15 marzo 2002

I contratti a tempo determinato per la dirigenza medico veterinaria: 
i riferimenti legislativi e le norme contrattuali attualmente vigenti
(articolo pubblicato su ASI n. 11/2002)

 

La precedente disciplina delle assunzioni a tempo determinato per il personale della dirigenza medico veterinaria, normate dall’articolo 16 del CCNL del5/8/97, ha subito le modificazioni derivanti dal D.Lgs. 368/2001 che a sua volta ha disapplicato la legge 230/1962 da cui sono discese le norme contrattuali . Il D.Lgs. 368/2001 infatti estende il suo campo di applicazione anche ai dirigenti in virtù del combinato disposto dell’articolo 10 comma 4 ampliando nel contempo la durata del contratto fino a 5 anni :

"E' consentita la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato, purche' di durata non superiore a cinque anni, con i dirigenti, i quali possono comunque recedere da essi trascorso un triennio e osservata la disposizione dell'articolo 2118 del codice civile. Tali rapporti sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo, salvo per quanto concerne le previsioni di cui agli articoli 6 e 8".

 

Il campo di applicazione

Il nuovo campo di applicazione dei contratti a tempo determinato risulta dunque assai più esteso del precedente che limitava la possibilità di incarico temporaneo ai seguenti casi

a) sostituzione di Dirigenti assenti, quando l'assenza superi i 45 giorni consecutivi, per tutta la durata del restante periodo di conservazione del posto dell'assente;

b) sostituzione di Dirigenti assenti per gravidanza e puerperio, sia nell'ipotesi di astensione obbligatoria sia in quella di astensione facoltativa previste dalle leggi 1204 del 1971 e 903 del 1977;

c) temporanea copertura di posti vacanti di Dirigente medico e veterinario per un periodo massimo di otto mesi, purché sia già stato bandito il pubblico concorso.

 

In base all’articolo 1 del decreto 368/2001 infatti recante il titolo di " Apposizione del termine" le assunzioni possono avvenire per motivi tecnici ,produttivi ed organizzativi oltre che sostitutivi

1. E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.

2. L'apposizione del termine e' priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma l.

3. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.

4. La scrittura non e' tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non sia superiore a dodici giorni.

I contratti a tempo determinato così attivati debbono comunque rispondere a determinate caratteristiche previste dai successivi articoli 6 ed 8 (recanti il titolo di " Principio di non discriminazione" e di Criteri di computo) :

 

 Al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilita', il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine (Articolo 6).

 Ai fini di cui all'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori con contratto a tempo determinato sono computabili ove il contratto abbia durata superiore a nove mesi.

 

Il personale interessato

Per quanto attiene i criteri con cui effettuare la selezione del personale da assumere, questi risultano diversi a seconda che il contratto a tempo determinato riguardi dirigenti non titolari di struttura complessa o dirigenti titolari di struttura complessa;

A) Nel primo caso ( dirigenti di ex primo livello non titolari di incarico di struttura complessa) viene utilizzato come strumento legislativo l’articolo 9 della legge 207/1985 che consente il conferimento di incarichi temporanei sulla base di una pubblica selezione per soli titoli degli aspiranti

· Nella sola ipotesi in cui la graduatoria risulti completamente utilizzata ed in attesa dell'espletamento del concorso è consentito il conferimento di incarichi provvisori non rinnovabili di durata non superiore a otto mesi per la temporanea copertura di posti vacanti o disponibili per assenza o impedimento del titolare.

· L'incarico è conferito a seguito di pubblica selezione per titoli con graduatoria effettuata dal comitato di gestione della unità sanitaria locale purché, per i posti vacanti, sia stato previamente bandito il concorso per la copertura del posto cui l'incarico si riferisce. Trascorso il suddetto periodo il posto è ricopribile esclusivamente con concorso pubblico o trasferimento.

