| COMPARTO - SETTORE | CNEL (ENTI ART.70 - DLGS 165/2001) | ||
| TIPO | CCNL | ||
| AREA | PERSONALE NON DIRIGENTE | ||
| DATA FIRMA | 14 FEBBRAIO 2001 | ||
| PERIODO | QUADRIENNIO NORMATIVO | 1998-2001 | |
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| ARGOMENTI CORRELATI | 1° BIENNIO ECONOMICO - 2° BIENNIO ECONOMICO | ||
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| Organizzazioni Sindacali | Confederazioni Sindacali | 
| CGIL/FP………………………… | CGIL…………………. | 
| CISL/FPS ………………………… | CISL…………………… | 
| UIL/PA…………………………. | UIL…………………… | 
| UGL/ Statali ANDCD………………….. | UGL…………………. | 
  Al termine della riunione, le parti, hanno 
  sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale 
  non dirigente del CNEL per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio 
  economico 1998-1999, nel testo allegato. 
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
    PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL CNEL
    1998 – 2001
    
    Indice
  
  TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I 
    Art. 1 Campo di applicazione 
    Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure 
    di applicazione del contratto 
  TITOLO II RELAZIONI SINDACALI 
CAPO I 
    Art. 3 Obiettivi e strumenti 
    Art. 4 Contrattazione integrativa 
    Art. 5 Tempi e procedure per la stipulazione o 
    il rinnovo del contratto collettivo integrativo 
    Art. 6 Sistema di partecipazione 
    A) Informazione 
    B) Consultazione 
    C) Concertazione 
    D) Altre forme di partecipazione 
    Art. 7 Comitato pari opportunità
    
    CAPO II I SOGGETTI SINDACALI 
    
    Art. 8 Soggetti sindacali titolari della 
    contrattazione integrativa 
    Art. 9 Composizione delle delegazioni della 
    contrattazione integrativa 
    
    CAPO III PREVENZIONE DELLA CONFLITTUALITÀ
    
    Art. 10 Principi e regole di comportamento
    
    Art. 11 Interpretazione autentica dei 
    contratti 
    
    CAPO IV CONTRIBUTI SINDACALI 
    
    Art.12 Deleghe a favore delle Organizzazioni 
    sindacali
 
TITOLO III IL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 13 Il contratto individuale di lavoro
    
    Art. 14 Periodo di prova 
    Art. 15 Ferie 
    Art. 16 Festività 
    Art. 17 Lavoratori disabili 
    Art. 18 Mutamento di mansioni per inidoneità 
    psico-fisica 
    Art. 19 Passaggio diretto ad altre 
    amministrazioni del personale in eccedenza 
    Art. 20 Ricostituzione del rapporto di lavoro
 
TITOLO IV CAUSE DI SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 21 Permessi retribuiti 
    Art. 22 Aspettativa per motivi familiari o 
    personali 
    Art. 23 Servizio militare 
    Art. 24 Assenze per malattia 
    Art. 25 Infortuni sul lavoro, malattie dovute 
    a causa di servizio, equo indennizzo 
    Art. 26 Diritto allo studio 
    Art. 27 Aspettativa per dottorato di ricerca o 
    borsa di studio 
    Art. 28 Altre aspettative previste da 
    disposizioni di legge 
    Art. 29 Norme comuni sulle aspettative 
    
    Art. 30 Congedi per la formazione 
    Art. 31 Congedi dei genitori 
    Art. 32 Congedi per eventi e cause particolari
    
    Art. 33 Permessi brevi
 
TITOLO V FLESSIBILITA' DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 34 Assunzioni a tempo determinato
    
    Art. 35 Rapporto di lavoro a tempo parziale
    
    Art. 36 Orario di lavoro del personale con 
    rapporto di lavoro a tempo parziale 
    Art. 37 Trattamento economico-normativo del 
    personale con rapporto di lavoro a tempo parziale 
    Art. 38 Disciplina sperimentale del telelavoro
    
    Art. 39 Contratto di fornitura di lavoro 
    temporaneo 
    Art. 40 Contratto di formazione e lavoro
 
TITOLO VI ORARIO DI LAVORO E SUE ARTICOLAZIONI
Art. 41 Orario di lavoro 
    Art.42 Riduzione dell'orario 
    Art. 43 Turnazioni 
    Art. 44 Lavoro straordinario 
    Art. 45 Banca delle ore 
    Art. 46 Reperibilità 
    Art. 47 Riposo compensativo
 
TITOLO VII FORMAZIONE E MOBILITA'
Art. 48 La formazione: obiettivi e 
    strumenti
 
TITOLO VIII SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE
Art. 49 Aree di inquadramento 
    Art. 50 Disciplina per il primo inquadramento
    
    Art. 51 Accesso dall'esterno 
    Art. 52 Passaggi interni 
    Art. 53 Sviluppi economici all'interno delle 
    aree 
    Art. 54 Posizioni organizzative 
    Art. 55 Conferimento e revoca delle posizioni 
    organizzative 
    Art. 56 Mansioni superiori nel nuovo sistema 
    di classificazione
 
TITOLO IX NORME DISCIPLINARI
Art. 57 Doveri del dipendente 
    Art. 58 Responsabilità 
    Art. 59 Incompatibilità, cumulo di impieghi ed 
    incarichi 
    Art. 60 Sanzioni e procedimento disciplinare
    
    Art. 61 Codice disciplinare 
    Art. 62 Sospensione cautelare in corso di 
    procedimento disciplinare 
    Art. 63 Sospensione cautelare in caso di 
    procedimento penale
 
TITOLO X ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 64 Cause di cessazione del rapporto di 
    lavoro 
    Art. 65 Obblighi delle parti 
    Art. 66 Termini di preavviso
 
TITOLO XI TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 67 Struttura della retribuzione 
    
    Art. 68 Incrementi tabellari ed effetti dei 
    nuovi stipendi 
    Art. 69 Indennità di amministrazione 
    
    Art. 70 Fondo per lo straordinario 
    Art. 71 Fondo unico 
    Art. 72 Utilizzo del Fondo unico 
    Art. 73 Trattamento di trasferta 
    Art. 74 Servizio mensa e buoni pasto 
    
    Art. 75 Copertura Assicurativa 
    Art. 76 Patrocinio Legale 
    Art. 77 Retribuzione e sue definizioni
 
TITOLO XII DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Art. 78 Tutela dei dipendenti in 
    particolari condizioni psico-fisiche 
    Art. 79 Trattenute per scioperi brevi 
    
    Art. 80 Previdenza complementare 
    Art. 81 Interventi solidali a favore di 
    lavoratori affetti da AIDS 
    Art. 82 Fascicolo personale 
    Art. 83 Struttura della busta paga 
    Art. 84 Disapplicazioni
 
All.A Declaratorie
Area C 
    Area B 
    Area A
 
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1 
  DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2 
  DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3 
  DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4 
  DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5 
  DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 6
  DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 7
  DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 8
  DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 9 
  Le parti concordemente rilevano che il D.lgs. 31 
  marzo 1998, n. 80, nel collocare la disciplina del rapporto di lavoro del 
  personale del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro nell'ambito degli 
  enti ed organismi di cui all'art. 73, comma 5, del D.lgs. n. 29/1993, ha 
  attribuito al CNEL, quale organo ausiliario dello Stato avente rilevanza 
  costituzionale (art. 99 Cost.) e dotato di ampia autonomia amministrativa e 
  contabile, uno strumento contrattuale più flessibile di attuazione del dettato 
  costituzionale, orientato alla valorizzazione delle competenze e delle 
  professionalità. Ciò consentirà, a giudizio delle parti stipulanti, al CNEL 
  una piena ed efficace gestione dei compiti istituzionali, accresciutisi con 
  recenti interventi legislativi, fornendogli un apparato strumentale adeguato 
  alle esigenze di un'attività di consulenza e di sostegno della concertazione 
  all'altezza dei tempi. 
  1. Il presente contratto collettivo nazionale di 
  lavoro, stipulato ai sensi dell'art. 73, comma 5, del decreto legislativo 3 
  febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, 
  n. 80, si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo 
  indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti, del Consiglio 
  Nazionale dell'Economia e del Lavoro (d'ora in avanti: "CNEL").
  
  2. Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 
  29, come modificato e integrato con i decreti legislativi 4 novembre 1997, n.396, 
  31 marzo 1998, n. 80, e successivi, è richiamato nel testo del presente 
  contratto con la dizione "D.lgs.n.29/1993". L'Agenzia per la Rappresentanza 
  Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) è richiamata con il termine 
  "Agenzia".
  
 
  1. Il presente contratto concerne il periodo 1° 
  gennaio 1998 - 31 dicembre 2001 per la parte normativa ed è valido da1 1° 
  gennaio 1998 fino al 31 dicembre 1999 per la parte economica.
  
  2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno 
  successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente 
  contratto. L'Agenzia dà immediata comunicazione al CNEL dell'avvenuta 
  stipulazione.
  
  3. Gli istituti a contenuto economico e 
  normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dal CNEL entro 
  30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma 2.
  
  4. Il presente contratto, alla scadenza, si 
  rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una 
  delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola 
  scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono 
  integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo 
  contratto collettivo.
  
  5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, 
  le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. 
  Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le 
  parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni 
  dirette.
  
  6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari 
  a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto 
  o a tre mesi dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai 
  dipendenti del CNEL sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le 
  scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per 
  l'erogazione di detta indennità si applica la procedura di cui all'art. 52, 
  comma 1, del D.lgs. n. 29/1993.
  
  7. In sede di rinnovo biennale, per la 
  determinazione della parte economica da corrispondere, ulteriore punto di 
  riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l'inflazione 
  programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo 
  quanto previsto dall'accordo di cui al comma precedente. 
TITOLO II
    RELAZIONI SINDACALI
    
    CAPO I
    
    Art. 3
    Obiettivi e strumenti
  1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel 
  rispetto della distinzione delle responsabilità delle parti è riordinato in 
  modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al 
  miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con 
  l'esigenza del CNEL di innalzare gli standard qualitativi e quantitativi delle 
  attività di supporto allo svolgimento delle attività del CNEL, ai fini della 
  piena attuazione del dettato costituzionale (art. 99 Cost.).
  
  2. Il perseguimento dell'obiettivo indicato al 
  comma precedente comporta la necessità di un sistema di relazioni sindacali 
  convenientemente articolato in momenti di confronto negoziale e in momenti di 
  interazione non negoziale atti a garantire la partecipazione delle 
  organizzazioni sindacali. In tale impostazione il sistema di relazioni 
  sindacali ricomprende:
 
a) la contrattazione collettiva, che ha il 
    suo momento fondamentale nel contratto collettivo nazionale e che trova 
    ulteriore esplicazione nella contrattazione integrativa sulle materie e 
    secondo le modalità previste dal predetto contratto nazionale. In coerenza 
    con il carattere privatistico della contrattazione, essa si svolge in 
    conformità alle convenienze e ai distinti ruoli delle parti, nel rispetto 
    della previsione dell'art. 49 del D.lgs n. 29/1993; 
    
    b) la partecipazione sindacale che si articola 
    negli istituti dell'informazione, della consultazione e della concertazione;
    
    c) le procedure per l'interpretazione 
    autentica dei contratti collettivi.
  1. La contrattazione integrativa si svolge tra i 
  soggetti indicati nell'art. 8. Essa si avvale delle risorse dell'apposito 
  Fondo unico previsto dall'art. 71 e persegue la finalità di incrementare la 
  produttività e la qualità del servizio nonchè di sostenere i processi di 
  riorganizzazione e di innovazione tecnologica e organizzativa.
  
  2. Il contratto integrativo regola i sistemi di 
  incentivazione del personale sulla base di programmi e progetti orientati al 
  miglioramento della produttività e della qualità del servizio, definisce i 
  criteri generali delle metodologie di valutazione della produttività e della 
  qualità del lavoro, basate su indicatori e standard di riferimento ed indica i 
  criteri di ripartizione delle risorse del Fondo unico fra le varie finalità di 
  utilizzo indicate nell'art. 72.
  
  3. In sede di contrattazione integrativa sono, 
  inoltre, regolate le seguenti materie:
 
a) individuazione, ridefinizione e 
    ricollocazione dei profili professionali coerenti con le declaratorie di 
    area;
    
    b) criteri generali per la definizione delle 
    procedure di selezione di cui all'art. 52, comma 1, lett. b) e 53;
    
    c) linee di indirizzo generale per l'attività 
    di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale del personale 
    in linea con i processi di innovazione;
    
    d) accordi di mobilità ai sensi dell'art. 35 e 
    seguenti del D. lgs. n. 29/1993;
    
    e) linee di indirizzo e criteri per la 
    garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro;
    
    f) pari opportunità, per le finalità indicate 
    nell'art. 7 del presente Ccnl, nonché per quelle indicate dalla legge 10 
    aprile 1991, n. 125;
    
    g) criteri di applicazione, con riferimento ai 
    tempi ed alle modalità, delle normative relative all'igiene, all'ambiente, 
    sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, nonché alle misure necessarie 
    per facilitare il lavoro dei dipendenti disabili;
    
    h) riflessi delle innovazioni tecnologiche e 
    organizzative e dei processi di riqualificazione dei servizi sulla qualità 
    del lavoro e sulla professionalità dei dipendenti;
    
    i) criteri generali per le attività 
    socio-assistenziali del personale;
    
    j) articolazione delle tipologie dell'orario 
    di lavoro, sulla base delle esigenze dell'attività del CNEL e conformemente 
    a quanto stabilito dall'art. 41.
 
4. La contrattazione attinente agli accordi 
  di mobilità e ai riflessi delle innovazioni tecnologiche ed organizzative 
  avviene al momento del verificarsi delle circostanze che la rendono 
  necessaria.
  
  5. Le componenti retributive con valenza 
  incentivante da attribuire a livello di contrattazione integrativa sono 
  comunque correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione dei piani e 
  programmi e sono quindi graduate sulla base della verifica dei risultati 
  raggiunti tenendo conto del sistema di controllo e di contabilità previsto dal 
  regolamento di organizzazione del CNEL.
  
  6. Fermi restando i principi di comportamento 
  delle parti durante le trattative indicati nell'art. 10, sulle materie 
  demandate alla contrattazione integrativa non direttamente implicanti 
  l'erogazione di risorse destinate al trattamento economico accessorio, decorsi 
  senza esito trenta giorni dall'inizio delle trattative, le parti riassumono le 
  rispettive prerogative e la libertà di iniziativa.
  
  7. I contratti collettivi integrativi di cui al 
  presente articolo non possono essere in contrasto con vincoli risultanti dal 
  contratto collettivo nazionale o comportare oneri non previsti rispetto a 
  quanto indicato nel comma 1. Le clausole difformi sono nulle e non possono 
  essere applicate.
  
 
  1. I contratti collettivi integrativi hanno 
  durata quadriennale, si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi 
  a tale livello e si svolgono in un'unica sessione negoziale. Essi conservano 
  la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti. Sono fatte 
  salve specifiche materie previste dal presente contratto che per loro natura 
  richiedano tempi di negoziazione diversi essendo legate a fattori 
  organizzativi contingenti. La contrattazione integrativa verifica con cadenza 
  annuale la disponibilità delle risorse all'uopo destinate, nell'ambito 
  dell'autonomia di bilancio del CNEL e secondo quanto previsto dal presente 
  contratto, e individua le modalità di utilizzo delle stesse.
  
  2. Il CNEL provvede a costituire la delegazione 
  di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta 
  giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto e 
  a convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 9, per l'avvio del 
  negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme.
  
  3. Il controllo sulla compatibilità dei costi 
  della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato 
  dall'organo preposto al controllo interno secondo le vigenti disposizioni. A 
  tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla 
  delegazione trattante è inviata all'organo di controllo entro 5 giorni 
  corredata dall'apposita relazione tecnico-finanziaria illustrativa. Trascorsi 
  15 giorni senza rilievi, il contratto collettivo integrativo viene 
  sottoscritto. Per la parte pubblica la sottoscrizione è demandata al 
  presidente della delegazione trattante. In caso di rilievi da parte del 
  predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni.
  
  4. I contratti collettivi integrativi devono 
  contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica 
  della loro attuazione.
  
  5. Il CNEL trasmette all'Agenzia, entro cinque 
  giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con la specificazione delle 
  modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti 
  annuali e pluriennali di bilancio.
  
 
  Il sistema di partecipazione si realizza 
  attraverso i modelli relazionali di seguito disciplinati.
  
 
  1. Il CNEL, assicura ai soggetti sindacali di 
  cui all'art. 8, informazioni tempestive sugli atti di valenza generale, aventi 
  riflessi diretti sul rapporto di lavoro, sull'organizzazione degli uffici e 
  sulla gestione complessiva delle risorse umane.
  
  2. Nelle materie di seguito indicate il CNEL 
  fornisce una informazione preventiva:
 
a) nei casi in cui il presente Ccnl prevede 
    la contrattazione integrativa, la concertazione e la consultazione;
    
    b) per la definizione dei criteri per la 
    programmazione dei fabbisogni di organici in conseguenza degli indirizzi 
    formulati dagli organi del Consiglio per la propria attività;
    
    c) per la verifica periodica della 
    produttività degli uffici;
    
    d) per la verifica dello stato 
    dell'occupazione e delle politiche degli organici;
    
    e) per la definizione dei criteri generali 
    concernenti l'organizzazione del lavoro;
    
    f) per promuovere iniziative rivolte al 
    miglioramento dei servizi sociali in favore del personale;
    
    g) per l'introduzione di nuove tecnologie e 
    processi di riorganizzazione;
    
    h) nei casi di affidamento all'esterno dei 
    servizi;
    
    i) criteri generali sulla programmazione della 
    mobilità interna. 
    
    j) programmi di formazione;
    
    k) misure in materia di igiene e sicurezza sul 
    lavoro;
    
    l) attività e programmi di ricerca e sviluppo;
    
    m) elevazione del contingente dei posti dal 
    tempo pieno al tempo parziale di cui all'art. 35;
    
    n) criteri per il ricorso a forme di lavoro 
    flessibili.
 
3. Nelle materie di seguito indicate, aventi 
  per oggetto gli atti di gestione adottati e la verifica dei relativi 
  risultati, il CNEL fornisce un'informazione successiva ai soggetti sindacali 
  di cui all'art. 8:
 
a) applicazione di parametri di misurazione 
    della produttività e della qualità dei servizi e dei relativi standards;
    
    b) andamento generale della mobilità del 
    personale; 
    
    c) attuazione dei programmi di formazione del 
    personale;
    
    d) misure adottate in materia di igiene e 
    sicurezza nei luoghi di lavoro;
    
    e) distribuzione complessiva delle risorse del 
    Fondo unico di ente per i trattamenti accessori;
    
    f) distribuzione complessiva delle ore di 
    lavoro straordinario e utilizzo delle relative prestazioni;
    
    g) stato dell'occupazione e politiche degli 
    organici.
 
  1. La consultazione, è attivata dal CNEL, prima 
  dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi diretti riflessi sul 
  rapporto di lavoro ed è facoltativa, salvo che per le seguenti materie, per le 
  quali è obbligatoria:
 
a) organizzazione e disciplina degli 
    uffici, consistenza e variazione della dotazione organica di area e 
    complessiva;
    
    b) elevazione del contingente massimo per la 
    trasformazione dei posti da tempo pieno a tempo parziale di cui all'art. 35.
 
2. La consultazione del rappresentante per la 
  sicurezza avviene nei casi previsti dall'art. 19 del D. lgs. 19 settembre 
  1994, n. 626.
 
  1. Sono oggetto di concertazione le seguenti 
  materie:
 
a) criteri relativi alla mobilità interna;
    
    b) criteri generali per la definizione delle 
    procedure di selezione per i passaggi tra le aree di cui all'art. 52, comma 
    1, lett. a);
    
    c) criteri relativi al conferimento, alla 
    durata ed alla revoca degli incarichi di posizione organizzativa;
    
    d) graduazione delle posizioni organizzative 
    ai fini dell'attribuzione della relativa indennità di posizione;
    
    e) criteri e procedure di valutazione 
    periodica delle attività svolte dai dipendenti investiti di incarichi di 
    posizione organizzativa e relative necessarie garanzie di contraddittorio;
    
    f) individuazione dei contingenti destinati 
    alle selezioni interne, di cui all'art. 52, comma 1;
    
    g) verifica periodica della produttività degli 
    uffici;
    
    h) introduzione di nuove tecnologie e processi 
    di riorganizzazione del CNEL aventi effetti generali sull'organizzazione del 
    lavoro;
    
    i) criteri per la determinazione dei carichi 
    di lavoro.
2. La richiesta della concertazione deve 
  essere formulata con atto scritto, entro tre giorni dal ricevimento 
  dell'informazione di cui alla lett. A) del presente articolo, da parte dei 
  soggetti sindacali di cui all'art. 8. 
  
  3. La concertazione si svolge in appositi 
  incontri che iniziano entro quarantotto ore dalla data di ricezione della 
  richiesta. Durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro 
  comportamenti, ai principi di correttezza e buona fede.
  
  4. Nel corso della concertazione le parti 
  verificano la possibilità di pervenire ad un accordo sulle materie oggetto del 
  confronto, che deve, comunque, concludersi entro il termine massimo di 30 
  giorni dalla sua attivazione. Dell'esito di esso è redatto verbale che riporta 
  le posizioni delle parti.
  
 
  1. Nell'ambito del CNEL è costituita una 
  Conferenza di rappresentanti delle parti abilitate alla contrattazione 
  integrativa. La Conferenza si riunisce due volte l'anno al fine di coinvolgere 
  il personale in ordine alle linee essenziali di indirizzo in materia di 
  politiche aventi riflessi sul personale, nonché di organizzazione e gestione 
  con particolare riguardo ai sistemi di verifica dei risultati, anche al fine 
  di favorire un adeguato governo dei processi di innovazione organizzativa, 
  nell'ambito dei quali va comunque considerata la valorizzazione delle risorse 
  umane.
  
