BOZZA DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELL’AREA DELLA DIRIGENZA MEDICO - VETERINARIA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PARTE NORMATIVA QUADRIENNIO 2002/2005 E PARTE ECONOMICA BIENNIO 2002-2003

 

 INDICE

 

PARTE I – NORMATIVA

 

TITOLO I – Disposizioni generali

CAPO I

Art. 1

Campo di applicazione

Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

Art. 2

 

TITOLO II - Relazioni e Diritti Sindacali

CAPO I : Obiettivi e strumenti

Art. 3

Relazioni sindacali

Tempi e procedure per la stipulazione e il rinnovo del contratto collettivo integrativo

Art. 4

 

CAPO II : Forme di partecipazione

Art. 5

Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing

 

CAPO III : Prerogative e diritti sindacali

Art. 6

Norma di rinvio

Coordinamento regionale  (DA DEFINIRE)

Art. 7

 

 

TITOLO III– Rapporto di lavoro

CAPO I –  Struttura del rapporto

Art.          Caratteristiche del rapporto di lavoro                                                                        

Art.           Modifiche ed integrazioni

Art.           Effetti del passaggio dal rapporto esclusivo al rapporto non esclusivo e

                  viceversa                                                                                                               

Art.           Soppressione rapporto di lavoro a tempo definito                                                    

Art.           Orario di lavoro dei dirigenti (DA DEFINIRE)                                                                                     pag.

Art.           orario di lavoro dei dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa

                                              (DA DEFINIRE)                                                                         pag.                                                                                

CAPO II -  Istituti di peculiare interesse

Art.           Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro                                           

Art.            Comitato dei garanti                                                                                                

Art.

Copertura assicurativa

Mobilità

Impegno ridotto

Formazione ed ECM  (DA DEFINIRE)

Disposizioni particolari

Art.

Art.

Art.

Art.

 

CAPO III – Verifica e valutazione dei dirigenti

Art.          Verifica dei risultati e delle attività dei dirigenti                                                      

Art.

 La valutazione dei dirigenti

Art.            Effetti della valutazione                                                                                          

Art.            Effetti della valutazione negativa                                                                            

Art.

Norma finale del sistema di valutazione

 

 

 

 

PARTE III  -  NORME FINALI E TRANSITORIE

Art.

Norma finale

Disapplicazioni

Art.

 

 

Allegato 1 : Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni

(Decreto 28 novembre 2000)

 

 

 

Dichiarazioni congiunte

 


 

 CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

 DELLA DIRIGENZA DELL’AREA MEDICO – VETERINARIA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PARTE NORMATIVA QUADRIENNIO 2002 - 2005 E PARTE ECONOMICA BIENNIO 2002-2003

 

 

 

PARTE  I

TITOLO I

Disposizioni  generali

Capo I

Art. 1

Campo di applicazione

1.        Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutti i dirigenti medici, odontoiatri e veterinari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, dipendenti dalle amministrazioni, aziende ed enti del Servizio Sanitario nazionale, individuati dall’art. 11 del CCNQ  del 18 dicembre 2002 relativo alla definizione dei comparti secondo quanto previsto dall’art. 2, quarto alinea  del CCNQ per la definizione delle autonome aree di contrattazione, stipulato il 23 settembre 2004.

2.        Ai dirigenti  dipendenti da aziende o enti soggetti a provvedimenti di soppressione, fusione, scorporo, sperimentazioni gestionali, trasformazione e riordino - ivi compresi la costituzione in  fondazioni ed i processi di privatizzazione - si applica il presente contratto sino all’individuazione o definizione, previo confronto con le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie, della nuova specifica disciplina contrattuale del rapporto di lavoro  ovvero sino alla stipulazione del relativo contratto collettivo quadro per la definizione del nuovo comparto pubblico di destinazione.

3. Per i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo determinato le particolari modalità di applicazione degli istituti normativi sono definite dal CCNL del 5 agosto 1997 e dall’art. 62, comma 5 del CCNL 8 giugno 2000.

4. Al fine di semplificare la stesura del presente contratto, con il termine “Dirigente” si intende far riferimento, ove non diversamente indicato, a tutti i Dirigenti del ruolo sanitario medici, odontoiatri e veterinari . Nella citazione “di­ri­gen­ti medici” sono compresi gli odontoiatri.

5. Nel testo del presente contratto, i riferimenti al d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle  da ultimo  apportate dal d.lgs 19 giugno 1999, n. 229 nonché quelle relative al dlgs 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato, integrato o sostituito dai d.lgs. 4 novembre 1997, n. 396 e d.lgs 31 marzo 1998, n. 80 sono riportati rispettivamente come “d.lgs n. 502 del 1992” e “d.lgs n. 165 del 2001”. Quest’ultimo  ha  unificato tutta la disciplina di riforma del pubblico impiego ed è stato ulteriormente integrato con la legge 145 del 2002. L’atto aziendale di cui all’art. 3 bis del dlgs 229/1999 è riportato come “atto aziendale”.

6.   Il riferimento alle aziende sanitarie ed ospedaliere, alle A.R.P.A ed alle agenzie, istituti ed enti del Servizio Sanitario Nazionale di cui all’art. 11 del CCNQ per la definizione dei comparti di contrattazione del 18 dicembre 2002 è riportato nel testo del presente contratto come “aziende ed enti”.

7.   Nel testo del presente contratto con il termine di “articolazioni aziendali” si fa riferimento a quelle direttamente individuate nel d.lgs. 502/1992 (Dipartimento, Distretto, Presidio Ospedaliero) ovvero in altri provvedimenti normativi o regolamentari di livello nazionale, mentre con i termini “u­nità operativa”, “strut­tu­ra organizzativa” o “servizi” si indicano genericamente articolazioni interne delle Aziende, così come individuate dai rispettivi ordinamenti, e dalle leggi regionali di organizzazione. Per la definizione di struttura semplice o complessa si fa rinvio all’art. 27 del CCNL 8 giugno 2000.

8.   Il riferimento alle norme del CCNL 5 dicembre 1996 è comprensivo di tutte le modifiche ed integrazioni apportate con il CCNL in pari data relativo al II biennio economico 1996-1997 nonché dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del 4 marzo , del 2 luglio e del 5 agosto 1997. Per le norme dei citati contratti non disapplicate né modificate dal presente, l’eventuale riferimento ai dirigenti di II livello va inteso come “Dirigente con incarico di direzione di struttura complessa” e quello di dirigente di I livello va inteso con riferimento agli incarichi  di dirigente di cui all’art. 27 lett. b), c) e d). Il CCNL 8 giugno 2000, relativo al quadriennio normativo 1998 – 2001, I  biennio economico, nel testo è indicato semplicemente  come CCNL 8 giugno 2000. Per la semplificazione del testo la dizione “dirigente con incarico di direzione di struttura complessa” nel presente contratto è indicata anche con le parole “dirigente di struttura complessa”.


 

 

Art. 2

Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

1.         Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2005 per la parte normativa ed è valido dal 1 gennaio 2002 fino al 31 dicembre 2003 per la parte economica.

2.         Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L’avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle aziende ed enti  destinatari da parte dell’ARAN con idonea pubblicità di carattere generale.

3.         Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico  sono applicati dalle aziende ed enti destinatari entro 30 giorni dalla data di  stipulazione di cui al comma 2.

4.         Alla scadenza, il presente contratto si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.

5.         Per evitare periodi di vacanza contrattuale le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.

6.         Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto o dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste dall’accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l’erogazione di detta indennità si applica la procedura degli artt  47 e 48, comma 1 del d.lgs. 165 del 2001.

7.         In sede di rinnovo biennale, per la determinazione della parte economica da corrispondere, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l’inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall’accordo  del luglio 1993.

8.         Il presente articolo sostituisce l’art. 2 del CCNL dell’8 giugno 2000 che è, pertanto, disapplicato.


 

Titolo II

RELAZIONI  E DIRITTI SINDACALI

CAPO I

OBIETTIVI E STRUMENTI

Art. 3

Relazioni sindacali

1.         Si riconferma il sistema delle relazioni sindacali previsto dal CCNL  dell’8 giugno 2000 e dal CCNL integrativo del 10 febbraio  2004, con le modifiche riportate ai seguenti articoli.

 

 

Art. 4.

Tempi e procedure per la stipulazione ed il rinnovo del contratto collettivo integrativo

1.         I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte economica e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi in un’unica sessione negoziale, tranne per le materie che, per loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi, essendo legate a fattori organizzativi contingenti. L’individuazione e l’utilizzo delle risorse sono determinati in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale.

2.         L’azienda o ente provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 10, comma 2 del CCNL dell’8 giugno 2000, per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme.

3.         Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal Collegio Sindacale. A tal fine, l’ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tale organismo entro  cinque giorni corredata dall’apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, il contratto viene sottoscritto. Per la parte pubblica la sottoscrizione è effettuata dal titolare del potere di rappresentanza dell’azienda o ente ovvero da un suo delegato. In caso di rilievi la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni.

4.         I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti.

5.         Le aziende o gli enti sono tenuti a trasmettere all’ARAN il contratto integrativo, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, ai sensi dell’art. 46, comma 5 del d.lgs. n. 165 del 2001.

