impegno di lavoro   
          1. Nell'ambito dell’ 
          assetto organizzativo della Presidenza, il dirigente organizza la 
          propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro 
          correlandoli in modo flessibile alle esigenze della struttura cui è 
          preposto ed all'espletamento dell'incarico affidato alla sua 
          responsabilità, in relazione agli obiettivi e programmi da 
          realizzare,  assicurando piena disponibilità anche in relazione 
          all’assolvimento delle peculiari funzioni connesse all’attività di 
          impulso, indirizzo e coordinamento della Presidenza, in particolare 
          nei casi ove sia necessario garantire la continuità dei servizi nelle 
          emergenze o la propria presenza fino alla cessazione delle esigenze 
          che l’hanno determinata.  2. 
          Qualora, in relazione ad esigenze eccezionali, si determini una 
          interruzione od una riduzione del riposo fisiologico giornaliero o 
          settimanale o comunque derivante da giorni di festività, al dirigente 
          deve essere comunque garantito, una volta cessate tali esigenze 
          eccezionali, un adeguato recupero del tempo di riposo fisiologico 
          sacrificato alle necessità del servizio.    
          Art. 20  
          Conferimento 
          incarichi dirigenziali  
          1. Tutti i 
          dirigenti, appartenenti al ruolo della Presidenza e a tempo 
          indeterminato, hanno diritto ad un incarico. L’incarico viene 
          conferito, con provvedimento dell’amministrazione, secondo quanto 
          previsto dall’art. 19 del d. lgs. n. 165 del 2001. Il provvedimento 
          individua l’oggetto, la durata dell’incarico, e gli obiettivi da 
          conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani ed ai programmi 
          definiti dall’organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle 
          eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del 
          rapporto.  
          2. Il conferimento degli 
          incarichi dirigenziali avviene, nel rispetto di quanto previsto 
          dall’art. 19, comma 1, del d. lgs. n. 165 del 2001, in base ai 
          seguenti criteri generali:  
          -   
          natura e caratteristiche 
          degli obiettivi prefissati;
 
          -   attitudini 
          e capacità professionale del singolo dirigente, valutate anche in 
          considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi 
          fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo 
          dell’organo di vertice politico;
 
          -  
          rotazione degli incarichi, 
          la cui applicazione è finalizzata a garantire la più efficace ed 
          efficiente utilizzazione delle risorse in relazione ai mutevoli 
          assetti funzionali ed organizzativi e ai processi di riorganizzazione, 
          al fine di favorire lo sviluppo della professionalità dei dirigenti.  
          3. Il 
          conferimento dell’incarico avviene previo confronto con il dirigente 
          in ordine alla determinazione delle risorse umane, finanziarie, 
          strumentali, alla definizione degli obiettivi e dell’oggetto del 
          provvedimento, nonché ai risultati da conseguire.  
          4. Al provvedimento di 
          conferimento dell’incarico accede un contratto individuale con il 
          quale, nel rispetto dei principi stabiliti dall’art. 24 del d. lgs. 
          165 del 2001 e di quanto previsto dal presente CCNL, viene definito il 
          corrispondente trattamento economico.  
          5. Tutti gli incarichi 
          sono conferiti a tempo determinato e possono essere rinnovati. 
          La durata degli stessi è correlata agli obiettivi prefissati e non può 
          essere inferiore a tre anni né superiore a cinque anni. Per gli 
          incarichi di cui  all’art. 19, comma 6,  del citato d. lgs. 165 del 
          2001 la durata è stabilita dal decreto legislativo medesimo.  
           
          6. La revoca anticipata 
          dell’incarico rispetto alla scadenza può avere luogo solo in seguito 
          all’accertamento dei risultati negativi di gestione o della 
          inosservanza delle direttive impartite ai sensi dell’art. 21 del d. 
          lgs. 165 del 2001 ovvero per motivate ragioni organizzative e 
          gestionali.  
          7. L’assegnazione degli 
          incarichi non modifica le modalità di cessazione del rapporto di 
          lavoro per compimento del limite massimo di età. In tali casi 
          l’incarico, la cui durata viene correlata al raggiungimento del 
          predetto limite, cessa automaticamente, anche nelle ipotesi previste 
          dall’art. 16 del d. lgs. n. 503 del 1992 e successive modificazioni.  
          8. I criteri generali 
          relativi all’affidamento, al mutamento ed alla revoca degli incarichi 
          di direzione di uffici dirigenziali, nonché quelli concernenti le 
          relative procedure, sono oggetto dell’informazione preventiva di cui 
          all’art. 6 (Informazione). Nell’affidamento degli incarichi 
          l’amministrazione, nel rispetto del criterio generale di cui al comma 
          2, secondo alinea, al fine della migliore utilizzazione dei dirigenti, 
          tiene anche conto dell’esperienza professionale complessivamente 
          acquisita  o maturata dagli stessi nell’espletamento di precedenti 
          incarichi conferiti nell’ambito della Presidenza.  
          9. L’amministrazione 
          adotta procedure dirette a consentire il tempestivo rinnovo degli 
          incarichi dei dirigenti  al fine di assicurare la certezza delle 
          situazioni giuridiche e garantire la continuità dell’azione 
          amministrativa, nel rispetto dei principi costituzionali del buon 
          andamento e dell’imparzialità delle pubbliche amministrazioni stesse.
            
          10. L’amministrazione 
          deve, altresì, assicurare la pubblicità ed il continuo aggiornamento 
          degli incarichi conferiti e dei posti dirigenziali vacanti e ciò anche 
          al fine di consentire agli interessati l’esercizio del diritto a 
          produrre eventuali domande per il conferimento di incarichi in 
          relazione alle posizioni dirigenziali disponibili. 
 
          Art. 21  
          Verifica e 
          valutazione dei risultati dei dirigenti  
          1. La valutazione dei 
          dirigenti - che è diretta alla verifica del livello di raggiungimento 
          degli obiettivi assegnati e della professionalità espressa – è 
          caratteristica essenziale ed ordinaria del loro rapporto di lavoro.  
          2. L’amministrazione, 
          con gli atti previsti dagli ordinamenti, autonomamente assunti in 
          relazione anche a quanto stabilito dall’art. 1 del d. lgs. n. 286 del 
          30 luglio 1999 e dell’art.  7, comma 6 del d. lgs. n. 303 del 30 
          luglio 1999, definisce - privilegiando nella misura massima possibile 
          l’utilizzazione di dati oggettivi -  meccanismi e strumenti di 
          monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati 
          dell’attività svolta dai dirigenti, in relazione alle direttive, ai 
          programmi e agli obiettivi da perseguire correlati alle risorse umane, 
          finanziarie e strumentali effettivamente rese disponibili.  
          3. Le prestazioni, 
          l’attività organizzativa dei dirigenti e il livello di conseguimento 
          degli obiettivi assegnati sono valutati con i sistemi, le procedure e 
          le garanzie individuate in attuazione del comma 2 sulla base anche dei 
          risultati del controllo di gestione, o da quelli eventualmente 
          previsti dall’ordinamento dell’amministrazione per i dirigenti che 
          rispondano direttamente all’organo di direzione politica.  
          4. La valutazione 
          avviene annualmente ed al termine dell’incarico e i risultati finali 
          della stessa sono riportati nel fascicolo personale dei dirigenti 
          interessati. L’amministrazione tiene conto degli esiti della 
          valutazione ai fini della conferma dell’incarico già ricoperto ovvero 
          dell’affidamento di un diverso incarico, fatto salvo quanto previsto 
          dall’art. 21 del d. lgs. 165 del 2001.   
          5. L’amministrazione 
          adotta preventivamente i criteri generali che informano i sistemi di 
          valutazione della prestazione e delle competenze organizzative dei 
          dirigenti, nonché dei relativi risultati di gestione. Tali criteri 
          sono oggetto di informazione preventiva, seguita, a richiesta, da 
          concertazione con i soggetti di cui all’art. 13 (Composizione delle 
          delegazioni).  
          6. La valutazione del 
          dirigente è improntata ai seguenti principi:   
          -  
          motivazione della 
          valutazione, oggettività delle metodologie, trasparenza e pubblicità 
          dei criteri usati e dei risultati;  
          -  
          
          diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte dell'organo 
          proponente o valutatore di prima istanza;  
          -   
          
          partecipazione al procedimento del valutato, anche attraverso la 
          presentazione, da parte dello stesso dirigente, di una sintetica 
          relazione scritta riguardante l’attività svolta e la corrispondenza 
          della stessa con gli obiettivi assegnati;  
          -   
          
          contraddittorio in caso di valutazione non positiva, da realizzarsi in 
          tempi certi e congrui;  
          -    previsione 
          della prima e della seconda istanza ai sensi del d. lgs. n. 286 del 
          1999.  
          7. Nel valutare 
          l’operato del dirigente, l’amministrazione dovrà, comunque, 
          tener conto in modo esplicito della correlazione tra gli obiettivi da 
          perseguire, le direttive impartite e le risorse umane, finanziarie e 
          strumentali effettivamente poste a disposizione dei dirigenti 
          medesimi, anche mediante verifiche intermedie finalizzate al 
          monitoraggio dell’attività svolta in relazione allo stato di 
          avanzamento nella realizzazione degli obiettivi prefissati e 
          all’eventuale sopravvenuto mutamento degli obiettivi stessi e delle 
          risorse attribuite.  
          8. Qualora nel corso 
          dell’anno di valutazione al dirigente sia stato conferito un diverso 
          incarico la verifica dei risultati riguarderà l’attività svolta in 
          ciascun periodo di riferimento.  
          9. I criteri di 
          valutazione sono comunicati ai dirigenti prima dell'inizio dei 
          relativi periodi di riferimento.  
          10. La valutazione non può essere 
          svolta dagli organi preposti a servizi ispettivi o di regolarità 
          contabile o legittimità amministrativa.  
          11. Le procedure ed i principi sulla 
          valutazione della dirigenza, dettati dal d. lgs. n. 286 del 1999, si 
          applicano a tutti i tipi di responsabilità dirigenziale previsti dal 
          d. lgs. n. 165 del 2001.   
          12. La valutazione può 
          essere anticipatamente conclusa, anche ad iniziativa del dirigente 
          interessato, nel caso di evidente rischio grave di risultato negativo 
          della gestione che si verifichi prima della scadenza annuale. 
           
            
          CAPO III  
          SOSPENSIONI E 
          INTERRUZIONI DEL RAPPORTO DI LAVORO 
 
          Art. 22  
          Ferie e festività   
          1. Il dirigente ha 
          diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito 
          pari a 28 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste 
          dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 23 dicembre 1977, n. 
          937.   2. 
          I dirigenti assunti al primo impiego nella pubblica amministrazione, 
          dopo la stipulazione del presente CCNL ovvero che alla medesima data 
          di stipulazione non abbiano maturato tre anni di anzianità di servizio 
          hanno diritto a 26 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due 
          giornate previste dal comma 1. Dopo tre anni di servizio agli stessi 
          dirigenti spettano i giorni di ferie previsti nel comma 1.  3. 
          Nel caso che presso l'Amministrazione o presso la struttura cui il 
          dirigente è preposto l'orario settimanale di servizio si articoli su 
          sei giorni per settimana, le ferie spettanti sono pari a 32 
          giornate lavorative, ridotte a 30 per i dirigenti assunti al primo 
          impiego; in entrambe le fattispecie le ferie sono comprensive delle 
          due giornate di cui al comma l.  4. 
          Al dirigente sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire 
          nell'anno solare ai sensi della legge n. 937 del 1977 ed alle 
          condizioni ivi previste.  
          
          5. Le festività nazionali e la 
          ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dirigente presta 
          servizio sono considerate giorni festivi e, se coincidenti con la 
          domenica, non danno luogo a riposo compensativo né a monetizzazione.  6. 
          Nell'anno di assunzione ed in quello di cessazione dal servizio la 
          durata delle ferie è determinata proporzionalmente al servizio 
          prestato, in ragione dei dodicesimi di anno maturati.  La frazione di 
          mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti 
          come mese intero.  7. 
          Il dirigente che abbia fruito di assenze retribuite ai sensi del 
          successivo art. 25 (Assenze retribuite) conserva il diritto alle 
          ferie.  
          8. Le ferie 
          costituiscono un diritto irrinunciabile e, salvo quanto previsto al 
          comma 13, non sono monetizzabili. Costituisce specifica responsabilità 
          del dirigente programmare e organizzare le proprie ferie tenendo conto 
          delle esigenze del servizio a lui affidato, coordinandosi con quelle 
          generali della struttura di appartenenza, provvedendo affinché sia 
          assicurata, nel periodo di sua assenza, la continuità delle attività 
          ordinarie e straordinarie.  9. 
          In caso di rientro anticipato dalle ferie per impreviste necessità di 
          servizio, il dirigente ha diritto al rimborso delle spese documentate 
          per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di 
          svolgimento delle ferie,  il dirigente ha inoltre diritto al rimborso 
          delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.  10. 
          Le ferie sono sospese da malattie che si protraggano per più di 3 
          giorni o diano luogo a ricovero ospedaliero. E' cura del dirigente 
          informare tempestivamente l'amministrazione, producendo la relativa 
          documentazione sanitaria.  11. 
          In presenza di motivate esigenze personali o di servizio che non 
          abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, 
          le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno 
          successivo. In caso di esigenze di servizio assolutamente 
          indifferibili, tale termine può essere prorogato fino alla fine 
          dell'anno successivo.  12. 
          Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o 
          infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno 
          solare. In tal caso, il godimento delle ferie avverrà anche oltre il 
          termine di cui al comma 11.  13. 
          Fermo restando il disposto del comma 8, le ferie disponibili all'atto 
          della cessazione dal rapporto di lavoro per qualsiasi causa e non 
          fruite dal dirigente per esigenze di servizio, danno titolo alla 
          corresponsione del pagamento sostitutivo.
 
          Art. 23
           
          Assenze per malattia 
          1. Il dirigente non in 
          prova assente per malattia o per infortunio non dipendente da causa di 
          servizio, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 
          diciotto mesi, durante il quale gli verrà corrisposta la retribuzione 
          prevista al comma 6. Ai fini del computo dei suindicati diciotto mesi, 
          si sommano le assenze allo stesso titolo verificatesi nei tre anni 
          precedenti l’episodio morboso in corso.  2. 
          Superato il periodo di  diciotto mesi di cui al comma 1, al dirigente 
          che ne abbia fatto richiesta prima della scadenza dello stesso, può 
          essere concesso, in casi particolarmente gravi, di assentarsi per un 
          ulteriore periodo di diciotto mesi, durante il quale non sarà dovuta 
          retribuzione. In tale ipotesi, qualora il dirigente lo abbia 
          richiesto, l'amministrazione ha facoltà di procedere, con le modalità 
          previste dalle disposizioni vigenti, all'accertamento delle sue 
          condizioni di salute al fine di stabilire la sussistenza di eventuali 
          cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi 
          proficuo lavoro.  3. 
          Alla scadenza dei periodi di conservazione del posto di cui ai commi 1 
          e 2, e nel caso in cui il dirigente, a seguito dell'accertamento di 
          cui al comma 2, sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere 
          qualsiasi proficuo lavoro, l'amministrazione può procedere alla 
          risoluzione del rapporto corrispondendo al dirigente stesso 
          l'indennità sostitutiva del preavviso.  4. 
          I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 
          del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità 
          di servizio a tutti gli effetti.  5. 
          Restano ferme le vigenti norme di legge poste a tutela dei malati di 
          Tbc.  6. 
          Il trattamento economico spettante al dirigente nel periodo di 
          conservazione del posto di cui al comma 1 è il seguente: 
          a)    
          retribuzione intera, per i 
          primi 9 mesi di assenza; 
          b)   
          90% della retribuzione di 
          cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di assenza; 
          c)    
          50% della retribuzione di 
          cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi.  8. 
          Il dirigente si attiene, in occasione delle proprie assenze per 
          malattia, alle norme di comportamento che regolano la materia, in 
          particolare provvedendo alla tempestiva comunicazione alla struttura 
          di riferimento dello stato di infermità e del luogo di dimora e alla 
          produzione della certificazione eventualmente necessaria.  9. 
          Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia 
          ascrivibile a responsabilità di terzi, il dirigente è tenuto a dare 
          comunicazione di tale circostanza all'amministrazione, ai fini della 
          rivalsa da parte di quest'ultima verso il terzo responsabile per la 
          parte corrispondente alle retribuzioni erogate durante il periodo di 
          assenza ai sensi del comma 6 e agli oneri riflessi relativi.  
          10. In caso di gravi patologie che richiedano terapie salvavita ed 
          altre ad essa assimilabili secondo le indicazioni dell’ufficio medico 
          legale dell’Azienda sanitaria competente per territorio, come ad 
          esempio l’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per infezione 
          da HIV/AIDS nelle fasi a basso indice di disabilità specifica 
          (attualmente indice di Karnossky) sono esclusi dal computo dei giorni 
          di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, 
          oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital anche quelli 
          di assenza dovuti alle terapie. Per i giorni anzidetti di assenza 
          spetta l'intera retribuzione, prevista dal comma 6, lett.a). 
          La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al 
          carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata dalla 
          competente struttura sanitaria pubblica. 
            
