| BOZZA DI CONTRATTO 
      COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELL’AREA DELLA DIRIGENZA MEDICO - 
      VETERINARIA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PARTE NORMATIVA QUADRIENNIO 
      2002/2005
 E PARTE ECONOMICA BIENNIO 2002-2003
 
 
 INDICE  PARTE I – NORMATIVA  TITOLO I – Disposizioni generaliCAPO I
 Art. 1 Campo di applicazione
 Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
 
 TITOLO II - Relazioni e Diritti SindacaliCAPO I : Obiettivi e strumenti
 Art. 3 Relazioni sindacali
 Art. 4 Contrattazione collettiva integrativa pag.
 Art. 5 Tempi e procedure per la stipulazione e il rinnovo del contratto 
      collettivo integrativo
 Art. 6 Informazione, concertazione, consultazione e Commissioni 
      paritetiche
 CAPO II : Forme di partecipazioneArt. 7 Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing
 CAPO III : Prerogative e diritti 
      sindacaliArt. 8 Norma di rinvio ed integrazioni
 Art. 9 Coordinamento regionale
 
 TITOLO III– Rapporto di lavoroCAPO I – Struttura del rapporto
 Art. 10 Caratteristiche del rapporto di lavoro
 Art. 11 Modifiche ed integrazioni
 Art. 12 Effetti del passaggio dal rapporto esclusivo al rapporto non 
      esclusivo e viceversa
 Art. 13 Rapporti di lavoro ad esaurimento
 CAPO II – Orario di lavoroArt. 14 Orario di lavoro dei dirigenti
 Art. 15 Orario di lavoro dei dirigenti con incarico di direzione di 
      struttura complessa
 Art. 16 Servizio di guardia
 Art. 17 Pronta disponibilità
 Art. 18 Integrazione dell’art. 55 del CCNL 8 giugno 2000
 CAPO III - Istituti di peculiare 
      interesseArt. 19 Effetti del procedimento penale sul 
      rapporto di lavoro
 Art. 20 Comitato dei garanti
 Art. 21 Copertura assicurativa
 Art. 22 Disciplina transitoria della mobilità
 Art. 23 Formazione ed ECM
 Art. 24 Disposizioni particolari
 CAPO IV – Verifica e valutazione dei 
      dirigentiArt. 25 La verifica e valutazione dei dirigenti
 Art. 26 Organismi per la verifica e valutazione dei risultati e delle 
      attività dei dirigenti
 Art. 27 Effetti della valutazione positiva dei risultati raggiunti
 Art. 28 Effetti della valutazione positiva delle attività professionali 
      svolte e dei risultati raggiunti
 Art. 29 La valutazione negativa
 Art. 30 Effetti della valutazione negativa dei risultati
 Art. 31 Effetti della valutazione negativa delle attività professionali 
      svolte e dei risultati raggiunti sugli incarichi ed altri istituti
 Art. 32 Norma finale del sistema di valutazione
 PARTE II – Trattamento economico 
       BIENNIO ECONOMICO 2002 – 2003  TITOLO I – Trattamento economico CAPO I – Struttura della retribuzioneArt. 33 Struttura della retribuzione dei dirigenti
 Art. 34 Indennità integrativa speciale
 
 CAPO II : Trattamento economico dei dirigenti con rapporto di lavoro 
      esclusivo e non esclusivo
 Art. 35 Incrementi contrattuali e stipendio 
      tabellare nel biennio 2002 - 2003
 Art. 36 Indennità
 CAPO III : Biennio 2002 – 2003 
      Retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti con rapporto 
      di lavoro esclusivoArt. 37 La retribuzione di posizione minima dei 
      dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo
 Art. 38 La retribuzione di posizione minima per i dirigenti veterinari con 
      rapporto di lavoro esclusivo
 CAPO IV: Biennio 2002 – 2003 Retribuzione 
      di posizione minima contrattuale dei dirigenti con rapporto di lavoro non 
      esclusivoArt. 39 La retribuzione di posizione minima per i 
      dirigenti medici con rapporto di lavoro non esclusivo
 Art. 40 La retribuzione di posizione minima per i dirigenti veterinari con 
      rapporto di lavoro non esclusivo
 CAPO V: Nuovi stipendi tabellari e 
      retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti medici e 
      veterinari con rapporto di lavoro esclusivo e non esclusivo dal 31 
      dicembre 2003Art. 41 Nuovo stipendio tabellare dei dirigenti 
      medici e veterinari. Conglobamenti
 Art. 42 La retribuzione di posizione minima contrattuale per i dirigenti 
      medici e veterinari con rapporto di lavoro esclusivo. Rideterminazione dal 
      31 dicembre 2003
 Art. 43 La retribuzione di posizione minima contrattuale per i dirigenti 
      medici e veterinari con rapporto di lavoro non esclusivo. Rideterminazione 
      dal 31 dicembre 2003
 CAPO VI: Biennio 2002 – 2003 Trattamento 
      economico dei dirigenti con rapporto di lavoro non esclusivo ad 
      esaurimento Art. 44 Incrementi 
      contrattuali e stipendi tabellari dei medici a tempo definito e dei 
      veterinari ad esaurimento Art. 45 Indennità di specificità medico – 
      veterinaria
 Art. 46 La retribuzione di posizione minima contrattuale per i dirigenti 
      medici con rapporto di lavoro ad esaurimento
 Art. 47 La retribuzione di posizione minima contrattuale per i dirigenti 
      veterinari con rapporto di lavoro ad esaurimento
 Art. 48 Ex medici condotti ed equiparati
 Art. 49 Conglobamento della retribuzione di posizione minima. Rideterminazione per i medici già a tempo definito
 Art. 50 Conglobamento della retribuzione di posizione minima. Rideterminazione per i veterinari già con rapporto di lavoro ad 
      esaurimento
 CAPO VII – INDENNITA’Art. 51 Indennità per turni notturni e festivi
 Art. 52 Indennità Ufficiale di polizia giudiziaria
 CAPO VIII Art. 53 Effetti dei benefici economici
 CAPO IX – FONDI AZIENDALIArt. 54 Fondo per l’indennità di specificità 
      medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e 
      indennità di direzione di struttura complessa
 Art. 55 Fondi per il trattamento accessorio legato alle condizioni di 
      lavoro
 Art. 56 Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della 
      prestazione individuale
 Art. 57 Risorse economiche regionali
 Art. 58 Norma finale
 
 
 PARTE III - NORME FINALI E TRANSITORIEArt. 59 Previdenza complementare
 Art. 60 Norma finale
 Art. 61 Disapplicazioni
 
 
 Allegato 1 : 
      Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (Decreto 28 novembre 2000)
 Allegato 2
 Allegato 3
 Allegato 4
 Allegato 5
 Allegato 6
 Allegato 7
 Dichiarazioni a verbale e 
      congiunte
 
 CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
 DELLA DIRIGENZA DELL’AREA MEDICO – VETERINARIA DEL SERVIZIO SANITARIO 
      NAZIONALE PARTE NORMATIVA QUADRIENNIO 2002 - 2005 E PARTE ECONOMICA 
      BIENNIO 2002-2003
 
 
 
 PARTE ITITOLO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
 CAPO I
 Art. 1Campo di applicazione
 1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutti i 
      dirigenti medici, odontoiatri e veterinari, con rapporto di lavoro a tempo 
      indeterminato e determinato, dipendenti dalle aziende ed enti del Servizio 
      Sanitario Nazionale, individuati dall’art. 11 del CCNQ del 18 dicembre 
      2002 relativo alla definizione dei comparti ed ai sensi di quanto previsto 
      dall’art. 2, quarto alinea del CCNQ per la definizione delle autonome aree 
      di contrattazione, stipulato il 23 settembre 2004.
 
 2. Ai dirigenti dipendenti da aziende o enti soggetti a provvedimenti di 
      soppressione, fusione, scorporo, sperimentazioni gestionali, 
      trasformazione e riordino - ivi compresi la costituzione in fondazioni ed 
      i processi di privatizzazione - si applica il presente contratto sino 
      all’individuazione o definizione, previo confronto con le organizzazioni 
      sindacali nazionali firmatarie del presente contratto, della nuova 
      specifica disciplina contrattuale applicabile al rapporto di lavoro dei 
      dirigenti ovvero sino alla stipulazione del relativo contratto collettivo 
      quadro per la conferma o definizione del comparto pubblico di 
      destinazione.
 
 3. Per i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo determinato le 
      particolari modalità di applicazione degli istituti normativi sono 
      definiti dai commi 2, 4, 5, 6, lett. a), 11, 12, 13, 14 dell’art. 16 del 
      CCNL 5 dicembre 1996 (riproposto dall’art. 1 del CCNL del 5 agosto 1997) e 
      dall’art. 62, comma 5 del CCNL 8 giugno 2000.
 
 4. Al fine di semplificare la stesura del presente contratto, con il 
      termine “Dirigente” si intende far riferimento, ove non diversamente 
      indicato, a tutti i Dirigenti del ruolo sanitario medici, odontoiatri e 
      veterinari . Nella citazione “dirigenti medici” sono compresi gli 
      odontoiatri.
 
 5. Nel testo del presente contratto, i riferimenti al D. Lgs. 30 dicembre 
      1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese 
      quelle da ultimo apportate dal D. Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 nonché 
      quelle relative al D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato, 
      integrato o sostituito dai D. Lgs. 4 novembre 1997, n. 396 e D. Lgs. 31 
      marzo 1998, n. 80 sono riportati rispettivamente come “D. Lgs. n. 502 del 
      1992” e “D. Lgs. n. 165 del 2001”. Quest’ultimo ha unificato tutta la 
      disciplina di riforma del pubblico impiego ed è stato ulteriormente 
      integrato con la legge n. 145 del 2002. L’atto aziendale di cui all’art. 3 
      bis del D. Lgs. n. 229 del 1999 è riportato come “atto aziendale”.
 
 6. Il riferimento alle aziende sanitarie ed ospedaliere, alle A.R.P.A ed 
      alle agenzie, istituti ed enti del Servizio Sanitario Nazionale di cui 
      all’art. 11 del CCNQ per la definizione dei comparti di contrattazione del 
      18 dicembre 2002 è riportato nel testo del presente contratto come 
      “aziende ed enti”.
 
 7. Nel testo del presente contratto con il termine di “articolazioni 
      aziendali” si fa riferimento a quelle direttamente individuate nel D. Lgs. 
      n. 502 del 1992 (Dipartimento, Distretto, Presidio Ospedaliero) ovvero in 
      altri provvedimenti normativi o regolamentari di livello nazionale, mentre 
      con i termini “unità operativa”, “struttura organizzativa” o “servizi” si 
      indicano genericamente articolazioni interne delle aziende e degli enti - 
      così come individuate dalle leggi regionali di organizzazione, dall’atto 
      aziendale o dai rispettivi ordinamenti - cui sono preposti dirigenti. Per 
      le tipologie di incarico si fa rinvio all’art. 27 del CCNL 8 giugno 2000.
 
 8. Il riferimento alle norme del CCNL 5 dicembre 1996 è comprensivo di 
      tutte le modifiche ed integrazioni apportate con il CCNL in pari data 
      relativo al II biennio economico 1996-1997 nonché dei Contratti Collettivi 
      Nazionali di Lavoro del 4 marzo, del 2 luglio e del 5 agosto 1997. Per le 
      norme dei predetti contratti non disapplicate né modificate dal presente, 
      il riferimento ai dirigenti di II livello va inteso come “Dirigente con 
      incarico di direzione di struttura complessa” e quello di dirigente di I 
      livello va inteso con riferimento agli incarichi di dirigente di cui 
      all’art. 27 lett. b), c) e d). Il CCNL 8 giugno 2000, relativo al 
      quadriennio normativo 1998 – 2001, I biennio economico 1998 - 1999, nel 
      testo è indicato come CCNL 8 giugno 2000. Il CCNL dell’8 giugno 2000, 
      relativo al II biennio economico 2000 – 2001, è indicato come CCNL 8 
      giugno 2000, II biennio. Per la semplificazione del testo la dizione 
      “dirigente con incarico di direzione di struttura complessa” nel presente 
      contratto è indicata anche con le parole “dirigente di struttura 
      complessa” o di “direttore”, dizione quest’ultima indicata dal D. Lgs. 254 
      del 2000.
 
 
 Art. 2Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
 1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 
      2005 per la parte normativa ed è valido dal 1 gennaio 2002 fino al 31 
      dicembre 2003 per la parte economica.
 
 2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di 
      stipulazione, salvo diversa previsione del presente contratto. L’avvenuta 
      stipulazione viene portata a conoscenza delle aziende ed enti destinatari 
      da parte dell’ARAN con idonea pubblicità di carattere generale.
 
 3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato 
      ed automatico sono applicati dalle aziende ed enti destinatari entro 30 
      giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
 
 4. Alla scadenza, il presente contratto si rinnova tacitamente di anno in 
      anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera 
      raccomandata almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di 
      disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando 
      non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
 
 5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale le piattaforme sono 
      presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale 
      periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti 
      negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni 
      dirette.
 
 6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di 
      scadenza della parte economica del presente contratto o dalla data di 
      presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dirigenti del comparto 
      sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste 
      dall’accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l’erogazione di 
      detta indennità si applica la procedura degli artt. 47 e 48, comma 1 del 
      D. Lgs. 165 del 2001.
 
 7. In sede di rinnovo biennale, per la determinazione della parte 
      economica da corrispondere, ulteriore punto di riferimento del negoziato 
      sarà costituito dalla comparazione tra l’inflazione programmata e quella 
      effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto 
      dall’accordo del 23 luglio 1993.
 
 8. L’art. 2 del CCNL dell’8 giugno 2000 è disapplicato.
 
 TITOLO IIRELAZIONI E DIRITTI SINDACALI
 CAPO I
 OBIETTIVI E STRUMENTI
 Art. 3
 Relazioni sindacali
 1. Si riconferma il sistema delle relazioni sindacali previsto dall’art. 3 
      e dagli artt. da 8 a 12 del CCNL dell’8 giugno 2000 e dagli artt. 2, 3 e 4 
      del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004, fatto salvo per quanto riguarda 
      i seguenti articoli che sostituiscono, modificano od integrano la predetta 
      disciplina.
 
 
 Art. 4Contrattazione collettiva integrativa
 1. In sede aziendale le parti stipulano 
      il contratto collettivo integrativo utilizzando le risorse dei fondi di 
      cui agli artt. 54, 55 e 56.  2. In sede di contrattazione collettiva 
      integrativa sono regolate le seguenti materie:A) individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono 
      essere esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge n.146 del 1990, 
      secondo quanto previsto dall'accordo sulle norme di garanzia dei servizi 
      pubblici essenziali relativi all'area dirigenziale;
 B) criteri generali per :
 1) la definizione della percentuale di risorse di cui al fondo dell'art. 
      56 da destinare alla realizzazione degli obiettivi aziendali generali 
      affidati alle articolazioni interne individuate dal D. Lgs. 502 del 1992, 
      dalle leggi regionali di organizzazione e dagli atti aziendali, ai fini 
      dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti. Detta 
      retribuzione è strettamente correlata alla realizzazione degli obiettivi 
      assegnati e viene, quindi, corrisposta a consuntivo dei risultati totali o 
      parziali raggiunti ovvero per stati di avanzamento, in ogni caso dopo la 
      necessaria verifica almeno trimestrale, secondo le modalità previste 
      dall’art. 65 del CCNL 5 dicembre 1996. Nella determinazione della 
      retribuzione di risultato si tiene conto degli effetti di ricaduta dei 
      sistemi di valutazione dell’attività dei dirigenti;
 2) l'attuazione dell'art. 43 legge n. 449 del 1997;
 3) la distribuzione tra i fondi degli 
      artt. 54, 55 e 56, ove previsto dal contratto nazionale e dall’art. 9, 
      comma 1 lett. a) di risorse regionali eventualmente assegnate; 
 4) le modalità di attribuzione ai dirigenti cui è conferito uno degli 
      incarichi previsti dall'art. 27, comma 1, lettere b), c) e d) del CCNL 8 
      giugno 2000 della retribuzione collegata ai risultati ed agli obiettivi e 
      programmi assegnati secondo gli incarichi conferiti;
 5) lo spostamento di risorse tra i fondi 
      di cui agli artt. 54, 55 e 56 ed al loro interno, in apposita sessione di 
      bilancio, la finalizzazione tra i vari istituti nonché la rideterminazione 
      degli stessi in conseguenza della riduzione di organico derivante da 
      stabili processi di riorganizzazione previsti dalla programmazione 
      sanitaria regionale ai sensi dell’art. 9 comma 4.  C) linee generali di indirizzo dei 
      programmi annuali e pluriennali dell'attività di formazione manageriale e 
      formazione continua comprendente l’ aggiornamento e la formazione dei 
      dirigenti, anche in relazione all'applicazione dell'art. 16 bis e segg. 
      del D. Lgs. 502 del 1992;  D) pari opportunità, con le procedure 
      indicate dall'art. 8 del CCNL 8 giugno 2000 anche per le finalità della 
      legge 10 aprile 1991, n. 125;  E) criteri generali sui tempi e modalità 
      di applicazione delle norme relative alla tutela in materia di igiene, 
      ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, con riferimento al 
      D. Lgs. n. 626 del 1994 e successive modificazioni e nei limiti stabiliti 
      dall'accordo quadro relativo all'attuazione dello stesso decreto; 
       F) implicazioni derivanti dagli effetti 
      delle innovazioni organizzative, tecnologiche e dei processi di 
      esternalizzazione, disattivazione o riqualificazione e riconversione dei 
      servizi sulla qualità del lavoro, sulla professionalità e mobilità dei 
      dirigenti;  G) criteri generali per la definizione 
      dell'atto di cui all'art. 54, comma 1 del CCNL 8 giugno 2000 per la 
      disciplina e l'organizzazione dell'attività libero professionale 
      intramuraria nonché per l'attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti 
      interessati.  3. Per le materie di cui alle lettere C) 
      e G) si richiama quanto previsto dall’art. 9, comma 1 lettere b) ed i).
       4. Fermi restando i principi di 
      comportamento delle parti indicati nell'art. 11 del CCNL 8 giugno 2000, 
      sulle materie dalla lettera C alla lettera G, non direttamente implicanti 
      l'erogazione di risorse destinate al trattamento economico, decorsi trenta 
      giorni dall'inizio delle trattative senza che sia raggiunto l'accordo tra 
      le parti, queste riassumono le rispettive prerogative e libertà di 
      iniziativa e di decisione. D'intesa tra le parti, il termine citato è 
      prorogabile di altri trenta giorni.  5. I contratti collettivi integrativi non 
      possono essere in contrasto con vincoli e limiti risultanti dai contratti 
      collettivi nazionali e si svolgono sulle materie stabilite nel presente 
      articolo. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
       6. Il presente articolo sostituisce 
      l’art. 4 del CCNL 8 giugno 2000.
 
 Art. 5Tempi e procedure per la stipulazione ed il rinnovo del contratto 
      collettivo integrativo
 1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale per la 
      parte normativa e biennale per la parte economica e si riferiscono a tutti 
      gli istituti contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi in un’unica 
      sessione negoziale, tranne per le materie che, per loro natura, richiedano 
      tempi di negoziazione diversi, essendo legate a fattori organizzativi 
      contingenti. L’individuazione e l’utilizzo delle risorse sono determinati 
      in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale.
 
 2. Le materie indicate dall’art. 9, ove le Regioni esplicitamente 
      dichiarino di non avvalersi della facoltà di emanare linee di indirizzo, 
      riprendono ad essere oggetto delle relazioni sindacali aziendali 
      nell’ambito dei livelli per ciascuna di esse previsti dal presente 
      contratto anche prima della scadenza dei 120 giorni previsti dal comma 1 
      dell’art. 9 medesimo.
 
 3. L’azienda o ente provvede a costituire la delegazione di parte pubblica 
      abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello 
      successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare 
      la delegazione sindacale di cui all'art. 10, comma 2 del CCNL dell’8 
      giugno 2000, per l'avvio del negoziato, entro quindici giorni dalla 
      presentazione delle piattaforme.
 
 4. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione 
      collettiva integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal Collegio 
      Sindacale. A tal fine, l’ipotesi di contratto collettivo integrativo 
      definita dalla delegazione trattante è inviata a tale organismo entro 
      cinque giorni corredata dall’apposita relazione illustrativa tecnico 
      finanziaria. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, il contratto viene 
      sottoscritto. Per la parte pubblica la sottoscrizione è effettuata dal 
      titolare del potere di rappresentanza dell’azienda o ente ovvero da un suo 
      delegato. In caso di rilievi la trattativa deve essere ripresa entro 
      cinque giorni dalla loro comunicazione.
 
 5. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole 
      circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi 
      conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi 
      contratti.
 
 6. Le aziende o gli enti sono tenuti a trasmettere all’ARAN il contratto 
      integrativo, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, ai sensi dell’art. 
      46, comma 5 del D. Lgs. n. 165 del 2001.
 
 7. L’art. 5 del CCNL dell’8 giugno 2000 è disapplicato.
 
 
 
 Art. 6Informazione, concertazione, consultazione e Commissioni paritetiche
 1. Gli istituti dell'informazione, 
      concertazione e consultazione sono così disciplinati:  A) Informazione: • L'azienda - allo scopo di rendere trasparente e costruttivo il confronto 
      tra le parti a tutti i livelli delle relazioni sindacali - informa 
      periodicamente e tempestivamente i soggetti sindacali di cui all'art. 10, 
      comma 2 del CCNL 8 giugno 2000, sugli atti organizzativi di valenza 
      generale, anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di 
      lavoro, l'organizzazione degli uffici, la gestione complessiva delle 
      risorse umane e la costituzione dei fondi previsti dal presente contratto.
 • Nelle materie per le quali il presente CCNL prevede la contrattazione 
      collettiva integrativa o la concertazione e la consultazione, 
      l'informazione è preventiva. Il contratto integrativo individuerà le altre 
      materie in cui l' informazione dovrà essere preventiva o successiva.
 • Ai fini di una più compiuta informazione le parti, a richiesta, si 
      incontrano comunque con cadenza almeno annuale ed, in ogni caso, in 
      presenza di iniziative concernenti le linee di organizzazione degli uffici 
      e dei servizi ovvero per l'innovazione tecnologica nonché per gli 
      eventuali processi di dismissione, esternalizzazione e trasformazione 
      degli stessi.
 B) Concertazione • I soggetti di cui alla lett. A), ricevuta l'informazione, possono 
      attivare, mediante richiesta scritta, la concertazione sui criteri 
      generali inerenti alle seguenti materie:
 - affidamento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali;
 - articolazione delle posizioni organizzative, delle funzioni e delle 
      connesse responsabilità ai fini della retribuzione di posizione;
 - criteri generali di valutazione dell'attività dei dirigenti di cui 
      all’art. 25, comma 5;
 - articolazione dell'orario e dei piani 
      per assicurare le emergenze;- condizioni, requisiti e limiti per il ricorso alla risoluzione 
      consensuale.
 • La concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro le 
      quarantotto ore dalla data di ricezione della richiesta e si conclude nel 
      termine tassativo di trenta giorni dalla data della relativa richiesta ; 
      dell'esito della concertazione è redatto verbale dal quale risultino le 
      posizioni delle parti nelle materie oggetto della stessa, al termine le 
      parti riassumono i propri distinti ruoli e responsabilità.
 C) Consultazione
 • La consultazione dei soggetti di cui alla lettera A), prima 
      dell’adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul 
      rapporto di lavoro è facoltativa e si estende anche ai casi ove tali atti 
      discendano da articolazioni strutturali legate a nuovi modelli 
      organizzativi operanti in ambiti territoriali sovra aziendali. La 
      consultazione si svolge obbligatoriamente su:
 a) organizzazione e disciplina di strutture, servizi ed uffici, ivi 
      compresa quella dipartimentale e distrettuale, nonché la consistenza e la 
      variazione delle dotazioni organiche;
 b) casi di cui all’art. 19 del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e 
      successive modificazioni”.
 2. Allo scopo di assicurare una migliore partecipazione del dirigente alle 
      attività dell'azienda è prevista la possibilità di costituire a richiesta, 
      in relazione alle dimensioni delle aziende e senza oneri aggiuntivi per le 
      stesse, Commissioni bilaterali ovvero Osservatori per l'approfondimento di 
      specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del 
      lavoro in relazione ai processi di riorganizzazione delle aziende ovvero 
      alla riconversione o disattivazione delle strutture sanitarie nonché 
      l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro e le attività di formazione. 
      Tali organismi, ivi compreso il Comitato per le pari opportunità di cui 
      all'art. 8 del CCNL 8 giugno 2000, hanno il compito di raccogliere dati 
      relativi alle predette materie - che l'azienda è tenuta a fornire - e di 
      formulare proposte in ordine ai medesimi temi. La composizione dei citati 
      organismi che non hanno funzioni negoziali, è di norma paritetica e deve 
      comprendere una adeguata rappresentanza femminile.
 3. Presso ciascuna Regione è costituita una Conferenza permanente con 
      rappresentanti delle Regioni, dei direttori generali delle aziende o 
      dell'organo di governo degli enti secondo i rispettivi ordinamenti e delle 
      organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, nell'ambito 
      della quale, almeno due volte l'anno in relazione alle specifiche 
      competenze regionali in materia di programmazione dei servizi sanitari e 
      dei relativi flussi finanziari sono verificate la qualità e quantità dei 
      servizi resi nonché gli effetti derivanti dall'applicazione del presente 
      contratto, con particolare riguardo agli istituti concernenti la 
      produttività, le politiche della formazione, dell'occupazione e 
      l'andamento della mobilità. La Conferenza procede anche al monitoraggio 
      del fenomeno del mobbing sulla base delle risultanze che i Comitati 
      paritetici predispongono appositamente in occasione di almeno una delle 
      due verifiche annuali ad essa demandate.
 4. É costituita una Conferenza nazionale con rappresentanti dell'ARAN, 
      della Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni e delle 
      organizzazioni sindacali firmatarie del contratto, nell'ambito della quale 
      almeno una volta l'anno, sono verificati gli effetti derivanti 
      dall'applicazione di esso con particolare riguardo agli istituti 
      concernenti la produttività, le politiche della formazione e 
      dell'occupazione e l'andamento della mobilità.
 5. Il presente articolo sostituisce l’art. 6 del CCNL 8 giugno 2000.
 
 
 CAPO IIFORME DI PARTECIPAZIONE
 Art. 7Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing
 1. Le parti prendono atto che il fenomeno 
      del mobbing, inteso come forma di violenza morale o psichica in occasione 
      di lavoro - attuato dal datore di lavoro o da altri dipendenti - nei 
      confronti di un lavoratore, va prevenuto, rilevato e contrastato 
      efficacemente. Esso è caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o 
      comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed 
      abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie tali 
      da comportare un degrado delle condizioni di lavoro e idonei a 
      compromettere la salute fisica e psichica o la professionalità o la 
      dignità del lavoratore stesso nell’ambito della unità operativa di 
      appartenenza o, addirittura, tali da escluderlo dal contesto lavorativo di 
      riferimento.2. In relazione al comma 1, le parti, anche con riguardo alla risoluzione 
      del Parlamento Europeo del 20 settembre 2001, riconoscono la necessità di 
      avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di contrastare la 
      diffusione di tali situazioni, che assumono rilevanza sociale, nonché di 
      prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute 
      fisica e psichica del lavoratore interessato e, più in generale, 
      migliorare la qualità e la sicurezza dell’ambiente di lavoro.
 3. Nell’ambito delle forme di partecipazione previste dall’art. 6 sono, 
      pertanto, istituiti, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del 
      presente contratto, specifici Comitati Paritetici presso ciascuna azienda 
      o ente con i seguenti compiti:
 a) raccolta dei dati relativi all’aspetto quantitativo e qualitativo del 
      fenomeno del mobbing nei confronti dei dirigenti in relazione alle materie 
      di propria competenza nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. n. 196 
      del 2003 in materia di protezione dei dati personali;
 b) individuazione delle possibili cause del fenomeno, con particolare 
      riferimento alla verifica dell’esistenza di condizioni di lavoro o fattori 
      organizzativi e gestionali che possano determinare l’insorgere di 
      situazioni persecutorie o di violenza morale;
 c) formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione 
      e alla repressione delle situazioni di criticità, anche al fine di 
      realizzare misure di tutela del dirigente interessato;
 d) formulazione di proposte per la definizione dei codici di condotta.
 4. Le proposte formulate dai Comitati vengono presentate alle aziende o 
      enti per i conseguenti adempimenti tra i quali rientrano, in particolare, 
      la costituzione ed il funzionamento di sportelli di ascolto, nell’ambito 
      delle strutture esistenti, l’istituzione della figura del 
      consigliere/consigliera di fiducia nonché la definizione dei codici di 
      condotta, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie del presente 
      contratto.
 5. In relazione all’attività di prevenzione del fenomeno del mobbing, i 
      Comitati valuteranno l’opportunità di attuare, nell’ambito dei piani 
      generali per la formazione, previsti dagli artt. 33 e 18, rispettivamente, 
      dei CCNL 5 dicembre 1996 e 10 febbraio 2004 nonché dall’articolo 23 del 
      presente contratto, idonei interventi formativi e di aggiornamento dei 
      dirigenti, che possono essere finalizzati, tra l’altro, ai seguenti 
      obiettivi:
 a) affermare una cultura organizzativa che comporti una maggiore 
      consapevolezza della gravità del fenomeno e delle sue conseguenze 
      individuali e sociali;
 b) favorire la coesione e la solidarietà dei dirigenti e dipendenti, 
      attraverso una più specifica conoscenza dei ruoli e delle dinamiche 
      interpersonali all’interno degli uffici/servizi, anche al fine di 
      incentivare il recupero della motivazione e dell’affezione all’ambiente 
      lavorativo da parte del personale.
 6. I Comitati sono costituiti da un componente designato da ciascuna delle 
      Organizzazioni Sindacali della presente area, firmatarie del CCNL, e da un 
      pari numero di rappresentanti delle aziende o enti. Il Presidente del 
      Comitato viene designato tra i rappresentanti delle aziende o enti, il 
      vicepresidente dai componenti di parte sindacale. Per ogni componente 
      effettivo è previsto un componente supplente. Ferma rimanendo la 
      composizione paritetica dei Comitati, di essi fa parte anche un 
      rappresentante del Comitato per le pari opportunità, appositamente 
      designato da quest’ultimo, allo scopo di garantire il raccordo tra le 
      attività dei due organismi.
 7. Le aziende o enti favoriscono l’operatività dei Comitati e garantiscono 
      tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare 
      valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell’ambito lavorativo, i 
      risultati del lavoro svolto dagli stessi. I Comitati adottano, altresì, un 
      regolamento per la disciplina dei propri lavori e sono tenuti ad 
      effettuare una relazione annuale sull’attività svolta.
 8. I Comitati di cui al presente articolo rimangono in carica per la 
      durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi. I 
      componenti dei Comitati possono essere rinnovati nell’incarico. Per la 
      partecipazione alle riunioni non è previsto alcun compenso.
 CAPO III
 PREROGATIVE E DIRITTI SINDACALI
 Art. 8Norma di rinvio ed integrazioni
 1. Per le prerogative e i diritti sindacali, si rinvia a quanto previsto 
      dal CCNQ del 7 agosto 1998, in particolare all’art.10, comma 2 relativo 
      alle modalità di accredito dei dirigenti sindacali presso le aziende ed 
      enti nonché ai CCNQ stipulati il 27 gennaio 1999, il 9 agosto 2000, il 27 
      febbraio 2001. Per il monte complessivo dei permessi orari aziendali 
      spettanti ai dirigenti si fa, comunque, riferimento al CCNQ vigente nel 
      tempo. In tal senso è modificato il primo periodo dell’art. 9, comma 2 del 
      CCNL 8 giugno 2000.
 2. Il secondo alinea dell’art. 9, comma 2, del CCNL 8 giugno 2000 è 
      sostituito dal seguente:
 “- dalle componenti delle organizzazioni sindacali rappresentative ammesse 
      alla contrattazione nazionale”.
 
