| CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 
      RELATIVO AL PERSONALE DIRIGENTE DELL’ AREA VIPER IL BIENNIO ECONOMICO 2004-2005
 In data 1 agosto 2006 alle ore 12.15. ha avuto luogo l’incontro per la 
      definizione del CCNL in oggetto tra:  L’ARAN:  nella persona del Presidente Cons. Raffaele Perna (f.to)  e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:  Organizzazioni Sindacali Confederazioni Sindacali  Epne CGIL FP (f.to)………………………….CGIL ……(f.to)…………………………
 Agenzie Fiscali CGIL FP…(f.to)……………………….
 
 
 Epne CISL FPS…(f.to)………………………CISL……(f.to)……………………………
 Agenzie Fiscali CISL FPS…(f.to)………………………
 
 
 Epne UIL PA…(f.to)………………………….UIL……(f.to)………………………………
 Agenzie Fiscali UIL PA…(f.to)………………………….
 
 
 Epne CSA …(f.to)……………………. CISAL……(f.to)……
 
 Epne CIDA FENDEP…(f.to)…………………CIDA……(f.to)………………………….
 Agenzie Fiscali CIDA/UNADIS …(f.to)…………………
 
 Agenzie Fiscali CONFSAL-UNSA…(f.to).. CONFSAL………(f.to)…………………….
 
 Epne RDB PI…(f.to)………… RDB CUB……(f.to).  Epne ANMI INAIL…(f.to)……………………
 
 Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l’allegato CCNL 
      per il personale dirigente dell’Area VI per il biennio economico 2004-2005
 
 
 
 CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 
      PER IL BIENNIO ECONOMICO 2004-2005RELATIVO ALL’AREA VI DELLA DIRIGENZA
 
 
 
 INDICE
 Art. 1 Campo di applicazione, durata e decorrenza del presente CCNL
 
 PARTE I DISPOSIZIONI PER I DIRIGENTI DELL’AREA 4
 Art. 2 Trattamento economico fisso dei dirigenti di prima fascia
 Art. 3 Effetti dei nuovi trattamenti economici
 Art. 4 Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e 
      risultato dei dirigenti di prima fascia
 Art. 5 Trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda fascia
 Art. 6 Effetti dei nuovi trattamenti economici
 Art. 7 Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della 
      retribuzione di risultato per i dirigenti di seconda fascia
 Art. 8 Retribuzione di posizione dei dirigenti di seconda fascia preposti 
      ad uffici dirigenziali non generali
 Art. 9 Clausola speciale
 