6.         Il presente articolo sostituisce l’art. 5 del CCNL dell’8 giugno 2000 che è, pertanto, disapplicato.


 

capo II

Forme di partecipazione

 

Art. 5

Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing

 

1.         Le parti prendono atto che il fenomeno del mobbing, inteso come forma di violenza morale o psichica in occasione di lavoro - attuato dal datore di lavoro o da altri dipendenti - nei confronti di un lavoratore, va prevenuto, rilevato e contrastato efficacemente. Esso è caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie tali da comportare un degrado delle condizioni di lavoro e idonei a compromettere la salute o la professionalità o la dignità del lavoratore stesso nell’ambito della unità operativa di appartenenza o, addirittura, tali da escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento.

2.         In relazione al comma 1, le parti, anche con riguardo alla risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre 2001, riconoscono la necessità di avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di contrastare la diffusione di tali situazioni, che assumono rilevanza sociale, nonché di prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e mentale del lavoratore interessato e, più in generale, migliorare la qualità e la sicurezza dell’ambiente di lavoro.

3.         Nell’ambito delle forme di partecipazione previste dall’art. 6, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000 sono, pertanto, istituiti, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente contratto, specifici Comitati Paritetici presso ciascuna azienda o ente con i seguenti compiti:

a)      raccolta dei dati relativi all’aspetto quantitativo e qualitativo del fenomeno del mobbing nei confronti dei dirigenti in relazione alle materie di propria competenza;

b)      individuazione delle possibili cause del fenomeno, con particolare riferimento alla verifica dell’esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano determinare l’insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale;

c)      formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla repressione delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela del dirigente interessato;

d)      formulazione di proposte per la definizione dei codici di condotta.

4.         Le proposte formulate dai Comitati vengono presentate alle aziende o enti per i  conseguenti adempimenti tra i quali rientrano, in particolare, la costituzione ed  il funzionamento di sportelli di ascolto, nell’ambito delle strutture esistenti, l’istituzione della figura del consigliere/consigliera di fiducia nonchè la definizione dei codici, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie.

5.         In relazione all’attività di prevenzione del fenomeno del mobbing, i Comitati valuteranno l’opportunità di attuare, nell’ambito dei piani generali per la formazione, previsti dagli art. 33 18, rispettivamente,  dei CCNL 5 dicembre 1996 e 10 febbraio 2004, idonei interventi formativi e di aggiornamento dei dirigenti, che possono essere finalizzati, tra l’altro, ai seguenti obiettivi:

a)      affermare una cultura organizzativa che comporti una maggiore consapevolezza della gravità del fenomeno e delle sue conseguenze individuali e sociali;

b)      favorire la coesione e la solidarietà dei dirigenti e dipendenti, attraverso una più specifica conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interpersonali all’interno degli uffici/servizi, anche al fine di incentivare il recupero della motivazione e dell’affezione all’ambiente lavorativo da parte del personale.

6.         I Comitati sono costituiti da un componente designato da ciascuna delle Organizzazioni Sindacali della presente area, firmatarie del  CCNL, e da un pari numero di rappresentanti delle aziende o enti. Il Presidente del Comitato viene designato tra i rappresentanti delle aziende o enti, il vicepresidente dai componenti di parte sindacale. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente. Ferma rimanendo la composizione paritetica dei Comitati, di essi fa parte anche un rappresentante del Comitato per le pari opportunità, appositamente designato da quest’ultimo, allo scopo di garantire il raccordo tra le attività dei due organismi.

7.         Le aziende o enti favoriscono l’operatività dei Comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell’ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dagli stessi. I Comitati adottano, altresì, un regolamento per la disciplina  dei propri lavori e  sono tenuti ad effettuare una relazione annuale sull’attività svolta.

8.         I Comitati di cui al presente articolo rimangono in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi. I componenti dei Comitati possono essere rinnovati nell’incarico. Per la partecipazione alle riunioni non è previsto alcun compenso.


 

CAPO III

PREROGATIVE E DIRITTI SINDACALI

 

Art. 6

Norma di rinvio

1.         Per le prerogative e i diritti sindacali, si rinvia a quanto previsto dal CCNQ del 7 agosto 1998, in particolare all’art.10, comma 2 relativo alle modalità di accredito dei dirigenti sindacali presso le aziende ed enti nonché ai CCNQ stipulati il 27 gennaio 1999, il 9 agosto 2000, il 13 febbraio 2001 e loro successive modificazioni.

2.         Il secondo alinea dell’art. 9, comma 2, secondo alinea, del CCNL 8 giugno 2000 è sostituito dal seguente:

“- dalle componenti delle organizzazioni sindacali rappresentative ammesse alla contrattazione nazionale;”

 

 

Art. 7

 

Coordinamento Regionale

1.         Ferma rimanendo l’autonomia contrattuale delle  aziende ed enti nel rispetto dell’art. 40 del d.lgs. 165 del 2001, le Regioni possono emanare linee generali di indirizzo per lo svolgimento della contrattazione integrativa, previa informazione preventiva alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, nelle seguenti materie relative :

a)    all’utilizzo delle risorse aggiuntive regionali di cui all’art. ……ed, in particolare, a quelle destinate  alla retribuzione  di risultato che dovrà essere sempre più orientata al raggiungimento degli obiettivi aziendali e regionali;

b)    alla realizzazione della formazione manageriale e formazione continua, comprendente l’ aggiornamento professionale e la formazione permanente;

c)    alle metodologie  di utilizzo da parte delle aziende ed enti di  una quota dei minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale (art. 50, comma 2, lett. a) del CCNL 8 giugno 2000 ora art……., comma …, lett. ….);

d)    alla modalità di incremento dei fondi in caso di aumento della dotazione organica del personale o dei servizi anche ad invarianza del numero complessivo di essa (art. 53 del CCNL 8 giugno 2000).

e)    ai criteri generali dei sistemi e meccanismi di valutazione dei dirigenti che devono essere adottati  preventivamente dalle aziende , ai sensi dell’art… (ex 32 , comma 3 del CCNL 8 giugno 2000);

f)      ai criteri generali per sviluppare a livello aziendale un sistema di controllo, monitoraggio e governo degli orari e delle prestazioni concordate e correlate al raggiungimento  del risultato,  tenuto anche conto dell’art. 55, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000 relativo alle tipologie di attività professionali ed ai suoi presupposti e condizioni;

g)    in attesa della riorganizzazione dei servizi ospedalieri interni ai sensi dell’art. 3 della legge 724 del 1994, ove non si sia già provveduto, ai criteri generali per la razionalizzazione ed ottimizzazione dei servizi di guardia e della loro valorizzazione economica in correlazione con i fondi relativi alle condizioni di lavoro e di risultato;

2. Con riferimento al comma 1 , lettere c) e d) rimangono, comunque, ferme tutte le regole contrattuali previste per la formazione del fondo dell’art. 50 del CCNL 8 giugno 2000, confermato dall’art. ……del presente contratto, nonchè le modalità di incremento ivi stabilite, tenuto conto di quanto stabilito ai sensi delle lettere c) e d) del comma 1.

3. Ferma rimanendo l’autonomia aziendale, il sistema delle relazioni sindacali regionali, secondo i protocolli definiti in ciascuna Regione con le OO.SS di categoria firmatarie del presente CCNL,  prevederà gli argomenti e le modalità di confronto con le medesime su materie aventi riflessi sugli istituti disciplinati dal presente contratto al fine di verificarne lo stato di attuazione, specie  con riguardo alle risultanze dell’applicazione degli art……solo nei casi di eventuale incapienza dei fondi da utilizzare (situazione dei fondi dopo i conglobamenti). Il confronto riguarderà, in particolare, la verifica dell’ entità dei finanziamenti dei fondi di posizione, di risultato e delle condizioni di lavoro di pertinenza delle aziende sanitarie ed ospedaliere, limitatamente a quelle  soggette a riorganizzazione in conseguenza di atti di programmazione regionale,  assunti in applicazione del dlgs 229/1999, per ricondurli a congruità, fermo restando il valore della spesa regionale.

4. I protocolli stipulati per l’applicazione del comma 3 saranno inviati all’ARAN per l’attività di monitoraggio prevista dall’art. 46 del d.lgs n. 165 del 2001.

 

 

TITOLO III

RAPPORTO DI LAVORO

CAPO I

STRUTTURA DEL RAPPORTO

 

Art.

Caratteristiche del rapporto di lavoro

 

1. A decorrere dal 30 maggio 2004, data di entrata in vigore della legge 26 maggio 2004, n. 138, il rapporto di lavoro della dirigenza medica e veterinaria può essere a rapporto esclusivo o non esclusivo. In tal senso, dalla stessa data, è disapplicata la clausola contenuta  nel primo periodo dell’art. 13, comma 7 del CCNL 8 giugno 2000.

2. I dirigenti del comma 1, già a rapporto esclusivo, possono optare per il passaggio al rapporto non esclusivo entro il 30 novembre di ciascun anno, Gli effetti del passaggio decorrono dal primo gennaio dell’anno successivo all’opzione e sono regolati dall’art…….

3. E’ fatta salva la facoltà di prevedere a livello regionale  un’altra cadenza ai sensi dell’art. 15 quater, comma 4 del dlgs 502 del 1992, come modificato dall’art. 2 septies della legge 138 del 2004.