 
  1. Al fine di attivare misure e meccanismi volti 
  a consentire una reale parità tra uomini e donne all'interno del Cnel sono 
  definiti con la contrattazione integrativa, interventi che si concretizzino in 
  " azioni positive" a favore delle donne , nell'ambito delle più ampie 
  previsioni dell'art. 2 comma 6, della legge 125/1991 e degli articoli 7 commi 
  1 e 61 del d.lgs n. 29/93.
  
  2. Presso il Cnel è costituito un apposito 
  Comitato composto da un rappresentante dell'amministrazione del Cnel, con 
  funzioni di presidente, da un componente designato da ognuna delle 
  organizzazioni sindacali firmatarie del presente Ccnl e da un pari numero di 
  rappresentanti del CNEL.
  
  3. Il comitato per le pari opportunità svolge i 
  seguenti compiti:
 
a) svolgimento, con specifico riferimento 
    all'attività del CNEL, attività di studio, ricerca, -promozione e raccolta 
    dei dati relativi alle materie di competenza del CNEL anche alla luce 
    dell'evoluzione della legislazione italiana ed estera in materia e con 
    riferimento ai programmi di azione della Comunità europea;
    
    b) individuazione dei fattori che ostacolano 
    l'effettiva parità di opportunità tra donne e uomini nel lavoro proponendo 
    iniziative dirette al loro superamento alla luce delle caratteristiche del 
    mercato del lavoro e dell'andamento dell'occupazione femminile in ambito 
    locale, anche in riferimento alle diverse tipologie di rapporto di lavoro;
    
    c) formulazione di proposte in ordine ai 
    medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa;
    
    d) promozione di iniziative volte ad attuare 
    le direttive dell'Unione Europea per l'affermazione sul lavoro della pari 
    dignità delle persone, nonchè di azioni positive ai sensi della legge n. 
    125/1991.
    
    e) promozione di interventi idonei a 
    facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità e 
    a salvaguardare le professionalità.
    
    f) proposizione di iniziative dirette a 
    prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro.
 
4. In sede di contrattazione integrativa 
  tenendo conto delle proposte formulate dal Comitato, sono adottate misure 
  volte a favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di 
  sviluppo professionale, nei seguenti ambiti e con particolare riferimento a:
 
a) accesso ai corsi di formazione 
    professionale e modalità di svolgimento degli stessi anche ai fini del 
    perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali nel sistema 
    classificatorio;
    
    b) flessibilità degli orari di lavoro in 
    rapporto agli orari dei servizi sociali nella fruizione del part-time;
    
    c) perseguimento di un effettivo equilibrio di 
    posizioni funzionali a parità di requisiti professionali, di cui si deve 
    tenere conto anche nell'attribuzione di incarichi o funzioni più 
    qualificate, nell'ambito delle misure rivolte a superare, per la generalità 
    dei dipendenti l'assegnazione in via permanente di mansioni estremamente 
    parcellizzate e prive di ogni possibilità di evoluzione professionale.
    
    d) proposizione di iniziative di informazione 
    per promuovere comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità nel 
    lavoro.
 
5. Il CNEL favorisce l'operatività del 
  Comitato garantendo gli strumenti idonei al suo funzionamento. In particolare, 
  valorizza e pubblicizza con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati 
  del lavoro svolto dal Comitato. Quest'ultimo è tenuto a svolgere una relazione 
  annuale sulle condizioni delle lavoratrici nell'ambito del CNEL.
  
  6. Il Comitato per le pari opportunità rimane in 
  carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione del 
  nuovo. I componenti del Comitato possono essere confermati nell'incarico per 
  un solo mandato.
  
 
  1. I soggetti titolari della contrattazione 
  integrativa di cui all'art. 4 sono:
 
a) le organizzazioni sindacali di categoria 
    firmatarie del presente contratto collettivo nazionale di lavoro;
    
    b) le rappresentanze sindacali unitarie (RSU) 
    elette ai sensi dell'accordo collettivo quadro per la costituzione delle 
    rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle 
    pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento 
    elettorale, stipulato il 7 agosto 1998.
 
  1. La delegazione trattante per la 
  contrattazione integrativa è costituita:
 
a) per la parte pubblica: dalla delegazione 
    espressamente nominata dal Presidente del CNEL;
    
    b) per la parte sindacale: dai soggetti 
    sindacali di cui all'art.8.
 
2. Il CNEL può avvalersi, nella 
  contrattazione integrativa, dell'attività di assistenza dell'Agenzia.
  
  
 
  1. Il sistema delle relazioni sindacali è 
  improntato ai principi di correttezza e buona fede, ed è orientato alla 
  prevenzione dei conflitti.
  
  2. Nel rispetto dei suddetti principi, entro il 
  primo mese del negoziato relativo alla contrattazione integrativa le parti non 
  assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette e compiono ogni 
  ragionevole sforzo per raggiungere l'accordo nelle materie demandate alla 
  contrattazione stessa.
  
  3. Durante il periodo in cui si svolgono la 
  consultazione o la concertazione, le parti medesime si attengono ugualmente 
  all'impegno di non assumere iniziative unilaterali sulle materie oggetto della 
  consultazione o della concertazione.
  
 
  1. Qualora insorgano controversie aventi 
  carattere di generalità sull'interpretazione dei contratti collettivi, 
  nazionali o integrativi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per 
  definire consensualmente il significato della clausola controversa. 
  L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all'articolo 51 del 
  D.lgs.n.29/1993 e successive modificazioni e integrazioni e, per quanto 
  concerne i contratti collettivi integrativi, con quelle previste dall'art. 5 
  del presente Ccnl, sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della 
  vigenza del contratto.
  
  2. La medesima procedura di cui al comma 1 può 
  essere attivata anche a richiesta di una delle parti.
  
 
  1. I dipendenti hanno facoltà di rilasciare 
  delega, a favore dell'Organizzazione Sindacale da loro prescelta, per la 
  riscossione di una quota mensile dello stipendio per il pagamento dei 
  contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. 
  La delega è rilasciata per iscritto ed è trasmessa al CNEL a cura del 
  dipendente o dell'Organizzazione Sindacale interessata.
  
  2. La delega ha effetto dal primo giorno del 
  mese successivo a quello del rilascio.
  
  3. Il dipendente può revocare in qualsiasi 
  momento la delega rilasciata ai sensi del comma 1 inoltrando la relativa 
  comunicazione al CNEL e all'Organizzazione Sindacale interessata. L'effetto 
  della revoca decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di 
  presentazione della stessa.
  
  4. Le trattenute devono essere operate dal CNEL 
  sulle retribuzioni dei dipendenti in base alle deleghe ricevute e sono versate 
  mensilmente alle Organizzazioni sindacali interessate secondo modalità 
  concordate con il CNEL.
  
  5. Il CNEL è tenuto, nei confronti dei terzi, 
  alla segretezza sui nominativi del personale delegante e sui versamenti 
  effettuati alle Organizzazioni sindacali.
 
TITOLO III
    IL RAPPORTO DI LAVORO
    
    Art. 13
    Il contratto individuale di lavoro
  1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, 
  determinato e a tempo parziale è costituito e regolato da contratti 
  individuali e dal presente contratto nel rispetto delle disposizioni di legge 
  e della normativa comunitaria.
  
  2. Nel contratto di lavoro individuale, per il 
  quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:
 
a) tipologia del rapporto di lavoro;
    
    b) data di inizio del rapporto di lavoro;
    
    c) posizione di inquadramento professionale e 
    livello retributivo iniziale;
    
    d) mansioni corrispondenti al profilo 
    assegnato;
    
    e) durata del periodo di prova;
    
    f) sede di lavoro;
    
    g) termine finale in caso di rapporto a tempo 
    determinato.
 
3. Il contratto individuale specifica che il 
  rapporto di lavoro è regolato dalla disciplina del contratto collettivo 
  vigente anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del 
  contratto di lavoro. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, 
  senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che 
  ne costituisce il presupposto.
  
  4. L'assunzione può avvenire con rapporto di 
  lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest'ultimo caso, il contratto 
  individuale di cui al comma 2 indica anche l'articolazione dell'orario di 
  lavoro assegnata, nell'ambito delle tipologie di cui all'art. 41.
  
  5. Prima di procedere alla stipulazione del 
  contratto di lavoro individuale, il CNEL invita l'interessato a presentare la 
  documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto 
  di lavoro, indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine non 
  inferiore a trenta giorni, termine che può essere prorogato fino a 90 giorni 
  in casi particolari. Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua 
  responsabilità, deve dichiarare di non avere un altro rapporto di lavoro a 
  tempo indeterminato o determinato con altro datore di lavoro pubblico o 
  privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità 
  richiamate dall'art. 58 del D.lgs. n.29/1993. In caso contrario, unitamente ai 
  documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione 
  per il nuovo rapporto.
  
  6. Scaduto inutilmente il termine di cui al 
  comma 5, il CNEL comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
  
  7. Il contratto individuale di cui al comma 1 
  sostituisce i provvedimenti di nomina già previsti dagli artt. 17 e 28 del DPR 
  9 maggio 1994, n.487. In ogni caso esso produce i medesimi effetti dei 
  predetti provvedimenti di nomina.
  
 
  1. Il dipendente assunto in servizio a tempo 
  indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come 
  segue:
 
a) 2 mesi per il personale dell'Area A;
    
    b) 4 mesi per il personale delle Aree B e C.
Sono esonerati dal periodo di prova i 
  dipendenti del CNEL che siano stati riclassificati a seguito di processi di 
  selezione interna di cui all'art. 52.
  
  2. Ai fini del compimento del periodo di prova 
  si tiene conto del servizio effettivamente prestato.
  
  3. Il periodo di prova è sospeso nei casi di 
  assenza per malattia, di astensione obbligatoria e negli altri casi 
  espressamente previsti dalla legge. In caso di malattia il dipendente ha 
  diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, 
  decorso il quale il rapporto può essere risolto. Nell'ipotesi di infortunio 
  sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio trova applicazione l'art. 
  25.
  
  4. Le assenze riconosciute come causa di 
  sospensione ai sensi del comma 3 sono soggette allo stesso trattamento 
  economico previsto per i dipendenti non in prova.
  
  5. Decorsa la metà del periodo di prova, 
  ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza 
  obbligo di preavviso nè di corresponsione dell'indennità sostitutiva del 
  preavviso, fatti salvi i casi di sospensione di cui al comma 3. Il recesso del 
  CNEL deve essere motivato.
  
  6. Decorso il periodo di prova senza che il 
  rapporto sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio 
  con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli 
  effetti.
  
  7. In caso di recesso, la retribuzione viene 
  corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei 
  della tredicesima mensilità maturati. Spetta altresì al dipendente la 
  retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.
  
  8. Il periodo di prova non può essere rinnovato 
  o prorogato alla scadenza.
  
  9. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo 
  indeterminato, che sia vincitore di concorso pubblico presso il CNEL o altra 
  amministrazione o ente, ha diritto, durante il periodo di prova, alla 
  conservazione del posto senza retribuzione, e, in caso di mancato superamento 
  della prova, o per recesso dello stesso dipendente, rientra, a domanda, nel 
  profilo di provenienza.
  
 
  1. Il dipendente ha diritto, in ogni anno di 
  servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al 
  dipendente spetta la normale retribuzione, esclusi i compensi per prestazioni 
  di lavoro straordinario, le indennità connesse a particolari condizioni di 
  lavoro.
  
  2. La durata delle ferie è di 32 giorni 
  lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, 
  lettera a) della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
  
  3. I dipendenti assunti dopo il 16 maggio 1995, 
  data di stipulazione del Ccnl 1994/1997 relativo al personale non dirigente 
  dei Ministeri, hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle 
  due giornate previste dal comma 2.
  
  4. Dopo 3 anni di servizio, ai dipendenti di cui 
  al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti nel comma 2.
  
  5. In caso di distribuzione dell'orario 
  settimanale di lavoro su cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo 
  ed i giorni di ferie spettanti ai sensi dei commi 2 e 3 sono ridotti, 
  rispettivamente, a 28 e 26, comprensivi delle due giornate previste dall'art. 
  1, comma 1, lett. a) della legge 937/1977.
  
  6. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 
  4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni 
  previste dalla menzionata legge n.937/1977.
  
  7. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal 
  servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di 
  servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è 
  considerata a tutti gli effetti come mese intero.
  
  8. Il dipendente che ha usufruito dei permessi 
  di cui all'art. 21 conserva il diritto alle ferie.
  
  9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non 
  sono monetizzabili. Esse sono fruite nel corso di ciascun anno solare, in 
  periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle 
  richieste del dipendente.
  
  10. Compatibilmente con le esigenze del 
  servizio, il CNEL assicura comunque al dipendente il frazionamento delle ferie 
  in più periodi. La fruizione delle ferie deve avvenire nel rispetto dei turni 
  di ferie prestabiliti. Il dipendente, di norma, deve fruire di almeno due 
  settimane continuative di ferie nel periodo 1 agosto - 10 settembre.
  
  11. Qualora le ferie già in godimento siano 
  interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al 
  rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per 
  quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonchè all'indennità di 
  missione per la durata del medesimo viaggio. Il dipendente ha inoltre diritto 
  al rimborso delle spese anticipate per il periodo di ferie non goduto.
  
  12. In caso di indifferibili esigenze di 
  servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso 
  dell'anno, le ferie devono essere fruite entro l'anno successivo.
  
  13. Compatibilmente con le esigenze di servizio, 
  in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire 
  delle ferie residue entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di 
  spettanza. In caso di impedimento derivante da uno stato di malattia o 
  infortunio o da assenza obbligatoria, alla fruizione delle ferie residue entro 
  il mese di aprile dell'anno successivo a quello di spettanza, le stesse 
  possono essere fruite anche oltre il predetto termine, in periodi compatibili 
  con le esigenze di servizio e comunque entro l'anno.
  
  14. Le ferie sono sospese da malattie 
  adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero 
  ospedaliero o si protraggano per più di 3 giorni. IL CNEL deve essere posto in 
  grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti 
  dovuti.
  
  15. Qualora il lavoratore non sia stato 
  espressamente autorizzato a fruire, in prosecuzione del periodo di ferie 
  programmato, delle giornate di ferie non godute per i motivi di cui al 
  precedente punto, egli ha l'obbligo di presentarsi in servizio al termine del 
  periodo di ferie precedentemente fissato, oppure al termine, se successivo, 
  dell'assenza per malattia, per infortunio o per evento luttuoso.
  
  16. Il periodo di ferie non è riducibile per 
  assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte 
  per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie deve essere 
  previamente autorizzato dal dirigente in relazione alle esigenze di servizio.
  
  17. Fermo restando il disposto del comma 9, 
  all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a 
  tale data non siano state fruite per documentate esigenze di servizio, si 
  procede al pagamento sostitutivo delle stesse.
  
 
  1. Sono considerati giorni festivi le domeniche 
  e gli altri giorni riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli effetti 
  civili, nonchè il 29 giugno, ricorrenza del Santo Patrono di Roma.
  
  2. Il riposo settimanale cade normalmente di 
  domenica e non deve essere inferiore alle ventiquattro ore. Per i dipendenti 
  turnisti il riposo può essere fissato in altro giorno della settimana.
  
  3. Ai lavoratori appartenenti alle chiese 
  cristiane avventiste ed alla religione ebraica è riconosciuto il diritto di 
  fruire, a richiesta, del riposo sabbatico in luogo di quello settimanale 
  domenicale, nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro, ai 
  sensi delle leggi 22 novembre 1988, n.516 e 8 marzo 1989, n.101. Le ore 
  lavorative non prestate il sabato sono recuperate la domenica o in altri 
  giorni lavorativi senza diritto al alcun compenso straordinario o 
  maggiorazioni.
  
 
  1. Al fine di valorizzare pienamente la capacità 
  e le potenzialità dei lavoratori disabili, il CNEL, nell'ambito delle forme di 
  partecipazione di cui all'art. 6, lett. D), individua e realizza le iniziative 
  per una corretta attuazione della disciplina della legge n.68/2000 anche con 
  riferimento a quanto previsto dall'art. 24 della legge 104/1992 per 
  l'abbattimento delle barriere architettoniche.
  
  2. Nei confronti dei dipendenti che si trovino 
  nelle condizioni descritte nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, trovano 
  applicazione le agevolazioni di cui agli artt. 21 e 33 della legge medesima e 
  successive modificazioni, secondo gli accertamenti previsti dalla stessa.
  
 
  1. Nei confronti del dipendente riconosciuto non 
  idoneo in via permanente allo svolgimento dei compiti del proprio profilo 
  professionale, il CNEL non può procedere alla risoluzione del rapporto di 
  lavoro per inidoneità fisica o psichica prima di aver esperito ogni utile 
  tentativo per recuperare lo stesso dipendente al servizio impiegandolo in 
  altro profilo riferito alla stessa posizione economica dell'area di 
  inquadramento assicurando un adeguato percorso di riqualificazione.
  
  2. In caso di mancanza di posti, previo consenso 
  dell'interessato, il dipendente può essere impiegato in un profilo collocato 
  in una posizione economica inferiore della medesima area e, in via residuale, 
  in un profilo di area immediatamente inferiore.
  
  3. I posti che si rendono vacanti 
  successivamente alla eventuale applicazione della disciplina del comma 2, sono 
  prioritariamente destinati alla ricollocazione dei dipendenti che hanno fruito 
  della medesima disciplina.
  
  4. Nel caso di destinazione ad un profilo 
  appartenente a posizione economica inferiore o ad area inferiore, il 
  dipendente ha diritto al mantenimento del trattamento retributivo, non 
  riassorbibile, della posizione economica di provenienza, ove questo sia più 
  favorevole.
  
  5. Nel caso in cui detto personale non possa 
  essere ricollocato nell'ambito del CNEL con le modalità previste dai commi 
  precedenti, si applica, in quanto compatibile, la disciplina di cui all'art. 
  19.
  
 
  1. In relazione a quanto previsto dall'art. 35, 
  comma 6, del d.lgs.n.29/1993, conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5 
  dello stesso articolo, allo scopo di facilitare il passaggio diretto del 
  personale dichiarato in eccedenza ad altri enti e di evitare il collocamento 
  in disponibilità del personale che non sia possibile impiegare diversamente 
  nell'ambito del CNEL, il CNEL comunica a tutti gli enti o amministrazioni di 
  cui all'art. 1, comma 2 del d. lgs. 29/1993 presenti a livello provinciale, 
  regionale e nazionale, l'elenco del personale in eccedenza distinto per area e 
  profilo professionale richiedendo la loro disponibilità al passaggio diretto, 
  in tutto o in parte, di tale personale. 
  
  2. Gli enti destinatari della richiesta di cui 
  al comma 1, qualora interessati, comunicano, entro il termine di 30 giorni, 
  l'entità dei posti, per categoria e profilo, vacanti nella rispettiva 
  dotazione organica per i quali, tenuto conto della programmazione dei 
  fabbisogni, sussiste l'assenso al passaggio diretto del personale in 
  eccedenza.
  
  3. I posti disponibili sono comunicati ai 
  lavoratori in eccedenza che possono indicare le relative preferenze e 
  chiederne le conseguenti assegnazioni; con la specificazione di eventuali 
  priorità; il CNEL dispone i trasferimenti nei quindici giorni successivi alla 
  richiesta. 
  
  4. Qualora si renda necessaria una selezione tra 
  più aspiranti allo stesso posto, il CNEL forma una graduatoria sulla base dei 
  seguenti criteri:
 
a) dipendenti portatori di handicap;
    
    b) situazione di famiglia, privilegiando il 
    maggior numero di familiari a carico;
    
    c) maggiore anzianità lavorativa presso la 
    pubblica amministrazione;
    
    d) particolari condizioni di salute del 
    lavoratore, dei familiari e dei conviventi stabili; la stabile convivenza, 
    nel caso qui disciplinato e in tutti gli altri casi richiamati nel presente 
    contratto, è accertata sulla base della certificazione anagrafica presentata 
    dal dipendente;
    
    e) presenza in famiglia di soggetti portatori 
    di handicap;
    
    f) dipendenti unici titolari di reddito nel 
    nucleo familiare.
La ponderazione dei criteri viene definita in 
  sede di contrattazione integrativa.
  
  5. La contrattazione integrativa può prevedere 
  specifiche iniziative di formazione e riqualificazione:
 
a) da parte degli stessi enti riceventi, al 
    fine di favorire le integrazioni dei lavoratori trasferiti nel nuovo 
    contesto organizzativo, anche in relazione al modello di classificazione 
    vigente;
    
    b) da parte del CNEL, al fine di favorire la 
    ricollocazione degli stessi lavoratori anche in attuazione dell'art. 35/bis, 
    commi 2 e 6, del ripetuto d.lgs. 29/93.
  1. Il dipendente il cui rapporto di lavoro si 
  sia interrotto per effetto di dimissioni può richiedere, entro 5 anni dalla 
  data delle dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto di lavoro. Il 
  CNEL si pronuncia motivatamente, entro 60 giorni dalla richiesta; in caso di 
  accoglimento il dipendente è ricollocato nella posizione equivalente a quella 
  rivestita, secondo il sistema di classificazione applicato nel CNEL, al 
  momento delle dimissioni.
  
  2. Nel caso previsto dal precedente comma, la 
  ricostituzione del rapporto di lavoro è subordinata alla disponibilità del 
  corrispondente posto nella dotazione organica del CNEL.
 
TITOLO IV
    CAUSE DI SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
    
    Art. 21
    Permessi retribuiti
 
  1. A domanda del dipendente sono concessi 
  permessi retribuiti per i seguenti casi da documentare debitamente:
 
a) partecipazione a concorsi od esami, 
    limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove entro il limite 
    complessivo di giorni otto all'anno;
    
    b) lutti per perdita del coniuge o del 
    convivente stabile, di parenti entro il secondo grado, di affini di primo 
    grado: giorni tre consecutivi lavorativi per evento;
    
    c) donazioni di sangue, per l'intera giornata 
    lavorativa.
 
2. A domanda del dipendente sono inoltre 
  concessi, nell'anno, tre giorni di permesso retribuito per particolari motivi 
  personali o familiari fruibili anche frazionatamente.
  