· L'approvazione della graduatoria finale e la nomina dei vincitori spettano al comitato di gestione. I nomi dei candidati vincitori che hanno assunto servizio vengono comunicati dall'unità sanitaria locale alla regione di appartenenza ai fini dell'inquadramento nei ruoli nominativi regionali.

· La valutazione dei titoli per gli adempimenti di cui all'articolo 3 della presente legge è effettuata dal comitato di gestione.

 

La valutazione dei titoli può essere effettuata invece sulla base di quanto disposto dal DPR 483/1997 che nell’articolo 31 prevede la seguente ripartizione di punteggio:

a) titoli di carriera:punti 10 ;
b) titoli accademici e di studio:punti 3;
c) pubblicazioni e titoli scientifici:punti 3;
d) curriculum formativo e professionale: punti 4.

a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:

1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra
ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per
cento;
b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i
rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.

a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;
b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per
l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.


B) Nel secondo caso ( dirigenti con incarico di struttura complessa) la selezione può avvenire tanto con le procedure previste del DPR 484/1997 che con quelle contenute nell’articolo 15 septies del D.Lgs. 229/ 99

 DPR 484 /1977 "Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale"

1. Gli incarichi di secondo livello dirigenziale per i profili professionali del ruolo sanitario possono essere conferiti esclusivamente nelle discipline stabilite con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

2. Per l'accesso al secondo livello dirigenziale è necessario il possesso di specifici requisiti e criteri; a tal fine per le categorie professionali di medici, veterinari, farmacisti, odontoiatri, biologi, chimici, fisici e psicologi si intendono per:

requisiti le condizioni soggettive ed oggettive minime per poter partecipare alla selezione di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni; ( Tabella 1)

criteri le indicazioni concernenti il colloquio ed i contenuti valutabili del curriculum professionale ai fini della predisposizione dell'elenco dei candidati ritenuti idonei da parte della Commissione di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (3), e successive modificazioni..

Tabella 1:   Requisiti

a) iscrizione all'albo professionale, ove esistente;

b) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina

c) La specializzazione è comunque richiesta per le seguenti discipline: anestesia e rianimazione, medicina nucleare, radiodiagnostica, radioterapia, neuroradiologia. In luogo della specializzazione in neuroradiologia sono ammesse le specializzazioni in radiologia diagnostica, radiodiagnostica, radiologia e radiologia medica.

d) curriculum ai sensi dell'articolo 8 in cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell'articolo 6; (Tabella 2)

e) attestato di formazione manageriale.

( Tabella 3)

..

Tabella 2.  Specifica attività professionale

a) per le discipline ricomprese nell'area chirurgica e delle specialità chirurgiche, una casistica chirurgica e delle procedure chirurgiche invasive, non inferiore a quella stabilita per ogni disciplina con decreto del Ministro della sanità,

 

b) per le altre discipline, una casistica di specifiche esperienze e attività professionali come stabilito, per ogni disciplina e categoria professionale, con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.

 

c) le casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'avviso per l'attribuzione dell'incarico e devono essere certificate dal direttore sanitario sulla base della attestazione del dirigente di secondo livello responsabile del competente dipartimento o unità operativa della unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera.

 

 

Tabella 3: Attestato di formazione manegeriale

a) L'attestato di formazione manageriale si consegue con la frequenza ed il superamento dei corsi disciplinati dal presente regolamento. L'attestato ha una validità di sette anni dalla data di rilascio.

 

b) I corsi sono riservati al personale dirigente del ruolo sanitario…. ; il personale deve possedere una anzianità di servizio, alla data del bando, di almeno cinque anni.

 

c) I corsi sono finalizzati alla formazione manageriale, capacità gestionale, organizzativa e di direzione, del personale della dirigenza del ruolo sanitario e sono articolati in attività didattiche teoriche e pratiche e nella partecipazione attiva a seminari.

 

d) I corsi sono indetti con periodicità almeno biennale, dal Ministero della sanità, previa programmazione nazionale sulla base delle indicazioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

 

e) Al termine del periodo di formazione i partecipanti al corso devono sostenere un colloquio davanti ad una commissione composta dai docenti del corso…Ai candidati che sostengono, con esito positivo, il colloquio è rilasciato, in un unico esemplare, un attestato di formazione manageriale.