 PARTE II DISPOSIZIONI PER I PROFESSIONISTI DEGLI 
      ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI
 Art. 10 Incrementi dello stipendio tabellare
 Art. 11 Effetti dei nuovi stipendi
 Art. 12 Fondo dell’area dei professionisti
 Art. 13 Rideterminazione dei contingenti relativi ai livelli differenziati 
      di professionalità
 Art. 14 Fondo dell’area medica
 Art. 1
 Campo di applicazione, durata e decorrenza del presente CCNL
 1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il 
      personale dirigente di prima e di seconda fascia, con rapporto di lavoro a 
      tempo indeterminato o a tempo determinato, appartenente all'Area VI della 
      dirigenza di cui all'art. 2, sesto alinea, del contratto collettivo 
      nazionale quadro del 23 settembre 2004 per la definizione delle autonome 
      aree di contrattazione della dirigenza, dipendente dagli enti e dalle 
      agenzie dei comparti agenzie fiscali ed enti pubblici non economici. 
      L’ambito contrattuale comprende anche, secondo quanto stabilito dall’art. 
      3, comma 1 del predetto CCNQ, i professionisti degli enti pubblici non 
      economici, i quali sono collocati, nel rispetto della distinzione di ruolo 
      e funzioni, in apposita separata Sezione del presente CCNL.
 2. Il presente contratto si articola in due parti: la parte prima contiene 
      le disposizioni applicabili ai dirigenti dell’Area VI; la parte seconda - 
      identificata come “sezione separata” ai sensi dell’art. 3, comma 1 del 
      CCNQ 23 settembre 2004 - contiene le disposizioni applicabili ai soli 
      professionisti degli enti pubblici non economici.
 3. Il presente contratto si riferisce al periodo 1 gennaio 2004 - 31 
      dicembre 2005 e concerne gli istituti del trattamento economico di cui ai 
      successivi articoli.
 4. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, 
      salvo diversa prescrizione del presente contratto. La stipulazione si 
      intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte 
      dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di 
      cui agli artt. 47 e 48 del d.lgs. n. 165 del 2001.
 5. Per quanto non previsto dal presente contratto restano in vigore le 
      disposizioni dei precedenti CCNL.
 PARTE I
 DISPOSIZIONI PER I DIRIGENTI DELL’AREA
 Art. 2
 Trattamento economico fisso dei dirigenti di prima fascia
 1. Lo stipendio tabellare dei dirigenti di prima fascia, definito ai sensi 
      dell’art. 50 del CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio 
      economico 2002-2003 nella misura annua lorda di € 48.989,04, comprensiva 
      del rateo di tredicesima mensilità, è incrementato, con decorrenza dalle 
      date sottoindicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondere 
      per 13 mensilità:
 - dal 1/1/2004: di € 69,00;
 - dal 1/1/2005: di € 111,00.
 2. A seguito dell’applicazione del comma 1 il nuovo stipendio tabellare 
      annuo lordo a regime dei dirigenti di prima fascia dal 1/1/2005 è 
      rideterminato in € 51.329,04 per 13 mensilità.
 3. Ai fini della completa applicazione dell’art. 48, comma 3 del CCNL per 
      il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003, la 
      retribuzione di posizione parte fissa ivi definita è rideterminata negli 
      importi annui lordi, comprensivi di tredicesima mensilità, ed alle 
      scadenze di seguito indicate:
 - dal 1/1/2004: in € 32.336,69;
 - dal 1/1/2005: in € 33.633,40.
 4. Resta confermata la retribuzione individuale di anzianità nella misura 
      in godimento di ciascun dirigente.
 5. Il trattamento economico di cui al presente articolo contiene ed 
      assorbe le misure dell’indennità integrativa speciale, negli importi in 
      godimento dai dirigenti in servizio nonché l’indennità di cui alla legge 
      n. 334/1997.
 Art. 3
 Effetti dei nuovi trattamenti economici
 1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell’art. 2 hanno effetto 
      sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza normale e 
      privilegiato, sull'indennità di buonuscita o di fine servizio, sul 
      trattamento di fine rapporto, sull'indennità alimentare, sull'equo 
      indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi 
      contributi e sui contributi di riscatto.
 2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione 
