FINANZIAMENTO, DA PARTE DELLE IMPRESE FARMACEUTICHE, DELLE SPESE DI VIAGGIO E DI OSPITALITA' IN OCCASIONE DI CORSI, CONVEGNI, CONGRESSI E VISITE AI LABORATORI E AI CENTRI DI RICERCA AZIENDALI

(Autorità Garante della Concorrenza  del Mercato, decisione 09/11/2006, bollettino 43/2006)


Nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 21 e 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato intende segnalare alcune distorsioni che emergono a livello nazionale nel finanziamento, da parte delle imprese farmaceutiche, delle spese di viaggio e di ospitalità in occasione di corsi, convegni, congressi e visite ai laboratori e ai centri di ricerca aziendali, di cui al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.
Al riguardo, la letteratura in tema di conflitto di interessi in medicina elenca tra i casi sintomatici di conflitto potenziale il finanziamento di convegni in località esclusive con ospitalità dei convegnisti a carico dell'industria farmaceutica. Tale conflitto è peraltro generato da una più vasta tela di relazioni tra ricerca scientifica, farmacologia, prevenzione e cura, industria farmaceutica.
L'ospitalità ai convegnisti a carico del settore produttivo certamente non esaurisce l'argomento del conflitto di interessi in medicina, ma costituisce un aspetto di non trascurabile rilevanza che è bene mettere sotto osservazione e disciplinare anche al fine di evitare distorsioni della libera concorrenza.
L'Autorità, in linea generale, considera meritorie le iniziative compatibili con il corretto funzionamento del mercato volte a neutralizzare le conseguenze del conflitto di interessi sopra descritto, anche nell'ottica di favorire risparmi nella spesa farmaceutica. E' chiaro che la soluzione del problema va cercata prima di tutto sul terreno etico e nell'aumento delle risorse pubbliche da destinare alla ricerca scientifica. Anche sul piano concorrenziale, l'impatto economico del conflitto di interessi non è di poco conto se si pensa alle possibili distorsioni a favore delle industrie che spendono di più in finanziamenti di iniziative scientifiche e convegnistiche.
In tal senso, misure volte a favorire la concorrenza tra imprese e il confronto tra farmaci equivalenti sono senz'altro preferibili a interventi che inducano le imprese a riduzioni concertate del finanziamento delle spese di viaggio e di ospitalità in occasione di corsi, convegni, congressi e visite ai laboratori e ai centri di ricerca aziendali. Ciò almeno fino a quando l'intervento sulle risorse pubbliche nel settore interessato non sarà adeguato alla bisogna.
L'Autorità auspica pertanto un intervento legislativo volto ad introdurre nella normativa farmaceutica l'obbligo per il medico di prescrivere o il principio attivo ovvero di indicare nella prescrizione la facoltà di acquistare un farmaco a più basso prezzo sostituibile a quello prescritto (resta la possibilità per il medico di specificare, per motivi clinici, la non sostituibilità del farmaco). In tal modo, la scelta del farmaco, che attualmente ricade sul medico, sarebbe trasferita al farmacista ed al consumatore finale che ne verrebbe consigliato [Al riguardo, si ricorda che in passato l'Autorità, con segnalazione del 1° giugno 2005 (Disposizioni urgenti per il prezzo dei farmaci non rimborsabili dal servizio sanitario nazionale (AS300), in Boll. 22/2005), aveva già suggerito, per i farmaci non rimborsabili (fascia C) con prescrizione medica, di inserire nella normativa all'epoca segnalata l'obbligo per il medico di prescrivere solo il principio attivo.].
Tale misura risulterebbe assai efficace al fine di ridurre gli effetti del conflitto di interessi in medicina determinato dal finanziamento da parte delle imprese farmaceutiche delle spese di viaggio e di ospitalità in occasione di corsi, convegni, congressi e visite ai laboratori e ai centri di ricerca aziendali, e avrebbe anche il pregio di favorire la concorrenza fra farmaci, incentivando l'utilizzo dei farmaci generici o, in ogni caso, di quelli a più basso costo, facilitando nel contempo la riduzione della spesa farmaceutica.
Alla luce delle suddette considerazioni, l'Autorità confida nell'accoglimento di tali osservazioni ed auspica che il Governo ed il Parlamento riesaminino le normative vigenti e in corso di formazione in materia farmaceutica, al fine di perseguire l'obiettivo della riduzione degli effetti del conflitto di interessi in medicina e tenuto conto dei principi posti a tutela della concorrenza.

IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà