Schema di decreto legislativo recante: "Riordinamento del sistema delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328"

 

Titolo I
Disposizioni generali


Capo I
Disposizioni generali
Art. 1
(Ambito di applicazione e quadro generale di riferimento)

1. Il presente decreto legislativo disciplina il riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, già disciplinate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, di seguito denominate "istituzioni" nel quadro della realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui all'articolo 1 della legge 8 novembre 2000, n. 328, di seguito denominata "legge", in attuazione della delega prevista dall'articolo 10.

2. Gli interventi e le attività svolte dalle istituzioni riordinate a norma del presente decreto legislativo si attuano nel rispetto dei principi dettati dalla legge e delle disposizioni regionali.

 

Art. 2
(Criteri generali per l'inserimento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nell'ambito della rete degli interventi di integrazione sociale)

1. Le istituzioni di cui al presente decreto legislativo che operano prevalentemente nel campo socio assistenziale anche mediante il finanziamento di attività e interventi sociali realizzati da altri enti con le rendite derivanti dalla gestione del loro patrimonio sono inserite nel sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui all'articolo 22 della legge, nel rispetto delle loro finalità e specificità statutarie.

2. Le Regioni disciplinano le modalità di concertazione e cooperazione dei diversi livelli istituzionali con le istituzioni e, in sede di programmazione dei servizi sociali e socio-sanitari, allo scopo di determinare la pianificazione territoriale e di definire gli interventi prioritari, le regioni definiscono:

a. le modalità di partecipazione delle istituzioni e delle loro associazioni o rappresentanze, alle iniziative di programmazione e gestione dei servizi;

b. l'apporto delle istituzioni al sistema integrato di servizi sociali e socio-sanitari;

c. le risorse regionali eventualmente disponibili per potenziare gli interventi e le iniziative delle istituzioni nell'ambito della rete dei servizi.

 

Art. 3
(Criteri generali per diverse tipologie di istituzioni)

1. Alle istituzioni che operano prevalentemente nel settore scolastico si applicano, in presenza dei requisiti previsti, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 1990. Le Regioni disciplinano le residue ipotesi e regolano i rapporti con i nuovi enti pubblici o privati nell'ambito delle deleghe di cui all'articolo 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Gli enti equiparati alle istituzioni dall'articolo 91 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, vale a dire i conservatori che non abbiano scopi educativi della gioventù, gli ospizi dei pellegrini, i ritiri, eremi ed istituti consimili non aventi scopo civile o sociale, le confraternite, confraterie, congreghe, congregazioni ed altri consimili istituti deliberano la propria trasformazione in enti con personalità giuridica di diritto privato senza sottostare ad alcuna verifica di requisiti.

 

Art. 4
(Disposizioni comuni)

1. Le istituzioni riordinate in aziende di servizi o in persone giuridiche private a norma del presente decreto legislativo conservano i diritti e gli obblighi anteriori al riordino. Esse subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, dalle quali derivano.

2. Alle istituzioni riordinate in aziende di servizi o in persone giuridiche private si applicano le disposizioni contenute nell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, alle condizioni ivi previste.

3. L'attuazione del riordino non costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro col personale dipendente che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo abbia in corso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il personale dipendente conserva i diritti derivanti dall'anzianità complessiva maturata all'atto del riordino. Eventuali contratti di lavoro a termine sono mantenuti fino alla scadenza.

4. In sede di prima applicazione, e comunque fino al 31 dicembre 2003, gli atti relativi al riordino delle istituzioni in aziende di servizi o in persone giuridiche di diritto privato sono esenti dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, e sull'incremento del valore degli immobili e relativa imposta sostitutiva.

5. I comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono adottare nei confronti delle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, la riduzione e l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza.

6. Alla tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. all'articolo 1, dopo l'ottavo capoverso è aggiunto il seguente: Se il trasferimento avviene a favore delle istituzioni riordinate in aziende di servizi o in organizzazioni non lucrative di utilità sociale ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-quinquies. …. L. 250.000

b. Alle note è aggiunta la seguente: "II-quinquies) A condizione che la istituzione riordinata in azienda di servizio o in organizzazione non lucrativa di utilità sociale dichiari nell'atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività e che realizzi l'effettivo utilizzo diretto entro due anni dall'acquisto. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione per lo svolgimento della propria attività è dovuta l'imposta nella misura ordinaria nonché una sanzione amministrativa pari al 30% dell'imposta stessa.

c. Dopo l'articolo 11-bis è aggiunto il seguente: Art. 11- ter. Atti costitutivi e modifiche statutarie concernenti le istituzioni riordinate in aziende di servizi o in persone giuridiche private…. L. 250.000

7. La disciplina delle erogazioni liberali prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, relativa alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, è estesa alle istituzioni riordinate in aziende di servizi.

