ATTO DI INDIRIZZO
COMITATO DI SETTORE DEL COMPARTO SANITA’

Area Dirigenza Medica e Veterinaria
(Quadriennio contrattuale 2002/05)
Parte economica 2004/2005



Linee generali

Il Comitato di Settore assume la seguente direttiva per avviare le procedure di rinnovo contrattuale per l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria relativamente al biennio economico 2004/2005 ricompreso nel quadriennio normativo 2002/2005, con l’individuazione delle relative risorse ai sensi degli artt. 41 e 47 D.Lgs. n. 165/01 e successive modifiche.
Il Comitato di Settore, nell’ambito del presente atto di indirizzo, prende altresì atto dei contenuti, degli obiettivi e dei limiti di spesa previsti nel Protocollo d’intesa fra Governo e Parti sociali sottoscritto il 27 maggio 2005.
Si precisa che il presente atto di indirizzo viene assunto in coerenza e continuità con l’atto di indirizzo per il quadriennio normativo 2002-2005, per quanto riguarda gli istituti giuridici e il sistema di contrattazione.
Si ritiene inoltre che trattandosi di contratto che regola solo istituti economici, sia possibile, oltre che opportuno, avviare con tempestività l’apertura delle trattative per pervenire ad una rapida applicazione dei benefici contrattualmente previsti.



TITOLO I
ISTITUTI ECONOMICI

1. Contenuti

Il Comitato di Settore individua i seguenti incrementi contrattuali:

a) Definizione e disponibilità delle risorse (con riferimento al monte salari 2003 da definire secondo la metodologia adottata per il 2001)
A seguito di quanto previsto dal Protocollo d’intesa fra Governo e Parti sociali sottoscritto il 27 maggio 2005, e a quanto già disposto dalla legge finanziaria nazionale n. 350 del 24 dicembre 2003 all’art. 3, nonché dalla legge finanziaria nazionale n. 311 del 30 dicembre 2004 all’art. 1 comma 91, in ordine ad una quantificazione delle risorse per i rinnovi contrattuali coerente con i criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato, il Comitato di Settore individua una percentuale complessiva di incremento a regime per il biennio economico 2004-2005 pari allo 5,01% del monte salari dell’anno 2003, di cui una quota non inferiore allo 0,50% da destinare alla contrattazione integrativa per la produttività dei dipendenti. Nell’ambito della suddetta percentuale di incremento, la quota pari allo 0,70% derivante dal citato Protocollo del 27/5/2005, sarà oggetto di specifica verifica con il Governo circa il suo finanziamento da prevedersi nell’ambito della legge finanziaria per il 2006, a mente del punto 1) del Protocollo stesso.
Rimane facoltà delle Regioni, in presenza di avanzi di amministrazione e pareggio di bilancio delle Aziende ovvero della realizzazione annuale di programmi, correlati ad incrementi quanti/qualitativi di attività del personale, finalizzati al raggiungimento del pareggio di bilancio, confermare anche per il biennio 2004-2005 le risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa nella misura massima dell'1% previsto nell’art. 10, comma 2, del CCNL 8/6/2000 - II° biennio economico Area della Dirigenza Medica e Veterinaria, così come applicato nelle singole Regioni. Nel caso di utilizzo delle suddette risorse i relativi importi sono destinati alla sola retribuzione di risultato da corrispondere esclusivamente a seguito della verifica delle condizioni previste al riguardo dal CCNL.

b) Finalizzazione delle risorse
b1) Il CCNL garantirà l’incremento del trattamento fondamentale stabilito secondo la dinamica inflativa.
b2) Le restanti risorse sono destinate per finanziare la contrattazione integrativa finalizzandole in particolare alla retribuzione accessoria, e, per una quota non inferiore allo 0,5% alla retribuzione di risultato di cui all’art. 4, comma 2, lett. B), dell’ipotesi di CCNL del I biennio 2002-2003 sottoscritto il 21 luglio 2005anche sulla base delle indicazioni regionali.
b3) Particolare attenzione nella destinazione di cui al punto b2) potrà essere altresì riservata ad un adeguato riconoscimento delle condizioni di lavoro, al fine di una più razionale organizzazione dei servizi di continuità assistenziale.
b4) Ogni ulteriore disposizione contrattuale dovrà essere coerente con le risorse di cui al presente atto di indirizzo e comunque con il principio dell’invarianza della spesa per oneri di personale.

c) Contabilizzazione delle risorse
Nella quantificazione dei costi contrattuali e nella loro finalizzazione, come indicato nei punti precedenti, l’impegno di ciascuna Regione - e conseguentemente il costo complessivo del contratto - non può superare a regime, secondo le decorrenze di legge e nelle stesse modalità attuative del citato accordo del 27 maggio 2005, il 5,01% del Monte Salari 2003 (v. tabella allegata); in questa logica si conferma il superamento del sistema della perequazione interregionale.


TITOLO II
PARTE CONCLUSIVA


• Si conferma la necessità che l’ARAN provveda a coordinare i testi contrattuali e le discipline degli istituti attualmente vigenti, migliorando l’omogeneità e semplificando la terminologia. Si ritiene in particolare opportuna la redazione di un apposito testo unico.


Roma, 21 settembre 2005