ASSEMBLEA NAZIONALE

LA SANITA’ CHE VOGLIAMO: dalla teoria alla pratica

Profili professionali, legge 42 e 251

LE PROPOSTE DELLA CGIL PER VALORIZZARE IL LAVORO DEGLI OPERATORI

 

AUTONOMIA PROFESSIONALE

 

I caratteri peculiari delle professioni sanitarie sono riassumibili nei concetti di:

  • AUTONOMIA
  • PROFESSIONALITA’
  • RESPONSABILITA’

 

Il concetto di autonomia professionale trova completa definizione nel “ Piccolo Dizionario della Qualità” di Sergio Tonelli che lo definisce come” la capacità di pensare e agire liberamente, in modo indipendente.

 

E’ una delle caratteristiche principali , con la responsabilità, delle professioni liberali…..”.

 

E’ molto indicativo che il significato di autonomia venga legato a quello di responsabilità in un dualismo che sottende come non ci si possa dichiarare autonomi se, contestualmente, non si accetti la condizione di dover rispondere, in modo completo e pertinente, del proprio operato e viceversa non si può essere responsabili se non si può esercitare con autonomia il proprio potere decisionale.

 

Il concetto di autonomia ha insito in sé la discrezionalità delle scelte operative e la relativa assunzione di responsabilità, la competenza nella valutazione dei bisogni, la capacità di pianificare gli interventi e di verificarne i risultati.

 

Tutte le professioni, dalle più “vecchie” alle più “giovani” ci riferiamo ai recenti profili professionali la cui definizione si è resa indispensabile per rispondere al mutato contesto socio – politico – economico già da diversi anni sono state protagoniste di un importante processo di trasformazione all’interno dei propri ambiti culturali, di ricerca e di studio.

 

Portare avanti questo processo ha reso necessario una ridefinizione delle proprie identità professionali .

 

Si è assistito all’interno di ciascuna professione ad una riflessione critica dello specifico agire che tenesse conto anche dei cambiamenti dei processi di diagnosi cura e assistenza e riabilitazione come dello stesso concetto di salute.

 

Il dibattito avviato su concetti quali appropriatezza delle prestazioni ,  ricerca di strumenti e tecniche innovative, soluzioni organizzative ed operative di provata efficacia,  aspetti etici e deontologici, la formazione hanno pragmaticamente sostenuto il processo di trasformazione nei  contesti di azione .

 

Il mutamento avvenuto all’interno delle singole professioni ha dato il via ad un processo irreversibile culminato con d.lgs 502/92 e successive modificazioni rilevando in questa sede, l’azione di riordino delle professioni e delegando al Ministro della Sanità l’individuazione delle figure professionali e i relativi profili.

 

Per la prima volta non si fa più riferimento ad un mero elenco di compiti e mansioni a cui l’operatore deve attenersi ma ad ambiti definiti di attività a cui la competenza generale del professionista deve rispondere nel rispetto della sua autonomia e responsabilità.

 

Gli stessi verbi utilizzati dal legislatore per definire i vari profili ne connotano l’autonomia ne riportiamo alcuni comuni ripresi da i vari decreti:

“ identifica i bisogni….,pianifica,gestisce e valuta…..elabora…….,garantisce ……propone…..svolge…..agisce sia individualmente che in collaborazione con altri……si avvale ove necessario……ecc”

 

Ciò presuppone che l’operatore debba possedere conoscenze specifiche teoriche ed esperienziali, con le quali saper prendere delle decisioni che realizza in modo competente ed efficace.

 

Le affermazioni di indipendenza e della correlativa responsabilità nelle scelte relative alle modalità di esercizio delle proprie competenze consentono di impostare “le relazioni con le altre figure sanitarie in termini di collaborazione paritaria e di scambio proficuo di conoscenza, secondo le più moderne concezioni di organizzazione del lavoro” (L. LAMBERTI).

 

In un ambito generale ,” il buon risultato di ogni intervento sanitario appare condizionato in modo sempre crescente dalla capacità di lavorare efficacemente in squadra, ponendo attenzione alla realizzazione e all’integrazione fra il lavoro di molte persone più che alla competenza tecnica specifica del singolo operatore” (N. BASAGLIA), per superare la parcellizzazione delle risposte professionali verso una risposta globale ed integrata nel rispetto di un concetto filosofico che pone l’individuo e non l’organizzazione al suo centro.