      nella componente fissa e variabile in godimento.
 3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno 
      effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza 
      dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel 
      periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica 
      alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamante nel 
      presente articolo. Agli effetti dell’indennità di buonuscita o di fine 
      servizio, del trattamento di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva di 
      preavviso e di quella prevista dall’art. 2122 del cod. civ. si considerano 
      solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio 
      nonché la retribuzione di posizione percepita fissa e variabile 
      provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli 
      interessati.
 4. All’atto del conferimento di incarico di livello dirigenziale generale 
      è conservata la retribuzione individuale di anzianità in godimento.
 Art. 4
 Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei 
      dirigenti di prima fascia
 1. Il fondo di cui all’art. 52 del CCNL per il quadriennio normativo 
      2002-2005 e biennio economico 2002-2003 è ulteriormente incrementato dei 
      seguenti importi percentuali, calcolati sul monte salari anno 2003 
      relativo ai dirigenti di prima fascia:
 - 1,36% a decorrere dal 01/01/2004;
 - ulteriore 1,41% a decorrere dal 01/01/2005;
 - ulteriore 0,89% a decorrere dal 31/12/2005.
 2. Le risorse di cui al primo e secondo alinea del comma 1, concorrono 
      anche al finanziamento degli incrementi della retribuzione di 
      posizione-parte fissa definita ai sensi dell’art. 2, comma 3.
 Art. 5
 Trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda fascia
 1. Lo stipendio tabellare, definito ai sensi dell’art. 53 del CCNL per il 
      quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003, nella 
      misura annua lorda di € 38.296,98, comprensivo del rateo di tredicesima 
      mensilità, è incrementato, con decorrenza dalle date sottoindicate, dei 
      seguenti importi mensili lordi da corrispondere per 13 mensilità:
 - dal 1/1/2004: di € 60,00;
 - dal 1/1/2005: di € 81,00.
 2. A seguito dell’applicazione del comma 1, il nuovo stipendio tabellare 
      annuo lordo a regime dei dirigenti di seconda fascia dal 1/1/2005 è 
      rideterminato in € 40.129,98 per 13 mensilità.
 3. Per i dirigenti di seconda fascia la retribuzione di posizione-parte 
      fissa, definita ai sensi dell’art. 53 del CCNL per il quadriennio 
      normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003 nella misura annua lorda 
      di € 10.339,77, comprensiva del rateo della tredicesima mensilità, è 
      rideterminata negli importi annui lordi, comprensivi di tredicesima 
      mensilità, ed alle scadenze di seguito indicate:
 - dal 1/1/2004: in € 10.859,77;
 - dal 1/1/2005: in € 11.262,77.
 4. Restano confermati la retribuzione individuale di anzianità, gli 
      eventuali assegni ad personam, ove acquisiti e spettanti, nella misura in 
      godimento.
 5. Il trattamento economico indicato al presente articolo contiene ed 
      assorbe le misure dell’indennità integrativa speciale, nell’importo in 
      godimento dai dirigenti in servizio.
 6. In relazione all’art. 28, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, ai 
      vincitori dei concorsi per esami per l’accesso alla qualifica di dirigente 
      spetta, sino al conferimento del primo incarico, la retribuzione di cui ai 
      commi 2 e 4.
 Art. 6
 Effetti dei nuovi trattamenti economici
 1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell’art. 5 hanno effetto 
      sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza normale e 
      privilegiato, sull'indennità di buonuscita o di fine servizio, sul 
      trattamento di fine rapporto, sull'indennità alimentare, sull'equo 
      indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi 
      contributi e sui contributi di riscatto.
 2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione 
      nella componente fissa e variabile in godimento.
 3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno 
      effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza 
      dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel 
      periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica 
      alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamante nel 
      presente articolo. Agli effetti dell’indennità di buonuscita o di fine 
      servizio, del trattamento di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva di 
      preavviso e di quella prevista dall’art. 2122 del cod. civ. si considerano 
      solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio 
      nonché la retribuzione di posizione percepita fissa e variabile 
      provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli 
      interessati.
 4. All’atto dell’attribuzione della qualifica dirigenziale, è conservata 
      la retribuzione individuale di anzianità in godimento.
 Art. 7
 Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della 
      retribuzione di risultato per i dirigenti di seconda fascia
 1. Per gli enti pubblici non economici, il fondo di cui all’art. 59 del 
      CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003 
      è ulteriormente incrementato dei seguenti importi percentuali, calcolati 
      sul monte salari anno 2003 relativo ai dirigenti di seconda fascia:
 - 1,06% a decorrere dal 01/01/2004;
 - ulteriore 1,15% a decorrere dal 01/01/2005;
 - ulteriore 0,88% a decorrere dal 31/12/2005.
 2. Le risorse di cui al comma 1 concorrono al finanziamento degli 
      incrementi della retribuzione di posizione – parte fissa di cui all’art. 
      5, comma 3 e, per la parte residuale, al finanziamento della retribuzione 
      di posizione parte variabile, secondo i criteri e le modalità di cui agli 
      artt. 55 e 56 del CCNL quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 
      2002-2003, nonché della retribuzione di risultato secondo i criteri e le 
      modalità di cui all’art. 58 dello stesso CCNL.
 3. Per le agenzie fiscali, il fondo di cui all’art. 59 del CCNL per il 
      quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003 è 
      ulteriormente incrementato dei seguenti importi percentuali, calcolati sul 
      monte salari anno 2003 relativo ai dirigenti di seconda fascia:
 - 0,74% a decorrere dal 01/01/2004;
 - ulteriore 0,83% a decorrere dal 01/01/2005;
 - ulteriore 0,89% a decorrere dal 31/12/2005.
 4. Le risorse di cui al primo e secondo alinea del comma 3, concorrono 
      anche al finanziamento degli incrementi della retribuzione di 
      posizione-parte fissa di cui all’art. 5, comma 3.
 Art. 8
 Retribuzione di posizione dei dirigenti di seconda fascia preposti ad 
      uffici dirigenziali non generali
 1. Gli enti o agenzie determinano - articolandoli di norma in tre fasce - 
      i valori economici della retribuzione di posizione delle funzioni 
      dirigenziali previste dai rispettivi ordinamenti, secondo i criteri di cui 
      all’art. 55 del CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio 
      economico 2002-2003.
 2. In ciascun ente o agenzia, l’individuazione e la graduazione delle 
      retribuzioni di posizione viene operata sulla base delle risorse 
      disponibili ed all’interno dei seguenti parametri:
 a) il rapporto tra la retribuzione di posizione massima e quella minima 
      attribuite non può comunque essere inferiore ad 1,4 né superiore a 3,5;
 b) la retribuzione della o delle posizioni intermedie deve essere 
      collocata in modo proporzionato all’interno delle retribuzioni massima e 
      minima, di cui alla lettera precedente.
 3. La retribuzione di posizione è definita, per ciascuna funzione 
      dirigenziale, nell’ambito dell’85% delle risorse complessive, entro i 
      seguenti valori annui lordi, a regime, per tredici mensilità: da un minimo 
      di € 11.262,77 che costituisce la parte fissa di cui all’art. 5, comma 3 a 
      un massimo di € 44.832,47.
 Art. 9
 Clausola speciale
 1. Per i dirigenti delle agenzie fiscali, a decorrere dal 31/12/2005 il 
      valore economico del buono pasto di cui all’art. 2 dell’accordo di cui 
      all’art. 77 del CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio 
      economico 2002-2003 (relativo all’attribuzione di buoni pasto al personale 
      con qualifica di dirigente dipendente dalle amministrazioni del comparto 
      dei Ministeri sottoscritto l’8 aprile 1997) è rideterminato in € 7,00.
 