 
 Art. 9Coordinamento Regionale
 1. Ferma rimanendo l’autonomia contrattuale delle aziende ed enti nel 
      rispetto dell’art. 40 del D. Lgs. 165 del 2001, le Regioni, entro 120 
      giorni dall’entrata in vigore del presente contratto, previo confronto con 
      le organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso, possono emanare linee 
      generali di indirizzo nelle seguenti materie relative :
 a) all’utilizzo delle risorse regionali di cui all’art. 57;
 b) alla realizzazione della formazione manageriale e formazione continua, 
      comprendente l’aggiornamento professionale e la formazione permanente;
 c) alle metodologie di utilizzo da parte delle aziende ed enti di una 
      quota dei minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione 
      organica del personale (art. 50, comma 2, lett. a) del CCNL 8 giugno 2000 
      ora art. 54, comma 2, primo alinea del presente contratto);
 d) alla modalità di incremento dei fondi in caso di aumento della 
      dotazione organica del personale o dei servizi anche ad invarianza del 
      numero complessivo di essa ai sensi dell’art. 53 del CCNL 8 giugno 2000.
 e) ai criteri generali dei sistemi e meccanismi di valutazione dei 
      dirigenti che devono essere adottati preventivamente dalle aziende, ai 
      sensi dell’art. 25 comma 5;
 f) ai criteri generali per sviluppare a livello aziendale un sistema di 
      standard finalizzati all’individuazione dei volumi prestazionali riferiti 
      all’impegno, anche temporale, richiesto nonché di monitoraggio delle 
      prestazioni concordate e correlate al raggiungimento degli obiettivi, nel 
      rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 196 del 2003 in materia di 
      protezione dei dati personali ;
 g) ai criteri generali per la razionalizzazione ed ottimizzazione delle 
      attività connesse alla continuità assistenziale ed urgenza/emergenza al 
      fine di favorire la loro valorizzazione economica secondo la disciplina 
      del presente contratto, tenuto anche conto dell’art. 55, comma 2 del CCNL 
      8 giugno 2000 relativo alle tipologie di attività professionali ed ai suoi 
      presupposti e condizioni;
 h) all’applicazione dell’art. 17 del CCNL 10 febbraio 2004, diretto a 
      regolare la mobilità in caso di eccedenza dei dirigenti nei processi di 
      ristrutturazione aziendale attuati ai sensi del comma 4;
 i) ai criteri generali per l’inserimento, nei regolamenti aziendali sulla 
      libera professione di cui all’art. 4, comma 2 lett. G), di norme idonee a 
      garantire che l’esercizio della libera professione sia modulato in modo 
      coerente all’andamento delle liste di attesa.
 2. Le parti concordano che sulle materie non oggetto delle linee di 
      indirizzo regionali la contrattazione collettiva integrativa e gli altri 
      livelli di relazioni sindacali previsti dal contratto sono avviati secondo 
      i tempi e le modalità dell’art. 5. Per le materie del comma 1, decorso 
      inutilmente il termine di 120 giorni, si applica l’ art. 5, comma 2.
 3. Tenuto conto delle lettere c) e d) del comma 1, rimangono, comunque, 
      ferme tutte le regole contrattuali stabilite per la formazione e 
      l’incremento dei fondi dai CCNL 8 giugno 2000 (artt. 50, 51, 52 del I 
      biennio e 9, 10 del II biennio) nonché dall’art. 37 del CCNL integrativo 
      del 10 febbraio 2004, confermate dagli artt. 54, 55 e 56 del presente 
      contratto.
 4. Ferma rimanendo l’autonomia aziendale, il sistema delle relazioni 
      sindacali regionali, secondo i protocolli definiti in ciascuna Regione con 
      le OO.SS. di categoria firmatarie del presente CCNL, prevederà gli 
      argomenti e le modalità di confronto con le medesime su materie non 
      contrattuali aventi riflessi sugli istituti disciplinati dal presente 
      contratto ovvero sulla verifica dello stato di attuazione dello stesso, 
      specie con riguardo alle risultanze dell’applicazione dell’art. 7 e degli 
      artt. 54 e 56 solo nei casi di eventuale incapienza dei fondi da 
      utilizzare. Il confronto riguarderà, comunque, la verifica dell’ entità 
      dei finanziamenti dei fondi di posizione, di risultato e delle condizioni 
      di lavoro di pertinenza delle aziende sanitarie ed ospedaliere, 
      limitatamente a quelle soggette a riorganizzazione in conseguenza di atti 
      di programmazione regionale, assunti in applicazione del D. Lgs. 229 del 
      1999, per ricondurli a congruità, fermo restando il valore della spesa 
      regionale.
 5. I protocolli stipulati per l’applicazione del comma 4 saranno inviati 
      all’ARAN per l’attività di monitoraggio prevista dall’art. 46 del D. Lgs. 
      n. 165 del 2001.
 6. L’art. 7 del CCNL 8 giugno 2000 è disapplicato.
 
 
 TITOLO IIIRAPPORTO DI LAVORO
 CAPO I
 STRUTTURA DEL RAPPORTO
 Art. 10
 Caratteristiche del rapporto di lavoro
 1. A decorrere dal 30 maggio 2004, data 
      di entrata in vigore della legge 26 maggio 2004, n. 138, il rapporto di 
      lavoro della dirigenza medica e veterinaria può essere esclusivo o non 
      esclusivo. Dalla stessa data, è disapplicata la clausola contenuta nel 
      primo periodo dell’art. 13, comma 7 del CCNL 8 giugno 2000.2. I dirigenti del comma 1, già a rapporto esclusivo, possono optare per 
      il passaggio al rapporto non esclusivo entro il 30 novembre di ciascun 
      anno. Gli effetti del passaggio decorrono dal primo gennaio dell’anno 
      successivo all’opzione e sono regolati dall’art. 12.
 3. Per i dirigenti già a rapporto non esclusivo all’entrata in vigore 
      della legge, in caso di opzione per il rapporto esclusivo, continua ad 
      applicarsi l’art. 48 del CCNL 8 giugno 2000, salvo che per il termine 
      dell’opzione anch’essa da effettuarsi entro il 30 novembre di ciascun 
      anno.
 4. L’indennità di esclusività è confermata nelle misure attualmente 
      vigenti, non concorre a formare il monte salari e compete a tutti coloro 
      che, essendo a rapporto esclusivo, già la percepivano all’entrata in 
      vigore della legge n. 138 del 2004 - salvo che, successivamente ad essa e, 
      comunque, con decorrenza dal 1 gennaio dell’anno successivo, non abbiano 
      espresso diversa opzione. L’indennità compete, inoltre, a tutti quelli che 
      opteranno per il rapporto di lavoro esclusivo ai sensi del comma 3 nella 
      misura stabilita dall’art. 5, comma 9 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio 
      economico 2000 – 2001, tenuto conto dell’esperienza professionale maturata 
      alla data del 31 dicembre dell’anno in cui è effettuata l’opzione, 
      calcolata secondo le modalità previste dall’art. 12 comma 3, lettera b) 
      del citato CCNL del II biennio, come integrato dall’art. 24, comma 12.
 5. Per l’acquisizione delle fasce successive all’indennità di esclusività 
      attribuita ai sensi del comma precedente, si conferma l’art. 5, commi 5 e 
      6 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio.
 6. Il rapporto di lavoro esclusivo comporta la totale disponibilità del 
      dirigente nello svolgimento delle proprie funzioni nell’ambito 
      dell’incarico attribuito e della competenza professionale nell’area e 
      disciplina di appartenenza.
 7. Il rapporto di lavoro dei dirigenti 
      che abbiano mantenuto l’opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo 
      comporta la totale disponibilità nell’ambito dell’impegno di servizio, per 
      la realizzazione degli obiettivi istituzionali programmati e lo 
      svolgimento delle attività professionali di competenza. Le aziende - 
      secondo criteri omogenei con quelli adottati per i dirigenti con rapporto 
      di lavoro esclusivo e sulla base delle indicazioni dei responsabili delle 
      strutture -, negoziano con le equipes interessate i volumi e le tipologie 
      delle attività e delle prestazioni che i singoli dirigenti sono tenuti ad 
      assicurare nonché le sedi operative in cui le stesse devono essere 
      effettuate.8. L’art. 15 del CCNL 8 giugno 2000 è disapplicato.
 
 
 Art. 
      11Modifiche ed integrazioni
 1. In attuazione dell’art. 10 i seguenti articoli del CCNL dell’8 giugno 
      2000, sono così modificati:
 A) Il comma 2 dell’art. 18 è cosi sostituito:
 B) Nei casi di assenza previsti dal comma 
      1 da parte del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, 
      la sostituzione è affidata dall’azienda, con apposito atto, ad altro 
      dirigente della struttura medesima indicato entro il 31 gennaio di ciascun 
      anno dal responsabile della struttura complessa che - a tal fine – si 
      avvale dei seguenti criteri:a) il dirigente deve essere titolare di un incarico di struttura semplice 
      ovvero di alta specializzazione o, comunque, della tipologia c) di cui 
      all’art. 27;
 b) valutazione comparata del curriculum dei dirigenti interessati “.
 C) A decorrere dal 30 maggio 2004, il 
      comma 11 dell’art. 27 non è più applicabile nel conferimento di nuovi 
      incarichi di direzione di struttura complessa o di struttura semplice.
       2. Le indennità mensili previste dal 
      comma 7 dell’art. 18 del CCNL 8 giugno 2000 sono rispettivamente 
      aggiornate in € 535,05 ed in € 267,52 e sono finanziate con le risorse dei 
      fondi di cui agli artt. 54, 55 e 56.
 
 
 Art. 
      12Effetti del passaggio dal rapporto esclusivo al rapporto non esclusivo e 
      viceversa
 1. Le parti prendono atto che, in prima 
      applicazione, gli effetti della legge 138 del 2004 si producono - in 
      concreto - dal 1 gennaio 2005 dopo l’opzione da parte dei dirigenti già a 
      rapporto esclusivo per il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo. 
      Di conseguenza da tale data:  - il passaggio dei dirigenti al rapporto 
      di lavoro non esclusivo non preclude il mantenimento o il conferimento di 
      incarico di direzione di struttura complessa o semplice;- l’ art. 45 del CCNL 8 giugno 2000 è disapplicato;
 - il trattamento economico fondamentale ed accessorio spettante ai 
      dirigenti già a rapporto non esclusivo ai sensi dell’art. 46, comma 1, del 
      CCNL 8 giugno 2000 ed a tutti i dirigenti che optino dal 1 gennaio 2005 
      per tale rapporto di lavoro è indicato nell’allegato 6 tavola 2.
 2. Il passaggio dal rapporto di lavoro 
      esclusivo a quello non esclusivo dal 1 gennaio successivo a quello 
      dell’opzione, comporta i seguenti effetti per i dirigenti interessati:- i dirigenti di struttura complessa, divenuti tali dopo il 31 luglio 1999 
      (ai quali compete la relativa indennità in luogo degli assegni personali 
      di cui all’art. 38, commi 1 e 2 del CCNL 8 giugno 2000), dopo l’opzione 
      continuano a percepire tale indennità senza soluzione di continuità solo 
      in caso di mantenimento dell’incarico;
 - non compete la retribuzione di risultato mentre per la retribuzione di 
      posizione si applicano le regole stabilite dall’art 43;
 - è inibita l’attività libero – professionale intramuraria;
 - cessa di essere corrisposta l’indennità di esclusività che – dalla 
      stessa data - costituisce risparmio aziendale.
 3. Il ritorno dei dirigenti all’ opzione 
      per il rapporto di lavoro esclusivo, per quanto attiene la retribuzione di 
      posizione e di risultato, è regolato dall’art. 48 del CCNL 8 giugno 2000 
      (modificato dall’art. 10, comma 3 nonché dall’art. 58). L’indennità di 
      esclusività è corrisposta dal 1 gennaio dell’anno successivo nella 
      medesima misura già percepita all’atto dell’opzione per il passaggio a 
      rapporto di lavoro non esclusivo con oneri a carico del bilancio. Per 
      l’acquisizione delle eventuali fasce successive si applica l’art. 5, commi 
      5 e 6 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico. 
 
 Art. 
      13Rapporti di lavoro ad esaurimento
 1. I rapporti di lavoro a tempo definito 
      ed altri similari, già indicati nell’art. 44, comma 1 del CCNL 8 giugno 
      2000 ed ancora in essere all’entrata in vigore del presente contratto, 
      sono mantenuti ad esaurimento, fatto salvo il caso di opzione per il 
      passaggio al rapporto di lavoro con orario unico, esclusivo o non 
      esclusivo, dei dirigenti interessati entro il termine del 30 novembre di 
      ciascun anno e con decorrenza dal 1 gennaio dell’anno successivo. Sino al 
      passaggio, ai dirigenti citati è attribuito il trattamento economico 
      complessivo (fondamentale ed accessorio) indicato nell’allegato n. 6 
      tavola 3 del presente contratto.  2. Il comma 1 trova applicazione anche 
      nei confronti degli ex medici condotti ed equiparati, confermati ad 
      esaurimento in via definitiva dal d.l. n. 415 del 1990, convertito in 
      legge n. 58 del 1991. Sino al passaggio, il trattamento economico 
      spettante agli interessati è stabilito dall’art. 48.  3. A seguito del passaggio al rapporto di 
      lavoro con orario unico, ai dirigenti dei commi 1 e 2 viene attribuito il 
      trattamento economico complessivo fondamentale ed accessorio 
      corrispondente al rapporto di lavoro prescelto, esclusivo o non esclusivo.
       4. Il comma 1 si applica anche ai 
      veterinari di cui all’art. 43, comma 1, lettera A, punto b) del CCNL 8 
      giugno 2000, i quali, essendo gia con rapporto di lavoro non esclusivo ed 
      orario unico, possono solo optare per il rapporto di lavoro esclusivo. 
      Sino all’opzione, a detti dirigenti è attribuito il trattamento economico 
      complessivo fondamentale ed accessorio, indicato nell’allegato 6 tavola 3.
       5. Le aziende ed enti fanno fronte ai 
      maggiori oneri derivanti dai comma 1, 2 e 4 del presente articolo 
      congelando, in misura corrispondente alla spesa, assunzioni per posti 
      vacanti di dirigente indipendentemente dalla disciplina di appartenenza, 
      tenuto conto - per i dirigenti medici – del maggiore numero di ore da 
      effettuarsi per l’adeguamento dell’orario di lavoro.  CAPO IIORARIO DI LAVORO
 
 Art. 
      14Orario di lavoro dei dirigenti
 
 1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo 
      dell'azienda, i dirigenti assicurano la propria presenza in servizio ed il 
      proprio tempo di lavoro, articolando, con le procedure individuate 
      dall'art. 6, comma 1 lett. B), in modo flessibile l'impegno di servizio 
      per correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti ed 
      all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e 
      programmi da realizzare. I volumi prestazionali richiesti all'equipe ed i 
      relativi tempi di attesa massimi per la fruizione delle prestazioni stesse 
      vengono definiti con le procedure dell'art. 65, comma 6 del CCNL 5 
      dicembre 1996 nell'assegnazione degli obiettivi annuali ai dirigenti di 
      ciascuna unità operativa, stabilendo la previsione oraria per la 
      realizzazione di detti programmi. L'impegno di servizio necessario per il 
      raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti l'orario dovuto di 
      cui al comma 2 è negoziato con le procedure e per gli effetti dell'art. 
      65, comma 6 citato. In tale ambito vengono individuati anche gli strumenti 
      orientati a ridurre le liste di attesa.  2. L'orario di lavoro dei dirigenti di 
      cui al comma 1 è confermato in 38 ore settimanali, al fine di assicurare 
      il mantenimento del livello di efficienza raggiunto dai servizi sanitari e 
      per favorire lo svolgimento delle attività gestionali e/o professionali, 
      correlate all'incarico affidato e conseguente agli obiettivi di budget 
      negoziati a livello aziendale, nonché quelle di didattica, ricerca ed 
      aggiornamento.  3. Il conseguimento degli obiettivi 
      correlati all'impegno di servizio di cui ai commi 1 e 2 è verificato 
      trimestralmente con le procedure ed ai fini di cui al comma 7 dell'art. 65 
      del CCNL 5 dicembre 1996.  4. Nello svolgimento dell'orario di 
      lavoro previsto per i dirigenti medici e veterinari, quattro ore 
      dell'orario settimanale sono destinate ad attività non assistenziali, 
      quali l'aggiornamento professionale, l’ECM, la partecipazione ad attività 
      didattiche, la ricerca finalizzata ecc. Tale riserva di ore non rientra 
      nella normale attività assistenziale, non può essere oggetto di separata 
      ed aggiuntiva retribuzione. Essa va utilizzata di norma con cadenza 
      settimanale ma, anche per particolari necessità di servizio, può essere 
      cumulata in ragione di anno per impieghi come sopra specificati ovvero, 
      infine, utilizzata anche per l'aggiornamento facoltativo in aggiunta alle 
      assenze previste dall'art. 23, comma 1, primo alinea del CCNL 5 dicembre 
      1996 al medesimo titolo. Tale riserva va resa in ogni caso compatibile con 
      le esigenze funzionali della struttura di appartenenza e non può in alcun 
      modo comportare una mera riduzione dell'orario di lavoro. Per i dirigenti 
      rimasti con rapporto di lavoro ad esaurimento le ore destinate 
      all'aggiornamento sono dimezzate.  5. L’azienda, con le procedure di budget 
      del comma 1, può utilizzare, in forma cumulata, n. 30 minuti settimanali 
      delle quattro ore del comma 4, per un totale massimo di n. 26 ore annue, 
      prioritariamente, per contribuire alla riduzione delle liste di attesa 
      ovvero per il perseguimento di obiettivi assistenziali e di prevenzione 
      definiti con le medesime procedure.  6. Ove per il raggiungimento degli 
      obiettivi prestazionali eccedenti quelli negoziati ai sensi dei commi 1 e 
      5, sia necessario un impegno aggiuntivo, l’azienda, sulla base delle linee 
      di indirizzo regionali di cui all’art. 9, comma 1, lettera g) ed ove ne 
      ricorrano i requisiti e le condizioni, può concordare con l’equipe 
      interessata l’applicazione dell’istituto previsto dall’art. 55, comma 2 
      del CCNL 8 giugno 2000 in base al regolamento adottato con le procedure 
      dell’art. 4, comma 2, lett. G). Nell’individuazione dei criteri generali 
      per l’adozione di tale atto dovrà essere indicato che l’esercizio 
      dell’attività libero professionale di cui all’art. 55 comma 2 è possibile 
      solo dopo aver garantito gli obiettivi prestazionali negoziati. 
       7. La presenza del dirigente medico nei 
      servizi ospedalieri delle aziende nonché in particolari servizi del 
      territorio individuati in sede aziendale con le procedure di cui al comma 
      1, deve essere assicurata nell'arco delle 24 ore e per tutti i giorni 
      della settimana mediante una opportuna programmazione ed una funzionale e 
      preventiva articolazione degli orari e dei turni di guardia, ai sensi 
      dell'art. 16. Con l'articolazione del normale orario di lavoro nell'arco 
      delle dodici ore di servizio diurne, la presenza medica è destinata a far 
      fronte alle esigenze ordinarie e di emergenza che avvengano nel medesimo 
      periodo orario. L'azienda individua i servizi ove la presenza medica deve 
      essere garantita attraverso una turnazione per la copertura dell'intero 
      arco delle 24 ore.  8. La presenza del dirigente veterinario 
      nei relativi servizi deve essere assicurata nell'arco delle dodici ore 
      diurne feriali per sei giorni alla settimana mediante una opportuna 
      programmazione ed una funzionale e preventiva articolazione degli orari, 
      individuata in sede aziendale con le procedure di cui al comma 1. Con 
      l'articolazione del normale orario di lavoro nell'arco delle dodici ore di 
      servizio diurne la presenza medico veterinaria è destinata a far fronte 
      alle esigenze ordinarie e di emergenza che avvengano nel medesimo periodo 
      orario. Nelle ore notturne e nei giorni festivi le emergenze vengono 
      assicurate mediante l'istituto della pronta disponibilità di cui all'art. 
      17 fatte salve altre eventuali necessità da individuare in sede aziendale 
      con le procedure indicate nell’ art. 6.  9. I dirigenti con rapporto di lavoro non 
      esclusivo già di I o II livello dirigenziale sono tenuti al rispetto dei 
      commi 1 e 2 del presente articolo.  10. Tutti i dirigenti medici di cui al 
      comma 1, indipendentemente dall'esclusività del rapporto sono tenuti ad 
      assicurare i servizi di guardia e di pronta disponibilità previsti dagli 
      artt. 16 e 17. Per i dirigenti veterinari la presente clausola riguarda i 
      servizi di pronta disponibilità. 
 
 Art. 
      15Orario di lavoro dei dirigenti
 con incarico di direzione di struttura complessa
 
 1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo 
      dell'azienda, i direttori di struttura complessa assicurano la propria 
      presenza in servizio per garantire il normale funzionamento della 
      struttura cui sono preposti ed organizzano il proprio tempo di lavoro, 
      articolando in modo flessibile il relativo orario per correlarlo a quello 
      degli altri dirigenti di cui all’art. 14, per l'espletamento dell'incarico 
      affidato in relazione agli obiettivi e programmi annuali da realizzare in 
      attuazione di quanto previsto dall'art. 65, comma 4 del CCNL 5 dicembre 
      1996 nonché per lo svolgimento delle attività di aggiornamento, didattica 
      e ricerca finalizzata.  2. I direttori di 
      struttura complessa documentano – con modalità condivise con le aziende ed 
      enti – la presenza in servizio e le assenze variamente motivate (ferie, 
      malattie, attività di aggiornamento, etc.) nonché gli orari dedicati alla 
      libera professione compresi quelli derivanti dall’applicazione dell’art. 
      55 comma 2 del CCNL 8 giugno 2000 in correlazione con l’art. 14 comma 6 
      del presente contratto. 3. Con l’entrata in vigore del presente contratto, è disapplicato l’art. 
      17 del CCNL 8 giugno 2000.
 
 
 Art. 16
 Servizio di guardia
 1. Nelle ore notturne e nei giorni 
      festivi, la continuità assistenziale e le urgenze/ emergenze dei servizi 
      ospedalieri e, laddove previsto, di quelli territoriali, sono assicurate, 
      secondo le procedure di cui all'art. 6, comma 1 lett. B), mediante: a) il dipartimento di emergenza, se istituito, eventualmente integrato, 
      ove necessario da altri servizi di guardia o di pronta disponibilità;
 b) la guardia medica di unità operativa o tra unità operative appartenenti 
      ad aree funzionali omogenee e dei servizi speciali di diagnosi e cura;
 c) la guardia medica nei servizi territoriali ove previsto.
 2. Il servizio di guardia medica è svolta 
      all’interno del normale orario di lavoro. Al di fuori di esso, può essere 
      assicurato con il ricorso al lavoro straordinario alla cui corresponsione 
      si provvede con il fondo previsto dall’ art. 55 ovvero con recupero 
      orario. E’ fatto salvo quanto previsto dall’art.18.3. Il servizio di guardia è assicurato da tutti i dirigenti esclusi quelli 
      di struttura complessa.
 4. In attesa delle linee di indirizzo di cui all’art. 9, comma 1 lettera 
      g), le parti, a titolo esemplificativo, rinviano all’allegato n. 2 per 
      quanto attiene le tipologie assistenziali minime nelle quali dovrebbe 
      essere prevista la guardia medica di unità operativa.
 5. In coerenza con quanto previsto dall’art. 9, comma 1, lettera g), le 
      parti si impegnano, altresì, a rivedere le modalità di retribuzione delle 
      guardie, in orario o fuori dell’orario di servizio, nel secondo biennio 
      economico 2004 - 2005, previo monitoraggio del numero delle guardie 
      effettivamente svolte presso le aziende ed enti da effettuarsi a cura 
      dell’ARAN, entro un mese dalla sigla dell’ipotesi di CCNL, mediante una 
      rilevazione riguardante il 2004 ai fini di una stima obiettiva e puntuale 
      dei relativi costi.
 4. E’ disapplicato l’art. 19 
      del CCNL 5 dicembre 1996. 
 Art. 17
 Pronta disponibilità
 1. Il servizio di pronta disponibilità è 
      caratterizzato dalla immediata reperibilità del dirigente e dall'obbligo 
      per lo stesso di raggiungere il presidio nel tempo stabilito con le 
      procedure cui all'art. 6, comma 1 lett. B), nell'ambito del piano annuale 
      adottato dall'azienda o ente per affrontare le situazioni di emergenza in 
      relazione alla dotazione organica ed agli aspetti organizzativi delle 
      strutture.2. Sulla base del piano di cui al comma 1, sono tenuti al servizio di 
      pronta disponibilità i dirigenti - esclusi quelli di struttura complessa - 
      in servizio presso unità operative con attività continua nel numero 
      strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali. Con le 
      procedure del comma 1, in sede aziendale, possono essere individuate altre 
      unità operative per le quali, sulla base dei piani per le emergenze, sia 
      opportuno prevedere il servizio di pronta disponibilità.
 3. Il servizio di pronta disponibilità è limitato ai soli periodi notturni 
      e festivi; può essere sostitutivo ed integrativo dei servizi di guardia 
      dell’art. 16 ed è organizzato utilizzando dirigenti appartenenti alla 
      medesima disciplina. Nei servizi di anestesia e rianimazione può 
      prevedersi esclusivamente la pronta disponibilità integrativa. Il servizio 
      di pronta disponibilità integrativo dei servizi di guardia è di norma di 
      competenza di tutti i dirigenti, compresi quelli di struttura complessa. 
      Il servizio sostitutivo coinvolge a turno individuale, solo i dirigenti 
      dell’art. 14.
 4. Il servizio di pronta disponibilità ha durata di dodici ore. Due turni 
      di pronta disponibilità sono prevedibili solo per le giornate festive. Di 
      regola non potranno essere previste per ciascun dirigente più di dieci 
      turni di pronta disponibilità nel mese.
 5. La pronta disponibilità dà diritto ad una indennità per ogni dodici 
      ore. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata - che 
      comunque non possono essere inferiori a quattro ore - l'indennità è 
      corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%. In 
      caso di chiamata, l'attività prestata viene computata come lavoro 
      straordinario o compensata come recupero orario.
 6. Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in un giorno festivo 
      spetta un giorno di riposo compensativo senza riduzione del debito orario 
      settimanale.
 7. Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con il fondo 
      dell'art. 55.
 8. Le parti concordano che nell’ambito dei criteri generali di cui 
      all’art. 9, comma 1 lettera g) saranno individuate le modalità per il 
      graduale superamento della pronta disponibilità sostitutiva allo scopo di 
      garantire una più ampia tutela assistenziale nei reparti di degenza.
 9. E’ disapplicato l’art. 20 del CCNL 5 dicembre 1996.
 Art. 
      18Integrazione dell’art. 55 del CCNL 8 giugno 2000
 1. Con l’entrata in vigore del presente contratto, dopo il comma 2 
      dell’art. 55 del CCNL 8 giugno 2000, è aggiunto il seguente:
 “2 bis. Qualora tra i servizi istituzionali da assicurare - eccedenti gli 
      obiettivi prestazionali di cui all’art. 14 comma 6 - rientrino i servizi 
      di guardia notturna, l’applicazione del comma 2, ferme rimanendo le 
      condizioni di operatività ivi previste, deve avvenire nel rispetto delle 
      linee di indirizzo regionali di cui all’art. 9, comma 1, lett. g). E’ 
      inoltre necessario che:
 - sia razionalizzata la rete dei servizi ospedalieri interni dell’azienda 
      per l’ottimizzazione delle attività connesse alla continuità 
      assistenziale;
 - siano le aziende a richiedere le prestazioni in tale regime, verificata 
      l’indisponibilità di altri strumenti retributivi contrattuali;
 - sia definito un tetto massimo delle guardie retribuibili con il ricorso 
      al comma 2 non superiore al 10 % delle guardie notturne complessive svolte 
      in azienda, il quale rappresenta il budget di spesa massimo disponibile;
 - la tariffa per ogni turno di guardia notturna è fissata in €………..lordi.”
 2. La presente disciplina, che decorre dall’entrata in vigore del presente 
      contratto, ha carattere sperimentale ed è soggetta a verifiche e 
      monitoraggio secondo quanto stabilito nelle linee di indirizzo di cui 
      all’art. 9, comma 1, lett. g).
 CAPO III
 ISTITUTI DI PECULIARE INTERESSE
 Art. 
      19Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro
 1. Il dirigente che sia colpito da misura restrittiva della libertà 
      personale è sospeso obbligatoriamente dal servizio con privazione della 
      retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello 
      stato restrittivo della libertà.
 2. Il dirigente può essere sospeso dal servizio con privazione della 
      retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale 
      che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato 
      rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro 
      o comunque per fatti anche estranei alla prestazione lavorativa, di tale 
      gravità da comportare, se accertati, il recesso ai sensi dell’art. 36 del 
      CCNL 5 dicembre 1996.
 3. L’azienda o ente, cessato lo stato di restrizione della libertà 
      personale di cui al comma 1, può prolungare il periodo di sospensione del 
      dirigente fino alla sentenza definitiva alle medesime condizioni del comma 
      2.
 4. Resta fermo l’obbligo di sospensione, ai sensi del comma 4 septies 
      dell’art. 15 della legge n. 55 del 1990 e successive modificazioni ed 
      integrazioni, per i casi previsti dalla medesima disposizione nel comma 1 
      lettera a), b) limitatamente all’art. 316 e 316 bis del codice penale 
      nonché lettere c) ed f) .
 5. Nel caso di rinvio a giudizio per i delitti previsti all’art. 3, comma 
      1, della legge n. 97 del 2001, in alternativa alla sospensione, possono 
      essere applicate le misure previste dallo stesso art. 3 (trasferimento 
      provvisorio di sede). Per i medesimi reati, qualora intervenga condanna 
      anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale 
      della pena, si applica l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97 del 
      2001 (sospensione obbligatoria).
 6. Al dirigente sospeso ai sensi dei commi da 1 a 5 è corrisposta sino al 
      30 dicembre 2003 un'indennità pari al 50% della retribuzione indicata 
      dalla tabella n. 4 allegata al CCNL del 5 dicembre 1996. Dal 31 dicembre 
      2003, l’indennità rimane pari al 50% della retribuzione indicata nella 
      tabella allegato n.3 del presente contratto. Al dirigente competono 
      inoltre gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di 
      anzianità, ove spettanti.
 7. In caso di sentenza irrevocabile di assoluzione si applica quanto 
      previsto dall’art. 653 c.p.p. ed, ove ne ricorrano i presupposti, al 
      dirigente che ne faccia richiesta si applica anche quanto previsto per le 
      sentenze definitive di proscioglimento indicate dall’art. 3, comma 57 
      della legge 350 del 2003, come modificato dalla legge 126 del 2004.
 8. Ove il proscioglimento sia dovuto ad altri motivi diversi da quelli 
      indicati nelle norme richiamate al comma 7, fatto salvo il caso di morte 
      del dipendente, l’azienda valuta tutti i fatti originariamente contestati 
      per i quali non sia intervenuto il proscioglimento al fine di verificare 
      se sussistano comunque le condizioni o meno per il recesso.
 9. In caso di sentenza irrevocabile di condanna si applica l’art. 653 
      c.p.p.. Il recesso come conseguenza di tali condanne deve essere attivato 
      nel rispetto delle procedure dell’art. 36, commi 1 e 2 del CCNL 5 dicembre 
      1996. E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 5, comma 2 della legge n. 
      97 del 2001.
 10. Il dirigente licenziato a seguito di condanna passata in giudicato per 
      delitto commesso in servizio o fuori servizio (che, pur non attenendo 
      direttamente al rapporto di lavoro, non ne aveva consentito la 
      prosecuzione neanche provvisoriamente per la specifica gravità) se 
      successivamente assolto a seguito di revisione del processo ha diritto, 
      dalla data della sentenza di assoluzione, alla riammissione in servizio 
      nella medesima sede o in altra su sua richiesta, anche in soprannumero, 
      nella medesima disciplina, anzianità, posizione di incarico e retributiva 
      possedute all’atto del licenziamento. In caso di premorienza, il coniuge o 
      il convivente superstite e i figli hanno diritto a tutti gli assegni che 
      sarebbero stati attribuiti al dipendente nel periodo di sospensione o di 
      licenziamento, escluse le indennità comunque legate alla presenza in 
      servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario.
 11. Nel caso previsto dal comma 6, quanto corrisposto nel periodo di 
      sospensione cautelare a titolo di indennità verrà conguagliato con quanto 
      dovuto al dirigente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o 
      compensi per servizi speciali o per prestazioni di carattere 
      straordinario.
 12. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa di 
      procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un 
      periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale 
      termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dirigente 
      riammesso in servizio.
 13. La presente disciplina disapplica l’art. 30 del CCNL 5 dicembre 1996.
 