  3. Il dipendente ha altresì diritto ad un 
  permesso di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio.
  
  4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere 
  fruiti cumulativamente nell'anno solare; gli stessi permessi non riducono le 
  ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.
  
  5. Durante i predetti periodi al dipendente 
  spetta l'intera retribuzione, ivi compresa l'indennità di amministrazione, 
  escluse le indennità legate alla effettiva prestazione.
  
  6. I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della 
  legge 5 febbraio 1992, n. 104 non sono computati ai fini del raggiungimento 
  del limite fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie. Tali permessi 
  possono essere fruiti anche in forma frazionata.
  
  7. Il dipendente ha altresì diritto, ove ne 
  ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche 
  disposizioni di legge.
  
  8. Nell'ambito delle previsioni contenute nella 
  legge 11 agosto 1991, n.266 e nel regolamento approvato con DPR 21 settembre 
  1994, n.613 per le attività di protezione civile, il CNEL favorisce la 
  partecipazione del personale alle attività delle associazioni di volontariato 
  mediante idonea articolazione degli orari di lavoro.
  
 
  1. Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo 
  indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta, possono essere 
  concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi 
  di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e 
  senza decorrenza dell'anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in 
  un triennio.
  
  2. I periodi di aspettativa di cui al comma 1 
  non vengono presi in considerazione ai fini della disciplina contrattuale per 
  il calcolo dei periodi di conservazione del posto previsti dagli artt. 24 e 
  25.
  
  3. La presente disciplina si aggiunge ai casi 
  espressamente tutelati da specifiche disposizioni di legge o, sulla base di 
  queste, da questo contratto collettivo.
  
 
  1. La chiamata alle armi per adempiere gli 
  obblighi di leva o il richiamo alle armi per qualunque esigenza delle Forze 
  Armate, nonché l'arruolamento volontario allo scopo di anticipare il servizio 
  militare obbligatorio, determinano la sospensione del rapporto di lavoro, 
  anche in periodo di prova, ed il dipendente ha titolo alla conservazione del 
  posto per tutto il periodo del servizio militare di leva, senza diritto alla 
  retribuzione.
  
  2. I dipendenti che prestano il servizio 
  sostitutivo civile hanno diritto, anche in periodo di prova, alla 
  conservazione del posto di lavoro per tutta la durata del servizio, senza 
  retribuzione.
  
  3. Entro trenta giorni dal congedo o dall'invio 
  in licenza illimitata in attesa di congedo, il dipendente deve porsi a 
  disposizione del CNEL per riprendere servizio. Superato tale termine il 
  rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità di preavviso 
  nei confronti del dipendente, salvo i casi di comprovato impedimento.
  
  4. Il periodo di servizio militare produce sul 
  rapporto di lavoro tutti gli effetti previsti dalle vigenti disposizioni di 
  legge, regolamentari e contrattuali.
  
  5. I dipendenti richiamati alle armi hanno 
  diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo del richiamo, che 
  viene computato ai fini dell'anzianità di servizio. Al predetto personale, il 
  CNEL corrisponde l'eventuale differenza fra la retribuzione in godimento e 
  quella erogato dall'amministrazione militare.
  
  6. Alla fine del richiamo, il dipendente deve 
  porsi a disposizione del CNEL per riprendere la sua occupazione entro il 
  termine di cinque giorni, se il richiamo ha avuto durata non superiore a un 
  mese, di otto giorni se ha avuto durata superiore a un mese ma inferiore a sei 
  mesi, di quindici giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi. In tale 
  ipotesi, il periodo tra la fine del richiamo e l'effettiva ripresa del 
  servizio non è retribuito.
  
 
  1. Il dipendente assente per malattia ha diritto 
  alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della 
  maturazione del predetto periodo, si sommano alle assenze dovute all'ultimo 
  episodio morboso le assenze per malattia verificatesi nei tre anni precedenti.
  
  2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al 
  lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso, per casi 
  particolarmente gravi, di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi, 
  senza diritto ad alcun trattamento retributivo.
  
  3. Qualora il dipendente abbia avanzato la 
  richiesta di cui al comma 2, il CNEL procede all'accertamento delle condizioni 
  di salute del dipendente stesso, per il tramite dell'Azienda Sanitaria Locale 
  competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di verificare la 
  sussistenza dell'idoneità a svolgere proficuo lavoro.
  
  4. Superati i periodi di conservazione del posto 
  previsti dai commi 1 e 2 - e così anche nel caso in cui, a seguito 
  dell'accertamento disposto ai sensi del comma 3, il dipendente sia dichiarato 
  permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro - il CNEL ha 
  facoltà di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro corrispondendo al 
  dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso.
  
  5. I periodi di assenza per malattia, salvo 
  quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la 
  maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
  
  6. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di 
  legge a tutela degli affetti da Tbc.
  
  7. Il trattamento economico spettante al 
  dipendente che si assenti per malattia è il seguente:
 
a) intera retribuzione fissa mensile, con 
    esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, per i primi 9 
    mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo per le malattie superiori a 
    quindici giorni consecutivi o in caso di ricovero ospedaliero e per il 
    successivo periodo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete 
    anche il trattamento economico accessorio, fatta eccezione quindi per i 
    compensi per il lavoro straordinario e i turni;
    
    b) 90% della retribuzione di cui alla lettera 
    a) per i successivi 3 mesi di assenza;
    
    c) 50% della retribuzione di cui alla lettera 
    a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto 
    nel comma 1.
8. In caso di patologie gravi che richiedano, 
  terapie salvavita ed altre assimilabili, come ad esempio l'emodialisi, la 
  chemioterapia, il trattamento riabilitativo per soggetti affetti da AIDS, ai 
  fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per 
  malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day - hospital ed i 
  giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla 
  competente Azienda sanitaria Locale o Struttura Convenzionata. In tali 
  giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all'intera retribuzione 
  prevista dal comma 7, lettera a), secondo periodo. Per agevolare il 
  soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite 
  specialistiche, il CNEL favorisce un'idonea articolazione dell'orario di 
  lavoro nei confronti dei soggetti interessati.
  
  9. L'assenza per malattia, ovvero la sua 
  eventuale prosecuzione, deve essere comunicata all'Ufficio di appartenenza 
  tempestivamente e comunque all'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui 
  si verifica, salvo comprovato impedimento.
  
  10. Il dipendente è tenuto, salvo casi di forza 
  maggiore, a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di 
  ricevimento il certificato medico attestante lo stato di infermità entro i due 
  giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione 
  della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al 
  primo giorno lavorativo successivo.
  
  11. IL CNEL dispone il controllo della malattia 
  secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti, attraverso la 
  competente Azienda Sanitaria Locale.
  
  12. Il dipendente che durante l'assenza per 
  malattia dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato al CNEL, deve 
  darne tempestiva comunicazione, indicando il relativo indirizzo.
  
  13. Il dipendente assente per malattia, ancorché 
  formalmente autorizzato dal medico curante in via generica ad uscire 
  dall'abitazione, è tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo comunicato al 
  CNEL fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattia, ivi compresi 
  i giorni domenicali e festivi, per consentire il controllo dell'incapacità 
  lavorativa, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. Sono fatte 
  salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per 
  visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie o accertamenti specialistici 
  regolarmente prescritti ovvero per altri giustificati motivi, di cui il 
  dipendente è tenuto a dare preventiva informazione al CNEL, eccezion fatta per 
  i casi di obiettivo e giustificato impedimento.
  
  14. Nel caso in cui l'infermità derivante da 
  infortunio non sul lavoro sia causata da responsabilità di terzi, il 
  dipendente è tenuto a darne comunicazione al CNEL, che ha diritto di 
  recuperare dal terzo responsabile le retribuzioni da esso corrisposte durante 
  il periodo di degenza ai sensi del comma 7, lettere a), b) e c), compresi gli 
  oneri riflessi inerenti.
  
 
  1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul 
  lavoro, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino a completa 
  guarigione clinica. In tale periodo al dipendente spetta l'intera retribuzione 
  di cui all'art. 24, comma 7 comprensiva del trattamento accessorio ivi 
  indicato.
  
  2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, se 
  l'assenza è dovuta a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al 
  lavoratore spetta l'intera retribuzione di cui all'art. 24, comma 7, 
  comprensiva del trattamento accessorio ivi indicato per tutto il periodo di 
  conservazione del posto di cui all'art. 24, commi 1 e 2.
  
  3. Per quanto riguarda il procedimento per il 
  riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità per la 
  corresponsione dell'equo indennizzo e per la risoluzione del rapporto di 
  lavoro in caso di inabilità permanente si applicano le disposizioni vigenti in 
  materia per i pubblici dipendenti.
  
  4. Le assenze di cui al presente articolo non 
  sono cumulabili, ai fini del calcolo del periodo di comporto, con le assenze 
  per malattia di cui all'articolo 24.
  
  5. Nel caso di lavoratori che, non essendo 
  disabili al momento dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul 
  lavoro o malattia collegata a causa di servizio eventuali disabilità trova 
  applicazione l'art. 1, comma 7, della legge n. 68/1999. Nel caso di lavoratori 
  che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza 
  di infortunio o malattia, trova applicazione l'art. 4, comma 4 della stessa 
  legge.
  
 
  1. Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo 
  indeterminato sono concessi - anche in aggiunta alle attività formative 
  programmate dal CNEL - speciali permessi retribuiti, nella misura massima di 
  150 ore individuali per ciascun anno e nel limite massimo del 3% del personale 
  in servizio a tempo indeterminato all'inizio di ogni anno, con arrotondamento 
  all'unità superiore.
  
  2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi 
  per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio 
  universitari, post-universitari, di scuola di istruzione primaria, secondaria 
  e di qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente 
  riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o 
  attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico, per la 
  preparazione e successiva discussione della tesi di laurea finale al termine 
  degli studi universitari, per la frequenza di corsi organizzati dall'Unione 
  Europea e per sostenere i relativi esami. Gli stessi permessi sono concessi 
  anche per la partecipazione a corsi di formazione in materia di integrazione 
  dei soggetti svantaggiati sul piano lavorativo dal punto di vista sociale o 
  psico-fisico.
  
  3. Il personale interessato ai corsi ha diritto 
  all'assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi 
  e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di 
  lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.
  
  4. Qualora il numero delle richieste superi le 
  disponibilità individuate ai sensi del comma 1, per la concessione dei 
  permessi si rispetta il seguente ordine di priorità:
 
a) dipendenti che frequentino corsi di 
    formazione in materia di integrazione di soggetti svantaggiati sul piano 
    lavorativo;
    
    b) dipendenti che frequentino l'ultimo anno 
    del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano 
    superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
    
    
    c) dipendenti che frequentino per la prima 
    volta gli anni di corso precedenti l'ultimo e successivamente quelli che, 
    nell'ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora 
    precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e 
    post-universitari, la condizione di cui alla lettera b);
    
    d) dipendenti ammessi a frequentare le 
    attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere 
    a), b) e c).
5. Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie 
  di cui al comma 4, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che 
  frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media 
  superiore, universitari o post-universitari.
  
  6. Qualora a seguito dell'applicazione dei 
  criteri indicati nei commi 4 e 5 sussista ancora parità di condizioni, sono 
  ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi 
  relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore 
  parità, secondo l'ordine decrescente di età.
  
  7. L'applicazione dei predetti criteri e la 
  relativa graduatoria formano oggetto di informazione successiva ai soggetti 
  sindacali di cui all'art. 8.
  
  8. Per la concessione dei permessi di cui ai 
  commi precedenti i dipendenti interessati debbono presentare, prima 
  dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli 
  stessi, l'attestato di partecipazione o, se non previsto, altra idonea 
  documentazione concordata con il CNEL e comunque quello degli esami sostenuti, 
  anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i 
  permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi 
  personali.
  
  9. Per sostenere gli esami relativi ai corsi 
  indicati nel comma 2 il dipendente, in alternativa ai permessi previsti nel 
  presente articolo, può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i 
  permessi per esami previsti dall'art. 21, comma 1, lett. a).
  
 
  1. I dipendenti con rapporto a tempo 
  indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della legge 
  13 agosto 1984, n. 476 oppure che usufruiscano delle borse di studio di cui 
  alla legge 30 novembre 1989, n. 398 sono collocati, a domanda, in aspettativa 
  per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o 
  della borsa. 
  
 
  1. Le aspettative per cariche pubbliche elettive 
  e per volontariato restano disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge.
  
  
  2. Il dipendente, il cui coniuge o convivente 
  stabile presti servizio all'estero, può chiedere il collocamento in 
  aspettativa, senza assegni, qualora il CNEL non ritenga di poterlo destinare a 
  prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge o il 
  convivente stabile, o qualora non sussistano i presupposti per un suo 
  trasferimento nella località in questione.
  
  3. L'aspettativa concessa ai sensi del comma 2 
  può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la 
  situazione che l'ha originata. Essa può essere revocata in qualunque momento 
  per imprevedibili ed eccezionali ragioni di servizio, con preavviso di almeno 
  quindici giorni, o in difetto di effettiva permanenza all'estero del 
  dipendente in aspettativa.
  
 
  1. Il dipendente non può usufruire 
  continuativamente di due periodi di aspettativa, o di congedo non retribuito, 
  anche richiesti per motivi diversi, se tra essi non intercorrano almeno 4 mesi 
  di servizio attivo. La presente disposizione non si applica nei casi di 
  aspettativa per cariche pubbliche elettive e per volontariato, di distacchi 
  sindacali, di assenza o aspettativa ai sensi della legge 1204/1971 e in 
  applicazione di quanto previsto dalla legge n. 53/2000.
  
  2. Il CNEL, qualora accerti durante il periodo 
  di aspettativa che sono venuti meno i motivi che ne hanno giustificato la 
  concessione, invita il dipendente a riprendere servizio nel termine di 
  quindici giorni. Il dipendente, per le stesse motivazioni, può riprendere 
  servizio di propria iniziativa. 
  
  3. Il rapporto di lavoro è risolto, senza 
  diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, nei confronti del 
  dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per 
  riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di 
  cui al comma 2.
  
 
  1. I congedi per la formazione dei dipendenti, 
  disciplinati dall'art.5 della legge n.53/2000, sono concessi salvo comprovate 
  esigenze di servizio.
  
  2. Ai lavoratori, con anzianità di servizio di 
  almeno cinque anni presso il CNEL, possono essere concessi a richiesta congedi 
  per la formazione nella misura percentuale complessiva dell'10% del personale 
  delle diverse aree in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; 
  il numero complessivo dei congedi viene verificato annualmente sulla base 
  della consistenza del personale al 31 dicembre di ciascun anno. La 
  contrattazione integrativa definisce i criteri per la relativa utilizzazione.
  
  3. Per la concessione dei congedi di cui al 
  comma 1, i lavoratori interessati ed in possesso della prescritta anzianità, 
  devono presentare al CNEL una specifica domanda, contenente l'indicazione 
  dell'attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della 
  durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno 30 
  giorni prima dell'inizio delle attività formative.
  
  4. Le domande vengono accolte in ordine 
  progressivo di presentazione, nei limiti di cui al comma 2, e secondo la 
  disciplina dei commi 5 e 6.
  
  5. Al fine di contemperare le esigenze 
  organizzative degli uffici con l'interesse formativo del lavoratore, qualora 
  la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla 
  funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui 
  al comma 3, il CNEL può differire la fruizione del congedo stesso fino ad un 
  massimo di sei mesi. Su richiesta del dipendente tale periodo può essere più 
  ampio per consentire la utile partecipazione al corso.
  
  6. Al lavoratore durante il periodo di congedo 
  si applica l'art. 5, comma 3, della legge n.53/2000. Nel caso di infermità 
  previsto dallo stesso articolo 5, comma 3, relativamente al periodo di 
  comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle modalità di 
  comunicazione al CNEL ed ai controlli si applicano le disposizioni contenute 
  nell'art. 24 e, ove si tratti di malattie o infortuni dovuti a causa di 
  servizio, nell'art. 25.
  
  7. Il lavoratore che abbia dovuto interrompere 
  il congedo formativo ai sensi dei commi 5 e 6 può rinnovare la domanda per un 
  successivo ciclo formativo con diritto di priorità.
  
 
  1. Al personale dipendente si applicano le 
  vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nella 
  legge n.1204/1971, come modificata ed integrata dalle leggi n.903/1977 e n.53/2000.
  
  
  2. Nel presente articolo tutti i richiami alle 
  disposizioni della legge n. 1204/1971 e della legge n.903/1977 si intendono 
  riferiti al testo degli articoli di tali leggi risultante dalle modificazioni, 
  integrazioni e sostituzioni introdotte dalla legge n.53/2000.
  
  3. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai 
  sensi degli articoli 4 e 5 della legge n.1204/1971, alla lavoratrice o al 
  lavoratore, anche nell'ipotesi di cui all'art. 6 bis della legge n.903/1977, 
  spetta l'intera retribuzione fissa mensile nonché le quote di salario 
  accessorio fisse e ricorrenti, che competono nei casi di malattia superiore a 
  15 giorni consecutivi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo 
  periodo di convalescenza post-ricovero, secondo la disciplina dell'art. 24, 
  comma 7, lett. a), secondo periodo.
  
  4. In caso di parto prematuro, alle lavoratrici 
  spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato 
  prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura 
  ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il 
  restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il restante periodo 
  ante-parto non fruito, possano decorrere in tutto o in parte dalla data di 
  effettivo rientro a casa del figlio; la richiesta viene accolta qualora sia 
  avallata da idonea certificazione medica dalla quale risulti che le condizioni 
  di salute della lavoratrice consentono il rientro al lavoro. Alla lavoratrice 
  rientrata al lavoro spettano in ogni caso i periodi di riposto di cui all'art. 
  10 della legge n. 1204/1971.
  
  5. Nell'ambito del periodo di astensione dal 
  lavoro previsto dall'art. 7, comma 1, lett. a) della legge n.1204/1971 e 
  successive modificazioni e integrazioni, per le lavoratrici madri o in 
  alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati 
  complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, 
  non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono 
  retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e 
  le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
  
  6. Successivamente al periodo di astensione di 
  cui al comma 3 e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei 
  casi previsti dall'art. 7, comma 4 della legge n. 1204/1971 e successive 
  modificazioni e integrazioni, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri 
  sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati complessivamente 
  per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità indicate 
  nello stesso comma 3.
  
  7. I periodi di assenza di cui ai precedenti 
  commi 5 e 6, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli 
  eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità 
  di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i 
  diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del 
  lavoratore o della lavoratrice.
  
  8. Ai fini della fruizione, anche frazionata, 
  dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all'art. 7, comma 1, della legge 
  n.1204/1971 e successive modificazioni e integrazioni, la lavoratrice madre o 
  il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della 
  durata, all'ufficio di appartenenza di norma quindici giorni prima della data 
  di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a 
  mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque 
  il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova 
  applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo di astensione.
  
  9. In presenza di particolari e comprovate 
  situazioni personali che rendano impossibile il rispetto della disciplina di 
  cui al precedente comma 8, la domanda può essere presentata entro le 
  ventiquattro ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.
  
  10. In caso di parto plurimo i periodi di riposo 
  di cui all'art. 10 della legge 1204/1971 sono raddoppiati e le ore aggiuntive 
  rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso art. 10 possono essere 
  utilizzate anche dal padre.
  
 
  1. Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto 
  ai permessi e ai congedi per eventi e cause particolari previsti dall'art. 4 
  della legge n. 53/2000.
  
  2. Per i casi di decesso del coniuge, di un 
  parente entro il secondo grado o del convivente stabile, pure previsti nel 
  citato art. 4 della legge n.53/2000, trova, invece, applicazione la disciplina 
  di cui all'art. 21.
  
 
  1. Previa valutazione delle esigenze di servizio 
  da parte del dirigente responsabile dell'unità organizzativa, può essere 
  concesso al dipendente che ne faccia richiesta il permesso di assentarsi per 
  brevi periodi durante l'orario di lavoro. I permessi concessi a tale titolo 
  non possono essere di norma di durata superiore alla metà dell'orario di 
  lavoro giornaliero e non possono comunque superare le 36 ore nel corso 
  dell'anno.
  
  2. La richiesta del permesso deve essere 
  formulata in tempo utile per consentire al dirigente di adottare le misure 
  organizzative necessarie.
  
  3. Il dipendente è tenuto, salvo comprovati 
  impedimenti, a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, 
  secondo le disposizioni del dirigente responsabile. Nel caso in cui il 
  recupero non venga effettuato, la retribuzione viene proporzionalmente 
  decurtata. 
TITOLO V
    FLESSIBILITA' DEL RAPPORTO DI LAVORO
    
    Art. 34
    Assunzioni a tempo determinato
  1. Il CNEL può assumere personale a tempo 
  determinato, in applicazione e ad integrazione di quanto previsto dalla legge 
  n. 230/1962 e successive modificazioni, nei seguenti casi:
 
a) per la sostituzione di personale 
    assente, per un periodo non inferiore a 30 giorni, con diritto alla 
    conservazione del posto, il lavoratore assunto è mantenuto in servizio per 
    tutta la durata e nei limiti del restante periodo di conservazione del posto 
    del dipendente assente;
    
    b) per la sostituzione di personale assente 
    per gravidanza e puerperio, nelle ipotesi di astensione obbligatoria e 
    facoltativa previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive 
    modificazioni e integrazioni;
    
    c) per assunzioni stagionali, per particolari 
    punte di attività e per esigenze straordinarie, nel limite massimo di sei 
    mesi;
    
    d) per la temporanea copertura di posti 
    vacanti nelle singole aree, con riguardo a specifici profili, per un periodo 
    massimo di sei mesi, purché siano state avviate le procedure per la 
    copertura dei posti stessi;
    
    e) per attività connesse allo svolgimento di 
    specifici progetti o programmi predisposti dal CNEL, quando alle stesse non 
    sia possibile far fronte con il personale in servizio, nel limite massimo di 
    11 mesi.
2. Per la selezione del personale da 
  reclutare, il CNEL applica i principi previsti dall'articolo 36 del d. lgs. 
  29/1993.
  