4. Per i dirigenti già a rapporto non esclusivo all’entrata in vigore della legge, in caso di opzione per il rapporto esclusivo, continua ad applicarsi l’art. 48 del CCNL 8 giugno 2000, salvo che per il termine dell’opzione anch’essa da effettuarsi entro il 30 novembre di ciascun anno.

5. L’indennità di esclusività è confermata nelle misure attualmente vigenti, non concorre a formare la massa salariale e compete a tutti coloro che, essendo a rapporto esclusivo, già la percepivano all’entrata in vigore della legge n. 138 del 2004  - salvo che, successivamente ad essa e, comunque, con decorrenza dal 1 gennaio dell’anno successivo, non abbiano espresso diversa opzione. L’indennità compete, inoltre, a tutti quelli che opteranno per il rapporto di lavoro esclusivo ai sensi del comma 3 nella misura stabilita dall’art. 5 comma 9 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico 2000 – 2001, tenuto conto dell’esperienza professionale  maturata alla data del 31 dicembre  dell’anno in cui è effettuata l’opzione, calcolata secondo le modalità previste dall’art. 12 comma 3, lettera b) del citato CCNL del II biennio. 

6. Il rapporto di lavoro esclusivo  comporta la totale disponibilità del dirigente nello svolgimento delle proprie funzioni  nell’ambito dell’incarico attribuito e della competenza professionale nell’area e disciplina di appartenenza.

7. Il rapporto di lavoro dei dirigenti  che abbiano mantenuto l’opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo comporta totale disponibilità nell’ambito dell’impegno di servizio, per la realizzazione degli obiettivi istituzionali programmati e lo svolgimento delle attività professionali di competenza. Le aziende - secondo criteri omogenei con quelli adottati per i dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo  e sulla base delle indicazioni dei responsabili delle strutture, negoziano con le equipes interessate i volumi e le tipologie delle attività e delle prestazioni che i singoli dirigenti sono tenuti ad assicurare nonché le sedi operative in cui le stesse devono essere effettuate.

8. L’art. 15 del CCNL 8 giugno 2000 è disapplicato.


 

Art.

Modifiche ed integrazioni

 

1. In attuazione dell’art. (precedente) i seguenti articoli del CCNL  dell’8 giugno 2000, sono così modificati:

a) Il comma 2 dell’art. 18 è cosi sostituito:

“2. Nei casi di  assenza previsti dal comma 1  da parte del dirigente  con incarico di direzione di struttura complessa,  la sostituzione  è affidata dall’azienda ad altro dirigente della struttura medesima indicato all’inizio di ciascun anno dal responsabile della struttura complessa, che  - a tal fine – si avvale dei seguenti criteri:

a)      il dirigente deve essere titolare di un incarico di struttura semplice ovvero di alta specializzazione;

b)      valutazione comparata  del curriculum dei dirigenti interessati “.

 

b) A decorrere dal 30 maggio 2004, il comma 11 dell’art. 27 non è più applicabile nel conferimento di nuovi incarichi di direzione di struttura complessa con le procedure dell’art. 13 commi 1 e 2 o nel conferimento di nuovi incarichi di struttura semplice.

 

 

 

Art.

Effetti del passaggio dal rapporto esclusivo al rapporto non esclusivo e viceversa

 

1. Dall’entrata in vigore della legge 138 del 2004 (30 maggio 2004) il passaggio dei dirigenti dal rapporto di lavoro esclusivo a quello non esclusivo con le cadenze  previste dall’art.,,, comma 2 ( caratteristiche del rapporto) non preclude il mantenimento o il conferimento  di incarico di direzione di struttura complessa o semplice. Pertanto:

- l’ art.  45, del CCNL 8 giugno 2000 è disapplicato in attuazione della legge 138 del 2004, i cui effetti si producono in concreto dal 1 gennaio 2005 dopo l’esercizio da parte dei dirigenti interessati della nuova opzione;

- ai dirigenti di cui all’art. 46 comma 1 del citato CCNL  continua a competere il trattamento economico fondamentale ivi previsto. Ai dirigenti di struttura complessa, divenuti tali dopo il 1 agosto 1999. ai quali non competono gli assegni personali di cui all’art. 38 del CCNL 8 giugno 2000 ma  l’ indennità di struttura complessa, con il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo tale indennità  continua ad essere corrisposta  senza soluzione di continuità dopo l’opzione.

-  ai dirigenti che passano dal rapporto di lavoro esclusivo a quello non esclusivo, dal  1 gennaio dell’anno successivo a quello in cui è stata effettuata la nuova opzione si applicano per la retribuzione di posizione e di risultato le regole stabilite dall’art. 47, commi da 1 a  4 del CCNL 8 giugno 2000. Dalla medesima data cessa di essere corrisposta l’indennità di esclusività. Agli stessi è inibita l’attività libero – professionale intra - muraria.

-  dalla data del passaggio  del dirigente a rapporto non esclusivo, la relativa indennità costituisce risparmio aziendale.

- il ritorno dei dirigenti del comma 1 all’ opzione per il rapporto di lavoro esclusivo è regolato dall’art. 48 del CCNL 8 giugno 2000, modificato dall’art…., comma 3 (caratteristiche del rapporto di lavoro). La relativa indennità è  corrisposta dal 1 gennaio dell’anno successivo nella medesima misura già percepita all’atto dell’opzione per il passaggio a rapporto di lavoro non esclusivo con oneri a carico del bilancio. Per l’acquisizione delle eventuali fasce successive si applica l’art. 5, commi 5 e 6 del CCNL 8 giugno 2000. 

 

Art.

Soppressione dei rapporti di lavoro a tempo definito ed altri rapporti

 

1. I rapporti di lavoro a tempo definito ed altri indicati nell’art. 44, commi 1 e 2  del CCNL 8 giugno 2000 sono soppressi dall’entrata in vigore del presente contratto. Per il trattamento economico e per quanto non previsto dalla presente norma, ai dirigenti interessati si applicano  tutte le altre disposizioni del citato art. 44.

2. Il passaggio al rapporto di lavoro unico è portato a termine entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente contratto e può riguardare anche gli ex medici condotti ed equiparati di cui al comma 2 del predetto art. 44.

 

 

 

 

Art.

Orario di lavoro dei dirigenti

1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'azienda, i dirigenti titolari di uno degli incarichi di cui all' art. 27 comma 1, lett. b), c) e d) assicurano la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro, articolando l'impegno di servizio definito con le procedure individuate dall'art. 6, comma 1 lett. B), in modo flessibile per correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti ed all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare.

2. L'orario di lavoro dei dirigenti di cui al comma 1 è di n. 38 ore settimanali, al fine di assicurare il mantenimento del livello di efficienza raggiunto dai servizi sanitari e per favorire lo svolgimento delle attività gestionali e/o professionali, correlate all'incarico affidato e conseguente agli obiettivi di budget negoziati a livello aziendale, nonché quelle di didattica, ricerca ed aggiornamento.

3. I volumi prestazionali richiesti all'equipe ed i relativi tempi di attesa massimi per la fruizione delle prestazioni  vengono obbligatoriamente definiti con le procedure dell'art. 65, commi da 3 a  6 del CCNL 5 dicembre 1996 nell'assegnazione degli obiettivi annuali ai dirigenti di ciascuna unità operativa secondo l’incarico conferito e la retribuzione di posizione  e di risultato attribuita, stabilendo la previsione oraria per la realizzazione di detti programmi. L'impegno di lavoro necessario per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali  concordati  comporta una ulteriore presenza in servizio la cui entità è negoziata con le procedure e per gli effetti dei succitati commi dell'art. 65, coerentemente con i modelli organizzativi adottati.

4. Ove ricorrano anche i presupposti per l’applicazione dell’art. 55, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000, l’azienda o l’ente – ai fini della riduzione delle liste di attesa - concorda le ulteriori eventuali prestazioni aggiuntive sulla base delle indicazioni di cui all’art. 7, comma 1, lett. f) (coordinamento).

5. Il conseguimento degli obiettivi correlati all'impegno di servizio di cui ai commi 1, 2 e 3 è verificato trimestralmente con le procedure di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 65 del CCNL 5 dicembre 1996.

6. Nello svolgimento dell'orario di lavoro previsto per i dirigenti medici e veterinari, due ore dell'orario settimanale sono destinate ad attività non assistenziali, quali l'aggiornamento professionale – ivi compresa l’ECM -  la partecipazione ad attività didattiche, la ricerca finalizzata ecc.. Tali ore non rientrano nella normale attività assistenziale, non possono essere oggetto di separata ed aggiuntiva retribuzione. Esse sono utilizzate di norma con cadenza settimanale ma, anche per particolari necessità di servizio, possono essere cumulate in ragione di anno per impieghi

 

come sopra specificati ovvero, infine, utilizzate anche per l'aggiornamento facoltativo in aggiunta alle assenze previste dall'art. 23, comma 1, primo alinea del CCNL 5 dicembre 1996 al medesimo titolo. La fruizione di dette ore va resa in ogni caso compatibile con le esigenze funzionali della struttura di appartenenza e non può in alcun modo comportare una mera riduzione dell'orario di lavoro.

7. Le altre due ore, già destinate ad attività non assistenziali ai sensi dell’art. 16, comma 4 del CCNL 8 giugno 2000, sono finalizzate alla riduzione delle liste di attesa secondo modalità concordate a livello aziendale con le  medesime procedure dell’art. 65 del CCNL 5 dicembre 1996.