 

f) Fino all'espletamento del primo corso di formazione manageriale di cui all'articolo 7, l'incarico di direzione sanitaria aziendale e gli incarichi di secondo livello dirigenziale sono attribuiti senza l'attestato di formazione manageriale, fermo restando l'obbligo di acquisire l'attestato nel primo corso utile. L'incarico di direzione sanitaria aziendale e gli incarichi di secondo livello dirigenziale sono attribuiti, fino all'espletamento del primo corso di formazione manageriale di cui all'articolo 7, con il possesso dei requisiti previsti

 

g) Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 6, comma 1, per l'incarico di secondo livello dirigenziale si prescinde dal requisito della specifica attività professionale.

 

 

 Decreto Legislativo 229/1999; Articolo 15 septies (Contratti a tempo determinato)

1. I direttori generali possono conferire incarichi per l'espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico mediante la stipula di contratti a tempo determinato e con rapporto di lavoro esclusivo, entro il limite del due per cento della dotazione organica della dirigenza, a laureati di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali apicali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro e che non godano del trattamento di quiescenza. I contratti hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a cinque anni, con facolta' di rinnovo.

2. Il trattamento economico e' determinato sulla base dei criteri stabiliti nei contratti collettivi della dirigenza del Servizio sanitario nazionale.( tabella 4)

3. Per il periodo di durata del contratto di cui al comma 1 i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.

4. Gli incarichi di cui al presente articolo, conferiti sulla base di direttive regionali, comportano l'obbligo per l'azienda di rendere contestualmente indisponibili posti di organico della dirigenza per i corrispondenti oneri finanziari.

 

Tabella 4 il contratto ex art. 15 septies/229

a) Il rapporto è di tipo esclusivo

b) Il rapporto è di dipendenza anche se a tempo determinato, come tale non è sottoposto all’articolo 2222 del c.c.

 

c) Ai dirigenti assunti è attribuito il trattamento economico fondamentale previsto dal CCNL per i corrispondenti dirigenti di pari incarico in servizio e l'assunzione comporta il congelamento di altrettanti posti di dirigente vacanti per la copertura dei relativi oneri finanziari.

 

d) La retribuzione di posizione, attribuibile sulla base della graduazione delle funzioni, grava sul bilancio dell'azienda nella parte eccedente il minimo contrattuale e non può, comunque, superare, negli importi massimi, quanto previsto dall'art. 39

e) Ai dirigenti pubblici si applica l'art. 19, comma 7 dal CCNL in tema di aspettativa.

Ulteriori caratteristiche del rapporto di lavoro a tempo determinato

 Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza indicata nel contratto individuale ovvero anche prima di tale data con il rientro in servizio del Dirigente sostituito. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

 Ai Dirigenti assunti a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL per le relative posizioni a tempo indeterminato, con le seguenti precisazioni:

- le ferie sono proporzionali al servizio prestato;

- in caso di assenza per malattia, fermi rimanendo i criteri stabiliti dagli artt. 24 e 25, in quanto compatibili, si applica l'art.5 del D.L. n. 463/1983, convertito con modificazioni nella L. 638/1983; i periodi di trattamento economico intero o ridotto sono stabiliti in misura proporzionale secondo i criteri di cui all'art. 24, comma 6, salvo che non si tratti di un periodo di assenza inferiore a due mesi; il trattamento economico non può comunque essere erogato oltre la cessazione del rapporto di lavoro; il periodo di conservazione del posto è pari alla durata del contratto e non può in ogni caso superare il termine massimo fissato dall'art.24;

- possono essere previste assenze non retribuite fino ad un massimo di 10 giorni, salvo il caso di matrimonio in cui si applica l'art. 23, comma 2;

- l'azienda od ente nel contratto individuale definisce quale incarico conferire al Dirigente assunto a tempo determinato ai fini della retribuzione di posizione; la retribuzione di risultato di cui all'art. 64 è corrisposta in misura proporzionale alla durata dell'incarico ed in relazione ai risultati conseguiti.

