Quesiti Contratti



Quesito

Il nostro “ragioniere” dell’Asl, interpretando il chiarimento ARAN - punto 17 lettera a) – ha revocato somme economiche a parecchi dirigenti con incarico di struttura semplice, attribuendo agli stessi, la retribuzione di posizione minima unificata relativa al dirigente equiparato, di cui alla tabella comma 3 dell’art. 5 del CCNL biennio contrattuale 2004-2005. 

A nostro parere, tale decurtazione è illegittima; potete darmi un parere?
 

risposta

Il ragioniere dell’ Azienda, prendendo a pretesto il chiarimento ARAN, ai dirigenti con incarico di struttura semplice e/o complessa, avrebbe rideterminato la retribuzione di posizione minima unificata non più in base alla tipologia di incarico cui attualmente sono in possesso, bensì sulla base dell’inquadramento storico di provenienza.  

Conseguentemente, ad un dirigente medico ex 9° equiparato, attualmente con incarico di struttura semplice, sarebbe stata attribuita, ai sensi dell’art. 5 comma 3 del CCNL 2002/2005, biennio economico 2004/2005, la retribuzione di posizione minima unificata attualmente attribuita al dirigente equiparato (€ 2.374,32) invece di quella attribuita al dirigente con incarico di struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/90 (€ 6.807,78). 

Per maggiore comprensione della problematica, viene riportato, di seguito il testo del punto 17 dei chiarimenti ARAN: 

17)       Art. 37 e seguenti area medico -veterinaria e area SPTA (Retribuzione di posizione minima dei dirigenti). 

Ai fini degli incrementi relativi alla retribuzione di posizione minima contrattuale,  quale significato si deve attribuire alle dizioni  di ”dirigente con incarico di struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/90” e di “dirigente con incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000” ?

Per comprendere le dizioni usate nel contratto occorre rammentare che le prime tabelle della retribuzione minima contrattuale adottate dai CCNL 5 dicembre 1996, I e II biennio facevano esplicito riferimento alle posizioni giuridiche di provenienza dei dirigenti del SSN. Le tavole allegate ai CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico, come previsto da una apposita nota in calce, provvedevano a raccordare le precedenti dizioni con quelle introdotte dall’art. 27 dei medesimi contratti. Il dirigente ex modulo funzionale DPR 384/1990, nelle tabelle degli artt. 37 e seguenti, è stato inserito nella stessa posizione economica del dirigente con incarico di struttura semplice, in quanto in virtù della tabella allegato 1 al II biennio 1996 – 1997 ne percepiva la medesima retribuzione di posizione minima contrattuale provenendo entrambi dall’ex 10 livello qualificato ai sensi dell’ art. 116 del DPR 384 del 1990. La tabella non esprime, dunque,  posizione gerarchica o cambiamento della natura dell’incarico conferito in azienda ma più semplicemente la corretta collocazione da attribuire al dirigente  titolare della retribuzione di posizione storica minima identica a quella del dirigente di struttura semplice ai fini della  definizione dei nuovi incrementi quale che sia attualmente l’incarico a lui conferito (ad es. alta o altissima specializzazione, di studio etc).  

Quale è l’esatto incremento da attribuire  ai dirigenti  aventi un incarico di pari valore qualora provengano da una  differente retribuzione di posizione minima contrattuale storica?

Ai dirigenti ai quali sia stato conferito un  incarico di pari valore ma percepiscano una retribuzione di posizione minima contrattuale diversa è riconosciuto lo stesso incremento, applicato al valore storico della retribuzione di posizione minima contrattuale di originaria appartenenza. Infatti  la  differenza tra i minimi contrattuali, se l’art. 39 del CCNL 8 giugno 2000 è stato correttamente applicato, è stata colmata  attraverso la retribuzione di posizione variabile aziendale. Si ritiene che gli esempi dell’allegato 7, opportunamente sviluppati in relazione ai casi aziendali, siano del tutto esaustivi. Va da sé che, ove l’incarico sia stato conferito nel corso dell’anno di riferimento, gli incrementi vengono attribuiti pro quota. 

Il quesito viene posto per avere chiarimenti in merito alla classificazione della tipologia di incarichi dirigenziali. 

Questo è il punto che ha maggiormente messo in crisi le Amministrazioni aziendali. Infatti, le stesse, nell’attribuzione degli incrementi contrattuali sulla retribuzione di posizione, sono state costrette ad effettuare la ricognizione e la tipizzazione degli incarichi dirigenziali. 

Molte Aziende sanitarie, negli ultimi 5-6 anni, nel conferimento gli incarichi dirigenziali di struttura semplice e/o complessa a dirigenti ex 9° ed ex 10°, non avevano adeguato la retribuzione di posizione nella sommatoria parte fissa e parte variabile minima garantita, sia quella tabellare che quella integrativa aziendale, così come riportato nella tavola 1 allegata al CCNL 1998/2001 - Biennio economico 2000/2001.  

Con il CCNL 2002/2005, primo e secondo biennio economico, la retribuzione minima unificata correlata a ciascun incarico, ha conglobato la eventuale retribuzione aggiuntiva aziendale necessaria a garantire tale retribuzione minime unificata. 

La stessa ARAN non poteva che confermare quanto sopra indicato: è questo il senso della risposta al quesito lettera b). 

La risposta alla lettera a), invece, ribadisce che il dirigente ex 10° con modulo, la retribuzione di posizione minima unificata, equivalente a quella del dirigente con incarico di struttura semplice, la percepisce anche se è titolare di incarico di natura professionale, ovvero di alta specializzazione.  

A conclusione dell’andata a regime dei due bienni economici del CCNL 2002/2005, appare opportuno puntualizzare che la nuova retribuzione di posizione minima contrattuale unificata dal 31/12/05 per le rispettive tipologie di incarico è quella della tabella del comma 3 art. 5 del CCNL 2002/2005, biennio economico 2004/2005. Questo a prescindere dall’inquadramento giuridico di provenienza dei rispettivi dirigenti al momento dell’affidamento dei rispettivi incarichi. 

Detto in altri termini, così come indicato nella tabella del comma 3 dell’art. 5 del biennio 2004-2005, al titolare di struttura semplice, a prescindere dalla provenienza, spetta dal 31 dicembre 2005 la nuova retribuzione di posizione minima contrattuale unificata annuale di 6.807,08 (mensile di 567,26).

Così come al titolare di struttura complessa, a prescindere dalla provenienza, spetta dal 31 dicembre 2005 la nuova retribuzione di posizione minima contrattuale unificata annuale di 10.655,43 (887,95 mensili) se di area chirurgica, di 9.250,88 (770,91 mensili) se di area medica, e di 8.557,93 (713,16 mensili) se di area territoriale. 

Quello che cambia, rispetto alla diversa provenienza, è la mera distribuzione della retribuzione della posizione unificata. Infatti, per coloro che hanno avuto l’incarico di struttura semplice di struttura complessa, successivamente al 31/12/2001, una parte della nuova posizione unica, è assegnata all’interno della parte variabile aziendale (differenza sui minimi). 

Per maggiore chiarezza, pertanto, per chi ha avuto l’incarico di struttura semplice o complessa successivamente al 31/12/2001 e lavora in una azienda che ha effettuato la graduazione delle funzioni, la parte variabile aziendale è composta da due voci: la differenza sui minimi, per effetto del nuovo incarico, e la graduazione aziendale che ha assegnato uno specifico valore alla posizione ricoperta in quella specifica azienda.