 

La legge 42/99 art.1 comma1 la denominazione “professione sanitarie ausiliaria” nel testo unico delle leggi sanitarie…..e successive modificazioni, nonché in ogni altra disposizione di legge, è sostituita dalla denominazione “professione sanitaria”.

 

Con questa legge il legislatore ha finalmente formalizzato i cambiamenti fortemente voluti e realizzati dai vari professionisti. In piena attuazione dei profili si abroga la denominazione di ausiliarietà, concetto che si completa nella stessa norma quando all’articolo 1 comma 2 viene abrogato il mansionario.

 

Esistono livelli di espressione di autonomia e responsabilità professionale che sono specifici e trasversali agli interventi assistenziali: le specializzazioni formative forniscono strumento di approfondimento specialistico che consentono a questi operatori di valutare, verificare e pianificare l’intero processo assistenziale, riabilitativo, tecnico e di prevenzione sul singolo o su gruppi di utenti assumendone la responsabilità.

 

Altri percorsi che possono consentire l’assunzione di responsabilità professionale riguardano i “case manager” attualmente presenti nelle unità operative dove è forte la necessità di integrazione fra diversi livelli di attività che compongono un intero processo.

 

Questi esempi, che possono essere riferiti a tutte aree professionali esprimono un 2° livello di responsabilità articolato diversamente a seconda della complessità organizzativa della struttura (a livello di UOC, di Dipartimento….)

 

Un 3° livello di responsabilità professionale dove le singole figure possono esprimere in autonomia le loro competenze sono i livelli aziendali dove vengono pianificati i programmi formativi professionali, elaborate le procedure per l’accreditamento professionale e le linee guida su processi complessi che vedono il coinvolgimento di più articolazioni aziendali e diverse discipline, tra questi anche gruppi di studio, elaborazione ricerca, “ Medicina dell’evidenza” (E.B.M. ,  E.B.N. , ……..)

 

Al recepimento dei profondi cambiamenti precedentemente descritti nel 2000 la legge 251 riconosce la necessità di un nuovo modello organizzativo, con l’istituzione dei servizi infermieristici, riabilitativi, tecnici, di prevenzione e sociali.

 

Anche la stessa dirigenza è riconosciuta agli operatori dei diversi profili professionali.

 

Da quanto detto finora sembrerebbe che nulla si interponga alla piena realizzazione professionale intesa esclusivamente a dare risposte a precisi bisogni di salute sia individuali che collettivi.

 

In realtà i modelli organizzativi tanto attesi (nella piena applicazione della legge) si sono realizzati in maniera difforme e disomogenea sia nelle diverse realtà territoriali che tra le diverse categorie professionali.

 

Un sistema che proceda in tal senso presenta notevoli rischi:

  • non ottimale organizzazione del lavoro,
  • mancata realizzazione delle risorse umane,
  • difficoltà di erogazione delle prestazioni

e non ultima il perpetuarsi di contrasti interprofessionali medico-operatore ma anche professionista- professionista.

 

Abbiamo ancora un grosso debito con la collettività per riscattarci da un passato troppo ancillare in particolare verso le figure mediche e per dimostrarlo ancora una volta dobbiamo far leva sulla specifica competenza autonomia e responsabilità.

 

I mezzi ci sono: l’uso di specifiche cartelle ad esempio quella infermieristica o riabilitativa, il piano di assistenza o il programma riabilitativo gli strumenti operativi multidisciplinari e multiprofessionali , protocolli , linee guida, procedure ecc…

 

A questo scopo l’identificazione di linee guida e protocolli  devono servire a modificare ed uniformare i comportamenti di tutti i professionisti, individuando gli obiettivi generali, le metodologie a disposizione i tempi necessarie gli strumenti da utilizzare per il loro raggiungimento.

 

Deve significare che per ogni specifica azione, facente parte del progetto devono essere individuate le specifiche responsabilità dell’operatore che le mette in atto e che diventa corresponsabile dell’intero progetto; a nostro avviso, questo rappresenta un valore aggiunto che rafforza l’idea stessa del servizio sanitario pubblico in risposta agli effettivi bisogni di salute della popolazione.

 

In conclusione a distanza di circa dieci anni dall’emanazione dei profili e da circa cinque anni dalle ulteriori leggi deliberanti in ambito dell’autonomia professionale rileviamo una spaccatura all’interno del processo di trasformazione da una parte il profondo cambiamento dell’identità professionale, dall’altra   un perpetuarsi di modelli organizzativi che vede l’operatore cristallizzato ancora in un ruolo di subalternità e di deresponsabilizzazione.
 

Roma, 25 ottobre 2004