REGOLAMENTO FP CGIL Medici

 

Art.1
(Definizione)
 

La FP CGIL Medici è una articolazione organizzativa della Funzione Pubblica CGIL, della quale fanno parte i medici e veterinari dipendenti e convenzionati della sanità pubblica e privata, specializzandi e libero professionisti, iscritti alla Funzione Pubblica CGIL.

 

Art.2

(Struttura organizzativa) 

La struttura organizzativa della FP CGIL Medici è composta: 

a)  a livello territoriale dell’ Azienda Sanitaria Locale (Asl) dall’assemblea degli iscritti di cui all’Art.1 e dal medico responsabile aziendale; 

b)  a livello dell’ Azienda Ospedaliera (Ao) dall’assemblea degli iscritti di cui all’Art.1 e dal medico responsabile aziendale; 

c)  a livello provinciale o di comprensorio territoriale con più aziende dal coordinamento territoriale e da un coordinatore; 

d)  a livello regionale dall’esecutivo regionale, dalla segreteria regionale e dal segretario regionale; 

e)  a livello nazionale dall’esecutivo nazionale, dalla segreteria nazionale e dal segretario nazionale. 

Nella composizione degli organismi aziendali, regionali e nazionali della FP CGIL Medici, deve essere data applicazione alla norma antidiscriminatoria prevista dall’art.6 – lettera h - dallo statuto della Funzione Pubblica CGIL nazionale. Inoltre, in aggiunta ai componenti previsti, di norma, va garantita la presenza di medici della convenzione di medicina generale, di medici veterinari, di medici della sanità privata e di medici specializzandi o libero professionisti.

Gli incarichi di responsabile aziendale, di coordinatore territoriale, di segretario regionale e di segretario nazionale della FP CGIL Medici hanno una durata di quattro anni, rinnovabili una sola volta, secondo le stesse procedure indicate per la prima assegnazione.

La Funzione Pubblica CGIL ai diversi livelli organizzativi garantisce gli spazi e le risorse necessarie per lo svolgimento dell’attività sindacale della FP CGIL Medici.

 

Art.3

(FP CGIL Medici aziendale e coordinamento territoriale) 

a) L’assemblea degli iscritti aziendale, Asl o Ao, della FP CGIL Medici propone ed approva le politiche contrattuali dell’area medica a livello aziendale.

L’assemblea degli iscritti aziendale elegge il responsabile aziendale, su proposta del segretario generale della Funzione Pubblica CGIL territoriale.

Il responsabile aziendale propone all’assemblea degli iscritti la composizione della delegazione trattante per ciascuna area negoziale.

L’assemblea degli iscritti viene convocata dal responsabile aziendale della FP CGIL Medici di norma con cadenza trimestrale, e può essere convocata anche su richiesta della maggioranza semplice degli iscritti o dalla segreteria territoriale della Funzione Pubblica CGIL.

 

b) A livello delle province o dei comprensori territoriali, nell’ambito dei quali sono comprese più aziende sanitarie o ospedaliere, viene costituito il coordinamento territoriale, formato dai responsabili aziendali e dai delegati aziendali delle specifiche aree negoziali della FP CGIL Medici dello stesso territorio.

Tra i componenti del coordinamento territoriale viene nominato un coordinatore, individuato dal segretario generale territoriale della Funzione Pubblica CGIL di concerto con il segretario regionale della FP CGIL Medici.

L’incarico di coordinatore territoriale della FP CGIL Medici può avere una durata massima di quattro anni, rinnovabili una sola volta per lo stesso periodo, e con possibilità di revoca da parte dal segretario generale territoriale della Funzione Pubblica CGIL di concerto con il segretario regionale della FP CGIL Medici.

 

Art. 4
(FP CGIL Medici regionale)
 

a) L’esecutivo regionale è composto da tutti i responsabili Asl e Ao, più un secondo rappresentante per le aziende che superano i trenta iscritti, un terzo rappresentante per le aziende che superano i 60 iscritti, ed un ulteriore rappresentante ogni 50 iscritti o frazione non inferiore a 25.

L’esecutivo regionale costituisce l’organismo che propone ed approva le decisioni contrattuali ed organizzative della FP CGIL Medici regionale e le scelte strategiche sindacali relative alle problematiche dell’area medica regionale.

L’esecutivo regionale viene convocato dal segretario regionale con cadenza di norma trimestrale.

 

b) L’esecutivo regionale della FP CGIL Medici elegge il segretario regionale, su proposta del segretario generale della Funzione Pubblica CGIL Regionale. Il segretario regionale propone all’esecutivo regionale la composizione della delegazione trattante per ciascuna area negoziale.