 
 Art. 
      20Comitato dei Garanti
 1. Le parti confermano l’art. 23 del CCNL 
      8 giugno 2000 che ha istituito il Comitato dei garanti nel testo integrato 
      a titolo di interpretazione autentica dai CCNL del 24 ottobre 2001 e 29 
      settembre 2004. A tal fine precisano nuovamente che:- il recesso è adottato previo conforme parere del Comitato che deve 
      essere espresso improrogabilmente ed obbligatoriamente entro sessanta 
      giorni dal ricevimento della richiesta. L’azienda può procedere al recesso 
      solo decorso inutilmente detto termine.
 - il parere è vincolante per l’azienda ed ente ed è richiesto una sola 
      volta al termine delle procedure previste dall’art. 36, comma 3 del CCNL 5 
      dicembre 1996.
 2. Il dirigente può richiedere una audizione presso il Comitato dei 
      Garanti da attuarsi entro il termine di emanazione del parere, del cui 
      esito in ogni caso il dirigente deve essere obbligatoriamente informato.
 3. Il Comitato dei Garanti si dota di un proprio regolamento di 
      funzionamento.
 
 
 Art. 
      21Copertura assicurativa
 1. Le aziende garantiscono una adeguata 
      copertura assicurativa della responsabilità civile di tutti i dirigenti, 
      ivi comprese le spese di giudizio ai sensi dell’art. 25 del CCNL dell’ 8 
      giugno 2000 per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie 
      dei terzi, relativamente alla loro attività, ivi compresa la libera 
      professione intramuraria, senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di 
      dolo o colpa grave. 2. Le aziende ed enti provvedono alla copertura degli oneri di cui al 
      comma 1 con le risorse destinate a tal fine nei bilanci, incrementate con 
      la trattenuta di misura pro- capite da un minimo di € 26 mensili (già 
      previsti dall’art. 24, comma 3 del CCNL dell’8 giugno 2000) ad un massimo 
      di € 50, posta a carico di ciascun dirigente che richieda la copertura di 
      ulteriori rischi non coperti dalla polizza generale. La trattenuta decorre 
      dall’entrata in vigore della polizza con la quale viene estesa al 
      dirigente la copertura assicurativa citata.
 3. Sono fatte salve eventuali iniziative regionali per la copertura 
      assicurativa attuate anche sulla base delle risultanze della Commissione 
      istituita ai sensi dell’ex art. 24 del CCNL 8 giugno 2000.
 4. Le aziende attivano sistemi e strutture per la gestione dei rischi, 
      anche tramite sistemi di valutazione e certificazione della qualità, volti 
      a fornire strumenti organizzativi e tecnici adeguati per una corretta 
      valutazione delle modalità di lavoro da parte dei professionisti 
      nell’ottica di diminuire le potenzialità di errore e, quindi, di 
      responsabilità professionale nonché di ridurre la complessiva sinistrosità 
      delle strutture sanitarie, consentendo anche un più agevole confronto con 
      il mercato assicurativo. Al fine di favorire tali processi le aziende ed 
      enti informano le organizzazioni sindacali di cui all’art. 9 del CCNL 
      dell’8 giugno 2000.
 5. Sono disapplicati i commi da 1 a 4 dell’art. 24 del CCNL 8 giugno 2000.
 NOTA ESPLICATIVA DELL’ART. 21Le parti, a titolo di interpretazione autentica, chiariscono che 
      l’espressione “ulteriori rischi” del comma 2 può significare tanto la 
      copertura da parte del dirigente - mediante gli oneri a suo carico - di 
      ulteriori rischi professionali derivanti dalla specifica attività svolta 
      quanto la copertura dal rischio dell’azione di rivalsa da parte 
      dell’azienda o ente in caso di accertamento di responsabilità per colpa 
      grave.
 Art. 22
 Disciplina transitoria della mobilità
 1. Il dirigente ammesso a particolari corsi di formazione o di 
      aggiornamento previamente individuati (quali ad esempio corsi post – 
      universitari, di specializzazione, di management e master) a seguito dei 
      relativi piani di investimento dell’azienda o ente anche nell’ambito dell’ 
      ECM deve impegnarsi a non accedere alla mobilità volontaria di cui 
      all’art. 20 del CCNL 8 giugno 2000 se non siano trascorsi due anni dal 
      termine della formazione.
 2. In caso di perdurante situazione di carenza di organico, il dirigente 
      neo assunto non può accedere alla mobilità se non siano trascorsi due anni 
      dall’assunzione comprensivi del preavviso previsto dall’art. 20, comma 2 
      del CCNL 8 giugno 2000.
 3. Il comma 2 entra in vigore il 30 settembre 2005. Sono fatte salve le 
      procedure dell’art. 20 citato per le domande di mobilità che abbiano 
      ottenuto il nulla osta dell’azienda o ente di destinazione del dirigente 
      alla data del 29 settembre 2005.
 4. In considerazione dell’eccezionalità e temporaneità della situazione 
      evidenziata al comma 2 nonché del carattere sperimentale della presente 
      norma, la clausola è soggetta a verifica delle parti al temine del 
      quadriennio. In caso di vacanza contrattuale, la clausola scadrà comunque 
      il 31 dicembre 2006.
 
 
 Art. 
      23Formazione ed ECM
 
 1. Ad ulteriore integrazione di quanto 
      previsto dall’art. 33 del CCNL 5 dicembre 1996 e dall’art. 18 del CCNL 
      integrativo del 10 febbraio 2004, che disciplinano la formazione e 
      l'aggiornamento professionale obbligatorio e facoltativo, le parti 
      confermano il carattere fondamentale della formazione continua di cui 
      all'art. 16 bis e segg. del D. Lgs. n 502 del 1992 per favorire la quale 
      sono da individuare iniziative ed azioni a livello regionale e aziendale 
      che incentivino la partecipazione di tutti gli interessati.  2. La formazione continua si svolge sulla 
      base delle linee generali di indirizzo dei programmi annuali e pluriennali 
      individuati dalle Regioni e concordati in appositi progetti formativi 
      presso l'azienda o ente ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera C). Le 
      predette linee e progetti formativi dovranno sottolineare in particolare 
      il ruolo della formazione sul campo e le ricadute della formazione 
      sull’organizzazione del lavoro.
 3. L'azienda e l'ente garantiscono 
      l'acquisizione dei crediti formativi da parte dei dirigenti interessati 
      con le cadenze previste dalle vigenti disposizioni nell'ambito della 
      formazione obbligatoria sulla base delle risorse finalizzate allo scopo ai 
      sensi dell’art. 18, comma 4 del CCNL 10 febbraio 2004, ivi comprese quelle 
      eventualmente stanziate dall’Unione Europea. I dirigenti che vi 
      partecipano sono considerati in servizio a tutti gli effetti ed i relativi 
      oneri sono a carico dell'azienda o ente. La relativa disciplina è, in 
      particolare riportata nei commi 3 e 4 dell'art. 33 del CCNL del 5 dicembre 
      1996 come integrata dalle norme derivanti dalla disciplina di sistema 
      adottate a livello regionale.  4. Dato il carattere tuttora - almeno in 
      parte - sperimentale della formazione continua, le parti concordano che 
      nel caso di impossibilità anche parziale di rispettare la garanzia 
      prevista dal comma 2 circa l' acquisizione nel triennio del minimo di 
      crediti formativi da parte dei dirigenti interessati non trova 
      applicazione la specifica disciplina prevista dall'art. 16 quater del D. 
      Lgs. 502 del 1992. Ne consegue che, in tali casi, le aziende ed enti non 
      possono intraprendere iniziative unilaterali di penalizzazione per la 
      durata del presente contratto.5. Ove, viceversa la garanzia del comma 2 venga rispettata, il dirigente 
      che senza giustificato motivo non partecipi alla formazione continua e non 
      acquisisca i crediti previsti nel triennio, subirà una penalizzazione 
      nelle procedure di conferimento degli incarichi da stabilirsi nei criteri 
      integrativi aziendali, ai sensi degli artt. 28 e 29 del CCNL 8 giugno 
      2000. Il principio non si applica nei confronti di dirigenti trasferiti 
      dalle aziende di cui al comma 4.
 6. Sono considerate cause di sospensione dell'obbligo di acquisizione dei 
      crediti formativi il periodo di gravidanza e puerperio, i periodi di 
      malattia superiori a cinque mesi, le aspettative a qualsiasi titolo 
      usufruite, ivi compresi i distacchi per motivi sindacali. Il triennio 
      riprende a decorrere dal rientro in servizio del dirigente. Sono fatti 
      salvi eventuali ulteriori periodi di sospensione previsti da disposizioni 
      regionali in materia .
 7. La formazione deve, inoltre, essere coerente con l'obiettivo di 
      migliorare le prestazioni professionali dei dirigenti e, quindi, 
      strettamente correlata ai piani di cui al comma 2. Ove il dirigente 
      prescelga percorsi non rientranti nei piani suddetti o che non 
      corrispondano alle citate caratteristiche, le iniziative di formazione - 
      anche quella continua - rientrano nell'ambito della formazione facoltativa 
      con oneri a carico del dirigente.
 
 
 Art. 
      24Disposizioni particolari
 1. L’art. 23 del CCNL 5 dicembre 1996 è così integrato:
  al termine del comma 1, ultimo alinea, dopo il punto, è aggiunta la 
      seguente frase:
 “ Tali permessi possono anche essere concessi per l’effettuazione di 
      testimonianze per fatti non d’ufficio, nonché per l’assenza motivata da 
      gravi calamità naturali che rendono oggettivamente impossibile il 
      raggiungimento della sede di servizio, fatti salvi, in questi eventi, i 
      provvedimenti di emergenza diversi e più favorevoli disposti dalle 
      competenti autorità”.
  al termine del comma 6, dopo il punto, è aggiunta la seguente frase:
 “Tra queste ultime assumono particolare rilievo l’art. 1 della legge 13 
      luglio 1967, n. 584 come sostituito dall’art. 13 della legge 4 maggio 
      1990, n. 107 e l’art. 5, comma 1, della legge 6 marzo 2001, n. 52 che 
      prevedono, rispettivamente, i permessi per i donatori di sangue ed i 
      donatori di midollo osseo”.
 - al termine del comma 7, dopo il punto è aggiunto il seguente periodo:
 “Le aziende ed enti favoriscono, altresì, la partecipazione alle riunioni 
      degli ordini professionali dei dirigenti che rivestono le cariche nei 
      relativi organi senza riduzione del debito orario al fine di consentire 
      loro l’espletamento del proprio mandato. ”
 2. Con decorrenza dall’entrata in vigore del presente CCNL, le parti, con 
      riferimento all’art. 21, comma 1 del CCNL 5 dicembre 1996, confermano che 
      nella normale retribuzione spettante al dirigente durante il periodo di 
      ferie sono comprese le voci indicate nella tabella n. 3 allegata, che, 
      dalla medesima data sostituisce la tabella n. 4 del CCNL 5 dicembre 1996.
 3. Al termine del comma 4 dell’art. 27 del CCNL 5 dicembre 1996, dopo il 
      numero “958” e prima del punto, sono aggiunte le parole “e successive 
      modificazioni ed integrazioni”. Al medesimo articolo è aggiunto il 
      seguente comma :“5. Ai dirigenti pubblici chiamati in servizio per le 
      forze di completamento, ai fini del trattamento economico, si applica 
      quanto previsto dagli artt. 25 e 28 del D. Lgs. 8 maggio 2001, n. 215.”
 4. Il comma 7 dell’art. 70 del CCNL 5 dicembre 1996, come indicato 
      nell’allegato n. 3, è integrato con le seguenti voci retributive:
 - indennità di esclusività ove spettante ai sensi dell’art. 15 del CCNL 8 
      giugno 2000;
 - indennità di struttura complessa ove in godimento all’atto del distacco.
 5. Nel comma 12 dell’art. 13 del CCNL 8 
      giugno 2000, dopo la parola “assenso” e prima del punto, sono inserite le 
      seguenti parole:” che è espresso entro il termine massimo di trenta 
      giorni”.  6. Nel comma 5 dell’art. 28 del CCNL 8 
      giugno 2000, dopo il primo periodo è inserita la seguente frase:” Il 
      contratto è sottoscritto entro il termine massimo di trenta giorni salvo 
      diversa proroga stabilita dalle parti. In mancanza di assenso da parte del 
      dirigente alla scadenza del termine non si può procedere al conferimento 
      dell’incarico e le parti riassumono la propria autonomia negoziale.”
       7. Ad integrazione dell’art. 24, comma 5 
      del CCNL 8 giugno 2000, nell’ipotesi in cui l’azienda non possa mettere a 
      disposizione del dirigente il proprio automezzo in occasione di trasferte 
      o per adempimenti fuori dell’ufficio, verificata l’eccezionalità delle 
      condizioni lavorative e limitatamente ai servizi prestati nei centri 
      rurali non urbani, il rimborso delle spese potrà avvenire secondo le 
      tariffe ACI. La differenza rispetto agli attuali costi di bilancio sarà 
      posta sul fondo per le condizioni di lavoro di cui all’art. 55, previa 
      verifica con i soggetti dell’art. 10 del CCNL dell’8 giugno 2000 ed a 
      condizione che ne abbia la necessaria capienza.8. Con riguardo agli art. 28 e 29 del CCNL 8 giugno 2000, ed a titolo di 
      interpretazione autentica le parti confermano che la durata degli 
      incarichi non può essere inferiore a quella contrattualmente stabilita 
      rispettivamente dai commi 9 e 3 delle medesime norme. La durata 
      dell’incarico può essere più breve solo nei casi in cui venga disposta la 
      revoca anticipata per effetto della valutazione negativa ai sensi e con la 
      procedura dell’art. 30. Pertanto in tal modo va intesa la dizione “o per 
      periodo più breve” contenuta nell’art. 29, comma 3. L’incarico – anche se 
      non ne sia scaduta la durata - cessa altresì automaticamente al compimento 
      del limite massimo di età, compresa l’applicazione dell’art. 16 del D. Lgs. 
      516 del 1992 e successive modificazioni.
 9. A titolo di interpretazione autentica dell’art. 55 del CCNL 5 dicembre 
      1996 e dell’art. 39 del CCNL 8 giugno 2000, con riguardo alle modalità di 
      composizione della retribuzione di posizione complessiva di ciascun 
      dirigente, le parti precisano che essa è definita in azienda sulla base 
      della graduazione delle funzioni. La retribuzione di posizione minima 
      contrattuale prevista dalle citate disposizioni (e stabilita dalle 
      disposizioni dei CCNL succedutisi nel tempo) è corrisposta, quindi, quale 
      anticipazione di detta retribuzione e, pertanto, è assorbita nel valore 
      economico complessivo successivamente attribuito all’incarico in base alla 
      graduazione delle funzioni, nel rispetto della disponibilità dell’apposito 
      fondo. Ne deriva che alla retribuzione minima contrattuale si aggiunge la 
      somma mancante al valore complessivo dell’incarico stabilito in azienda 
      con l’unica garanzia che il valore dell’incarico, in ogni caso, non può 
      essere inferiore al minimo contrattuale già percepito. Si rinvia, per 
      chiarezza, all’esempio dell’allegato n. 4.
 10. Ai fini di una corretta applicazione dell’art. 39, comma 8 del CCNL 8 
      giugno 2000, relativo all’attribuzione ai dirigenti di un incarico diverso 
      a seguito dei processi di ristrutturazione delle aziende ed enti, le parti 
      ritengono opportuno richiamare le procedure da attivare in base ai vigenti 
      contratti collettivi prima di modificare l’incarico:
 - obbligo della consultazione delle componenti delle organizzazioni 
      sindacali di categoria firmatarie del contratto collettivo vigente ai 
      sensi dell’art. 6, comma 1 lettera c) prima della ridefinizione delle 
      dotazioni organiche mediante l’atto aziendale;
 - verifica in contrattazione integrativa, ai sensi dell’art. 4, commi 2, 
      lettera F e 3, delle implicazioni del processo di riorganizzazione sulle 
      posizioni di lavoro dei dirigenti ed, in particolare, sugli incarichi loro 
      conferiti, al fine di rinvenire, nell’ambito degli strumenti contrattuali, 
      soluzioni di giusto equilibrio che tengano conto della valutazione 
      riportata;
 - applicazione dell’art. 31, comma 1, del CCNL 5 dicembre 1996, ove ne 
      ricorrano le condizioni ed i requisiti, per evitare situazioni di esubero 
      in generale o di perdita dell’incarico da parte dei dirigenti anche di 
      struttura complessa. A tal fine la parola “ultima” del periodo finale del 
      comma 1 della citata disposizione è abrogata;
 - applicazione del citato art. 31 o dell’art. 17 del CCNL integrativo del 
      10 febbraio 2004 per i dirigenti in eccedenza tenuto conto dell’art. 7, 
      comma 1 lettera h) del presente contratto.
 11. Ad integrazione dell’art. 39, comma 10 del CCNL 8 giugno 2000 e con 
      decorrenza dall’entrata in vigore del presente contratto si precisa che il 
      valore minimo delle fasce di incarico coincide con la retribuzione di 
      posizione minima contrattuale prevista dalle tavole di cui agli artt. 42 e 
      43, in relazione alle tipologie degli incarichi e rapporto di lavoro 
      incarichi ivi indicati.
 12. A titolo di interpretazione autentica le parti concordano che 
      l’anzianità complessiva con rapporto di lavoro a tempo determinato ed 
      indeterminato prevista dall’art. 12, comma 3, lettera b) del CCNL 8 giugno 
      2000, II biennio, deve essere stata maturata senza soluzione di continuità 
      quali dirigenti presso le aziende ed enti del comparto.
 13. Il comma 8, lettera b) dell’art. 10 del CCNL integrativo del 10 
      febbraio 2004, è così sostituito: “tutta la durata del contratto di lavoro 
      a termine se assunto con rapporto di lavoro ed incarico a tempo 
      determinato presso la stessa o altra azienda o ente del comparto, ovvero 
      in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto. L’aspettativa 
      prevista dall’art. 23 bis del D. Lgs. 165 del 2001 per attuare la mobilità 
      pubblico – privato si applica esclusivamente nei casi in cui l’incarico 
      sia conferito da Organismi pubblici o privati della Unione Europea o da 
      ospedali pubblici dei paesi dell’Unione stessa o da Organismi 
      internazionali. L’incarico già conferito al dirigente dall’azienda o ente 
      che concede l’aspettativa è sospeso per la durata dell’aspettativa e 
      prosegue al suo rientro a completamento del periodo mancante sino alla 
      valutazione. Durante l’assenza, in rapporto alla durata dell’aspettativa, 
      si applica l’art. 18 comma 1 o 5 del CCNL 8 giugno 2000”.
 14. All’art. 20 del CCNL 10 febbraio 
      2004, sono apportate le seguenti integrazioni e modifiche:- al comma 3 prima del punto e dopo la parola in godimento sono aggiunte 
      le seguenti parole : “ e, nei casi previsti, il trattamento di missione 
      per un periodo non superiore a sei mesi”;
 - al comma 5, prima del punto e dopo la data “1996”sono aggiunte le 
      seguenti parole:“e l’art. 21, commi da 6 a 8 del CCNL 8 giugno 2000”.
 15. Al termine del comma 2, dell’art. 28 
      del CCNL 10 febbraio 2004 dopo le parole “di regola entro il mese 
      successivo” sono aggiunte le parole “tenuto conto delle ferie maturate e 
      non fruite”.  CAPO IV
 VERIFICA E VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI
 Art. 
      25La verifica e valutazione dei dirigenti
 1. La valutazione dei dirigenti - che è diretta alla verifica del livello 
      di raggiungimento degli obiettivi assegnati e della professionalità 
      espressa - è caratteristica essenziale ed ordinaria del loro rapporto di 
      lavoro.
 2. Le aziende ed enti, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti 
      autonomamente assunti in relazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 2 
      del D. Lgs. 286 del 1999, definiscono meccanismi e strumenti di 
      monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati e, 
      per l’applicazione dell’art. 26, comma 2 anche dell’attività professionale 
      svolta dai dirigenti, in relazione ai programmi e obiettivi da perseguire 
      correlati alle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente 
      disponibili, stabilendo le modalità con le quali i processi di valutazione 
      di cui al presente capo – affidati al Collegio tecnico ed al nucleo di 
      valutazione - si articolano e garantendo, in ogni caso, una seconda 
      istanza di valutazione. A tal fine si rinvia, a titolo esemplificativo, 
      all’allegato n. 3 del presente contratto.
 3. La valutazione avviene annualmente ed al termine dell’incarico o, 
      comunque, per le altre finalità indicate nell’art. 26.
 4. I risultati finali della valutazione annuale ed al termine 
      dell’incarico effettuata dai competenti organismi di verifica sono 
      riportati nel fascicolo personale. Tutti i giudizi definitivi conseguiti 
      dai dirigenti annualmente per le finalità previste dall’art. 26, comma 3, 
      lettere a) e b) sono parte integrante degli elementi di valutazione delle 
      aziende ed enti per la conferma o il conferimento di qualsiasi tipo di 
      incarico o per l’acquisizione degli altri benefici previsti dall’art. 26, 
      comma 2.
 5. Le aziende adottano preventivamente i criteri generali che informano i 
      sistemi di valutazione delle attività professionali, delle prestazioni e 
      delle competenze organizzative dei dirigenti nonché dei relativi risultati 
      di gestione nell’ambito dei meccanismi e sistemi di cui al comma 2, tenuto 
      conto dell’art. 9 comma 1, lettera e). Tali criteri prima della definitiva 
      adozione sono oggetto di concertazione con i soggetti di cui all’art. 10, 
      comma 2 del CCNL 8 giugno 2000.
 6. Le procedure di valutazione del comma 4 devono essere improntate ai 
      seguenti principi:
 a) trasparenza dei criteri usati, oggettività delle metodologie adottate 
      ed obbligo di motivazione della valutazione espressa;
 b) informazione adeguata e partecipazione del valutato, anche attraverso 
      la comunicazione ed il contraddittorio nella valutazione di I e II 
      istanza;
 c) diretta conoscenza dell’attività del valutato da parte del soggetto 
      che, in prima istanza, effettua la proposta di valutazione sulla quale 
      l’organismo di verifica è chiamato a pronunciarsi;
 7. L’oggetto della valutazione per tutti i dirigenti, oltre che agli 
      obiettivi specifici riferiti alla singola professionalità ed ai relativi 
      criteri di verifica dei risultati, va rapportato alle specifiche procedure 
      e distinte finalità delle valutazioni di cui agli articoli successivi ed è 
      costituito, in linea di principio, dagli elementi indicati negli artt. 27 
      e 28, ulteriormente integrabili a livello aziendale con le modalità del 
      comma 5.
 8. Il presente articolo sostituisce l’art. 32 del CCNL 8 giugno 2000.
 
 
 Art. 
      26Organismi per la verifica e valutazione dei risultati e delle attività dei 
      dirigenti
 1. Gli organismi preposti alla verifica e 
      valutazione dei dirigenti sono:a) il Collegio tecnico;
 b) il nucleo di valutazione;
 2. Il Collegio tecnico procede alla verifica e valutazione:
 a) di tutti i dirigenti alla scadenza dell’incarico loro conferito in 
      relazione alle attività professionali svolte ed ai risultati raggiunti;
 b) dei dirigenti di nuova assunzione al termine del primo quinquennio di 
      servizio;
 c) dei dirigenti che raggiungono l’esperienza professionale 
      ultraquinquennale in relazione all’ indennità di esclusività.
 3. Il nucleo di valutazione procede alla verifica e valutazione annuale:
 a) dei risultati di gestione del dirigente di struttura complessa e di 
      struttura semplice;
 b) dei risultati raggiunti da tutti i dirigenti in relazione agli 
      obiettivi affidati, anche ai fini dell’attribuzione della retribuzione di 
      risultato.
 4. L’organismo di cui al comma 3 opera sino alla eventuale applicazione da 
      parte dell’azienda, dell’art. 10, comma 4 del D. Lgs. 286 del 1999.
 5. Il presente articolo sostituisce l’art. 31 del CCNL 8 giugno 2000.
 
 
 Art. 
      27Effetti della valutazione positiva dei risultati raggiunti
 1. La valutazione annuale da parte del 
      nucleo di valutazione riguarda:1) Per i dirigenti di struttura complessa e di struttura semplice:
 a) la gestione del budget finanziario formalmente affidato e delle risorse 
      umane e strumentali effettivamente assegnate in relazione agli obiettivi 
      concordati e risultati conseguiti;
 b) ogni altra funzione gestionale delegata in base all’atto aziendale;
 c) l’efficacia dei modelli gestionali adottati per il raggiungimento degli 
      obiettivi annuali;
 2) Per tutti gli altri dirigenti:a) l’osservanza delle direttive nel raggiungimento dei risultati;
 b) il raggiungimento degli obiettivi prestazionali quali – quantitativi 
      affidati;
 c) l’impegno e la disponibilità correlati all’articolazione dell’orario di 
      lavoro rispetto al conseguimento degli obiettivi.
 2. L’esito positivo della valutazione di cui al comma 1 comporta 
      l’attribuzione ai dirigenti della retribuzione di risultato, concordata 
      secondo le procedure di cui all’art. 65, commi 4 e 6 del CCNL 5 dicembre 
      1996.
 3. L’esito positivo delle verifiche annuali concorre, inoltre, assieme 
      agli altri elementi, anche alla formazione della valutazione da attuarsi 
      alla scadenza degli incarichi dirigenziali e per le altre finalità 
      previste dall’art. 26, comma 2 .
 4. Il presente articolo sostituisce l’art. 33 del CCNL 8 giugno 2000.
 