8. La presenza del dirigente medico nei servizi ospedalieri delle aziende ed enti nonché in particolari servizi del territorio individuati in sede aziendale con le procedure di cui al comma 1, deve essere assicurata nell'arco delle 24 ore e per tutti i giorni della settimana mediante una opportuna programmazione ed una funzionale e preventiva articolazione degli orari e dei turni di guardia, ai sensi dell'art. 19 del CCNL 5 dicembre 1996. Con l'articolazione del normale orario di lavoro nell'arco delle dodici ore di servizio diurne, la presenza medica è destinata a far fronte alle esigenze ordinarie e di emergenza che avvengano nel medesimo periodo orario. L'azienda individua i servizi ove la presenza medica deve essere garantita attraverso una turnazione per la copertura dell'intero arco delle 24 ore, sulla base dei criteri generali di cui all’art. 7, comma 1, lett. g) (coordinamento).

9. La presenza del dirigente veterinario nei relativi servizi deve essere assicurata nell'arco delle dodici ore diurne feriali per sei giorni alla settimana mediante una opportuna programmazione ed una funzionale e preventiva articolazione degli orari, individuata in sede aziendale con le procedure di cui al comma 1. Con l'articolazione del normale orario di lavoro nell'arco delle dodici ore di servizio diurne la presenza medico veterinaria è destinata a far fronte alle esigenze ordinarie e di emergenza che avvengano nel medesimo periodo orario. Nelle ore notturne e nei giorni festivi le emergenze vengono assicurate mediante l'istituto della pronta disponibilità di cui all'art. 20 del CCNL 5 dicembre 1996, fatte salve eventuali altre necessità da individuare in sede aziendale, con le procedure indicate negli artt. 6, 7 del presente contratto e 20 comma 1 del CCNL 5 dicembre 1996.

10. I dirigenti di cui al comma 1  anche se con rapporto di lavoro non esclusivo  sono tenuti al rispetto del presente articolo nonchè ad assicurare i servizi di guardia e di pronta disponibilità previsti dagli artt. 19 e 20 del CCNL 5 dicembre 1996. Per i dirigenti veterinari la presente clausola riguarda i servizi di pronta disponibilità.

11. Con l’entrata in vigore del presente contratto, è disapplicato l’art. 16 del CCNL 8 giugno 2000.

 

  

Art.
Orario di lavoro dei dirigenti
con incarico di direzione di struttura complessa


1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'azienda, i dirigenti di struttura complessa garantiscono la propria presenza in servizio per assicurare il normale funzionamento della struttura cui sono preposti ed organizzano il proprio tempo di lavoro, articolando in modo flessibile il relativo orario per correlarlo a quello degli altri dirigenti di cui all’art…. (precedente),  alle relative esigenze di servizio, all'espletamento dell'incarico affidato in relazione agli obiettivi e programmi annuali da realizzare in attuazione di quanto previsto dall'art. 65, comma 4 del CCNL 5 dicembre 1996 nonchè per lo svolgimento delle attività di aggiornamento, didattica e ricerca finalizzata.

2. Le aziende ed enti prevedono modalità ed  oggettivi sistemi di rilevazione dell’attività svolta dai dirigenti di struttura complessa sia per la distinzione dell’attività istituzionale da quella libero professionale intra – moenia  che per  l’applicazione  della disciplina che regola il regime delle assenze a vario titolo ovvero di altre tutele, comprese quelle medico legali.

3. Con l’entrata in vigore del presente contratto, è disapplicato l’art. 17 del CCNL 8 giugno 2000

 

  

CAPO II

ISTITUTI DI PECULIARE INTERESSE

 

Art.

Effetti del  procedimento penale sul rapporto di lavoro

1.         Il dirigente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso obbligatoriamente dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà.

2.         Il dirigente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà [1]personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque per fatti tali da comportare, se accertati, il recesso ai sensi dell’art. 36 del CCNL  5 dicembre 1996.

3.         L’azienda o ente, cessato lo stato di restrizione  della libertà personale di cui al comma 1, può prolungare il periodo di sospensione del dirigente fino alla sentenza definitiva alle medesime condizioni del comma 2.

4.         Resta fermo l’obbligo di sospensione per i casi previsti dall’art. 15, comma 1 lett. a), b) limitatamente all’art. 316  e 316 bis del codice penale, lett. c) ed e), ai sensi del comma  4 septies, della legge n. 55 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni.1

5.         Nel caso di rinvio a giudizio per i delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001, in alternativa alla sospensione, possono essere applicate le misure previste dallo stesso art. 3 (trasferimento provvisorio di sede). Per i medesimi reati, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, si applica l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97 del 2001 (sospensione obbligatoria).[2]

6.         Al dirigente sospeso ai sensi dei commi da 1 a 5 è corrisposta un'indennità pari al 50% della retribuzione indicata all’art. 26, comma 2, lettera b), del CCNL integrativo del 10 febbraio  2004, nonchè gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti.

7.         In caso di  sentenza irrevocabile di assoluzione si applica quanto previsto dall’art. 653 c.p.p. ed, ove ne ricorrano i presupposti, al dirigente che ne faccia richiesta si applica anche quanto previsto per le sentenze definitive di proscioglimento indicate dall’art. 3, comma  57 della legge 350 del 2003, come modificato dalla legge 126 del 2004.[3]

8.         Ove il proscioglimento sia dovuto ad altri motivi diversi da quelli indicati nelle norme richiamate al comma 7, fatto salvo il caso di morte del dipendente, l’azienda  valuta tutti i fatti originariamente contestati per i quali non sia intervenuto il proscioglimento al fine di verificare se sussistano comunque le condizioni o meno per il recesso.

9.          In caso di sentenza irrevocabile di condanna si  applica l’art. 653 c.p.c.. Il recesso come conseguenza di tali condanne deve essere attivato nel rispetto delle procedure dell’art. 36 del CCNL 5 dicembre 1996 e  41 del CCNL del 10 febbraio 2004, salvo quanto previsto dall’art. 5, comma 2 della legge n. 97 del 2001 (licenziamento come pena accessoria nei reati dell’art. 3 della legge 97 ove la condanna sia non inferiore ai tre anni)

10. Il dirigente licenziato a seguito di condanna passata in giudicato per delitto commesso in servizio o fuori servizio (che, pur non attenendo direttamente al rapporto di lavoro, non ne aveva consentito la prosecuzione neanche provvisoriamente per la specifica gravità) se successivamente assolto a seguito di revisione del processo ha diritto, dalla data della sentenza di assoluzione, alla riammissione in servizio nella medesima sede o in altra su sua richiesta, anche in soprannumero, nella medesima disciplina, anzianità, posizione di incarico e retributiva  possedute all’atto del licenziamento. In caso di premorienza, il coniuge o il convivente superstite e i figli hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati attribuiti al dipendente nel periodo di sospensione o di licenziamento, escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario.

11. Nel caso previsto dal comma 7,  quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità verrà conguagliato con quanto dovuto al dirigente se fosse rimasto in servizio, escluse  le indennità o compensi per servizi speciali o per prestazioni di carattere straordinario.

12. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dirigente riammesso in servizio

10.     La presente disciplina disapplica l’art. 30 del CCNL 5 dicembre 1996.

 

  

Art.

 

Comitato dei Garanti

  

1. Le parti confermano l’art. 23 del CCNL  8 giugno 2000  che ha istituito il Comitato dei garanti nel testo integrato a titolo di interpretazione autentica dai CCNL  del 24 ottobre 2001 e 29 settembre 2004. A tal fine precisano nuovamente che:

- il recesso è adottato previo conforme parere del  Comitato che deve essere espresso improrogabilmente entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. L’azienda  può procedere al recesso solo decorso detto termine;

-  il parere è vincolante per l’azienda ed ente ed  è richiesto una sola volta al termine delle procedure previste dall’art. 36, comma 3 del CCNL 5 dicembre 1996.

 

  

Art.

 

                                                           Copertura assicurativa

 

1. Le parti, pur prendendo atto della mancata costituzione di un fondo nazionale al fine di pervenire ad una omogenea  quanto generalizzata copertura assicurativa per tutti i dirigenti  del SSN  ai sensi dell’art. 24 del CCNL 8 maggio 2000, confermano che le aziende  possono garantire la copertura assicurativa della responsabilità civile dei dirigenti, ivi comprese le spese di giudizio ai sensi dell’art . 25 del medesimo CCNL  per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro attività, ivi compresa la libera professione intramuraria, senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave.

2. Alla copertura degli oneri  relativi, le  aziende ed enti provvedono con le risorse già destinate alla copertura assicurativa, incrementate con la trattenuta di misura media pro- capite di € 26 mensili – già prevista dall’art. 24, comma 3 del CCNL dell’8 giugno 2000 - posta a carico di ciascun dirigente in servizio al 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente per la copertura di ulteriori rischi non coperti dalla polizza generale. Il presente comma decorre dall’entrata in vigore della polizza con la quale viene estesa al dirigente la copertura assicurativa citata.

3. Sono disapplicati i commi da 1 a 4 dell’art. 24 del CCNL 8 giugno 2000.

 

  

Art.