          Art. 24  
          Infortuni sul lavoro 
          e malattie dovute a causa di servizio   1. 
          In caso di assenza per invalidità temporanea dovuta ad infortunio sul 
          lavoro, il dirigente ha diritto alla conservazione del posto fino alla 
          guarigione clinica.  Per l'intero periodo al dirigente spetta l'intera 
          retribuzione comprensiva della retribuzione di posizione fissa e 
          variabile.  2. 
          Fuori dei casi previsti nel comma 1, se l'assenza è dovuta a malattia 
          riconosciuta dipendente da causa di servizio, al dirigente spetta 
          l'intera retribuzione comprensiva della retribuzione di posizione 
          fissa e variabile, fino alla guarigione clinica.   3. 
          Decorso il periodo massimo di conservazione del posto di cui all’art. 
          23 (Assenze per malattia), commi 1 e 2, trova applicazione quanto 
          previsto dallo stesso art. 23 (Assenze per malattia), comma 3.  Nel 
          caso in cui l'amministrazione decida di non procedere alla risoluzione 
          del rapporto di lavoro prevista da tale disposizione, per l'ulteriore 
          periodo di assenza al dirigente non spetta alcuna retribuzione.  4. 
          Il procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di 
          servizio delle infermità, per la corresponsione dell'equo indennizzo e 
          per la risoluzione del rapporto di lavoro in caso di inabilità 
          permanente rimane regolato dalle seguenti disposizioni vigenti e loro 
          successive modificazioni, che vengono automaticamente recepite nella 
          disciplina pattizia: DPR 3 maggio 1957, n. 686; 
          legge 27 luglio 1962, n. 1116 e successivo DPCM del 5 luglio 1965; DPR 
          20 aprile 1994, n. 349; DPR 834 del 1981 (tabelle); art. 22, commi da 
          27 a 31 della legge 23 dicembre 1994, n. 724; art. 1, commi da 119 a 
          122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; DPR 29 ottobre 2001, n. 
          461, nonché la legge n. 266 del 2005 con le decorrenze ivi previste. 
            
          Art. 25 
          Assenze retribuite  
          1. Il dirigente ha diritto di assentarsi nei seguenti casi:  
          -   partecipazione 
          a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle 
          prove, ovvero a congressi, convegni, seminari e corsi di aggiornamento 
          professionale facoltativi connessi con la propria attività lavorativa 
          entro il limite complessivo di giorni otto per ciascun anno;  
          
          -   lutti per decesso del coniuge o di 
          un parente entro il secondo grado o di affini di primo grado, o
          del 
          convivente purchè la stabile convivenza con il lavoratore o la 
          lavoratrice risulti da
          certificazione anagrafica, in ragione di giorni 
          tre consecutivi per evento;
          
          -   particolari motivi personali o 
          familiari, entro il limite complessivo di tre giorni per ciascun anno. 2. 
          Il dirigente ha altresì diritto ad assentarsi per 15 giorni 
          consecutivi in occasione del matrimonio.  3. 
          Le assenze di cui ai commi 1 e 2 possono cumularsi nell'anno solare, 
          non riducono le ferie e sono valutate agli effetti dell'anzianità di 
          servizio.  
          4. Durante i predetti 
          periodi di assenza al dirigente spetta l'intera retribuzione.  5. 
          Le assenze previste dall'art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 
          1992, come modificato ed integrato dall’articolo 19 della legge n. 53 
          del 2000, non sono computate ai fini del raggiungimento del limite 
          fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie.  
          
          6. Il dirigente ha, altresì, diritto, 
          ove ne ricorrano le condizioni, ad altre assenze retribuite previste 
          da specifiche disposizioni di legge. Tra queste ultime, assumono 
          maggior rilievo l’art. 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584 come 
          sostituito dall’art. 13 della legge 4 maggio 1990 n. 107 e l’art. 5, 
          comma 1, della legge 6 marzo 2001 n. 52, che prevedono rispettivamente 
          permessi per donatori di sangue e per i donatori di midollo osseo.
          
          
 
          Art. 26  
          Congedi dei genitori   
          1. Ai dirigenti si applicano le vigenti disposizioni in materia di 
          tutela della maternità e della paternità contenute nel d. lgs. n. 151 
          del 2001, e successive modificazioni ed integrazioni.  
          Art. 27  
          
          Aspettativa per motivi personali o di famiglia 1. 
          Al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato possono 
          essere concessi, a domanda, compatibilmente con le esigenze 
          organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per motivi 
          personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza 
          dell'anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un 
          triennio.  2. 
          Al fine del calcolo del triennio di cui al comma 1 si applicano le 
          medesime regole previste per le assenze per malattia di cui all’art. 
          23 (Assenze per malattia) comma 1.  3. 
          L’aspettativa di cui al comma 1, fruibile anche frazionatamente, non 
          si cumula con le assenze per malattia previste dagli artt. 23 e 24 
          (Assenze per malattia – Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa 
          di servizio).  4. 
          Qualora l’aspettativa per motivi di famiglia venga richiesta per 
          l’educazione e l’assistenza dei figli fino al sesto anno di età, tali 
          periodi pur non essendo utili ai fini della retribuzione e 
          dell’anzianità, sono utili ai fini degli accrediti figurativi per il 
          trattamento pensionistico, ai sensi dell’art. 1, comma 40, lettere a) 
          e b) della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni ed 
          integrazioni e nei limiti ivi previsti.  5. 
          Il dirigente non può usufruire continuativamente di due periodi di 
          aspettativa, anche richiesti per motivi diversi, se tra essi non 
          intercorrano almeno quattro mesi di servizio attivo.  6. 
          L’amministrazione, qualora durante il periodo di aspettativa vengano 
          meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita il 
          dirigente a riprendere servizio con un preavviso di dieci giorni. Il 
          dirigente, per le stesse motivazioni, può riprendere servizio di 
          propria iniziativa.   7. 
          Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità 
          sostitutiva di preavviso, nei confronti del dirigente che, salvo casi 
          di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio 
          alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 
          6. 
          Art. 
          28 
          
          Altre aspettative disciplinate da specifiche disposizioni di legge 1. 
          Le aspettative per cariche pubbliche elettive e per la cooperazione 
          con i paesi in via di sviluppo restano disciplinate dalle vigenti 
          disposizioni di legge e loro successive modificazioni ed integrazioni. 
          Le aspettative e i distacchi per motivi sindacali sono regolate dai 
          contratti collettivi quadro sottoscritti in data 7 agosto 1998, 9 
          agosto 2000 e 18 dicembre 2002. Rimane confermato quanto previsto 
          dall’art. 19, comma 6 e 23 bis del d.lgs. n. 165 del 2001.  2. 
          I dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ammessi ai 
          corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984, n. 
          476 oppure che usufruiscano delle borse di studio di cui alla legge 30 
          novembre 1989, n. 398 sono collocati, a domanda, fatta salva 
          l’applicazione dell’art. 52, comma 57, della legge n. 448 del 2001, in 
          aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di 
          durata del  corso o della borsa.  3. 
          Il dirigente con rapporto a tempo indeterminato, il cui coniuge presti 
          servizio all’estero, può chiedere una aspettativa, senza assegni, 
          qualora l’amministrazione non ritenga di poterlo destinare a prestare 
          servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge o il 
          convivente stabile, o qualora non sussistano i presupposti per un suo 
          trasferimento nella località in questione anche in amministrazione di 
          altra Area.  4. 
          L’aspettativa concessa ai sensi del comma 3 può avere una durata 
          corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che 
          l’ha originata. Essa può essere revocata in qualunque momento per 
          imprevedibili ed eccezionali ragioni di servizio, con preavviso di 
          almeno quindici giorni, o in difetto di effettiva permanenza 
          all’estero del dirigente in aspettativa.  
          5. Il dirigente non può 
          usufruire continuativamente di periodi di aspettativa per motivi di 
          famiglia ovvero per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e 
          quelle previste dai commi 2 e 3  per poter usufruire delle quali 
          occorre un periodo di servizio attivo di almeno sei mesi. La 
          disposizione non si applica alle altre aspettative previste dal 
          presente articolo nonché alle assenze di cui al d. lgs. n. 151 del 
          2001. 
 
          Congedi per motivi di 
          famiglia   
          1. Il dirigente può 
          chiedere, per documentati e gravi motivi familiari, un periodo di 
          congedo continuativo o frazionato, non superiore a due anni, in 
          conformità a quanto disposto dall’articolo 4, commi 2 e 4, della legge 
          n. 53 del 2000.  2. 
          I periodi di congedo di cui al comma 1 non si cumulano con le assenze 
          per malattia previste dagli artt. 23 e 24 (Assenze per malattia – 
          Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio).    
          Art. 
          30  
          
          Congedi per la formazione   
          1. Ai dirigenti sono concessi i congedi 
          per la formazione disciplinati dall'art. 5 della legge n. 53 del 2000, 
          salvo comprovate esigenze di servizio.  
          2. Ai dirigenti, con rapporto di lavoro 
          a tempo indeterminato e con anzianità di servizio di almeno cinque 
          anni presso la stessa amministrazione, possono essere concessi a 
          richiesta i congedi senza assegni di cui al comma 1 nella misura 
          percentuale massima del 10% del personale con qualifica dirigenziale 
          in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, al 31 
          dicembre di ciascun anno.  
          3. Per la concessione dei congedi di 
          cui al comma 1, i dirigenti interessati ed in possesso della 
          prescritta anzianità, devono presentare all'amministrazione di 
          appartenenza una specifica domanda, contenente l'indicazione 
          dell'attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e 
          della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere 
          presentata almeno sessanta giorni prima dell'inizio delle attività 
          formative.  
          4. Le domande vengono accolte secondo 
          l'ordine progressivo di presentazione, nei limiti di cui al comma 2 e 
          secondo la disciplina dei commi 5 e 6.  
          5. L'amministrazione può non accogliere 
          la richiesta di congedo formativo di cui al comma 1 quando ricorrono 
          le seguenti condizioni:  
          a)    
          il periodo previsto di 
          assenza superi la durata di 11 mesi consecutivi; 
          b)   
          non sia oggettivamente 
          possibile assicurare la regolarità e la funzionalità dei servizi.  
          6. Al fine di contemperare le esigenze 
          organizzative degli uffici con l'interesse formativo del dirigente, 
          l'amministrazione può differire la fruizione del congedo fino ad un 
          massimo di sei mesi qualora la concessione dello stesso possa 
          determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non 
          risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 3.  
          7. Al dirigente durante il periodo di 
          congedo si applica l'art. 5, comma 3, della legge n. 53 del 2000. Nel 
          caso di infermità previsto dallo stesso art. 5, relativamente al 
          periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico, 
          alle modalità di comunicazione all'amministrazione ed ai controlli, si 
          applicano le disposizioni contenute nell'art. 23 (Assenze per 
          malattia).    
          Art. 31  
          Attività didattica di 
          dirigenti presso università ed istituti di alta formazione   1.
          Per favorire la circolazione di esperienze tra studi accademici ed 
          attività lavorative avanzate, nell’ambito di specifici corsi di 
          Università ed Istituti di alta formazione, anche all’estero, mirati 
          all’insegnamento di materie connesse con le problematiche 
          dell’amministrazione e della contrattazione, ai dirigenti dell’Area VIII 
          possono essere attribuiti incarichi di didattica integrativa o di 
          insegnamento. Tali incarichi, in base all’esperienza professionale 
          maturata, possono essere svolti anche in materie diverse da quelle 
          connesse con la propria attività di servizio, purchè la conseguente 
          esperienza sia ritenuta utile per le finalità dell’Amministrazione.  2. 
          Nelle ipotesi dei cui al comma 1 i dirigenti interessati, a seconda 
          dell’impegno richiesto, potranno essere collocati in aspettativa non 
          retribuita o svolgere queste attività in aggiunta agli obblighi 
          ordinari di servizio, previa autorizzazione del dell’organo 
          sovraordinato per il dirigente preposto ad ufficio dirigenziale 
          generale e di quest’ultimo per gli altri dirigenti.  
          CAPO IV  
          
          FORMAZIONE   
          Art. 32
           
          Formazione dei 
          dirigenti 
          1. Nell'ambito dei 
          processi di riforma della Pubblica Amministrazione verso obiettivi di 
          modernizzazione e di efficienza/efficacia al servizio dei cittadini, 
          la formazione costituisce un fattore decisivo di successo e una leva 
          strategica fondamentale per gli apparati pubblici. Con riferimento 
          alla risorsa dirigenziale tale carattere diviene più pregnante per la 
          criticità del ruolo della dirigenza nella realizzazione degli 
          obiettivi predetti.  
          2. In relazione alle 
          premesse enunciate al comma 1, la formazione e l'aggiornamento 
          professionale del dirigente sono assunti dall’amministrazione come 
          metodo permanente teso ad assicurare il costante adeguamento delle 
          competenze professionali e manageriali allo sviluppo del contesto 
          culturale, tecnologico e organizzativo di riferimento e a favorire il 
          consolidarsi di una cultura di gestione orientata al risultato e 
          all'innovazione. Le iniziative di formazione sono destinate a tutti i 
          dirigenti, compresi quelli in distacco sindacale.   3. 
          Gli interventi formativi, secondo le singole finalità, hanno sia 
          contenuti di formazione al ruolo, anche per sostenere eventuali 
          processi di mobilità o di ordinaria rotazione, sia contenuti di 
          formazione allo sviluppo, per sostenere processi di inserimento in 
          funzioni di maggiore criticità ovvero emergenti nell'evoluzione dei 
          processi di trasformazione anche tecnologica.  4. 
          In relazione alla particolare missione istituzionale della Presidenza, 
          l’aggiornamento e la formazione continua costituiscono l’elemento 
          caratterizzante l’identità professionale del dirigente, da consolidare 
          in una prospettiva aperta anche alla dimensione ed alle esperienze 
          europee ed internazionali. Entro tale quadro di riferimento culturale 
          e professionale, gli interventi formativi hanno, in particolare, 
          l'obiettivo di curare e sviluppare il patrimonio cognitivo necessario 
          a ciascun dirigente, in relazione all’incarico, alle responsabilità 
          attribuitegli ed alla specifica professionalità richiesta, per 
          l'ottimale utilizzo dei sistemi di gestione delle risorse umane, 
          finanziarie, tecniche e di controllo, finalizzato all'accrescimento 
          dell'efficienza/efficacia della struttura e al miglioramento della 
          qualità dei servizi resi.  
          
          5. L’attività di formazione di cui al 
          presente articolo si svolge a carattere ciclico ed obbligatorio e può 
          concludersi con l’accertamento dell’avvenuto accrescimento della 
          professionalità del singolo dirigente, documentato attraverso 
          l’attribuzione di un apposito attestato rilasciato dai soggetti che 
          l’hanno attuata.  6. 
          La Presidenza, secondo i propri strumenti di bilancio e le specifiche 
          sfere di autonomia e di flessibilità organizzativa ed operativa, 
          definisce annualmente la quota delle risorse da destinare ai programmi 
          di aggiornamento e di formazione dei dirigenti, tenendo conto delle 
          direttive governative in materia di formazione, con particolare 
          riferimento alla direttiva n. 14 del 1995 del Dipartimento della 
          Funzione Pubblica, nonché delle eventuali risorse aggiuntive dedicate 
          alla formazione stessa in attuazione del Patto sociale per lo sviluppo 
          e l'occupazione del 22.12.1998.  7. 
          Le politiche formative della dirigenza sono definite 
          dall’amministrazione in conformità alle proprie linee strategiche e di 
          sviluppo. Le iniziative formative sono realizzate, singolarmente o 
          d’intesa con altre amministrazioni, anche in collaborazione con la 
          Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, la Scuola Superiore 
          dell’Economia e Finanze, le Università, soggetti pubblici o società 
          private specializzate nel settore. Le attività formative devono 
          tendere, in particolare, a rafforzare la sensibilità innovativa dei 
          dirigenti e la loro attitudine a gestire iniziative di miglioramento 
          volte a caratterizzare le strutture pubbliche in termini di dinamismo 
          e competitività e possono consistere anche in periodi di stage 
          significativi e coerenti con lo svolgimento di funzioni nuove e 
          diverse rispetto a quelle cui normalmente è adibito anche in relazione 
          alla rotazione degli incarichi, per assicurarne le condizioni per il 
          migliore e più efficace espletamento.  8. 
          La partecipazione alle iniziative di formazione, inserite in appositi 
          percorsi formativi, anche individuali, viene concordata 
          dall'amministrazione con i dirigenti interessati ed è considerata 
          servizio utile a tutti gli effetti.   9. 
          Il dirigente può, inoltre, partecipare, senza oneri per 
          l'amministrazione, a corsi di formazione ed aggiornamento 
          professionale che siano, comunque, in linea con le finalità indicate 
          nei commi che precedono. A tal fine al dirigente può essere concesso 
          un periodo di aspettativa non retribuita per motivi di studio della 
          durata massima di tre mesi nell'arco di un anno.  10. 
          Qualora l'amministrazione riconosca l'effettiva connessione delle 
          iniziative di formazione e aggiornamento svolte dal dirigente ai sensi 
          del comma 9 con l'attività di servizio e l'incarico affidatogli, può 
          concorrere con un proprio contributo alla spesa sostenuta e 
          debitamente documentata.   
          CAPO V
 MOBILITA’
 
            
          Art. 33  
          Incarichi presso altre 
          amministrazioni pubbliche   
          
          1. Al dirigente della Presidenza può 
          essere conferito un incarico presso altre pubbliche Amministrazioni  
          previo collocamento in comando, fuori ruolo o altro analogo 
          provvedimento nel rispetto della normativa vigente.  
          2. Il dirigente può 
          essere collocato in comando presso l’amministrazione che ne abbia 
          fatto richiesta per esigenze di servizio o quando sia necessaria una 
          particolare competenza. Il comando è disposto con il consenso 
          dell’interessato e con le procedure previste dai rispettivi 
          ordinamenti ed ha durata pari all’incarico.  3. 
          Il posto del dirigente comandato non può essere coperto per concorso o 
          qualsiasi altra forma di mobilità. Le posizioni dirigenziali vacanti, 
          temporaneamente ricoperte dal dirigente comandato, sono considerate 
          disponibili sia ai fini concorsuali che dei trasferimenti per 
          mobilità.  4. 
          Al termine dell’incarico, il dirigente può chiedere in relazione alla 
          disponibilità di posti in organico, il passaggio diretto 
          all’amministrazione di destinazione, secondo le procedure di cui 
          all’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001. In caso contrario, qualora 
          l’incarico non venga rinnovato, il dirigente rientra alla Presidenza.
            
          
          5. Il trattamento economico del 
          dirigente comandato ai sensi del comma 1 è a carico 
          dell’amministrazione di destinazione salvo diversa disposizione 
          prevista da specifiche norme di legge.  
          
          6. Il comando non pregiudica la 
          posizione del dirigente agli effetti della maturazione dell’anzianità 
          di servizio, del trattamento di fine rapporto o fine servizio e di 
          pensione.  
          
          7. Le disposizioni dei presenti 
          commi si applicano anche agli analoghi provvedimenti, comunque 
          denominati, che assolvano alle medesime finalità di cui al comma 1.  
          
          8. Resta confermata la disciplina 
          legislativa del collocamento in fuori ruolo disposto in relazione a 
          particolari esigenze dell’amministrazione per lo svolgimento di 
          compiti che non rientrano nelle attività istituzionali della stessa.  9. 
          Ferma restando l’applicazione dell’art. 23/bis del d. lgs. n. 165 del 
          2001 ove, con il consenso del dirigente interessato, ne sia disposta 
          l’assegnazione temporanea per lo svolgimento di un incarico anche 
          presso organismi pubblici operanti in sede internazionale, al 
          dirigente stesso, nella definizione del trattamento economico 
          spettante, può essere assicurato oltre al trattamento economico 
          fondamentale, comprensivo della retribuzione di posizione parte fissa, 
          anche una quota della retribuzione di posizione di parte variabile 
          nella misura definita sulla base dei criteri stabiliti in 
          contrattazione integrativa in relazione  alla disponibilità del 
          fondo.  10. 
          Per i dirigenti di prima fascia, analoga clausola può essere disposta 
          nel contratto individuale, nel rispetto dei principi e criteri 
          stabiliti dalla contrattazione integrativa  di cui al comma 9. 
           
          
            
          Art. 
          34  
          Mobilità   
          1. Per il personale dirigente resta 
          confermata l’applicazione delle procedure di mobilità previste dagli 
          artt. 30 e seguenti del d.lgs. n. 165 del 2001.   
          2. Laddove il dirigente abbia chiesto 
          l’attribuzione di un diverso incarico disponibile nell’ambito 
          dell’amministrazione e questa l’abbia negato, decorsi due anni dal 
          conferimento dell’incarico ricoperto il dirigente stesso ha la facoltà 
          di transitare, in presenza della relativa vacanza organica, nei ruoli 
          di un’altra amministrazione pubblica disponibile al conferimento di un 
          incarico. Il nullaosta dell’amministrazione di appartenenza è 
          sostituito dal preavviso di quattro mesi.  
          3. Resta fermo quanto previsto dal comma 5/bis dell’art. 35 del d.lgs. n. 165 del 2001
          
          
          
 
          Art. 35  
          Accordi di mobilita’   
          
          1. Nei casi previsti dalle vigenti 
          disposizioni, al fine di evitare le dichiarazioni di eccedenza, la 
          Presidenza esperisce ogni utile tentativo per individuare la 
          possibilità di conferimento di nuovi incarichi ai dirigenti 
          interessati al processo di cambiamento  2. 
          Ove ciò non sia possibile, nel rispetto delle esigenze di tutela dei 
          dirigenti dei ruoli  della Presidenza, tra questa e  le organizzazioni 
          sindacali firmatarie del presente CCNL, possono essere stipulati 
          accordi per disciplinare la mobilità dei dirigenti verso altre 
          amministrazioni al fine di: 
          -    prevenire 
          la dichiarazione di eccedenza, favorendo la mobilità volontaria; 
          -    evitare 
          i trasferimenti di ufficio o la dichiarazione di messa in 
          disponibilità dopo detta dichiarazione di eccedenza.  3. 
          Al fine di avviare la stipulazione degli accordi di cui ai commi 
          precedenti, la parte interessata invia alle altre richiesta scritta 
          con lettera raccomandata; il primo incontro avviene entro 30 giorni 
          dalla richiesta. A decorrere dalla data della richiesta, i 
          procedimenti di mobilità di ufficio o di messa in disponibilità 
          eventualmente avviati dall’Amministrazione nei confronti di propri 
          dirigenti sono sospesi  per 60 giorni. La mobilità a seguito degli 
          accordi stipulati resta comunque possibile anche dopo tale termine, 
          sino all'adozione definitiva dei provvedimenti di mobilità di ufficio 
          o di messa in disponibilità da parte dell'amministrazione.  4. 
          Ai fini della stipulazione degli accordi di mobilità di cui al comma 
          1, la delegazione di parte pubblica è composta dai dirigenti 
          individuati dalla Presidenza. La delegazione di parte sindacale è 
          composta dalle organizzazioni sindacali individuate dall'art. 13 
          (Composizione delle delegazioni) comma 2, secondo alinea.  5. 
          Gli accordi di mobilità, stipulati ai sensi dei commi precedenti, ed 
          il conseguente bando devono  contenere le seguenti indicazioni 
          minime:  
          a) l’ amministrazione 
          cedente ed il numero dei dirigenti eventualmente interessati alla 
          mobilità in previsione della dichiarazione di eccedenza o già 
          dichiarato in esubero; 
          b) le amministrazioni 
          riceventi ed i posti messi a disposizione dalle medesime; 
          c) i requisiti, ivi 
          comprese le abilitazioni necessarie per legge e le eventuali tipologie 
          di laurea, richiesti al dirigente per l'assegnazione dei posti nelle 
          amministrazioni riceventi; 
          d) il termine di 
          scadenza del bando di mobilità; 
          e) le forme di 
          pubblicità da dare all'accordo ed al bando, tra le quali deve essere 
          prevista la pubblicazione nel sito Internet delle amministrazioni 
          interessate.  In 
          ogni caso copia dell'accordo di mobilità e del bando deve essere 
          affissa nell’ Amministrazione cedente ed in quelle riceventi, in luogo 
          accessibile a tutti.  6. 
          Gli accordi di mobilità sono sottoscritti dai titolari del potere di 
          rappresentanza di ciascuna amministrazione interessata e dalle 
          organizzazioni sindacali di cui al comma 4 e sono sottoposti al 
          controllo preventivo dei competenti organi ai sensi dell'art. 47, 
          comma 3, del d. lgs. n. 165 del 2001.  7. 
          I dirigenti interessati alla mobilità manifestano la propria adesione 
          mediante comunicazione scritta all’amministrazione di appartenenza ed 
          a quella di destinazione entro quindici giorni dalla pubblicizzazione 
          di cui al precedente comma 5, lett. e), unitamente al proprio 
          curriculum professionale e di servizio.  8. 
          Qualora concorrano più domande, l'amministrazione di destinazione 
          opera le proprie scelte motivate sulla base di una valutazione 
          positiva e comparata del curriculum professionale e di servizio 
          presentato da ciascun candidato in relazione al posto da ricoprire, 
          tenendo, altresì,  conto dei criteri previsti dall’art. 19, comma 1 
          del d.lgs. n. 165 del 2001. Il dirigente, purché in possesso dei 
          requisiti richiesti, è trasferito entro il quindicesimo giorno 
          successivo a quello di ricezione della comunicazione di adesione.   9. 
          Il rapporto di lavoro continua, senza interruzioni, con 
          l’amministrazione di destinazione e al dirigente sono garantite la 
          continuità della posizione pensionistica e previdenziale nonché la 
          posizione retributiva maturata in base alle vigenti disposizioni 
          nell’Amministrazione di appartenenza, se più favorevole.   10. 
          Le amministrazioni che intendono stipulare accordi di mobilità possono 
          avvalersi dell'attività di assistenza dell'A.RA.N., ai sensi dell'art. 
          46, comma 2 del d. lgs. n. 165 del 2001.
 
          Art. 36  
          Passaggio diretto ad 
          altre amministrazioni dei dirigenti in eccedenza  
          
          1. Fermi restando gli accordi di 
          mobilità di cui all’art. 35 ( Accordi di mobilità), conclusa la 
          procedura di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’art. 33 del d. lgs. n. 165 
          del 2001, allo scopo di facilitare il passaggio diretto dei dirigenti 
          dichiarati in eccedenza ad altre Amministrazioni e di evitare il 
          collocamento in disponibilità dei dirigenti che non sia possibile 
          impiegare diversamente nel proprio ambito, la Presidenza comunica agli 
          altri enti o amministrazioni di cui all’art. 1, comma  2 del d.lgs n. 165 del 
          2001 presenti sempre a livello provinciale, regionale e nazionale, al 
          fine di accertare ulteriori disponibilità di posti per i passaggi 
          diretti, l’elenco dei dirigenti in eccedenza richiedendo la loro 
          disponibilità al passaggio diretto, in tutto o in parte, di tali 
          dirigenti.   2. 
          Le amministrazioni di altre aree dirigenziali, qualora interessate, 
          comunicano entro il termine di 30 giorni dalla richiesta di cui al 
          comma 1, l’entità dei posti vacanti nella dotazione organica, per i 
          quali, tenuto conto della programmazione dei fabbisogni, sussiste 
          l’assenso al passaggio diretto dei dirigenti in eccedenza.  
          3. I posti disponibili sono comunicati ai dirigenti in eccedenza che 
          possono indicare le relative preferenze e chiederne le conseguenti 
          assegnazioni; con la specificazione di eventuali priorità; 
          l’amministrazione dispone i trasferimenti  nei quindici giorni 
          successivi alla richiesta.   4. 
          Qualora si renda necessaria una selezione tra più aspiranti allo 
          stesso posto, l’amministrazione di provenienza  forma una graduatoria 
          sulla base dei seguenti criteri: 
          - dirigenti portatori di 
          handicap; 
          - situazione di 
          famiglia, privilegiando il maggior numero di familiari a carico  e/o  
          se il dirigente sia unico titolare di reddito; 
          - maggiore anzianità 
          lavorativa presso la pubblica amministrazione; 
          
          - particolari condizioni di salute del 
          dirigente, dei familiari e del convivente  stabile,  qualora la 
          stabile convivenza sia accertata sulla base della certificazione 
          anagrafica presentata dal dirigente; 
          
          - presenza in famiglia di soggetti 
          portatori di handicap. La 
          ponderazione dei criteri e la loro integrazione viene definita in sede 
          di contrattazione integrativa nazionale di amministrazione. 
            
            
          CAPO VI  
          ESTINZIONE DEL 
          RAPPORTO DI LAVORO  
            
          Art. 
          37
          
          Termini di preavviso 
          1. Salvo il caso della 
          risoluzione consensuale, della risoluzione automatica del rapporto di 
          lavoro prevista all’art. 38 (Cause di cessazione del rapporto di 
          lavoro), comma 1 e del recesso per giusta causa, nei casi previsti dal 
          presente contratto per la risoluzione del rapporto con preavviso o con 
          corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi 
          termini sono fissati come segue: 
          a)  8 mesi per dirigenti con 
          anzianità di servizio fino a 2 anni; 
          b) 
          ulteriori 15 giorni per 
          ogni successivo anno di anzianità fino a un massimo di altri 4 mesi di 
          preavviso. A tal fine viene trascurata la frazione di anno inferiore 
          al semestre e viene considerata come anno compiuto la frazione di anno 
          uguale o superiore al semestre.   
          2. In caso di dimissioni 
          del dirigente i termini di cui al comma 1 sono ridotti ad un quarto.  3. 
          I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di 
          ciascun mese.   4. 
          La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei 
          termini di cui al comma 1 è tenuta a corrispondere all’altra parte 
          un'indennità pari all’importo della retribuzione spettante per il 
          periodo di mancato preavviso. L'amministrazione ha diritto di 
          trattenere, su quanto eventualmente dovuto al dirigente, un importo 
          corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi 
          non dato,  senza pregiudizio per l’esercizio di altre azioni dirette 
          al recupero del credito.   
          5. E' in facoltà della 
          parte che riceve la comunicazione di recesso risolvere anticipatamente 
          il rapporto, sia all’inizio che durante il periodo di preavviso, con 
          il consenso dell'altra parte.  6. 
          Durante il periodo di preavviso non è consentita la fruizione delle 
          ferie. Pertanto, in caso di preavviso lavorato si dà luogo al 
          pagamento sostitutivo delle stesse.  7. 
          Il periodo di preavviso è computato nell'anzianità di servizio a tutti 
          gli effetti.  8. 
          In caso di decesso del dirigente, l'amministrazione corrisponde agli 
          aventi diritto l'indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto 
          stabilito dall'art. 2122 del c.c. nonché una somma corrispondente ai 
          giorni di ferie maturati e non goduti.  9. 
          L'indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando tutta 
          la retribuzione di cui all'art. 48 (Struttura della retribuzione), 
          comma 1, lett. a), b) c) e d).
 
          Art. 38  
          Cause di cessazione 
          del rapporto di lavoro   1. 
          La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, superato 
          il periodo di prova, oltre che nei casi di risoluzione per causa di 
          malattia di cui ai precedenti artt. 23 e 24 (Assenze per malattia – 
          Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio) ha luogo: 
          a)  al compimento del limite 
          massimo di età o al raggiungimento dell'anzianità massima di servizio 
          previsti dalle norme di legge applicabili nell'amministrazione; 
          b) 
          per recesso del dirigente; 
          c) 
          per recesso 
          dell'amministrazione; 
          d) 
          per decesso del dirigente. 
          e)  per risoluzione 
          consensuale; 
          f)   per perdita della 
          cittadinanza, nel rispetto della normativa comunitaria in materia.   
          2. Il rapporto di lavoro 
          è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, 
          nei confronti del dirigente che, salvo casi di comprovato impedimento, 
          decorsi quindici giorni, non si presenti in servizio o non riprenda 
          servizio alla scadenza dei periodo di aspettativa o congedo previsti 
          dal presente CCNL.    
          Art. 39  
          Cessazione del rapporto 
          di lavoro e obblighi delle parti 
          1. La cessazione del 
          rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età avviene 
          automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal 
          primo giorno del mese successivo. La cessazione del rapporto è 
          comunque comunicata per iscritto dall'amministrazione. Nel caso di 
          compimento dell'anzianità massima di servizio o del limite massimo di 
          età, l'amministrazione risolve il rapporto senza preavviso, salvo 
          domanda dell'interessato per la permanenza in servizio oltre tale 
          termine, da presentarsi almeno tre mesi prima.  2. 
          Nel caso di recesso del dirigente, questi deve darne comunicazione 
          scritta all'amministrazione rispettando i termini di preavviso.
 