 
 Art. 
      28Effetti della valutazione positiva delle attività professionali svolte e 
      dei risultati raggiunti
 1. La valutazione del Collegio tecnico 
      riguarda tutti i dirigenti e tiene conto:a) della collaborazione interna e livello di partecipazione multi - 
      professionale nell’organizzazione dipartimentale;
 b) del livello di espletamento delle funzioni affidate nella gestione 
      delle attività e qualità dell’apporto specifico;
 c) dei risultati delle procedure di controllo con particolare riguardo 
      all’appropriatezza e qualità clinica delle prestazioni, all’ orientamento 
      all’utenza, alle certificazioni di qualità dei servizi;
 d) l’efficacia dei modelli organizzativi adottati per il raggiungimento 
      degli obiettivi ;
 e) la capacità dimostrata nel motivare, guidare e valutare i collaboratori 
      e di generare un clima organizzativo favorevole all’uso ottimale delle 
      risorse, attraverso una equilibrata individuazione dei carichi di lavoro 
      del personale, dei volumi prestazionali nonché della gestione degli 
      istituti contrattuali;
 f) della capacità dimostrata nel gestire e promuovere le innovazioni 
      tecnologiche e procedimentali, in particolare per quanto riguarda il 
      rispetto dei tempi e modalità nelle procedure di negoziazione del budget 
      in relazione agli obiettivi affidati nonché i processi formativi e la 
      selezione del personale;
 g) della capacità promuovere, diffondere, gestire ed implementare linee 
      guida, protocolli e raccomandazioni diagnostico terapeutiche aziendali ;
 h) delle attività di ricerca clinica applicata, delle sperimentazioni, 
      delle attività di tutoraggio formativo, della docenza universitaria e 
      nell’ambito dei programmi di formazione permanente aziendale;
 i) del raggiungimento del minimo di credito formativo di cui all’art. 16 
      ter, comma 2 del D. Lgs. 502 del 1992 tenuto conto dell’art. 23 commi 4 e 
      5;
 j) del rispetto del codice di comportamento allegato n. 1 del presente 
      contratto, tenuto conto anche delle modalità di gestione delle 
      responsabilità dirigenziali e dei vincoli derivanti dal rispetto dei 
      codici deontologici.
 2. L’esito positivo della valutazione 
      affidata al Collegio tecnico produce i seguenti effetti:a) per i dirigenti di struttura complessa o semplice, alla scadenza 
      dell’incarico realizza la condizione per la conferma nell’incarico già 
      assegnato o per il conferimento di altro della medesima tipologia di pari 
      o maggior rilievo gestionale ed economico. Per gli altri dirigenti 
      realizza la condizione per la conferma o il conferimento di nuovi 
      incarichi di pari o maggior rilievo professionale ed economico o di 
      struttura semplice;
 b) per i dirigenti neo assunti, al termine del quinto anno, ai sensi degli 
      artt.3, comma 1, 4 comma 2 e art. 5, comma 5 del CCNL 8 giugno 2000, II 
      biennio:
 - la attribuzione di incarichi di natura professionale anche di alta 
      specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettivi, di verifica 
      e di controllo, nonché di direzione di strutture semplici ;
 - l’attribuzione dell’indennità di esclusività della fascia superiore;
 - la rideterminazione della retribuzione di posizione minima contrattuale, 
      il cui valore è indicato, nel tempo, dalle tavole degli articoli da 37 a 
      40. In ogni caso la retribuzione di posizione minima dopo il 31 dicembre 
      2003 è rideterminata nella misura prevista dagli artt 42 e 43 ferma 
      rimanendo la modalità di finanziamento stabilita dall’art. 9, comma 3 del 
      CCNL 8 giugno 2000, II biennio;
 c) per i dirigenti che hanno già superato il quinquennio, il passaggio 
      alla fascia superiore dell’indennità di esclusività al maturare 
      dell’esperienza professionale richiesta (art. 5, comma 5 CCNL 8 giugno 
      2000, II biennio).
 3. Il rinnovo, la conferma o il conferimento degli incarichi di cui al 
      comma 2, lettere a) e b), primo alinea, avviene nel rispetto della durata 
      prevista dagli art. 28 comma 9 e 29 comma 3.
 4. Il presente articolo sostituisce l’art. 33 del CCNL 8 giugno 2000.
 
 
 Art. 
      29La valutazione negativa
 1. L’accertamento della responsabilità 
      dirigenziale a seguito dei distinti e specifici processi di valutazione 
      dell’art. 26, prima della formulazione del giudizio negativo, deve essere 
      preceduto da un contraddittorio nel quale devono essere acquisite le 
      controdeduzioni del dirigente anche assistito da una persona di fiducia.2. L’accertamento che rilevi scostamenti rispetto agli obiettivi e compiti 
      professionali propri dei dirigenti, come definiti a livello aziendale ed 
      imputabili a responsabilità dirigenziale, comporta l’assunzione di 
      provvedimenti che devono essere commisurati:
 a) alla posizione rivestita dal dirigente nell’ambito aziendale;
 b) all’entità degli scostamenti rilevati.
 
 
 Art. 30
 Effetti della valutazione negativa dei risultati
 
 1. Per i dirigenti con incarico di 
      direzione di struttura complessa o semplice, previo esperimento della 
      procedura di cui all’art. 29, l’accertamento delle responsabilità 
      dirigenziali rilevato dal nucleo di valutazione a seguito delle procedure 
      di verifica annuali in base ai risultati negativi della gestione 
      finanziaria, tecnica ed amministrativa determinati dalla inosservanza 
      delle direttive ed all’operato non conforme ai canoni di cui all’art. 27 
      comma 1, punto 1, può determinare:a) perdita della retribuzione di risultato in tutto o in parte con 
      riguardo all’anno della verifica;
 b) la revoca dell’incarico prima della sua scadenza e l’affidamento di 
      altro tra quelli compresi nell’art. 27 comma 1, lett. a), b) o c) del CCNL 
      8 giugno 2000, di valore economico inferiore a quello in atto con le 
      procedure del comma 4. Ai dirigenti con incarico di direzione di struttura 
      complessa la revoca del relativo incarico comporta l’attribuzione 
      dell’indennità di esclusività della fascia immediatamente inferiore nonché 
      la perdita dell’indennità di struttura complessa;
 c) in caso di accertamento di responsabilità reiterata, la revoca 
      dell’incarico assegnato ai sensi del precedente punto b) ed il 
      conferimento di uno degli incarichi ricompresi nell’art. 27, comma 1, 
      lett. c) di valore economico inferiore a quello revocato, fatta salva 
      l’applicazione del comma 5;
 2. Per i dirigenti cui siano conferiti gli incarichi previsti dall’art. 
      27, comma 1 lett. c) del CCNL 8 giugno 2000, previo esperimento delle 
      procedure dell’art. 29, l’accertamento delle responsabilità dirigenziali 
      dovuto all’inosservanza delle direttive ed all’operato non conforme ai 
      canoni dell’art. 27, comma 1 punto 2, può determinare:
 a) perdita, in tutto o in parte, della retribuzione di risultato con 
      riguardo all’anno della verifica;
 b) la revoca anticipata dell’incarico e l’affidamento di altro tra quelli 
      previsti dall’art. 27, lett. c) del CCNL 8 giugno 2000, di valore 
      economico inferiore a quello in atto con le procedure del comma 4;
 c) in caso di responsabilità reiterata, ulteriore applicazione del punto 
      b), fatta salva l’applicazione del comma 5.
 3. Per i dirigenti cui siano conferiti gli incarichi previsti dall’art. 
      27, comma 1 lett. d) del CCNL 8 giugno 2000, previo esperimento delle 
      procedure dell’art. 29, l’accertamento delle responsabilità dirigenziali, 
      dovuto all’inosservanza delle direttive ed all’operato non conforme ai 
      canoni dell’art. 27, comma 1 punto 2, può determinare la perdita, in tutto 
      o in parte, della retribuzione di risultato.
 4. L’azienda o ente può disporre la revoca dell’incarico prevista dai 
      commi 1 e 2, lettere b) e c) prima della sua scadenza, solo a partire 
      dalla seconda valutazione negativa e previa verifica anticipata da parte 
      del Collegio tecnico ai sensi dell’art. 31. Nell’attribuzione di un 
      incarico di minor valore economico è fatta salva la componente fissa della 
      retribuzione di posizione minima contrattuale. A decorrere dall’entrata in 
      vigore del presente contratto, la nuova retribuzione minima contrattuale 
      unificata, in caso di valutazione negativa, è decurtabile sino alla misura 
      massima del 40% ai sensi degli artt. 42 e 43. Sono fatti salvi eventuali 
      conguagli rispetto a quanto percepito.
 5. La responsabilità dirigenziale per reiterati risultati negativi 
      accertata con le procedure di cui ai commi precedenti e fondata su 
      elementi di particolare gravità, può costituire giusta causa di recesso da 
      parte dell’azienda nei confronti di tutti i dirigenti destinatari del 
      presente articolo, previa attuazione delle procedure previste dagli art. 
      36 del CCNL 5 dicembre 1996 e dall’art. 23 del CCNL dell’8 giugno 2000, 
      come integrato dall’art. 20 del presente contratto.
 6. Il presente articolo sostituisce l’art. 34 del CCNL 8 giugno 2000.
 
 
 
 Art. 
      31Effetti della valutazione negativa delle attività professionali svolte e 
      dei risultati raggiunti sugli incarichi ed altri istituti
 1. L’esito negativo del processo di verifica e valutazione delle attività 
      professionali svolte dai dirigenti e dei risultati raggiunti affidato al 
      Collegio tecnico è attuato con le procedure di cui all’art. 29.
 2. Il dirigente di struttura complessa che non superi positivamente la 
      verifica alla scadenza dell’incarico non è confermato. Lo stesso è 
      mantenuto in servizio con altro incarico tra quelli professionali 
      ricompresi nell’art. 27, lett. b) o c) del CCNL 8 giugno 2000, congelando 
      contestualmente un posto vacante di dirigente. Il mantenimento in servizio 
      comporta la perdita dell’indennità di struttura complessa ove attribuita e 
      l’ attribuzione dell’indennità di esclusività della fascia immediatamente 
      inferiore.
 3. Nei confronti dei restanti dirigenti, compresi quelli con incarico di 
      direzione di struttura semplice, il risultato negativo della verifica del 
      comma 1 non consente la conferma nell’incarico già affidato e comporta 
      l’affidamento di un incarico tra quelli della tipologia c) dell’art. 27 
      del CCNL 8 giugno 2000 di minor valore economico nonché il ritardo di un 
      anno nella attribuzione della fascia superiore dell’indennità di 
      esclusività di cui all’art. 5, comma 5 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio 
      economico, ove da attribuire nel medesimo anno
 4. Per i dirigenti con meno di cinque anni, il risultato negativo della 
      verifica del comma 1 al termine del quinquennio comporta il ritardo di un 
      anno nell’eventuale conferimento di un nuovo incarico tra quelli compresi 
      nelle tipologie b) e c) dell’art. 27 del CCNL 8 giugno nonché 
      nell’applicazione degli artt. 4, comma 2 e 5, comma 5 del medesimo CCNL.
 5. In tutti i casi di attribuzione di un incarico di minor valore 
      economico, sino al 30 dicembre 2003, è fatta salva la componente fissa 
      della retribuzione di posizione minima contrattuale. A decorrere 
      dall’entrata in vigore del presente contratto, la nuova retribuzione 
      minima contrattuale unificata, in caso di valutazione negativa, è 
      decurtabile sino alla misura massima del 40% ai sensi degli artt. 42 e 43. 
      Sono fatti salvi eventuali conguagli rispetto a quanto percepito.
 6. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4 è comunque fatta salva la facoltà 
      di recesso dell’azienda o ente ai sensi dell’art. 36 del CCNL 5 dicembre 
      1996.
 7. I dirigenti di cui ai commi 3 e 4 sono soggetti ad una nuova verifica 
      l’anno successivo per la eventuale rimozione degli effetti negativi della 
      valutazione con riguardo alle indennità. In presenza delle condizioni 
      organizzative che lo consentono, è fatta salva la facoltà delle aziende ed 
      enti, dopo tale periodo ed in base alla predetta verifica, di conferire ai 
      dirigenti del comma 4 uno degli incarichi di cui al l’art. 27, lettera c).
 8. Il presente articolo sostituisce l’art. 34 del CCNL 8 giugno 2000.
 
 
 Art. 
      32Norma finale del sistema di valutazione
 1. Il sistema di valutazione previsto dal presente contratto, a modifica 
      ed integrazione di quanto stabilito dagli articoli da 31 a 34 del CCNL 8 
      giugno 2000, deve essere attuato a regime entro il 30 novembre 2005.
 
 
 BIENNIO ECONOMICO 2002 
      – 2003  PARTE II
 Trattamento Economico
       TITOLO I 
       Trattamento Economico
       CAPO IStruttura della retribuzione
 Art. 
      33Struttura della retribuzione dei dirigenti
 1. La struttura della retribuzione dei 
      dirigenti si compone delle seguenti voci:  A) TRATTAMENTO FONDAMENTALE:  1) stipendio tabellare;  2) indennità integrativa speciale, 
      confermata nella misura attualmente percepita, salvo quanto disposto 
      dall’art. 34;  3) retribuzione individuale di anzianità, 
      ove acquisita;  4) indennità di specificità 
      medico-veterinaria;  5) retribuzione di posizione minima 
      contrattuale - di parte fissa e variabile - prevista dagli articoli da 37 
      a 40 e artt. 46 e 47 in relazione al rapporto di lavoro in atto, sino al 
      30 dicembre 2003. Dal 31 dicembre 2003, retribuzione di posizione minima 
      contrattuale unificata ai sensi degli artt. 42 e 43;  6) Assegni personali, ove spettanti, ai 
      sensi delle vigenti norme contrattuali;
 B) TRATTAMENTO ACCESSORIO:  1) retribuzione di posizione - parte 
      variabile aziendale - sulla base della graduazione delle funzioni, ove 
      spettante;
 2) indennità di incarico di direzione di 
      struttura complessa, ai sensi dell'art. 40 del CCNL 8 giugno 2000;
 3) retribuzione di risultato, ai sensi 
      dell'art. 65, comma 6, del CCNL 5 dicembre 1996 ;  4) retribuzione legata alle particolari 
      condizioni di lavoro, ove spettante;  5) specifico trattamento economico ove in 
      godimento quale assegno personale (art. 38, comma 3 del CCNL 8 giugno 
      2000).2. L’indennità di esclusività costituisce un elemento distinto della 
      retribuzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 2 del CCNL 8 
      giugno 2000, II biennio.
 3. Ai dirigenti, ove spettante, è 
      corrisposto anche l'assegno per il nucleo familiare, ai sensi della legge 
      13 maggio 1988, n. 153 e successive modificazioni.  4. Per le voci del trattamento economico 
      - fondamentale ed accessorio – di competenza dei dirigenti medici e 
      veterinari, compresi i rapporti ad esaurimento si rinvia all’allegato n. 
      6.
 
 Art. 
      34 Indennità Integrativa Speciale
 
 1. A decorrere dall’1 gennaio 2003 cessa 
      di essere corrisposta l’indennità integrativa speciale in godimento in 
      quanto conglobata nello stipendio tabellare. 
 
 CAPO IITRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI
 CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO E NON ESCLUSIVO
 
 
 Art. 
      35Incrementi contrattuali e stipendio tabellare nel biennio 2002 - 2003
 1. Dall’1 gennaio 2002 al 31 dicembre 
      2002, lo stipendio tabellare previsto per i dirigenti medici e veterinari 
      a rapporto esclusivo e non esclusivo ed orario unico dall’art. 35, del 
      CCNL stipulato il 10 febbraio 2004, integrativo del CCNL 8 giugno 2000 è 
      incrementato di € 70,40 lordi mensili. Dalla stessa data, lo stipendio 
      tabellare annuo lordo, per dodici mensilità, è rideterminato in € 
      21.141,56.  2. Dal 1 gennaio 2003 lo stipendio 
      tabellare di cui al comma 1 è incrementato:- di ulteriori € 82,50 lordi mensili;
 - dell’importo lordo mensile dell’indennità integrativa speciale in 
      godimento, pari ad € 551,54, che dalla medesima data cessa di essere 
      corrisposta.
 Dalla stessa data lo stipendio tabellare annuo lordo, per dodici 
      mensilità, è rideterminato in € 28.750,00.
 3. Gli stipendi tabellari annui lordi di 
      cui ai commi 1 e 2 sono corrisposti mensilmente nella misura di 1/12. Nel 
      corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilità.
 Art. 36
 Indennità
 1. A decorrere dall’1 gennaio 2002, 
      l'indennità di specificità medico - veterinaria, prevista dall’art. 37, 
      comma 2 del CCNL del 8 giugno 2000 resta fissata nella misura di € 
      7.746,85 annui lordi.  2. A decorrere dal 1 gennaio 2002 
      l’indennità di specificità medico - veterinaria prevista dall’art. 38, 
      comma 2 per i dirigenti di ex II livello al 30.7.1999 rimane fissata nella 
      misura di € 10.329,14 annui lordi, a titolo personale. 
 3. L’indennità per l’incarico di 
      direzione di struttura complessa, prevista dall’art. 40 del CCNL 8 giugno 
      2000, per i dirigenti assunti a decorrere dal 31 luglio 1999 rimane 
      fissata nella misura di € 9.432,05  4. L’indennità di esclusività rimane 
      fissata nelle seguenti misure:  - Dirigente con incarico di struttura 
      complessa € 16.523,52  - Dirigente con incarichi art. 27 lett. 
      b) o c) del CCNL 8 giugno 2000, I biennio economico, ed esperienzaprofessionale nel SSN superiore a 15 anni € 12.394,97
 - Dirigente con incarichi art. 27 lett. 
      b) o c) del CCNL 8 giugno 2000, I biennio economico, ed esperienzaprofessionale nel SSN tra 5 e 15 anni € 9.094,81
 - Dirigente con esperienza professionale 
      nel SSN sino a 5 € 2.253,30
 5. Le indennità di cui ai commi precedenti sono annue, fisse e ricorrenti 
      e sono corrisposte mensilmente nella misura di 1/12. Nel corso del mese di 
      dicembre si aggiunge la tredicesima mensilità.
 
 
 CAPO III 
       BIENNIO 2002 - 2003RETRIBUZIONE DI POSIZIONE MINIMA CONTRATTUALE
 DEI DIRIGENTI CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO
 Art. 
      37 La retribuzione di posizione minima dei dirigenti medici con rapporto di 
      lavoro esclusivo
   1. Alla data del 31 dicembre 2001, per i 
      dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo e con orario unico, la 
      retribuzione di posizione minima contrattuale nelle due componenti fissa e 
      variabile, indicata nella tabella all. 1 del CCNL 5 dicembre 1996 relativo 
      al II biennio economico 1996 - 1997, tenuto conto degli artt. 3 e 4 del 
      CCNL 8 giugno 2000, II biennio, risulta così fissata: 
        
        
      
        
          | 
            | 
          
          
          Retribuzione di posizione in lire | 
          
          
          Retribuzione di posizione in euro |  
          | 
            | 
          Fissa | 
          variabile | 
          Totale | 
          fissa | 
          Variabile | 
          Totale |  
          | 
          Dirigente 
          incarico struttura complessa: area chirurgica | 
          12.000.000 | 
          8.141.000 | 
          20.141.000 | 
          6.197,48 | 
          4.204,47 | 
          10.401,95 |  
          | 
          Dirigente 
          incarico struttura complessa: area medicina | 
          11.000.000 | 
          7.049.000 | 
          18.049.000 | 
          5.681,02 | 
          3.640,50 | 
          9.321,52 |  
          | 
          Dirigente 
          incarico struttura complessa: area territorio | 
          10.000.000 | 
          7.017.000 | 
          17.017.000 | 
          5.164,56 | 
          3.623,97 | 
          8.788,53 |  
          | 
          Dirigente 
          incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 | 
          11.078.000 | 
          7.037.000 | 
          18.115.000 | 
          5.721,30 | 
          3.634,30 | 
          9.355,60 |  
          | 
          Dirigente 
          incarico  lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 | 
          7.940.000 | 
          4.880.000 | 
          12.820.000 | 
          4.100,66 | 
          2.520,30 | 
          6.620,96 |  
          | 
          Dirigente 
          equiparato | 
          2.000.000 | 
          10.820.000 | 
          12.820.000 | 
          1.032,91 | 
          5.588,05 | 
          6.620,96 |  
          | 
          Dirigente  < 
          5 anni | 
          2.000.000 | 
          4.327.000 | 
          6.327.000 | 
          1.032,91 | 
          2.234,70 | 
          3.267,61 |  
        2. A decorrere dall’1 gennaio 2002, alla 
      retribuzione di posizione del comma 1 sono attribuiti i seguenti 
      incrementi annui lordi:  
        
      
        
          | 
          
          
          Retribuzione di posizione in euro |  
          | 
            | 
          Fissa | 
          Variabile | 
          Totale 
          Al 31.12. 
          2001 | 
          
          Incremento  parte fissa | 
          Fissa | 
          Variabile | 
          Totale 
          Al  1.1.2002 |  
          | 
          Dirigente 
          incarico struttura complessa: area chirurgica | 
          6.197,48 | 
          4.204,47 | 
          10.401,95 | 
          1.260,00 | 
          7.457,48 | 
          4.204,47 | 
          11.661,95 |  
          | 
          Dirigente 
          incarico struttura complessa: area medicina | 
          5.681,02 | 
          3.640,50 | 
          9.321,52 | 
          1.260,00 | 
          6.941,02 | 
          3.640,50 | 
          10.581,52 |  
          | 
          Dirigente 
          incarico struttura complessa: area territorio | 
          5.164,56 | 
          3.623,97 | 
          8.788,53 | 
          1.260,00 | 
          6.424,56 | 
          3.623,97 | 
          10.048,53 |  
          | 
          Dirigente 
          incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 | 
          5.721,30 | 
          3.634,30 | 
          9.355,60 | 
          694,80 | 
          6.416,10 | 
          3.634,30 | 
          10.050,40 |  
          | 
          Dirigente 
          incarico  lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 | 
          4.100,66 | 
          2.520,30 | 
          6.620,96 | 
          445,20 | 
          4.545,86 | 
          2.520,30 | 
          7.066,16 |  
          | 
          Dirigente 
          equiparato | 
          1.032,91 | 
          5.588,05 | 
          6.620,96 | 
          445,20 | 
          1.478,11 | 
          5.588,05 | 
          7.066,16 |  
          | 
          Dirigente  < 
          5 anni | 
          1.032,91 | 
          2.234,70 | 
          3.267,61 | 
          445,20 | 
          1.478,11 | 
          2.234,70 | 
          3.712,81 |    3. A decorrere dall’1 gennaio 2003, alla retribuzione di posizione del 
      comma 2 sono attribuiti i seguenti ulteriori incrementi annui lordi:
 
        
      
        
          | 
          
          
          Retribuzione di posizione in euro |  
          | 
            | 
          Fissa | 
          Variabile | 
          Totale 
          3 1.12.2002 | 
          
          Incremento  parte fissa | 
          fissa | 
          Variabile | 
          Totale 
           1.1.2003 |  
          | 
          Dirigente 
          incarico struttura complessa: area chirurgica | 
          7.457,48 | 
          4.204,47 | 
          11.661,95 | 
          1.894,80 | 
          9.352,28 | 
          4.204,47 | 
          13.556,75 |  
          | 
          Dirigente 
          incarico struttura complessa: area medicina | 
          6.941,02 | 
          3.640,50 | 
          10.581,52 | 
          1.894,80 | 
          8.835,82 | 
          3.640,50 | 
          12.476,32 |  
          | 
          Dirigente 
          incarico struttura complessa: area territorio | 
          6.424,56 | 
          3.623,97 | 
          10.048,53 | 
          1.894,80 | 
          8.319,36 | 
          3.623,97 | 
          11.943,33 |  
          | 
          Dirigente 
          incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 | 
          6.416,10 | 
          3.634,30 | 
          10.050,40 | 
          1.045,20 | 
          7.461,30 | 
          3.634,30 | 
          11.095,60 |  
          | 
          Dirigente 
          incarico  lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 | 
          4.545,86 | 
          2.520,30 | 
          7.066,16 | 
          668,40 | 
          5.214,26 | 
          2.520,30 | 
          7.734,56 |  
          | 
          Dirigente 
          equiparato | 
          1.478,11 | 
          5.588,05 | 
          7.066,16 | 
          668,40 | 
          2.146,51 | 
          5.588,05 | 
          7.734,56 |  
          | 
          Dirigente  < 
          5 anni | 
          1.478,11 | 
          2.234,70 | 
          3.712,81 | 
          668,40 | 
          2.146,51 | 
          2.234,70 | 
          4.381,21 |  
       4. Gli incrementi di cui alle tavole dei commi 2 e 3 non sono riassorbiti 
      dalla retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente 
      assegnata sulla base della graduazione delle funzioni e si aggiungono, 
      pertanto, alla retribuzione di posizione complessivamente attribuita al 
      dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica. Per gli esempi 
      si rinvia all’allegato n. 7.
 5. Il fondo dell'art. 54, alle date 
      indicate dai commi 2 e 3 è automaticamente rideterminato aggiungendovi la 
      somma corrispondente ai singoli incrementi spettanti a ciascun dirigente 
      in relazione alle specifiche posizioni moltiplicati per il numero degli 
      stessi.  6. La retribuzione di posizione minima 
      contrattuale nelle due componenti, il cui totale è indicato nell’ultima 
      colonna della tavola del comma 3, è corrisposta in tale misura sino al 30 
      dicembre 2003 e, sino alla predetta data, resta disciplinata dall’art. 39 
      del CCNL 8 giugno 2000.
 7. La retribuzione di posizione è lorda, 
      fissa e ricorrente ed è corrisposta mensilmente nella misura di 1/12. Nel 
      corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilità.
 
 
 Art. 
      38La retribuzione di posizione minima per i dirigenti veterinari con 
      rapporto di lavoro esclusivo
 
 1. Alla data del 31 dicembre 2001, per i 
      dirigenti veterinari a rapporto di lavoro esclusivo e con orario unico, la 
      retribuzione di posizione minima contrattuale nelle due componenti fissa e 
      variabile, indicata nella tabella all. 1 del CCNL 5 dicembre 1996 relativo 
      al II biennio economico 1996 - 1997, tenuto conto degli artt. 3 e 4 del 
      CCNL 8 giugno 2000, II biennio, risulta così fissata:
 
 
        
      
        
          | 
            | 
          
          
          Retribuzione di posizione in lire | 
          
          
          Retribuzione di posizione in euro |  
          | 
            | 
          Fissa | 
          Variabile | 
          Totale | 
          Fissa | 
          Variabile | 
          Totale |  
          | 
          Dirigente 
          incarico struttura complessa  Istituti zooprofilattici | 
          10.000.000 | 
          6.760.000 | 
          16.760.000 | 
          5.164,56 | 
          3.491,24 | 
          8.655,80 |  
          | 
          Dirigente 
          incarico struttura complessa  territorio | 
          10.000.000 | 
          6.314.000 | 
          16.314.000 | 
          5.164,56 | 
          3.260,90 | 
          8.425,46 |  
          | 
          Dirigente 
          incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 | 
          11.078.000 | 
          6.971.000 | 
          18.049.000 | 
          5.721,30 | 
          3.600,22 | 
          9.321,52 |  
          | 
          Dirigente con 
          incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 | 
          7.940.000 | 
          4.123.000 | 
          12.063.000 | 
          4.100,66 | 
          2.129,35 | 
          6.230,01 |  
          | 
          Dirigente 
          equiparato | 
          2.000.000 | 
          10.063.000 | 
          12.063.000 | 
          1.032,91 | 
          5.197,10 | 
          6.230,01 |  
          | 
          Dirigente  < 
          5 anni | 
          2.000.000 | 
          4.028.000 | 
          6.028.000 | 
          1.032,91 | 
          2.080,28 | 
          3.113,19 |    2. A decorrere dall’1gennaio 2002, alla 
      retribuzione di posizione del comma 1 sono attribuiti i seguenti 
      incrementi annui lordi:  
        
      
        
          | 
          
          
          Retribuzione di posizione in euro |  
          | 
            | 
          Fissa | 
          Variabile | 
          Totale 
          31.12.2001 | 
          Incremento 
          parte fissa | 
          Fissa | 
          Variabile | 
          Totale 
          1.1.2002 |  
          | 
          Dirigente 
          incarico struttura complessa  Istituti zooprofilattici. | 
          5.164,56 | 
          3.491,24 | 
          8.655,80 | 
          1.125,60 | 
          6.290,16 | 
          3.491,24 | 
          9.781,40 |  
          | 
          Dirigente 
          incarico struttura complessa  territorio | 
          5.164,56 | 
          3.260,90 | 
          8.425,46 | 
          1.240,80 | 
          6.405,36 | 
          3.260,90 | 
          9.666,26 |  
          | 
          Dirigente 
          incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 | 
          5.721,30 | 
          3.600,22 | 
          9.321,52 | 
           510,00 | 
          6.231,30 | 
          3.600,22 | 
          9.831,52 |  
          | 
          Dirigente con 
          incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 | 
          4.100,66 | 
          2.129,35 | 
          6.230,01 | 
           510,00 | 
          4.610,66 | 
          2.129,35 | 
          6.740,01 |  
          | 
          Dirigente 
          equiparato | 
          1.032,91 | 
          5.197,10 | 
          6.230,01 | 
           510,00 | 
          1.542,91 | 
          5.197,10 | 
          6.740,01 |  
          | 
          Dirigente  < 
          5 anni | 
          1.032,91 | 
          2.080,28 | 
          3.113,19 | 
           510,00 | 
          1.542,91 | 
          2.080,28 | 
          3.623,19 |  
 
 3. A decorrere dall’1 gennaio 2003, alla 
      retribuzione di posizione del comma 2 sono attribuiti i seguenti ulteriori 
      incrementi annui lordi:  
        
      
        
          | 
          
          
          Retribuzione di posizione in euro |  
          | 
            | 
          Fissa | 
          Variabile | 
          Totale 
          31.12.2002 | 
          Incremento 
          parte fissa | 
          Fissa | 
          Variabile | 
          Totale 
          1.1.2003 |  
          | 
          Dirigente 
          incarico struttura complessa  Istituti zooprofilattici. | 
          6.390,16 | 
          3.491,24 | 
          9.781,40 | 
          1.749,60 | 
          8.039,76 | 
          3.491,24 | 
          11.531,00 |  
          | 
          Dirigente 
          incarico struttura complessa  territorio | 
          6.405,36 | 
          3.260,90 | 
          9.666,26 | 
          1.864,74 | 
          8.270,10 | 
          3.260,90 | 
          11.531,00 |  
          | 
          Dirigente 
          incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 | 
          6.231,30 | 
          3.600,22 | 
          9.831,52 | 
           766,80 | 
          6.998,10 | 
          3.600,22 | 
          10.598,32 |  
          | 
          Dirigente con 
          incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 | 
          4.610,66 | 
          2.129,35 | 
          6.740,01 | 
          766,80 | 
          5.377,46 | 
          2.129,35 | 
          7.506,81 |  
          | 
          Dirigente 
          equiparato | 
          1.542,91 | 
          5.197,10 | 
          6.740,01 | 
          766,80 | 
          2.309,71 | 
          5.197,10 | 
          7.506,81 |  
          | 
          Dirigente  < 
          5 anni | 
          1.542,91 | 
          2.080,28 | 
          3.623,19 | 
          758,02 | 
          2.300,93 | 
          2.080,28 | 
          4.381,21 |    4. Gli incrementi di cui alle tavole dei 
      commi 2 e 3 non sono riassorbiti dalla retribuzione di posizione variabile 
      aziendale eventualmente assegnata sulla base della graduazione delle 
      funzioni e si aggiungono, pertanto, alla retribuzione di posizione 
      complessivamente attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua 
      composizione storica. Per gli esempi si rinvia all’allegato n.7. 
       5. Il fondo dell'art. 54, alle date 
      indicate dai commi 2 e 3 è automaticamente rideterminato aggiungendovi la 
      somma corrispondente ai singoli incrementi spettanti a ciascun dirigente 
      in relazione alle specifiche posizioni moltiplicati per il numero degli 
      stessi.  6. La retribuzione di posizione minima 
      contrattuale nelle due componenti il cui totale è indicato nell’ultima 
      colonna della tabella del comma 3, è corrisposta in tale misura sino al 30 
      dicembre 2003 e, sino alla predetta data, resta disciplinata dall’art. 39 
      del CCNL 8 giugno 2000.  7. La retribuzione di posizione è lorda, 
      fissa e ricorrente ed è corrisposta mensilmente nella misura di 1/12. Nel 
      corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilità.
 