 

c) L’esecutivo regionale della FP CGIL Medici elegge la segreteria regionale, su proposta congiunta del segretario generale della Funzione Pubblica CGIL regionale e del segretario regionale della FP CGIL Medici.

Il segretario regionale rappresenta la FP CGIL Medici in ambito regionale, propone e promuove le attività sindacali regionali di tutti i medici rappresentati di cui all’art.1.

 

d) La segreteria regionale coadiuva il segretario regionale nella elaborazione ed individuazione delle attività sindacali regionali, nonché nella stesura dei relativi documenti.

Le segreterie regionali sono composte, di norma, da un minimo di 3 ad un massimo di 5 componenti, e sono convocate dal segretario regionale di norma con cadenza mensile.

 

Art. 5
(FP CGIL Medici nazionale)
           

a) L’esecutivo nazionale è composto da un rappresentate per ciascuna Regione e Provincia autonoma, da un secondo rappresentate per Regioni con oltre 250 iscritti, ed un ulteriore rappresentante ogni 250 iscritti o frazione non inferiore a 125.

L’esecutivo nazionale costituisce l’organismo che propone ed approva le politiche contrattuali ed organizzative della FP CGIL Medici nazionale.

L’esecutivo nazionale viene convocato dal segretario nazionale di norma con cadenza quadrimestrale.

 

b) L’esecutivo nazionale della FP CGIL Medici elegge il segretario nazionale, su proposta della segreteria generale della Funzione Pubblica CGIL. Il segretario nazionale propone all’esecutivo nazionale la composizione della delegazione trattante per ciascuna area negoziale.

 

c) L’esecutivo nazionale della FP CGIL Medici elegge la segreteria nazionale, su proposta congiunta del segretario generale della Funzione Pubblica CGIL nazionale e del segretario nazionale della FP CGIL Medici.

Il segretario nazionale rappresenta la FP CGIL Medici in ambito nazionale, propone e promuove le attività sindacali nazionali di tutti i medici rappresentati di cui all’art.1.

 

d) La segreteria nazionale coadiuva il segretario nazionale nella elaborazione ed individuazione delle attività sindacali nazionali, nonché nella stesura dei relativi documenti.

La segreteria nazionale è composta, di norma, da 3 a 5 componenti, e viene convocata dal segretario nazionale, di norma insieme all’esecutivo nazionale, con cadenza almeno quadrimestrale.

 

Art. 6
(Contrattazione)
 

Le strutture organizzative della FP CGIL Medici sono titolari della contrattazione dell’area medica ai livelli aziendale, regionale e nazionale, nell’ambito delle direttive delle segreterie della Funzione Pubblica CGIL.

Ai diversi livelli organizzativi, la FP CGIL Medici contribuisce alla elaborazione delle linee sindacali e politiche per la sanità, delle quali sono titolari le segreterie della Funzione Pubblica CGIL, e nell’ambito delle quali la FP CGIL Medici svolge la sua attività.

La FP CGIL Medici partecipa a tutti gli incontri a livello aziendale, regionale e nazionale, in cui sono convocate le organizzazione mediche.

In caso di convocazioni istituzionali delle organizzazione mediche e delle altre organizzazioni sanitarie, la FP CGIL Medici partecipa insieme alla delegazione della Funzione Pubblica CGIL.

Alle riunioni degli organismi della FP CGIL Medici è invitato permanente il segretario generale della Funzione Pubblica CGIL di pari livello o un suo delegato.

 

Art. 7
(Informazione)
 

Ai diversi livelli della FP CGIL Medici, fino ad arrivare a tutti gli iscritti, deve essere garantita la massima informazione utilizzando tutti gli strumenti disponibili della Funzione Pubblica CGIL.

Per ciascuna riunione degli organismi della FP CGIL Medici deve essere redatto un verbale riassuntivo da diffondere ai livelli di organizzazione superiore ed inferiore.

 

Art. 8
(Agibilità sindacali)
 

Le firme dei contratti e delle convenzioni dell’area medica  ai diversi livelli sono formulate con la dizione “FP CGIL Medici”. Le agibilità sindacali in termini di permessi sindacali aziendali sono gestite e formalizzate dal responsabile aziendale della FP CGIL Medici.

 

Norma transitoria

All’atto della formalizzazione del presente regolamento gli incarichi già precedentemente assegnati da oltre quattro anni, a livello di responsabilità aziendale, di segreteria regionale, di segretario regionale, di segreteria nazionale e di segretario nazionale, dovranno essere rinnovati entro 12 mesi, con possibilità di un solo rinnovo quadriennale per i medici che già li ricoprivano.

I suddetti incarichi assegnati da meno di quattro anni saranno rinnovati, di norma, allo scadere dei quattro anni, con possibilità di un ulteriore mandato per i medici che già li ricoprivano.


 home