          Art. 40  
          Risoluzione 
          consensuale del rapporto di lavoro   
          1. L’amministrazione o 
          il dirigente possono proporre all’altra parte la risoluzione 
          consensuale del rapporto di lavoro.  2. 
          Ai fini di cui al comma 1, l’amministrazione, previa disciplina delle 
          condizioni, dei requisiti e dei limiti, possono erogare un’indennità 
          supplementare nell’ambito della effettiva disponibilità dei propri 
          bilanci. La misura dell’indennità può variare fino ad un massimo di 24 
          mensilità, comprensive della quota della retribuzione di posizione in 
          godimento.   3. 
          I criteri generali relativi alla disciplina delle condizioni, dei 
          requisiti e dei limiti in relazione alle esigenze dell’amministrazione 
          per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, prima della 
          definitiva adozione, sono oggetto di concertazione ai sensi dell’art. 
          7 (Concertazione).  4. 
          Per il periodo di riconoscimento della predetta indennità non può 
          essere conferito ad altro dirigente l’incarico per un posto di 
          funzioni equivalenti a quello del dirigente per cui si è verificata la 
          risoluzione consensuale. Tuttavia, ove la funzione ricoperta dal 
          dirigente non venga soppressa ed il relativo incarico sia affidato 
          ad interim ad altro dirigente, si applica l’art. 61 
          (Sostituzione del dirigente).  
          
          5. Gli effetti dell’indennità 
          supplementare di cui al comma 2 ai fini del trattamento previdenziale 
          ed assistenziale sono regolati dalle disposizioni di legge in vigore.
 
          
          Art. 41  
          Recesso 
          dell’amministrazione  1. 
          Nel caso di recesso dell’amministrazione, quest’ultima deve 
          comunicarlo per iscritto all'interessato, indicandone contestualmente 
          i motivi e rispettando, salvo che nel caso del comma 2, i termini di 
          preavviso.  2. 
          Il recesso per giusta causa è regolato dall’art. 2119 del codice 
          civile. Costituiscono giusta causa di recesso dell’amministrazione 
          fatti e comportamenti, anche estranei alla prestazione lavorativa, di 
          gravità tale da essere ostativi alla prosecuzione, sia pure 
          provvisoria, del rapporto di lavoro.   3. 
          Nei casi previsti dai commi 1 e 2, prima di formalizzare il recesso, 
          l’amministrazione contesta  per iscritto l’addebito convocando 
          l’interessato, per una data non anteriore al quinto giorno dal 
          ricevimento della contestazione, per essere sentito a sua difesa. Il 
          dirigente può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione 
          sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un legale di sua 
          fiducia. Ove lo ritenga necessario, l'amministrazione, in concomitanza 
          con la contestazione, può disporre la sospensione dal lavoro del 
          dirigente, per un periodo non superiore a 30 giorni, con la 
          corresponsione del trattamento economico complessivo in godimento e la 
          conservazione dell’anzianità di servizio.   4. 
          Avverso gli atti applicativi dei precedenti commi 1 e 2, il dirigente 
          può attivare le procedure disciplinate dall’art. 43 (Procedure di 
          arbitrato in caso di recesso), salvo il caso di cui al comma 
          5.  
          5. La 
          responsabilità particolarmente grave, accertata secondo i sistemi di 
          valutazione di cui all’art. 21 (Verifica e valutazione dei risultati 
          dei dirigenti) del presente contratto, costituisce giusta causa di 
          recesso. L’annullamento delle predette procedure di accertamento della 
          responsabilità fa venir meno il recesso.   
          6. Resta fermo quanto 
          previsto dall’art. 22 del d. lgs. n.165 del 2001.  7. 
          Non può costituire causa di recesso l’esigenza organizzativa e 
          gestionale nelle situazioni di esubero; in tali situazioni si 
          applicano prioritariamente le vigenti procedure di mobilità, ivi 
          compresa quella di cui all’art. 35 (Accordi di mobilità) del presente 
          CCNL.   8. 
          Le parti convengono di porre in essere una azione congiunta di 
          verifica circa l’applicazione e gli effetti delle disposizioni 
          contenute nel presente articolo anche alla luce di eventuali modifiche 
          legislative e giurisprudenziali che possano intervenire in materia.
           
            
          Art. 42  
          Tentativo 
          obbligatorio di conciliazione   
          1. Nelle controversie 
          individuali il dirigente attiva il tentativo obbligatorio di 
          conciliazione di cui all’art. 65 del d.lgs. n. 165 del 2001 ovvero 
          quello di cui all’art. 4 del CCNQ in materia di conciliazione ed 
          arbitrato del 23 gennaio 2001 e successive proroghe.   
          2. Ove la conciliazione 
          di cui all’art. 65 del d. lgs. n.165 del 2001 non riesca il dirigente 
          può adire l’autorità giudiziaria ordinaria ovvero, a prescindere dalla 
          sede di conciliazione prescelta tra quelle indicate al comma 1, 
          concordare di deferire la controversia ad un arbitro unico ai sensi  
          del CCNQ del 23 gennaio 2001 e successive integrazioni e 
          modificazioni.  
            
          Art. 43  
          Procedure di arbitrato 
          in caso di recesso  1. 
          Avverso gli atti applicativi di cui all’art. 41 (Recesso 
          dell’amministrazione) commi 1 e 2, il dirigente, ove non ritenga 
          giustificata la motivazione fornita dall'amministrazione o nel caso in 
          cui tale motivazione non sia stata indicata contestualmente alla 
          comunicazione del recesso, può ricorrere alle procedure di 
          conciliazione ed arbitrato previste dal Contratto collettivo nazionale 
          quadro in materia di conciliazione ed arbitrato sottoscritto il 
          23.1.2001 e successive proroghe, nel rispetto delle modalità, delle 
          procedure e dei termini stabiliti negli artt. 3 e 4 del contratto 
          medesimo. L’avvio delle procedure del presente comma non ha effetti 
          sospensivi sul recesso.    2. 
          Ove si pervenga alla conciliazione e in tale sede l'amministrazione 
          assuma l’obbligo di riassumere il dirigente, il rapporto prosegue 
          senza soluzione di continuità.  
          3. Qualora l'arbitro, 
          con motivato giudizio, accolga il ricorso, dispone a carico 
          dell'amministrazione una indennità supplementare determinata, in 
          relazione alla valutazione dei fatti e delle circostanze emerse, tra 
          un minimo pari al corrispettivo del preavviso maturato, maggiorato 
          dell'importo equivalente a due mensilità, ed un massimo pari al 
          corrispettivo di ventiquattro mensilità.  4. 
          L'indennità supplementare di cui al comma 3 è automaticamente 
          aumentata, ove l'età del dirigente sia compresa fra i 46 e i 56 anni, 
          nelle seguenti misure:  
          -        
          7 mensilità in 
          corrispondenza del 51esimo anno compiuto; 
          -        
          6 mensilità in 
          corrispondenza del 50esimo e 52esimo anno compiuto; 
          -        
          5 mensilità in 
          corrispondenza del 49esimo e 53esimo anno compiuto; 
          -        
          4 mensilità in 
          corrispondenza del 48esimo e 54esimo anno compiuto; 
          -        
          3 mensilità in 
          corrispondenza del 47esimo e 55esimo anno compiuto; 
          -        
          2 mensilità in 
          corrispondenza del 46esimo e 56esimo anno compiuto.    5. 
          Nelle mensilità di cui ai commi 3 e 4 è ricompresa anche la 
          retribuzione di posizione in godimento del dirigente, con esclusione 
          di quella di risultato.  6. 
          Il dirigente che accetti l’indennità supplementare non può 
          successivamente adire l’autorità giudiziaria.  In caso di accoglimento 
          del ricorso, l'amministrazione non può assumere altro dirigente nel 
          posto precedentemente coperto dal ricorrente, per un periodo 
          corrispondente al numero di mensilità riconosciute dall’arbitro ai 
          sensi dei commi 3 e 4.  
          7. Il dirigente 
          il cui licenziamento sia stato ritenuto ingiustificato dall'arbitro, 
          per un periodo pari ai mesi cui è correlata la determinazione 
          dell'indennità supplementare e con decorrenza dalla pronuncia di cui 
          sopra, può essere trasferito ad altra  pubblica amministrazione che vi 
          abbia dato assenso, senza nulla osta dell’amministrazione di 
          appartenenza, né obbligo di preavviso. Qualora si realizzi il 
          trasferimento ad altra amministrazione, il dirigente ha diritto ad un 
          numero di mensilità risarcitorie pari al solo periodo non lavorato. 
          
            
          Art. 
          44 
          Nullità del 
          licenziamento   1. 
          Il licenziamento è nullo in tutti i casi in cui tale conseguenza è 
          prevista dal codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro dei 
          dirigenti di impresa, e in particolare:  
          a)  se è dovuto a ragioni 
          politiche, religiose, sindacali, ovvero riguardanti la diversità di 
          sesso, di razza o di lingua; 
          b) 
          se è intimato, senza 
          giusta causa, durante i periodi di sospensione previsti dall'art. 2110 
          del codice civile e come regolamentati dagli articoli 23, 26 e 29 
          (Assenze per malattia, Congedi dei genitori, Congedi per motivi di 
          famiglia) del presente CCNL.  2. 
          In tutti i casi di licenziamento discriminatorio dovuto alle ragioni 
          di cui alla lettera a) del comma 1 si applica l'art. 18 della legge n. 
          300 del 1970.    
          Art. 45  
          Effetti del 
          procedimento penale sul rapporto di lavoro   1. 
          Il dirigente che sia colpito da misura restrittiva della libertà 
          personale è sospeso obbligatoriamente dal servizio con privazione 
          della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque 
          dello stato restrittivo della libertà.  2. 
          L'amministrazione, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di 
          restrizione della libertà personale, può prolungare il periodo di 
          sospensione del dirigente, fino alla sentenza definitiva alle medesime 
          condizioni del comma 3, previa puntuale e espressa verifica della 
          sussistenza di effetti negativi che conseguirebbero dalla riammissione 
          in servizio nella comparazione tra gli interessi pubblici coinvolti e 
          le esigenze di tutela della dignità professionale dello stesso 
          dirigente.  3. 
          Il dirigente può essere sospeso dal servizio con privazione della 
          retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento 
          penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando 
          sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al 
          rapporto di lavoro o comunque per fatti tali da comportare, se 
          accertati, il recesso ai sensi dell’art. 41 (Recesso 
          dell’amministrazione).  
          4. Resta fermo l’obbligo 
          di sospensione per i casi previsti dalla legge n. 55 del 1990 e 
          successive modificazioni e integrazioni, all’art. 15, commi 1 lett. 
          a), lett. b) limitatamente all’art. 316 e 316 bis del codice penale, 
          lett. c), lett. f), secondo quanto stabilito dal comma 4 septies del 
          medesimo articolo.   5. 
          Nel caso di rinvio a giudizio per i delitti previsti all’art. 3, comma 
          1, della legge 97 del 2001, in alternativa alla sospensione di cui al 
          presente articolo, possono essere applicate le misure previste dallo 
          stesso art. 3. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna 
          anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione 
          condizionale della pena, si applica l’art. 4, comma 1, della citata 
          legge 97 del 2001, salvo l’applicabilità dell’art. 41 (Recesso 
          dell’amministrazione).  6. 
          La sospensione disposta ai sensi del presente articolo conserva 
          efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque 
          anni. Decorso tale ultimo termine il dirigente è riammesso in 
          servizio, fatta salva la possibilità per l’amministrazione di recedere 
          secondo quanto previsto dall’art. 41 (Recesso 
          dell’amministrazione).  7. 
          Al dirigente sospeso ai sensi del presente articolo è corrisposta 
          un'indennità pari al 50% della retribuzione tabellare, nonché gli 
          assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di 
          anzianità, ove spettanti.  8. 
          Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o di proscioglimento, 
          pronunciate con la formula “il fatto non sussiste”, “non costituisce 
          illecito penale” o “l’imputato non lo ha commesso”, quanto corrisposto 
          nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità verrà 
          conguagliato con quanto dovuto al dirigente se fosse rimasto in 
          servizio tenendo conto anche della retribuzione di posizione fissa e 
          variabile in godimento all’atto della sospensione.  9. 
          In caso di sentenza irrevocabile di assoluzione si applica quanto 
          previsto dall’art. 653 c.p.p., ed ove ne ricorrano i presupposti, al 
          dirigente che ne faccia richiesta si applica anche quanto previsto per 
          le sentenze definitive di proscioglimento indicate dall’art. 3, comma 
          57, della legge 350 del 2003 come modificato dal D.L. n. 66 del 2004 
          convertito con la legge n. 126 del 2004. In caso di premorienza 
          i legittimi eredi hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero 
          stati attribuiti al dirigente nel periodo di sospensione o di 
          licenziamento ai sensi del comma 8, esclusi i compensi legati agli 
          incarichi.  10. 
          In caso di riammissione in servizio al termine del periodo di 
          sospensione, ai sensi dei commi 6 e 9, il dirigente ha diritto 
          all’affidamento di un incarico dirigenziale di valore economico pari a 
          quello in godimento al momento della sospensione.   11. 
          In caso di sentenza irrevocabile di condanna si applica l’art. 653 
          c.p.p.. Il recesso come conseguenza di tali condanne deve essere 
          attivato nel rispetto delle procedure di cui dall’art. 41 (Recesso 
          dell’amministrazione). E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 5, 
          comma 2 della legge n. 97 del 2001.   
          CAPO 
          VII
          Art. 46  
          Codice di condotta 
          relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro  1. 
          Le Amministrazioni, nel rispetto delle forme di partecipazione di cui 
          al presente CCNL, adottano con proprio atto, il codice di condotta 
          relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie 
          sessuali nei luoghi di lavoro, come previsto dalla raccomandazione 
          della Commissione del 27 novembre 1991, n. 92/131/CEE. Le parti, allo 
          scopo di fornire linee guida uniformi in materia, allegano a titolo 
          esemplificativo il codice – tipo.    
          TITOLO IV  
          TRATTAMENTO 
          ECONOMICO  
          CAPO I  
          STRUTTURA DELLA 
          RETRIBUZIONE  
            
          Art. 47  
          Disposizioni 
          generali   1. 
          Ai sensi degli artt. 19 e  24, comma 3 del d.lgs. n. 165 del 2001, le 
          clausole del presente contratto che disciplinano il trattamento 
          economico si applicano ai consiglieri, referendari  ed dirigenti di I 
          e II  fascia di cui all’art. 1 comma 1.   2. 
          In attuazione dei principi del citato art. 24, commi 2 e 3, per i 
          consiglieri e dirigenti di I fascia tali clausole vanno intese come 
          parametri di base del contratto individuale che determinerà “gli 
          istituti del trattamento economico accessorio collegati al livello di 
          responsabilità attribuito con l’incarico di funzione e ai risultati 
          conseguiti nell’attività amministrativa e di gestione, ed i relativi 
          importi”.   3. 
          In relazione alle risorse finanziarie disponibili per i consiglieri e 
          dirigenti di I fascia, l’applicazione del richiamato art. 24, comma 2, 
          è avviata nel presente CCNL e si completerà nel secondo biennio 
          economico 2004-2005 al termine della graduale rideterminazione 
          dell’importo annuo della retribuzione di posizione parte fissa il cui 
          onere continua ad essere posto a carico del fondo per la retribuzione 
          di posizione e di risultato dei dirigenti medesimi. 
 
          Art. 48  
          Struttura della 
          retribuzione  
          1. La struttura della 
          retribuzione dei dirigenti dell’art. 1, comma 1 si compone delle 
          seguenti voci:  
                 a)  stipendio tabellare; 
          b) 
          retribuzione individuale 
          di anzianità, maturato economico annuo, assegni ad personam, ove 
          acquisiti e spettanti in relazione a previgenti contratti collettivi 
          nazionali; 
          c)  retribuzione di posizione 
          parte fissa; 
          d) 
          retribuzione di posizione 
          parte variabile; 
                 e)  retribuzione di risultato.  
          2. Il trattamento 
          economico di cui al comma precedente remunera tutte le funzioni, i 
          compiti e gli incarichi attribuiti ai dirigenti. 
          