 
 CAPO IVBIENNIO 2002 – 2003
 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE MINIMA CONTRATTUALE
 DEI DIRIGENTI CON RAPPORTO DI LAVORO NON ESCLUSIVO
 Art. 
      39La retribuzione di posizione minima per i dirigenti medici con rapporto di 
      lavoro non esclusivo
 1. Al 31 dicembre 2001, per i dirigenti 
      medici a rapporto di lavoro non esclusivo e con orario unico, la 
      retribuzione di posizione minima contrattuale nelle due componenti fissa e 
      variabile, tenuto conto dei tagli previsti dall’art. 47 del CCNL 8 giugno 
      2000 nonché degli artt. 3 e 4 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio come 
      integrati dall’art. 38, comma 2, del CCNL 10 febbraio 2004, risulta così 
      fissata:
 
        
      
        
          | 
            | 
          
          
          Retribuzione di posizione in lire (1) | 
          
          
          Retribuzione di posizione in euro |  
          | 
            | 
          Fissa | 
          Variabile | 
          Totale | 
          Fissa | 
          Variabile | 
          Totale |  
          | 
           Dirigente 
          già incarico struttura. Complessa: area chirurgica | 
          9.033.000 | 
          4.070.500 | 
          13.103.500 | 
          4.665,15 | 
          2.102,23 | 
          6.767,38 |  
          | 
          Dirigente già 
          incarico struttura. Complessa:  area medicina | 
          8.033.000 | 
          3.524.500 | 
          11.557.500 | 
          4.148,69 | 
          1.820,25 | 
          5.968,94 |  
          | 
          Dirigente già 
          incarico struttura. Complessa: area territorio | 
          7.033.000 | 
          3.508.500 | 
          10.541.500 | 
          3.632,24 | 
          1.811,98 | 
          5.444,22 |  
          | 
          Dirigente già 
          incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 | 
          8.600.000 | 
          3.518.500 | 
          12.118.500 | 
          4.441,52 | 
          1.817,15 | 
          6.258,67 |  
          | 
           Dirigente 
          incarico  lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 | 
          5.462.000 | 
          2.440.000 | 
          7.902.000 | 
          2.820,89 | 
          1.260,15 | 
          4.081,04 |  
          | 
          Dirigente 
          equiparato  | 
          2.000.000 | 
          5.410.000 | 
          7.410.000 | 
          1.032,91 | 
          2.794,03 | 
          3.826,94 |  
          | 
          Dirigente  < 
          5 anni  | 
          2.000.000 | 
          2.163.500 | 
          4.163.500 | 
          1.032,91 | 
          1.117,35 | 
          2.150,26 |    2. A decorrere dall’1 gennaio 2002, alla 
      retribuzione di posizione del comma 1 sono attribuiti i seguenti 
      incrementi annui lordi:   
        
      
        
          | 
          
          
          Retribuzione di posizione in euro |  
          | 
            | 
          Fissa | 
          Variabile | 
          Totale 
          31.12.2001 | 
          Incremento 
          parte fissa | 
          fissa | 
          Variabile | 
          Totale 
          1.1.2002 |  
          | 
           Dirigente 
          già incarico struttura complessa: area chirurgica | 
          4.665,15 | 
          2.102,23 | 
          6.767,38 | 
          900,00 | 
          5.565,15 | 
          2.102,23 | 
          7.667,38 |  
          | 
          Dirigente già 
          incarico struttura complessa:  area medicina | 
          4.148,69 | 
          1.820,25 | 
          5.968,94 | 
          900,00 | 
          5.048,69 | 
          1.820,25 | 
          6.868,94 |  
          | 
          Dirigente già 
          incarico struttura. Complessa: area territorio | 
          3.632,24 | 
          1.811,98 | 
          5.444,22 | 
          900,00 | 
          4.532,24 | 
          1.811,98 | 
          6.344,22 |  
          | 
          Dirigente già 
          incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 | 
          4.441,52 | 
          1.817,15 | 
          6.258,67 | 
          680,00 
            | 
          5.121,52 | 
          1.817,15 | 
          6.938,67 |  
          | 
           Dirigente 
          incarico  lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 | 
          2.820,89 | 
          1.260,15 | 
          4.081,04 | 
          491,60 
            | 
          3.312,49 | 
          1.260,15 | 
          4.572,64 |  
          | 
          Dirigente 
          equiparato | 
          1.032,91 | 
          2.794,03 | 
          3.826,94 | 
          611,69 | 
          1.644,61 | 
          2.794,03 | 
          4.438,64 |  
          | 
          Dirigente  < 
          5 anni  | 
          1.032,91 | 
          1.117,35 | 
          2.150,26 | 
          491,60 | 
          1.542,51 | 
          1.117,35 | 
          2.641,86 |  
       3. A decorrere dall’1 gennaio 2003 alla retribuzione di posizione del 
      comma 2 sono attribuiti i seguenti ulteriori incrementi annui lordi:
 
        
      
        
          | 
          
          
          Retribuzione di posizione in euro |  
          | 
            | 
          Fissa | 
          Variabile | 
          Totale 
          31.12.2002 | 
          
          Incremento  parte fissa | 
          Fissa | 
          Variabile | 
          Totale 
          1.1.2003 |  
          | 
           Dirigente 
          già incarico struttura complessa: area chirurgica | 
          5.565,15 | 
          2.102,23 | 
          7.667,38 | 
          1.200,00 | 
          6.765,15 | 
          2.102,23 | 
          8.867,38 |  
          | 
          Dirigente già 
          incarico struttura complessa:  area medicina | 
          5.048,69 | 
          1.820,25 | 
          6.868,94 | 
          1.200,00 | 
          6.248,69 | 
          1.820,25 | 
          8.068,94 |  
          | 
          Dirigente già 
          incarico struttura. Complessa: area territorio | 
          4.532,24 | 
          1.811,98 | 
          6.344,22 | 
          1.200,00 | 
          5.732,24 | 
          1.811,98 | 
          7.544,22 |  
          | 
          Dirigente già 
          incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 | 
          5.121,52 | 
          1.817,15 | 
          6.938,67 | 
          990,00 | 
          6.111,52 | 
          1.817,15 | 
          7.928,67 |  
          | 
           Dirigente 
          incarico  lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 | 
          3.312,49 | 
          1.260,15 | 
          4.572,64 | 
          787,60 | 
          4.100,09 | 
          1.260,15 | 
          5.360,24 |  
          | 
          Dirigente 
          equiparato  | 
          1.644,61 | 
          2.794,03 | 
          4.438,64 | 
          921,60 | 
          2.566,21 | 
          2.794,03 | 
          5.360,24 |  
          | 
          Dirigente  < 
          5 anni  | 
          1.542,51 | 
          1.117,35 | 
          2.641,86 | 
          787,60 | 
          2312,11 | 
          1.117,35 | 
          3.429,46 |    4. Gli incrementi di cui alle tavole dei 
      commi 2 e 3 non sono riassorbiti dalla retribuzione di posizione variabile 
      aziendale eventualmente residua dopo i tagli effettuati ai sensi dell’art. 
      47, comma 1 lett. b) del CCNL 8 giugno 2000. In tal caso si aggiungono 
      alla retribuzione di posizione rimasta complessivamente attribuita al 
      dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica. Per gli esempi 
      si rinvia all’allegato n. 7;  5. Il fondo dell'art. 54, alle date 
      indicate dai commi 2 e 3 è automaticamente rideterminato aggiungendovi la 
      somma corrispondente ai singoli incrementi spettanti a ciascun dirigente 
      in relazione alle specifiche posizioni moltiplicati per il numero degli 
      stessi;  6. La retribuzione di posizione minima 
      contrattuale nelle due componenti, il cui totale è indicato nell’ultima 
      colonna della tavola del comma 3, è corrisposta in tale misura sino al 30 
      dicembre 2003. A tale data anche i dirigenti con meno di cinque anni a 
      rapporto non esclusivo ed assunti entro il 31 dicembre 1998 (data ultima 
      per poter mantenere tale rapporto) raggiungono, per effetto dell’art. 4, 
      comma 2, del CCNL 8 giugno 2000, II biennio, la retribuzione di posizione 
      minima contrattuale nella misura utile ai fini del conglobamento di cui 
      all’art. 41. Sino alla predetta data la retribuzione di posizione è 
      disciplinata dall’art. 39 del CCNL 8 giugno 2000;  7. La retribuzione di posizione è lorda, 
      fissa e ricorrente ed è corrisposta mensilmente nella misura di 1/12. Nel 
      corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilità.
 
 Art. 
      40La retribuzione di posizione minima per i dirigenti veterinari con 
      rapporto di lavoro non esclusivo
 
 1. Al 31 dicembre 2001, per i dirigenti 
      medici a rapporto di lavoro non esclusivo e con orario unico, la 
      retribuzione di posizione minima contrattuale nelle due componenti fissa e 
      variabile, tenuto conto dei tagli previsti dall’art. 47 del CCNL 8 giugno 
      2000 nonché degli artt. 3 e 4 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio come 
      integrati dall’art. 38 del CCNL 10 febbraio 2004, risulta così fissata:
 
        
      
        
          | 
            | 
          
          
          Retribuzione di posizione in lire | 
          
          
          Retribuzione di posizione in euro |  
          | 
            | 
          Fissa | 
          Variabile | 
          Totale | 
          Fissa | 
          Variabile | 
          Totale |  
          | 
          Dirigente già 
          incarico struttura complessa  Istituti zooprofilattici | 
          7.033.000 | 
          3.380.000 | 
          10.413.000 | 
          3.632,24 | 
          1.745,62 | 
          5.377,86 |  
          | 
          Dirigente  
          già incarico struttura complessa  territorio | 
          7.033.000 | 
          3.157.000 | 
          10.190.000 | 
          3.632,24 | 
          1.630,45 | 
          5.262,69 |  
          | 
          Dirigente già 
          incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 | 
          8.600.000 | 
          3.485.500 | 
          12.085.500 | 
          4.441,52 | 
          1.800,11 | 
          6.241,63 |  
          | 
          Dirigente con 
          incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 | 
          5.462.000 | 
          2.061.500 | 
          7.523.500 | 
          2.820,89 | 
          1.064,68 | 
          3.885,57 |  
          | 
          Dirigente 
          equiparato  | 
          2.000.000 | 
          5.031.500 | 
          7.031.500 | 
          1.032,91 | 
          2.598,55 | 
          3.631,46 |  
          | 
          Dirigente  < 
          5 anni  | 
          2.000.000 | 
          2.014.000 | 
          4.014.000 | 
          1.032,91 | 
          1.040,14 | 
          2.073,05 |  
        2. A decorrere dall’1 gennaio 2002, alla 
      retribuzione di posizione del comma 1 sono attribuiti i seguenti 
      incrementi annui lordi:
 
        
      
        
          | 
          
          
          Retribuzione di posizione in euro |  
          | 
            | 
          fissa | 
          Variabile | 
          Totale 
          31.12.2001 | 
          Incremento 
          di parte fissa | 
          fissa | 
          Variabile | 
          Totale 
          1.1.2002 |  
          | 
          Dirigente già 
          incarico struttura complessa  Istituti zooprofilattici | 
          3.632,24 | 
          1.745,62 | 
          5.377,86 | 
          720,00 | 
          4.352,24 | 
          1.745,62 | 
          6.097,86 |  
          | 
          Dirigente già 
          incarico struttura complessa  territorio | 
          3.632,24 | 
          1.630,45 | 
          5.262,69 | 
          750,00 | 
          4.382,24 | 
          1.630,45 | 
          6.012,69 |  
          | 
          Dirigente già 
          incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 | 
          4.441,52 | 
          1.800,11 | 
          6.241,63 | 
          600,00 | 
          
          5.041,52 | 
          1.800,11 | 
          6.841,63 |  
          | 
          Dirigente con 
          incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 | 
          2.820,89 | 
          1.064,68 | 
          3.885,57 | 
          600,00 | 
          3.420,89 | 
          1.064,68 | 
          4.485,57 |  
          | 
          Dirigente 
          equiparato | 
          1.032,91 | 
          2.598,55 | 
          3.631,46 | 
          738,78 | 
          1.771,69 | 
          2.598,55 | 
          4.370,24 |  
          | 
          Dirigente  < 
          5 anni | 
          1.032,91 | 
          1.040,14 | 
          2.073,05 | 
          568,78 | 
          1.601,69 | 
          1.040,14 | 
          2.641,83 |    3. A decorrere dall’1 gennaio 2003, alla 
      retribuzione di posizione del comma 2 sono attribuiti i seguenti ulteriori 
      incrementi annui lordi:
 
        
      
        
          | 
          
          
          Retribuzione di posizione in euro |  
          | 
            | 
          Fissa | 
          Variabile | 
          Totale 
          31.12.2002 | 
          Incremento 
          parte fissa | 
          fissa | 
          Variabile | 
          Totale 
          1.1.2003 |  
          | 
          Dirigente  
          già incarico struttura complessa  Istituti zooprofilattici | 
          4.352,24 | 
          1.745,62 | 
          6.097,86 | 
          914,83 | 
          5.267,07 | 
          1.745,62 | 
          7.012,69 |  
          | 
          Dirigente  
          già incarico struttura complessa  territorio | 
          4.382,24 | 
          1.630,45 | 
          6.012,69 | 
          1.000,00 | 
          5.382,24 | 
          1.630,45 | 
          7.012,69 |  
          | 
          Dirigente  
          già incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 | 
          
          5.041,52 | 
          1.800,11 | 
          6.841,63 | 
          874,67 | 
          5.916,19 | 
          1.800,11 | 
          7.716,30 |  
          | 
          Dirigente con 
          incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 | 
          3.420,89 | 
          1.064,68 | 
          4.485,57 | 
          874,67 | 
          4.295,56 | 
          1.064,68 | 
          5.360,24 |  
          | 
          Dirigente 
          equiparato | 
          1.771,69 | 
          2.598,55 | 
          4.370,24 | 
          990,00 | 
          2.761,69 | 
          2.598,55 | 
          5.360,24 |  
          | 
          Dirigente  < 
          5 anni | 
          1.601,69 | 
          1.040,14 | 
          2.641,83 | 
          787,63 | 
          2.389,32 | 
          1.040,14 | 
          3.429,46 |    4. Gli incrementi di cui alle tavole dei 
      commi 2 e 3 non sono riassorbiti dall’ attribuzione della retribuzione di 
      posizione variabile aziendale eventualmente residua dopo i tagli 
      effettuati ai sensi dell’art. 47, comma 1, lett. b) del CCNL 8 giugno 
      2000. In tal caso si aggiungono alla retribuzione di posizione rimasta 
      complessivamente attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua 
      composizione storica. Per gli esempi si rinvia all’allegato n. 7. 
       5. Il fondo dell'art. 54, alle date 
      indicate dai commi 2 e 3 deve essere automaticamente rideterminato 
      aggiungendovi la somma corrispondente ai singoli incrementi spettanti a 
      ciascun dirigente in relazione alle specifiche posizioni moltiplicati per 
      il numero degli stessi.  6. La retribuzione di posizione minima 
      contrattuale nelle due componenti il cui totale è indicato nell’ultima 
      colonna della tabella del comma 3, è corrisposta in tale misura sino al 30 
      dicembre 2003A tale data anche i dirigenti con meno di cinque anni a rapporto non 
      esclusivo assunti entro il 31 dicembre 1998 (data ultima per poter 
      mantenere tale rapporto) raggiungono, per effetto dell’art. 4, comma 2, 
      del CCNL 8 giugno 2000, II biennio, la retribuzione di posizione minima 
      contrattuale nella misura utile ai fini del conglobamento di cui all’art. 
      41. Sino alla predetta data la retribuzione di posizione è disciplinata 
      dall’art. 39 del CCNL 8 giugno 2000.
 
 7. La retribuzione di posizione è lorda, 
      fissa e ricorrente ed è corrisposta mensilmente nella misura di 1/12. Nel 
      corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilità.
 
 CAPO V
 NUOVI STIPENDI TABELLARI
 E RETRIBUZIONE DI POSIZIONE MINIMA CONTRATTUALE
 DIRIGENTI MEDICI E VETERINARI CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO E NON 
      ESCLUSIVO DAL 31 DICEMBRE 2003
 Art. 
      41Nuovo stipendio tabellare dei dirigenti medici e veterinari. Conglobamenti
 
 1. A decorrere dal 31 dicembre 2003 lo 
      stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo della 13^ mensilità, per i 
      dirigenti medici e veterinari con rapporto di lavoro esclusivo e non 
      esclusivo ed orario unico è fissato in € 38.198,00 annui lordi.. 
       2. A decorrere dal 31 dicembre 2003 per i 
      dirigenti con anzianità di servizio pari o superiore ai cinque anni, nel 
      trattamento economico del comma 1 sono conglobate e riassorbite le 
      seguenti voci:- per € 28.750,00 (€ 31.145,83 compresa la 13^ mensilità), lo stipendio 
      tabellare annuo di cui all’art.35, comma 2, comprensivo, per € 7.169,97, 
      dell’intera misura dell’indennità integrativa speciale annua dell’art. 34;
 - per € 5.360,24 (€ 5.806,93 compresivi della 13^ mensilità) la 
      retribuzione di posizione minima contrattuale annua degli articoli da n. 
      37 a n. 40 con la corrispondente riduzione in misura pro-capite del fondo 
      previsto dall’art. 54;
 - per € 1.245,24 la retribuzione di risultato, con la corrispondente 
      riduzione in misura annua pro-capite del fondo dell’art. 56.
 3. A decorrere dal 31 dicembre 2003, per 
      i dirigenti medici e veterinari con rapporto di lavoro esclusivo con 
      anzianità di servizio inferiore a cinque anni, nel trattamento economico 
      del comma 1, sono conglobate e riassorbite le seguenti voci :- per € 28.750,00, lo stipendio tabellare annuo dell’art. 35, comma 2, che 
      a sua volta ha conglobato comprensivo, per € 7.169,97, dell’intera misura 
      dell’indennità integrativa speciale annua, dell’art. 34;
 - per € 4.381,21 (€ 4.746,31 compresivi della 13^ mensilità) la 
      retribuzione di posizione minima contrattuale annua degli artt. 37 e 38 
      con la corrispondente riduzione in misura pro-capite del fondo previsto 
      dall’art. 54;
 - per € 1.245,24 la retribuzione di risultato, con la corrispondente 
      riduzione in misura annua pro-capite del fondo dall’art. 56;
 - per € 979,02 (€ 1.060,61 compresivi della 13^ mensilità) le risorse 
      della RIA (retribuzione individuale di anzianità) dei dirigenti cessati 
      dal servizio che già dal 31 dicembre 2001 confluiscono nel fondo di cui 
      all’art. 9 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio, quale anticipazione 
      dell’incremento della retribuzione di posizione di equiparazione 
      attribuibile al raggiungimento del quinquennio ai sensi degli artt. 3 e 4 
      comma 2 del citato CCNL del II biennio.
 4. Ai fini dei conguagli derivanti 
      dall’applicazione dei commi 2 e 3 per la quota della retribuzione di 
      posizione e di risultato conglobata nulla è dovuto al dirigente al quale 
      rimane, per entrambe le voci solo la quota eccedente il conglobamento. Ove 
      la retribuzione di risultato sia stata corrisposta in data successiva al 
      31 dicembre 2003, essa è anticipata a tale data e successivamente 
      conguagliata ai sensi del presente comma.  5. Ai dirigenti medici e veterinari 
      assunti dal 31 dicembre 2003 è attribuito lo stipendio tabellare annuo 
      lordo del comma 1. Art. 42
 La retribuzione di posizione minima contrattuale per i dirigenti medici e 
      veterinari con rapporto di lavoro esclusivo. Rideterminazione dal 
      31dicembre 2003
 1. A decorrere dal 31 dicembre 2003, la 
      retribuzione di posizione minima contrattuale del comma 3 degli artt. 37 e 
      38, dei dirigenti medici e veterinari con rapporto di lavoro esclusivo ed 
      orario unico, residua dopo l’applicazione dell’art. 41, è unificata nel 
      valore indicato nell’ultima colonna delle seguenti tavole:  A) Dirigenti Medici  
        
      
        
          | 
          
          
          Retribuzione di posizione in euro |  
          | 
            | 
          Fissa | 
          Variabile | 
          Totale 
          30.12.2003 | 
          Quota 
          parte conglobata nel tabellare | 
          
          Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata al 31 dicembre 
          2003 |  
          | 
          Dirigente 
          incarico struttura complessa: area chirurgica | 
          9.352,28 | 
          4.204,47 | 
          13.556,75 | 
          5.360,24 | 
          8.196,51 |  
          | 
          Dirigente 
          incarico struttura complessa: area medicina | 
          8.835,82 | 
          3.640,50 | 
          12.476,32 | 
          5.360,24 | 
          7.116,08 |  
          | 
          Dirigente 
          incarico struttura complessa: area territorio | 
          8.319,36 | 
          3.623,97 | 
          11.943,33 | 
          5.360,24 | 
          6.583,09 |  
          | 
          Dirigente 
          incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 | 
          7.461,30 | 
          3.634,30 | 
          11.095,60 | 
          5.360,24 | 
          5.735,36 |  
          | 
          Dirigente 
          incarico  lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 | 
          5.214,26 | 
          2.520,30 | 
          7.734,56 | 
          5.360,24 | 
          2.374,32 |  
          | 
          Dirigente 
          equiparato | 
          2.146,51 | 
          5.588,05 | 
          7.734,56 | 
          5.360,24 | 
          2.374,32 |  
          | 
          Dirigente  < 
          5 anni | 
          2.146,51 | 
          2.234,70 | 
          4.381,21 | 
          4.381,21 | 
          0,00 |    B) Dirigenti veterinari  
        
      
        
          | 
          
          
          Retribuzione di posizione in euro |  
          | 
            | 
          Fissa | 
          Variabile | 
          Totale 
          30.12.2003 | 
          Quota 
          parte conglobata nel tabellare | 
          
          Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata al 31 dicembre 
          2003 |  
          | 
          Dirigente 
          incarico struttura complessa  Istituti zooprofilattici. | 
          8.039,76 | 
          3.491,24 | 
          11.531,00 | 
          5.360,24 | 
          6.170,76 |  
          | 
          Dirigente 
          incarico struttura complessa  territorio | 
          8.270,10 | 
          3.260,90 | 
          11.531,00 | 
          5.360,24 | 
          6.170.76 |  
          | 
          Dirigente 
          incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 | 
          6.998,10 | 
          3.600,22 | 
          10.598,32 | 
          5.360,24 | 
          5.238,08 |  
          | 
          Dirigente con 
          incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 | 
          5.377,46 | 
          2.129,35 | 
          7.506,81 | 
          5.360,24 | 
          2.146,57 |  
          | 
          Dirigente 
          equiparato | 
          2.309,71 | 
          5.197,10 | 
          7.506,81 | 
          5.360,24 | 
          2.146,57 |  
          | 
          Dirigente  < 
          5 anni | 
          2.300,93 | 
          2.080,28 | 
          4.381,21 | 
          4.381,21 | 
          00 |  
        2. Alla retribuzione minima contrattuale 
      di cui al presente articolo si aggiunge la retribuzione di posizione 
      variabile aziendale eventualmente già attribuita o da attribuire, ai sensi 
      del comma 4 degli artt. 37 e 38.  3. La retribuzione di posizione minima 
      del comma 1 è garantita al dirigente in caso di mobilità o trasferimento 
      per vincita di concorso o di incarico ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 
      502 del 1992. Qualora alla valutazione negativa ai sensi dell’art. 30, 
      consegua l’attribuzione di un incarico di minore valore economico 
      complessivo, la retribuzione di posizione minima di cui al comma 1 può 
      essere decurtata sino alla misura massima del 40%.  4. Ai dirigenti medici e veterinari con 
      meno di cinque anni (ai quali, dopo l’applicazione dell’art. 41 non è più 
      corrisposta la retribuzione di posizione minima contrattuale conglobata 
      nello stipendio), al compimento del quinquennio ai sensi dell’ art. 4, 
      comma 2 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio, nel caso di valutazione 
      positiva, si attribuisce la retribuzione di posizione minima contrattuale 
      prevista per il dirigente equiparato, fatti salvi i più favorevoli effetti 
      dell’art. 28.  5. La retribuzione minima unificata di 
      cui presente articolo è lorda, fissa e ricorrente ed è corrisposta 
      mensilmente nella misura di 1/12. Nel corso del mese di dicembre si 
      aggiunge la tredicesima mensilità.  6. A decorrere dal 31 dicembre 2003, sono 
      disapplicati i commi 2, 3 e 4 dell’art. 39 del CCNL 8 giugno 2000, con 
      l’avvertenza che, dopo tale data, qualora altre norme contrattuali in 
      vigore citino la retribuzione di posizione minima nelle due componenti, 
      fissa e variabile, questa si deve intendere riferita alla retribuzione 
      minima unificata del presente articolo.
 