  3. Nei casi di cui alle lettere a) e b), nel 
  contratto individuale è specificato per iscritto il nominativo del dipendente 
  sostituito.
  
  4. Il rapporto di lavoro si risolve 
  automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine 
  indicato nel contratto individuale e, comunque, con il rientro in servizio del 
  titolare; il CNEL non può trasformare i rapporti di lavoro a tempo determinato 
  in rapporti a tempo indeterminato.
  
  5. L'assunzione a tempo determinato può avvenire 
  a tempo pieno ovvero, per le figure per le quali è consentito, anche a tempo 
  parziale.
  
  6. Al personale assunto a tempo determinato si 
  applica il trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto 
  per il personale assunto a tempo indeterminato, salvo quanto segue:
 
a) le ferie maturano in proporzione della 
    durata del servizio prestato;
    
    b) in caso di assenza per malattia, fermi 
    restando - in quanto compatibili - i criteri stabiliti dagli artt. 24 e 25, 
    si applica l'art. 5 del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con 
    modificazioni dalla legge 11 novembre 1983 n. 638.
    I periodi per i quali spetta il trattamento 
    economico intero e quelli per i quali spetta il trattamento ridotto sono 
    stabiliti secondo i criteri di cui all'art. 24, comma 7, in misura 
    proporzionalmente rapportata alla durata prevista del servizio, salvo che 
    non si tratti di periodo di assenza inferiore a due mesi.
    Il trattamento economico non può comunque 
    essere erogato oltre la cessazione del rapporto di lavoro.
    Il periodo di conservazione del posto è pari 
    alla durata del contratto e non può in ogni caso superare il termine massimo 
    fissato dall'art. 24;
    
    c) possono essere concessi permessi non 
    retribuiti per motivate esigenze fino ad un massimo di 10 giorni complessivi 
    e permessi retribuiti solo in caso di matrimonio ai sensi dell'art. 21, 
    comma 3.
 
  1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può 
  essere costituito relativamente a tutti i profili professionali ricompresi 
  nelle aree del sistema di classificazione del personale mediante: 
 
a) reclutamento dall'esterno, nell'ambito 
    della programmazione triennale del fabbisogno di personale, ai sensi delle 
    vigenti disposizioni;
    
    b) trasformazione di rapporti di lavoro da 
    tempo pieno a tempo parziale su richiesta dei dipendenti interessati.
 
2. Nell'ipotesi contemplata al comma 1, lett. 
  b) la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale 
  avviene automaticamente entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda. 
  In essa deve essere indicata l'eventuale attività di lavoro subordinato o 
  autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini di quanto previsto ai 
  commi da 5 a 8.
  
  3. Il CNEL, previa analisi delle proprie 
  esigenze organizzative e nell'ambito della programmazione triennale dei 
  fabbisogni di personale, previa informazione seguita da incontro, individua i 
  posti da destinare ai rapporti di lavori a tempo parziale.
  
  4. Il CNEL, entro il predetto termine, può, con 
  provvedimento motivato, rinviare la trasformazione del rapporto di lavoro per 
  un periodo non superiore a sei mesi nei casi in cui essa comporti, in 
  relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa del dipendente, grave 
  pregiudizio alla funzionalità del servizio. 
  
  5. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo 
  parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella del 
  lavoratore a tempo pieno, nel rispetto delle vigenti norme sulle 
  incompatibilità, possono svolgere un'altra attività lavorativa e 
  professionale, subordinata o autonoma, anche mediante l'iscrizione ad albi 
  professionali. 
  
  6. Il CNEL, ferma restando la valutazione in 
  concreto dei singoli casi, è tenuto a individuare, informandone i dipendenti, 
  le attività che, in ragione della loro interferenza con i compiti 
  istituzionali, non sono comunque consentite ai dipendenti di cui al comma 
  precedente, con le procedure previste dall'art. 1, comma 58 bis della legge 23 
  dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni.
  
  7. Nel caso di verificata sussistenza di un 
  conflitto di interessi tra l'attività esterna del dipendente - sia subordinata 
  che autonoma - con quella della specifica attività di servizio, come nel caso 
  in cui la predetta attività lavorativa debba intercorrere con 
  un'amministrazione pubblica, il CNEL non può consentire la trasformazione del 
  rapporto a tempo parziale.
  
  8. Il dipendente a tempo parziale è tenuto a 
  comunicare entro quindici giorni al CNEL la data di inizio dell'eventuale 
  attività lavorativa esterna e le modificazioni che in questa intervengano.
  
  
  9. Al fine di favorire la trasformazione del 
  rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nell'ipotesi prevista al 
  comma 1, lett. b), il valore risultante dall'applicazione del limite 
  percentuale del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo 
  pieno di ciascuna delle posizioni economiche inserite nelle aree del sistema 
  di classificazione del personale può essere arrotondato all'unità se inferiore 
  a 1. Il contingente corrispondente alla predetta percentuale è utilizzato fino 
  alla capienza per soddisfare le domande dei dipendenti interessati 
  indipendentemente dalla relativa motivazione, con le procedure indicate nei 
  commi precedenti.
  
  10. Per le nuove assunzioni con rapporto di 
  lavoro a tempo parziale sono rispettate le indicazioni minime della legge 
  449/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, non incidenti comunque 
  sul contingente di cui al comma 9.
  
  11. Il CNEL, in presenza di particolari 
  situazioni organizzative o di gravi e documentate situazioni familiari dei 
  dipendenti interessati, previamente individuate nel contratto collettivo 
  integrativo, può elevare il contingente di cui al comma 8 di un ulteriore 10 % 
  come tetto massimo. In deroga alle procedure previste da detto comma, le 
  domande per la trasformazione del rapporto di lavoro sono in tali casi 
  presentate con cadenza trimestrale ed accolte ai sensi del comma 2 a valere 
  dal primo giorno del trimestre successivo.
  
  12. Qualora il numero delle richieste relative 
  ai casi di cui al comma 11 ecceda il contingente comprensivo della quota 
  aggiuntiva ivi prevista, viene data la precedenza ai dipendenti:
 
a) che assistano propri familiari portatori 
    di handicap di grado non inferiore al 70%, ovvero in particolari condizioni 
    psico-fisiche o affetti da gravi patologie, o, ancora, anziani e non 
    autosufficienti;
    
    b) che abbiano figli minori, con ordine di 
    priorità in relazione al numero dei figli stessi.
13. L'avvenuta trasformazione del rapporto di 
  lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale ai sensi del D.lgs. 152/1997 
  è comunicata per iscritto al dipendente nei termini previsti dai commi 2 e 4 
  con l'indicazione della du-rata e dell'articolazione della prestazione 
  lavorativa secondo quanto concordato tra il dipendente stesso e il CNEL.
  
  14. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro 
  a tempo parziale hanno diritto di ottenere la trasformazione del rapporto a 
  tempo pieno decorso un triennio dalla data di assunzione a condizione che vi 
  sia disponibilità del posto in organico.
  
  15. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro 
  a tempo parziale hanno diritto di esercitare presso il CNEL i diritti di 
  libertà e di attività sindacale previsti dalla legge n.300/1970 e possono 
  partecipare alle assemblee del personale dipendente.
  
 
  1. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo 
  parziale copre una frazione di posto in organico corrispondente alla durata 
  della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 30% di quella a 
  tempo pieno. In ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale 
  non può superare il numero complessivo dei posti in organico a tempo pieno 
  trasformati.
  
  2. Il tempo parziale può essere realizzato:
 
a) con articolazione della prestazione di 
    servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
    
    
    b) con articolazione della prestazione su 
    alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno 
    (tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della 
    durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco 
    temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno).
3. In presenza di particolari e motivate 
  esigenze il dipendente può concordare con il CNEL ulteriori modalità di 
  articolazione della prestazione lavorativa che contemperino le reciproche 
  esigenze nell'ambito delle fasce orarie individuate con le procedure di cui 
  all'art. 4 , in base alle tipologie del regime orario giornaliero, 
  settimanale, mensile o annuale praticabili presso il CNEL tenuto conto della 
  natura dell'attività istituzionale, degli orari di servizio e di lavoro 
  praticati e della situazione degli organici nei diversi profili professionali.
  
  4. Tutti i dipendenti con rapporto di lavoro a 
  tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un 
  biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero oppure, prima della 
  scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in 
  organico.
  
 
  1. Nell'applicazione degli altri istituti 
  normativi previsti dal presente contratto, tenendo conto della ridotta durata 
  della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in 
  quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il 
  rapporto a tempo pieno.
  
  2. Il personale con rapporto di lavoro a tempo 
  parziale di tipo orizzontale può essere chiamato a svolgere prestazioni di 
  lavoro supplementare, di cui all'art.1, co.2, lett. e) del D.Lgs.n.61/2000, 
  nella misura massima stabilita dall'art. 3, co.2, dello stesso Decreto 
  Legislativo e in ogni caso con il consenso del lavoratore interessato. Il 
  ricorso al lavoro supplementare è ammesso per specifiche e comprovate esigenze 
  organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà 
  organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili 
  ed improvvise.
  
  3. I dipendenti a tempo parziale orizzontale 
  hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a 
  tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un 
  numero di giorni di ferie e di festività soppresse proporzionato alle giornate 
  di lavoro prestate nell'anno; il relativo trattamento economico è commisurato 
  alla durata della prestazione giornaliera. Analogo criterio di proporzionalità 
  si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal 
  CCNL, ivi comprese le assenze per malattia. In presenza di part-time 
  verticale, è comunque riconosciuto per intero il periodo di astensione 
  obbligatoria dal lavoro previsto dalla L.n.1204/71, anche per la parte non 
  cadente in periodo lavorativo; il relativo trattamento economico, spettante 
  per l'intero periodo di astensione obbligatoria, è commisurato alla durata 
  prevista per la prestazione giornaliera. Il permesso per matrimonio, 
  l'astensione facoltativa, i permessi per maternità, i permessi per lutto e i 
  permessi per il diritto allo studio spettano per intero solo per i periodi 
  coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento 
  economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. 
  In presenza di part-time verticale non si riducono i termini previsti per il 
  periodo di prova e per il preavviso che vanno calcolati con riferimento ai 
  periodi effettivamente lavorati.
  
  4. Il trattamento economico, anche accessorio, 
  del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla 
  prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e 
  periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa speciale e l'eventuale 
  retribuzione individuale di anzianità, spettanti al personale con rapporto a 
  tempo pieno appartenente alla stessa qualifica e profilo professionale.
  
  5. I trattamenti accessori collegati al 
  raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonchè altri 
  istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa, sono 
  applicati ai dipendenti a tempo parziale anche in misura non frazionata o non 
  direttamente proporzionale al regime orario adottato, secondo la disciplina 
  prevista in sede di contrattazione integrativa.
  
  6. Il trattamento previdenziale e di fine 
  rapporto è disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 
  n. 554/1988 e successive modificazioni e integrazioni.
  
  7. Le ore di lavoro supplementare sono 
  retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria corrispondente alla 
  nozione di retribuzione di cui all'art. 77, c. 2, lett. c) maggiorata di una 
  percentuale pari al 15%. I relativi oneri sono a carico delle risorse 
  destinate ai compensi per lavoro straordinario.
  
  8. Il personale con rapporto di lavoro a tempo 
  parziale di tipo verticale può effettuare prestazioni di lavoro straordinario 
  nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa entro il limite massimo 
  individuale annuo di 20 ore. 
  
  9. Le ore di lavoro straordinario sono 
  retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria corrispondente alla 
  nozione di retribuzione di cui all'art. 77, c. 2, lett. a), maggiorata di una 
  percentuale del 50%.
  
  10. Il consolidamento nell'orario di lavoro, su 
  richiesta del lavoratore, del lavoro supplementare o straordinario, svolto in 
  via non meramente occasionale, avviene previa verifica sull'utilizzo del 
  lavoro supplementare e straordinario effettuato dal lavoratore stesso per più 
  di sei mesi.
  
  11. Al ricorrere delle condizioni di legge, al 
  lavoratore a tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di 
  famiglia.
  
  12. Per tutto quanto non disciplinato dalle 
  clausole contrattuali, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale si 
  applicano le disposizioni contenute nel D. lgs. N. 61/2000.
  
 
  1. Il CNEL, previa informazione ed incontro con 
  i soggetti sindacali di cui all'art. 8, può definire progetti per la 
  sperimentazione del telelavoro nei limiti e con le modalità stabilite 
  dall'art. 3 del DPR 8.3.1999 n. 70 e dal CCNL quadro sottoscritto il 23 marzo 
  2000, con particolare riferimento alla disciplina dell'art. 3 dello stesso 
  CCNL quadro, al fine di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di 
  realizzare economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse 
  umane.
  
  2. Il telelavoro determina una modificazione del 
  luogo di adempimento della prestazione lavorativa, realizzabile con l'ausilio 
  di specifici strumenti telematici, nelle forme seguenti:
 
a) telelavoro domiciliare, che comporta la 
    prestazione dell'attività lavorativa dal domicilio del dipendente;
    
    b) altre forme del lavoro a distanza come il 
    lavoro decentrato da centri satellite, i servizi di rete e altre forme 
    flessibili anche miste, ivi comprese quelle in alternanza, che comportano la 
    effettuazione della prestazione in luogo idoneo e diverso dalla sede 
    dell'ufficio al quale il dipendente è assegnato.
3. La postazione di lavoro deve essere messa 
  a disposizione, installata e collaudata a cura e a spese del CNEL, sul quale 
  gravano i costi di manutenzione e di gestione dei sistemi di supporto per i 
  lavoratori. Nel caso di telelavoro a domicilio, può essere installata una 
  linea telefonica dedicata presso l'abitazione del lavoratore con oneri di 
  impianto e di esercizio a carico del CNEL, espressamente preventivati nel 
  progetto di telelavoro. Lo stesso progetto prevede l'entità dei rimborsi, 
  anche in forma forfetaria, delle spese sostenute dal lavoratore per consumi 
  energetici e telefonici.
  
  4. I partecipanti ai progetti sperimentali di 
  telelavoro sono individuati secondo le previsioni di cui all'art. 4 del CCNL 
  quadro del 23 marzo 2000.
  
  5. Il CNEL definisce, in relazione alle 
  caratteristiche dei progetti da realizzare, di intesa con i dipendenti 
  interessati, la frequenza dei rientri nella sede di lavoro originaria, che non 
  può essere inferiore ad un giorno per settimana, nell'ambito dei criteri 
  definiti ai sensi del comma 1.
  
  6. L'orario di lavoro, a tempo pieno o nelle 
  diverse forme del tempo parziale, viene distribuito nell'arco della giornata a 
  discrezione del dipendente in relazione all'attività da svolgere, fermo 
  restando che in ogni giornata di lavoro il dipendente deve essere a 
  disposizione per comunicazioni di servizio in due periodi di un'ora ciascuno 
  concordati con il CNEL nell'ambito dell'orario di servizio; per il personale 
  con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale, il periodo è unico con 
  durata di un'ora. Per effetto della autonoma distribuzione del tempo di 
  lavoro, non sono configurabili prestazioni supplementari, straordinarie 
  notturne o festive né permessi brevi ed altri istituti che comportano 
  riduzioni di orario.
  
  7. Ai fini della richiesta di temporaneo rientro 
  del lavoratore presso la sede di lavoro, di cui all'art. 6 comma 1, ultimo 
  periodo dell'accordo quadro del 23/3/2000, per "fermo prolungato per cause 
  strutturali", si intende una interruzione del circuito telematico che non sia 
  prevedibilmente ripristinabile entro la stessa giornata lavorativa.
  
  8. Il CNEL definisce in sede di contrattazione 
  integrativa, le iniziative di formazione che assumono carattere di specificità 
  e di attualità nell'ambito di quelle espressamente indicate dall'art. 5, commi 
  5 e 6 dell'accordo quadro del 23/03/2000; utilizza, a tal fine, le risorse 
  destinate al progetto di telelavoro.
  
  9. Nel caso di rientro definitivo nella sede 
  ordinaria di lavoro e qualora siano intervenuti mutamenti organizzativi, il 
  CNEL attiva opportune iniziative di 
  aggiornamento professionale dei lavoratori 
  interessati per facilitarne il reinserimento.
  
  10. Il lavoratore ha il dovere di riservatezza 
  su tutte le informazioni delle quali venga in possesso per il lavoro 
  assegnatogli e di quelle derivanti dall'utilizzo delle apparecchiature, dei 
  programmi e dei dati in essi contenuti. In nessun caso il lavoratore può 
  eseguire lavori per conto proprio o per terzi utilizzando le attrezzature 
  assegnategli senza previa autorizzazione del CNEL.
  
  11. Il CNEL, nell'ambito delle risorse destinate 
  al finanziamento della sperimentazione del telelavoro, stipula polizze 
  assicurative per la copertura dei seguenti rischi:
 
a) danni alle attrezzature telematiche in 
    dotazione del lavoratore, con esclusione di quelli derivanti da dolo o colpa 
    grave;
    
    b) danni a cose o persone, compresi i 
    familiari del lavoratore, derivanti dall'uso delle stesse attrezzature;
    
    c) copertura assicurativa INAIL.
 
12. La verifica delle condizioni di lavoro e 
  dell'idoneità dell'ambiente di lavoro avviene all'inizio dell'attività e 
  periodicamente ogni sei mesi, concordando preventivamente con l'interessato i 
  tempi e le modalità di accesso presso il domicilio. Copia del documento di 
  valutazione del rischio, ai sensi dell'art. 4, comma 2, d. lgs. 626/1994, è 
  inviata ad ogni dipendente per la parte che lo riguarda, nonché al 
  rappresentante della sicurezza.
  
  13. La contrattazione integrativa definisce il 
  trattamento accessorio compatibile con la specialità della prestazione 
  nell'ambito delle finalità indicate nell'art. 72. Le relative risorse sono 
  ricomprese nel finanziamento complessivo del progetto.
  
  14. E' garantito al lavoratore l'esercizio dei 
  diritti sindacali e la partecipazione alle assemblee. In particolare, ai fini 
  della sua partecipazione all'attività sindacale, il lavoratore deve poter 
  essere informato attraverso la istituzione di una bacheca sindacale 
  elettronica e l'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica con le 
  rappresentanze sindacali sul luogo di lavoro.
 
  1. Il CNEL può stipulare contratti di lavoro 
  temporaneo, secondo la disciplina della legge n. 196/1997, per soddisfare 
  esigenze a carattere non continuativo e/o a cadenza periodica, o collegate a 
  situazioni di urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio o 
  attraverso le modalità del reclutamento ordinario previste dal d. lgs. 
  29/1993.
  
  2. I contratti di lavoro temporaneo, oltre che 
  nei casi previsti dall'art. 1, comma 2, lett. b) e c) della legge 196/1997, 
  sono stipulati nelle ipotesi di seguito illustrate e nel rispetto dei criteri 
  generali indicati nel comma 1:
 
a) per far fronte a picchi di attività non 
    prevedibili, e per un periodo massimo di 60 giorni, o ad esigenze 
    eccezionali derivanti anche da innovazioni legislative;
    
    b) in presenza di eventi eccezionali e 
    motivati non considerati in sede di programmazione dei fabbisogni, per la 
    temporanea copertura di posti vacanti, per un periodo massimo di 60 giorni e 
    a condizione che siano state avviate le procedure per la loro copertura; il 
    limite temporale è elevato a 180 giorni per la temporanea copertura di posti 
    relativi a profili professionali non facilmente reperibili o comunque 
    necessari a garantire i livelli di prestazione attesi;
    
    c) per soddisfare specifiche esigenze di 
    supporto tecnico nel campo della prevenzione e sicurezza degli ambienti di 
    lavoro, purché l'autonomia professionale e le relative competenze siano 
    acquisite dal personale in servizio entro e non oltre quattro mesi.
 
3. Il numero dei contratti di fornitura di 
  lavoro temporaneo non può superare il tetto del 7%, calcolato su base mensile, 
  dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio presso il CNEL, arrotondando, 
  in caso di frazioni, all'unità superiore.
  
  4. E' vietato il ricorso al lavoro temporaneo 
  per i profili ascritti all'area A del sistema di classificazione.
  
  5. Nei casi di contratti di lavoro temporaneo 
  per sostituzione di lavoratori assenti di cui all'art. 1, comma 2, lett. c) 
  della legge n. 196/1997, la durata dei contratti può comprendere periodi di 
  affiancamento per il passaggio delle consegne, per un massimo di quindici 
  giorni.
  
  6. Il CNEL è tenuto, nei riguardi dei lavoratori 
  temporanei, ad assicurare tutte le misure, le informazioni e gli interventi di 
  formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previsti dal d. lgs. 
  626/1994, in particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi 
  all'attività lavorativa cui sono impegnati.
  
  7. La contrattazione integrativa definisce le 
  condizioni, i criteri e le modalità per la corresponsione di eventuali 
  trattamenti accessori nell'ambito delle finalità indicate dall'art. 72, nonché 
  l'utilizzo dei servizi sociali previsti per il personale del CNEL. Le relative 
  risorse sono previste nel finanziamento complessivo del progetto di utilizzo 
  del lavoro temporaneo.
  
  8. Il CNEL comunica tempestivamente all'impresa 
  fornitrice, titolare del potere disciplinare nei confronti dei lavoratori 
  temporanei, le circostanze di fatto disciplinarmente rilevanti da contestare 
  al lavoratore temporaneo ai sensi dell'art. 7 della legge n.300/1970.
  
  9. I lavoratori temporanei hanno diritto di 
  esercitare presso il CNEL i diritti di libertà e di attività sindacale 
  previsti dalla legge n.300/1970 e possono partecipare alle assemblee del 
  personale dipendente.
  
  10. Il CNEL provvede alla tempestiva e 
  preventiva informazione e consultazione ai soggetti sindacali di cui all'art. 
  8, sul numero, sui motivi, sul contenuto, anche economico, sulla durata 
  prevista dei contratti di lavoro temporaneo e sui relativi costi. Nei casi di 
  motivate ragioni d'urgenza il CNEL fornisce l'informazione in via successiva, 
  comunque non oltre i cinque giorni successivi alla stipulazione dei contratti 
  di fornitura, ai sensi dell'art. 7, comma 4, punto a) della legge 24 giugno 
  1997, n.196.
  