 
          CAPO II 
            
          CONSIGLIERI  E 
          DIRIGENTI DI I FASCIA
 
            
          Art. 49 
            
          Trattamento economico 
          fisso per i consiglieri e dirigenti di I fascia  
          1. Il trattamento 
          economico fisso dei consiglieri e dirigenti di I fascia si compone 
          delle seguenti voci retributive: stipendio tabellare, retribuzione di 
          posizione - parte fissa, retribuzione individuale di anzianità.   
          2. Lo stipendio 
          tabellare dei consiglieri e dirigenti di I fascia definito, ai sensi 
          del CCNL dell’Area I del 5 aprile 2001, nella misura annua lorda di € 
          46.259,04, comprensiva del rateo di tredicesima mensilità, è 
          incrementato, con decorrenza dalla date sottoindicate, dei seguenti 
          importi mensili lordi da corrispondere per 13 mensilità: 
            
          -       
          dal  
          01/01/2002  di  € 102,00  
          -       
          dal 01/01/2003   di  € 
          108,00 
            
            
          3. A seguito 
          dell’applicazione del comma 2 il nuovo stipendio tabellare annuo lordo 
          a regime dei consiglieri e dirigenti di I fascia dal 1/1/2003 è 
          rideterminato in  €   48.989,04 per 13 mensilità.   
          4. Ai fini dell’applicazione dell’art. 
          47, comma 3, (Disposizioni generali) la retribuzione di posizione di 
          parte fissa definita ai sensi dell’art. 38, comma 3, lett. c) del CCNL 
          dell’Area I del 5 aprile 2001 (quadriennio 1998-01) nella misura annua 
          lorda di € 23.652,69, che comprende ed assorbe gli incrementi previsti 
          dall’art. 5, comma 3 del CCNL dell’Area I del 5 aprile 2001 (biennio 
          economico 2000-2001) è rideterminata negli importi annui lordi, 
          comprensivi di tredicesima mensilità, ed alle scadenze di seguito 
          indicate:  
          -       
          dal 
          01/01/2002  in  € 26.278,69  
          -       
          dal 01/01/2003  in  € 
          30.022,69 
             
          5. Resta confermata la 
          retribuzione individuale di anzianità nella misura in godimento di 
          ciascun dirigente. 
            
          6. Il trattamento 
          economico di cui al presente articolo contiene ed assorbe le misure 
          dell’indennità integrativa speciale negli importi in godimento dai 
          dirigenti in servizio nonché l’indennità di cui alla legge n. 
          334/1997. 
            
          Art. 50  
          
          Effetti dei nuovi trattamenti economici   
          1. 
          Le retribuzioni risultanti dall’applicazione dell’articolo 49 
          (Trattamento economico fisso dei consiglieri e dirigenti di I fascia) 
          hanno effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza 
          normale e privilegiato, sull’indennità di buonuscita o di fine 
          servizio, sull’indennità alimentare, sull’equo indennizzo, sulle 
          ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui 
          contributi di riscatto. 
            
          2. 
          Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione 
          nella componente fissa e variabile in godimento. 
            
          3. I 
          benefici economici risultanti dall’applicazione dei commi 1 e 2 hanno 
          effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di 
          quiescenza dei consiglieri e dirigenti di I fascia comunque cessati 
          dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del 
          presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli 
          importi previsti dalle disposizioni richiamante nel presente articolo. 
          Agli effetti dell’indennità di buonuscita, dell’indennità sostitutiva 
          di preavviso e di quella prevista dall’articolo 2122 del cod. civ. si 
          considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione 
          dal servizio nonché la retribuzione di posizione percepita fissa e 
          variabile provvedendo al recupero dei contributi non versati a 
          totale carico degli interessati.  
          4. 
          All’atto del conferimento dell’incarico di consigliere o di livello 
          dirigenziale generale è conservata la retribuzione individuale di 
          anzianità in godimento. 
           
 
          
          Art. 51 
            
          
          Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della 
          retribuzione di risultato dei consiglieri e dirigenti di I fascia   
          1. E’ confermato il fondo per la retribuzione di posizione (fissa e 
          variabile) e di risultato, già istituito dai previgenti contratti 
          collettivi, destinato alla corresponsione di tali voci per i 
          consiglieri e dirigenti di I fascia.  
          2. 
          Il finanziamento del fondo di cui al comma 1 continua ad essere 
          assicurato mediante l’utilizzo delle risorse storiche come determinate 
          al 31 dicembre 2001 ai sensi delle norme dei precedenti contratti 
          collettivi dell’Area I di seguito riportate e  con le modalità ivi 
          previste:  
          a)  art. 41, comma 2, lett. a) e c) del CCNL del 5 aprile 2001; 
          b)  art. 5 del CCNL per il biennio economico 2000-2001 del 5 aprile 
          2001.   
          
               3. Per ciascun esercizio finanziario 
          annuale il fondo continua ad essere alimentato come segue:  
          a) 
          i compensi derivanti da 
          incarichi aggiuntivi previsti di cui all’art. 24 comma 3 del d.lgs. n. 
          165 del 2001 e disciplinati dall’art. 60 (Incarichi aggiuntivi); 
          b) 
          l’importo della 
          retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti cessati dal 
          servizio; 
          c)  eventuali risorse 
          aggiuntive derivanti dall’attuazione dell’art. 43 della legge n. 449 
          del 1997; 
          d) 
          eventuali disponibilità 
          economiche previste da specifiche disposizioni di legge o regolamenti;  
          
          4. In relazione al comma 3, lett. b), l’intero importo 
          delle retribuzioni individuali di anzianità 
          dei consiglieri e dirigenti di I 
          fascia cessati dal servizio, 
          confluisce, in via permanente, nel fondo a decorrere dall’esercizio 
          successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Per l’anno in cui 
          avviene la cessazione dal servizio è accantonato, per ciascuno 
          dei predetti dirigenti 
          cessato, un importo pari alle mensilità residue della RIA in 
          godimento, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima 
          mensilità, le frazioni di mese superiori a 15 giorni. L’importo 
          accantonato confluisce nel fondo con decorrenza dall’anno successivo. 
            
          5. 
          Il fondo del comma 1 è ulteriormente incrementato dei seguenti importi 
          percentuali, calcolati sul monte salari anno 2001 dei relativi 
          dirigenti: 
            
          -       
          1,63 % 
          a decorrere dal  01/01/2002 ;  
          -       
          ulteriore 2,33 % a 
          decorrere dal 01/01/2003.  
            6. 
          Le risorse di cui al comma 5 concorrono interamente al finanziamento 
          degli incrementi della retribuzione di posizione-parte fissa di cui 
          all’art. 49, comma 4 (Trattamento economico fisso dei consiglieri e 
          dirigenti di I fascia).  7. 
          Il fondo è inoltre alimentato dalle risorse derivanti 
          dall’applicazione dell’art. 9, comma 5 del dlgs. 303 del 1999, per i 
          dirigenti di prestito di cui all’art. 9 bis comma 3 del medesimo 
          decreto rientranti nella disciplina del presente Capo II, al fine di 
          consentire agli stessi l’erogazione della retribuzione di posizione e 
          di risultato. Per ogni ulteriore unità successivamente chiamata in 
          prestito, il fondo verrà alimentato in modo analogo.  
          8. In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di 
          riorganizzazione finalizzati all’accrescimento dei livelli qualitativi 
          e quantitativi dei servizi esistenti, ai quali sia correlato un 
          ampliamento delle competenze con incremento del grado di 
          responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza ovvero un 
          incremento stabile delle relative dotazione organiche, la Presidenza, 
          nell’ambito della sua autonomia ed in base alla programmazione annuale 
          e triennale dei fabbisogni di cui all’art. 39, comma 1, della legge n. 
          449 del 1997, valuta anche l’entità delle risorse necessarie per 
          sostenere i maggiori oneri derivanti dalla rimodulazione e nuova 
          graduazione delle funzioni dirigenziali direttamente coinvolte nelle 
          nuove attività, adeguandone le disponibilità del fondo per la 
          retribuzione di posizione e di risultato. La presente clausola si 
          applica anche al comma 7.  9.
          Nell’ambito della definizione degli obiettivi ed ai fini del comma 
          8 si dovranno tenere in considerazione anche le attività connesse a 
          situazioni di emergenza o  di straordinaria necessità ovvero 
          riferibili a particolari condizioni di lavoro, anche per 
          l’attribuzione della retribuzione di risultato.  
 
          CAPO III  
          REFERENDARI E 
          DIRIGENTI DI II FASCIA  
            
          Art. 52 
          Trattamento economico 
          fisso per i referendari e dirigenti di II fascia   
          1. Il trattamento 
          economico fisso dei referendari e dirigenti di II fascia si compone 
          delle seguenti voci retributive: stipendio tabellare, retribuzione di 
          posizione - parte fissa, retribuzione individuale di anzianità.   
          2. Lo stipendio 
          tabellare, definito ai sensi del CCNL dell’Area I del 5 aprile 2001 
          nella misura annua lorda di € 36.151,98, comprensiva del rateo di 
          tredicesima mensilità, è incrementato, con decorrenza dalla date 
          sottoindicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondere per 
          13 mensilità: 
            
          -       
          dal 
          01/01/2002 di € 86,00  
          -       
          dal 01/01/2003 di € 79,00 
            
          3. A seguito 
          dell’applicazione del comma 2 il nuovo stipendio tabellare annuo lordo 
          a regime dei dirigenti di seconda fascia dal 1/1/2003 è rideterminato 
          in € 38.296,98   per 13 mensilità. 
            
          4. Per i referendari 
          e dirigenti di II fascia
          la 
          retribuzione di posizione - parte fissa, definita ai sensi dell’art. 
          1, comma 2, lett. c) del CCNL dell’Area I del 5 aprile 2001 (biennio 
          economico 2000-2001) in euro 8.779,77, è rideterminata negli importi 
          annui lordi, comprensivi di tredicesima mensilità, ed alle scadenze di 
          seguito indicate: 
          -       
          dal 
          01/01/2002  in  € 9.143,77  
          -       
          dal 01/01/2003  in € 
          10.339,77 
            
          5. Restano confermati la 
          retribuzione individuale di anzianità, gli eventuali assegni ad 
          personam, ove acquisiti e spettanti in relazione a previgenti 
          contratti collettivi nazionali, nella misura in godimento. 
            
          6. Il trattamento 
          economico indicato al presente articolo contiene ed assorbe le misure 
          dell’indennità integrativa speciale nell’importo in godimento dai 
          referendari e dirigenti di II fascia in servizio all’entrata in vigore 
          del CCNL dell’Area I al 5 aprile 2001.  7. 
          In relazione all’art. 28, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, ai 
          vincitori dei concorsi per esami per l’accesso alla qualifica di 
          referendari e dirigenti di II fascia spetta, sino al conferimento del 
          primo incarico, la retribuzione di cui ai commi 3 e 5. 
          
 
          Art. 53  
          
          Effetti dei nuovi trattamenti economici   
          1. 
          Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell’art. 52 (Trattamento 
          economico fisso dei referendari e dirigenti di II fascia) hanno 
          effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza normale 
          e privilegiato, sull'indennità di buonuscita o di fine servizio, 
          sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute 
          assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi 
          di riscatto. 
            
          2. 
          Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione 
          nella componente fissa e variabile in godimento. 
            
          3. I 
          benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno 
          effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di 
          quiescenza dei referendari e dirigenti di II fascia comunque cessati 
          dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del 
          presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli 
          importi previsti dalle disposizioni richiamante nel presente articolo. 
          Agli effetti dell’indennità di buonuscita, dell’indennità sostitutiva 
          di preavviso e di quella prevista dall’articolo 2122 del cod. civ. si 
          considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione 
          dal servizio nonché la retribuzione di posizione percepita fissa e 
          variabile provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale 
          carico degli interessati. 
            
          4. 
          All’atto dell’attribuzione della qualifica di referendari e dirigenti 
          di II fascia è conservata la retribuzione individuale di anzianità in 
          godimento.
 
            
          
          Art. 54  
          
          Retribuzione di posizione e graduazione delle funzioni 1.
          Nell’ambito del “Fondo per la retribuzione di posizione e della 
          retribuzione di risultato”, finanziato con le modalità di cui all’art. 
          58, comma 2 (Fondo per il finanziamento retribuzione di 
          posizione e della retribuzione di risultato dei referendari e 
          dirigenti di II fascia), la retribuzione di posizione è definita al 
          fine di assegnare ai referendari e dirigenti di II fascia un 
          trattamento economico correlato alle funzioni attribuite e alle 
          connesse responsabilità.  2. 
          L’amministrazione determina la graduazione delle funzioni dei 
          dirigenti del comma 1, cui è correlato il trattamento economico di 
          posizione, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 165 del 2001. Le 
          funzioni sono graduate tenendo conto dei criteri generali di cui al 
          successivo comma 4, connessi alle dimensioni della struttura, alla 
          collocazione della posizione nell’organizzazione dell’amministrazione, 
          alla complessità organizzativa, alle responsabilità derivanti dalla 
          posizione, ai requisiti applicati alle diverse tipologie di uffici 
          secondo le indicazioni del comma 5.  3. 
          In base alle risultanze della graduazione l’amministrazione 
          attribuisce un valore economico ad ogni posizione dirigenziale 
          prevista nell’assetto organizzativo delle amministrazione stessa, 
          tenendo comunque conto delle fasce economiche e dei parametri indicati 
          all’art. 55 (Retribuzione di posizione dei referendari e dirigenti
          di II fascia preposti ad uffici dirigenziali non generali).  4.
          I criteri generali di graduazione delle funzioni dirigenziali, da 
          definire a seguito delle procedure di cui agli artt. 6 e 7 
          (Informazione - Concertazione) del presente CCNL, sono così 
          individuati:  I - 
          Criteri attinenti all’ampiezza della struttura: 
          a) dimensioni delle 
          risorse finanziarie e umane assegnate per il funzionamento della 
          struttura; 
          b) dimensioni dell’area 
          territoriale di competenza, se individuata, e/o del bacino di utenza 
          in relazione agli specifici servizi offerti.  II 
          - Criteri attinenti alla collocazione della posizione nell’ambito 
          dell’organizzazione dell’amministrazione:  
          a)    
          grado di autonomia 
          rispetto all’organo sovraordinato; 
          b)   
          eventuale sovraordinazione 
          ad altri uffici dirigenziali; 
          c)    
          eventuale potestà di 
          intervento nei confronti di amministrazioni, enti od uffici esterni 
          all’amministrazione , anche con poteri ispettivi extragerarchici.   III 
          - Criteri attinenti alle responsabilità derivanti dalla posizione: 
          a)  
          rilevanza giuridica, 
          economica, sociale degli effetti dei provvedimenti adottati o 
          predisposti; 
          b) 
          margini di discrezionalità 
          dell’attività di competenza rispetto a prescrizioni legislative e 
          regolamentari; 
          c) 
          particolare criticità 
          delle funzioni assegnate per le caratteristiche socio-economiche 
          dell’area di impatto della competenza.  IV 
          - Criteri attinenti ai requisiti richiesti per l’esercizio delle 
          attività di competenza: 
          a)  livello di impegno e 
          di disagio richiesto dalla specifica posizione; 
          b)  livello della 
          specializzazione richiesta, anche in relazione all’iscrizione ad albi 
          professionali ed esercizio delle relative, specifiche responsabilità; 
          c)  coordinamento di 
          alte professionalità, anche esterne all’amministrazione, ed anche 
          nell’ambito di commissioni e organi collegiali.    5.
          I criteri di cui al comma 4 sono diversamente combinati in 
          relazione alle seguenti, diverse tipologie di uffici:  
          a) uffici di consulenza, 
          studio e ricerca;  
          b) uffici ispettivi;
           
          c) uffici operativi 
          centrali;  
          d) uffici operativi 
          periferici.    
          
          
 
          Art. 55  
          Retribuzione di 
          posizione dei referendari e dirigenti di II fascia preposti ad uffici 
          dirigenziali non generali
 1. 
          L’amministrazione determina – articolandoli di norma in tre fasce - i 
          valori economici della retribuzione di posizione delle funzioni 
          dirigenziali previste dall’ordinamento vigente, secondo i criteri di 
          cui all’art. 54 (Retribuzione di posizione e graduazione delle 
          funzioni).  2. 
          L’individuazione e la graduazione delle retribuzioni di posizione 
          viene operata nell’amministrazione sulla base delle risorse 
          disponibili ed all’interno dei seguenti parametri: 
          a)    
          il rapporto tra la 
          retribuzione di posizione massima e quella minima attribuite non può 
          comunque essere inferiore ad 1,4 né superiore a 3,5; 
          b)   
          la retribuzione della o 
          delle posizioni intermedie deve essere collocata in modo proporzionato 
          all’interno delle retribuzioni massima e minima, di cui alla lettera 
          precedente. 
            
