COMPARTO - SETTORE

 AGENZIE FISCALI

TIPO

 CCNL BIENNIO ECONOMICO

AREA

 PERSONALE DI TUTTI I LIVELLI

DATA FIRMA

 8 GIUGNO 2006

PERIODO

 BIENNIO ECONOMICO 2004 - 2005

 

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ARGOMENTI CORRELATI

QUADRIENNIO NORMATIVO 2002 - 2005

 

  

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO

AL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE AGENZIE FISCALI

BIENNIO ECONOMICO 2004 - 2005 

 

Il giorno 8 giugno 2006 alle ore 20,30 presso la sede dell’Aran, ha avuto luogo l’incontro tra:

L' ARAN nella persona del Presidente Cons. Raffaele Perna  Firmato

e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali :

 

Organizzazioni sindacali :                                    Confederazioni : 

GIL FP ____ Firmato ______                                      CGIL _ Firmato

CISL FPS ___ Firmato ____                                         CISL__ Firmato _____ 

UIL PA ____ Firmato _________                               UIL __ Firmato _____ 

CONFSAL/ UNSA ___ Firmato __                               CONFSAL ___ Firmato__ 

FLP ______non f irma________                               USAE___ ___________ 

RDB/PI _____ non f irma __                                           RDB – CUB __ non f irma                                         

FEDERAZIONE INTESA*__ Firmato___                    CONFINTESA*_ Firmato___ 

*ammesse con riserva 

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l’allegato
 Contratto collettivo nazionale di lavoro.
   

 

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO

AL PERSONALE DEL COMPARTO AGENZIE FISCALI 

BIENNIO ECONOMICO 2004-2005

 

Art. 1 

Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto biennale 

1.      Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente del comparto delle Agenzie Fiscali di cui all’art. 3 del CCNQ del 18 dicembre 2002.

2.      Il presente contratto si riferisce al periodo dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2005 e concerne gli istituti del trattamento economico di cui ai successivi articoli.

3.      Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto.

4.      Per quanto non previsto dal presente contratto restano in vigore le norme del precedente CCNL.
 

Art. 2 

Stipendio tabellare 

1.      Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall’art. 79, comma 4, del CCNL del 28 maggio 2004, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella Tabella A, alle scadenze ivi previste.

2.      Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dall’applicazione del comma 1 sono rideterminati alle scadenze stabilite dalla allegata Tabella B.

3.      Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell’indennità di vacanza contrattuale prevista dall’art. 2, comma 6, del citato CCNL del 28 maggio 2004.
 

Art. 3 

Effetti dei nuovi stipendi 

1.      Le misure degli stipendi risultanti dall’applicazione del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul compenso per lavoro straordinario, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità di buonuscita, sull’indennità di cui all’art.  67, comma 4 ed all’art. 70, comma 7 del CCNL del 28 maggio 2004, sull’equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi, comprese la ritenuta in conto entrata Tesoro od altre analoghe ed i contributi di riscatto.

2.      I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 2 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del biennio economico 2004-2005. Agli effetti dell’indennità di buonuscita, di licenziamento, nonché quella prevista dall’art. 2122 c.c. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

3.      Resta confermato quanto previsto dal comma 3 dell’art. 81 del CCNL del 28 maggio 2004.

 

Art. 4 

Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività 

1.      In attuazione degli impegni assunti nel Protocollo tra Governo e sindacati del 27 maggio 2005, al fine di incentivare la produttività dei dipendenti, il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all’art. 84 del CCNL del 24 maggio 2004 è incrementato di un importo pari allo 0,50% del monte salari dell’anno 2003 (corrispondente a € 11,43 pro-capite, per tredici mensilità per i dipendenti in servizio al 31 dicembre 2003) con decorrenza dal 31 dicembre 2005 ed a valere sull’anno 2006. 

Art. 5

Clausola di interpretazione autentica 

1.      L’indennità di Agenzia prevista dall’art. 87 del CCNL del 28 maggio 2004 deve intendersi come indennità di amministrazione in funzione del fatto che la denominazione individuata dalle parti ha soltanto un valore terminologico correlato alla nuova articolazione organizzativa per Agenzie prevista dal d. lgs. n. 300 del 1999.

2.      Con decorrenza dall’entrata in vigore del CCNL di cui al comma 1, l’indennità di Agenzia è denominata indennità di amministrazione. 

Art. 6 

Indennità di amministrazione 

1. L’indennità di cui all’art. 87 del CCNL del 28 maggio 2004 è incrementata, per il biennio economico 2004-2005, nelle misure mensili lorde ed alle scadenze indicate nella allegata tabella C.
 

Art. 7

Buoni pasto 

1. Il valore economico del buono pasto di cui all’art. 99 del CCNL per le Agenzie Fiscali del 28 maggio 2004 è rideterminato, a decorrere dal 31.12.2005, in € 7,00. 



 


 


 


DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.1 

In relazione alla decurtazione dell’indennità di amministrazione nei periodi di assenza per malattia inferiori ai 15 giorni, le parti si impegnano a rivisitare tale istituto in occasione del rinnovo contrattuale del quadriennio 2006-2009, in vista di una definitiva e sostanziale soluzione.  

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2 

Con riferimento alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2006 ed, in particolare, all’osservazione, richiamata nella medesima deliberazione, riguardante l’indennità di Agenzia e la sua rilevanza ai fini della buonuscita, le parti, nel constatare che l’osservazione medesima è stata formulata in un momento antecedente alla definizione dell’Ipotesi di accordo in esame, precisano che l’istituto di cui agli articoli 5 e 6 ha natura e denominazione di indennità di amministrazione al pari di quanto previsto in altri comparti dai CCNL già rinnovati. 