 PARTE IIDISPOSIZIONI PER I PROFESSIONISTI
 DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI
 Art. 10
 Incrementi dello stipendio tabellare
 1. Gli stipendi tabellari del personale ricompreso nell’area dei 
      professionisti e nell’area medica, come stabiliti rispettivamente 
      dall’art. 102 e dall’art. 108 del CCNL per il quadriennio normativo 
      2002-2005 e biennio economico 2002-2003, sono incrementati degli importi 
      mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella allegata tabella A, 
      con le decorrenze ivi stabilite.
 2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari risultanti 
      dall’applicazione del comma 1 sono rideterminati nelle misure ed alle 
      scadenze stabilite dalla allegata tabella B.
 Art. 11
 Effetti dei nuovi stipendi
 1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione dell’art. 10 
      hanno effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza 
      normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita o di fine servizio, 
      sul trattamento di fine rapporto, sull'indennità alimentare, sull'equo 
      indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi 
      contributi e sui contributi di riscatto.
 2. I benefici economici risultanti dall’applicazione dell'art. 10 sono 
      computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle 
      scadenze e negli importi previsti dal medesimo articolo, nei confronti del 
      personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel 
      periodo di vigenza economica del presente contratto. Agli effetti 
      dell’indennità di buonuscita o di fine servizio, del trattamento di fine 
      rapporto, della indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella 
      prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli aumenti 
      maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
 3. Si conferma quanto previsto dall’art. 98, comma 3 e dall’art. 104, 
      comma 3 del CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio 
      economico 2002-2003
 Art. 12
 Fondo dell’area dei professionisti
 1. Il Fondo dell’area dei professionisti di cui all’art. 101 del CCNL per 
      il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003 è 
      incrementato dei seguenti importi percentuali, calcolati sul monte salari 
      anno 2003 relativo all’area dei professionisti:
 - 0,95% a decorrere dal 01/01/2004;
 - ulteriore 0,80% a decorrere dal 01/01/2005.
 2. Le indennità dei professionisti legali e le indennità professionali dei 
      professionisti di area diversa da quella legale di cui all’art. 101, comma 
      5 del CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 
      2002-2003, corrisposte a carico del fondo di cui al presente articolo, 
      sono incrementate, a decorrere dall’1/1/2004, di un importo annuo lordo 
      pari a € 703,30.
 Art. 13
 Rideterminazione dei contingenti relativi ai livelli differenziati di 
      professionalità
 1. I contingenti di cui all’art. 17, comma 1 del CCNL 10/7/1997, relativi 
      ai livelli di professionalità, sono così rideterminati, con oneri a carico 
      del presente CCNL:
 a) livello base: 10%;
 b) primo livello differenziato: 50%;
 c) secondo livello differenziato: 40%.
 2. La ridefinizione dei contingenti dei livelli di professionalità, 
      contrattualmente finanziata, implica lo svolgimento delle procedure di cui 
      all’art. 85, comma 4 del CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 e 
      biennio economico 2002-2003 per il conferimento di tutte le posizioni 
      attribuibili nel primo e nel secondo livello.
 3. In relazione a quanto previsto al comma 2, gli enti definiscono i 
      criteri e le procedure di cui all’art. 85, comma 4 del CCNL per il 
      quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003, entro sei 
      mesi dalla sottoscrizione del presente CCNL. Qualora non vi provvedano nel 
      termine indicato, in sede di prima applicazione del presente CCNL, le 
      selezioni sono effettuate utilizzando i soli criteri di cui all’art. 85, 
      comma 5, lett. a) e comma 6, lett. a) e b) del CCNL per il quadriennio 
      normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003.
 4. In sede di prima attuazione delle procedure di cui al comma 3, gli enti 
      – con decorrenza 31/12/2005 e a valere dall’1/1/2006 - attribuiscono i 
      nuovi livelli entro un anno dalla sottoscrizione del presente CCNL, previo 
      espletamento delle relative procedure.
 5. Il presente articolo sostituisce l’art. 17 del CCNL 10/7/1997, che 
      viene pertanto disapplicato.
 
 Art. 14Fondo dell’area medica
 1. Il Fondo dell’area medica di cui all’art. 107 del CCNL per il 
      quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003 è 
      incrementato dei seguenti importi percentuali, calcolati sul monte salari 
      anno 2003 relativo all’area medica:
 - 0,95% a decorrere dal 01/01/2004;
 - ulteriore 0,93% a decorrere dal 01/01/2005;
 - ulteriore 0,89% a decorrere dal 31/12/2005.
 2. Le componenti fisse della retribuzione di posizione dei medici – nei 
      valori di cui all’art. 107, comma 3 del CCNL per il quadriennio normativo 
      2002-2005 e biennio economico 2002-2003 - corrisposte a carico del fondo 
      di cui al presente articolo, sono incrementate, a decorrere dall’1/1/2004, 
      di un importo annuo lordo per dodici mensilità pari a € 649,20.
 
 
 
 
 
 
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