Mobilità 

1.         Il dirigente ammesso a particolari corsi di formazione o di aggiornamento (quali ad esempio corsi post – universitari, di specializzazione, di management e master) a seguito dei relativi piani di investimento dell’azienda o ente anche nell’ambito dell’ ECM deve impegnarsi a non accedere alla mobilità volontaria di cui all’art. 20 del CCNL 8 giugno 2000 se non siano trascorsi due anni dal termine della formazione.

2.         In caso di perdurante situazione di carenza di organico, il dirigente neo assunto non può  accedere alla mobilità se non siano trascorsi due anni dall’assunzione comprensivi del preavviso previsto dall’art. 20, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000.

3.         Il comma 2 entra in vigore il  ……….. Sono fatte salve le procedure dell’art. 20 citato per le domande di mobilità che abbiano ottenuto il nulla osta dell’azienda o  ente di destinazione del dirigente alla data del ………….

4.         In considerazione dell’eccezionalità  e temporaneità  della situazione evidenziata al comma 2 nonchè del carattere sperimentale della presente norma, la clausola  è soggetta a verifica delle parti al temine del quadriennio. In caso di vacanza contrattuale, la clausola scadrà comunque il 31 dicembre 2006.

 

 

                                                                            Art.

Formazione ed ECM

 

1. Ad ulteriore integrazione di quanto previsto dall’art. 33 del CCNL 5 dicembre 1996 e dall’art. 18 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004 aprile 1999,  che disciplinano la formazione e l'aggiornamento professionale obbligatorio e facoltativo, le parti confermano che in tale ambito rientra la formazione continua  di cui all'art. 16 bis e segg. del d.lgs. n 502 del 1992, da svolgersi sulla base delle linee generali di indirizzo dei programmi annuali e pluriennali individuati dalle Regioni e concordati in appositi progetti formativi presso l'azienda o ente ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera C) del CCNL 8 giugno 2000.


2. L'azienda e l'ente garantiscono l'acquisizione dei crediti formativi previsti dalle vigenti disposizioni da parte dei dirigenti interessati nell'ambito della formazione obbligatoria sulla base delle risorse finalizzate allo scopo, ai sensi dell’art. 18, comma 4 del CCNL 10 febbraio 2004. I dirigenti che vi partecipano sono considerati in servizio a tutti gli effetti ed i relativi oneri sono a carico dell'azienda o ente. La relativa disciplina è, in particolare riportata nei commi 3 e 4 dell'art. 33 del CCNL  del 5 dicembre 1996 come integrata dalle norme derivanti dalla disciplina di sistema adottate a livello regionale.

3. Dato il carattere tuttora - almeno in parte - sperimentale della formazione continua, le parti concordano che  nel caso di  impossibilità -  per accertata  insufficienza delle risorse - di  rispettare la garanzia prevista dal comma 2 circa l' acquisizione nel triennio del minimo di crediti formativi da parte dei dirigenti interessati - non trova applicazione la specifica disciplina prevista dall'art. 16 quater del d.lgs 502 del 1992. Ne consegue che, in tali casi, le aziende ed enti non possono intraprendere iniziative unilaterali per la durata del presente contratto.

4. Ove, viceversa la garanzia del comma 2 venga rispettata, il dirigente che senza giustificato motivo non partecipi alla formazione continua e non acquisisca i crediti previsti nel triennio, subirà una penalizzazione nelle procedure di conferimento degli incarichi da stabilirsi nei criteri integrativi aziendali, ai sensi degli artt. 28 e 29 del CCNL 8 giugno 2000.

5. Sono considerate cause di sospensione dell'obbligo di acquisizione dei crediti formativi il periodo di gravidanza e puerperio, le aspettative a qualsiasi titolo usufruite, ivi compresi i distacchi per motivi sindacali. Il triennio riprende a decorrere dal rientro in servizio del dirigente.

6. La formazione deve, inoltre, essere coerente con l'obiettivo di migliorare le prestazioni professionali dei dirigenti e, quindi, strettamente correlata alle attività di competenza in base ai piani di cui al comma 1.  A tal fine n. 1 ora  dell’orario settimanale di cui all’art…, comma 6 (orario di servizio) è dedicata alla formazione continua obbligatoria, secondo modalità concordate sulla base di criteri stabiliti con le procedure dell’art. 4, comma 2, lettera C) del CCNL 8 giugno 2000. Ove il dirigente prescelga percorsi  non rientranti nei piani suddetti o che non corrispondano alle citate caratteristiche, le iniziative di formazione - anche quella continua - rientrano nell'ambito della formazione facoltativa con oneri a carico del dirigente.

 

Art.

Disposizioni  particolari

1.         L’art. 23 del CCNL 5 dicembre 1995 è così integrato:

-        al termine del  comma 1, ultimo alinea, dopo il punto, è aggiunta la seguente frase:

“ Tali permessi  possono anche essere concessi per l’effettuazione di testimonianze per fatti non d’ufficio, nonchè per l’assenza motivata da gravi calamità naturali che rendono oggettivamente impossibile il raggiungimento della sede di servizio, fatti salvi, in questi eventi, i provvedimenti di emergenza diversi e più favorevoli disposti dalle competenti autorità”.

-        al termine del comma 6, dopo il punto, è aggiunta la seguente frase:

“Tra queste ultime assumono particolare rilievo l’art. 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584 come sostituito dall’art. 13 della legge 4 maggio 1990, n. 107 e l’art. 5, comma 1, della legge 6 marzo 2001, n. 52 che prevedono, rispettivamente, i permessi per i donatori di sangue ed i donatori di midollo osseo”.

2. Con decorrenza dall’entrata in vigore del  presente CCNL, le parti, con riferimento all’art. 21, comma 1 del CCNL 5 dicembre 1996, confermano che nella normale retribuzione spettante al dirigente durante il periodo di ferie sono comprese   le voci  indicate nella tabella n.….allegata, che, dalla medesima data sostituisce la tabella n. 4 del CCNL 5 dicembre 1996.

3. Al termine del comma 4 dell’art. 27 del CCNL 5 dicembre 1996, dopo il numero “958” e prima del punto, sono aggiunte le parole “e successive modificazioni ed integrazioni”. Al medesimo articolo è aggiunto il seguente comma :“5. Ai dirigenti pubblici chiamati in servizio per le forze di completamento, ai fini del trattamento economico, si  applica quanto previsto  dagli artt. 25 e 28 del dlgs. 8 maggio 2001.”[4]

4.    Con riferimento all’art. 70 del CCNL  5 dicembre 1996, il comma 7 è integrato con le voci retributive dell’ indennità di esclusività e di struttura complessa, istituite dal CCNL 8 giugno 2000, come indicato nella tabella n.…. allegata.

 

5.    Nel comma 12 dell’art. 13 del CCNL 8 giugno 2000, dopo la parola “assenso” e prima del punto, sono inserite le seguenti parole:” che deve essere espresso improrogabilmente entro il termine massimo di trenta giorni”.

6.        Nel comma 6 dell’art. 28 del CCNL 8 giugno 2000, dopo il primo periodo è inserita la seguente frase:” Il contratto deve essere  improrogabilmente sottoscritto entro il termine massimo di trenta giorni salvo la decadenza dall’incarico”.

7. Il comma 8 , lettera b) dell’art. 10 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004, è così sostituito:  “tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato presso la stessa o altra azienda o ente del comparto, ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto. L’aspettativa prevista dall’art. 23 bis del dlgs 165 del 2001 per attuare la mobilità pubblico – privato si applica esclusivamente nei casi in cui l’incarico sia conferito da Organismi pubblici o privati della Unione Europea o da ospedali pubblici dei paesi dell’Unione stessa. L’incarico già conferito al dirigente dall’azienda o ente che  concede l’aspettativa  è sospeso per la durata dell’aspettativa e prosegue al suo rientro a completamento del periodo mancante sino alla valutazione. Durante l’assenza, in rapporto alla durata dell’aspettativa, si applica l’art. 18 comma 1 o 5”. 

8. Al comma 5 dell’art. 20 del CCNL  10 febbraio 2004, prima del punto e dopo la data “1996” sono aggiunte le seguenti parole:“e l’art. 21, commi da 6 a 8 del CCNL 8 giugno 2000”.

 

9. Al termine del comma 2, dell’art. 28 del CCNL 10 febbraio 2004 le parole “di regola entro il mese successivo” sono sostituite dalle parole “esaurite le ferie maturate e non fruite”.

 

10. Al termine del comma 5, dell’art. 29 del CCNL 10 febbraio 2004 è aggiunto il seguente periodo:“I quindici giorni di ferie aggiuntive sono comprensivi dei sabati, domeniche e altre festività ricadenti nel periodo. Analogamente si procede per i giorni di ferie aggiuntivi previsti dall’art. 39, comma 7 del presente contratto”.

 

 

 

CAPO III

VERIFICA  E  VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI

 

Art.

Verifica   dei  risultati  e delle attività dei dirigenti

 

1.      Gli organismi preposti alla verifica dei dirigenti ai sensi dell’art. 15, commi  5  e 6 del dlgs 502/1992 sono:

a)      il Collegio tecnico;

b)      il nucleo di valutazione; 

2.      L’organismo di cui al comma 1, lettera a) procede alla verifica:

a)      di tutti i dirigenti alla scadenza dell’incarico loro conferito in relazione alle attività professionali svolte ed ai risultati  raggiunti ;

b)      dei dirigenti di nuova assunzione al termine del primo quinquennio di servizio, ai fini del conferimento di incarico nonché dell’attribuzione della fascia di indennità di esclusività immediatamente superiore e della retribuzione di posizione minima contrattuale prevista dall’art. 3, comma 1.

c)      dei dirigenti che raggiungono l’ esperienza professionale ultraquinquennale utile all’acquisizione della fascia di indennità di esclusività superiore, ai sensi dell’art. 5, comma 5 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico 2000 – 2001.