          3. 
          L’amministrazione definisce i valori economici delle retribuzioni di 
          posizione numerando le fasce di cui al comma 1 in ordine decrescente 
          in modo da attribuire alla prima la misura  massima e all’ultima 
          quella minima.  
            
          4. 
          In relazione al particolare assetto organizzativo della Presidenza, il 
          numero delle fasce potrà essere ridotto a due con le procedure 
          dell’art. 54 e con eventuali oneri a carico delle risorse del fondo.  5. 
          In attuazione dei principi indicati nell’art. 1, commi 6 e 7, 
          l’Amministrazione, con le procedure di cui all’art. 7, comma 1, 
          lettera a), adotta ogni utile iniziativa diretta a valorizzare, sotto 
          il profilo economico la peculiarità e la professionalità della 
          dirigenza per la riduzione della differenziazione esistente tra la 
          retribuzione complessiva dei consiglieri e dirigenti di I fascia 
          rispetto ai refendari e dirigenti di II fascia.  6. 
          La retribuzione di posizione è definita, per ciascuna funzione 
          dirigenziale, nell’ambito dell’85% delle risorse complessive, entro i 
          seguenti valori annui lordi, a regime, per tredici mensilità: da un 
          minimo di € 10.339,77 che costituisce la parte fissa di cui all’art. 
          52, comma 4, (Trattamento economico fisso per i referendari e i 
          dirigenti di seconda fascia) del presente CCNL, a un massimo 
          complessivo di € 43.909,70.   
          Art. 56  
          Retribuzione dei 
          referendari  e dirigenti di II fascia incaricati di funzioni di 
          consigliere e di funzioni dirigenziali generali
 
          1.  Ai referendari e dirigenti 
          di II fascia incaricati rispettivamente di funzioni di consigliere e 
          di funzioni dirigenziali generali compete, limitatamente alla durata 
          dell’incarico, la retribuzione stabilita per i consiglieri ai sensi 
          dell’art. 49 (Trattamento economico fisso dei consiglieri e dirigenti 
          di I fascia), fermo restando quanto previsto dall’art. 23, comma 1, 
          del d. lgs. n. 165 del 2001. 
          2.  I dirigenti del comma 1, 
          in caso di mancata conferma dell’incarico sono restituiti al livello 
          di incarico dirigenziale di provenienza e nei loro confronti, ove ne 
          ricorrano le condizioni, trova applicazione la clausola di 
          salvaguardia prevista dall’art. 62, comma 2. 
            
          
          Art. 57 
            
          
          Retribuzione di risultato dei referendari e dirigenti di II fascia 1. 
          Al fine di sviluppare, all’interno dell’amministrazione, 
          l’orientamento ai risultati anche attraverso la valorizzazione della 
          quota della retribuzione accessoria ad essi legata, al finanziamento 
          della retribuzione di risultato per tutti i referendari e dirigenti di 
          II fascia sono destinate parte delle risorse complessive di cui 
          all’art. 58 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di 
          posizione e della retribuzione di risultato dei referendari e 
          dirigenti di II fascia), comunque in misura non inferiore al 15% del 
          totale delle disponibilità.  
          2. Le risorse destinate 
          al finanziamento della retribuzione di risultato devono essere 
          integralmente utilizzate nell’anno di riferimento. Ove ciò non sia 
          possibile, le eventuali risorse non spese sono destinate al 
          finanziamento della predetta retribuzione di risultato nell’anno 
          successivo.  
          3. L’amministrazione 
          definisce i criteri per la determinazione e per l’erogazione annuale 
          della retribuzione di risultato ai referendari e dirigenti di II 
          fascia anche attraverso apposite previsioni nei contratti individuali 
          di ciascun dirigente. Nella definizione dei criteri, l’amministrazione 
          deve prevedere che la retribuzione di risultato possa essere erogata 
          solo a seguito di preventiva, tempestiva determinazione degli 
          obiettivi annuali, nel rispetto dei principi di cui all’art. 14, comma 
          1, del d. lgs. n. 165 del 2001, e della positiva verifica e 
          certificazione dei risultati di gestione conseguiti in coerenza con 
          detti obiettivi, secondo le risultanze dei sistemi di valutazione, di 
          cui all’art. 21 (Verifica e valutazione dei risultati dei 
          dirigenti).  
          4. L’importo annuo 
          individuale della componente di risultato di cui al presente articolo 
          non può in nessun caso essere inferiore al 20% del valore annuo della 
          retribuzione di posizione in atto percepita nei limiti delle risorse 
          disponibili, ivi comprese quelle derivanti dall’applicazione del 
          principio dell’onnicomprensività.
 
          Art. 58   
          
          Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato dei referendari e dirigenti di II 
          fascia
 
          1. 
          E’ confermato il fondo per la retribuzione di posizione (fissa e 
          variabile) e di risultato, già istituito dai previgenti contratti 
          collettivi, destinato alla corresponsione di tali voci per i 
          referendari e dirigenti di II fascia.  
          2. 
          Il finanziamento del fondo di cui al comma 1 continua ad essere 
          assicurato mediante l’utilizzo delle risorse storiche come determinate 
          al 31 dicembre 2001 ai sensi delle norme dei precedenti contratti 
          collettivi dell’Area I di seguito riportate e  con le modalità ivi 
          previste:  
          a)
          art. 36, comma 2, lett. 
          a), b), c), d), del CCNL Ministeri quadriennio 1994/1997 del 9 gennaio 
          1997; 
          b) 
          art. 3 del CCNL Ministeri 
          biennio 1996/1997 del 9 gennaio 1997;  
          
          3. Per ciascun esercizio finanziario annuale  il Fondo 
          continua, altresì, ad essere  alimentato, come segue:  
          a)
          risorse pari all’importo 
          della retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti cessati dal 
          servizio, secondo le modalità previste dal comma 4; 
          b) 
          eventuali disponibilità 
          economiche previste da specifiche disposizioni di legge o regolamenti; 
          c)
          ulteriori risorse 
          derivanti da maggiori entrate od economie di gestione subordinatamente 
          all’accertamento delle effettive disponibilità; 
          d) 
          risorse derivanti dai 
          compensi per incarichi aggiuntivi di cui all’art. 60 (Incarichi 
          aggiuntivi); 
          e) 
          eventuali risorse 
          aggiuntive derivanti dall’attuazione dell’art. 43 della legge 
          449/1997;  
          
          4. In relazione al comma 3, lett. a), 
          l’intero importo delle retribuzioni individuali di anzianità dei 
          dirigenti cessati dal servizio, confluisce, in via permanente, nel 
          Fondo a decorrere dall’esercizio successivo alla cessazione del 
          rapporto di lavoro. Per l’anno in cui avviene la cessazione dal 
          servizio è accantonato, per ciascun dirigente cessato, un importo pari 
          alle mensilità residue della RIA in godimento, computandosi a tal 
          fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese 
          superiori a 15 giorni. L’importo accantonato confluisce nel Fondo con 
          decorrenza dall’anno successivo.  
            
          5. Il fondo del comma 1 
          è ulteriormente incrementato dei seguenti importi percentuali, 
          calcolati sul monte salari anno 2001 dei relativi dirigenti:   
          -       
          0,55 % 
          a decorrere dal  01/01/2002;  
          -       
          ulteriore 1,94 % a 
          decorrere dal 01/01/2003.  6. 
          Le risorse di cui al comma 5 concorrono al finanziamento degli 
          incrementi della retribuzione di posizione-parte fissa di cui all’art. 
          52, comma 4 (Trattamento economico fisso per i referendari e dirigenti 
          di II fascia) fatta salva la quota relativa allo 0,17% destinata, a 
          decorrere dal 1 gennaio 2003, all’applicazione dell’art. 55, comma 5. 7. 
          Il fondo è inoltre alimentato dalle risorse derivanti 
          dall’applicazione dell’art. 9, comma 5 del dlgs. 303 del 1999, per i 
          dirigenti di prestito di cui all’art. 9 bis comma 3 del medesimo 
          decreto rientranti nella disciplina del presente Capo III, al fine di 
          consentire agli stessi l’erogazione della retribuzione di posizione e 
          di risultato. Per ogni ulteriore unità successivamente chiamata in 
          prestito, il fondo verrà alimentato in modo analogo.  
          8. In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di 
          riorganizzazione finalizzati all’accrescimento dei livelli qualitativi 
          e quantitativi dei servizi esistenti, ai quali sia correlato un 
          ampliamento delle competenze con incremento del grado di 
          responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza ovvero un 
          incremento stabile delle relative dotazione organiche, la Presidenza, 
          nell’ambito della sua autonomia ed in base alla programmazione annuale 
          e triennale dei fabbisogni di cui all’art. 39, comma 1, della legge n. 
          449 del 1997, valuta anche l’entità delle risorse necessarie per 
          sostenere i maggiori oneri derivanti dalla rimodulazione e nuova 
          graduazione delle funzioni dirigenziali direttamente coinvolte nelle 
          nuove attività, adeguandone le disponibilità del fondo per la 
          retribuzione di posizione e di risultato. La presente  clausola si 
          applica anche al comma 7.  
          9. Nell’ambito della definizione degli obiettivi ed ai fini del 
          comma 8 si dovranno tenere in considerazione anche le attività 
          connesse a situazioni di emergenza o  di straordinaria necessità 
          ovvero riferibili a particolari condizioni di lavoro, anche per 
          l’attribuzione della retribuzione di risultato.    
          10. 
          Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione 
          devono essere integralmente utilizzate. Eventuali risorse che a 
          consuntivo risultassero ancora disponibili sono utilizzate per la 
          retribuzione di posizione e risultato secondo i criteri stabiliti in 
          sede di contrattazione integrativa. 
            
          CAPO IV   
            
          Art. 59  
          Clausole speciali di 
          parte economica 
             
          1.
          Per gli ex dirigenti superiori resta confermato il maturato 
          economico annuo in godimento di € 5.053,70 (lire 9.785.322), 
          pensionabile, non riassorbibile e utile ai fini della 13a  
          mensilità. 
          2. In caso di differimento o ritardo dell’amministrazione nel rinnovo 
          dell’incarico al dirigente, fatti salvi i casi previsti dall’art. 21 
          del d. lgs. 165 del 2001 e dall’art. 62 (Clausola di salvaguardia) del 
          presente CCNL, viene corrisposto il trattamento economico in godimento 
          in relazione all’attività svolta.   
          
          3. Il trattamento economico 
          fondamentale del dirigente in posizione di comando o fuori ruolo 
          presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 9 
          bis, comma 3 del d. lgs. 303 del 1999 e successive modificazioni ed 
          integrazioni, è a carico dell’Amministrazione di appartenenza, se 
          trattasi di Ministeri.  Per il personale dirigenziale appartenente ad 
          altre amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d. lgs. 
          165 del 2001, chiamato a prestare servizio in analoga posizione, la 
          Presidenza provvede, di intesa con l’Amministrazione di appartenenza 
          del dirigente, alla ripartizione dei relativi oneri, salvo diversa  
          disposizione prevista da specifiche norme di legge.  
          4. Gli incrementi retributivi previsti dal presente contratto trovano 
          applicazione esclusivamente nei confronti del personale dirigente 
          dell’Area VIII e non producono effetti diretti o indiretti su altre 
          categorie di personale comunque economicamente equiparato.  
          
          5. Il consigliere o dirigente di prima 
          fascia eletto, ai sensi dell’art. 22 del  d. lgs. n. 165 del 2001, 
          collocato quale componente del Comitato dei Garanti in posizione di 
          fuori ruolo, mantiene per la durata del mandato il trattamento 
          economico complessivo in godimento.  
          CAPO V 
            
          
          PARTICOLARI ISTITUTI ECONOMICI  
            
          Art. 60  
          Incarichi aggiuntivi   1. 
          In relazione all’espletamento di incarichi aggiuntivi conferiti ai 
          dirigenti in ragione del loro ufficio o comunque attribuiti 
          dall’amministrazione o su designazione della stessa, i relativi 
          compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente 
          all’amministrazione e confluiscono sui  fondi di cui agli artt. 51 e 
          58 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione 
          e della retribuzione di risultato dei consiglieri e dei dirigenti di 
          prima fascia - Fondo per il finanziamento della retribuzione di 
          posizione e della retribuzione di risultato dei referendari e dei 
          dirigenti di seconda fascia) per essere destinati al trattamento 
          economico accessorio, sulla base dell’art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 
          165 del 2001.   2. 
          Allo scopo di remunerare i maggiori oneri e responsabilità dei 
          dirigenti che svolgono detti incarichi aggiuntivi, viene loro 
          corrisposta, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di 
          risultato, una quota ai fini del trattamento accessorio in ragione 
          dell’impegno richiesto. Tale quota verrà definita nella contrattazione 
          integrativa in una misura ricompresa tra il 50% e 66% dell’importo 
          disponibile una volta detratti gli oneri a carico 
          dell’amministrazione.   
          3. L’amministrazione conferisce gli incarichi di cui al presente 
          articolo nel rispetto del principio della rotazione al fine di 
          garantire le medesime opportunità di valorizzazione delle specifiche 
          professionalità, tenendo, altresì, conto del numero e del valore degli 
          incarichi già assegnati allo stesso dirigente.   4. 
          L’attribuzione degli incarichi aggiuntivi di cui al comma 1 deve 
          essere improntata  ai  seguenti  criteri:   
          -        
          competenze e capacità 
          professionali dei singoli  dirigenti;  
          -        
          natura e caratteristiche 
          dell’incarico con riferimento ai programmi da realizzare 
           
          -        
          correlazione con la 
          tipologia delle funzioni assegnate mediante l’incarico di cui all’art. 
          20 (Conferimento incarichi dirigenziali), nei casi previsti.  5. 
          L’amministrazione, nell’attribuzione degli incarichi aggiuntivi, 
          verifica che  l’impegno richiesto per l’espletamento degli stessi sia 
          compatibile con lo svolgimento delle funzioni dirigenziali attribuite 
          con il provvedimento di incarico di cui all’art. 20  (Conferimento 
          incarichi dirigenziali), anche al fine di non pregiudicare il 
          raggiungimento degli obiettivi ivi stabiliti.   
          6. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l’amministrazione provvederà a 
          fornire alle OO.SS., ai sensi dell’art. 6 (Informazione), l’elenco 
          degli incarichi conferiti nel corso dell’anno precedente.  
             
          
          Art. 61 
            
          
          Sostituzione del dirigente  
             
          
          1. Nelle ipotesi di vacanza in organico ovvero di 
          sostituzione del dirigente titolare dell’incarico assente con diritto 
          alla conservazione del posto, la reggenza dell’ufficio può essere 
          affidata ad un altro dirigente del medesimo livello dirigenziale con 
          un incarico ad interim. 
            
          2. 
          Il dirigente, durante il periodo di sostituzione, continua a percepire
          la retribuzione di posizione in godimento.  
            
          3. 
          Il trattamento economico complessivo del dirigente, per i periodi di 
          sostituzione, è integrato, nell’ambito della retribuzione di 
          risultato, di un ulteriore importo la cui misura potrà variare dal 15% 
          al 25% del valore economico della retribuzione di posizione 
          prevista per l’incarico del dirigente sostituito.  
            
          4. 
          Nel caso previsto dall’art. 40,  comma 4 (risoluzione consensuale)  la 
          percentuale di cui al comma 3  potrà variare  dal 15% al 20% , salvo 
          diversa disposizione della contrattazione integrativa che, nella 
          definizione della retribuzione di risultato di tutti i dirigenti, 
          consenta di pervenire  al 25%. 
            
           5. 
          I commi 3 e 4 costituiscono principi  per la definizione della 
          retribuzione di risultato dei consiglieri e dirigenti di I fascia. 
           
            
          6. 
          La contrattazione integrativa, nel definire le percentuali di cui al 
          comma 3, terrà conto, in particolare, dei seguenti elementi: sede 
          degli incarichi ricoperti, livello di responsabilità attribuito e 
          grado di conseguimento degli obiettivi.  
            
