Lo stato del contratto degli specializzandi

 

A decorrere dall’a.a. 2006/2007, e cioè dal 1 novembre 2006, è entrato in vigore in tutte le Università italiane il D. Lgs. n. 368/1999, così come modificato dalla legge n. 266/2005.

La circolare del ministero dell’Università del 31 ottobre 2006 (pubblicata sul nostro sito) ha già informato i rettori che a decorrere dall’a.a. 2006/2007 entra in vigore il Dlgs 368/1999, modificato dalla legge n. 266/2005 (Finanziaria 2006), e quindi deve essere attuato il «contratto di formazione specialistica» previsto per tutti gli specializzandi in formazione.

Si passa pertanto da un «contratto di formazione-lavoro» a «contratto di formazione specialistica».

Per quanto sopra tutti gli specializzandi italiani (circa 23.000) non sono più borsisti, anche se per l’aspetto economico continua il pagamento delle borse di studio, essendo ancora in corso di definizione lo schema contrattuale, derivante dall’art. 300 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (Finanziaria 2006), in cui sono stati stanziati 300 milioni di euro per l’attivazione dei contratti di formazione specialistica.

Il Miur (Ministero dell’Università e della ricerca) sta comunque ancora acquisendo i pareri definitivi dei Ministeri interessati (Economia, Salute e Lavoro) sullo schema di contratto, che dovrà essere approvato con un Dpcm (Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri), probabilmente prima dell’estate 2007.

Il trattamento economico dovrebbe essere formato da una parte fissa (circa 22.700 euro lordi l’anno) ed una variabile, non eccedente comunque il 15% della parte fissa (circa 2.300 euro annui lordi per i primi due anni e circa 3.300 per gli anni successivi).

Dovrebbero inoltre essere previsti gli arretrati a partire dal 1 novembre 2006.

Le coperture assicurative sono a carico delle aziende presso le quali si svolge l’attività formativa. E’ assicurato il diritto ai 30 giorni di ferie l’anno.

La maternità è prevista ai sensi del D.Lgs. n. 151/2001, come peraltro previsto dal c. 3, dell’art. 40, del D. Lgs. n. 368/1999. Oltre i 40gg di assenza per malattia o maternità dovrebbe essere sospeso il conteggio del periodo di formazione, ed i giorni si dovranno recuperare, ma dovrebbe essere mantenuta la parte fissa dello stipendio e ovviamente il posto in specialità.

Anche in assenza della stipula del contratto la circolare del Miur afferma che dal 1 novembre 2006 “è opportuno prevedere, per gli specializzandi in formazione, che l’assenza per maternità sia regolata ai sensi del Dlgs n 151/2001 come peraltro previsto dal c. 3, dell’art. 40, del D. Lgs. n. 368/1999”.

Il contratto, una volta approvato lo schema, dovrà essere stipulato all’atto dell’iscrizione con l’Università e con la Regione dove hanno sede le strutture in cui si svolge la formazione. Il contratto sarà annuale, rinnovabile di anno in anno e di durata pari a quella del corso di specializzazione.

Per la durata della formazione a tempo pieno al medico specializzando è inibito l’esercizio di attività libero professionale all’esterno alle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il Servizio Sanitario Nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private.

Sono compatibili con il contratto di formazione di formazione specialistica esclusivamente le seguenti attività: 

- Esercizio della libera professione intramuraria

- Guardia medica

- Sostituzione di medico di base

-Guardia turistica. 

Le attività possono essere espletate compatibilmente con gli obblighi propri della formazione specialistica e sono escluse dalla copertura assicurativa di cui gode lo specializzando in formazione.

Il medico in formazione specialistica, ove sussista un rapporto di pubblico impiego, e' collocato, compatibilmente con le esigenze di servizio, in posizione di aspettativa senza assegni.

Il periodo di aspettativa e' utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Infine, il medico specializzando può partecipare ai corsi di formazione specifica in medicina generale solo una volta terminato il corso di specializzazione o rinunciando al corso stesso.

 

 

Roma, 7 febbraio 2007