  11. Alla fine di ciascun anno, il CNEL fornisce 
  ai soggetti sindacali firmatari del presente CCNL tutte le informazioni 
  necessarie alla verifica del rispetto della percentuale fissata dal comma 3. 
  Entro lo stesso termine il CNEL fornisce alle organizzazioni sindacali 
  firmatarie del presente CCNL tutte le informazioni di cui al precedente comma 
  9. 
  
  12. In conformità alle vigenti disposizioni di 
  legge, è fatto divieto al CNEL di attivare rapporti per l'assunzione di 
  personale di cui al presente articolo con soggetti diversi dalle agenzie 
  abilitate alla fornitura di lavoro temporaneo dal Ministero del Lavoro e della 
  Previdenza sociale.
  
 
  1. Nell'ambito della programmazione del 
  fabbisogno di personale, il CNEL può stipulare contratti di formazione e 
  lavoro nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto legge 30 
  ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 
  1984, n. 863 e all'art. 16 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, 
  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. 
  
  2. Il CNEL non può stipulare contratti di 
  formazione e lavoro qualora si trovi nelle condizioni previste dall'art. 3 del 
  D. Lgs. 29/1993 o qualora abbia proceduto a dichiarazioni di eccedenza o a 
  collocamento in disponibilità di proprio personale nei dodici mesi precedenti 
  la richiesta, salvo che l'assunzione avvenga per l'acquisizione di profili 
  professionali diversi da quelli dichiarati in eccedenza, fatti salvi i posti 
  necessari per la ricollocazione del personale ai sensi dell'art. 19.
  
  3. Le selezioni dei candidati destinatari del 
  contratto di formazione e lavoro avvengono nel rispetto della normativa 
  generale vigente in tema di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, ivi 
  comprese le disposizioni riferite a riserve, precedenze e preferenze.
  
  4. Il contratto di formazione e lavoro può 
  essere stipulato:
 
a) per l'acquisizione di professionalità 
    elevate ed intermedie;
    
    b) per agevolare l'inserimento professionale 
    mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità 
    professionali al contesto organizzativo e di servizio.
Le esigenze organizzative che giustificano 
  l'utilizzo dei contratti di formazione e lavoro non possono contestualmente 
  essere utilizzate per altre assunzioni a tempo determinato.
  
  5. Ai fini del comma 4, in relazione al vigente 
  sistema di classificazione del personale, sono considerate elevate le 
  professionalità inserite nell'area C e intermedie le professionalità inserite 
  nell'area B. Il contratto di formazione e lavoro non può essere stipulato per 
  l'acquisizione di professionalità ricomprese nell'Area A.
  
  6. La formazione, nel caso previsto dalla lett. 
  a) del comma 4, ha una durata di almeno 80 ore per le professionalità 
  intermedie e di almeno 130 ore per le professionalità elevate e deve essere 
  effettuata in luogo della prestazione lavorativa. Nella ipotesi di cui alla 
  lett. b) del comma 4, la formazione ha una durata di almeno 20 ore e deve 
  riguardare: la disciplina del rapporto di lavoro, l'organizzazione del lavoro, 
  la prevenzione ambientale ed anti-infortunistica.
  
  7. Il contratto di formazione e lavoro è 
  stipulato in forma scritta, secondo i principi di cui all'art. 13, e deve 
  contenere l'indicazione delle caratteristiche, della durata e della tipologia 
  dello stesso. In particolare la durata è fissata in misura non superiore a 24 
  mesi, nel caso previsto dal comma 4, lett. a) e in misura non superiore a 
  dodici mesi, nel caso previsto dal comma 4, lett. b). Copia del contratto di 
  formazione e lavoro deve essere consegnata al lavoratore.
  
  8. Ai lavoratori assunti con i contratti di 
  formazione e lavoro previsti dal comma 4 è attribuito il trattamento della 
  posizione economica corrispondente al profilo di assunzione (B1, B2, C1, C2). 
  Spettano, inoltre, l'indennità integrativa speciale e la tredicesima 
  mensilità. La contrattazione integrativa può disciplinare la attribuzione di 
  compensi per particolari condizioni di lavoro, nonché la fruizione dei servizi 
  sociali previsti per il personale del CNEL, nell'ambito del finanziamento del 
  progetto di formazione e lavoro.
  
  9. Il trattamento normativo è quello previsto 
  per i lavoratori a tempo determinato. Il periodo di prova è stabilito in un 
  mese nei contratti di un anno ed è elevato proporzionalmente in relazione alla 
  maggiore durata. Nelle ipotesi di malattia o di infortunio, il lavoratore non 
  in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo pari 
  alla metà del contratto di formazione di cui è titolare.
  
  10. Nella predisposizione dei progetti di 
  formazione e lavoro devono essere rispettati i principi di non discriminazione 
  diretta ed indiretta di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.
  
  11. Il contratto di formazione lavoro si risolve 
  automaticamente alla scadenza prefissata e non può essere prorogato o 
  rinnovato. Ai soli fini del completamento della formazione prevista, in 
  presenza dei seguenti eventi oggettivamente impeditivi della formazione il 
  contratto può essere prorogato per un periodo corrispondente a quello di 
  durata della sospensione stessa:
 
a) malattia
    
    b) gravidanza e puerperio
    
    c) astensione facoltativa post partum
    
    d) servizio militare di leva e richiamo alle 
    armi
    
    e) infortunio sul lavoro
12. Prima della scadenza del termine 
  stabilito nel comma 9 il contratto di formazione e lavoro può essere risolto 
  esclusivamente per giusta causa.
  
  13. Al termine del rapporto il CNEL è tenuto ad 
  attestare l'attività svolta ed i risultati formativi conseguiti dal 
  lavoratore. Copia dell'attestato è rilasciata al lavoratore.
  
  14. Il rapporto di formazione e lavoro può 
  essere trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi 
  dell'art. 3, comma 11, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, 
  con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. Il CNEL disciplina, 
  previa concertazione ai sensi dell'art. 6, il procedimento ed i criteri per 
  l'accertamento selettivo dei requisiti attitudinali e professionali richiesti 
  in relazione alle posizioni di lavoro da ricoprire, assicurando la 
  partecipazione alle selezioni anche ai lavoratori di cui al comma 11.
  
  15. Nel caso in cui il rapporto di formazione e 
  lavoro si trasformi in rapporto a tempo indeterminato, il periodo di 
  formazione e lavoro viene computato a tutti gli effetti nell'anzianità di 
  servizio.
  
  16. Non è consentita la stipula di contratti di 
  formazione lavoro qualora il CNEL non confermi almeno il 60% dei lavoratori il 
  cui contratto sia scaduto nei 24 mesi precedenti, fatti salvi i casi di 
  comprovata impossibilità correlati ad eventi eccezionali e non prevedibili.
  
  17. I lavoratori assunti con contratto di 
  formazione e lavoro hanno diritto di esercitare i diritti di libertà e di 
  attività sindacale previsti dalla legge n. 300/1970 e possono partecipare alle 
  assemblee del personale dipendente. 
TITOLO VI
    ORARIO DI LAVORO E SUE ARTICOLAZIONI
    
    Art. 41
    Orario di lavoro
  1. L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore 
  settimanali. Esso è articolato su cinque giorni, ovvero su sei giorni fatte 
  salve le esigenze dei servizi connesse con l'attività degli organi consiliari, 
  che richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della 
  settimana.
  
  2. L'orario di lavoro è funzionale all'orario di 
  servizio e di apertura al pubblico; le rispettive articolazioni sono 
  determinate previa contrattazione integrativa con i soggetti di cui all'art. 8 
  del presente contratto.
  
  3. L'orario di lavoro massimo giornaliero è di 
  nove ore. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore 
  continuative, il personale ha diritto a beneficiare di un intervallo di almeno 
  30 minuti per la pausa al fine del recupero delle energie psicofisiche e della 
  eventuale consumazione del pasto.
  
  4. E' possibile adottare l'orario flessibile di 
  lavoro giornaliero, con l'individuazione di fasce temporali di flessibilità in 
  entrata ed in uscita. I dipendenti che si trovino in particolari situazioni 
  personali, sociali e familiari (legge n.1204/1971, legge n. 53/2000, legge n.903/1977, 
  legge n. 104/1992, tossicodipendenze, inserimento di figli in asili nido, 
  figli in età scolare, impegno in attività di volontariato di cui alla legge n. 
  266/1991) e che ne facciano richiesta, vanno favoriti nell'utilizzo 
  dell'orario flessibile, compatibilmente con le esigenze di servizio.
  
  5. Qualora non venga reso l'intero orario di 
  lavoro d'obbligo, il dipendente è tenuto al relativo recupero entro il mese 
  successivo, salvo cause di forza maggiore. In caso di mancato recupero, si 
  opera la proporzionale decurtazione della retribuzione.
  
  6. In relazione a prevedibili esigenze di 
  servizio di determinati uffici e servizi può essere effettuata, previa 
  contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 4, la programmazione 
  plurisettimanale dell'orario di lavoro ordinario. Tale programmazione va 
  definita, di norma, una volta all'anno. Le forme di recupero nei periodi di 
  minor carico di lavoro possono essere attuate mediante riduzione giornaliera 
  dell'orario di lavoro ordinario oppure attraverso la riduzione del numero 
  delle giornate lavorative.
  
 
  1. Al personale adibito a regimi d'orario 
  articolati su più turni o coinvolto in sistemi d'orario comportanti 
  significative oscillazioni degli orari individuali finalizzati all'ampliamento 
  dei servizi all'utenza e/o comprendenti particolari gravosità, si applica, a 
  decorrere dalla data di entrata in vigore del contratto integrativo, una 
  riduzione d'orario sino a raggiungere le 35 ore settimanali. La riduzione può 
  realizzarsi alla condizione che, in armonia con le premesse, il relativo costo 
  sia fronteggiato con proporzionali riduzioni di lavoro straordinario oppure 
  con stabili modifiche degli assetti organizzativi che portino 
  all'autofinanziamento.
  
  2. Entro il 31/12/2000 le parti si incontrano 
  per valutare le modalità di applicazione a tutto il personale delle modifiche 
  legislative eventualmente intervenute in materia.
  
 
  1. Il CNEL, in relazione alle proprie esigenze 
  organizzative, di servizio o funzionali, può istituire turni giornalieri di 
  lavoro. Il turno consiste in un'effettiva rotazione del personale in 
  prestabilite articolazioni giornaliere. La disciplina per la organizzazione 
  dei turni è definita in sede di contrattazione integrativa.
  
  2. Le prestazioni lavorative svolte in 
  turnazione, ai fini della corresponsione della indennità di cui al comma 6, 
  devono essere distribuite nell'arco del mese in modo tale da far risultare una 
  distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni effettuati in orario 
  antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla 
  articolazione adottata nel CNEL.
  
  3. I turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, 
  possono essere attuati in strutture operative che prevedano una erogazione 
  giornaliera di servizi per almeno 10 ore.
  
  4. I turni notturni non possono essere di norma 
  superiori a 8 nel mese, facendo comunque salve le eventuali esigenze 
  eccezionali. La durata dei turni può anche comprendere periodi di limitata 
  sovrapposizione, definiti in sede di contrattazione integrativa, quando emerga 
  l'esigenza di evitare discontinuità nelle prestazioni o di assicurare il 
  passaggio delle consegne.
  
  5. I turni notturni sono compresi tra le ore 22 
  e le ore 6. I turni pomeridiani sono compresi tra le ore 14,00 e le ore 22,00. 
  Le prestazioni di lavoro rese in eventuali turni intermedi tra quelli 
  antimeridiani, pomeridiani e notturni sono compensate secondo le misure 
  previste per le fasce orarie in cui sono comprese.
  
  6. Al personale turnista è corrisposta una 
  indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare 
  articolazione dell' orario di lavoro i cui valori sono stabiliti come segue:
  
 
a) fascia pomeridiana: maggiorazione oraria 
    della retribuzione di cui all'art. 77, c. 2, lett. b), con l'aggiunta del 
    rateo della tredicesima mensilità nella misura del 20.%;
    
    b) fascia notturna e giorni festivi: 
    maggiorazione oraria della retribuzione di cui all'art. 77, c. 2, lett. b), 
    con l'aggiunta del rateo della tredicesima mensilità nella misura del 80%;
    
    c) fascia festiva-notturna : maggiorazione 
    oraria della retribuzione di cui all'art. 77, c. 2, lett. b), con l'aggiunta 
    del rateo della tredicesima mensilità nella misura del 90%.
 
7. La maggiorazione di cui al comma 6 può 
  essere corrisposta solo per le ore di effettiva prestazione di servizio in 
  turno.
  
  8. Agli oneri derivanti dal presente articolo si 
  fa fronte, in ogni caso, con le risorse previste dall'art. 71.
  
 
  1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono 
  rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono 
  essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro 
  e di copertura dell'orario di lavoro.
  
  2. La prestazione di lavoro straordinario è 
  espressamente autorizzata dal dirigente, sulla base delle esigenze 
  organizzative e di servizio individuate dal CNEL, rimanendo esclusa ogni forma 
  generalizzata di autorizzazione. Il lavoratore è tenuto ad effettuare, nei 
  limiti previsti dal presente contratto, il lavoro straordinario, salvo 
  giustificati motivi di impedimento, correlati a documentate esigenze personali 
  e familiari.
  
  3. Il limite massimo individuale di lavoro 
  straordinario è fissato in 300 ore annue. Tale limite può essere elevato in 
  sede di contrattazione integrativa, in presenza di esigenze eccezionali o per 
  specifiche categorie di lavoratori.
  
  4. La misura oraria dei compensi per lavoro 
  straordinario, dalla data di entrata in vigore del presente CCNL, è 
  determinata maggiorando la retribuzione oraria corrispondente alla definizione 
  di retribuzione di cui all'art. 77, c. 2, lett. a), calcolata con le modalità 
  previste dal comma 3 dello stesso articolo, a cui viene aggiunto il rateo 
  della tredicesima mensilità.
  
  5. Le maggiorazioni di cui al comma precedente 
  sono pari:
 
a) al 15% per il lavoro straordinario 
    diurno;
    
    b) al 30% per il lavoro straordinario prestato 
    nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno 
    successivo);
    
    c) al 50% per il lavoro straordinario prestato 
    in orario notturno-festivo.
 
6. La quantificazione delle ore di 
  straordinario effettuate dal dipendente può essere operata in relazione al 
  periodo, anche plurisettimanale, preso come base di riferimento per il calcolo 
  delle prestazioni di lavoro secondo la disciplina adottata dal CNEL ai sensi 
  dell'art. 41.
  
  7. Su tempestiva richiesta del dipendente, le 
  prestazioni di lavoro straordinario debitamente autorizzate nei limiti di cui 
  al comma 3, possono dare luogo a riposo compensativo, da fruire 
  compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio entro il termine 
  massimo di 4 mesi.. La disciplina di cui al presente comma si applica ai 
  lavoratori che non abbiano aderito alla banca delle ore di cui all'art. 45.
  
 
  1. Al fine di mettere i lavoratori in grado di 
  fruire delle prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, di cui 
  all'art. 37, comma 2, in modo retribuito o come permessi compensativi, è 
  istituita la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.
  
  2. Nel conto ore confluiscono, su richiesta del 
  dipendente, le ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare, di 
  cui all'art. 37, comma 2, debitamente autorizzate nel limite complessivo annuo 
  stabilito a livello di contrattazione integrativa, da utilizzarsi entro l'anno 
  successivo a quello di maturazione.
  
  3. Le ore accantonate possono essere richieste 
  da ciascun lavoratore o in retribuzione o come riposi compensativi.
  
  4. L'utilizzo come riposi compensativi, con 
  riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori 
  contemporaneamente ammessi alla fruizione, deve essere reso possibile tenendo 
  conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio.
  
  5. A livello di ente sono realizzati incontri 
  fra le parti finalizzati al monitoraggio dell'andamento della banca delle ore 
  ed all'assunzione di iniziative tese a favorirne l'utilizzazione. Nel rispetto 
  dello spirito della norma, possono essere eventualmente individuate finalità e 
  modalità aggiuntive, anche collettive, per l'utilizzo dei riposi accantonati. 
  Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paga.
  
  6. Le maggiorazioni per le prestazioni di lavoro 
  straordinario o supplementare vengono pagate il mese successivo alla 
  prestazione lavorativa.
  
  7. La disciplina del presente articolo decorre 
  dal 1 gennaio 2001.
  
 
  1. Il servizio di pronta reperibilità può essere 
  istituito dal CNEL, durante le ore o le giornate eccedenti l'orario ordinario 
  di lavoro, per assicurare essenziali e indifferibili prestazioni connesse al 
  funzionamento del Consiglio e dei suoi organi. La relativa disciplina è 
  definita in sede di contrattazione integrativa e tiene conto anche delle 
  esigenze di rotazione tra più soggetti volontari.
  
  2. La durata massima di un periodo di 
  reperibilità è di 12 ore.
  
  3. In caso di chiamata in servizio durante il 
  periodo di reperibilità, la prestazione di lavoro non può essere superiore a 6 
  ore.
  
  4. Ciascun dipendente, nell'arco di un mese, non 
  può essere collocato in reperibilità per più di sei volte e, entro tale 
  limite, per non più di due domeniche.
  
  5. Il periodo di reperibilità di 12 ore è 
  remunerato con un compenso compreso tra L. 15.000 e L. 25.000, la cui misura 
  viene stabilita in sede di contrattazione integrativa. Detto compenso è 
  frazionabile in misura non inferiore a 4 ore ed è corrisposto in proporzione 
  alla durata del turno di reperibilità maggiorato, in tal caso, del 10%.
  
  6. Quando la reperibilità cade in giorno 
  festivo, il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo, anche 
  se non chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa. La fruizione di detto 
  riposo compensativo non comporta, comunque, alcuna riduzione dell'orario di 
  lavoro settimanale.
  
  7. In caso di chiamata in servizio, l'attività 
  prestata viene retribuita come lavoro straordinario o compensata, a richiesta, 
  con recupero orario; sono fatte salve, in ogni caso, le maggiorazioni per 
  prestazioni notturne, festive o notturne-festive.
  
  8. Agli oneri relativi all'applicazione del 
  presente articolo si fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall'art. 
  71.
  
 
  1. Al dipendente che per particolari esigenze di 
  servizio, e nell'ambito della disciplina sull'orario di lavoro di cui all'art. 
  41, non usufruisce del riposo settimanale, nel limite massimo di due domeniche 
  al mese, deve essere corrisposta la retribuzione di cui all'art. 77, c. 2, 
  lett. a) maggiorata del 80% con diritto al riposo compensativo da fruire di 
  regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo.
  
  2. L'attività prestata in giorno festivo 
  infrasettimanale, ove per esigenza di servizio non sia possibile consentire la 
  fruizione del riposo compensativo, da titolo ad un compenso sostitutivo 
  commisurato al lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il 
  lavoro straordinario festivo.
  
  3. L'attività prestata in giorno feriale non 
  lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, a richiesta 
  del dipendente dà titolo a equivalente riposo compensativo o alla 
  corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo, sempre che 
  sia stato interamente prestato l'orario contrattuale settimanale.
  
  4. La maggiorazione di cui al comma 1 è 
  cumulabile con altro trattamento accessorio collegato alla prestazione.
  
  5. Anche in assenza di rotazione per turno, nel 
  caso di lavoro ordinario notturno e festivo è dovuta una maggiorazione della 
  retribuzione oraria di cui all'art. 77, comma 2, lettera a), nella misura del 
  20%; nel caso di lavoro ordinario festivo-notturno la maggiorazione dovuta è 
  del 30%. 
TITOLO VII
    FORMAZIONE E MOBILITA'
    
    Art. 48
    La formazione: obiettivi e strumenti
 
  1. Le parti concordano che nell'ambito dei 
  processi di riforma e modernizzazione della Pubblica Amministrazione, la 
  formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo 
  professionale dei dipendenti e per il necessario sostegno agli obiettivi di 
  cambiamento.
  
  2. L'attività formativa si realizza attraverso 
  programmi di aggiornamento e qualificazione secondo percorsi formativi 
  definiti in conformità delle linee di indirizzo concordate nell'ambito della 
  contrattazione integrativa. La formazione del personale di nuova assunzione si 
  realizza mediante corsi teorico-pratici di intensità e durata rapportate alle 
  attività da svolgere, in base a programmi di addestramento definiti dal CNEL.
  
  3. Le iniziative di formazione sotto elencate 
  riguardano tutto il personale a tempo indeterminato, compreso il personale in 
  distacco sindacale. I dipendenti provenienti da altri enti e/o 
  amministrazioni, in attesa dell'inquadramento presso il CNEL, partecipano ai 
  programmi di formazione di cui al successivo punto b). I programmi definiscono 
  quali iniziative abbiano carattere obbligatorio e quali facoltativo ed in 
  particolare stabiliscono:
 
a) percorsi di qualificazione e di 
    aggiornamento professionale con esame finale collegati ai passaggi 
    all'interno delle aree del sistema di classificazione;
    
    b) corsi di aggiornamento finalizzati 
    all'obiettivo di far conseguire agli operatori il più alto grado di 
    operatività ed autonomia in relazione alle funzioni di assegnazione e che 
    devono tener conto in particolare della normativa vigente da applicare, 
    delle caratteristiche tecnologiche ed organizzative dell'ambiente di lavoro; 
    delle innovazioni introdotte nell'utilizzo delle risorse umane, 
    organizzative e tecnologiche.
4. Nell'attuazione dei programmi delle 
  suddette attività formative, il CNEL può avvalersi della collaborazione della 
  Scuola Superiore della P.A., delle Università e di altri soggetti pubblici e 
  Società private specializzate nel settore. La predisposizione dei programmi in 
  materia di sistemi informativi destinati al personale informatico sarà 
  realizzata ai sensi dell'art. 7, lettera e) del D.Lgs. n. 39/1994.
  