          Art. 62  
          Clausola di 
          salvaguardia   
          1. L’amministrazione, in 
          caso di mancata conferma del dirigente nell’incarico, in assenza di 
          una valutazione negativa, conferisce al dirigente un altro incarico di 
          pari valore economico, nell’ambito del ruolo di appartenenza.  
          2. In relazione al comma 
          1, ove non siano disponibili posizioni dirigenziali vacanti di pari 
          fascia nell’ambito del ruolo di appartenenza, ovvero le stesse 
          richiedano il possesso di specifici titoli di studio e professionali, 
          l’amministrazione regola gli effetti economici correlati 
          all’attribuzione di un eventuale incarico di importo inferiore sulla 
          base di criteri e termini definiti nella contrattazione integrativa 
          secondo le modalità di cui all’art. 4. Tra i criteri sarà prevista 
          l’attribuzione di una retribuzione di posizione il cui valore 
          economico non sia inferiore del 10% rispetto a quella corrisposta in 
          relazione al precedente incarico.  
          3. La medesima 
          disciplina di cui ai precedenti commi, si applica anche nelle ipotesi 
          di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la revoca 
          anticipata dall’incarico o  la modifica o la soppressione delle 
          competenze affidate all’ufficio o una loro diversa graduazione. 
          
          
          
 
          Art. 63  
          
          Tredicesima mensilità  
          
          
          1.
          
          L’amministrazione corrisponde ai dirigenti con rapporto 
          di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato una tredicesima 
          mensilità nel mese di dicembre di ogni anno. Qualora nel giorno 
          stabilito ricorra una festività od un sabato non lavorativo, il 
          pagamento è effettuato il precedente giorno lavorativo.  2. 
          L’importo della tredicesima mensilità è pari: 
          a) un tredicesimo dello 
          stipendio tabellare di cui agli artt. 49 e 52 (Trattamento economico 
          fisso per i consiglieri e dirigenti di I fascia– Trattamento economico 
          fisso per i referendari e dirigenti di II fascia) e della retribuzione 
          di posizione parte fissa e variabile in godimento, spettanti al 
          dirigente nel mese di dicembre; 
           b)un rateo della 
          retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita; 
           c)un rateo del maturato 
          economico, ove spettante.  3.
          La tredicesima mensilità è corrisposta per intero al personale in 
          servizio continuativo dal primo gennaio dello stesso anno.  4. 
          Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all’anno o in 
          caso di cessazione del rapporto nel corso dell’anno, la tredicesima è 
          dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato 
          e, per le frazioni di mese, in ragione di un trecentosessantesimo, per 
          ogni giorno di servizio prestato nel mese ed è calcolata con 
          riferimento alle voci retributive di cui al comma 2 spettanti al 
          dirigente nel mese contiguo a servizio intero.  
          
          
          5.
          
          I ratei della tredicesima mensilità non spettano per i 
          periodi trascorsi in aspettativa o in altra condizione che comporti la 
          sospensione o la privazione del trattamento economico, fatte salve le 
          specifiche discipline previste da disposizioni legislative e 
          contrattuali vigenti.  6. 
          Per i periodi temporali che comportino la riduzione del trattamento 
          economico, il rateo della tredicesima mensilità, relativo ai medesimi 
          periodi, è ridotto nella stessa proporzione della riduzione del 
          trattamento economico, fatte salve le specifiche discipline previste 
          da disposizioni legislative e contrattuali vigenti.  
          
          7. Per quanto non previsto dal presente 
          articolo la tredicesima mensilità rimane disciplinata dal d.lgs. 
          C.P.S. n. 263 del 1946 e successive modificazioni e integrazioni, 
          nonché dalle norme regolamentari e dalle circolari vigenti. 
            
          
          Art. 64 
            
          Trattamento di 
          trasferta  
          1. Il presente articolo si applica ai dirigenti comandati a prestare 
          la propria attività lavorativa in località diversa dalla dimora 
          abituale e distante più di 10 Km dalla ordinaria sede di servizio. Nel 
          caso in cui il dirigente venga inviato in trasferta in luogo compreso 
          tra la località sede di servizio e quella di dimora abituale, la 
          distanza si computa dalla località più vicina a quella della 
          trasferta.  2. 
          Ai dirigenti di cui al comma 1, oltre alla normale retribuzione, 
          compete: 
          a)  il rimborso delle spese 
          effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave, ivi 
          compresi i traghetti, gli aliscafi e le navi veloci, ed altri mezzi di 
          trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto di prima 
          classe o equiparate; 
          b) 
          il rimborso delle spese 
          per i taxi e per i mezzi di trasporto urbani; 
          c)  il rimborso delle spese 
          autostradali, di parcheggio e dell’eventuale custodia del mezzo nei 
          casi preventivamente autorizzati ai sensi del comma 3.  3. 
          Il dirigente inviato in trasferta può essere autorizzato ad utilizzare 
          il proprio mezzo di trasporto secondo quanto previsto dalle 
          disposizioni di cui al comma 6.   4. 
          Per le trasferte di durata superiore a 12 ore, al dirigente spetta il 
          rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in albergo di 
          categoria quattro stelle, secondo la disciplina dell’art. 1, comma 68, 
          della L. 662 del 1996, e della spesa per uno o due pasti giornalieri, 
          nel limite di € 30,55 per il primo pasto e di complessivi € 61,10 per 
          i due pasti. Per le trasferte fino a dodici ore e comunque non 
          inferiori alle otto ore, compete solo il rimborso per il primo pasto. 
          Nei casi di trasferta continuativa nella medesima località di durata 
          non inferiore a trenta giorni è consentito il rimborso della spesa per 
          il pernottamento in residenza turistico alberghiera di categoria 
          corrispondente a quella ammessa per l’albergo, sempreché risulti 
          economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria 
          consentita nella medesima località.   5. 
          Il dirigente inviato in trasferta ai sensi del presente articolo ha 
          diritto ad una anticipazione non inferiore al 75% del trattamento 
          complessivo presumibilmente spettante per la trasferta.   
          
          6. Fermo restando quanto stabilito 
          dalla legge n. 266 del 2005, con le decorrenze ivi indicate, per 
          quanto non previsto dai precedenti commi, il trattamento di trasferta, 
          ivi compreso quello relativo alle missioni all’estero, rimane 
          disciplinato dalle leggi n. 836 del 18.12.1973, n. 417 del 26.07.1978 
          e DPR 513 del 1978 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla 
          legge n. 17 del 17.2.1985, nonché dalle norme regolamentari vigenti. 
          In particolare per le missioni all’estero, continua ad essere 
          applicato il R.D. n. 941 del 3.6.1926, la legge n. 176 del 6.3.1958, 
          la legge n. 425 del 28.12.1989 e successive modificazioni ed 
          integrazioni nonché i relativi regolamenti.  7. 
          Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si fa 
          fronte nei limiti delle risorse previste nel bilancio della Presidenza 
          per tale specifica finalità, ad invarianza di spesa complessiva. 
            
          Art. 65  
          Trattamento di 
          trasferimento   1. 
          Al dirigente trasferito ad altra sede della stessa amministrazione per 
          motivi organizzativi o di servizio, quando il trasferimento comporti 
          un cambio della sua residenza, deve essere corrisposto il seguente 
          trattamento economico:  
          a)    
          indennità di trasferta per 
          sé ed i familiari; 
          b)   
          rimborso spese di viaggio 
          per sé ed i familiari nonché di trasporto di mobili e masserizie; 
          c)   
          rimborso forfettario di 
          spese di imballaggio, presa e resa a domicilio etc.; 
          d)   
          indennità chilometrica nel 
          caso di trasferimento con autovettura di proprietà per sé ed i 
          familiari; 
          e)    
          indennità di prima 
          sistemazione.  2. 
          Limitatamente all’applicazione del presente articolo, per l’importo 
          dell’indennità di trasferta di cui al comma 1, lett. a) si continua a 
          fare riferimento all’art. 4, comma 2 del  CCNL dell’Area I del 18 
          novembre 2004.   3. 
          Il dirigente che versa nelle condizioni di cui al comma 1 ha, altresì, 
          titolo al rimborso delle eventuali spese per anticipata risoluzione 
          del contratto di locazione della propria abitazione, regolarmente 
          registrato.  
          4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte nei limiti 
          delle risorse previste nei bilanci delle singole amministrazioni per 
          tale specifica finalità.  5. 
          Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alle leggi n. 
          836 del 18 dicembre 1973, n. 417 del 26 luglio 1978 e D.P.R. 513 del 
          1978 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dalle norme 
          regolamentari vigenti.  
 
          Art. 66  
          Responsabilità civile 
          e patrocinio legale  1. 
          E’ attivata per tutti i dirigenti, ove non già operante, 
          un’assicurazione contro i rischi professionali e le responsabilità 
          civili, senza diritto di rivalsa verso il dirigente, che copra anche 
          le spese legali dei processi in cui il dirigente è coinvolto per causa 
          di servizio, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave.   2. 
          A tal fine è destinata la somma di € 258,23 annui per dirigente 
          in servizio non coperto da polizza.  
          3.L’amministrazione sceglie la società di assicurazione, sentite le 
          OO.SS. firmatarie del presente CCNL – entro quattro mesi dalla 
          sottoscrizione del presente CCNL e salvo quanto eventualmente previsto 
          dall’ordinamento dell’Amministrazione - con apposita gara che dovrà 
          prevedere comunque la possibilità per il dirigente di aumentare 
          massimali e “area” di rischi coperta con versamento di una quota 
          individuale.  4. 
          In attesa dell’attuazione di quanto previsto al comma 3, 
          l’Amministrazione provvede al rimborso delle eventuali spese legali 
          affrontate dai dirigenti, eccetto le ipotesi di dolo e colpa 
          grave.  
          5. 
          Nel caso in cui l’amministrazione non abbia sottoscritto la polizza 
          assicurativa di cui al presente articolo, i relativi importi sono 
          imputati, per il solo anno di competenza,  sulle risorse destinate 
          alla retribuzione di risultato.   
          6. 
          Resta fermo quanto previsto dall’art. 18 del D.L. 67 del 1997 
          convertito dalla legge 135  del 1997.    
          Art. 67  
          Indennità di 
          bilinguismo    1.  
          Ai dirigenti della Presidenza eventualmente tuttora operativi presso 
          gli uffici situati nella provincia autonoma di Bolzano e quelli 
          operanti presso gli uffici situati della provincia di Trento aventi 
          competenza regionale, continua ad essere erogata l’indennità di 
          bilinguismo secondo i criteri e le modalità vigenti.  2. 
          In relazione a quanto previsto dal comma 1, per tali dirigenti nella 
          struttura della retribuzione di cui all’art. 48 è confermata la 
          seguente voce retributiva: 
          “lett. f) indennità di bilinguismo”.  3. 
          A decorrere dall’1 gennaio 2003 la misura economica è rideterminata in 
          € 209, 23 mensili per dodici mensilità.  
          
          4. Per i dirigenti del comma 1 
          eventualmente operativi presso la Regione Valle d’Aosta l’indennità di 
          bilinguismo è fissata nella misura prevista per il personale di cui al 
          comma 1.
 
          Art. 68  
          
          Diritti derivanti da invenzione industriale  
          1. Qualora il dirigente, 
          nello svolgimento del rapporto di lavoro, effettui una invenzione 
          industriale, si applicano le disposizioni dell'art. 2590 cod. civ. e 
          quelle speciali che regolano i diritti di invenzione.   
          2. In relazione 
          all'importanza dell'invenzione rispetto all'attività istituzionale 
          dell'amministrazione, la contrattazione integrativa può individuare i 
          criteri ai fini della definizione di speciali compensi nell'ambito 
          delle risorse destinate alla retribuzione di risultato.
 
          Art. 69  
          Modalità di 
          applicazione di particolari istituti economici    
          1.Al dirigente 
          riconosciuto, con provvedimento formale, invalido o mutilato per causa 
          di servizio continua ad essere riconosciuto un incremento percentuale, 
          nella misura rispettivamente del 2.50% e dell’1.25% del trattamento 
          tabellare in godimento alla data di presentazione della 
          domanda, a seconda che l’invalidità sia stata ascritta alle prime sei 
          categorie di menomazione ovvero alle ultime due. Il predetto 
          incremento non riassorbibile, viene corrisposto, per una sola volta 
          nella misura massima, a titolo di salario individuale di anzianità.  
          2. La disciplina del 
          comma 1 trova applicazione anche nei confronti dei dirigenti che 
          abbiano conseguito il riconoscimento della invalidità con 
          provvedimento formale successivo alla cessazione del rapporto di 
          lavoro. In tal caso la domanda può essere presentata dall’interessato, 
          o eventualmente dagli eredi, entro i successivi sessanta giorni e il 
          trattamento tabellare da prendere a riferimento come base di calcolo 
          corrisponde a quello dell’ultimo mese di servizio.  
          
          3. Resta fermo quanto previsto dalla 
          legge 336 del 1970 e successive modificazioni ed integrazioni . Nei 
          confronti dei mutilati ed invalidi per servizio e dei loro congiunti 
          continua ad applicarsi la normativa contrattuale e non contrattuale 
          sin qui applicata dall’amministrazione nei confronti dei mutilati ed 
          invalidi di guerra e dei congiunti dei caduti di guerra. Tali benefici 
          non si cumulano con quelli previsti dai commi precedenti. 
            
          
          4. I gettoni di presenza non sono 
          ricompresi nel regime di onnicomprensività del trattamento economico 
          previsto per i dirigenti di cui al presente CCNL.
 
          Art. 70  
          Personale in 
          particolari posizioni di stato   1. 
          Ai dirigenti sindacali si applica l’art. 18, comma 4 del CCNQ 7 agosto 
          1998 relativo alle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e 
          permessi nonché delle altre prerogative sindacali.  2. 
          Ai dirigenti che fruiscono dei distacchi sindacali di cui al citato 
          CCNQ 7 agosto 1998 compete la retribuzione tabellare e la retribuzione 
          di posizione corrispondente all’incarico attribuito al momento del 
          distacco od altra di pari valenza in caso di individuazione o 
          rideterminazione delle posizioni dirigenziali successivamente al 
          distacco.   3. 
          A detto personale compete anche la retribuzione di risultato, nella 
          misura media prevista dalla Presidenza.   
          
          TITOLO V  
          
          NORME FINALI   
            
          
          Art. 71  
          
          Trattamento di fine rapporto e previdenza complementare   
          1. In tema di trattamento di fine 
          rapporto e di previdenza complementare si applica quanto previsto dal 
          relativo CCNQ del 29 luglio 1999.   
          2. I dirigenti della Presidenza 
          accedono ai fondi pensione secondo quanto previsto dal protocollo di 
          esplicitazione in tema di costituzione dei fondi pensione 
          complementari firmato l’8 maggio  2001.  3. 
          Il Fondo pensione viene finalizzato ai sensi dell’art. 11 del predetto 
          CCNQ e si costituisce secondo le procedure previste dall’art. 13 dello 
          stesso accordo. Le parti concordano che la quota di contribuzione da 
          porre a carico del datore di lavoro e da destinare al predetto Fondo 
          sia determinata nella misura dell’1% dell’ammontare dei compensi presi 
          a base di calcolo per la determinazione del Trattamento di Fine 
          Rapporto di lavoro (T.F.R.).
 
          Art. 72  
          Ricostituzione del 
          rapporto di lavoro  
          1. Il dirigente il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per 
          effetto di dimissioni o per risoluzione per motivi di salute può 
          richiedere, entro 5 anni dalla data delle dimissioni stesse, la 
          ricostituzione del rapporto di lavoro. L'amministrazione si pronuncia 
          motivatamente, entro 60 giorni dalla richiesta; in caso di 
          accoglimento il dirigente è ricollocato nel ruolo e nella fascia cui, 
          ai sensi dell’art. 23 del d. lgs. n. 165 del 2001, apparteneva 
          all'atto delle dimissioni.   
          2. La stessa facoltà di cui al comma 1 è data al dirigente, senza 
          limiti temporali, nei casi previsti dalle disposizioni di legge 
          relative all'accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in 
          correlazione con la perdita o il riacquisto della cittadinanza 
          italiana o di uno dei paesi dell'Unione Europea.   3. 
          Nei casi previsti dai precedenti commi, la ricostituzione del rapporto 
          di lavoro avviene nel rispetto delle procedure di cui all'art. 39 
          della legge 449 del 1997 e successive modificazioni e integrazioni, 
          nonché delle disposizioni di legge in materia di assunzioni ed è 
          subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nella 
          dotazione organica dell'amministrazione ed al mantenimento del 
          possesso dei requisiti generali per l'assunzione da parte del 
          richiedente nonché del positivo accertamento dell'idoneità fisica 
          qualora la cessazione del rapporto fosse dovuta a motivi di salute.   4. 
          Qualora per effetto di dimissioni, il dirigente goda di trattamento 
          pensionistico si applicano le vigenti disposizioni in materia di 
          cumulo.   
          