 

Capo II
Aziende di servizi

Art. 5
(Aziende pubbliche di servizi alla persona )

1. Le istituzioni che svolgono direttamente attività di erogazione di servizi assistenziali sono tenute a trasformarsi in aziende pubbliche di servizi alla persona e ad adeguare i propri statuti alle previsioni del presente capo entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Sono escluse da tale obbligo le istituzioni nei confronti delle quali siano accertate le caratteristiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 1990, recante "Direttiva alle regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale e infraregionale", o per le quali non ricorrano le altre ipotesi previste dal presente decreto legislativo.

2. La trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona è esclusa:

a. nel caso in cui le dimensioni dell'istituzione non giustifichino il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico;

b. nel caso in cui l'entità del patrimonio e il volume del bilancio siano insufficienti per la realizzazione delle finalità e dei servizi previsti dallo statuto;

c. nel caso di verificata inattività nel campo sociale da almeno due anni;

d. nel caso risultino esaurite o non siano più conseguibili le finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti.

3. Le ipotesi di cui al comma 2 sono definite dalle regioni sulla base di criteri generali previamente determinati con atto di intesa da adottarsi in sede di Conferenza Unificata, acquisito il parere delle associazioni o rappresentanze delle aziende pubbliche di servizi alla persona e delle IPAB, tenendo comunque conto del territorio servito dall'istituzione, della tipologia dei servizi e della complessità delle attività svolte, del numero e della tipologia degli utenti e di ogni altro elemento necessario per la classificazione delle istituzioni.

4. Nei casi di cui al comma 2, lettere b) e c), l'istituzione può comunicare alla Regione, nel termine di due anni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, un piano di risanamento, anche mediante fusione con altre istituzioni, tale da consentire la ripresa dell'attività nel campo sociale e il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico. In tal caso la Regione, ove nell'ulteriore termine di 180 giorni il piano non abbia avuto attuazione, promuove lo scioglimento dell'istituzione prevedendo la destinazione del patrimonio nel rispetto delle tavole di fondazione o, in mancanza di disposizioni specifiche, prioritariamente in favore di altre istituzioni del territorio o dei comuni territorialmente competenti, possibilmente aventi finalità identiche o analoghe.

5. Nel caso di cui al comma 2, lettera d) la istituzione, ove disponga di risorse adeguate alla gestione di attività e servizi in misura tale da giustificare il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico, nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, può deliberare la modifica delle finalità statutarie in altre finalità il più possibile simili a quelle previste nelle tavole di fondazione, eventualmente prevedendo anche la fusione con altre istituzioni del territorio e presentando alla Regione il relativo piano. Ove nell'ulteriore termine di 180 giorni il piano non abbia avuto attuazione la Regione promuove lo scioglimento dell'istituzione provvedendo a destinarne il patrimonio con le modalità di cui al comma 4.

6. Con l'atto d'intesa di cui al comma 3 le Regioni provvedono altresì a dettare criteri omogenei per la determinazione dei compensi degli amministratori e dei direttori, in proporzione alle dimensioni e alle tipologie di attività delle aziende. Detti criteri sono aggiornati ogni tre anni.

7. I procedimenti per la trasformazione delle istituzioni sono disciplinati dalle Regioni con modalità e termini che ne consentano la conclusione entro il termine di 30 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

8. Alle istituzioni riordinate in aziende di servizi si applicano le disposizioni fiscali di cui all'articolo 88, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle disposizioni, anche amministrative, di attuazione.

 

Art. 6
(Autonomia delle aziende pubbliche di servizi alla persona)

1. L'azienda pubblica di servizi alla persona non ha fini di lucro, ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica ed opera con criteri imprenditoriali. Essa informa la propria attività di gestione a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, in questi compresi i trasferimenti.

2. All'azienda pubblica di servizi alla persona si applicano i principi relativi alla distinzione dei poteri di indirizzo e programmazione dai poteri di gestione. Gli statuti disciplinano le modalità di elezione o nomina degli organi di governo e di direzione e i loro poteri, nel rispetto delle disposizioni del presente capo.

3. Nell'ambito della sua autonomia l'azienda pubblica di servizi alla persona può porre in essere tutti gli atti ed i negozi, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri scopi istituzionali e all'assolvimento degli impegni assunti in sede di programmazione regionale. In particolare, l'azienda pubblica di servizi alla persona può costituire società od istituire fondazioni di diritto privato al fine di svolgere attività strumentali a quelle istituzionali nonché di provvedere alla gestione ed alla manutenzione del proprio patrimonio. L'eventuale affidamento della gestione patrimoniale a soggetti esterni avviene in base a criteri comparativi di scelta rispondenti all'esclusivo interesse dell'azienda.

4. Gli statuti disciplinano i limiti nei quali l'azienda pubblica di servizi alla persona può estendere la sua attività anche in ambiti territoriali diversi da quello regionale o infraregionale di appartenenza.

 

Art. 7
(Organi di governo)

1. Sono organi di governo dell'azienda pubblica di servizi alla persona il consiglio di amministrazione ed il presidente, nominati secondo le forme indicate dai rispettivi statuti, che determinano anche la durata del mandato e le modalità del funzionamento del consiglio di amministrazione. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'azienda.

