Via Leopoldo Serra, 31 00153 Roma
Tel. 06/585441 Fax 06/58544339/371

Via G.M.Lancisi. 25 00161 Roma
Tel. 06/440071 Fax 06/44007512

Via di Tor Fiorenza. 35 00199 Roma
Tel. 06/865081 Fax 06/86508235

 

                                                                                                                               Roma, 09 agosto 2004

 

 

                                                                                                             Al Dirigente Generale
                                                                                                             Dott. ssa Silvana Dragonetti

                                                                                                             ARAN

Oggetto: Indennità professionale specifica personale Cat. DS

Le scriventi OO.SS. in riferimento all’applicazione dell’articolo 19, commi 1 e 2 del CCNL 2002-2005 sottoscritto in data 19 aprile 2004, ritengono opportuno definire con la S.V. quanto prima la problematica relativa al trattamento economico complessivo
del Collaboratore professionale esperto inquadrato in categoria D livello economico DS, a seguito delle procedure
indicate nell’articolo 19, in particolare la previsione relativa al mantenimento dell’indennità specifica professionale di
cui all’articolo 30 comma 5 – allegato 6 del CCNL 1998-2001.

Le scriventi in sede di confronto negoziale, nel definire le procedure in oggetto hanno ritenuto di mantenere non solo
il trattamento fondamentale del dipendente, ma anche la indennità specifica in oggetto, quale emolumento di natura fissa
e ricorrente, anche alla luce del principio generale della salvaguardia del trattamento in godimento, a seguito di passaggio
tra categorie o di livello economico all’interno di una categoria. Si precisa inoltre che tale principio deve essere salvaguardato anche per tutto il restante personale, transitato sulla base delle procedure selettive interne.

Le scriventi chiedono pertanto di definire quanto prima e a livello nazionale la questione relativa al mantenimento dell’indennità specifica per questo personale inquadrato in categoria D livello economico DS, e comunque di mantenere salvo il principio generale del divieto di "reformatio in peius".

Tale richiesta è motivata dalla necessità di favorire una soluzione uniforme sul territorio nazionale, che vede fin dora diverse applicazioni locali tutte finalizzate a rispondere alla corretta tutela di questi operatori, ma che potrebbero determinare nel tempo situazioni contrattualmente difficilmente armonizzabili con una definitiva norma contrattuale.

Certi che comprenderete la necessità di ricercare quanto prima, fra le parti negoziali la migliore soluzione alla richiesta
in oggetto, restiamo in attesa di un vostro riscontro.

Con l’occasione vi porgiamo cordiali saluti.
 

 

FP CGIL CISL FPS  UIL FPL
Rossana Dettori Daniela Volpato Carlo Fiordaliso