| AGENZIA PER LA
        RAPPRESENTANZA NEGOZIALE Il giorno 26 giugno 2002 alle ore 20,30 ha avuto luogo l'incontro tra l'ARAN e le Confederazioni sindacali nelle persone di: per l'ARAN: per le Confederazioni
        sindacali Al termine
        della riunione le parti sottoscrivono la seguente ipotesi di Accordo: ART. 1 1. Il presente contratto si applica ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche indicate nell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. I rapporti di lavoro
        dei dipendenti dei comparti delle amministrazioni pubbliche sono
        disciplinati dai contratti collettivi previsti dagli articoli 40 e 41
        del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. ART. 2 1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 1, sono raggruppati nei seguenti comparti di contrattazione collettiva: A) Comparto del personale
        delle Agenzie fiscali; ART. 3 1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera A), comprende il personale dipendente: - dall'Agenzia del
        demanio; ART. 4 1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera B), comprende il personale dipendente: - dal Corpo nazionale dei
        Vigili del fuoco; ART. 5 1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera C), comprende il personale dipendente dai sottoindicati Enti (ivi incluso quello di cui all'art. 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88, come modificato per effetto dell'art. 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165): - Enti di cui alla legge
        20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni e integrazioni - ivi
        compreso l'Istituto nazionale per il commercio con l'estero (ICE) - ad
        eccezione di quelli espressamente indicati nell'art. 7, nonché dagli
        ulteriori enti pubblici non economici comunque sottoposti a tutela o
        vigilanza dello Stato; ART. 6 1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera D) comprende il personale dipendente: - dalle Accademie di
        belle arti; ART. 7 1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera E) comprende il personale dipendente: - dagli Enti scientifici
        di ricerca e di sperimentazione di cui al punto 6 della tabella allegata
        alla legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive modificazioni ed
        integrazioni; ART. 8 1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera F), comprende: - il personale dipendente
        dai Ministeri (ivi incluso il personale di cui all'art. 69, comma 3, del
        decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165); ART. 9 1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera G), comprende il personale dipendente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. ART. 10 1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera H), comprende il personale dipendente: - dalle Regioni a statuto
        ordinario; 2. Il rapporto di lavoro
        dei Segretari comunali e provinciali è regolato nell'ambito del
        comparto Regioni-Autonomie locali. ART. 11 1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera I), comprende il personale dipendente: - dalle Aziende sanitarie
        ed ospedaliere del Servizio sanitario nazionale; ART. 12 1. Il comparto di
        contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera L),
        comprende il personale dello Stato delle scuole materne, elementari,
        secondarie ed artistiche, delle istituzioni educative e delle scuole
        speciali, nonché di ogni altro tipo di scuola statale, escluso quello
        dei comparti di cui agli artt. 6 e 13. ART. 13 1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera M) comprende - ad eccezione dei professori e ricercatori - il personale dipendente dalle seguenti amministrazioni (ivi incluso quello di cui all'art. 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165): - università,
        istituzioni universitarie e le aziende ospedaliere universitarie di cui
        alla lettera a) dell'art. 2 del decreto legislativo del 21 dicembre
        1999, n. 517; ART. 14 1. Le parti, anche in relazione ai processi di riforma in atto nelle pubbliche amministrazioni, potranno procedere successivamente alla modifica della composizione dei comparti di cui al presente accordo secondo le procedure contrattuali previste dall'art. 40, comma 2 e dall'art. 41, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. Nei contratti collettivi nazionali di lavoro le parti, ferma rimanendo l'unicità dei comparti di riferimento, potranno valutare l'opportunità di una articolazione della normativa contrattuale per specifici settori o sezioni secondo le denominazioni, peraltro, già in essere nei CCNL. 3. Per il personale dei settori misti, ove operano amministrazioni pubbliche e soggetti privati, in particolare dei comparti delle Regioni-Autonomie locali e Sanità o altri settori caratterizzati da contiguità, le parti - fermi restando i rispettivi ambiti di rappresentanza - ravvisano l'opportunità di realizzare omogeneità e coerenza di comportamenti nelle scelte politiche contrattuali (ed ove possibile la contestualità) nel rinnovo dei contratti collettivi di lavoro, anche assumendo iniziative di sensibilizzazione nei confronti dei soggetti competenti delle rispettive trattative. 4. L'AGEA è inserita nel comparto degli Enti pubblici non economici con decorrenza dal 16 ottobre 2000, data coincidente a quella fissata dalla legge per il trasferimento del personale al nuovo ente. Agli effetti dei contratti applicabili al personale sono fatti salvi gli accordi integrativi stipulati sulla base del CCNL del 24 maggio 2000 del comparto Amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo ed i relativi conseguenti adempimenti. Con apposito contratto nazionale sarà definita la disciplina di raccordo per regolare il complessivo trattamento normativo ed economico di detto personale nel passaggio dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto di cui all'art. 4 a quello dell'art. 5. 5. Quanto previsto nell'ultimo periodo del comma 4 troverà applicazione in tutti i casi - ed in particolare per il CISAM - in cui per effetto del presente contratto si realizzi il passaggio del personale da un comparto all'altro ovvero ciò si verifichi nel corso dell'attuale quadriennio ai sensi del comma 1. 6. Per quanto attiene il passaggio del CISAM dal comparto istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione al comparto Ministeri trova, inoltre applicazione il comma 2, per tutelare le specificità professionali attualmente riconosciute o peculiari istituti del rapporto di lavoro del relativo personale. 7. Nei contratti
        collettivi nazionali di lavoro dei comparti del Servizio sanitario
        nazionale e dell'Università, per le aziende ospedaliere di cui alla
        lettera b) dell'art. 2 del decreto legislativo del 21 dicembre 1999, n.