2. Gli statuti prevedono i requisiti necessari per ricoprire le cariche di presidente o consigliere di amministrazione sulla base dei criteri determinati con l'atto di intesa di cui all'articolo 5, comma 3.

3. Gli organi di governo restano in carica per non più di due mandati consecutivi, salvo che lo statuto non disponga diversamente.

4. Ai componenti gli organi di governo dell'azienda si applicano le disposizioni di cui all'articolo 87 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Gli emolumenti spettanti ai componenti gli organi di governo sono determinati, sulla base dei criteri definiti dalla regione sulla base dell'atto di intesa di cui all'articolo 5, comma 3, con il regolamento di organizzazione dell'azienda, approvato dal consiglio di amministrazione entro tre mesi dalla data del suo insediamento, sottoposto ai controlli stabiliti dalla legge regionale.

 

Art. 8
(Funzioni degli organi di governo)

1. Gli organi di governo dell'azienda pubblica di servizi alla persona esercitano le funzioni di indirizzo, definendo gli obiettivi ed i programmi di attività e di sviluppo e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

2. Il consiglio di amministrazione esercita le funzioni attribuite dallo statuto, e comunque provvede alla nomina del direttore; alla definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; all'individuazione ed assegnazione al direttore delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare al fine del raggiungimento delle finalità perseguite; all'approvazione dei bilanci; alla verifica dell'azione amministrativa e della gestione e dei relativi risultati e l'adozione dei provvedimenti conseguenti; all'approvazione delle modifiche statutarie ed i regolamenti interni.

 

Art. 9
(Gestione dell'azienda di servizi e responsabilità del direttore)

1. La gestione dell'azienda pubblica di servizi alla persona e la sua attività amministrativa sono affidate ad un direttore, nominato, sulla base dei criteri definiti dallo statuto, dal consiglio di amministrazione, anche al di fuori della dotazione organica, con atto motivato in relazione alle caratteristiche ed all'esperienza professionale e tecnica del prescelto. Può essere incaricato della direzione dell'azienda anche un dipendente dell'azienda stessa non appartenente alla qualifica dirigenziale, purchè dotato della necessaria esperienza professionale e tecnica, per tipologie di aziende individuate in sede di formulazione dei criteri generali di cui all'articolo 5, comma 3.

2. Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da un contratto di diritto privato di durata determinata e comunque non superiore a quella del consiglio di amministrazione che lo ha nominato, eventualmente rinnovabile, il cui onere economico è stabilito dal regolamento di cui all'articolo 7, comma 5.

3. La carica di direttore è incompatibile con qualsiasi altro lavoro, dipendente o autonomo, e la relativa nomina determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto alla conservazione del posto.

4. Il direttore è responsabile del raggiungimento degli obiettivi programmati dal consiglio di amministrazione e della realizzazione dei programmi e progetti attuativi e del loro risultato, nonché della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'azienda, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale dal punto di vista organizzativo, di direzione, coordinamento, controllo, di rapporti sindacali e di istruttoria dei procedimenti disciplinari.

5. Il consiglio di amministrazione, servendosi degli strumenti di valutazione di cui al successivo articolo 10, adotta nei confronti del direttore i provvedimenti conseguenti al risultato negativo della gestione e dell'attività amministrativa posta in essere ed al mancato raggiungimento degli obiettivi. In caso di grave reiterata inosservanza delle direttive impartite o qualora durante la gestione si verifichi il rischio grave di un risultato negativo il consiglio di amministrazione può recedere dal contratto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi.

 

Art. 10
(Verifiche amministrative e contabili)

1. Le aziende pubbliche di servizi alla persona, nell'ambito della loro autonomia, si dotano degli strumenti di controllo di regolarità amministrativa e contabile, di gestione, di valutazione della dirigenza, di valutazione e controllo strategico di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

2. Lo statuto prevede un apposito organo di revisione, ovvero l'affidamento dei compiti di revisione a società specializzate, nei casi individuati dalle Regioni.

 

Art. 11
(Personale)

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende pubbliche di servizi alla persona ha natura privatistica ed è disciplinato previa istituzione di un autonomo comparto di contrattazione collettiva effettuata secondo i criteri e le modalità di cui al titolo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Detto rapporto è disciplinato con modalità e tipologie, anche inerenti a forme di flessibilità, tali da assicurare il raggiungimento delle finalità proprie delle aziende medesime.

2. I requisiti e le modalità di assunzione del personale sono determinati dal regolamento di cui all'articolo 7, comma 5, nel rispetto di quanto previsto in materia dai contratti collettivi, adottando il metodo della programmazione delle assunzioni secondo quanto previsto dall'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e assicurando idonee procedure selettive e pubblicizzate.

3. Gli statuti debbono garantire l'applicazione al personale dei contratti collettivi di lavoro.

 

Art. 12
(Adeguamento e approvazione degli statuti e dei regolamenti di organizzazione)

1. Gli statuti delle aziende pubbliche di servizi alla persona, ferme restando le originarie finalità statutarie, sono adeguati, al fine della trasformazione, dagli organi di amministrazione delle istituzioni stesse e sono inviati agli organi regionali competenti, che li approvano nel termine e con le modalità previste dalle leggi regionali. Successive modifiche degli statuti sono sottoposte alla stessa procedura. Con la stessa procedura è altresì adottato e approvato il regolamento di organizzazione dell'azienda di cui all'articolo 7, comma 5.