 Art. 
      43  La retribuzione di 
      posizione minima contrattuale per i dirigenti medici e veterinari con 
      rapporto di lavoro non esclusivo. Rideterminazione dal 31dicembre 2003
 
 1. A decorrere dal 31 dicembre 2003, la 
      retribuzione di posizione minima contrattuale del comma 3 degli artt. 39 e 
      40 dei dirigenti medici e veterinari già con rapporto di lavoro non 
      esclusivo ed orario unico, residua dopo l’applicazione dell’art. 41, è 
      unificata e direttamente attribuibile dall’azienda o ente nel valore 
      indicato nell’ultima colonna delle seguenti tavole nelle quali non viene 
      più riportato il dirigente con meno di cinque anni ai sensi del comma 6 
      degli artt. 39 e 40: 
 
 A) Dirigenti Medici 
        
      
        
          | 
          
          
          Retribuzione di posizione in euro |  
          | 
            | 
          Fissa | 
          Variabile | 
          Totale 
          30.12.2003 | 
          Quota 
          parte conglobata nel tabellare | 
          
          Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata al 31 dicembre 
          2003 |  
          | 
          Dirigente già 
          incarico struttura complessa: area chirurgica | 
          6.765,15 | 
          2.102,23 | 
          8.867,38 | 
          5.360,24 | 
          3.507,14 |  
          | 
          Dirigente già 
          incarico struttura complessa: area medicina | 
          6.248,69 | 
          1.820,25 | 
          8.068,94 | 
          5.360,24 | 
          2.708,70 |  
          | 
          Dirigente già 
          incarico struttura complessa: area territorio | 
          5.732,24 | 
          1.811,98 | 
          7.544,22 | 
          5.360,24 | 
          2.183,98 |  
          | 
          Dirigente già 
          incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 | 
          6.111,52 | 
          1.817,15 | 
          7.928,67 | 
          5.360,24 | 
          2.568,43 |  
          | 
          Dirigente 
          incarico  lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 | 
          4.100,09 | 
          1.260,15 | 
          5.360,24 | 
          5.360,24 | 
           0.00 |  
          | 
          Dirigente 
          equiparato | 
          2.566,21 | 
          2.794,03 | 
          5.360,24 | 
          5.360,24 | 
          0,00 |    Dirigenti veterinari  
        
      
        
          | 
          
          
          Retribuzione di posizione in euro |  
          | 
            | 
          Fissa | 
          Variabile | 
          Totale | 
          Quota 
          parte conglobata tabellare | 
          
          Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata al 31 dicembre 
          2003 |  
          | 
          Dirigente già 
          incarico struttura complessa  Istituti zooprofilattici | 
          5.267,07 | 
          1.745,62 | 
          7.012,69 | 
          5.360,24 | 
          1.652,45 |  
          | 
          Dirigente già 
          incarico struttura complessa  territorio | 
          5.382,24 | 
          1.630,45 | 
          7.012,69 | 
          5.360,24 | 
          1.652,45 |  
          | 
          Dirigente già 
          incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 | 
          5.916,19 | 
          1.800,11 | 
          7.716,30 | 
          5.360,24 | 
          2.356,06 |  
          | 
          Dirigente con 
          incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 | 
          4.295,56 | 
          1.064,68 | 
          5.360,24 | 
          5.360,24 | 
          0,00 |  
          | 
          Dirigente 
          equiparato | 
          2.761,69 | 
          2.598,55 | 
          5.360,24 | 
          5.360,24 | 
          0,00 |  2. Alla retribuzione minima contrattuale 
      di cui al presente articolo si aggiunge la retribuzione di posizione 
      variabile aziendale eventualmente già attribuita e residua di cui al comma 
      4 degli artt. 39 e 40.  3. Al dirigente cui, dopo il primo 
      inquadramento, la retribuzione di posizione minima risulti totalmente 
      conglobata e non sia stata attribuita la retribuzione di posizione 
      variabile aziendale, la retribuzione di posizione risulterà pari a zero, 
      salvi – successivamente – i più favorevoli effetti dell’art. 28 che 
      comportino con il conferimento di un altro incarico l’attribuzione di una 
      nuova retribuzione di posizione minima di cui alle tavole del comma 1 con 
      la metodologia dell’esempio dell’allegato n…. (DA PREPARARE). La 
      retribuzione di posizione variabile aziendale, ove da attribuire, deve 
      essere sempre ridotta del 50% del proprio valore originario.  4. La retribuzione di posizione minima di 
      cui al comma 1 è garantita al dirigente in caso di mobilità o 
      trasferimento per vincita di concorso o di incarico ai sensi dell’art. 15 
      del dlgs 502 del 1992. Qualora alla valutazione negativa ai sensi 
      dell’art. 30 consegua l’attribuzione di un incarico di minore valore 
      economico complessivo, la retribuzione di posizione minima di cui al comma 
      1 può essere decurtata sino alla misura massima del 40%.  5. Ai dirigenti a rapporto esclusivo che, 
      a decorrere dal 1 gennaio 2005, (data di concreta applicazione della legge 
      138 del 2004) optino per il rapporto di lavoro non esclusivo compete la 
      retribuzione di posizione minima contrattuale di cui al comma 1 già 
      decurtata con il presente articolo senza ulteriori interventi contabili da 
      parte delle aziende o enti. Questi dovranno, invece, procedere nei 
      confronti degli stessi dirigenti alla decurtazione del 50% della 
      retribuzione variabile aziendale ove attribuita, ai sensi dell’art. 47, 
      comma 1 lett. b) del CCNL 8 giugno 2000.  6. Esclusivamente nel caso in cui le 
      aziende ed enti decidano di non revocare l’incarico di struttura semplice 
      o complessa al dirigente che eserciti l’opzione del comma 5, il 
      mantenimento degli equilibri ottenuti nell’attribuzione del valore degli 
      incarichi, a parità di funzioni e rapporto di lavoro, per compensare la 
      diversa retribuzione di posizione minima contrattuale di provenienza, è 
      ottenuto sulla base dell’esempio di cui all’allegato n….. (DA PREPARARE), 
      attuando una decurtazione della retribuzione di posizione variabile 
      aziendale che garantisca il predetto equilibrio.  7. Al dirigente neo assunto che dal 1 
      gennaio 2005 opti per il rapporto di lavoro non esclusivo non compete 
      alcuna retribuzione di posizione e di risultato. Al compimento del 
      quinquennio e nel caso di valutazione positiva ai sensi dell’art. 28 allo 
      stesso è applicabile il comma 3.  8. La retribuzione minima unificata di 
      cui presente articolo è lorda, fissa e ricorrente ed è corrisposta 
      mensilmente nella misura di 1/12. Nel corso del mese di dicembre si 
      aggiunge la tredicesima mensilità.  9. A decorrere dal 31 
      dicembre 2003, sono disapplicati i commi 2, 3 e 4 dell’art. 39 del CCNL 8 
      giugno 2000, con l’avvertenza che, dopo il 31 dicembre 2003, qualora altre 
      norme contrattuali in vigore citino la retribuzione di posizione minima 
      nelle due componenti, fissa e variabile, questa si deve intendere riferita 
      alla retribuzione minima unificata del presente articolo. 
 
 CAPO VI
 BIENNIO 2002 - 2003TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI CON RAPPORTO DI LAVORO NON ESCLUSIV0 
      AD ESAURIMENTO
 
 
 Art. 
      44Incrementi contrattuali e stipendi tabellari dei medici a tempo definito e 
      dei veterinari
 ad esaurimento
 
 1. Dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre 
      2002, lo stipendio tabellare previsto per i dirigenti medici e veterinari 
      di cui all’art. 36 del CCNL 10 febbraio 2004, con rapporto di lavoro ad 
      esaurimento non esclusivo ai sensi dell’art. 13, è incrementato 
      dell’importo mensile a fianco di ciascuno indicato:  a) Dirigenti medici: € 44,35 b) Dirigenti veterinari: € 61,81
 Dall’1 gennaio 2002 lo stipendio 
      tabellare annuo lordo, per dodici mensilità, è quindi rideterminato 
      rispettivamente in:  € 13.366,67 per i medici  € 18.576,53 per i veterinari  2. Dal 1 gennaio 2003 gli stipendi 
      tabellari di cui al comma 1 sono ulteriormente incrementati dell’importo 
      mensile lordo a fianco di ciascuno indicato, cui si aggiunge il valore 
      lordo mensile dell’indennità integrativa speciale prevista dalle tavole nn. 
      3 e 7 del CCNL 8 giugno 2000:  Incrementi IIS  a) Medici: € 51,98 ed € 535,25 
       b) Veterinari: € 72,44 ed € 551,54 
       Dal 1 gennaio 2003, lo stipendio 
      tabellare annuo lordo, per dodici mensilità, è quindi rideterminato 
      rispettivamente in: 
 € 20.413,43 per i medici
 € 26.064,29 per i veterinari
 3. Gli stipendi tabellari di cui ai commi 
      1, e 2 sono corrisposti mensilmente nella misura di 1/12. Nel corso del 
      mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilità. 
 
 Art. 
      45  Indennità di 
      specificità medico - veterinaria  1. A decorrere dall’1 gennaio 2002, 
      l'indennità di specificità medico - veterinaria spettante ai dirigenti 
      dell’art. 44, comma 1 resta fissata nella misura annua lorda in atto 
      goduta di € 2.065,83 per i dirigenti già di II livello e di € 1.032,92 per 
      gli altri dirigenti, ai sensi dell’art. 5, comma 1 del CCNL 5 dicembre 
      1996, II biennio. 
 2. L’indennità di cui al comma 1 è annua, 
      fissa e ricorrente ed è corrisposta mensilmente nella misura di 1/12. Nel 
      corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilità.
 
 Art. 
      46La retribuzione di posizione minima contrattuale per i dirigenti medici 
      con rapporto di lavoro ad esaurimento
 
 1. Al 31 dicembre 2001, per i dirigenti 
      medici a tempo definito dell’art. 44, la retribuzione di posizione minima 
      contrattuale nelle due componenti fissa e variabile, tenuto conto 
      dell’art. 47, comma 1, lettera b) secondo periodo, e dell’art. 3 - 
      rispettivamente - dei CCNL 8 giugno 2000, I e II biennio, risulta così 
      fissata:  
        
      
        
          | 
            | 
          
          
          Retribuzione di posizione in lire | 
          
          
          Retribuzione di posizione in euro |  
          | 
            | 
          Fissa | 
          Variabile | 
          Totale | 
          Fissa | 
          Variabile | 
          Totale |  
          | 
           Dirigente 
          già incarico struttura. Complessa: area chirurgica | 
          6.009.000 | 
          6.208.000 | 
          12.217.000 | 
          3.103,39 | 
          3.206,16 | 
          6.309,55 |  
          | 
          Dirigente già 
          incarico struttura. Complessa:  area medicina | 
          4.364.000 | 
          6.076.000 | 
          10.440.000 | 
          2.253,82 | 
          3.137,99 | 
          5.391,81 |  
          | 
          Dirigente già 
          incarico struttura. Complessa:  area territorio | 
          3.465.000 | 
          6.003.000 | 
          9.468.000 | 
          1.789,52 | 
          3.100,29 | 
          4.889,81 |  
          | 
          Dirigente già 
          incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 | 
          4.465.000 | 
          5.716.000 | 
          10.181.000 | 
          2.305,98 | 
          2.952,07 | 
          5.258,05 |  
          | 
           Dirigente 
          incarico  lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 | 
          1.603.000 | 
          4.611.000 | 
          6.214.000 | 
           827,88 | 
          2.381,38 | 
          3.209,26 |  
          | 
          Dirigente 
          equiparato  | 
          1.000.000 | 
          5.214.000 | 
          6.214.000 | 
           516,46 | 
          2.692,80 | 
          3.209,26 |    2. A decorrere dall’1 gennaio 2002, alla 
      retribuzione di posizione del comma 1 sono attribuiti i seguenti 
      incrementi annui lordi:  
        
      
        
          | 
          
          
          Retribuzione di posizione in euro |  
          | 
            | 
          Fissa | 
          Variabile | 
          Totale 
          31.12.2001 | 
          Incremento 
          parte fissa | 
          fissa | 
          Variabile | 
          Totale 
          1.1.2002 |  
          | 
           Dirigente 
          già incarico struttura complessa: area chirurgica | 
          3.103,39 | 
          3.206,16 | 
          6.309,55 | 
          400,00 | 
          3.503,39 | 
          3.206,16 | 
          6.709,55 |  
          | 
          Dirigente già 
          incarico struttura complessa:  area medicina | 
          2.253,82 | 
          3.137,99 | 
          5.391,81 | 
          400,00 | 
          2.653,82 | 
          3.137,99 | 
          5.791,81 |  
          | 
          Dirigente già 
          incarico struttura. Complessa: area territorio | 
          1.789,52 | 
          3.100,29 | 
          4.889,81 | 
          400,00 | 
          2.189,52 | 
          3.100,29 | 
          5.289,81 |  
          | 
          Dirigente già 
          incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 | 
          2.305,98 | 
          2.952,07 | 
          5.258,05 | 
          200,00 
            | 
          2.505,98 | 
          2.952,07 | 
          5.458,05 |  
          | 
           Dirigente 
          incarico  lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 | 
           827,88 | 
          2.381,38 | 
          3.209,26 | 
          200,00 
            | 
          1.027,88 | 
          2.381,38 | 
          3.409,26 |  
          | 
          Dirigente 
          equiparato  | 
           516,46 | 
          2.692,80 | 
          3.209,26 | 
          200,00 | 
           716,46 | 
          2.692,80 | 
          3.409,26 |    3. A decorrere dall’1 gennaio 2003 alla 
      retribuzione di posizione del comma 2 sono attribuiti i seguenti 
      incrementi annui lordi:  
        
      
        
          | 
          
          
          Retribuzione di posizione in euro |  
          | 
            | 
          Fissa | 
          Variabile | 
          Totale 
          31.12.2002 | 
          
          Incremento  parte fissa | 
          fissa | 
          Variabile | 
          Totale 
          1.1.2003 |  
          | 
           Dirigente 
          già incarico struttura complessa: area chirurgica | 
          3.503,39 | 
          3.206,16 | 
          6.709,55 | 
          500,00 | 
          4.003,39 | 
          3.206,16 | 
          7.209,55 |  
          | 
          Dirigente già 
          incarico struttura complessa: area medicina | 
          2.653,82 | 
          3.137,99 | 
          5.791,81 | 
          500,00 | 
          3.153,82 | 
          3.137,99 | 
          6.291,81 |  
          | 
          Dirigente già 
          incarico struttura complessa: area territorio | 
          2.189,52 | 
          3.100,29 | 
          5.289,81 | 
          500,00 | 
          2.689,52 | 
          3.100,29 | 
          5.789,81 |  
          | 
          Dirigente già 
          incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 | 
          2.505,98 | 
          2.952,07 | 
          5.458,05 | 
          300,00 | 
          2.805,98 | 
          2.952,07 | 
          5.758,05 |  
          | 
           Dirigente 
          incarico  lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 | 
          1.027,88 | 
          2.381,38 | 
          3.409,26 | 
          300,00 | 
          1.327,88 | 
          2.381,38 | 
          3.709,26 |  
          | 
          Dirigente 
          equiparato  | 
           716,46 | 
          2.692,80 | 
          3.409,26 | 
          300,00 | 
          1.016,46 | 
          2.692,80 | 
          3.709,26 |  
        4. Gli incrementi delle tavole dei commi 
      2 e 3 non sono riassorbiti dalla retribuzione di posizione variabile 
      aziendale eventualmente già attribuita e residua dopo i tagli effettuati 
      ai sensi dell’art. 47, comma 1 lett. b) del CCNL 8 giugno 2000. In tal 
      caso si aggiungono alla retribuzione di posizione complessiva rimasta al 
      dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica. Per gli esempi 
      si rinvia all’allegato n. 7.  5. Il fondo dell’art. 54, alle date 
      indicate dai commi 2 e 3 deve essere automaticamente rideterminato 
      aggiungendovi la somma corrispondente ai singoli incrementi spettanti a 
      ciascun dirigente in relazione alle specifiche posizioni moltiplicati per 
      il numero degli stessi.  6. La retribuzione di posizione è lorda, 
      fissa e ricorrente ed è corrisposta mensilmente nella misura di 1/12. Nel 
      corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilità.
 7. La retribuzione di posizione minima 
      contrattuale nelle due componenti, il cui totale è indicato nell’ultima 
      colonna della tavola del comma 3, è corrisposta in tale misura sino 
      all’applicazione dell’art. 13.
 Art. 
      47La retribuzione di posizione minima contrattuale per i dirigenti 
      veterinari con rapporto di lavoro ad esaurimento
 
 1. Al 31 dicembre 2001, per i dirigenti 
      veterinari con rapporto di lavoro non esclusivo ad esaurimento dell’art. 
      44, la retribuzione di posizione minima contrattuale nelle due componenti 
      fissa e variabile, tenuto conto dell’art. 47, comma 1, lettera b) secondo 
      periodo e dell’art. 3, rispettivamente, dei CCNL 8 giugno 2000, I e II 
      biennio, risulta così fissata:
 
        
      
        
          | 
            | 
          
          
          Retribuzione di posizione in lire | 
          
          
          Retribuzione di posizione in euro |  
          | 
            | 
          Fissa | 
          Variabile | 
          Totale | 
          Fissa | 
          Variabile | 
          Totale |  
          | 
          Dirigente già 
          incarico struttura complessa  territorio | 
          1.489.000 | 
          7.997.000 | 
          9.486.000 | 
           769,00 | 
          4.130,11 | 
          4.899,11 |  
          | 
          Dirigente già 
          incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 | 
          1.479.000 | 
          8.196.000 | 
          9.675.000 | 
           763,84 | 
          4.232,88 | 
          4.996,72 |  
          | 
          Dirigente con 
          incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 | 
          1.000.000 | 
          2.707.000 | 
          3.707.000 | 
           516,46 | 
          1.398,05 | 
          1.914,51 |  
          | 
          Dirigente 
          equiparato | 
          1.000.000 | 
          2.707.000 | 
          3.707.000 | 
          516,46 | 
          1.398,05 | 
          1.914,51 |  2. A decorrere dall’1 gennaio 2002, alla 
      retribuzione di posizione del comma 1 sono attribuiti i seguenti 
      incrementi annui lordi:
 
        
      
        
          | 
          
          
          Retribuzione di posizione in euro |  
          | 
            | 
          Fissa | 
          Variabile | 
          Totale 
          31.1.2001 | 
          Incremento 
          parte fissa | 
          Fissa | 
          Variabile | 
          Totale 
          1.2.2002 |  
          | 
          Dirigente  
          gia incarico struttura complessa  territorio | 
           769,00 | 
          4.130,11 | 
          4.899,11 | 
          800,00 
           | 
          1.569,00 | 
          4.130,11 | 
          5.699,11 |  
          | 
          Dirigente  
          già incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 | 
           763,84 | 
          4.232,88 | 
          4.996,72 | 
           350,00 | 
          1.113,84 | 
          4.232,88 | 
          5.346,72 |  
          | 
          Dirigente.con 
          incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 | 
           516,46 | 
          1.398,05 | 
          1.914,51 | 
           350,00 | 
           866,46 | 
          1.398,05 | 
          2.264,51 |  
          | 
          Dirigente 
          equiparato | 
          516,46 | 
          1.398,05 | 
          1.914,51 | 
           350,00 | 
           866,46 | 
          1.398,05 | 
          2.264,51 |  3. A decorrere dall’1 gennaio 2003, alla 
      retribuzione di posizione del comma 2 sono attribuiti i seguenti ulteriori 
      incrementi annui lordi:
 
        
      
        
          | 
          
          
          Retribuzione di posizione in euro |  
          | 
            | 
          Fissa | 
          Variabile | 
          Totale 
          31.12.2002 | 
          Incremento 
          parte fissa | 
          Fissa | 
          Variabile | 
          Totale 
          1.1.2003 |  
          | 
          Dirigente 
          già  incarico struttura complessa  territorio | 
          1.569,00 | 
          4.130,11 | 
          5.699,11 | 
          1.100,00 | 
          2.669,00 | 
          4.130,11 | 
          6.799,11 |  
          | 
          Dirigente  
          già incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 | 
          1.113,84 | 
          4.232,88 | 
          5.346,72 | 
           600,00 | 
          1.713,84 | 
          4.232,88 | 
          5.946,72 |  
          | 
          Dirigente con 
          incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 | 
           866,46 | 
          1.398,05 | 
          2.264,51 | 
           600,00 | 
          1.466,46 | 
          1.398,05 | 
          2.864,51 |  
          | 
          Dirigente 
          equiparato | 
           866,46 | 
          1.398,05 | 
          2.264,51 | 
           600,00 | 
          1.466,46 | 
          1.398,05 | 
          2.864,51 |    4. Gli incrementi delle tavole dei commi 
      2 e 3 non sono riassorbiti dalla retribuzione di posizione variabile 
      aziendale eventualmente già attribuita e residua dopo i tagli effettuati 
      ai sensi dell’art. 47 del CCNL 8 giugno 2000. In tal caso si aggiungono 
      alla retribuzione di posizione complessiva rimasta al dirigente 
      indipendentemente dalla sua composizione storica.  5. Il fondo dell’art. 54, alle date 
      indicate dai commi 2 e 3 deve essere automaticamente rideterminato 
      aggiungendovi la somma corrispondente ai singoli incrementi spettanti a 
      ciascun dirigente in relazione alle specifiche posizioni moltiplicati per 
      il numero degli stessi. Per gli esempi si rinvia all’allegato n. 7. 
       6. La retribuzione di posizione è lorda, 
      fissa e ricorrente ed è corrisposta mensilmente nella misura di 1/12. Nel 
      corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilità. 
       7. La retribuzione di posizione minima 
      contrattuale nelle due componenti, il cui totale è indicato nell’ultima 
      colonna della tavola del comma 3, è corrisposta in tale misura sino 
      all’applicazione dell’art. 13.
 
 Art. 
      48Ex medici condotti ed equiparati
 1. Fatta salva l’applicazione dell’art. 
      13, il trattamento economico omnicomprensivo di € 5.993,61 previsto 
      dall’art. 36, comma 3 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004 per gli ex 
      medici condotti ed equiparati tuttora a rapporto non esclusivo, è 
      rideterminato, a decorrere dal 1 gennaio 2002, in € 6.141,85 e, a 
      decorrere dall’1 gennaio 2003, in € 6.352,03.  2. Il trattamento economico di cui al 
      comma 1 è corrisposto mensilmente nella misura di 1/12. Nel corso del mese 
      di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilità.  Art. 49
 Conglobamento della 
      retribuzione di posizione minima. Rideterminazione per i medici già a 
      tempo definito
 
 1. La retribuzione di posizione minima 
      contrattuale dei dirigenti medici già a tempo definito è conglobata nello 
      stipendio tabellare solo in applicazione dell’art. 13 con il passaggio al 
      rapporto di lavoro esclusivo o non esclusivo ed orario unico, nel primo 
      caso, nella misura di € 1.334, 96 (€ 1.446, 19, comprensiva della 
      tredicesima mensilità) e, nel secondo, di € 3.709, 26 (€ 4.018, 37 
      comprensiva della tredicesima mensilità).  2. In conseguenza del comma 1, a 
      decorrere dalla data del passaggio, la retribuzione di posizione minima 
      contrattuale dei dirigenti medici interessati che prescelgono il rapporto 
      esclusivo è unificata nella misura indicata nella seguente tavola:
 
 
        
      
        
          | 
            | 
          Fissa | 
          Variabile | 
          Totale 
          31.12.2003 | 
          Quota parte 
          da conglobare nel tabellare all’atto del passaggio | 
          Retribuzione 
          di posizione minima contrattuale unificata all’atto del passaggio |  
          | 
           Dirigente 
          già incarico struttura complessa: area chirurgica | 
          4.003,39 | 
          3.206,16 | 
          7.209,55 | 
          1.334,94 | 
          5.874,61 |  
          | 
          Dirigente già 
          incarico struttura complessa: area medicina | 
          3.153,82 | 
          3.137,99 | 
          6.291,81 | 
          1.334,94 | 
           |  
          | 
          Dirigente già 
          incarico struttura complessa: area territorio | 
          2.689,52 | 
          3.100,29 | 
          5.789,81 | 
          1.334,94 | 
           |  
          | 
          Dirigente già 
          incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 | 
          2.805,98 | 
          2.952,07 | 
          5.758,05 | 
          1.334,94 | 
           |  
          | 
           Dirigente 
          incarico  lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 | 
          1.327,88 | 
          2.381,38 | 
          3.709,26 | 
          1.334,94 | 
          2.374,32 |  
          | 
          Dirigente 
          equiparato  | 
          1.016,46 | 
          2.692,80 | 
          3.709,26 | 
          1.334,94 | 
          
          2.374,32 |   3. In conseguenza 
      del comma 1, a decorrere dalla data del passaggio, la retribuzione di 
      posizione minima contrattuale dei dirigenti medici interessati che 
      prescelgono il rapporto non esclusivo è unificata nella misura indicata 
      nella seguente tavola:
 
        
      
        
          | 
            | 
          Fissa | 
          Variabile | 
          Totale 
          31.12.2003 | 
          Quota parte 
          da conglobare nel tabellare all’atto del passaggio | 
          Retribuzione 
          di posizione minima contrattuale unificata all’atto del passaggio |  
          | 
           Dirigente 
          già incarico struttura complessa: area chirurgica | 
          4.003,39 | 
          3.206,16 | 
          7.209,55 | 
          3.709, 26 | 
          3.500,29 |  
          | 
          Dirigente già 
          incarico struttura complessa: area medicina | 
          3.153,82 | 
          3.137,99 | 
          6.291,81 | 
          3.709, 26 | 
          2.582,55 |  
          | 
          Dirigente già 
          incarico struttura complessa: area territorio | 
          2.689,52 | 
          3.100,29 | 
          5.789,81 | 
          3.709, 26 | 
          2.080,55 |  
          | 
          Dirigente già 
          incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 | 
          2.805,98 | 
          2.952,07 | 
          5.758,05 | 
          3.709, 26 | 
          2.048,79 |  
          | 
           Dirigente 
          incarico  lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 | 
          1.327,88 | 
          2.381,38 | 
          3.709,26 | 
          3.709, 26 | 
          0,00 |  
          | 
          Dirigente 
          equiparato  | 
          1.016,46 | 
          2.692,80 | 
          3.709,26 | 
          3.709, 26 | 
          0,00 |  
       4. 
      Alla retribuzione di posizione minima contrattuale unificata si applicano 
      le medesime clausole previste dagli artt. 42 e 43, a seconda del rapporto 
      di lavoro prescelto.
 
 Art. 
      50  Conglobamento della 
      retribuzione di posizione minima. Rideterminazione per i veterinari già 
      con rapporto di lavoro ad esaurimento
 1.La retribuzione di posizione minima 
      contrattuale dei dirigenti veterinari con rapporto di lavoro ad 
      esaurimento è conglobata solo in applicazione dell’art. 13 con il 
      passaggio al rapporto di lavoro esclusivo, nella misura di € 717, 94 (€ 
      777,77 comprensiva della tredicesima mensilità).  2. In conseguenza del comma 1, a 
      decorrere dalla data del passaggio, la retribuzione di posizione minima 
      contrattuale dei dirigenti veterinari interessati è unificata nella misura 
      indicata nella seguente tavola: 
 
        
      
        
          | 
          
          
          Retribuzione di posizione in euro |  
          | 
            | 
          Fissa | 
          Variabile | 
          Totale | 
          Quota parte 
          da conglobare nel tabellare all’atto del passaggio | 
          Retribuzione 
          di posizione minima contrattuale unificata all’atto del passaggio |  
          | 
          Dirigente già 
          incarico struttura complessa  territorio | 
          2.669,00 | 
          4.130,11 | 
          6.799,11 | 
          717,94 | 
          6.081,17 |  
          | 
          Dirigente già 
          incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 | 
          1.713,84 | 
          4.232,88 | 
          5.946,72 | 
          717,94 | 
          5.228,78 |  
          | 
          Dirigente con 
          incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 | 
          1.466,46 | 
          1.398,05 | 
          2.864,51 | 
          717,94 | 
          2.146,57 |  
          | 
          Dirigente 
          equiparato | 
          1.466,46 | 
          1.398,05 | 
          2.864,51 | 
          717,94 | 
          2.146,57 |  3. Alla retribuzione di posizione minima 
      contrattuale unificata si applicano le medesime clausole previste 
      dall’art. 42.
 CAPO VII
 INDENNITA’
 Art. 
      51Indennità per turni notturni e festivi
 1. A decorrere dal 1 gennaio 2003, l’ indennità per lavoro notturno di cui 
      all’art. 8, comma 1 del CCNL 10 febbraio 2004 è rideterminata in € 2,74 
      (pari a L. 5.300) lordi.
 2. A decorrere dal 1 gennaio 2003, l’indennità per lavoro festivo di cui 
      all’art. 8, comma 2 del CCNL 10 febbraio 2004 è rideterminata in € 17,82 
      (pari a L. 34.500) lordi, nella misura intera, e in € 8,91 (pari a L.17.250) 
      lordi, nella misura ridotta.
 
 
 Art. 
      52Indennità Ufficiale di polizia giudiziaria
 1. A decorrere dall’entrata in vigore del 
      presente contratto, ai dirigenti medici e veterinari cui, ai sensi delle 
      vigenti disposizioni di legge, è stata attribuita dall’autorità competente 
      la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, è corrisposta una 
      indennità fissa annua lorda di € 723,04 a condizione dell’effettivo 
      svolgimento delle funzioni ispettive e di controllo previste dall’art. 27 
      del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dall’art. 3 della Legge 30 aprile 
      1962, n. 283.2. L’indennità cessa di essere corrisposta dall’1 del mese successivo al 
      venir meno delle condizioni del comma 1.
 CAPO VIII
 Art. 
      53Effetti dei benefici economici
 1. Le misure degli stipendi tabellari 
      risultanti dall’applicazione dei Capi da I a VI del presente contratto - 
      hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di 
      quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità premio di servizio, 
      sull’indennità alimentare dell’art. 19, sull’equo indennizzo, sulle 
      ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui 
      contributi di riscatto.2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione 
      complessiva nelle componenti fissa e variabile in godimento nonché alle 
      voci retributive di seguito riportate:
 - del CCNL 8 giugno 2000: indennità di cui all’art. 37; assegni personali 
      previsti dall’art. 38, commi 1 e 2 e dall’art. 43, commi 2 e 3 data la 
      loro natura stipendiale; indennità dell’art. 40;
 - dagli artt. 3, 4 e 5 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico;
 3. I benefici economici risultanti dall’applicazione dei commi 1 e 2 hanno 
      effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza 
      dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel 
      periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica 
      alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel 
      presente articolo. Agli effetti dell’indennità premio di servizio, 
      dell’indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall’art. 
      2122 del C.C. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di 
      cessazione dal servizio nonché la retribuzione di posizione minima 
      contrattuale.
 
 CAPO IX  I FONDI AZIENDALI
 Art. 
      54Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, 
      equiparazione,
 specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa
 1. Il fondo previsto, rispettivamente, 
      dagli artt. 50 e 9 dei CCNL 8 giugno 2000, I e II biennio per il 
      finanziamento dell'indennità di specificità medica, della retribuzione di 
      posizione, dello specifico trattamento economico ove mantenuto a titolo 
      personale nonché dell'indennità di incarico di direzione di struttura 
      complessa, è confermato. Il suo ammontare è quello consolidato al 
      31.12.2001, comprensivo, in ragione d'anno degli incrementi previsti a 
      tale scadenza ivi compresi quelli disposti dall’art. 37 del CCNL 
      integrativo del 10 febbraio 2004.  2. Sono di seguito indicati i commi 
      tuttora vigenti dell’art. 50 del CCNL 8 giugno 2000:- comma 2 lettera a) tenuto conto dell’art. 9 del presente contratto; 
      lettere c) e d). La lettera b) non è più applicabile in quanto compresa 
      nel consolidamento del fondo;
 - commi 3, 4, 6 e 7;
 - il comma 5 è disapplicato in quanto ha esaurito i propri effetti.
 3 Sono di seguito indicati i commi 
      tuttora vigenti dell’art. 9 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio:- comma 2 lettera c). Le lettere a) e b) non sono più applicabili in 
      quanto comprese nel consolidamento del fondo;
 - commi 3 e 4.
 4. A decorrere dall’1 gennaio 2002 e dal 
      1 gennaio 2003 il fondo è integrato con le modalità previste dalle 
      seguenti norme:- dal comma 5 degli artt. 37 e 38, per i dirigenti medici e veterinari con 
      rapporto di lavoro esclusivo;
 - dal comma 5 degli artt. 39 e 40 per i dirigenti medici e veterinari con 
      rapporto di lavoro non esclusivo;
 - dal comma 5 degli artt. 46 e 47 per i dirigenti con rapporto di lavoro 
      ad esaurimento.
 