          Art. 73   
          
          Norma programmatica  1. 
          Le parti concordano sull’opportunità che la Presidenza verifichi 
          possibili soluzioni tecniche e forme di copertura finanziaria che 
          possono consentire di pervenire alla stipula di polizze sanitarie 
          integrative delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario 
          Nazionale, nonché per la copertura del rischio di premorienza a favore 
          del personale dipendente. L’Amministrazione valuterà, in particolare, 
          la possibilità di istituire allo scopo, anche in forma consorziata con 
          altri enti ed amministrazioni pubbliche, un organismo a carattere 
          nazionale per la più conveniente gestione del servizio definendo 
          altresì le modalità per il controllo di detta gestione.  2. 
          Le parti si impegnano ad incontrarsi entro sei mesi dalla stipulazione 
          del presente contratto per valutare gli esiti dell’accertamento di cui 
          al comma 1 e per concordare le iniziative eventualmente necessarie.
 
          
          Art. 74  
          
          Buoni pasto  
          
          1. Per la corresponsione dei buoni 
          pasto continua ad applicarsi la disciplina contenuta nell’Accordo per 
          l’attribuzione dei buoni pasto al personale con qualifica dirigenziale 
          dipendente dalle amministrazioni del comparto dei Ministeri” dell’8 
          aprile 1997.   
            
            
          
          Art. 75  
          Disapplicazioni  
          a)  Contratto Collettivo 
          Nazionale di Lavoro del personale con qualifica dirigenziale 
          dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del 
          personale dei Ministeri relativo al quadriennio normativo 1994-1997 e 
          dal primo biennio economico 1994-1995, sottoscritto il  9 gennaio 1997 
          – G.U. 22 gennaio 1997 n. 17; 
          b) 
          Contratto Collettivo 
          Nazionale di Lavoro del personale con qualifica dirigenziale 
          dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del 
          personale dei Ministeri relativo al secondo biennio economico 
          1996-1997, sottoscritto il  9 gennaio 1997 – G.U. 22 gennaio 1997 n. 
          17; 
          c)  Contratto Collettivo 
          Nazionale di Lavoro del personale dirigente dell’Area 1 per il 
          quadriennio 1998-2001 ed il biennio economico 1998-1999, sottoscritto 
          il 5 aprile 2001 – G.U. 28 aprile 2001 n. 98; 
          d) 
          Contratto Collettivo 
          Nazionale di Lavoro del personale dirigente dell’Area 1 per il secondo 
          biennio economico 2000-2001 sottoscritto i 5 aprile 2001 - G.U. 28 
          aprile 2001 n. 98; 
          e)  Accordo per il personale 
          dell’Area 1 della dirigenza relativo alla sequenza contrattuale di cui 
          agli artt. 36 e 46 del CCNL del 5 aprile 2001 I biennio e all’art. 3 
          del CCNL 5 aprile 2001 del II biennio, sottoscritto il 18 novembre 
          2004.  
             
          SCHEMA DI CODICE DI 
          CONDOTTA DA ADOTTARE
          NELLA LOTTA CONTRO LE 
          MOLESTIE SESSUALI  
          
            
          Art. 1
          (Definizione)  1. 
          Per molestia sessuale si intende ogni atto o comportamento 
          indesiderato, anche verbale, a connotazione sessuale arrecante offesa 
          alla dignità e alla libertà della persona che lo subisce, ovvero che 
          sia suscettibile di creare ritorsioni o un clima di intimidazione nei 
          suoi confronti;    
          Art. 2 
          (Principi)  1. 
          Il codice è ispirato ai seguenti principi:  a) 
          è inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come 
          molestia sessuale nella definizione sopra riportata;  b) 
          è sancito il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere 
          trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà 
          personale;  c) 
          è sancito il diritto delle lavoratrici/dei lavoratori a denunciare le 
          eventuali intimidazioni o ritorsioni subite sul luogo di lavoro 
          derivanti da atti o comportamenti molesti;  
          d) è istituita la figura della Consigliera/del Consigliere di fiducia, 
          così come previsto dalla risoluzione del Parlamento Europeo 
          A3-0043/94, e denominata/o d'ora in poi Consigliera/Consigliere, e 
          viene garantito l'impegno delle amministrazioni a sostenere ogni 
          dirigente che si avvalga dell'intervento della Consigliera/del 
          Consigliere o che sporga denuncia di molestie sessuali, fornendo 
          chiare ed esaurimenti indicazioni circa la procedura da seguire, 
          mantenendo la riservatezza e prevenendo ogni eventuale ritorsione. 
          Analoghe garanzie sono estese agli eventuali testimoni;  e) 
          viene garantito l'impegno dell'Amministrazione a definire 
          preliminarmente, d'intesa con i soggetti firmatari del Protocollo 
          d'Intesa per l'adozione del presente Codice, il ruolo, l'ambito 
          d'intervento, i compiti e i requisiti culturali e professionali della 
          persona da designare quale Consigliera/Consigliere. Per il ruolo di 
          Consigliera/Consigliere le Amministrazioni  individuano al proprio 
          interno persone idonee a ricoprire l'incarico alle quali rivolgere un 
          apposito percorso formativo;  f) 
          è assicurata, nel corso degli accertamenti, l'assoluta riservatezza 
          dei soggetti coinvolti;  g) 
          nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori autori di molestie 
          sessuali si applicano le misure disciplinari ai sensi di quanto 
          previsto dagli articoli 55 e 56 del Decreto Legislativo n. 165 del 
          2001, nelle quali venga inserita, precisandone in modo oggettivo i 
          profili ed i presupposti, un'apposita tipologia di infrazione 
          relativamente all'ipotesi di persecuzione o vendetta nei confronti di 
          un dipendente che ha sporto denuncia di molestia sessuale. I suddetti 
          comportamenti sono comunque valutabili ai fini disciplinari ai sensi 
          delle disposizioni normative e contrattuali attualmente vigenti;  h) 
          l'amministrazione si impegna a dare ampia informazione, a fornire 
          copia ai propri dipendenti e dirigenti, del presente Codice di 
          comportamento e, in particolare, alle procedure da adottarsi in caso 
          di molestie sessuali, allo scopo di diffondere una cultura improntata 
          al pieno rispetto della dignità della persona.  2. 
          Per i dirigenti, il predetto comportamento costituisce elemento 
          negativo di valutazione con le conseguenze previste dai CCNL in 
          vigore.    
          Art. 3 
          (Procedure da 
          adottare in caso di molestie sessuali)  1. 
          Qualora si verifichi un atto o un comportamento indesiderato a sfondo 
          sessuale sul posto di lavoro la dirigente/il dirigente potrà 
          rivolgersi alla Consigliera/al Consigliere designata/o per avviare una 
          procedura informale nel tentativo di dare soluzione al caso.  2. 
          L'intervento della Consigliera/del Consigliere dovrà concludersi in 
          tempi ragionevolmente brevi in rapporto alla delicatezza 
          dell'argomento affrontato.  3. 
          La Consigliera/il Consigliere, che deve possedere adeguati requisiti e 
          specifiche competenze e che sarà adeguatamente formato dagli Enti, è 
          incaricata/o di fornire consulenza e assistenza alla dipendente/al 
          dipendente oggetto di molestie sessuali e di contribuire alla 
          soluzione del caso.    
          Art. 4 
          (Procedura informale 
          intervento della consigliera/del consigliere)  1. 
          La Consigliera/il Consigliere, ove la dirigente/il dirigente oggetto 
          di molestie sessuali lo ritenga opportuno, interviene al fine di 
          favorire il superamento della situazione di disagio per ripristinare 
          un sereno ambiente di lavoro, facendo presente alla persona che il suo 
          comportamento scorretto deve cessare perché offende, crea disagio e 
          interferisce con lo svolgimento del lavoro.  4. 
          L'intervento della Consigliera/del Consigliere deve avvenire 
          mantenendo la riservatezza che il caso richiede. 
 
          Art. 5 
          (Denuncia formale)  1. 
          Ove la dirigente/il dirigente oggetto delle molestie sessuali non 
          ritenga di far ricorso all'intervento della Consigliera/del 
          Consigliere, ovvero, qualora dopo tale intervento, il comportamento 
          indesiderato permanga, potrà sporgere formale denuncia, con 
          l'assistenza della Consigliera/del Consigliere, alla dirigente/al 
          dirigente o responsabile dell'ufficio di appartenenza che sarà 
          tenuta/o a trasmettere gli atti all'Ufficio competenze dei 
          procedimenti disciplinari, fatta salva, in ogni caso, ogni altra forma 
          di tutela giurisdizionale della quale potrà avvalersi.  2. 
          Qualora la presunta/il presunto autore di molestie sessuali sia la 
          dirigente/il dirigente dell'ufficio di appartenenza, la denuncia potrà 
          essere inoltrata direttamente alla direzione generale.  3. 
          Nel corso degli accertamenti è assicurata l'assoluta riservatezza dei 
          soggetti coinvolti.  
          4.Nel rispetto dei principi che informano la legge 10 aprile 1991 n. 
          125, qualora l'Amministrazione, nel corso del procedimento 
          disciplinare, ritenga fondati i dati, adotterà, ove lo ritenga 
          opportuno, d'intesa con le OO.SS. e sentita la Consigliera/il 
          Consigliere, le misure organizzative ritenute di volta in volta utili 
          alla cessazione immediata dei comportamenti di molestie sessuali ed a 
          ripristinare un ambiente di lavoro in cui uomini e donne rispettino 
          reciprocamente l'inviolabilità della persona.  5. 
          Sempre nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125 del 
          1991 e nel caso in cui l'Amministrazione nel corso del procedimento 
          disciplinare ritenga fondati i fatti, la denunciante/il denunciante ha 
          la possibilità di chiedere di rimanere al suo posto di lavoro o di 
          essere trasferito altrove in una sede che non gli comporti disagio.  6. 
          Nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125 del 1991, 
          qualora l'Amministrazione nel corso del procedimento disciplinare non 
          ritenga fondati i fatti, potrà adottare, su richiesta di uno o 
          entrambi gli interessati, provvedimenti di trasferimento in via 
          temporanea, in attesa della conclusione del procedimento disciplinare, 
          al fine di ristabilire nel frattempo un clima sereno; in tali casi è 
          data la possibilità ad entrambi gli interessati di esporre le proprie 
          ragioni, eventualmente con l'assistenza delle Organizzazioni 
          Sindacali, ed è comunque garantito ad entrambe le persone che il 
          trasferimento non venga in sedi che creino disagio.  
          Art. 6 
          (Attività di 
          sensibilizzazione)  1. 
          Nei programmi di formazione del personale e dei dirigenti le 
          amministrazioni dovranno includere informazioni circa gli orientamenti 
          adottati in merito alla prevenzione delle molestie sessuali ed alle 
          procedure da seguire qualora la molestia abbia luogo. 2. 
          L'amministrazione dovrà, peraltro, predisporre specifici interventi 
          formativi in materia di tutela della libertà e della dignità della 
          persona al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti 
          configurabili come molestie sessuali. Particolare attenzione dovrà 
          essere posta alla formazione delle dirigenti e dei dirigenti che 
          dovranno promuovere e diffondere la cultura del rispetto della persona 
          volta alla prevenzione delle molestie sessuali sul posto di lavoro.  3. 
          Sarà cura dell'Amministrazione promuovere, d'intesa con le 
          Organizzazioni Sindacali, la diffusione del Codice di condotta contro 
          le molestie sessuali anche attraverso assemblee interne.  4. 
          Verrà inoltre predisposto del materiale informativo destinato alle 
          dirigenti/ai dirigenti sul comportamento da adottare in caso di 
          molestie sessuali.  5. 
          Sarà cura dell'Amministrazione promuovere un'azione di monitoraggio al 
          fine di valutare l'efficacia del Codice di condotta nella prevenzione 
          e nella lotta contro le molestie sessuali. A tale scopo la 
          Consigliera/il Consigliere, d'intesa con il CPO, provvederà a 
          trasmettere annualmente ai firmatari del Protocollo ed alla Presidente 
          del Comitato Nazionale di Parità un'apposita relazione sullo stato di 
          attuazione del presente Codice.  
          6. 
          L'Amministrazione e i soggetti firmatari del Protocollo d'Intesa per 
          l'adozione del presente Codice si impegnano ad incontrarsi al termine 
          del primo anno per verificare gli esisti ottenuti con l'adozione del 
          Codice di condotta contro le molestie sessuali ed a procedere alle 
          eventuali integrazioni e modificazioni ritenute necessarie. 
           
            
 
          DICHIARAZIONE 
          CONGIUNTA N. 1  
          
          Le parti, in analogia a quanto 
          dichiarato in sede di stipulazione del CCNL del 5 aprile 2001, 
          confermano che l’ amministrazione nel conferimento degli incarichi 
          dirigenziali dovrà attenersi ai criteri generali di cui all’art. 20, 
          commi 2 e 8 del presente CCNL.  
          
            
          
          DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2 Con 
          riferimento all’articolo 10 (Comitato per le pari opportunità), le 
          parti auspicano che venga valutata  la possibilità di una operatività 
          congiunta dei  comitati per le pari opportunità istituiti per il 
          personale del comparto e per la dirigenza.   
          
          DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3 Con 
          riferimento all’articolo 25 (Assenze retribuite), comma 1, primo 
          alinea, le parti precisano  che gli otto giorni di assenza dallo 
          stesso previsti possono essere fruiti anche in caso di partecipazione 
          a congressi, convegni, seminari in qualità di relatore oppure per 
          attività di formazione.  
           DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4 
          
            
          
          Le parti prendono atto che 
          l’applicazione dell’art. 34 (mobilità) deve essere coerente con quanto 
          previsto dall’art. 35, comma 5/bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, 
          introdotto dalla legge 266 del 2005.  
          
             
          
          DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5 
          
            
          
          Le parti, con riferimento all’art. 35 
          si danno reciproco atto che fra i tentativi da esperire  per evitare 
          le dichiarazioni di eccedenza assumono particolare rilievo, nel 
          rispetto delle esigenze di tutela dei dirigenti dei ruoli della 
          Presidenza, quelli diretti a rinvenire prioritariamente incarichi 
          vacanti nelle altre strutture dell’Amministrazione o a favorire il 
          collocamento fuori ruolo o in comando presso altre pubbliche 
          amministrazioni o organismi pubblici internazionali ovvero, infine, a 
          valutare la possibilità del ricorso alla risoluzione consensuale.
             
          DICHIARAZIONE 
          CONGIUNTA N. 6  
          
          
          In relazione all’art. 40 (Risoluzione consensuale del 
          rapporto di lavoro) le parti prendono atto che con le note operative 
          n. 20 del 7 aprile 2003 e n. 11 del 13 ottobre 2004 l’INPDAP ha 
          chiarito che l’indennità supplementare che può essere erogata in caso 
          di risoluzione consensuale “è utile alla misura della pensione 
          spettante, ma non aumenta, per i mesi per i quali viene attribuita, l’anzianità 
          contributiva posseduta dall’interessato all’atto della risoluzione del 
          rapporto di lavoro”.
           
             
          DICHIARAZIONE 
          CONGIUNTA N. 7  
          
          L’Aran e le OO.SS. firmatare del 
          presente contratto, tenuto conto che la disciplina del recesso di cui 
          all’art. 41 (Recesso dell’amministrazione) richiede ulteriori 
          approfondimenti, prendono atto della necessità di riesaminare la 
          materia nella prossima tornata contrattuale (2006-2009) al fine di 
          verificare l’esistenza di nuovi orientamenti giurisprudenziali 
          eventualmente consolidatisi al riguardo e di rinvenire una soluzione 
          concordata che sia rispettosa della tutela e delle garanzie dei 
          dirigenti pubblici, nonché della funzionalità e della trasparenza 
          dell’azione amministrativa.  
            
          
          DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 8 
            
          Con 
          riferimento all’art. 45 (effetti del procedimento penale sul rapporto 
          di lavoro) le parti dichiarano che ai fini del prolungamento della 
          sospensione, l’amministrazione deve tenere in particolare conto se sia 
          intervenuta sentenza di assoluzione prima della pronuncia definitiva.
           
            
            
          
          DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 9
 
          In 
          relazione all’art. 61 (Sostituzione del dirigente) le parti si danno 
          atto che  con la locuzione “livello dirigenziale” si intende riferirsi 
          all’articolazione dei  dirigenti in prima fascia o seconda fascia ai 
          sensi del comma 1 dell’art. 23 del d.lgs. n.165 del 2001.   
            
          
          DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.10  
          
          Le parti prendono atto dell’opportunità 
          che siano previste idonee azioni positive al fine di contrastare la 
          diffusione del fenomeno del mobbing.   |