 

Art. 13
(Patrimonio)

1. Il patrimonio delle aziende pubbliche di servizi alla persona è costituito da tutti i beni mobili ed immobili ad esse appartenenti, nonché da tutti i beni comunque acquisiti nell'esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità.

2. All'atto della trasformazione le istituzioni provvedono a redigere un nuovo inventario dei beni immobili e mobili, segnalando alle Regioni gli immobili che abbiano valore storico e monumentale e i mobili aventi particolare pregio artistico per i quali si rendano necessari interventi di risanamento strutturale o di restauro.

3. I beni mobili e immobili che le aziende di servizi destinano ad un pubblico servizio costituiscono patrimonio indisponibile degli stessi, soggetto alla disciplina dell'articolo 828, secondo comma, del codice civile. Il vincolo dell'indisponibilità dei beni va a gravare: a) in caso di sostituzione di beni mobili per degrado o adeguamento tecnologico, sui beni acquistati in sostituzione; b) in caso di trasferimento dei servizi pubblici in altri immobili appositamente acquistati o ristrutturati, sui nuovi immobili. I beni immobili e mobili sostituiti entrano automaticamente a fare parte del patrimonio disponibile. Le operazioni previste dal presente comma sono documentate con le annotazioni previste dalle disposizioni vigenti.

4. Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili sono trasmessi alla Regione, la quale può richiedere chiarimenti -limitatamente ai casi in cui non sia contestualmente documentato il reinvestimento dei relativi proventi- entro il termine di trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, decorso inutilmente il quale gli atti acquistano efficacia. Ove la Regione chieda chiarimenti, il termine di sospensione dell'efficacia degli atti è prorogato fino al trentesimo giorno decorrente dalla data in cui le aziende li hanno forniti. Gli atti non acquistano efficacia ove la Regione vi si opponga in quanto l'atto di trasferimento risulti gravemente pregiudizievole per le attività istituzionali dell'azienda di servizi. In tal caso la Regione adotta provvedimento motivato entro il termine predetto.

5. I trasferimenti di beni a favore delle aziende di servizi da parte dello Stato e di altri enti pubblici, in virtù di leggi e provvedimenti amministrativi, sono esenti da ogni onere relativo a imposte e tasse, ove i beni siano destinati all'espletamento di pubblici servizi.

 

Art. 14
(Contabilità)

1. Le Regioni, a norma dell'art. 10, comma 3, della legge, definiscono i criteri generali in materia di contabilità delle aziende pubbliche di servizi alla persona, prevedendo la possibilità di utilizzare procedure semplificate per la conclusione dei contratti per l'acquisizione di forniture di beni e di servizi di valore inferiore a quello fissato dalla specifica normativa comunitaria e di quella interna di recepimento, nonché disposizioni per la loro gestione economico-finanziaria e patrimoniale, informate ai principi di cui al codice civile, prevedendo, tra l'altro:

a. l'adozione del bilancio economico pluriennale di previsione nonché del bilancio preventivo economico annuale relativo all'esercizio successivo;

b. le modalità di copertura degli eventuali disavanzi di esercizio;

c. la tenuta di una contabilità analitica per centri di costo e responsabilità che consenta analisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati;

d. l'obbligo di rendere pubblici, annualmente, i risultati delle proprie analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centri di costo e responsabilità;

e. il piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare anche attraverso eventuali dismissioni e conferimenti.

2. Alle aziende pubbliche di servizi alla persona si applica l'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

3. Le aziende pubbliche di servizi alla persona sono sottoposte ai controlli successivi sull'amministrazione e ai controlli sulla qualità delle prestazioni disciplinati dalle leggi regionali.

4. Per conferire struttura uniforme alle voci dei bilanci pluriennali e annuali e dei conti consuntivi annuali, nonché omogeneità ai valori inseriti in tali voci e per consentire alle Regioni rilevazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, è predisposto, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, apposito schema, con decreto interministeriale emanato di concerto fra i Ministri del tesoro e della famiglia, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentite le associazioni nazionali di rappresentanza delle aziende pubbliche di servizi alla persona.

5. Le Regioni disciplinano le procedure per la soppressione e la messa in liquidazione delle aziende pubbliche di servizi alla persona che si trovano in condizioni economiche di grave dissesto, sulla base dei principi desumibili dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni.