 5. A decorrere dal 31 dicembre 2003, per 
      effetto dei conglobamenti disposti dall’art. 41 il fondo del comma 1 è 
      decurtato - per ciascun dirigente medico e veterinario con rapporto 
      esclusivo e non esclusivo - degli importi annui pro-capite della 
      retribuzione di posizione, indicati nel secondo alinea dei commi 2 e 3. 
      Dalla medesima data il fondo è altresì decurtato degli importi della RIA 
      utilizzati per i dirigenti con meno di cinque anni a rapporto esclusivo 
      dell’art. 41 comma 3. Ove a tale data la RIA disponibile in ciascuna 
      azienda non sia sufficiente, la decurtazione avverrà sulla medesima voce 
      che si renderà disponibile nei successivi esercizi.  6. Dal 1 gennaio 2005, in caso di 
      passaggio dei dirigenti medici e veterinari dal rapporto di lavoro 
      esclusivo a quello non esclusivo, le risorse che si rendono disponibili 
      per effetto dell’applicazione dell’art. 12 comma 2 e dell’art. 43 
      rimangono accreditate al fondo del presente articolo, per essere 
      utilizzate prioritariamente per i fini del comma 4 in aggiunta alla RIA 
      ove carente, ovvero, in caso di ulteriore avanzo, a consuntivo, nel fondo 
      della retribuzione di risultato. In caso di ritorno del dirigente al 
      rapporto esclusivo esse potranno essere nuovamente utilizzate per la 
      retribuzione di posizione alle condizioni dell’art. 58 comma 2. 
 
 Art. 55
 Fondi per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro
 1. Nulla è innovato per quanto attiene il fondo previsto dagli artt. 51 e 
      10 dei CCNL dell’ 8 giugno 2000, I e II biennio, per il trattamento 
      accessorio legato alle condizioni di lavoro e per le modalità del suo 
      utilizzo, con particolare riguardo alle relative flessibilità. Il suo 
      ammontare è quello consolidato al 31 dicembre 2001.
 2. Sono, pertanto, confermati, in 
      particolare, i commi 2, 3 e 4 dell’art. 51 di cui al comma 1.  3. A decorrere dal 1 gennaio 2003, il 
      fondo del comma 1, è incrementato per ogni dirigente in servizio al 31 
      dicembre 2001, complessivamente di € 16,44 per dodici mensilità al netto 
      degli oneri riflessi. Il predetto importo è utilizzato come segue:a) € 4,54 mensili (art. 51);
 b) € 4,42 mensili ( art. 52);
 c) € 7,48 mensili da destinare al fondo per il lavoro straordinario.
 4. Ove nelle aziende ed enti non vi siano dirigenti medici e veterinari 
      ufficiali con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, 
      l’incremento del punto b) è destinato alla quota parte del fondo per il 
      compenso del lavoro straordinario. Sino alla corresponsione dell’indennità 
      di Ufficiale di Polizia Giudiziaria si procede in modo analogo nelle 
      aziende ed enti dove tali dirigenti sono presenti. L’incremento del punto 
      c) è destinato anch’esso temporaneamente al compenso del lavoro 
      straordinario sino alla stipulazione del CCNL relativo al II biennio 
      economico 2004 – 2005 che ne stabilirà l’utilizzazione definitiva al fine 
      di una diversa remunerazione dei servizi di guardia.
 5. Gli incrementi di cui al comma 3 sono finanziati con le risorse 
      economiche regionali indicate nell’art. 57, tenuto conto della 
      flessibilità di utilizzo del fondo richiamata nel comma 1.
 6. La retribuzione oraria per il lavoro straordinario dei dirigenti, 
      maggiorata del 15%, dal 31 dicembre 2003 è fissata in € 19,13. In caso di 
      lavoro notturno, la tariffa, maggiorata del 30%, è pari ad € 21,60 ed, in 
      caso di lavoro notturno festivo, maggiorata del 50%, è pari ad € 24,96. La 
      presente clausola sostituisce i commi 5 e 6 dell’art. 28 del CCNL 
      integrativo del 24 febbraio 2004.
 
 
 Art. 
      56  Fondo per la 
      retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale
 1. L' art. 52, commi 1 e 2 e l’art. 10, 
      comma 2 del CCNL dell’8 giugno 2000, I e II biennio economico, che 
      prevedono i fondi per la retribuzione di risultato e per il premio della 
      qualità della prestazione individuale per i dirigenti medici e veterinari 
      sono confermati. L' ammontare dei fondi ivi indicati è quello consolidato 
      al 31.12.2001.  2. Dell’art. 52 citato sono altresì 
      confermati:- i commi 4, 5, 6 e 8;
 - il comma 7 avendo prodotto i propri effetti nel II biennio economico è 
      disapplicato.
 
 3. A decorrere dal 31 dicembre 2003, per 
      effetto del conglobamento disposto dall’art. 41, il fondo è decurtato, per 
      ciascun dirigente medico e veterinario a rapporto esclusivo e non 
      esclusivo, degli importi annui pro-capite della retribuzione di risultato 
      indicati nel medesimo articolo, commi 2 e 3 terzo alinea.  4. In caso di passaggio dei dirigenti 
      medici e veterinari dal rapporto di lavoro esclusivo a quello non 
      esclusivo, le risorse che si rendono disponibili per effetto della totale 
      decurtazione della retribuzione di risultato ai sensi dell’art. 12, comma 
      2, rimangono accreditate al fondo stesso. 
 
 
 Art. 
      57Risorse economiche regionali
 1. A decorrere dal 1 gennaio 2003, al 
      fine di dare attuazione all’art. 55, le Regioni mettono a disposizione, a 
      livello nazionale, complessivamente risorse economiche pari allo 0,32% 
      calcolato sul monte salari 2001 (pari ad € 16,44 mensili pro – capite per 
      dirigente in servizio al 31 dicembre 2001) da destinare al trattamento 
      economico accessorio dei dirigenti medici e veterinari. La ripartizione di 
      tali risorse all’interno del fondo per le condizioni di lavoro è indicata 
      nel comma 3 del medesimo articolo.  2. Entro trenta giorni dall’entrata in 
      vigore del presente CCNL, ciascuna azienda o ente invia alla propria 
      Regione la relazione sulle risorse economiche occorrenti per 
      l’applicazione del comma 1. L’ammontare del finanziamento aggiuntivo dei 
      fondi aziendali si ottiene applicando il sistema di calcolo per dirigente 
      previsto dall’art. 55 comma 3 ed, al suo interno, le Regioni possono 
      disporre apposite compensazioni tra i vari incrementi sempre nel rispetto 
      del limite massimo di finanziamento del comma 1.
 
 Art. 58
 Norma finale
 1. Le parti ritengono necessario 
      precisare che, ove nelle tavole relative alla retribuzione minima 
      contrattuale dei dirigenti medici e veterinari e dei dirigenti ad 
      esaurimento a rapporto di lavoro non esclusivo si fa riferimento 
      all’incarico di struttura complessa o semplice, esso ha valore meramente 
      contabile e storico, essendo detta voce retributiva la risultante della 
      prima ristrutturazione dello stipendio attuata con il CCNL 5 dicembre 
      1996. Dopo il D. Lgs. 229 del 1999, che ha reso obbligatorio il rapporto 
      di lavoro esclusivo, la retribuzione di posizione minima contrattuale è 
      stata decurtata ma sempre in relazione alle posizioni di provenienza dei 
      titolari ancorché non più legata agli incarichi di struttura di cui sopra 
      che, permanendo la scelta del rapporto di lavoro non esclusivo, sono stati 
      – a suo tempo - revocati. Di qui la dizione “già incarico” di struttura 
      complessa o semplice.  2. L’eventuale nuova opzione per il 
      rapporto di lavoro esclusivo non ripristina la situazione di incarico 
      preesistente con la correlata retribuzione di posizione, circostanza che, 
      ai sensi dell’art. 48 del CCNL 8 giugno 2000, si può verificare 
      successivamente secondo le vigenti procedure contrattuali ovvero 
      concorsuali in caso di incarichi di struttura complessa.  3. A decorrere dal 1 gennaio 2005, data 
      di concreta applicazione della legge 138 del 2004, la possibilità di 
      passare dal rapporto esclusivo a quello non esclusivo e viceversa entra a 
      regime, secondo le regole dell’art. 12 e del presente.
 
 
 PARTE III 
       NORME FINALI E 
      TRANSITORIE Art. 59
 Previdenza complementare
 1. Le parti convengono sulla necessità che anche la dirigenza della 
      presente area negoziale possa usufruire della tutela previdenziale 
      complementare a contribuzione definita ed a capitalizzazione individuale 
      ai sensi del D. Lgs. n. 124 del 1993, della legge n. 335 del 1995 e 
      successive modificazioni e integrazioni, dell’accodo quadro nazionale in 
      materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per 
      i dipendenti pubblici del 29 luglio 1999, del DPCM del 20 dicembre 1999 e 
      successive modificazioni e integrazioni.
 2. A questi fini le parti, prendendo atto che in data 7 dicembre 2004 è 
      stata stipulata la ipotesi di accordo concernente l’istituzione del fondo 
      nazionale di pensione complementare per i lavoratori dei Comparti, delle 
      Regioni delle Autonomie Locali e del Servizio Sanitario Nazionale (tutt’ora 
      in corso di perfezionamento), si riservano entro il 30 settembre 2005 di 
      dichiarare se intendono aderire a detto fondo ovvero se intendono 
      definirne uno autonomo per i dirigenti della presente area.
 3. Le parti si danno altresì atto che le voci utili per il calcolo della 
      percentuale retributiva sugli elementi del TFR sono state già individuate 
      dall’art. 34 del CCNL 10 febbraio 2004.
   Art. 
      60Norma Finale
 1. Nelle parti non modificate o integrate o disapplicate dal presente 
      contratto, restano confermate tutte le norme dei sotto elencati contratti 
      ivi comprese in particolare le disposizioni riguardanti l’orario di lavoro 
      e l’orario notturno nonché l’art. 62, comma 1 del CCNL 8 giugno 2000 ;
 - CCNL del 5 dicembre 1996, quadriennio 1994 – 1997 per la parte normativa 
      e primo biennio 1994 1995 per la parte economica;
 - CCNL del 5 dicembre 1996, relativo al II biennio economico 1996 – 1997;
 - CCNL integrativo del 4 marzo 1997;
 - CCNL integrativo del 2 luglio 1997;
 - CCNL integrativo del 5 agosto 1997
 - CCNL 8 giugno 2000, quadriennio 1998 – 2001 per la parte normativa e I 
      biennio 1998 – 1999 per la parte economica;
 - CCNL 8 giugno 2000, II biennio 2000 - 2001 per la parte economica;
 - CCNL integrativo del 22 febbraio 2001, confermato per quanto riguarda i 
      destinatari anche dopo l’entrata in vigore della legge 138 del 2004;
 - CCNL integrativo del 10 febbraio 2004.
 - CCNL sull'interpretazione autentica dell'art. 1 del CCNL 1994-1997 
      integrativo relativo all'area dirigenziale medica e veterinaria del SSN 
      del 5 agosto 1997
 - CCNL sull'interpretazione autentica dell'art. 75, comma 1 lett. z) del 
      CCNL 1994-1997 dell'area dirigenziale medica e veterinaria del SSN del 5 
      dicembre 1996
 - CCNL di interpretazione autentica dell'art.23 del CCNL 8 giugno 2000 
      dell'area medico veterinaria
 - CCNL di interpretazione autentica dell'art. 5, comma 3 del CCNL II 
      biennio economico dell'area della dirigenza medica e veterinaria stipulato 
      il 5/12/1996 e della dichiarazione congiunta n. 15 del CCNL, stipulato 
      nella stessa data, e valevole per il quadriennio 1994 - 97.
 - CCNL sull'interpretazione autentica dell'articolo 55 - comma 3 - del 
      CCNL 5 dicembre 1996 dell'area della dirigenza medica e veterinaria
 - CCNL di interpretazione autentica degli artt. 5 e 12 del CCNL - II 
      biennio economico 2000 - 2001 - dell'area della dirigenza medica e 
      veterinaria del SSN stipulato l'8 giugno 2000
 - CCNL di interpretazione autentica dell' art. 23 del CCNL 8 giugno 2000 - 
      area dirigenza medica e veterinaria
 
 
 Art. 
      61Disapplicazioni
 1. Le disapplicazioni sono effettuate direttamente negli articoli dei 
      singoli istituti ai quali si fa rinvio.
 2. Le parti si danno atto che la correzione di eventuali errori materiali 
      avverrà a cura dell’Aran previo protocollo d’intesa con le organizzazioni 
      sindacali firmatarie del presente contratto.
 
 
 N.B. : sostituisce il D.M. 31 marzo 1994 allegato al CCNL 5 dicembre 1996
 (pubblicato in G.U. n. 84 del 10 aprile 2001)
 ALLEGATO 1Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
 (Decreto 28 novembre 2000)
 Articolo 1Disposizioni di carattere generale
 1. I principi e i contenuti del presente codice costituiscono 
      specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtà e 
      imparzialità, che qualificano il corretto adempimento della prestazione 
      lavorativa. I dipendenti pubblici – escluso il personale militare, quello 
      della polizia di Stato ed il Corpo di polizia penitenziaria, nonché i 
      componenti delle magistrature e dell’Avvocatura dello Stato – si impegnano 
      ad osservarli all'atto dell'assunzione in servizio.
 2. I contratti collettivi provvedono, a norma dell’art. 54, comma 3, del 
      decreto legislativo 165 del 2001, al coordinamento con le previsioni in 
      materia di responsabilità disciplinare. Restano ferme le disposizioni 
      riguardanti le altre forme di responsabilità dei pubblici dipendenti.
 3. Le disposizioni che seguono trovano applicazione in tutti i casi in cui 
      non siano applicabili norme di legge o di regolamento o comunque per i 
      profili non diversamente disciplinati da leggi o regolamenti. Nel rispetto 
      dei principi enunciati dall’articolo 2, le previsioni degli articoli 3 e 
      seguenti possono essere integrate e specificate dai codici adottati dalle 
      singole amministrazioni ai sensi dell’articolo dell’art. 54, comma 5, del 
      decreto legislativo 165 del 2001.
 
 Articolo 2Principi
 1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di 
      servire esclusivamente la Nazione con disciplina ed onore e di rispettare 
      i principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione. 
      Nell'espletamento dei propri compiti, il dipendente assicura il rispetto 
      della legge e persegue esclusivamente l'interesse pubblico; ispira le 
      proprie decisioni ed i propri comportamenti alla cura dell'interesse 
      pubblico che gli è affidato.
 2. Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di 
      evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue 
      mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi. 
      Egli non svolge alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento 
      dei compiti d’ufficio e si impegna ad evitare situazioni e comportamenti 
      che possano nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica 
      amministrazione.
 3. Nel rispetto dell'orario di lavoro, il dipendente dedica la giusta 
      quantità di tempo e di energie allo svolgimento delle proprie competenze, 
      si impegna ad adempierle nel modo più semplice ed efficiente 
      nell'interesse dei cittadini e assume le responsabilità connesse ai propri 
      compiti.
 4. Il dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per 
      ragioni di ufficio e non utilizza a fini privati le informazioni di cui 
      dispone per ragioni di ufficio.
 5. Il comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire un 
      rapporto di fiducia e collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione. 
      Nei rapporti con i cittadini, egli dimostra la massima disponibilità e non 
      ne ostacola l’esercizio dei diritti. Favorisce l’accesso degli stessi alle 
      informazioni a cui abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò non sia 
      vietato, fornisce tutte le notizie e informazioni necessarie per valutare 
      le decisioni dell’amministrazione e i comportamenti dei dipendenti.
 6. Il dipendente limita gli adempimenti a carico dei cittadini e delle 
      imprese a quelli indispensabili e applica ogni possibile misura di 
      semplificazione dell’attività amministrativa, agevolando, comunque, lo 
      svolgimento, da parte dei cittadini, delle attività loro consentite, o 
      comunque non contrarie alle norme giuridiche in vigore.
 7. Nello svolgimento dei propri compiti, il dipendente rispetta la 
      distribuzione delle funzioni tra Stato ed Enti territoriali. Nei limiti 
      delle proprie competenze, favorisce l’esercizio delle funzioni e dei 
      compiti da parte dell’autorità territorialmente competente e 
      funzionalmente più vicina ai cittadini interessati.
 
 Articolo 3Regali e altre utilità
 1. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, neanche in 
      occasione di festività, regali o altre utilità salvo quelli d'uso di 
      modico valore, da soggetti che abbiano tratto o comunque possano trarre 
      benefici da decisioni o attività inerenti all’ufficio.
 2. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, regali o 
      altre utilità da un subordinato o da suoi parenti entro il quarto grado. 
      Il dipendente non offre regali o altre utilità ad un sovraordinato o a 
      suoi parenti entro il quarto grado, o conviventi, salvo quelli d’uso di 
      modico valore.
 
 Articolo 4Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni
 1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il 
      dipendente comunica al dirigente dell’ufficio la propria adesione ad 
      associazioni ed organizzazioni, anche a carattere non riservato, i cui 
      interessi siano coinvolti dallo svolgimento dell’attività dell’ufficio, 
      salvo che si tratti di partiti politici o sindacati.
 2. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni 
      ed organizzazioni, né li induce a farlo promettendo vantaggi di carriera.
 
 Articolo 5Trasparenza negli interessi finanziari
 1. Il dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i 
      rapporti di collaborazione in qualunque modo retribuiti che egli abbia 
      avuto nell’ultimo quinquennio, precisando: a) se egli, o suoi parenti 
      entro il quarto grado o conviventi, abbiano ancora rapporti finanziari con 
      il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione; b) se 
      tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano 
      interessi in attività o decisioni inerenti all’ufficio, limitatamente alle 
      pratiche a lui affidate.
 2. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica 
      all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi 
      finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione 
      pubblica che svolge e dichiara se ha parenti entro il quarto grado o 
      affini entro il secondo, o conviventi che esercitano attività politiche, 
      professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con 
      l’ufficio che egli dovrà dirigere o che siano coinvolte nelle decisioni o 
      nelle attività inerenti all’ufficio. Su motivata richiesta del dirigente 
      competente in materia di affari generali e personale, egli fornisce 
      ulteriori informazioni sulla propria situazione patrimoniale e tributaria.
 
 Articolo 6Obbligo di astensione
 1. Il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad 
      attività che possano coinvolgere interessi propri ovvero: di suoi parenti 
      entro il quarto grado o conviventi; di individui od organizzazioni con cui 
      egli stesso o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o 
      rapporti di credito o debito; di individui od organizzazioni di cui egli 
      sia tutore, curatore, procuratore o agente; di enti, associazioni anche 
      non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia 
      amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni 
      altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull’astensione 
      decide il dirigente dell’ufficio.
 
 Articolo 7Attività collaterali
 1. Il dipendente non accetta da soggetti diversi dall’amministrazione 
      retribuzioni o altre utilità per prestazioni alle quali è tenuto per lo 
      svolgimento dei propri compiti d’ufficio.
 2. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione con individui od 
      organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un 
      interesse economico in decisioni o attività inerenti all’ufficio.
 3. Il dipendente non sollecita ai propri superiori il conferimento di 
      incarichi remunerati.
 
 Articolo 8Imparzialità
 1. Il dipendente, nell'adempimento della prestazione lavorativa, assicura 
      la parità di trattamento tra i cittadini che vengono in contatto con 
      l'amministrazione da cui dipende. A tal fine, egli non rifiuta né accorda 
      ad alcuno prestazioni che siano normalmente accordate o rifiutate ad 
      altri.
 2. Il dipendente si attiene a corrette modalità di svolgimento 
      dell’attività amministrativa di sua competenza, respingendo in particolare 
      ogni illegittima pressione, ancorché esercitata dai suoi superiori.
 Articolo 9
 Comportamento nella vita sociale
 1. Il dipendente non sfrutta la posizione che ricopre nell'amministrazione 
      per ottenere utilità che non gli spettino. Nei rapporti privati, in 
      particolare con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, non 
      menziona né fa altrimenti intendere, di propria iniziativa, tale 
      posizione, qualora ciò possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.
 Articolo 10
 Comportamento in servizio
 1. Il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né affida ad 
      altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di 
      propria spettanza.
 2. Nel rispetto delle previsioni contrattuali, il dipendente limita le 
      assenze dal luogo di lavoro a quelle strettamente necessarie.
 3. Il dipendente non utilizza a fini privati materiale o attrezzature di 
      cui dispone per ragioni di ufficio. Salvo casi d’urgenza, egli non 
      utilizza le linee telefoniche dell'ufficio per esigenze personali. Il 
      dipendente che dispone di mezzi di trasporto dell'amministrazione se ne 
      serve per lo svolgimento dei suoi compiti d'ufficio e non vi trasporta 
      abitualmente persone estranee all'amministrazione.
 4. Il dipendente non accetta per uso personale, né detiene o gode a titolo 
      personale, utilità spettanti all’acquirente, in relazione all’acquisto di 
      beni o servizi per ragioni di ufficio.
 
 Articolo 11Rapporti con il pubblico
 1. Il dipendente in diretto rapporto con il pubblico presta adeguata 
      attenzione alle domande di ciascuno e fornisce le spiegazioni che gli 
      siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti 
      dell’ufficio. Nella trattazione delle pratiche egli rispetta l'ordine 
      cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto motivando 
      genericamente con la quantità di lavoro da svolgere o la mancanza di tempo 
      a disposizione. Egli rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde 
      sollecitamente ai loro reclami.
 2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a 
      tutela dei diritti sindacali e dei cittadini, il dipendente si astiene da 
      dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine 
      dell'amministrazione. Il dipendente tiene informato il dirigente 
      dell'ufficio dei propri rapporti con gli organi di stampa.
 3. Il dipendente non prende impegni né fa promesse in ordine a decisioni o 
      azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, se ciò possa generare o 
      confermare sfiducia nell'amministrazione o nella sua indipendenza ed 
      imparzialità.
 4. Nella redazione dei testi scritti e in tutte le altre comunicazioni il 
      dipendente adotta un linguaggio chiaro e comprensibile.
 5. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in una 
      amministrazione che fornisce servizi al pubblico si preoccupa del rispetto 
      degli standard di qualità e di quantità fissati dall’amministrazione nelle 
      apposite carte dei servizi. Egli si preoccupa di assicurare la continuità 
      del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori 
      e di fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio 
      e sui livelli di qualità.
 
 Articolo 12Contratti
 1. Nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, il 
      dipendente non ricorre a mediazione o ad altra opera di terzi, né 
      corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né 
      per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del 
      contratto.
 2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti 
      di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese 
      con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato nel biennio 
      precedente. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di 
      appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese 
      con le quali egli abbia concluso contratti a titolo privato nel biennio 
      precedente, si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed 
      alle attività relative all'esecuzione del contratto.
 3. Il dipendente che stipula contratti a titolo privato con imprese con 
      cui abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, 
      fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto 
      dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.
 4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi 
      informa per iscritto il dirigente competente in materia di affari generali 
      e personale.
 
 Articolo 13Obblighi connessi alla valutazione dei risultati
 1. Il dirigente ed il dipendente forniscono all'ufficio interno di 
      controllo tutte le informazioni necessarie ad una piena valutazione dei 
      risultati conseguiti dall'ufficio presso il quale prestano servizio. 
      L’informazione è resa con particolare riguardo alle seguenti finalità: 
      modalità di svolgimento dell’attività dell’ufficio; qualità dei servizi 
      prestati; parità di trattamento tra le diverse categorie di cittadini e 
      utenti; agevole accesso agli uffici, specie per gli utenti disabili; 
      semplificazione e celerità delle procedure; osservanza dei termini 
      prescritti per la conclusione delle procedure; sollecita risposta a 
      reclami, istanze e segnalazioni.
 
 N.B.: sostituisce l’allegato n. 4 CCNL 5 
      dicembre 1996ALLEGATO N. 3
 TABELLA  ALLEGATO N. 2
 In riferimento all’art. 16, in attesa dei 
      criteri generali da emanarsi a cura delle singole Regioni, ai sensi 
      dell’art. 9, comma 1, lettera g) per la razionalizzazione ed 
      ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale ed 
      urgenza/emergenza, le parti si danno atto che la guardia medica di Unità 
      operativa (ex divisionale) dovrebbe essere prevista almeno nelle seguenti 
      tipologie assistenziali: - ostetricia, pediatria con neonatologia;
 - unità di terapie intensive e semi –intensive (rianimatorie, 
      cardiologiche, respiratorie, metaboliche etc);
 - attività di alta specialità di cui al D.M. del Ministero della Salute 
      del 29 gennaio 1992. Tale previsione riguarda anche le specialità di 
      anestesia, laboratorio analisi e radiodiagnostica negli ospedali sede di 
      dipartimento di urgenza ed emergenza di I e II livello.
 Il servizio di guardia istituito per aree funzionali omogenee (ex 
      interdivisionale) può essere previsto solo per aree che insistono sulla 
      stessa sede. Il servizio di guardia notturno e quello festivo devono 
      essere distribuiti in turni uniformi fra tutti i componenti l’equipe.
 Le parti si impegnano, inoltre, a perseguire modelli organizzativi per la 
      razionalizzazione ed ottimizzazione dei servizi di guardia necessari 
      all’applicazione degli artt. 17 e 18.
 
 
 ALLEGATO N. 4
 In relazione all’art. 24 comma 9 si propone un esempio di attribuzione 
      della retribuzione di posizione complessiva definita dopo la graduazione 
      delle funzioni. Nel presente caso sono presi in considerazione un 
      dirigente già di struttura complessa al 5 dicembre 1996 ed un altro 
      dirigente già ex X livello qualificato incaricato di struttura complessa 
      nel settembre 2000 (cioè succcessivamente all’entrata in vigore dell’art. 
      39 del CCNL 8 giugno 2000) con graduazione delle funzioni portata a 
      termine dall’azienda il 1 gennaio 2001 . L’esempio è riportato in milioni 
      di lire, trattandosi di interpretazione autentica che retroagisce a 
      periodo antecedente l’entrata in vigore dell’euro.
 
 
        
      
        
          | 
          Posizione | 
          Retribuzione minima contrattuale tavola 
          all. 1 CCNL 5 dicembre 1996  
          (31 dicembre 1997)   | 
          Totale | 
          Valore complessivo della retribuzione di 
          posizione dopo graduazione funzioni in azienda 
          (1 gennaio 2001) | 
          Composizione complessiva retribuzione di 
          posizione dopo graduazione funzioni 
          (1 gennaio 2001) |  
          | 
            | 
            | 
            | 
            |   | 
            | 
            | 
            |  
          |   | 
          Parte fissa | 
          Parte variabile |   | 
            | 
          Parte fissa | 
          Parte variabile | 
          Variabile aziendale |  
          |   |   |   |   | 
            |   |   |   |  
          | Dirigente di 
          struttura complessa area chirurgica | 
          12.000 | 
          8.141 | 
          20.141 | 
          30.000 | 
          12.000 | 
          8.141 | 
          9.859 |  
          | Ex X qualificato 
          incaricato di struttura complessa | 
          11.078 | 
          7.037 | 
          18.115 | 
          30.000 | 
          11.078 | 
          7.037 | 
          11.885 |  Dall’esempio si evince che:
 - la retribuzione di posizione minima contrattuale (stabilita al 31 
      dicembre 1997 dalla tabella allegata al CCNL 5 dicembre 1996 – II biennio) 
      è assorbita nel valore complessivo dell’incarico risultante dalla 
      graduazione delle funzioni (nell’esempio si ipotizza come avvenuto per la 
      prima volta al 1 gennaio 2001) e non si sovrappone ad esso ma ne 
      costituisce una parte anticipatamente attribuita dal contratto;
 - la cosiddetta variabile aziendale può essere corrisposta in misura 
      diversa a seconda della posizione di incarico di provenienza, 
      configurandosi il nuovo come una promozione, un tempo ottenuta mediante il 
      concorso e, nell’attuale sistema di qualifica unica, mediante appunto il 
      conferimento di incarico.
 - l’unica garanzia riguardante la retribuzione minima contrattuale è che 
      il valore complessivo dell’incarico non può scendere al di sotto di essa. 
      Nell’esempio citato, la graduazione delle funzioni non avrebbe potuto 
      determinare un valore complessivo dell’incarico di struttura complessa 
      inferiore a L. 20.141.000 mantenendo, ad es., la differenza come assegno 
      ad personam. In tal caso il dirigente proveniente dalla posizione di 
      incarico sottostante avrebbe guadagnato solo L. 2.026,000 e nulla sarebbe 
      stato dovuto al dirigente già di struttura complessa.
 - nella determinazione della retribuzione complessiva di posizione si deve 
      tener conto della disponibilità del relativo fondo dove grava anche la 
      retribuzione di posizione minima contrattuale;
 
 
 ALLEGATO N.  Con il presente allegato, le parti 
      confermano che il procedimento di valutazione di cui agli artt.….. è 
      ispirato al principio: della diretta conoscenza dell’attività del valutato 
      da parte dell’organo proponente (valutatore di I istanza); della 
      approvazione o verifica della valutazione da parte dell’organo competente 
      (valutatore di II istanza); della partecipazione al procedimento del 
      valutato, anche attraverso il contraddittorio.Per consentire alle aziende sanitarie ed ospedaliere di dare omogenea 
      attuazione agli art…..citati, le parti - con riferimento agli organismi di 
      verifica di cui all’art…., comma 2, a titolo meramente esemplificativo,
 ritengono che siano deputati alla valutazione:
 A) dei dirigenti:
 - in prima istanza, i titolari della struttura complessa presso la quale 
      gli stessi prestano servizio, ovvero, in caso di struttura semplice di 
      livello dipartimentale o assimilata, i titolari del dipartimento o della 
      struttura assimilata.
 - in seconda istanza, il Collegio tecnico di all’art….., comma 2.
 B) dei dirigenti di struttura complessa:- in prima istanza, nei presidi ospedalieri, i direttori dei dipartimenti 
      di assegnazione. Per i servizi del territorio, il direttore del 
      dipartimento ove costituito ovvero il titolare della struttura assimilata 
      di assegnazione. In mancanza dell’istituzione dei dipartimenti, la 
      valutazione è effettuata dal titolare della struttura direttamente 
      sovraordinata secondo i rispettivi atti aziendali di organizzazione.
 - in seconda istanza, il Collegio tecnico di all’art….., comma 2.
 C) dei direttori di dipartimento o 
      struttura assimilata:- in prima istanza, il direttore generale secondo le modalità stabilite 
      negli atti aziendali di organizzazione.
 - in seconda istanza, il Collegio tecnico di all’art….., comma 2.
 L’individuazione dei soggetti valutatori 
      di I istanza negli enti diversi dalle aziende è affidata agli atti di 
      organizzazione adottati ciascuno secondo i propri ordinamenti interni. In 
      seconda istanza, il soggetto valutatore è costituito dal Collegio tecnico.Il collegio tecnico dovrà dotarsi di un proprio regolamento di 
      funzionamento diretto, tra l’altro, alla soluzione di alcuni casi, quali, 
      ad esempio, la possibile astensione - da parte del direttore di 
      dipartimento componente del Collegio tecnico - dalla valutazione di un 
      dirigente già da lui stesso valutato magari anche negativamente ovvero chi 
      debba procedere alla valutazione di II istanza ove questa riguardi un 
      dirigente - direttore di dipartimento e di struttura complessa – 
      componente del collegio tecnico.
 Per dare attuazione all’art….. comma 3, 
      sono deputati alla valutazione il nucleo di valutazione o il servizio di 
      controllo interno ove attivato, che vi procedono secondo i rispettivi 
      regolamenti, nel rispetto dei principi riportati all’inizio del presente 
      allegato.
 