        517, saranno previste, con carattere di reciprocità, norme di raccordo
        per quanto attiene la composizione della delegazione di parte pubblica e
        sindacale della contrattazione integrativa. ART. 15 1. Le
      disposizioni del presente accordo sostituiscono integralmente quelle
      contenute nei Contratti collettivi nazionali quadro di definizione dei
      comparti di contrattazione stipulati in data 2 giugno 1998, 9 agosto 2000
      e 6 marzo 2001. DICHIARAZIONE CONGIUNTA In relazione
      al dibattito sviluppatosi al tavolo negoziale con riferimento alla
      collocazione del personale della Corte dei Conti, dell'Avvocatura dello
      Stato e del Consiglio di Stato, le parti concordano sulla necessità che,
      previa una verifica congiunta, venga valutata l'opportunità della
      costituzione di un apposito comparto secondo quanto previsto dall'articolo
      14, comma 1 del presente accordo. DICHIARAZIONE A VERBALE ARAN L'ARAN prende
      atto che presso il Dipartimento della Funzione Pubblica è in corso un
      approfondimento tecnico circa la futura collocazione del Corpo nazionale
      dei Vigili del fuoco. Pertanto l'attuale inserimento di detto personale
      nel comparto di cui all'art. 4 assume carattere transitorio. L'ARAN
      sottoporrà alle parti le ipotesi di collocazione che deriveranno dal
      confronto. DICHIARAZIONE A VERBALE ARAN Per quanto
      concerne i Monopoli di Stato, con riferimento all'art. 12 della legge 18
      ottobre 2001, n. 383, , l'ARAN sottoporrà alle parti una diversa ipotesi
      di collocazione del relativo personale rispetto a quella prevista
      dall'art. 4 del presente accordo, qualora ai Monopoli stessi saranno
      assegnate eventuali diverse funzioni. DICHIARAZIONE A VERBALE ARAN Con riguardo
      all'art. 14, comma 2, l'ARAN, relativamente all'articolazione della
      normativa nei contratti collettivi nazionali di lavoro per specifici
      settori o sezioni, ferma rimanendo l'unicità dei comparti di riferimento,
      dichiara la propria intenzione di sostenerla, in particolare, nei comparti
      di cui agli artt. 6 e 12, per individuare (anche confermando quelle
      esistenti) distinte sezioni per il personale docente e non docente e,
      nell'ambito dell'unico comparto di cui all'art. 10, per il personale delle
      Regioni e per il personale delle Aziende pubbliche di servizi alle persone
      (ex IPAB). DICHIARAZIONE A VERBALE CGIL, CISL,
      UIL, CONFSAL e UGL chiedono che la verifica in ordine al comparto Corte
      dei Conti, Consiglio di Stato e Avvocatura dello Stato sia effettuata nei
      tempi più brevi possibili per poter rendere operativa tale decisione nel
      corso del I biennio contrattuale 2002 - 2003. DICHIARAZIONE A VERBALE CGIL, CISL,
      UIL, CONFSAL e UGL dichiarano la loro più ferma opposizione al passaggio
      del CISAM dal comparto Ricerca a quello dei Ministeri. Le particolari
      competenze professionali e le funzioni esistenti nel CISAM , rendono
      immotivata tale trasformazione contrattuale e comunque non in grado di
      cogliere le specificità esistenti sia in termini di funzioni che di
      qualità professionali. DICHIARAZIONE A VERBALE Con
      riferimento all'art. 14, comma 2, le sottoscritte Confederazioni affermano
      il valore irrinunciabile dell'unicità dei comparti e, in particolare, per
      quanto attiene il comparto di cui all'art. 12 dichiarano, in
      considerazione dell'organizzazione del lavoro nel sistema delle autonomie
      scolastiche, di voler mantenere le articolazioni funzionali già presenti
      nell'ultimo CCNL di comparto. DICHIARAZIONE A VERBALE Con
      riferimento a quanto previsto dall'art. 14, comma 2, per quanto concerne
      il comparto di cui all'art. 10 CGIL, CISL, UIL e CONFSAL riaffermano il