 

Art. 15
(Ipab che svolgono attività indiretta in campo socio assistenziale mediante destinazione delle rendite derivanti dall'amministrazione)

1. Le istituzioni che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo svolgono indirettamente attività socio assistenziale mediante l'erogazione, ad enti e organismi pubblici e privati operanti nel settore, delle rendite derivanti dall'attività di amministrazione del proprio patrimonio e delle liberalità ricevute a tal fine, ed hanno natura originariamente pubblica possono, qualora gli statuti e le tavole di fondazione prevedano anche l'erogazione diretta di servizi e qualora le loro dimensioni consentano il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico, trasformarsi in azienda di servizi. Ove gli organi di governo deliberino la trasformazione, nel termine di due anni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo tali istituzioni adeguano gli statuti alle disposizioni del presente capo ed attivano gli interventi e servizi sociali coerenti con le loro finalità.

2. Le istituzioni di cui al comma 1, qualsiasi sia la loro originaria natura, qualora a norma dell'articolo 5 debba escludersi la loro trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona, si trasformano in fondazioni di diritto privato. A tali fondazioni si applicano le disposizioni di cui al capo III.

 

Capo III
Persone giuridiche di diritto privato.

Art. 16
(Trasformazione in persone giuridiche di diritto privato)

1. Le istituzioni per le quali siano accertati i caratteri o l'ispirazione di cui all'articolo 5, comma 1, quelle per le quali i criteri di cui all'articolo 5, comma 1 e il presente decreto legislativo escludano la possibilità di trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona, provvedono alla loro trasformazione in associazioni o fondazioni di diritto privato, disciplinate dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo, nel termine di due anni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. La trasformazione si attua nel rispetto delle originarie finalità statutarie.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, le Regioni nominano un commissario che provvede alla trasformazione; per le IPAB che operano in più Regioni la nomina è effettuata d'intesa dalle Regioni interessate. Decorsi sei mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1 senza che le Regioni abbiano provveduto alla nomina del commissario, essa è effettuata dal prefetto del luogo in cui l'istituzione ha la sede legale.

3. Le associazioni e fondazioni di cui al comma 1 sono persone giuridiche di diritto privato senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale e perseguono scopi di utilità sociale, utilizzando tutte le modalità consentite dalla loro natura giuridica.

4. La Regione, quale autorità governativa competente, esercita il controllo e la vigilanza ai sensi degli articoli 25 e 27 del codice civile.

5. Ai procedimenti per l'acquisizione della personalità giuridica di diritto privato da parte delle istituzioni, dopo l'esaurimento dei procedimenti di accertamento delle caratteristiche che consentono la trasformazione, disciplinati dalle Regioni, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361. Alla domanda di registrazione vanno allegati l'atto costitutivo o istitutivo della istituzione e la deliberazione di trasformazione contenente lo Statuto del nuovo ente.

 

Art. 17
(Revisione statutaria)

1. La trasformazione in persone giuridiche di diritto privato, nel rispetto delle tavole di fondazione e delle volontà dei fondatori, avviene mediante deliberazione assunta dall'organo competente, nella forma di atto pubblico contenente lo statuto, che espressamente deve disciplinare:

a. le modalità di impiego delle risorse anche a finalità di conservazione, valorizzazione e implementazione del patrimonio;

b. la possibilità del mantenimento, della nomina pubblica dei componenti degli organi di amministrazione già prevista dagli statuti, esclusa comunque ogni rappresentanza;

c. la possibilità, per le fondazioni, che il consiglio di amministrazione, che deve comunque comprendere le persone indicate nelle originarie tavole di fondazione in ragione di loro particolari qualità, possa essere integrato da componenti designati da enti pubblici e privati che aderiscano alla fondazione con il conferimento di rilevanti risorse patrimoniali o finanziarie;

d. la possibilità, per le associazioni, di mantenere tra gli amministratori le persone indicate nelle originarie tavole di fondazione in ragione di loro particolari qualità, a condizione che la maggioranza degli amministratori sia nominata dall'assemblea dei soci, in ossequio al principio di democraticità.

2. Nello statuto sono altresì indicati i beni immobili e i beni di valore storico e artistico destinati dagli statuti e dalle tavole di fondazione alla realizzazione dei fini istituzionali e sono individuate maggioranze qualificate per l'adozione delle delibere concernenti la dismissione di tali beni contestualmente al reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle medesime finalità, con esclusione di qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale da essi rappresentato, rapportato ad attualità.

3. Lo statuto può prevedere che la gestione del patrimonio sia attuata con modalità organizzative interne idonee ad assicurare la sua separazione dalle altre attività dell'ente.

 

Art. 18
(Patrimonio)

1. Il patrimonio delle persone giuridiche di diritto privato di cui al presente Capo è costituito dal patrimonio esistente all'atto della trasformazione e dalle successive implementazioni. Ciascuna istituzione, all'atto della trasformazione, è tenuta a provvedere alla redazione dell'inventario, assicurando che sia conferita distinta evidenziazione ai beni espressamente destinati dagli statuti e dalle tavole di fondazione alla realizzazione degli scopi istituzionali.

2. I beni di cui all'articolo 17, comma 2, restano destinati alle finalità stabilite dalle tavole di fondazioni e dalle volontà dei fondatori, fatto salvo ogni altro onere o vincolo gravante sugli stessi ai sensi delle vigenti disposizioni e fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 17, comma 2.