 
 
 ALLEGATO N. 7
 APPLICAZIONE DELL’ARTT. 37 e 38 COMMA 4 
      AI DIRIGENTI A RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO
 
 L’esempio è formulato solo per i casi in 
      cui, a seguito del conferimento dell’incarico, la retribuzione di 
      posizione minima contrattuale dei dirigenti sia diversa, vale a dire:1) nei casi in cui da dirigente con incarico di struttura semplice o con 
      incarico ex art. 27 lettera c) equiparato del CCNL 8 giugno 2000 si passi 
      ad incarico di struttura complessa;
 2) nei casi in cui da dirigente equiparato o con incarico ex art. 27 
      lettera c) del CCNL 8 giugno 2000 si passi ad incarico di struttura 
      semplice .
 
 A) Ipotesi di una azienda in cui ai dirigenti sia tuttora corrisposta solo 
      la retribuzione di posizione minima contrattuale né siano stati conferiti 
      incarichi con retribuzione minima contrattuale superiore
 In tale ipotesi ciascun dirigente 
      percepisce l’importo dell’incremento contrattuale così come previsto dalle 
      tavole degli artt. 37 e 38 senza alcuna elaborazione tranne il calcolo 
      dell’incremento complessivo del fondo ai sensi dei medesimi articoli, 
      comma 5.
 
 B) Ipotesi di una azienda in cui non si 
      sia proceduto alla graduazione delle funzioni e pertanto ai dirigenti 
      interessati è tuttora attribuita la retribuzione minima contrattuale 
      eccetto per i dirigenti ai quali, avendo avuto un incarico con 
      retribuzione minima contrattuale superiore a quella percepita, è stata 
      attribuita la differenza tra i due minimi con la variabile aziendale
 
 L’esempio serve per stabilire come si 
      applicano in questo caso gli incrementi contrattuali e prende in 
      considerazione due dirigenti: uno già di struttura complessa al 5 dicembre 
      1996 ed un altro ex aiuto qualificato (dirigente con modulo) divenuto 
      dirigente di struttura complessa nel settembre 2000.
 
 
 SEGUE ALLEGATO 7  Processo elaborazione dell’azienda 
       I passaggio 
 
        
          | 
          Posizione | 
          Retribuzione minima contrattuale 
          (tabella all. 1 CCNL 5 dicembre 1996)  | 
            | 
          Totale | 
          Retribuzione minima contrattuale in euro 
          31 dicembre 2001 | 
            | 
          Totale |  
          | 
            | 
            |  
          | 
            | 
            | 
            | 
            | 
            | 
            | 
            | 
            | 
            |  
          |   | 
          Parte fissa | 
          Parte variabile | 
          Parte variabile aziendale (differenze 
          sui minimi) |   | 
          Parte fissa | 
          Parte variabile | 
          Parte variabile aziendale (differenze 
          sui minimi) |   |  
          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
          | Dirigente di 
          struttura complessa area chirurgica | 
          12.000 | 
          8.141 | 
          - | 
          20.141 | 
          6.197,48 | 
          4.204,47 | 
          - | 
          10.401,95 |  
          | Ex X qualificato 
          incaricato di struttura complessa | 
          11.078 | 
          7.037 | 
          2.026 | 
          20.141 | 
          5.721,30 | 
          3.634,30 | 
          1.046,35 | 
          10.401,95 |    II passaggio al 1° incremento 2002, 
      tenuto conto che gli incrementi stessi, calcolati sulla retribuzione 
      minima di parte fissa e variabile sono state convenzionalmente appoggiate 
      sulla parte fissa.  
        
          | 
          Posizione | 
          Retribuzione minima contrattuale 
          1gennaio 2002 | 
            | 
          I° Incremento contrattule | 
          Retribuzione di posizione minima dopo il 
          1° incremento | 
          Totale |  
          | 
            |  
          | 
            | 
            | 
            | 
            | 
            | 
            | 
            | 
            | 
            |  
          |   | 
          Parte fissa | 
          Parte variabile | 
          Parte variabile aziendale (differenze in 
          azienda sui minimi) |   | 
          Parte fissa | 
          Parte variabile | 
          Parte variabile aziendale (differenze in 
          azienda sui minimi) |   |  
          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
          | Dirigente di 
          struttura complessa area chirurgica | 
          6.197,48 | 
          4.204,47 | 
          - | 
          1.260,00 | 
          7.457,48 | 
          4.204,47 | 
          - | 
          11.661,95 |  
          | Ex X qualificato 
          incaricato di struttura complessa | 
          5.721,30 | 
          3.634,30 | 
          1.046,35 | 
          1.260,00 | 
          6.981,30 | 
          3.634,30 | 
          1.046,35 | 
          11.661,95 |  SEGUE ALLEGATO 7
 III passaggio al 2° e ultimo incremento 
      2003
 
 
        
          | 
          Posizione | 
          Retribuzione minima contrattuale 
          1gennaio 2003 | 
            | 
            | 
          II° Incremento contrattule | 
          Retribuzione di posizione minima dopo il 
          2° incremento | 
          Totale |  
          | 
            | 
          Totale |  
          | 
            | 
            | 
            | 
            | 
            | 
            | 
            | 
            | 
            | 
            |  
          |   | 
          Parte fissa | 
          Parte variabile | 
          Parte variabile aziendale (differenze in 
          azienda sui minimi) |   | 
            | 
          Parte fissa | 
          Parte variabile | 
          Parte variabile aziendale (differenze in 
          azienda sui minimi) |   |  
          |   |   |   |   |   | 
            |   |   |   |   |  
          | Dirigente di 
          struttura complessa area chirurgica | 
          7.457,48 | 
          4.204,47 | 
          - | 
          11.661,95 | 
          1.894,80 | 
          9.352,28 | 
          4.204,47 | 
          - | 
          13.556,75 |  
          | Ex X qualificato 
          incaricato di struttura complessa | 
          6.981,30 | 
          3.634,30 | 
          1.046,35 | 
          11.661,95 | 
          1.894,80 | 
          8.876,10 | 
          3.634,30 | 
          1.046,35 | 
          13.556,75 |  Dall’esempio si deduce che l’incremento contrattuale è attribuito in 
      misura uguale ad entrambi i dirigenti, anche se il secondo ha raggiunto la 
      retribuzione minima contrattuale con la variabile aziendale, pure in 
      assenza della graduazione delle funzioni.
 Diversamente operando si sarebbero alterati gli equilibri raggiunti dalle 
      aziende con l’applicazione dell’art. 39 del CCNL 8 giugno 2000.
 Tale retribuzione di posizione minima 
      vale sino al 30 dicembre 2003.
 
 SEGUE ALLEGATO 7  Con l’unificazione delle due voci della 
      retribuzione di posizione minima contrattuale, la III tabella dell’ 
      esempio risulterà così modificata:  IV passaggio a regime
 
        
          | 
          Posizione | 
          Retribuzione minima contrattuale al 30 
          dicembre 2003 | 
            | 
            | 
          Posizione unica dal 31 dicembre 2003 | 
          Totale |  
          | 
            | 
            |  
          | 
            | 
            | 
            | 
            | 
            | 
            | 
            | 
            |  
          |   | 
          Parte fissa | 
          Parte variabile | 
          Parte variabile aziendale (differenze 
          sui minimi) | 
          Parte conglobata | 
          Contrattuale | 
          Parte variabile aziendale (differenze 
          sui minimi) |   |  
          |   |   |   |   |   |   |   |   |  
          | Dirigente di 
          struttura complessa area chirurgica | 
          9.352,28 | 
          4.204,47 | 
          - | 
          5.360,24 | 
          8.196,51 | 
          - | 
          8.196,51 |  
          | Ex X qualificato 
          incaricato di struttura complessa | 
          8.876,10 | 
          3.634,30 | 
          1.046,35 | 
          5.360,24 | 
          7.150,16 | 
          1.046,35 | 
          8.196,51 |  L’esempio sopra riportato non vale per i 
      casi in cui i dirigenti, partendo dalla stessa fascia di retribuzione di 
      posizione minima contrattuale, hanno incarichi diversi in azienda ai quali 
      corrispondono variabili aziendali differenti.  In tale ipotesi basta applicare a 
      ciascuno di essi i medesimi incrementi della retribuzione di posizione 
      minima contrattuale sino al 30 dicembre 2003.  
        
          | 
          Posizione | 
          Parte fissa | 
          Parte variabile | 
          Parte variabile aziendale (differenze 
          sui minimi) | 
          Incremento | 
          Totale |  
          |   |   |   |   | 
            |  
          | Dirigente con 
          incarico ex art. 27 lettera c) del CCNL 8 giugno 2000 | 
          4.545,86 | 
          2.520,30 | 
          1.000,00 | 
          668,40 | 
          8.734,56 |  
          | Dirigente 
          equiparato | 
          4.545,86 | 
          2.520,30 | 
          2.000,00 | 
          668,40 | 
          9.734,56 |    SEGUE ALLEGATO 7  C) In questa ipotesi l’azienda ha 
      proceduto alla graduazione delle funzioni e, quindi, i dirigenti hanno una 
      retribuzione di posizione superiore alla minima contrattuale. Pertanto il 
      dirigente di ex modulo funzionale che diventa dirigente di struttura 
      complessa avrà una variabile aziendale “composta”come indicato nella 
      tabella.  Processo elaborazione dell’azienda 
       I passaggio  
        
          | 
          Posizione | 
          Retribuzione minima contrattuale 
          (tabella all. 1 CCNL 5 dicembre 1996)  | 
            | 
            | 
          Totale complessivo dopo graduazione | 
          Retribuzione minima contrattuale in euro 
          31 dicembre 2001 | 
            | 
            | 
          Totale complessivo dopo graduazione |  
          | 
          Parte variabile aziendale | 
          Parte variabile aziendale |  
          | 
            | 
            | 
            | 
            | 
            | 
            | 
            | 
            | 
            | 
            | 
            |  
          |   | 
          Parte fissa | 
          Parte variabile | 
          differenze sui minimi | 
          graduazione delle funzioni |   | 
          Parte fissa | 
          Parte variabile | 
          differenze sui minimi | 
          graduazione delle funzioni | 
            |  
          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
            |  
          | Dirigente di 
          struttura complessa area chirurgica | 
          12.000 | 
          8.141 | 
          - | 
          9.859 | 
          30.000 | 
          6.197,48 | 
          4.204,47 | 
          - | 
          5.091,75 | 
          15.493,70 |  
          | Ex X qualificato 
          incaricato di struttura complessa | 
          11.078 | 
          7.037 | 
          2.026 | 
          9.859 | 
          30.000 | 
          5.721,30 | 
          3.634,30 | 
          1.046,34 | 
          5.091,75 | 
          15.493,69 |  II passaggio al 1° incremento 2002, 
      tenuto conto che gli incrementi stessi, calcolati sulla retribuzione 
      minima di parte fissa e variabile sono state convenzionalmente appoggiate 
      sulla parte fissa.  
        
          | 
          Posizione | 
          Retribuzione minima contrattuale 
          1gennaio 2002 | 
            | 
            | 
          Totale complessivo dopo graduazione | 
          I° Incremento contrattule | 
          Retribuzione di posizione dopo il 1° 
          incremento | 
          Totale complessivo dopo graduazione |  
          | 
          Parte variabile aziendale | 
          Minimo contrattuale | 
          Parte variabile aziendale |  
          | 
            | 
            | 
            | 
            | 
            | 
            | 
            | 
            | 
            | 
            | 
            | 
            |  
          |   | 
          Parte fissa | 
          Parte variabile | 
          differenze sui minimi | 
          graduazione delle funzioni |   |   | 
          Parte fissa | 
          Parte variabile | 
          differenze sui minimi | 
          graduazione delle funzioni | 
            |  
          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
            |  
          | Dirigente di 
          struttura complessa area chirurgica | 
          6.197,48 | 
          4.204,47 | 
          - | 
          5.091,75 | 
          15.493,70 | 
          1.260,00 | 
          7.457,48 | 
          4.204,47 | 
          - | 
          5.091,75 | 
          16.753,70 |  
          | Ex X qualificato 
          incaricato di struttura complessa | 
          5.721,30 | 
          3.634,30 | 
          1.046,34 | 
          5.091,75 | 
          15.493,69 | 
          1.260,00 | 
          6.981,30 | 
          3.634,30 | 
          1.046,34 | 
          5.091,75 | 
          16.753,70 |  
 SEGUE ALLEGATO 7  III passaggio al 2° e ultimo incremento 
      2003  
        
          | 
          Posizione | 
          Retribuzione minima contrattuale 
          1gennaio 2003 | 
            | 
            | 
          Totale complessivo dopo graduazione | 
          II° Incremento contrattule | 
          Retribuzione di posizione dopo il 
          2°incremento | 
          Totale complessivo dopo graduazione |  
          | 
          Parte variabile aziendale | 
          Minimo contrattuale | 
          Parte variabile aziendale |  
          | 
            | 
            | 
            | 
            | 
            | 
            | 
            | 
            | 
            | 
            | 
            | 
            |  
          |   | 
          Parte fissa | 
          Parte variabile | 
          differenze sui minimi | 
          graduazione delle funzioni |   |   | 
          Parte fissa | 
          Parte variabile | 
          differenze sui minimi | 
          graduazione delle funzioni | 
            |  
          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
            |  
          | Dirigente di 
          struttura complessa area chirurgica | 
          7.457,48 | 
          4.204,47 | 
          - | 
          5.091,75 | 
          16.753,70 | 
          1.894,80 | 
          9.352,28 | 
          4.204,47 | 
          - | 
          5.091,75 | 
          18.648,50 |  
          | Ex X qualificato 
          incaricato di struttura complessa | 
          6.981,30 | 
          3.634,30 | 
          1.046,34 | 
          5.091,75 | 
          16.753,70 | 
          1.894,80 | 
          8.876,10 | 
          3.634,30 | 
          1.046,34 | 
          5.091,75 | 
          18.648,50 |  Con l’unificazione delle due voci della 
      retribuzione di posizione minima contrattuale, la III tabella dell’ 
      esempio risulterà così modificata:  IV passaggio a regime  
        
          | 
          Posizione | 
          Retribuzione minima contrattuale 30 
          dicembre 2003 | 
            | 
            | 
          Parte conglobata | 
          Posizione unica dal 31 dicembre 2003 | 
          Totale complessivo dopo graduazione |  
          | 
          Parte variabile aziendale | 
            | 
          Parte variabile aziendale |  
          | 
            | 
            | 
            | 
            | 
            | 
            | 
            | 
            | 
            | 
            |  
          |   | 
          Parte fissa | 
          Parte variabile | 
          differenze sui minimi | 
          graduazione delle funzioni |   | 
          Contrattuale | 
          differenze sui minimi | 
          graduazione delle funzioni | 
            |  
          |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
            |  
          | Dirigente di 
          struttura complessa area chirurgica | 
          9.352,28 | 
          4.204,47 | 
          - | 
          5.091,75 | 
          5.360,24 | 
          8.196,51 | 
          - | 
          5.091,75 | 
          13.288,26 |  
          | Ex X qualificato 
          incaricato di struttura complessa | 
          8.876,10 | 
          3.634,30 | 
          1.046,34 | 
          5.091,75 | 
          5.360,24 | 
          7.150,16 | 
          1.046,34 | 
          5.091,75 | 
          13.288,26 |    SEGUE ALLEGATO 7
 
 D) Passaggio dal rapporto esclusivo al 
      rapporto non esclusivo al 1 gennaio 2005 indipendentemente dal 
      mantenimento o meno dell’incarico purchè in presenza di una identica 
      graduazione delle funzioni  L’esempio prende sempre in considerazione 
      un dirigente di struttura complessa tale al 5 dicembre 1996 ed un altro 
      dirigente (ex aiuto qualificato) divenuto tale nel settembre 2000. 
      L’esempio sviluppa l’ipotesi C) del presente allegato.  
        
          | 
            | 
          Passaggio al rapporto non esclusivo al 1 
          gennaio 2005 | 
            | 
          Passaggio al rapporto non esclusivo al 1 
          gennaio 2005 | 
            | 
          Totale |  
          | 
          Posizione | 
          Minima contrattuale dopo conglobamento | 
          Differenze sui minimi | 
          Graduazioni funzioni | 
          Minima contrattuale | 
          Differenze sui minimi | 
          Graduazione funzioni | 
            |  
          |   |   |   |   | 
            | 
            |   |  
          | Dirigente di 
          struttura complessa area chirurgica | 
          8.196,51 | 
          - | 
          5.091,75 | 
          3.507,14 | 
          - | 
          2.545,87 | 
          6.053,01 |  
          | Ex X qualificato 
          incaricato di struttura complessa | 
          7.150,16 | 
          1.046,34 | 
          5.091,75 | 
          2.568,43 | 
          938,71 | 
          2.545,87 | 
          6.053,01 |  
 DICHIARAZIONE A VERBALE 
      ARAN N. 1
 Con riferimento all’art. 20, il Comitato esprime il proprio parere 
      esclusivamente sulla base degli atti e delle prove documentali prodotte 
      dall’azienda compresi i documenti presentati dall’interessato.
 
 
      DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1Con riguardo all’art. 1, comma 2 le parti esprimono il parere che alle 
      fondazioni formate con capitale pubblico al 51%, le leggi regionali 
      riconoscano la prevalente natura pubblica al fine di consentirne la 
      permanenza nel comparto del SSN di cui al CCNQ del 18 dicembre 2002 e del 
      CCNQ del 23 settembre 2004 con applicabilità dei relativi CCNL. Con 
      riguardo alle flessibilità del rapporto di lavoro introdotte dai contratti 
      vigenti ed, in particolare, con riguardo alla possibilità di stipulare 
      contratti a termine regolati dall’art. 1 comma 3 del presente contratto 
      (che rinvia al CCNL 5 agosto 1997) e dall’art. 15 septies del D. Lgs. 502 
      del 1992 (richiamato dall’art. 62 del CCNL 8 giugno 2000), le parti 
      ritengono che le aziende abbiano ampi margini per evitare il ricorso a 
      forme contrattuali quali le collaborazioni coordinate e continuative 
      eventualmente attivate per lo svolgimento di attività istituzionali e, 
      cioè, al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 7, comma 6 del D. Lgs. 
      165 del 2001, indicate nella circolare del Dipartimento della Funzione 
      Pubblica n. 4 del 15 luglio 2004. Le parti prendono, altresì, atto che in 
      materia di flessibilità l’Aran ha ricevuto, per il settore pubblico, 
      l’atto di indirizzo per la stipulazione di un apposito contratto 
      collettivo quadro.
 
      DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2In ordine all’art. 3 che riconferma il sistema delle relazioni sindacali 
      dei CCNL 8 giugno 2000 e 10 febbraio 2004, le parti convengono che i 
      trattamenti economici possono essere erogati solo a seguito di 
      contrattazione collettiva ai sensi dell’art. 2, comma 3 del D. Lgs. 165 
      del 2001.
 
      DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3In ordine all’art. 6, comma 1, lettera c), con riguardo alle articolazioni 
      strutturali sovra aziendali, le parti precisano di fare riferimento, ad 
      esempio, ai modelli organizzativi toscani e veneti di istituzione delle 
      cosiddette “aree vaste”, senza esclusione di altri esempi similari che in 
      futuro possano essere adottati dalle Regioni. In ordine al comma 3 le 
      parti confermano la distinzione tra la fruizione delle prerogative 
      sindacali, che discende dall’ammissione alla contrattazione nazionale ed è 
      un diritto tutelato, ai sensi del D. Lgs. n. 165 del 2001, dal CCNQ del 7 
      agosto 1998 e sue successive modificazioni ed integrazioni 
      indipendentemente dalla firma dei contratti quadro o di comparto, dal 
      diritto di partecipazione alla contrattazione integrativa che discende 
      dalla sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di categoria. Tale 
      ultima materia in armonia con il D. Lgs. n. 165 del 2001 è tuttora 
      disciplinata dall’art. 9 del CCNL dell’8 giugno 2000, che è stato 
      riconfermato dal presente contratto. In riferimento all’art. 8 comma 1, le 
      parti rammentano che è in corso di approvazione l’ipotesi di CCNQ siglata 
      il 15 marzo 2005 per una nuova ripartizione dei permessi, distacchi ed 
      altre prerogative sindacali.
 
 
 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4
 Con riguardo al comma 1 dell’art. 9 le parti precisano che il termine 
      “confronto” non indica un nuovo livello di relazioni sindacali rispetto a 
      quelli previsti dall’art. 3, ma solo una modalità di svolgimento dei 
      rapporti con le OO.SS. firmatarie del CCNL, che valorizza il sistema 
      partecipativo cui è improntato il modello delle relazioni sindacali nella 
      riforma del pubblico impiego anche nei casi in cui non siano previsti 
      livelli negoziali.
 
      DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5In relazione all’art. 19, le parti chiariscono che l’istituto della 
      sospensione è previsto allo scopo di evitare che, nelle more 
      dell’accertamento della responsabilità penale del dirigente per i fatti 
      addebitatigli, si proceda al suo licenziamento, al fine di evitare 
      ulteriori danni morali e materiali che, in caso di proscioglimento pieno, 
      darebbero luogo ad una azione risarcitoria. Dal momento che la sospensione 
      è, comunque, un provvedimento grave, il comma 2 ne ammette il ricorso a 
      condizione che vi sia stato un rinvio a giudizio e che i fatti contestati 
      siano di gravità tale che accertati darebbero luogo al licenziamento. A 
      tal fine la legge n. 97 del 2001, per alcuni casi prevede, in alternativa 
      alla sospensione, anche il trasferimento. Le parti concordano, altresì, 
      che la disapplicazione dell’art. 15 della legge n.55 del 1990 operata dal 
      T.U. n. 267 del 2000 riguardante le disposizioni delle autonomie locali 
      attiene a quel settore. Peraltro la disposizione disapplicata è riassunta 
      nel medesimo Testo Unico per i dipendenti del relativo comparto a riprova 
      della volontà del legislatore di mantenerne la sua permanenza 
      nell’ordinamento. Le parti, inoltre, per una più agevole lettura delle 
      clausole dell’art… rammentano con riguardo al comma 4, che la lettera a) 
      del comma 1 dell’art. 15 della legge n. 55 riguarda i reati di 
      associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti, 
      produzione, fabbricazione e distribuzione delle medesime etc. La lettera 
      b), limitatamente all’art. 316 e 316 bis, riguarda rispettivamente il 
      peculato mediante profitto dell’errore altrui e la malversazione a danno 
      dello Stato. La lettera c) riguarda l’abuso dei poteri o con violazione 
      dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio 
      diverso da quello indicato nella lettera b). La sospensione in questi casi 
      è obbligatoria ove intervenga sentenza di condanna anche non definitiva.La 
      lettera f) riguarda coloro che, con provvedimento definitivo sono stati 
      sottoposti a misure di prevenzione perché indiziati di appartenere ad 
      associazioni mafiose o camorristiche.
 Con riguardo al comma 5, si rammenta che si tratta dei delitti contro la 
      P.A. già ricompresi nella legge n. 55 del 1990 ed ora oggetto dell’ art. 3 
      della legge n. 97 del 2001 ( peculato, concussione, corruzione per atto di 
      ufficio o contrario ai doveri di ufficio, corruzione in atti giudiziari o 
      di persona incaricata di pubblico servizio). Con riferimento al comma 7, 
      in caso di assoluzione, il dirigente rientra in servizio e sono 
      ripristinati i suoi diritti. Ove il dipendente sospeso abbia chiesto di 
      essere collocato anticipatamente in quiescenza, l’art. 3, comma 57 della 
      legge 350 del 2003 prevede un beneficio che consiste nel prolungamento o 
      ripristino del rapporto di lavoro per un periodo pari a quello della 
      sospensione ingiustamente subita quando viene emanata sentenza definitiva 
      di proscioglimento “perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha 
      commesso o se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge 
      come reato ovvero con decreto di archiviazione per infondatezza del reato 
      anche se pronunciati dopo la cessazione dal servizio e, comunque, nei 
      cinque anni antecedenti l’entrata in vigore della presente legge”. Le 
      modalità di esercizio del diritto e gli altri presupposti sono indicati 
      nelle disposizioni normative il cui testo coordinato è contenuto nella 
      legge 126 del 2004 ( comma 57 bis della legge n. 350 del 2003). Infine, 
      con riferimento al comma 10, si precisa che l’art. 5, comma 2 della legge 
      97 del 2001 prevede il licenziamento come pena accessoria nei reati citati 
      nell’art. 3 della stessa legge ove vi sia stata la condanna alla 
      reclusione per un tempo non inferiore a tre anni.
 
 
      DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 6Con riguardo alla mobilità tra amministrazioni diverse, le parti invitano 
      le aziende ed enti a favorire in particolare quella delle professionalità 
      sanitarie del Ministero della Salute, nel rispetto della disciplina di 
      appartenenza.
 
      DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 7Con riguardo all’art. 23 il riferimento al triennio formativo effettuato 
      dal CCNL, non muta la durata dello stesso in ragione del periodo di 
      validità del contratto, il quale si limita a prevedere una tutela nei 
      confronti dei dirigenti operanti nelle aziende che non hanno potuto 
      garantire l’ECM nell’arco della propria vigenza.
 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 8Con riferimento all’art. 24 commi 5 e 6, le parti si danno reciproco atto 
      che nel sistema del rapporto di lavoro privatizzato, vi è una sostanziale 
      parità di posizione del datore di lavoro e del dirigente. Ne consegue che 
      l’assenso richiesto dall’art. 13, comma 12 per l’eventuale modifica di uno 
      degli elementi del contratto individuale opera come condizione di 
      efficacia della modifica di un atto negoziale. L’apposizione di un termine 
      per l’espressione di volontà del dirigente ha comunque il valore di dare 
      certezza agli atti e comportamenti delle parti, ferme rimanendo tutte le 
      tutele previste dalle vigenti disposizioni a favore del dirigente 
      medesimo. L’apposizione del termine nel comma 5 dell’art. 28 ha un analogo 
      valore ma, essendo l’incarico legato all’organizzazione aziendale, il 
      mancato assenso nel termine previsto opera come condizione risolutiva del 
      negozio, ferme sempre rimanendo le tutele a favore del dirigente con 
      riguardo alla propria posizione.
 Con riguardo al comma 7 le parti richiamano le più recenti tabelle 
      dell’Agenzia delle Entrate, pubblicate sul supplemento ordinario alla G.U. 
      n. 301 del 24 dicembre 2004.
 
 
      DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 9Con riguardo all’art. 26 le parti esprimono il parere che almeno uno dei 
      componenti del Collegio tecnico sia prescelto tra i direttori appartenenti 
      alla stessa area e disciplina del dirigente oggetto di valutazione.
 
      DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 10Con riferimento all’art. 56, comma 2, le parti ritengono opportuno 
      sottolineare l’importanza di valorizzare le modalità di incremento del 
      fondo per la retribuzione di risultato con la piena attuazione dell’art. 
      43 della legge n. 449 del 1997 (richiamata dall’art. 5 comma 5 lettera a) 
      del CCNL 8 giugno 2000 e confermato dal comma 2 dell’art. 56) applicabile 
      a tutte le pubbliche amministrazioni comprese quelle del Servizio 
      Sanitario Nazionale.
 
      DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 11Con la presente le parti confermano le dichiarazioni congiunte:
 - nn. 1, 3, 5, 6, 7 (a completamento della dichiarazione n. 4 del presente 
      contratto) del CCNL 8 giugno 2000;
 - le dichiarazioni congiunte nn. 1 e 3 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio;
 - le dichiarazioni congiunte numeri da 1 a 10 e n. 12 del CCNL 10 febbraio 
      2004.
 
      DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 12 
      Le parti assumono l’impegno di avviare, entro 60 giorni dalla data di 
      sottoscrizione del presente CCNL, il confronto per l’esame del testo 
      unificato delle vigenti disposizioni contrattuali predisposto dall’ARAN.
 
   |