  5. Per garantire le attività formative di cui al 
  presente articolo, il CNEL utilizza le risorse disponibili sulla base della 
  direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n.14/95 relativa alla 
  formazione, nonchè tutte le risorse allo scopo previste da specifiche norme di 
  legge, come quelle del D.lgs.n.39/1993, ovvero da particolari disposizioni 
  dell'Unione Europea. Nell'ambito del quadriennio 1998-2001, in conformità a 
  quanto previsto dal Protocollo d'intesa sul lavoro pubblico del 12 marzo 1997, 
  si perverrà alla destinazione alle finalità predette di una quota pari almeno 
  all'1% della spesa complessiva per il personale. Le somme destinate alla 
  formazione e non spese nell'esercizio finanziario di riferimento sono 
  vincolate al riutilizzo nell'esercizio successivo per le medesime finalità.
  
  6. Il personale che partecipa alla attività di 
  formazione organizzate dal CNEL è considerato in servizio a tutti gli effetti. 
  I relativi oneri sono a carico del CNEL . I corsi sono tenuti, di norma, 
  durante l'orario di lavoro. Qualora i corsi si svolgano fuori dalla sede di 
  servizio al personale spetta il trattamento di missione ed il rimborso delle 
  spese di viaggio ove ne sussistano i presupposti.
  
  7. Il CNEL individua i dipendenti che 
  partecipano alle attività di formazione sulla base di criteri generali 
  definiti ai sensi dell'art. 4 in relazione alle esigenze tecniche, 
  organizzative e produttive dei vari Uffici, nonché di riqualificazione 
  professionale del personale in mobilità, tenendo conto anche delle attitudini 
  personali e culturali degli interessati e garantendo a tutti pari opportunità 
  di partecipazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 61, lettera c) 
  del D.lgs. n.29/1993. 
TITOLO VIII
    SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE
    
    Art. 49
    Aree di inquadramento
 
  1. Il nuovo sistema di classificazione del 
  personale è volto all'introduzione di modelli organizzativi finalizzati al 
  perseguimento degli obiettivi e allo svolgimento dei compiti di rilevanza 
  costituzionale affidati al CNEL. Esso si articola su tre aree professionali, 
  che ricomprendono come segue le qualifiche funzionali dalla I alla IX del 
  pregresso ordinamento:
 
a) area A: ricomprende le ex qualifiche 
    funzionali fino alla IV;
    
    b) area B: ricomprende le ex qualifiche 
    funzionali V e VI;
    
    c) area C: ricomprende le ex qualifiche 
    funzionali VII, VIII e IX.
 
2. I contenuti relativi alle aree predette 
  sono indicati nelle declaratorie riportate nell'allegato A, che descrivono 
  l'insieme dei requisiti professionali necessari per l'inquadramento in 
  ciascuna di esse, corrispondenti a livelli omogenei di competenza.
  
  3. I profili professionali ricompresi in 
  ciascuna area esprimono il contenuto professionale di attribuzioni specifiche 
  relative alla stessa area; essi sono caratterizzati da mansioni e funzioni 
  contraddistinte da diversi gradi di complessità e di contenuto e possono 
  essere collocati su posizioni economiche diverse.
  
  4. Ogni dipendente è inquadrato in base alla ex 
  qualifica di appartenenza nella posizione economica e nell'area ove questa è 
  confluita ed è tenuto a svolgere, come previsto dall'art. 56 del D.lgs. 29/93, 
  tutte le mansioni considerate equivalenti nella posizione economica di 
  appartenenza, nonché le attività strumentali e complementari a quelle inerenti 
  al profilo rivestito.
  
  5. Il CNEL procede, previa contrattazione 
  integrativa ai sensi dell'art. 4, all'individuazione di nuovi profili 
  professionali ed alla ridefinizione o ricollocazione di quelli esistenti 
  nell'area corrispondente, nel rispetto delle declaratorie delle aree stesse.
  
 
  1. In sede di primo inquadramento il personale 
  in servizio alla data di stipulazione del presente CCNL è inserito, con 
  effetto dalla medesima data, nel nuovo sistema di classificazione con 
  l'attribuzione dell'area e della posizione economica corrispondente alla 
  qualifica rivestita, conservando la relativa anzianità, secondo le indicazioni 
  contenute nella allegata tabella 1.
 
  1. L'accesso dall'esterno, è previsto 
  nell'ambito dei posti vacanti espressamente destinati e tali finalità della 
  programmazione dei fabbisogni di cui all'art. 39 della legge 449/1997.
  
  2. Il CNEL disciplina le procedure e i contenuti 
  delle selezioni pubbliche nel rispetto dei principi fissati dall'art. 36 del 
  d.lgs. 29/1993, fatte salve le speciali procedure di avviamento al lavoro o 
  per le assunzioni obbligatorie di cui all'art. 36 commi 1, lett.b) e 2 dello 
  stesso D.lgs. 29/93.
  
  3. Il dipendente di nuova assunzione è 
  inquadrato nella posizione economica di area corrispondente al profilo 
  professionale oggetto di selezione.
  
 
  1. Nell'ambito del sistema classificatorio sono 
  possibili passaggi interni:
 
a) tra le aree con le procedure indicate al 
    successivo comma 3;
    
    b) all'interno delle singole aree con le 
    procedure indicate al successivo comma 5.
 
2. I contingenti corrispondenti a ciascuna 
  delle posizioni economiche interne all'area sono modificabili, in relazione 
  alle esigenze organizzativo/funzionali del CNEL o ad obiettivi di 
  riorganizzazione generale in correlazione alle risorse disponibili.
  
  3. Il passaggio dei dipendenti dalla area di 
  appartenenza alla posizione iniziale dell'area immediatamente superiore 
  avviene mediante procedure selettive, volte all'accertamento dell'idoneità e 
  della professionalità richieste previo superamento di corso-concorso.
  
  4. Alle predette procedure selettive è 
  consentita la partecipazione del personale interno anche in deroga ai relativi 
  titoli di studio- fatti salvi i titoli abilitativi previsti da norme di legge- 
  purchè esso sia in possesso di requisiti curriculari alternativi indicati 
  nelle declaratorie contenute nell'allegato A.
  
  5. La progressione economica all'interno di 
  ciascuna area si consegue mediante percorsi di qualificazione ed aggiornamento 
  professionale con esame finale, rivolto ad accertare l'effettivo accrescimento 
  delle conoscenze e competenze conseguite, al termine dei quali sarà definita 
  una graduatoria, per la cui formulazione la posizione economica di provenienza 
  costituisce elemento qualificante, in relazione ai punteggi che verranno 
  determinati in sede di contrattazione integrativa; ai fini della formulazione 
  della medesima graduatoria, sono altresì considerati elementi utili, 
  l'esperienza professionale acquisita e il possesso di titoli di studio e 
  professionali coerenti con i processi di riorganizzazione o innovazione 
  tecnologica.
  
  6. Il CNEL può indire concorsi pubblici o 
  attivare le richieste per il collocamento anche per i contingenti destinati 
  alle selezioni interne solo se le procedure di cui ai punti precedenti hanno 
  avuto esito negativo o se mancano del tutto all'interno le professionalità da 
  selezionare.
  
  7. I passaggi di cui ai commi 3 e 5, con 
  esclusione dei passaggi di progressione economica di cui all'art 53 avvengono 
  nei limiti della dotazione organica e dei contingenti in essa previsti e nel 
  rispetto delle previsioni della programmazione triennale dei fabbisogni del 
  personale per le assunzioni dall'esterno in base alle vigenti disposizioni e 
  con le medesime regole previste dall'art. 6 D. lgs. n. 29/1993.
  
  8. Sono riservati esclusivamente al personale 
  dipendente i passaggi interni all'area C per la posizione economica C3 
  corrispondente alla ex IX qualifica funzionale.
  
  9. Nei casi dei passaggi interni di cui all'art. 
  52, comma 1, il CNEL, ai sensi della legge 152/97, comunica al dipendente con 
  atto scritto il nuovo inquadramento e le modifiche del rapporto di lavoro ad 
  esso correlate.
  
 
  1. Nell'ambito delle aree A, B e C sono previste 
  posizioni di sviluppo economico, identificate nelle tabelle B e C 
  rispettivamente con le sigle A2s, B 2s, C3s 
  
  2. Gli sviluppi economici nelle posizioni sopra 
  indicate sono attribuiti sulla base di criteri definiti nel contratto 
  collettivo integrativo ispirati alla valutazione dell'impegno, della 
  prestazione e dell'arricchimento professionale acquisito, anche attraverso 
  interventi formativi e di aggiornamento.
  
 
  1. Nell'ambito dell'area C, il CNEL sulla base 
  del proprio ordinamento ed in relazione alle proprie esigenze organizzative, 
  può individuare posizioni organizzative, direttamente rapportate al ruolo di 
  rilevanza costituzionale del CNEL, cui sono correlati incarichi che, pur 
  rientrando nell'ambito delle funzioni di appartenenza, comportano lo 
  svolgimento di compiti di più elevata responsabilità.
  
  2. Le posizioni organizzative di cui al punto 
  precedente possono riguardare l'esercizio delle seguenti funzioni:
 
a) direzione di unità organizzativa, 
    caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa;
    
    
    b) attività tecnico-scientifiche e di ricerca 
    nelle discipline giuridiche, economiche o sociali, in diretta collaborazione 
    con il Consiglio e con i suoi organi rappresentativi preposti allo 
    svolgimento delle sue funzioni di rilevanza costituzionale nei confronti di 
    Parlamento, Governo, Regioni ed autonomie locali;
    
    c) attività di staff e/o di consulenza, 
    caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza.
3. Il CNEL può procedere all'individuazione 
  delle posizioni di cui ai commi 1 e 2 dopo aver realizzato: 
 
a) l'attuazione dei principi di 
    razionalizzazione previsti dal D.lgs. n. 29/1993, con particolare 
    riferimento agli artt. 3, 4, 7, 9 e 14; 
    
    b) la ridefinizione delle strutture 
    organizzative e delle dotazioni organiche;
    
    c) l'istituzione e l'attivazione del sistema 
    di controllo interno, determinando i criteri generali e le procedure per il 
    conferimento e la revoca degli incarichi per le posizioni organizzative.
4. Gli incarichi relativi alle posizioni di 
  cui ai comma 1 e 2 possono essere conferiti ai dipendenti dell'area C. Il 
  conferimento comporta l'attribuzione di una specifica indennità di posizione 
  il cui valore annuo lordo è ricompreso tra un minimo di 4 milioni ed un 
  massimo di 8 milioni per tredici mensilità, utilizzando le risorse previste 
  dall'art. 72 comma 2, lett. d).
  
 
  1. Gli incarichi sono conferiti previa 
  determinazione dei criteri da parte del CNEL in coerenza con gli esiti della 
  concertazione di cui all'art. 6, lett.C).
  
  2. Gli incarichi sono conferiti dal Segretario 
  Generale su proposta dei dirigenti interessati con atto scritto e motivato, 
  tenendo conto dei requisiti culturali, delle attitudini e delle capacità 
  professionali dei dipendenti in relazione alle caratteristiche degli 
  obiettivi, degli impegni programmatici o dei progetti che ne costituiscono la 
  motivazione.
  
  3. Gli incarichi possono essere revocati nel 
  rispetto dei criteri definiti ai sensi del comma 1, prima della scadenza, a 
  seguito di:
 
a) inosservanza delle direttive contenute 
    nell'atto di conferimento;
    
    b) intervenuti mutamenti organizzativi;
    
    c) accertamento di risultati negativi.
4. La revoca dell'incarico comporta la 
  perdita della indennità di posizione di cui all'art. 54, comma 4 e la 
  restituzione del dipendente alle funzioni del profilo di appartenenza.
  
  5. La valutazione dei risultati delle attività 
  svolte dai dipendenti cui sono stati conferiti gli incarichi, avviene di norma 
  con cadenza annuale in base a criteri e procedure definite preventivamente dal 
  CNEL previa concertazione ai sensi dell'art.6, lett. C).
  
 
  1. Il presente articolo completa la disciplina 
  delle mansioni prevista dall'art. 56, commi 2, 3 e 4 del D.Lgs.n.29/1993 per 
  la parte demandata alla contrattazione.
  
  2. Nell'ambito del nuovo sistema di 
  classificazione del personale previsto dal presente contratto, si considerano 
  "mansioni immediatamente superiori" le mansioni svolte dal dipendente 
  all'interno della stessa area in profilo appartenente alla posizione di 
  livello economico immediatamente superiore a quella in cui egli è inquadrato, 
  secondo la declaratoria riportata nell'allegato A del presente contratto. Le 
  posizioni di sviluppo economico di cui all'art. 53 non sono prese in 
  considerazione a tal fine. Sono altresì considerate "mansioni immediatamente 
  superiori", per i dipendenti che rivestono l'ultima posizione dell'area di 
  appartenenza, le mansioni corrispondenti alla posizione economica iniziale 
  dell'area immediatamente superiore.
  
  3. Il conferimento delle mansioni superiori di 
  cui al comma 2 avviene nei seguenti casi:
 
a) nel caso di vacanza di posto in 
    organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano 
    state avviate le procedure per la copertura del posto vacante, anche 
    mediante le selezioni interne di cui all'art. 52;
    
    b) nel caso di sostituzione di altro 
    dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, per la durata 
    dell'assenza con esclusione dell'assenza per ferie.
4. Il conferimento delle mansioni superiori 
  di cui ai commi precedenti è comunicato per iscritto al dipendente incaricato, 
  mediante le procedure stabilite dal CNEL sulla base di criteri, coerenti con 
  la propria organizzazione e con i contenuti dei profili professionali definiti 
  ai sensi dell'art. 4, da definire entro tre mesi dall'entrata in vigore del 
  presente contratto, che tengano conto del contenuto professionale delle 
  mansioni da conferire, sentite le Organizzazioni sindacali di cui all'art. 8, 
  comma 1. La disciplina delle mansioni superiori, come integrata dal presente 
  articolo entra, pertanto, in vigore dalla data di definizione dei predetti 
  criteri.
  
  5. Il dipendente assegnato alle mansioni 
  superiori di cui al comma 2 ha diritto al trattamento economico previsto per 
  la posizione corrispondente alle mansioni conseguentemente esercitate, fermo 
  rimanendo quanto percepito a titolo di retribuzione individuale di anzianità.
  
  
  6. Per quanto non previsto dal presente articolo 
  resta ferma la disciplina dell'art. 56 del D.lgs. n.29/1993. 
TITOLO IX
    NORME DISCIPLINARI
    
    Art. 57
    Doveri del dipendente
 
  1. Nel rispetto dei principi enunciati negli 
  artt. 2104 e 2105 del Codice Civile, il dipendente deve tenere un contegno 
  disciplinato e rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni 
  assegnategli, ed in particolare:
 
a) rispettare l'orario di lavoro ed 
    adempiere alle formalità prescritte dal CNEL per la rilevazione ed il 
    controllo delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza 
    l'autorizzazione del Dirigente responsabile;
    
    b) svolgere con assiduità, diligenza e spirito 
    di collaborazione le mansioni assegnategli, osservando le norme del presente 
    contratto e le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro 
    impartite dal CNEL.
    
    c) mantenere assoluta segretezza sugli 
    interessi del CNEL nel rispetto delle norme del regolamento di attuazione 
    dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n.241; non trarre profitto da quanto 
    forma oggetto delle sue funzioni e non esplicare, sia direttamente, sia per 
    interposta persona, anche fuori dell'orario di lavoro, mansioni ed attività 
    - a titolo gratuito od oneroso - che siano in contrasto anche indiretto od 
    in concorrenza con il CNEL;
    
    d) astenersi da qualunque attività a titolo 
    gratuito od oneroso o da qualunque altra forma di partecipazione in imprese 
    od organizzazioni di fornitori, utenti, concorrenti e distributori che 
    abbiano avuto o che abbiano tuttora rapporti con il CNEL;
    
    e) applicare nei rapporti con il cittadino le 
    disposizioni della legge 7 agosto 1990, n.241 e dei relativi regolamenti 
    attuativi in materia di trasparenza dell'attività amministrativa e di 
    diritto di accesso;
    
    f) mantenere nei rapporti interpersonali e con 
    l'utenza una condotta improntata a principi di correttezza e astenersi da 
    comportamenti lesivi della dignità della persona;
    
    g) durante l'orario di lavoro non attendere ad 
    occupazioni estranee al servizio e, in periodi di malattia od infortunio, ad 
    attività lavorativa ancorché non remunerata;
    
    h) attenersi alle disposizioni che gli vengono 
    impartite per l'esecuzione della prestazione. Se le disposizioni sono 
    palesemente illegittime, il dipendente è tenuto a farne immediata e motivata 
    contestazione a chi le ha impartite. Se le disposizioni sono rinnovate per 
    iscritto, il dipendente ha il dovere di darvi esecuzione, salvo che le 
    disposizioni stesse siano espressamente vietate dalla legge penale ovvero 
    configurino illecito amministrativo;
    
    i) avere cura dei locali, mobili, oggetti, 
    macchinari, attrezzi, indumenti, strumenti e automezzi a lui affidati;
    
    j) non valersi di mezzi di comunicazione o di 
    quanto è di proprietà del CNEL per ragioni che non siano di servizio;
    
    k) osservare scrupolosamente le disposizioni 
    che regolano l'accesso ai locali del CNEL da parte del personale e non 
    introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone estranee al 
    CNEL nei locali non aperti al pubblico;
    
    l) vigilare sul corretto espletamento 
    dell'attività del personale sottordinato ove tale compito rientri nelle 
    responsabilità attribuite; 
    
    m) comunicare al CNEL la propria residenza e, 
    ove non coincidente, la dimora temporanea, nonchè ogni successivo mutamento 
    delle stesse;
    
    n) in caso di malattia dare tempestiva 
    comunicazione dell'assenza all'ufficio di appartenenza, all'inizio del turno 
    di lavoro, salvo comprovato impedimento;
    
    o) astenersi dal partecipare all'adozione di 
    provvedimenti del CNEL che possano coinvolgere direttamente o indirettamente 
    interessi propri;
    
    p) rifiutare qualsiasi compenso a qualunque 
    titolo offerto dalla clientela in connessione agli adempimenti della 
    prestazione lavorativa.
 
  1. Per i dipendenti del CNEL resta ferma la 
  disciplina attualmente vigente in materia di responsabilità, civile, 
  amministrativa, penale e contabile per i dipendenti delle Amministrazioni 
  pubbliche.
  
 
  1. Ai dipendenti del CNEL si applicano le 
  disposizioni di cui all'art. 58 del D.lgs.n. 29/1993 e successive integrazioni 
  e modificazioni.
  
 
  1. Le violazioni da parte dei lavoratori dei 
  doveri di cui all'art. 57 del presente contratto danno luogo, secondo la 
  gravità, l'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:
 
a) rimprovero verbale;
    
    b) rimprovero scritto; 
    
    c) multa di importo variabile non superiore a 
    quattro ore di retribuzione;
    
    d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione 
    sino ad un massimo di dieci giorni;
    
    e) licenziamento con preavviso;
    
    f) licenziamento senza preavviso.
2. Il CNEL, salvo il caso di rimprovero 
  verbale, non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del 
  dipendente, senza previa contestazione scritta dell'addebito - da effettuarsi 
  tempestivamente e comunque entro venti giorni da quando l'ufficio istruttore 
  competente alla contestazione è venuto a conoscenza del fatto - e senza averlo 
  sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un 
  rappresentante dell'Associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
  
  3. La convocazione scritta per la difesa non può 
  avvenire prima che siano trascorsi 5 giorni lavorativi dalla contestazione dal 
  fatto che vi ha dato causa. Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla convocazione 
  dalla difesa del dipendente la sanzione viene applicata nei successivi 
  quindici giorni.
  
  4. Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 59, comma 
  4, del D.Lgs. n. 29/1993, la sanzione da comminare non sia di sua competenza, 
  il responsabile della struttura nella quale il dipendente presta servizio, ai 
  sensi di quanto previsto al comma 2, segnala entro dieci giorni all'Ufficio 
  competente i fatti da contestare al dipendente per l'istruzione del 
  procedimento, dandone contestuale comunicazione all'interessato. In caso di 
  mancata comunicazione nel termine predetto si darà corso all'accertamento 
  della responsabilità del soggetto tenuto alla comunicazione.
  
  5. Al dipendente o, su espressa delega al suo 
  difensore, è consentito l'accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti il 
  procedimento a suo carico.
  
  6. Il procedimento disciplinare deve concludersi 
  entro centoventi giorni dalla data di contestazione di addebito. Qualora non 
  sia stato portato a termine entro tale data, il procedimento si estingue.
  
  7. L'Ufficio competente per i procedimenti 
  disciplinari sulla base degli accertamenti effettuati e delle giustificazioni 
  addotte dal dipendente, irroga la sanzione applicabile tra quelle indicate al 
  I° comma. Il medesimo Ufficio, ove ritenga che non vi sia luogo a procedere 
  disciplinarmente, dispone la chiusura del procedimento, dandone comunicazione 
  all'interessato.
  
  8. I provvedimenti di cui al comma 1 non 
  sollevano il lavoratore dalle eventuali responsabilità di altro genere nelle 
  quali egli sia incorso.
  
  9. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle 
  sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
  
  10. Per quanto non previsto dalla presente 
  disposizione si rinvia all'art. 59 del D.Lgs. n.29/1993.
  
 
  1. Nel rispetto del principio di gradualità e 
  proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza ed in 
  conformità di quanto previsto dall'art. 59 del D.lgs. n. 29/1993 il tipo e 
  l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti 
  criteri generali:
 
a) intenzionalità del comportamento, grado 
    di negligenza, imprudenza e imperizia dimostrate, tenuto conto anche della 
    prevedibilità dell'evento;
    
    b) rilevanza degli obblighi violati;
    
    c) responsabilità connesse alla posizione di 
    lavoro occupata dal dipendente;
    
    d) grado di rilevanza del danno o pericolo 
    causato al CNEL, agli utenti o a terzi e del disservizio determinatosi;
    
    e) sussistenza di circostanze aggravanti o 
    attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore nei 
    confronti del CNEL, degli altri dipendenti e degli utenti, nonchè ai 
    precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge;
    
    f) concorso nella infrazione di più lavoratori 
    in accordo tra loro.
 