3. Gli atti di dismissione, di vendita o di costituzione di diritti reali su beni delle persone giuridiche private originariamente destinati dagli statuti e dalle tavole di fondazione delle istituzioni alla realizzazione delle finalità istituzionali sono inviati alle Regioni, che ove ritengano la deliberazione in contrasto con l'atto costitutivo o lo statuto, la inviano al pubblico ministero per l'esercizio dell'azione di cui all'articolo 23 del codice civile.

 

Capo IV
Fusioni

Art. 19
(Rinvio alla disciplina regionale)

1. Le Regioni, al fine di incentivare e potenziare la prestazione di servizi alla persona nelle forme dell'azienda pubblica di servizi alla persona di cui al presente decreto, stabiliscono, nell'ambito di livelli territoriali ottimali previamente individuati nelle sedi concertative di cui all'articolo 2, comma 3, i criteri per la corresponsione di contributi ed incentivi alle fusioni di più istituzioni.

2. Allo scopo di favorire il processo di riorganizzazione, le Regioni possono disciplinare procedure semplificate di fusione e istituire forme di incentivazione anche iscrivendo nel proprio bilancio un apposito fondo a cui destinare una quota delle risorse di cui all'articolo 4 della legge.

3. In caso di fusione, lo statuto dell'azienda che da essa deriva prevede il rispetto delle finalità istituzionali disciplinate dagli originari statuti e tavole di fondazione anche per quanto riguarda le categorie dei soggetti destinatari dei servizi e degli interventi e dell'ambito territoriale di riferimento.

4. Lo statuto dell'azienda derivante dalla fusione prevede che una parte degli amministratori sono nominati dagli enti locali sui quali l'azienda insiste.

5. Le fusioni, gli accorpamenti, le trasformazioni e l'estinzione delle aziende pubbliche di servizio alla persona sono soggetti ai controlli stabiliti dalle Regioni.

 

Capo IV
Disposizioni varie.

Art. 20
(Poteri sostitutivi)

1. Qualora la Regione rilevi una accertata inattività che comporti sostanziale inadempimento alle previsioni che dispongono la trasformazione delle istituzioni, assegna al soggetto inadempiente un congruo termine per provvedere in tal senso, decorso infruttuosamente il quale, sentito il soggetto medesimo, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva.

2. Le Regioni disciplinano l'intervento sostitutivo nei casi di gravi violazioni di legge, di statuto o di regolamento, di gravi irregolarità nella gestione amministrativa e patrimoniale delle aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché di irregolare costituzione dell'organo di governo.

 

Art. 21
(Disposizione transitoria)

1. A norma dell'articolo 30 della legge, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo è abrogata la disciplina relativa alle IPAB prevista dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e dai relativi provvedimenti di attuazione. Nel periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, ad esse seguitano ad applicarsi le disposizioni previgenti, in quanto non contrastanti con i principi della libertà dell'assistenza, con i principi della legge e con le disposizioni del presente decreto legislativo.

 

Art. 22
(Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano)

1. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono ai sensi degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di decreto legislativo che si rassegna all'esame del Consiglio dei Ministri si propone di dare attuazione alla delega di cui all'articolo 10 della legge n. 328 del 2000, legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

La disciplina delle IPAB risale alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, che assorbì nell'unica tipologia giuridica dell'istituzione di assistenza e beneficenza di diritto pubblico le multiformi tipologie di enti assistenziali, caritativi ed educativi allora esistenti, anche se sorti e sorretti dall'iniziativa privata.

Nel corso del secolo appena concluso, le IPAB hanno subito molti interventi legislativi, tutti tesi, anche se con modalità profondamente diverse, a liberare le istituzioni dai vincoli nei quali la disciplina pubblicistica le aveva relegate. In un primo tempo è prevalso l'indirizzo politico e legislativo che intendeva affidare alle comunità locali le risorse delle IPAB, facendo leva sulla loro natura pubblica, perché queste fossero utilizzate a vantaggio della collettività. L'articolo 25 del D.P.R. n. 616 del 1977 fu però in parte eliminato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 17 - 30 luglio 1981, n. 173, concernente le IPAB infraregionali, non assimilabili automaticamente, secondo la Corte, a istituzioni di carattere locale.

La svolta definitiva è stata impressa dalla sentenza della Corte Costituzionale 24 marzo - 7 aprile 1988, n. 396, che ha aperto la via alla trasformazione delle IPAB che ne avessero i requisiti in associazioni e fondazioni di diritto privato, recuperando la vera identità di tutti quegli enti che hanno dovuto assumere la personalità di diritto pubblico non per volontà dei fondatori ma per obbligo di legge. Tale pronuncia è stata sicuramente preparata dalle trasformazioni subite dall'ordinamento italiano negli ultimi decenni del 1900, in forza delle quali hanno trovato spazio e legittimazione enti assistenziali di diritto privato (comunità terapeutiche, organizzazioni di volontariato, fondazioni, etc.). Grazie a tali trasformazioni l'identificazione delle attività di assistenza e beneficenza con le IPAB ha subito una progressiva attenuazione, fino a scomparire praticamente del tutto.