3.      L’organismo di cui al comma 1, lettera b) procede alla verifica annuale:

a)      dei risultati di gestione del dirigente di struttura complessa ed anche di struttura semplice;

b)      dei risultati raggiunti da tutti i dirigenti in relazione agli obiettivi affidati, anche ai fini dell’attribuzione della retribuzione di risultato.

4. L’organismo di cui al  comma 1 lettera b)  opera sino alla eventuale  applicazione da parte dell’azienda , dell’art. 10, comma 4 del dlgs 286/1999 .

5. Le aziende ed enti, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti autonomamente assunti in relazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 2  del dlgs. 286/1999, definiscono meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dai dirigenti, in relazione ai programmi e obiettivi da perseguire correlati alle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente disponibili, stabilendo le modalità con le quali i processi di valutazione di cui al presente capo si articolano.

6. Il presente articolo sostituisce l’art. 31 del CCNL 8 giugno 2000.   

  

 

Art.

 

La valutazione dei dirigenti

1.   La valutazione  dei dirigenti  - che  è diretta alla verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati e della professionalità espressa - è caratteristica essenziale ed ordinaria del loro rapporto di lavoro. Essa avviene annualmente ed al termine dell’incarico per le finalità di cui ai commi  2 e 3 dell’art. ….(precedente).

2.  I risultati finali della valutazione annuale ed al termine dell’incarico  effettuata dagli organismi di verifica sono riportati nel fascicolo personale. Tutti i giudizi definitivi conseguiti dai dirigenti annualmente per le finalità previste dall’art. …..(precedente), comma 3, lettere a) e b) sono parte integrante degli elementi di valutazione delle aziende ed enti per la conferma o il conferimento di qualsiasi tipo di incarico.

3 Le aziende adottano preventivamente i criteri generali che informano i sistemi di valutazione delle attività professionali, delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti nonché dei relativi risultati di gestione nell’ambito dei meccanismi e sistemi di cui all’art. ….. (precedente),  comma 4, tenuto conto …... Tali criteri prima della definitiva adozione sono oggetto di concertazione con i soggetti di cui all’art. 10, comma 2. 

4. Le procedure  di valutazione  del comma 3 devono essere improntate  ai seguenti principi:

   a)   trasparenza dei criteri e dei risultati;

   b)  informazione adeguata e partecipazione del valutato, anche attraverso la  comunicazione ed il 

        contraddittorio nella valutazione di I e II istanza;

   c) diretta conoscenza dell’attività del valutato da parte del soggetto che, in prima istanza effettua la 

       proposta di valutazione sulla quale l’organismo di verifica è chiamato a   pronunciarsi;

5. L’oggetto della valutazione per tutti i dirigenti, oltre gli obiettivi specifici riferiti alla singola professionalità ed ai relativi criteri di verifica dei risultati, è costituito, in linea di principio, dai seguenti elementi, ulteriormente integrabili  a livello aziendale con le modalità del comma 3:

a)      collaborazione interna  ed il livello di partecipazione multi - professionale nell’organizzazione dipartimentale;

b)      livello di espletamento delle funzioni affidate nella gestione delle attività e qualità dell’apporto specifico;

c)      capacità dimostrata nel motivare, guidare e valutare i collaboratori e di generare un clima organizzativo favorevole alla produttività, attraverso una equilibrata individuazione dei carichi di lavoro e la gestione degli istituti contrattuali;

d)      risultati delle procedure di controllo con particolare riguardo all’appropriatezza e qualità clinica delle prestazioni, all’ orientamento all’utenza, alle certificazioni di qualità dei servizi ;

e)      capacità dimostrata nel gestire e promuovere le innovazioni tecnologiche e procedimentali, in particolare per quanto riguarda il rispetto dei tempi e modalità nelle procedure di negoziazione del budget in relazione agli obiettivi affidati nonché i processi formativi e la selezione del personale;[5]

f)        raggiungimento del minimo di credito formativo, ai sensi dell’art. 16 ter, comma 2 del dlgs 502/1992  secondo le previsioni dell’art……(formazione ed ECM);

g)      osservanza degli obiettivi prestazionali assegnati;

h)      rispetto del codice di comportamento allegato al presente contratto, tenuto conto anche delle modalità di gestione delle responsabilità dirigenziali. 

6. A titolo meramente indicativo  la valutazione annuale di cui al  comma 2 per i dirigenti di struttura complessa o semplice – ove ne ricorrano le condizioni - deve riguardare la gestione del budget affidato e delle risorse umane e strumentali effettivamente assegnate nonché tutte le funzioni delegate ai sensi dell’atto aziendale e la valutazione dei modelli di organizzazione adottati per il raggiungimento degli obiettivi.

7. A titolo meramente indicativo  la valutazione annuale di cui al  comma 2 per gli altri dirigenti deve riguardare l’osservanza dei modelli di organizzazione adottati per il raggiungimento del risultato, gli obiettivi prestazionali affidati, l’impegno e la disponibilità correlati alla articolazione dell’orario di lavoro rispetto al conseguimento degli obiettivi.

 

8.  Per dare attuazione all’art…..(precedente) comma 2,  a titolo esemplificativo, sono deputati alla valutazione:[6]

A) dei dirigenti:

- in prima istanza, i titolari della struttura complessa presso la quale gli stessi prestano servizio, ovvero, in caso di struttura semplice di livello dipartimentale o assimilata, i titolari   del dipartimento o della struttura assimilata.

- in seconda istanza, il Collegio tecnico di all’art…..(precedente), comma 2.

 

B) dei dirigenti di struttura complessa:

- in prima istanza, nei presidi ospedalieri, i titolari   dei dipartimenti di assegnazione o in mancanza  il direttore sanitario del presidio ospedaliero. Per i servizi del territorio, il capo dipartimento ove costituito  o il titolare  della  struttura assimilata di assegnazione ovvero………..

- in seconda istanza, il Collegio tecnico di all’art…..(precedente), comma 2.

 

C) dei capi dipartimento o struttura assimilata:

- in prima istanza,  il direttore sanitario del presidio ospedaliero di assegnazione o, per i titolari delle strutture assimilate, il soggetto individuato secondo i rispettivi ordinamenti.

- in seconda istanza, il Collegio tecnico di all’art…..(precedente), comma 2.

9.  Per dare attuazione all’art…..(precedente) comma 3, sono deputati alla valutazione il nucleo di valutazione o il servizio di controllo interno ove attivato, che vi procedono secondo i rispettivi regolamenti.

10. Il presente articolo sostituisce l’art. 32 del CCNL 8 giugno 2000.   

 

 

Art.

Effetti della valutazione

 

1.      Ai sensi del comma 5 dell’art. 15 del d.lgs. 502/1992, l’esito positivo della valutazione al termine dell’incarico per i dirigenti di struttura complessa o semplice costituisce condizione per la conferma nell’incarico già assegnato o per il conferimento di altro della medesima tipologia di pari o maggior rilievo gestionale. Per gli altri dirigenti l’esito positivo è condizione per  la conferma o il conferimento di nuovi incarichi di pari o maggior rilievo professionale o  di struttura semplice.

2.      L’esito positivo della valutazione dei dirigenti neo assunti al termine del quinto anno può comportare l’attribuzione di incarichi di  natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, nonché di direzione di strutture semplici. In ogni caso trova applicazione la rideterminazione della retribuzione di posizione nel suo valore minimo, stabilito dall’art. 4, comma 2, secondo la tabella…….

3.      L’esito positivo della verifica annuale di cui all’art. ….. (verifica dei risultati e delle attività dei dirigenti), comma 3 comporta, inoltre,  l’attribuzione ai dirigenti  della retribuzione di risultato, concordata secondo le procedure di cui all’art. 65, commi 4 e 6 del CCNL 5 dicembre 1996.

4.      L’esito positivo delle verifiche annuali di cui al comma 3 concorre, assieme agli altri elementi,  anche alla formazione della valutazione da attuarsi alla scadenza degli incarichi dei commi 1 e 2, come previsto dall’art. ……(precedente) comma 2 .

5. Il presente articolo sostituisce l’art. 33 del CCNL 8 giugno 2000.   

 

Art.

 

Effetti della valutazione negativa

 

1. L’accertamento della responsabilità dirigenziale a seguito dei processi di valutazione dell’art. ……., commi 2 e 3 (verifica dei risultati e delle attività dei dirigenti), prima della  formulazione del giudizio negativo, deve essere preceduto da un  contraddittorio nel quale devono essere acquisite le controdeduzioni del dirigente anche assistito da una persona di fiducia.

2. L’accertamento della responsabilità dirigenziale che rilevi scostamenti rispetto agli obiettivi e compiti professionali  propri dei dirigenti, come definiti a livello aziendale, comporta l’assunzione di provvedimenti che, in applicazione del comma 3, devono essere commisurati:

a) alla posizione rivestita dal dirigente nell’ambito aziendale;

b) all’entità degli scostamenti rilevati.