2. La recidiva nelle mancanze previste ai 
  commi 4 e 6, già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione 
  di maggiore gravità tra quelle previste nell'ambito dei medesimi commi.
  
  3. Al dipendente responsabile di più mancanze 
  compiute con unica azione od omissioni tra loro collegate ed accertate con un 
  unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più 
  grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
  
  4. La sanzione disciplinare dal minimo del 
  rimprovero verbale al massimo della multa di importo pari a quattro ore di 
  retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai 
  criteri di cui al comma 1, per:
 
a) inosservanza delle disposizioni di 
    servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonchè dell'orario di 
    lavoro;
    
    b) condotta non conforme a principi di 
    correttezza verso il CNEL o altri dipendenti o nei confronti del pubblico;
    
    c) negligenza nell'esecuzione dei compiti 
    assegnati ovvero nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui 
    affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare 
    azione di vigilanza;
    
    d) inosservanza degli obblighi in materia di 
    prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia 
    derivato danno o disservizio;
    
    e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali 
    disposte a tutela del patrimonio del CNEL, nel rispetto di quanto previsto 
    dall'art. 6 della legge n.300/1970;
    
    f) insufficiente rendimento, rispetto ai 
    carichi di lavoro e, comunque, nell'assolvimento dei compiti assegnati;
    
    g) violazione di doveri di comportamento non 
    ricompresi specificatamente;
    
    h) altre violazioni nei doveri di 
    comportamento non ricompresi specificamente nelle lettere precedenti, da cui 
    sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo per il CNEL, per gli utenti 
    e per i terzi.
5. L'importo delle ritenute per multa sarà 
  introitato nel bilancio del CNEL e sarà destinato ad attività sociali a favore 
  dei dipendenti.
  
  6. La sanzione disciplinare della sospensione 
  del servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni 
  si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui 
  al comma 1, per:
 
a) recidiva nelle mancanze previste dal 
    comma 4 che abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa;
    
    b) particolare gravità delle mancanze previste 
    nel comma 4;
    
    c) assenza ingiustificata dal servizio fino a 
    10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità 
    della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o 
    dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità 
    della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati a 
    CNEL, agli utenti o ai terzi;
    
    d) ingiustificato ritardo, non superiore a 10 
    giorni, nell'assumere il servizio presso la sede di lavoro assegnata;
    
    e) svolgimento di attività che ritardino il 
    recupero psicofisico durante lo stato di malattia o infortunio;
    
    f) testimonianza falsa o reticente in 
    procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa;
    
    g) comportamenti minacciosi, gravemente 
    ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o di 
    terzi;
    
    h) alterchi con ricorso a vie di fatto negli 
    ambienti di lavoro, anche nei confronti di dipendenti, di utenti o di terzi;
    
    i) manifestazioni ingiuriose nei confronti del 
    CNEL, fatta salva la libertà di pensiero ai sensi dell'art. 1 della legge 
    300 del 1970;
    
    j) atti e comportamenti, ivi comprese le 
    molestie sessuali, che siano lesivi della dignità della persona;
    
    k) violazione di doveri di comportamento non 
    ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di cui sia comunque 
    derivato grave danno al CNEL o a terzi.
 
7. La sanzione disciplinare del licenziamento 
  con preavviso si applica per:
 
a) recidiva plurima, per almeno tre volte 
    all'anno, nelle mancanze previste nel comma 6, anche se di diversa natura, 
    ovvero recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nel 
    medesimo comma, che abbia comportato l'applicazione della sanzione di dieci 
    giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fatto salvo quanto 
    previsto dal comma 8, lettera a);
    
    b) occultamento, da parte del responsabile 
    della custodia, del controllo e della vigilanza, di fatti e circostanze 
    relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o 
    beni di pertinenza del CNEL o ad esso affidati;
    
    c) rifiuto espresso del trasferimento di posto 
    per motivate esigenze di servizio;
    
    d) assenza ingiustificata ed arbitraria dal 
    servizio per un periodo superiore a dieci giorni lavorativi consecutivi;
    
    e) persistente insufficiente rendimento o 
    fatti che dimostrino grave inefficienza del dipendente nell'adempimento 
    degli obblighi di servizio rispetto ai carichi di lavoro;
    
    f) responsabilità penale risultante da 
    sentenza di condanna passata in giudicato per un delitto che, pur commesso 
    fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non 
    sia compatibile, per la sua specifica gravità, con la prosecuzione del 
    rapporto.
 
8. La sanzione disciplinare del licenziamento 
  senza preavviso si applica per:
 
a) recidiva, negli ambienti di lavoro, di 
    alterchi con ricorso a vie di fatto contro superiori o altri dipendenti o 
    terzi, anche per motivi non attinenti al servizio;
    
    b) accertamento che l'impiego è stato 
    conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi 
    fraudolenti;
    
    c) sentenza di condanna passata in giudicato:
 
    d) sentenza di condanna passata in giudicato 
    quando dalla stessa consegue l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
 
9. Il procedimento disciplinare deve essere 
  avviato, ai sensi dell'art. 60, comma 2, anche nel caso in cui sia connesso 
  con il procedimento penale e rimane sospeso fino a sentenza definitiva. La 
  sospensione è disposta anche ove la connessione emerga nel corso del 
  procedimento disciplinare. Qualora il CNEL venga a conoscenza dei fatti che 
  possono dar luogo ad una sanzione disciplinare solo a seguito di sentenza 
  definitiva di condanna, il procedimento disciplinare è avviato nei termini 
  previsti dall'art. 60, comma 2 da computarsi a decorrere dalla data in cui il 
  CNEL è venuto a conoscenza della sentenza.
  
  10. Il procedimento disciplinare sospeso ai 
  sensi del comma 9 è riattivato entro 180 giorni da quando il CNEL ha avuto 
  notizia della sentenza definitiva.
  
  11. Al codice disciplinare contenuto nel 
  presente articolo deve essere data la massima pubblicità mediante affissione 
  in luogo accessibile e visibile a tutti i dipendenti. Tale forma di pubblicità 
  è tassativa e non può essere sostituita con altre. Il codice deve essere 
  pubblicato tassativamente entro 15 giorni dalla data di stipulazione del 
  presente contratto e si attua dal quindicesimo giorno successivo a quello 
  dell'affissione.
  
 
  1. Il CNEL, laddove riscontri la necessità di 
  espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di 
  infrazione disciplinare punibili con la sanzione della sospensione dal 
  servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento 
  disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non 
  superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione.
  
  2. Quando il procedimento disciplinare si 
  conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con 
  privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve 
  essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della 
  retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati.
  
  3. Il periodo trascorso in allontanamento 
  cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio, è 
  valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.
  
 
  1. Il dipendente che sia colpito da misura 
  restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con 
  privazione della retribuzione, per la durata dello stato di detenzione o 
  comunque dello stato restrittivo della libertà.
  
  2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio 
  con privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a 
  procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale, 
  qualora egli sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al 
  rapporto di lavoro o comunque tali da comportare, se accertati, la sanzione 
  disciplinare del licenziamento.
  
  3. Il CNEL, cessato lo stato di restrizione 
  della libertà personale di cui al comma 1, può prolungare il periodo di 
  sospensione del dipendente sino alla sentenza definitiva, alle medesime 
  condizioni di cui al comma 2.
  
  4. Resta fermo l'obbligo di sospensione nei casi 
  previsti dall'art. 15 comma 1 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come 
  sostituito dall'art. 1, comma 1 della legge 18 gennaio 1992 n. 16.
  
  5. Nei casi disciplinati dai commi precedenti si 
  applica quanto previsto in tema di rapporti tra procedimenti disciplinari e 
  procedimenti penali dall'art. 61, commi 9 e 10.
  
  6. Al dipendente sospeso è concesso un assegno 
  alimentare pari al 50% della retribuzione fissa mensile, oltre all'assegno per 
  il nucleo familiare eventualmente spettante, con esclusione di qualsiasi 
  compenso accessorio, comunque denominato, anche se pensionabile.
  
  7. In caso di sentenza definitiva di assoluzione 
  o di proscioglimento con formula piena, quanto corrisposto nel periodo di 
  sospensione cautelare a titolo di assegno alimentare sarà conguagliato con 
  quanto sarebbe stato dovuto al lavoratore se egli fosse rimasto in servizio.
  
  8. Nelle ipotesi previste ai commi 2 e 3 del 
  presente articolo, la sospensione cautelare conserva efficacia, se non 
  revocata, per un periodo di tempo non superiore a cinque anni, decorso il 
  quale la sospensione cautelare è revocata di diritto ed il dipendente è 
  riammesso in servizio. 
  
  9. Il procedimento disciplinare rimane comunque 
  sospeso sino all'esito del procedimento penale. 
TITOLO X
    ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
    
    Art. 64
    Cause di cessazione del rapporto di lavoro
  1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo 
  indeterminato, oltre che nei casi di risoluzione già disciplinati negli artt. 
  24, 25 e 61 del presente contratto, ha luogo:
 
a) al compimento del limite di età, fissato 
    dalle vigenti disposizioni in materia per il conseguimento del diritto alla 
    pensione di vecchiaia, fatta salva la facoltà di opzione per il 
    proseguimento del rapporto per coloro che ne hanno diritto in virtù delle 
    citate disposizioni;
    
    b) per dimissioni volontarie del dipendente;
    
    c) per decesso del dipendente.
 
  1. Nel caso di cui alla lettera a) dell'art. 64, 
  la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi 
  della condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo a 
  quello di compimento dell'età prevista. Il CNEL comunica comunque per iscritto 
  l'intervenuta risoluzione del rapporto.
  
  2. Nel caso di dimissioni del dipendente, questi 
  deve darne comunicazione scritta al CNEL rispettando i termini di preavviso.
  
 
  1. In tutti i casi in cui il presente contratto 
  prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione 
  dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come 
  segue: 
 
a) 2 mesi per dipendenti con anzianità di 
    servizio fino a 5 anni; 
    
    b) 3 mesi per dipendenti con anzianità di 
    servizio fino a 10 anni;
    
    c) 4 mesi per dipendenti con anzianità di 
    servizio superiore a 10 anni.
2. In caso di dimissioni del dipendente i 
  termini di cui al comma 1 sono ridotti alla metà.
  
  3. I termini di preavviso decorrono dal primo o 
  dal sedicesimo giorno di ciascun mese.
  
  4. La parte che risolve il rapporto di lavoro 
  senza l'osservanza dei termini di cui ai commi precedenti è tenuta a 
  corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione 
  spettante per il periodo di mancato preavviso. Il CNEL ha diritto a trattenere 
  su quanto eventualmente dovuto al dipendente un importo corrispondente alla 
  retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio 
  per l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito.
  
  5. E' in facoltà della parte che riceve la 
  comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro risolvere il rapporto 
  stesso, sia all'inizio sia durante il periodo di preavviso, con il consenso 
  dell'altra parte. In tal caso non si applica il comma 4.
  
  6. L'assegnazione delle ferie non può avvenire 
  durante il periodo di preavviso. Pertanto, in caso di preavviso lavorato si dà 
  luogo al pagamento sostitutivo delle stesse.
  
  7. Il periodo di preavviso è computato 
  nell'anzianità a tutti gli effetti.
  
  8. In caso di decesso del dipendente, il CNEL 
  corrisponde agli aventi diritto l'indennità sostitutiva del preavviso secondo 
  quanto stabilito dall'art. 2122 del C.C., nonché una somma corrispondente ai 
  giorni di ferie maturati e non goduti.
  
  9. L'indennità sostitutiva del preavviso deve 
  calcolarsi computando la retribuzione fissa e le stesse voci di trattamento 
  accessorio riconosciute in caso di malattia superiore a 15 giorni . 
TITOLO XI
    TRATTAMENTO ECONOMICO
    
    Art. 67
    Struttura della retribuzione
  1. La struttura della retribuzione del personale 
  del CNEL ricompreso nelle categorie A, B e C si compone delle seguenti voci:
 
a) stipendio tabellare corrispondente alla 
    posizione rivestita nell'area di appartenenza nell'ambito del sistema 
    classificatorio;
    
    b) posizione economica di sviluppo, come 
    prevista dall'art. 53;
    
    c) indennità di amministrazione corrisposta 
    secondo la disciplina dell'art. 69;
    
    d) retribuzione individuale di anzianità, ove 
    acquisita, comprensiva della maggiorazione per esperienza professionale;
    
    e) indennità integrativa speciale;
    
    f) compensi per lavoro straordinario;
    
    g) compensi incentivanti ed altri compensi e 
    indennità previsti in base al presente contratto.
2. Al personale è corrisposto, ove spettante, 
  l'assegno per il nucleo familiare ai sensi della legge 13 maggio 1988, n.153 e 
  successive modificazioni. E' altresì corrisposta la tredicesima mensilità.
  
 
  1. Gli stipendi tabellari riferiti alle 
  posizioni del pregresso sistema di inquadramento di cui all'art. 2 del CCNL 
  26.7.1996 relativo al comparto Ministeri, sono incrementati degli importi 
  mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella allegata tabella A, alle 
  scadenze ivi previste. 
  
  2. A seguito della attribuzione degli incrementi 
  indicati nel comma 1, i valori economici dei trattamenti correlati alle 
  posizioni tabellari iniziali e alle posizioni di sviluppo del nuovo sistema di 
  classificazione sono rideterminati secondo le indicazioni delle allegate 
  tabelle B e C e con le decorrenze ivi previste.
  
  3. Le misure degli stipendi risultanti 
  dall'applicazione del presente contratto sono utili ai fini della tredicesima 
  mensilità, dei trattamenti di previdenza e di quiescenza, dell'equo 
  indennizzo, dell'assegno alimentare di cui all'art. 63, comma 6 e sono assunte 
  a base ai fini delle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi 
  contributi, nonché della determinazione della misura dei contributi di 
  riscatto.
  
  4. Il personale cui è attribuita una posizione 
  di sviluppo economico ai sensi dell'art. 53, conserva l'indennità integrativa 
  speciale in godimento.
  
  5. I benefici economici risultanti 
  dall'applicazione del presente articolo sono computati integralmente ai fini 
  previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi 
  previsti dal presente contratto 1998-1999 nei confronti del personale comunque 
  cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza economica 
  del contratto stesso. Agli effetti del trattamento di fine servizio e delle 
  competenze spettanti in caso di licenziamento, nonché dell'indennità prevista 
  dall'art. 2122 c.c. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data 
  di cessazione del rapporto di lavoro.
  
 
  1. L'importo mensile lordo dell'indennità di 
  amministrazione prevista per le singole categorie è fissata come segue:
  
 
| a) per l'area C | |
| 
 | 697.000; | 
| 
 | 616.000; | 
| 
 | 574.000; | 
| b) per l'area B: | |
| 
 | 454.000; | 
| 
 | 493.000; | 
| c) per l'area A: | |
| 
 | 411.000; | 
| 
 | 412.000; | 
  1. Per la corresponsione dei compensi relativi 
  alle prestazioni di lavoro straordinario il Cnel può utilizzare, dal 31 
  dicembre 1999, risorse finanziarie in misura non superiore a quelle destinate 
  a tale scopo nell'anno 1999, ridotte di una quota pari al 20% che confluisce 
  nel fondo di cui all'art. 71.
  
  2. Le parti si incontrano due volte nell'anno, 
  per un confronto preventivo che stabilisca le linee guida, le priorità ed i 
  criteri per la utilizzazione delle risorse destinate al lavoro straordinario e 
  per valutare successivamente le condizioni che hanno reso necessaria 
  l'effettuazione delle stesse prestazioni, nonché per individuare le soluzioni 
  che possano consentirne una progressiva e stabile riduzione, anche mediante 
  opportuni interventi di razionalizzazione dei servizi. I risparmi accertati a 
  consuntivo confluiscono nel fondo di cui all'art. 71.
  
 
  1. A decorrere dall'anno 2000 è costituito 
  presso il CNEL un fondo unico preordinato all'erogazione dei trattamenti 
  accessori e al finanziamento del nuovo sistema di classificazione del 
  personale destinatario del presente contratto. Il Fondo è alimentato dalle 
  seguenti risorse economiche:
 
a) gli importi stanziati in applicazione 
    degli artt. 36, 37 e 38 del Ccnl 16 maggio 1995 relativo al comparto 
    Ministeri, nonché dell'art. 3, comma 2, del Ccnl 26 luglio 1996 relativo al 
    medesimo comparto;
    
    b) un importo corrispondente alla riduzione 
    del 20% delle risorse per lo straordinario, di cui all'art. 70;
    
    c) le somme che derivino dall'attuazione 
    dell'art. 43 della legge 449/1997;
    
    d) gli importi relativi all'indennità di 
    amministrazione del personale cessato dal servizio non riutilizzati in 
    conseguenza di nuove assunzioni;
    
    e) i risparmi di gestione riferiti alle 
    politiche del personale individuati dal CNEL nell'ambito dell'autonomia 
    contabile e gestionale definita dalla legge n. 936/1986 e sulla base del 
    programma di attività adottato dall'assemblea e delle risultanze del 
    controllo interno sulla gestione, fatte salve le quote che per effetto di 
    disposizioni di legge sono riservate a risparmio del fabbisogno complessivo;
    
    f) le economie conseguenti alla trasformazione 
    del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi dell'art. 1, 
    commi da 57 e segg. della legge 662/1996 e successive modificazioni ed 
    integrazioni;
    
    g) i trattamenti economici che recano 
    incrementi al personale sulla base di disposizioni, di leggi, regolamenti o 
    atti amministrativi generali;
    
    h) le risorse provenienti da specifiche 
    disposizioni normative che destinano risparmi all'incentivazione del 
    personale;
    
    i) un importo pari allo 0,85%.del monte salari 
    dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, corrispondente 
    all'incremento, in misura pari ai tassi programmati d'inflazione, del 
    trattamento economico accessorio con decorrenza dal 1° gennaio 2000; 
    
    
    j) un importo pari al 1,2% del monte salari 
    riferito al personale di cui al comma 1 determinato per l'anno 1997. Detta 
    voce è utilizzabile a decorrere dal 1° maggio 1999 a condizione che, in sede 
    di contrattazione integrativa, venga verificata la sussistenza delle 
    necessarie corrispondenti disponibilità nel bilancio del CNEL.
2. In caso di attivazione di nuovi servizi o 
  di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli 
  esistenti ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni e dell'impegno 
  del personale in servizio, con particolare riferimento a quello incaricato 
  delle posizioni organizzative, cui non possa farsi fronte attraverso la 
  razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o 
  che comportino un aumento stabile delle dotazioni organiche, il CNEL, 
  nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui 
  all'art. 39 della legge 449/1999, valuta l'entità delle risorse necessarie per 
  sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale 
  da impiegare nelle nuove attività e ne individua la relativa copertura 
  nell'ambito delle capacità di bilancio. Le risorse derivanti dall'applicazione 
  del presente comma sono destinate anche al finanziamento della indennità di 
  posizione di cui all'art. 54 nel rispetto delle indicazioni di cui all'art. 
  72, comma 2, lett. d.
  
 
  1. Il fondo unico di cui all'art. 71 è 
  prioritariamente finalizzato a promuovere reali e significativi miglioramenti 
  dell'efficacia ed efficienza dei servizi istituzionali, mediante la 
  realizzazione, attraverso la contrattazione integrativa, di piani produttivi 
  annuali e pluriennali e di progetti strumentali e di risultato, basati su 
  sistemi di programmazione e di controllo quali/quantitativo dei risultati.
  
  2. In relazione a tali finalità, le risorse che 
  compongono il Fondo sono prioritariamente utilizzate:
 
a) per erogare compensi diretti ed 
    incentivare la produttività collettiva per il miglioramento di servizi;
    
    b) per corrispondere compensi correlati al 
    merito e all'impegno individuale, da attribuirsi in modo selettivo;
    
    c) per finanziare i passaggi di sviluppo 
    economico nell'ambito di ciascuna area di cui agli articoli 52, comma 1, 
    lett. b) e 53; restano comunque acquisite al fondo di cui all'art. 71 le 
    risorse destinate alle posizioni di sviluppo economico nell'ambito di 
    ciascuna area attribuite a tutto il personale in servizio, anche a seguito 
    di cessazione del rapporto di lavoro o di passaggio ad area superiore;
    
    d) per il finanziamento della indennità di 
    posizione prevista per gli incarichi relativi alle posizioni organizzative 
    ai sensi dell'art. 54, utilizzando esclusivamente le risorse disponibili in 
    attuazione della disciplina dell'art. 71, comma 2;
    
    e) per finanziare sistemi di turnazione che si 
    rendano necessari per fronteggiare particolari situazioni di lavoro e per 
    compensare l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, 
    rischi, disagi, gravose articolazioni dell'orario di lavoro ovvero la 
    reperibilità collegata a servizi che richiedono interventi di urgenza e il 
    richiamo in servizio per interventi straordinari.
 
3. Le risorse economiche destinate al 
  finanziamento degli oneri conseguenti alla attuazione della disciplina di cui 
  al comma 2 lettere c) e d) devono avere carattere di certezza e di stabilità.
  
  4. L'attribuzione dei compensi di cui al comma 
  2, lett. a) e b) è strettamente correlata ad effettivi incrementi di 
  produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi ed è quindi 
  attuata dopo la necessaria verifica e certificazione a consuntivo dei 
  risultati totali o parziali anche temporalmente conseguiti, in coerenza con 
  gli obiettivi annualmente predeterminati secondo la disciplina del D.lgs.n.29/1993 
  e successive modificazioni ed integrazioni.
  
  5. Le somme non utilizzate con riferimento alle 
  finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento 
  delle risorse dell'anno successivo.
  
 
  1. Il presente articolo si applica ai dipendenti 
  comandati a prestare la propria attività lavorativa in località diversa dalla 
  dimora abituale o dalla ordinaria sede di servizio.
  