E' pertanto maturata la consapevolezza della necessità di un intervento legislativo organico, che sistemi definitivamente la materia, riconducendo al diritto pubblico o al diritto privato i soggetti che per natura, per dimensioni e per ispirazione, possano essere identificati come appartenenti all'una o all'altra tipologia.

Ciò in effetti si propone di fare la delega contenuta nell'articolo 10, alla quale si intende dare attuazione con le modalità contenute nel presente schema di decreto legislativo.

Prima di approfondire il contenuto delle singole disposizioni è necessario sottolineare che l'articolo 30 comma 2 della legge quadro n. 328 del 2000 dispone espressamente l'abrogazione della disciplina relativa alle IPAB prevista dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972. Da ciò discende che la delega, benché prevalentemente rivolta al riordino delle IPAB che operano in campo socio - assistenziale, deve essere interpretata nel senso che il riordino riguarda tutte le istituzioni da quella legge disciplinate. Tale interpretazione risulta rafforzata dalla stessa lettera dell'articolo 10, nel quale le IPAB che operano in campo socio - assistenziale sono espressamente menzionate solo alla lettera a), mentre tutte le lettere che seguono si riferiscono alla tipologia IPAB senza ulteriori specificazioni.

L'articolo 1 dello schema intende sottolineare che il riordino delle IPAB non è un'operazione staccata dal contesto della riforma dei servizi sociali, ma che gli enti riordinati vanno a far parte, a pieno titolo, della rete integrata dei servizi, divenendone soggetti attivi e responsabili.

L'articolo 2 ribadisce tale impostazione, inserendo nel sistema integrato le istituzioni in esame che operano prevalentemente nel campo socio - assistenziale anche mediante il finanziamento di attività e interventi sociali realizzati da altri enti con le rendite derivanti dalla gestione del loro patrimonio. Si affida, inoltre, alle Regioni il compito di individuare le modalità di concertazione e di cooperazione dei diversi livelli istituzionali con le IPAB riordinate, al fine del loro inserimento nella rete dei servizi fin dal momento della loro programmazione. In questa ottica le Regioni devono, dunque, definire le modalità di partecipazione delle istituzioni alla programmazione e alla gestione dei servizi, il loro apporto al sistema integrato e le risorse regionali eventualmente disponibili da utilizzare per rafforzare il loro intervento. La recente istituzione dei distretti socio - sanitari impone comunque un rinvio alla programmazione sanitaria per quegli enti che operano prevalentemente nel campo socio - sanitario.

L'articolo 3 sancisce l'applicabilità alle istituzioni che operano prevalentemente nel settore scolastico (che costituiscono, numericamente, la seconda grande tipologia in cui si articolano le istituzioni) delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990. Inoltre, si liberano definitivamente dalla imposizione della personalità giuridica di diritto pubblico, senza alcuna verifica di requisiti, tutti quegli enti, di origine e natura religiosa, che l'articolo 91 della legge del 1890 aveva equiparato alle IPAB. Rispetto a tali enti si deve ricordare che già la legge 20 maggio 1985, n. 222 in materia di riordino degli enti ecclesiastici ("Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi") ha fatto molta chiarezza. La disposizione si pone, pertanto, come residuale rispetto ad antiche istituzioni che eventualmente mantengano la natura di enti equiparati.

L'articolo 4 garantisce che il riordino non determini interruzioni nei rapporti obbligatori e di lavoro e che non comporti peggioramenti della situazione fiscale degli enti riordinati. In sede di prima applicazione, inoltre, il riordino è esente dalle imposte di registro, ipotecarie o catastali sull'incremento del valore degli immobili e relativa imposta sostitutiva. In questa ottica anche le Regioni e gli Enti locali possono adottare riduzioni o esenzioni dal pagamento dei tributi di loro pertinenza. L'articolo in esame apporta, poi, alcune modifiche alla tariffa, parte prima, allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Infine, si estende alle istituzioni riordinate la disciplina delle erogazioni liberali prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

L'articolo 5 disciplina i casi in cui è mantenuta la personalità di diritto pubblico mediante la trasformazione in aziende pubbliche di servizi alla persona. Sulla base dei criteri generali previamente determinati con atto di intesa adottato in sede di Conferenza Unificata e acquisito il parere delle associazioni o rappresentanze delle aziende pubbliche di servizi alla persona, le Regioni specificano le ipotesi (dimensioni che non giustifichino il mantenimento della personalità di diritto pubblico, insufficienza di mezzi, inattività nel campo sociale per almeno due anni, esaurimento o impossibilità del raggiungimento delle finalità previste) nelle quali tale mantenimento deve essere escluso. Si prevede anche la possibilità, per gli enti con patrimonio insufficiente o quiescenti da due anni, di adottare piani di risanamento che consentano la ripresa dell'attività in campo sociale e il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico. Nelle ipotesi, invece, di raggiungimento delle finalità istituzionali o di impossibilità di realizzarle è consentito deliberare la modifica in finalità similari, ove l'istituzione disponga di risorse adeguate alla gestione di attività e servizi, in misura tale da giustificare il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico.