3.  Per i dirigenti  con incarico di direzione di struttura  complessa o semplice, l’accertamento delle responsabilità dirigenziali rilevato a seguito delle procedure di valutazione annuali, e dovuto alla inosservanza delle direttive ed ai risultati negativi della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, previo esperimento della procedura di cui al comma 1 può determinare :

a) perdita della retribuzione di risultato in tutto o in parte con riguardo all’anno della verifica;

b) la revoca dell’incarico prima della sua scadenza e l’affidamento di altro tra quelli ricompresi nell’art. 27 comma 1,  lett. a), b) o c) del CCNL 8 giugno 2000, di valore economico inferiore a quello in atto. Ai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa la revoca del relativo incarico  comporta l’ attribuzione dell’indennità di esclusività della fascia immediatamente inferiore;

c) in caso di accertamento di responsabilità particolarmente grave e reiterata,  la revoca dell’incarico assegnato ai sensi del precedente punto b) ed il conferimento di uno degli incarichi ricompresi nell’art. 27, comma 1, lett. c) di valore economico inferiore a quello revocato, fatta salva l’applicazione del comma 8;

4. Per i dirigenti  cui siano conferiti gli incarichi previsti dall’art. 27, comma 1 lett. c) , l’accertamento delle responsabilità dirigenziali rilevato a seguito delle procedure di valutazione e dovuto alla inosservanza delle direttive ed all’operato non conforme ai canoni di cui all’art ……(valutazione dei dirigenti) comma 5,  può determinare:

a) perdita , in tutto o in parte, della retribuzione di risultato con riguardo all’anno della verifica;

b) la revoca dell’incarico e l’affidamento di altro tra quelli previsti dall’art. 27,  lett. c),  di   valore economico inferiore, ai sensi del CCNL 2.7.1997 anche prima della scadenza ove anche la successiva verifica annuale sia negativa;

c) in caso di  responsabilità  grave e reiterata, ulteriore applicazione del punto b), fatta salva l’applicazione del comma 8.

5. Per i dirigenti  cui siano conferiti gli incarichi previsti dall’art. 27, comma 1 lett. d) , l’accertamento delle responsabilità dirigenziali,rilevato a seguito delle procedure di valutazione annuali e dovuto alla inosservanza delle direttive ed all’operato non conforme ai canoni di cui all’art ……(valutazione dei dirigenti) comma 5,  può determinare la perdita , in tutto o in parte, della retribuzione di risultato ed il ritardo nella verifica quinquennale per l’applicazione dell’art. 4 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico.

6. Nei casi dei commi da 3 a 6 è fatta salva la componente fissa della retribuzione di posizione (vedere evoluzione di questa voce).

7.    I dirigenti di struttura complessa che non superino positivamente la verifica di conferma al termine del periodo di incarico fatto salvo il caso di recesso dal rapporto di lavoro di cui al comma 8, sono mantenuti in servizio con altro incarico tra quelli  professionali ricompresi nell’art. 27, lett. b) o  c), congelando contestualmente  un posto di  dirigente.

8.    Al termine dell’incarico, in presenza di  valutazione negativa  fondata su reiterata   responsabilità definita in base ad elementi di particolare gravità, anche estranei alla prestazione lavorativa, resta ferma la facoltà di recesso dell’azienda, nei confronti di tutti i dirigenti, previa attuazione delle procedure previste dagli art. 36 del CCNL 5 dicembre 1996 e dall’art. 23 del CCNL dell’8 giugno 2000, come integrato dall’art….. del presente contratto.

9. Il presente articolo sostituisce l’art. 34 del CCNL 8 giugno 2000.   

  

Art….

                                                

Norma finale del sistema di valutazione

1. Il sistema di valutazione previsto dal presente contratto, a modifica ed integrazione di quanto stabilito dagli articoli da 31 a 34 del CCNL 8 giugno 2000, deve essere attuato a regime entro il 30 novembre 2005.


 I

PARTE II

TRATTAMENTO ECONOMICO

CAPO I

TRATTAMENTO ECONOMICO

DA DEFINIRE


 

 

PARTE III

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art……

Norma Finale

1.         Nelle parti non modificate o integrate o disapplicate  dal presente  contratto, restano confermate  tutte le norme dei sotto elencati  contratti ivi comprese in particolare le disposizioni riguardanti l’orario di lavoro e l’orario notturno nonchè l’art. 62, comma 1  del CCNL  8 giugno 2000 ;

-         CCNL del 5 dicembre 1996, quadriennio  1994 – 1997 per la parte normativa  e primo biennio 1994 1995 per la parte economica;

-         CCNL del 5 dicembre 1996, relativo al II biennio economico 1996 – 1997;

-         CCNL integrativo del 4 marzo 1997;

-         CCNL integrativo del 2 luglio 1997;

-         CCNL integrativo del  5 agosto 1997

-         CCNL 8 giugno 2000, quadriennio 1998 – 2001 per la parte normativa e I biennio 1998 – 1999 per la parte economica;

-         CCNL 8 giugno 2000, II biennio 2000 - 2001 per la parte economica;

-         CCNL……., sull’interpretazione autentica dell’art………:

-         ……………………………………………………..:

-         ……………………………………………………..:

-         ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

-         ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

-         CCNL integrativo del 10 febbraio 2004.

 

Art.

Disapplicazioni

1. Le disapplicazioni sono effettuate direttamente negli articoli dei singoli istituti ai quali si fa rinvio.

 

 

ALLEGATO 1

Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni

(Decreto 28 novembre 2000)

 

Articolo 1
Disposizioni di carattere generale

1.    I principi e i contenuti del presente codice costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità, che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa. I dipendenti pubblici – escluso il personale militare, quello della polizia di Stato ed il Corpo di polizia penitenziaria, nonché i componenti delle magistrature e dell’Avvocatura dello Stato – si impegnano ad osservarli all'atto dell'assunzione in servizio.

2.    I contratti collettivi provvedono, a norma dell’art. 54, comma 3, del decreto legislativo 165 del 2001, al coordinamento con le previsioni in materia di responsabilità disciplinare. Restano ferme le disposizioni riguardanti le altre forme di responsabilità dei pubblici dipendenti.

3.    Le disposizioni che seguono trovano applicazione in tutti i casi in cui non siano applicabili norme di legge o di regolamento o comunque per i profili non diversamente disciplinati da leggi o regolamenti. Nel rispetto dei principi enunciati dall’articolo 2, le previsioni degli articoli 3 e seguenti possono essere integrate e specificate dai codici adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell’articolo dell’art. 54, comma 5, del decreto legislativo 165 del 2001.

 

Articolo 2
Principi

1.    Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire esclusivamente la Nazione con disciplina ed onore e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione. Nell'espletamento dei propri compiti, il dipendente assicura il rispetto della legge e persegue esclusivamente l'interesse pubblico; ispira le proprie decisioni ed i propri comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli è affidato.

2.    Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi. Egli non svolge alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d’ufficio e si impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione.

3.    Nel rispetto dell'orario di lavoro, il dipendente dedica la giusta quantità di tempo e di energie allo svolgimento delle proprie competenze, si impegna ad adempierle nel modo più semplice ed efficiente nell'interesse dei cittadini e assume le responsabilità connesse ai propri compiti.

4.    Il dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per ragioni di ufficio e non utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio.

5.    Il comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione. Nei rapporti con i cittadini, egli dimostra la massima disponibilità e non ne ostacola l’esercizio dei diritti. Favorisce l’accesso degli stessi alle informazioni a cui abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò non sia vietato, fornisce tutte le notizie e informazioni necessarie per valutare le decisioni dell’amministrazione e i comportamenti dei dipendenti.

6.    Il dipendente limita gli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese a quelli indispensabili e applica ogni possibile misura di semplificazione dell’attività amministrativa, agevolando, comunque, lo svolgimento, da parte dei cittadini, delle attività loro consentite, o comunque non contrarie alle norme giuridiche in vigore. 

7.    Nello svolgimento dei propri compiti, il dipendente rispetta la distribuzione delle funzioni tra Stato ed Enti territoriali. Nei limiti delle proprie competenze, favorisce l’esercizio delle funzioni e dei compiti da parte dell’autorità territorialmente competente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati.

 

Articolo 3
Regali e altre utilità

1.    Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, neanche in occasione di festività, regali o altre utilità salvo quelli d'uso di modico valore, da soggetti che abbiano tratto o comunque possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all’ufficio.

2.    Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, regali o altre utilità da un subordinato o da suoi parenti entro il quarto grado. Il dipendente non offre regali o altre utilità ad un sovraordinato o a suoi parenti entro il quarto grado, o conviventi, salvo quelli d’uso di modico valore.

 

Articolo 4
Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni

1.    Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica al dirigente dell’ufficio la propria adesione ad associazioni ed organizzazioni, anche a carattere non riservato, i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento dell’attività dell’ufficio, salvo che si tratti di partiti politici o sindacati.

2.    Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni ed organizzazioni, né li induce a farlo promettendo vantaggi di carriera.