      valore dell'unicità del comparto e dichiarano la loro forte contrarietà
      a forme di settorializzazione della normativa, lasciando alla
      contrattazione collettiva di categoria, ferma restando l'unicità del
      comparto, l'introduzione di una parte modulare capace di rappresentare e
      risolvere gli specifici problemi delle varie tipologie d'enti e funzioni
      che compongono il sistema. DICHIARAZIONE A VERBALE In riferimento
      all'articolo 4 del presente accordo relativo al comparto Aziende, la CISL,
      la UIL e la UGL dichiarano di sottoscrivere il contratto collettivo quadro
      per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2002
      - 2005 solo in quanto considerano che l'attuale collocazione del Corpo
      nazionale dei Vigili del fuoco è transitoria, in attesa che venga
      opportunamente definito per via legislativa l'inserimento nel comparto
      Sicurezza. DICHIARAZIONE A VERBALE Per il
      comparto aziende, le innovazioni organizzative già avvenute nel corso
      della precedente stagione contrattuale e quelle che potrebbero verificarsi
      a seguito di nuove ipotesi di riforma amministrativa che possono portare
      ad identificare soluzioni condivise fra le parti, rendono possibile per il
      suddetto comparto l'attuazione di quanto previsto dal c. 1 dell'art. 14
      dell'accordo allegato anche nel coso della stagione contrattuale
      2002-2005. DICHIARAZIONE A VERBALE La CISAL, in
      riferimento alla nota inviata del Presidente dell'ENEA e ad identica
      richiesta proveniente dalla categoria, auspica nell'immediato futuro, che
      il comparto contrattuale del personale del predetto ENTE, possa essere
      quello proprio denominato "Comparto del personale delle istituzione e
      degli Enti di Ricerca e Sperimentazione" di cui all'art. 7. DICHIARAZIONE A VERBALE La CISAL in
      riferimento all'art. 13 ed al comma 7 dell'art. 14 auspica nell'immediato
      futuro che, fermo restando la unicità del comparto, il personale
      dell'università ed il personale dei policlinici universitari possa
      beneficiare di un unico contratto normativo, mentre per la parte
      retributiva si propone, in simultanea, la doppia contrattazione, una
      riferita a tutto il personale del comparto università e l'altra avente
      come riferimento il comparto della sanità. DICHIARAZIONE A VERBALE La CISAL
      condivide e fa proprie le dichiarazioni a verbale dell'ARAN n. 1 e 2. DICHIARAZIONE A VERBALE La CISAL
      esprime perplessità e riserva per la collocazione del personale del CISAM
      all'art. 8 anziché al 7 che, a suo avviso, appare più congruo. DICHIARAZIONE A VERBALE La CISAL, a
      seguito delle aspettative ingenerate nel personale del Consiglio di Stato,
      Avvocatura e Corte dei Conti ritiene indispensabile prevedere un apposito
      comparto contrattuale per queste categorie con collocazione immediata. DICHIARAZIONE A VERBALE Nell'ipotesi
      di contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti di
      contrattazione per il quadriennio 2002-2005 la confederazione USAE
      dichiara di non condividere alcune scelte operate dall'agenzia Aran che si
      sono tradotte nel testo siglato. Si allega la
      dichiarazione concomitatamente alla sottoscrizione dell'ipotesi per
      sottolineare le differenti posizioni. DICHIARAZIONE A VERBALE La decisione
      della RdB Pubblico Impiego di sottoscrivere la presente "ipotesi di
      CCQ per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio
      2002 - 2005", pur in presenza di numerose riserve, è ispirata
      essenzialmente dalla necessità di chiudere al più presto questo capitolo
      della contrattazione perché propedeutico all'immediata apertura della
      fase negoziale per il rinnovo dei contratti di tutti i dipendenti
      pubblici. 
 |