Gli articoli da 6 a 14 disciplinano la natura, l'autonomia, il governo, la gestione, i controlli, il personale, il patrimonio, la contabilità delle aziende, dettando taluni principi che potranno essere ulteriormente approfonditi dalle leggi regionali. Si tratta di disposizioni che intendono preservare le finalità fondative, impedire la disgregazione dei patrimoni, garantire la serietà della gestione, consentire che il rapporto di lavoro del personale che gestisce servizi delicati come quelli che si rendono alle singole persone sia disciplinato da contratti collettivi che ne riconoscano e ne valorizzino le peculiarità. In particolare si prevede la distinzione dei poteri di indirizzo e di programmazione, affidati agli organi di governo (consiglio di amministrazione e presidente), da quelli di gestione, spettanti al direttore, responsabile del raggiungimento degli obiettivi programmati, della realizzazione dei programmi predisposti e della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'azienda e sottoposto a valutazione dal consiglio di amministrazione. Da sottolineare, ancora, la sottoposizione delle aziende pubbliche di servizi alla persona ai controlli successivi sull'amministrazione e ai controlli sulla qualità delle prestazioni, disciplinati dalle leggi regionali. E' prevista, inoltre, la successiva redazione di un decreto interministeriale per dare omogeneità alle voci dei bilanci pluriennali e annuali e dei conti consuntivi annuali e per consentire rilevazioni comparative.

L'articolo 15 garantisce alle istituzioni che operano con la metodologia della beneficenza la possibilità di mantenere la personalità di diritto pubblico, trasformandosi in aziende pubbliche di servizi alla persona, a condizione che riattivino le attività assistenziali dismesse. In via alternativa, qualora a norma dell'articolo 5 tale mutamento non sia possibile, devono trasformarsi in fondazioni di diritto privato. La scelta della tipologia "fondazione" è strettamente collegata all'esistenza di un patrimonio con rendite destinate alla beneficenza, che sembra non compatibile con la tipologia dell'"associazione".

Gli articoli da 16 a 18 disciplinano la trasformazione delle IPAB in persone giuridiche di diritto privato. L'articolo 16 prevede tale trasformazione per le istituzioni già individuate dalla ricordata sentenza della Corte Costituzionale e per quelle per le quali il decreto legislativo esclude la possibilità di mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico (IPAB individuate dalle Regioni sulla base dei criteri di cui all'articolo 5, enti parificati, IPAB assistenziali). Poiché la tipologia giuridica "IPAB" scompare, la trasformazione è obbligatoria e deve avvenire nel termine di due anni. Nel caso di inutile decorso di tale termine, le Regioni con potere sostitutivo (o in caso di loro inerzia il prefetto del luogo in cui l'istituzione ha la sede legale) provvedono alla trasformazione attraverso un commissario ad acta. Alle istituzioni trasformate in persone giuridiche di diritto privato si applicano le disposizioni del codice civile.

L'articolo 17 prevede che all'atto della trasformazione le istituzioni diano una serie di garanzie statutarie sull'attività, sul rispetto delle originarie finalità, sulla tutela dei patrimoni, sul rapporto di lavoro del personale. La stessa trasformazione deve avvenire con deliberazione assunta dall'organo competente nella forma di atto pubblico contenente lo statuto.

L'articolo 18 individua il patrimonio delle persone giuridiche di diritto privato risultanti dalla trasformazione delle IPAB in quello esistente all'atto della trasformazione e nelle sue successive implementazioni e impone alle istituzioni la redazione dell'inventario, evidenziando i beni espressamente destinati dagli statuti e dalle tavole di fondazione alla realizzazione degli scopi istituzionali.

L'articolo 19 affida alle Regioni il compito di individuare i criteri per la corresponsione di contributi e incentivi alle fusioni di più istituzioni, allo scopo di potenziare la loro attività in campo sociale. In questa ottica le Regioni possono anche individuare procedure semplificate di fusioni e istituire apposite forme di incentivazione nel proprio bilancio. Infine tutte le operazioni in esame (fusioni, accorpamenti, trasformazioni ed estinzioni) relative alle aziende pubbliche di servizi alla persona sono soggette ai controlli stabiliti dalle Regioni.

L'articolo 20 prevede il ricorso ad un commissario ad acta nominato dalle Regioni nelle ipotesi di inadempimento alle previsioni che dispongono l'obbligatoria trasformazione delle istituzioni; nei casi di gravi violazioni di legge, di statuto e di regolamento, di gravi irregolarità nella gestione amministrativa e patrimoniale e di irregolare costituzione dell'organo di governo il legislatore rimette alle Regioni il compito di disciplinare le modalità di intervento sostitutivo.

L'articolo 21 detta una disposizione transitoria che consente di coordinare la prevista abrogazione della legge del 1890 dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo col termine di due anni per la trasformazione, assegnato dalla disposizione di delega.

L'articolo 22 prevede una specifica disposizione relativa alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano, le quali provvedono ai sensi degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.