 

Articolo 5
Trasparenza negli interessi finanziari

1.    Il dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti di collaborazione in qualunque modo retribuiti che egli abbia avuto nell’ultimo quinquennio, precisando: a) se egli, o suoi parenti entro il quarto grado o conviventi, abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione; b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all’ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

2.    Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti entro il quarto grado o affini entro il secondo, o conviventi che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l’ufficio che egli dovrà dirigere o che siano coinvolte nelle decisioni o nelle attività inerenti all’ufficio. Su motivata richiesta del dirigente competente in materia di affari generali e personale, egli fornisce ulteriori informazioni sulla propria situazione patrimoniale e tributaria.

 

Articolo 6
Obbligo di astensione

1.    Il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri ovvero: di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi; di individui od organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di individui od organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore, procuratore o agente; di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull’astensione decide il dirigente dell’ufficio.

 

Articolo 7
Attività collaterali

1.    Il dipendente non accetta da soggetti diversi dall’amministrazione retribuzioni o altre utilità per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d’ufficio.

2.    Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione con individui od organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico in decisioni o attività inerenti all’ufficio.

3.    Il dipendente non sollecita ai propri superiori il conferimento di incarichi remunerati.

 

Articolo 8
Imparzialità

1.    Il dipendente, nell'adempimento della prestazione lavorativa, assicura la parità di trattamento tra i cittadini che vengono in contatto con l'amministrazione da cui dipende. A tal fine, egli non rifiuta né accorda ad alcuno prestazioni che siano normalmente accordate o rifiutate ad altri.

2.    Il dipendente si attiene a corrette modalità di svolgimento dell’attività amministrativa di sua competenza, respingendo in particolare ogni illegittima pressione, ancorché esercitata dai suoi superiori.

Articolo 9
Comportamento nella vita sociale

1.    Il dipendente non sfrutta la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino. Nei rapporti privati, in particolare con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, non menziona né fa altrimenti intendere, di propria iniziativa, tale posizione, qualora ciò possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.

Articolo 10
Comportamento in servizio

1.    Il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né affida ad altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.

2.    Nel rispetto delle previsioni contrattuali, il dipendente limita le assenze dal luogo di lavoro a quelle strettamente necessarie.

3.    Il dipendente non utilizza a fini privati materiale o attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio. Salvo casi d’urgenza, egli non utilizza le linee telefoniche dell'ufficio per esigenze personali. Il dipendente che dispone di mezzi di trasporto dell'amministrazione se ne serve per lo svolgimento dei suoi compiti d'ufficio e non vi trasporta abitualmente persone estranee all'amministrazione.

4.    Il dipendente non accetta per uso personale, né detiene o gode a titolo personale, utilità spettanti all’acquirente, in relazione all’acquisto di beni o servizi per ragioni di ufficio.

 

Articolo 11

Rapporti con il pubblico

1.    Il dipendente in diretto rapporto con il pubblico presta adeguata attenzione alle domande di ciascuno e fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell’ufficio. Nella trattazione delle pratiche egli rispetta l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto motivando genericamente con la quantità di lavoro da svolgere o la mancanza di tempo a disposizione. Egli rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde sollecitamente ai loro reclami.

2.    Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei cittadini, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine dell'amministrazione. Il dipendente tiene informato il dirigente dell'ufficio dei propri rapporti con gli organi di stampa. 

3.    Il dipendente non prende impegni né fa promesse in ordine a decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, se ciò possa generare o confermare sfiducia nell'amministrazione o nella sua indipendenza ed imparzialità.

4.    Nella redazione dei testi scritti e in tutte le altre comunicazioni il dipendente adotta un linguaggio chiaro e comprensibile.

5.    Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in una amministrazione che fornisce servizi al pubblico si preoccupa del rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall’amministrazione nelle apposite carte dei servizi. Egli si preoccupa di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità.

 

Articolo 12
Contratti

1.    Nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, il dipendente non ricorre a mediazione o ad altra opera di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto.

2.    Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato nel biennio precedente. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali egli abbia concluso contratti a titolo privato nel biennio precedente, si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto.

3.    Il dipendente che stipula contratti a titolo privato con imprese con cui abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.

4.    Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente competente in materia di affari generali e personale.

 

Articolo 13
Obblighi connessi alla valutazione dei risultati

1.    Il dirigente ed il dipendente forniscono all'ufficio interno di controllo tutte le informazioni necessarie ad una piena valutazione dei risultati conseguiti dall'ufficio presso il quale prestano servizio. L’informazione è resa con particolare riguardo alle seguenti finalità: modalità di svolgimento dell’attività dell’ufficio; qualità dei servizi prestati; parità di trattamento tra le diverse categorie di cittadini e utenti; agevole accesso agli uffici, specie per gli utenti disabili; semplificazione e celerità delle procedure; osservanza dei termini prescritti per la conclusione delle procedure; sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni.


 

DICHIARAZIONE  A VERBALE ARAN

 

Con riferimento all’art…. (Comitato dei Garanti), il Comitato esprime il proprio parere esclusivamente sulla base degli atti e delle prove documentali prodotte dall’azienda.

 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

In ordine all’art. 6, le parti confermano la distinzione tra la fruizione delle prerogative sindacali, che discende dall’ammissione alla contrattazione nazionale ed è un diritto tutelato dal CCNQ del 7 agosto 1998 e sue successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi del d.lgs. n. 165 del 2001, indipendentemente dalla firma dei contratti quadro o di comparto, dal diritto di partecipazione alla contrattazione integrativa che discende dalla sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di categoria. Tale ultima materia in armonia con il d.lgs. n. 165 del 2001 è tuttora disciplinata dall’art. 9 del CCNL dell’8 giugno 2000, che è stato riconfermato dal presente contratto.

 

 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

In relazione all’ art. …… (sospensioni), le parti concordano che la disapplicazione dell’art. 15 della legge n.55 del 1990 operata dal T.U. n. 267 del  2000 riguardante le disposizioni delle autonomie locali attiene a quel settore. Peraltro la disposizione disapplicata è riassunta nel medesimo Testo Unico per i dipendenti del relativo comparto a riprova della volontà del legislatore di mantenerne la sua permanenza nell’ordinamento.

 

 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3

Le parti assumono l’impegno di avviare, entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del presente CCNL, il confronto per l’esame del testo unificato delle vigenti disposizioni contrattuali predisposto dall’ARAN.

 


 

[1] Si tratta dei reati di associazione a delinquerelegati al traffico di sostanze stupefacenti, produzione, fabbricazione e distribuzione delle medesime. La lettera b) art. 316 riguarda il peculato mediante profitto dell’errore altrui. La lettera c) riguarda l’abuso di poteri e violazione dei doveri inrenti la pubblica funzione. La sospensione in questi casi diventa obbligatoria anche se la sentenza di condanna non è definitiva.

[2] Si tratta dei reati contro la P.A. già ricompresi nella legge 55 ed ora oggetto della legge 97 ( peculato, malversazione,concussione, corruzione per atto di ufficio o contrario ai doveri di ufficio, corruzione in atti giudiziari o di persona incaricata di pubblico servizio).

[3]  In caso di assoluzione il dirigente rientra in servizio e sono ripristinati i suoi diritti. Ove il dipendente sospeso abbia chiesto di essere collocato anticipatamente in quiescenza, l’art. 57 della legge 350 prevede il beneficio che consiste nel prolungamento o ripristino  del rapporto di lavoro per un periodo pari a quello della sospensione ingiustamente subita quando viene emanata sentenza definitiva di proscioglimento “perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso o se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero con decreto di archiviazione  per infondatezza del reato anche se pronunciati dopo la cessazione dal servizio e, comunque, nei cinque anni antecedenti l’entrata in vigore della presente legge”. Le modalità di esercizio del diritto e gli altri presupposti sono indicati nelle disposizioni di legge il cui testo coordinato è contenuto nella legge 126 del 2004.

[4] Si tratta di indennità operative

[5] Non vi è bisogno di integrare l’art. 28 del CCNL del 2000 sul conferimento degli incarichi perché le valutazioni ottenute per effetto dell’art. 32  che qui è riscritto sono uno dei criteri per il conferimento. Quindi tutti i criteri di valutazione del comma 3  è come se fossero automaticamente riportati nei criteri per il conferimento degli incarichi.

[6] Il comma 8 rappresenta un primo tentativo rozzo di individuare i soggetti di valutazione ma molti sono i quesiti da porre in discussione e, pertanto, è largamente incompleto e molto approssimativo:

A)      Se è più semplice individuare i soggetti nelle aziende ospedaliere e sanitarie, come si fa per gli enti diversi senza rinviare ai loro ordinamenti interni?

B)      Se il capo dipartimento  è componente del Collegio tecnico ed ha già valutato il suo dirigente, si astiene nel secondo livello di verifica? Se  ad essere verificato nel secondo livello sia come capo dipartimento che come titolare di struttura complessa,  è proprio il capo dipartimento che ne fa parte come si comporta il collegio tecnico? E’ possibile in questi casi fare riferimento ad un regolamento di funzionamento del collegio tecnico che deve dirimere queste incompatibilità.

C)      Le previsioni del presente comma sono meramente indicative e vanno adeguate all’ordinamento interno dei servizi  dell’azienda o ente, nel rispetto del principio che il soggetto valutatore di prima istanza  deve essere un diretto conoscitore del valutato. E’, pertanto, inevitabile un rinvio ai criteri  delle aziende.

D)      I soggetti di prima istanza non sono facilmente individuabili in tutti i casi proprio per tale motivo.