  2. Al personale di cui al comma 1, oltre alla 
  normale retribuzione, compete:
 
a) un'indennità di trasferta, avente natura non retributiva pari a:
    b) il rimborso delle spese effettivamente 
    sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto 
    extraurbani, nel limite del costo del biglietto; per i viaggi in aereo, il 
    rimborso compete per biglietti di classe "economy" ovvero, nel caso di 
    viaggi intercontinentali o di lunga durata, di classe superiore;
    
    c) una indennità supplementare pari al 5% del 
    costo del biglietto aereo e del 10% del costo per treno e nave; 
    
    d) il rimborso delle spese per i taxi e per i 
    mezzi di trasporto urbani;
    
    e) il compenso per lavoro straordinario, nel 
    caso che l'attività lavorativa nella sede della trasferta si protragga per 
    un tempo complessivamente superiore al normale orario di lavoro previsto per 
    la giornata. Si considera, a tal fine, solo il tempo effettivamente 
    lavorato, tranne che nel caso degli autisti per i quali si considera 
    attività lavorativa anche il tempo occorrente per il viaggio e quello 
    impiegato per la sorveglianza e custodia del mezzo.
 
3. Ai soli fini del comma 2, lettera a), nel 
  computo delle ore di trasferta si considera anche il tempo occorrente per il 
  viaggio.
  
  4. Il dipendente può essere autorizzato ad 
  utilizzare il proprio mezzo di trasporto, sempreché la trasferta riguardi 
  località diverse dalla ordinaria sede di servizio e diversa dalla dimora 
  abituale, qualora l'uso di tale mezzo risulti più conveniente dei normali 
  servizi di linea. In tal caso si applica l'art. 75, commi 2 e ss., e al 
  dipendente spetta l'indennità di cui al comma 2, lettera a), eventualmente 
  ridotta ai sensi del comma 8, il rimborso delle spese autostradali, di 
  parcheggio e dell'eventuale custodia del mezzo ed una indennità chilometrica 
  pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni chilometro.
  
  
  5. Per le trasferte di durata superiore a 12 
  ore, al dipendente spetta il rimborso: 
 
a) della spesa sostenuta per il 
    pernottamento in alberghi fino a quattro stelle;
    
    b) della spesa per uno o due pasti 
    giornalieri, nel limite di L. 43.100 per il primo pasto e di complessive L. 
    85.700 per i due pasti.
    Per le trasferte di durata non inferiore a 8 
    ore, compete solo il rimborso per il primo pasto. Nei casi di missione 
    continuativa nella medesima località di durata non inferiore a trenta giorni 
    è consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza 
    turistico alberghiera di categoria corrispondente a quella ammessa per 
    l'albergo, sempre che risulti economicamente più conveniente rispetto al 
    costo medio della categoria consentita nella medesima località.
6. Il personale delle diverse aree inviato in 
  trasferta al seguito e per collaborare con personale di area dirigenziale o 
  facente parte di delegazione ufficiale del CNEL è autorizzato a fruire dei 
  rimborsi e delle agevolazioni previste per la dirigenza o per i componenti 
  della predetta delegazione.
  
  7. Il CNEL individua, previo confronto con le 
  Organizzazioni Sindacali, particolari situazioni che, in considerazione della 
  impossibilità di fruire, durante le trasferte, del pasto o del pernottamento 
  per mancanza di strutture e servizi di ristorazione, consentono la 
  corresponsione in luogo dei rimborsi di cui al comma 5 la somma forfetaria di 
  L. 50.000 lorde. Con la stessa procedura il CNEL stabilisce le condizioni per 
  il rimborso delle spese relative al trasporto del materiale e degli strumenti 
  occorrenti al personale per l'espletamento dell'incarico affidato.
  
  8. Nel caso in cui il dipendente fruisca del 
  rimborso di cui al comma 5, l'indennità di cui al comma 2, lett. a, viene 
  ridotta del 70%. Non è ammessa in nessun caso l'opzione per l'indennità di 
  trasferta in misura intera.
  
  9. L'indennità di trasferta cessa di essere 
  corrisposta dopo i primi 240 giorni di trasferta continuativa nella medesima 
  località. 
  
  10. Il dipendente inviato in trasferta ai sensi 
  del presente articolo ha diritto ad una anticipazione non inferiore al 75% del 
  trattamento complessivo presumibilmente spettante per la trasferta. 
  
  
  11. Il CNEL stabilisce, con gli atti previsti 
  dal proprio ordinamento ed in funzione delle proprie esigenze organizzative, e 
  previa informazione, seguita a richiesta da incontro, ai soggetti sindacali di 
  cui all'art. 8, la disciplina della trasferta per gli aspetti di dettaglio o 
  non regolati dal presente articolo, individuando, in particolare il sistema di 
  calcolo delle distanze, la documentazione necessaria per i rimborsi e le 
  relative modalità procedurali, con particolare riferimento all'uso dei taxi e 
  degli altri mezzi di trasporto, i criteri e le condizioni per il richiamo in 
  sede in presenza di particolari esigenze di servizio, la eventuale 
  individuazione di ulteriori casi di rimborso spese non ricompresi nella 
  previsione di cui al comma 1.
  
  12. Le trasferte all'estero sono disciplinate 
  dalle disposizioni del presente articolo con le seguenti modifiche:
 
a) l'indennità di trasferta di cui al comma 
    1, lett.a) è incrementata del 50% ; non si applica la disciplina del comma 
    8.
    
    b) i rimborsi dei pasti di cui al comma 5, 
    sono incrementati del 30%.
Il CNEL incrementa le percentuali di cui al 
  presente comma in armonia con i criteri stabiliti dalle norme che disciplinano 
  i trattamenti di trasferta all'Estero del personale civile 
  dell'amministrazione dello Stato.
  
  13. Agli oneri derivanti dal presente articolo 
  si fa fronte nei limiti delle risorse destinate a tale specifica finalità nel 
  bilancio del CNEL.
  
 
  1. Il CNEL può istituire un servizio mensa o, in 
  alternativa, secondo le modalità indicate nei successivi commi, attribuire al 
  personale buoni pasto sostitutivi.
  
  2. I criteri per usufruire del servizio mensa o 
  del buono pasto sono stabiliti come segue:
 
a) nel caso di giornata lavorativa nella 
    quale il dipendente effettua un orario di lavoro ordinario superiore alle 
    sei ore, con la relativa pausa prevista dall'art. 41, all'interno della 
    quale va consumato il pasto;
    
    b) indipendentemente dall'articolazione 
    dell'orario su cinque o sei giorni, nel caso di giornata lavorativa nella 
    quale il dipendente effettua, immediatamente dopo l'orario ordinario, almeno 
    due ore di lavoro straordinario, nel rispetto della pausa prevista dall'art. 
    41, all'interno della quale va consumato il pasto;
3. Il valore del buono pasto copre la quota a 
  carico del dipendente e non può superare il costo medio per pasto che il CNEL 
  sosterrebbe nel caso di istituzione del servizio mensa.
  
  4. I dipendenti in posizione di comando o 
  distacco appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche, ricevono i buoni 
  pasto secondo la disciplina del presente articolo. I dipendenti del CNEL che 
  prestano servizio presso altre amministrazioni pubbliche non possono fruire 
  dei buoni pasto disciplinati dal presente articolo. 
  
  5. L'attribuzione del buono pasto non può in 
  alcun modo ed a nessun titolo essere sostituita dalla corresponsione 
  dell'equivalente in denaro.
  
 
  1. Il CNEL assume le necessarie iniziative per 
  la copertura assicurativa della responsabilità civile dei dipendenti ai quali 
  sia attribuito uno degli incarichi di cui all'art. 54, che operino in 
  condizioni di autonomia, con assunzione di responsabilità verso l'esterno, ivi 
  compreso il patrocinio legale, assicurando le stesse condizioni di cui 
  all'art. 76, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave. Le risorse finanziarie 
  destinate a tali finalità sono indicate nel bilancio, nel rispetto delle 
  effettive capacità di spesa.
  
  2. Il CNEL stipula apposita polizza assicurativa 
  in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o 
  per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di 
  trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione 
  delle prestazioni di servizio.
  
  3. La polizza di cui al comma 2 è rivolta alla 
  copertura dei rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria, di 
  danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente e ai beni 
  trasportati, nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle 
  persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
  
  4. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi 
  di trasporto di proprietà del CNEL sono in ogni caso integrate con la 
  copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi 2 e 3, dei rischi di 
  lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia 
  stato autorizzato il trasporto.
  
  5. Gli importi liquidati dalle società 
  assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle 
  previste dal presente articolo sono detratti dalle somme eventualmente 
  spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.
  
 
  1. Il CNEL, anche a tutela dei propri diritti ed 
  interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità 
  civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti 
  direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei 
  compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che il procedimento 
  non sia stato avviato su iniziativa del CNEL o che lo stesso CNEL non sia 
  controparte nel procedimento, ogni onere di difesa sin dall'apertura del 
  procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune 
  gradimento.
  
  2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per 
  fatti commessi con dolo o colpa grave, il CNEL ripeterà dal dipendente tutti 
  gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio.
  
  3. La disciplina del presente articolo non si 
  applica ai dipendenti assicurati ai sensi dell'art. 75, comma 1.
  
 
  1. La retribuzione è corrisposta mensilmente in 
  un giorno stabilito dal CNEL, compreso tra il giorno 20 e l'ultimo giorno del 
  mese; la tredicesima mensilità è corrisposta nel periodo ricompreso tra il 16 
  e il 18 del mese di dicembre. Qualora nel giorno stabilito ricorra una 
  festività o un sabato non lavorativo, il pagamento è effettuato il precedente 
  giorno lavorativo. Sono fatti salvi i termini di pagamento relativi alle voci 
  del trattamento economico accessorio per le quali la contrattazione 
  integrativa prevede diverse modalità temporali di erogazione.
  
  2. Sono definite le seguenti nozioni di 
  retribuzione:
 
a) retribuzione base mensile: è costituita 
    dal valore economico mensile di tutte le posizioni previste all'interno di 
    ciascuna area e dall'indennità integrativa speciale.
    
    b) retribuzione individuale mensile: è 
    costituita dalla retribuzione base mensile, dalla retribuzione individuale 
    di anzianità e da altri eventuali assegni personali a carattere fisso e 
    continuativo comunque denominati;
    
    c) retribuzione globale di fatto, annuale o 
    mensile: è costituita dall'importo della retribuzione individuale mensile 
    per 12 mensilità, cui si aggiunge il rateo della tredicesima mensilità 
    nonché l'importo annuo della retribuzione variabile e delle indennità 
    contrattuali percepite nell'anno di riferimento; sono escluse le somme 
    corrisposte a titolo di rimborso spese o come equo indennizzo.
 
TITOLO XII
    DISPOSIZIONI PARTICOLARI
    
    Art. 78
    Tutela dei dipendenti in particolari 
    condizioni psico-fisiche
 
  1. Allo scopo di favorire la riabilitazione e il 
  recupero dei dipendenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia 
  stata accertato, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture 
  associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, lo stato di 
  tossicodipendenza o di alcolismo cronico e che si impegnino a sottoporsi a un 
  progetto terapeutico di recupero predisposto dalle predette strutture, sono 
  stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di sviluppo del 
  progetto:
 
a) il diritto alla conservazione del posto 
    per l'intera durata del progetto di recupero, con corresponsione del 
    trattamento economico previsto dall'art. 24; i periodi eccedenti i 18 mesi 
    non sono retribuiti;
    
    b) concessione di permessi giornalieri orari 
    retribuiti nel limite massimo di due ore, per la durata del progetto;
    
    c) riduzione dell'orario di lavoro, con 
    l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il 
    rapporto di lavoro a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto 
    di recupero;
    
    d) assegnazione del lavoratore a compiti 
    diversi da quelle abituali, quando tale misura sia individuata dalla 
    struttura che gestisce il progetto di recupero come supporto della terapia 
    in atto.
2. I dipendenti i cui parenti entro il 
  secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, ovvero i conviventi 
  stabili si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato a 
  dare attuazione al progetto di recupero, possono fruire dell'aspettativa per 
  motivi di famiglia per l'intera durata del progetto medesimo. Del relativo 
  periodo non si tiene conto ai fini dell'art. 29 del presente contratto.
  
  3. Qualora i dipendenti di cui al comma 1 non si 
  sottopongano per loro volontà alle previste terapie, il CNEL dispone, con le 
  modalità previste dalle disposizioni vigenti, l'accertamento dell'idoneità 
  allo svolgimento della prestazione lavorativa.
  
  4. Il dipendente deve riprendere servizio presso 
  il CNEL nei 15 giorni successivi alla data di completamento del progetto di 
  recupero.
  
 
  1. Per gli scioperi di durata inferiore alla 
  giornata lavorativa, le relative trattenute sulle retribuzioni sono limitate 
  alla effettiva durata della astensione dal lavoro e, comunque, in misura non 
  inferiore a un'ora. In tal caso, la trattenuta per ogni ora è pari alla misura 
  oraria della retribuzione di cui all'art. 77, c. 2, lett. b)
  
 
  1. Le parti convengono procedere alla 
  costituzione di un Fondo nazionale pensione complementare ai sensi del d. lgs 
  n. 124/1993, della legge n. 335/1995, della legge n. 449/1997 e successive 
  modificazioni e integrazioni, dell'Accordo quadro nazionale in materia di 
  trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti 
  pubblici del 29 luglio 1999, del DPCM del 20 dicembre 1999.
  
  2. Al fine di garantire un numero di iscritti 
  più ampio che consenta di minimizzare le spese di gestione, le parti 
  concordano l'istituzione di un Fondo pensione unico con i lavoratori 
  appartenenti ai comparti ministeri ed enti pubblici non economici, a 
  condizione di reciprocità.
 
  1. Le parti prendono atto che, secondo quanto 
  disposto dalla legge n. 135/90, l'accertata infezione da HIV non può 
  costituire motivo di discriminazione per l'accesso o il mantenimento del posto 
  di lavoro e che è fatto divieto al CNEL di svolgere indagini rivolte ad 
  accertare nei dipendenti o nelle persone prese in considerazione per 
  l'instaurazione di un rapporto di lavoro, l'esistenza di uno stato di 
  sieropositività.
  
  2. Le parti ritengono, inoltre, in 
  considerazione del rilievo sociale assunto dal fenomeno della sindrome da 
  immunodeficienza acquisita (AIDS) e pur ribadendo la competenza degli 
  organismi preposti dalla legge ad attuare gli interventi per la prevenzione e 
  la lotta all'AIDS, di dover assumere un atteggiamento di solidarietà nei 
  confronti dei lavoratori che abbiano l'esigenza di assistere il coniuge o un 
  parente di primo grado affetto da AIDS che necessiti di apposite terapie a 
  domicilio o presso strutture sanitarie pubbliche.
  
 
  1. Per ogni dipendente, la struttura 
  organizzativa cui compete la gestione delle risorse umane conserva, in un 
  apposito fascicolo personale, tutti gli atti e i documenti prodotti dall'ente 
  o dallo stesso dipendente, che attengono al percorso professionale, 
  all'attività svolta ed ai fatti più significativi che lo riguardano.
  
  2. Relativamente agli atti e ai documenti 
  conservati nel fascicolo personale è assicurata la riservatezza dei dati 
  personali secondo le disposizioni vigenti in materia.
  
  3. Il dipendente ha diritto a prendere visione 
  liberamente degli atti e documenti inseriti nel proprio fascicolo personale.
  
 
  1. Al lavoratore deve essere consegnata una 
  busta paga in cui devono essere distintamente specificati: la denominazione 
  dell'ente, il nome, l'area e la posizione economica del lavoratore, il periodo 
  di paga cui la retribuzione si riferisce, l'importo dei singoli elementi che 
  concorrono a costituirla (stipendi, retribuzione individuale di anzianità, 
  indennità integrativa speciale, straordinario, turnazione, assegni personali, 
  indennità varie, produttività, ecc.) e l'elencazione delle trattenute di legge 
  e di contratto, ivi comprese le quote sindacali, sia nella aliquota applicata 
  che nella cifra corrispondente.
  
  2. In conformità alle normative vigenti, il 
  lavoratore può avanzare reclami per eventuali irregolarità riscontrate.
  
  3. Il CNEL adotta tutte le misure idonee ad 
  assicurare il rispetto del diritto del lavoratore alla riservatezza su tutti i 
  propri dati personali, ai sensi della normativa vigente.
  
 
  1. Dalla data di stipulazione del presente CCNL, 
  ai sensi dell'art. 72, comma 1 del d. lgs. 29/1993, cessano di produrre 
  effetti le norme generali e speciali del pubblico impiego ancora vigenti, 
  limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro.
  
 
  L'area ricomprende quelle figure professionali 
  che, in attuazione degli indirizzi generali e nell'ambito dei processi 
  gestionali esistenti nell'organizzazione del segretariato generale del CNEL, 
  svolgono attività presupponenti: 
Accesso dall'esterno
  Nelle posizioni C1 e C2, mediante procedure 
  selettive pubbliche.
  Requisiti: Diploma di laurea breve per l'accesso 
  alla posizione C1; diploma di laurea per la posizione C2.
  
  Accesso dall'interno
  Requisiti per l'accesso dall'area B: titolo di 
  studio richiesto per l'accesso dall'esterno alla posizione C1 o, in mancanza, 
  il titolo richiesto per l'area B accompagnato da 7 anni di esperienza 
  professionale nella posizione B1 o di 5 anni nella posizione B2.
  Requisiti per l'accesso alla posizione C2: 
  possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno alla 
  posizione C2 ovvero laurea breve ed esperienza professionale di 2 anni nella 
  posizione C1 ovvero titolo di studio di scuola media superiore ed esperienza 
  professionale di 4 anni nella posizione C1.
  Requisiti per l'accesso alla posizione C3: 
  possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno alla 
  posizione C2 ovvero laurea breve ed esperienza professionale di 4 anni nella 
  posizione C1 o di 2 anni nella posizione C2 ovvero titolo di studio di scuola 
  media superiore ed esperienza professionale di 8 anni nelle posizioni C1 o di 
  4 anni nella posizione C2.
  
 
  Appartengono a quest'area le figure 
  professionali presupponenti : 
Accesso dall'esterno
  Nelle posizioni B1 e B2 mediante procedure 
  selettive pubbliche.
  Requisiti: diploma di scuola media secondaria di 
  secondo grado
  
  Accesso dall'interno
  Requisiti per l'accesso dall'area A: titolo di 
  studio richiesto per l'area A accompagnato da 6 anni di esperienza 
  professionale nella posizione A1 o di 4 anni nella posizione A2.
  Requisiti per l'accesso alla posizione B2: 
  possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno all'area B 
  o, in mancanza, esperienza professionale di almeno 4 anni nella posizione B1.
  
 
  Appartengono a quest'area i lavoratori che 
  svolgono attività caratterizzate da: 
Requisiti : assolvimento dell'obbligo 
  scolastico
  
  Accesso dall'esterno
  Nelle posizioni A1 e A2 attraverso le procedure 
  di cui alla legge 56/87 e successive modificazioni
  
  Accesso dall'interno
  Requisiti per l'accesso alla posizione A2: 
  esperienza professionale di almeno 2 anni nella posizione A1.
  
  
  
 
  Le parti convengono che per il riconoscimento 
  delle malattie derivanti da causa di servizio e per l'equo indennizzo 
  continuano ad applicarsi le norme vigenti, trattandosi di istituti attinenti 
  ad aspetti previdenziali ed assicurativi e quindi estranei alla disciplina del 
  rapporto di lavoro. 
 
  Le parti convengono che in sede di 
  contrattazione integrativa viene definita la disciplina relativa alla 
  partecipazione del personale comandato alle finalità di cui all'art. 72, con 
  esclusione dei passaggi economici nell'ambito di ciascuna area.
 
  Le parti concordano nel dedicare una espressa 
  sessione negoziale per la disciplina in materia di permessi e prerogative 
  sindacali.
 
  Le parti concordano nel ritenere che, anche a 
  seguito dell'entrata in vigore della disciplina di cui all'art. 12, si debbano 
  ritenere confermate le deleghe già rilasciate dal personale del CNEL a favore 
  delle organizzazioni sindacali prescelte.
 
  Le parti concordano che per la disciplina dei 
  periodi di aspettativa di 170 giorni di cui all'art. 22 quinques, comma 3 del 
  CCNL del comparto Ministeri, introdotto dall'art. 4 del CCNL integrativo del 
  22 ottobre 1997, verrà recepita la soluzione che sarà concordata per il 
  personale del predetto comparto.
 
  Le parti concordano nel rinviare ad apposita 
  sequenza contrattuale la definizione della base di calcolo del TFR in 
  correlazione con la disciplina contrattuale dell'istituendo fondo nazionale di 
  pensione complementare. 
 
  Le parti concordano nel chiarire che, nel testo 
  dell'art. 8, comma 1, lett. b), il richiamo al contenuto dell'accordo 
  collettivo quadro del 7 agosto 1998, in materia di elezione delle RSU, deve 
  intendersi esteso anche al protocollo d'intesa sottoscritto dall'ARAN e dalle 
  confederazioni sindacali per l'indizione delle elezioni delle stesse RSU negli 
  enti di cui all'art. 73 del D. Lgs. n. 29/1993.
 
  Le parti concordano nel ritenere che 
  l'espressione "spetta l'intera retribuzione di cui all'art. 24, comma 7" 
  contenuta nei commi 1 e 2 dell'art. 25, deve intendersi riferita alla 
  retribuzione indicata nell'art. 24, comma 7, lett. a), secondo periodo., a 
  prescindere dalla durata dell'assenza.
 
  Al fine di evitare ogni possibile dubbio circa 
  la effettiva portata applicativa dell'art. 47, comma 1, del presente 
  contratto, le parti concordano nel ritenere che la disposizione ivi prevista 
  deve essere interpretata nel senso che al dipendente che per particolari 
  esigenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo settimanale deve 
  essere corrisposto un compenso aggiuntivo alla normale retribuzione pari 
  all'80% della retribuzione oraria di cui all'art. 77, comma 2, lett. a).