 

 

DICHIARAZIONE A VERBALE ARAN  

Con riferimento alla dichiarazione a verbale di Federazione Intesa, questa Agenzia precisa che la stessa Federazione Intesa è, tuttora, ammessa con riserva in quanto pendente l’appello proposto dall’Aran in relazione al contenzioso sull’accertamento della rappresentatività dell’organizzazione medesima.

 

NOTA A VERBALE

CCNL Comparto Agenzie Fiscali

Biennio Economico 2004-2005

 

L’accordo sul Biennio Economico 2004-2005 del Comparto Agenzie Fiscali, restando rigidamente all’interno della logica dell’Accordo di Maggio 2005, nelle decorrenze e negli importi, risulta assolutamente insufficiente per il recupero del potere d’acquisto dei lavoratori che rappresentiamo.

Spezzettare l’importo dell’incremento su tre rate, di cui una con decorrenza posteriore alla scadenza del contratto stesso, significa assecondare la tendenza a “bruciare” un biennio economico.

Inoltre, il fatto che parte degli aumenti non sia in busta paga, bensì nella produttività, è inaccettabile. In particolare in un comparto dove la voce produttività ha già una notevolissima incidenza sul salario complessivo.

Il conteggio degli incrementi, poi, è stato effettuato su un livello intermedio tra il b3 (attuale II Area, Fascia Economica 3) e il C1 (attuale III Area, Fascia Economica 1), anziché, sul livello b3, come da richiesta di tutti i sindacati e dei lavoratori delle Agenzie. Questo fa si che il, già esiguo, aumento venga a ridursi ulteriormente… come ulteriormente verrà falcidiato in sede di conguaglio fiscale a causa dell’effetto “no tax area” che già abbiamo avuto modo di constatare con lo scorso contratto.

Inoltre, la norma, ingiusta e odiosa, della detrazione dell’indennità di agenzia in caso di malattie brevi, afferisce a diritti di base dei lavoratori.

Una norma “punitiva” in materie di assenze brevi ha caratteristiche esclusivamente vessatorie, visto che, trattando i lavoratori come irresponsabili, tende a privarli della loro dignità, soprattutto dopo che nella stesura del contratto precedente si era preso impegno reciproco a modificare questa norma, dopo che dai posti di lavoro tale istanza è stata sollevata con forza e convinzione, un accordo che non elimini la “tassa sulla malattia”, ma che, anzi, burlescamente, reiteri l’impegno reciproco alla modifica, procrastinandolo nuovamente al prossimo contratto.

Infine, è auspicabile, in quanto elementare norma di democrazia sindacale, che gli accordi vengano sottoposti a referendum confermativo dei lavoratori prima di una sottoscrizione definitiva.

Per questi motivi la nostra organizzazione sindacale non sottoscrive l’accordo.

Roma, 8 giugno 2006

p. RdB Pubblico Impiego
 


NOTA AL CCNL AGENZIE FISCALI
Biennio economico 2004 - 2005

 

 


Abbiamo aspettato 25 mesi prima di giungere, il 26 gennaio scorso, ad una preintesa contrattuale non condivisa dalla FLP e pertanto non sottoscritta, in quanto ritenuta assolutamente insufficiente rispetto alle richieste sindacali avanzate in sede di trattativa.  

Sono trascorsi altri 5 mesi per  essere convocati, oggi, dall’ARAN per la sottoscrizione definitiva di quello che, a detta di tutti i lavoratori delle agenzie fiscali interpellati durante le assemblee nei luoghi di lavoro, è un vero e proprio contratto a perdere. 

Vogliamo ricordare in questa sede tutti i sacrifici che noi e tutti gli altri sindacati abbiamo chiesto ai lavoratori per giungere ad un contratto rispettoso della dignità degli stessi (li abbiamo costretti allo scontro con i dirigenti dei loro uffici, con i direttori regionali, con i contribuenti; hanno rischiato in proprio, nella convinzione che un fronte sindacale unitario e compatto avrebbe portato a termine il mandato che loro ci avevano dato). 

Ricordiamo i 4 punti irrinunciabili su cui tutto il fronte sindacale si era impegnato di fronte ai lavoratori, pena la non sottoscrizione del contratto, e cioè:

  •       almeno 116 euro medi, calcolati sulla posizione ex B3;

  •       computo della Indennità di Agenzia ai fini previdenziali;

  •       buono pasto a 7 euro;

  •       rivisitazione dell’istituto che decurta il salario in caso di malattia inferiore a 15 giorni.  

In particolare, con riferimento al computo dell’indennità di agenzia nell’indennità di buonuscita,  si continua a ritenere che la formulazione utilizzata nell’art. 5, così come rilevato dalla Corte dei Conti, non consente la risoluzione della problematica, anzi la si potrebbe peggiorare. 

Altresì si esprime forte preoccupazione per il mancato rispetto degli impegni assunti dalle parti contrattuali (ARAN e gli altri sindacati firmatari della preintesa) riguardo alla dichiarazione congiunta inserita nel precedente CCNL che impegnava le parti a rivedere l’odioso istituto della decurtazione del salario accessorio in caso di malattia inferiore ai 15 giorni.  

E’ interesse primario della FLP che i lavoratori finanziari percepiscano quanto prima gli aumenti contrattuali ed i relativi arretrati,  ma è altrettanto  primario  rispondere in modo coerente e rispettoso ai lavoratori che  hanno dato un preciso mandato alla FLP-Finanze. 

Alla luce di queste considerazioni e delle attestazioni di fiducia che abbiamo ricevuto dai lavoratori in questi 5 mesi di assemblee, la FLP coerentemente con tutte le azioni finora intraprese,  e  rispettosa del mandato ricevuto, ritiene di non poter sottoscrivere il presente contratto.

Roma, 8 giugno 2006

                                                                          Roberto Sperandini