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Quesito

Esenzione lavoro notturno 

Ai sensi del Decreto legislativo N° 66 dell’8/4/2003 il genitore, unico assegnatario di minore di anni 12, può essere esentato dal lavoro notturno. Il quesito è: l’esenzione riguarda  anche i dirigenti medici? Se si, è legittimo trasferire le ore non fatte di guardia notturna sul servizio di guardia diurna in aggiunta ai turni di

guardia normalmente programmati ?

A questo proposito va specificato che i dirigenti medici interessati al quesito svolgono normalmente servizio ambulatoriale ed in più un numero di guardie diurne pari a quello degli altri colleghi. Tuttavia la direzione sanitaria secondo un principio di equa distribuzione di tutti i turni di guardia, ha programmato per il futuro una distribuzione dei turni di guardia diurni in cui chi è esentato da turni notturni svolge un numero di guardie diurne in più come compensazione del numero di guardie notturne non fatte. Infine il cambio turno  nel sevizio di pronto soccorso avviene non secondo orario ma “a vista“.

 

risposta

Il decreto legislativo 66 del 2003, “Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro”, si applica a tutti i settori di attività pubblica e, pertanto, anche ai dirigenti medici del SSN.

All’art. 11 si prevede che non sono obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni.

Per quanto concerne la possibilità che i turni di guardia notturni possano venire compensati con equivalenti turni diurni aggiuntivi, mi sembra plausibile, ma andrebbe comunque contrattato e regolamentato livello aziendale, così come la questione dei cambi a vista.