 Il contratto a termine è nullo e produce unicamente gli effetti dell'art. 2126 c.c. quando l'apposizione del termine non risulti da atto scritto;

 Al Dirigente già a tempo indeterminato, assunto ai sensi del comma 1, può essere concesso, dall'azienda od ente di provenienza, un periodo di aspettativa, ai sensi dell'art. 28 e con i limiti ivi previsti, per la durata del contratto a tempo determinato stipulato con la stessa od altra azienda.

 I documenti di cui all'art.14, per motivi di urgenza nella copertura del posto, possono essere presentati entro trenta giorni dalla data di presa di servizio. La mancata presentazione dei documenti o l'accertata carenza di uno dei requisiti prescritti per l'assunzione determina la risoluzione immediata del rapporto di lavoro che produce esclusivamente gli effetti di cui all'art. 2126 c.c. per il periodo effettivamente lavorato. Tale clausola deve risultare espressamente nel contratto individuale sottoscritto ai sensi dell'art. 14.


Considerazioni conclusive:

Il decreto legislativo 368/2001 ha radicalmente modificato la precedente legislazione disciplinante le assunzioni a tempo determinato. Le ragioni infatti che possono consentire ora alle aziende tale modalità di assunzione del personale medico veterinario risultano totalmente sovvertite rispetto al passato; se prima il criterio era quello della sostituzione del dirigente temporaneamente impossibilitato , allo stato attuale lo strumento può essere attivato per motivi produttivi ed organizzativi e quindi sempre e senza alcun limite percentuale di utilizzo . Anche i termini di durata di tali contratti sono stati totalmente sovvertiti ; si è passati infatti dai precedenti 8 mesi rinnovabili agli attuali cinque anni, un tempo talmente lungo da risultare privo di una coerente giustificazione .

La flessibilità dunque è stata già prepotentemente introdotta anche nel nostro ordinamento giuridico all’infuori, crediamo noi, di un sistema di regole che ne fissi limiti e percentuali. Quali sono allora le motivazioni che spingono il Ministro della Salute Prof. Sirchia a volere introdurre in aggiunta a tanto altre forme di flessibilità del rapporto di lavoro come quello libero professionale (a tipo collaborazione continuata e coordinata)? Si vuole forse privare i nuovi assunti anche delle ferie o della possibilità di ammalarsi? Si vuole forse impedire loro di potere percepire nel futuro una pensione anche se misera? O non si vuole piuttosto liberare le aziende dal dovere corrispondere un livello di retribuzione predeterminato e dal peso degli oneri riflessi ad esso connessi? Il ministro Sirchia in uno dei primi incontri del parlamentino delle OOSS mediche convocato presso il ministero aveva annunciato la Sua ferma intenzione di voler liberare i medici italiani dai vincoli e le catene loro imposti dalla riforma Bindi.. C’è da chiedersi allora: sono questi i vincoli , sono queste le catene? A noi in verità sembra l’esatto contrario; si vuole passare infatti da un sistema di tutele e di parità di diritti ad un sistema in cui tutto ricade sul neossunto .Questi infatti non solo risulterebbe precario per un tempo di lunghezza eccessiva, ma sarebbe anche discriminato rispetto agli altri colleghi negli istituti fondamentali del rapporto di lavoro.

Sono queste le ragioni che potarono la nostra Organizzazione a non condividere il Decreto Legislativo 368/2001 e sono queste le motivazioni che ci porteranno a respingere qualsiasi altro tentativo di modifica peggiorativa del rapporto di lavoro che proporrà il ministro Sirchia. Contro questi tentativi di compromettere il livello delle tutele e dei diritti del personale attualmente raggiunti la nostra organizzazione spenderà tutto il suo peso senza reticenze ed incertezze.